21990D1231(01)

Decisione n. 3/90 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE, del 29 marzo 1990, relativa all'adozione ed all'applicazione delle norme generali, dei capitolati generali d'oneri e delle regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES)

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1990 pag. 0001 - 0107


DECISIONE N. 3/90 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 29 marzo 1990 relativa all'adozione ed all'applicazione delle norme generali, dei capitolati generali d'oneri e delle regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare gli articoli 212, 237 e 238,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in particolare gli articoli 305, 306 e 307,

vista la risoluzione allegata alla relazione «Dieci anni di Lomé» in cui si prevede la massima informazione per l'offerente,

visto il parere espresso dal Comitato ACP-CEE relativo all'articolo 193 della terza convenzione ACP-CEE,

considerando che occorre adottare le norme generali e i capitolati generali d'oneri relativi alla conclusione e all'esecuzione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati con le risorse del settimo Fondo europeo di sviluppo (FES) gestito dalla Commissione, in appresso designate «risorse del Fondo»;

considerando che appare auspicabile fare in modo, per quanto possibile, che le norme generali e i capitolati generali d'oneri si applichino agli appalti pubblici finanziati con le risorse dei precedenti Fondi ed agli appalti pubblici finanziati con le risorse di Fondi successivi;

considerando che occorre anche stabilire le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato per le controversie per cui sono applicabili questi mezzi di composizione;

considerando che sarà necessario realizzare varie azioni aggiuntive sotto forma di seminari e di guida di utilizzazione per familiarizzare i destinatari con le norme generali e i capitolati generali d'oneri.

DECIDE:

Articolo 1

Le norme generali per gli appalti pubblici di opere, forniture

e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES), figuranti nell'allegato I sono applicabili alla preparazione ed alla stipulazione degli appalti pubblici finanziati con le risorse del Fondo.

Salvo disposizione contraria nell'articolo 306, lettera b) della quarta convenzione ACP-CEE, l'esecuzione degli appalti pubblici finanziati con le risorse del Fondo è disciplinata:

a) dal capitolato generale per gli appalti di opere finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e figuranti nell'allegato II;

b)

nel capitolato generale per gli appalti di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e figuranti nell'allegato III;

c)

nel capitolato generale per gli appalti di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e figuranti nell'allegato VI.

La composizione delle controversie relative ad un appalto pubblico finanziato con le risorse del Fondo, che, a norma delle disposizioni del capitolato generale d'oneri e delle condizioni speciali sono applicabili all'appalto, deve aver luogo mediante conciliazione o arbitrato, avviene, per gli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente alle regole procedurali figuranti nell'allegato V.

Articolo 2

Le norme generali e i capitolati generali d'oneri di cui all'articolo 1 sono applicabili anche agli appalti finanziati con le risorse del quinto e del sesto Fondo gestite dalla Commissione, tenendo debitamente conto delle disposizioni della convenzione applicabile.

Articolo 3

Le norme generali e i capitolati generali d'oneri di cui all'articolo 1 possono essere applicati agli appalti finanziati con le risorse di qualisiasi Fondo futuro mediante decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE presa conformemente alle disposizioni della convenzione applicabile.

Articolo 4

Gli Stati ACP e la Commissione prendono le misure necessarie in merito a qualsiasi azione successiva che possa facilitare l'attuazione delle norme generali e dei capitolati generali d'oneri di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE riesamina le norme generali e i capitolati generali d'oneri di cui all'articolo 1 alla luce dell'esperienza acquisita dalla loro attuazione prima della scadenza della quarta convenzione ACP-CEE.

Articolo 6

La presente decisione ha efficacia a decorrere da una data che sarà decisa dal Comitato all'articolo 193 della terza convenzione ACP-CEE o dal Comitato previsto all'articolo 325 quarta convenzione ACP-CEE (*).

Articolo 7

Ferma restando la data d'applicazione di cui all'articolo 6 relativa alle norme generali di cui all'articolo 1, l'articolo 16, paragrafo 2 di queste ultime, riguardante una «nota informativa generale» da includere nel fascicolo di offerta, avrà efficacia ad una data successiva che sarà decisa dal Comitato previsto all'articolo 193 della terza convenzione ACP-CEE o dal Comitato previsto all'articolo 325 della quarta convenzione ACP-CEE.

Articolo 8

Gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e la Comunità sono tenuti, ciascuno per quanto lo concerne, a prendere le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Figi, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE

Il Presidente

G. COLLINS

(*) Il Comitato previsto all'articolo 193 della terza convenzione ACP-CEE ha deciso, nel corso della riunione del 9 novembre 1990, che i nuovi strumenti entreranno in vigore il 1o giugno 1991.

ALLEGATO I

NORME GENERALI PER GLI APPALTI DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

INTRODUZIONE

Articolo 1 - Capitolati.

5

Articolo 2 - Legge nazionale.

5

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 3 - Definizioni.

5

Articolo 4 - Ammissibilità.

7

Articolo 5 - Parità di partecipazione.

8

Articolo 6 - Deroga.

8

Articolo 7 - Concorrenza.

8

Articolo 8 - Appalto-concorso.

10

Articolo 9 - Preferenza.

10

Articolo 10 - Tipi di contratti di appalto.

10

Articolo 11 - Specifiche tecniche e norme.

11

Articolo 12 - Notifiche e comunicazioni scritte.

11

GARA

Articolo 13 - Bando di gara.

11

Articolo 14 - Preselezione degli offerenti.

12

Articolo 15 - Appalti a trattativa privata.

12

FASCICOLO DI GARA

Articolo 16 - Contenuto del fascicolo di gara.

13

Articolo 17 - Supplemento di informazione circa l'offerta.

13

Articolo 18 - Modifiche del fascicolo di gara.

14

ISTRUZIONI PER GLI OFFERENTI

Articolo 19 - Lingua.

14

Articolo 20 - Contenuto dell'offerta.

14

Articolo 21 - Lotti.

14

Articolo 22 - Cooperazione con terzi.

15

Articolo 23 - Indipendenza degli offerenti.

15

Articolo 24 - Fissazione del prezzo dell'offerta.

15

Articolo 25 - Periodo di validità.

16

Articolo 26 - Garanzia dell'offerta.

16

Articolo 27 - Varianti.

17

Articolo 28 - Visita precedente l'offerta.

17

Articolo 29 - Firma delle offerte.

17

DEPOSITO DELLE OFFERTE

Articolo 30 - Termine.

18

Articolo 31 - Sigillatura e marcatura dei plichi.

18

Articolo 32 - Ritiro e modifiche.

18

ESAME DELLE OFFERTE

Articolo 33 - Apertura delle offerte.

19

Articolo 34 - Valutazione delle offerte.

19

Articolo 35 - Annullamento di una procedura di gara.

20

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Articolo 36 - Selezione.

21

Articolo 37 - Notifica dell'aggiudicazione.

21

Articolo 38 - Preparazione del contratto di appalto.

22

Articolo 39 - Firma del contratto di appalto.

22

Articolo 40 - Garanzia di esecuzione.

22

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41 - Disposizioni generali e finali.

22

INTRODUZIONE

Articolo 1

Capitolati

1.1.

L'aggiudicazione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati con risorse del settimo (7o) Fondo europeo di sviluppo (FES) è disciplinata dalle presenti norme generali.

1.2.

L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati con risorse del settimo (7o) Fondo europeo di sviluppo (FES) è disciplinata:

a) dal capitolato generale d'oneri applicabile agli appalti finanziati dal FES, o

b)

in caso di progetti e programmi cofinanziati, o qualora sia stata concessa deroga a terzi, in caso di procedura accelerata o in altri casi opportuni, da altri capitolati generali d'oneri eventualmente concordati dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) interessati e dalla Comunità economica europea (CEE) cioè:

ii) dai capitolati generali d'oneri prescritti dalla normativa nazionale dello Stato ACP interessato o dalla sua prassi confermata, relativa agli appalti internazionali, o

ii)

da qualsiasi altro capitolato generale d'oneri internazionale per appalti, e

c)

dal capitolato speciali di oneri.

1.3.

Le presenti norme generali comprendono i principi e le condizioni applicabili per la partecipazione agli appalti, le istruzioni per gli offerenti nonché i principi e le condizioni per l'aggiudicazione degli appalti.

1.4.

Il capitolato generale di oneri applicabile ad un tipo particolare di appalti comprende clausole contrattuali di natura amministrativa, finanziaria, legale e tecnica relative all'esecuzione degli appalti.

1.5.

Il capitolato speciale di oneri applicabile ad ogni appalto comprende:

a) le modifiche del presente capitolato generale,

b)

le speciali clausole contrattuali,

c)

le specifiche tecniche, e

d)

ogni altra disposizione relativa all'appalto.

Articolo 2

Legge nazionale

In tutte le materie non contemplate dalle presenti norme generali, si applicano le leggi nazionali dello Stato del committente.

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 3

Definizioni

3.1.

Le definizioni che si applicano alle presenti norme generali sono le seguenti:

CEE: la Comunità economica europea;

FES: il Fondo europeo di sviluppo;

Stati ACP: gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono firmatari della Convenzione;

Commissione: Commissione delle Comunità europee;

delegato: il rappresentante della Commissione negli Stati ACP;

Stati membri: gli Stati membri della Comunità economica europea;

convenzione: convenzione applicabile tra gli Stati ACP e la CEE;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il contratto di appalto con l'aggiudicatario;

Stato del committente: lo Stato ACP sul cui territorio deve essere eseguito l'appalto di opere, forniture e servizi;

offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone, la quale deposita un'offerta ai fini della conclusione di un contratto di appalto;

aggiudicatario: l'offerente scelto dopo una procedura di gara o, in caso di appalti a trattativa privata, l'offerente che firma il contratto;

appaltatore: Il dipartimento governativo, la persona giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o giuridica designata dal committente conformemente alla legislazione dello Stato di quest'ultimo, che è responsabile della direzione e/o del controllo dell'appalto ed a cui il committente può delegare diritti e/o poteri ai sensi del contratto di appalto;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi

del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e

nell'esercizio dei diritti e/o poteri che gli sono stati delegati. Pertanto, ove funzioni, diritti e/o poteri dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresentante, i riferimenti all'appaltatore comprendono anche il suo rappresentante;

opere: i lavori temporanei e permanenti che devono essere eseguiti ai sensi del contratto d'appalto;

forniture: tutti gli articoli che l'aggiudicatario di un appalto di forniture deve fornire al committente compresi, ove necessario, servizi quali installazione, verifica, messa in opera, consulenza tecnica, sorveglianza, manutenzione, riparazione, formazione e altri obblighi connessi con gli articoli da fornire in applicazione del contratto di appalto;

servizi: compiti che l'aggiudicatario deve eseguire in applicazione di un appalto di servizi, quali studi, progetti, fornitura di assistenza tecnica, e formazione;

installazioni: macchinari, apparecchi, componenti e tutti gli elementi che devono essere forniti o incorporati ai sensi del contratto di appalto;

impianti: attrezzature e altri macchinari e, se del caso, in base alla legislazione e/o alla prassi dello Stato del committente, le strutture temporanee del cantiere richiesti per l'esecuzione del contratto escluse però le installazioni o altri elementi destinati a far parte dei lavori permanenti;

computo estimativo: il documento contenente una suddivisione in voci dei compiti da eseguire a titolo di un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il quantitativo e il corrispondente prezzo unitario;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi, compresa la scomposizione del prezzo globale, presentata dall'offerente insieme all'offerta, eventualmente modificata, e facente parte del contratto d'appalto a misura;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particolareggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la composizione del prezzo in un appalto a forfait, ma non facente parte del contratto d'appalto;

prezzo d'offerta: l'importo indicato dall'offerente nella sua offerta per l'esecuzione dell'appalto;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto di appalto il quale rappresenta la stima iniziale del corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle opere, delle forniture o dei servizi o qualsiasi altro importo dovuto al termine dell'appalto, ai sensi del contratto;

disegni: i disegni forniti dal committente e/o dall'offerente concernenti l'offerta;

giorno: giorno di calendario;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i quali decorrono dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno non lavorativo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano, a macchina o stampata, compresi telex, cablogrammi e telefax;

comunicazioni: certificati, notifiche, ordini e istruzioni emessi conformemente al contratto di appalto;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del committente;

ecu: unità monetaria europea;

valuta estera: qualsiasi valuta ai sensi delle presenti norme generali, la quale sia diversa dalla valuta nazionale, indicata nell'offerta;

mandato: mandato conferito dal committente in cui vengono definiti le caratteristiche richieste e/o gli obiettivi dei servizi, ivi compresi, se del caso, i metodi e i mezzi che devono essere adottati e/o i risultati da raggiungere;

società o imprese: società o imprese di diritto civile o commerciale, compresi gli enti pubblici o no, le società cooperative, le altre persone giuridiche e società semplici, rette dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle non a scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

3.2.

Le rubriche e i titoli delle presenti norme generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione delle presenti norme.

3.3.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

3.4.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente avente capacità giuridica.

Articolo 4

Ammissibilità

4.1.

Salvo deroga concessa in conformità della convenzione e/o dell'articolo 6:

a) alle gare per appalti e all'aggiudicazione dei contratti finanziati dal FES sono ammesse a partecipare a parità di condizioni:

iii) persone fisiche, società o imprese, enti pubblici o parapubblici degli Stati ACP e della CEE;

iii)

società cooperative e altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne quelle senza scopo di lucro, della CEE e/o degli Stati ACP;

iii)

joint ventures o gruppi di società o imprese dei paesi ACP o della CEE;

b)

le forniture devono essere originarie della CEE o degli Stati ACP. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la nozione di origine verrà definita ai sensi dei pertinenti accordi internazionali.

4.2.

Non sono ammese all'aggiudicazione di appalti le persone fisiche, le società o le imprese:

a) che siano in stato fallimentare;

b)

che siano in stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria diversa da una sentenza dichiarativa di fallimento e comportante, conformemente alla loro legislazione nazionale, la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei loro beni;

c)

a carico di cui sia stato aperto un procedimento giudizario per l'accertamento di uno stato di insolvenza che può condurre, conformemente alla loro legislazione nazionale, ad una dichiarazione di fallimento o ad ogni altra situazione comportante la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei loro beni;

d)

che siano state oggetto di condanna pronunciata con sentenza passata in giudicato per reati o infrazioni che incidano sulla loro moralità professionale;

e)

che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in occasione delle informazioni richieste per la loro partecipazione ad una gara;

f)

che non abbiano adempiuto gli obblighi di un altro contratto con il committente.

4.3.

Per essere ammessi a partecipare ad una gara e all'aggiudicazione di appalti, gli offerenti devono

fornire al committente una prova adeguata della propria ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e una prova della loro conformità ai necessari requisiti legali, tecnici e finanziari e dimostrare di avere la capacità e i mezzi necessari per eseguire correttamente l'appalto. A tal fine tutte le offerte presentate devono contenere le seguenti informazioni:

a) un documento di data non anteriore a 90 giorni, redatto conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale dell'offerente e attestante:

- che egli è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.1,

- che egli non si trova in una delle situazioni previste all'articolo 4.2;

b)

copie di documenti originali comprovanti la costituzione e/o lo status giuridico e che stabiliscono il luogo di registrazione e/o la sede sociale o legale e, se è diverso, il luogo dell'amministrazione centrale della società, impresa o società semplice o, ove si tratti di una joint venture, delle varie parti che costituiscono l'offerente;

c)

dati circostanziati circa l'esperienza e le passate realizzazioni dell'offerente (o di ciascuna parte di una joint venture) con appalti di natura analoga conclusi negli ultimi cinque anni, e circa gli altri contratti in corso con precisazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione a ciascun contratto;

d)

se del caso, in principali elementi delle installazioni che intende usare per l'esecuzione dell'appalto;

e)

le qualifiche e l'esperienza del personale chiave incaricato dell'amministrazione e dell'esecuzione dell'appalto, sia nel luogo dell'esecuzione dell'appalto sia altrove;

f)

proposte relative alla natura, alle condizioni e alle modalità per subappaltare, qualora lo si preveda, parti dell'appalto ammontanti a più del 10 % del prezzo d'offerta;

g)

relazioni sulla situazione contabile e finanziaria dell'offerente (o di ciascuna parte di una joint venture), quali conti profitti e perdite, bilanci e relazioni dei revisori dei conti per gli ultimi cinque anni, proiezioni finanziarie per i successivi due anni e un documento dell'offerente (o del rappresentante abilitato di una joint venture) che autorizzi a richiedere referenze ai banchieri dell'offerente;

h)

informazioni circa i procedimenti legali o arbitrali o le controversie in cui l'offerente fosse attualmente coinvolto: tali informazioni sono limitate alle questioni che rivestono un interesse diretto per l'aggiudicazione o la realizzazione dell'appalto.

Articolo 5

Parità di partecipazione

Gli Stati ACP e la Commissione prendono le misure atte ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare per l'appalto di opere, forniture e servizi, tra cui, se del caso, misure allo scopo:

a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle Gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione appropriato;

b)

di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;

c)

di incoraggiare la cooperazione fra le società e le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione di joint ventures e di consorzi tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP;

d)

di assicurare che tutti i criteri di selezione siano specificati nel fascicolo di gara;

e)

di assicurare che l'offerta prescelta soddisfi le condizioni ed i criteri stabiliti nel fascicolo di gara.

Articolo 6

Deroga

6.1.

Al fine di assicurare il miglior rapporto tra costo ed efficienza del sistema, persone fisiche o giuridiche dei paesi in via di sviluppo, non ACP, possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla CEE, su richiesta degli Stati ACP interessati.

6.2.

Gli Stati ACP interessati forniscono al delegato, per ciascun caso, le informazioni che sono necessarie alla CEE per decidere siffatte deroghe, rivolgendo particolare attenzione:

a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato;

b)

alla competitività dei concorrenti ad un appalto di opere, forniture e servizi della CEE e degli Stati ACP;

c)

alla necessità di evitare eccessivi aumenti del costo di esecuzione dei contratti;

d)

alle difficoltà di trasporto o ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi del genere;

e)

alla tecnologia più appropriata e adatta alle condizioni locali.

6.3.

La partecipazione di paesi terzi che non sono parte alla convenzione ad appalti finanziati dalla CEE può inoltre essere ammessa:

a)

qualora la CEE partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale implicanti detti paesi;

b)

in caso di cofinanziamento di progetti e di programmi;

c)

in caso di aiuto d'urgenza.

6.4.

In casi eccezionali, d'accordo con la Commissione, uffici studi o esperti cittadini dei paesi terzi indicati all'articolo 6.3 possono partecipare ad appalti di servizi.

Articolo 7

Concorrenza

7.1.

Salvo se diversamente disposto dal presente articolo, gli appalti di opere e forniture finanziati dal FES sono conclusi in seguito a gara pubblica e gli appalti di servizi in seguito a licitazione privata.

7.2.

Gli Stati ACP possono, conformemente agli articoli 7.3, 7.4 e 7.7 e d'accordo con la Commissione:

a) aggiudicare gli appalti dopo licitazione privata in seguito, se del caso, ad una procedura di preselezione;

b)

stipulare contratti di appalto mediante trattativa privata;

c)

provvedere all'esecuzione degli appalti per il tramite di organismi pubblici o parapubblici degli Stati ACP.

7.3. Può essere fatto ricorso alla licitazione privata:

a)

quando sia accertata l'urgenza della situazione o quando lo giustifichino la natura o determinate caratteristiche particolari dell'appalto;

b)

nel caso di progetti o programmi di natura altamente specializzata;

c)

nel caso di appalti di ampia portata, dopo una procedura di preselezione.

7.4.

Possono essere aggiudicati appalti ricorrendo a trattativa privata nei seguenti casi:

a)

operazioni di portata limitata, situazioni d'urgenza o azioni di cooperazione tecnica a breve termine;

b)

aiuto d'urgenza;

c)

operazioni attribuite ad esperti individuali;

d)

operazioni complementari ad altre o necessarie per completare operazioni già in corso;

e)

quando l'esecuzione dell'appalto è esclusivamente riservata ai titolari di brevetti o licenze per l'utilizzazione, la trasformazione o l'importazione degli articoli in questione;

f)

in seguito a una gara non coronata da successo.

7.5.

La seguente procedura si applica in caso di appalti mediante licitazione privata o trattativa privata:

a)

per gli appalti di opere e forniture, un elenco ristretto di potenziali offerenti viene predisposto dallo Stato ACP interessato, d'accordo con il delegato, se del caso in seguito ad una procedura di preselezione;

b)

per gli appalti di servizi, un elenco ristretto di potenziali offerenti è predisposto dagli Stati ACP d'accordo con la Commissione, in base a proposte dello Stato ACP interessato ed a proposte della Commissione;

c)

per gli appalti a trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che ritiene utili con i potenziali offerenti di cui ha predisposto l'elenco ristretto conformemente all'articolo 7.5 a) e b) ed aggiudica l'appalto all'offerente da esso stesso prescelto.

7.6.

Per gli appalti di servizi si tiene nel debito conto la disponibilità di candidati qualificati residenti nello Stato ACP o nella regione.

Sistema a regia diretta

7.7.

Ove si tratti di aiuti d'urgenza, di appalti di servizi e di ogni altra operazione il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu, gli appalti sono eseguiti con il sistema a regia diretta da organismi o servizi pubblici o parapubblici dello Stato interessato laddove esso disponga, nei propri servizi nazionali, di personale direttivo qualificato.

7.8.

La Comunità contribuisce alle spese del servizio nazionale interessato mediante la fornitura degli impianti e/o dei materiali ad esso mancanti e/o le

risorse destinate a permettere a detto servizio l'assunzione del personale supplementare necessario, sotto forma di esperti provenienti dagli Stati ACP interessati o da altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità riguarda soltanto i costi inerenti alle misure supplementari ed alle spese temporanee relative all'esecuzione di lavori strettamente limitati alle esigenze del progetto in questione.

Contratti d'appalto per aiuti d'urgenza

7.9.

Gli appalti per aiuti d'urgenza sono trattati in modo da rispecchiare l'urgenza della situazione. A tal fine, per ogni operazione relativa all'aiuto d'urgenza, lo Stato ACP, d'accordo con il delegato, può autorizzare:

a) la stipulazione di contratti d'appalto mediante trattativa privata;

b)

l'esecuzione degli appalti secondo il sistema a regia diretta;

c)

l'attuazione per il tramite di organismi specializzati;

d)

l'attuazione diretta da parte della Commissione.

Procedura accelerata

7.10.

Ai fini della rapida ed efficace attuazione dei progetti e dei programmi si applica la procedura accelerata, salvo indicazione contraria dello Stato ACP interessato o della Commissione, i quali sottopongono una proposta all'approvazione dello Stato ACP interessato. Il ricorso alla procedura accelerata per la comunicazione del bando di gara comporta termini

più brevi ed una comunicazione limitata allo Stato ACP interessato o agli Stati ACP confinanti, conformemente alla normativa vigente nello Stato ACP interessato. La procedura accelerata si applica nei seguenti casi:

a) appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu;

b) aiuto d'urgenza, a prescindere dall'importo dell'appalto.

7.11.

A titolo di deroga, l'ordinatore nazionale può, d'accordo con il delegato, decidere l'acquisto di forniture e/o il ricorso a servizi, di valore limitato, disponibili negli Stati ACP interessati o negli Stati ACP confinanti.

7.12.

Per accelerare ulteriormente la procedura, gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, predisporre e concludere contratti di appalto di servizi per conto loro direttamente o per il tramite del pertinente servizio.

Articolo 8

Appalto-concorso

8.1.

Quando il committente lo ritiene opportuno per motivi d'ordine tecnico, estetico o finanziario, la gara può assumere la forma di concorso avente per oggetto l'elaborazione di un progetto. Il concorso ha luogo conformemente ad un programma ed a criteri elaborati dal committente. Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il programma può prevedere che ai migliori progetti siano attribuiti premi. Questi premi sono fissati nel programma ed attribuiti agli autori dei progetti secondo la graduatoria stabilita dal committente. Il committente può non attribuire premi se i progetti non sono ritenuti soddisfacenti;

b)

salvo disposizione contraria del bando di gara, i diritti di autore relativi ai progetti appartengono ai concorrenti. Tuttavia il committente può, con il consenso di questi ultimi, servirsi dei progetti per un ulteriore sviluppo.

8.2.

Il committente può bandire una gara per ulteriori ricerche, studi e progettazioni, qualora ciò sia necessario per la messa a punto del progetto.

8.3.

Fatti salvi gli articoli 8.1 b) e 8.2, il committente può bandire una gara per lo sviluppo dettagliato del progetto di un concorrente e per la preparazione dei documenti richiesti per poter bandire una gara per forniture o opere edilizie.

8.4.

Il committente può bandire una gara per progetti edilizi «chiavi in mano». Le offerte sono del tipo a prezzi complessivi. Esse sono valutate secondo i loro meriti estetici, pratici, tecnici ed economici. Non si attribuiscono premi.

Articolo 9

Preferenza

9.1.

Sono prese misure per incoraggiare la più ampia partecipazione di persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal FES, allo scopo di consentire l'utilizzazione ottimale delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.

A tal fine:

a) per gli appalti di opere di valore inferiore a

5 milioni di ecu nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche ed amministrative, agli offerenti degli Stati ACP è concessa una preferenza di prezzo del 10 % purché almeno un quarto del capitale sociale e del personale direttivo sia originario di uno o più Stati ACP;

b)

per gli appalti di forniture, indipendentemente dal valore di queste ultime, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche ed amministrative, agli offerenti degli Stati ACP è concessa una preferenza di prezzo del 15 % se offrono forniture di origine ACP per almeno il 50 % del valore dell'appalto;

c)

ove si tratti di appalti di servizi, sulla base della competenza richiesta, si accorda la preferenza agli esperti, alle istituzioni e alle ditte di consulenza degli Stati ACP nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

d)

se è prevista la possibilità di un subappalto, l'aggiudicatario accorda la preferenza a persone fisiche, società e ditte degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto in questione a condizioni analoghe.

9.2.

La soglia prevista e le percentuali di cui all'articolo 9.1 possono essere modificate conformemente alla convenzione applicabile.

Articolo 10

Tipo di contratti di appalto

10.1.

Il contratto di appalto può essere:

a) un contratto a forfait, nel quale viene fissato un prezzo forfettario per l'insieme delle opere, delle forniture e dei servizi che formano oggetto dell'appalto;

b)

un contratto a misura, nel quale le opere, le forniture e i servizi sono suddivisi sulla base di un computo estimativo, con l'indicazione dei prezzi unitari proposti;

c)

un contratto a spese controllate, nel quale i prezzi delle opere, delle forniture e dei servizi sono fissati sulla base dei costi reali, con l'aggiunta delle spese generali e dell'utile;

d)

un contratto misto, nel quale i prezzi sono fissati secondo due o più modi indicati nell'articolo 10.1;

e)

un contratto a prezzi provvisori, secondo il quale l'appalto, nei casi eccezionali di cui all'articolo 10.2, è aggiudicato senza predeterminazione dei prezzi, previa consultazione ed intesa tra il committente e l'offerente, e compensato nel modo convenuto.

10.2.

L'aggiudicazione di un appalto a prezzi provvisori, può aver luogo solamente:

a)

se l'appalto ha una natura complessa o comporta l'impiego di nuove tecniche che presentanto considerevoli rischi sul piano tecnico, con la conseguenza che esso deve essere avviato prima che si possano stabilire tutte le condizioni di esecuzione;

b)

in caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili: per esempio, quando l'appalto presenta carattere di urgenza o quando è difficile stabilire la natura e i mezzi dell'esecuzione.

10.3.

Ad eccezione dei contratti a prezzi provvisori, gli appalti sono aggiudicati in base a prezzi prestabiliti. Questi prezzi possono essere prezzi complessivi o prezzi unitari.

10.4.

Le istruzioni per gli offerenti:

a)

determinano il tipo del contratto di appalto;

b)

per i contratti a spese controllate, determinano le regole per il calcolo dei costi, delle spese generali e degli utili;

c)

per i contratti misti, stabiliscono i metodi che devono essere applicati per il calcolo costi, delle spese generali e degli utili;

Articolo 11

Specifiche tecniche e norme

11.1.

Le specifiche tecniche e i metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo propri a ciascun appalto possono essere determinati facendo riferimento, in ordine di precedenza, alle norme comuni accettate dalla CEE e dallo Stato ACP, alle norme nazionali dello Stato ACP o di uno Stato membro o a qualsiasi altra norma, incluse le norme internazionali.

11.2.

Sono vietate le specifiche tecniche che fanno menzione di prodotti di fabbricazione o provenienza determinata o di procedimenti speciali e che hanno l'effetto di favorire o di eliminare taluni prodotti, salvo che l'oggetto del contratto giustifichi tali indicazioni. Tale divieto riguarda anche marchi, brevetti o tipi e l'indicazione di una determinata origine o produzione. Tuttavia, qualora taluni prodotti o procedimenti non possano essere descritti in termini sufficientemente precisi e comprensibili, essi possono essere nominativamente indicati, purché tale indicazione sia accompagnata dalla menzione «o equivalente».

Articolo 12

Notifiche e comunicazioni scritte

12.1.

Salvo disposizione contraria del capitolato speciale di oneri, le comunicazioni tra il committente e/o l'appaltatore, da un lato, e gli offerenti o l'aggiudicatario, dall'altro, sono trasmesse per posta cablogramma, telex, telefax, o recapitate personalmente all'indirizzo all'uopo indicato dalle parti in questione.

12.2.

Se il mittente esige una prova dell'avvenuto recapito, egli deve precisarlo nella sua comunicazione e richiedere detta prova ogni volta che per la comunicazione sia fissato un termine di ricevimento. In ogni caso, il mittente prende tutte le misure necessarie per garantire il ricevimento della sua comunicazione.

GARA

Articolo 13

Bando di gara

13.1.

Un committente che desideri aggiudicare un appalto mediante gara pubblica o licitazione privata con preselezione rende nota la propria intenzione con un bando pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in tutte le Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione appropriato.

13.2.

Prima di indire la gara, il committente sottopone il fascicolo di gara al delegato.

13.3.

Il delegato provvede:

a) in caso di appalti mediante procedura accelerata, trattativa privata e per aiuti d'urgenza, all'approvazione del fascicolo di gara prima che il committente ne avvii le relative procedure, entro 30 giorni dalla data in cui tale fascicolo gli è stato trasmesso dal committente;

b)

in tutti gli altri casi non indicati alla lettera a), alla trasmissione del fascicolo di gara alla Commissione, per approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui il committente gli ha trasmesso il fascicolo stesso.

13.4.

In caso di gara pubblica, il bando di gara deve indicare:

a) l'oggetto, lo scopo e l'entità dell'appalto; se questo è frazionato in lotti, l'ordine di grandezza

dei diversi lotti e la possibilità di depositare un'offerta per un solo lotto, per più lotti o per tutti i lotti; la possibilità di depositare varianti quando queste sono autorizzate; se si tratta di una gara con concorso la quale abbia come oggetto l'elaborazione di un progetto e la relativa esecuzione, i criteri di progettazione e le altre informazioni di cui gli offerenti hanno bisogno per comprendere la portata dell'appalto e presentare offerte ad esso corrispondenti;

b)

i criteri di ammissibilità e ogni criterio di valutazione dell'offerta che sia importante o inconsueto (per esempio, margine di preferenza);

c)

l'ubicazione del progetto, la fonte di finanziamento, il termine di esecuzione e, ove si tratti di appalti di forniture, il luogo di consegna e/o di installazione;

d)

il committente e la denominazione e l'indirizzo del dipartimento che stipula l'appalto;

e)

il tipo di gara, il luogo in cui si può prendere conoscenza del fascicolo di gara e le condizioni per ottenerlo;

f)

il periodo durante cui, con decorrenza dalla data limite fissata per il ricevimento delle offerte, gli offerenti rimangono vincolati alla propria offerta;

g)

il termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte, l'indirizzo a cui esse devono essere inviate, il numero di copie richiesto e la lingua in cui devono essere redatte;

h)

se del caso, il luogo, la data e l'ora della pubblica apertura dei plichi delle offerte;

i)

le diverse garanzie che il committente esige e l'importo di ciascuna garanzia, eventualmente espresso in percentuale dell'offerta, nonché la data in cui dette garanzie devono essere presentate;

j)

l'indirizzo dei servizi presso cui gli offerenti possono ottenere qualsiasi informazione complementare.

13.5.

In caso di licitazione privata con preselezione, il bando deve indicare in particolare:

a) il tipo di gara e i dati di cui all'articolo 13.4 a), b), c), d), e g);

b)

le condizioni per ottenere il fascicolo di gara;

c)

se del caso, la data limite entro cui il committente effettuerà gli inviti a presentare offerte;

d)

le informazioni che devono figurare nella domanda di partecipazione, sotto forma di

dichiarazioni e documenti relativi alla qualità e capacità che il committente esige dai candidati conformemente all'articolo 4, nonché le condizioni di carattere economico e tecnico che ciascun candidato deve adempiere per essere ammesso alla selezione.

Articolo 14

Preselezione degli offerenti

14.1.

In caso di licitazione privata con preselezione si compila un elenco ristretto degli offerenti potenziali, in conformità dell'articolo 14.2, se del caso, previa pubblicazione di un bando di preselezione nel modo previsto dall'articolo 13.1.

14.2.

L'elenco ristretto deve essere compilato in conformità in particolare delle disposizioni dell'articolo 7.5 e delle qualifiche necessarie per eseguire il progetto previsto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 4.

14.3.

Il committente seleziona i potenziali offerenti in base alle informazioni da essi fornite nella richiesta effettuata in conformità dell'articolo 13.5 d). I potenziali offerenti selezionati ricevono un invito a presentare l'offerta nel quale compaiono almeno:

a) le informazioni di cui all'articolo 13.5 e), f), g), h), i) e j);

b)

un riferimento al bando menzionato all'articolo 13.5;

c)

le eventuali modifiche, quali sono contemplate dall'articolo 18.

Articolo 15

Appalti a trattativa privata

15.1.

Per gli appalti a trattiva privata, le opere, le forniture e i servizi che formeranno oggetto dell'appalto sono definiti previa trattativa tra il committente e l'offerente.

15.2.

Quando si ricorre alla trattativa privata, il candidato è scelto dallo Stato ACP in base ad un elenco ristretto compilato conformemente all'articolo 4 ed all'articolo 7.5

15.3.

Al termine delle trattative, il committente redige e notifica il testo del contratto di appalto in conformità dell'articolo 38.

15.4.

Il committente e l'offerente stabiliscono di comune accordo la data che deve essere considerata come la data di stipulazione del contratto d'appalto. Tale data è ripresa nel testo del contratto di appalto.

FASCICOLO DI GARA

Articolo 16

Contenuto del fascicolo di gara

16.1.

Il fascicolo di gara precisa le modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario. Oltre all'invito a presentare l'offerta, il fascicolo di gara può contenere alcuni o tutti i documenti qui elencati:

a) le istruzioni per gli offerenti;

b)

il capitolato generale di oneri applicabile alla particolare categoria di appalto;

c)

il capitolato speciale di oneri relativo allo specifico appalto;

d)

le specifiche tecniche e/o il mandato;

e)

lo schema della suddivisione del prezzo globale nel caso di contratti a forfait o quello dei progetti a prezzo unitario e/o del computo estimativo nel caso dei contratti a misura;

f)

l'elenco dei requisiti o informazioni supplementari;

g)

disegni;

h)

il formulario dell'offerta;

i)

il formulario per la garanzia dell'offerta;

j)

il formulario dell'appalto;

k)

il formulario per la garanzia di esecuzione, e

l)

una descrizione del metodo di valutazione dell'offerta, con indicazione dei criteri di valutazione e dell'importanza attribuita a ciascuno di essi.

16.2.

Al fascicolo di gara è inoltre allegata, a seconda della natura del contratto, una «Nota di informazioni generali». Tale nota sarà elaborata dal delegato in consultazione con lo Stato ACP e fatta salva l'approvazione di quest'ultimo. Essa è fornita a mero scopo informativo e non fa parte del contratto. Essa contiene in tutto o in parte le seguenti informazioni:

a)

prospetto geografico della regione in cui è situato il luogo di esecuzione dell'appalto e note di climatologia;

b)

ubicazione del luogo di esecuzione del contratto, vie di accesso ed altre infrastrutture che potrebbero eventualmente servire per l'esecuzione dell'appalto;

c)

informazioni relative alle leggi e regolamentazioni doganali, fiscali e sui prezzi;

d)

regime delle retribuzioni, nonché oneri legali o convenzionali imposti ad un datore di lavoro, in particolare indicazione dei valori minimi o normali fissati dalla legislazione dello Stato del committente o in uso nel luogo di esecuzione dell'appalto, per le principali categorie di manodopora necessarie per l'esecuzione dell'appalto;

e)

indicazioni concernenti le leggi e la regolamentazione dei cambi e il sistema monetario e bancario dello Stato del committente;

f)

altre informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato del committente disciplinanti l'esecuzione degli appalti, comprese precisazioni sui servizi a cui ci si deve rivolgere per ottenere copie di dette disposizioni legislative e regolamentari.

16.3.

Il mandato per gli appalti di servizi contiene in particolare:

a)

una descrizione, il più possibile particolareggiata, dell'oggetto dell'appalto;

b)

dettagli pratici, quali dati in possesso del committente, restrizioni a cui è soggetto lo stesso committente in osservanza di alcune norme tecniche o di altra natura e obblighi imposti dal committente;

c)

secondo la natura dell'appalto, i progetti preliminari di studi o piani di esecuzione e un progetto dell'appalto, se disponibile;

d)

una documentazione generale comprendente, in particolare, le leggi e regolamentazioni relative al settore tecnico cui ha attinenza l'appalto, o qualsiasi altro riferimento che consenta di accedere a tali leggi e regolamentazioni.

16.4.

L'offerente esamina attentamente l'insieme delle istruzioni, condizioni, formulari, modalità, specifiche tecniche e disegni contenuti nel fascicolo di gara. L'offerente ha l'esclusiva responsabilità del modo in cui soddisfa i requisiti del fascicolo di gara nonché di qualsiasi omissione o errore contenuto nella sua offerta. Il fatto di non fornire tutte le informazioni richieste dal fascicolo di gara o di presentare un'offerta che non sia corrispondente a tale fascicolo, sotto ogni aspetto, comporta un rischio per l'offerente e può condurre al rifiuto della sua offerta.

Articolo 17

Supplemento di informazione circa l'offerta

Se, in risposta a domande di un offerente o per altra ragione, sono fornite ad un offerente informazioni circa l'appalto da eseguire o altre informazioni che possono incidere sulla fissazione del prezzo dell'offerta, tali informazioni sono trasmesse dal committente per iscritto agli altri offerenti, ove

questi siano conosciuti; non sono però trasmesse agli altri offerenti le informazioni di natura commerciale relative all'accettabilità di varianti. Il committente risponderà solo alle domande o richieste di chiarimenti che gli pervengano almeno 30 giorni prima del termine fisssato per il deposito delle offerte.

Articolo 18

Modifiche del fascicolo di gara

Ogni modifica che il committente apporta al fascicolo di gara durante il periodo di deposito delle offerte è immediatamente trasmessa per iscritto a tutti i potenziali offerenti che hanno ricevuto i documenti relativi all'offerta, con l'indicazione dell'eventuale prolungamento di tale periodo che il committente può ritenere necessario per consentire agli offerenti di tener conto di tale modifica.

ISTRUZIONI PER GLI OFFERENTI

Articolo 19

Lingua

L'offerta, i documenti dell'appalto, tutto il relativo carteggio e tutti i documenti connessi sono redatti nella lingua prescritta delle istruzioni per gli offerenti.

Articolo 20

Contenuto dell'offerta

20.1.

L'offerta che deve essere preparata e depositata dall'offerente contiene, conformemente a quanto prescritto nel fascicolo di gara:

a) il formulario dell'offerta compilato e la relativa appendice;

b)

la garanzia dell'offerta;

c)

la suddivisione del prezzo globale nel caso di contratti a forfait o la distinta dei prezzi unitari e/o il computo estimativo nel caso di contratti a misura;

d)

documenti con informazioni supplementari;

e)

documenti che forniscono la prova della qualità e capacità dell'offerente di cui all'articolo 4, salvo che si tratti di licitazione privata con preselezione;

f)

le varianti autorizzate, se richieste, e ogni altro elemento che deve essere presentato secondo le istruzioni per gli offerenti contenute nel fascicolo di gara;

g)

tutte le informazioni necessarie per valutare le offerte;

h)

se le istruzioni per gli offerenti richiedono un servizio assistenza, una nota indicante i mezzi a cui l'offerente ricorre per soddisfare l'obbligo di fornire tale servizio;

i)

se del caso, garanzie supplementari proposte dall'offerente per quanto riguarda in particolare la durata di esecuzione e l'entità dei lavori;

j)

tutte le informazioni sugli eventuali subappalti previsti;

k)

il prezzo di offerta propriamente detto, con il sistema e la valute di pagamento.

20.2.

Il servizio assistenza è richiesto per gli appalti di forniture, salvo che la natura delle forniture non giustifichi detto servizio. Se il committente richiede un servizio assistenza:

a) il capitolato speciale di oneri ne precisa condizioni, modalità e durata;

b)

l'aggiudicatario stabilisce nello Stato del committente il servizio di assistenza richiesta, salvo che la natura delle forniture o le condizioni vigenti non lo giustifichino.

Articolo 21

Lotti

21.1.

Nell'esaminare le modalità di esecuzione di un progetto si tiene conto dell'interesse che può rappresentare, dal punto di vista economico e tecnico, un suo frazionamento in lotti omogenei, il più possibile rilevanti.

21.2.

Nel caso di progetto frazionato in lotti, le istruzioni agli offerenti indicano:

a)

il numero dei lotti;

b)

la natura, l'ubicazione e l'entità di ciascun lotto; e

c)

se del caso, il numero minimo e massimo di lotti per cui un offerente può depositare offerte.

21.3.

La procedura di deposito dell'offerta è la seguente:

a)

l'offerente può depositare un'offerta per ciascun lotto;

b)

salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli offerenti, l'offerente può indicare nella sua offerta la riduzione globale che concede in caso di riunione di alcuni o tutti i lotti per cui ha depositato offerte separate;

c)

ciascun lotto forma oggetto di un appalto separato, salvo che le istruzioni per gli offerenti dispongano che i lotti assegnati ad uno stesso offerente costituiscono un appalto unico;

d)

quando i lotti sono assegnati a diversi offerenti, il fascicolo di gara o le istruzioni per gli offerenti possono disporre che l'offerente per un determinato lotto assicuri il coordinamento dell'esecuzione di tutti i lotti.

