52000PC0815

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate /* COM/2000/0815 def. - COD 2000/0315 */

Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0330 - 0332


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Scopo della proposta di direttiva

La proposta presenta tre aspetti.

1. L'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, laddove montate, sui sedili anteriori e posteriori dei veicoli di classe M1, sui sedili anteriori dei veicoli N1 e in certi veicoli della categoria M2, per bambini e adulti all'interno dell'Unione europea è previsto dalla direttiva 91/671/CEE del Consiglio [1]. I bambini di età inferiore a 12 anni e di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta omologato e adatto alla loro statura e al loro peso. Tuttavia, la direttiva in questione consente agli Stati membri di stabilire a livello di legislazioni nazionali che i bambini di tre anni o più siano assicurati al sedile mediante un sistema omologato per l'uso da parte degli adulti. Inoltre, gli Stati membri possono ammettere che i bambini di età inferiore a tre anni seduti su un sedile posteriore non siano assicurati mediante un sistema speciale di ritenuta se tale sistema non è montato sul veicolo (nel caso dei veicoli della categoria M1).

[1] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

La presente proposta elimina le deroghe menzionate, prescrivendo l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per i bambini. Essa stabilisce inoltre che tali sistemi per bambini siano omologati sulla base di norme tecniche riconosciute, in particolare del regolamento UN/ECE 44.03 (e relativi adeguamenti o equivalenti) e si propone quindi di migliorare sensibilmente la sicurezza stradale.

2. I sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro costituiscono di gran lunga il più sicuro sistema di ritenuta per bambini piccoli e sono montati sul sedile anteriore del passeggero, dove il conducente può agevolmente tenere sotto controllo il bambino. Tuttavia, il bambino è esposto a seri rischi in caso di azionamento dell'air-bag del sedile anteriore del passeggero. La direttiva 2000/3/CE [2] stabilisce che sulle automobili nuove sia affissa un'etichetta per informare il conducente di tale rischio. Analogamente, anche i sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro recano tale informazione, ma in ambedue i casi essa può essere ignorata o non essere vista da chi fissa le cinture di sicurezza del bambino al sedile anteriore del passeggero. La proposta intende proibire l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini collocati sul sedile anteriore del passeggero e rivolti all'indietro, a meno che non venga disattivato il relativo air-bag.

[2] GU L 53 del 25.02.2000, pag. 1.

3. Le direttive 96/36 [3], 37 [4] e 38/EC [5] definiscono congiuntamente una norma europea per i fissaggio delle cinture di sicurezza su tutti i sedili degli autobus e dei minibus nuovi costruiti dopo l'ottobre 1999 oltreché su quelli degli autocarri. La presente proposta stabilisce che, laddove montate, le cinture siano utilizzate da conducente e passeggeri.

[3] GU L 178 del 17.07.1996, pag.15.

[4] GU L 186 del 25.07.1996, pag. 28.

[5] GU L 187 del 26.07.1996, pag. 95.

La proposta emana dalle raccomandazioni formulate nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea - Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni" [6], che ha definito l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini come una delle priorità fondamentali della sicurezza stradale.

[6] COM (2000) 125 def. del 17.03.2000.

2. Attuazione della direttiva 91/671/CEE relativamente all'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini

La direttiva 91/671/CEE prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta da parte di adulti e bambini in tutti i sedili delle autovetture e dei furgoni leggeri su cui tali sistemi sono montati. I bambini di età inferiore a 12 anni e di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile mediante un sistema omologato adatto alla loro statura e al loro peso.

Tuttavia, a livello di legislazione nazionale gli Stati membri possono ammettere che i bambini di età pari o superiore a tre anni siano assicurati al sedile mediante un sistema omologato per l'uso da parte degli adulti. Gli Stati membri possono inoltre ammettere che i bambini di età inferiore a tre anni seduti su un sedile posteriore non siano assicurati mediante un sistema speciale di ritenuta, se tale sistema non è montato sul veicolo. L'esame sull'attuazione della direttiva 91/671/CEE [7] effettuato dai servizi della Commissione costituisce la base dell'analisi che segue.

[7] COM (96) 244 def. del 23.07.1996

La direttiva 91/671/CEE ha contribuito in modo significativo alla sicurezza stradale nell'Unione europea mediante l'adozione dei seguenti principi:

-il principio dell'uso obbligatorio, in qualsiasi luogo, della cintura di sicurezza per tutti i sedili che ne sono provvisti (anteriori e posteriori) nei veicoli delle categorie M1 e M2 (ad eccezione dei sedili posteriori, dei veicoli aventi un peso massimo ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di quelli che dispongono di posti specialmente destinati ai passeggeri in piedi) e N1 (ad eccezione dei sedili posteriori)

-il principio dell'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini di età inferiore ai 12 anni,

-il principio dell'uso prioritario dei sedili muniti di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per bambini.

