SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 dicembre 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Norme comuni – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Nozione – Normativa nazionale – Finanziamento dei piani per l’efficienza energetica – Designazione di produttori di energia elettrica – Contributo obbligatorio»
Nella causa C‑523/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), con decisione del 9 luglio 2018, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2018, nel procedimento
Engie Cartagena SL
contro
Ministerio para la Transición Ecológica, già Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
con l’intervento di:
Endesa Generación SA,
EDP España SAU,
Bizkaia Energía, SL,
Iberdrola Generación SAU,
Tarragona Power SL,
Bahia de Bizkaia Electricidad SL,
Viesgo Generación SL,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2019,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Engie Cartagena SL, da G. Martínez‑Villaseñor e G. Rubio Hernández‑Sampelayo, abogados, nonché da A. Cano Lantero, procuradora; |
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per la Endesa Generación SA, da J.J. Lavilla Rubira, abogado; |
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per la EDP España SAU, da J. Expósito Blanco, abogada; |
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per la Bizkaia Energía SL, da J. Abril Martínez, abogado, e J. Briones Méndez, procurador; |
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per la Iberdrola Generación SAU e la Tarragona Power SL, da J. Giménez Cervantes e F. Löwhagen, abogados; |
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per la Bahia de Bizkaia Electricidad SL, da F. González Ruiz, procuradora, nonché da J. García Sanz e D. Sarmiento Ramírez‑Escudero, abogados; |
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per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da O. Beynet, I. Galindo Martín ed E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37), nonché dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Engie Cartagena SL e il Ministerio para la Transición Ecológica, già Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Ministero della Transizione ecologica, già Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo, Spagna), in merito alla legittimità del contributo che le imprese produttrici di energia elettrica devono versare ai fini del finanziamento del piano di azione nazionale per il risparmio e l’efficienza energetica (in prosieguo: il «contributo obbligatorio»). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CEE) n. 1191/69
3 |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1), disponeva che, per obblighi di servizio pubblico, «si intendono gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni». |
Regolamento (CEE) n. 3577/92
4 |
Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7), all’articolo 2, punto 4, così dispone: «Ai fini del presente regolamento: (…)
(…)». |
Direttive sul mercato interno dell’energia elettrica
5 |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 stabiliva quanto segue: «Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema». |
6 |
La direttiva 2009/72 ha abrogato la direttiva 2003/54 con effetto dal 3 marzo 2011. |
7 |
A termini del considerando 50 della direttiva 2009/72: «Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto [dell’Unione] dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. (…)». |
8 |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, che riprende, in sostanza, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54, è così formulato: «Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell[’Unione europea] che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema». |
Regolamento (CE) n. 1370/2007
9 |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1), al paragrafo 1 così dispone: «Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto [dell’Unione], nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico». |
10 |
Sotto la rubrica «Definizioni», l’articolo 2, lettera e), del regolamento succitato così recita: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)
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Regolamento (UE) 2017/352
11 |
L’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU 2017, L 57, pag. 1), definisce gli «obblighi di servizio pubblico» ai fini del medesimo regolamento come «un onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni». |
Diritto spagnolo
Decreto legge 14/2010
12 |
Il quarto considerando del Real Decreto-ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (regio decreto legge 14/2010, recante misure urgenti per la correzione del deficit tariffario del settore dell’energia elettrica), del 23 dicembre 2010 (in prosieguo: il «decreto legge 14/2010») (BOE n. 312, del 24 dicembre 2010, pag. 106386), prevede quanto segue: «In secondo luogo, al fine di ridurre i costi imputabili alla tariffa, si prevede che le imprese produttrici nell’ambito del regime ordinario finanzieranno il piano di azione 2008‑2012, adottato con decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento “Strategia per il risparmio e l’efficienza energetica in Spagna per gli anni 2004‑2012”. Inoltre, sono fissate le percentuali del contributo di ciascuna società al suo finanziamento e, di conseguenza, si modifica quanto disposto dalla Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011 [legge sul bilancio generale dello Stato per il 2011]». |
