02006R0865 — IT — 19.01.2022 — 006.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2006 (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2008 |
L 31 |
3 |
5.2.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 |
L 242 |
1 |
7.9.2012 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 |
L 242 |
13 |
7.9.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2013 |
L 332 |
14 |
11.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/56 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015 |
L 10 |
1 |
16.1.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/870 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015 |
L 142 |
3 |
6.6.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/220 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2019 |
L 35 |
3 |
7.2.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/2280 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 |
L 473 |
1 |
30.12.2021 |
REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:
«data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile in cui qualcuno ne è entrato in possesso;
«discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);
«riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;
«ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
per «riserva riproduttiva originaria» si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:
costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria;
per «trofeo di caccia» si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:
è grezzo, trasformato o lavorato;
è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;
nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;
«soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
«mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;
«certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;
il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche;
«collezione di campioni» è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;
«esemplare pre-convenzione» è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.
CAPO II
FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE
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Articolo 4
Compilazione dei formulari
Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni, ai certificati di strumento musicale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono tuttavia essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.
Articolo 5
Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti
Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:
la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
ove richiesto, lo scopo di un’operazione commerciale è determinato applicando i criteri di cui all’articolo 5 quater ed è indicato nella relativa licenza o certificato, utilizzando uno dei codici riportati all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento;
l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.
Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.
Articolo 5 bis
Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali
Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle «note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D» di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.
In questi casi la casella riservata alla voce «annotazioni particolari» nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura «Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES», specificando a quale deroga si fa riferimento.
Articolo 5 ter
Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi
Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.
Articolo 5 quater
Scopo dell’operazione commerciale
Il codice indica il motivo per cui l’esemplare o gli esemplari sono oggetto di uno scambio o di un movimento dall’esportatore all’importatore o dal riesportatore all’importatore.
Articolo 6
Allegati ai formulari
Se a uno dei formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre:
il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio;
la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente.
Articolo 7
Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi
CAPO III
RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI
Articolo 8
Rilascio e uso dei documenti
I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità alle disposizioni e alle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest’ultimo in particolare dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Le licenze e i certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico.
Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.
Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.
Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.
Articolo 9
Spedizione di esemplari
Fatti salvi gli articoli 31, 38, 44 ter, 44 decies e 44 septdecies, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico viene rilasciata una distinta licenza di importazione, notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.
Articolo 10
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale, dei certificati di collezione di campioni e dei certificati di strumento musicale
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.
Articolo 11
Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63
Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:
morte degli esemplari vivi ivi indicati;
fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;
qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.
I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:
morte degli esemplari vivi ivi indicati;
fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
smarrimento, distruzione o furto degli esemplari ivi indicati;
qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto;
se non sono più soddisfatte le condizioni particolari specificate nella casella 20.
I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono a un’operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente o, nel caso di esemplari morti che non possono essere marcati, non siano identificati con altri mezzi.
L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.
Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.
I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto.
Articolo 12
Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti
Articolo 13
Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale
Articolo 14
Validità dei documenti di paesi terzi
In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.
Tuttavia, i certificati di origine di esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante, i certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nell'Unione e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30, 37 e 44 nonies del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.
Articolo 15
Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo
Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.
Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.
Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.
Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per animali vivi di proprietà personale e per esemplari delle specie di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, cui si fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, nella casella 23 è riportata la dicitura «in deroga all’articolo 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono vietate per almeno due anni a decorrere dalla data di rilascio di questa licenza».
Articolo 16
Esemplari in transito nella Comunità
Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento.
Articolo 17
Rilascio di certificati fitosanitari
Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,
gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.
Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.
Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.
I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».
Articolo 18
Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici
In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:
un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;
uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.
Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.
Articolo 19
Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti
In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.
CAPO IV
LICENZE DI IMPORTAZIONE
Articolo 20
Domande
I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Articolo 20 bis
Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione
Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.
Articolo 21
Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97
In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.
Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.
Articolo 22
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:
l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.
Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Articolo 23
Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
CAPO V
NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE
Articolo 24
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
Articolo 25
Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
CAPO VI
LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE
Articolo 26
Domande
I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.
Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.
Articolo 26 bis
Rigetto delle domande di licenze di esportazione
Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.
Articolo 27
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Articolo 28
Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.
La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.
Articolo 29
Licenze prestampate per vivai
Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate.
Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:
«Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».
CAPO VII
CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE
Articolo 30
Rilascio
Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:
essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 31
Uso
Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:
licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;
certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.
Articolo 32
Organo di gestione emittente
Articolo 33
Requisiti applicabili agli esemplari
Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:
l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.
Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».
Articolo 34
Domande
Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Articolo 35
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo.
Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.
Articolo 36
Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».
CAPO VIII
CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE
Articolo 37
Rilascio
Articolo 38
Uso
A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:
licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.
Articolo 39
Organo di gestione emittente
Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:
«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.
L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente.
Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.
Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».
Articolo 40
Requisiti applicabili agli esemplari
Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:
l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.
Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.
In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».
Articolo 41
Domande
Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Articolo 42
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.
Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.
Articolo 43
Vendita di esemplari muniti di certificato
Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.
Articolo 44
Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».
CAPO VIII bis
CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI
Articolo 44 bis
Rilascio
Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.
Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.
Articolo 44 ter
Uso
Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 bis può essere usato come:
licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;
certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.
Articolo 44 quater
Organo di gestione emittente
Articolo 44 quinquies
Requisiti
Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:
«Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx
Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).»
Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.»
Articolo 44 sexies
Domande
Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Articolo 44 septies
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.
Articolo 44 octies
Sostituzione
Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».
CAPO VIII ter
CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE
Articolo 44 nonies
Rilascio
Gli Stati membri possono rilasciare il certificato di strumento musicale per la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione, a condizione che i suddetti strumenti rispondano a tutti i seguenti requisiti:
sono ottenuti da specie che figurano negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97, salvo gli esemplari delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 acquisiti dopo che la specie è stata inserita nelle appendici della convenzione;
l'esemplare utilizzato nella fabbricazione dello strumento musicale è stato acquisito legalmente;
lo strumento musicale è adeguatamente identificato.
Articolo 44 decies
Uso
Il certificato può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:
come licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
come licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 44 undecies
Organo di gestione emittente
Nella casella 23 del certificato di strumento musicale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:
«Valido per movimenti transfrontalieri multipli. Originale da conservarsi a cura del titolare.
Lo strumento musicale oggetto del presente certificato, che consente più movimenti transfrontalieri, è utilizzato a fini non commerciali, che comprendono, ma non si limitano a, uso personale, spettacolo, produzione (registrazione), trasmissione, insegnamento, esposizione o competizione. Lo strumento musicale oggetto del presente certificato non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.
Il presente certificato deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato che lo ha rilasciato prima della sua scadenza.
Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.»
Articolo 44 duodecies
Requisiti applicabili agli esemplari
L'esemplare munito di certificato di strumento musicale comporta il rispetto dei seguenti requisiti:
lo strumento musicale deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
lo strumento musicale deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
l'esemplare non può essere venduto né la proprietà trasferita mentre si trova fuori dallo Stato di residenza abituale del richiedente se non alle condizioni previste dall'articolo 44 quindecies;
lo strumento musicale deve essere adeguatamente identificato.
Articolo 44 terdecies
Domande
Gli Stati membri possono disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
L'eventuale omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Articolo 44 quaterdecies
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
In caso di introduzione nell'Unione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di certificato di strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 undecies, il titolare del certificato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
Articolo 44 quindecies
Vendita di esemplari muniti di certificato
Il titolare del certificato di strumento musicale rilasciato a norma dell'articolo 44 undecies del presente regolamento che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, restituisce dapprima il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiede all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.
Articolo 44 sexdecies
Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di strumento musicale smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero di serie xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».
Articolo 44 septdecies
Introduzione di strumenti musicali nell'Unione con certificati rilasciati da paesi terzi
Per introdurre nell'Unione uno strumento musicale non occorre presentare un documento di esportazione o una licenza di importazione a patto che lo strumento sia munito di certificato di strumento musicale rilasciato da un paese terzo a condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 44 nonies e 44 undecies. Per riesportare il medesimo strumento musicale non è richiesta la presentazione di un certificato di riesportazione.
CAPO IX
PROCEDURA DOGANALE
Articolo 45
Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale
Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente agli organi di gestione competenti i documenti rilasciati da altri Stati membri unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione. Ai fini della comunicazione, le notifiche originali di importazione sono trasmesse anche agli organi di gestione del paese d’importazione, se è diverso dal paese in cui l’esemplare è stato introdotto nell’Unione.
CAPO X
CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97
Articolo 46
Organo di gestione emittente
I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.
Articolo 47
Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)
I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:
gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;
gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;
gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;
gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;
gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione;
gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.
Articolo 48
Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)
I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:
sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;
sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio;
sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;
ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97;
sono esemplari lavorati contenenti avorio di elefante acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 49
Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi)
I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.
Articolo 50
Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97
Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Articolo 51
Modifiche a licenze, notifiche e certificati
Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:
effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;
rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48.
Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.
CAPO XI
ETICHETTE
Articolo 52
Uso delle etichette
Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.
Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.
CAPO XII
DEROGHE ALLE PROCEDURE DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97
Articolo 53
Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
CAPO XIII
ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE
Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:
impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.
Articolo 55
Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Articolo 56
Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente
Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all’articolo 1, punto 4 bis;
▼M2 —————
nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l’innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).
Ai fini della lettera a), per «condizioni controllate» s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo. Per i taxa che producono legno di agar, sviluppatisi da semi, talee, innesti, margotte aeree, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli, «in condizioni controllate» si riferisce a un albereto, ivi compresi altri ambienti non naturali manipolati dall'intervento umano allo scopo di produrre piante, loro parti o prodotti da esse derivati.
Alberi dei taxa che producono legno di agar coltivati in:
giardini (domestici e/o collettivi);
piantagioni produttive statali, private o collettive, sia monospecie sia miste,
sono considerati riprodotti artificialmente in conformità del paragrafo 1.
CAPO XIV
OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI
Articolo 57
Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici
La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.
Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,
facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;
facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;
che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.
Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.
Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.
Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:
venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;
venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:
caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;
«bastoni della pioggia» di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;
esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;
Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti;
esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona.
Articolo 58
Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.
Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:
del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.
Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:
la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla riesportazione di corno di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici; per questi esemplari è necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.
Articolo 58 bis
Uso commerciale di oggetti personali e domestici all’interno dell’Unione
Le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:
il richiedente deve dimostrare che l’esemplare è stato introdotto nell’Unione da almeno due anni, prima che lo stesso possa essere utilizzato per fini commerciali, e
l’organo di gestione dello Stato membro interessato ha verificato che l’esemplare in questione avrebbe potuto essere importato per fini commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 al momento in cui è stato introdotto nell’Unione.
Quando tali condizioni sono soddisfatte, l’organo di gestione rilascia una dichiarazione scritta che attesta che l’esemplare può essere utilizzato a fini commerciali.
CAPO XV
ESENZIONI E DEROGHE
Articolo 59
Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento
Articolo 60
Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:
l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;
ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.
Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.
Articolo 61
Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:
gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;
gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.
Articolo 62
Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:
esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, a eccezione degli esemplari contenenti avorio di elefante
esemplari morti della specie Crocodylia di cui all’allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento;
caviale di Acipenser brevirostrum e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.
Articolo 63
Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.
Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: …».
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:
tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;
presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.
CAPO XVI
MARCATURA
Articolo 64
Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità
Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:
esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
esemplari derivanti da un'attività di allevamento (ranching) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;
zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;
pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti riesportati nella Comunità;
vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;
tutti i contenitori di caviale Acipenseriformes spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale. sia direttamente imballato.
Articolo 65
Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione
Articolo 66
Metodi di marcatura
Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.
In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.
Per gli esemplari vivi di cui al presente paragrafo non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.
Il caviale di specie diverse di Acipenseriformes non è mescolato in un contenitore primario, tranne nel caso del caviale pressato (ossia il caviale composto da uova non fecondate di uno o più specie di storioni o pesci spatola, che rimane dopo la lavorazione e la preparazione di caviale di qualità superiore).
Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.
L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.
L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.
Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.
Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.
Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.
Articolo 67
Metodi di marcatura non crudeli
Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.
Articolo 68
Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura
CAPO XVII
RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE
Articolo 69
Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione
Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.
▼M8 —————
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:
una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.
Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:
le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;
gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;
gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;
l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;
casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.
Qualora non siano incluse nella comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 o nella notifica a norma all’articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento le informazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, del presente articolo sono trasmesse in formato elettronico insieme alla comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 70
Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97
Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:
lo stato biologico e commerciale delle specie;
gli usi cui sono destinati gli esemplari;
i metodi di controllo degli esemplari in commercio.
CAPO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 71
Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni
Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:
nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;
vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.
