51996PC0366

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092//91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione de tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari /* COM/96/0366 DEF - CNS 96/0205 */

Gazzetta ufficiale n. C 293 del 05/10/1996 pag. 0023


Proposta di regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (96/C 293/06) COM(96) 366 def. - 96/0205(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (1) dispone che la Commissione formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno 1995;

considerando che i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e che questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore sia in termini di quantità che di assortimento;

considerando che le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti biologici e, nel contempo, permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;

considerando inoltre che, nell'agricoltura biologica, l'allevamento forma parte integrante dell'organizzazione aziendale in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;

considerando che, per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici deve conformarsi ad un modello razionale che consenta, nell'ambito di un'attività necessariamente legata alla terra, di realizzare una serie di obiettivi quali la riduzione dell'inquinamento, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati, l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati biologicamente nella stessa azienda;

considerando che per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei nitrati, le aziende che praticano l'agricoltura biologica devono disporre di una capacità di stoccaggio delle deiezioni animali e di piani per lo spargimento di concimi che garantiscano il mantenimento della qualità dell'ambiente;

considerando che occorre mantenere la massima diversità biologica possibile e che la scelta delle razze deve essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;

considerando che l'alimentazione degli animali deve consistere prevalentemente in foraggi e mangimi ottenuti con metodi bologici;

considerando che, nelle attuali cirostanze, gli allevatori possono incontrare difficoltà quanto all'approvvigionamento di mangimi prodotti con metodi biologici e che giova quindi prevedere, in via provvisoria, la possibilità di autorizzare l'impiego, in modica quantità, di un numero limitato di alimenti convenzionali;

considerando inoltre che, per soddisfare il fabbisogno fisiologico essenziale degli animali, può essere necessario il ricorso ad integratori alimentari; che è opportuno precisare la natura e le modalità d'uso di vitamine e di talune sostanze minerali;

considerando che la salute degli animali va tutelata soprattutto in forma preventiva, grazie ad una scelta oculata di razze per natura resistenti alle malattie, ad un'alimentazione equilibrata e sana e ad un ambiente propizio, in particolare sotto il profilo della stabulazione e dei metodi di conduzione dell'allevamento;

considerando che le cure necessarie per combattere le malattie, le infezioni o le parassitosi devono essere basate sull'impiego di medicine alternative come la fitoterapia e l'omeopatia, astenendosi dal ricorso sistematico ai medicinali di sintesi;

considerando tuttavia che, nelle attuali circostanze, taluni trattamenti allopatici sono necessari per salvare la vita o attenuare le sofferenze degli animali e che la loro utilizzazione può essere autorizzata, sotto controllo veterinario, in misura limitata e con le debite precauzioni per la vendita dei prodotti animali dopo il trattamento;

considerando che, nella maggioranza dei casi, gli animali devono poter accedere ad aree di pascolo o a spiazzi erbosi non appena le condizioni climatiche lo consentono; che tali pascoli devono essere gestiti secondo un programma di rotazione con turni di riposo e vuoti sanitari;

considerando che, per tutte le specie animali, i locali di stabulazione devono soddisfare le esigenze degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e, a questo scopo, devono essere dotati di una superficie utile sufficiente per consentire a ciascun animale la libertà di movimento necessaria; che è opportuno che i materiali con cui sono costruiti e rivestiti i fabbricati siano completamente atossici per gli animali e per l'ambiente;

considerando che la pratica delle mutilazioni sistematiche degli animali e l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o a modificare il ciclo riproduttivo degli animali sono contrari ai principi dell'agricoltura biologica e tali da alterare non solo il comportamento ma anche l'equilibrio e la salute degli animali;

considerando che la movimentazione, il trasporto e la macellazione degli animali devono essere effettuati nel rispetto dell'animale stesso, evitando ogni inutile sofferenza e tensione;

considerando che l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità di risorse pollinifere e nettarifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi;

considerando che tutti gli operatori che commercializzano prodotti animali facenti riferimento al metodo di produzione biologico devono essere soggetti a regolare controllo in base alle particolari condizioni di produzione degli allevamenti; che è opportuno che talune informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, siano indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;

considerando che le disposizioni relative alle produzioni animali devono tener conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione della normativa per le produzioni vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

a) i prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati;

b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o di uno o più ingredienti di origine animale.»

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è soppresso.