13 |
Conformemente alla terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010, rubricata «Finanziamento dei piani per il risparmio e l’efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013»:
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Il piano di azione 2008‑2012
14 |
La sintesi del piano di azione 2008‑2012, approvato con decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, prevede quanto segue: «[L]e politiche per il risparmio e l’efficienza energetica costituiscono uno strumento di progresso della società, in quanto: contribuiscono al benessere sociale; rappresentano un elemento di responsabilità sociale; orientano le attività umane verso lo sviluppo sostenibile; stabiliscono un nuovo quadro per lo sviluppo della competitività delle imprese; e, in definitiva, rispondono al principio di solidarietà tra i cittadini e i popoli. Tali principi guida devono tradursi in piani, come quello qui illustrato, che devono tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
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15 |
Dalla sintesi suesposta risulta che, parallelamente a strategie nazionali di tal genere, «l’[Unione] ha attuato politiche che vanno in questa stessa direzione. Ne è un esempio la direttiva [2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU 2006, L 114, pag. 64)]». |
16 |
Nella suddetta sintesi si indica altresì che, sul piano economico, il piano di azione 2008‑2012 richiede risorse finanziarie molto ingenti affinché l’incentivo al risparmio e all’efficienza energetica produca un vero e proprio effetto di impulso degli investimenti privati, i quali risultano economicamente redditizi nella maggior parte dei casi, ma richiedono una decisione di investire fondi la cui disponibilità è sempre limitata. I fondi pubblici necessari all’attuazione del piano hanno una triplice origine: i) fondi destinati al piano da parte dell’amministrazione spagnola, sia mediante l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (Istituto per la diversificazione e il risparmio dell’energia), succeduto al Centro de Estudios de la Energía (centro di studi sull’energia), sia mediante gli organismi equivalenti delle comunità autonome; ii) le risorse provenienti dai fondi strutturali quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e iii) i fondi reinvestiti dai settori dell’energia elettrica e del gas «al fine di favorire il miglioramento dell’efficienza dei medesimi». |
Il decreto controverso e l’IDAE
17 |
In applicazione della terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010, il legislatore nazionale ha adottato l’Orden IET/75/2014, por la que se regulan las transferencias de fondos, con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta específica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2013, para la ejecución de las medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011‑2020, y los criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan (decreto IET/75/2014, che disciplina i trasferimenti di fondi, a carico delle imprese produttrici di energia elettrica, dal conto specifico della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza all’Istituto per la diversificazione e il risparmio dell’energia, nel 2013, ai fini dell’esecuzione delle misure del piano di azione per il risparmio e l’efficienza energetica 2011‑2020, e i criteri di esecuzione delle misure di cui a detto piano), del 27 gennaio 2014 (BOE n. 25, del 29 gennaio 2014, pag. 5875) (in prosieguo: il «decreto controverso»). |
18 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del decreto controverso precisa che l’oggetto di quest’ultimo consiste nella definizione della procedura di trasferimento dal conto specifico della Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza) all’IDAE per quanto riguarda i fondi di cui alla terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010. |
19 |
L’IDAE è in particolare finanziato mediante i contributi economici versati dalle imprese sottoposte a quest’ultima disposizione, ed è nell’ambito di tale istituto che sono in parte attuati i piani di azione e di efficienza adottati dal governo. L’IDAE è stato creato dalla ventunesima disposizione addizionale della Ley 46/1985, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (legge 46/1985, sul bilancio generale dello Stato), del 27 dicembre 1985 (BOE n. 311, del 28 dicembre 1985, pag. 40637), quale ente di diritto pubblico, ai fini della gestione e dello sviluppo della politica di risparmio, di conservazione e di diversificazione dell’energia. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20 |
Il 31 gennaio 2014, la GDF Suez Cartagena Energía SL, divenuta Engie Cartagena, ha presentato un ricorso dinanzi all’Audiencia nacional (Corte centrale, Spagna) diretto all’annullamento del decreto controverso, per illegittimità, e al riconoscimento di un risarcimento corrispondente alle somme versate in forza del medesimo decreto. La Engie Cartagena contesta, in particolare, la somma di cui essa deve farsi carico nell’ambito del finanziamento del piano di azione 2008‑2012, determinata sul fondamento del decreto legge 14/2010. |
21 |
