SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

31 maggio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/92/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “intermediazione assicurativa” – Direttiva 2004/39/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “consulenza in materia di investimenti” – Consulenze fornite in occasione di un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione – Qualificazione dell’attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione»

Nella causa C‑542/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 18 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2016, nel procedimento

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

contro

Dödsboet efter Ingvar Mattsson,

e

Jan-Erik Strobel e altri,

Lisa Bergström e altri,

Ann-Christin Jönsson e altri,

Daniel Röme e altri,

contro

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e altri

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda (relatore), E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per la Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, da P. Sjödin e K. Blomkvist, advokater, nonché da A. Martin, C. Waering e P. Öhrn giuristi;

per J.‑E. Strobel e a., da J. Larsson, advokat;

per L. Bergstöm e a., da L. Bengtsson, A. Elison e C. Kronström, advokater;

per A.‑C. Jönsson e a., da H. Asklund, advokat;

per D. Röme e a., da T. Eliasson, advokat;

per il governo svedese, da H. Shev, C. Meyer-Seitz, A. Falk, L. Swedenborg e F. Bergius, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K.-Ph. Wojcik e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che raggruppa due procedimenti che oppongono, da un lato, la Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (in prosieguo: la «Länsförsäkringar») alla Dödsboet efter Ingvar Mattsson (successione di Ingvar Mattsson) e, dall’altro, il sig. Jan-Erik Strobel e a., la sig.ra Lisa Bergstöm e a., la sig.ra Ann-Christin Jönsson e a. nonché il sig. M. Daniel Röme e a. (in prosieguo, congiuntamente: «Strobel e a.») alla Länsförsäkringar in merito alla perdita di somme investite in prodotti nell’ambito di assicurazioni sulla vita di capitalizzazione sottoscritte presso società di intermediazione assicurativa che, a loro volta, avevano sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile presso la Länsförsäkringar.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2002/92

3

I considerando 8, 9 e 17 della direttiva 2002/92 sono così redatti:

«(8)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(9)

I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di “bancassicurazione”. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(…)

(17)

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell’attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così prevede:

«La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi».

5

L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

3)

“intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

(…)

(…)

5)

“intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa».

(…)».

6

A norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva:

«3.   Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1000000 di EUR per ciascun sinistro e di 1500000 EUR all’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premi.

(…)».

7

L’articolo 12 della direttiva 2002/92, intitolato «Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo», ai suoi paragrafi 2 e 3 così recita:

«2.   Quando l’intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

3.   Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto».

La direttiva 2004/39/CE

8

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati».

9

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

«La presente direttiva non si applica:

(…)

c)

alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;

(…)

j)

alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente rimunerata;

(…)».

10

L’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per

1)

“impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

(…)

2)

“servizio e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I;

(…)

(…)

4)

“consulenza in materia di investimenti”: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;

(…)

17)

“strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

(…)».

11

Tra i servizi e le attività di investimento elencati nell’allegato I, sezione A, della medesima direttiva figura, al punto 5 di tale sezione, la consulenza in materia di investimenti.

12

L’articolo 19 della direttiva 2004/39, intitolato «Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti», al suo paragrafo 9 prevede quanto segue:

«Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei clienti e/o ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo».

La direttiva 2014/65/UE

13

Il considerando 87 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), così recita:

«Gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti. Premesso che i requisiti di protezione degli investitori di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi essere applicati in condizioni di parità agli investimenti preassemblati in contratti assicurativi, le loro strutture di mercato e caratteristiche di prodotto diverse rendono la definizione di requisiti dettagliati più adeguata nell’ambito della revisione in corso della direttiva 2002/92/CE che della presente direttiva. Pertanto la futura normativa unionale che disciplinerà le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire adeguatamente un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondo a esigenze simili degli investitori e che quindi presuppongono sfide confrontabili riguardo alla protezione degli investitori. (…) Tali nuovi requisiti per i prodotti di investimento assicurativo dovrebbero essere stabiliti nella direttiva 2002/92/CE».