3) All'articolo 5, paragrafo 5 la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) per le produzioni vegetali, sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto; per le produzioni animali, sia stato osservato un periodo di conversione pari ad almeno la metà dei vari periodi di conversione di cui all'allegato I, parte II.»

4) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), tra i termini «ammendanti del terreno» e «qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per talune sostanze», sono inseriti i termini seguenti:

«alimenti per il bestiame, integratori alimentari per la nutrizione animale, disinfettanti».

5) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), la frase «quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali» è completata dai termini «oppure per l'eliminazione di parassiti e la disinfezione dei locali di stabulazione.»

Al secondo trattino, la frase «le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali» è completata dai termini «e con gli animali;».

6) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Per l'alimentazione degli animali, possono essere inseriti altri prodotti nell'elenco dell'allegato II in cui figurano gli alimenti per animali che non sono stati prodotti secondo i principi dell'agricoltura biologica, nonché nell'elenco degli integratori alimentari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se sono utilizzati mangimi convenzionali, questi devono essere indispensabili per un'alimentazione equilibrata degli animali, rispondenti al loro fabbisogno fisiologico e non disponibili in quantità sufficiente nella Comunità nella forma corrispondente alle disposizioni dell'articolo 6;

b) se i suddetti prodotti sono utilizzati come integratori alimentari, questi devono essere:

- essenziali per le specifiche esigenze nutrizionali degli animali;

- di origine naturale.»

7) All'articolo 13, il trattino «- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;» è sostituito dal trattino «- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI e VII;».

8) Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

9) La conversione del numero di capi in UBG per la determinazione del fattore di densità dell'azienda, inteso a limitare il numero di animali in funzione della superficie disponibile, è operata con l'ausilio di una tabella di conversione che costituisce un nuovo allegato (allegato VII) al regolamento (CEE) n. 2092/91 e che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1) Nel capitolo «Vegetali e prodotti animali» dell'allegato I relativo alle norme per la produzione biologica a livello aziendale, è soppresso il capoverso relativo agli animali a ai prodotti animali (punto 3).

2) È aggiunto il capitolo seguente:

«II. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI

1. Principi generali

- Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

- Per poter usufruire delle indicazioni relative all'agricoltura biologica, gli animali destinati all'alimentazione umana o i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana devono essere nutriti con prodotti vegetali ottenuti secondo i principi dell'agricoltura biologica, coltivati di preferenza nella stessa azienda, e devono essere allevati conformemente alle norme enunciate nel presente allegato.

- Le produzioni animali devono garantire l'equilibrio degli ecosistemi agricoli e soddisfare il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno. Esse contribuiscono a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animale, animale e terra. Impiegando risorse naturali rinnovabili (concime biologico, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio policoltura-allevamento consente la salvaguardia e il miglioramento del suolo a lungo termine, nonché lo sviluppo di un'agricoltura durevole.

- L'alimentazione degli animali deve rispondere al loro fabbisogno fisiologico e attingere, salvo deroga, all'agricoltura biologica.

- Deve essere mantenuta la massima diversità biologica possibile e la scelta delle razze deve essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti.

- L'ambiente in cui vivono gli animali deve essere concepito in modo da consentire a questi ultimi una sufficiente libertà di movimento in funzione del comportamento specifico di ciascuna specie. I fabbricati che ospitano gli animali devono essere dotati di un'aerazione adeguata, di luce naturale e di tutti i mezzi atti a garantire il benessere degli animali, in particolare attrezzature adatte e lettiera a sufficienza.

- Il rispetto dei suddetti principi relativi alla scelta delle razze, all'alimentazione e alle condizioni di vita dovrebbe avere per effetto di limitare i problemi sanitari, cosicché la salute degli animali possa essere tutelata prevalentemente a titolo preventivo. La somministrazione di cure allopatiche sarà autorizzata soltanto in via eccezionale.

- L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Nella maggioranza dei casi, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello aziendale e da evitare ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo, delle acque superficiali e delle falde freatiche. La consistenza del patrimonio zootecnico dipenderà essenzialmente dalla superficie disponibile per lo spargimento delle deiezioni animali e dall'impiego eventuale di altri concimi organici onde evitare danni all'ambiente. La densità totale degli animali rispetto alla superficie aziendale non può superare 2 unità di bestiame grosso (UBG) per ettaro. In caso di spargimento di altri concimi organici, la densità totale degli animali va ridotta in modo da non superare un apporto totale di azoto equivalente a 2 UBG/ha, tenendo conto dell'equivalenza 2 UBG = 170 kg N.

