12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità con il presente regolamento. Occorre quindi definire i controlli minimi da effettuare negli Stati membri allo scopo di verificare l’attuazione dei requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali, come è indicato nel presente regolamento («i controlli»).

(2)

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono effettuare i controlli sulla base di un’analisi dei rischi. L’analisi dei rischi deve tener conto di tutti gli elementi, in particolare la salute degli animali.

(3)

Occorre fissare la percentuale di aziende da controllare negli Stati membri. Prima del 31 dicembre 2009 tali percentuali saranno rivedute alla luce dei risultati delle relazioni sui controlli effettuati e presentati dagli Stati membri.

(4)

Come regola generale tutti gli animali di un’azienda devono essere controllati. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende che detengono non più di 20 capi, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare i controlli ad un campione rappresentativo di animali adeguato.

(5)

Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale alla Commissione relativa ai controlli effettuati. Occorre fissare un modello di relazione nel presente regolamento.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controlli riguardo al rispetto da parte degli allevatori del regolamento (CE) n. 21/2004

Gli Stati membri effettuano controlli in loco («i controlli») per verificare il rispetto da parte degli allevatori degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti nel regolamento (CE) n. 21/2004.

I controlli devono rispettare i livelli minimi fissati negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.

Articolo 2

Numero di allevamenti da sottoporre a controlli

L’autorità competente effettua i controlli ogni anno per coprire almeno il 3 % degli allevamenti e almeno il 5 % dei capi nello Stato membro.

Tuttavia nel caso in cui tali controlli mettano in evidenza un livello significativo di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004, tali percentuali saranno aumentate nel successivo periodo d’ispezione annuale.

Articolo 3

Selezione degli allevamenti da controllare

L’autorità competente seleziona gli allevamenti da controllare sulla base dell’analisi dei rischi, che deve tener conto almeno di quanto segue:

a)

numero di capi di un’azienda;

b)

considerazioni relative alla salute degli animali, e in particolare l’esistenza di precedenti casi di malattia;

c)

l’ammontare del premio annuale per capo della specie ovina o caprina richiesto e/o versato all’allevamento;

d)

cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale;

e)

i risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d’ispezione annuale, in particolare lo stato dei registri tenuti presso ciascuna azienda e i documenti relativi ai movimenti;

f)

adeguata comunicazione di informazioni all’autorità competente;

g)

altri parametri definiti dallo Stato membro.

Articolo 4

Sistema di controllo

1.   L’autorità competente effettua i controlli senza preavviso.

Tuttavia un preavviso relativo ai controlli può essere dato se necessario. Nel caso di preavviso questo sarà limitato al minimo necessario e in generale non supererà le 48 ore, ad eccezione di casi particolari.

2.   I controlli possono essere effettuati insieme a qualunque altra ispezione prevista dalle norme comunitarie.

Articolo 5

Numero di capi da controllare

1.   L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento.

Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95 %.

2.   Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di identificazione e registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno controllati.

Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di affidabilità del 95 %.

Articolo 6

Relazioni dell’autorità competente

L’autorità competente redige una relazione per ciascun controllo in un formato standardizzato a livello internazionale da parte dello Stato membro che comprende almeno i punti seguenti:

a)

il motivo per cui l'azienda è stata selezionata per il controllo;

b)

le persone presenti al controllo;

c)

i risultati del controllo e qualunque prova di non rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004.

L’autorità competente darà all’allevatore o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, fornire le sue osservazioni riguardo al contenuto.

Articolo 7

Relazione annuale dello Stato membro

Gli Stati membri presentano alla Commissione entro e non oltre il 31 agosto 2008 e in seguito entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, una relazione annuale in conformità con il modello fornito nell'allegato, relativa ai risultati dei controlli effettuati nel periodo d'ispezione annuale precedente e contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

numero di aziende nello Stato membro interessato;

b)

numero di controlli nelle aziende;

c)

numero totale dei capi registrati all’inizio del periodo considerato;

d)

numero di capi controllati;

e)

risultati dei controlli che provano il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori;

f)

qualsiasi sanzione applicata in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


ALLEGATO

Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali in conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004

1.

Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli

Numero totale di aziende nello Stato membro registrate all’inizio del periodo di riferimento (1)

 

Numero totale delle aziende controllate

 

Numero totale dei controlli effettuati

 

Numero totale di animali delle specie ovina e caprina nello Stato membro registrati all’inizio del periodo di riferimento (1)

 

Numero totale di animali delle specie ovina e caprina nelle aziende controllate durante il periodo di riferimento (1)

 

2.

Non conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 per categoria

 

Numero di capi

Numero di aziende

1a.

Casi di non conformità per quanto riguarda l’identificazione di animali della specie ovina

 

 

1b.

Casi di non conformità per quanto riguarda l’identificazione di animali della specie caprina

 

 

2.

Incongruenze nel registro dell’azienda

 

 

3.

Mancata notifica relativa ai movimenti (2)

 

 

4.

Irregolarità nei documenti relativi al trasporto

 

 

5.

Capi/aziende che presentano unicamente un caso di non conformità come elencato ai punti da 1 a 4

 

 

6.

Capi/aziende con più di un caso di non conformità come elencato ai punti da 1 a 4

 

 

7.

Numero totale dei casi di non conformità riguardo a capi/aziende (punti 5 e 6)

 

 

3.

Sanzioni applicate

 

Numero di capi interessati dalla non conformità

Numero di aziende interessate dalla non conformità

Totale

 

 


(1)  O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.

(2)  Dove è necessario, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004.