14.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1136 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2018

che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2018) 5243]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza del virus. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi ripercussioni sulla salute dei volatili domestici e selvatici e sulla redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede inoltre talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria.

(3)

È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità, che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze da un continente all'altro.

(4)

La presenza di virus dell'influenza aviaria, e in particolare di virus dell'HPAI, nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, in particolare nel corso degli spostamenti stagionali degli uccelli migratori, con il rischio di un'ulteriore diffusione dei virus da un'azienda infetta ad altre aziende, che potrebbe causare forti perdite economiche.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 14 settembre 2017 un parere scientifico globale sull'influenza aviaria (2), confermando che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività («parere EFSA del 2017»).

(6)

Il parere EFSA del 2017 elenca le principali misure di biosicurezza da applicare costantemente in diversi sistemi di allevamento avicoli, tra cui le piccole aziende agricole. In esso si afferma inoltre che determinati principi generali di biosicurezza si applicano in maniera universale alle aziende avicole, mentre per ottimizzare la protezione devono essere tenute in considerazione le caratteristiche uniche di ciascun allevamento, in base a consulenze di esperti.

(7)

Il parere EFSA del 2017 ha valutato e individuato i rischi di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende avicole, quali la detenzione di anatre ed oche domestiche insieme ad altre specie di pollame, e i rischi correlati a determinate attività, quali il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna, proponendo infine misure per la riduzione di tali rischi.

(8)

Il parere EFSA del 2017 ha concluso che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici costituisce il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici se le infezioni da virus dell'HPAI sono associate a mortalità, e ha raccomandato il campionamento e l'effettuazione di esami di laboratorio sulle specie obiettivo di volatili selvatici. L'EFSA ha successivamente pubblicato un elenco di specie obiettivo di volatili selvatici nella propria relazione scientifica sull'influenza aviaria approvata il 18 dicembre 2017 (3).

(9)

In una relazione scientifica sull'influenza aviaria approvata il 22 marzo 2018 (4), l'EFSA ha affermato che non risultano casi di infezione degli esseri umani a causa del virus A(H5N8) o dei virus, recentemente apparsi, A(H5N5) e A(H5N6), che rappresentano un riassortimento di virus A(H5) appartenenti al clade 2.3.4.4 con virus locali europei che donano il gene N5 o N6. Si ritiene che i virus A(H5N8), A(H5N5) e A(H5N6) siano adattati prevalentemente alle specie avicole.

(10)

Il parere EFSA del 2017 ha concluso inoltre che in determinate situazioni epidemiologiche può essere opportuno che gli Stati membri intensifichino temporaneamente alcune misure preventive in prossimità del luogo in cui è stata confermata un'infezione da virus dell'HPAI in un volatile selvatico o nelle sue feci, in particolare al fine di valutare se sia avvenuta la trasmissione ad aziende avicole e se le misure di biosicurezza sono applicate in maniera efficace per prevenire l'introduzione dei virus.

(11)

Al fine di intervenire sulle popolazioni di volatili più a rischio di infezione da influenza aviaria e di assicurare l'efficacia delle misure di cui alla presente decisione, determinate misure preventive dovrebbero pertanto essere dirette alle aziende che detengono pollame.

(12)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione (5) prevedeva misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate per ridurre il rischio di trasmissione di virus dell'HPAI da volatili selvatici al pollame mediante la prevenzione dei contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni, e imponeva agli Stati membri di individuare le zone dei loro territori particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende detentrici di pollame o di altri volatili in cattività («zone ad alto rischio»), tenendo conto tra l'altro della situazione epidemiologica e di fattori di rischio specifici. Tale decisione di esecuzione è stata applicata fino al 30 giugno 2018.

(13)

Le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/263 dovrebbero quindi essere rivedute tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti in termini di rischio, del parere EFSA del 2017 e delle successive relazioni scientifiche sull'influenza aviaria dell'EFSA, e dell'esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell'attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisione di esecuzione.