- I tassi di conversione in unità di bestiame per le varie categorie di animali figurano nell'allegato VII. Qualora vengano superate le densità indicate (o le dosi di spargimento d'azoto), l'organismo o l'autorità di controllo può accordare una deroga a condizione che il conduttore dimostri, per mezzo di un piano di spargimento giustificato, la disponibilità di superfici supplementari presso altre aziende della zona con cui intrattenga regolari rapporti di collaborazione. Gli appezzamenti in questione devono formare oggetto di un impegno contrattuale da parte degli agricoltori interessati e non possono ricevere altre deiezioni animali. Qualora vi siano rischi di forte inquinamento, l'organismo o l'autorità di controllo può fissare densità massime inferiori a 2 UBG/ha onde garantire il mantenimento della qualità dell'ambiente.

- Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente allegato.

La presenza di animali allevati nell'azienda secondo i principi dell'agricoltura convenzionale è ammessa soltanto se l'allevamento di questi animali ha luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.

- La riproduzione è basata sulla monta naturale. È autorizzata la fecondazione artificiale, mentre sono vietati il trapianto di embrioni e l'uso di ormoni per regolare l'ovulazione, eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali.

- Nell'agricoltura biologica non possono essere praticate sistematicamente sugli animali mutilazioni quali recisione della coda o dei denti, castrazione, decornazione, spuntatura del becco, clippaggio delle ali delle api regine. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'organismo o dall'autorità di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute o il benessere degli animali. Tali interventi devono essere effettuati da personale qualificato, evitando ogni sofferenza agli animali.

- Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi senza brutalità. È vietato l'uso di calmanti durante il tragitto. Vanno in ogni caso rispettate le normative nazionali o comunitarie in materia.

- Il trattamento degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento sarà inteso a limitare la tensione e, nello stesso tempo, ad offrire le dovute garanzie quanto all'identificazione e alla separazione degli animali rispetto a quelli di origine convenzionale.

2. Origine degli animali

Nei vari tipi di allevamento, gli animali devono provenire da aziende che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

Al fine di garantire il rinnovo del patrimonio, possono essere introdotti, entro un massimo del 10 % del bestiame adulto dell'azienda, animali di sesso femminile che non abbiano ancora raggiunto lo stadio adulto (nullipari) provenienti da allevamenti convenzionali.

Detta percentuale può essere maggiorata, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo e previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro, in particolari casi come un'estensione significativa dell'azienda, cambiamento di razza, sviluppo di una nuova produzione o eliminazione di animali a causa di problemi sanitari.

In deroga a quanto precede, possono essere introdotti negli allevamenti biologici animali ottenuti con metodi convenzionali, in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, alle seguenti condizioni:

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché di età non superiore alle 18 settimane;

- pulcini di meno di tre giorni destinati alla produzione di carne;

- vitelli di meno di quattro settimane;

- suinetti immessi in regime biologico sin dallo svezzamento.

Le suddette deroghe, che sono subordinate all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo, sono applicabili durante un periodo transitorio che spira il 31 dicembre 2000.

L'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente allegato.

Per tutti gli acquisti di animali presso allevamenti convenzionali, si presterà particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere disposizioni particolari, come l'esecuzione di controlli preventivi, a seconda della situazione locale.

Nel settore dell'apicoltura, la costituzione dell'alveare si ottiene moltiplicando le colonie esistenti o acquistando sciami o arnie provenienti da allevamenti conformi ai principi dell'apicoltura biologica. L'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato in via derogatoria per un periodo transitorio che spira il 31 dicembre 2000 e con l'obbligo di osservare un periodo di conversione.

3. Periodo di conversione

Nell'agricoltura biologica, l'alimentazione degli animali deve essere costituita integralmente da prodotti ottenuti secondo le norme di cui al punto I del presente allegato relative ai vegetali e ai prodotti vegetali.

I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se sono state rispettate le norme di cui sopra in materia di origine degli animali.

In caso di conversione di un allevamento bovino, ovino, caprino, suino o avicolo, la totalità della superficie foraggera dell'unità di produzione deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica. Per i prati e le colture foraggere è necessario un periodo di conversione preliminare, di regola di due anni. L'organismo di controllo può, con il benestare dell'autorità competente, decidere di prorogare o di abbreviare tale periodo, a seconda dell'utilizzazione precedente degli appezzamenti.

