ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.106.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
28 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 347/2009 della Commissione, del 27 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 348/2009 della Commissione, del 27 aprile 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 349/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) ( 1 )

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/347/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, che definisce la posizione della Comunità riguardo ad una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, dell’accordo

25

 

 

2009/348/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 2975]

55

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/349/PESC

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, che attua la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.4.2009   

IT

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L 106/1


REGOLAMENTO (CE) N. 347/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

102,8

ZZ

105,6

0707 00 05

MA

37,3

TR

144,6

ZZ

91,0

0709 90 70

TR

104,9

ZZ

104,9

0805 10 20

EG

47,2

IL

58,6

MA

51,8

TN

55,4

TR

51,6

US

48,4

ZZ

52,2

0805 50 10

TR

54,5

ZA

73,4

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

89,7

BR

73,3

CA

113,8

CL

78,9

CN

89,0

MK

22,1

NZ

103,1

US

130,3

UY

68,0

ZA

81,4

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

78,2

CL

103,5

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

89,8

ZZ

89,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.4.2009   

IT

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L 106/3


REGOLAMENTO (CE) N. 348/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)   GU L 101 del 21.4.2009, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 aprile 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

27,53

3,03

1701 11 90  (1)

27,53

7,77

1701 12 10  (1)

27,53

2,89

1701 12 90  (1)

27,53

7,34

1701 91 00  (2)

31,29

9,59

1701 99 10  (2)

31,29

5,07

1701 99 90  (2)

31,29

5,07

1702 90 95  (3)

0,31

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


28.4.2009   

IT

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L 106/5


REGOLAMENTO (CE) N. 349/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto in polvere costituito di (% di peso):

acido-L-ascorbico (vitamina C)

97

idrossipropilmetil-cellulosa

3

L'aggiunta di idrossipropilmetil-cellulosa non è necessaria per la preservazione o il trasporto di vitamina C.

Il prodotto è adeguato per un uso specifico (produzione di pastiglie di vitamine) piuttosto che per l'uso generale.

2106 90 92

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dalla dicitura dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 .

L'aggiunta di idrossipropilmetil-cellulosa (rivestimento e agente antiagglutinante) altera la natura del prodotto a base di vitamina C e rende il prodotto tecnicamente idoneo alla produzione di pastiglie contenenti vitamine.

Cfr. anche la nota esplicativa SA della voce 2936 , terzo paragrafo.

Il preparato non è destinato ad uso terapeutico o profilattico ai sensi del capitolo 30.


DIRETTIVE

28.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/7


DIRETTIVA 2009/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

In ciascuno Stato membro disposizioni cogenti fissano le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, nonché i metodi di controllo metrologico; tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all’altro. A causa della loro disparità esse ostacolano gli scambi e possono creare condizioni disuguali di concorrenza all’interno della Comunità.

(3)

I controlli esistenti in ciascuno Stato membro sono tra l’altro volti a garantire agli acquirenti che i quantitativi forniti corrispondano al prezzo pagato. Pertanto la presente direttiva non dovrebbe avere lo scopo di sopprimere tali controlli, bensì di eliminare le differenze tra le regolamentazioni, laddove esse costituiscano un ostacolo agli scambi.

(4)

Tali ostacoli all’istituzione e al funzionamento del mercato interno possono essere ridotti o eliminati se le stesse disposizioni vengono applicate in tutti gli Stati membri, inizialmente a complemento delle disposizioni nazionali vigenti, e, successivamente, quando sussisteranno le condizioni necessarie, in sostituzione di tali disposizioni nazionali.

(5)

Anche nel periodo in cui esse coesistono con le disposizioni nazionali, le prescrizioni comunitarie offrono alle imprese la possibilità di avere una produzione con caratteristiche tecniche uniformi, che può pertanto essere immessa nel commercio e utilizzata all’interno di tutta la Comunità dopo essere stata sottoposta ai controlli CE.

(6)

Le prescrizioni comunitarie in materia di costruzione e di funzionamento dovrebbero garantire che gli strumenti diano in maniera continuativa misurazioni sufficientemente esatte in funzione dell’uso cui sono destinati.

(7)

Un controllo dell’osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri anteriormente all’immissione in commercio o alla prima utilizzazione e, se del caso, durante l’utilizzazione degli strumenti di misura, in particolare con le procedure di approvazione del modello e di verifica. Per attuare la libera circolazione di tali strumenti all’interno della Comunità è altresì necessario prevedere tra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo e istituire all’uopo adeguate procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE nonché metodi di controllo metrologico CE in conformità della presente direttiva e alle direttive particolari.

(8)

Qualora uno strumento di misura o un prodotto rechi i contrassegni o i marchi corrispondenti ai controlli per essi prescritti, si potrà presumere che questo strumento o prodotto sia conforme alle relative prescrizioni tecniche comunitarie, il che renderà pertanto inutile, al momento dell’importazione e della sua messa in uso, la ripetizione dei controlli già effettuati.

(9)

Le normative metriche nazionali hanno come oggetto numerose categorie di strumenti di misura e di prodotti. La presente direttiva dovrebbe stabilire le norme generali relative in particolar modo alle procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE, nonché i metodi di controllo metrologico CE; direttive di applicazione, particolari per ciascuna categoria di strumenti e di prodotti, stabiliranno le prescrizioni per la realizzazione tecnica, il funzionamento e la precisione, le modalità di controllo, nonché, se del caso, le condizioni per la sostituzione delle disposizioni nazionali esistenti con prescrizioni tecniche comunitarie

(10)

Le misure necessarie all’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(11)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Essi non devono quindi essere recepiti nella legislazione degli Stati membri.

(13)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

PRINCIPI DI BASE

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica:

a)

agli strumenti come definiti al paragrafo 2;

b)

alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione;

c)

alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, nonché alla marcatura dei quantitativi precondizionati.

2.   Ai fini della presente direttiva, per «strumenti» si intendono le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione.

3.   Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto descritto nel paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che riguardano lo strumento o il prodotto in questione.

4.   Gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verifica prima CE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.

5.   Le direttive particolari concernenti le materie di cui all’articolo 1, precisano:

in particolare, le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, avuto riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera a),

le prescrizioni relative al paragrafo 1, lettere b) e c).