(14)

Di conseguenza, tenuto conto della continua minaccia di trasmissione dei virus dell'HPAI da volatili selvatici infetti e del rischio di focolai in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, è opportuno stabilire nella presente decisione misure aggiornate che tengano presenti i risultati del riesame della decisione di esecuzione (UE) 2017/263.

(15)

L'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/263 mostra che alcune deroghe alle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate sono necessarie affinché i singoli Stati membri possano adattare tali misure all'evoluzione della situazione epidemiologica.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di riduzione del rischio, determinate misure di biosicurezza rafforzate e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i titolari e altre persone attive nel settore avicolo a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 3

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI

1.   Gli Stati membri individuano le zone dei loro territori che sono particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende («zone ad alto rischio»), tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare sotto i seguenti aspetti:

i)

la loro ubicazione geografica in zone degli Stati membri attraverso le quali si spostano gli uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori dopo l'ingresso nell'Unione in particolare attraverso le rotte migratorie nordorientali e orientali;

ii)

la loro prossimità a zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o mari dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono radunarsi e fare tappa;

iii)

la loro ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

iv)

la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;

v)

l'individuazione ora e in passato di virus dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;

b)

i fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora:

i)

l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;

ii)

l'intensità della circolazione di veicoli per il trasporto di pollame e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché di altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata;

c)

le valutazioni del rischio e le consulenze scientifiche in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;

d)

i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE.

2.   Gli Stati membri assicurano che i portatori di interesse del settore avicolo, tra cui le piccole aziende, siano informati con i mezzi più opportuni sulla delimitazione delle zone ad alto rischio individuate in conformità al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri riesaminano costantemente l'estensione della delimitazione delle zone ad alto rischio.

Articolo 4

Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate

1.   Gli Stati membri monitorano costantemente la situazione epidemiologica specifica nei propri territori, tenendo presenti anche le minacce costituite dall'individuazione dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in altri Stati membri e nei paesi terzi vicini, come anche le valutazioni del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

2.   Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili nelle zone ad alto rischio al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame.

3.   Le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate sono rivolte a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici migratori, con il pollame, in particolare anatre ed oche.

4.   In funzione della valutazione della situazione epidemiologica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:

a)

la detenzione di anatre ed oche insieme ad altre specie di pollame, salvo se:

i)

il rischio di introduzione del virus è ritenuto insignificante a causa delle caratteristiche dell'azienda e delle misure di riduzione del rischio in atto che sono considerate sufficienti dall'autorità competente; oppure

ii)

specie di pollame diverse da anatre ed oche sono utilizzate come sentinelle in conformità alle disposizioni dell'autorità competente;

b)

l'allevamento di pollame all'aria aperta, salvo se:

i)

il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto; oppure

ii)

il pollame è alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che ostacola in modo sufficiente l'accesso di volatili selvatici e impedisce quindi che abbiano contatti con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

c)

l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame; salvo se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame purché adeguatamente protetti dall'accesso di volatili selvatici;

d)

l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; salvo se l'acqua è sottoposta a un trattamento che garantisce l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria;

e)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; salvo se tali eventi sono organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli;

f)

l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall'autorità competente;

g)

il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna; salvo se autorizzato dalle autorità competenti a condizione che:

i)

tali attività siano separate dalle altre aziende; e

ii)

il pollame destinato al ripopolamento sia stato sottoposto a test virologici per la ricerca dell'influenza aviaria ai sensi del capitolo IV, punto 4, lettera a), del manuale diagnostico per l'influenza aviaria figurante nell'allegato della decisione 2006/437/CE (6) della Commissione, con esito negativo, in base a campioni prelevati da ogni unità produttiva a meno di 48 ore dal rilascio del pollame.

5.   In base al riesame regolare delle misure in conformità all'articolo 5, gli Stati membri possono estendere o limitare l'ambito e il periodo di applicazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri incoraggiano il settore avicolo a sostenere attività di formazione riguardanti le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate dedicate ai titolari di aziende avicole, a sviluppare piani di biosicurezza specifici per ciascuna azienda e a monitorare l'applicazione delle misure di biosicurezza.

