01976X1008(01) — IT — 23.09.2002 — 005.009


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ATTO

relativo all'elezione dei ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ a suffragio universale diretto

(GU L 278 del 8.10.1976, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE  recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976

  L 33

15

9.2.1993

►M2

DECISIONE DEL CONSIGLIO  del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002

  L 283

1

21.10.2002


Modificato da:

 A1

ATTO  relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati

  L 291

17

19.11.1979

 A2

ATTO  Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati

  L 302

23

15.11.1985

 A3

ATTO  (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (97/C 340/01)

  C 340

1

10.11.1997


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 326, 25.11.1976, pag.  32  (787/1976)




▼B

ATTO

relativo all'elezione dei ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ a suffragio universale diretto





▼M2

►M2  Articolo 1 ◄

1.  
In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2.  
Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3.  
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

►M2  Articolo 2 ◄

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

►M2  Articolo 3 ◄

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

►M2  Articolo 4 ◄

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

▼B

►M2  Articolo 5 ◄

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄   
►M2  Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo ◄ inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

►M2  2. ◄   
Il mandato di ogni ►M2  membro del Parlamento europeo ◄ inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al ►M2  paragrafo 1 ◄ .

►M2  Articolo 6 ◄

1.  
I ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

▼M2

2.  
I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

▼M2 —————

▼B

►M2  Articolo 7 ◄

1.  
La carica di ►M2  membro del Parlamento europeo ◄ è incompatibile con quella di:
— 
membro del governo di uno Stato membro;
— 
membro della Commissione delle Comunità europee;
— 
giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee ►M2  o del Tribunale di primo grado ◄ ;

▼M2

— 
membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

▼B

— 
membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

▼M2

— 
mediatore delle Comunità europee;

▼B

— 
►M2  membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o  ◄ membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

▼A4

— 
membro del Comitato delle regioni;

▼B

— 
membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono ►M2   la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ◄ la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
— 
membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

▼M2

— 
funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

▼M2

2.  
A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

— 
i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,
— 
i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

▼B

►M2  3. ◄   
Ogni Stato membro può inoltre ►M2  estendere ◄ le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all' ►M2  articolo 8 ◄ .
►M2  4. ◄   
I ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i ►M2  paragrafi 1, 2 e 3 ◄ , sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

▼M2

►M2  Articolo 8 ◄

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

▼B

►M2  Articolo 9 ◄

Per l'elezione dei ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ ciascun elettore può votare una sola volta.

►M2  Articolo 10 ◄

1.  
L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo ►M2  alla data e alle ore fissate ◄ da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.
2.  
►M2  Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo ◄ dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

▼M2 —————

▼B

►M2  Articolo 11 ◄

1.  
Il ►M2  periodo elettorale ◄ è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
2.  
Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, ►M2  fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi ◄ al periodo di cui al comma precedente.

3.  
Fatti salvi ►M2  l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,  ◄ l'articolo 229 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ( 1 ) e l'articolo 106a del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ), il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del ►M2  periodo elettorale ◄ .
4.  
Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.

►M2  Articolo 12 ◄

►M2  Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1,  ◄ Il Parlamento europeo verifica i poteri dei ►M2  membri del Parlamento europeo ◄ . A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

▼M2

►M2  Articolo 13 ◄

1.  
Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.
2.  
Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.
3.  
Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.
4.  
Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

▼B

►M2  Articolo 14 ◄

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.

▼M2 —————

▼M2

►M2  Articolo 15 ◄

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.

▼B

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.

Pour le royaume de Belgique, son représentant Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

signatory

For kongeriget Danmark, dets repræsentant

kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Pour la République française, son représentant

le ministre des affaires étrangères de la République française

signatory

For Ireland, its Representative Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí

The Minister for Foreign Affairs of Ireland Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

signatory

Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante

il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,

membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative

▼C1

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M2 —————

▼B

►M2  ALLEGATO I ◄

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

►M2  ALLEGATO II ◄

Dichiarazione ad articolo 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975 ( 3 ).

▼M2 —————



( 1 ) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea, che corrisponde attualmente all'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

( 2 ) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che corrisponde attualmente all'articolo 106 bis di tale trattato.

( 3 )  GU n. C 89 del 22.4.1975, pag. 1.