La direttiva concede tuttavia agli Stati membri una certa flessibilità di attuazione, potendo essi fruire di deroghe a tre livelli:

*per quanto riguarda l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini (articolo 4);

*per motivi medici (articolo 5);

*per rispondere a situazioni o necessità particolari (articolo 6).

La proposta di direttiva mira ad armonizzare e a rendere più sicuro l'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini. Essa amplia inoltre il campo di applicazione della direttiva per includervi l'uso delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri seduti, in tutti i veicoli a motore in cui sono montate.

2.1 Deroghe relative all'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini.

L'articolo 4 della direttiva 91/671/CEE consente agli Stati membri di ammettere sul loro territorio una deroga all'obbligo, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di utilizzare per i bambini di età inferiore ai 12 anni e di statura inferiore a 150 cm, un sistema di ritenuta adeguato al loro peso e alla loro statura.

L'articolo 4 stabilisce infatti una distinzione tra le deroghe riguardanti i bambini di età pari o superiore a tre anni (primo trattino) e quelle relative ai bambini di età inferiore ai tre anni (secondo trattino).

Occorre segnalare che la deroga riguardante i bambini di età pari o superiore a tre anni si applica sia ai sedili anteriori che a quelli posteriori, mentre la deroga riguardante i bambini di età inferiore a tre anni è limitata ai soli sedili posteriori. Ne consegue che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva, per i bambini di meno di tre anni si deve utilizzare un sistema di ritenuta adeguato al loro peso e alla loro statura quando occupano i sedili anteriori, escludendo di conseguenza la possibilità di utilizzare soltanto una cintura di sicurezza o un sistema di ritenuta omologato per gli adulti.

Tutti gli Stati membri ad eccezione della Svezia permettono che i bambini di età superiore a tre anni utilizzino le cinture di sicurezza destinate agli adulti anziché un dispositivo di ritenuta previsto per i bambini, se quest'ultimo non è disponibile. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri stabilisce che, laddove non sia presente un sistema di ritenuta per bambini, quest'ultimi devono sedere sui sedili posteriori ed essere assicurati ad essi mediante un tipo di cintura di sicurezza per adulti (ovviamente nei veicoli che dispongono di sedili posteriori e che sono muniti di cinture di sicurezza per adulti). Il Lussemburgo, ad esempio, stabilisce che i bambini devono viaggiare sui sedili posteriori quando il veicolo ne è provvisto. Questa interpretazione non implica l'utilizzo prioritario dei sedili posteriori o delle cinture di sicurezza per i bambini più giovani o più piccoli, e dunque più vulnerabili, di età superiore a tre anni. Il Belgio e l'Irlanda consentono ai bambini di età superiore rispettivamente a tre e quattro anni di età anni di utilizzare il sedile anteriore solo se assicurati con una cintura di sicurezza per adulti: Al contrario, in Svezia i bambini piccoli possono viaggiare solo se sono assicurati mediante un adeguato sistema di ritenuta per bambini.

Gli Stati membri hanno adottato due differenti impostazioni per quanto riguarda i bambini di età inferiore a tre anni:

*un'impostazione "massimalista", adottata da una minoranza di Stati che seguono il principio dell'uso obbligatorio di un sistema di ritenuta per il trasporto dei bambini, accompagnato pero' da un certo numero di deroghe intese a tenere conto di situazioni particolari, ad esempio quando ci sono più passeggeri di quanti siano i sedili e le cinture di sicurezza disponibili. Questa impostazione è adottata da Germania, Austria e Svezia.

*un'impostazione "minimalista" (tutti gli Stati membri tranne quelli citati) calcata sul disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, che prevede l'obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta soltanto se il veicolo ne è provvisto. In questo contesto ciò significa lasciare al conducente la facoltà di installare o meno un sistema di ritenuta sui sedili posteriori del veicolo e, d'altro lato, evitare di sanzionare l'eventuale assenza del dispositivo quando i bambini sono trasportati sui sedili posteriori.

La deroga più generalizzata all'uso di un sistema di ritenuta o della cintura di sicurezza per i bambini riguarda la presenza sui sedili posteriori di un numero di persone superiore a quello dei posti effettivi, seguita da quella che esonera il trasporto dei bambini a bordo dei taxi o dei veicoli a noleggio con autista.