La Engie Cartagena sostiene, in particolare, che i criteri e i principi stabiliti dalle sentenze del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205), e del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637), che devono presiedere all’imposizione di un obbligo relativo al servizio pubblico, non sono soddisfatti dalla legislazione nazionale in questione. |
22 |
L’Audiencia Nacional (Corte centrale) rileva che, con l’introduzione del contributo obbligatorio previsto alla terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010, in esecuzione della quale è stato adottato il decreto controverso, il legislatore nazionale intendeva ridurre il deficit tariffario del settore dell’energia elettrica, evitando che il finanziamento di tale costo fosse imputato a tutto il sistema elettrico. Secondo i suoi considerando, infatti, «l’obiettivo del presente decreto legge è di far fronte con urgenza alla correzione del deficit tariffario nel settore dell’energia elettrica». Il decreto legge 14/2010 e, più in particolare, questa terza disposizione addizionale rientravano di fatto nel novero delle numerose disposizioni che il legislatore nazionale ha adottato in materia di correzione del deficit tariffario nel settore dell’energia elettrica. |
23 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la conformità di tale contributo obbligatorio con i principi stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, e si chiede, in particolare, se il medesimo contributo obbligatorio costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico imposto dallo Stato in modo trasparente, non discriminatorio e che garantisca alle imprese parità di accesso ai consumatori. |
24 |
Secondo il suddetto giudice, dal succitato articolo 3, paragrafo 2, risulta che, nell’interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, in particolare, la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima, conformemente alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50), nonché alla direttiva 2006/32, nell’ambito delle quali sono stati adottati i piani per il risparmio e l’efficienza energetica per gli anni dal 2011 al 2013 nonché il decreto legge 14/2010. |
25 |
In Spagna, tali misure si ritrovano nel piano di azione 2011‑2020 in materia di risparmio e di efficienza energetica, la cui gestione è centralizzata dall’IDAE, il quale è un ente pubblico. Ai fini di detto piano di azione, sono stabiliti la dotazione e il trasferimento economico previsti dalla terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010, con l’imposizione di una prestazione patrimoniale gravante sulle undici imprese elencate dalla legge che ha istituito il contributo obbligatorio. Tale trasferimento economico è diretto al conseguimento degli obiettivi dell’IDAE. |
26 |
Il giudice del rinvio riferisce che la terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010 impone che il finanziamento gravi, adesso, soltanto su determinate imprese del settore, anziché prevedere una ripartizione generale a carico del sistema o un finanziamento attraverso il bilancio, il che implicherebbe che lo Stato membro interessato esiga e imponga a dette imprese un obbligo relativo al servizio pubblico, nei termini di cui alle direttive 2003/54 e 2009/72. Pertanto, secondo il suddetto giudice, quando il finanziamento dei piani per l’efficienza passa da un finanziamento generale a carico del sistema a un finanziamento a carico di determinati produttori di energia, imposto in modo vincolante da una legge, tale obbligo di finanziamento costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico, in quanto si tratta di una decisione a carattere economico e finanziario, il cui obiettivo e la cui finalità diretta consistono, tuttavia, nell’adozione di misure collegate alla tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. |
27 |
Orbene, l’Audiencia Nacional (Corte centrale) ritiene che, contrariamente ai requisiti derivanti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, il decreto legge 14/2010 non fornisca alcuna precisazione né sul criterio applicato per la fissazione degli importi del contributo obbligatorio né sulla motivazione della ripartizione delle percentuali né tantomeno sulla questione se il volume e la rilevanza di tali imprese nel settore siano stati determinanti e, in caso affermativo, sulla natura dei criteri utilizzati per determinare tale rilevanza. |
28 |
La terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010 istituirebbe dunque un obbligo relativo al servizio pubblico senza fornire alcuna indicazione o giustificazione diversa da quella relativa alla riduzione legittima del deficit tariffario, il che potrebbe risultare contrario ai principi derivanti dalle direttive 2003/54 e 2009/72 per quanto riguarda le esigenze di servizio pubblico nel settore dell’energia elettrica. Pertanto, se tale misura costituisse un obbligo relativo al servizio pubblico, essa potrebbe, così come è stata introdotta, comportare una discriminazione tra le imprese quanto ai loro diritti e ai loro obblighi, che non sarebbe sufficientemente giustificata e che, inoltre, non rispetterebbe i principi applicabili a questo tipo di obblighi nel settore dell’energia elettrica. |
29 |
Stante quanto precede, l’Audiencia Nacional (Corte centrale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
30 |
Con la prima questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che un contributo finanziario, imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica ai fini del finanziamento di piani per il risparmio e l’efficienza energetica gestiti da un’autorità pubblica, costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico rientrante nell’ambito della disposizione in questione. |
