24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1758 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione europea partite di animali d’acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22 e l’articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione animali d’acquacoltura.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l’introduzione nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti, di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di animali d’acquacoltura.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

X

X

X

 

Intero paese

GG

Guernsey

X

X

X

 

Intero paese»

b)

dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:

«IM

Isola di Man

X

 

 

 

Intero paese

JE

Jersey

X

X

X

 

Intero paese»