Articolo 22

Cooperazione con terzi

22.1.

Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la costituzione di associazioni di cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni della CEE e degli Stati ACP. A tal fine, la Commissione e gli Stati ACP si adoperano con ogni mezzo per:

a)

incoraggiare associazioni momentanee, subappalti o l'inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni della CEE;

b)

informare gli offerenti, nel fascicolo di gara, dei criteri di selezione e delle preferenze previsti nelle presenti norme generali, in particolare quelli concernenti l'incoraggiamento al ricorso alle risorse umane degli Stati ACP.

22.2.

Nell'invitare a depositare le offerte o nel corso della negoziazione dell'appalto il committente può proporre ai potenziali offerenti l'assistenza di altre ditte di esperti nazionali, consulenti da scegliere di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o formazione di tirocinanti sul posto di lavoro.

22.3.

Se la cooperazione assume la forma:

a)

di joint venture, si applica l'articolo 4.3 b);

b)

di subappalto, si applica l'articolo 4.3 f);

c)

di formazione di tirocinanti sul luogo di lavoro, i tirocinanti proposti dal committente devono possedere una esperienza di base che si addica ad un'efficace partecipazione ai compiti relativi alla formazione sul posto di lavoro connessi con l'esecuzione dell'appalto. Il numero massimo di

tirocinanti è fissato dal capitolato speciale di oneri. Nel calcolare il compenso o nei prezzi

dell'offerta si tiene conto degli eventuali oneri che la formazione di tirocinanti sul posto di lavoro comporta per l'offerente. La formazione di tirocinanti sul posto di lavoro non limita, in alcun caso, gli obblighi dell'aggiudicatario con cui è concluso l'appalto, né impegna in alcun modo la responsabilità del committente o dell'appaltatore.

22.4.

Le parti in causa si impegnano a cooperare tra loro e stabiliscono di comune accordo le modalità di tale cooperazione e, in particolare, le responsabilità che ne risultano.

Articolo 23

Indipendenza degli offerenti

23.1.

Se un offerente, ove si tratti di appalti di servizi, ha stabilito una relazione giuridica con persone fisiche o giuridiche che potrebbero partecipare all'esecuzione di opere o forniture che i servizi hanno lo scopo di definire o preparare, o se egli interattiene con tali persone relazioni speciali che possono compromettere la sua indipendenza, egli ne informa il committente, nella propria offerta o al momento della negoziazione dell'appalto o in qualunque momento, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, si presentino tali circostanze.

23.2.

Se, nonostante tale informazione, viene stipulato un contratto di appalto con detto offerente, il committente si riserva il diritto di escludere le persone fisiche o giuridiche interessate dalla partecipazione all'esecuzione di tali opere o forniture.

Articolo 24

Fissazione del prezzo dell'offerta

24.1.

L'offerente fornisce le informazioni richieste nel fascicolo di gara per la fissazione del prezzo, procede ai necessari calcoli matematici, firma il formulario dell'offerta e lo allega alla propria offerta.

24.2.

L'importo globale dell'offerta deve essere scritto in cifre e in lettere. In caso di discrepanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere, fa fede il prezzo in lettere. Se le istruzioni per gli offerenti lo richiedono, si devono scrivere in cifre e in lettere anche:

a) la suddivisione del prezzo globale nel caso di contratti a forfait;

b)

i prezzi unitari di ciascuna voce del computo estimativo e/o della distinta dei prezzi unitari nel caso di contratti a misura;

c)

la suddivisione del prezzo globale nonché il computo estimativo e/o la distinta dei prezzi per le parti a misura nel caso di contratti misti.

24.3.

I prezzi devono corrispondere al valore relativo di ciascuna voce rispetto all'importo globale dell'offerta. I prezzi non doverebbero essere tali da falsare il raffronto delle offerte o dar luogo al pagamento di acconti sproporzionati al valore dell'appalto.

24.4.

Le offerte sono espresse nella valuta nazionale dello Stato del committente. L'offerente può inoltre esprimere il valore equivalente della propria offerta in ecu o nella valuta dello Stato in cui ha la propria sede sociale. Il tasso di conversione è quello vigente 30 giorni prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

24.5.

Un offerente può chiedere nella propria offerta che una parte motivata, espressa in percentuale del prezzo di offerta, gli sia direttamente pagata in valuta estera. La motivazione richiesta è valutata in base a fatti verificabili relativi all'origine reale delle opere, delle forniture o dei servizi da eseguire, nonché delle spese cui questi danno luogo.

24.6.

Il prezzo offerto dall'offerente tiene conto dei regimi fiscali applicabili, definiti dalla convenzione.

Articolo 25

Periodo di validità

25.1.

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto dal committente in conformità dell'articolo 13. Ogni offerta valida per un periodo più breve può essere respinta dal committente. Il periodo fissato dal committente deve essere sufficientemente lungo da permettere la valutazione e il raffronto delle offerte, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie e la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto. Il periodo di validità non deve normalmente superare il 120 giorni a decorrere dal termine ultimo stabilito per il deposito delle offerte, ma può variare secondo la natura e la complessità dell'appalto.

25.2.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità iniziale dell'offerta, il committente può chiedere all'offerente un determinato prolungamento di tale periodo. Agli offerenti che accondiscendono a tale richiesta non sarà né richiesto né permesso di modificare le loro offerte, ma sarà richiesto di prolungare di altrettanto tempo la validità delle loro garanzie di offerta. Durante il prolungamento del periodo di validità dell'offerta continua ad applicarsi l'articolo 26 relativo allo svincolo e alla confisca della garanzia dell'offerta.

25.3.

L'aggiudicatario resta vincolato alla propria offerta per un ulteriore periodo di 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto notifica di essere stato selezionato.

Articolo 26

Garanzie dell'offerta

26.1.

Salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli offerenti, questi ultimi, ove si tratti di appalti di opere e forniture, provano la serietà della propria offerta costituendo una garanzia. Il fascicolo di gara specifica l'importo di questa garanzia che non deve essere inferiore all'1 % dell'importo dell'offerta e in nessun caso superiore al 2 %.

26.2.

La garanzia dell'offerta è costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile o deposito in contanti presso il committente. Se la garanzia dell'offerta deve essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito o cauzione, essa è fornita da una banca e/o società di assicurazioni o garanzia approvata dal committente e stabilita in uno Stato ACP o in uno Stato membro. La forma della garanzia bancaria o della cauzione deve essere rigorosamente conforme al formulario della garanzia d'offerta inserito nel fascicolo di gara o, nel caso di contratti a trattativa privata, nel capitolato speciale di oneri. La garanzia, sotto qualunque forma, deve essere indipendente, pagabile a vista e valida per almeno 60 giorni oltre il periodo di validità dell'offerta.

26.3.

Tutte le offerte che non sono accompagnate da una garanzia d'offerta accettabile possono essere respinte dal committente.

26.4.

Le garanzie d'offerta degli offerenti che non sono stati prescelti è restituita entro un termine di 60 giorni dalla scadenza del periodo dell'offerta, prorogato, se necessario, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, oppure all'aggiudicazione del contratto, considerando tra tali due date la prima in ordine cronologico.

26.5.

La garanzia di offerta dell'aggiudicatario è svincolata quando questi firma il contratto di appalto e costituisce la garanzia di esecuzione richiesta, con soddisfazione del committente.

26.6.

La garanzia di offerta può essere requisita senza alcun preavviso:

a) se un offerente ritira l'offerta durante il periodo di validità di quest'ultima;

b)

se l'aggiudicatario non procede, entro il termine stabilito, alla firma del contratto di appalto o alla costituzione della garanzia di esecuzione richiesta.

Articolo 27

Varianti

27.1.

Salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli offerenti, questi ultimi possono depositare un'offerta per una variante. Le istruzioni per gli offerenti devono precisare i limiti, i criteri di concezione e altre condizioni applicabili alla variante. Salvo disposizione contraria delle istruzioni per gli offerenti, il deposito di un'offerta basata su una variante è subordinato al deposito di un'offerta basata sulla soluzione conforme.

27.2.

Le varianti non possono derogare alle prescrizioni delle presenti norme generali. Le offerte basate sul fascicolo di gara e quelle presentate per le varianti sono valutate simultaneamente.

27.3.

Le istruzioni per gli offerenti devono precisare se l'offerente che deposita una variante è responsabile della relativa concezione e, in tal caso, devono stabilire le procedure in particolare di verifica, revisione ed approvazione.

27.4.

Il deposito di qualsiasi variante comporta:

a) un'offerta speciale relativa alla variante;

b)

la dimostrazione dei vantaggi della variante rispetto alla soluzione conforme, compresa la quantificazione degli eventuali vantaggi economici;

c)

un progetto delle modifiche delle disposizioni tecniche del capitolato speciale rese necessarie dalla variante;

d)

i piani e le specifiche previsti dalla soluzione conforme che non sono modificati dalla variante;

e)

i piani e le specifiche modificati dalla variante;

f)

una nota tecnica sulla concezione della variante e, se del caso, piani e calcoli;

g)

per i contratti a forfait, la suddivisione dell'importo globale per voci, quale risulta modificata dalla variante;

h)

per i contratti a misura, il computo estimativo e/o la distinta dei prezzi quali risultano modificati dalla variante.

Articolo 28

Visita precedente l'offerta

28.1.

Si consiglia all'offerente di visitare ed ispezionare sia il luogo in cui l'appalto deve essere eseguito sia le sue immediate vicinanze e di ottenere, sotto la sua

responsabilità, tutte le informazioni di cui può avere

bisogno per preparare l'offerta e impegnarsi per un contratto d'appalto. Le spese della visita del luogo di esecuzione del contratto sono a carico dell'offerente.

28.2.

Laddove possibile, l'offerente, come pure ogni suo dipendente o mandatario, è autorizzato dal comittente a penetrare nel luogo di esecuzione del contratto per tale ispezione, purché l'offerente, i suoi dipendenti o i suoi mandatari liberino e indennizzino il committente, i suoi dipendenti e i suoi mandatari, rispettivamente da e per ogni responsabilità al riguardo. Di conseguenza l'offerente sarà responsabile per ogni lesione alle persone (mortale o meno), perdita o danno che non sarebbe accaduto se non si fosse avvalso di tale autorizzazione.

28.3.

Fatta salva la legislazione e la regolamentazione sull'immigrazione dello Stato del committente, lo Stato ACP interessato rilascia un permesso di ingresso a ogni persona che gli fornisce, ai sensi dell'articolo 4, la prova della sua ammissibilità a partecipare alla gara, o a ogni mandatario di tale persona, per permetterle di fare le visite necessarie alla preparazione della sua offerta. Questo permesso scade il giorno successivo alla fine del periodo di validità delle offerte.

Articolo 29

Firma delle offerte

29.1.

L'offerta è firmata dall'offerente o dal suo mandatario debitamente autorizzato secondo quanto prescritto dalle istruzioni per gli offerenti. Essa è redatta in un unico esemplare originale recante la dicitura «originale». Il numero delle copie che l'offerente deve fornire è fissato dalle istruzioni per gli offerenti. Tali copie sono firmate nello stesso modo dell'originale e recano la dicitura «copia».

29.2.

Le offerte depositate da un mandatario devono indicare il mandante a nome del quale il mandatario agisce. Nessun mandatario può rappresentare più di un offerente. Il mandatario allega all'offerta il contratto privato o l'atto autentico o la scrittura privata che lo abilita ad agire a nome dell'offerente. Le firme apposte in calce alla scrittura privata devono essere autenticate in conformità della legislazione nazionale dello Stato del mandante.

29.3.

Qualora l'offerente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, l'offerta deve essere unica ai fini di un contratto unico, ciascuna persona deve firmare l'offerta e tutte sono vincolate in solido all'offerta ed al contratto eventualmente risultante secondo la legislazione dello

Stato del committente; dette persone designano nel loro ambito un responsabile con potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non vengono modificate senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente.

29.4.

L'offerta può essere firmata dal rappresentante della joint venture o del consorzio solo se questi ne è stato espressamente autorizzato, per iscritto, dai membri della joint venture o del consorzio e se il contratto o gli atti autentici o scritture private attestanti tale autorizzazione sono allegati all'offerta. Tutte le firme apposte in calce all'autorizzazione devono essere autenticate in conformità della legislazione nazionale e della regolamentazione di ciascuna delle parti inclusi la joint venture o il consorzio, così come la procura attestante a nome dei membri della joint venture o del consorzio. Ogni membro della joint venture o del consorzio deve fornire la prova richiesta dall'articolo 4 come se fosse l'offerente stesso.

29.5.

L'intera offerta non deve contenere modifiche, né parole scritte tra le righe né cancellature, ad eccezione di quelle conformi a istruzioni del committente o necessarie per correggere errori dell'offerente. Le modifiche e le correzioni sono siglate dalla o dalle persone che firmano l'offerta.

29.6.

Ove non si tratti di lotti ai sensi dell'articolo 21 o di varianti ai sensi dell'articolo 27, ciascun offerente può depositare una sola offerta. Nessun offerente può prender parte, ad alcun titolo, all'offerta di un altro offerente per lo stesso appalto.

DEPOSITO DELLE OFFERTE

Articolo 30

Termine

30.1.

Le offerte devono pervenire al committente, all'indirizzo ed entro il termine indicati conformemente all'articolo 13. Nel fissare tale termine, il committente deve concedere un lasso di tempo adeguato, tenendo conto della natura, dell'entità, della complessità e dell'ubicazione del progetto previsto, nonché di altri fattori pertinenti. Tale lasso di tempo non può comunque essere inferiore a 90 giorni in caso di gara pubblica.

30.2.

Qualora lo ritenga opportuno, il committente può prolungare il termine ultimo previsto al paragrafo 1 per il deposito delle offerte modificando il fascicolo

di gara ai sensi dell'articolo 18: in tal caso, tutti i diritti e obblighi del committente e degli offerenti che erano connessi con il termine ultimo precedentemente fissato sono ora connessi con il nuovo termine prolungato. Se un offerente esercita il proprio diritto di ritiro dopo avere ricevuto notizia del prolungamento, la sua offerta è restituita, e la sua garanzia di offerta svincolata, dopo la seduta di apertura dei plichi.

30.3.

Ogni offerta che pervenga al committente dopo il termine ultimo da lui fissato per il ricevimento delle offerte, conformemente all'articolo 13.4 g) ed all'articolo 18 è respinta e rispedita all'offerente dopo la seduta di apertura dei plichi.

Articolo 31

Sigillatura e marcatura dei plichi

31.1.

L'offerta, i relativi allegati previsti dalle istruzioni per gli offerenti e la documentazione di cui all'articolo 4 sono posti in un plico sigillato non identificabile che reca unicamente:

a) l'indirizzo indicato per la presentazione delle offerte nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte;

b)

il riferimento al bando di gara al quale l'offerta risponde;

c)

se del caso, il numero dei lotti per cui si deposita l'offerta, e

d)

la dicitura «Da non aprirsi prima della seduta di apertura dei plichi», redatta nella lingua del fascicolo di gara.

31.2.

Le istruzioni per gli offerenti specificano in ciascun caso se i documenti relativi alla proposta di prezzo debbano essere contenuti in un unico plico insieme con la proposta tecnica, oppure in un plico separato. In quest'ultimo caso, la proposta di prezzo è posta in un plico separato identificabile recante la dicitura «Prezzo dell'offerta», sigillato e collocato insieme con il plico della proposta tecnica nel plico di cui all'articolo 31.1.

Articolo 32

Ritiro e modifiche

32.1.

Un offerente può modificare o ritirare la propria offerta prima del termine ultimo previsto all'articolo 30.3 purché la notifica scritta di detta modifica o ritiro pervenga al committente prima del termine ultimo.

32.2.

La notifica di modifica o ritiro dell'offerente è scritta, sigillata, marcata e spedita in conformità dell'articolo 31. Una notifica di ritiro può essere anche recapitata personalmente o spedita per telex, cablogramma o telefax, ma deve essere seguita da una copia di conferma, firmata, con timbro postale in data non posteriore al termine ultimo di deposito delle offerte. I ritiri sono incondizionati e pongono fine a ogni ulteriore partecipazione alla procedura di gara.

32.3.

Salvo nei casi di cui all'articolo 34.1, nessuna offerto può essere modificata dopo il termine ultimo previsto all'articolo 30.3.

32.4.

Nessuna offerta può essere ritirata nell'intervallo di tempo compreso tra il termine ultimo previsto all'articolo 30.3 e la scadenza del periodo di validità dell'offerta. Il ritiro di un'offerta durante questo intervallo di tempo può dar luogo alla confisca della garanzia di offerta costituita dall'offerente.

ESAME DELLE OFFERTE

Articolo 33

Apertura delle offerte

33.1.

All'atto del ricevimento delle offerte, i plichi sono registrati secondo l'ordine di arrivo in un apposito registro. Sul plico si devono indicare il numero di registrazione, la data e l'ora di arrivo. I plichi devono rimanere sigillati e conservati in luogo sicuro fino alla loro apertura, che deve avvenire secondo le modalità stabilite negli articoli 33.2 e 33.3.

33.2.

All'atto della pubblica apertura delle offerte si dà lettura dei nomi degli offerenti, dei prezzi di offerta, delle notifiche scritte di modifiche o ritiri di offerte, dell'avvenuta costituzione della garanzia di offerta richiesta e di altri particolari che il committente può, se del caso, ritenere opportuni. Nel caso di un sistema «a doppio plico», quale è previsto dall'articolo 31.2, si precisa che non si sono aperti plichi contenenti prezzi.

33.3.

L'apertura e l'esame delle offerte deve essere conforme alle regole previste dagli Stati ACP interessati e dalla convenzione, e deve servire a stabilire se le offerte sono complete, se è stata costituita la garanza di offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono corrette sotto tutti gli aspetti.

33.4.

I plichi che recano la dicitura «Prezzo dell'offerta» ai sensi dell'articolo 31 non sono aperti finché non si siano conclusi i lavori di valutazione del contenuto delle offerte diverso dai prezzi.

33.5.

Sono prese in considerazione soltanto le offerte contenute in plichi che sono stati ricevuti entro il termine ultimo previsto all'articolo 30.3.

33.6.

Il committente redige, per la propria documentazione, il verbale dell'apertura delle offerte, annotando anche le informazioni fornite ai presenti ai sensi dell'articolo 33.2.

33.7.

Dopo la pubblica apertura delle offerte, nessuna informazione relativa all'esame, alla precisazione, alla valutazione e al raffronto delle offerte, come pure nessuna raccomandazione per l'aggiudicazione dell'appalto, deve essere fornita agli offerenti o ad altre persone non ufficialmente interessate a tale procedura.

33.8.

Ogni tentativo di un offerente di influenzare il committente nella procedura di esame, precisazione valutazione e raffronto delle offerte, e nelle decisioni concernenti l'aggiudicazione dell'appalto dà luogo al rigetto della sua offerta.

33.9.

Il delegato è presente all'apertura delle offerte e riceve copia di ogni offerta.

Articolo 34

Valutazione delle offerte

34.1.

Per facilitare l'esame, la valutazione e il raffronto delle offerte, il committente può chiedere ad ogni singolo offerente precisazioni circa la sua offerta, comprese suddivisioni dei prezzi unitari. La richiesta di precisazioni e la risposta sono fatte per iscritto e sono comunicate con uno dei mezzi di cui all'articolo 12, e non si devono né chiedere né offrire né permettere modifiche del prezzo o della sostanza dell'offerta, salvo se necessario per confermare la correzione di errori di calcolo che il committente avesse scoperti nel corso della valutazione delle offerte a norma dell'articolo 34.7.

34.2.

Prima della valutazione particolareggiata delle offerte, il committente verifica la sostanziale conformità di ciascuna offerta con le prescrizioni del fascicolo di gara.

34.3.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 290D1231(01).1

Ai fini del presente articolo, per offerta conforme si intende un'offerta conforme a tutti i termini, a tutte le condizioni e a tutte le indicazioni del fascicolo di gara, senza deviazioni o riserve di rilievo. Per deviazione o riserva di rilievo, si intende una deviazione o riserva che in modo sostanziale intacca la portata, la qualità o l'esecuzione dell'appalto o che, in modo sostanziale, non è conforme al fascicolo di gara o limita i diritti del committente o le obbligazioni dell'offerente ai sensi del contratto di appalto o reca ingiustamente pregiudizio alla concorrenzialità degli offerenti che depositano offerte conformi.

34.4.

Se un'offerta non è conforme al fascicolo di gara, essa è respinta dal committente e non può più esser resa conforme mediante correzione o soppressione della deviazione o riserva.

34.5.

Le offerte giudicate conformi sono valutate sotto il profilo tecnico ai fini della loro rispondenza al fascicolo di gara ed alle disposizioni dell'articolo 36 e quindi classificate secondo una graduatoria sulla base delle relative qualità tecniche. Il capitolato speciale di oneri specifica se necessario i criteri particolareggiati seguiti per la valutazione tecnica.

34.6.

A conclusione della valutazione tecnica, le offerte che a norma dell'articolo 34.5 sono tecnicamente conformi costituiscono l'oggetto di una valutazione finanziaria. Il raffronto delle offerte si effettua in valuta nazionale.

34.7.

Le offerte, di cui è accertata la conformità sono controllate dal committente per eventuali errori nei calcoli e nelle somme. Gli errori sono così corretti dal committente:

a) se esiste una differenza tra gli importi in cifre e gli importi in lettere, fanno fede questi ultimi;

b)

se, ad eccezione dei contratti a forfait, esiste una differenza tra il prezzo unitario e l'importo globale risultante dalla moltiplicazione di tale prezzo per la quantità, fa fede il prezzo unitario indicato, salvo che, a giudizio del committente, si tratti di un evidente errore nel prezzo unitario, nel qual caso l'importo globale indicato fa fede e il committente corregge il prezzo unitario.

34.8.

L'importo indicato nell'offerta, se del caso ritoccato dal committente, ai sensi dell'articolo 34.7, è considerato vincolante per l'offerente. Se l'offerente non accetta l'importo corretto dell'offerta, la sua offerta è respinta.

34.9.

Dopo che le offerte sono state pienamente valutate ai sensi del presente articolo, le offerte conformi sono suddivise in due gruppi: le offerte depositate da offerenti che possono beneficiare della preferenza prevista dall'articolo 9 e le offerte depositate dagli altri offerenti. Esclusivamente ai fini dell'ulteriore valutazione e raffronto delle offerte, ai prezzi ritoccati se necessario dagli offerenti che non possono beneficiare della preferenza vienne aggiunto il margine di preferenza calcolato in percentuale. Ulteriori particolari delle procedure da seguire per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 relative al margine di preferenza sono stabiliti dal committente nel fascicolo di gara.

34.10.

I lavori di valutazione sono messi a verbale ed il verbale è debitamente firmato, ma non può essere reso pubblico né comunicato agli offerenti. Una copia di questo verbale è trasmessa al delegato.

Articolo 35

Annullamento di una procedura di gara

35.1.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il committente può, senza che ne risulti una sua responsabilità nei confronti degli offerenti interessati e nonostante la fase della procedura avviata per la conclusione dell'appalto:

a) decidere di annullare la procedura di gara conformemente all'articolo 35.2 o ordinare che essa sia riavviata, se necessario secondo altre modalità;

b)

quando il progetto è frazionato in lotti, attribuirne soltanto alcuni ed eventualmente decidere che gli altri lotti formino oggetto di una o di più altre gare, se necessario secondo altre modalità.

35.2.

L'annullamento di una procedura di gara da parte del committente può avere luogo solo nei casi seguenti:

a)

quando nessuna offerta è conforme al fascicolo di gara;

b)

quando nessuna offerta risponde ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 36;

c)

quando i dati economici o tecnici del progetto sono stati modificati;

d)

quando circostanze eccezionali non permettono la normale esecuzione dell'appalto;

e)

quando ogni offerta ricevuta supera le disponibilità finanziarie fissate per l'appalto;

f)

quando le offerte ricevute contengono irregolarità sostanziali il cui risultato sia di ostacolare il gioco normale della concorrenza;

g)

quando non vi è stata concorrenza.

35.3.

In caso di annullamento di una procedura di gara, il committente notifica tale decisione agli offerenti che sono ancora vincolati alla loro offerta. Gli offerenti non hanno diritto ad alcuna indennità; essi hanno però il diritto all'immediato svincolo delle loro garanzie di offerta.

35.4.

Se l'annullamento della procedura di gara è dovuto a circostanze che non richiedono l'apertura delle offerte, queste, ancora chiuse e sigillate, con gli eventuali prezzi d'offerta, ed in ogni caso gli altri elementi dell'offerta, sono restituite agli offerenti a loro spese.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Articolo 36

Selezione

36.1.

Il committente aggiudica l'appalto:

a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al fascicolo di gara; e

b)

ove si tratti di appalti di opere e di forniture, all'offerente che ha fatto l'offerta più vantaggiosa valutata tenendo conto, in particolare:

iii) del prezzo e dei costi di funzionamento e manutenzione;

iii)

delle qualifiche degli offerenti, delle garanzie da essi offerte, nonché delle qualità tecniche dell'offerta, compresa la fornitura di un servizio di assistenza nello Stato ACP;

iii)

della natura, delle condizioni e dei tempi di esecuzione dell'appalto, nonché del relativo adattamento alle condizioni locali;

c)

ove si tratti di appalti di servizi, all'offerente che risulta aver fatto l'offerta più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, del prezzo e del valore tecnico dell'offerta, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la prestazione dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza e delle qualifiche del personale previsto.

36.2.

Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sovraesposti, si accorda la preferenza:

a) all'offerente di uno Stato ACP;

b)

in mancanza, all'offerente che:

iii) permette il miglior uso possibile delle risorse materiali ed umane degli Stati ACP; oppure

iii)

offre maggiori possibilità di subappalto a società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii)

è costituito da un consorzio di persone fisiche, società o imprese degli Stati ACP e della CEE.

36.3.

Il committente:

a) conclude la valutazione delle offerte entro il periodo di validità delle stesse, prendendo in considerazione il lasso di tempo necessario per l'approvazione dei contratti di appalto;

b)

trasmette il risultato dell'esasme delle offerte ed una proposta di stipulazione del contratto al delegato.

36.4.

Il delegato:

a) approva entro 30 giorni la proposta del committente relativa alla stipulazione del contratto di appalto per tutti:

iii) gli appalti a trattativa privata;

iii)

gli appalti di servizi;

iii)

gli appalti per aiuti d'urgenza;

iv)

gli appalti secondo procedure accelerate, in caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu di appalti di forniture di valore inferiore ad 1 milione di ecu;

b)

approva entro trenta giorni la proposta del committente relativa alla stipulazione di un appalto non contemplato all'articolo 36.4 a) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'offerta prescelta è la meno elevata tra quelle conformi alle prescrizioni del fascicolo di gara, risponde ai criteri ivi indicati e non supera l'importo stabilito per l'appalto;

c)

trasmette la proposta di stipulazione dell'appalto, quando non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36.4 b), alla Commissione la quale decide in merito entro 60 giorni dalla data in cui il delegato ha ricevuto detta proposta. Se il prezzo dell'offerta prescelta supera l'importo stabilito per l'appalto, al momento di dare la propria approvazione all'aggiudicazione, la Commissione assume i necessari impegni finanziari.

Articolo 37

Notifica dell'aggiudicazione

37.1.

Prima della scadenza del periodo di validità dell'offerta, il committente notifica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è risultata vincitrice.

37.2.

Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara, ove si tratti di appalti di opere e forniture, non appena l'aggiudicatario abbia costituito una garanzia di esecuzione a norma dell'articolo 40, il committente notifica prontamente agli altri offerenti che le loro offerte non sono risultate vincitrici e restituisce loro le garanzie di offerta.

37.3.

Il committente non è tenuto a indicare le ragioni della propria scelta, né ad avere con gli offerenti una discussione o un carteggio sui risultati della gara.

37.4.

I risultati di una gara pubblica sono pubblicati nella Gazzetta ufficale delle Comunità europee e, secondo la prassi dello Stato ACP interessato, nella Gazzetta ufficiale di questo Stato e/o diffusi con ogni altro mezzo di informazione appropriato.

Articolo 38

Preparazione del contratto di appalto

38.1.

Dopo aver comunicato il risultato di una gara a norma dell'articolo 37, il committente prepara il contratto di appalto per sottoporlo alla firma dell'aggiudicatario. Esso contiene almeno:

a) l'elenco dei documenti che costituiscono il contratto di appalto con indicazione dell'ordine di importanza dei documenti;

b)

ogni eventuale aggiunta e deroga a tali documenti, debitamente approvata;

c)

il prezzo dell'appalto;

d)

le decisioni prese dal committente ai sensi dell'articolo 34.7;

e)

il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante, se tale nome non è indicato nel capitolato speciale di oneri.

38.2.

Il contratto d'appalto è trasmesso all'aggiudicatario, affinché lo firmi.

Articolo 39

Firma del contratto di appalto

39.1.

Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara, l'aggiudicatario firma il contratto di appalto entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto. Dopo essere stato firmato dall'aggiudicatario, il contratto è rispedito al committente o al suo rappresentante autorizzato o alla competente autorità dello Stato ACP, per essere approvato, se necessario, e firmato.

39.2.

Il committente non firma il contratto di appalto fintantoché non sia stata costituita la garanzia di esecuzione prevista dall'articolo 40, salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara.

39.3.

Con la firma del committente il contratto di appalto diventa vincolante per ambedue le parti e la firma è notificata all'aggiudicatario.

39.4.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 49.1, 39.2 e 39.3, il committente, a seconda della natura dell'appalto, può decidere di concludere il contratto in base alla lettera relativa alla procedura di appalto laddove la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto costituisca la conclusione del contratto. In tal caso alla lettera si allegano gli elementi di cui all'articolo 38.1.

39.5.

In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, il committente può fare valere i propri diritti sulla garanzia di offerta. Inoltre egli può rivolgersi agli altri offerenti, secondo l'ordine di graduatoria delle loro offerte, o avviare una nuova procedura di gara. Se necessario si può ricorrere alla trattativa privata.

Articolo 40

Garanzia di esecuzione

40.1..

Salvo disposizione contraria nel fascicolo di gara, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell'aggiudicazione da parte del committente, l'aggiudicatario dell'appalto di opere o forniture fornisce a capitolato generale di oneri.

40.2.

La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni dell'articolo 40.1 costituisce una ragione sufficiente per l'annullamento dell'aggiudicazione e la confisca della garanzia di offerta: in tal caso, il committente può procedere conformemente all'articolo 39.5.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

Disposizioni generali e finali

41.1.

Tutti i documenti e le proposte trasmessi per accordo dal committente alla Commissione o al delegato, conformemente alle presenti norme generali, sono approvati o considerati approvati entro i termini stabiliti dalle presenti norme, o entro 30 giorni qualora non sia stabilito alcun termine.

41.2.

Le presenti norme generali ed il capitolato generale di cui all'articolo 1.2 a), fatte salve le disposizioni della convenzione:

a) sono applicabili ai contratti di appalto finanziati sulle risorse del quinto e del sesto FES gestito dalla Commissione;

b)

possono anche essere resi applicabili, attraverso una decisione del Consiglio dei ministri ACP-CEE ai contratti di appalto finanziati sulle risorse dei FES successivi al settimo FES.

41.3.

Gli indennizzi dovuti per ritardo di pagamenti sono a carico dello Stato ACP interessato e della Commissione sulle sue risorse proprie, ciascuno per la parte di ritardo di cui è responsabile.

ALLEGATO II

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI DEGLI APPALTI DI OPERE FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Pagina

Articolo 1 - Definizioni.

26

Articolo 2 - Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata.

27

Articolo 3 - Ordine di importanza dei documenti contrattuali.

27

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni scritte.

27

Articolo 5 - L'appaltatore e il suo rappresentante.

27

Articolo 6 - Cessione.

28

Articolo 7 - Subappalto.

28

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8 - Documenti da fornire.

29

Articolo 9 - Accesso al cantiere.

29

Articolo 10 - Assistenza in materia di norme locali.

29

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti dell'aggiudicatario.

29

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 12 - Obblighi generali.

30

Articolo 13 - Sovrintendenza dei lavori.

30

Articolo 14 - Personale.

31

Articolo 15 - Garanzia di esecuzione.

31

Articolo 16 - Assicurazioni.

31

Articolo 17 - Programma di esecuzione.

32

Articolo 18 - Scomposizione dettagliata dei prezzi.

32

Articolo 19 - Disegni dell'aggiudicatario.

32

Articolo 20 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta.

33

Articolo 21 - Rischi eccezionali.

33

Articolo 22 - Sicurezza sul cantiere.

34

Articolo 23 - Salvaguardia delle proprietà confinanti.

34

Articolo 24 - Ostacoli alla circolazione.

34

Articolo 25 - Cavi e canalizzazioni.

34

Articolo 26 - Tracciato dei lavori.

35

Articolo 27 - Materiali provenienti da demolizioni.

35

Articolo 28 - Scoperte.

35

Pagina

Articolo 29 - Opere temporanee.

36

Articolo 30 - Esami del suolo.

36

Articolo 31 - Appalti collegati.

36

Articolo 32 - Brevetti e licenze.

36

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 33 - Ordine di inizio.

36

Articolo 34 - Termini di esecuzione.

37

Articolo 35 - Proroga dei termini di esecuzione.

37

Articolo 36 - Ritardi di esecuzione.

37

Articolo 37 - Modifiche.

37

Articolo 38 - Sospensione.

38

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 39 - Giornale lavori.

39

Articolo 40 - Qualità delle opere e dei materiali.

39

Articolo 41 - Controllo e prove.

40

Articolo 42 - Rifiuto.

40

Articolo 43 - Proprietà degli impianti e dei materiali.

41

PAGAMENTI

Articolo 44 - Condizioni generali.

41

Articolo 45 - Appalti a prezzi provvisori.

41

Articolo 46 - Anticipi.

42

Articolo 47 - Ritenuta.

42

Articolo 48 - Revisione dei prezzi.

42

Articolo 49 - Misurazione.

43

Articolo 50 - Acconti.

43

Articolo 51 - Conto finale.

44

Articolo 52 - Pagamenti diretti a subappaltatori.

45

Articolo 53 - Ritardo nei pagamenti.

45

Articolo 54 - Pagamento a favore di terzi.

46

Articolo 55 - Richieste di pagamenti supplementari.

46

Articolo 56 - Pagamenti in valuta.

46

COLLAUDO E GARANZIA

Articolo 57 - Clausole generali.

46

Articolo 58 - Prove ad opera ultimata.

46

Articolo 59 - Collaudo parziale.

47

Articolo 60 - Collaudo provvisorio.

47

Articolo 61 - Obblighi inerenti alla garanzia.

47

Articolo 62 - Collaudo definitivo.

48

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Pagina

Articolo 63 - Inadempienze contrattuali.

48

Articolo 64 - Risoluzione da parte del committente.

49

Articolo 65 - Risoluzione da parte dell'aggiudicatario.

50

Articolo 66 - Forza maggiore.

50

Articolo 67 - Decesso.

51

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 68 - Composizione delle controversie.

51

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.1.

Ai fini del presente capitolato generale e del contratto d'appalto valgono le seguenti definizioni:

CEE: la Comunità economica europea,

Stati ACP: gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono firmatari della convenzione;

convenzione: la convenzione applicabile tra gli Stati ACP e la CEE;

contratto di appalto: l'accordo sottoscritto dalle parti per l'esecuzione delle opere, compresi tutti gli allegati e le appendici e tutti i documenti inclusi;

aggiudicatario: la parte con cui il committente conclude il contratto di appalto;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il contratto di appalto con l'aggiudicatario;

Stato del committente: lo Stato ACP sul cui territorio deve essere eseguito l'appalto di opere;

appaltatore: il dipartimento governativo, la persona giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o giuridica designata dal committente conformemente alla legislazione dello Stato di quest'ultimo, che è responsabile della direzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'appalto di opere ed a cui il committente può delegare diritti e/o poteri ai sensi del contratto di appalto;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e nell'esercizio dei poteri che gli sono stati delegati. Pertanto ove funzioni e poteri dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresentante, i riferimenti all'appaltatore comprendono anche il suo rappresentante;

opere: le opere temporanee e permanenti che devono essere eseguite ai sensi del contratto di appalto;

impianti: macchinari, apparecchi, componenti e tutti gli elementi che devono essere forniti ai sensi del contratto di appalto per essere messi in opera;

attrezzature: apparecchiature e altri macchinari e, se ammesse dalla legislazione e/o dalle consuetudini dello Stato del committente, le installazioni provvisorie sul cantiere, richiesti per l'esecuzione delle opere, esclusi però gli impianti o altri elementi destinati a far parte delle opere permanenti;

computo estimativo: il documento contenente una suddivisione in voci delle opere da eseguire a titolo di un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il quantitativo e il corrispondente prezzo unitario;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi, compresa la scomposizione del prezzo globale, presentata dall'aggiudicatario insieme all'offerta, eventualmente modificata, e facente parte del contratto di appalto a misura;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particolareggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la composizione del prezzo in un appalto a forfait, ma non facente parte del contratto di appalto;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto d'appalto il quale rappresenta la stima iniziale del corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle opere o qualsiasi altro importo determinato nel conto finale, dovuto all'aggiudicatario ai sensi del contratto di appalto;

somma per imprevisti: l'importo incluso nel contratto di appalto destinato all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni, materiali, impianti o servizi o ad altre variazioni e che può essere usato interamente o parzialmente o non essere usato affatto, secondo le istruzioni dell'appaltatore;

disegni: i disegni forniti dal committente e dall'appaltatore e/o i disegni forniti dall'aggiudicatario e approvati dall'appaltatore per l'esecuzione delle opere;

cantiere: i luoghi, indicati dal committente, in cui devono essere eseguite le opere e altri luoghi indicati nel contratto di appalto come facenti parte del cantiere;

periodo di garanzia: il periodo, stabilito nel contratto di appalto, immediatamente successivo alla data del collaudo provvisorio, in cui l'aggiudicatario è tenuto a completare i lavori e a rimediare a difetti o imperfezioni secondo le istruzioni dell'appaltatore;

certificato di collaudo definitivo: il certificato o i certificati rilasciati dall'appaltatore all'aggiudicatario alla scadenza del periodo di garanzia attestanti che l'aggiudicatario ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi di esecuzione, completamento e manutenzione delle opere di cui trattasi;

giorno: giorno di calendario;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i quali decorrono dal giorno successivo all'atto pubblico o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno non lavorativo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano, a macchina o stampata, compresi telex, cablogrammi e telefax;

comunicazioni: certificati, notifiche, ordini e istruzioni emessi conformemente al contratto di appalto;

ordine di servizio: qualsiasi istruzione o ordine impartito dall'appaltatore all'aggiudicatario per iscritto riguardo all'esecuzione delle opere;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del committente;

valuta estera: qualsiasi valuta permessa che sia diversa dalla valuta nazionale e che sia indicata nel contratto di appalto;

penalità generali: l'importo, non stabilito in anticipo nel contratto di appalto, assegnato da un giudice o da un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a titolo di risarcimento dovuto alla parte lesa per un'inadempienza contrattuale dell'altra parte;

penalità di mora: l'importo stabilito nel contratto di appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudicatario al committente per mancata esecuzione delle opere o di parte di esse entro le scadenze previste dal contratto o dovuto da una delle due parti all'altra per qualsiasi altra inadempienza specifica contemplata nel contratto;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal committente come parte integrante del bando di gara, eventualmente modificato, e incluso nel contratto di appalto, comprendente:

a) le modifiche del presente capitolato generale;

b)

le speciali clausole contrattuali;

c)

le specifiche tecniche, e

d)

ogni altra disposizione relativa all'appalto.

1.2.

Le rubriche e i titoli del presente capitolato non devono essere considerati parte dello stesso o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto di appalto.

1.3.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

1.4.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente avente capacità giuridica.

Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1.

La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello Stato del committente, salvo indicazione diversa nel capitolato speciale.

2.2.

In tutte le materie non coperte dal presente capitolato generale si applica la legislazione che disciplina l'appalto.

2.3.

La lingua utilizzata per l'appalto e tutto il carteggio tra l'aggiudicatario, il committente e l'appaltatore o i loro rappresentanti è quella indicata nel capitolato speciale.

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto, l'ordine di importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capitolato speciale.

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1.

Salvo disposizione diversa del capitolato speciale, le comunicazioni tra il committente e/o l'appaltatore, da un lato, e l'aggiudicatario dall'altro, vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex o telefax, o recapitate personalmente, agli indirizzi appropriati designati a tal fine.

4.2.

Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito, deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale prova ogni volta che è fissato un termine per il recapito della comunicazione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

4.3.

Qualora il contratto d'appalto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini «notificare», «certificare» o «decidere» devono essere intesi in tal senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1.

L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel contratto di appalto. Salvo menzione esplicita nel contratto, l'appaltatore non ha il potere di dispensare l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

5.2.

L'appaltatore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al suo rappresentante le funzioni e i poteri che gli competono e può in qualsiasi momento revocare tale delega o sostituire il rappresentante. La delega, revoca o sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia all'aggiudicatario.

5.3.

Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante dell'appaltatore all'aggiudicatario conformemente ai termini di tale delega ha lo stesso effetto di una comunicazione trasmessa dall'appaltatore fermo restando che:

a) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non respinga opere materiali o impianti non pregiudica la facoltà dell'appaltatore di respingerli e di dare le istruzioni necessarie affinché siano rettificati;

b)

l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modificare il contenuto della comunicazione in questione.

5.4.

Le istruzioni e/o gli ordini dell'appaltatore sono impartiti mediante ordini di servizio. Tali ordini devono essere datati, numerati e registrati dall'appaltatore e copia degli stessi deve essere consegnata a mano, se del caso, del rappresentante dell'aggiudicatario.

Articolo 6

Cessione

6.1.

Una cessione è valida solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio appalto, o parte di esso, ad un terzo.

6.2.

L'aggiudicatario non può, senza il consenso scritto preliminare del committente, cedere l'appalto o parte di esso o profitti o interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari dell'aggiudicatario per le somme dovute o che saranno dovute secondo il contratto di appalto; oppure

b)

la cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario dei sui diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni dell'aggiudicatario.

6.3.

Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo l'approvazione di una cessione da parte del committente non

dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi per quanto riguarda la parte del contratto di appalto già eseguita o la parte non ceduta.

6.4.

Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza autorizzazione, il committente può applicare di diritto, senza darne notifica formale, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e 64.

6.5.

I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

Articolo 7

Subappalto

7.1.

Un subappalto è valido solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo l'esecuzione di una parte dell'appalto.

7.2.

L'aggiudicatario non può subappaltare senza un'autorizzazione preliminare scritta del committente. Le opere da subappaltare e l'identità dei subappaltatori sono notificate al committente. Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 4.3, il committente comunica all'aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.

