02014R0481 — IT — 07.05.2019 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 481/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2014 (GU L 138 dell'13.5.2014, pag. 45) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/693 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2019 |
L 118 |
1 |
6.5.2019 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 481/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o stabilite sulla base di tali articoli, il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione alle seguenti categorie di spese:
a) costi del personale;
b) spese d'ufficio e amministrative;
c) spese di viaggio e soggiorno;
d) costi per consulenze e servizi esterni; e
e) spese per attrezzature.
2. Gli Stati membri che partecipano al comitato di sorveglianza di un programma di cooperazione possono stabilire di comune accordo la non ammissibilità, nell'ambito di uno o più assi prioritari, delle spese rientranti in una o più categorie tra quelle elencate al paragrafo 1.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate dal beneficiario o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
2. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
b) i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Articolo 3
Costi del personale
1. Le spese relative ai costi del personale sono date dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del beneficiario secondo le seguenti modalità:
a) a tempo pieno;
b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; oppure
d) su base oraria.
2. Le spese relative ai costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:
a) spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego/di lavoro, in una decisione di nomina (di seguito denominati «atto di impiego») o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), a condizione che tali costi:
i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese e/o dell'organizzazione in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro.
In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il beneficiario in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego/di lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.
3. I costi del personale possono essere rimborsati:
i) in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (come dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); oppure
ii) sulla base di tabelle standard di costi unitari, in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 68 bis, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, del suddetto regolamento; oppure
iii) sulla base di somme forfettarie in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c); oppure
iv) sulla base di finanziamenti a tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo68 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
4. I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:
a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013; oppure
b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100 % dell'orario di lavoro del dipendente.
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6. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria unica che viene determinata:
i) dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell'orario di lavoro fissato nell'atto di impiego nonché stabilito dalla legge o da accordi conclusi tra le parti sociali al livello pertinente; oppure
ii) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore.
La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione.
7. I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.
Articolo 4
Spese d'ufficio e amministrative
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:
a) canone di locazione degli uffici;
b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
c) consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
d) forniture per ufficio;
e) contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
f) archivi;
g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
h) sicurezza;
i) sistemi informatici;
j) comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
Articolo 5
Spese di viaggio e soggiorno
1. Le spese relative ai costi di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:
a) spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
b) spese di vitto;
c) spese di soggiorno;
d) spese per i visti;
e) indennità giornaliere.
2. Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 6.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
5. Per le operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità, le spese sostenute al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma sono ammissibili se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
6. L'autorità di gestione può accettare come ammissibili le spese di vitto e soggiorno sostenute presso esercizi situati al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013. La stessa disposizione si applica alle spese di trasporto locali nel luogo di svolgimento di un evento o un'azione al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma.
7. Per quanto riguarda il personale di beneficiari situati al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, l'autorità di gestione può accettare come ammissibili i costi di cui al paragrafo 1, comprese le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento o di un'azione all'interno o al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, se sostenute in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
8. Per quanto riguarda il personale di beneficiari situati all'interno della parte dell'Unione nell'area di programma, i costi di cui al paragrafo 1, comprese le spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento di un evento o di un'azione all'interno o al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, sono considerate ammissibili in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Articolo 6
Costi per consulenze e servizi esterni
Le spese relative ai costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:
a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b) formazione;
c) traduzioni;
d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;
f) gestione finanziaria;
g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j) diritti di proprietà intellettuale;
k) verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013;
l) costi di certificazione e di audit a livello del programma, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
m) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
n) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
o) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Articolo 7
Spese per attrezzature
1. Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 4, si limitano alle seguenti voci:
a) attrezzature per ufficio;
b) hardware e software;
c) mobilio e accessori;
d) apparecchiature di laboratorio;
e) strumenti e macchinari;
f) attrezzi o dispositivi;
g) veicoli;
h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2. L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
a) non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE;
b) il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c) possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).