6.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/4 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. |
(2) |
I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.