Articolo 72
Misure transitorie
Articolo 73
Notifica delle disposizioni di applicazione
Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 74
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 75
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
▼M3 —————
ALLEGATO VII
Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, punti 1 e 2, per la descrizione degli esemplari
Descrizione |
Codice commerciale |
Unità raccomandate |
Altre unità |
Spiegazione |
stecche |
BAL |
kg |
n. |
fanoni di balena |
corteccia |
BAR |
kg |
|
corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata) |
corpo |
BOD |
n. |
kg |
corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati ecc. |
osso |
BON |
kg |
n. |
ossa, comprese le mascelle |
calipee |
CAL |
kg |
|
calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe) |
carapace |
CAP |
n. |
kg |
corazze intere grezze o non lavorate delle specie di Testudines |
intaglio |
CAR |
kg |
n. |
prodotti intagliati (avorio, osso e corno esclusi) ad esempio corallo e legno, anche di artigianato. NB: gli oggetti intagliati in avorio devono essere indicati come tali (v. infra - «IVC»). Inoltre, per le specie da cui è possibile intagliare più di un tipo di prodotto (ad esempio corna e ossa) il codice commerciale dovrebbe, ove possibile, indicare il tipo di prodotto in commercio (ad esempio intaglio in osso «BOC», intaglio in corno «HOC»). |
intaglio - osso |
BOC |
kg |
n. |
intaglio in osso |
intaglio - corno |
HOC |
kg |
n. |
intaglio in corno |
intaglio - avorio |
IVC |
kg |
n. |
intagli in avorio, compresi, ad esempio, piccoli pezzi di avorio (manici di coltelli, figure di scacchi, tessere per mahjong ecc.). NB: le zanne di elefante intagliate intere devono figurare come zanne (v. infra «TUS») Gli articoli di gioielleria in avorio intagliato devono essere comunicati come «articoli di gioielleria - avorio» (v. infra «IJW»). |
caviale |
CAV |
kg |
|
uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione» |
trucioli |
CHP |
kg |
|
trucioli di legno, segnatamente Aquilaria spp., Gyrinops spp. e Pterocarpus santalinus |
artiglio |
CLA |
n. |
kg |
artigli, ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli) |
tessuto |
CLO |
m2 |
kg |
tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI». |
corallo (grezzo) |
COR |
n. |
kg |
corallo grezzo o non lavorato e corallo pietrificato (anche roccia viva e substrato) [secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. il corallo pietrificato va registrato come «Scleractinia spp.» NB: l'articolo deve essere registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua. la roccia viva (trasportata umida in scatole) va espressa in kg; il substrato di corallo deve essere registrato per numero di pezzi (poiché questi sono trasportati in acqua come substrato cui sono attaccati i coralli non-CITES). |
prodotti cosmetici |
COS |
g |
ml |
►M8 Qualsiasi prodotto o miscela di prodotti applicata esclusivamente su una parte esterna del corpo (ad esempio pelle, capelli, unghie, genitali, labbra, denti o membrane mucose della cavità orale) allo scopo di pulire, odorizzare, modificare l’aspetto o proteggere. I prodotti cosmetici possono comprendere: trucchi, profumi, creme per la pelle, smalti per le unghie, coloranti per capelli, saponi, shampoo, creme da barba, deodoranti, protezioni solari, dentifrici. La quantità dovrebbe corrispondere alla quantità delle specie elencate nella CITES presenti. ◄ |
coltura |
CUL |
n. di provette ecc. |
|
colture di piante riprodotte artificialmente |
derivati |
DER |
kg/l |
|
derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella) |
pianta secca |
DPL |
n. |
|
piante secche - ad esempio esemplari da erbario |
orecchio |
EAR |
n. |
|
orecchie, di solito di elefante |
uovo |
EGG |
n. |
kg |
uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale») |
uovo (vivo) |
EGL |
n. |
kg |
uova vive fecondate, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati |
uovo (guscio) |
ESH |
g/kg |
|
gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere |
estratto |
EXT |
kg |
l |
estratto, di solito estratti vegetali |
penna |
FEA |
kg/ n. di ali |
n. |
penne - nel caso di oggetti (ad esempio quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti |
fibra |
FIB |
kg |
m |
fibre - ad esempio fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis |
pinna |
FIN |
kg |
|
pinne o parti di pinne (comprese le natatoie) fresche, congelate o essiccate |
novellame |
FIG |
kg |
n. |
►M8 giovani pesci vivi per acquariofilia, per incubatrici, per consumo o per operazioni di rilascio, comprese le anguille europee vive (Anguilla) fino a 12 cm di lunghezza ◄ |
fiore |
FLO |
kg |
|
fiori |
vaso da fiori |
FPT |
n. |
|
vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di felci arborescenti (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori) |
cosce di rana |
LEG |
kg |
|
cosce di rana |
frutta |
FRU |
kg |
|
frutta |
zampa |
FOO |
n. |
|
zampe - ad esempio elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo ecc. |
prodotti di pellicceria (grandi) |
FPL |
n. |
|
grandi manufatti di pelliccia - coperte di pelliccia d'orso o di lince o altri prodotti di pelliccia di dimensioni considerevoli. |
prodotti di pelliccia (piccoli) |
FPS |
n. |
|
piccoli manufatti di pelliccia - anche borsette, portachiavi, portamonete, guanciali, finiture ecc. |
bile |
GAL |
kg |
|
bile |
cistifellea |
GAB |
n. |
kg |
cistifellea |
articolo di abbigliamento |
GAR |
n. |
|
articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature |
organi genitali |
GEN |
kg |
n. |
organi genitali maschili asportati ed essiccati |
squame branchiali |
GIL |
n. |
|
squame branchiali (ad esempio per gli squali) |
portainnesto |
GRS |
n. |
|
portainnesto (senza l'innesto) |
pelo |
HAI |
kg |
g |
pelo - di tutti gli animali, ad esempio di elefante, yak, vigogna, guanaco |
prodotti di pelo |