7.3.

Nella scelta dei subappaltatori l'aggiudicatario dà la preferenza a persone fisiche, società o imprese dello Stato del committente che siano in grado di eseguire le opere richieste in termini simili.

7.4.

I subappaltatori devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

7.5.

Fatto salvo l'articolo 52, il committente non ha nessuna relazione contrattuale con i subappaltatori.

7.6.

L'aggiudicatario è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso, dei suoi agenti o dipendenti.

L'approvazione da parte del committente del subappalto di una parte del contratto o dell'esecuzione da parte del subappaltatore di una parte delle opere non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

7.7.

Nel caso in cui un subappaltatore abbia assunto nei confronti dell'aggiudicatario, per quanto riguarda le opere eseguite o i beni, materiali, impianti o servizi

forniti dal subappaltatore, obblighi che vadano oltre il periodo di garanzia previsto dal contratto di appalto, l'aggiudicatario, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale periodo, cede immediatamente al committente, a richiesta e a spese di quest'ultimo, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.

7.8.

Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, il committente può applicare di diritto, senza costituzione in mora, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e 64.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8

Documenti da fornire

8.1.

Entro 30 giorni dalla costituzione della garanzia di esecuzione prevista dall'articolo B15, l'appaltatore fornisce gratuitamente all'aggiuidicatario un esemplare dei disegni elaborati per l'esecuzione dell'appalto e due copie delle prescrizioni tecniche nonché altri documenti contrattuali. Se disponibili, l'aggiudicatario può ottenere a proprie spese altri esemplari dei disegni, prescrizioni tecniche e altri documenti. Al momento del rilascio del certificato di garanzia o del collaudo definitivo, l'aggiudicatario restituisce all'appaltatore tutti i disegni, le prescrizioni tecniche e gli altri documenti contrattuali.

8.2.

A meno che ciò non sia necessario ai fini dell'appalto, i disegni, le prescrizioni tecniche e gli altri documenti forniti dal committente non vengono utilizzati né comunicati a terzi dall'aggiudicatario senza il consenso preliminare dell'appaltatore.

8.3.

L'appaltatore ha la focoltà di impartire all'aggiudicatario ordini di servizio contenenti documenti ed istruzioni complementari necessari per la corretta e adeguata esecuzione delle opere e la rettifica di eventuali difetti.

Articolo 9

Accesso al cantiere

9.1.

A tempo debito e in base all'avanzamento delle opere, il committente mette il cantiere e l'accesso al medesimo a disposizione dell'aggiudicatario, secondo il programma di esecuzione previsto nel presente capitolato generale. L'aggiudicatario fornisce alle altre

persone interessate tutti i mezzi opportuni affinché possano eseguire il loro lavoro, come stabilito nel capitolato speciale o richiesto da ordini di servizio.

9.2.

Nessun terreno fornito dal committente all'aggiudicatario può essere usato da quest'ultimo per scopi diversi dall'esecuzione dell'appalto.

9.3.

L'aggiudicatario ha cura dei locali messi a sua disposizione, durante il periodo in cui li occupa, e, se richiesto dal committente o dall'appaltatore, una volta eseguito l'appalto, li ripristina nelle loro condizioni iniziali, tenendo conto della normale usura.

9.4.

L'aggiudicatario non ha diritto a pagamenti per migliorie risultanti da lavori svolti di sua propria iniziativa.

Articolo 10

Assistenza in materia di norme locali

10.1.

L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del committente per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, disposizioni o norme locali dello Stato in cui sono situate le opere, i quali possano avere ripercussioni sull'esecuzione degli obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai sensi del contratto di appalto. Il committente può fornire l'assistenza richiesta all'aggiudicatario, a spese di quest'ultimo.

10.2.

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere eseguite le opere, il committente compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento da parte dell'aggiudicatario di tutti i necessari visti e permessi, inclusi permessi di lavoro e di soggiorno per il personale i cui servizi sono considerati necessari dall'aggiudicatario e dal committente nonché dei permessi di soggiorno per i loro familiari.

Articolo 11

Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti

dell'aggiudicatario

In caso di ritardo nel pagamento a dipendenti dell'aggiudicatario di stipendi e salari loro spettanti nonché di indennità e contributi prescritti dalla legislazione dello Stato in cui sono situate le opere, il committente può notificare all'aggiudicatario che intende pagare direttamente tali stipendi, salari, indennità e contributi entro 15 giorni dalla notifica. L'aggiudicatario, se contesta che tali pagamenti siano dovuti, presenta istanza motivata al committente entro un termine di 15 giorni. Se, esaminata tale istanza, ritiene dovuto il

pagamento di stipendi e salari il committente può pagare tali stipendi, salari, idennità e contributi deducendoli dagli importi dovuti all'aggiudicatario. In mancanza di ciò può prelevare le somme in questione da una delle garanzie previste dal presente capitolato generale. Qualsiasi misura presa dal committente a norma del presente articolo non dispensa l'aggiudicatario dagli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti, salvo che detta misura ne consenta l'assolvimento. Col suo intervento il committente non assume alcuna responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'aggiudicatario.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 12

Obblighi generali

12.1.

L'aggiudicatario, attenendosi alle disposizioni del contratto di appalto e con la debita cura e diligenza, progetta le opere come stabilito nel contratto stesso, esegue e completa le medesime e ne rettifica gli eventuali difetti. L'aggiudicatario assicura la sovrintendenza dei lavori e fornisce il personale, i materiali, gli impianti, le attrezzature e tutti gli altri elementi, di natura temporanea o permanente, necessari per tale progettazione, esecuzione e completamento nonché per rettificare gli eventuali difetti, per quanto sia specificato dal contratto di appalto o si possa ragionevolmente arguire dallo stesso.

12.2.

L'aggiudicatario è pienamente responsabile dell'adeguatezza, della stabilità e della sicurezza di tutte le operazioni e di tutti i metodi di costruzione in base al contratto d'appalto.

12.3.

L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore. Quando, a parere dell'aggiudicatario, le condizioni stipulate da un ordine di servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o l'ambito del contratto, l'aggiudicatario deve, a pena di decadenza, darne notifica motivata all'appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento. La notifica non sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio.

12.4.

L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato del committente e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale e delle rispettive persone a carico nonché dei propri dipendenti locali. L'aggiudicatario garantisce il committente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'aggiudicatario stesso, dei suoi dipendenti e relative persone a carico.

12.5.

Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di

dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, il committente può, fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario a norma del contratto, risolvere il contratto e in questo caso le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono applicabili.

12.6.

L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni ricevuti inerenti al contratto di appalto come privati e riservati e non divulga, né rivela alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente o dell'appaltatore, dopo aver consultato il committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini dell'appalto, la decisione del committente è inappellabile.

12.7.

Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte queste sono tenute in solido ad adempiere le obbligazioni del contratto di appalto, conformemente alla legislazione dello Stato del committente; una di esse viene designata, a richiesta del committente, per fungere da responsabile con potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non vengono modificate senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente.

Articolo 13

Sovrintendenza dei lavori

13.1.

L'aggiudicatario sovrintende personalmente ai lavori o nomina a tal fine un suo rappresentante. Tale nomina è sottoposta all'approvazione dell'appaltatore. L'approvazione può essere in ogni momento revocata. Se l'appaltatore rifiuta o revoca l'approvazione della nomina, egli è tenuto a esporre le ragioni della sua decisione e l'aggiudicatario sottopone senza indugio una nomina alternativa.

13.2.

Se l'appaltatore revoca l'approvazione del rappresentante dell'aggiudicatario, quest'ultimo deve, non appena possibile dopo aver ricevuto notifica della revoca, allontanare detto rappresentante dai lavori e sostituirlo con un altro rappresentante approvato dall'appaltatore.

13.3.

Il rappresentante dell'aggiudicatario è pienamente autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria per l'esecuzione delle opere, a ricevere ed eseguire ordini di servizio e a controfirmare il giornale lavori di cui all'articolo 39 o, se necessario, il rilevamento. In ogni caso all'aggiudicatario compete garantire che le opere siano eseguite in modo soddisfacente e, tra l'altro, che i suoi dipendenti, subappaltatori e relativi dipendenti si conformino alle prescrizioni tecniche e agli ordini di servizio.

Articolo 14

Personale

14.1.

Le persone impiegate dall'aggiudicatario devono essere in numero sufficiente e permettere di ricorrere al massimo alle risorse umane dello Stato in cui sono situate le opere. Tali dipendenti devono possedere le qualifiche e l'esperienza necessarie per garantire il corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione delle opere. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire immediatamente tutti i dipendenti che, a giudizio dell'appaltatore, possano compromettere l'esecuzione soddisfacente delle opere.

14.2.

Ai dipendenti impiegati nel cantiere si applicano, come minimo, le tariffe di retribuzione e le condizioni generali di lavoro stabilite dalla legislazione dello Stato del committente.

Articolo 15

Garanzia di esecuzione

15.1.

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'aggiudicazione dell'appalto, costituisce a favore del committente una garanzia per la completa e corretta esecuzione dell'appalto. L'importo della garanzia è fissato nel capitolato speciale e non può superare il 10 % del prezzo dell'appalto, compreso l'importo delle eventuali clausole addizionali, salvo disposizioni diverse del capitolato speciale; tuttavia esso non può in alcun caso superare il 20 % di tale prezzo.

15.2.

La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare il committente di eventuali danni provocati dal fatto che l'aggiudicatario non abbia ottemperato completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali.

15.3.

La garanzia di esecuzione viene prestata conformemente alla formula indicata nel capitolato speciale e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia,

lettera di credito irrevocabile, oppure deposito per contanti presso il committente. Qualora la garanzia di esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione del committente, secondo i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

15.4.

Salvo diversa disposizione del capitolato speciale, la garanzia di esecuzione è espressa nelle valute previste per il pagamento dell'appalto e secondo le relative proporzioni indicate nel contratto.

15.5.

Nessun pagamento può essere effettuato a favore dell'aggiudicatario prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione dell'appalto.

15.6.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. Il committente richiede formalmente all'aggiudicatario di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora l'aggiudicatario non presti una nuova garanzia, il committente può risolvere il contratto.

15.7.

Il committente richiede il pagamento, mediante prelievo dalla garanzia, di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della garanzia esigibili per inadempienze dell'aggiudicatario ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga immediatamente tali somme a richiesta del committente e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, il committente ne dà notifica all'aggiudicatario, indicando la natura dell'inadempienza all'origine della richiesta.

15.8.

Salvo diversa disposizione del contratto d'appalto la garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine di trenta giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51.

Articolo 16

Assicurazioni

16.1.

L'aggiudicatario stipula un contratto di assicurazione a nome proprio e a nome del committente contro le perdite o i danni di cui è responsabile ai sensi del contratto di appalto. Salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, tale assicurazione copre:

a) le opere, compresi i materiali e gli impianti da mettere in opera, al costo integrale di rimpiazzo, contro ogni perdita o danno per qualsiasi causa,

esclusi casi di forza maggiore o rischi attribuibili, in virtù del contratto di appalto, al committente;

b)

un importo addizionale pari al 15 % di tale costo di rimpiazzo, o qualsiasi altro importo fissato nel capitolato speciale, per tutte le spese supplementari occasionate dalla riparazione di perdite o danni o connesse con essa, compresi gli onorari e le spese dovute alla demolizione e rimozione di qualsiasi parte delle opere e alla rimozione di macerie di qualsiasi natura;

c)

le attrezzature dell'aggiudicatario e ogni altro materiale da lui portato nel cantiere, per un importo che ne permetta la sostituzione nel cantiere stesso.

16.2.

L'aggiudicatario può sostituire l'assicurazione menzionata al paragrafo 1 del presente articolo con una assicurazione globale che copra, tra l'altro, gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). In tal caso, l'aggiudicatario notifica all'assicuratore la partecipazione del committente.

16.3.

L'aggiudicatario stipula un'assicurazione di responsabilità in materia di infortuni sul lavoro di responsabilità civile per incidenti alle persone da lui impiegate sul cantiere, al committente e ai dipendenti di quest'ultimo, connessi con l'esecuzione delle opere stesse. Tale responsabilità è illimitata in caso di lesioni personali.

16.4.

L'aggiudicatario stipulata un'assicurazione di responsabilià per rischi e di responsabilità civile per atti o omissioni imputabili a lui, ai suoi successori legali o ai suoi agenti. L'importo di tale assicurazione deve essere pari almeno a quello specificato nel capitolato speciale. Egli si accerta inoltre che i propri subappaltatori abbiano stipulato un'assicurazione analoga.

16.5.

Tutte le assicurazioni menzionate nel presente articolo sono stipulate entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto e devono essere approvate dal committente. Esse prendono effetto dal momento dell'inizio dei lavori e restano valide fino al collaudo definitivo delle opere. L'aggiudicatario sottopone al committente la polizza di assicurazione e, su richiesta di quest'ultimo o dell'appaltatore, è tenuto a fornire la prova del regolare pagamento dei premi.

16.6.

Salvi restando gli obblighi dell'aggiudicatario relativi alla stipulazione di un'assicurazione in conformità dell'articolo 16, l'aggiudicatario è responsabile a titolo esclusivo e garantisce il committente e l'appaltatore contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione delle opere da parte dell'aggiudicatario, dei suoi subappaltatori e dei suoi dipendenti in relazione all'appalto.

Articolo 17

Programma di esecuzione

17.1.

L'aggiudicatario elabora e sottopone all'approvazione dell'appaltatore un programma di esecuzione dell'appalto, conformemente alle disposizioni del capitolato speciale. Tale programma contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'ordine proposto dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle opere;

b)

i termini prescritti per la presentazione e l'approvazione dei disegni;

c)

una descrizione generale dei metodi proposti dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle opere;

d)

ulteriori dettagli e informazioni che l'appaltatore possa ragionevolmente richiedere.

17.2.

L'approvazione del programma da parte dell'appaltatore non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto d'appalto.

17.3.

Non viene apportata al programma alcuna modifica materiale senza l'approvazione dell'appaltatore. Tuttavia, qualora lo stato di avanzamento delle opere non sia conforme al programma, l'appaltatore può ordinare all'aggiudicatario di rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programma riveduto.

Articolo 18

Scomposizione dettagliata dei prezzi

18.1.

Se del caso, entro un periodo massimo di venti giorni dalla richiesta motivata dell'appaltatore, l'aggiudicatario fornisce una scomposizione dettagliata delle proprie tariffe e prezzi, qualora tale scomposizione si riveli necessaria a fini inerenti al contratto d'appalto.

18.2.

Dopo la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario, nei termini prescritti nel capitolato speciale, fornisce all'appaltatore, esclusivamente a titolo informativo, una stima dettagliata, su base trimestrale, del cash flow di tutti i pagamenti che possono essere dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto. L'aggiudicatario fornisce in seguito stime trimestrali rivedute del cash flow, qualora l'appaltatore glielo richieda. La communicazione non comporta alcuna responsabilità per il committente o l'appaltatore.

Articolo 19

Disegni dell'aggiudicatario

19.1.

L'aggiudicatario sottopone all'approvazione dell'appaltatore:

a) i disegni, documenti, campioni e/o modelli specificati nel contratto di appalto, entro i termini

prescritti nel contratto stesso o nel programma di esecuzione;

b)

i disegni che l'appaltatore possa ragionevolmente richiedere per l'esecuzione dell'appalto.

19.2.

Qualora l'appaltatore ometta di notificare la propria approvazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo entro i termini prescritti nel contratto di appalto o nel programma di esecuzione approvato, si considera che tali disegni, documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza del termine prescritto. Nel caso in cui non sia specificato un termine, l'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla ricezione.

19.3.

I disegni, documenti, campioni o modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dall'appaltatore e devono essere rispettati salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I disegni, documenti, campioni o modelli dell'aggiudicatario non approvati dall'appaltatore vengono immediatamente modificati perché possano soddisfare le esigenze dell'appaltatore, a cui sono nuovamente sottoposti dall'aggiudicatario per approvazione.

19.4.

L'aggiudicatario fornisce copie supplementari dei disegni approvati nel formato e numero definiti nel contratto di appalto o in ordini di servizio successivi.

19.5.

L'approvazione da parte dell'appaltatore dei disegni, documenti, campioni o modelli non dispensa l'aggiudicatario da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

19.6.

L'appaltatore ha il diritto di controllare in ogni momento opportuno tutti i disegni, documenti, campioni o modelli del contratto di appalto nei locali dell'aggiudicatario.

19.7.

Prima del collaudo provvisorio delle opere, l'aggiudicatario fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché disegni particolareggiati, tali da consentire al committente di far funzionare tutte le parti delle opere e provvedere alla loro manutenzione, messa a punto e riparazione. Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, i manuali di istruzioni e i disegni sono redatti nella lingua del contratto di appalto, che ne specifica formato e numero. Le opere non si considerano complete ai fini dell'accettazione provvisoria fintantoché non siano stati forniti al committente tali manuali e disegni.

Articolo 20

Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

20.1.

Si presume che l'aggiudicatario abbia ispezionato ed essaminato il cantiere e la zone circostante e si sia

accertato, prima di presentare l'offerta, della natura del terreno e del sottosuolo, nonché che abbia tenuto conto della forma e della natura del cantiere, dell'entità e della natura dei lavori e dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, dei mezzi di comunicazione e delle vie d'accesso al cantiere delle strutture ricettive eventualmente necessarie e, in generale, che egli si sia procurato tutte le informazioni necessarie in merito ai rischi e alle circostanze che possono influire sulla sua offerta.

20.2.

Si presume che l'aggiudicatario, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima, nonché delle tariffe e dei prezzi indicati nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi che, salvo disposizioni contrarie del contratto d'appalto, tengono conto di tutti i suoi obblighi contrattuali.

20.3.

Dato che si considera che l'aggiudicatario abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

Articolo 21

Rischi eccezionali

21.1.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario si trovi di fronte ad ostacoli artificiali o a condizioni materiali che non possano essere ragionevolmente previsti da un aggiudicatario competente, e nel caso in cui ritenga che ciò possa rendere necessarie spese supplementari e/o una proroga dei termini di esecuzione, egli lo comunica all'appaltatore in conformità degli articoli 35 e 55. Nella sua comunicazione l'aggiudicatario specifica gli ostacoli artificiali e/o le condizioni materiali di cui trattasi, indicando nei dettagli gli effetti prevedibili, le misure che sta prendendo o ha intenzione di prendere nonché l'entità del ritardo o delle interferenze prevedibili nell'esecuzione delle opere.

21.2.

Non appena ricevuta tale comunicazione, l'appaltatore può tra l'altro:

a) chiedere all'aggiudicatario di presentare una stima del costo delle misure che sta prendendo o intende prendere;

b)

approvare le misure di cui alla precedente lettera a), con o senza modifiche;

c)

dare istruzioni scritte su come far fronte a detti ostacoli artificiali o condizioni materiali;

d)

ordinare una modifica, una sospensione o la risoluzione del contratto di appalto.

21.3.

Qualora ritenga che detti ostacoli artificiali o condizioni materiali non potessero esere ragionevolmente previsti, in tutto o in parte, da un aggiudicatario competente, l'appaltatore:

a)

tiene conto dei ritardi subiti dall'aggiudicatario a seguito di tali ostacoli o condizioni nel determinare la proroga dei termini di esecuzione cui quest'ultimo ha diritto ai sensi dell'articolo 35, e/o

b)

in caso di ostacoli artificiali o condizioni materiali diversi dalle condizioni meteorologiche, stabilisce i pagamenti supplementari dovuti all'aggiudicatario in conformità dell'articolo 55.

21.4.

Le condizioni meteorologiche non danno all'aggiudicatario il diritto a rivendicazioni ai sensi dell'articolo 55.

21.5.

Se l'appaltatore ritiene che gli ostacoli artificiali o le condizioni materiali potessero essere previsti, in tutto o in parte, da un aggiudicatario competente, ne informa l'aggiudicatario non appena possibile.

Articolo 22

Sicurezza sul cantiere

22.1.

L'aggiudicatario ha il diritto di proibire l'accesso al cantiere ad ogni persona estranea all'esecuzione dell'appalto, eccettuate le persone autorizzate dall'appaltatore.

22.2.

L'aggiudicatario garantisce la sicurezza del cantiere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed è responsabile del'adozione, nell'interesse sia dei propri dipendenti, sia degli agenti del committente e dei terzi, delle misure necessarie per evitare ogni danno o incidente che possa risultare dall'esecuzione delle opere.

22.3.

L'aggiudicatario prende, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, tutte le misure necessarie ad assicurare la protezione, la conservazione e la manutenzione delle strutture e delle installazioni esistenti. Egli è tenuto a fornire ed a mantenere a proprie spese tutti i dispositivi di illuminazione, protezione, recinzione e vigilanza necessari alla buona esecuzione delle opere o che possano essere ragionevolmente richiesti dall'appaltatore.

22.4.

Qualora durante l'esecuzione dell'appalto siano necessarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di incidente o danno o per garantire la sicurezza in seguito a un incidente o danno, l'appaltatore ingiunge

formalmente all'aggiudicatario di fare il necessario. Se l'aggiudicatario non può o non vuole prendere dette misure, l'appaltatore può eseguire il lavoro a spese dell'aggiudicatario, nella misura in cui questi è responsabile.

Articolo 23

Salvaguardia delle proprietà confinanti

23.1.

L'aggiudicatario prendre, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, tutte le precauzioni richieste dalle regole dell'arte edilizia, e tenendo conto delle circostanze specifiche, salvaguarda le proprietà confinanti ed evita di provocare perturbazioni eccessive.

23.2.

L'aggiudicatario garantisce il committente contro le conseguenze pecuniarie di ogni reclamo dei vicini, purché la responsabilità spetti all'aggiudicatario ed i danni provocati alle proprietà confinanti non risultino da un rischio creato per l'aggiudicatario dal committente o dall'appaltatore in conseguenza del tipo di progetto o del metodo di costruzione prescritto.

Articolo 24

Ostacoli alla circolazione

24.1.

L'aggiudicatario assicura che le opere e le installazioni non cagionino per il traffico sulle linee di comunicazione quali le strade, le ferrovie, le idrovie, gli aeroporti né danni né ostacoli diversi da quelli ammessi dal capitolato speciale. In particolare egli tiene conto delle limitazioni di peso nella scelta di itinerari e di veicoli.

24.2.

Le misure speciali che l'aggiudicatario ritiene necessarie o che sono specificate nel capitolato speciale ovvero richieste dal committente per la protezione o il consolidamento di tratti di strade, ferrovie o ponti sono a carico dell'aggiudicatario, a prescindere dal fatto che questi le esegua o meno direttamente. L'aggiudicatario, prima di prendere qualsiasi misura speciale, ne informa l'appaltatore. La riparazione di qualsiasi danno causato a strade, ferrovie o ponti dal trasporto di materiali, impianti o atrezzature a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 25

Cavi e canalizzazioni

25.1.

Quando, durante l'esecuzione delle opere, l'aggiudicatario incontra segnali che indicano il percorso di

canalizzazioni, installazioni o cavi sotterranei, egli mantiene tali segnali al loro posto o li ricolloca se l'esecuzione dei lavori avesse richiesto il loro momentaneo spostamento. Tali operazioni necessitano l'autorizzazione dell'appaltatore.

25.2.

L'aggiudicatario è responsabile della conservazione, dello spostamento e dell'eventuale ricollocazione di canalizzazioni, installazioni e cavi sotterranei segnalati dal committente nel contratto di appalto. Tali operazioni sono a carico dell'aggiudicatario.

25.3.

L'aggiudicatario è soggetto ad un obbligo generale di diligenza e agli stessi obblighi di conservazione, spostamento e ricollocazione di cui sopra in caso di canalizzazioni, installazioni e cavi sotterranei non segnalati nel contratto di appalto, ma la cui presenza è rivelata da segnali o indicazioni. In tal caso il committente gli rimborsa le spese relative a detti lavori, nella misura in cui essi siano necessari all'esecuzione dell'appalto.

25.4.

Tuttavia, l'obbligo di rimozione e di ricollocazione di canalizzazioni, installazioni e cavi e le relative spese non sono a carico dell'aggiudicatario se il committente decide di assumere tale responsabilità. Lo stesso vale se detto obbligo e relative spese incombono ad un ente specializzato o a un concessionario.

25.5.

Quando l'esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia di provocare perturbazioni o danni a un servizio di pubblica utilità, l'aggiudicatario ne informa immediatamente per iscritto l'appaltatore, accordando un termine ragionevole affinché misure appropriate possano essere prese in tempo per consentire il proseguimento normale dei lavori.

Articolo 26

Tracciato dei lavori

26.1.

L'aggiudicatario è responsabile:

a) dell'accurato tracciato delle opere in base a segni, linee e livelli di riferimento originari forniti dall'appaltatore;

b)

dell'estattezza del posizionamento, dei livelli, delle dimensioni e dell'allineamento di tutte le parti delle opere;

c)

della fornitura di tutti gli strumenti, le attrezzature e la manodopera necessari in relazione alle responsabilità sopraccitate.

26.2.

Se in qualsiasi momento durante l'esecuzione dell'appalto appare un errore per quanto riguarda il posizionamento, i livelli, le dimensioni o l'allineamento di qualsiasi parte delle opere, l'aggiudicatario, se l'appaltatore lo richiede, rettifica a proprie spese tale errore

con soddisfazione dell'appaltatore a meno che esso non sia basato su dati inesatti forniti dall'appaltatore, nel qual caso il costo della rettifica è a carico del committente.

26.3.

La verifica di qualsiasi tracciato dei lavori o linea o livello da parte dell'appaltatore non dispensa in alcun modo l'aggiudicatario dalla responsabilità che gli incombe quanto alla loro precisione; quest'ultimo deve accuratamente preservare e mantenere tutti i segnali, le biffe, i picchetti, e altre indicazioni, impiegati nel tracciato dei lavori.

Articolo 27

Materiali provenienti da demolizioni

27.1.

Nel caso in cui il contratto di appalto includa lavori di demolizione, i materiali e gli elementi provenienti dalle stesse, salvo diversa disposizione del capitolato speciale e/o della legislazione dello Stato del committente e fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, sono di proprietà dell'aggiudicatario.

27.2.

Se il capitolato speciale riserva al committente il diritto di proprietà dei materiali o, in tutto o in parte, degli elementi provenienti dalla demolizione, l'aggiudicatario prende le necessarie precauzioni per garantirne la conservazione. Egli risponde della distruzione o dei danni causati da lui o dai suoi agenti a siffatti materiali o elementi.

27.3.

Indipendentemente dall'impiego a cui il committente intende destinare detti materiali o elementi, sui quali conserva un diritto di proprietà, tutte le spese di trasporto e di immagazzinaggio nonché di deposito nel luogo specificato dall'appaltatore sono a carico dell'aggiudicatario per trasferimenti non superiori a 100 metri.

27.4.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, l'aggiudicatario rimuove man mano dal cantiere, a sue spese, tutti i materiali di demolizione, i detriti e i calcinacci.

Articolo 28

Scoperte

28.1.

Le scoperte che presentino un qualsiasi interesse fatte nel corso degli scavi o dei lavori di demolizione sono portate immediatamente a conoscenza dell'appaltatore che decide, tenendo conto della legislazione dello Stato del committente, quale trattamento riservare alle medesime.

28.2.

Il committente si riserva il diritto di proprietà sui materiali scoperti nel corso degli scavi e dei lavori di

demolizione nel terreno che gli appartiene, fatto salvo un indennizzo all'aggiudicatario per eventuali sforzi speciali sostenuti.

28.3.

Oggetti d'arte, antichità, reperti di storia naturale, oggetti numismatici o altri oggetti di interesse scientifico, nonché oggetti rari o in metalli preziosi trovati durante gli scavi o durante i lavori di demolizione sono di proprietà del committente.

28.4.

In caso di disaccordo, il committente decide inappellabilmente in merito alle qualifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Articolo 29

Opere temporanee

29.1.

L'aggiudicatario esegue a proprie spese tutte le opere temporanee destinate a consentire l'esecuzione dell'appalto. Egli sottopone all'appaltatore i disegni delle opere temporanee di cui intende avvalersi, come palancole, impalcature, centinature e casseforme. Egli tiene conto delle eventuali osservazioni dell'appaltatore e assume la responsabilità dei disegni.

29.2.

Se il capitolato speciale prevede che la progettazione di opere temporanee particolare spetti al committente, l'appaltatore fornisce all'aggiudicatario tutti i disegni necessari in tempo utile per permettergli di intraprendere la costruzione delle medesime, in conformità del programma. In tali casi, il committente resta unico responsabile della loro sicurezza e della conformità della loro concezione all'uso previsto. Tuttavia l'aggiudicatario è responsabile della corretta costruzione delle stesse.

Articolo 30

Esami del suolo

Alle condizioni precisate nel capitolato speciale e nelle prescrizioni tecniche, l'aggiudicatario mette a disposizione dell'appaltatore il personale e le attrezzature necessarie per eseguire qualsiasi esame del suolo che l'appaltatore ritenga ragionevolmente utile. Per questi lavori viene rimborsato all'aggiudicatario il costo reale della manodopera e delle attrezzature utilizzate o messe a disposizione, se il contratto d'appalto non prevede già tale compenso.

Articolo 31

Appalti collegati

31.1.

L'aggiudicatario, conformemente alle condizioni prescritte dall'appaltatore, offre, nei limiti del possibile,

ogni opportunità di eseguire i lavori agli altri aggiudicatari impiegati dal committente e ai loro dipendenti, così come ai dipendenti del committente e di qualsiasi altro ente pubblico eventualmente impiegati sul cantiere o in prossimità dello stesso per l'esecuzione di qualsiasi lavoro non incluso nell'appalto o di qualsiasi contratto di appalto eventualmente concluso dal committente e connesso con le opere o accessorio alle stesse.

31.2.

Se tuttavia l'aggiudicatario, su richiesta scritta dell'appaltatore, mette a disposizione di un altro aggiudicatario o ente pubblico ovvero del committente strade o vie della cui manutenzione è responsabile, o consente l'uso da parte di uno di essi delle opere temporanee, impalcature o altre attrezzature sul cantiere, o fornisce altri servizi di qualunque natura non previsti nel contratto di appalto, per tale uso o prestazione di servizi il committente paga all'aggiudicatario una somma e/o concede una proroga dei termini nella misura che l'appaltatore ritiene ragionevole.

31.3.

L'aggiudicatario non è dispensato, in virtù del presente articolo, da alcun obbligo contrattuale e non ha diritto a compensi diversi da quelli previsti al paragrafo 2.

Articolo 32

Brevetti e licenze

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, l'aggiudicatario garantisce il committente e l'appaltatore contro ogni ricorso risultante dall'uso, come specificato nel contratto di appalto, di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione sia conseguenza del rispetto del progetto o delle prescrizioni tecniche forniti dal committente e/o dall'appaltatore.

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 33

Ordine di inizio

33.1.

Il committente fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione dell'appalto e ne informa l'aggiudicatario nella notifica di aggiudicazione dell'appalto o mediante un ordine di servizio rilasciato dall'appaltatore.

33.2.

Salvo diverso accordo fra le parti l'esecuzione dovrà avere inizio entro 180 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione del contratto di appalto.

Articolo 34

Termini di esecuzione

I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata conformemente all'articolo 33, paragrafo 1 e sono stabiliti nel contratto di appalto, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi dell'articolo 35.

Articolo 35

Proroga dei termini di esecuzione

35.1.

L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei termini di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo nel portare a termine l'appalto per una delle seguenti cause:

a) condizioni metereologiche eccezionali nello Stato del committente;

b)

impedimenti artificiali o condizioni materiali che non possono essere regionevolmente previste da un aggiudicatario competente;

c)

ordini di servizio diversi da quelli dovuti a inadempienza dell'aggiudicatario, i quali possano avere ripercussioni sulla data di esecuzione;

d)

inadempienza contrattuale da parte del committente;

e)

qualunque sospensione delle opere, non dovuta a inadempienza dell'aggiudicatario;

f)

forza maggiore;

g)

qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel presente capitolato generale d'oneri, non dovuta a inadempienze dell'aggiudicatario.

35.2.

L'aggiudicatario notifica all'appaltatore, nei trenta giorni successivi alla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla quale ritiene di avere diritto, e fornisce all'appaltatore, al più presto, compatibilmente con le circostanze, tutti i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata immediatamente.

35.3.

L'appaltatore, mediante comunicazione scritta all'aggiudicatario, previa consultazione di quest'ultimo e, se necessario, del committente, concede la proroga dei termini di esecuzione la quale appaia giustificata in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa l'aggiudicatario che non ha diritto a ottenere la proroga.

Articolo 36

Ritardi di esecuzione

36.1.

Qualora l'aggiudicatario non completi le opere entro il termine/i termini stipulati nel contratto di appalto, il

committente, senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto di appalto, ha diritto a penalità di mora per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'articolo 35 e la data effettiva dell'esecuzione, al tasso stipulato dal capitolato speciale e fino a un importo massimo ivi ugualmente specificato. Se le opere hanno formato oggetto di collaudo parziale ai sensi dell'articolo 59, le penalità di mora specificate nel capitolato speciale possono essere ridotte proporzionalmente al valore della parte collaudata rispetto al valore complessivo delle opere.

36.2.

Se il committente ha acquisito il diritto all'importo massimo in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, può, previa notifica all'aggiudicatario:

a) incamerare la garanzia di esecuzione, e/o

b)

risolvere il contratto d'appalto, e

c)

concludere un contratto d'appalto con un terzo a spese dell'aggiudicatario per le restanti opere.

Articolo 37

Modifiche

37.1.

L'appaltatore ha il potere di ordinare, per qualsiasi parte delle opere, le modifiche a suo parere necessarie per il corretto completamento e/o funzionamento delle opere stesse. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni di qualità, quantità, forma, carattere e genere, posizionamento, dimensioni, livelli o allineamento nonché variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione delle opere. Nessun ordine di modifica può aver l'effetto di invalidare il contratto di appalto; le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità dell'articolo 37, paragrafi 5 e 7.

37.2.

Non possono essere apportate modifiche se non su ordine di servizio, fatti salvi i seguenti casi:

a) se, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritiene necessario impartire un ordine oralmente, ne dà poi conferma al più presto mediante un ordine di servizio;

b)

se l'appaltatore conferma per iscritto un ordine impartito oralmente ai fini della precedente lettera a) e la conferma non viene immediatamente refutata per iscritto dall'aggiudicatario, se il capitolato speciale non dispone altrimenti, si ritiene che sia stato emanato un ordine di servizio per l'esecuzione della modifica;

c)

non è richiesto un ordine di servizio qualora la modifica riguardi un aumento o una diminuzione del volume di qualsiasi parte dei lavori e l'aumento o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia superiore o inferiore a quello indicato nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi.

37.3.

Fatto salvo il paragrafo 2, prima di impartire un ordine di servizio relativo ad una modifica, l'appaltatore informa l'aggiudicatario della natura e della forma di detta modifica. Il più presto possibile, dopo aver ricevuto la notifica, l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una proposta contenente:

a) una descrizione degli eventuali compiti da eseguire o delle misure da prendere e il relativo programma di esecuzione;

b)

le eventuali modifiche del programma di esecuzione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudicatario;

c)

gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto conformemente alle norme di cui al presente articolo.

37.4.

Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudicatario, prevista al paragrafo 3, l'appaltatore, previa consultazione del committente e, se necessario, dell'aggiudicatario, decide il più presto possibile se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, l'appaltatore impartisce un ordine di servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione dell'aggiudicatario di cui al paragrafo 3 del presente articolo o modificati dall'appaltatore conformemente al paragrafo 5.

37.5.

L'appaltatore accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso ordinate in conformità dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo in base ai seguenti principi:

a) qualora i lavori presentino carattere simile e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi, il loro valore è stimato secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;

b)

qualora i lavori presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata, per quanto possibile, in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto d'appalto; in caso contrario, l'appaltatore effettuerà una stima equa;

c)

qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo l'appaltatore, tariffe o prezzi indicati nel contratto

d'appalto per un determinato lavoro risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, l'appaltatore fissa tali tariffe o prezzi ad un livello a suo parere equo e adeguato alle circostanze;

d)

se si rende necessaria una modifica per inadempienza o violazione del contratto d'appalto da parte dell'aggiudicatario, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a suo carico.

37.6.

Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di modifica, l'aggiudicatario procede alla relativa esecuzione e al riguardo è vincolato al presente capitolato generale come se essa fosse prevista nel contratto d'appalto. Le opere non sono ritardate in attesa di una proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo dell'appalto. Laddove l'ordine di eseguire una modifica preceda l'adeguamento del prezzo dell'appalto, l'aggiudicatario tiene la contabilità dei costi inerenti alla modifica e del tempo impiegato. La relativa documentazione potrà essere esaminata dall'appaltatore in qualsiasi momento ritenuto opportuno.

37.7.

Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati un aumento o una riduzione superiore al 15 % rispetto al prezzo dei lavori richiesti a titolo dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario l'appaltatore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo dell'appalto in applicazione del paragrafo 5. L'importo così stabilito viene calcolato sulla quota di riduzione o di aumento del valore delle opere al di là del 15 %. L'importo è notificato dall'appaltatore al committente e all'aggiudicatario e il prezzo dell'appalto modificato di conseguenza.

Articolo 38

Sospensione

38.1.

L'aggiudicatario, su ordine dell'appaltatore, sospende l'esecuzione delle opere o di una parte delle stesse per il periodo o i periodi richiesti e nel modo che l'appaltatore ritenga necessario.

38.2.

Nel periodo di sospensione l'aggiudicatario adotta le misure necessarie per la salvaguardia delle opere, degli impianti, delle attrezzature e del cantiere contro eventuali deterioramenti, perdite o danni. Le spese supplementari sostenute in connessione con tali misure sono aggiunte al prezzo dell'appalto, a meno che la sospensione non sia:

a) altrimenti prevista nel contratto di appalto, oppure

b)

necessaria a motivo dell'inadempienza dell'aggiudicatario, oppure

c)

richiesta dalle condizioni climatiche tipiche del luogo, oppure

d)

necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione delle opere o di parte di esse, nella misura in cui tale necessità non derivi da un atto o da un'inadempienza dell'appaltatore o del committente o da uno qualsiasi dei rischi eccezionali di cui all'articolo 21.

38.3.

L'aggiudicatario ha diritto a maggiorazioni del prezzo dell'appalto solo se provvede a notificare all'appaltatore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere i lavori, la propria intenzione di presentare una specifica richiesta al riguardo.

38.4.

L'appaltatore, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario, definisce gli importi supplementari e/o la proroga dei termini di esecuzione che spettano all'aggiudicatario a seguito di una richiesta che l'appaltatore ritenga giusta e ragionevole.

38.5.

Se il periodo di sospensione è superiore a 180 giorni e la sospensione non è dovuta a inadempienze dell'aggiudicatario, quest'ultimo può, mediante notifica all'appaltatore, chiedergli l'autorizzazione di riprendere le forniture entro 30 giorni o risolvere il contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 39

Giornale lavori

39.1.

L'appaltatore, a meno che il capitolato speciale non disponga diversamente, tiene nel cantiere un giornale lavori nel quale trascrive almeno le seguenti informazioni:

a) le condizioni meteorologiche, le interruzioni dei lavori dovute alle intemperie, le ore di lavoro, il numero di persone impiegate sul cantiere e relative qualifiche, i materiali forniti, le attrezzature utilizzate e quelle fuori uso, le prove effettuate in loco, i campioni spediti, le circostanze impreviste, nonché gli ordini dati all'aggiudicatario;

b)

il rilevamento particolareggiato di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi dei lavori eseguiti e delle forniture consegnate e poste in atto, controllabili sul cantiere e pertinenti al calcolo dei pagamenti all'aggiudicatario.

39.2.

I rilevamenti formano parte integrante del giornale lavori ma possono, se del caso, essere contenuti in documenti separati. Il capitolato speciale stabilisce le modalità tecniche per l'effettuazione dei rilevamenti.

39.3.

L'aggiudicatario garantisce che i rilevamenti siano effettuati in tempo utile e conformemente al capitolato speciale per quanto riguarda lavori, prestazioni e forniture che non si prestano ad accertamenti o verifiche successive, in mancanza di che dovrà accettare, salvo prove contrarie da fornire a sue spese, le decisioni dell'appaltatore.

39.4.

Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che procedono i lavori sono firmate dall'appaltatore e controfirmate dall'aggiudicatario o dal suo rappresentante. In caso di contestazione, l'aggiudicatario comunica le proprie osservazioni all'appaltatore entro quindici giorni dalla data dell'annotazione o del rilevamento contestati. Se l'aggiudicatario non controfirma o non presenta le proprie osservazioni nel termine assegnatogli, le annotazioni contenute nel giornale si intendono da lui accettate. L'aggiudicatario può esaminare il giornale lavori in qualsiasi momento e, senza asportare il documento, può fare o ricevere copia delle annotazioni che egli reputa necessarie per sua informazione.

39.5.

L'aggiudicatario fornisce all'appaltatore, a richiesta di quest'ultimo, le informazioni utili alla regolare tenuta del giornale lavori.

Articolo 40

Qualità delle opere e dei materiali

40.1.

Le opere, i componenti e i materiali devono corrispondere alle prescrizioni tecniche, ai disegni, computi metrici, modelli, campioni, calibri ed altri requisiti che sono previsti dall'appalto e che devono essere tenuti a disposizione del committente o dell'appaltatore per l'identificazione per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto.

40.2.

L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nel capitolato speciale deve formare oggetto di una richiesta trasmessa dall'aggiudicatario all'appaltatore nella quale vanno indicati il riferimento al contratto d'appalto, il numero della partita e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, secondo i casi. Le componenti ed i materiali indicati nella richiesta devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo prima di essere posti in opera.

40.3.

Anche quando abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le opere o per la fabbricazione di componenti possono essere rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dall'aggiudicatario se, in seguito a un nuovo esame, vi si riscontrano difetti o imperfezioni. Può essere data all'aggiudicatario l'opportunità di riparare o sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nelle opere solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione dell'appaltatore.

Articolo 41

Controllo e prove

41.1.

L'aggiudicatario fa sì che i componenti e i materiali siano consegnati sul sito del cantiere in tempo per consentire all'appaltatore di procedere al collaudo degli stessi. Si presuppone che l'aggiudicatario abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e pertanto non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'inadempimento dei propri obblighi.

41.2.

L'appaltatore ha diritto personalmente o attraverso il proprio agente di controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto d'appalto, onde accertare se i componenti materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul sito del cantiere o in altri luoghi eventualmente indicati nel contratto di appalto.