L'esistenza di interpretazioni divergenti della direttiva determina problemi a livello di traffico intracomunitario, quando un veicolo di un paese in cui esiste solo l'obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta per bambini quando tale sistema è montato sul veicolo, e che è sprovvisto di tale sistema, circola in un paese che ha adottato l'impostazione massimalista e che quindi prescrive che i bambini siano assicurati mediante un sistema di ritenuta ad hoc senza alcuna deroga precisa. I conducenti convinti che le norme vigenti nel proprio paese siano nell'essenziale identiche a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea potrebbero trovarsi in difficoltà circolando in uno degli Stati membri in questione.

La presente direttiva dovrebbe porre rimedio a questa discrepanza rendendo obbligatoria l'impostazione "massimalista", vietando inoltre il trasporto dei bambini più piccoli in veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza (con l'eccezione dei taxi poiché in questo caso l'utente non è libero di scegliere il veicolo da utilizzare).

2.2 Sistemi di ritenuta per bambini

2.2.1 Efficacia dei sistemi di ritenuta per bambini

La ricerca internazionale e l'esperienza hanno dimostrato che l'uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini sono un mezzo estremamente efficace per proteggere gli occupanti di un veicolo da incidenti gravi e spesso mortali. L'uso delle cinture di sicurezza permette di ridurre del 50% il numero di incidenti gravi o mortali per tutti i passeggeri di un'autovettura ma arreca maggiore beneficio agli adulti che ai bambini. L'uso dei sistemi di ritenuta per bambini abbinato a quello delle cinture di sicurezza permette di ridurre le conseguenze di incidenti gravi di circa il 90% nei sistemi rivolti all'indietro e di circa il 60% nei sistemi rivolti in avanti.

Lo studio realizzato nel Regno Unito su "L'efficacia dei sistemi di ritenuta per bambini in caso di incidente" ha permesso di concludere che:

1. L'uso di un sistema di ritenuta per bambini è estremamente efficace.

2. La progettazione del sistema è molto importante e quest'ultimo deve essere scelto tenendo conto della statura e del peso del bambino.

3. È importante ribadire di continuo i benefici derivanti dall'uso dei sistemi di ritenuta per bambini per promuoverne l'uso e favorire una riduzione delle conseguenze di incidenti che vedono coinvolti i bambini.

4. I sistemi di ritenuta per bambini funzionano bene in caso di incidente. Nella maggioranza dei casi, gli occupanti subiscono solo ferite di lieve entità o restano illesi.

5. I sistemi di ritenuta per bambini permettono di ridurre i rischi di lesioni meglio di quanto possano fare le sole cinture di sicurezza per adulti. E questo aspetto è tanto più importante quanto più è piccolo il bambino, poiché a livello fisiologico i bambini sono molto differenti dagli adulti: in altri termini non sono degli adulti in scala ridotta.

6. I traumi patiti dai bambini di età inferiore a un anno interessano in genere la testa e il torace.

I sistemi di ritenuta per bambini funzionano in modo simile alle cinture di sicurezza per gli adulti. Tuttavia, come accennato, i bambini piccoli non sono adulti in miniatura; la massa della testa di un bambino piccolo è circa pari al 25% della sua massa corporea mentre in un adulto questo rapporto scende circa al 6%. Ciò significa che in caso di incidente le forze relative esercitate sulla testa e sul collo di un bambino seduto orientato verso la direzione di marcia del veicolo sono molto più forti che nel caso di un adulto. Se il bambino è invece orientato in senso opposto alla direzione di marcia, le forze si distribuiscono in modo ottimale sulla schiena e sulla testa, aumentando così l'efficacia del sistema di ritenuta e riducendo le probabilità di traumi.

Negli ultimi 25 anni sono stati fatti notevoli progressi nello sviluppo dei sistemi di ritenuta per bambini ed esiste una serie di sistemi diversi per proteggere nel modo più efficace i bambini di tutte le età (il regolamento ECE n. 44.03 [8] tiene conto di questi miglioramenti; cfr. di seguito il punto 2.2.5). I bambini più piccoli sono particolarmente vulnerabili e la posizione ideale per loro è quella di viaggiare seduti in senso opposto alla direzione di marcia fino ai 9 mesi di età.

[8] E/ECE/324 Rev. 1/Add.43/Rev.1. E/ECE/TRANS/505.

Nel Regno Unito muoiono o restano feriti ogni anno circa 270 bambini piccoli (di età inferiore a un anno) in incidenti automobilistici: per l'insieme della UE questa cifra va moltiplicata circa per 10.