HAP |
n. |
g |
prodotti fatti di pelo (ad esempio braccialetti di pelo di elefante) |
corno |
HOR |
n. |
kg |
corna - comprese le corna a palchi |
gioielleria |
JWL |
n. |
g |
gioielleria - compresi braccialetti, collane, altri articoli di gioielleria ottenuti con prodotti diversi dall'avorio (ad esempio legno, corallo ecc.) |
gioielleria - avorio |
IJW |
n. |
g |
gioielleria in avorio |
articoli in cuoio (grandi) |
LPL |
n. |
|
grandi manufatti di pelletteria - ad esempio portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio |
articoli in cuoio (piccoli) |
LPS |
n. |
|
piccoli manufatti di pelletteria - ad esempio cinghie e cinture, bretelle, selle di bicicletta, portassegni o portacarte di credito, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsellini, calzature, sacchetti per tabacco, portafogli, cinturini per orologi da polso, finiture |
esemplare vivo |
LIV |
n. |
kg |
animali e piante vivi |
foglia |
LVS |
kg |
n. |
foglie |
tronchi |
LOG |
m3 |
|
tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad esempio guaiaco di Guaiacum spp.) va registrato in kg |
carne |
MEA |
kg |
|
carni, anche di pesci se non interi (cfr. «corpo»), carni fresche o non trasformate e carni trasformate (ad esempio, affumicate, secche, congelate o in scatola) |
medicinale |
MED |
kg/l |
|
medicinale |
muschio |
MUS |
g |
|
muschio |
olio |
OIL |
kg |
l |
olio - ad esempio di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie |
perla |
PRL |
n. |
|
perla (ad esempio di Strombus gigas) |
tasti di pianoforte |
KEY |
n. |
|
tasti di pianoforte in avorio (ad esempio una tastiera standard conta 52 tasti d'avorio) |
osso (pezzi) |
BOP |
kg |
|
pezzi di ossa non lavorati |
corno (pezzi) |
HOP |
kg |
|
pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami |
avorio (pezzi) |
IVP |
kg |
|
pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami |
pannelli |
PLA |
m2 |
|
pannelli di pelle con pelliccia, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli |
compensato |
PLY |
m2 |
m3 |
materiale costituito da tre o più fogli di legno incollati e pressati uno sull'altro, generalmente disposti in modo che le fibre di uno strato risultino perpendicolari a quelle dello strato successivo |
polvere |
POW |
kg |
|
polvere |
pupe |
PUP |
n. |
|
pupe di farfalla |
radice |
ROO |
n. |
kg |
radici, bulbi, cormi o tuberi NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, Aquilaria spp. e Gyrinops spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra unità possibile è il numero. |
tappeti |
RUG |
n. |
|
tappeti |
rostro del pesce sega |
ROS |
n. |
kg |
rostro del pesce sega |
legno segato |
SAW |
m3 |
|
legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad esempio guaiaco di Guaiacum spp.) va registrato in kg |
scaglia |
SCA |
kg |
|
scaglie - ad esempio di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini |
seme |
SEE |
kg |
|
semi |
guscio |
SHE |
n. |
kg |
guscio grezzo e non lavorato di molluschi |
fianco |
SID |
n. |
|
parti o fianchi di pelli; non comprende i fianchi (tinga frames) di coccodrillo (cfr. «pelle») |
scheletro |
SKE |
n. |
|
scheletri sostanzialmente interi |
pelle |
SKI |
n. |
|
pelli sostanzialmente intere, grezze o conciate, compresi i fianchi (tinga frames) di coccodrillo, membrane corporee esterne, con o senza scaglie |
pelle (pezzi) |
SKP |
kg |
|
pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciati |
cranio |
SKU |
n. |
|
crani |
zuppa |
SOU |
kg |
l |
zuppa - ad esempio di tartaruga |
esemplare (scientifico) |
SPE |
kg/l/ml/ n. |
|
esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad esempio reni, milza), preparati istologici, esemplari da museo conservati ecc. |
fusto o stelo |
STE |
n. |
kg |
steli o fusti di piante NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, Aquilaria spp. e Gyrinops spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra unità possibile è il numero. |
vescica natatoria |
SWI |
kg |
|
organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storione |
coda |
TAI |
n. |
kg |
code - ad esempio di caimano (per il cuoio) o di volpe (per finiture di capi d'abbigliamento, colli, stole ecc.), sono incluse le pinne caudali dei cetacei. |
dente |
TEE |
n. |
kg |
denti - ad esempio di balena, leone, ippopotamo, coccodrillo ecc. |
legno |
TIM |
m3 |
kg |
legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato |
trofeo |
TRO |
n. |
|
trofeo - tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad esempio le corna (2), il cranio, la pelle della testa, la pelle del dorso, la coda e le zampe (ossia in totale dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI Il commercio del formato «intero»«alla spalla»«mezzo animale», con le corrispondenti parti dello stesso animale esportate insieme nella stessa autorizzazione, deve essere registrato come «1 TRO» |
proboscide |
TRU |
n. |
kg |
proboscide di elefante. NB: la proboscide di elefante esportata con altri elementi da trofeo provenienti dallo stesso animale nella stessa autorizzazione nell'ambito di un trofeo di caccia deve essere registrata come «TRO». |
zanna |
TUS |
n. |
kg |
zanne sostanzialmente intere, lavorate o meno. Comprende le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altri denti |
piallaccio |
|
|
|
|
— sfogliato |
VEN |
m3 |
kg |
strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti ecc. |
— tranciato |
VEN |
m2 |
kg |
|
cera |
WAX |
kg |
|
cera |
prodotto di legno |
WPR |
n. |
kg |
manufatti di legno, compresi prodotti di legno finiti come mobili e strumenti musicali. |
Legenda delle unità di misura
Unità di misura |
Codice dell'unità |
grammi |
g |
chilogrammi |
kg |
litri |
l |
centimetri cubi |
cm3 |
millilitri |
ml |
metri |
m |
metri quadrati |
m2 |
metri cubi |
m3 |
numero di esemplari |
n. |
NB: Se non altrimenti specificata, l'unità per definizione è il numero (ad esempio degli animali vivi).