41.3.

Ai fini di tali prove e controlli, l'aggiudicatario:

a) fornisce all'appaltatore, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni, pezzi, macchine, attrezzature, utensili o materiali e manodopera normalmente richiesti per il controllo e le prove;

b)

sceglie, di comune accordo con l'appaltatore, la data e il luogo delle prove;

c)

garantisce all'appaltatore l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni momento ragionevole.

41.4.

Qualora l'appaltatore non sia presente alla data convenuta per le prove, l'aggiudicatario, salvo istruzioni contrarie dell'appaltatore, può procedere alle prove che si considerano come effettuate in presenza dell'appaltatore. L'aggiudicatario invia immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove all'appaltatore, che è vincolato ai risultati delle prove ove non abbia assistito alle stesse.

41.5.

Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove di cui al presente articolo, l'appaltatore ne dà notifica all'aggiudicatario o sottoscrive il certificato redatto dall'agguidicatario a tal fine.

41.6.

In caso di disaccordo tra l'appaltatore e l'aggiudicatario in merito ai risultati delle prove, ciascuno notifica all'altro la propria posizione entro quindici giorni dalla constatazione del disaccordo. L'appaltatore o l'aggiudicatario possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, a richiesta di una

delle parti, vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi all'appaltatore che comunica immediatamente all'aggiudicatario i risultati delle stesse. Tali risultati sono decisivi. I costi delle controprove sono a carico della parte a cui le risultanze delle stesse siano state sfavorevoli.

41.7.

Nell'esecuzione dei loro compiti, l'appaltatore e tutte le persone da esso autorizzate hanno l'obbligo di non divulgare a nessuno, eccezion fatta per le persone che ne hanno diritto, le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

Articolo 42

Rifiuto

42.1.

I materiali ed i componenti non conformi alla qualità richiesta sono rifiutati e possono essere contrassegnati con un marchio speciale, che deve essere tale da non alterarli e da non modificarne il valore commerciale. I componenti ed i materiali rifiutati sono rimossi dal cantiere a cura dell'aggiudicatario entro il termine fissato dall'appaltatore, altrimenti la rimozione è effettuata d'ufficio da quest'ultimo a spese e rischio dell'aggiudicatario. Le opere in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono rifiutate.

42.2.

Durante l'esecuzione delle opere e prima che vengano rilevate, l'appaltatore ha il potere di ordinare o decidere:

a)

la rimozione dal cantiere, entro il termine eventualmente indicato nell'ordine impartito, dei componenti o dei materiali che, secondo l'appaltatore, non sono conformi all'appalto;

b)

la sostituzione dei medesimi con componenti o materiali adeguati;

c)

la demolizione e la corretta riesecuzione o soddisfacente riparazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o acconti versati, di qualsiasi opera che, secondo l'appaltatore, non sia conforme al contratto di appalto per quanto riguarda i componenti, i materiali, l'esecuzione o la progettazione da parte dell'aggiudicatario e di cui quest'ultimo è responsabile.

42.3.

L'appaltatore notifica appena possibile per iscritto all'aggiudicatario la sua decisione, indicando nei particolari i vizi addotti.

42.4.

L'aggiudicatario rimedia ai difetti indicati con la massima sollecitudine e a proprie spese. Se l'aggiudicatario non si conforma a tale ordine, il committente

ha il diritto di incaricare altre persone per l'esecuzione dello stesso. Tutte le spese che ne derivano o vi sono connesse possono essere detratte dal committente da eventuali somme dovute all'aggiudicatario o che possano essergli dovute in seguito.

42.5.

Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto del committente di esigere una riparazione ai sensi degli articoli 36 e 63.

Articolo 43

Proprietà degli impianti e dei materiali

43.1.

Tutte le attrezzature, le opere temporanee, gli impianti ed i materiali forniti dall'aggiudicatario, quando sono portati nel cantiere, si considerano destinati esclusivamente all'esecuzione delle opere e l'aggiudicatario non può rimuoverli o rimuovere parte di essi senza il consenso dell'appaltatore, salvo per trasportarli da un luogo all'altro del cantiere. Tale consenso non è tuttavia richiesto per i veicoli adibiti al trasporto di personale, manodopera, attrezzature, opere temporanee, componenti o materiali nel cantiere o fuori del medesimo.

43.2.

Il capitolato speciale può prevedere che, per l'intera durata dei lavori, tutte le attrezzature, le opere temporanee, gli impianti ed i materiali che si trovano sul cantiere e sono di proprietà dell'aggiudicatario o di una società di cui egli abbia il controllo:

a) siano trasferiti in proprietà al committente, oppure

b)

formino oggetto di un diritto di ritenzione a favore del committente, oppure

c)

formino oggetto di altre disposizioni in materia di diritto di priorità o garanzia privilegiata.

43.3.

In caso di risoluzione del contratto di appalto conformemente all'articolo 63 dovuta ad inadempienza contrattuale dell'aggiudicatario, il committente ha il diritto di usare le attrezzature, le opere temporanee, gli impianti ed i materiali che si trovano sul cantiere per completare le opere.

43.4.

Eventuali accordi per l'affitto da parte dell'aggiudicatario di attrezzature, opere temporanee, impianti o materiali portati nel cantiere devono contenere una disposizione secondo cui il proprietario dei medesimi, su richiesta scritta del committente entro sette giorni dalla data in cui la risoluzione ai sensi dell'articolo 64 diviene effettiva e su impegno del committente di pagare tutti gli oneri di affitto a partire da tale data, affitta tali attrezzature, opere temporanee, impianti o materiali al committente alle stesse condizioni applicabili all'aggiudicatario, fermo restando che il committente ha il diritto di consentirne l'utilizzazione da parte di qualsiasi altro aggiudicatario da esso contrattato per completare le opere ai sensi dell'articolo 64.3.

43.5.

In caso di risoluzione del contratto di appalto prima della completa esecuzione delle opere, l'aggiudicatario consegna al committente gli impianti, le opere temporanee, le attrezzature, i componenti o i materiali che siano di proprietà del committente o per cui sussista un diritto di ritenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. In caso di mancata consegna, il committente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali impianti, opere temporanee, attrezzature, componenti e materiali e ottenere il rimborso delle relative spese dall'aggiudicatario.

PAGAMENTI

Articolo 44

Condizioni generali

44.1.

I pagamenti sono effettuati nella valuta nazionale, salvo disposizioni contrarie del contratto di appalto.

44.2.

Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono subordinati i versamenti di anticipi e di acconti e/o il pagamento del saldo conformemente agli articoli da 45 a 56 sono fissate nel capitolato speciale.

Articolo 45

Appalti a prezzi provvisori

45.1.

In casi eccezionali, laddove sia stato stipulato un appalto a prezzi provvisori, le somme da pagare in base al contratto di appalto sono calcolate come segue:

a) come per gli appalti a consuntivo di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), o

b)

in un primo tempo in base a prezzi provvisori e, quando le condizioni di esecuzione dell'appalto sono note, come per gli appalti a forfait o a misura di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e b), o come per i contratti misti.

45.2.

L'aggiudicatario fornisce le informazioni che il committente o l'appaltatore possano ragionevolmente richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al contratto d'appalto ai fini del calcolo. Laddove non si raggiunga un accordo sul valore delle opere, l'importo da pagare viene stabilito dall'appaltatore.

Articolo 46

Anticipi

46.1.

Se il capitolato speciale lo prevede, vengono concessi all'aggiudicatario, a sua richiesta, anticipi per le operazioni connesse con l'esecuzione delle opere, nei casi sotto elencati:

a) sotto forma di un anticipo forfettario che gli consenta di far fronte alle spese risultanti dall'avvio dell'appalto;

b)

se l'aggiudicatario comprova di aver concluso un contratto per l'acquisto o un'ordinazione di materiali, impianti, attrezzature, macchinari e utensili necessari per l'esecuzione dell'appalto, nonché di aver sostenuto qualsiasi altra spesa preliminare di notevole entità, quale ad esempio l'acquisto di brevetti o spese per studi.

46.2.

L'importo degli anticipi è stabilito nel capitolato speciale e non può superare il 10 % del prezzo originario dell'appalto, per quanto riguarda l'anticipo forfettario di cui al paragrafo 1, lettera a) ed il 20 % di tale prezzo per quanto riguarda tutti gli altri anticipi di cui al paragrafo 1, lettera b).

46.3.

Non verrà concesso alcun anticipo fino:

a) alla conclusione del contratto di appalto,

b)

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 290D1231(01).2

al momento in cui l'aggiudicatario presti al committente la garanzia di esecuzione, conformemente all'articolo 15, e

c)

al momento in cui l'aggiudicatario presti al committente una garanzia distinta di responsabilità diretta per l'intero importo dell'anticipo, rilasciata dagli enti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, la quale rimarrà valida finché l'anticipo non sia stato interamente rimborsato dall'aggiudicatario a partire dagli acconti dovutigli ai sensi del contratto di appalto.

46.4.

L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente per operazioni connesse con l'esecuzione delle opere. Se l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti dell'anticipo, queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avrà diritto a nessun altro anticipo.

46.5.

Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca, il committente può effettuare una trattenuta pari all'anticipo sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto di appalto, oppure può applicare le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6.

46.6.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per gli anticipi possono essere immediatamente chiamate in

causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora dovuti dall'aggiudicatario, senza che il garante possa differire il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

46.7.

La garanzia per gli anticipi prevista nel presente articolo viene svincolata parallelamente al rimborso degli anticipi.

46.8.

Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso degli anticipi sono previste nel capitolato speciale.

Articolo 47

Ritenuta

47.1.

Il capitolato speciale prevede che venga effettuata una ritenuta di garanzia sugli acconti a cautela dell'adempimento delle obbligazioni dell'aggiudicatario nel periodo di garanzia nonché le modalità della garanzia stessa il cui importo non può tuttavia in nessun caso superare il 10 % del prezzo dell'appalto.

47.2.

Ferma restando l'approvazione del committente, l'aggiudicatario può sostituire, ove lo desideri, entro la data stabilita per l'inizio dei lavori, detta ritenuta con una garanzia rilasciata conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

47.3.

La ritenuta di garanzia o la garanzia sono restituite entro 90 giorni dalla data del collaudo definitivo delle opere.

Articolo 48

Revisione dei prezzi

48.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, l'appalto è a prezzi fissi e non rivedibili.

48.2.

Quando l'appalto è a prezzi rivedibili, la revisione tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi importanti di origine interna o esterna che sono serviti come base per il calcolo del prezzo di offerta, quali mano d'opera, servizi, materiali e forniture nonché oneri imposti da leggi o regolamenti. Le modalità della revisione sono stabilite nel capitolato speciale.

48.3.

I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si intendono:

a)

fissati in base alle condizioni vigenti trenta giorni prima del termine ultimo per la presentazione

delle offerte o, nel caso di appalti a trattativa privata, alla data del contratto d'appalto;

b)

determinati in conformità della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data di riferimento di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a).

48.4.

In caso di modifica o di introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche, dopo il termine stabilito al paragrafo 3 del presente articolo, che comportino una modifica del rapporto contrattuale tra le parti, il committente e l'aggiudicatario si consultanto sulle misure più opportune da adottare per l'adeguamento del contratto e, in seguito a tali consultazioni, possono decidere che:

a)

vengano apportate modifiche al contratto, oppure

b)

uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti, oppure

c)

il contratto venga risolto di comune accordo.

48.5.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle opere imputabile all'aggiudicatario, o alla scadenza dei termini di esecuzione, eventualmente modificati in conformità del contratto di appalto, non vengono effettuate ulteriori revisioni dei prezzi, eccezion fatta per l'applicazione di nuovi indici dei prezzi, entro 30 giorni prima del collaudo provvisorio, qualora questi risultino vantaggiosi per il committente.

Articolo 49

Misurazione

49.1.

Per la valutazione quantitativa degli appalti di opere si applicano i seguenti metodi:

a)

Per gli appalti a forfait, l'importo dovuto ai sensi del contratto di appalto è stabilito sulla base della scomposizione del prezzo globale oppure sulla base di una scomposizione espressa come percentuale del prezzo dell'appalto corrispondente alle fasi completate di esecuzione delle opere. Allorché le voci sono quantificate, le quantità per cui l'aggiudicatario ha presentato un prezzo tutto compreso sono fisse e sono pagate indipendentemente dall'entità del lavoro effettivamente eseguito.

b)

Per gli appalti a misura:

iii) l'importo dovuto in base al contratto di appalto è calcolato applicando tariffe unitarie alle quantità di lavori effettivamente eseguite per le rispettive voci, conformemente al contratto di appalto;

iii)

le quantità indicate nel computo estimativo sono le quantità stimate delle opere da eseguire, che non devono però essere considerate come le quantità reali ed esatte dei lavori che l'aggiudicatario deve eseguire per adempiere ai propri obblighi contrattuali;

iii)

l'appaltatore determina, mediante misurazione, le quantità reali delle opere eseguite dall'aggiudicatario, che sono pagate in conformità dell'articolo B50. Salvo diversa disposizione del capitolato speciale, alle voci del computo estimativo non sono apportate aggiunte, a meno che non risultino da una modifica conforme all'articolo 37 o da un'altra disposizione del contratto di appalto per cui l'aggiudicatario abbia diritto a un pagamento supplementare;

iv)

se l'appaltatore desidera che una qualsiasi parte delle opere venga sottoposta a misurazione ne informa con ragionevole anticipo l'aggiudicatario affinché esso possa presenziare o farsi rappresentare da un agente qualificato. L'aggiudicatario o il suo agente assistono l'appaltatore nelle misurazioni e gli forniscono tutti i particolari richiesti. Se l'aggiudicatario non presenzia od omette di inviare il proprio agente, le misurazioni delle opere effettuate o approvate dall'appaltatore sono vincolanti per l'aggiudicatario;

iv)

le misurazioni delle opere si effettuano al netto, indipendentemente da eventuali usi generali o locali, salvo disposizione contraria del contratto di appalto.

c)

Per gli appalti a consuntivo, l'importo dovuto ai sensi del contratto di appalto è stabilito sulla base dei costi effettivi, con un aumento concordato per spese generali e utili. Il capitolato speciale prescrive le informazioni che l'aggiudicatario deve fornire all'appaltatore ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera e) e le modalità di trasmissione delle stesse.

49.2.

Qualora una voce del contratto d'appalto rechi l'indicazione «provvisoria», nel calcolo delle percentuali di cui all'articolo 37 non si tiene conto della somma prevista a fronte di tale voce.

Articolo 50

Acconti

50.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, alla scadenza di periodo previsto al paragrafo 7, l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una richiesta

di acconto, nella forma approvata da quest'ultimo. In tale richiesta figurano, secondo la fattispecie, i seguenti dati:

a) il valore contrattuale stimato delle opere permanenti eseguite sino alla fine del periodo in questione;

b)

l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi di cui all'articolo 48;

c)

l'importo da trattenere in base alle disposizioni sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo B47;

d)

i crediti e/o debiti per il periodo in questione in relazione a impianti e materiali sul cantiere destinati alle opere permanenti ma non ancora messi in opera; gli importi e le condizioni pertinenti figurano al paragrafo 2 del presente articolo;

e)

l'importo da detrarre quale rimborso di anticipi a norma dell'articolo B46, e

f)

qualsiasi altra somma cui l'aggiudicatario abbia diritto in base al contratto di appalto.

50.2.

L'aggiudicatario ha diritto alle somme che l'appaltatore consideri adeguate in relazione a impianti e materiali destinati alle opere permanenti ma non ancora messi in opera, a condizione che:

a)

gli impianti e i materiali siano conformi alle prescrizioni tecniche delle opere permanenti e siano suddivisi in lotti, in modo da poter essere riconosciuti dall'appaltatore;

b)

gli impianti e i materiali siano stati consegnati sul sito del cantiere e siano correttamente immagazzinati e protetti, in un modo che l'appaltatore consideri adeguato, da perdite, danni o deterioramenti;

c)

le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni, degli arrivi e dell'utilizzazione degli impianti e dei materiali in virtù del contratto di appalto siano tenute dall'aggiudicatario in una forma approvata dall'appaltatore e siano a disposizione di quest'ultimo per verifica;

d)

l'aggiudicatario presenti, con la richiesta, una stima del valore degli impianti e dei materiali sul cantiere, accompagnata dai documenti che l'appaltatore può esigere ai fini della loro valutazione e comprovanti la proprietà e l'avvenuto pagamento degli stessi;

e)

se il capitolo speciale lo prevede, la proprietà degli impianti e dei materiali di cui all'articolo 43 si consideri trasferita al committente.

50.3.

Il fatto che l'appaltatore, ai sensi del presente articolo, approvi il versamento di un acconto per impianti e materiali per il quale abbia emesso un certificato non pregiudica la sua facoltà, in virtù del contratto di appalto, di rifiutare gli impianti e i materiali non conformi alle disposizioni del contratto.

50.4.

L'aggiudicatario è responsabile di eventuali perdite o danni a detti impianti e materiali sul cantiere, nonché dei relativi costi di magazzinaggio e movimentazione e stipula un'assicurazione supplementare per coprire il rischio di tali danni o perdite, qualunque ne sia la causa.

50.5.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di acconto, quest'ultima è approvata o modificata in modo che l'importo corrisponda, secondo l'appaltatore, a quanto dovuto all'aggiudicatario in conformità del contratto di appalto. In caso di divergenza di opinioni sul valore di un elemento, prevale il parere dell'appaltatore. Una volta determinato l'importo dovuto all'aggiudicatario, l'appaltatore rilascia al committente, e all'aggiudicatario un certificato di acconto per la somma dovuta all'aggiudicatario e precisa a quest'ultimo le opere a cui si riferisce il pagamento.

50.6.

L'appaltatore può, con un certificato di acconto, apportare correzioni o modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se le opere o parte di esse non sono state eseguite con sua soddisfazione.

50.7.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, la periodicità degli acconti è mensile.

Articolo 51

Conto finale

51.1.

Non oltre novanta giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo di cui all'articolo B62 l'aggiudicatario presenta all'appaltatore un progetto di conto finale, corredato dei documenti giustificativi, specificante il valore dei lavori eseguiti in base al contratto di appalto, nonché tutte le somme supplementari che l'aggiudicatario ritiene gli siano dovute in base al contratto stesso, per consentire all'appaltatore di preparare il conto finale. Il capitolato speciale può tuttavia indicare, in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, che il progetto di conto finale e le ulteriori procedure ad esso connesse devono essere ultimati prima che venga rilasciato il certificato di collaudo provvisorio.

51.2.

Entro novanta giorni dal ricevimento del progetto di conto finale e di tutte le informazioni che si possono ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo, l'appaltatore prepara il conto in cui figurano:

a) l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base al contratto di appalto;

b)

previo computo di tutte le somme pagate in precedenza dal committente e di tutte le somme cui quest'ultimo ha diritto in base al contratto, l'eventuale rimanenza dovuta dal committente all'aggiudicatario o viceversa.

51.3.

L'appaltatore rilascia al committente, o al suo rappresentante debitamente autorizzato, e all'aggiudicatario il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui l'aggiudicatario ha diritto in base al contratto. Il committente, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, e l'aggiudicatario firmano il conto finale quale riconoscimento del valore complessivo e definitivo dei lavori eseguiti in base al contratto e presentano senza indugio all'appaltatore una copia firmata. Tuttavia, il conto finale non include importi controversi che siano oggetto di negoziato, conciliazione, arbitrato o litigio.

51.4.

Il conto finale firmato dall'aggiudicatario costituisce una dichiarazione scritta di scarico del committente, con cui si conferma che il totale del conto finale rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di tutte le somme dovute all'aggiudicatario risultanti dal contratto, tranne quelle oggetto di composizione amichevole, arbitrato o procedimento in corso. Tuttavia tale scarico diviene effettivo solo allorché qualsiasi pagamento dovuto conformemente al conto finale sia stato effettuato e sia stata resa all'aggiudicatario la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 15.

51.5.

Il committente non è responsabile nei confronti dell'aggiudicatario per qualsiasi questione conseguente o inerente al contratto o all'esecuzione delle opere che non abbia formato oggetto di una precisa richiesta da parte dell'aggiudicatario nel suo progetto di conto finale.

51.6.

Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal capitolato speciale tenendo conto della prassi in uso nello Stato del committente.

Articolo 52

Pagamenti diretti a subappaltatori

52.1.

Quando gli viene sottoposto il reclamo di un subappaltatore debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo B7 per il fatto che l'aggiudicatario non ha adempiuto agli impegni finanziari nei suoi confronti, l'appaltatore ingiunge all'aggiudicatario di pagare il subappaltatore o di comunicargli i motivi che ostano al pagamento. Se entro il termine fissato non viene effettuato il pagamento o non vengono comunicati i motivi, l'appaltatore, dopo essersi accertato che il lavoro è stato eseguito, può rilasciare il relativo

certificato e il committente versa quanto dovuto al subappaltatore detraendolo dalle somme ancora spettanti all'aggiudicatario. Questi si assume l'intera responsabilità dei lavori pagati direttamente.

52.2.

Se l'aggiudicatario presenta motivi adeguati per rifiutare il totale o una parte del credito vantato del subappaltatore, il committente paga a quest'ultimo soltanto le somme non contestate. Le somme che sono rivendicate dal subappaltatore e per le quali l'aggiudicatario ha opposto un rifiuto adeguatamente motivato sono pagate dal committente soltanto previa composizione amichevole fra le parti oppure decisione arbitrale o giudiziaria debitamente notificata all'appaltatore.

52.3.

I pagamenti diretti ai subappaltatori non possono eccedere il valore ai prezzi contrattuali delle prestazioni che hanno fornito e per cui richiedono il pagamento; il valore ai prezzi contrattuali viene calcolato o accertato in base al computo estimativo o alla distinta dei prezzi oppure in base alla scomposizione in voci del prezzo forfettario.

52.4.

I pagamenti diretti ai subappaltatori sono effettuati integralmente nella valuta nazionale del paese in cui viene eseguito l'appalto, oppure in parte in detta valuta nazionale e in parte in valuta estera, conformemente al contratto di appalto.

52.5.

I pagamenti diretti ai subappaltatori effettuati in valuta estera sono calcolati conformemente all'articolo B56. Essi non possono comportare alcun aumento dell'importo totale pagabile in valuta estera previsto dal contratto di appalto.

52.6.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile in virtù dell'articolo 54 sul diritto al pagamento dei creditori beneficiari di una cessione di credito o di una garanzia collaterale.

Articolo 53

Ritardo nei pagamenti

53.1.

I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in base a ciascuno dei certificati di acconto e al conto finale rilasciati dall'appaltatore vengono effettuati dal committente entro novanta giorni dalla presentazione del certificato o del conto al committente stesso. Se il termine fissato per il pagamento viene superato, l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso specificato nel capitolato speciale, nei limiti di un periodo massimo ivi parimenti precisato. L'aggiudicatario ha diritto a tali pagamenti fatti salvi gli altri diritti o mezzi previsti dal contratto di appalto. In caso di conto finale, gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera al tasso specificato nel capitolato speciale.

53.2.

I pagamenti non effettuati dopo oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di non eseguire l'appalto o di risolvere il contratto.

Articolo 54

Pagamento a favore di terzi

54.1.

Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo possono essere eseguiti solo in seguito ad una cessione fatta a norma dell'articolo 6. La cessione deve essere notificata al committente.

54.2.

La responsabilità della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo aggiudicatario.

54.3.

Fatto salvo il termine di cui all'articolo 53, nel caso di un sequestro giuridicamente vincolante della proprietà dell'aggiudicatario su crediti dovutigli a titolo di esecuzione dell'appalto, il committente dispone, per riprendere i pagamenti all'aggiudicatario, di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui viene informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 55

Richieste di pagamenti supplementari

55.1.

Se il contratto di appalto prevede circostanze che, secondo l'aggiudicatario, gli conferiscono il diritto di esigere pagamenti supplementari, questi:

a) ove intenda avanzare una richiesta di pagamenti supplementari, comunica all'appaltatore la propria intenzione ovvero avanza detta richiesta, motivandola, entro quindici giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di tali circostanze;

b)

trasmette all'appaltatore, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di detta comunicazione ma comunque non oltre sessanta giorni, salvo diverso accordo con l'appaltatore, tutte le precisazioni riguardo alla richiesta; dette precisazioni devono in ogni caso essere trasmesse non oltre la data di presentazione del progetto di conto finale. L'aggiudicatario trasmette successivamente senza indugio qualsiasi altra precisazione che l'appaltatore possa ragionevolmente richiedere per valutare la fondatezza della richiesta.

55.2.

L'appaltatore, dopo aver ricevuto tutte le precisazioni di cui necessita in merito alla richiesta dell'aggiudicatario, stabilisce, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 4 e previa consultazione del committente e, se necessario, dell'aggiudicatario, se quest'ultimo abbia il diritto a pagamenti supplementari e comunica alle parti la propria decisione.

55.3.

L'appaltatore può respingere una richiesta di pagamenti supplementari che non soddisfi il disposto del presente articolo.

Articolo 56

Pagamenti in valuta

Quando in base al contratto di appalto l'aggiudicatario ha diritto a pagamenti in valuta, i tassi di cambio per il calcolo dei medesimi sono quelli ufficiali della Banca centrale dello Stato del committente, in vigore trenta giorni prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questi tassi di cambio non possono essere modificati.

COLLAUDO E GARANZIA

Articolo 57

Clausole generali

57.1.

La verifica delle opere da parte dell'appaltatore ai fini del collaudo provvisorio o definitivo avviene alla presenza dell'aggiudicatario. L'assenza di quest'ultimo non osta alla verifica, purché egli sia stato debitamente convocato almeno trenta giorni prima della data stabilita per la stessa.

57.2.

Qualora le circostanze eccezionali rendessero impossibile accertare lo stato delle opere o altrimenti effettuarne il collaudo nei termini fissati per il collaudo provvisorio o definitivo tale impossibilità viene certificata dall'appaltatore, previa consultazione se possibile dell'aggiudicatario. Si provvederà alla verifica e alla stesura del verbale di collaudo o di rifiuto da parte dell'appaltatore entro 30 giorni dalla data in cui detta impossibilità cessa di sussistere. L'aggiudicatario non può invocare queste circostanze per sottrarsi all'obbligo di presentare le opere in uno stato idoneo al collaudo.

Articolo 58

Prove ad opera ultimata

58.1.

Le opere non vengono collaudate fintantoché non siano state effettuate, a carico dell'aggiudicatario, le

verifiche e prove prescritte. L'aggiudicatario notifica all'appaltatore la data in cui possono avere inizio la verifica e le prove in questione.

58.2.

Le opere che non soddisfano le pattuizioni contrattuali o, in mancanza di tali pattuizioni, che non sono eseguite conformemente alla prassi professionale dello Stato in cui sono situate sono, se necessario, demolite e ricostruite dall'aggiudicatario o riparate con soddisfazione dell'appaltatore; in caso contrario tali operazioni sono effettuate d'ufficio su ordine dell'appaltatore, previa notifica all'aggiudicatario e a spese di quest'ultimo. L'appaltatore può inoltre chiedere la demolizione e la ricostruzione da parte dell'aggiudicatario, o la riparazione con sua soddisfazione, alle stesse condizioni, di opere in cui siano stati impiegati materiali inaccettabili o di opere eseguite durante i periodi di sospensione previsti all'articolo 38.

Articolo 59

Collaudo parziale

59.1.

Il committente può disporre, via via che sono terminate, delle varie strutture, parti di strutture o lotti inclusi nell'appalto. Le strutture, parti di strutture o i lotti via via rilevati dal committente devono aver formato precedentemente oggetto di un collaudo provvisorio parziale. Tuttavia, in casi urgenti, le opere possono essere rilevate anteriormente al collaudo purché in precedenza l'appaltatore abbia stilato un inventario dei lavori non completati, approvato dall'aggiudicatario e dall'appaltatore stesso. Allorché il committente ha preso possesso di una struttura, parte di struttura o di un lotto, l'aggiudicatario non è più tenuto a riparare danni risultanti da cause diverse da errori di costruzione o di messa in opera.

59.2.

Su richiesta dell'aggiudicatario e se la natura delle opere lo consente, l'appaltatore può effettuare un collaudo provvisorio parziale, sempreché le strutture, parti di strutture o lotti siano completati e conformi all'uso specificato nel contratto di appalto.

59.3.

Nei casi di collaudo provvisorio parziale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il periodo di garanzia previsto all'articolo 62 decorre, salvo diversa disposizione del capitolato speciale, dalla data di detto collaudo provvisorio parziale.

Articolo 60

Collaudo provvisorio

60.1.

Le opere sono rilevate dal committente allorché abbiano superato in modo soddisfacente le prove ad

opera ultimata e per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.

60.2.

L'aggiudicatario può chiedere per iscritto all'appaltatore un certificato di collaudo provvisorio con un anticipo massimo di quindici giorni rispetto alla data in cui, secondo l'aggiudicatario, le opere saranno completate e pronte per il collaudo provvisorio. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'aggiudicatario, l'appaltatore:

a)

rilascia all'aggiudicatario, inviandone copia al committente, il certificato di collaudo provvisorio, precisando le proprie eventuali riserve e tra l'altro la data in cui, a suo giudizio, le opere sono state completate conformemente al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio; oppure

b)

respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quali sono i lavori che, a suo parere, devono essere eseguiti dall'aggiudicatario per il rilascio del certificato.

60.3.

Se l'appaltatore non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non respinge la richiesta dell'aggiudicatario entro un periodo di trenta giorni, si considera che egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di detto periodo. Il certificato di collaudo provvisorio non costituisce un riconoscimento dell'esecuzione integrale delle opere. Se il contratto di appalto stipula che le opere siano frazionate in lotti, l'aggiudicatario ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.

60.4.

Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio delle opere, l'aggiudicatario deve smontare e rimuovere le installazioni provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione del contratto di appalto. Deve altresì eliminare tutti i calcinacci, gli ingombri e le modifiche sul sito del cantiere come richiesto dal contratto di appalto.

60.5.

Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, il committente può disporre di tutte le opere completate.

Articolo 61

Obblighi inerenti alla garanzia

61.1.

L'aggiudicatario è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle opere manifestatisi o verificatisi durante il periodo di garanzia o entro trenta giorni dalla scadenza di quest'ultimo e risultanti:

a) dall'utilizzazione di impianti o materiali difettosi ovvero da lavorazione o concezione imperfetta dell'aggiudicatario, e/o

b) da atti o omissioni dell'aggiudicatario nel periodo di garanzia.

61.2.

L'aggiudicatario provvede, a proprie spese, a porre rimedio ai difetti o ai danni non appena possibile. Il periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni decorre dalla data in cui sono state eseguite con soddisfazione dell'appaltatore. Se il contratto di appalto prevede un collaudo parziale, il periodo di garanzia è prorogato soltanto per la parte interessata delle opere di sostituzione o riparazione.

61.3.

Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il committente o l'appaltatore ne danno notifica all'aggiudicatario. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella notifica, il committente può:

a)

eseguire direttamente o incaricare qualcun altro di eseguire i lavori a rischio e a spese dell'aggiudicatario - nel qual caso i costi sostenuti dal committente sono detratti dalle somme dovute all'aggiudicatario o dalla garanzia di esecuzione prestata da quest'ultimo ovvero da entrambe -, oppure

b)

risolvere il contratto di appalto.

61.4.

Qualora il difetto o il danno sia tale da privare sostanzialmente il committente, in tutto o in parte, del beneficio delle opere, questi, fatto salvo ogni altro mezzo di ricorso, ha il diritto di recuperare tutte le somme pagate per le parti delle opere in questione, nonché le spese per la demolizione delle medesime e lo sgombero del cantiere.

61.5.

In caso di urgenza, ove l'aggiudicatario non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, il committente o l'appaltatore possono far eseguire i lavori a spese dell'aggiudicatario. Il committente e l'appaltatore informano appena possibile l'aggiudicatario dell'azione intrapresa.

61.6.

Qualora il capitolato speciale preveda che i lavori di manutenzione richiesti per l'usura normale siano eseguiti dall'aggiudicatario, il relativo importo è prelevato da un fondo per imprevisti. I deterioramenti risultanti dalle circostanze previste all'articolo 21 o da un'utilizzazione impropria sono esclusi da quest'obbligo, a meno che non emerga un difetto o un vizio che giustifichi la richiesta di riparazione o di sostituzione ai sensi del presente articolo.

61.7.

L'obbligo di manutenzione è disciplinato dalle disposizioni del capitolato speciale e dalle prescrizioni

tecniche. Qualora la durata del periodo di garanzia non sia specificata, la si considera di trecentosessantacinque giorni. Detto periodo inizia a decorrere dalla data del collaudo provvisorio.

61.8.

Dopo il collaudo provvisorio e fatti salvi gli obblighi di manutenzione di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non è più responsabile per i rischi cui possono essere esposte le opere e risultanti da cause a lui non imputabili. Tuttavia l'aggiudicatario è responsabile, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio, delle buone condizioni delle costruzioni, come previsto dal capitolato speciale o dalla legislazione dello Stato del committente.

Articolo 62

Collaudo definitivo

62.1.

Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, l'appaltatore rilascia all'aggiudicatario un certificato di collaudo definitivo ed invia una copia al committente nella quale è indicata la data in cui l'aggiudicatario ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione dell'appaltatore. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dall'appaltatore entro trenta giorni dalla data di scadenza del suddetto periodo o al più presto non appena siano stati eseguiti, con soddisfazione dell'appaltatore, i lavori ordinati conformemente all'articolo 61.

62.2.

Le opere non si considerano completate sino a quando il certificato di collaudo definitivo non sia stato firmato dall'appaltatore e consegnato al committente con copia all'aggiudicatario.

62.3.

Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime l'aggiudicatario e il committente dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto di appalto prima del rilascio del certificato di collaudo definitivo e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate facendo riferimento al contratto di appalto.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Articolo 63

Inadempienze contrattuali

63.1.

Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non ottemperino ad uno degli obblighi previsti dal contratto di appalto.

63.2.

In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto alle seguenti riparazioni:

a) penalità, e/o

b)

risoluzione del contratto.

63.3.

Le penalità possono essere:

a) penalità generali, o

b)

penalità di mora.

63.4.

Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una riparazione sotto forma di penalità, le penalità possono essere detratte dagli importi dovuti all'aggiudicatario o prelevate dalla garanzia appropriata.

Articolo 64

Risoluzione da parte del committente

64.1.

Il committente può in qualsiasi momento e con effetto immediato risolvere il contratto di appalto, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

64.2.

Salvo disposizioni contrarie del presente capitolato generale, il committente può, con preavviso di sette giorni all'aggiudicatario, risolvere il contratto ed espellere dal cantiere l'aggiudicatario nei seguenti casi:

a) allorché l'aggiudicatario non esegua le opere in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

b)

allorché l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'appaltatore di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione delle opere nei termini prescritti;

c)

allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore;

d)

allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente;

e)

allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

f)

allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'aggiudicatario;

g)

allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;

h)

allorché intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo dell'aggiudicatario, a meno che tale modifica sia registrata in una clausola addizionale del contratto;

i)

allorché l'aggiudicatario non costituisca la garanzia o l'assicurazione richieste oppure una nuova garanzia o assicurazione qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

64.3.

La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto o potere derivante al committente e all'aggiudicatario dal contratto di appalto. Il committente può in seguito completare direttamente le opere o concludere qualunque altro contratto di appalto con un terzo per conto dell'aggiudicatario. La responsabilità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel completamento delle opere cessa immediatamente non appena il committente lo espelle dal cantiere, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.

64.4.

Dopo la notifica della risoluzione del contratto l'appaltatore impartisce all'aggiudicatario l'ordine di prendere misure immediate per porre termine prontamente e correttamente ai lavori e ridurre le spese al minimo.

64.5.

L'appaltatore certifica il più presto possibile, dopo la risoluzione, il valore delle opere e tutti gli importi dovuti all'aggiudicatario alla data della risoluzione.

64.6.

In caso di risoluzione:

a) un verbale dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario viene stilato dall'appaltatore non appena possibile dopo l'ispezione delle opere e l'inventario delle installazioni provvisorie, dei materiali, degli impianti e delle attrezzature. L'aggiudicatario è convocato per essere presente all'ispezione e all'inventario. L'appaltatore compila inoltre distinte delle somme ancora dovute dall'aggiudicatario ai suoi dipendenti per il lavoro prestato da questi ultimi in relazione all'appalto, nonché delle somme dovute dall'aggiudicatario al committente;

b)

il committente ha facoltà di acquistare interamente o in parte le installazioni provvisorie approvate dall'appaltatore nonché gli impianti e i materiali appositamente forniti o fabbricati per l'esecuzione dei lavori ai termini del contratto di appalto.

c)

Il prezzo di acquisto delle installazioni provvisorie degli impianti, dei materiali e delle attrezzature di cui sopra è pari alla parte non corrisposta delle

spese sostenute dall'aggiudicatario, limitate alle spese richieste per l'esecuzione dell'appalto in condizioni normali;

d)

il committente può acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e gli articoli forniti o ordinati dall'aggiudicatario e non ancora pagati dal committente stesso alle condizioni che l'appaltatore consideri appropriate.

64.7.

Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori pagamenti all'aggiudicatario fintantoché le opere non siano completate, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari occasionate dall'esecuzione delle opere, oppure versa il saldo dovuto all'aggiudicatario prima della risoluzione del contratto.

64.8.

In caso di risoluzione del contratto da parte del committente, quest'ultimo ha il diritto di ottenere dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel contratto d'appalto. Laddove non sia fissato alcun importo massimo, il committente ha diritto solo alla quota del prezzo dell'appalto corrispondente al valore della parte delle opere che, per inadempienza dell'aggiudicatario, non possono essere destinate all'uso previsto.

64.9.

Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad atti od ommissioni dell'aggiudicatario, quest'ultimo ha il diritto di esigere, oltre alle somme dovutegli per i lavori già eseguiti, anche un indennizzo per i danni subiti.

Articolo 65

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

65.1.

L'aggiudicatario, previo preavviso di quattordici giorni al committente, può risolvere il contratto d'appalto qualora il committente:

a)

non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dall'appaltatore dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 53, paragrafo 2;

b)

persista nel non ottemperare agli obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti;

c)

sospenda l'esecuzione delle opere o di parte di esse per più di 180 giorni, per motivi non specificati nel contratto di appalto oppure non imputabili all'aggiudicatario.

65.2.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto derivante al committente o all'aggiudicatario dal contratto. Subito dopo la risoluzione, l'aggiudicatario ha il diritto, fatta salva la legislazione dello Stato del committente, di rimuovere immediatamente le proprie attrezzature dal cantiere.

65.3.

In caso di risoluzione, il committente indennizza l'aggiudicatario per perdite o danni da quest'ultimo eventualmente subiti. Tali pagamenti supplementari non possono superare un massimale da stabilirsi nel contratto d'appalto.

Articolo 66

Forza maggiore

66.1.

Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali qualora la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.

66.2.

Per «forza maggiore» si intende: le cause di forza maggiore propriamente dette, gli scioperi, le serrate o altri conflitti di lavoro, gli atti nemici, le guerre, anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevedibili che sfuggano al controllo delle parti e che non possano essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

66.3.

Salve restando le disposizioni degli articoli 36 e 64, l'aggiudicatario non è passibile di ritenuta della garanzia di esecuzione, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali siano provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, salve restando le disposizioni degli articoli 53 e 65, il committente non è tenuto a versare interessi per ritardi nei pagamenti o mancata esecuzione oppure risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario per inadempienza se e nella misura in cui ritardi o altre mancate ottemperanze del committente ai suoi obblighi siano dovuti ad un caso di forza maggiore.

66.4.

Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale può compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne dà tempestiva notifica all'altra parte ed all'appaltatore, fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore, l'aggiudicatario continua ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli consenta di far fronte ai suoi impegni nonostante la situazione di forza maggiore. L'aggiudicatario mette in opera tali mezzi alternativi solo qualora abbia ricevuto istruzioni in tal senso dall'appaltatore.

66.5.

Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni dell'appaltatore o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'importo di tali spese viene certificato dall'appaltatore.

66.6.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale continui a persistere per un periodo di centottanta giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute dall'aggiudicatario a tale titolo, ambo le parti hanno il diritto di dare un preavviso di trenta giorni per la risoluzione del contratto di appalto. Qualora alla scadenza del termine di trenta giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto di appalto viene risolto e di conseguenza, in base alla legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguirlo.

Articolo 67

Decesso

67.1.

Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica, il contratto è risolto di diritto in caso di decesso della medesima. Il committente tuttavia esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimano la propria intenzione di continuare l'appalto. La decisione del committente viene notificata agli interessati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

67.2.

Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da più persone fisiche, nel caso di decesso di una o più di esse si procede alla redazione in contraddittorio di uno stato di avanzamento delle opere e il committente decide sull'opportunità di risolvere o di continuare l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

67.3.

Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere notificata dagli interessati al committente entro quindici giorni dalla data del decesso.

67.4.

Tali persone sono responsabili in solido, salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo dell'aggiudicatario originario. In caso di prosecuzione dell'appalto si applicano le prescrizioni relative alla garanzia previste all'articolo 15.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 68

Composizione delle controversie

68.1.

Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto di appalto sorte loro o tra l'appaltatore e l'aggiudicatario.

68.2.

Il capitolato speciale prevede:

a) la procedura da seguire per la composizione amichevole delle controversie;

b)

i termini entro cui si può chiedere l'applicazione della suddetta procedura a decorrere dal momento in cui la controversia sia stata notificata all'altra parte, nonché il termine massimo per la composizione della controversia, il quale non può superare i 120 gioni dall'avvio della procedura;

c)

i termini entro cui si deve rispondere per iscritto ad una richiesta di composizione amichevole o ad altre richieste previste durante la procedura e le conseguenze dell'inosservanza di detti termini.

68.3.

Le parti si accordano sulla composizione della controversia mediante conciliazione, entro un dato termine, con intervento di un terzo, se la procedura di composizione amichevole precedentemente adottata è rimasta senza esito.

68.4.

La procedura di composizione amichevole o di conciliazione adottata comporta in tutti i casi una procedura di reciproca notifica dei reclami e delle risposte.

68.5.

Se non viene risolta mediante composizione amichevole o conciliazione entro i termini massimi prescritti, la controversia viene risolta:

a)

nel caso di un contratto di appalto a livello nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente; e

b)

nel caso di un contratto di appalto a livello transnazionale:

ii) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente o ai suoi usi internazionali consolidati, se le parti si accordano in tal senso, oppure

ii)

mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate conformemente alla convenzione.

ALLEGATO III

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI DEGLI APPALTI DI FORNITURE FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni.