2.2.2 Tipi di sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini sono progettati in modo da adattarsi a fasce di età, pesi e stature differenti, cominciando dalla "culla" per neonati per passare poi ai seggiolini, tra i quali il più adeguato e sicuro è quello orientato in senso opposto alla direzione di marcia. Man mano che i bambini crescono è preferibile l'uso di sedili per bambini rivolti nella direzione di marcia, quindi di sedili di sostegno e quindi di sedili di appoggio, in combinazione con le cinture di sicurezza per adulti o come parte di un sistema di ritenuta per bambini integrato nel sedile del veicolo. Una volta che il bambino ha raggiunto una corporatura adeguata può utilizzare le cinture di sicurezza per adulti.

Tipo di sistema di ritenuta Fascia di età (ca.) Peso (ca.)

Culla trasportabile o sedile per bambino dalla nascita a 9 mesi fino a 10 kg

Sedile per bambini o infanti da 6 mesi a 4 anni 9-18 kg

Sedile di sostegno da 6 mesi a 6 anni 9-25 kg

Cuscino di sostegno 4 anni a 11 anni 15-36 kg

2.2.3 Percentuale di utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini negli Stati membri della UE

La tabella riportata di seguito indica le percentuali di utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini in un certo numero di Stati membri.

Stato membro + anno di osservazione // Utilizzo in percentuale

Austria (1994) // Cinture di sicurezza anteriori - 56%; sistema di ritenuta per bambini rivolto in avanti - 21%; cinture di sicurezza posteriori -31%;

sistema di ritenuta per bambini posteriore - 31%

Danimarca (1993) // 0-7 anni - 70%; 8-15 anni - 55%

Finlandia // Sedili posteriori, sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro: 0-5 anni - 82%; 6-14 anni - 60%

Francia (1992) // 0-5 mesi - 75%; da 6 mesi a 2 anni - 87%; 3-9 anni - 65%

Germania (1995) // aree apposite, sistemi di ritenuta per bambini : 0-5 anni - 80% 6-11 anni - 23%

Grecia (1995) // 0-6 anni -15%

Paesi Bassi(1994) // Anteriore 0-12 anni - 54%; posteriore 0-12 anni - 32%

Svezia (1994 // cinture di sicurezza dei sedili posteriori + sistemi di ritenuta per bambini: 0-15 anni - 87%

Regno Unito (1995) // cinture di sicurezza dei sedili posteriori + sistemi di ritenuta per bambini : 0-4 anni - 85%; 5-13 anni - 72%

2.2.4 Montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini

La maggior parte dei sistemi di ritenuta per bambini sono prodotti da società diverse dai costruttori automobilistici, per cui tali sistemi sono montati in genere dal proprietario del veicolo anziché essere integrati nel progetto originario dello stesso. Da ciò può derivare un montaggio scorretto dei sistemi con conseguente riduzione della loro efficacia.

Prestazioni ottimali in materia di sicurezza potrebbero essere ottenute se tutti i sistemi di ritenuta per bambini fossero integrati nel progetto originario del veicolo e se il costruttore del veicolo si assumesse tutta la responsabilità per lo sviluppo di tale progetto. Tuttavia, tali sistemi specifici avrebbero lo svantaggio di non poter essere utilizzati in diversi modelli di veicoli.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di semplificare e standardizzare il metodo di montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini. La presenza in tutte le autovetture di punti di ancoraggio standard renderebbe più semplice la selezione, l'acquisto e l'installazione dei sistemi di ritenuta per bambini di quanto non lo sia attualmente e aiuterebbe a ridurre i casi di montaggio scorretto che si registrano attualmente. Questo sistema che è stato sviluppato dalla Società internazionale di standardizzazione (ISO) prende il nome di ISOFIX. Si tratta di un metodo di fissaggio dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli che prevede due attacchi rigidi sul dispositivo stesso e un sistema per limitare la rotazione del dispositivo di ritenuta. Una volta compiutamente sviluppato, il sistema ISOFIX renderà i sistemi di ritenuta per bambini ancora più efficaci di quanto siano oggi.

2.2.5 Norme attuali in materia di sistemi di ritenuta per bambini

In Europa, le norme relative ai sistemi di ritenuta per bambini sono fissate principalmente dal regolamento ECE n. 44, che è stato oggetto di ampie modifiche. Attualmente, la serie di emendamenti 03 del regolamento n. 44 ha introdotto vari miglioramenti e innovazioni in una serie di settori e costituisce attualmente lo standard ottimale.