ALLEGATO VIII
Opere di riferimento per la nomenclatura da usare nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie
FAUNA
|
|
Taxon interessato |
Riferimento tassonomico |
MAMMALIA |
|||
|
|
Tutti i taxa della classe MAMMALIA — ad eccezione del riconoscimento dei seguenti nomi delle forme selvatiche delle specie (da preferirsi rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, e — ad eccezione dei taxa registrati sotto i diversi ordini di Mammalia di seguito indicati |
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (a cura di) (2005). Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pagg. John Hopkins University Press. |
ARTIODACTYLA |
Bovidae |
Ovis spp. |
Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pagg. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (a cura di), Handbook of the Mammals of the World. Vol. 2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4. |
|
Camelidae |
Lama guanicoe |
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1 207 pagg., Washington (Smithsonian Institution Press). |
CARNIVORA |
Felidae |
Felidae spp. |
Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pagg. |
CETACEA |
Balaenopteridae |
Balaenoptera omurai |
Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. |
|
Delphinidae |
Orcaella heinsohni |
Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). - Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400. |
|
Delphinidae |
Sotalia fluviatilis Sotalia guianensis |
Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386. |
|
Delphinidae |
Sousa plumbea Sousa sahulensis |
Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541. |
|
Delphinidae |
Tursiops australis |
Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047. |
|
Iniidae |
Inia araguaiaensis |
Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014). A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1-12. |
|
Phocoenidae |
Neophocaena asiaeorientalis |
Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16. |
|
Physeteridae |
Physeter macrocephalus |
Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
|
Platanistidae |
Platanista gangetica |
Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
|
Ziphiidae |
Mesoplodon hotaula |
Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108. |
PRIMATES |
Atelidae |
Ateles geoffroyi |
Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka e L. Luecke (a cura di), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pagg. 29–79. Springer, New York, USA. |
|
Aotidae |
Aotus jorgehernandezi |
Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. |
|
Cebidae |
Callithrix manicorensis |
Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. [Mico marcai insieme a Mico manicorensis è indicato come Callithrix manicorensis in ambito CITES] |
|
Cebidae |
Cebus flavius |
Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. |
|
Cebidae |
Mico rondoni |
Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693-714. |
|
Cebidae |
Saguinus ursulus |
Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172-182. |
|
Cebidae |
Saimiri collinsi |
Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435. |
|
Cercopithecidae |
Cercopithecus lomamiensis |
Hart, J. A., Detwiler, K. M., Gilbert, C. C., Burrell, A. S., Fuller, J. L., Emetshu, M., Hart, T. B., Vosper, A., Sargis, E. J. & Tosi, A. J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271. |
|
Cercopithecidae |
Macaca munzala |
Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. |
|
Cercopithecidae |
Rhinopithecus strykeri |
Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96-107. |
|
Cercopithecidae |
Rungwecebus kipunji |
Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378-1381. |
|
Cercopithecidae |
Trachypithecus villosus |
Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163. |
|
Cercopithecidae |
Cheirogaleus lavasoensis |
Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609. |
|
Cercopithecidae |
Microcebus gerpi |
Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170. |
|
Cercopithecidae |
Microcebus marohita Microcebus tanosi |
Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. (2013). Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455-469. |
|
Hylobatidae |
Nomascus annamensis |
Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. |
|
Lorisidae |
Nycticebus kayan |
Munds, R. A., Nekaris, K. A. I. & Ford, S. M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46-56. |
|
Pitheciidae |
Cacajao melanocephalus Cacajao oukary |
Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370. |
|
Pitheciidae |
Callicebus aureipalatii |
Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29-39. |
|
Pitheciidae |
Callicebus caquetensis |
Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1-9. |
|
Pitheciidae |
Callicebus vieira |
Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279. |
|
Pitheciidae |
Callicebus miltoni |
Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472. |
|
Pitheciidae |
Pithecia cazuzai Pithecia chrysocephala Pithecia hirsuta Pithecia inusta Pithecia isabela Pithecia milleri Pithecia mittermeieri Pithecia napensis Pithecia pissinattii Pithecia rylandsi Pithecia vanzolinii |
Marsh, L. K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163. |
|
Tarsiidae |
Tarsius lariang |
Merker, S. & Groves, C. P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485. |
|
Tarsiidae |
Tarsius tumpara |
Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55-64. |
PROBOSCIDEA |
Elephantidae |
Loxodonta africana |
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1 207 pagg., Washington (Smithsonian Institution Press). |
SCANDENTIA |
Tupaiidae |
Tupaia everetti |
Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372. |
|
Tupaiidae |
Tupaia palawanensis |
Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123. |
AVES |
|||
|
|
Nomenclatura degli uccelli a livello di ordine e di famiglia |
Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pagg. |
|
|
Tutte le specie di uccelli, ad eccezione dei taxa indicati di seguito e degli esemplari di Lophura imperialis e Lophura hatinhensis che dovrebbero essere indicati come esemplari di L. edwardsi |
Dickinson, E. C. (a cura di) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1 039 pagg. London (Christopher Helm). in combinazione con Dickinson, E. C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore, edizione 3 (2003). |
APODIFORMES |
Trochilidae |
Chlorostilbon lucidus |
Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. |
|
Trochilidae |
Eriocnemis isabellae |
Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18:161-170. |
|
Trochilidae |
Phaethornis aethopyga |
Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk,126: 604-612. |
FALCONIFORMES |
Accipitridae |
Aquila hastata |
Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675. |
|
Accipitridae |
Buteo socotraensis |
Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. |
|
Falconidae |
Micrastur mintoni |
Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421-445. |
PASSERIFORMES |
Muscicapidae |
Garrulax taewanus |
Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85-112. |
PSITTACIFORMES |
Cacatuidae |
Cacatua goffiniana |
Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. |
|
Loriidae |
Trichoglossus haematodus |
Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). |
|
Psittacidae |
Aratinga maculata |
Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16. |
|
Psittacidae |
Forpus modestus |
Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 126: 242-244. |
|
Psittacidae |
Pionopsitta aurantiocephala |
Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819. |
|
Psittacidae |
Poicephalus robustus Poicephalus fuscicollis |
Coetzer, W. G., Downs, C. T., Perrin, M. R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376. |
|
Psittacidae |
Psittacula intermedia |
Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). |
|
Psittacidae |
Pyrrhura griseipectus |
Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83. |
|
Psittacidae |
Pyrrhura parvifrons |
Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278-286. |
STRIGIFORMES |
Strigidae |
Glaucidium mooreorum |
da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130. |
|
Strigidae |
Ninox burhani |
Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. |
|
Strigidae |
Otus thilohoffmanni |
Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105. |
REPTILIA |
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CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA |
|
Crocodylia & Rhynchocephalia tranne i taxa indicati di seguito |
Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa), Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
|
Crocodylidae |
Crocodylus johnstoni |
Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432-434. |
|
Sphenodontidae |
Sphenodon spp. |
Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081. |
SAURIA |
|
Per la delimitazione delle famiglie all'interno dei Sauria |
Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). |
|
Agamidae |
Saara spp. Uromastyx spp. |
Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99. |
|
Anguidae |
Abronia spp. |
UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (a cura di) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. Informazioni sulle specie estratte da The Reptile Database, versione del 15 agosto 2016, consultato l'11 maggio 2017. Cfr. allegato 2 del documento AC29 Doc.35. all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
|
Chamaeleonidae |
Chamaleonidae spp. |
Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246. |
|
Cordylidae |
Cordylidae spp. tranne il taxon indicato di seguito |
Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53-70. |
|
Cordylidae |
Cordylus marunguensis |
Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39. |
|
Gekkonidae |
Cnemaspis psychedelica |
Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58. |