6.   Le direttive particolari possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.

CAPO II

APPROVAZIONE CE DEL MODELLO

Articolo 2

1.   Gli Stati membri procedono all’approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

2.   L’approvazione CE del modello costituisce l’ammissione di strumenti alla verifica prima CE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CE, l’autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la direttiva particolare o le direttive particolari applicabili esonerano una categoria di strumenti dall’approvazione CE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CE.

3.   Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

4.   Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per un medesimo strumento la domanda può essere fatta in un solo Stato membro.

5.   Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello adotta le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica o aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.

Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un’approvazione CE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l’approvazione CE, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.

Per il modello modificato, tuttavia, viene concessa una nuova approvazione CE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CE del modello originale, se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l’applicazione delle nuove disposizioni.

Articolo 3

Quando venga concessa per dispositivi complementari, l’approvazione CE del modello deve precisare:

a)

i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;

b)

le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

Articolo 4

Se uno strumento ha superato l’esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che riguardano tale strumento, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CE del modello.

Lo Stato membro notifica tale certificato al richiedente.

Nei casi previsti all’articolo 11 della presente direttiva o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può, apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CE indicato in detto certificato.

Articolo 5

1.   La durata di validità dell’approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Le approvazioni CE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni.

Se l’approvazione CE del modello non è prorogata, essa resta comunque d’applicazione per gli strumenti in servizio.

2.   Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.

Essa può comportare le seguenti restrizioni:

a)

una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione;

b)

un obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione;

c)

limitazioni dell’utilizzazione;

d)

disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

Essa può tuttavia venire concessa soltanto se:

a)

la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore;

b)

non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.

La validità di tale approvazione è limitata a due anni e può essere prorogata di tre anni.

3.   Lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, non appena esso ritenga che una nuova tecnica abbia dato esito soddisfacente.

Articolo 6

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sui medesimi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all’allegato I, punto 3.3.

Articolo 7

1.   Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla:

a)

se gli strumenti il cui modello è stato oggetto dell’approvazione non sono conformi al modello approvato o alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda;

b)

se le esigenze metrologiche prescritte nel certificato d’approvazione o le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, non sono rispettate;

c)

se constata che essa è stata concessa indebitamente.

2.   Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello deve revocarla se gli strumenti il cui modello è stato oggetto d’approvazione presentano nell’uso un difetto di carattere generale che li renda inadatti al loro scopo.

3.   Se lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2, esso applica anche le disposizioni previste in tali paragrafi, previa consultazione dell’altro Stato membro.

4.   Lo Stato membro che ha constatato l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e in servizio degli strumenti in questione, fino a nuovo ordine.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1, per gli strumenti dispensati dalla verifica prima CE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o alle prescrizioni della direttiva particolare che li concerne.

5.   Qualora lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello contesti l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 di cui è stato informato ovvero la fondatezza dei provvedimenti adottati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri interessati fanno in modo di comporre la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni con lo scopo di pervenire ad un accordo.

CAPO III

VERIFICA PRIMA CE

Articolo 8

1.   La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. Essa si materializza nel marchio di verifica prima CE.

2.   La verifica prima CE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all’unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.

3.   Se la loro attrezzatura lo consente, gli Stati membri procedono alla verifica prima CE degli strumenti presentati aventi le qualità metrologiche e soddisfacenti alle prescrizioni tecniche di fabbricazione e di funzionamento fissate dalle direttive particolari relative a questa categoria di strumenti.

4.   Per gli strumenti muniti del marchio di verifica prima CE, l’obbligo degli Stati membri previsto all’articolo 1, paragrafo 3, è valido sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verifica prima CE, a meno che le direttive particolari non prevedano durate superiori.

Articolo 9

1.   Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:

a)

se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;

b)

se lo strumento è stato oggetto di un’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CE del modello.

2.   L’esame effettuato durante la verifica prima CE riguarda in particolare, in conformità delle direttive particolari, quanto segue:

a)

le qualità metrologiche;

b)

gli errori massimi tollerati;

c)

la costruzione, per appurare se quest’ultima possa garantire che le proprietà metrologiche non si deteriorino notevolmente nell’uso normale dello strumento;

d)

l’esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l’apposizione dei marchi di verifica prima CE.

Articolo 10

Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti all’allegato II, punto 3, vengono apposti su tale strumento sotto la responsabilità dello Stato membro interessato secondo le modalità previste da detto punto.

Articolo 11

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta la verifica prima CE, il fabbricante appone su di essi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale d’approvazione CE del modello descritto nell’allegato I, punto 3.4.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’APPROVAZIONE CE DEL MODELLO ED ALLA VERIFICA PRIMA CE

Articolo 12

Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni atte ad impedire che per gli strumenti vengano usati marchi o iscrizioni che possano dar luogo a confusione con i contrassegni o marchi CE.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CE del modello nonché ad apporre il marchio di verifica prima CE.

Articolo 14

Gli Stati membri possono esigere che le iscrizioni regolamentari siano redatte nella (nelle) loro lingua (lingue) ufficiale (ufficiali).

CAPO V

CONTROLLI DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO

Articolo 15

Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CE prevedono requisiti inferiori, essi possono servire come criteri per i controlli.

CAPO VI

ADATTAMENTO DELLE DIRETTIVE AL PROGRESSO TECNICO

Articolo 16

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all’articolo 1 sono adottate dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Tuttavia, questa procedura non si applica né al capo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell’allegato alla direttiva concernente le unità di misura, né agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.

Articolo 17

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Ogni decisione di rifiuto dell’approvazione CE del modello, di rifiuto della proroga o di revoca dell’approvazione CE del modello, di rifiuto di procedere alla verifica prima CE o di divieto di immissione sul mercato o in servizio, adottata in considerazione delle disposizioni per l’attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari relative agli strumenti in questione, deve motivare le ragioni su cui si basa. Tali rifiuti, revoche o divieti sono notificati alla parte interessata, la quale deve essere altresì informata dei possibili mezzi di ricorso vigenti nelle legislazioni degli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

La direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  Parere di 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)   GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

APPROVAZIONE CE DEL MODELLO

1.   Domanda di approvazione CE

1.1.

La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale, conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda viene presentata. Questo Stato membro è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella lingua ufficiale di cui sopra.

Il richiedente trasmette simultaneamente ad ogni Stato membro un esemplare della domanda.

1.2.

Nella domanda di approvazione CE viene indicato quanto segue:

a)

nome e domicilio del fabbricante o della ditta, del suo mandatario e del richiedente;

b)

categoria dello strumento;

c)

utilizzazione prevista;

d)

caratteristiche metrologiche;

e)

eventuale denominazione commerciale o tipo dello strumento.