14

L’articolo 91 della direttiva 2014/65 contiene modifiche alla direttiva 2002/92. L’articolo 2, punto 3, secondo comma, di quest’ultima è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo il capo III bis della presente direttiva, sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa».

15

Al citato articolo 2 viene aggiunto un punto 13, che definisce la nozione di «prodotto di investimento assicurativo» come «un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato», salvo talune eccezioni.

16

Nella direttiva 2002/92 viene inserito un capo III bis, intitolato «Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi». A termini dell’articolo 13 bis, intitolato «Ambito di applicazione», di tale capo:

«Fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, il presente capo stabilisce requisiti aggiuntivi per le attività di intermediazione assicurativa e le vendite dirette effettuate da imprese di assicurazione in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi. Tali attività assumono la denominazione di attività di distribuzione assicurativa».

Il diritto svedese

17

Ai sensi del capo 1, articolo 1, secondo comma, della lagen (2005:405) om försäkringsförmedling [legge (2005:405), sull’intermediazione assicurativa, in prosieguo: la «legge sull’intermediazione assicurativa]:

«Si intende per intermediazione assicurativa qualsiasi attività esercitata a titolo professionale consistente:

1)

nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti,

2)

nel concludere contratti di assicurazione per conto di terzi, oppure

3)

nel collaborare alla loro gestione ed esecuzione».

18

Ai sensi del capo 2, articolo 1, di tale legge, l’attività di intermediazione assicurativa, salvo talune eccezioni, può essere esercitata soltanto previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Tale autorizzazione è subordinata a determinati requisiti. Dall’articolo 5, punto 4, e dall’articolo 6, punto 2, del summenzionato capo risulta che uno di tali requisiti è che sia stata stipulata un’assicurazione per coprire la responsabilità dell’intermediario assicurativo che causa un danno omettendo di adempiere i propri obblighi.

19

Il capo 5, articolo 4, della legge sull’intermediazione assicurativa stabilisce che l’intermediario assicurativo debba adeguare le consulenze fornite agli obiettivi e alle necessità del cliente e raccomandare soluzioni adatte a quest’ultimo. Quando il cliente è una persona fisica che si rivolge ad esso con fini non commerciali, l’intermediario è tenuto a dissuaderlo dal sottoscrivere prodotti che non possano essere considerati adatti in considerazione delle sue necessità, della sua situazione patrimoniale o di altre circostanze.

20

Ai sensi del capo 5, articolo 7, di detta legge, l’intermediario assicurativo il quale, deliberatamente o per negligenza, non adempia gli obblighi ad esso incombenti in base all’articolo 4 deve pagare un risarcimento per il danno puramente patrimoniale che il cliente, in particolare, abbia subito.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Procedimento Strobel e a./Länsförsäkringar

21

La Connecta Fondo och Försäkring AB (in prosieguo: la «Connecta»), una società di intermediazione assicurativa registrata, ha principalmente esercitato la sue attività negli anni dal 2004 al 2010, disponendo dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Essa aveva sottoscritto presso la Länsförsäkringar un’assicurazione per responsabilità civile, come richiesto dalla legge sull’intermediazione assicurativa.

22

Nel corso degli anni, diverse persone hanno affidato alla Connecta somme da investire in «prodotti obbligazionari di società Connecta», che dovevano essere inseriti in un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione. In cambio, hanno ricevuto alcuni documenti della Connecta. Tuttavia, è successivamente emerso che il direttore generale della Connecta si era appropriato delle somme in discorso. Questi è stato denunciato alla polizia e l’autorizzazione concessa alla Connecta è stata revocata. Il direttore generale è deceduto nel novembre 2010. La sua successione nonché la Connecta sono state dichiarate insolventi nel dicembre 2010. Nel corso degli anni dal 2004 al 2010, la Connecta aveva altresì svolto una vera e propria attività di intermediazione assicurativa.

