24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/97


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1767 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2019) 7635]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione 2010/472/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1)

la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

 

 

2)

la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"