31 |
In limine, va rilevato, anzitutto, che, nell’ambito della questione suesposta, il giudice del rinvio richiama altresì l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54. Tuttavia, considerato che, da un lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, alla data del ricorso presentato dalla Engie Cartagena dinanzi al giudice del rinvio avverso il decreto controverso, era applicabile la direttiva 2009/72 e che, dall’altro, detta disposizione non ha subìto alcuna modifica sostanziale in seguito all’adozione di quest’ultima direttiva, la risposta della Corte alla questione in esame verterà solo sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. |
32 |
Inoltre, tenuto conto della discussione svoltasi in udienza in merito alla natura eventualmente fiscale del contributo obbligatorio, occorre rilevare che gli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale non consentono alla Corte di determinare con certezza se tale contributo obbligatorio abbia una natura di questo tipo. Si deve tuttavia ricordare che, se il giudice del rinvio ritenesse, alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale applicabile, che sia effettivamente così, la direttiva 2009/72, compreso l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa, non si applicherebbe alla normativa nazionale che istituisce detto contributo obbligatorio (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 56). |
33 |
Stanti le suesposte osservazioni preliminari, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato CE, in particolare dell’articolo 86 CE (divenuto articolo 106 TFUE), gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e devono garantire alle imprese dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. |
34 |
Relativamente alla nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», occorre constatare che poiché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per specificarne il significato, la disposizione in parola, ai fini dell’applicazione della citata direttiva, deve essere considerata come contenente una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretarsi in maniera uniforme nel territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, punto 26, e del 9 novembre 2016, Wathelet, C‑149/15, EU:C:2016:840, punto 29). |
35 |
È vero che ai termini del considerando 50 della direttiva 2009/72, gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, e il diritto dell’Unione dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. Tali termini rinviano però solo alla possibilità per gli Stati membri di decidere, sulla base del loro diritto nazionale, di imporre o no obblighi relativi al servizio pubblico a determinate imprese, nonché di determinarne il contenuto, purché essi siano compatibili con il diritto dell’Unione. |
36 |
Pertanto, il rinvio ai diritti degli Stati membri, contenuto al considerando succitato, riguarda unicamente l’applicazione della nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico». |
37 |
Ai fini dell’interpretazione della nozione in questione, occorre, in primo luogo, rilevare che, sebbene né l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 né alcun’altra disposizione della medesima direttiva contengano una definizione della nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», è tuttavia possibile estrarre dai termini di detta disposizione alcuni elementi costitutivi di tale nozione, ai sensi della direttiva in parola. |
38 |
Invero, da un lato, dal fatto che, secondo il tenore letterale della prima frase dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre obblighi relativi al servizio pubblico «alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica», si può dedurre che tali obblighi devono essere tali da indurre le suddette imprese stesse a contribuire al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale determinato dallo Stato membro interessato. |
39 |
Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 fa espresso rinvio all’articolo 86 CE (divenuto articolo 106 TFUE), nel senso che gli Stati membri devono, in particolare, rispettare pienamente tale disposizione del Trattato quando impongono obblighi relativi al servizio pubblico, ai sensi della medesima disposizione della direttiva 2009/72. |
40 |
Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che riguarda le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale, mira a contemperare l’interesse degli Stati membri a utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 1999, Albany, C‑67/96, EU:C:1999:430 punto 103, e del 7 settembre 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 43). |
41 |
La giurisprudenza succitata rappresenta quindi una conferma del fatto che le imprese interessate devono essere obbligate ad adoperarsi per il conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale perseguito. |
42 |
Inoltre, dal rinvio all’articolo 106 TFUE, operato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, emerge che gli obblighi relativi al servizio pubblico, che quest’ultima disposizione autorizza, derogano alle regole in materia di concorrenza. Risulta quindi che, come indica la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, un obbligo relativo al servizio pubblico, ai sensi di detta disposizione, costituisce un intervento pubblico nel funzionamento del mercato, al fine di raggiungere un obiettivo di interesse economico generale, che obbliga le imprese del settore dell’energia elettrica ad operare nel mercato sulla base di criteri imposti dalle autorità pubbliche. |