23

Strobel e a., che hanno parimenti perduto somme di denaro, hanno intentato un’azione contro la Länsförsäkringar chiedendo un risarcimento a titolo dell’assicurazione per responsabilità civile sottoscritta dalla Connecta, adducendo che quest’ultima aveva un obbligo di risarcimento ai sensi del capitolo 5, articolo 7, della legge sull’intermediazione assicurativa. Essi hanno sostenuto di aver dato alla stessa l’istruzione di investire il loro denaro nell’assicurazione sulla vita di capitalizzazione e che, quindi, si era trattato di intermediazione assicurativa.

24

La Länsförsäkringar ha risposto, tra l’altro, che i danni subiti non erano scaturiti dall’attività assicurata, poiché i prodotti in questione erano fittizi. A suo parere, l’operato del direttore generale della Connecta non rientrava in un’attività di intermediazione assicurativa.

25

Strobel e a. sono risultati vittoriosi dinanzi al giudice di primo grado. Quest’ultimo ha constatato che gli stessi avevano inteso sottoscrivere un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione e che legittimamente avevano potuto credere che vi fosse stata un’intermediazione per la stipula di veri e propri contratti assicurativi. Per quanto riguarda la protezione dei consumatori, il giudice di primo grado ha sottolineato che la giustificata percezione di Strobel e a. relativamente alle intenzioni del direttore generale della Connecta deponeva a favore della conclusione secondo cui vi era stata un’intermediazione assicurativa. Detto giudice ha inoltre ritenuto che, dal momento che una simile intermediazione include gli atti preparatori e che la Connecta aveva anche svolto una vera e propria attività di intermediazione assicurativa, i fatti, così come si erano svolti, fossero oggettivamente sussumibili nella nozione di «intermediazione assicurativa».

26

Adito in appello contro tale decisione, il giudice d’appello ha dichiarato che il principio di protezione dei consumatori non esige di accordare rilevanza all’opinione soggettiva del consumatore su ciò che costituisce intermediazione assicurativa e che, nella fattispecie, non poteva oggettivamente trattarsi di intermediazione assicurativa.

27

Lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) rileva che, in forza dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, la nozione di «intermediazione assicurativa» comprende anche gli atti preparatori e, pertanto, non richiede, affinché la direttiva trovi applicazione, che sia stato effettivamente concluso un contratto assicurativo. Tale giudice si chiede tuttavia quale sia al riguardo la rilevanza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo rispetto alla conclusione di tale contratto nonché della percezione del consumatore.

Procedimento Länsförsäkringar/Dödsboet efter Ingvar Mattsson

28

Nel gennaio 2010, a seguito di una consulenza prestata da un dipendente della European Wealth Management Group AB (in prosieguo: la «EWMG»), una società di intermediazione assicurativa, il sig. Ingvar Mattsson, nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione, ha investito 500000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 50000) in un certificato di investimento, che è uno strumento finanziario strutturato. Tale investimento ha poi perso il suo valore.

29

L’EWMG era assicurata presso la Länsförsäkringar per responsabilità civile, come richiesto dalla legge sull’intermediazione assicurativa. Secondo le condizioni di tale assicurazione, questa riguarda un’attività prevista dalla legge citata e consiste in un obbligo risarcitorio, ai sensi del capo 5, articolo 7, di quest’ultima.

30

Essendo stata dichiarata fallita la EWMG, il sig. Mattsson ha citato in giudizio la Länsförsäkringar. Egli ha fatto valere, da un lato, che la EWMG aveva intenzionalmente o negligentemente omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi del capo 5, articolo 4, della legge sull’intermediazione assicurativa ed era quindi tenuta a versargli un risarcimento. Dall’altro, tale comportamento avrebbe configurato un evento assicurato in base all’assicurazione per responsabilità civile che la EWMG aveva sottoscritto.

31

La Länsförsäkringar ha riconosciuto che l’intermediazione relativa all’assicurazione sulla vita di capitalizzazione in sé rientrava nell’ambito di applicazione della legge sull’intermediazione assicurativa. Essa ha tuttavia fatto valere, in particolare, che le consulenze fornite dalla EWMG non riguardavano tale assicurazione sulla vita di capitalizzazione, bensì l’investimento nello strumento finanziario ad essa connesso. Di conseguenza, tali consulenze non rientrerebbero nella suddetta assicurazione per responsabilità civile.