1.3.

La domanda è corredata dai documenti in duplice copia necessari al suo esame, ed in particolare di:

1.3.1.

una descrizione concernente in particolare:

a)

la costruzione e il funzionamento dello strumento;

b)

i dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento;

c)

i dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;

d)

i luoghi previsti per apporvi;

i marchi di verifica,

i sigilli (se del caso);

1.3.2.

i disegni di montaggio dell’insieme ed eventualmente i disegni costruttivi dei particolari di maggiore interesse;

1.3.3.

uno schema di massima ed eventualmente una fotografia.

1.4.

La domanda deve essere accompagnata dai documenti attestanti le approvazioni nazionali eventualmente già ottenute.

2.   Esame per l’approvazione CE

2.1.

L’esame consiste in quanto segue:

2.1.1.

studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, effettuati nei laboratori del servizio metrico o nei laboratori autorizzati o sul luogo di fabbricazione, di consegna o di installazione;

2.1.2.

qualora si conoscano dettagliatamente le caratteristiche metrologiche del modello, semplice studio dei documenti presentati.

2.2.

L’esame riguarda anche il comportamento d’insieme dello strumento nelle normali condizioni d’impiego. In tali condizioni lo strumento deve poter conservare le qualità metrologiche richieste.

2.3.

La natura e la portata dell’esame di cui al punto 2.1 possono essere fissate nelle direttive particolari.

2.4.

Il servizio metrico può esigere che il richiedente metta a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in termini di materiale e di personale ausiliario necessari per l’esecuzione delle prove relative all’approvazione.

3.   Certificato e contrassegno d’approvazione CE

3.1.

Il certificato riproduce i risultati dell’esame del modello e fissa le altre esigenze da rispettare. Esso è accompagnato dalle descrizioni, piani e schemi necessari per identificare il modello e per spiegarne il funzionamento. Il contrassegno d’approvazione di cui all’articolo 4 è costituito da una ε stilizzata contenente:

nella parte superiore, la lettera maiuscola distintiva (o le lettere maiuscole distintive) dello Stato membro che ha concesso l’approvazione (B per il Belgio, BG per la Bulgaria, CZ per la Repubblica ceca, DK per la Danimarca, D per la Germania, EST per l’Estonia, IRL per l’Irlanda, EL per la Grecia, E per la Spagna, F per la Francia, I per l’Italia, CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, L per il Lussemburgo, H per l’Ungheria, M per Malta, NL per i Paesi Bassi, A per l’Austria, PL per la Polonia, P per il Portogallo, RO per la Romania, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, FI per la Finlandia, S per la Svezia, UK per il Regno Unito) e il millesimo dell’anno di approvazione,

nella parte inferiore, una sigla che sarà stabilita dal servizio metrico che ha concesso l’approvazione (numero caratteristico).

Un modello di contrassegno d’approvazione figura al punto 6.1.

3.2.

In caso di approvazione CE con effetto limitato, il contrassegno è completato da una lettera «P» che ha dimensioni identiche a quelle della ε stilizzata e viene situata dinanzi a quest’ultima.

Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.

3.3.

Il contrassegno di cui all’articolo 6 è analogo al contrassegno di approvazione CE nel quale la lettera ε stilizzata è sostituita da un’immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.

3.4.

Il contrassegno di cui all’articolo 11 è analogo al contrassegno di approvazione CE ma iscritto in un esagono.

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.

3.5.

I contrassegni contemplati ai punti da 3.1 a 3.4 e apposti dai fabbricanti conformemente alle disposizioni della presente direttiva devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l’apposizione del contrassegno presenta difficoltà tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nelle direttive particolari oppure essere ammesse previo accordo fra i servizi metrici degli Stati membri.

4.   Deposito di modello

Nei casi previsti dalle direttive particolari, il servizio che ha concesso l’approvazione può esigere, se lo ritiene necessario, il deposito di un modello dello strumento approvato. In luogo di tale modello campione il servizio può autorizzare il deposito di parti dello strumento, di modellini o disegni; in tal caso ne farà menzione sul certificato di approvazione CE.

5.   Pubblicità dell’approvazione

5.1.

Al momento della notifica all’interessato, vengono inviate alla Commissione ed agli altri Stati membri le copie del certificato di approvazione CE nonché, se lo desiderano, copie dei processi verbali degli esami metrologici.

5.2.

La revoca di un’approvazione CE del modello e gli altri elementi che riguardano la portata e la validità dell’approvazione CE del modello formano parimenti oggetto della procedura di pubblicità di cui al punto 5.1.

5.3.

Lo Stato membro che rifiuta un’approvazione CE del modello ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

6.   Contrassegni relativi all’approvazione CE del modello

6.1.

Contrassegno dell’approvazione CE del modello

Esempio:

Image 1

Approvazione CE del modello rilasciata dal servizio metrico della Germania nel 1971 (cfr. punto 3.1, primo trattino)

N. caratteristico dell’approvazione CE del modello (cfr. punto 3.1, secondo trattino)

6.2.

Contrassegno dell’approvazione CE del modello con effetto limitato (cfr. punto 3.2)

Esempio:

Image 2

Approvazione CE del modello con effetto limitato rilasciata dal servizio metrico della Repubblica federale di Germania nel 1971

N. caratteristico dell’approvazione CE del modello con effetto limitato

6.3.

Contrassegno dell’esonero dall’approvazione CE del modello (cfr. punto 3.3)

Esempio:

Image 3

6.4.

Contrassegno dell’approvazione CE del modello in caso di esonero dalla verifica prima CE (cfr. punto 3.4)

Esempio:

Image 4

Approvazione CE del modello rilasciata dal servizio metrico della Germania nel 1971

N. caratteristico dell’approvazione CE del modello


ALLEGATO II

VERIFICA PRIMA CE

1.   Condizioni generali

1.1.

La verifica prima CE può essere effettuata in un solo tempo oppure in più tempi (generalmente due).

1.2.

Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari:

1.2.1.

la verifica prima CE viene effettuata in un sol tempo sugli strumenti che rappresentano un tutto unico all’uscita dall’officina, cioè su quegli strumenti che possono, in linea di massima, essere trasferiti al luogo di installazione senza bisogno di smontaggio preventivo;

1.2.2.

la verifica prima CE viene effettuata in due o più tempi per gli strumenti il cui corretto funzionamento dipende dalle condizioni d’installazione o di utilizzazione;

1.2.3.

il primo stadio di verifica deve consentire di accertare in particolare la conformità dello strumento al modello approvato oppure, per gli strumenti esonerati dall’approvazione CE del modello, la conformità alle norme ad essi applicabili.

2.   Luogo della verifica prima CE

2.1.

Nell’ipotesi di verifica effettuata in un sol tempo e qualora le direttive particolari non fissino il luogo di verifica, gli strumenti sono verificati in luogo scelto dal competente servizio metrico.

2.2.

Nell’ipotesi di verifica in due o più tempi, gli strumenti sono verificati a cura del servizio metrico competente per territorio.

2.2.1.

L’ultimo stadio della verifica viene tassativamente effettuato sul luogo di installazione.

2.2.2.

Gli altri stadi della verifica si effettuano come stabilito al punto 2.1.

2.3.

Segnatamente quando la verifica non viene effettuata nell’apposito ufficio, il servizio metrico che effettua la verifica può esigere dal richiedente:

di mettere a sua disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in termini di materiale e di personale ausiliario necessari per la verifica,

di fornire una copia del certificato di approvazione CE.

3.   Marchi di verifica prima CE

3.1.   Definizione dei marchi di verifica prima CE

3.1.1.

Fermo restando quanto disposto nelle direttive particolari, i marchi di verifica prima CE che vengono apposti conformemente al punto 3.3 sono i seguenti:

3.1.1.1.

il marchio di verifica finale CE, composto da due impronte:

a)

la prima impronta è costituita dalla lettera minuscola «e» contenente:

nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva (o le lettere maiuscole distintive) dello Stato membro in cui ha avuto luogo la verifica prima (B per il Belgio, BG per la Bulgaria, CZ per la Repubblica ceca, DK per la Danimarca, D per la Germania, EST per l’Estonia, IRL per l’Irlanda, EL per la Grecia, E per la Spagna, F per la Francia, I per l’Italia, CY per Cipro, LV per la Lettonia, LT per la Lituania, L per il Lussemburgo, H per l’Ungheria, M per Malta, NL per i Paesi Bassi, A per l’Austria, PL per la Polonia, P per il Portogallo, RO per la Romania, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia, FI per la Finlandia, S per la Svezia, UK per il Regno Unito) accompagnata, se necessario, da una o due cifre che precisano una ripartizione territoriale o funzionale,

nella metà inferiore, il numero distintivo dell’agente verificatore dell’ufficio di verifica;

b)

la seconda impronta è costituita dal millesimo dell’anno di verifica iscritto in un esagono.

3.1.1.2.

il marchio di verifica parziale CE, costituito unicamente dalla prima impronta. Esso serve anche come marchio di punzonatura.

3.2.   Forma e dimensioni dei marchi

3.2.1.

La forma, le dimensioni ed i contorni delle lettere e delle cifre previste per i marchi di verifica prima CE al punto 3.1 sono fissati nei disegni allegati; i primi due disegni rappresentano gli elementi costitutivi del punzone e il terzo è un esempio di punzone. Le dimensioni indicate nei disegni sono in rapporto all’unità che rappresenta il diametro del cerchio circoscritto alla lettera «e» minuscola e al campo esagonale.

I diametri reali dei cerchi circoscritti dei marchi sono 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2.

I servizi metrici degli Stati membri procedono allo scambio dei disegni originali dei marchi di verifica prima CE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati.

3.3.   Apposizione dei marchi

3.3.1.

Il marchio di verifica finale CE è apposto sullo strumento totalmente verificato e riconosciuto conforme alle norme CE, nel luogo previsto a tale scopo.

3.3.2.

Il marchio di verifica parziale CE è apposto:

3.3.2.1.

nel caso di verifica in più tempi, sullo strumento o sulla parte dello strumento che soddisfa alle condizioni previste per le operazioni diverse da quelle effettuate sul luogo di installazione, a protezione delle viti che fissano la piastrina di punzonatura o in qualsiasi altro luogo previsto dalle direttive particolari;

3.3.2.2.

come marchio di punzonatura in tutti i casi e nei luoghi prescritti dalle direttive particolari.

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ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 20)

Direttiva 71/316/CEE del Consiglio

(GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1).

 

Atto di adesione del 1972, allegato I, punto X.12

(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 118).

 

Direttiva 72/427/CEE del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 156).

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto X.A

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108).

 

Direttiva 83/575/CEE del Consiglio

(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 43).

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto IX.A.7

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 212).

 

Direttiva 87/354/CEE del Consiglio

(GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43).

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti nell’articolo 1 e nell’allegato, punto 4

Direttiva 87/355/CEE del Consiglio

(GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 46).

 

Direttiva 88/665/CEE del Consiglio

(GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42).

limitatamente all’articolo 1, punto 1

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XI.C.VII.1

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 211).

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

limitatamente all’allegato III, punto 5

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto I.D.1

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 64).

 

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CEE fatti all’articolo 1 e all’allegato, punto B.1

Direttiva 2007/13/CE della Commissione

(GU L 73 del 13.3.2007, pag. 10)

 

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 20)

Direttive

Data di recepimento

71/316/CEE

30 gennaio 1973

83/575/CEE

1o gennaio 1985

87/354/CEE

31 dicembre 1987

87/355/CEE

31 dicembre 1987

2006/96/CE

1o gennaio 2007

2007/13/CE

9 marzo 2008


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 71/316/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 3, primo trattino

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, secondo trattino

Articolo 3, lettera b)

Articolo 4, prima frase

Articolo 4, primo e secondo comma

Articolo 4, seconda frase

Articolo 4, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, seconda comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4, prima frase

Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4, terza frase

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Articoli 10 e 11

Articoli 10 e 11

Articoli 12, 13 e 14

Articoli 12, 13 e 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16, prima frase

Articolo 16, primo comma

Articolo 16, seconda frase

Articolo 16, secondo comma

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19

Articoli 20 e 21

Articolo 21

Articolo 22

Allegato I

Allegato I

Punti 1 e 1.1

Punti 1 e 1.1

Punto 1.2, frase introduttiva

Punto 1.2, frase introduttiva

Punto 1.2, primo trattino

Punto 1.2, lettera a)

Punto 1.2, secondo trattino

Punto 1.2, lettera b)