I prodotti d'allevamento possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli allevamenti in via di conversione hanno rispettato le norme di cui al presente allegato, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, le condizioni sanitarie e le condizioni ambientali, per un periodo di almeno:

- 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne;

- 6 mesi per i piccoli ruminanti, i suini e il pollame introdotti dopo i 3 giorni di età, destinati alla produzione di carne;

- 12 settimane per gli animali da latte;

- 10 settimane per le ovaiole.

Qualora vengano introdotti animali provenienti da allevamenti convenzionali, secondo le condizioni e i limiti di cui al punto precedente, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i termini sopra indicati; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente allegato, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni sanitarie.

In caso di conversione nel settore apicolo, i prodotti dell'alveare possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le condizioni generali relative all'alimentazione, ai trattamenti e all' habitat sono state rispettate per almeno un anno. Il materiale di cui sono costituite le arnie deve essere conforme alle disposizioni del presente allegato. Per l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali, il periodo di conversione è parimenti di un anno.

4. Alimentazione

- L'alimentazione di tutti gli animali dell'azienda dev'essere, di regola, integralmente costituita da foraggi e da alimenti preparati nel rispetto delle norme di produzione di cui all'articolo 6 e all'allegato I.

Gli alimenti per il bestiame dovrebbero essere prodotti, di norma, nella stessa azienda allevatrice; è tuttavia autorizzato, in particolari circostanze, l'acquisto di mangimi biologici presso altre aziende o imprese che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e all'allegato I.

L'alimentazione sarà finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che alla massima crescita, pur nell'attenta considerazione del fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi fisiologici.

In deroga a quanto precede, le autorità e gli organismi incaricati del controllo possono autorizzare, durante un periodo transitorio che spira il 31 dicembre 2000, l'impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente di origine biologica. La percentuale massima giornaliera autorizzata di mangimi convenzionali è del 10 % per i ruminanti e del 20 % per gli altri animali. Detta percentuale è calcolata in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola.

L'incorporazione nella razione alimentare di prodotti vegetali in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 20 % della formula alimentare se provengono da appezzamenti coltivati secondo le norme di produzione di cui all'articolo 6 e all'allegato I da almeno un anno.

Nell'allegato II, parte C, sono elencati gli alimenti convenzionali che possono essere somministrati agli animali, soprattutto per coprire il loro fabbisogno proteico. Le relative percentuali possono essere adattate, in caso di perdite di produzione foraggera dovute ad avversità climatiche eccezionali, se ciò appare giustificato e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo.

- I mangimi semplici o composti devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 77/101/CEE del Consiglio (¹) e della direttiva 79/373/CEE del Consiglio (²). Quanto alla presenza di sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, si applica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio (³).

L'aggiunta di vitamine e di oligoelementi allo scopo di soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali è autorizzata conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (4).

L'apporto di sostanze minerali indispensabili per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali sarà costituito, di preferenza, da materie prime naturali o da alimenti contenenti di per sé tali sostanze. Gli integratori alimentari autorizzati sono elencati nell'allegato II, parte D.

Fatta eccezione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, è vietata l'utilizzazione di altri prodotti di origine animale nell'alimentazione biologica degli animali.

È vietata la somministrazione di qualunque sostanza di sintesi destinata a stimolare la crescita o la produzione.

- Per gli animali poligastrici, i sistemi di allevamento saranno basati in massima parte sul pascolo. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi grossolani freschi, essiccati o insilati. È vietato l'uso esclusivo di insilati.

Sono autorizzati come conservanti d'insilato il sale marino e il salgemma, i cosiddetti conservanti biologici come i lieviti, i batteri lattici, acetici, formici e propionici, gli enzimi, il siero di latte, nonché lo zucchero e le melasse.

- Nel settore apicolo, le arnie devono essere collocate in luoghi provvisti esclusivamente di colture o vegetazione spontanea rispondenti ai criteri di produzione biologica specificati all'articolo 6 e all'allegato I.

Gli Stati membri designano le regioni o le zone in cui è praticabile l'apicoltura biologica. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo le necessarie giustificazioni e garanzie, basate su analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai suddetti criteri.