Articolo 5

Mantenimento e riesame delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate applicate nelle zone ad alto rischio

1.   Gli Stati membri mantengono in vigore le misure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, nelle zone ad alto rischio per tutto il periodo nel quale nei loro territori persiste un rischio elevato di introduzione e diffusione di virus dell'HPAI.

2.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, al fine di adeguarle e adattarle alla situazione epidemiologica prevalente, in particolare in riferimento ai rischi rappresentati dai volatili selvatici.

3.   Gli Stati membri basano il riesame di cui al paragrafo 2 sulla valutazione dei fattori seguenti:

a)

l'evoluzione della situazione della malattia nei volatili selvatici, la curva epidemiologica, ossia il numero di nuove infezioni per unità di tempo, la mappatura delle rilevazioni positive e negative e la dinamica dell'infezione;

b)

la presenza di specie di volatili selvatici migratori e sedentari, in particolare delle specie individuate come bersaglio per la sorveglianza dell'influenza aviaria;

c)

il verificarsi di focolai di HPAI nel pollame e in altri volatili in cattività, in particolare in seguito all'introduzione primaria di virus provenienti da volatili selvatici;

d)

l'individuazione di HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici durante la sorveglianza continua;

e)

il sottotipo o i sottotipi di virus dell'HPAI, l'evoluzione del virus e la potenziale rilevanza per la salute umana;

f)

la situazione epidemiologica dell'HPAI nei volatili selvatici, nel pollame e in altri volatili in cattività nei territori degli Stati membri e dei paesi terzi vicini, e le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA e da organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;

g)

il livello di attuazione e di efficienza delle misure previste dalla presente decisione.

Articolo 6

Sensibilizzazione

Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare i portatori di interessi del settore avicolo, tra cui le piccole aziende avicole, ai rischi di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende, e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate previste all'articolo 4, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione.

Gli Stati membri sensibilizzano inoltre i gruppi partecipanti a varie attività riguardanti la fauna selvatica, tra cui ornitologi, bird-watchers e cacciatori.

Articolo 7

Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli

1.   Gli Stati membri introducono o rafforzano i sistemi esistenti di individuazione precoce affinché i titolari segnalino rapidamente all'autorità competente qualsiasi segno della presenza di virus dell'HPAI negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.

2.   I sistemi di cui al paragrafo 1 assumono come parametri pertinenti della probabile presenza della malattia come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in diverse specie di pollame e tipi di produzione diversi.

Articolo 8

Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici

1.   Gli Stati membri assicurano che siano effettuati una sorveglianza rafforzata delle popolazioni di volatili selvatici e l'ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati, in conformità agli orientamenti per l'attuazione di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici, di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE (7) della Commissione, adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE.

2.   Gli Stati membri possono concentrare il campionamento e gli esami di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.

Articolo 9

Misure supplementari temporanee qualora sia confermata la presenza di casi di HPAI in volatili selvatici

1.   Qualora la presenza di virus dell'HPAI sia confermata in campioni prelevati da uno o più volatili selvatici o dalle loro feci e se è stato individuato un rischio maggiore di introduzione di virus in aziende o un rischio potenziale per la salute pubblica, gli Stati membri adottano misure supplementari temporanee in prossimità del luogo dell'individuazione, tra le quali:

a)

attuazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate in conformità all'articolo 4;

b)

sorveglianza rafforzata dei volatili selvatici in conformità all'articolo 8;

c)

se necessario, indagini epidemiologiche e visite delle aziende, comprendenti se opportuno campionamento e test di ricerca dell'HPAI;

d)

l'introduzione e il rafforzamento di sistemi di individuazione precoce a norma dell'articolo 7.

2.   Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di alcune delle misure di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente ritiene che il rischio di introduzione dei virus dell'HPAI sia trascurabile per talune parti del territorio o determinati tipi di aziende.

Articolo 10

Obblighi in materia di osservanza e di informazione

1.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui alla presente decisione da parte dei titolari e del settore avicolo.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure da essi adottate per conformarsi alla presente decisione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5141.

(4)  EFSA Journal 2018;16(3):5240.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).

(6)  Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1).

(7)  Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22).