Punto 1.2, terzo trattino

Punto 1.2, lettera c)

Punto 1.2, quarto trattino

Punto 1.2, lettera d)

Punto 1.2, quinto trattino

Punto 1.2, lettera e)

Punto 1.3

Punto 1.3

Punto 1.3.1, frase introduttiva

Punto 1.3.1, frase introduttiva

Punto 1.3.1, primo trattino

Punto 1.3.1, lettera a)

Punto 1.3.1, secondo trattino

Punto 1.3.1, lettera b)

Punto 1.3.1, terzo trattino

Punto 1.3.1, lettera c)

Punto 1.3.1, quarto trattino

Punto 1.3.1, lettera d)

Punti da 1.3.2 a 5

Punti da 1.3.2 a 5

Punto 5.2

Punto 5.1

Punto 5.3

Punto 5.2

Punto 5.4

Punto 5.3

Punti da 6 a 6.4

Punti da 6 a 6.4

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

che definisce la posizione della Comunità riguardo ad una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, dell’accordo

(2009/347/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo prevede che la Commissione europea sviluppi, assieme all’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA), la parte II delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini, modificando in tal modo l’allegato C dell’accordo.

(2)

La posizione della Comunità in merito alle modifiche delle specifiche viene decisa dalla Commissione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dello European Community Energy Star Board di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (2).

(4)

Occorre che a decorrere dal 1o luglio 2009 le specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, vengano abrogate e sostituite dalle specifiche allegate alla presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità europea adotta in merito a una decisione degli enti di gestione, in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, dell’accordo si basa sulla proposta di decisione allegata.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)   GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

(2)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE

del […]

degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea, per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, dell’accordo

GLI ENTI DI GESTIONE,

visto l’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, in particolare l’articolo XII,

considerando che la prima serie di specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, in vigore dal 1o aprile 2007, deve essere abrogata e sostituita da una seconda serie di specifiche,

DECIDONO:

Le specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte VII, dell’accordo sono abrogate e sostituite dalle specifiche allegate alla presente decisione a decorrere dal 1o luglio 2009.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti. Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Firmato a Washington DC, […]

a nome della United States Environmental Protection Agency

Firmato a Bruxelles, […]

a nome della Comunità europea

ALLEGATO

ALLEGATO C, PARTE VII, DELL’ACCORDO

VII.   SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DI IMMAGINI

Le specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini riportate di seguito si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009.

A.   Definizioni

Prodotti

1.

Fotocopiatrice: dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio la cui unica funzione è produrre copie su supporto cartaceo di originali in formato cartaceo. L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce a prodotti commercializzati come fotocopiatrici o fotocopiatrici digitali espandibili.

2.

Duplicatore digitale: dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio e venduto come sistema di duplicazione completamente automatico che utilizza il metodo della duplicazione per mezzo di stencil con funzione di riproduzione digitale. L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come duplicatori digitali.

3.

Fax (apparecchio fax): dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio le cui funzioni principali consistono nella scansione di originali in formato cartaceo per assicurarne la trasmissione elettronica verso unità remote e nella ricezione di documenti trasmessi elettronicamente per convertirli in formato cartaceo. La trasmissione elettronica avviene principalmente attraverso una rete telefonica pubblica, ma può avvenire anche attraverso una rete informatica o via Internet. Il prodotto può anche essere in grado di produrre copie su carta. L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come apparecchi fax.

4.

Affrancatrice: dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio utilizzato per l’affrancatura di corrispondenza. L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come affrancatrici.

5.

Dispositivo multifunzione (DMF): dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio, fisicamente integrato o costituito da un insieme di componenti funzionalmente integrati, che svolge almeno due delle seguenti funzioni di base: copia, stampa, scansione o fax. Ai fini della presente definizione, la funzione di copia è considerata diversa dalla funzione di fotocopiatura occasionale di singoli fogli offerta dagli apparecchi fax. L’unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce a prodotti commercializzati come dispositivi multifunzione (DMF) o prodotti multifunzione (PMF).

Nota: Se il dispositivo multifunzione non è un’unità singola integrata, ma un insieme di componenti funzionali integrati, il fabbricante deve esplicitamente certificare che, dopo la corretta installazione, il consumo totale di elettricità o energia di tutti gli elementi del DMF che fanno parte dell’unità di base resterà nei limiti di consumo di elettricità o energia previsti nella sezione C per ottenere il logo ENERGY STAR.

6.

Stampante: dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio che produce immagini su carta ed è in grado di ricevere informazioni provenienti da computer singoli o collegati in rete, o da altri dispositivi di ingresso (ad esempio, macchine fotografiche digitali). L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come stampanti, comprese le stampanti espandibili a DMF con il solo intervento dell’utilizzatore.

7.

Scanner: dispositivo per il trattamento di immagini reperibile in commercio che funziona come un dispositivo elettro-ottico destinato a convertire informazioni in immagini elettroniche che possono essere archiviate, modificate, convertite o trasmesse perlopiù in un ambiente informatico. L’unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come scanner.

Tecnologie di stampa

8.

Termica diretta: una tecnologia di stampa che trasferisce un’immagine mediante impulsi termici su un supporto rivestito mentre scorre su una testina di stampa termica. La stampa termica diretta non richiede l’utilizzo di nastri.

9.

Sublimazione di inchiostro: una tecnologia di stampa nella quale le immagini sono formate depositando (sublimando) inchiostri a pigmenti sul supporto di stampa in funzione della quantità di energia fornita dagli elementi riscaldanti.

10.

Elettrofotografia (xerografia): una tecnologia di stampa caratterizzata dall’illuminazione di un fotoconduttore sotto una forma che rappresenta l’immagine da riprodurre per mezzo di una fonte luminosa, lo sviluppo dell’immagine per mezzo di particelle di toner utilizzando l’immagine latente sul fotoconduttore per determinare la presenza o l’assenza di toner in una data posizione, il trasferimento del toner al supporto fisico definitivo e il fissaggio durante il quale il toner viene fuso nel supporto di stampa per rendere l’immagine duratura. L’elettrofotografia può essere di tipo laser, LED e LCD. L’elettrofotografia a colori si distingue da quella monocromatica per la presenza, in un determinato prodotto e in un determinato momento, di toner di almeno tre colori differenti. In seguito si definiscono due tipi di elettrofotografia a colori.

11.