55

Articolo 2 - Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata.

56

Articolo 3 - Ordine di importanza dei documenti contrattuali.

56

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni scritte.

56

Articolo 5 - L'appaltatore e il suo rappresentante.

56

Articolo 6 - Cessione.

57

Articolo 7 - Subappalto.

57

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8 - Documenti da fornire.

58

Articolo 9 - Assistenza in materia di norme locali.

58

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10 - Obblighi generali.

58

Articolo 11 - Garanzia di esecuzione.

59

Articolo 12 - Assicurazioni.

59

Articolo 13 - Programma di esecuzione.

60

Articolo 14 - Scomposizione dettagliata dei prezzi.

60

Articolo 15 - Disegni dell'aggiudicatario.

60

Articolo 16 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta.

61

Articolo 17 - Brevetti e licenze.

61

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 18 - Ordini di inizio.

61

Articolo 19 - Termini di esecuzione.

61

Articolo 20 - Proroga dei termini di esecuzione.

61

Articolo 21 - Ritardi di esecuzione.

62

Articolo 22 - Modifiche.

62

Articolo 23 - Sospensione.

63

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualità delle forniture.

64

Articolo 25 - Controllo e prove.

64

Articolo 26 - Proprietà delle forniture.

65

PAGAMENTI

Articolo 27 - Condizioni generali.

65

Articolo 28 - Appalti a prezzi provvisori.

65

Articolo 29 - Anticipi.

65

Articolo 30 - Ritenuta.

66

Articolo 31 - Revisione dei prezzi.

66

Articolo 32 - Acconti.

67

Articolo 33 - Conto finale.

67

Articolo 34 - Pagamento a favore di terzi.

68

Articolo 35 - Ritardo nei pagamenti.

68

Articolo 36 - Pagamenti in valuta.

68

COLLAUDO E GARANZIA

Articolo 37 - Consegna.

69

Articolo 38 - Operazioni di verifica.

69

Articolo 39 - Collaudo provvisorio.

70

Articolo 40 - Obblighi inerenti alla garanzia.

70

Articolo 41 - Servizio assistenza.

71

Articolo 42 - Collaudo definitivo.

71

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 43 - Inadempienze contrattuali.

71

Articolo 44 - Risoluzione da parte del committente.

72

Articolo 45 - Risoluzione da parte dell'aggiudicatario.

73

Articolo 46 - Forza maggiore.

73

Articolo 47 - Decesso.

73

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48 - Composizione delle controversie.

74

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.1.

Ai fini del presente capitolato generale e del contratto di appalto valgono le seguenti definizioni:

CEE: la Comunità economica europea;

Stati ACP: gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono firmatari della convenzione;

convenzione: la convenzione applicabile tra gli Stati ACP e la CEE;

contratto di appalto: l'accordo sottoscritto dalle parti per le forniture, compresi tutti gli allegati e le appendici e tutti i documenti inclusi;

aggiudicatario: la parte con cui il committente conclude il contratto di appalto;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il contratto di appalto con l'aggiudicatario;

Stato del committente: lo Stato ACP sul cui territorio deve essere eseguito l'appalto di forniture;

appaltatore: il dipartimento governativo, la persona giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o giuridica designata dal committente conformemente alla legislazione dello Stato di quest'ultimo, che è responsabile della direzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'appalto di forniture ed a cui il committente può delegare diritti e/o poteri ai sensi del contratto di appalto;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e nell'esercizio dei diritti e/o poteri che gli sono stati delegati. Pertanto ove funzioni, diritti e/o poteri dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresentante, i riferimenti all'appaltatore comprendono anche il suo rappresentante;

forniture: tutti gli articoli che l'aggiudicatario deve fornire al committente compresi, ove necessario, servizi quali installazione, verifica, messa in opera, consulenza tecnica, sorveglianza, manutenzione, riparazione, formazione e altri obblighi connessi con gli articoli da fornire ai sensi del contratto di appalto;

computo estimativo: il documento contenente una suddivisione in voci dei compiti da eseguire a titolo di

un appalto a misura e indicante per ciascuna voce il quantitativo e il corrispondente prezzo unitario;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi, compresa la scomposizione del prezzo globale, presentata dall'offerente insieme all'offerta, eventualmente modificata, e facente parte del contratto di appalto a misura;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particolareggiato delle tariffe e dei prezzi indicante la composizione del prezzo in un appalto a forfait, ma non facente parte del contratto d'appalto;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto d'appalto il quale rappresenta la stima iniziale del corrispettivo da pagare per l'esecuzione delle forniture o qualsiasi altro importo determinato nel conto finale, dovuto all'aggiudicatario ai sensi del contratto di appalto;

disegni: i disegni forniti dal committente e/o dall'appaltatore e i disegni forniti dall'aggiudicatario e approvati dall'appaltatore per l'esecuzione delle forniture;

comunicazioni: certificati, notifiche, ordini e istruzioni emessi conformemente al contratto d'appalto;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano, a macchina o stampata, compresi telex, cablogrammi e telefax;

periodo di garanzia: il periodo, stabilito nel contratto di appalto immediatamente successivo alla data del collaudo provvisorio, nel quale l'aggiudicatario è tenuto a completare l'esecuzione del contratto di appalto e a rimediare a difetti o imperfezioni secondo le istruzioni dell'appaltatore;

certificato di collaudo definitivo: il certificato o i certificati rilasciati dall'appaltatore all'aggiudicatario alla scadenza del periodo di garanzia attestanti che l'aggiudicatario ha assolto i propri obblighi contrattuali;

giorno: giorno di calendario;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i quali decorrono dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno non lavorativo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo;

ordine di servizio: qualsiasi istruzione o ordine impartito dall'appaltatore all'aggiudicatario per iscritto riguardo all'esecuzione delle forniture;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del committente;

valuta estera: qualsiasi valuta permessa che sia diversa dalla valuta nazionale e che sia indicata nel contratto di appalto;

somma per imprevisti: l'importo che è incluso nel contratto di appalto, che è destinato o alla fornitura di beni, materiali, impianti o servizi o ad altre variazioni e che può essere usato interamente o parzialmente o non essere usato affatto, secondo le istruzioni dell'appaltatore;

penalità di mora: l'importo stabilito nel contratto di appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudicatario al committente per mancata esecuzione del contratto d'appalto o di parte di esso entro le scadenze previste dal contratto o dovuto da una parte all'altra per qualsiasi altra inadempienza specifica contemplata nel contratto;

penalità generali: l'importo non stabilito in anticipo nel contratto di appalto, assegnato da un giudice o da un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a titolo di risarcimento dovuto alla parte lesa per un'inadempienza contrattuale dell'altra parte;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal committente come parte integrante del bando di gara, eventualmente modificato, e incluso nel contratto d'appalto, comprendente:

a) le modifiche del presente capitolato generale,

b)

le speciali clausole contrattuali,

c)

le specifiche tecniche, e

d)

ogni altra disposizione relativa all'appalto.

1.2.

Le rubriche e i titoli del presente capitolato non devono essere considerati parte dello stesso o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto di appalto.

1.3.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

1.4.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente avente capacità giuridica.

Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1.

La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello Stato del committente, salvo indicazione diversa nel capitolato speciale.

2.2.

In tutte le materie non coperte dal presente capitolato generale si applica la legislazione che disciplina l'appalto.

2.3.

La lingua utilizzata per l'appalto e tutto il carteggio tra l'aggiudicatario, il committente e l'appaltatore o i loro rappresentanti è quella indicata nel capitolato speciale.

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto, l'ordine di importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capitolato speciale.

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1.

Salvo disposizione diversa del capitolato speciale le comunicazioni tra il committente e/o l'appaltatore, da un lato, e l'aggiudicatario, dall'altro, vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex o telefax o recapitate personalmente agli indirizzi appropriati, designati da tali parti a tal fine.

4.2.

Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito, deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale prova ogni volta che è fissato un termine per il recapito della comunicazione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

4.3.

Qualora il contratto d'appalto prevede che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini «notificare», «certificare» o «decidere» devono essere intesi in tal senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1.

L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel contratto di appalto. Salvo menzione esplicita nel contratto, l'appaltatore non ha il potere di dispensare l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

5.2.

L'appaltatore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al proprio rappresentante le funzioni e i poteri che gli competono e può in qualsiasi momento revocare tale delega o

sostituire il rappresentante. La delega, revoca o sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia all'aggiudicatario.

5.3.

Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante dell'appaltatore all'aggiudicatario conformemente ai termini di tale delega ha lo stesso effetto di una comunicazione trasmessa dall'appaltatore, fermo restando che:

a) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non respinga delle forniture non pregiudica la facolta dell'appaltatore di respingere tali forniture e di dare le istruzioni necessarie affinché siano rettificate;

b)

l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modificare il contenuto della comunicazione in questione.

5.4.

Le istruzioni e/o gli ordini dell'appaltatore sono impartiti mediante ordini di servizio. Ove necessario, tali ordini devono essere datati, numerati e registrati e copia degli stessi consegnata a mano, se del caso, al rappresentante dell'aggiudicatario.

Articolo 6

Cessione

6.1.

Una cessione è valida solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio appalto, o parte di esso, ad un terzo.

6.2.

L'aggiudicatario non può senza il consenso scritto preliminare del committente cedere l'appalto o parte di esso o profitti o interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:

a)

un privilegio a favore degli istituti bancari dell'aggiudicatario per le somme dovute o che saranno dovute secondo il contratto d'appalto, oppure

b)

una cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario, dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni dell'aggiudicatario.

6.3.

Ai fini dell'articolo 6.2, l'approvazione di una cessione da parte del committente non dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi per quanto riguarda la parte del contratto di appalto già eseguita o la parte non ceduta.

6.4.

Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza autorizzazione, il committente può applicare di diritto, senza costituzione in mora, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 43 e 44.

6.5.

I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

Articolo 7

Subappalto

7.1.

Un subappalto è valido solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo l'esecuzione di una parte dell'appalto.

7.2.

L'aggiudicatario non può subappaltare senza autorizzazione preliminare scritta del committente. Le forniture da subappaltare e l'identità dei subappaltatori sono notificate al committente. Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 4.3, il committente comunica all'aggiudicatario, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.

7.3.

Nella scelta dei subappaltatori l'aggiudicatario dà la preferenza a persone fisiche, società o imprese dello Stato del committente che siano in grado di eseguire le forniture richieste in termini simili.

7.4.

I subappaltatori devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

7.5.

Il committente non ha nessuna relazione contrattuale con i subappaltatori.

7.6.

L'aggiudicatario è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso, dei suoi agenti o dipendenti. L'approvazione da parte del committente del subappalto di una parte del contratto, o del subappaltatore, non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

7.7.

Nel caso in cui un subappaltatore abbia assunto nei confronti dell'aggiudicatario, per le forniture da lui stesso eseguite, obblighi che vadano oltre il periodo di garanzia previsto dal contratto di appalto, l'aggiudicatario, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale periodo cede immediatamente al committente, a richiesta e a spese di quest'ultimo, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.

7.8.

Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, il committente può applicare di diritto, senza costituzione in mora, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 43 e 44.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8

Documenti da fornire

8.1.

Entro trenta giorni dalla costituzione della garanzia di esecuzione prevista dall'articolo 11, l'appaltatore fornisce gratuitamente all'aggiudicatario un esemplare dei disegni elaborati per l'esecuzione dell'appalto e due copie delle prescrizioni tecniche nonché altri documenti contrattuali. Se disponibili, l'aggiudicatario può ottenere a proprie spese altri esemplari dei disegni, prescrizioni tecniche e altri documenti. Al momento del rilascio del certificato di garanzia o del collaudo definitivo, l'aggiudicatario restituisce all'appaltatore tutti o disegni, le prescrizioni tecniche e gli altri documenti contrattuali.

8.2.

A meno che ciò non sia necessario ai fini dell'appalto, i disegni, le prescrizioni tecniche e gli altri documenti forniti dal committente non vengono utilizzati né comunicati a terzi dall'aggiudicatario senza il consenso preliminare dell'appaltatore.

8.3.

L'appaltatore ha la facoltà di impartire all'aggiudicatario ordini di servizio contenenti disegni ed istruzioni complementari necessari per la corretta e adeguata esecuzione dell'appalto e la rettifica di eventuali difetti.

Articolo 9

Assistenza in materia di norme locali

9.1.

L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del committente per ottenere copie di leggi e regolamenti nonché informazioni sulle consuetudini, disposizioni o norme locali dello Stato a cui si devono consegnare le forniture, le quali possano avere ripercussioni sull'esecuzione degli obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai sensi del contratto di appalto. Il committente può fornire l'assistenza richiesta all'aggiudicatario a spese di quest'ultimo.

9.2.

L'aggiudicatario fornisce a tempo debito al committente tutti i dettagli relativi alle forniture, i quali possano consentire al committente di ottenere tutti i permessi o licenze di importazione necessari.

9.3.

Il committente ottiene tutti i permessi o licenze di importazione necessari per le forniture o parte delle stesse entro un termine ragionevole, tenendo conto della data di consegna delle forniture e della data di esecuzione dell'appalto.

9.4.

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in

cui devono essere eseguite le forniture, il committente compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento da parte dell'aggiudicatario di tutti i necessari visti e permessi, inclusi i permessi di lavoro e di soggiorno, per i loro familiari.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10

Obblighi generali

10.1.

L'aggiudicatario esegue l'appalto con la debita cura e diligenza, provvedendo, ove specificato, alla progettazione, alla fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla messa in opera delle forniture, nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica di eventuali difetti. L'aggiudicatario inoltre provvede al materiale, alla supervisione, alla manodopera e alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

10.2.

L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore. Quando, a parere dell'aggiudicatario, le condizioni stipulate da un ordine di servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o l'ambito del contratto, l'aggiudicatario deve, a pena di decadenza, darne notifica motivata all'appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento. Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio.

10.3.

L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato del committente e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale e delle rispettive persone a carico nonché dei propri dipendenti locali. L'aggiudicatario garantisce il committente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'aggiudicatario stesso, dei suoi dipendenti e relative persone a carico.

10.4.

Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, il committente può, fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario a norma del contratto, risolvere il contratto e in questo caso le disposizioni degli articoli 43 e 44 sono applicabili.

10.5.

L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni ricevuti inerenti al contratto di appalto come privati e riservati e non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente o dell'appaltatore, dopo aver consultato il committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini dell'appalto, la decisione del committente è inappellabile.

10.6.

Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte queste persone sono tenute in solido ad adempiere le obbligazioni del contratto di appalto conformemente alla legislazione dello Stato del committente; una di esse viene designata, a richiesta del committente, per fungere da responsabile con potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non vengono modificate senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente.

Articolo 11

Garanzia di esecuzione

11.1.

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'aggiudicazione dell'appalto, costituisce a favore del committente una garanzia per la completa e corretta esecuzione dell'appalto. L'importo della garanzia è fissato nel capitolato speciale e non può superare il 10 % del prezzo dell'appalto, compreso l'importo delle eventuali clausole addizionali, salvo disposizioni diverse del capitolato speciale; tuttavia esso non può in alcun caso superare il 20 % di tale prezzo.

11.2.

La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare il committente di eventuali danni provocati dal fatto che l'aggiudicatario non abbia ottemperato completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali.

11.3.

La garanzia di esecuzione viene prestata conformemente alla formula indicata nel capitolato speciale e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile, oppure deposito in contanti presso il committente. Qualora la garanzia di esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione del committente, secondo i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto d'appalto.

11.4.

Salvo diversa disposizione del capitolato speciale, la garanzia di esecuzione è espressa nelle valute previste per il pagamento dell'appalto e secondo le relative proporzioni indicate nel contratto.

11.5.

Nessun pagamento può essere effettuato a favore dell'aggiudicatario prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione dell'appalto.

11.6.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. Il committente richiede formalmente all'aggiudicatario di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora l'aggiudicatario non presti una nuova garanzia, il committente può risolvere il contratto.

11.7.

Il committente richiede il pagamento, mediante prelievo dalla garanzia di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della garanzia per inadempienze dell'aggiudicatario ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga immediatamente tali somme a richiesta del committente e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, il committente ne dà notifica all'aggiudicatario, indicando la natura dell'inadempienza all'origine della richiesta.

11.8.

Fatta eccezione per la parte eventualmente specificata nel capitolato speciale in relazione al servizio assistenza, la garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine di trenta giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 33.

Articolo 12

Assicurazioni

12.1.

Fatto salvo l'articolo 37, il capitolato speciale può prescrivere che il trasporto delle forniture sia coperto da un'assicurazione e fissarne eventualmente le modalità. Il capitolato speciale può prevedere anche altre assicurazioni a carico dell'aggiudicatario.

12.2.

Salvi restando gli obblighi dell'aggiudicatario relativi alla stipulazione di un'assicurazione in conformità dell'articolo 12.1, l'aggiudicatario è responsabile a titolo esclusivo e garantisce il committente e l'appaltatore contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o

lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto da parte dell'aggiudicatario, dei suoi subappaltatori e dei suoi dipendenti in relazione all'appalto.

Articolo 13

Programma di esecuzione

13.1.

Qualora il capitolato speciale lo preveda, l'aggiudicatario sottopone all'approvazione dell'appaltatore un programma di esecuzione dell'appalto. Tale programma contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'ordine proposto dall'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto, comprese la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul luogo del collaudo, l'installazione, la verifica e la messa in opera;

b)

i termini prescritti per la presentazione e l'approvazione dei disegni;

c)

una descrizione generale dei metodi proposti dall'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto; e

d)

ulteriori dettagli e informazioni che l'appaltatore possa ragionevolmente richiedere.

13.2.

L'approvazione del programma da parte dell'appaltatore non dispensa l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

13.3.

Non viene apportata al programma alcuna modifica materiale senza l'approvazione dell'appaltatore. Tuttavia, qualora il ritmo di esecuzione dell'appalto non sia conforme al programma, l'appaltatore può ordinare all'aggiudicatario di rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programma riveduto.

Articolo 14

Scomposizione dettagliata dei prezzi

14.1.

Se del caso, entro un periodo massimo di venti giorni dalla richiesta motivata dell'appaltatore, l'aggiudicatario fornisce una scomposizione dettagliata delle proprie tariffe e prezzi, qualora tale scomposizione si riveli necessaria a fini inerenti al contratto di appalto.

14.2.

Dopo la notifica dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario, se del caso e nei termini prescritti nel capitolato speciale, fornisce all'appaltatore, esclusivamente a titolo informativo, una stima dettagliata, su base trimestrale, del cash flow di tutti i pagamenti che possono essere dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto. L'aggiudicatario fornisce in seguito stime trimestrali rivedute del cash flow, qualora l'appaltatore glielo richieda. La comunicazione non comporta alcuna responsabilità per il committente o l'appaltatore.

Articolo 15

Disegni dell'aggiudicatario

15.1.

Qualora il capitolato speciale lo preveda, l'aggiudicatario sottopone all'approvazione dell'appaltatore:

a)

i disegni, documenti, campioni e/o modelli specificati nel contratto di appalto, entro i termini prescritti nel contratto stesso o nel programma di esecuzione;

b)

i disegni che l'appaltatore possa ragionevolmente richiedere per l'esecuzione dell'appalto.

15.2.

Qualora l'appaltatore ometta di notificare la propria approvazione prevista all'articolo 15.1, si considera che tali disegni, documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza del termine prescritto. Nel caso in cui non sia specificato un termine, l'approvazione si considera acquisita dopo trenta giorni dalla ricezione.

15.3.

I disegni, documenti, campioni o modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dall'appaltatore e devono essere rispettati salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I disegni, documenti, campioni o modelli dell'aggiudicatario non approvati dall'appaltatore vengono immediatamente modificati perché possano soddisfare le esigenze dell'appaltatore, a cui sono nuovamente sottoposti dall'aggiudicatario per approvazione.

15.4.

L'aggiudicatario fornisce copie supplementari dei disegni approvati nel formato e numero definiti nel contratto di appalto o in ordini di servizio successivi.

15.5.

L'approvazione dei disegni, documenti, campioni o modelli non dispensa l'aggiudicatario da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

15.6.

L'appaltatore ha il diritto di controllare in ogni momento ragionevole tutti i disegni, documenti, campioni o modelli, del contratto di appalto nei locali dell'aggiudicatario.

15.7.

Prima del collaudo provvisorio delle forniture, l'aggiudicatario fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché disegni particolareggiati, tali da consentire al committente di far funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere alla loro manutenzione, messa a punto e riparazione. Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, i manuali di istruzione e i disegni sono redatti nella

lingua del contratto di appalto che ne specifica formato e numero. Le forniture non si considerano complete ai fini del collaudo provvisorio fintantoché non siano stati forniti al committente tali manuali e disegni.

Articolo 16

Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

16.1.

Fatte salve disposizioni supplementari eventualmente fissate dal capitolato speciale, si presume che l'aggiudicatario, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutto ciò che è necessario per la completa e corretta esecuzione dell'appalto ed abbia incluso nelle proprie tariffe e nei propri prezzi tutte le spese relative alle forniture, in particolare:

a) le spese di trasporto;

b)

le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna, disimballaggio, controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle forniture. Gli imballaggi restano di proprietà del committente, salvo indicazione contraria nel capitolato speciale;

c)

il costo della documentazione relativa alle forniture, quando tale documentazione sia richiesta dal committente;

d)

l'esecuzione e il controllo dell'assemblaggio in loco e/o della messa in servizio delle forniture consegnate;

e)

la fornitura degli strumenti necessari per l'assemblaggio e/o la manutenzione delle forniture consegnate;

f)

la fornitura di un manuale dettagliato di istruzioni per l'uso e la manutenzione per ogni categoria di forniture consegnate, come specificato nel contratto di appalto;

g)

il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture per un periodo stabilito nel contratto d'appalto, fermo restando che l'esecuzione di tali servizi non dispensa l'aggiudicatario da alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia; e

h)

la formazione del personale del committente, presso lo stabilimento dell'aggiudicatario e/o in altra sede indicata nel contratto d'appalto.

16.2.

Dato che si considera che l'aggiudicatario abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionate

i lavori oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per i quali non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

Articolo 17

Brevetti e licenze

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, l'aggiudicatario garantisce il committente e l'appaltatore contro ogni ricorso risultante dall'uso, come specificato nel contratto di appalto, di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione sia conseguenza del rispetto del progetto o delle prescrizioni tecniche forniti dal committente e/o dall'appaltatore.

INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 18

Ordini di inizio

18.1.

Il committente fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione dell'appalto e ne informa l'aggiudicatario nella notifica di aggiudicazione dell'appalto o mediante un ordine di servizio rilasciato dall'appaltatore.

18.2.

Salvo diverso accordo fra le parti, l'esecuzione dovrà avere inizio entro 180 giorni dalla notifica del contratto di appalto.

Articolo 19

Termini di esecuzione

19.1.

I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata conformemente all'articolo 18.1 e sono stabiliti nel contratto di appalto, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi dell'articolo 20.

19.2.

Se sono previsti termini d'esecuzione distinti per ogni singolo lotto, i termini non sono cumulati in caso di assegnazione di più lotti allo stesso aggiudicatario.

Articolo 20

Proroga dei termini di esecuzione

20.1.

L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei termini di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo nel portare a termine l'appalto per una delle seguenti cause:

a) forniture complementari o supplementari ordinate dall'appaltatore;

b)

condizioni metereologiche eccezionali che nello Stato del committente possano avere ripercussioni sull'installazione o sul montaggio delle forniture;

c)

impedimenti materiali o condizioni che non possano essere ragionevolmente previste da un aggiudicatario competente e tali da poter incidere sulla consegna delle forniture;

d)

ordini di servizio che siano diversi da quelli dovuti a inadempienza dell'aggiudicatario e che possano avere ripercussioni sulla data di esecuzione;

e)

inadempienza contrattuale da parte del committente;

f)

qualunque sospensione della consegna e/o dell'installazione delle forniture, non dovute a inadempienza dell'aggiudicatario;

g)

forza maggiore;

h)

qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel presente capitolato generale d'oneri, non dovuta a inadempienza dell'aggiudicatario.

20.2.

L'aggiudicatario notifica all'appaltatore, nei quindici giorni successivi alla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla quale ritiene di aver diritto e fornisce all'appaltatore, entro i sessanta giorni successivi, salvo diverso accordo fra l'aggiudicatario e l'appaltatore, tutti i dettagli completi della richiesta, affinché essa possa essere esaminata immediatamente.

20.3.

L'appaltatore mediante comunicazione scritta all'aggiudicatario, previa consultazione di quest'ultimo, se necessario, e del committente, concede la proroga dei termini di esecuzione giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa l'aggiudicatario che non ha diritto a ottenere la proroga.

Articolo 21

Ritardi di esecuzione

21.1.

Qualora l'aggiudicatario non consegni le forniture o parte di esse o non presti i servizi entro il termine/i termini stipulati nel contratto di appalto, il committente, senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto d'appalto, ha diritto a penalità di mora per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'articolo 20 e la data effettiva dell'esecuzione, al tasso stipulato dal capitolato speciale e fino a un importo massimo ivi ugualmente specificato.

21.2.

Se il committente ha acquisito il diritto all'importo massimo in virtù dell'articolo 21.1 può, previa notifica all'aggiudicatario:

a) incamerare la garanzia di esecuzione; e/o

b)

risolvere il contratto d'appalto; e

c)

concludere un contratto d'appalto con un terzo a spese dell'aggiudicatario per le restanti forniture.

Articolo 22

Modifiche

22.1.

L'appaltatore ha il potere di ordinare, per qualsiasi parte delle forniture, le modifiche a proprio parere necessarie per il corretto completamento e/o funzionamento delle forniture stesse. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni di qualità, quantità, forma, carattere e genere, nonché disegni, progetti o prescrizioni tecniche ove le forniture debbano essere appositamente fabbricate per il committente, sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione delle forniture. Nessun ordine di modifica può avere l'effetto di invalidare il contratto di appalto; le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità degli articoli 22.5 e 22.7.

22.2.

Non possono essere apportate modifiche se non su ordine di servizio, fatti salvi i seguenti casi:

a) se, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritiene necessario impartire un ordine oralmente, ne dà poi conferma al più presto mediante un ordine di servizio;

b)

se l'appaltatore conferma per iscritto un ordine impartito oralmente ai fini della precedente lettera a) e la conferma non viene immediatamente refiutata per iscritto dall'aggiudicatario, si ritiene che sia stato emanato un ordine di servizio per l'esecuzione della modifica;

c)

non è richiesto un ordine di servizio qualora la modifica riguardi un aumento o una diminuzione del volume di qualsiasi parte dei lavori e l'aumento o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia superiore o inferiore a quello indicato nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi.

22.3.

Fatto salvo l'articolo 22.2, prima di impartire un ordine di servizio relativo ad una modifica, l'appaltatore informa l'aggiudicatario della natura e della forma di detta modifica. Il più presto possibile, dopo aver ricevuto la notifica, l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una proposta contenente:

a) le eventuali forniture da eseguire e il relativo programma di esecuzione;

b)

le eventuali modifiche del programma di esecuzione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudicatario;

c)

gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto conformemente alle norme di cui al presente articolo.

22.4.

Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudicatario, prevista all'articolo 22.3, l'appaltatore, previa consultazione del committente e, se necessario, dell'aggiudicatario, decide il più presto possibile se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, l'appaltatore impartisce un ordine di servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione dell'aggiudicatario di cui all'articolo 22.3 o a quelli modificati dall'appaltatore conformemente all'articolo 22.5.

22.5.

L'appaltatore accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso ordinate in conformità degli articoli 22.2 e 22.4 in base ai seguenti principi:

a)

qualora i lavori presentino carattere simile e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi, il loro valore è stimato secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;

b)

qualora i lavori presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata, per quanto possibile, in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto d'appalto; in caso contrario, l'appaltatore effettuerà una stima equa;

c)

qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo l'appaltatore, tariffe o prezzi indicati nel contratto d'appalto per un determinato lavoro non risultino più ragionevoli in seguito a tale modifica, l'appaltatore fissa tali tariffe o prezzi ad un livello a proprio parere equo e adeguato alle circostanze;

d)

se si rende necessaria una modifica per inadempienza o violazione del contratto d'appalto da parte dell'aggiudicatario, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a suo carico.

22.6.

Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di modifica, l'aggiudicatario procede alla relativa esecuzione e al riguardo è vincolato al presente capitolato generale come se essa fosse prevista nel contratto

d'appalto. Le forniture non sono ritardate in attesa di una proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo dell'appalto. Laddove l'ordine di eseguire una modifica preceda l'adeguamento del prezzo dell'appalto, l'aggiudicatario tiene la contabilità dei costi inerenti alla modifica e del tempo impiegato. La relativa documentazione potrà essere esaminata dall'appaltatore in qualsiasi momento ritenuto ragionevole.

22.7.

Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati un aumento o una riduzione superiore al 15 % rispetto al prezzo delle forniture richieste a titolo dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario l'appaltatore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo dell'appalto in applicazione dell'articolo 22.5. L'importo così stabilito viene calcolato sulla quota di riduzione o di aumento del valore delle forniture al di là del 15 %. L'importo è notificato dall'appaltatore al committente e all'aggiudicatario e il prezzo dell'appalto è modificato di conseguenza.

Articolo 23

Sospensione

23.1.

Su ordine di servizio, l'appaltatore può in qualsiasi momento ordinare all'aggiudicatario di sospendere:

a)

la fabbricazione delle forniture;

b)

l'inoltro delle forniture nel luogo del collaudo alla data all'uopo prevista nel programma di esecuzione o, qualora quest'ultima non sia specificata, alla data appropriata per la consegna;

c)

l'installazione delle forniture già consegnate nel luogo del collaudo.

23.2.

Nel periodo di sospensione l'aggiudicatario provvede a proteggere e a salvaguardare, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni dell'appaltatore, le forniture giacenti nel suo deposito o altrove, contro eventuali deterioramenti, perdite o danni, anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo conformemente al contratto d'appalto, ma la loro installazione è stata sospesa dall'appaltatore.

23.3.

Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione vengono aggiunte al prezzo dell'appalto. L'aggiudicatario non ha diritto al pagamento di spese supplementari qualora la sospensione:

a)

sia altrimenti prevista nel contratto di appalto; o

b)

sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo del collaudo; o

c)

sia resa necessaria da inadempienze dell'aggiudicatario; o

d)

sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione dell'appalto, in tutto o in parte, nella misura in cui tale necessità non derivi da un atto o da un'inadempienza dell'appaltatore o del committente.

23.4.

L'aggiudicatario ha diritto a maggiorazioni del prezzo dell'appalto solo se provvede a notificare all'appaltatore, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere la fabbricazione o l'inoltro delle forniture, la propria intenzione di presentare una specifica richiesta al riguardo.

23.5.

L'appaltatore, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario, definisce gli importi supplementari e/o la proroga dei termini di esecuzione che spettano all'aggiudicatario in seguito a una richiesta che l'appaltatore ritenga giusta e ragionevole.

23.6.

Se il periodo di sospensione è superiore a centottanta giorni e la sospensione non è dovuta a inadempienza dell'aggiudicatario, quest'ultimo può, mediante notifica all'appaltatore, chiedergli l'autorizzazione di riprendere le forniture entro trenta giorni o risolvere il contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24

Qualità delle forniture

24.1.

Le forniture devono corrispondere esattamente alle prescrizioni tecniche previste nel capitolato speciale. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai disegni, computi metrici, modelli, campioni, calibri ed altri requisiti che sono previsti dall'appalto e che devono essere tenuti a disposizione del committente o dell'appaltatore per l'identificazione per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto.

24.2.

L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nel capitolato speciale deve formare oggetto di una richiesta trasmessa dall'aggiudicatario all'appaltatore. Nella richiesta vanno indicati i materiali, le parti e i campioni da collaudare ai sensi del contratto di appalto, il numero della partita e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, secondo i casi. I materiali, articoli e campioni indicati nella richiesta devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo prima di essere posti in opera.

24.3.

Anche quando abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le forniture o per la fabbricazione di pezzi da fornire possono essere

rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dall'aggiudicatario se, in seguito a un nuovo esame, vi si riscontrano difetti o imperfezioni. Può essere data all'aggiudicatario l'opportunità di riparare o sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nelle forniture solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione dell'appaltatore.

Articolo 25

Controllo e prove

25.1.

L'aggiudicatario fa sì che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo per consentire all'appaltatore di procedere al loro collaudo. Si presume che l'aggiudicatario abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e pertanto non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi.

25.2.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 290D1231(01).3

L'appaltatore ha diritto personalmente o attraverso il proprio agente di controllare, esaminare, misurare e verificare periodicamente i pezzi, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto d'appalto, onde accertare se i pezzi, i materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o nel luogo del collaudo o in altri luoghi eventualmente indicati nel contratto d'appalto.

25.3.

Ai fini di tali prove e controlli, l'aggiudicatario:

a) fornisce all'appaltatore, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni o pezzi, macchine, attrezzature, utensili, mano d'opera, materiali, disegni e dati di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;

b)

sceglie, di comune accordo con l'appaltatore, la data e il luogo delle prove;

c)

garantisce all'appaltatore l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni momento ragionevole.

25.4.

Qualora l'appaltatore non sia presente alla data convenuta per le prove, l'aggiudicatario, salvo istruzioni contrarie dell'appaltatore, può procedere alle prove e si considera che esse siano effettuate in

presenza dell'appaltatore. L'aggiudicatario invia immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove all'appaltatore che è vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.

25.5.

Qualora i pezzi e i materiali abbiano superato le prove di cui al presente articolo, l'appaltatore ne dà notifica all'aggiudicatario o sottoscrive il certificato redatto dall'aggiudicatario a tal fine.

25.6.

In caso di disaccordo tra l'appaltatore e l'aggiudicatario in merito ai risultati delle prove, ciascuno notifica all'altro la propria posizione entro quindici giorni dalla constatazione del disaccordo. L'appaltatore o l'aggiudicatario possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, a richiesta di una parte, vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi all'appaltatore che comunica immediatamente all'aggiudicatario i risultati delle stesse. Tali risultati sono decisivi. I costi delle controprove sono a carico della parte a cui le risultanze delle stesse siano state sfavorevoli.

25.7.

Nell'esecuzione dei loro compiti, l'appaltatore e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano a nessuno, eccezion fatta per le persone che ne hanno diritto, le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

Articolo 26

Proprietà delle forniture

26.1.

Il capitolato speciale può prevedere che, ai fini della garanzia dei pagamenti di cui all'articolo 32 per una parte delle forniture, prima della consegna nel luogo del collaudo, l'aggiudicatario:

a) trasferisca la proprietà di detta parte di fornitura al committente, o

b)

stipuli un diritto di ritenzione a favore del committente su detta parte delle forniture, o

c)

stipuli per detta parte delle forniture altre disposizioni in materia di diritto di priorità o garanzia privilegiata.

26.2.

In caso di risoluzione del contratto di appalto prima della sua completa esecuzione, l'aggiudicatario consegna al committente le parti di forniture che siano di proprietà del committente o per le quali sussista un diritto di ritenzione ai sensi dell'articolo 26.1. In caso di mancata consegna, il committente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali forniture e ottenere il rimborso delle relative spese dall'aggiudicatario.

PAGAMENTI

Articolo 27

Condizioni generali

27.1.

I pagamenti sono effettuati nella valuta nazionale, salvo disposizioni contrarie del contratto di appalto.

27.2.

Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono subordinati i versamenti di anticipi e di acconti e/o il pagamento del saldo conformemente agli articoli da 28 a 36 sono fissate nel capitolato speciale.

Articolo 28

Appalti a prezzi provvisori

28.1.

In casi eccezionali, laddove non sia possibile predeterminare tutti i prezzi, potrà essere stipulato un appalto a prezzi provvisori, previa consultazione e accordo tra il committente e l'aggiudicatario. Il valore dell'appalto sarà stabilito in un primo tempo in base a prezzi provvisori e, quando le condizioni di esecuzione dello stesso saranno note, secondo la procedura specificata nel capitolato speciale.

28.2.

L'aggiudicatario fornisce le informazioni che il committente o l'appaltatore possono ragionevolmente richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al contratto d'appalto ai fini del calcolo. Laddove non si raggiunga un accordo sul valore delle forniture, l'importo da pagare viene stabilito dall'appaltatore.

Articolo 29

Anticipi

29.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, vengono concessi all'aggiudicatario, a sua richiesta, anticipi forfettari per le operazioni connesse con l'esecuzione delle forniture.

29.2.

Fatte salve le disposizioni del capitolato speciale, l'importo degli anticipi non può superare il 60 % del prezzo dell'appalto.

29.3.

Non verrà concesso alcun anticipo fino:

a) alla conclusione del contratto di appalto;

b)

al momento in cui l'aggiudicatario presti al committente la garanzia di esecuzione, conformemente all'articolo 11; e

c)

al momento in cui l'aggiudicatario presti al committente una garanzia distinta di responsabilità diretta per l'intero importo dell'anticipo, rilasciata

dagli enti di cui all'articolo 11.3, la quale rimarrà valida per almeno sessanta giorni a decorrere dalla data del collaudo provvisorio delle forniture.

29.4.

L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente per operazioni connesse con l'esecuzione delle forniture. Se l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti dell'anticipo, queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avrà diritto a nessun altro anticipo.

29.5.

Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca, il committente può effettuare una trattenuta pari all'anticipo sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto di appalto, oppure può applicare le disposizioni dell'articolo 11.6.

29.6.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per gli anticipi possono essere immediatamente chiamate in causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora dovuti dall'aggiudicatario, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

29.7.

La garanzia per gli anticipi prevista nel presente articolo non viene svincolata prima del collaudo provvisorio delle forniture, ma deve esserlo entro i successivi sessanta giorni.

29.8.

Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso degli anticipi sono previste nel capitolato speciale.

Articolo 30

Ritenuta

30.1.

Il capitolato speciale prevede che venga effettuata una ritenuta di garanzia sugli acconti a cautela dell'adempimento delle obbligazioni dell'aggiudicatario nel periodo di garanzia nonché le modalità della garanzia stessa il cui importo non può tuttavia in nessun caso superare il 10 % del prezzo dell'appalto.

30.2.

Ferma restando l'approvazione del committente, l'aggiudicatario può sostituire, ove lo desideri, entro la data del collaudo provvisorio delle forniture, detta ritenuta con una garanzia rilasciata conformemente all'articolo 11.3.

30.3.

La ritenuta di garanzia o la garanzia sono restituite entro novanta giorni dalla data del collaudo definitivo delle forniture.

Articolo 31

Revisione dei prezzi

31.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e fatto salvo l'articolo 31.4, l'appalto è a prezzi fissi e non rivedibili.

31.2.

Quando l'appalto è a prezzi rivedibili, la revisione tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi importanti di origine interna o esterna che sono serviti come base per il calcolo del prezzo d'offerta, quali mano d'opera, servizi, materiali e forniture nonché oneri imposti da leggi o regolamenti. Le modalità della revisione sono stabilite nel capitolato speciale.

31.3.

I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si intendono:

a)

fissati in base alle condizioni vigenti trenta giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte o, nel caso di appalti a trattativa privata, alla data del contratto d'appalto;

b)

determinati in conformità della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data di riferimento di cui all'articolo 31.3 a).

31.4.

In caso di modifica o introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme che siano emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche, dopo il termine stabilito all'articolo 31.3 e che comportino una modifica del rapporto contrattuale tra le parti, il committente e l'aggiudicatario si consultano sulle misure più opportune da prendere per l'adeguamento del contratto e, in seguito a tali consultazioni, possono decidere che:

a) vengano apportate modifiche al contratto, oppure

b)

uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti, oppure

c)

il contratto venga risolto di comune accordo.

31.5.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto imputabile all'aggiudicatario, o alla scadenza dei termini di esecuzione, eventualmente modificati in conformità del contratto di appalto, non vengono effettuate ulteriori revisioni dei prezzi entro trenta giorni prima del collaudo provvisorio, eccezion fatta per l'applicazione di nuovi indici dei prezzi, qualora questi risultino vantaggiosi per il committente.

Articolo 32

Acconti

32.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, alla scadenza di ogni periodo previsto all'articolo 32.7 l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una richiesta di acconto, nella forma approvata da quest'ultimo. In tale richiesta figurano, secondo la fattispecie, i seguenti dati:

a)

il valore contrattuale stimato delle forniture consegnate sino alla fine del periodo in questione;

b)

l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi di cui all'articolo 31;

c)

l'importo da trattenere in base alle disposizioni sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo 30;

d)

i crediti e/o debiti per il periodo in questione in relazione a forniture come da contratto di appalto, ma non ancora installate o messe in opera; gli importi e le condizioni pertinenti figurano all'articolo 32.2;

e)

qualsiasi altra somma cui l'aggiudicatario abbia diritto in base al contratto di appalto.

32.2.

L'aggiudicatario ha diritto alle somme che l'appaltatore consideri adeguate in relazione a forniture consegnate conformemente al contratto d'appalto ma non ancora installate o messe in opera, a condizione che:

a)

le forniture siano conformi alle prescrizioni tecniche del contratto di appalto e siano suddivise in lotti, in modo da poter essere riconosciute dall'appaltatore;

b)

le forniture siano state consegnate nel luogo del collaudo e siano correttamente immagazzinate e protette, da perdite, danni o deterioramenti, in un modo che l'appaltatore consideri adeguato;

c)

le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni, degli arrivi e dell'utilizzazione di merci e materiali in virtù del contratto di appalto siano tenute dall'aggiudicatario in una forma approvata dall'appaltatore e siano a disposizione di quest'ultimo per verifica;

d)

l'aggiudicatario presenti, con la richiesta, una stima del valore delle forniture sul luogo del collaudo, accompagnata dai documenti che l'appaltatore può esigere ai fini della valutazione delle forniture e comprovanti la proprietà e l'avvenuto pagamento delle stesse;

e)

se il capitolato speciale lo prevede, la proprietà delle forniture si consideri trasferita al committente.

32.3.

Il fatto che l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 32, approvi il versamento di un acconto per merci e materiali per cui abbia emesso un certificato non pregiudica la sua facoltà, in virtù del contratto di appalto, di rifiutare le merci e i materiali non conformi alle disposizioni del contratto. Le merci e i materiali rifiutati tornano immediatamente di proprietà dell'aggiudicatario.

32.4.

L'aggiudicatario è responsabile di eventuali perdite o danni a detti materiali e merci rifiutati nonché dei relativi costi di magazzinaggio, movimentazione e rimozione dal luogo del collaudo e stipula un'assicurazione supplementare per coprire il rischio di tali danni o perdite, qualunque ne sia la causa.

