26.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2019

che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2019) 2805]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6 bis, paragrafo 9, e l'articolo 12, paragrafo 3 quinquies,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), definisce regole generali di calcolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030. Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di riciclaggio per ogni anno civile secondo un formato stabilito dalla Commissione.

(2)

È opportuno modificare la decisione 2005/270/CE (3) della Commissione per allinearne le disposizioni alle nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 5, paragrafo 2, (possibilità di tenere conto degli imballaggi per la vendita riutilizzabili), all'articolo 5, paragrafo 3 (imballaggi in legno riparati per il riutilizzo), e all'articolo 6 bis, nonché per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 12 sulle comunicazioni.

(3)

Le regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030 definite all'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Ai fini dell'applicazione uniforme delle regole di calcolo e della comparabilità dei dati, è opportuno specificare i punti di calcolo per i principali materiali di imballaggio e le principali operazioni di riciclaggio.

(4)

Per garantire una comunicazione armonizzata sui metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio e un riciclaggio di qualità, è necessario stabilire una metodologia comune per il calcolo della quantità di tali metalli. La metodologia dovrebbe prendere in considerazione solo il contenuto metallico dei materiali separati dalle ceneri pesanti da incenerimento ai fini del riciclaggio in metalli, e dovrebbe garantire che vengano presi in considerazione solo i metalli provenienti dall'incenerimento di rifiuti di imballaggio.

(5)

A norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE, i dati calcolati e comunicati devono essere avvalorati da un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi di materiali dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire un'affidabilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati, in particolare rilevando i dati direttamente dagli operatori economici e utilizzando registri elettronici ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e specifiche tecniche applicate ai rifiuti cerniti.

(6)

Il formato delle tabelle che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE dovrebbe tenere conto delle norme riguardanti le comunicazioni relative agli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi e agli imballaggi riutilizzabili stabilite nella direttiva 94/62/CE.

(7)

Le tabelle per le comunicazioni relative agli imballaggi riutilizzabili dovrebbero tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/270/CE è così modificata:

(1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione stabilisce le tabelle per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi di tale direttiva, per quanto riguarda:

a)

il conseguimento di un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE tenendo conto degli imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva;

b)

la presa in considerazione della riparazione per il riutilizzo degli imballaggi in legno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 94/62/CE;

c)

la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE;

d)

il controllo della qualità e le misure adottate ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE.»;

(2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle pertinenti definizioni figuranti all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE:

a)   «materiali interessati»: i materiali dei rifiuti di imballaggio che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;

b)   «materiali non interessati»: ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, i materiali di rifiuto che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;

c)   «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali dei rifiuti di imballaggio subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;

d)   «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali dei rifiuti di imballaggio nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;

e)   «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;

f)   «rotazione»: lo spostamento compiuto dagli imballaggi riutilizzabili dal momento in cui sono immessi sul mercato insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare, al momento in cui vengono restituiti per essere riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista della loro immissione ripetuta sul mercato insieme alle merci;

g)   «sistema di riutilizzo degli imballaggi»: le modalità organizzative, tecniche o finanziarie grazie alle quali gli imballaggi riutilizzabili compiono molteplici rotazioni.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è abrogato;

(3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3.   Per calcolare e verificare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le informazioni relative agli imballaggi costituiti da materiali diversi che non possono essere separati manualmente sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso.»;

b)

al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo effettivo di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) dell'impianto di selezione dei rifiuti è inviato a processi effettivi di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale output equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.»;

(4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Unione sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla normativa pertinente dell'Unione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, i rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori dell'Unione che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.»;

(5)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati esclude, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non di imballaggio che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati nella relazione sul controllo della qualità dei dati.»;

(6)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.»;

(7)

sono inseriti i seguenti articoli da 6 bis a 6 septies:

«Articolo 6 bis

1.   Per conseguire un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE, la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui il detentore si disfa dopo la loro prima rotazione è detratta dalla quantità totale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.