Il regolamento UN-ECE 44.03 ha apportato miglioramenti e innovazioni in una serie di aspetti inerenti ai sistemi di ritenuta per bambini, inerenti tra l'altro a:

*procedure di prova più realistiche

*una migliore collocazione dei punti di ancoraggio

*miglioramenti della resistenza della fibbia e del sistema di rilascio della stessa

*l'etichettatura obbligatoria per incoraggiare un uso appropriato dei sistemi di ritenuta

*le procedure relative a sistemi di ritenuta integrati per bambini

*i sedili per bambini disabili

*l'installazione obbligatoria di una cintura ventrale corta

*la norma ISOFIX sarà conforme al regolamento n. 44.03

Attualmente, nessun atto legislativo della UE prevede l'adozione obbligatoria negli Stati membri del regolamento ECE n. 44.03 sui sistemi di ritenuta per i bambini. La direttiva 2000/3 prevede l'applicazione delle disposizioni del regolamento 44.03 ma solo per quanto riguarda i sistemi "integrati" di ritenuta per i bambini, ovvero quando il sistema di ritenuta è incorporato al sedile o può essere convertito da quello del sedile dell'autovettura.

La presente proposta di direttiva prevede l'utilizzo di sistemi di ritenuta per bambino conformi come minimo alle norme fissate dal regolamento ECE 44.03 (o equivalente).

3. Estensione del campo di applicazione della direttiva 91/671/CEE.

3.1 Uso delle cinture di sicurezza nei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri

La direttiva 91/671/CEE non si applica attualmente ai veicoli destinati al trasporto di passeggeri con più di nove sedili. Ogni anno circa 200 passeggeri muoiono nell'Unione europea in incidenti di autobus e minibus. Poiché un numero rilevante di questi incidenti mortali avviene perché i passeggeri in caso di incidente sono sbalzati violentemente all'interno o anche all'esterno del veicolo (attraverso i finestrini), è ragionevole pensare che molti passeggeri avrebbero potuto sopravvivere se i veicoli in questione fossero stati provvisti di cinture di sicurezza e se i passeggeri le avessero allacciate.

Le direttive comunitarie 96/36, 37 e 38 CE definiscono le norme europee in materia di cinture di sicurezza, relativi ancoraggi e sedili compatibili. La combinazione delle tre direttive prevede come minimo il montaggio di cinture di sicurezza a due punti e di sedili ad assorbimento dell'energia per tutti i sedili degli autobus di peso superiore a 5 tonnellate, di cinture di sicurezza a tre punti su tutti i sedili dei minibus di peso fino a 3,5 tonnellate e di cinture di sicurezza a due o tre punti e di sedili ad assorbimento di energia su tutti i sedili degli autobus compresi tra 3,5 e 5 tonnellate. Inoltre, in tutti i sedili in cui il passeggero è esposto a un rischio maggiore (ad esempio un sedile di fronte al quale è fissato un tavolino) sono obbligatorie le cinture di sicurezza a tre punti.

Le direttive in questione sono entrate in vigore il 1° ottobre 1999 per tutti i tipi di nuovi autobus di peso superiore a 3,5 tonnellate, mentre per i minibus entreranno in vigore al 1° ottobre 2001.

Va sottolineato che, attualmente, l'applicazione delle direttive 96/36, 37 e 38 CE non è obbligatoria. Gli Stati membri possono scegliere di imporre che i nuovi autobus e minibus immatricolati sul suo territorio rispettino le disposizioni delle direttive in questione ma tale decisione è attualmente facoltativa. Tuttavia, gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione di un autobus o minibus con la motivazione che le sue cinture di sicurezza non sono conformi alle norme nazionali se per tali cinture è stata rilasciata un'omologazione europea che attesti la conformità con le norme di cui alle direttive 96/36, 37, 38 CE.

Si spera che un giorno queste direttive diverranno obbligatorie, se possibile in combinazione con l'istituzione di un'omologazione europea del veicolo completo per gli autobus, anche se per quest'ultima azione non è stato ancora definito un calendario.

Tuttavia, molte e reputate società che utilizzano autobus e minibus fanno montare già ora le cinture di sicurezza sugli autobus nuovi. È ovvio però che l'efficacia delle cinture dipende dal loro uso. Sarebbe pertanto opportuno invitare i passeggeri di autobus e minibus muniti di cinture di sicurezza ad allacciare quest'ultime quando sono seduti ai loro posti, pur ammettendo che di quando in quando possano spostarsi all'interno del veicolo (ad esempio per utilizzare la toilette).

