01976X1008(01) — IT — 23.09.2002 — 005.009
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
ATTO relativo all'elezione dei ►M2 membri del Parlamento europeo ◄ a suffragio universale diretto (GU L 278 del 8.10.1976, pag. 5) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
L 33 |
15 |
9.2.1993 |
||
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 |
L 283 |
1 |
21.10.2002 |
Modificato da:
ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
|
L 302 |
23 |
15.11.1985 |
||
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
||
|
L 001 |
1 |
.. |
|
C 340 |
1 |
10.11.1997 |
Rettificato da:
ATTO
relativo all'elezione dei ►M2 membri del Parlamento europeo ◄ a suffragio universale diretto
►M2 Articolo 1 ◄
►M2 Articolo 2 ◄
In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.
►M2 Articolo 3 ◄
Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.
►M2 Articolo 4 ◄
Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.
►M2 Articolo 5 ◄
▼M2 —————
Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.
►M2 Articolo 6 ◄
▼M2 —————
►M2 Articolo 7 ◄
In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:
►M2 Articolo 8 ◄
Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.
Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.
►M2 Articolo 9 ◄
Per l'elezione dei ►M2 membri del Parlamento europeo ◄ ciascun elettore può votare una sola volta.
►M2 Articolo 10 ◄
▼M2 —————
►M2 Articolo 11 ◄
Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, ►M2 fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi ◄ al periodo di cui al comma precedente.
►M2 Articolo 12 ◄
►M2 Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, ◄ Il Parlamento europeo verifica i poteri dei ►M2 membri del Parlamento europeo ◄ . A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.
►M2 Articolo 13 ◄
►M2 Articolo 14 ◄
Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.
▼M2 —————
►M2 Articolo 15 ◄
Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.
Articolo 16
Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.
Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.
Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.
Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.
Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.
Pour le royaume de Belgique, son représentant Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger
le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België
For kongeriget Danmark, dets repræsentant
kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister
Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland
Pour la République française, son représentant
le ministre des affaires étrangères de la République française
For Ireland, its Representative Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí
The Minister for Foreign Affairs of Ireland Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann
Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante
il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,
membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative
The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
▼M2 —————
►M2 ALLEGATO I ◄
Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.
►M2 ALLEGATO II ◄
Dichiarazione ad articolo 14
Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975 ( 3 ).
▼M2 —————
( 1 ) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea, che corrisponde attualmente all'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
( 2 ) Nota redazionale: Il testo originale faceva riferimento all'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che corrisponde attualmente all'articolo 106 bis di tale trattato.
( 3 ) GU n. C 89 del 22.4.1975, pag. 1.