|
Gekkonidae |
Dactylonemis spp. Hoplodactylus spp. Mokopirirakau spp. |
Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22. |
|
Gekkonidae |
Lygodactylus williamsi |
Informazioni sulle specie estratte da UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (a cura di) (2016). The Reptile Database, versione del 15 agosto 2016, consultato l'11 maggio 2017. Cfr. allegato 2 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
|
Gekkonidae |
Nactus serpensinsula |
Kluge, A. G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465-475. |
|
Gekkonidae |
Naultinus spp. |
Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22. |
|
Gekkonidae |
Paroedura masobe |
Nussbaum, R. A. & Raxworthy, C. J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43-49. |
|
Gekkonidae |
Phelsuma spp. Rhoptropella spp. |
Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246. |
|
Gekkonidae |
Toropuku spp. Tukutuku spp. Woodworthia spp. |
Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22. |
|
Gekkonidae |
Uroplatus spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Raxworthy, C. J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S. M. & Bernstead, J. P. (a cura di), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago. |
|
Gekkonidae |
Uroplatus finiavana |
Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57. |
|
Gekkonidae |
Uroplatus giganteus |
Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144. |
|
Gekkonidae |
Uroplatus pietschmanni |
Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129-138. |
|
Gekkonidae |
Uroplatus sameiti |
Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440. |
|
Iguanidae |
Iguanidae spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., a cura di): 19-44. Berkeley (University of California Press). |
|
Iguanidae |
Brachylophus bulabula |
Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426. |
|
Iguanidae |
Conolophus marthae |
Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1-10. |
|
Iguanidae |
Ctenosaura spp. |
Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T. D. Grant, C. R. Knapp, e S. A. Pasachnik, a cura di): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monografia 6). |
|
Iguanidae |
Cyclura lewisi |
Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203. |
|
Iguanidae |
Phrynosoma blainvillii Phrynosoma cerroense Phrynosoma wigginsi |
Montanucci, R. R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117. |
|
Lanthanotidae |
Lanthanotidae spp. |
UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (a cura di) (2016). Informazioni sulle famiglie, i generi e le specie estratte dall'Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), riferimento online; e informazioni sulle specie estratte da The Reptile Database, versione del 15 agosto 2016, consultato l'11 maggio 2017. Cfr. allegato 2 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
|
Teiidae |
Teiidae spp. |
Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156. |
|
Varanidae |
Varanidea spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43. in combinazione con Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010). Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136. |
|
Varanidae |
Varanus bangonorum Varanus dalubhasa |
Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227. |
|
Varanidae |
Varanus hamersleyensis |
Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158. |
|
Varanidae |
Varanus nesterovi |
Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52. |
|
Varanidae |
Varanus samarensis |
Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54. |
|
Varanidae |
Varanus sparnus |
Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140. |
SERPENTES |
|
Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. tranne il mantenimento dei generi Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, il riconoscimento della specie Epicrates maurus come valida e tranne le specie indicate di seguito |
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists' League). |
|
Boidae |
Candoia paulsoni Candoia superciliosa |
Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315. |
|
Boidae |
Corallus batesii |
Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572-582. |
|
Boidae |
Epicrates crassus Epicrates assisi Epicrates alvarezi |
Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30. |
|
Boidae |
Eryx borrii |
Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. |
|
Boidae |
Eunectes beniensis |
Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft. |
|
Colubridae |
Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri |
Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60. |
|
Elapidae |
Micrurus ruatanus |
McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386. |
|
Elapidae |
Naja atra Naja kaouthia |
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406. |
|
Elapidae |
Naja mandalayensis |
Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270. |
|
Elapidae |
Naja oxiana Naja philippinensis Naja sagittifera Naja samarensis Naja siamensis Naja sputatrix Naja sumatrana |
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406. |
|
Pythonidae |
Leiopython bennettorum Leiopython biakensis Leiopython fredparkeri Leiopython huonensis Leiopython hoserae |
Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667. |
|
Pythonidae |
Morelia clastolepis Morelia kinghorni Morelia nauta Morelia tracyae |
Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139-185. |
|
Pythonidae |
Python bivittatus |
Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16. |
|
Pythonidae |
Python breitensteini Python brongersmai |
Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. |
|
Pythonidae |
Python kyaiktiyo |
Zug, G. R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112-136. |
|
Pythonidae |
Python natalensis |
Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis celiae |
Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999). New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis grapiuna |
Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis hendersoni |
Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis morenoi |
Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615-617. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis preciosus |
Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis spiritus |
Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441. |
|
Tropidophiidae |
Tropidophis xanthogaster |
Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. |
|
Viperidae |
Atheris desaixi Bitis worthingtoni |
UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (a cura di) (2016). Informazioni sulle specie estratte da The Reptile Database, versione del 15 agosto 2016, consultato l'11 maggio 2017. Cfr. allegato 2 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
TESTUDINES |
|
Nomi generici di Testudines |
Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa), Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
|
|
Nomi di specie e famiglie – ad eccezione di Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, e tranne i taxa indicati di seguito |
Fritz, U. & Havaš, P. (2007). Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [senza appendice] |
|
Emydidae |
Graptemys pearlensis |
Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113. |
|
Geoemydidae |
Batagur affinis |
Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61-68. |
|
Geoemydidae |
Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata |
Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442. |
|
Geoemydidae |
Cuora bourreti Cuora picturata |
Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y. P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014. |
|
Geoemydidae |
Cyclemys enigmatica Cyclemys fusca Cyclemys gemeli Cyclemys oldhamii |
Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390. |
|
Geoemydidae |
Mauremys reevesii |
Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221. |
|
Testudinidae |
Centrochelys sulcata |
Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014). Turtles of the world, 7a edizione: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014. |
|
Testudinidae |
Chelonoidis carbonarius Chelonoidis denticulatus Chelonoidis niger |
Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394. |
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Testudinidae |
Gopherus morafkai |
Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71. |
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Testudinidae |
Homopus solus |
Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1-21. |
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Testudinidae |
Kinixys nogueyi Kinixys zombensis |
Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201. |
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Trionychidae |
Lissemys ceylonensis |
Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160. |
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Trionychidae |
Nilssonia gangeticus Nilssonia hurum Nilssonia leithii Nilssonia nigricans |
Praschag, P., Hundsdörfer, A. K., Reza, A. H. M. A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36:301-310. |
AMPHIBIA |
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Amphibia spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Frost, D. R. (a cura di) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informazioni sulle specie estratte da Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, riferimento online, versione 6.0 di maggio 2015 con commenti supplementari dello specialista di nomenclatura del comitato "Animali" della CITES. Cfr. allegato 5 del documento CoP17 Doc. 81.1 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf |
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Anura: Microhylidae: Dyscophus spp e Scaphiophryne spp.; Telmatobiidae: Telmatobius culeus; e Caudata: Salamandridae: Paramesotriton hongkongensis |