Un aspetto importante è quello di stabilire a chi spetti la responsabilità legale di far utilizzare le cinture di sicurezza ai passeggeri. Alcuni sostengono che tale responsabilità dovrebbe ricadere interamente sui passeggeri, altri invece sono del parere che tale compito dovrebbe spettare all'autista, alla società di trasporti o al proprietario del veicolo (quando quest'ultimo è differente dalla società, in caso di noleggio del veicolo) o all'insieme di tali figure. Tuttavia, si tratta in questo caso di aspetti che in ottemperanza al principio di sussidiarietà possono essere affrontati meglio nel quadro delle legislazioni nazionali e non sono quindi inclusi nella proposta. In proposito la Commissione fa rilevare che questa impostazione è coerente con quella relativa all'uso delle cinture di sicurezza nelle autovetture di cui alla direttiva 91/671/CEE, in virtù della quale ogni Stato membro adotta norme proprie in materia di responsabilità per l'uso delle cinture da parte dei passeggeri di un'autovettura. La Commissione ritiene tuttavia che sia ragionevole informare i passeggeri di autobus e minibus dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza analogamente a quanto avviene sugli aerei. Pertanto, la proposta prevede che i passeggeri vengano opportunamente informati secondo le modalità ritenute più adeguate dall'operatore - verbalmente da parte del conducente o della guida, mediante una presentazione audio-video o per iscritto mediante un'etichetta o una scheda visibili a tutti i passeggeri seduti.

Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, alcuni difensori dei diritti civili hanno adottato una posizione estrema, sostenendo che si tratti di un atto contrario alla libertà dei cittadini. La Commissione fa rilevare che la direttiva 91/671/CEE costituisce già un precedente legale in materia di uso delle cinture di sicurezza (che risale al 1991) che non è stato messo in discussione in quanto contrario alle libertà civili. La proposta si limita soltanto ad estendere il campo di applicazione della direttiva. Inoltre, l'argomento addotto, secondo il quale la scelta di utilizzare o meno la cintura di sicurezza incide esclusivamente sulla persona che la opera, non è corretto: la prima comunicazione della Commissione sulla sicurezza stradale [9] ha concluso che ogni decesso per incidente stradale nell'Unione europea ha un costo di 1 milione di Euro per la società. Quindi la morte di una persona dovuta al mancato uso delle cinture di sicurezza presenta elevati costi economici (oltre che sociali).

[9] COM(97) 131 def. del 9.4.1997

3.2 L'uso delle cinture di sicurezza in veicoli adibiti al trasporto di merci

Come nel caso dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, il campo di applicazione della direttiva 91/671/CEE non si estende attualmente ai veicoli destinati al trasporto di merci di peso superiore a 3,5 tonnellate. La Commissione non ritiene giustificato che le cinture di sicurezza, se montate su tali veicoli, non vengano usate e pertanto propone di estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci.

La Commissione è al corrente della prassi adottata in molti veicoli adibiti al trasporto di merci che consiste nel rimuovere dal veicolo le cinture di sicurezza per aggirare le norme nazionali inerenti al loro uso. La Commissione condanna tale comportamento dannoso per la sicurezza stradale e prenderà in considerazione l'opportunità di proporre una modifica della direttiva 96/96/CE [10] del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per decidere l'esclusione dei veicoli le cui cinture di sicurezza siano state disattivate.

[10] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

B. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Sussidiarietà

(a) Quali sono le azioni proposte rispetto agli obblighi dell'Unione europea-

In virtù della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, la Comunità è già competente in materia di utilizzo delle cinture di sicurezza. La proposta presenta innanzitutto un adeguamento della direttiva 91/671/CEE prescrivendo l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini nelle autovetture e loro derivati. Essa stabilisce inoltre che i sistemi di ritenuta per bambini devono essere omologati quanto meno in conformità del regolamento UN-ECE n. 44.03, o equivalenti, e mira così a fornire un contributo significativo alla sicurezza stradale.

In secondo luogo, essa proibisce nelle autovetture l'uso sul sedile anteriore del passeggero di un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro a meno che non sia stato disinserito l'air-bag.

In terzo luogo, essa stabilisce che tutti gli utenti di veicoli a motore utilizzino le cinture di sicurezza quando esse sono montate sul veicolo.

(b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o di competenza concorrente con gli Stati membri-

Si tratta di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

(c) Quale è la dimensione comunitaria del problema (per esempio quanti Stati membri parteciperanno all'azione, quale soluzione è stata finora applicata)-

Tutti gli Stati membri sono tenuti al rispetto della direttiva 91/671/CEE che prevede l'uso delle cinture di sicurezza da parte di adulti e bambini nelle autovetture o veicoli analoghi. Tuttavia, la direttiva non contiene alcuna disposizione che impone di assicurare i bambini mediante un adeguato sistema di ritenuta quando sono seduti sul sedile posteriore del veicolo. Le divergenze di interpretazione della direttiva 91/671/CEE in materia di deroghe concesse dagli Stati membri sull'uso dei sistemi di ritenuta dei bambini creano tuttavia problemi al traffico intercomunitario in quanto le legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nel trasporto dei bambini non sono tra loro coerenti.