Il nutrimento delle colonie è autorizzato quando le condizioni climatiche esigono la costituzione di riserve sufficienti per lo svernamento. Il nutrimento deve essere effettuato tra l'ultima raccolta di miele e il periodo di riposo delle api. Esso consiste di norma nell'apporto di miele dell'apicoltura biologica, ma possono essere utilizzati anche sciroppi di zucchero a condizione che siano stati preparati con prodotti rispondenti alle norme dell'agricoltura biologica. In deroga a quanto precede, lo sciroppo di zucchero e il miele di origine convenzionale sono autorizzati durante un periodo transitorio che spira il 31 dicembre 2000.

5. Profilassi e cure veterinarie In campo sanitario, la prevenzione delle malattie è l'obiettivo prioritario della zootecnia biologica. La salute degli animali dipende da una conduzione oculata dell'allevamento, che favorisca la resistenza alle malattie ed eviti le infezioni. In questo contesto, molteplici fattori concorrono ad una buona profilassi, consentendo di limitare i problemi sanitari: scelta di razze confacenti alle condizioni locali, alimentazione sana ed equilibrata, stabulazione adatta alla morfologia e alle esigenze degli animali, ricorso alle difese naturali degli animali e utilizzazione razionale dei pascoli.

Gli animali feriti o malati devono essere curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali. L'allevatore provvede alla regolare sorveglianza della mandria onde rilevare eventuali anomalie.

Sono autorizzate senza restrizioni le cure a base di estratti di vegetali, di oligoelementi e di prodotti figuranti nell'allegato II, parte D, nonché la somministrazione di sostanze vegetali, animali o minerali in dosi omeopatiche.

Sono vietati i trattamenti preventivi di tipo allopatico, nonché l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita. È altresì vietata la somministrazione di ormoni al fine di provocare o sincronizzare gli estri. I trattamenti ormonali possono tuttavia essere praticati su singoli animali affetti da problemi di riproduzione.

Qualora una malattia non possa essere curata mediante i trattamenti sopra indicati, si potrà fare ricorso a trattamenti allopatici per salvare la vita dell'animale, per evitargli sofferenze o se si tratta dell'unico mezzo atto a restituirgli la salute.

I vaccini possono essere utilizzati se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'azienda o per le vaccinazioni prescritte dalla legge.

I trattamenti allopatici devono essere praticati sotto la responsabilità di un veterinario, con esplicita indicazione della natura del medicamento, della durata della cura e dell'eventuale periodo di attesa raccomandato prima del consumo delle carni. Questi dati devono essere iscritti nei registri zootecnici e dichiarati all'organismo di controllo. Gli animali sottoposti a trattamento devono essere chiaramente identificati: singolarmente per il bestiame grosso, singolarmente o a lotti per il pollame e il bestiame minuto, in colonie per le api.

I tempi d'attesa fra il trattamento con medicinali di sintesi e la commercializzazione dei prodotti animali con denominazione biologica sono raddoppiati rispetto al periodo legale.

Nel settore dell'apicoltura, la salute delle colonie sarà preservata limitando i fattori che possono favorire l'insorgere di malattie. A questo scopo, si applicheranno le seguenti tecniche: scelta di razze resistenti e confacenti alle condizioni locali, periodico rinnovo delle api regine, regolare pulizia e disinfezione del materiale, distruzione del materiale contaminato, regolare rinnovo della cera, sufficiente disponibilità di polline e di miele nelle arnie.

Qualora si renda necessario l'impiego di prodotti di sintesi per debellare talune malattie contagiose che potrebbero annientare le colonie, il trattamento deve essere praticato nel momento più distante possibile dal periodo di deposizione delle uova e dal periodo di raccolta del nettare. Se si deve procedere ad un trattamento durante questo periodo, le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario. Questi alveari saranno successivamente soggetti ad un periodo di riconversione di un anno.

Per l'insieme delle produzioni animali, se un animale o un gruppo di animali riceve più di due cure allopatiche, ad esclusione di quelle antiparassitarie, nel corso di un ciclo annuale di produzione o dell'intero ciclo vitale se questo è inferiore a un anno, i prodotti animali ottenuti non possono essere messi in vendita con la denominazione biologica durante lo stesso anno.

6. Edifici zootecnici e pascoli Per tutte le specie, le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze degli animali in materia di movimento, luce naturale e benessere. Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. I fabbricati devono essere dotati di un'aerazione sufficiente e adeguata alle condizioni climatiche.