43 |
Tale interpretazione della nozione di «obbligo relativo al servizio pubblico» è confermata dalle definizioni della medesima nozione contenute in altri atti di diritto dell’Unione. Infatti, in assenza di una definizione della nozione in questione nella direttiva 2009/72, e poiché si tratta di una nozione utilizzata dal legislatore dell’Unione in numerosi atti di diritto derivato, in particolare, nell’ambito dei settori di competenza di cui all’articolo 4 TFUE, quali l’energia o i trasporti, atti di tal genere, diversi dalla direttiva 2009/72, costituiscono riferimenti utili ai fini di un’interpretazione della stessa nozione, ai sensi della direttiva in parola. |
44 |
Orbene, a tale riguardo, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle conclusioni, dall’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1370/2007, che ha abrogato il regolamento n. 1191/69, e dall’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 3577/92, relativo al settore dei trasporti, nonché dall’articolo 2, punto 14, del regolamento 2017/352, relativo alla fornitura dei servizi portuali, risulta in particolare che la nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico» contemplata dal legislatore dell’Unione ai fini dell’applicazione di tali regolamenti riguarda, in sostanza, obblighi imposti dalle autorità pubbliche a un operatore che non assumerebbe i medesimi obblighi o che non li assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni se tenesse conto unicamente del proprio interesse commerciale. |
45 |
Ne consegue che, alla luce tanto del tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 quanto della definizione della nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico» quale fornita in modo convergente nell’ambito dei summenzionati atti adottati dal legislatore dell’Unione in settori diversi da quello del mercato dell’energia elettrica, la nozione in questione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, corrisponde a misure di intervento pubblico nel funzionamento di tale mercato, che impongono a imprese del settore dell’energia elettrica, ai fini del perseguimento di un interesse economico generale, di operare nel suddetto mercato sulla base di criteri imposti dalle autorità pubbliche. La libertà di tali imprese di operare nel mercato dell’energia elettrica è quindi limitata, nel senso che, tenuto conto unicamente del loro interesse commerciale, le medesime imprese non avrebbero fornito determinati beni o servizi, o non li avrebbero forniti nella stessa misura o alle stesse condizioni. |
46 |
Occorre rilevare, in secondo luogo, che tale definizione della nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico» è in linea con il sistema istituito dalla direttiva 2009/72. |
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Dalla sua struttura generale emerge, infatti, che tale direttiva ha l’obiettivo di perseguire la realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica interamente ed effettivamente aperto e concorrenziale, nel quale tutti i consumatori possono scegliere liberamente i loro fornitori e nel quale tutti i fornitori possono fornire liberamente i propri prodotti ai loro clienti (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti 36 e 55, e del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 39). |
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Ciò posto, la direttiva 2009/72 consente tuttavia agli Stati membri, fatte salve le condizioni dalla stessa indicate, di imporre, nell’interesse economico generale, obblighi relativi al servizio pubblico, i quali pregiudicano la libertà degli operatori interessati di operare nel mercato di cui trattasi e incidono in tal modo sul processo concorrenziale in tale mercato. È proprio per via del fatto che gli obblighi relativi al servizio pubblico sono tali da costituire restrizioni alla realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica interamente ed effettivamente aperto e concorrenziale che il legislatore dell’Unione ha imposto agli Stati membri condizioni che questi ultimi devono rispettare quando sottopongono detti operatori a obblighi del genere. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in parola, infatti, gli obblighi in questione devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e devono garantire alle imprese dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. |
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È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre verificare se il contributo obbligatorio rientri nella nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. |
50 |
A tale riguardo, va osservato che, secondo il giudice del rinvio, con l’introduzione del contributo obbligatorio previsto alla terza disposizione addizionale del decreto legge 14/2010, in esecuzione della quale è stato adottato il decreto controverso, il legislatore nazionale intendeva ridurre il deficit tariffario del settore dell’energia elettrica, evitando che il finanziamento di tale riduzione fosse imputato al sistema elettrico nel suo complesso e, quindi, ai consumatori. Il suddetto giudice precisa che le entrate derivanti da tale contributo sono utilizzate per finanziare i piani di azione gestiti dall’IDAE, circostanza che, a parere della Engie Cartagena e delle società intervenienti nel procedimento principale, confermerebbe che l’obiettivo perseguito dal contributo obbligatorio è la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico. |