Elettrofotografia a colori parallela: una tecnologia di stampa che utilizza più fonti di luce e più fotoconduttori per aumentare la velocità massima di stampa a colori.

12.

Elettrofotografia a colori seriale: una tecnologia di stampa che utilizza un unico fotoconduttore in modo seriale e una o più fonti di luce per ottenere la copia in policromia.

13.

Impatto: una tecnologia di stampa caratterizzata dalla formazione dell’immagine desiderata sul supporto di stampa attraverso il trasferimento di sostanze coloranti da un «nastro» al supporto stesso mediante una procedura a impatto. Due tipi di tecnologie a impatto sono l’impatto a punti (dot formed) e l’impatto a forme/caratteri completi (fully-formed).

14.

Getto di inchiostro: una tecnologia di stampa a matrice nella quale le immagini sono formate depositando minuscole gocce d’inchiostro sul supporto di stampa. La stampa a getto d’inchiostro a colori si differenzia da quella monocromatica per il fatto che in un dato prodotto e in un dato momento sono disponibili più coloranti. La tecnologia a getto d’inchiostro può essere piezoelettrica, a sublimazione e termica.

15.

Getto di inchiostro a elevate prestazioni: tecnologia di stampa a getto di inchiostro nelle applicazioni commerciali a elevate prestazioni che utilizza di norma una tecnologia di stampa elettrofotografica. A differenza del getto di inchiostro convenzionale, il getto di inchiostro a elevate prestazioni presenta file di ugelli sull’intera larghezza della pagina e/o la capacità di asciugare l’inchiostro tramite meccanismi aggiuntivi di asciugatura del supporto.

16.

Inchiostro solido: una tecnologia di stampa nella quale l’inchiostro è solido a temperatura ambiente e liquido quando riscaldato alla temperatura di proiezione sul supporto. Il trasferimento al supporto di stampa può essere diretto, ma più spesso viene eseguito su un tamburo o nastro intermedio e l’immagine viene quindi stampata in offset sul supporto.

17.

Stencil: una tecnologia di stampa che trasferisce le immagini sul supporto di stampa a partire da uno stencil arrotolato su un tamburo inchiostrato.

18.

Trasferimento termico: una tecnologia di stampa nella quale la copia desiderata è formata depositando minuscole gocce di colorante solido (in genere cere colorate), sotto forma fusa/fluida, direttamente sul supporto di stampa a matrice. Il trasferimento termico si distingue dalla tecnologia a getto di inchiostro in quanto l’inchiostro è solido a temperatura ambiente ed è reso fluido dal calore.

Modalità operative, attività e stati di consumo

19.

Attivo: lo stato di consumo in cui il prodotto è collegato ad una fonte di alimentazione, sta producendo copie su carta ed esegue una qualsiasi delle sue altre funzioni primarie.

20.

Duplex automatico: la capacità di una fotocopiatrice, apparecchio fax, DMF o stampante di collocare automaticamente le immagini su entrambe le facce di un foglio di carta, senza alcuna manipolazione manuale del foglio, ad esempio, copia da recto a recto-verso o da recto-verso a recto-verso. Si ritiene che un prodotto disponga della funzione di duplex automatico solo se il modello include tutti gli accessori necessari a tal fine.

21.

Tempo predefinito: periodo di tempo per il passaggio del prodotto ad un modo a consumo ridotto (ad esempio, Veglia, Spento) impostato dal produttore prima della commercializzazione. Tale periodo è misurato dal completamento della sua funzione primaria.

22.

Spento: lo stato di consumo a cui passa il prodotto quando viene spento manualmente o automaticamente, ma si trova ancora collegato alla rete. Questo modo è disattivato quando l’apparecchio riceve un input, ad esempio da parte di un interruttore manuale o di un temporizzatore, che riporta l’unità in modo Pronto. Quando è il risultato dell’intervento manuale di un utilizzatore, tale stato è spesso denominato «Spegnimento manuale», mentre quando è il risultato di uno stimolo automatico o predeterminato (ad esempio, un tempo di ritardo o un temporizzatore), è spesso denominato «Spegnimento automatico».

23.

Pronto: lo stato di un prodotto che non sta lavorando, ha raggiunto le condizioni di funzionamento, non è ancora passato ad un modo a consumo ridotto e può passare al modo Attivo in brevissimo tempo. Tutte le funzionalità del prodotto possono essere attivate in questo modo e il prodotto deve essere in grado di tornare al modo Attivo rispondendo a uno degli input potenziali previsti dal prodotto stesso, quali stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax o controllo remoto) e interventi fisici diretti (ad esempio, attivazione di un interruttore o di un pulsante fisico).

24.

Veglia: stato di consumo ridotto in cui il prodotto entra dopo un periodo di inattività. Oltre a mettersi automaticamente in modo Veglia, il prodotto può mettersi in tale modo anche: 1) ad un’ora impostata dall’utilizzatore; 2) direttamente in risposta ad un’azione manuale da parte dell’utente, senza spegnersi completamente; oppure 3) attraverso altri modi automatici, legati al comportamento dell’utilizzatore. Tutte le funzionalità del prodotto possono essere attivate in questo modo e il prodotto deve essere in grado di tornare al modo Attivo rispondendo a una delle opzioni di input previste dal prodotto stesso (pur con un possibile ritardo) quali stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax o controllo remoto) e interventi fisici diretti (ad esempio, attivazione di un interruttore o di un pulsante fisico). Mentre si trova in modo Veglia il prodotto deve mantenere la connessione alla rete e tornare al modo Attivo solo quando necessario.

Nota: Quando riportano dati e descrivono prodotti in grado di passare al modo Veglia in vari modi, i partner devono fare riferimento a un livello di Veglia che può essere raggiunto automaticamente. Se il prodotto è in grado di passare automaticamente a diversi livelli successivi di Veglia, il livello utilizzato ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR è a discrezione del produttore; il tempo di ritardo predefinito specificato, tuttavia, deve corrispondere al livello utilizzato.

25.

Attesa: il modo con il più basso consumo energetico che non può essere disattivato (influenzato) dall’utilizzatore e che può persistere per un periodo di tempo indeterminato quando il prodotto è collegato alla rete ed è utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante (1). Il modo Attesa e il modo di alimentazione minima del prodotto.

Nota: Per i prodotti per il trattamento di immagini oggetto della presente specifica, il livello di consumo in modo Attesa è quello registrato in modo Spento, ma può essere registrato anche in modo Pronto o Veglia. Un prodotto non può uscire dal modo Attesa e passare a un livello di consumo inferiore, a meno che non sia scollegato dalla fonte di alimentazione principale in seguito ad una manipolazione manuale.