Se gli animali vengono allevati in gruppo, la composizione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali degli animali. Nella costruzione dei fabbricati è vietato l'uso di materiali o di prodotti di rivestimento che possano avere effetti tossici sugli animali.

Tutti i mammiferi devono avere a disposizione un giaciglio con lettiera. Quest'ultima può essere costituita da strame o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai termini dell'allegato II, parte A. I fabbricati adibiti all'allevamento del pollame devono contenere un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del branco e alla taglia dei volatili.

La pulizia dei locali di stabulazione dev'essere effettuata mediante getto d'acqua o con acqua calda. Per la disinfezione dei locali si possono utilizzare i prodotti elencati nell'allegato II, parte E. La disinfestazione dei locali, in particolare l'eliminazione degli insetti e dei parassiti, dev'essere operata in assenza di bestiame ed esclusivamente con l'impiego di prodotti figuranti nell'allegato II, parte B.

Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni animali e di effluenti d'insilati devono impedire l'inquinamento delle acque per ruscellare e infiltrazione nel suolo o scarico nelle acque superficiali di liquidi contenenti deiezioni animali ed effluenti di foraggi insilati.

Gli impianti per le deiezioni animali devono avere una capacità superiore a quella necessaria per lo stoccaggio di almeno sei mesi onde consentire la corretta gestione della fertilizzazione.

Per i mammiferi, i capi da riproduzione e da latte devono avere accesso a pascoli o spiazzi liberi all'aria aperta ogniqualvolta lo consentano le condizioni climatiche e lo stato del terreno. I pascoli devono inoltre offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dal caldo eccessivo.

L'allevamento degli animali da carne è basato teoricamente sugli stessi principi, con la differenza che l'ultima fase dell'ingrasso può avere luogo in stalla. I locali a ciò adibiti devono essere sufficientemente spaziosi da consentire agli animali una libertà di movimento confacente alle loro esigenze.

L'autorità o l'organismo di controllo può accordare deroghe a questo principio, giustificate da peculiarità locali in materia di struttura aziendale o di organizzazione dell'habitat in determinate regioni.

Tali deroghe possono essere concesse unicamente per fabbricati esistenti, mentre le nuove costruzioni devono conformarsi ai criteri generali sopra enunciati.

Nei locali di stabulazione, ciascun animale deve disporre di un'area di riposo asciutta di dimensioni sufficienti. In generale, la densità di bestiame nelle stalle sarà definita secondo la specie, la razza, l'età e la taglia degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per dormire, nutrirsi e spostarsi.

Per quanto riguarda l'allevamento dei vitelli, tutte le aziende si conformeranno alle norme di stabulazione definite dalla direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (¹).

Per i suini da ingrasso allevati in porcilaie, la superficie libera minima di cui dispone ciascun animale per il riposo deve corrispondere ai parametri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (²). Inoltre, gli animali devono avere accesso ad una zona di esercizio con lettiera coperta di superficie equivalente. Sono vietati i pavimenti interamente a graticciato e la stabulazione confinata. Le altre disposizioni della direttiva 91/630/CEE in materia di allevamento e di stabulazione si applicano a tutti i fabbricati dalla data di approvazione del presente regolamento.

Per il pollame, l'accesso ad un parchetto erboso provvisto di dispositivi di protezione deve essere garantito in permanenza durante il giorno, quando lo consentano le condizioni climatiche.

Il fabbricato adibito all'allevamento del pollame dev'essere ben aerato e munito di aperture proporzionate alla dimensione del fabbricato stesso. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita dell'erba e per operare un vuoto sanitario.

Il pollame allevato per la produzione di uova dev'essere tenuto all'aperto, con possibilità di accedere ad un ricovero di dimensioni e configurazione tali da offrire un sufficiente benessere agli animali.

Il parchetto e il ricovero devono soddisfare le seguenti condizioni minime (³):

- le galline hanno accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto;

- il terreno disponibile per le galline è in maggior parte ricoperto di vegetazione;

- il carico di galline non è superiore a 4 000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a una gallina per 2,5 m²;

- all'interno del fabbricato:

- il carico di galline non è superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili;

- almeno un terzo di detta superficie è ricoperto di strame composto ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;

- un parte sufficiente della superficie accessibile alle galline è destinata alla raccolta degli escrementi.