2.   I punti percentuali che possono essere sottratti dagli obiettivi di riciclaggio per determinare il livello rettificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE sono calcolati come media semplice dei punti percentuali che rappresentano la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili in ciascuno dei tre anni precedenti. Tale quota è calcolata dividendo la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili determinata conformemente al presente articolo, che è composta dai materiali di imballaggio ai quali si applica l'obiettivo di riciclaggio, per la quantità di tutti gli imballaggi per la vendita composti da tali materiali di imballaggio e immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno.

Articolo 6 ter

1.   Se uno Stato membro considera le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii), della direttiva 94/62/CE, la quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è aggiunta sia ai rifiuti di imballaggio prodotti sia ai rifiuti di imballaggio riciclati.

2.   La quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è stabilita in base alla massa delle unità di imballaggi in legno riparati che sono successivamente riutilizzate, esclusi gli imballaggi in legno o i componenti di imballaggi in legno destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti.

Articolo 6 quater

1.   Ai fini del calcolo e della verifica della conformità agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, si applica quanto segue:

a)

la quantità di rifiuti di imballaggio riciclati è la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità di rifiuti di imballaggio che vengono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.

I punti di calcolo applicabili a determinati materiali dei rifiuti di imballaggio e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato II;

b)

se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti di imballaggio senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti di imballaggio sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti di imballaggio cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati;

c)

se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati comunicata da tale impianto;

d)

se gli imballaggi biodegradabili soggetti a trattamento aerobico o anaerobico sono inclusi nelle quantità riciclate del rispettivo materiale di imballaggio, la quantità di imballaggi biodegradabili nei rifiuti biodegradabili è determinata da periodiche analisi di composizione dei rifiuti biodegradabili immessi in tali operazioni. I rifiuti di imballaggio biodegradabili eliminati prima, durante o dopo il processo di riciclaggio non sono inclusi nelle quantità riciclate;

e)

se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione differisce da quello degli imballaggi immessi sul mercato, la quantità di imballaggi in corrispondenza del punto di misurazione è corretta per rispecchiare il tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato;

f)

dalla quantità di rifiuti di imballaggio riciclati sono esclusi i materiali che non fanno parte degli imballaggi e che sono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio, quali i rifiuti dello stesso materiale che non provengono dagli imballaggi, e i residui dei prodotti che erano contenuti negli imballaggi;

g)

se i rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti di imballaggio provenienti da un determinato Stato membro;

h)

se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti di imballaggio riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti di imballaggio non sono comunicati come riciclati;

i)

se i materiali dei rifiuti di imballaggio sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.

2.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

Articolo 6 quinquies

1.   Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, la quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento è costituita dalla massa dei metalli nel concentrato di metallo che è separata dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti di imballaggio, e non include altri materiali contenuti nel concentrato di metallo come aggregati minerali o metalli che non provengono dai rifiuti di imballaggio.

2.   Per calcolare la massa dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento, gli Stati membri applicano la metodologia di cui all'allegato III.

Articolo 6 sexies

Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri possono applicare le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies.

Articolo 6 septies

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati a norma della presente decisione. In particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è soggetta a verifiche e controlli incrociati, anche utilizzando dati sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato, dati pertinenti sui rifiuti e analisi di composizione dei rifiuti urbani non differenziati. Gli Stati membri informano la Commissione delle verifiche effettuate e, se del caso, di qualsiasi incoerenza significativa rilevata e delle misure correttive pianificate o adottate.

2.   Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli stabilimenti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.

3.   Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici.

4.   Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, comprese quelle che avvalorano metodologie di campionamento, tali indagini sono condotte nel rispetto di norme minime che includono i requisiti minimi seguenti:

a)

le indagini sono condotte a intervalli regolari e specificati, affinché riflettano adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;

b)

le indagini sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.