32

Essendo il sig. Mattsson risultato vittorioso dinanzi al giudice di primo grado e al giudice d’appello, la Länsförsäkringar ha adito lo Högsta domstolen (Corte suprema), pur riconoscendo che la EWMG aveva agito con negligenza. Quest’ultimo giudice si chiede se le consulenze prestate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione, che, di per sé, riguardano non la firma del contratto di assicurazione, ma l’investimento di capitale, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92, di cui la legge sull’intermediazione assicurativa rappresenta la trasposizione nel diritto svedese, o della direttiva 2004/39, o ancora di entrambe tali direttive.

33

In tal contesto, lo Högsta domstol (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se la direttiva [2002/92] si applichi all’attività in cui un intermediario assicurativo non aveva alcuna intenzione di concludere effettivamente un contratto di assicurazione. Se sia rilevante la circostanza che siffatta intenzione mancasse prima dell’inizio dell’attività oppure sia mancata solo successivamente.

b)

Nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l’intermediario assicurativo, oltre all’attività fittizia, abbia svolto anche un’attività di intermediazione assicurativa vera e propria.

c)

Sempre nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l’attività apparisse al cliente prima facie come atti preparatorii in vista della conclusione di un contratto di assicurazione. Se abbia qualche rilevanza l’opinione del cliente, fondata o meno, circa la sussistenza di un’intermediazione assicurativa.

2)

a)

Se la direttiva [2002/92] si applichi alla consulenza, finanziaria o di altro genere, fornita nell’ambito di un’intermediazione assicurativa, ma che come tale non riguarda l’effettiva conclusione o proseguimento di un contratto di assicurazione. A tale riguardo, quale soluzione si applichi, in particolare, in relazione alla consulenza relativa all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

b)

Se la consulenza quale quella di cui alla questione 2 a), allorché essa configuri, sotto il profilo della sua definizione, consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva [2004/39], rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni di quest’ultima direttiva oltre a quelle della direttiva [2002/92] o, invece, rientri esclusivamente nell’ambito delle prime. Ove siffatta consulenza rientri del pari nell’ambito di applicazione della direttiva [2004/39], se un sistema normativo prevalga sull’altro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

34

Con la sua prima questione, di cui è opportuno esaminare tutte le parti congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «intermediazione assicurativa» rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in difetto dell’intenzione dell’intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero contratto di assicurazione.

35

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/92, l’ambito di applicazione di quest’ultima si estende, in particolare, all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, per cui tale direttiva fissa talune norme.

36

A tale fine, la nozione di «intermediazione assicurativa» è definita all’articolo 2, punto 3, della citata direttiva, come «le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione».

37

Dal fatto che le attività elencate in tale disposizione sono presentate come alternative si evince che ciascuna configura, di per sé sola, un’attività di intermediazione assicurativa. Come concordano il giudice del rinvio e tutti gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che si sono pronunciati su tale questione nelle loro osservazioni scritte, il compimento di atti preparatori alla conclusione di contratti assicurativi rientra nella nozione di «intermediazione assicurativa», a prescindere dal fatto che la stessa conduca o meno alla conclusione di tali contratti.

38

Tuttavia, la Länsförsäkringar ritiene che detti atti preparatori configurino intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 solo se, compiendoli, l’intermediario assicurativo abbia l’intenzione di procedere alla conclusione di autentici contratti di assicurazione. Essa ritiene pertanto che, nel procedimento Strobel e a./Länsförsäkringar, non vi sia stata alcuna intermediazione assicurativa, dal momento che il direttore generale della Connecta si è appropriato degli importi versati da Strobel e a. in tale procedimento, mentre tali importi erano destinati alla conclusione dei succitati contratti.