Il pollame allevato per la produzione di carne dev'essere tenuto secondo un sistema di allevamento rurale all'aperto, con accesso a parchetti all'aperto e un ricovero avente dimensione massima e caratteristiche adatte alle varie specie allevate. Questi allevamenti devono soddisfare le seguenti condizioni minime (¹):

- la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:

- per i polli: 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m² e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i 20 capi, ma non più di 40 kg;

- per le anatre mute e le anatre di Pechino: 8 maschi, ma non più di 35 kg di peso vivo, oppure 10 femmine, ma non più di 25 kg di peso vivo;

- per le anatre bastarde: 8 capi, ma non più di 35 kg di peso vivo;

- per le faraone: 13 capi, ma non più di 23 kg di peso vivo;

- per i tacchini: 6,25 capi (10 capi fino all'età di 7 settimane), ma non più di 35 kg di peso vivo;

- per le oche: 5 capi (10 capi fino all'età di 6 settimane), ma non più di 30 kg di peso vivo;

- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m²;

- ciascun ricovero non contiene più di:

- 4 800 polli,

- 5 200 faraone,

- 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o 3 200 anatre bastarde,

- 2 500 oche e tacchini;

- i ricoveri sono dotati di uscioli la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² di superficie utile;

- gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'età di:

- 6 settimane per i polli,

- 8 settimane per le anatre, le oche, le faraone e i tacchini;

- i parchetti all'aperto hanno una superficie, in gran parte coperta da vegetazione, almeno pari a:

- 2 m² per pollo, anatra muta, anatra di Pechino o faraona,

- 3 m² per anatra bastarda,

- 6 m² per tacchino,

- 10 m² per oca;

nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m e dotata di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo;

- gli animali ingrassati sono di una razza caratterizzata da crescita lenta;

- il mangime utilizzato nella fase d'ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;

- l'età minima per la macellazione è di:

- 81 giorni per i polli,

- 49 giorni per le anatre di Pechino,

- 70 giorni per le femmine di anatra muta,

- 84 giorni per i maschi di anatra muta,

- 92 giorni per le anatre bastarde,

- 94 giorni per le faraone,

- 140 giorni per i tacchini e le oche da arrosto.

Nel settore dell'apicoltura, gli alveari devono essere costruiti con materiali naturali, che non presentino alcun rischio di contaminazione per l'ambiente e per i prodotti apicoli. I materiali di protezione utilizzati devono rispondere agli stessi requisiti.

La protezione dei telaini e dei melari, in particolare dai parassiti, può essere realizzata esclusivamente con i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. È vietato qualsiasi prodotto chimico di sintesi.

La cera necessaria per l'allestimento dei nuovi telaini deve provenire da unità di produzione che osservino le norme dell'apicoltura biologica. In deroga a quanto precede, in particolare nel caso di nuovi impianti, l'organismo o l'autorità di controllo può autorizzare l'impiego di cera convenzionale qualora sul mercato non sia disponibile cera di origine biologica.

(¹) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(²) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30, modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

(³) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31, modificata da ultimo dalla direttiva 94/16/CE (GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 32).

(4) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 94/77/CE (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 113).

(¹) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.

(²) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33.

(³) Tali condizioni corrispondono alle disposizioni dell'allegato II, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1274/91 del Consiglio, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/91 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 786/95 (GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 12).

(¹) Tali condizioni corrispondono alle disposizioni dell'allegato IV, punto d) del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3239/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 48).»

3) Nell'allegato II, la parte «C. Altri prodotti» è sostituita dal testo seguente:

«PARTE C

Alimenti semplici per animali di origine agricola non prodotti secondo il metodo biologico, menzionati all'allegato I, parte II, punto 4

C.1. Semi, cereali e foraggi

Erba medica

Semi di leguminose (interi, farina, panelli pressati): lupino, soia, piselli, ceci (Cicer arietinum), cicerchia (Lathyrus sativus), fave e favette (Vicia faba)

Semi oleosi (interi, farina, panelli pressati): girasole, colza, lino

C.2. Prodotti vegetali trasformati

Sottoprodotti dell'industria degli amidi e delle fecole (granturco, patate)

Sottoprodotti della macinazione (crusca)

Fettucce di barbabietole

Sottoprodotti dell'industria del malto e della birra

Zucchero (per l'apicoltura)

C.3. Prodotti e sottoprodotti animali

Latte e prodotti lattiero-caseari

C.4. Altri prodotti

Polline (per l'apicoltura)

Nettare (per l'apicoltura).»