5.   È possibile ricorrere a stime per i materiali di imballaggio presenti in piccole quantità e per quelli non citati nella presente decisione. Tali stime sono basate sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte nelle relazioni sul controllo della qualità che accompagnano i dati sulla produzione e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.»;

(8)

gli articoli 7 e 8 sono soppressi;

(9)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri comunicano i dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio e sugli imballaggi riutilizzabili per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.

2.   Gli Stati membri forniscono i dati sull'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero per mezzo delle tabelle 4 o 5 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di numero, e delle tabelle 6 o 7 di cui all'allegato I, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 7:

«3.   Gli Stati membri completano su base annuale le tabelle per la comunicazione di cui all'allegato I e le trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione. La comunicazione copre un intero anno civile.

4.   Gli Stati membri trasmettono una relazione sul controllo della qualità utilizzando la tabella di cui all'allegato IV.

5.   Uno Stato membro, se non applica le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies per verificare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, trasmette separatamente i dati di verifica della conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, utilizzando la tabella 1 di cui ai cui all'allegato.

6.   Gli Stati membri che decidono di conseguire per un determinato anno un livello rettificato di un obiettivo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE completano per tale anno la tabella 2 di cui all'allegato I della presente decisione per la comunicazione dei rispettivi materiali di imballaggio e la trasmettono alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento in formato elettronico, mediante una norma di interscambio stabilita dalla Commissione.

7.   La Commissione pubblica i dati comunicati a norma degli allegati della presente decisione salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni sul controllo della qualità di cui all'allegato IV, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.»;

(10)

l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(2)  Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).

(3)  Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

(4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/270/CE è così modificato:

1)

il titolo è sostituito da «ALLEGATO I»;

2)

le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Comunicazione riguardante gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE

(tonnellate)

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Produzione di rifiuti

Riciclaggio

Riparazione degli imballaggi in legno

Recupero di energia (1)

Altre forme di recupero (2)

Riciclaggio nello Stato membro

Riciclaggio in altri Stati membri

Riciclaggio al di fuori dell'UE

Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

 

 

 

Metalli (totale)

 

 

 

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

 

 

 

Metalli ferrosi derivanti dalle CPI (3)

 

 

 

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

 

 

 

Alluminio derivante dalle CPI (4)

 

 

 

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

Note

1.

Caselle grigio scuro: l'informazione non è applicabile.

2.

Caselle grigio chiaro: l'informazione è obbligatoria solo per gli Stati membri che includono tali quantità nei tassi di riciclaggio. Gli Stati membri, se comunicano metalli derivanti dalle ceneri pesanti da incenerimento (CPI), compilano le caselle riguardanti il riciclaggio effettuato all'interno e al di fuori dello Stato membro.


Tabella 2

Tabella per la comunicazione ai fini dell'adeguamento dei tassi di riciclaggio a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE

(%)

1

2

3

4

5

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Quota degli imballaggi per la vendita riutilizzabili su tutti gli imballaggi per la vendita nell'anno n-3

Quota degli imballaggi per la vendita riutilizzabili su tutti gli imballaggi per la vendita nell'anno n-2

Quota degli imballaggi per la vendita riutilizzabili su tutti gli imballaggi per la vendita nell'anno n-1

Quota media degli imballaggi per la vendita riutilizzabili nei tre anni precedenti l'anno n

Plastica

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

Tutti

 

 

 

 

Note

1.

Caselle grigio chiaro: dati obbligatori solo sui materiali per i quali lo Stato membro ha deciso di raggiungere un obiettivo rettificato.

2.

Caselle grigio scuro: il calcolo dei dati è automatico e rappresenta la media semplice delle colonne 2, 3 e 4.