32.5.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di acconto, quest'ultima è approvata o modificata in modo che l'importo corrisponda, secondo l'appaltatore, a quanto dovuto all'aggiudicatario in conformità del contratto di appalto. In caso di divergenza di opinioni sul valore di un articolo, prevale il parere dell'appaltatore. Una volta determinato l'importo dovuto all'aggiudicatario, l'appaltatore rilascia al committente e all'aggiudicatario un certificato di acconto in cui attesta la somma dovuta all'aggiudicatario e precisa a quest'ultimo le forniture a cui si riferisce il pagamento.

32.6.

L'appaltatore può, con un certificato di acconto, apportare correzioni o modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se l'appalto o parte di esso non è stato eseguito con sua soddisfazione.

32.7.

La periodicità degli acconti è stabilita dal capitolato speciale, in base alle caratteristiche delle forniture.

32.8.

Il capitolato speciale può esigere per taluni acconti una garanzia totale, approvata in conformità dell'articolo 11.

Articolo 33

Conto finale

33.1.

Non oltre sessanta giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo di cui all'articolo 41, l'aggiudicatario presenta all'appaltatore un progetto di conto finale, corredato dei documenti giustificativi, specificante il valore delle forniture eseguite in base al

contratto di appalto, nonché tutte le somme supplementari che l'aggiudicatario ritiene gli siano dovute in base al contratto stesso, per consentire all'appaltatore di preparare il conto finale. Il capitolato speciale può tuttavia indicare, in conformità dell'articolo 33.6, che il progetto di conto finale e le ulteriori procedure ad esso connesse devono essere ultimati prima che venga rilasciato il certificato di collaudo provvisorio.

33.2.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di conto finale e di tutte le informazioni che si possono ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo, l'appaltatore prepara il conto finale, in cui figurano:

a)

l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base al contratto di appalto;

b)

previo computo di tutte le somme pagate in precedenza dal committente e di tutte le somme cui quest'ultimo ha diritto in base al contratto, nonché, l'eventuale rimanenza dovuta dal committente all'aggiudicatario o viceversa.

33.3.

L'appaltatore rilascia al committente, o al suo rappresentante debitamente autorizzato, e all'aggiudicatario il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui l'aggiudicatario ha diritto in base al contratto. Il committente, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, e l'aggiudicatario firmano il conto finale quale riconoscimento del valore complessivo e definitivo delle forniture eseguite in base al contratto e presentano senza indugio all'appaltatore una copia firmata. Tuttavia, il conto finale non include importi controversi che siano oggetto di negoziato, conciliazione, arbitrato o litigio.

33.4.

Il conto finale firmato dall'aggiudicatario costituisce una dichiarazione scritta di scarico del committente, con cui si conferma che il totale del conto finale rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di tutte le somme dovute all'aggiudicatario risultanti dal contratto, tranne quelle oggetto di composizione amichevole, arbitrato o procedimento in corso. Tuttavia tale scarico diviene effettivo solo allorché qualsiasi pagamento dovuto conformemente al conto finale sia stato effettuato e sia stata resa all'aggiudicatario la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 11.

33.5.

Il committente non è responsabile nei confronti dell'aggiudicatario per qualsiasi questione conseguente o inerente al contratto o all'esecuzione delle forniture la quale non abbia formato oggetto di una precisa richiesta da parte dell'aggiudicatario nel progetto di conto finale.

33.6.

Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal capitolato speciale tenendo conto della prassi in uso nello Stato del committente.

Articolo 34

Pagamento a favore di terzi

34.1.

Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo possono essere eseguiti solo in seguito ad una cessione fatta a norma dell'articolo 6. La cessione deve essere notificata al committente.

34.2.

La responsabilità della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo aggiudicatario.

34.3.

Fatto salvo il termine di cui all'articolo 35, nel caso di un sequestro giuridicamente vincolante della proprietà dell'aggiudicatario su crediti dovutigli a titolo di esecuzione dell'appalto, il committente dispone, per riprendere i pagamenti all'aggiudicatario, di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui viene informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 35

Ritardo nei pagamenti

35.1.

I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in base a ciascun certificato di acconto e al conto finale rilasciati dall'appaltatore vengono effettuati dal committente entro novanta giorni dalla presentazione del certificato o del conto al committente stesso. Se il termine fissato per il pagamento viene superato, l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso specificato nel capitolato speciale, nei limiti di un periodo massimo ivi parimenti precisato. L'aggiudicatario ha diritto a tali pagamenti, fatti salvi gli altri diritti o mezzi previsti dal contratto di appalto. In caso di conto finale, gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera al tasso specificato nel capitolato speciale.

35.2.

I pagamenti non effettuati dopo oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di non eseguire l'appalto o di ottenere la risoluzione del contratto.

Articolo 36

Pagamenti in valuta

Quando in base al contratto di appalto l'aggiudicatario ha diritto a pagamenti in valuta, i tassi di cambio per il calcolo dei medesimi sono quelli ufficiali della Banca centrale dello Stato del committente, in vigore trenta giorni prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questi tassi di cambio non possono essere modificati.

COLLAUDO E GARANZIA

Articolo 37

Consegna

37.1.

L'aggiudicatario consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto d'appalto ed è responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.

37.2.

L'aggiudicatario provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare che subiscano danni o deterioramenti durante il transito fino alla destinazione finale come indicato nel contratto di appalto. L'imballaggio deve essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni, esposizione a temperature estreme, salinità e precipitazioni durante il transito e il magazzinaggio all'aperto. Le dimensioni e il peso dell'imballaggio devono tener conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e dell'eventuale mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti durante l'intero transito.

37.3.

L'imballaggio, le indicazioni ivi apposte e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono soddisfare i requisiti specifici indicati nel contratto di appalto, fatte salve eventuali modifiche in seguito a successive istruzioni del committente.

37.4.

Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché l'aggiudicatario non abbia chiesto ed ottenuto dall'appaltatore una dichiarazione scritta che autorizza la consegna. L'aggiudicatario è responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché delle attezzature richieste ai fini dell'appalto.

37.5.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da un'apposita distinta compilata dall'aggiudicatario. La distinta, il cui modello è prescritto dal capitolato speciale, deve contenere in particolare:

- la data di consegna,

- i riferimenti dell'appalto,

- l'identità dell'aggiudicatario,

- la specificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione in colli.

37.6.

Ogni collo deve recare in modo ben visibile il numero d'ordine corrispondente a quello indicato nella distinta prevista all'articolo 37.5, salvo indicazione contraria, il collo deve contenere l'inventario del relativo contenuto.

37.7.

La consegna si considera avvenuta quando c'è una prova scritta a disposizione di entrambe le parti che le forniture sono state consegnate conformemente alle

condizioni del contratto di appalto e che la (le) fattura(e) e tutta l'altra documentazione specificata nel capitolato speciale sono state presentate al committente. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento del committente, quest'ultimo assume, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione del contratto di appalto, la responsabilità del depositario durante il periodo intercorrente fra il deposito e il collaudo.

37.8.

Tutti i materiali e le merci forniti in base al contratto d'appalto sono integralmente assicurati, a beneficio del committente, contro perdite o danni accidentali connessi con la fabbricazione o l'acquisizione, il trasporto, il magazzinaggio e la consegna come specificato nel capitolato speciale.

Articolo 38

Operazioni di verifica

38.1.

Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese dell'aggiudicatario, le verifiche e le prove prescritte. I controlli e le prove possono essere effettuati nel luogo di consegna e/o nel luogo di destinazione finale delle merci.

38.2.

Durante l'inoltro delle forniture e prima che esse siano rilevate, l'appaltatore può:

a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'ingiunzione, delle forniture che, a suo parere, non siano conformi al contratto di appalto;

b)

ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate;

c)

ordinare la rimozione e la corretta riesecuzione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o versamento di acconti, di qualsiasi lavoro che l'appaltatore ritenga non conforme al contratto di appalto per quanto riguarda i materiali, la lavorazione o la concezione e di cui l'aggiudicatario sia responsabile;

d)

decidere che un lavoro eseguito o una merce consegnata o materiali usati dall'aggiudicatario non è o non sono conformi al contratto di appalto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i requisiti stabiliti dal contratto di appalto.

38.3.

L'aggiudicatario provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'aggiudicatario per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui l'aggiudicatario ha o avrà diritto.

38.4.

Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono rifiutate e possono essere contrassegnate con un marchio speciale che deve essere tale da non alterarle e da non modificarne il valore commerciale. Se l'appaltatore lo desidera e entro il termine che egli fissa, le forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura dell'aggiudicatario; in mancanza di ciò, sono rimosse d'ufficio a spese e a rischio di quest'ultimo. Le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati sono rifiutate.

38.5.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la facoltà del committente di far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 21, né liberano in alcun modo l'aggiudicatario dall'obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto di appalto.

Articolo 39

Collaudo provvisorio

39.1.

Le forniture sono rilevate dal committente allorché siano state consegnate in conformità del contratto di appalto, abbiano superato in modo soddisfacente le prove richieste, siano state messe in opera, se del caso, e per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.

39.2.

L'aggiudicatario può chiedere per iscritto all'appaltatore un certificato di collaudo provvisorio con un anticipo massimo di quindici giorni rispetto alla data in cui, secondo l'aggiudicatario, le forniture saranno complete e pronte per il collaudo provvisorio. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'aggiudicatario, l'appaltatore:

a)

rilascia all'aggiudicatario, inviandone copia al committente, il certificato di collaudo provvisorio, precisando le proprie eventuali riserve tra l'altro la data in cui, a suo giudizio, le forniture sono state completate conformemente al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure

b)

respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quali siano i lavori che, a suo parere, devono essere eseguiti dall'aggiudicatario per il rilascio del certificato.

39.3.

Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o finale, l'appaltatore, dopo aver consultato, se possibile, l'aggiudicatario, redige un verbale in cui si constata

tale impossibilità. Il certificato di collaudo o di rifiuto è redatto entro trenta giorni dalla data in cui l'impedimento cessa di sussistere. L'aggiudicatario non può invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di presentare le forniture pronte per il collaudo.

39.4.

Se l'appaltatore non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta le forniture entro un periodo di trenta giorni, si considera che egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di detto periodo. Il certificato di collaudo provvisorio non costituisce un riconoscimento della consegna integrale delle forniture. Se il contratto di appalto stipula che le forniture siano frazionate in lotti, l'aggiudicatario ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.

39.5.

Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, l'aggiudicatario deve smontare e rinnovare le installazioni provvisorie ed i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione del contratto di appalto. Deve altresì eliminare tutti i calcinacci, gli ingombri e le modifiche del luogo del collaudo come richiesto dal contratto di appalto.

Articolo 40

Obblighi inerenti alla garanzia

40.1.

L'aggiudicatario garantisce che le forniture siano nuove, non utilizzate, del modello più recente e tengano conto delle ultime innovazioni nel campo della concezione e dei materiali, a meno che il contratto di appalto non disponga altrimenti. Egli deve inoltre garantire che tutte le forniture non presentino difetti dovuti alla concezione, ai materiali o alla lavorazione, eccetto per quanto specificato riguardo a concezione o materiali dalle prescrizioni tecniche, oppure difetti che siano dovuti a qualsiasi atto o omissione del committente e che possano emergere in occasione dell'utilizzazione delle forniture nelle condizioni sussistenti nello Stato del committente.

40.2.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale, la garanzia resta valida per un periodo di trecentasessanta giorni a decorrere dalla data in cui le forniture o, se del caso, parte di esse siano state consegnate e messe in opera nel luogo della destinazione finale indicato nel contratto di appalto ovvero di cinquecentoquaranta giorni dalla data in cui siano state spedite dal porto di caricamento del paese d'origine, a seconda del periodo che scade prima. L'obbligo della manutenzione delle forniture forma oggetto di disposizioni contenute nel capitolato speciale e nelle prescrizioni tecniche che ne definiscono durata e condizioni.

40.3.

L'aggiudicatario è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture manifestatisi o verificatisi durante il periodo di garanzia o entro trenta giorni dalla scadenza di quest'ultimo e risultanti:

a) dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da lavorazione o concezione imperfetta dell'aggiudicatario, e/o

b)

da atti o omissioni dell'aggiudicatario nel periodo di garanzia, oppure

c)

nel corso di un controllo effettuato dall'appaltatore o per conto di costui.

40.4.

L'aggiudicatario provvede, a proprie spese, a porre rimedio ai difetti o ai danni non appena possibile. Il periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni deve essere approvato dall'appaltatore. Se il contratto di appalto prevede un collaudo parziale, il periodo di garanzia è prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata dalla sostituzione o riparazione.

40.5.

Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di cui all'articolo 40.3, il committente o l'appaltatore ne danno notifica all'aggiudicatario. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella notifica, il committente può:

a)

porre direttamente rimedio al difetto o al danno o incaricare qualcun altro di eseguire i lavori a rischio e a spese dell'aggiudicatario - nel qual caso i costi sostenuti dal committente sono detratti dalle somme dovute all'aggiudicatario o dalla garanzia di esecuzione prestata da quest'ultimo ovvero da entrambe -, oppure

b)

risolvere il contratto d'appalto.

40.6.

In caso d'urgenza, ove l'aggiudicatario non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, il committente o l'appaltatore possono far eseguire i lavori a spese dell'aggiudicatario. Il committente o l'appaltatore informano appena possibile l'aggiudicatario dell'azione intrapresa.

Articolo 41

Servizio assistenza

Il servizio assistenza, qualora sia previsto nel contratto d'appalto, viene fornito secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale. L'aggiudicatario si impegna ad effettuare o a far effettuare la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché a provvedere al rapido rifornimento dei pezzi di ricambio. Il capitolato speciale può prevedere che l'aggiudicatario sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, indicazioni e documenti:

a)

i pezzi di ricambio che il committente può decidere di acquistare all'aggiudicatario, a condizione che tale scelta non liberi quest'ultimo dai suoi obblighi contrattuali di garanzia, e

b)

in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, il committente viene preventivamente avvisato per consentirgli di procurarsi i pezzi necesari; dopo la cessazione della produzione, i piani, i disegni e le specifiche riguardanti i pezzi di ricambio vengono forniti gratuitamente al committente su richiesta.

Articolo 42

Collaudo definitivo

42.1.

Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, l'appaltatore rilascia all'aggiudicatario un certificato di collaudo definitivo, inviandone copia al committente, in cui è indicata la data in cui l'aggiudicatario ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione dell'appaltatore. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dall'appaltatore entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di garanzia o al più presto, non appena siano state eseguite, con soddisfazione dell'appaltatore, le rettifiche ordinate in conformità dell'articolo 40.

42.2.

Il contratto di appalto non è considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo definitivo non sia stato firmato dall'appaltatore e consegnato al committente con copia all'aggiudicatario.

42.3.

Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime l'aggiudicatario e il committente dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto di appalto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate facendo riferimento al contratto di appalto.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 43

Inadempienze contrattuali

43.1.

Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non ottemperino ad uno degli obblighi previsti dal contratto di appalto.

43.2.

In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto alle seguenti riparazioni:

a) penalità, e/o

b)

risoluzione del contratto.

43.3.

Le penalità possono essere:

a)

penalità generali, o

b)

penalità di mora.

43.4.

Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una riparazione sotto forma di penalità, le penalità possono essere detratte dagli importi dovuti all'aggiudicatario o prelevate dalla garanzia appropriata.

Articolo 44

Risoluzione da parte del committente

44.1.

Il committente può in qualsiasi momento e con effetto immediato risolvere il contratto di appalto, fermo restando quanto previsto all'articolo 44.2

44.2.

Salvo disposizioni contrarie del presente capitolato generale, il committente può, con preavviso di sette giorni all'aggiudicatario, risolvere il contratto nei seguenti casi:

a)

allorché l'aggiudicatario non esegua le forniture in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

b)

allorché l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'appaltatore di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

c)

allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore;

d)

allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente;

e)

allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

f)

allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'aggiudicatario;

g)

allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

h)

allorché intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo dell'aggiudicatario, a meno che tale modifica sia registrata in una clausola addizionale del contratto;

i)

allorché l'aggiudicatario non costituisca la garanzia o l'assicurazione richieste oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

44.3.

La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto o potere derivante al committente e all'aggiudicatario dal contratto di appalto. Il committente può in seguito concludere qualunque altro contratto di appalto con un terzo per conto dell'aggiudicatario. La responsabilità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto di appalto, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.

44.4.

Dopo la notifica della risoluzione del contratto, l'appaltatore impartisce all'aggiudicatario l'ordine di adottare misure immediate per liquidare prontamente e correttamente il contratto e ridurre le spese al minimo.

44.5.

L'appaltatore certifica, il più presto possibile dopo la risoluzione, il valore delle forniture e tutti gli importi dovuti all'aggiudicatario alla data della risoluzione.

44.6.

In caso di risoluzione:

a) alla presenza dell'aggiudicatario o dei suoi rappresentanti o dopo debita convocazione dei medesimi, l'appaltatore redige il più presto possibile un verbale delle forniture effettuate e dei lavori eseguiti e procede all'inventario dei materiali forniti e non utilizzati. Si compila inoltre una distinta delle somme dovute dall'aggiudicatario al committente;

b)

il committente può acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e gli articoli forniti o ordinati dall'aggiudicatario e non ancora pagati dal committente stesso, alle condizioni che l'appaltatore considera appropriate.

44.7.

Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori pagamenti all'aggiudicatario fintantoché le forniture non siano completate, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari occasionate dall'esecuzione delle forniture, oppure versa il saldo dovuto all'aggiudicatario prima della risoluzione del contratto.

44.8.

In caso di risoluzione del contratto da parte del committente, quest'ultimo ha il diritto di ottenere dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel contratto d'appalto. Laddove non sia fissato alcun

importo massimo, il committente ha diritto solo alla quota del prezzo dell'appalto corrispondente al valore della parte delle forniture che, per inadempienza dell'aggiudicatario, non possono essere destinate all'uso previsto.

44.9.

Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad atti o omissioni dell'aggiudicatario, quest'ultimo ha il diritto di esigere, oltre alle somme dovutegli per i lavori già eseguiti, anche un indennizzo per i danni subiti.

Articolo 45

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

45.1.

L'aggiudicatario, previo preavviso di quattordici giorni al committente, può risolvere il contratto di appalto qualora il committente:

a)

non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dall'appaltatore dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 35.2; oppure

b)

persista nel non ottemperare agli obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti, oppure

c)

sospenda l'inoltro delle forniture o di parte di esse per più di centottanta giorni, per motivi non specificati nel contratto di appalto, oppure non imputabili all'aggiudicatario.

45.2.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto derivante al committente o all'aggiudicatario dal contratto.

45.3.

In caso di risoluzione, il committente indennizza l'aggiudicatario per perdite o danni da quest'ultimo eventualmente subiti. Tali pagamenti supplementari non possono superare un massimale da stabilirsi nel contratto d'appalto.

Articolo 46

Forza maggiore

46.1.

Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali qualora la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.

46.2.

Per «forza maggiore» si intendono le cause di forza maggiore propriamente dette, gli scioperi, le serrate o altri conflitti del lavoro, gli atti nemici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevidibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

46.3.

Salve restando le disposizioni degli articoli 21 e 44, l'aggiudicatario non è passibile di ritenuta della garanzia di esecuzione, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, salve restando le disposizioni degli articoli 35 e 45, il committente non è tenuto a versare interessi per ritardi nei pagamenti o mancata esecuzione oppure risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario per inadempienza se e nella misura in cui ritardi o altre mancate ottemperanze del committente ai suoi obblighi sono dovuti ad un caso di forza maggiore.

46.4.

Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale può compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne dà tempestiva notifica all'altra parte ed all'appaltatore, fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore, l'aggiudicatario continua ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli consenta di far fronte ai suoi impegni nonostante la situazione di forza maggiore. L'aggiudicatario mette in opera tali mezzi alternativi solo qualora abbia ricevuto istruzioni in tal senso dall'appaltatore.

46.5.

Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni dell'appaltatore o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi dell'articolo 46.4, l'importo di tali spese viene certificato dall'appaltatore.

46.6.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale continui a persistere per un periodo di centottanta giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute dall'aggiudicatario a tale titolo, ambo le parti hanno il diritto di dare un preavviso di trenta giorni per la risoluzione del contratto di appalto. Qualora, alla scadenza del termine di trenta giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto di appalto viene risolto e di conseguenza, in base alla legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguirlo.

Articolo 47

Decesso

47.1.

Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica, il contratto è risolto di diritto in caso di decesso della medesima. Il committente tuttavia esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che

esprimano la propria intenzione di continuare l'appalto. La decisione del committente viene notificata agli interessati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

47.2.

Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da più persone fisiche, nel caso di decesso di una o più di esse si procede alla redazione in contradditorio di uno stato dell'esecuzione dell'appalto e il committente decide sull'opportunità di risolvere o di continuare l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

47.3.

Nei casi di cui agli articoli 47.1 e 47.2 l'intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere notificata dagli interessati al committente entro quindica giorni dalla data del decesso.

47.4.

Tali persone sono responsabili in solido, salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo dell'aggiudicatario originario. In caso di prosecuzione dell'appalto si applicano le prescrizioni relative alla garanzia previste all'articolo 11.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48

Composizione delle controversie

48.1.

Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto di appalto sorte tra loro o tra l'appaltatore e l'aggiudicatario.

48.2.

Il capitolato speciale prevede:

a) la procedura da seguire per la composizione amichevole di eventuali controversie;

b)

i termini entro cui si può chiedere l'applicazione della suddetta procedura a decorrere dal momento in cui la controversia è stata notificata all'altra parte, nonché il termine massimo per la composizione della controversia, il quale non può superare i centoventi giorni dall'avvio della procedura;

c)

i termini entro cui si deve rispondere per iscritto ad una richiesta di composizione amichevole o ad altre richiesta previste durante la procedura e le conseguenze dell'inosservanza di detti termini.

48.3.

Le parti si accordano sulla composizione della controversia mediante conciliazione, entro un dato termine o con intervento di un terzo, se la procedura di composizione amichevole precedentemente adottata è rimasta senza esito.

48.4.

La procedura di composizione amichevole o di conciliazione adottata comporta in tutti i casi una procedura di reciproca notifica dei reclami e delle risposte.

48.5.

Se non viene risolta mediante composizione amichevole o conciliazione entro i termini massimi prescritti, la controversia viene risolta:

a)

nel caso di un contratto d'appalto a livello nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente;

b)

nel caso di un contratto d'appalto a livello transnazionale:

ii) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente interessato o ai suoi usi internazionali consolidati, se le parti si accordano in tal senso, oppure

ii)

mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate in virtù della convenzione.

ALLEGATO IV

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI DEGLI APPALTI DI SERVIZI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni.

77

Articolo 2 - Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata.

78

Articolo 3 - Ordine di importanza dei documenti contrattuali.

78

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni scritte.

78

Articolo 5 - L'appaltatore e il suo rappresentante.

78

Articolo 6 - Cessione.

79

Articolo 7 - Subappalto.

79

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8 - Informazioni da fornire.

80

Articolo 9 - Assistenza in materia di norme locali.

80

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10 - Obblighi generali.

80

Articolo 11 - Codice di comportamento.

81

Articolo 12 - Indipendenza.

81

Articolo 13 - Specifiche e disegni.

81

Articolo 14 - Indennizzi.

81

Articolo 15 - Disposizioni in materia di assicurazione e assistenza medica .

82

Articolo 16 - Diritti di proprietà per relazioni e documenti.

83

NATURA DEI SERVIZI

Articolo 17 - Portata dei servizi.

83

Articolo 18 - Messa a disposizione del personale.

84

Articolo 19 - Personale e attrezzature.

84

Articolo 20 - Tirocinanti.

85

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 21 - Ordini di inizio.

85

Articolo 22 - Termini di esecuzione.

85

Articolo 23 - Proroga dei termini di esecuzione.

85

Articolo 24 - Ritardi di esecuzione.

86

Articolo 25 - Sospensione.

86

Articolo 26 - Modifiche del contratto d'appalto.

86

Articolo 27 - Orario di lavoro.

87

Articolo 28 - Diritto alle ferie.

87

Articolo 29 - Informazioni.

88

Articolo 30 - Registrazioni.

88

Articolo 31 - Presentazione delle relazioni.

88

Articolo 32 - Approvazione delle relazioni e dei documenti.

88

PAGAMENTI

Articolo 33 - Condizioni generali.

88

Articolo 34 - Anticipi.

88

Articolo 35 - Procedura di pagamento.

89

Articolo 36 - Viaggio e trasporto.

90

Articolo 37 - Revisione dei prezzi.

90

Articolo 38 - Ritardo nei pagamenti.

91

Articolo 39 - Pagamento a favore di terzi.

91

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 40 - Inadempienze contrattuali.

91

Articolo 41 - Risoluzione da parte del committente.

91

Articolo 42 - Risoluzione da parte dell'aggiudicatario.

92

Articolo 43 - Forza maggiore.

92

Articolo 44 - Decesso.

93

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 45 - Composizione delle controversie.

93

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.1.

Ai fini del presente capitolato generale e del contratto di appalto valgono le seguenti definizioni:

CEE: la Comunità economica europea;

Stati ACP: gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono firmatari della convenzione;

convenzione: la convenzione applicabile tra gli Stati ACP e la CEE;

contratto di appalto: l'accordo sottoscritto dalle parti per l'esecuzione di servizi, compresi tutti gli allegati e le appendici e tutti i documenti inclusi;

aggiudicatario: la parte con cui il committente conclude il contratto di appalto;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il contratto di appalto con l'aggiudicatario;

Stato del committente: lo Stato ACP sul cui territorio deve essere eseguito l'appalto di servizi;

appaltatore: il dipartimento governativo, la persona giuridica di diritto pubblico o la persona fisica o giuridica designata dal committente conformemente alla legislazione dello Stato di quest'ultimo, che è responsabile della direzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'appalto di servizi ed a cui il committente può delegare diritti e/o poteri ai sensi del contratto di appalto;

rappresentante dell'appaltatore: la persona fisica o giuridica designata dall'appaltatore come tale ai sensi del contratto di appalto e autorizzata a rappresentare l'appaltatore nell'espletamento delle sue funzioni e nell'esercizio dei diritti e/o poteri che gli sono stati delegati. Pertanto ove funzioni, diritti e/o poteri dell'appaltatore siano stati delegati al suo rappresentante, i riferimenti all'appaltatore comprendono anche il suo rappresentante;

servizi: compiti da eseguire dall'aggiudicatario in applicazione del contratto di appalto, quali studi, progetti, fornitura di assistenza tecnica, formazione;

mandato: mandato conferito dal committente in cui vengono definiti le caratteristiche richieste e/o gli obiettivi dei servizi, ivi compresi, se del caso, i metodi

e i mezzi che l'aggiudicatario deve adottare e/o i risultati da raggiungere;

giorno: giorno di calendario;

termini: i periodi indicati nel contratto di appalto i quali decorrono dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno non lavorativo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo;

prezzo dell'appalto: l'importo indicato nel contratto di appalto il quale rappresenta la stima iniziale del corrispettivo da pagare per l'esecuzione dei servizi o qualsiasi altro importo dovuto all'aggiudicatario al termine dell'appalto, ai sensi del contratto;

progetto: il progetto in relazione a cui devono essere forniti i servizi a titolo del contratto;

distinta dei prezzi: la distinta completa dei prezzi, compresa la scomposizione del prezzo globale, presentata dall'aggiudicatario insieme all'offerta, eventualmente modificata, e facente parte del contratto di appalto a misura;

scomposizione del prezzo globale: l'elenco particolareggiato delle tariffe e dei prezzi, indicante la composizione del prezzo in un appalto a forfait, ma non facente parte del contratto d'appalto;

disegni: i disegni forniti dal committente e/o dall'appaltatore e i disegni forniti dall'aggiudicatario e approvati dall'appaltatore per l'esecuzione dei servizi;

scritti: qualsiasi comunicazione scritta a mano, a macchina o stampata, compresi telex, cablogrammi e telefax;

ordine di servizio: qualsiasi istruzione o ordine impartito dall'appaltatore all'aggiudicatario per iscritto riguardo all'esecuzione dei servizi;

comunicazioni: certificati, notifiche, ordini e istruzioni emessi conformemente al contratto di appalto;

valuta nazionale: la valuta dello Stato del committente;

valuta estera: qualsiasi valuta permessa che sia diversa dalla valuta nazionale e che sia indicata nel contratto di appalto;

penalità generali: l'importo non stabilito in anticipo nel contratto di appalto, assegnato da un giudice o da un tribunale arbitrale o concordato tra le parti a titolo di risarcimento dovuto alla parte lesa per un'inadempienza contrattuale dell'altra parte;

penalità di mora: l'importo stabilito nel contratto di appalto a titolo di risarcimento dovuto dall'aggiudicatario al committente per mancata esecuzione del contratto di appalto o di parte di esso entro le scadenze previste dal contratto o dovuto da una parte all'altra per qualsiasi altra inadempienza specifica contemplata nel contratto;

capitolato speciale: il capitolato speciale emanato dal committente come parte integrante del bando di gara, eventualmente modificato, e incluso nel contratto d'appalto, comprendente:

a) le modifiche del presente capitolato generale,

b)

le speciali clausole contratturali,

c)

le specifiche tecniche, e

d)

ogni altra disposizione relativa all'appalto.

1.2.

Le rubriche e i titoli del presente capitolato non devono essere considerati parte dello stesso o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto di appalto.

1.3.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

1.4..

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente avente capacità giuridica.

Articolo 2

Legislazione applicabile all'appalto e lingua utilizzata

2.1.

La legislazione che disciplina l'appalto è quella dello Stato del committente, salvo indicazione diversa nel capitolato speciale.

2.2.

In tutte le materie non coperte dal presente capitolato generale si applica la legislazione che disciplina l'appalto.

2.3.

La lingua utilizzata per l'appalto e tutto il carteggio tra l'aggiudicatario, il committente e l'appaltatore o i loro rappresentanti è quella indicata nel capitolato speciale. Tutte le relazioni, le raccomandazioni e i fascicoli preparati dall'aggiudicatario ai sensi del contratto sono parimenti nella lingua indicata nel capitolato speciale.

Articolo 3

Ordine di importanza dei documenti contrattuali

Salvo indicazione diversa nel contratto di appalto, l'ordine di importanza dei documenti contrattuali è stabilito dal capitolato speciale.

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni scritte

4.1.

Salvo disposizione diversa nel capitolato speciale, le comunicazioni tra il committente e/o l'appaltatore, da un lato, e l'aggiudicatario dall'altro, vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex o telefax o recapitate personalmente, agli indirizzi appropriati designati dalle parti a tal fine.

4.2.

Se il mittente vuole una prova dell'avvenuto recapito, deve indicarlo nella comunicazione e chiedere tale prova ogni volta che è fissato un termine per il recapito della comunicazione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

4.3.

Qualora il contratto d'appalto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini «notificare», «certificare» o «decidere» devono essere intesi in tal senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5

L'appaltatore e il suo rappresentante

5.1.

L'appaltatore svolge le funzioni specificate nel contratto di appalto. Salvo menzione esplicita nel contratto, l'appaltatore non ha il potere di dispensare l'aggiudicatario da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.

5.2.

L'appaltatore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al proprio rappresentante le funzioni e i poteri che gli competono e può revocare in qualsiasi momento tale delega o sostituire il rappresentante. La delega, revoca o sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia all'aggiudicatario.

5.3.

Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante dell'appaltatore all'aggiudicatario conformemente ai termini di tale delega ha lo stesso efetto di una comunicazione trasmessa dall'appaltatore fermo restando che:

a) il fatto che il rappresentante dell'appaltatore non respinga una relazione o parte dei servizi non pregiudica la facoltà dell'appaltatore di respingere tale relazione o tali servizi e di dare le istruzioni necessarie affinché siano rettificati;

b)

l'appaltatore ha la facoltà di revocare o modificare il contenuto della comunicazione in questione.

5.4.

Le istruzioni e/o gli ordini dell'appaltatore sono impartiti mediante ordini di servizio. Ove necessario tali ordini devono essere datati, numerati e registrati e copia degli stessi consegnata a mano, se del caso, al rappresentante dell'aggiudicatario.

Articolo 6

Cessione

6.1.

Una cessione è valida solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario cede il proprio appalto, o parte di esso, ad un terzo.

6.2.

L'aggiudicatario non può, senza il consenso scritto preliminare del committente, cedere l'appalto o parte di esso o profitti o interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:

a)

un privilegio a favore degli istituti bancari dell'aggiudicatario per le somme dovute o che saranno dovute secondo il contratto d'appalto, oppure

b)

una cessione agli assicuratori dell'aggiudicatario dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni dell'aggiudicatario.

6.3.

Ai fini dell'articolo 6.2, l'approvazione di una cessione da parte del committente non dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi per quanto riguarda la parte del contratto di appalto già eseguita o la parte non ceduta.

6.4.

Se l'aggiudicatario ha ceduto il proprio appalto senza autorizzazione, il committente può applicare di diritto, senza costituzione in mora, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 40 e 41.

6.5.

I cessionari devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

Articolo 7

Subappalto

7.1.

Un subappalto è valido solo se è una convenzione scritta mediante cui l'aggiudicatario affida a un terzo l'esecuzione di una parte dell'appalto.

7.2.

L'aggiudicatario non può subappaltare, nè affidare ad un altro imprenditore autonomo, l'esecuzione di parte dei servizi senza autorizzazione preliminare scritta del committente. I servizi da subappaltare e l'identità dell'imprenditore autonomo sono notificati al committente. Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 4.3, il committente comunica all'aggiudicatario entro trenta giorni dal ricevimento della notifica la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.

7.3.

Nella scelta dei subappaltatori e/o di altri imprenditori autonomi verrà data la preferenza a persone fisiche, società o imprese dello Stato del committente le quali siano in grado di fornire i servizi richiesti in termini simili.

7.4.

I subappaltatori e/o gli imprenditori autonomi devono soddisfare i criteri applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto.

7.5.

Il committente non ha nessuna relazione contrattuale con i subappaltatori e/o gli imprenditori autonomi.

7.6.

L'aggiudicatario è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e/o di altri imprenditori autonomi e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze dell'aggiudicatario stesso, dei suoi agenti o dipendenti. Il fatto che il committente approvi il subappalto di una parte del contratto o il ricorso da parte dell'aggiudicatario ad altri imprenditori autonomi o subappaltatori per l'esecuzione di parte dei servizi non dispensa l'aggiudicatario da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

7.7.

Qualora il committente o l'appaltatore accertino l'incompetenza di detti subappaltatori o imprenditori autonomi ad assolvere i compiti loro assegnati, essi possono chiedere immediatamente all'aggiudicatario di sostituirli con un'imprenditore autonomo o un subappaltatore qualificato ed esperto accettabile per il committente o di riprendere l'esecuzione dei servizi esso stesso.

7.8.

Qualora l'aggiudicatario concluda un contratto di subappalto o ricorra a un altro imprenditore autonomo senza autorizzazione preliminare, il committente può applicare di diritto, senza costituzione in mora, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 40 e 41.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Articolo 8

Informazioni da fornire

8.1.

Il committente fornisce al più presto all'aggiudicatario tutte le informazioni e/o tutti i documenti a sua disposizione che possano essere utili ai fini dell'esecuzione del contratto d'appalto. Tali documenti sono restituiti al committente non appena completati i servizi.

8.2.

Il committente fornisce per quanto possibile all'aggiudicatario tutta l'assistenza per ottenere informazioni inerenti al contratto che quest'ultimo possa ragionevolmente richiedere per l'esecuzione dello stesso.

Articolo 9

Assistenza in materia di norme locali

9.1.

L'aggiudicatario può richiedere l'assistenza del committente per ottenere copie di leggi e regolamenti nonché informazioni sulle consuetudini, disposizioni o norme locali dello Stato in cui devono essere forniti i servizi, le quali possano avere ripercussioni sull'esecuzione degli obblighi cui l'aggiudicatario è tenuto ai sensi del contratto di appalto. Il committente può fornire l'assistenza richiesta all'aggiudicatario a spese di quest'ultimo.

9.2.

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere forniti i servizi, il committente compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutti i necessari visti e permessi, inclusi permessi di lavoro e di soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dall'aggiudicatario e dal committente, nonché dei permessi di soggiorno per i loro familiari.

9.3.

Il committente dà ai propri funzionari, agenti e rappresentanti tutte le istruzioni necessarie o appropriate per facilitare la sollecita ed efficace esecuzione dei servizi.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 10

Obblighi generali

10.1.

L'aggiudicatario rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato del committente e

assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale e delle rispettive persone a carico nonché dei propri dipendenti locali. L'aggiudicatario garantisce il committente contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

10.2.

L'aggiudicatario esegue i servizi con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le migliori prassi professionali e conformemente al presente capitolato generale, al mandato e alle istruzioni dell'appaltatore.

10.3.

L'aggiudicatario si attiene agli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore. Quando, a parere dell'aggiudicatario, le condizioni stipulate da un ordine di servizio trascendono l'autorità dell'appaltatore o l'ambito del contratto, l'aggiudicatario deve, a pena di decadenza, darne notifica motivata all'appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento. Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine di servizio.

10.4.

Qualora l'aggiudicatario o uno dei suoi subappaltatori, imprenditori autonomi, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto con il committente, il committente può, fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario a norma del contratto, risolvere il contratto e in questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli 40 e 41.

10.5.

L'aggiudicatario tratta i documenti e le informazioni ricevuti, inerenti al contratto d'appalto, come privati e riservati e non divulga né rivela alcun particolare senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente o dell'appaltatore dopo aver consultato il committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione, la decisione del committente è inappellabile.

10.6.

Qualora l'aggiudicatario sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte queste sono tenute in solido ad adempiere le obbligazioni del contratto di appalto conformemente alla legislazione

dello Stato del committente; una di esse viene designata, a richiesta del committente, per fungere da responsabile con potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non vengono modificate senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente.

Articolo 11

Codice di comportamento

11.1.

L'aggiudicatario agisce in ogni occasione secondo criteri di lealtà e imparzialità, quale consigliere fidato del committente, conformemente alle norme e/o al codice di comportamento della sua professione e con la discrezione appropriata. In particolare si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche in merito al progetto o ai servizi senza l'approvazione preliminare del committente e dall'impegnarsi in qualsiasi attività che sia in conflitto con i propri obblighi nei confronti del committente secondo il contratto. Non può impegnare in alcun modo il committente senza la sua autorizzazione preliminare scritta e, se del caso, lo indica chiaramente ai terzi.

11.2.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti rispettano le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato del committente.

11.3.

La retribuzione dell'aggiudicatario secondo il contratto costituisce la sua unica retribuzione in relazione al medesimo; né l'aggiudicatario né il personale alle sue dipendenze accetta provvigioni, sconti, gratifiche, pagamenti indiretti o altre rimunerazioni in connessione con il contratto o in adempimento dei suoi obblighi a titolo del contratto stesso.

11.4.

L'aggiudicatario non beneficia né direttamente, né indirettamente di royalities, regalie o provvigioni per articoli o procedimenti utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'appalto o del progetto e coperti da brevetto o protezione giuridica, salvo qualora ne sia autorizzato per iscritto dal committente.

11.5.

L'aggiudicatario e i suoi collaboratori sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata dell'appalto e dopo il completamento dello stesso. A questo riguardo, né l'aggiudicatario né il personale alle sue dirette dipendenze o momentaneamente associato all'appalto possono comunicare in alcun momento a persone o enti informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza o rendere pubbliche informazioni in merito alle raccomandazioni formulate nel corso della prestazione dei servizi

o in seguito ad essi, salvo autorizzazione preliminare scritta del committente. Inoltre essi non si avvalgono in maniera pregiudizievole per il committente di informazioni loro fornite o del risultato di studi, prove o ricerche effettuati ai fini dell'esecuzione dell'appalto e nel corso della stessa.

Articolo 12

Indipendenza

12.1.

L'aggiudicatario si astiene dall'intrattenere relazioni tali da compromettere la propria indipendenza o quella dei propri collaborati. Qualora l'aggiudicatario non mantenga la propria indipendenza il committente può, salvo indennizzo per eventuali danni subiti, risolvere il contratto immediatamente senza costituzione in mora.

12.2.

Dopo la conclusione o in connessione con la risoluzione del contratto di appalto, l'aggiudicatario limita il proprio ruolo nel quadro del progetto all'esecuzione dei servizi. Salvo autorizzazione scritta da parte del committente non è concesso all'aggiudicatario e a qualsiasi altro aggiudicatario di opere, servizi, o forniture con cui egli sia associato o collegato eseguire lavori, forniture o altri servizi per il progetto a qualsiasi titolo, ivi comprese offerte per una parte del progetto.

Articolo 13

Specifiche e disegni

13.1.

L'aggiudicatario prepara tutte le specifiche e i disegni in base a sistemi ammessi e generalmente riconosciuti, che siano accettati dal committente e che tengano conto dei criteri di concezione più aggiornati.

13.2.

L'aggiudicatario garantisce che le specifiche e i disegni, nonché tutta la documentazione relativa alla fornitura di beni e servizi per il progetto siano preparati con imparzialità in modo da garantire la competitività nelle offerte.

Articolo 14

Indennizzi

14.1.

L'aggiudicatario indennizza, tutela e difende, a proprie spese, il committente e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni derivanti da atti o omissioni commessi dall'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dei servizi, ivi

comprese violazioni di disposizioni giuridiche o diritti di terzi in materia di brevetti, marchi e altre forme di proprietà intellettuale, quali i diritti d'autore.

14.2.

L'aggiudicatario indennizza, tutela e difende a proprie spese il committente e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni derivanti dal mancato adempimento, da parte dell'aggiudicatario stesso, degli obblighi previsti dall'articolo 10, purché:

a) tali azioni, ricorsi, perdite o danni siano notificati all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data in cui il committente ne è venuto a conoscenza;

b)

la responsabilità dell'aggiudicatario ai sensi del presente articolo sia limitata all'importo indicato nel capitolato speciale e tale limite non si applichi ad azioni, ricorsi, perdite o danni conseguenti ad atti o omissioni dolosi dell'aggiudicatario;

c)

la responsabilità dell'aggiudicatario ai sensi del presente articolo sia limitata ad azioni, ricorsi, perdite o danni direttamente causati dall'inottemperanza degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario stesso e non comprenda responsabilità per eventi imprevedibili, direttamente o indirettamente derivanti da detta inottemperanza.

14.3.

Su richiesta del committente, l'aggiudicatario pone rimedio, a proprie spese, ad eventuali difetti nell'esecuzione dei servizi, qualora l'aggiudicatario non abbia ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

14.4.

