19.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/878 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2018

che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti negli Stati membri. L'articolo 19 prevede, in particolare, l'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro malattie e infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali.

(2)

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevede anche l'adozione di norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica riguardanti talune malattie o infezioni diverse dalla rabbia. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano tali norme di classificazione possono essere inclusi in un elenco da adottare a norma dell'articolo 20 di detto regolamento.

(3)

In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 (2), che autorizza l'applicazione di misure sanitarie preventive necessarie per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani, che stabilisce le norme di classificazione degli Stati membri, o delle loro parti, in relazione a questa infezione e che fissa le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per applicare tali misure sanitarie preventive.

(4)

Le norme di classificazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/772 comprendono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per dimostrare l'assenza di volpi comuni selvatiche in tutto il loro territorio oppure, in caso di presenza nella totalità o in parti del loro territorio di ospiti selvatici definitivi suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis, che non è stata registrata alcun caso di infezione da Echinococcus multilocularis in tali animali. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano le norme di classificazione e sono inclusi nell'elenco a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 576/2013 possono applicare le misure sanitarie preventive specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/772.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2018/772 sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (3), che contiene misure sanitarie preventive simili per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che elenca Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito come Stati membri autorizzati ad applicare tali misure. La Finlandia, l'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno mantenuto il diritto di applicare tali misure sanitarie preventive conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, in base a prove che dimostrano l'assenza continuativa del parassita Echinococcus multilocularis nelle loro popolazioni di ospiti definitivi selvatici oppure, nel caso di Malta, che dimostrano che non è presente sull'isola una popolazione di ospiti definitivi selvatici che non sono mai stati registrati casi di parassita Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi domestici.

(6)

Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la volpe comune selvatica è una specie che non è presente sul territorio di Malta. Tenendo conto di quanto sopra e delle prove di cui al considerando 5, si ritiene che tutto il territorio di Malta sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire Malta nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio.

(7)

Una popolazione di ospiti definitivi salvativi suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis, e precisamente una popolazione di volpi comuni, è presente in tutto il territorio della Finlandia, dell'Irlanda e del Regno Unito. Dal 1o gennaio 2012 questi tre Stati membri hanno attuato programmi di sorveglianza specifici dell'agente patogeno nelle loro popolazioni di volpi comuni, in conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, e nessun caso di infezione da Echinococcus multilocularis è stato registrato in tali popolazioni. Ogni caso di infezione è soggetto all'obbligo di notifica secondo le normative nazionali di questi paesi. Si ritiene pertanto che la totalità del territorio di Finlandia, Irlanda e Regno Unito sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2018/772 prevede l'abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con effetto dal 1o luglio 2018. Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione delle misure sanitarie preventive per i cani che entrano in Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2018.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco degli Stati membri che rispettano in tutto il loro territorio le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 1, del presente regolamento.

Articolo 2

L'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).


ALLEGATO

PARTE 1

Elenco degli Stati membri che rispettano, nella totalità del loro territorio, le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772

Codice ISO del paese

Stato membro

MT

MALTA

PARTE 2

Elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772

Codice ISO del paese

Stato membro

Totalità/parti del territorio

FI

FINLANDIA

Tutto il territorio

GB

REGNO UNITO

Tutto il territorio

IE

IRLANDA

Tutto il territorio