26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
[notificata con il numero C(2019) 2805]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6 bis, paragrafo 9, e l'articolo 12, paragrafo 3 quinquies,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), definisce regole generali di calcolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030. Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di riciclaggio per ogni anno civile secondo un formato stabilito dalla Commissione. |
(2) |
È opportuno modificare la decisione 2005/270/CE (3) della Commissione per allinearne le disposizioni alle nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 5, paragrafo 2, (possibilità di tenere conto degli imballaggi per la vendita riutilizzabili), all'articolo 5, paragrafo 3 (imballaggi in legno riparati per il riutilizzo), e all'articolo 6 bis, nonché per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 12 sulle comunicazioni. |
(3) |
Le regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030 definite all'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Ai fini dell'applicazione uniforme delle regole di calcolo e della comparabilità dei dati, è opportuno specificare i punti di calcolo per i principali materiali di imballaggio e le principali operazioni di riciclaggio. |
(4) |
Per garantire una comunicazione armonizzata sui metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio e un riciclaggio di qualità, è necessario stabilire una metodologia comune per il calcolo della quantità di tali metalli. La metodologia dovrebbe prendere in considerazione solo il contenuto metallico dei materiali separati dalle ceneri pesanti da incenerimento ai fini del riciclaggio in metalli, e dovrebbe garantire che vengano presi in considerazione solo i metalli provenienti dall'incenerimento di rifiuti di imballaggio. |
(5) |
A norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE, i dati calcolati e comunicati devono essere avvalorati da un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi di materiali dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire un'affidabilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati, in particolare rilevando i dati direttamente dagli operatori economici e utilizzando registri elettronici ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e specifiche tecniche applicate ai rifiuti cerniti. |
(6) |
Il formato delle tabelle che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE dovrebbe tenere conto delle norme riguardanti le comunicazioni relative agli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi e agli imballaggi riutilizzabili stabilite nella direttiva 94/62/CE. |
(7) |
Le tabelle per le comunicazioni relative agli imballaggi riutilizzabili dovrebbero tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/270/CE è così modificata:
(1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione stabilisce le tabelle per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi di tale direttiva, per quanto riguarda:
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(2) |
l'articolo 2 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.»; |
(7) |
sono inseriti i seguenti articoli da 6 bis a 6 septies: «Articolo 6 bis 1. Per conseguire un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE, la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui il detentore si disfa dopo la loro prima rotazione è detratta dalla quantità totale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno. 2. I punti percentuali che possono essere sottratti dagli obiettivi di riciclaggio per determinare il livello rettificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE sono calcolati come media semplice dei punti percentuali che rappresentano la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili in ciascuno dei tre anni precedenti. Tale quota è calcolata dividendo la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili determinata conformemente al presente articolo, che è composta dai materiali di imballaggio ai quali si applica l'obiettivo di riciclaggio, per la quantità di tutti gli imballaggi per la vendita composti da tali materiali di imballaggio e immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno. Articolo 6 ter 1. Se uno Stato membro considera le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii), della direttiva 94/62/CE, la quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è aggiunta sia ai rifiuti di imballaggio prodotti sia ai rifiuti di imballaggio riciclati. 2. La quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è stabilita in base alla massa delle unità di imballaggi in legno riparati che sono successivamente riutilizzate, esclusi gli imballaggi in legno o i componenti di imballaggi in legno destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti. Articolo 6 quater 1. Ai fini del calcolo e della verifica della conformità agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, si applica quanto segue:
2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio. Articolo 6 quinquies 1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, la quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento è costituita dalla massa dei metalli nel concentrato di metallo che è separata dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti di imballaggio, e non include altri materiali contenuti nel concentrato di metallo come aggregati minerali o metalli che non provengono dai rifiuti di imballaggio. 2. Per calcolare la massa dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento, gli Stati membri applicano la metodologia di cui all'allegato III. Articolo 6 sexies Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri possono applicare le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies. Articolo 6 septies 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati a norma della presente decisione. In particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è soggetta a verifiche e controlli incrociati, anche utilizzando dati sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato, dati pertinenti sui rifiuti e analisi di composizione dei rifiuti urbani non differenziati. Gli Stati membri informano la Commissione delle verifiche effettuate e, se del caso, di qualsiasi incoerenza significativa rilevata e delle misure correttive pianificate o adottate. 2. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli stabilimenti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso. 3. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici. 4. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, comprese quelle che avvalorano metodologie di campionamento, tali indagini sono condotte nel rispetto di norme minime che includono i requisiti minimi seguenti:
5. È possibile ricorrere a stime per i materiali di imballaggio presenti in piccole quantità e per quelli non citati nella presente decisione. Tali stime sono basate sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte nelle relazioni sul controllo della qualità che accompagnano i dati sulla produzione e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.»; |
(8) |
gli articoli 7 e 8 sono soppressi; |
(9) |
l'articolo 9 è così modificato:
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(10) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(2) Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).
(3) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).