Ferme restando eventuali disposizioni contrarie del presente articolo, l'aggiudicatario non ha alcuna responsabilità per azioni, ricorsi, perdite o danni occasionati:

a)

dal fatto che il committente abbia omesso di dar seguito ad una raccomandazione o non abbia tenuto conto di atti, decisioni o raccomandazioni dell'aggiudicatario oppure abbia prescritto all'aggiudicatario di porre in atto una decisione o raccomandazione su cui quest'ultimo non sia d'accordo, o abbia una riserva seria, oppure

b)

da una non corretta esecuzione delle istruzioni dell'aggiudicatario da parte di agenti, dipendenti o imprenditori autonomi che hanno un contratto con il committente.

14.5.

Dopo aver ultimato l'esecuzione dei servizi, l'aggiudicatario rimane responsabile di eventuali violazioni dei propri obblighi contrattuali per un periodo stabilito dalla legislazione applicabile al contratto d'appalto.

Articolo 15

Disposizioni in materia di assicurazione e assistenza

medica

15.1.

L'incarico conferito dal committente all'aggiudicatario è subordinato alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di prove soddisfacenti che l'aggiudicatario e/o i suoi dipendenti sono in buona salute e che non sono affetti da infermità che possano interferire con l'esecuzione dei servizi. Il committente può chiedere all'aggiudicatario e/o al suo personale destinato a detta esecuzione di sottoporsi ad una visita medica presso un medico qualificato prima di lasciare la sede di residenza abituale; l'aggiudicatario fornisce appena possibile al committente il relativo referto medico.

15.2.

L'aggiudicatario provvede a contrarre un'assicurazione malattia per la durata del contratto per se stesso e per le altre persone da lui assunte nell'ambito dell'appalto. Salvo indicazione contraria nel contratto, il committente non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda le spese mediche dell'aggiudicatario.

15.3.

Il committente non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda eventuali assicurazioni vita, malattia, infortuni, viaggi o altre assicurazioni necessarie o consigliabili per il personale dell'aggiudicatario, dei subappaltatori o di altri imprenditori ai fini dell'esecuzione dei servizi o per i loro familiari.

15.4.

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'approvazione del contratto, l'aggiudicatario stipula e mantiene in vigore una polizza di assicurazione globale per un importo fino a concorrenza del massimale fissato nel capitolato speciale la quale copra, dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata, i seguenti aspetti:

a)

responsabilità dell'aggiudicatario in caso di malattia o infortunio sul lavoro dei suoi dipendenti, compreso il costo del rimpatrio per motivi di salute;

b)

perdita o deterioramento delle attrezzature del committente usate per l'esecuzione dell'appalto;

c)

responsabilità civile in caso di incidenti causati a terzi o al committente e a dipendenti di quest'ultimo nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto;

d)

infortunio mortale o invalidità permanente a seguito di lesioni subite nel corso dell'esecuzione dell'appalto;//2De)

altre eventuali assicurazioni specificate nel capitolato speciale prescritte dalla legislazione dello Stato del committente.

15.5.

Il capitolato speciale può prevedere inoltre che l'aggiudicatario debba stipulare una polizza di assicurazione che copra la perdita o il deterioramento dei beni personali dei suoi dipendenti e relativi familiari situati nello Stato del committente.

15.6.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire la prova della stipulazione della polizza d'assicurazione e del regolare pagamento dei premi senza indugio quando richiesto dal committente o dall'appaltatore.

Articolo 16

Diritti di proprietà per relazioni e documenti

16.1.

Tutte le relazioni e i documenti quali mappe, grafici, disegni, specifiche, progetti, statistiche, computi e dati o materiali ausiliari compilati o elaborati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto hanno carattere riservato e sono di proprietà esclusiva del committente. Concluso l'appalto, l'aggiudicatario consegna al committente tutte le relazioni e i documenti in questione. L'aggiudicatario può conservare copie di tali relazioni e documenti, ma non deve utilizzarli per fini estranei all'appalto senza autorizzazione scritta preliminare del committente.

16.2.

L'aggiudicatario non pubblica articoli relativi ai servizi, né vi fa riferimento nell'esecuzione di servizi per altri committenti, né divulga informazioni ottenute dal committente senza il suo consenso scritto.

NATURA DEI SERVIZI

Articolo 17

Portata dei servizi

17.1.

L'aggiudicatario esegue i servizi previsti dal contratto d'appalto conformemente al mandato.

17.2.

Il contratto d'appalto può prevedere una o più delle seguenti prestazioni:

- individuazione o definizione del progetto;

- studio economico o di mercato;

- studio di prefattibilità e/o di fattibilità;

- studio d'esecuzione del progetto (progettazione preliminare o dettagliata ed eventualmente progettazione definitiva ai fini dell'esecuzione, preparazione del fascicolo di gara);

- controllo del progetto;

- gestione dell'esecuzione del progetto;

- messa a disposizione di personale;

- altre forme di assistenza tecnica.

17.3.

Il capitolato speciale definisce il mandato, che comprende tra l'altro:

a) l'oggetto e la portata dell'appalto;

b)

il livello di precisione richiesto e le varie fasi o parti dei servizi;

c)

il tipo e contenuto di relazioni, prospetti, progetti, computi, misurazioni, specifiche, stime e altri documenti che l'aggiudicatario deve compilare a conclusione di ogni fase o parte dello studio e a conclusione dello studio stesso.

17.4.

Qualora si tratti di un contratto di assistenza tecnica al committente e/o all'appaltatore, l'aggiudicatario assume una funzione di consigliere del committente e/o dell'appaltatore per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici inerenti all'esecuzione del progetto. L'aggiudicatario non ha responsabilità decisionale.

17.5.

Qualora si tratti di un contratto di gestione dell'esecuzione del progetto, l'aggiudicatario assume, conformemente alla legislazione dello Stato del committente, sotto l'autorità dell'appaltatore, tutte le mansioni di gestione inerenti al controllo dell'esecuzione del progetto.

17.6.

Qualora il capitolato speciale preveda l'obbligo per l'aggiudicatario di preparare un fascicolo di gara, tale fascicolo deve contenere tutti i documenti necessari per entrare in contatto con imprenditori, produttori e fornitori qualificati e per preparare quindi offerte al fine di eseguire le opere, le forniture o i servizi oggetto della gara d'appalto. Il committente fornisce all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie per redigere la parte amministrativa del fascicolo di gara.

17.7.

Qualora si tratti di un contratto di controllo dell'esecuzione di un progetto, l'aggiudicatario è responsabile della direzione della fase esecutiva del progetto.

17.8.

Fatto salvo l'articolo 12.2, l'aggiudicatario responsabile delle varie fasi dello studio e/o della progettazione può assumere altri incarichi inerenti alla

gestione e al controllo dell'esecuzione del progetto, compresa la messa a disposizione di assistenti tecnici.

Articolo 18

Messa a disposizione del personale

18.1.

Qualora si tratti di un contratto di messa a disposizione di personale per l'esecuzione di un progetto, l'aggiudicatario fornisce personale specializzato nei diversi settori del progetto con funzioni di assistenza tecnica a livello di consulenza e/o direzione. Tale personale è alle dirette dipendenze dell'appaltatore.

18.2.

I servizi sono forniti dal personale specificato nel contratto per i periodi di tempo ivi indicati. L'aggiudicatario, previa approvazione del committente, può apportare a tali periodi leggere modifiche che si rivelino opportune per garantire l'efficace esecuzione dei servizi, purché, in conseguenza delle stesse, i pagamenti effettuati ai sensi del contratto d'appalto non superino il prezzo dell'appalto.

18.3.

L'aggiudicatario è responsabile del livello professionale del personale che egli mette a disposizione del committente.

18.4.

L'aggiudicatario non procede a sostituzioni di personale senza la previa approvazione del committente. L'aggiudicatario fornisce tuttavia sostituti con qualifiche ed esperienza almeno equivalenti e accettabili per il committente se:

a) a causa di malattia o infortunio un membro del personale non può continuare a prestare i propri servizi;

b)

il committente constata che una persona specificata nel contratto è incompetente o inadatta ad assolvere gli obblighi cui è tenuta a norma del contratto;

c)

per altri motivi indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario si rivela necessario sostituire un qualsiasi membro del personale.

18.5.

La retribuzione di un sostituto non supera quella che sarebbe stata pagata al dipendente sostituito.

18.6.

Tranne nel caso in cui la sostituzione sia dovuta a decesso o il committente ordini una sostituzione non prevista nel contratto, l'aggiudicatario sostiene tutti i costi supplementari direttamente o indirettamente conseguenti alla sostituzione. Questi comprendono le spese del viaggio di ritorno del membro del personale sostituito e della sua famiglia e, all'occorrenza, le spese connesse alla necessità di mantenere simultaneamente sul posto di lavoro il dipendente da sostituirsi e il suo sostituto.

Articolo 19

Personale e attrezzature

19.1.

Il personale assegnato dall'aggiudicatario all'esecuzione dell'appalto deve avere l'approvazione del committente. Il capitolato speciale precisa il livello minimo di formazione, qualifica ed esperienza del personale dell'aggiudicatario e, se del caso, la specializzazione richiesta.

19.2.

Le referenze e il curriculum vitae di ciascun membro del personale dell'aggiudicatario assegnato all'esecuzione dell'appalto sono sottoposti al committente per approvazione unitamente all'offerta dell'aggiudicatario nel caso di una procedura di gara o prima della stipulazione del contratto di appalto in altri casi.

19.3.

Il committente notifica la propria approvazione o il proprio rifiuto entro trenta giorni dalla nomina dell'aggiudicatario o dalla presentazione della richiesta di approvazione ai sensi dell'articolo 19.2, a seconda dei casi.

19.4.

Il personale approvato dal committente prende servizio alla data o entro i termini fissati dal capitolato speciale o, altrimenti, alla data o entro i termini notificati all'aggiudicatario dal committente.

19.5.

Salvo diversa disposizione del capitolato speciale, i membri del personale dell'aggiudicatario risiedono in prossimità del posto di lavoro. Qualora parte dei servizi debba essere eseguita fuori dello Stato del committente, l'aggiudicatario comunica all'appaltatore nome e qualifiche dei membri del personale assegnati a questa parte dei servizi e lo informa in merito alle attrezzature utilizzate.

19.6.

L'aggiudicatario:

a)

precisa all'appaltatore, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, il calendario proposto per l'assegnazione del personale, le rispettive competenze e le attrezzature che intende utilizzare per i servizi;

b)

informa l'appaltatore in tempo utile della data di arrivo e partenza di ciascun membro del personale;

c)

sottopone tempestivamente all'approvazione dell'appaltatore eventuali richieste di sostituzione di personale e di variazione del calendario iniziale o modifica delle attrezzature.

19.7.

L'aggiudicatario prende tutte le misure per dotare e continuare a dotare il personale delle attrezzature

necessarie affinché esso possa adempiere i propri

obblighi specifici in condizioni di massima efficienza.

Articolo 20

Tirocinanti

20.1.

L'aggiudicatario si impegna a formare, per la durata dell'appalto, i tirocinanti a lui assegnati dal committente ai sensi del contratto d'appalto.

20.2.

La formazione impartita dall'aggiudicatario ai tirocinanti non conferisce loro la qualifica di suoi dipendenti. Tuttavia, essi devono agire conformemente alle istruzioni dell'aggiudicatario e alle disposizioni dell'articolo 11, come se fossero dipendenti suoi. Con richiesta scritta motivata, l'aggiudicatario può ottenere la sostituzione di un tirocinante il cui lavoro o comportamento siano insoddisfacenti.

20.3.

Salvo disposizioni contrarie del contratto, la retribuzione dei tirocinanti, le loro spese di viaggio e di soggiorno e tutte le altre spese da essi sostenute sono a carico del committente.

20.4.

L'aggiudicatario riferisce ad intervalli trimestrali al committente in merito alla formazione dei tirocinanti. Quando è imminente la fine dell'esecuzione dei servizi, l'aggiudicatario redige una relazione sui risultati della formazione, accompagnata da una valutazione delle qualifiche da questi ottenute, ai fini della loro attività futura. La forma che dovranno assumere tali relazioni e la modalità della loro presentazione sono definite nel capitolato speciale.

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 21

Ordini di inizio

21.1.

Il committente fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione dell'appalto e ne informa l'aggiudicatario nella notifica di aggiudicazione dell'appalto o mediante un ordine di servizio rilasciato dall'appaltatore.

21.2.

Salvo diverso accordo fra le parti, l'esecuzione dovrà avere inizio entro centottanta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

21.3.

Qualora sia previsto che dei servizi siano eseguiti al di fuori dello Stato del committente, il contratto d'appalto decorre, per quanto concerne tali servizi, dalla data effettiva di esecuzione, la quale non precederà la data fissata dal committente.

Articolo 22

Termini di esecuzione

22.1.

I termini di esecuzione decorrono dalla data fissata conformemente all'articolo 21.1 e sono stabiliti nel contratto di appalto, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi dell'articolo 23.

22.2.

Se sono previsti termini d'esecuzione distinti per ogni singolo lotto, i termini non sono cumulati in caso di assegnazione di più lotti allo stesso aggiudicatario.

22.3.

Qualora, nel caso di progetti di cooperazione tecnica articolati su vari anni, il capitolato speciale stabilisca diversi periodi contrattuali, i termini di esecuzione sono fissati tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 31 e le parti sono vincolate soltanto per il primo periodo contrattuale. Salvo qualora una parte desideri risolvere il contratto allo scadere di un periodo contrattuale, il contratto è rinnovato, alla fine di ciascun periodo, mediante successive clausole aggiuntive che specificano le misure che devono essere adottate dall'aggiudicatario. La retribuzione per il nuovo periodo viene fissata in base ai principi stabiliti nel contratto d'appalto.

22.4.

L'intenzione di non rinnovare il contratto d'appalto per un ulteriore periodo contrattuale deve essere notificata all'altra parte almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo contrattuale in corso.

Articolo 23

Proroga dei termini di esecuzione

23.1.

L'aggiudicatario può chiedere una proroga dei termini di esecuzione se è o prevede di essere in ritardo nel portare a termine l'appalto per una delle seguenti cause:

a) servizi complementari o supplementari ordinati dall'appaltatore;

b)

ordini di servizi che siano diversi da quelli dovuti a inadempienza dell'aggiudicatario e che possano avere ripercussioni sulla data di esecuzione;

c)

inadempienza contrattuale da parte del committente;

d)

qualunque sospensione dei servizi non dovuta a inadempienza dell'aggiudicatario;

e)

forza maggiore;

f)

qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nel presente capitolato generale d'oneri, non dovuta a inadempienza dell'aggiudicatario.

23.2.

L'aggiudicatario notifica all'appaltatore, nei quindici giorni successivi alla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla quale ritiene di avere diritto e fornisce all'appaltatore, entro i sessanta giorni successivi, salvo diverso accordo fra l'aggiudicatario e l'appaltatore, tutti i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata immediatamente.

23.3.

L'appaltatore, mediante comunicazione scritta all'aggiudicatario, previa consultazione di quest'ultimo e, se necessario, del committente, accorda la proroga dei termini di esecuzione che appare giustificata in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa l'aggiudicatario che non ha diritto ad ottenere la proroga.

Articolo 24

Ritardi di esecuzione

24.1.

Qualora l'aggiudicatario non esegua i servizi entro il termine / i termini stipulati nel contratto di appalto, il committente, senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto d'appalto, ha diritto ad una penalità di mora per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per l'esecuzione o la proroga ai sensi dell'articolo 23 e la data effettiva dell'esecuzione, al tasso stipulato dal capitolato speciale e fino a un importo massimo ivi ugualmente specificato.

24.2.

Se il committente ha acquisito il diritto all'importo massimo in virtù dell'articolo 24.1, può, previa notifica all'aggiudicatario:

a)

risolvere il contratto d'appalto, e

b)

completare l'esecuzione dei servizi a spese dell'aggiudicatario.

Articolo 25

Sospensione

25.1.

L'aggiudicatario, su ordine dell'appaltatore, sospende l'esecuzione dei servizi o di parte di essi per il periodo di tempo e secondo le modalità che l'appaltatore ritiene necessari.

25.2.

L'appaltatore, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario, definisce la proroga dei termini di esecuzione spettante all'aggiudicatario a seguito di

una richiesta che l'appaltatore ritenga giusta e ragionevole.

25.3.

Se il periodo di sospensione è superiore a centottanta giorni e la sospensione non è dovuta a inadempienze dell'aggiudicatario, quest'ultimo può, mediante comunicazione all'appaltatore, chiedergli l'autorizzazione di riprendere, entro trenta giorni, l'esecuzione dei servizi o risolvere il contratto.

Articolo 26

Modifiche del contratto d'appalto

26.1.

L'appaltatore ha il potere di ordinare, senza variare l'oggetto o la portata del contratto d'appalto, per qualsiasi parte dei servizi, le modifiche necessarie per il corretto completamento dei servizi stessi. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni di qualità e quantità nonché variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione dei servizi. Nessun ordine di modifica può avere l'effetto di invalidare il contratto di appalto; le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità degli articoli 26.5 e 26.7.

26.2.

Non possono essere apportate modifiche se non su ordine di servizio emanato dall'appaltatore, fatti salvi i seguenti casi:

a) se, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritiene necessario impartire un ordine oralmente, ne dà poi conferma al più presto mediante un ordine di servizio;

b)

se l'appaltatore conferma per iscritto un ordine impartito oralmente ai fini della lettera a) e la conferma non viene immediatamente refutata per iscritto dall'aggiudicatario, si ritiene che sia stato emanato un ordine di serivzio per l'esecuzione della modifica.

26.3.

Fatto salvo l'articolo 26.2, prima di impartire un ordine di servizio relativo ad una modifica, l'appaltatore informa l'aggiudicatario della natura e della forma di detta modifica. Il più presto possibile dopo aver ricevuto la notifica, l'aggiudicatario presenta all'appaltatore una proposta contenente:

a)

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 290D1231(01).4

gli eventuali servizi da eseguire o le eventuali misure da prendere e il relativo programma di esecuzione;

b)

le eventuali modifiche del programma di esecuzione o di un obbligo contrattuale dell'aggiudicatario;

c)

gli eventuali adeguamenti del prezzo dell'appalto conformemente alle norme di cui all'articolo 26.

26.4.

Dopo aver ricevuto la documentazione dell'aggiudicatario prevista all'articolo 26.3, l'appaltatore, previa consultazione del committente e, se necessario, dell'aggiudicatario, decide il più presto possibile se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, l'appaltatore impartisce un ordine di servizio secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione dell'aggiudicatario di cui all'articolo 26.3 o a quelli modificati dall'appaltatore conformemente all'articolo 26.5.

26.5.

L'appaltatore accerta i prezzi di tutti le modifiche da esso ordinate in conformità degli articoli 26.2 e 26.4 in base ai seguenti principi:

a) qualora i compiti presentino carattere simile e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nella distinta dei prezzi, il loro valore è stimato secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;

b)

qualora i compiti presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata, per quanto possibile, in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto d'appalto; in caso contrario, l'appaltatore effettuerà una stima equa;

c)

qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo l'appaltatore, tariffe o prezzi indicati nel contratto d'appalto per un determinato compito risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, l'appaltatore fissa tali tariffe o prezzi ad un livello a suo parere equo e adeguato alle circostanze;

d)

se si rende necessaria una modifica per inadempienza o violazione del contratto d'appalto da parte dell'aggiudicatario, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a suo carico.

26.6.

Ricevuto l'ordine di servizio con una richiesta di modifica, l'aggiudicatario procede alla relativa esecuzione e al riguardo è vincolato al presente capitolato generale come se essa fossa prevista nel contratto d'appalto. I servizi non sono ritardati in attesa di una proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo dell'appalto. Laddove l'ordine di eseguire una modifica preceda l'adeguamento del prezzo d'appalto, l'aggiudicatario tiene la contabilità dei costi inerenti alla modifica e del tempo impiegato. La relativa documentazione potrà essere esaminata dall'appaltatore in qualsiasi momento ragionevole.

26.7.

Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati un aumento o una riduzione superiore al 15 % rispetto al prezzo dei servizi richiesti a titolo dell'appalto stesso e tale variazione sia dovuta ad un ordine di servizio o a qualsiasi altra circostanza non imputabile a inadempienze dell'aggiudicatario, previa consultazione del committente e dell'aggiudicatario, l'appaltatore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo dell'appalto in applicazione dell'articolo 26.5. L'importo così stabilito viene calcolato sulla quota di riduzione o di aumento del valore delle forniture al di là del 15 %. L'importo è notificato dall'appaltatore al committente e all'aggiudicatario e il prezzo dell'appalto modificato di conseguenza.

Articolo 27

Orario di lavoro

I giorni e le ore di lavoro dell'aggiudicatario nello Stato del committente sono fissati in base alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato del committente, nonché alle esigenze dei servizi.

Articolo 28

Diritto alle ferie

28.1.

Laddove il contratto lo preveda, l'aggiudicatario ha diritto a ferie annuali durante il periodo di esecuzione dell'appalto secondo i termini specificati nell'articolo 28.

28.2.

Le ferie annuali sono calcolate secondo il criterio stabilito dal contratto. Le ferie sono concesse sulla base di un periodo completo di sei mesi e successivamente di ogni periodo di un mese di prestazioni fornite dall'aggiudicatario. Le ferie annuali sono prese durante il periodo di esecuzione dell'appalto in tempi approvati dall'appaltatore.

28.3.

Le ferie annuali non possono essere convertite in compensazione pecuniaria a meno che, a parere dell'appaltatore, le esigenze dei servizi siano tali per cui le ferie annuali non possano essere concesse durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

28.4.

L'aggiudicatario non ha diritto a congedi per malattia o a permessi occasionali, ferma restando tuttavia la facoltà dell'appaltatore di concedere, a sua assoluta discrezione, per gravi motivi familiari o per altre ragioni, che l'aggiudicatario prenda un congedo non retribuito durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

Articolo 29

Informazioni

L'aggiudicatario fornisce le informazioni relative ai servizi e al progetto che l'appaltatore può richiedergli in qualsiasi momento. Al riguardo l'aggiudicatario redige relazioni periodiche il cui contenuto e la cui frequenza sono fissati nel capitolato speciale. Le difficoltà di realizzazione o le negligenze tecniche nei termini di riferimento costituiscono oggetto di relazioni speciali.

Articolo 30

Registrazioni

30.1.

L'aggiudicatario registra e contabilizza in modo accurato e sistematico i servizi nella forma e con i dettagli prescritti dagli usi professionali, onde permettere di stabilire con precisione che i costi e le spese di cui all'articolo 35 sono stati regolarmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi.

30.2.

L'aggiudicatario permette all'appaltatore di controllare, in qualsiasi momente ragionevole, le registrazioni e i conti relativi ai servizi e di farne copie e consente all'appaltatore o a qualsiasi persona autorizzata da quest'ultimo di verificare, in qualsiasi momento ragionevole, tali registrazioni e conti, durante e dopo l'esecuzione dei servizi.

Articolo 31

Presentazione delle relazioni

31.1.

Nell'imminenza del completamento dei servizi, l'aggiudicatario redige una relazione generale riservata, corredata, se del caso, di un'analisi finanziaria del progetto e di uno studio critico di eventuali problemi di rilievo emersi durante l'esecuzione del progetto.

31.2.

La relazione di cui all'articolo 31.1 è trasmessa all'appaltatore nel numero di copie indicate nel capitolato speciale entro e non oltre sessanta giorni dal completamento dei servizi da parte dell'aggiudicatario. Tale relazione non è vincolante per il committente.

31.3.

Qualora l'appalto sia eseguito in fasi, la realizzazione di ciascuna fase formerà oggetto di una relazione da parte dell'aggiudicatario, salvo disposizione contraria del capitolato speciale.

31.4.

Le persone diverse dall'appaltatore alle quali devono essere inviate copie delle relazioni e dei documenti di cui agli articoli 29 e 31 nonché i termini entro cui

l'aggiudicatario deve trasmettere tali copie sono fissati dal capitolato speciale. I termini tengono conto dei periodi specificati nel capitolato speciale di cui il committente dispone per esaminare e approvare o respingere le relazioni e i documenti.

Articolo 32

Approvazione delle relazioni e dei documenti

32.1.

L'approvazione da parte del committente delle relazioni e dei documenti elaborati e trasmessi dall'aggiudicatario attesta che essi ottemperano ai termini contrattuali.

32.2.

Il committente, entro i termini fissati nel capitolato speciale, notifica all'aggiudicatario la propria decisione in merito ai documenti o alle relazioni trasmessigli, motivando l'eventuale decisione di rifiuto degli stessi o la richiesta di apportarvi modifiche.

32.3.

Il committente, qualora approvi una relazione o un documento a condizione che vengano apportate modifiche da parte dell'aggiudicatario, fissa un periodo di tempo entro cui procedere alle modifiche richieste.

32.4.

Qualora l'appalto sia eseguito in fasi, la realizzazione di ciascuna fase è subordinata all'approvazione, da parte del committente, della fase precedente, salvo quando le fasi sono eseguite contemporaneamente.

PAGAMENTI

Articolo 33

Condizioni generali

33.1.

La valuta o le valute dei pagamenti sono quelle previste nel contratto d'appalto.

33.2.

Le condizioni amministrative o tecniche a cui sono subordinati i versamenti di anticipi e di acconti o il pagamento del saldo conformemente agli articoli da 34 a 39 sono fissate nel capitolato speciale.

Articolo 34

Anticipi

34.1.

Se così previsto dal capitolato speciale, vengono concessi all'aggiudicatario, a sua richiesta, anticipi

forfettari per le operazioni connesse con l'esecuzione dei servizi in modo da consentirgli di far fronte alle spese inerenti all'avvio dell'esecuzione dell'appalto.

34.2.

Fatte salve le disposizioni del capitolato speciale, l'importo globale degli anticipi non può superare il 20 % del prezzo originario dell'appalto.

34.3.

Non verrà concesso alcun anticipo fino:

a) alla conclusione del contratto di appalto;

b)

al momento in cui l'aggiudicatario presti al committente una garanzia distinta di responsabilità diretta per l'intero importo dell'anticipo, costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile, oppure deposito per contanti. Qualora la garanzia debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione del committente, secondo i criteri applicabili per l'assegnazione del contratto. La garanzia rimane comunque valida per almeno sessanta giorni a decorrere dall'accettazione della relazione finale.

34.4.

L'aggiudicatario utilizza l'anticipo esclusivamente per operazioni connesse con l'esecuzione dei servizi. Se l'aggiudicatario utilizza impropriamente parti dell'anticipo queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avrà diritto a nessun altro anticipo.

34.5.

Qualora la garanzia per gli anticipi cessi di essere valida e l'aggiudicatario non la ricostituisca, il committente può effettuare una trattenuta pari all'anticipo sui pagamenti futuri dovuti all'aggiudicatario ai sensi del contratto di appalto oppure, se il committente ritiene tale trattenuta impossibile, egli può risolvere il contratto.

34.6.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per gli anticipi possono essere immediatamente chiamate in causa per rimborsare il saldo degli anticipi ancora dovuti dall'aggiudicatario, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

34.7.

La garanzia per gli anticipi prevista nel presente articolo viene svincolata parallelamente al rimborso degli anticipi.

34.8.

Ulteriori condizioni e procedure per la concessione ed il rimborso degli anticipi sono previste nel capitolato speciale.

Articolo 35

Procedura di pagamento

35.1. L'aggiudicatario ha diritto ad acconti o al pagamento del saldo finale conformemente alle procedure, agli schemi e ai termini stabiliti dal contratto d'appalto, parallelamente all'esecuzione e all'accettazione dei servizi.

35.2.

Le parti di mese vengono retribuite su base giornaliera di un trentesimo del prezzo unitario mensile corrispondente. Le riduzioni per qualunque prestazione di servizi incompleta vengono effettuate in base ai prezzi previsti nel contratto per la parte non fornita dei servizi.

35.3.

Per la parte dell'appalto basata su prezzi globali e fissi o su prezzi unitari, possono essere previsti acconti solo per servizi forniti e, per la parte dell'appalto basata sul rimborso delle spese, su presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti.

35.4.

L'importo di un acconto non può superare il 90 % del valore dei servizi cui l'acconto si riferisce, il restante 10 % viene versato come saldo finale.

35.5.

La periodicità degli acconti è stabilità nel capitolato speciale. Di norma essi vengono versati mensilmente o via via che sono completate talune fasi o parti dei servizi.

35.6.

Le condizioni di pagamento relative agli altri servizi affidati all'aggiudicatario sono fissate nel capitolato speciale.

35.7.

Per ciascun acconto richiesto, l'aggiudicatario invia al committente, in quattro esemplari, una nota corredata da distinte dettagliate con ricevute, fatture, quietanze ed altri opportuni documenti giustificativi pertinenti agli importi da versare per ciascun mese o periodo.

35.8.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di acconto, quest'ultima è approvata o modificata in modo che l'importo corrisponda, secondo l'appaltatore, a quanto dovuto all'aggiudicatario in conformità del contratto di appalto. In caso di divergenza di opinioni sul valore di un articolo, prevale il parere dell'appaltatore. Una volta determinato l'importo dovuto all'aggiudicatario, l'appaltatore rilascia al committente e all'aggiudicatario un certificato di acconto in cui attesta la somma dovuta all'aggiudicatario e precisa a quest'ultimo i servizi a cui si riferisce il pagamento.

35.9.

L'appaltatore può, con un certificato di acconto, apportare correzioni o modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o rifiutare il rilascio di un certificato di acconto se i servizi o una loro parte non sono stati eseguiti in modo per lui soddisfacente.

35.10.

Il pagamento del saldo finale è subordinato all'adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutti gli obblighi relativi all'esecuzione di tutte le fasi o parti dei servizi ed all'approvazione, da parte del committente, della fase o parte finale dei servizi stessi. Il pagamento della rata di saldo viene effettuato solo dopo che la relazione e il conto finali, come tali dichiarati, siano stati presentati dall'aggiudicatario e approvati dal committente. Qualunque importo versato o fatto versare dal committente, conformemente all'articolo 35, che superi la somma dovuta all'aggiudicatario ai sensi del contratto viene rimborsato dall'aggiudicatario al committente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa notifica da parte dell'aggiudicatario.

35.11.

Il committente può sospendere totalmente o parzialmente, mediante notifica scritta all'aggiudicatario, i pagamenti dovuti a quest'ultimo ai sensi del contratto qualora si verifichi e perduri una delle seguenti situazioni:

a) inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto;

b)

altre situazioni di cui l'aggiudicatario è responsabile ai sensi del contratto e che, a parere del committente, compromettono o rischiano di compromettere il corretto espletamento del progetto o dell'appalto.

Articolo 36

Viaggio e trasporto

36.1.

Salvo disposizione contraria del capitolato speciale, le spese di viaggio dei dipendenti dell'aggiudicatario, dei loro coniugi e figli a carico ai sensi della legislazione del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale sono a carico del committente entro i limiti del costo del tragitto percorribile più diretto fra il luogo di residenza abituale e il luogo di esecuzione dell'appalto.

36.2.

I viaggi aerei si effettuano in classe turistica. I viaggi per cui si rendono necessari spostamenti per via marittima, ferroviaria o fluviale sono effettuati in prima classe. I costi relativi al trasporto dei bagagli

del personale interessato dal luogo di residenza abituale al luogo di esecuzione dell'appalto sono a carico del committente, entro il limiti di peso stipulati dal capitolato speciale.

36.3.

Il capitolato speciale definisce le condizioni in cui i costi di trasporto della documentazione, delle attrezzature e dei materiali sono a carico del committente.

36.4.

In ogni caso i rimborsi sono subordinati alla presentazione di documenti giustificativi.

Articolo 37

Revisione dei prezzi

37.1.

Salvo disposizioni contrarie del capitolato speciale e fermo restando l'articolo 37.4, l'appalto è a prezzi fissi e non rivedibili.

37.2.

Quando l'appalto è a prezzi rivedibili, la revisione tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi importanti di origine interna o esterna che sono serviti come base per il calcolo del prezzo d'offerta, quali mano d'opera e altri servizi. Le modalità della revisione sono stabilite nel capitolato speciale.

37.3.

I prezzi indicati nell'offerta dell'aggiudicatario si intendono:

a) fissati in base alle condizioni vigenti trenta giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte o, in caso di appalto a trattativa privata, alla data del contratto;

b)

determinati in conformità della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data di riferimento di cui all'articolo 37.3 a).

37.4.

In caso di modifica o introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme che siano emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche, dopo il termine stabilito all'articolo 37.3 e che comportino una modifica del rapporto contrattuale tra le parti, il committente e l'aggiudicatario si consultano sulle misure più opportune da prendere per l'adeguamento del contratto e, in seguito a tali consultazioni, possono decidere che:

a)

vengano apportate modifiche al contratto, oppure

b)

uno dei contraenti versi all'altro un indennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti, oppure

c)

il contratto venga risolto di comune accordo.

37.5.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi imputabile all'aggiudicatario, o alla scadenza dei termini di esecuzione, eventualmente modificati in conformità del contratto di appalto, non vengono effettuate ulteriori revisioni dei prezzi nei trenta giorni precedenti il collaudo definitivo, eccezione fatta per l'applicazione di nuovi indici dei prezzi, qualora ciò risulti vantaggioso per il committente.

Articolo 38

Ritardo nei pagamenti

38.1.

I pagamenti all'aggiudicatario degli importi dovuti in base a ciascun certificato di acconto e al certificato di saldo finale rilasciati dall'appaltatore vengono effettuati dal committente entro novanta giorni dalla presentazione del certificato al committente stesso. Se il termine fissato per il pagamento viene superato, l'aggiudicatario ha diritto ad interessi calcolati in proporzione del numero dei giorni di ritardo al tasso specificato nel capitolo speciale, nei limiti di un periodo massimo ivi parimenti precisato. L'aggiudicatario ha diritto a tali pagamenti senza costituzione in mora e fatti salvi gli altri diritti o mezzi previsti dal contratto di appalto. In caso di conto finale, gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera al tasso specificato nel capitolato speciale.

38.2.

I pagamenti non effettuati dopo altri centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo danno all'aggiudicatario il diritto di non eseguire l'appalto e di ottenere la risoluzione del contratto.

Articolo 39

Pagamento a favore di terzi

39.1.

Tutti gli ordini di pagamento a favore di un terzo possono essere eseguiti solo in seguito ad una cessione fatta in conformità dell'articolo 6. La cessione deve essere notificata al committente.

39.2.

La responsabilità della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo aggiudicatario.

39.3.

Fatto salvo il termine di cui all'articolo 38, nel caso di un sequestro giuridicamente vincolante della proprietà dell'aggiudicatario relativa ai pagamenti dovutigli a titolo dell'appalto, il committente dispone, per riprendere i pagamenti all'aggiudicatario, di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui viene informato della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Articolo 40

Inadempienze contrattuali

40.1.

Le parti sono dichiarate inadempienti allorché non ottemperino ad un obbligo previsto dal contratto di appalto.

40.2.

In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto alle seguenti riparazioni:

a) penalità, e/o

b)

risoluzione del contratto.

40.3.

Le penalità possono essere:

a)

penalità generali, o

b)

penalità di mora.

40.4.

Nel caso in cui il committente abbia diritto ad una riparazione sotto forma di penalità, le penalità possono essere detratte dagli importi dovuti all'aggiudicatario o prelevate dalla garanzia appropriata.

40.5.

Il committente ha diritto ad un indennizzo per danni accertati dopo il completamento dell'appalto, conformemente alla legislazione vigente nello Stato del committente stesso.

Articolo 41

Risoluzione da parte del committente

41.1.

Il committente può in qualsiasi momento e con effetto immediato risolvere il contratto d'appalto, fermo restando quanto previsto all'articolo 41.2.

41.2.

Salve disposizioni contrarie del presente capitolato generale, il committente può, con preavviso di sette giorni all'aggiudicatario, risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) allorché l'aggiudicatario non esegua i servizi in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del contratto d'appalto;

b)

allorché l'aggiudicatario continui ad essere inadempiente per un periodo di quattordici giorni dopo la notifica della sospensione dei pagamenti da parte del committente, ai sensi dell'articolo 35.11;

c)

allorché l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'appaltatore di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dei servizi nei termini prescritti;

d)

allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall'appaltatore;

e)

allorché l'aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente;

f)

allorché l'aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

g)

allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'aggiudicatario;

h)

allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

i)

allorché intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo dell'aggiudicatario, a meno che tale modifica sia registrata in una clausola addizionale del contratto;

j)

allorché l'aggiudicatario non mantenga la propria indipendenza a norma dell'articolo 12.1;

k)

allorché l'aggiudicatario non costituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione o qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

41.3.

La risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto o potere derivante al committente e all'aggiudicatario dal contratto di appalto. Il committente può in seguito completare personalmente i servizi o concludere altri contratti di appalto con terzi per conto dell'aggiudicatario. La responsabilità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto di appalto da parte del committente, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.

41.4.

Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto notifica, l'aggiudicatario prende immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente i servizi e per ridurre le spese al minimo.

41.5.

L'appaltatore certifica, il più presto possibile dopo la risoluzione, il valore dei servizi e tutti gli importi dovuti all'aggiudicatario alla data della risoluzione.

41.6.

Il committente non è obbligato ad effettuare ulteriori pagamenti all'aggiudicatario fintantoché i servizi non siano completati, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese

supplementari occasionate dal completamento dei servizi oppure versa il saldo dovuto all'aggiudicatario.

41.7.

In caso di risoluzione del contratto da parte del committente, quest'ultimo ha il diritto di ottenere dall'aggiudicatario un risarcimento per i danni subiti fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nel contratto d'appalto. Laddove non sia fissato alcun importo massimo, fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto il committente ha diritto alla quota del prezzo dell'appalto corrispondente alla parte dei servizi che, per inadempienza dell'aggiudicatario, non è stata completata in maniera soddisfacente.

41.8.

Laddove la risoluzione del contratto non sia dovuta ad atti o omissioni dell'aggiudicatario, quest'ultimo ha il diritto di esigere, oltre alle somme dovutegli per i lavori già eseguiti, anche un indennizzo per i danni subiti.

Articolo 42

Risoluzione da parte dell'aggiudicatario

42.1.

L'aggiudicatario, previo preavviso di quattordici giorni al committente, può risolvere il contratto di appalto qualora il committente:

a) non paghi all'aggiudicatario gli importi dovuti a titolo di un certificato dell'appaltatore dopo la scadenza del termine stipulato per il pagamento all'articolo 38.2, oppure

b)

persista nel non ottemperare agli obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti, oppure

c)

sospenda l'esecuzione dei servizi o di parte di essi per più di centottanta giorni, per motivi non specificati nel contratto di appalto, oppure non imputabili all'aggiudicatario.

42.2.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto derivante al committente o all'aggiudicatario dal contratto.

42.3.

In caso di risoluzione, il committente indennizza l'aggiudicatario per perdite o pregiudizi da quest'ultimo eventualmente subiti. Tali pagamenti supplementari non possono superare un massimale da stabilirsi nel contratto di appalto.

Articolo 43

Forza maggiore

43.1.

Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali qualora la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data della

firma del contratto d'appalto o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.

43.2.

Per «forza maggiore» si intendono le cause di forza maggiore propriamente dette, gli scioperi, le serrate o altri conflitti del lavoro, gli atti nemici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

43.3.

Salve restando le disposizioni degli articoli 24 e 41, l'aggiudicatario non è passibile di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, salve restando le disposizioni degli articoli 38 e 42, il committente non è tenuto a versare interessi per ritardi nei pagamenti o mancata esecuzione oppure risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario per inadempienza se e nella misura in cui ritardi o altre mancate ottemperanze del committente ai suoi obblighi sono dovuti ad un caso di forza maggiore.

43.4.

Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale può compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne dà tempestiva notifica all'altra parte e all'appaltatore fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie dell'appaltatore, l'aggiudicatario continua ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli consenta di far fronte ai suoi impegni nonostante la situazione di forza maggiore.

43.5.

Qualora l'aggiudicatario debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni dell'appaltatore o per porre in atto mezzi alternativi, ai sensi dell'articolo 43.4, l'importo di tali spese viene certificato dall'appaltatore.

43.6.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore la quale continui a persistere per un periodo di centottanta giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell'appalto ottenute dall'aggiudicatario a tale titolo, ambo le parti hanno il diritto di dare un preavviso di trenta giorni per la risoluzione del contratto di appalto. Qualora, alla scadenza del termine di trenta giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto di appalto viene risolto e di conseguenza le parti sono liberate dall'obbligo di eseguirlo.

Articolo 44

Decesso

44.1.

Qualora l'aggiudicatario sia una persona fisica, il contratto è risolto di diritto in caso di decesso della medesima. Il committente tuttavia esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimano l'intenzione di continuare l'appalto. La decisione del committente viene notificata agli interessati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

44.2.

Qualora le funzioni di aggiudicatario siano svolte da più persone fisiche, nel caso di decesso di una o più di esse si procede alla redazione in contraddittorio di uno stato dell'esecuzione dei servizi e il committente decide sull'opportunità di risolvere o di continuare l'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

44.3.

Nei casi di cui agli articoli 44.1 e 44.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere notificata dagli interessati al committente entro quindici giorni dalla data del decesso.

44.4.

Tali persone sono responsabili in solido, salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo dell'aggiudicatario originario. In caso di prosecuzione dell'appalto si applicano le prescrizioni relative alla costituzione di un'eventuale garanzia previste dal presente capitolato.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 45

Composizione delle controversie

45.1.

Il committente e l'aggiudicatario compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto di appalto sorte tra loro o tra l'appaltatore e l'aggiudicatario.

45.2.

Il capitolato speciale prevede:

a) la procedura da seguire per la composizione amichevole di eventuali controversie;

b)

i termini entro cui si può chiedere l'applicazione della suddetta procedura a decorrere dal momento in cui la controversia è stata notificata all'altra parte, nonché il termine massimo entro cui si può pervenire alla composizione, il quale

non può superare i centoventi giorni dall'avvio della procedura;

c)

i termini entro cui si deve rispondere per iscritto ad una richiesta di composizione amichevole o ad altre richieste previste durante la procedura e le conseguenze dell'inosservanza di detti termini.

45.3.

Le parti si accordano sulla composizione della controversia mediante conciliazione, entro un dato termine o con intervento di un terzo, se la procedura di composizione amichevole precedentemente adottata è rimasta senza esito.

45.4.

La composizione amichevole o la procedura di conciliazione adottata comportano in tutti i casi una procedura di reciproca notifica dei reclami e delle risposte.

45.5.