39

Per stabilire se l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa consistente nella realizzazione degli atti preparatori alla conclusione di contratti di assicurazione, ai sensi della suddetta disposizione, sia subordinato all’esistenza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo di procedere alla conclusione di tali contratti, occorre ricordare che, per l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

40

Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, dai termini «attività», «presentare», «proporre», «compiere» e «collaborare», risulta in particolare che la nozione di «intermediazione assicurativa» vi è definita con riferimento ai soli atti oggettivamente compiuti dall’intermediario assicurativo. Per contro, nessun termine di tale disposizione può essere interpretato nel senso che, per essere qualificate come intermediazione assicurativa, le attività che vi sono elencate debbano essere accompagnate da un’intenzione specifica da parte di detto intermediario.

41

Per quanto riguarda, poi, il contesto di tale disposizione, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/92 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione. In assenza di precisazione contraria, occorre ritenere che tale disposizione miri a proteggere i consumatori contro ogni incapacità dell’intermediario stesso ad effettuare tale trasferimento, indipendentemente dal motivo. Di conseguenza, tale protezione deve coprire l’impossibilità di trasferire il suddetto premio all’impresa di assicurazione anche quando un dipendente della società d’intermediazione assicurativa se ne sia appropriato nell’ambito del compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione.

42

Occorre infine ricordare che tale direttiva ha segnatamente lo scopo, come risulta dai suoi considerando 8, 9 e 17, di accrescere la tutela dei consumatori nel settore dell’intermediazione assicurativa. A tal fine, come affermato al considerando 9, qualsiasi categoria di soggetti ed enti che distribuiscono prodotti assicurativi deve rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Orbene, in primo luogo, far dipendere l’inclusione di un’attività nell’ambito di applicazione della stessa direttiva dall’intenzione soggettiva dell’intermediario assicurativo che la esercita sarebbe contrario al principio di certezza del diritto, a scapito dei clienti dell’intermediario interessato. In secondo luogo, come rileva la Commissione europea, una simile situazione giuridica avrebbe come conseguenza che l’intermediario assicurativo potrebbe invocare il proprio comportamento fraudolento per eludere la responsabilità che gli incombe nei confronti dei suoi clienti in forza della direttiva 2002/92.

43

Da quanto precede discende che il compimento di atti preparatori alla conclusione di contratti di assicurazione è una nozione obiettiva. Essa costituisce pertanto un’attività di intermediazione assicurativa, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, a prescindere dall’intenzione dell’intermediario assicurativo rispetto alla conclusione o meno di detti contratti.

44

Ne consegue che il momento in cui la mancanza dell’intenzione da parte dell’intermediario di concludere i contratti di assicurazione sussiste, nonché la percezione soggettiva dei clienti interessati circa l’attività di detto intermediario consistente nel compimento di atti preparatori alla conclusione di contratti di assicurazione sono irrilevanti ai fini della qualificazione di tale attività come intermediazione assicurativa ai sensi di detta disposizione.

45

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «intermediazione assicurativa» rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in assenza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero e proprio contratto di assicurazione.

Sulla seconda questione

46

Con la sua seconda questione, le cui due parti devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale prestate nel quadro di un’intermediazione assicurativa in merito alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 oppure in quello della direttiva 2004/39 e se, nell’ipotesi in cui essi ricadano nell’ambito di applicazione di entrambe le citate direttive, l’applicazione di una di esse debba prevalere rispetto a quella dell’altra.

Sull’applicazione della direttiva 2002/92

47

Come risulta dai punti 35 e 36 della presente sentenza, per rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/92, un’attività deve corrispondere ad una di quelle menzionate all’articolo 2, punto 3, della stessa direttiva, che definisce la nozione di «intermediazione assicurativa».

48

Dato che tutte le attività elencate in tale disposizione riguardano un contratto di assicurazione, occorre esaminare, in primo luogo, se un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, configuri un «contratto di assicurazione», ai sensi di detta disposizione.

