22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/469 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2019) 2044]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/909/UE (3) della Commissione ha stabilito alcune misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito della presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) in alcune zone, inizialmente nelle regioni Calabria e Sicilia. In seguito agli sviluppi epidemiologici, tali misure sono attualmente limitate alla regione Calabria e la decisione di esecuzione 2014/909/UE è applicabile fino al 31 marzo 2019.

(2)

L'Italia ha notificato alla Commissione diverse nuove segnalazioni della presenza del piccolo coleottero dell'alveare in Calabria nella seconda metà del 2018 e ha inoltre comunicato nel febbraio 2019 che la situazione epidemiologica dimostrava il persistere di infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare in Calabria.

(3)

L'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/909/UE dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 21 aprile 2021, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 21 aprile 2021.»

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).