Se non viene risolta mediante composizione amichevole o conciliazione entro i termini massimi prescritti, la controversia viene risolta:

a)

nel caso di un contratto d'appalto a livello nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente, e

b)

nel caso di un contratto d'appalto a livello transnazionale:

ii) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato del committente o ai suoi usi internazionali consolidati, se le parti si accordano in tal senso, oppure

ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate in virtù della convenzione.

ALLEGATO V

REGOLE PROCEDURALI PER LA CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO DEI CONTRATTI DI APPALTO FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Obiettivo.

97

Articolo 2 - Definizioni.

97

Articolo 3 - Notifiche e calcoli dei termini.

97

Articolo 4 - Esaurimento delle procedure amministrative interne.

97

Articolo 5 - Conciliazione.

97

II. IL TRIBUNALE

Articolo 6 - Cittadinanza degli arbitri.

98

Articolo 7 - Numero degli arbitri.

98

Articolo 8 - Nomina dell'arbitro unico.

98

Articolo 9 - Nomina di tre arbitri.

99

Articolo 10 - Nomine ad opera dell'autorità investita del potere di nomina .

99

Articolo 11 - Ricusazione degli arbitri.

100

Articolo 12 - Sostituzione di un arbitro.

100

III. PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13 - Disposizioni generali.

100

Articolo 14 - Legge applicabile e regolamento di procedura.

101

Articolo 15 - Lingua processuale.

101

Articolo 16 - Luogo del procedimento.

101

Articolo 17 - Rappresentanza e assistenza.

101

Articolo 18 - Avvio del procedimento arbitrale.

101

Articolo 19 - Domanda dell'attore.

102

Articolo 20 - Risposta del convenuto.

102

Articolo 21 - Modifiche della domanda dell'attore o della risposta del convenuto.

102

Articolo 22 - Eccezione di incompetenza del tribunale.

102

Articolo 23 - Altri documenti.

103

Articolo 24 - Termini.

103

Articolo 25 - Prove.

103

Articolo 26 - Procedimento orale.

103

Articolo 27 - Provvedimenti provvisori e cautelari.

103

Articolo 28 - Consulenti tecnici.

104

Articolo 29 - Inadempimenti delle parti.

104

Articolo 30 - Chiusura del dibattito.

104

Articolo 31 - Rinuncia al diritto di avvalersi del presente regolamento.

104

IV. LA SENTENZA

Articolo 32 - Decisioni.

104

Articolo 33 - Tempo, oggetto, forma ed effetti della sentenza.

105

Articolo 34 - Esecuzione della sentenza.

105

Articolo 35 - Transazione o chiusura del procedimento per altri motivi.

105

Articolo 36 - Interpretazione della sentenza.

105

Articolo 37 - Correzione della sentenza.

106

Articolo 38 - Sentenza aggiuntiva.

106

Articolo 39 - Onorari.

106

Articolo 40 - Spese.

106

Articolo 41 - Cauzione per le spese.

107

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Obiettivo

Le controversie relative ad un contratto di appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES) le quali, a norma delle disposizioni del capitolato generale o del capitolato speciale di oneri applicabile al contratto, possono essere composte mediante arbitrato sono composte in conformità delle presenti regole procedurali.

Articolo 2

Definizioni

Nelle presenti regole, salvo diversa esigenza del contesto, le seguenti parole ed espressioni hanno il significato qui indicato:

Stato ACP: Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatario della convenzione;

Stato membro: Stato membro della Comunità economica europea (CEE);

organo amministrativo: organo dello Stato ACP incaricato della composizione, con metodi amministrativi, delle controversie insorte nel quadro o in connessione di contratti di appalto di cui è parte il committente;

il tribunale: il tribunale arbitrale;

autorità investita del potere di nomina: l'autorità accettata dalle parti dell'arbitrato o, in assenza di tale accordo, l'autorità indicata dal presente regolamento come abilitata a nominare un arbitro;

committente: lo Stato o la persona giuridica di diritto pubblico o privato che conclude o in nome di cui è concluso il contratto d'appalto di lavori, forniture o servizi;

la convenzione: la pertinente convenzione tra gli Stati ACP e la CEE;

il Consiglio dei ministri: il Consiglio dei ministri ACP-CEE previsto dalla convenzione;

l'appalto o il contratto d'appalto: l'appalto o il contratto d'appalto FES per lavori, forniture o servizi;

attore: la parte che avvia una procedura di arbitrato mediante notifica all'altra parte, richiesta di arbitrato e presentazione di reclami;

convenuto: la parte della procedura arbitrale contro la quale sono presentati i reclami;

parte: quando l'espressione è usata in connessione con una procedura arbitrale, essa indica l'attore o il convenuto di tale procedura.

Articolo 3

Notifiche e calcoli dei termini

3.1.

Le notifiche previste dal presente regolamento sono effettuate con lettera raccomandata oppure mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, con richiesta di un avviso di ricevimento datato in ambedue i casi. Si considera che la notifica sia eseguita il giorno della consegna.

3.2.

Ai fini del calcolo dei termini fissati nel presente regolamento, si considera che il termine inizi a decorrere dal giorno in cui la notifica, la comunicazione o la proposta sono ricevute dal destinatario. Se l'ultimo giorno di tale termine è festivo o non lavorativo nel luogo di recapito menzionato nella notifica, comunicazione o proposta, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, nel calcolo del termine si computano i giorni festivi o non lavorativi che ricorrono durante il decorso del termine.

Articolo 4

Esaurimento delle procedure amministrative interne

4.1.

Le controversie non devono essere sottoposte ad arbitrato ai sensi del presente regolamento se non sono state preventivamente esaurite o non si considerano esaurite tutte le procedure amministrative interne previste dallo Stato ACP per tali controversie.

I ricorsi amministrativi si considerano esauriti se l'organo amministrativo responsabile della composizione di tali controversie non ha preso alcuna decisione definitiva entro centoventi giorni dalla data di ricezione della prima richiesta di una sua composizione della controversia.

4.2.

Nei casi in cui l'attore non può ricorrere a procedure amministrative per l'inesistenza di queste ultime nello Stato ACP, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato ai sensi del presente regolamento solo dopo che l'attore abbia notificato il proprio reclamo all'altra parte e qualora quest'ultima non abbia preso, entro centoventi giorni dalla ricezione della notifica, alcuna disposizione significativa per porre rimedio o apportare correzioni alla causa del reclamo.

Articolo 5

Conciliazione

5.1.

In qualsiasi momento prima della richiesta di arbitrato, una persona che ha diritto a tale richiesta può chiedere l'intervento amichevole dell'organismo che finanzia il contratto di appalto o la composizione della controversia mediante conciliazione, ai sensi del presente regolamento.

5.2.

Qualora le parti alla controversia siano d'accordo, la conciliazione è affidata ad un solo conciliatore; in caso contrario, essa è affidata ad un comitato di tre conciliatori.

5.3.

Per essere nominata conciliatore, una persona deve avere la cittadinanza di uno degli Stati firmatari della convenzione.

5.4.

Se la conciliazione deve essere affidata ad un solo conciliatore, questo deve essere scelto di comune accordo dalle parti alla controversia. Se la conciliazione deve essere affidata ad un comitato di conciliazione, ciascuna parte alla controversia nomina un membro del comitato. Il terzo membro del comitato, il quale funge da presidente e deve avere una nazionalità diversa da quella delle parti coinvolte, è scelto dagli altri membri del comitato.

5.5.

La parte richiedente la conciliazione notifica all'altra parte la propria richiesta.

La richiesta consiste in un'esposizione delle rivendicazioni dell'attore ed è corredata di copie dei documenti e atti pertinenti. La richiesta contiene anche nome e indirizzo della persona proposta o nominata come conciliatore.

5.6.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica della richiesta, l'altra parte comunica all'attore se intenda accettare un tentativo di conciliazione e, in tal caso, trasmettere all'attore una risposta alle sue rivendicazioni. Anche la risposta deve contenere nome e indirizzo della persona proposta o nominata dall'altra parte come conciliatore.

5.7.

Entro trenta giorni dalla ricezione della risposta, i membri del comitato di conciliazione scelti dalle parti nominano il presidente.

5.8.

I lavori del conciliatore o del comitato di conciliazione sono informali e rapidi nella misura richiesta per un'equa ed obiettiva composizione della controversia e si basano su una imparziale audizione di ciascuna parte.

Ciascuna parte può comparire personalmente o essere rappresentata da un rappresentante di propria scelta.

5.9.

Dopo aver esaminato il caso, il conciliatore o comitato di conciliazione sottopogono i termini dell'accordo alle parti.

5.10.

Qualora si addivenga ad una composizione della controversia, il conciliatore o comitato di conciliazione mette per iscritto e firma l'accordo. L'accordo è firmato dalle parti in segno di accettazione. L'accordo così firmato dalle parti è per queste vincolante.

5.11.

Copie dell'accordo così firmato sono trasmesse alle parti.

5.12.

Qualora non si addivenga ad una composizione della controversia, le parti sono libere di sottoporre la controversia ad arbitrato ai sensi del presente regolamento: in tal caso, nessuna notizia trapelata circa i lavori del conciliatore o del comitato di conciliazione deve in alcun caso pregiudicare i diritti legittimi delle parti dell'arbitrato.

5.13.

Nessuna persona che sia stata conciliatore o membro del comitato di conciliazione per la composizione di una controversia può essere nominata arbitro per la medesima questione.

II. IL TRIBUNALE

Articolo 6

Cittadinanza degli arbitri

6.1.

Per poter essere nominata arbitro, una persona deve essere cittadina di una degli Stati firmatari della convenzione.

Articolo 7

Numero degli arbitri

7.1.

Se le parti sono d'accordo, il tribunale si compone di un solo arbitro. Le parti devono addivenire a tale accordo entro quindici giorni dalla data in cui il convenuto ha ricevuto la notificazione che avvia il procedimento arbitrale in conformità dell'articolo 18. Se le parti non pervengono entro il termine stabilito ad un accordo su una procedura arbitrale comportante un unico arbitro, o se decidono altrimenti, il tribunale si compone di tre arbitri.

Articolo 8

Nomina dell'arbitro unico

8.1.

In caso di nomina di un arbitro unico, le parti scelgono di comune accordo l'arbitro o l'autorità investita del potere di nomina incaricata di nominarlo, entro sessanta giorni dalla data d'avvio della procedura di arbitrato stabilita all'articolo 18.

8.2.

Se:

a) le parti non raggiungono un accordo né sull'arbitro né sull'autorità investita del potere di nomina entro il termine previsto di sessanta giorni, o se

b)

l'autorità investita del potere di nomina, scelta di comune accordo dalle parti, rifiuta di agire o non

riesce a nominare l'arbitro entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta delle parti,

ciascuna parte può chiedere al più elevato in grado tra i giudici della Corte internazionale di giustizia dell'Aia cittadini di uno Stato ACP e di uno Stato membro di esercitare le competenze dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 9

Nomina di tre arbitri

9.1.

Quando devono essere nominati tre arbitri, ciascuna parte ne nomina uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo che è l'arbitro presidente del tribunale.

9.2.

La nomina di un arbitro ad opera di ciascuna parte deve avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui le parti hanno deciso di comune accordo che il tribunale si componga di tre arbitri o dalla data in cui si è esclusa, ai sensi dell'articolo 7.1, la costituzione di un tribunale con un solo arbitro.

9.3.

Se:

a)

entro trenta giorni dalla data in cui ciascuna parte ha nominato il proprio arbitro, i due arbitri nominati non hanno ancora scelto il terzo arbitro, o se

b)

entro trenta giorni dalla ricezione della nomina di un arbitro ad opera di una parte, l'altra parte non ha notificato a quest'ultima l'arbitro da essa nominato,

l'arbitro mancante è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, dall'autorità investita del potere di nomina.

9.4.

L'autorità investita del potere di nomina è scelta di comune accordo dalle parti entro sessanta giorni dalla data della specifica carenza che rende necessario il ricorso ai suoi servizi. Se alla scadenza di tale periodo nessuna autorità investita del potere di nomina è stata scelta di comune accordo dalle parti, ciascuna di queste può chiedere al più elevato in grado tra i giudici della Corte di giustizia internazionale dell'Aia, cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro, di esercitare le competenze dell'autorità investita del potere di nomina.

Articolo 10

Nomine ad opera dell'autorità investita del potere di nomina

10.1.

Una parte, quando chiede a un'autorità investita del potere di nomina di nominare un arbitro, deve inviare all'autorità stessa una copia della notificazione di arbitrato di cui all'articolo 18.1 e una copia del

contratto di appalto nel cui quadro, o in relazione a cui, è sorta la controversia. L'autorità investita del potere di nomina può chiedere a ciascuna parte le informazioni che ritenga necessarie per l'adempimento del proprio compito.

10.2.

Ciascuna parte può proporre i nomi di persone idonee ad essere nominate arbitri dall'autorità investita del potere di nomina. In occasione di tale proposta, devono essere comunicati i nomi e gli indirizzi completi, nonché la cittadinanza delle persone proposte, con una descrizione delle rispettive qualifiche.

10.3.

L'autorità investita del potere di nomina, nomina l'arbitro o gli arbitri nel più breve tempo possibile. Nel procedere alla nomina, l'autorità investita del potere di nomina:

a)

decide in base a considerazioni atte a garantire la nomina di un arbitro indipendente e imparziale, di cittadinanza diversa da quella delle parti, il quale goda di grande considerazione morale e abbia una competenza riconosciuta in materia giuridica, tecnica o finanziaria, applicabile alla controversia;

b)

e, salvo che le parti decidano altrimenti o che essa stessa, esercitando il proprio potere discrezionale, consideri la procedura inopportuna nella fattispecie, segue la seguente procedura degli elenchi:

iii) essa trasmette alle due parti un elenco identico contenente almeno tre nomi di persone idonee ad essere nominate arbitri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a);

iii) entro trenta giorni dalla ricezione di tale elenco, ciascuna parte può rinviarlo all'autorità investita del potere di nomina dopo aver cancellato il nome della o delle persone nei cui confronti solleva obiezioni e dopo aver numerato i nomi restanti in ordine di preferenza; se l'elenco non è rinviato o se non viene alterato l'ordine in cui i nomi figurano nell'elenco originario, i nomi di quest'ultimo sono considerati approvati dalla parte in questione, nell'ordine in cui sono indicati;

iii) entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco rinviato da ambe le parti o, qualora cada a data anteriore, dalla scadenza del termine fissato per il rinvio, l'autorità investita del potere di nomina nomina l'arbitro tra le persone approvate o considerate tali, figuranti nell'elenco, secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti;

iv) se, per qualsiasi motivo, la nomina non può esser fatta secondo tale procedura, l'autorità investita del potere di nomina può nominare

un arbitro idoneo, tenendo debito conto dell'interesse delle parti, della natura della controversia e, se del caso, del fatto che una delle parti è uno Stato.

Articolo 11

Ricusazione degli arbitri

11.1.

Chiunque venga proposto per la nomina ad arbitro deve comunicare a coloro che ne hanno avanzato la candidatura qualsiasi fatto o circostanza tale da sollevare dubbi o sospetti sulla sua imparzialità o indipendenza. Chiunque sia nominato arbitro deve comunicare tali fatti o circostanze alle parti, salvo che queste ne siano già state da lui informate.

11.2.

Gli arbitri possono essere ricusati se esistono fatti o circostanze tali da sollevare motivati dubbi o sospetti sulla loro imparzialità o indipendenza. Tuttavia una parte può ricusare l'arbitro che essa stessa ha nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.

11.3.

La parte che intende ricusare un arbitro deve notificare la propria decisione per iscritto, precisandone i motivi, al tribunale, all'arbitro ricusato e all'altra parte. La notifica deve essere inviata entro quindici giorni dalla costituzione del tribunale o, qualora occorra a data posteriore, dalla nomina dell'arbitro ricusato, oppure entro quindici giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza delle circostanze motivanti la ricusazione.

11.4.

Se la ricusazione fatta da una parte è accettata dall'altra o se l'arbitro ricusato rinuncia all'incarico, l'autorità di questo arbitro nella procedura arbitrale prende immediatamente fine. Ma né il fatto che le parti si accordino sulla ricusazione né il fatto che l'arbitro ricusato rinunci all'incarico implicano il riconoscimento della validità dei motivi della ricusazione.

11.5.

Se la ricusazione non è accettata dall'altra parte o se l'arbitro ricusato non rinuncia all'incarico, la decisione in merito alla ricusazione spetta:

a)

all'autorità investita del potere di nomina, se l'arbitro è stato da essa nominato;

b)

agli altri membri del tribunale, laddove esistano, se l'arbitro non è stato nominato da un'autorità investita del potere di nomina;

c)

in tutti gli altri casi, o qualora si dia disaccordo tra gli altri membri del tribunale, ad un'autorità investita del potere di nomina, designata o da designare secondo la procedura dell'articolo 9.4.

La decisione dell'autorità così specificata è una decisione definitiva.

Articolo 12

Sostituzione di un arbitro

12.1.

Si provvede alla nomina di un arbitro sostituto secondo la procedura degli articoli 8, 9 e 10 già applicata per la nomina dell'arbitro che deve essere sostituito, nei seguenti casi:

a)

la ricusazione di un arbitro è stata accettata dall'altra parte, o

b)

l'arbitro ricusato ha rinunciato all'incarico, o

c)

la ricusazione di un arbitro è confermata, nonostante che l'altra parte non l'accetti e che l'arbitro ricusato non rinunci all'incarico, o

d)

un arbitro muore durante la procedura d'arbitrato, o

e)

per qualsiasi altro motivo, un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle.

12.2.

In caso di sostituzione di un arbitro, tutte le udienze tenute in precedenza possono essere ripetute, a discrezione del tribunale ed il tribunale può annullare qualsiasi decisione presa, o qualsiasi ordine impartito, nel corso della procedura.

III. PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13

Disposizioni generali

13.1.

Fatta salva l'osservanza delle norme del presente regolamento, il tribunale può regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

13.2.

Il tribunale regola lo svolgimento del giudizio nel modo più rapido ed economico, compatibile con l'esigenza di rendere giustizia alle parti. Le parti sono trattate con imparzialità e, in qualsiasi fase del procedimento, hanno la possibilità di far valere i propri diritti e di presentare le relative prove.

13.3.

Su istanza di una parte e in qualsiasi fase del procedimento, il tribunale tiene udienze per la presentazione di prove testimoniali, comprese le perizie e consulenze

tecniche, oppure per l'esposizione orale delle argomentazioni. In mancanza di tale istanza, il tribunale decide se sia opportuno tenere le udienze o se il procedimento debba svolgersi in base ai documenti presentati.

13.4.

Tutti i documenti o le informazioni che una delle parti fornisce al tribunale devono essere contemporaneamente da essa trasmessi all'altra parte. Nessuno di tali documenti e nessuna di queste informazioni possono essere invocati a sostegno delle rivendicazioni di una parte se non esiste la prova dell'avvenuta trasmissione all'altra parte.

Articolo 14

Legge applicabile e regolamento di procedura

14.1.

Il tribunale giudica in merito alla causa in base alla legge dello Stato del committente, salvo che la legge applicabile sia diversamente specificata nel contratto stesso, nel qual caso il tribunale giudica in base alla legge così specificata. In tutti i casi il tribunale decide in conformità delle clausole del contratto d'appalto e può tener conto degli usi commerciali applicabili alla transazione.

14.2.

Se la legge applicabile tace su un determinato punto, il tribunale applica le regole in materia di conflitto di leggi risultanti dalla normativa applicabile al contratto. Il tribunale non può rifiutare di pronunciare la sentenza richiamandosi al silenzio o all'oscurità della legge al riguardo.

14.3.

Nonostante il disposto degli articoli 5.1 e 14.1, il tribunale decide in qualità di compositore amichevole oppure «ex aequo et bono», ove ciò sia espressamente chiesto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

14.4.

L'intero procedimento arbitrale si svolge in conformità del presente regolamento. In mancanza di un accordo tra le parti, il tribunale decide in merito ad eventuali questioni procedurali non previste dal presente regolamento, nell'osservanza del principio dell'eguaglianza delle parti.

Articolo 15

Lingua processuale

15.1.

La lingua impiegata per lo svolgimento dell'intero procedimento arbitrale e per la pronuncia della sentenza è la lingua del contratto d'appalto i cui termini

o la cui esecuzione hanno dato luogo alla controversia.

15.2.

Il tribunale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto

e gli altri eventuali documenti presentati nel corso del procedimento, non redatti nella lingua processuale, siano accompagnati da una traduzione autentica in questa lingua.

Articolo 16

Luogo del procedimento

16.1.

Il procedimento arbitrale si svolge nello Stato ACP in cui l'appalto è aggiudicato o eseguito. Tuttavia, con il consenso delle parti e per validi motivi, il tribunale può decidere che il procedimento si svolga altrove. Nel prendere tale decisione, il tribunale tiene conto delle circostanze della causa, comprese le spese che essa comporta, della comodità per le parti e dell'eventuale effetto negativo delle norme procedurali di un luogo alternativo sulle parti e sul procedimento.

16.2.

Fatto salvo l'articolo 16.1, il tribunale può sentire i testimoni, e i suoi membri possono riunirsi, in qualsiasi luogo ritenuto opportuno, tenendo conto delle circostanze della causa.

16.3.

Il tribunale può riunirsi in qualsiasi luogo ritenuto opportuno ai fini dell'ispezione di lavori, merci o altri beni e dell'esame di documenti. Le parti ne sono informate con un sufficiente anticipo per poter essere presenti all'ispezione o all'esame.

Articolo 17

Rappresentanza e assistenza

Le parti possono farsi rappresentare e/o assistere da persone di loro scelta. I nomi e gli indirizzi di tali persone devono essere comunicati per iscritto all'altra parte e al tribunale. Nella comunicazione deve essere indicato se le persone in questione sono designate in qualità di rappresentanti o di assistenti.

Articolo 18

Avvio del procedimento arbitrale

18.1.

L'attore dell'arbitrato invia al convenuto una notificazione di arbitrato. Tale notificazione di arbitrato è ammissibile solo se è fatta entro novanta giorni dalla ricezione della decisione che chiude l'ultimo procedimento amministrativo nello Stato ACP oppure, laddove non si disponga di tali procedure, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di centoventi giorni entro cui, ai sensi dell'articolo 4.2, può esser posto rimedio alla causa del reclamo notificato all'altra parte.

18.2.

Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui il convenuto riceve la notificazione di arbitrato.

18.3.

La notificazione di arbitrato deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;

b)

i nomi e gli indirizzi delle parti nonché la loro cittadinanza al momento della notificazione;

c)

l'indicazione del contratto di appalto da cui o in relazione a cui è sorta la controversia, e della o delle clausole del medesimo che sono invocate o contestate;

d)

la natura generale della controversia e, se del caso, un'indicazione estimativa della somma su cui verte;

e)

l'oggetto della domanda;

f)

un breve resoconto, con l'indicazione delle date, degli eventuali ricorsi amministrativi oppure della notificazione dei reclami e dei relativi risultati;

g)

una proposta relativa al numero di arbitri (uno o tre).

18.4.

La notificazione di arbitrato può comprendere anche le seguenti indicazioni:

a)

il nome della persona e/o dell'autorità che si propone di scegliere come arbitro unico e/o come autorità investita del potere di nomina ai sensi dell'articolo 8.1;

b)

la notificazione della nomina di un arbitro da parte dell'attore, in conformità dell'articolo 9.1;

c)

la domanda di cui all'articolo 19.

Articolo 19

Domanda dell'attore

19.1.

Se la domanda dell'attore non è inserita nella notificazione di arbitrato, entro un termine che deve essere fissato a tale scopo dal tribunale, l'attore deve comunicare per iscritto la domanda al convenuto e a ciascun arbitro. Alla domanda deve essere allegata una copia del contratto di appalto.

19.2.

La domanda, datata e firmata dall'attore e/o dal suo rappresentante debitamente autorizzato, deve contenere le seguenti indicazioni:

a)

i nomi e gli indirizzi delle parti,

b)

l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda,

c)

l'esposizione delle questioni controverse,

d)

l'oggetto della domanda.

L'attore può allegare alla domanda tutti i documenti che ritenga pertinenti, oppure fare riferimento ai documenti o ad altri elementi di prova che intenda presentare.

Articolo 20

Risposta del convenuto

20.1.

Entro un termine che deve essere fissato dal tribunale, il convenuto invia una risposta scritta all'attore e a ciascuno degli arbitri.

20.2.

Il convenuto risponde agli estremi della domanda di cui all'articolo 19.2 b), c) e d). Egli può allegare alla risposta i documenti su cui si basano le sue argomentazioni oppure fare riferimento ai documenti o ad altre prove che intenda produrre.

20.3.

Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale decide che il ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso contratto di appalto, oppure invocare un diritto fondato sullo stesso contratto come eccezione di compensazione.

20.4.

Alla domanda riconvenzionale e al diritto invocato come eccezione di compensazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19.2.

Articolo 21

Modifiche della domanda dell'attore o della risposta del convenuto

Nel corso del procedimento arbitrale ciascuna parte può modificare o completare la propria domanda o risposta, salvo che il tribunale stabilisca di non dover autorizzare tale modifica a causa del ritardo con cui è stata formulata, o per l'indebito danno che potrebbe arrecare all'altra parte.

Articolo 22

Eccezione di incompetenza del tribunale

22.1.

Il tribunale può decidere sulle eccezioni di incompetenza.

22.2.

Il tribunale è competente a pronunciarsi sull'esistenza o sulla validità del contratto di appalto. Qualsiasi decisione presa dal tribunale in base alla quale il contratto di appalto è nullo e non è avvenuto non incide né sulla validita della clausola d'arbitrato inclusa nel contratto stesso né sulla validità dell'accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato e, di conseguenza, non incide sull'applicazione del presente regolamento.

22.3.

L'eccezione di incompetenza del tribunale deve essere sollevata al più tardi al momento del deposito della risposta oppure, in caso di domanda riconvenzionale, al momento del deposito della replica. Questa disposizione si applica anche a eventuali nuove domande e domande riconvenzionali ammesse nel corso del procedimento.

22.4.

In linea generale, il tribunale decide sull'eccezione d'incompetenza in via preliminare. Il tribunale può tuttavia proseguire nello svolgimento del procedimento di arbitrato e poi decidere su tale eccezione nella sua sentenza definitiva.

Articolo 23

Altri documenti

Il tribunale decide quali altri documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati, nonché le modalità di presentazione e fissa i termini per la loro produzione.

Articolo 24

Termini

I termini fissati dal tribunale per la presentazione dei documenti (comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto) non devono, in ciascun caso, essere superiori a quarantacinque giorni. Il tribunale può tuttavia prorogare i termini se ritiene che la proroga sia motivata.

Articolo 25

Prove

25.1.

Ciascuna parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua domanda d'attore o risposta di convenuto.

25.2.

Il tribunale, se ne ravvisa la necessità, può chiedere a ciascuna parte di fornirgli o di fornire all'altra parte, entro un termine da esso fissato, un riassunto dei documenti e delle altre prove che essa intende presentare a sostegno dei fatti che costituiscono l'oggetto della controversia e che sono esposti nella sua domanda d'attore o risposta di convenuto.

25.3.

In qualsiasi momento del procedimento, il tribunale può chiedere alle parti di produrre documenti o altre prove entro un determinato termine da esso fissato.

Articolo 26

Procedimento orale

26.1.

In caso di procedimento orale, il tribunale notifica alle parti con un anticipo sufficiente la data, l'ora e il luogo del procedimento.

26.2.

Se si deve procedere all'audizione di testimoni, ciascuna parte comunica al tribunale e all'altra parte almeno quindici giorni prima dell'udienza, i nomi e gli indirizzi dei testimoni che intende presentare, precisando l'oggetto delle testimonianze e la lingua in cui esse verranno rese.

26.3.

Il tribunale prende disposizioni per far tradurre le esposizioni orali effettuate nel corso dell'udienza e per far redigere un processo verbale, se ritiene necessaria nella fattispecie l'una o l'altra di tali misure oppure se le parti hanno raggiunto un accordo a questo proposito e lo hanno notificato al tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza.

26.4.

Le udienze sono tenute a porte chiuse, salvo diverso accordo tra le parti. Il tribunale può chiedere che i testimoni si ritirino durante la deposizione di altri testimoni. Esso può procedere all'interrogazione dei testimoni nel modo che ritiene più opportuno, senza pregiudizio del diritto di ciascuna parte di interrogare, se lo richiede, i testimoni presentati dall'altra parte.

26.5.

La prova per testimoni può anche essere raccolta in forma di dichiarazione scritta giurata firmata dai testimoni. Tuttavia, su richiesta di una delle parti e dietro autorizzazione del tribunale, i testimoni in questione possono essere sentiti in un'udienza in cui le parti hanno la possibilità di essere presenti e di interrogare i testimoni.

26.6.

Il tribunale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

Articolo 27

Provvedimenti provvisori e cautelari

27.1.

Su istanza di una parte, il tribunale può adottare i provvedimenti provvisori che ritiene opportuni in relazione all'oggetto della controversia, in particolare provvedimenti intesi a conservare, salvaguardare o custodire i beni oggetto della controversia, ordinandone per esempio il deposito presso terzi o la vendita quando si tratti di merci deperibili. Il tribunale può anche stabilire il deposito di una somma di denaro o di una cauzione che garantisca la totalità o parte delle somme in causa. In caso di non esecuzione, il tribunale può tirare le conseguenze che logicamente ne derivano.

27.2.

Il tribunale può prendere tali provvedimenti provvisori mediante sentenza provvisoria. Esso può chiedere una cauzione per le relative spese.

Articolo 28

Consulenti tecnici

28.1.

Il tribunale può nominare uno o più consulenti tecnici indipendenti, incaricati di esaminare questioni specifiche da esso indicate e di riferirgliene per iscritto. Ciascuna parte ha il diritto di opporsi alla nomina di un consulente tecnico per ragioni attinenti alla sua competenza e parzialità e, se tale opposizione è accolta dal tribunale, il consulente in questione deve rinunciare all'incarico. Una copia del mandato conferito dal tribunale al consulente è trasmessa alle parti.

28.2.

Le parti forniscono al consulente tutte le informazioni pertinenti e tutti i documenti o le cose materiali che egli chieda di esaminare. Qualsivoglia controversia tra una parte e il consulente in merito alla rilevanza della domanda è rimessa al tribunale che decide al riguardo.

28.3.

Non appena riceve la relazione scritta del consulente, il tribunale ne invia copia alle parti che hanno la possibilità di formulare per iscritto le loro opinioni in merito. Le parti hanno il diritto di esaminare qualsiasi documento invocato dal consulente nella sua relazione.

28.4.

Su istanza di una parte, il consulente, dopo il deposito della relazione, può essere sentito nel corso di un'udienza a cui le parti hanno la possibilità di assistere, con facoltà di interrogarlo. All'udienza ciascuna parte può presentare i propri consulenti tecnici che depongono sulle questioni controverse. A tale procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Articolo 29

Inadempimenti delle parti

29.1.

Se, entro il termine fissato dal tribunale, l'attore non ha proposto la propria domanda, senza peraltro invocare un legittimo impedimento, il tribunale ordina la chiusura del procedimento. Se, entro il termine fissato dal tribunale, il convenuto non ha comunicato la propria risposta, senza d'altra parte invocare un legittimo impedimento, il tribunale, considerati i particolari obblighi incombenti al convenuto, ordina la continuazione del procedimento e può pronunciare una sentenza anche se nel frattempo non è pervenuta alcuna risposta del convenuto.

29.2.

Se una parte, regolarmente convocata in conformità del presente regolamento, non si presenta all'udienza,

senza peraltro invocare un legittimo impedimento, il tribunale può procedere all'arbitrato.

29.3.

Se una parte, debitamente invitata ad esibire documenti, non li presenta entro i termini fissati, senza peraltro invocare un legittimo impedimento, il tribunale può pronunciare la sentenza in base agli elementi di prova di cui dispone, tenendo debito conto della mancata produzione dei documenti e dell'importanza di ciò ai fini della causa.

Articolo 30

Chiusura del dibattito

30.1.

Il tribunale può chiedere alle parti se hanno ancora prove da esibire, testimoni da presentare o dichiarazioni da rilasciare e, in mancanza, può dichiarare chiuso il dibattimento.

30.2.

Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale, d'ufficio o su istanza di una parte, può decidere la riapertura del dibattimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della sentenza.

Articolo 31

Rinuncia al diritto di avvalersi del presente regolamento

Qualora una parte non formuli prontamente obiezioni contro una qualsiasi inosservanza di disposizioni o condizioni enunciate nel presente regolamento, si considera che essa abbia rinunciato al proprio diritto di formulare obiezioni al riguardo.

IV. LA SENTENZA

Articolo 32

Decisioni

32.1.

Quando gli arbitri sono tre, la sentenza o qualsiasi altra decisione del tribunale è resa a maggioranza. In mancanza di maggioranza, il voto dell'arbitro presidente è decisivo, ma deve essere motivato.

32.2.

Quando si tratti di questioni di carattere procedurale, se non si forma una maggioranza oppure su autorizzazione del tribunale, l'arbitro presidente può decidere da solo, salvo eventuale riforma della decisione da parte del tribunale.

Articolo 33

Tempo, oggetto, forma ed effetti della sentenza

33.1.

La sentenza arbitrale è pronunciata il più rapidamente possibile dopo il dibattimento o la ricezione delle prove o del materiale che le parti desiderano presentare al tribunale.

33.2.

Oltre alla sentenza definitiva, il tribunale può pronunciare sentenze provvisorie, interlocutorie o parziali.

33.3.

La sentenza è resa per iscritto ed è definitiva e vincolante per le parti. Le parti si impegnano a dare esecuzione immediata alla sentenza. Ogni Stato ACP o Stato membro riconosce il carattere vincolante di ogni sentenza pronunciata a norma del presente regolamento e ne assicura l'esecuzione nel proprio territorio come se si trattasse della sentenza definitiva di un proprio tribunale o altro organo giurisdizionale.

33.4.

Il tribunale deve motivare la sentenza, salvo diversa pattuizione delle parti.

33.5.

La sentenza deve essere firmata e debitamente certificata dagli arbitri e indicare la data e il luogo in cui viene pronunciata. Se gli arbitri sono tre e manca la firma di uno di essi, la sentenza deve indicare il motivo di tale assenza di firma.

33.6.

La sentenza può essere pubblicata unicamente con il consenso delle due parti.

33.7.

Il tribunale provvede a che siano inviate alle parti copie della sentenza firmata e certificata dagli arbitri.

Articolo 34

Esecuzione della sentenza

34.1.

Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza nel territorio di uno Stato firmatario della convenzione, la parte interessata deve presentarne copia certificata all'autorità designata a tale scopo da detto Stato. La formula esecutiva è apposta sulla copia presentata senza altri controlli se non quello dell'autenticità della copia.

34.2.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato firmatario comunica al presidente del Consiglio dei ministri l'identità dell'autorità designata a tale scopo e lo tiene informato degli eventuali mutamenti. Il presidente del

Consiglio dei ministri trasmette senza indugio tale informazione al segretario generale del segretariato generale ACP e al presidente della Commissione.

34.3.

L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla legislazione sull'esecuzione delle sentenze vigenti nello Stato nel cui territorio deve aver luogo.

Articolo 35

Transazione o chiusare del procedimento per altri motivi

35.1.

Se, prima della pronuncia della sentenza, le parti si accordano su una composizione della controversia per altra via, il tribunale pronuncia un'ordinanza di chiusura del procedimento o, su domanda delle due parti da esso accolta, registra i termini della transazione sotto forma di sentenza che riprende l'accordo raggiunto. Il tribunale non è tenuto a motivare tale sentenza.

35.2.

Se, prima della pronuncia della sentenza, lo svolgimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsiasi motivo diverso dalla transazione di cui al paragrafo 1, il tribunale comunica alle parti che emanerà ordinanza di chiusura del procedimento, a meno che una di esse formuli obiezioni nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui una parte formuli obiezioni nel termine di trenta giorni, l'ordinanza di chiusura è emanata dal tribunale soltanto dopo che esso abbia udito le parti e riscontrato l'inesistenza di validi motivi di obiezione.

35.3.

Il tribunale invia alle parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento oppure della sentenza riprendente l'accordo raggiunto, debitamente firmata dagli arbitri. Quando viene pronunciata una sentenza che riprende l'accordo raggiunto, si applicano le disposizioni degli articoli 33.3, 33.5, 33.6 e 33.7.

Articolo 36

Interpretazione della sentenza

36.1.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della sentenza, ciascuna parte, previa notificazione all'altra parte, può chiedere al tribunale di dare un'interpretazione della sentenza. Qualora un nuovo problema venga alla luce in data successiva alla scadenza del termine fissato, il periodo di sessanta giorni decorre da tale data, ma il termine massimo entro cui può essere presentata una richiesta basata sull'emergenza di un problema nuovo non deve superare centoventi giorni dalla data di ricezione della sentenza.

36.2.

L'interpretazione è formulata per iscritto il più rapidamente possibile dopo la ricezione della domanda. All'interpretazione, che è parte integrante della sentenza, si applicano le disposizioni degli articoli da 33.2 a 33.6.

Articolo 37

Correzione della sentenza

37.1.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della sentenza, ciascuna parte, previa notificazione all'altra parte, può chiedere al tribunale di correggere nel testo della sentenza errori materiali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore dello stesso tipo. Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza alle parti, il tribunale può apportare d'ufficio tali correzioni.

37.2.

Alle correzioni, fatte per iscritto, si applicano le disposizioni degli articoli da 33.2 a 33.6.

Articolo 38

Sentenza aggiuntiva

38.1.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della sentenza, ciascuna parte può chiedere al tribunale, previa notificazione all'altra parte, di pronunciare una sentenza aggiuntiva su capi della domanda presentati nel corso del procedimento, ma omessi nella sentenza.

38.2.

Il tribunale, se ritiene che la richiesta di una sentenza aggiuntiva sia giustificata e che l'omissione possa essere corretta senza ulteriori udienze o prove, integra la sentenza entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della richiesta.

38.3.

Alla sentenza aggiuntiva si applicano le disposizioni degli articoli da 33.2 a 33.6.

Articolo 39

Onorari

39.1.

L'ammontare degli onorari del tribunale deve essere ragionevolmente adeguato alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri hanno dedicato al procedimento e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

39.2.

Se le parti hanno scelto di comune accordo un'autorità investita del potere di nomina o se quest'ultima è stata designata dal presente regolamento, e se tale autorità ha pubblicato una tabella degli onorari degli arbitri nominati nelle cause internazionali che essa amministra, il tribunale fissa l'ammontare dei propri onorari tenendo conto di tale tabella, nella misura in cui lo giudichi appropriato, tenuto conto delle circostanze della fattispecie.

39.3.

Se questa autorità investita del potere di nomina non ha pubblicato una tabella degli onorari degli arbitri nominati nelle controversie internazionali, ciascuna parte può, in qualsiasi momento prima che il tribunale pronunci una sentenza indicante i suoi onorari, chiedere all'autorità stessa di redigere una nota che precisi la base di calcolo degli onorari applicati consuetudinariamente nelle controversie internazionali in cui l'autorità nomina gli arbitri. Se l'autorità investita del potere di nomina accetta di redigere tale nota, il tribunale fissa l'ammontare dei propri onorari tenendo conto delle informazioni ivi fornite, nella misura in cui lo giudichi appropriato, tenuto conto delle circostanze della fattispecie.

39.4.

Nei casi di cui all'articolo 39.2 e all'articolo 39.3, quando, su domanda di una parte, l'autorità investita del potere di nomina accetta di redigere una proposta di onorari, il tribunale fissa l'importo dei propri onorari unicamente previa consultazione dell'autorità stessa che può indirizzare al tribunale tutte le osservazioni che essa ritenga opportune in merito a tali onorari.

Articolo 40

Spese

40.1.

Nella sentenza il tribunale fissa le spese di arbitrato. Tali spese comprendono unicamente:

a) gli onorari del tribunale, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale stesso in conformità dell'articolo 39;

b)

le spese di viaggio e di altro tipo sostenute dagli arbitri;

c)

le spese sostenute per consulenze e per qualsiasi altro tipo di assistenza chiesta dal tribunale;

d)

le spese di viaggio e di altro tipo sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale;

e)

le spese di rappresentanza e assistenza legale sostenute dalla parte vincitrice, quando tali spese abbiano formato oggetto di richiesta nel corso del procedimento e solo nella misura in cui il tribunale ne ritenga ragionevole l'ammontare;

f)

se del caso, gli onorari e le spese dell'autorità investita del potere di nomina.

40.2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40.3, le spese di arbitrato sono in linea di principio a carico della parte soccombente. Il tribunale può tuttavia ripartire le spese tra le parti se lo ritiene opportuno, tenuto conto delle circostanze della fattispecie.

40.3.

Riguardo alle spese di rappresentanza e assistenza legale di cui all'articolo 40.1 e), il tribunale, viste le

circostanze del caso, può determinare la parte che deve sostenere l'onere oppure, se lo ritiene opportuno, ripartire tali spese tra le parti.

40.4.

Quando emette un'ordinanza di chiusura del procedimento o pronuncia una sentenza riprendente l'accordo raggiunto dalle parti, il tribunale fissa le spese di arbitrato di cui all'articolo 40.1 nel testo di tale ordinanza o sentenza.

40.5.

Il tribunale non può percepire onorari supplementari per interpretare, correggere o integrare la propria sentenza ai sensi degli articoli da 36 a 38.

Articolo 41

Cauzione per le spese

41.1.

Il tribunale, a partire dal momento della sua costituzione, può chiedere a ciascuna parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo 40.1 a), b) e c).

41.2.

Nel corso del procedimento arbitrale, il tribunale può chiedere alle parti di prestare cauzioni supplementari, per validi motivi.

41.3.

Se le parti hanno scelto di comune accordo un'autorità investita del potere di nomina o se quest'ultima è stata designata dal presente regolamento, e se su istanza di una parte l'autorità accetta di svolgere tale funzione, il tribunale fissa l'ammontare delle cauzioni, comprese le cauzioni supplementari, unicamente previa consultazione dell'autorità stessa che può indirizzare al tribunale tutte le osservazioni che ritenga opportune sull'ammontare di tali somme.

41.4.

Se le cauzioni non sono interamente versate, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il tribunale ne informa le parti affinché ciascuna possa effettuare il versamento richiesto. Qualora tale versamento non venga effettuato, il tribunale può decidere, ciononostante, di continuare il procedimento oppure ordinarne la sospensione o la chiusura.

41.5.

Dopo la pronuncia della sentenza, il tribunale presenta alle parti un resoconto dell'utilizzazione delle somme ricevute a titolo di cauzione e restituisce loro l'eventuale importo residuo.