Formati dei prodotti

26.

Grande formato: i prodotti di grande formato comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari o superiore a 406 millimetri (mm). I prodotti di grande formato possono inoltre essere in grado di stampare su supporti di dimensioni standard o di piccolo formato.

27.

Piccolo formato: i prodotti di piccolo formato comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di dimensioni inferiori a quelle definite standard (ad esempio, A6, 4'' x 6'', microfilm), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza inferiore a 210 mm.

28.

Formato standard: i prodotti standard comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di formato standard (ad esempio, Lettera, Legale, Ledger, A3, A4 e B4), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza compresa tra 210 mm e 406 mm. I prodotti standard possono inoltre essere in grado di stampare su supporti di piccole dimensioni.

Termini complementari

29.

Accessorio: una periferica esterna facoltativa che non è necessaria per il funzionamento dell’unità di base, ma che può essere aggiunta prima o dopo la commercializzazione per aumentarne le funzionalità. Può essere venduto separatamente, con un proprio numero di modello, oppure insieme all’unità di base, come parte di una configurazione.

30.

Prodotto di base: il modello standard commercializzato dal produttore. Quando i modelli di un prodotto sono disponibili in differenti configurazioni, il prodotto di base è la configurazione più semplice del modello, dotato del numero minimo di funzionalità disponibili. I componenti funzionali o gli accessori offerti in opzione e non standard non sono considerati parte del prodotto di base.

31.

Modulo continuo: i prodotti a modulo continuo comprendono quelli che non utilizzano supporti di un formato predeterminato e sono destinati ad applicazioni specifiche, quali la stampa di codici a barre, etichette, ricevute, bolle, fatture, biglietti aerei o etichette per negozi al dettaglio.

32.

Front-end digitale (Digital Front-End, DFE): un server collegato in rete o un server derivato da un computer desktop a funzionalità integrate che funge da host per altri computer e applicazioni e da interfaccia verso il dispositivo per il trattamento di immagini. Un DFE aumenta le funzionalità del prodotto per il trattamento di immagini. I DFE possono essere di due tipi:

 

DFE di tipo 1: DFE alimentato in corrente continua (CC) dal suo alimentatore a corrente alternata (CA) (interna o esterna), separato dall’alimentatore del dispositivo per il trattamento di immagini. Questo tipo di DFE può essere alimentato in CA direttamente da una presa, o dalla CA associata all’alimentatore interno del dispositivo per il trattamento di immagini.

 

DFE di tipo 2: DFE è alimentato in corrente continua (CC) dallo stesso alimentatore del dispositivo per il trattamento di immagini con il quale funziona. I DFE di tipo 2 devono disporre di un quadro o di un assemblaggio con un processore separato in grado di avviare un’attività sulla rete e che possa essere fisicamente rimosso, isolato o disattivato utilizzando pratiche ingegneristiche comuni per la misurazione della corrente elettrica.

Inoltre un DFE offre almeno tre delle seguenti funzioni avanzate:

a)

connettività di rete in vari ambienti;

b)

casella di posta elettronica;

c)

gestione della fila di attesa dei lavori;

d)

gestione dell’apparecchio (ad esempio, riportare dal modo Veglia a quello Attivo un dispositivo per il trattamento di immagini);

e)

interfaccia utente grafica avanzata;

f)

capacità di avviare comunicazioni con altri server host e computer client [ad esempio, scansione di documenti per l’invio tramite posta elettronica, richiesta (polling) di job alle caselle di posta remote]; o

g)

capacità di post-trattare delle pagine (ad esempio, riformattazione di pagine prima della stampa).

33.

Estensione di funzionalità: funzione di un prodotto standard che aggiunge funzionalità al motore di stampa di base di un prodotto per il trattamento di immagini. La parte relativa ai modi operativi delle presenti specifiche prevede tolleranze supplementari in materia di consumo per determinati dispositivi che aggiungono funzionalità quali, ad esempio, interfacce senza fili e periferiche di scansione.

34.

Approccio basato sulla modalità operativa (OM): un metodo per la prova e il confronto del consumo energetico dei prodotti per il trattamento di immagini che si incentra sul consumo di energia in vari modi di consumo ridotto. I criteri fondamentali utilizzati dall’approccio OM sono i valori per i modi a consumo ridotto, misurati in watt (W). Informazioni dettagliate sono riportate nella «ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode Test Procedure» (Procedura di prova basata sulla modalità operativa dei dispositivi per il trattamento di immagini conformi a ENERGY STAR) disponibile su Internet all’indirizzo www.energystar.gov/products.

35.

Motore di stampa: il motore di base di un prodotto per il trattamento di immagini che controlla la produzione di immagini del prodotto stesso. Senza componenti funzionali aggiuntivi, un motore di stampa non è in grado di acquisire i dati delle immagini da elaborare e, pertanto, non è funzionale. Un motore di stampa dipende per la capacità di comunicazione e di elaborazione delle immagini dai dispositivi che aggiungono funzionalità.

36.

Modello: un prodotto per il trattamento di immagini venduto o commercializzato con un numero di modello o nome commerciale unico. Può essere composto da un’unità di base oppure da un’unità di base e dai relativi accessori.

37.

Velocità del prodotto: in generale, per i prodotti standard, la stampa/copia/scansione di una faccia di un foglio A4 o 8,5'' × 11'' equivale a un’immagine al minuto (ipm). Se la velocità massima annunciata differisce quando si producono immagini su carta A4 o su carta 8,5'' × 11'', si utilizzerà la più elevata delle due.

Per le affrancatrici, un’unità trattata in un minuto equivale ad una velocità di un’unità al minuto (mppm).

Per i prodotti di piccolo formato, la stampa/copia/scansione di una faccia di un foglio A6 o 4'' × 6'' equivale a 0,25 ipm.

Per i prodotti di grande formato, un foglio A2 equivale a 4 ipm e un foglio A0 equivale a 16 ipm.