Tabella 3

Tabella per la comunicazione riguardante gli imballaggi riutilizzabili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Materiale di imballaggio

Imballaggi immessi sul mercato per la prima volta

Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta

Rotazioni (7)

Tutti gli imballaggi (5)

Imballaggi per la vendita (6)

Tutti gli imballaggi riutilizzabili

(t)

Imballaggi per la vendita riutilizzabili

(t)

Tutti gli imballaggi riutilizzabili

Imballaggi per la vendita riutilizzabili

(t)

(unità)

(t)

(unità)

(t) (8)

(numero)

(t) (8)

(numero)

Plastica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Caselle grigio chiaro: dati facoltativi.

(3)

sono aggiunti gli allegati II, III e IV seguenti:

«ALLEGATO II

Punti di calcolo definiti all'articolo 6 quater, paragrafo 1, lettera a)

Materiale di imballaggio

Punto di calcolo

Vetro

Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, fibra di vetro per isolamento e materiali da costruzione.

Metalli

Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.

Carta / cartone

Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.

Plastica

Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio.

Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.

Legno

Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari o altri prodotti.

Legno cernito che viene immesso in un'operazione di compostaggio.

Materie tessili

Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.

Imballaggi compositi e imballaggi composti da molteplici materiali.

Plastica, vetro, metalli, legno, carta e cartone e altri materiali derivanti dal trattamento di imballaggi compositi o di imballaggi composti da molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico.

ALLEGATO III

Metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio

1.

Si applicano i seguenti termini in relazione alle formule indicate nel presente allegato:

m total IBA Fe/Al

massa totale dei metalli ferrosi o dell'alluminio nelle ceneri pesanti da incenerimento (nelle formule: incineration bottom ash, IBA) in un determinato anno;

m IBA Fe/nFe concentrates

massa del concentrato di metalli ferrosi o del concentrato di metalli non ferrosi separati dalle ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti grezzi in un determinato anno;

c IBA Fe/Al

concentrazione di metalli ferrosi o di alluminio nel rispettivo concentrato di metalli;

m IBA Fe/Al

massa dei metalli ferrosi o dell'alluminio nel concentrato di metalli ferrosi o nel concentrato di metalli non ferrosi separati dalle ceneri pesanti da incenerimento in un determinato anno;

m non-metallic

massa dei materiali non metallici contenuti in uno specifico concentrato di metalli ferrosi o concentrato di allumino;

r Al

quota di alluminio in metalli non ferrosi contenuti in un concentrato non ferroso separato dalle ceneri pesanti da incenerimento;

m PW Fe/Al

massa dei metalli ferrosi o dell'alluminio derivanti da rifiuti di imballaggio che sono immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;

m W Fe/Al

massa di tutti i metalli ferrosi o dell'alluminio che sono immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno; e

m PW IBA Fe/Al

massa dell'alluminio o dei metalli ferrosi riciclati derivanti dai rifiuti di imballaggio in un determinato anno.

2.

A seguito della separazione del concentrato ferroso/non ferroso dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento, il contenuto di metalli ferrosi/alluminio del concentrato di metalli è calcolato applicando la formula seguente:

m total IBA Fe/Al = m IBA Fe/nFe concentrates · c IBA Fe/Al

3.

I dati sulla massa dei concentrati di metalli ferrosi/non ferrosi sono ottenuti dagli impianti che separano i concentrati di metalli dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento.

4.

La concentrazione di metalli ferrosi e di alluminio derivanti dal trattamento delle ceneri pesanti grezze da incenerimento è calcolata utilizzando i dati raccolti tramite indagini periodiche dagli impianti che trattano i concentrati di metalli e dagli impianti che utilizzano metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento per la produzione di prodotti in metallo applicando la formula seguente:

(a)

per i metalli ferrosi

Formula, e

(b)

per l'alluminio

Formula

5.

La massa dei metalli ferrosi/dell'alluminio riciclati derivanti dai rifiuti di imballaggio in tutti i metalli ferrosi/alluminio riciclati/o separati/o dalle ceneri pesanti da incenerimento è determinata attraverso indagini campionarie dei rifiuti che sono immessi nell'operazione di incenerimento. Tali indagini sono condotte almeno ogni cinque anni e quando vi sono ragioni per prevedere che la composizione dei rifiuti inceneriti sia cambiata in misura significativa. La massa dei metalli ferrosi/dell'alluminio derivanti dai rifiuti di imballaggio è calcolata applicando la formula seguente:

Formula.