51 |
Occorre, tuttavia, constatare che, poiché il summenzionato contributo obbligatorio non impone alcun requisito alle imprese interessate che limiti la loro libertà di operare nel mercato dell’energia elettrica, un simile contributo non può rientrare nella nozione di «obblighi relativi al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. In particolare, con l’imposizione di detto contributo, tali imprese non sono in alcun modo obbligate a fornire determinati beni o servizi che le stesse non avrebbero fornito, o che non avrebbero fornito nella stessa misura o alle stesse condizioni, se avessero tenuto conto unicamente del proprio interesse commerciale. |
52 |
Si deve rilevare, al riguardo, che la mera circostanza che le entrate del contributo obbligatorio sono trasferite a un fondo gestito dall’IDAE, incaricato dell’attuazione delle misure del piano di azione in materia di risparmio e di efficienza energetica, non implica per questo che agli operatori soggetti all’obbligo di pagamento di tale contributo sia imposto un «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi di detta disposizione. |
53 |
La suddetta circostanza riguarda infatti unicamente la destinazione finale delle entrate del contributo obbligatorio, il che non può essere sufficiente per ritenere che il pagamento del medesimo contributo costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico, ai sensi della succitata disposizione, quale definito al punto 45 della presente sentenza. Il fatto che l’IDAE persegua, eventualmente, un obiettivo di interesse economico generale non è di per sé rilevante, giacché la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se sia imposto un obbligo relativo al servizio pubblico non già a tale istituto, bensì, al contrario, se esso sia imposto a imprese produttrici di energia elettrica. |
54 |
Del resto, l’accoglimento della tesi difesa dalla Engie Cartagena e dalle società intervenienti nel procedimento principale presupporrebbe che qualsiasi obbligo di contribuzione finanziaria, previsto in una normativa nazionale, imposto a soggetti operanti nel mercato dell’energia elettrica costituisca, in considerazione della sola destinazione del prodotto finale di tale contribuzione, un «obbligo relativo al servizio pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, il che eccederebbe manifestamente la portata di tale nozione quale è stata impiegata dal legislatore dell’Unione nell’ambito della disposizione citata. |
55 |
Analogamente, non è idonea a mettere in discussione la conclusione di cui al punto 51 della presente sentenza la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che i piani di azione in materia di risparmio e di efficienza energetica sono stati precedentemente finanziati essendo considerati come un costo gravante sul sistema elettrico nel suo complesso e quindi, in ultimo luogo, sui consumatori finali, e non già, come adesso, su determinati produttori di energia elettrica. Tale circostanza riguarda infatti le persone sottoposte a un obbligo di contribuzione al finanziamento di detti piani, il che, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non risulta, in linea di principio, idoneo a incidere sulla natura del suddetto obbligo. |
56 |
Infine, si deve constatare che, contrariamente alle affermazioni della Engie Cartagena e delle società intervenienti nel procedimento principale, il contributo obbligatorio è diverso dagli obblighi nazionali in questione nelle cause che hanno dato origine alle sentenze del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205), del 21 dicembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861), e del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637). Le cause che hanno dato origine alle suddette sentenze, infatti, riguardavano misure nazionali che imponevano, rispettivamente, obblighi sui «prezzi di riferimento» per la fornitura del gas naturale, sulla formulazione delle offerte di fornitura di energia elettrica e sulle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale. Tutte queste misure stabilivano quindi modalità di fornitura di beni o di servizi da parte delle imprese interessate. |
57 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che un contributo finanziario imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica ai fini del finanziamento di piani per il risparmio e l’efficienza energetica gestiti da un’autorità pubblica non costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico di cui alla medesima disposizione. |
58 |
Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. |
Sulle spese
59 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che un contributo finanziario imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica ai fini del finanziamento di piani per il risparmio e l’efficienza energetica gestiti da un’autorità pubblica non costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico di cui alla medesima disposizione. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.