49

A questo riguardo si deve ricordare che la direttiva 2002/92 non contiene alcuna definizione della nozione di «contratto di assicurazione», né rinvia espressamente al diritto degli Stati membri a tale proposito. Pertanto, come deriva dai vincoli posti sia dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia dal principio di uguaglianza, la portata dei termini «contratto di assicurazione» dev’essere definita tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale direttiva e deve trovare un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 1o marzo 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

50

Orbene, la Corte ha già avuto modo, in diversi contesti, di dichiarare che un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come generalmente ammesso, dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e del 26 marzo 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 28). Per loro natura tali operazioni implicano che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51

Ne consegue che, per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso. Nel caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che il contratto di cui ai procedimenti principali costituisce un contratto di assicurazione ai sensi della suddetta disposizione, il che inoltre non è contestato dalla Länsförsäkringar.

52

Si pone quindi la questione di chiarire, in secondo luogo, se una consulenza finanziaria, come quella di cui ai procedimenti principali, possa rientrare nelle attività elencate all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, quando è fornita nel quadro di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

53

A tal riguardo, va rilevato che tali attività sono formulate in termini ampi. In particolare, esse comprendono non solo la presentazione e la proposta di contratti di assicurazione, ma anche il compimento di ulteriori atti preparatori alla conclusione degli stessi, senza che la natura degli atti preparatori considerati sia limitata in alcun modo.

54

Secondo il giudice del rinvio, le consulenze finanziarie di cui ai procedimenti principali vertevano sull’investimento di capitale in un certificato d’investimento nell’ambito di un’intermediazione assicurativa. Dalle osservazioni scritte del governo svedese risulta inoltre che tale capitale era costituito da premi di assicurazione versati nel prodotto in questione. Pertanto, si deve ritenere che tale investimento sia parte integrante del contratto di assicurazione e che, di conseguenza, le consulenze relative allo stesso investimento rientrino negli atti preparatori alla conclusione di detto contratto di assicurazione.

55

Una siffatta interpretazione, inoltre, è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2002/92, intesa, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, ad accrescere la tutela dei consumatori nel settore dell’intermediazione assicurativa. Infatti, da ciò consegue che le consulenze di cui ai procedimenti principali sono soggette, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, secondo le quali l’intermediario assicurativo, quando comunica al cliente di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale, deve, da un lato, fondarle sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, al fine di formulare raccomandazioni che siano adeguate alle esigenze del consumatore e, dall’altro, precisare, previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, quanto meno le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto, precisazioni, queste, che devono articolarsi secondo la complessità del contratto proposto.

56

L’interpretazione di cui al punto 54 della presente sentenza è ulteriormente corroborata dalla direttiva 2014/65, che non era in vigore all’epoca dei fatti di cui ai procedimenti principali, che ha modificato la direttiva 2002/92 aggiungendovi un nuovo capo III bis, intitolato «Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi». Tali prodotti sono adesso definiti all’articolo 2 della direttiva 2002/92, in un nuovo punto 13, come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

57

Orbene, da questa definizione discende che un prodotto di investimento assicurativo contiene, così come il contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione di cui ai procedimenti principali, un elemento d’investimento la cui evoluzione è soggetta agli sviluppi dei mercati finanziari. Tuttavia, la direttiva 2014/65 non ha apportato modifiche alla definizione di intermediazione assicurativa contenuta nell’articolo 2, punto 3, primo comma, della direttiva 2002/92, il che implica che le consulenze relative a tale elemento di investimento configurano un’attività di intermediazione assicurativa come definita in tale disposizione. Inoltre, il fatto che detto capo III bis contenga requisiti «supplementari» rispetto ai prodotti di investimento assicurativi sta ad indicare che l’intermediazione di tali prodotti rientrava nell’ambito d’applicazione della direttiva 2002/92 prima della sua modifica ad opera della direttiva 2014/65.

58

Dalle considerazioni che precedono risulta che le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale dispensate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92.