ALLEGATO IV

Formato per il controllo della qualità

I.   Obiettivi della relazione

Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:

1.

valutare la metodologia per comunicare l'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero;

2.

valutare la qualità dei dati sugli imballaggi riutilizzabili;

3.

controllare la completezza dell'applicazione, da parte dello Stato membro, della definizione di rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto riguarda i dati sulla produzione di rifiuti di imballaggio;

4.

valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;

5.

comprendere le ragioni di cambiamenti significativi nei dati comunicati tra gli anni di riferimento e garantire l'accuratezza di tali dati;

6.

assicurare l'applicazione delle regole e delle metodologie comuni per la misurazione dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio; e

7.

verificare la conformità ai requisiti specifici stabiliti nelle regole di calcolo degli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio.

II.   Informazioni generali

1.

Stato membro:

2.

Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

3.

Referente / informazioni di contatto:

4.

Anno di riferimento:

5.

Data di consegna / versione:

6.

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

III.   Utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

1.   Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo

Descrizione delle principali responsabilità

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.   Descrizione dei metodi utilizzati

3.   Accuratezza dei dati

3.1.   Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

3.2.   Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

3.3.   Indagini statistiche utilizzate in relazione all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero

Ambito dell'indagine

Anno

Unità statistiche

Percentuale della popolazione sottoposta a indagine

Dati

(t)

Livello di confidenza

Margine di errore

Adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente

Altri dettagli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per ciascuna indagine effettuata.

3.4.   Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno)

IV.   Imballaggi riutilizzabili

1.   Parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo

Descrizione delle principali responsabilità

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.   Descrizione dell'applicazione della definizione di imballaggi riutilizzabili nel sistema nazionale di raccolta dei dati, compresa la garanzia che gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta siano riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi e che tutte le rotazioni degli imballaggi riutilizzabili siano registrate

3.   Metodi per raccogliere e aggregare i dati per le varie categorie, tipi di imballaggi e sistemi di riutilizzo degli imballaggi

Materiale di imballaggio

Categoria di imballaggio coperta (imballaggi per la vendita, multipli o per il trasporto)

Tipo di imballaggio (ad esempio bottiglie, casse, contenitori)

Descrizione del sistema di riutilizzo (sistema a circuito aperto o a circuito chiuso)

Descrizione dettagliata dei metodi per raccogliere e aggregare i dati, comprese le fonti di informazione, la copertura e qualsiasi stima utilizzata, se possibile separatamente per ciascuna combinazione di materiale di imballaggio, categoria, tipo di imballaggio e sistema di riutilizzo

Plastica

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Aggiungere righe dopo ciascun materiale se del caso.

4.   Verifica dei dati

Materiale di imballaggio

Descrizione dettagliata dei metodi di verifica dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, se possibile separatamente per ciascuna combinazione di materiale di imballaggio, categoria, tipo di imballaggio e sistema di riutilizzo

Plastica

 

Legno

 

Metalli ferrosi

 

Alluminio

 

Vetro

 

Carta e cartone

 

Altro

 

5.   Accuratezza dei dati

5.1.   Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, compresi gli errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

5.2.   Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sugli imballaggi riutilizzabili

5.3.   Indagini statistiche utilizzate in relazione agli imballaggi riutilizzabili

Materiale di imballaggio

Anno

Unità statistiche

Percentuale della popolazione sottoposta a indagine

Dati (tonnellate)

Livello di confidenza

Margine di errore

Dettagli sugli adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente

Altri dettagli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per ciascuna indagine effettuata.