La direttiva prescriverà inoltre, per la prima volta, l'uso delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggeri in tutti i veicoli a motore in cui le cinture sono montate.

d) Qual è la soluzione più efficace se si raffrontano i mezzi dell'Unione europea con quelli degli Stati membri-

La soluzione più efficace è quella di modificare la direttiva 91/671/CEE.

e) Quali vantaggi concreti derivano dall'azione prevista dell'Unione europea e quale sarebbe il costo dell'astensione dall'azione-

Il reale vantaggio dell'azione consiste nel miglioramento della sicurezza stradale, in particolare per i bambini. Una della ragioni principali della disparità riscontrata a livello statistico negli incidenti mortali che hanno come vittime i bambini nell'Unione europea è dovuta all'interpretazione giuridica che gli Stati membri danno della direttiva. In altri termini, taluni Stati membri permettono ai bambini di viaggiare non assicurati al sedile o assicurati con una cintura di sicurezza per adulti, mentre altri consentono il trasporto dei bambini solo se quest'ultimi sono assicurati mediante un apposito sistema di ritenuta. Oltre a migliorare la sicurezza stradale, il provvedimento in questione contribuirà ad armonizzare maggiormente le normative sul traffico intracomunitario.

La direttiva contribuirà inoltre a ridurre le conseguenze gravi o mortali degli incidenti di autobus o minibus rendendo obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza.

(f) Quali modalità d'azione sono a disposizione dell'Unione europea (raccomandazioni, contributi finanziari, regolamenti, riconoscimento reciproco ecc.)-

Si considera che la direttiva in questione sia la modalità più efficace per conseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e di facilitare al contempo l'adozione di norme armonizzate giuridicamente vincolanti relative a tutto il traffico passeggeri.

(g) È necessaria una regolamentazione uniforme o basta una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali e ne lasci l'esecuzione agli Stati membri-

Per quanto la motivazione principale della presente direttiva sia quella di ridurre le discrepanze derivanti da applicazioni divergenti della direttiva 91/671/CEE, la direttiva presenta ancora aspetti suscettibili di interpretazione come, ad esempio, le prescrizioni relative all'esenzione per "ragioni mediche". Inoltre, la questione di chi abbia la responsabilità di far usare le cinture di sicurezza ai passeggeri di autobus e minibus deve essere affrontata adeguatamente sulla base delle diverse legislazioni nazionali. Ne consegue che una direttiva risulta strumento più appropriato del regolamento.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

La direttiva in questione si applicherà a tutti i veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3 quali definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE [11], destinati all'uso su strada, aventi almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

[11] GU L 341 del 6.12.1990.

D. CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Articolo 1: delinea il campo di applicazione della proposta. Quindi modifica la direttiva 91/671/CEE:

*definendo i diversi tipi di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini citati nella proposta;

*prescrivendo che i bambini di età inferiore ai 12 anni siano assicurati al sedile mediante un adeguato sistema di ritenuta per bambini;

*imponendo l'uso delle cinture di sicurezza a conducenti e passeggeri di tutti i veicoli a motore muniti di cinture e assegnando al conducente la responsabilità di informare i passeggeri sulla necessità di utilizzarle;

*prescrivendo che i sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro non siano usati sul sedile anteriore del passeggero se non ne è stato preventivamente disattivato l'air-bag;

*sopprimendo l'articolo 4 della direttiva 91/671/CEE, che a determinato discrepanze di applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Gli articoli 2, 3 e 4 contengono disposizioni relative al recepimento della presente direttiva nelle legislazioni nazionali.

2000/0315 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [12],

[12]

visto il parere del Comitato economico e sociale [13],

[13]

visto il parere del Comitato delle regioni [14],

[14]

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.

(2) Nella sua risoluzione del 13 marzo 1984 [15], il Parlamento europeo ha definito misura prioritaria l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le strade urbane e rurali. Nella sua risoluzione del 18 febbraio 1986 [16], il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, inclusi i bambini, con l'unica eccezione dei mezzi di trasporto pubblici.

[15] GU C 104 del 6.04.1984, pag.38.

[16] GU C 68 del 24.03.1986, pag.35.

(3) La direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate [17] prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili muniti di cinture di sicurezza. La direttiva non specifica tuttavia quale tipo di sistema di ritenuta per bambini sia appropriato e consente il trasporto di bambini non assicurati al sedile con un adeguato sistema di ritenuta per bambini, qualora tale sistema non sia disponibile.