FROST, D. R. (a cura di) (2017). Informazioni sulle specie estratte da Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, riferimento online, versione 6.0, consultato il 12 maggio 2017. Cfr. allegato 3 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf |
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ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI e DIPNEUSTI |
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Tutte le specie di pesci, tranne i taxa indicati di seguito |
Eschmeyer, W. N. & Fricke, R. (a cura di): (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Informazioni estratte da Catalog of Fishes, riferimento online, ultima versione al 3 febbraio 2015. Cfr. allegato 6 del documento CoP17 Doc. 81.1 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf |
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Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis; Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.; Potamotrygonidae: Potamotrygon spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: Holacanthus clarionensis |
ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (a cura di) (2017). Informazioni estratte da Catalog of Fishes: Genera, Species, References, riferimeto online, versione del 28 aprile 2017, consultato il 12 maggio 2017. Cfr. allegato 4 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf |
SYNGNATHIFORMES |
Syngnathidae |
Hippocampus spp. |
Lourie, S. A., Pollom, R. A. e Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1-066. |
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ARACHNIDA |
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ARANEAE |
Theraphosidae |
Aphonopelma albiceps Aphonopelma pallidum Brachypelma spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informazioni estratte da The World Spider Catalog, riferimento online, versione 6.5 del 7 aprile 2006. [disponibile all'indirizzo http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf] |
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Theraphosidae |
Brachypelma ruhnaui assieme a Brachypelma albiceps è indicato come Aphonopelma albiceps in ambito CITES |
Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/ |
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Theraphosidae |
Brachypelma kahlenbergi |
Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30. |
SCORPIONES |
Scorpionidae |
Pandinus spp. tranne i taxa indicati di seguito |
Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143. |
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Scorpionidae |
Pandinus camerounensis Pandinus roeseli |
Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151. |
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INSECTA |
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COLEOPTERA |
Lucanidae |
Colophon spp. |
Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352. |
LEPIDOPTERA |
Papilionidae |
Achillides spp. [solo le specie delle Filippine] |
Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, e T. Frankenbach (a cura di). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pagg. |
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Papilionidae |
Ornithoptera spp. Trogonoptera spp. Troides spp. |
Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pagg., Tokyo (Matsuka Shuppan) (ISBN 4-9900697-0-6). |
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HIRUDINOIDEA |
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ARHYNCHOBDELLIDA |
Hirudinidae |
Hirudo medicinalis Hirudo verbana |
Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pagg., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. |
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BIVALVIA |
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VENEROIDA |
Tridacnidae |
Tridacna ningaloo |
Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201-211. |
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Tridacnidae |
Tridacna noae |
Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135. |
CEPHALOPODA |
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Nautilidae |
Nautilidae spp. |
Informazioni sulla famiglia, il genere e la specie estratte dall'Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), riferimento online. Cfr. allegato 5 del documento AC29 Doc.35 all'indirizzo https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf |
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ANTHOZOA & HYDROZOA |
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Tutte le specie elencate nella CITES |
Elenco tassonomico di tutte le specie di corallo elencate nella CITES, in base alle informazioni raccolte dall'UNEP-WCMC, 2012. |
FLORA
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Taxon interessato |
Riferimento tassonomico |
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE |
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Cyclamen, Galanthus e Sternbergia |
Davis, A. P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist (redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cyclamen e Galanthus e Sternbergia. |
APOCYNACEAE |
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Pachypodium spp. |
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurigo, Svizzera, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggiornamento: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle specie di Aloe e Pachypodium. |
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Hoodia spp. |
Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (a cura di) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Sud Africa, come guida per la citazione dei nomi delle specie di Hoodia. |
CACTACEAE |
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Tutte le Cactaceae. |
CITES Cactaceae Checklist terza edizione, (2016, redatta da D. Hunt) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cactaceae, e modifiche e aggiornamenti indicati in A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist, Terza edizione, 2016 (Hunt, D. 2018). L'elenco e il suo aggiornamento sono disponibili sul sito web del Royal Botanic Gardens, Kew, UK all'indirizzo "goo.gl/M26yL8". |
CYCADACEAE, STANGERIACEAE e ZAMIACEAE |
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Tutte le Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae. |
The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg e Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae. |
DICKSONIACEAE |
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Dicksonia specie delle Americhe. |
Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Dicksonia. |
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE |
|
Dionaea, Nepenthes e Sarracenia. |
CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Dionaea, Nepenthes e Sarracenia. |
EBENACEAE |
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Diospyros spp. – popolazioni del Madagascar. |
The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), sulla base del "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", è disponibile sul sito web del catalogo. Tale riferimento deve essere usato come guida per la citazione dei nomi delle specie di Diospyros del Madagascar. Cfr. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17.Il link alla pagina è disponibile qui: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 e il pdf può essere scaricato qui: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Esclusivamente per informazione: gli aggiornamenti di nuovi nomi saranno regolarmente messi a disposizione nella banca dati online "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar). |
EUPHORBIACEAE |
|
Specie succulente di Euphorbia. |
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Seconda edizione (S. Carter e U. Eggli, 2003, pubblicata dall'Ente federale per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di euforbie succulente. |
LEGUMINOSAE |
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Dalbergia spp. – popolazioni del Madagascar |
A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), sulla base del "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", è disponibile come documento pdf sul sito web della CITES come SC65 Inf. 21. Tale riferimento deve essere usato come guida per la citazione dei nomi delle specie di Dalbergia del Madagascar. Cfr.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Esclusivamente per informazione: gli aggiornamenti di nuovi nomi saranno regolarmente messi a disposizione nella banca dati online "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar). |
LEGUMINOSAE |
|
Paubrasilia echinata |
Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C. E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G. P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae) come guida per la citazione del nome di questo taxon. Tale riferimento è disponibile sul sito https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, a libero accesso, e ulteriori informazioni sul taxon sono disponibili sul sito http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil |
LEGUMINOSAE |
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Platymiscium pleiostachyum |
Bente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, n. 3 (2005), pagg. 321 – 400 da usare come guida per la citazione del nome di questo taxon. Tale riferimento è disponibile online all'indirizzo https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Link a libero accesso: |
LILIACEAE |
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Aloe spp. |
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurigo, Svizzera, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggiornamento: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle specie di Aloe e Pachypodium. |
ORCHIDACEAE |
|