4) Nell'allegato II è aggiunta la parte D seguente:

«PARTE D

Integratori alimentari autorizzati per la nutrizione degli animali

1. >SPAZIO PER TABELLA>

2. Altri prodotti

- Polveri ed estratti di vegetali, di spezie e di aromi

- Polveri di roccia e di carbone di legna

- Alghe

- Lieviti

- Ossi di seppia, conchiglie e valve di ostrica

- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo

- Autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non (da somministrare esclusivamente ai giovani animali per l'apporto di vitamine, minerali e proteine).»

5) Nell'allegato II è aggiunta la parte E seguente:

«PARTE E

Prodotti autorizzati per il trattamento e la disinfezione dei locali e del materiale E.1. Prodotti utilizzati negli edifici zootecnici

- Latte di calce

- Candeggina

- Soda caustica (per il materiale)

- Potassa caustica (per il materiale)

- Essenze naturali di vegetali

- Ipoclorito di sodio (alveari)

- Acido formico, lattico e acetico (alveari)

E.2. Prodotti utilizzati per la pulizia del materiale

- Acido nitrico (attrezzatura da latteria)».

6) Nell'allegato II è aggiunta la parte F seguente:

«PARTE F

Altri prodotti»

7) Nell'allegato III relativo ai requisiti minimi di controllo e alle misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9, il titolo del primo capitolo «A. Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali» è modificato come segue:

«A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta».

8) Nell'allegato III è aggiunto il capitolo seguente:

«A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dalla produzione agricola

1. Le aziende che producono animali e prodotti animali secondo le norme del presente regolamento sono soggette ai requisiti di controllo previsti per le aziende che producono vegetali e prodotti vegetali, in considerazione dell'obbligo, di cui all'allegato I, di disporre di superfici coltivate.

2. Oltre ai suddetti requisiti, devono essere osservate disposizioni specifiche per le produzioni animali.

2.1. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:

- compilare una descrizione completa degli edifici zootecnici, delle aree di esercizio e di libero accesso nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio e alla trasformazione degli animali e dei prodotti animali;

- compilare una descrizione completa degli impianti per il magazzinaggio del letame;

- elaborare un piano di spargimento del letame, unitamente ad una descrizione completa delle superfici destinate alle colture vegetali;

- se del caso, dichiarare le disposizioni contrattuali stipulate con altri agricoltori della zona per lo spargimento del letame;

- elencare tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità di produzione per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Le descrizioni e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dal produttore interessato. La relazione deve inoltre contenere l'impegno dell'allevatore a rispettare le disposizioni dell'articolo 6 e quelle dell'allegato I e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

2.2. I requisiti generali in materia di controllo di cui all'allegato III, parte A, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, relativi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono applicabili, con le debite varianti, agli animali e ai prodotti animali.

In deroga a tali disposizioni, è ammessa la presenza nell'azienda di medicinali veterinari a condizione che siano stati prescritti da un veterinario in relazione ai trattamenti di cui all'allegato I, che siano conservati in un luogo controllato e che il loro acquisto e impiego siano annotati in un registro.

2.3. Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, singolarmente per i grandi mammiferi, singolarmente o a lotti per il pollame e i piccoli mammiferi.

L'identificazione degli animali e dei relativi prodotti deve essere garantita per tutto il ciclo di distribuzione, in particolare nel corso delle operazioni di trasporto, macellazione e ulteriore trasformazione.

2.4. I registri zootecnici devono essere tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede dell'azienda.

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere in particolare i seguenti dati:

- per ciascuna specie, gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;

- gli animali in uscita: età, numero e peso, marchio d'identificazione e destinazione;

- le eventuali perdite di animali e relativa giustificazione;

- alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzioni dei vari ingredienti della razione, periodi di pascolo in caso di limitazione dello stesso;

- profilassi, interventi terapeutici e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e tempi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

2.5. Quando un allevatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione, le unità che producono animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 2.1, primo, secondo e terzo trattino del presente capitolo relativo agli animali e ai prodotti animali, nonché le disposizioni relative al programma di allevamento, alla contabilità scritta e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti zootecnici. In queste unità non possono comunque essere allevati animali delle stesse specie allevate nell'unità di cui al punto 1 del presente capitolo.»

9) È aggiunto il seguente nuovo allegato:

«ALLEGATO VII >SPAZIO PER TABELLA>

»