5.4.   Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno)

V.   Rifiuti di imballaggio

1.   Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo

Descrizione delle principali responsabilità

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.   Descrizione dei metodi utilizzati

2.1.   Produzione di rifiuti di imballaggio

2.1.1.   Metodi per determinare la produzione di rifiuti di imballaggio (apporre una croce nelle celle pertinenti)

Materiale dei rifiuti di imballaggio/Metodi di raccolta dei dati

Totale

Plastica

Legno

Metalli ferrosi

Alluminio

Vetro

Carta e cartone

Altro

Utilizzo dei dati sugli imballaggi immessi sul mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagini

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro elettronico

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei gestori dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiche della produzione e del commercio estero

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dei metodi di verifica relativi ai dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato

2.1.2.   Spiegazione dell'applicazione delle stime nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato (ad esempio se la raccolta dei dati non copre l'intero mercato o per tener conto dei comportamenti opportunistici, delle spedizioni private all'interno o all'esterno del paese e delle vendite online)

2.1.3.   Indicazione se una stima è stata calcolata e aggiunta (Sì/No) e, in caso affermativo, il volume aggiunto in percentuale sul totale

Materiale dei rifiuti di imballaggio/Convalida

Totale

Plastica

Legno

Metalli ferrosi

Alluminio

Vetro

Carta e cartone

Altro

Stime generali (ad esempio basate su indagini)

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamenti opportunistici

 

 

 

 

 

 

 

 

Spedizioni private

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendite online

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.   Descrizione della metodologia e verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sui rifiuti di imballaggio, compreso il modo in cui vengono contabilizzati a) i rifiuti diversi dagli imballaggi raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio e b) i materiali di imballaggio presenti in altri rifiuti (flussi di rifiuti misti).

2.1.5.   Descrizione della metodologia di comunicazione relativa agli imballaggi compositi, anche qualora i materiali contenuti negli imballaggi compositi e che rappresentano meno del 5 % della massa dell'unità di imballaggio non siano comunicati separatamente.

2.1.6.   Verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Controllo incrociato

(sì / no)

Controllo delle serie temporali

(sì / no)

Audit

(sì / no)

Processo di verifica

Plastica

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Ulteriori dettagli relativi alla verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti

2.2.   Gestione dei rifiuti di imballaggio

2.2.1.   Classificazione delle operazioni di trattamento

Informazioni sulla classificazione utilizzata per le operazioni di trattamento (se viene utilizzata una classificazione standard come i codici delle operazioni di smaltimento o delle operazioni di recupero di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, indicarne la denominazione o specificare e descrivere tutte le categorie pertinenti utilizzate).

2.2.2.   Descrizione dei metodi per determinare il trattamento dei rifiuti di imballaggio (apporre una croce)

Materiale dei rifiuti di imballaggio/Metodi di raccolta dei dati

Totale

Plastica

Legno

Metalli ferrosi

Alluminio

Vetro

Carta e cartone

Altro

Comunicazione amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagini

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro elettronico

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei gestori dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati

2.2.3.   Punti di misurazione del riciclaggio applicati dallo Stato membro

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Descrizione dei punti di misurazione utilizzati (in corrispondenza del punto di calcolo o in uscita dopo un'operazione di cernita escludendo i materiali non interessati se del caso, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, ecc.) nonché variazioni a livello regionale e locale

Plastica

 

Legno

 

Metalli ferrosi

 

Alluminio

 

Vetro

 

Carta e cartone

 

Altro

 

Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e di calcolo, ove applicabile

2.2.4.   Descrizione della metodologia per determinare la quantità dei singoli materiali riciclati contenuti negli imballaggi compositi o negli imballaggi composti da molteplici materiali, nonché informazioni su eventuali deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

2.2.5.   Utilizzo dei tassi di scarto medio

Descrizione dei rifiuti di imballaggio cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.

