51996IP0259

Risoluzione sulle sette in Europa

Gazzetta ufficiale n. C 078 del 18/03/1996 pag. 0031


B4-0259, 0264, 0266, 0271 e 0274/96

Risoluzione sulle sette in Europa

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950,

- visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo F, paragrafo 2, l'articolo K1, punti 2, 5, 6, 7 e 9 nonché l'articolo K3,

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo ((GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.)),

- vista la raccomandazione 1178 (del 1992) del Consiglio d'Europa relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi,

A. ribadendo il suo impegno nei confronti dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico, quali la tolleranza, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di pensiero, di associazione e di riunione,

B. considerando che i recenti avvenimenti in Francia, in particolare la morte di 16 persone, fra le quali 3 bambini, avvenuta il 23 dicembre 1995 nel Vercors, hanno posto in evidenza le attività pericolose di talune associazioni dette sette,

C. considerando che le attività dei gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel mondo,

D. considerando che molte religioni ed altre sette sono perfettamente legittime e possono pertanto esigere la protezione delle loro organizzazioni ed attività con le garanzie relative alla libertà individuale e religiosa contenute nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo,

E. considerando tuttavia che talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti dell'uomo, quali maltrattamenti, violenze sessuali, sequestri, tratta di esseri umani, incoraggiamento di comportamenti aggressivi o diffusione di ideologie razziste, frode fiscale, trasferimenti illegali di fondi, traffico di armi, traffico di stupefacenti, violazione del diritto del lavoro o esercizio illegale della medicina,

1. riafferma il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di associazione, soggetto ai limiti imposti dalla necessità di rispettare la libertà e la vita privata dell'individuo e di fornire protezione da pratiche quali la tortura, i trattamenti inumani e degradanti, la schiavitù ecc.;

2. invita gli Stati membri a garantire che le autorità giudiziarie e di polizia facciano un uso efficace delle disposizioni e degli strumenti giuridici già esistenti a livello nazionale, e a cooperare attivamente e più strettamente, in particolare nel quadro di Europol, per lottare contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette;

3. chiede agli Stati membri di accertare se le rispettive disposizioni giuridiche, fiscali e penali sono idonee ad impedire che le attività di tali sette sfocino in azioni illecite;

4. invita i governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l'opportunità di togliere loro lo statuto di comunità religiose che conferisce vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;

5. invita, a tale riguardo, gli Stati membri ad intensificare lo scambio di informazioni al fine di raccogliere dati sul fenomeno settario;

6. chiede al Consiglio di studiare, proporre e adottare tutte le misure fondate su un'applicazione efficace degli strumenti iscritti nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea e della legislazione comunitaria esistente, al fine di controllare e combattere le attività illegali delle sette nell'Unione europea; chiede al Consiglio di promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi per rintracciare le persone scomparse e facilitare il loro reinserimento nella società;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza onde evitare che siano concesse sovvenzioni comunitarie ad associazioni settarie illecite;

8. incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di proporre alle commissioni omologhe dei parlamenti nazionali che la prossima riunione congiunta sia dedicata alla questione delle sette, così da poter scambiare informazioni sull'organizzazione, i metodi di lavoro e il comportamento delle sette in ciascuno degli Stati membri e trarre conclusioni sul modo migliore per contenere le attività indesiderate e sulle strategie miranti a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle sette; chiede che le conclusioni della riunione siano presentate a questo Parlamento sotto forma di relazione;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.