Laelia, Phalaenopsis, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995) e Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula and Encyclia (Volume 2, 1997), e Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides and Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); e Aerides, Coelogyne, Comparettia and Masdevallia (Volume 4, 2006) |
CITES Orchid Checklist, (redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cattleya (not C. jongheana), Cypripedium, Laelia (not Laelia jongheana/Cattleya jongheana), Phalaenopsis, Pleione e Sophronitis (Volume 1, 1995) e Cymbidium, Dendrobium (not D. cruentum), Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997), e Aerangis (not A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides e Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); e Aerides, Coelogyne, Comparettia and Masdevallia (Volume 4, 2006). |
ORCHIDACEAE |
|
Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata e Renanthera imschootiana |
Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Seconda versione, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, e UNEP-WCMC, Cambridge. Tale riferimento dovrebbe essere usato come guida per la citazione dei nomi di Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata e Renanthera imschootiana. Tale riferimento è disponibile sul sito web del Royal Botanic Gardens, Kew, UK all'indirizzo goo.gl/M26yL8. |
ORCHIDACEAE |
|
Bulbophyllum spp. |
CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Indirizzo degli autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Bulbophyllum. |
PALMAE |
|
Dypsis decipiens e Dypsis decaryi. |
Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), sulla base del "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", è disponibile come documento pdf sul sito web del US Fish & Wildlife Service; da usare come guida per la citazione di Dypsis decipiens e Dypsis decaryi. Cfr.: http://www.fws.gov/international/ |
TAXACEAE |
|
Taxus spp. |
World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Taxus. |
ZYGOPHYLLACEAE |
|
Guaiacum spp. |
Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 come guida per la citazione dei nomi delle specie di Guaiacum. |
ALLEGATO IX
1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dell'operazione commerciale [articolo 5, punto 5)]
B |
Allevamento in cattività o riproduzione artificiale |
E |
Didattico |
G |
Giardini botanici |
H |
Trofei di caccia |
L |
Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale |
M |
Fini medici (compresa la ricerca biomedica) |
N |
Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale |
P |
Personale |
Q |
Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali) |
S |
Scientifico |
T |
Commerciale |
Z |
Zoo |
2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari [articolo 5, punto 6)]
W |
Esemplari prelevati dall'ambiente naturale |
R |
Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta |
D |
Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
A |
Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
C |
Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
F |
Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
I |
Esemplari confiscati o sequestrati ( 4 ) |
O |
Esemplari pre-convenzione (4) |
U |
Origine sconosciuta (deve essere motivata) |
X |
Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato |
Y |
Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita, che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale |
ALLEGATO X
SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1
Aves
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophorus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
ALLEGATO XI
Tipi di campioni biologici di cui all'articolo 18 e relativo uso
Tipo di campione |
Dimensione normale del campione |
Uso del campione |
sangue e componenti derivate |
massimo 5 ml per i campioni liquidi o campione di sangue secco su un vetrino per microscopio, carta da filtro o tampone |
ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia |
tessuti interni (botanici o zoologici), fissati |
tessuti (5 mm3-25 mm3) con agente fissatore o vetrino istologico contenente una sezione di tessuto fissato di +/- 5 um |
istologia e microscopia elettronica per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie |
tessuti interni (botanici o zoologici), congelati |
pezzi di tessuto (5 mm3-25 mm3) |
ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie |
tessuti interni (botanici o zoologici), freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni) |
pezzi di tessuto (5 mm3 - 25 mm3) |
ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie |
tessuti esterni, inclusi peli, pelle, penne, scaglie, ossa, gusci di uova, denti, avorio, corni, foglie, corteccia, semi, frutta o fiori |
Campioni individuali con o senza agente fissatore per l'avorio: pezzi di avorio di circa 3 cm x 3 cm e 1 cm di spessore o meno a seconda del metodo di analisi, conformemente agli orientamenti dell'ICCWC sui metodi e sulle procedure di campionatura e di analisi di laboratorio relative all'avorio (1) per il corno di rinoceronte: piccole quantità di polvere/frammenti sigillate in una bottiglia per campioni a prova di manomissione, conformemente alla procedura per la campionatura del DNA di corno di rinoceronte (2) |
identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età; ricerca biomedica |
tampone orale/cloacale/mucoso/del tratto urinario/rettale |
piccole quantità di tessuto o cellule in provetta su tampone |
identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia; ricerca biomedica |
linee cellulari e colture di tessuti |
nessun limite alla dimensione dei campioni |
ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età |
DNA o RNA (purificato) |
fino a 0,5 ml di volume per singolo esemplare di DNA o RNA purificato |
ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età |
secrezioni (saliva, veleno, latte, secrezioni vegetali) |
1-5 ml in fiale |
produzione di sieri antiveleno; ricerca biomedica; identificazione della specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia; analisi dell'età |
(1)
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
(2)
Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling. |
ALLEGATO XII
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1808/2001 |
Presente regolamento |
Articolo 1, lettere a) e b) |
Articolo 1, punti 1) e 2) |
Articolo 1, lettera c) |
— |
Articolo 1, lettere d), e) e f) |
Articolo 1, punti 3), 4) e 5) |
— |
Articolo 1, punti 6), 7) e 8) |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 2, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 5, primo comma, punti 1) e 2) |
— |
Articolo 5, primo comma, punto 3) |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c), d) ed e) |
Articolo 5, primo comma, punti 4), 5) e 6) |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 7, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 12 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 16 |
Articolo 8, paragrafi 6 e 7 |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18-19 |
Articolo 9 |
Articolo 20 |
Articolo 10 |
Articolo 21 |
Articolo 11 |
Articolo 22 |
Articolo 12 |
Articolo 23 |
Articolo 13 |
Articolo 24 |
Articolo 14 |
Articolo 25 |
Articolo 15 |
Articolo 26 |
Articolo 16 |
Articolo 27 |
Articolo 17 |
Articolo 28 |
Articolo 18 |
Articolo 29 |
— |
Articoli 30-44 |
Articolo 19 |
Articolo 45 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 46 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 47 |
Articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 48, lettere a) e b) |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e) |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 49 |
Articolo 20, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 50, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 21 |
Articolo 51 |
Articolo 22 |
Articolo 52 |
Articolo 23 |
Articolo 53 |
Articolo 24 |
Articolo 54 |
Articolo 25 |
Articolo 55 |
Articolo 26 |
Articolo 56 |
Articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo trattino e testo successivo |
Articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b) |
Articolo 57, paragrafo 5, lettere a) e b) |
— |
Articolo 57, paragrafo 5, lettere c) e d) |
Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino |
Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 28, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 58, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b) |
Articolo 58, paragrafo 4 |
Articolo 29 |
Articolo 59 |
Articolo 30 |
Articolo 60 |
Articolo 31 |
Articolo 61 |
Articolo 32 |
Articolo 62 |
Articolo 33 |
Articolo 63 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
— |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f) |
Articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f) |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere g) e h) |
Articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 65, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 65, paragrafo 3 |
— |
Articolo 65, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 66, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 66, paragrafi 5 e 6 |
— |
Articolo 66, paragrafo 7 |
Articolo 36, paragrafo 5 |
Articolo 66, paragrafo 8 |
Articolo 37 |
Articolo 67 |
Articolo 38 |
Articolo 68 |
Articolo 39 |
Articolo 69 |
Articolo 40 |
Articolo 70 |
Articolo 41 |
Articolo 71 |
Articolo 42 |
Articolo 74 |
Articolo 43 |
Articolo 72 |
Articolo 44 |
Articolo 73 |
Articolo 45 |
Articolo 75 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
Allegato III |
Allegato V |
Allegato IV |
Allegato VI |
Allegato V |
Allegato VII |
Allegato VI |
Allegato VIII |
Allegato VII |
Allegato IX |
Allegato VIII |
Allegato X |
— |
Allegato XI |
— |
Allegato XII |
ALLEGATO XIII
SPECIE E POPOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 3 BIS
( 1 ) GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.
( 1 ) GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 19).
( 2 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.