Materiali dei rifiuti cerniti e tipo di impianto di cernita

Tassi di scarto medio (in percentuale)

Descrizione

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.2.6.   Attribuzione dei rifiuti alle tipologie di imballaggio e non imballaggio e correzione dell'umidità

Descrizione, ove applicabile, della metodologia applicata per escludere i rifiuti diversi dagli imballaggi dalla quantità comunicata di rifiuti di imballaggio riciclati e della metodologia per correggere la quantità di rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione per rispecchiare il tasso di umidità naturale degli imballaggi (utilizzando altresì le norme europee in materia). Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Tipo di impianto

Quota dei rifiuti di imballaggio (%)

Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

 

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.2.7.   Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri

Descrizione della metodologia applicata per escludere i rifiuti provenienti da altri paesi, ove applicabile Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Tipo di impianto

Quota dei rifiuti provenienti dallo Stato membro (%)

Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

 

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

2.2.8.   Altre forme di recupero dei rifiuti

Descrizione del trattamento dei rifiuti segnalati sotto la categoria di altre forme di recupero e quota di rifiuti (%) soggetta a tale trattamento

2.2.9.   Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti di imballaggio rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in un anno di riferimento precedente, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente

2.2.10.   Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Controllo incrociato

(sì / no)

Controllo delle serie temporali

(sì / no)

Audit

(sì / no)

Processo di verifica

Plastica

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

Rifiuti misti

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

2.2.11.   Calcolo del riciclaggio di metalli dalle ceneri pesanti da incenerimento

Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare la quantità di metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento a norma dell'atto di esecuzione della Commissione adottato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE

Dati

Descrizione del metodo di misurazione per l'ottenimento dei dati

Quantità totale del concentrato di metalli estratto dalle ceneri pesanti da incenerimento

 

Livello medio di contenuto metallico nella quantità totale del concentrato di metalli, nonché affidabilità delle indagini svolte

 

Percentuale dei rifiuti immessi negli impianti di incenerimento che si qualificano come rifiuti di imballaggio, nonché affidabilità delle indagini svolte

 

2.3.   Accuratezza dei dati

2.3.1.   Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

2.3.2.   Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio

2.3.3.   Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti di imballaggio

Componente dei rifiuti di imballaggio

Anno

Unità statistiche

Percentuale della popolazione sottoposta a indagine

Dati (tonnellate)

Livello di confidenza

Margine di errore

Dettagli sugli adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente

Altri dettagli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per ciascuna indagine effettuata.

2.3.4.   Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno)

2.3.5.   Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in relazione a quali flussi di rifiuti, settori o stime sia emersa la differenza e quale sia la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno precedente

Materiale

Variazione (%)

Ragione principale della variazione

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

VI.   Tracciabilità dei rifiuti e garanzia del loro trattamento in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal diritto ambientale dell'Unione

1.   Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio a norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE

2.   Rifiuti trattati al di fuori dello Stato membro

Materiali dei rifiuti di imballaggio

Soggetto al trattamento finale nello Stato membro

(sì / no)

Spedito in un altro Stato membro dell'UE

(sì / no)

Esportato al di fuori dell'UE

(sì / no)

Descrizione delle misure specifiche per il controllo della qualità e la tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, in particolare in relazione al monitoraggio e alla convalida dei dati

Plastica

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

Metalli ferrosi

 

 

 

 

Alluminio

 

 

 

 

Vetro

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

3.   Descrizione delle misure atte a far sì che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 8, della direttiva 94/62/CE, l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione

VII.   Riservatezza

Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione:

VIII.   Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

»

(1)  Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia.

(2)  Sono esclusi la riparazione degli imballaggi in legno, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.

(3)  I metalli ferrosi riciclati dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli ferrosi.

(4)  L'alluminio riciclato dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento è comunicato separatamente e non è incluso nella riga dell'alluminio.

(5)  Vale a dire tutti gli imballaggi riutilizzabili e monouso, inclusi gli imballaggi per la vendita, per il trasporto e gli imballaggi multipli.

(6)  Vale a dire gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e monouso.

(7)  Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno.

(8)  Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno moltiplicato per la loro massa.»;

(9)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).