(4) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2005/270/CE è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito da «ALLEGATO I»; |
2) |
le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1 Comunicazione riguardante gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE
Tabella 2 Tabella per la comunicazione ai fini dell'adeguamento dei tassi di riciclaggio a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE
Tabella 3 Tabella per la comunicazione riguardante gli imballaggi riutilizzabili
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(3) |
sono aggiunti gli allegati II, III e IV seguenti: «ALLEGATO II Punti di calcolo definiti all'articolo 6 quater, paragrafo 1, lettera a)
ALLEGATO III Metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio
ALLEGATO IV Formato per il controllo della qualità I. Obiettivi della relazione Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:
II. Informazioni generali
III. Utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero 1. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dei metodi utilizzati … … 3. Accuratezza dei dati 3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 3.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero … … 3.3. Indagini statistiche utilizzate in relazione all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … IV. Imballaggi riutilizzabili 1. Parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dell'applicazione della definizione di imballaggi riutilizzabili nel sistema nazionale di raccolta dei dati, compresa la garanzia che gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta siano riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi e che tutte le rotazioni degli imballaggi riutilizzabili siano registrate … … 3. Metodi per raccogliere e aggregare i dati per le varie categorie, tipi di imballaggi e sistemi di riutilizzo degli imballaggi
4. Verifica dei dati
5. Accuratezza dei dati 5.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, compresi gli errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 5.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sugli imballaggi riutilizzabili … … 5.3. Indagini statistiche utilizzate in relazione agli imballaggi riutilizzabili
5.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … V. Rifiuti di imballaggio 1. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dei metodi utilizzati 2.1. Produzione di rifiuti di imballaggio 2.1.1. Metodi per determinare la produzione di rifiuti di imballaggio (apporre una croce nelle celle pertinenti)
Descrizione dei metodi di verifica relativi ai dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato … … 2.1.2. Spiegazione dell'applicazione delle stime nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato (ad esempio se la raccolta dei dati non copre l'intero mercato o per tener conto dei comportamenti opportunistici, delle spedizioni private all'interno o all'esterno del paese e delle vendite online) … … 2.1.3. Indicazione se una stima è stata calcolata e aggiunta (Sì/No) e, in caso affermativo, il volume aggiunto in percentuale sul totale
2.1.4. Descrizione della metodologia e verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sui rifiuti di imballaggio, compreso il modo in cui vengono contabilizzati a) i rifiuti diversi dagli imballaggi raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio e b) i materiali di imballaggio presenti in altri rifiuti (flussi di rifiuti misti). … … 2.1.5. Descrizione della metodologia di comunicazione relativa agli imballaggi compositi, anche qualora i materiali contenuti negli imballaggi compositi e che rappresentano meno del 5 % della massa dell'unità di imballaggio non siano comunicati separatamente. … … 2.1.6. Verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti
Ulteriori dettagli relativi alla verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti … … 2.2. Gestione dei rifiuti di imballaggio 2.2.1. Classificazione delle operazioni di trattamento Informazioni sulla classificazione utilizzata per le operazioni di trattamento (se viene utilizzata una classificazione standard come i codici delle operazioni di smaltimento o delle operazioni di recupero di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, indicarne la denominazione o specificare e descrivere tutte le categorie pertinenti utilizzate). … … 2.2.2. Descrizione dei metodi per determinare il trattamento dei rifiuti di imballaggio (apporre una croce)
Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati … … 2.2.3. Punti di misurazione del riciclaggio applicati dallo Stato membro
Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e di calcolo, ove applicabile … … 2.2.4. Descrizione della metodologia per determinare la quantità dei singoli materiali riciclati contenuti negli imballaggi compositi o negli imballaggi composti da molteplici materiali, nonché informazioni su eventuali deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio. … … 2.2.5. Utilizzo dei tassi di scarto medio Descrizione dei rifiuti di imballaggio cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.
2.2.6. Attribuzione dei rifiuti alle tipologie di imballaggio e non imballaggio e correzione dell'umidità Descrizione, ove applicabile, della metodologia applicata per escludere i rifiuti diversi dagli imballaggi dalla quantità comunicata di rifiuti di imballaggio riciclati e della metodologia per correggere la quantità di rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione per rispecchiare il tasso di umidità naturale degli imballaggi (utilizzando altresì le norme europee in materia). Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.
2.2.7. Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri Descrizione della metodologia applicata per escludere i rifiuti provenienti da altri paesi, ove applicabile Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.
2.2.8. Altre forme di recupero dei rifiuti Descrizione del trattamento dei rifiuti segnalati sotto la categoria di altre forme di recupero e quota di rifiuti (%) soggetta a tale trattamento … … 2.2.9. Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti di imballaggio rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in un anno di riferimento precedente, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente … … 2.2.10. Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio
2.2.11. Calcolo del riciclaggio di metalli dalle ceneri pesanti da incenerimento Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare la quantità di metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento a norma dell'atto di esecuzione della Commissione adottato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE
2.3. Accuratezza dei dati 2.3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 2.3.2. Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio … … 2.3.3. Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti di imballaggio
2.3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … 2.3.5. Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in relazione a quali flussi di rifiuti, settori o stime sia emersa la differenza e quale sia la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno precedente
VI. Tracciabilità dei rifiuti e garanzia del loro trattamento in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal diritto ambientale dell'Unione 1. Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio a norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE … … 2. Rifiuti trattati al di fuori dello Stato membro
3. Descrizione delle misure atte a far sì che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 8, della direttiva 94/62/CE, l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione … … VII. Riservatezza Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione: … … VIII. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni … … |
(1) Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia.
(2) Sono esclusi la riparazione degli imballaggi in legno, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.
(3) I metalli ferrosi riciclati dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli ferrosi.
(4) L'alluminio riciclato dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento è comunicato separatamente e non è incluso nella riga dell'alluminio.
(5) Vale a dire tutti gli imballaggi riutilizzabili e monouso, inclusi gli imballaggi per la vendita, per il trasporto e gli imballaggi multipli.
(6) Vale a dire gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e monouso.
(7) Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno.
(8) Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno moltiplicato per la loro massa.»;
(9) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).