Sull’applicazione della direttiva 2004/39

59

Per quanto riguarda la direttiva 2004/39, occorre, certo, rilevare che la consulenza finanziaria di cui ai procedimenti principali è, di per se stessa, tale da rientrare nella nozione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, di tale direttiva, a condizione che l’investimento in questione possa essere qualificato come «strumento finanziario» riportato, conformemente al punto 17 dello stesso paragrafo, nell’allegato I, sezione C, della medesima direttiva.

60

Tale consulenza finanziaria potrebbe quindi, in linea di principio, rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2004/39 nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, e dell’allegato I, sezione A, punto 5, di tale direttiva, essa costituisce un servizio di investimento e, conformemente al punto 1 di detto paragrafo, l’intermediario assicurativo può essere considerato un’«impresa di investimento», dal momento che fornisce consulenze come occupazione o attività abituale.

61

Tuttavia, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/39 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima le persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi.

62

Orbene, si deve rilevare che l’attività professionale di un intermediario assicurativo consiste, conformemente all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, nell’intermediazione assicurativa. Qualora tale intermediario proponga, tra i prodotti assicurativi disponibili, un prodotto come l’assicurazione sulla vita di capitalizzazione di cui ai procedimenti principali, si deve ritenere che le consulenze relative all’investimento di capitale oggetto del suddetto prodotto siano fornite in modo accessorio, dato che sono dispensate nell’ambito di un’attività di intermediazione afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione, attività che è soggetta a disposizioni normative del diritto dell’Unione, ossia quelle della direttiva 2002/92.

63

Il fatto, rilevato dal governo svedese nelle sue osservazioni scritte, che un intermediario assicurativo fornisca simili consulenze su base regolare o frequente è quindi privo di pertinenza, dato che esse sono ogni volta prestate nel quadro di un’intermediazione relativa alla conclusione di un contratto di assicurazione.

64

L’esclusione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/39 è inoltre conforme all’economia di tale direttiva poiché sono esclusi, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione o dagli obblighi di quest’ultima i servizi o le attività di investimento proposti nel contesto di un’altra attività regolamentata. L’articolo 2, lettera j), di tale direttiva prevede così l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva in parola delle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla direttiva stessa, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata.

65

Analogamente, l’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva 2004/39 prevede che un servizio di investimento proposto come parte di un altro prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto dell’Unione o a determinate norme comuni europee non è ulteriormente soggetto agli obblighi di cui all’articolo 19, anche se tali obblighi non sono identici a quelli previsti dalle suddette disposizioni o norme (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Genil 48 e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, C‑604/11, EU:C:2013:344, punti 45 nonché 46).

66

Contrariamente a quanto sostengono la Länsförsäkringar e il governo svedese nelle loro osservazioni scritte, l’affermazione secondo cui le disposizioni della direttiva 2004/39 prevedono norme di protezione in materia di servizi di investimento più ampie rispetto a quelle di cui alla direttiva 2002/92, quand’anche fosse esatta, non può, da sola, far rientrare consulenze, come quelle di cui ai procedimenti principali, nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39, il cui articolo 2, lettera c), esclude siffatte consulenze quando siano dispensate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa relativa alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

67

A tale riguardo, la direttiva 2014/65, che abroga e costituisce una rifusione della direttiva 2004/39, ha introdotto, come risulta dal suo considerando 87, nella direttiva 2002/92 nuovi requisiti che rafforzano la tutela degli investitori per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al fine di garantire, nel diritto dell’Unione che disciplina le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione, un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi.

68

Peraltro, tale considerando corrobora l’interpretazione secondo cui le consulenze di cui ai procedimenti principali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39, dal momento che in esso si afferma che le disposizioni della direttiva 2014/65 in materia di tutela degli investitori dovrebbero applicarsi anche ai prodotti di investimento assicurativi, il che presuppone che tali prodotti non fossero soggetti alle norme di tutela della direttiva 2004/39.

69

Dalle considerazioni che precedono risulta che le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39.

70

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39.

Sulle spese

71

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «intermediazione assicurativa» rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in assenza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero contratto di assicurazione.

 

2)

Le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.