[17] GU L 373 del 31.12.1991, pag.26

(4) In futuro si dovrebbe puntare a un uso più rigoroso di tali sistemi per avvicinarsi al principio dell'uso obbligatorio, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva.

(5) In virtù della decisione 97/836/CE [18] del Consiglio, la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.

[18] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(6) Con la sua adesione a tale accordo, la Commissione ha fatto proprio un elenco di regolamenti definito dall'accordo medesimo, incluso quello sull'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini che viaggiano in veicoli a motore (sistemi di ritenuta per bambini).

(7) Le ricerche hanno dimostrato che l'uso di sistemi di ritenuta per bambini può contribuire a ridurre in modo sostanziale la gravità delle conseguenze in caso di incidente. Il rischio di riportare gravi lesioni in caso di incidente è di sette volte maggiore per i bambini che non sono assicurati al sedile a mezzo di un sistema di ritenuta per bambini.

(8) Il numero di bambini vittime di incidenti automobilistici mortali è relativamente basso se confrontato con quello dei bambini che vengono investiti quando sono a piedi o in bicicletta. Il livello delle conoscenze attuali in materia di protezione garantita dai sistemi di ritenuta per bambini è talmente avanzato che risulta ormai difficile accettare che tali sistemi siano di cattiva fattura.

(9) Le direttive 96/36/CE [19], 96/37/CE [20], 96/38/CE [21] stabiliscono nel loro insieme che i veicoli nuovi delle categorie M e N (e con l'eccezione dei veicoli delle categorie M2 e M3 destinati al trasporto di passeggeri in piedi) devono essere muniti di cinture di sicurezza, sedili adeguati e ancoraggi per le cinture di sicurezza. Poiché i veicoli citati sono muniti di cinture di sicurezza si considera ragionevole chiedere ai passeggeri seduti di servirsene.

[19] GU L 178 del 17.7.1996, pag.15.

[20] GU L 186 del 25.7.1996, pag.28.

[21] GU L 187 del 26.7.1996, pag.95.

(10) I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere sensibilizzati sulla necessità di allacciare le cinture di sicurezza quando il veicolo è in movimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal seguente: "per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli"

2. Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE [22], destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

[22] GU L 42 del 23.02.1970, pag.1.

2. Ai sensi della presente direttiva:

-in relazione ai veicoli delle categorie M1 e N1, le definizioni dei sistemi di ritenuta, incluse le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, e relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE [23].

[23] GU L 220 del 29.8.1977, pag.95.

-'rivolto all'indietro', significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque "gruppi di massa":

(a) Gruppo 0 per i bambini di massa inferiore a 10 kg;

(b) Gruppo 0+ per i bambini di massa inferiore a 13 kg;

(c) Gruppo I per i bambini di massa compresa tra 9 kg e 18 kg;

(d) Gruppo II per i bambini di massa compresa tra 15 kg e 25 kg;

(e) Gruppo III per i bambini di massa compresa tra 22 kg e 36 kg.

4. I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

(a) un sistema integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

(b) un sistema non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale, che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, formando un sistema completo di ritenuta per bambini.

Articolo 2

1. Nel caso dei veicoli di categoria M1 e N1, gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli che circolano su strada utilizzino, se disponibili, i sistemi di ritenuta. I bambini di età pari o superiore a 12 anni possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti omologata.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini, separato da o usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, e adeguato alla massa del bambino quale definita all'articolo 1, paragrafo 3. I bambini di età inferiore a 12 anni ma di massa superiore a 36 kg possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti.

I bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare su veicoli della categoria M1 - fatta eccezione per i taxi - se tali veicoli non sono muniti di adeguati sistemi di ritenuta per bambini.

I bambini non possono essere trasportati sul sedile anteriore del passeggero in un veicolo provvisto di air-bag per tale sedile utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro, a meno che l'air-bag non sia stato disattivato.

I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al regolamento UN-ECE n. 44/03, e successive modifiche, o a un testo equivalente.

2. Nel caso dei veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, gli Stati membri devono esigere che tutti i conducenti e gli occupanti utilizzino le cinture di sicurezza montate sul veicolo quando quest'ultimo circola su strada.

I passeggeri devono essere informati della norma che prescrive l'uso delle cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento. L'informazione può essere fornita:

- dal conducente

- dal bigliettaio, dalla guida o da una persona designata come capo gruppo

- mediante sistemi audiovisivi (ad es., video)

- mediante schede e/o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile."

3. L'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee/entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente il Presidente