Per i prodotti a modulo continuo di piccolo formato, grande formato o formato standard, la velocità di stampa in ipm dovrebbe essere calcolata dalla velocità massima, in metri al minuto, riportata sulla documentazione del prodotto in base alla seguente formula di conversione:

X ipm = 16 × [larghezza massima del supporto (in metri) × velocità massima di trattamento delle immagini (lunghezza-metri/minuto)]

In ogni caso, la velocità convertita in ipm deve essere arrotondata al numero intero più vicino (ad esempio, 14,4 ipm è arrotondato a 14,0 ipm; 14,5 ipm è arrotondato a 15 ipm).

Ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR, i produttori devono riportare la velocità del prodotto in base alla priorità delle funzioni riportata qui di seguito:

velocità di stampa, salvo nel caso in cui il prodotto non sia dotato della funzione di stampa, in qual caso,

velocità di copia, salvo nel caso in cui il prodotto non sia dotato della funzione di stampa o copia, in qual caso,

velocità di scansione.

38.

Approccio basato sul consumo tipico di elettricità (Typical Electricity Consumption, TEC): un metodo per la prova e il confronto del consumo energetico dei prodotti per il trattamento di immagini che si incentra sul consumo tipico di elettricità da parte di un prodotto in normale stato di funzionamento, durante un periodo di tempo rappresentativo. Il criterio fondamentale dell’approccio TEC per i dispositivi per il trattamento di immagini è un valore per il consumo settimanale tipico di elettricità, misurato in chilowattora (kWh). Informazioni dettagliate sono riportate nella procedura di prova del consumo tipico di elettricità (TEC) nella sezione D.2.

B.   Prodotti che possono ottenere il logo

Le specifiche ENERGY STAR riguardano i dispositivi per il trattamento di immagini di uso personale, aziendale e commerciale ma non i dispositivi industriali (ad esempio, i prodotti direttamente collegati alla corrente trifase). Le unità devono poter essere alimentate da una presa o da una connessione dati o di rete, utilizzando il voltaggio nominale standard internazionale di cui all’elenco della sezione D.4. Per ottenere il logo ENERGY STAR, un dispositivo per il trattamento di immagini deve rispondere alle definizioni di cui alla sezione A e corrispondere ad una delle descrizioni contenute nella tabella 1 o nella tabella 2 che seguono.

Tabella 1

Prodotti conformi — Approccio TEC

Categoria prodotto

Tecnologia di stampa

Formato

Riproduzione colore

Tabella TEC

Fotocopiatrici

Termica diretta

Standard

Monocromatica

TEC 1

Sublimazione di inchiostro

Standard

A colori

TEC 2

Sublimazione di inchiostro

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

A colori

TEC 2

Inchiostro solido

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

Monocromatica

TEC 1

Duplicatori digitali

Stencil

Standard

A colori

TEC 2

Stencil

Standard

Monocromatica

TEC 1

Fax

Termica diretta

Standard

Monocromatica

TEC 1

Sublimazione di inchiostro

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

A colori

TEC 2

Inchiostro solido

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

Monocromatica

TEC 1

Dispositivi multifunzione (DMF)

Getto di inchiostro a elevate prestazioni

Standard

Monocromatica

TEC 3

Getto di inchiostro a elevate prestazioni

Standard

A colori

TEC 4

Termica diretta

Standard

Monocromatica

TEC 3

Sublimazione di inchiostro

Standard

A colori

TEC 4

Sublimazione di inchiostro

Standard

Monocromatica

TEC 3

Elettrofotografia

Standard

Monocromatica

TEC 3

Elettrofotografia

Standard

A colori

TEC 4

Inchiostro solido

Standard

A colori

TEC 4

Trasferimento termico

Standard

A colori

TEC 4

Trasferimento termico

Standard

Monocromatica

TEC 3

Stampanti

Getto di inchiostro a elevate prestazioni

Standard

Getto di inchiostro a elevate prestazioni

TEC 1

Getto di inchiostro a elevate prestazioni

Standard

A colori

TEC 2

Termica diretta

Standard

Monocromatica

TEC 1

Sublimazione di inchiostro

Standard

A colori

TEC 2

Sublimazione di inchiostro

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

Monocromatica

TEC 1

Elettrofotografia

Standard

A colori

TEC 2

Inchiostro solido

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

A colori

TEC 2

Trasferimento termico

Standard

Monocromatica

TEC 1


Tabella 2

Prodotti conformi — Approccio basato sulla modalità operativa

Categoria prodotto

Tecnologia di stampa

Formato

Riproduzione colore

Tabella OM

Fotocopiatrici

Termica diretta

Grande

Monocromatica

OM 1

Sublimazione di inchiostro

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Elettrofotografia

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Inchiostro solido

Grande

A colori

OM 1

Trasferimento termico

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Fax

Getto di inchiostro

Standard

A colori e monocromatica

OM 2

Affrancatrici

Termica diretta

N/A

Monocromatica

OM 4

Elettrofotografia

N/A

Monocromatica

OM 4

Getto di inchiostro

N/A

Monocromatica

OM 4

Trasferimento termico

N/A

Monocromatica

OM 4

Dispositivi multifunzione (DMF)

Termica diretta

Grande

Monocromatica

OM 1

Sublimazione di inchiostro

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Elettrofotografia

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Getto di inchiostro

Standard

A colori e monocromatica

OM 2

Getto di inchiostro

Grande

A colori e monocromatica

OM 3

Inchiostro solido

Grande

A colori

OM 1

Trasferimento termico

Grande

A colori e monocromatica

OM 1

Stampanti

Termica diretta

Grande

Monocromatica

OM 8

Termica diretta

Piccolo

Monocromatica

OM 5

Sublimazione di inchiostro

Grande

A colori e monocromatica

OM 8

Sublimazione di inchiostro

Piccolo

A colori e monocromatica

OM 5

Elettrofotografia

Grande

A colori e monocromatica

OM 8

Elettrofotografia

Piccolo

A colori

OM 5

Impatto

Grande

A colori e monocromatica

OM 8

Impatto

Piccolo

A colori e monocromatica

OM 5

Impatto

Standard

A colori e monocromatica

OM 6

Getto di inchiostro

Grande

A colori e monocromatica

OM 3

Getto di inchiostro

Piccolo

A colori e monocromatica

OM 5

Getto di inchiostro

Standard

A colori e monocromatica

OM 2

Inchiostro solido

Grande

A colori

OM 8

Inchiostro solido

Piccolo

A colori

OM 5

Trasferimento termico

Grande

A colori e monocromatica

OM 8

Trasferimento termico

Piccolo

A colori e monocromatica

OM 5

Scanner

N/A

Grande, piccolo e standard

N/A

OM 7

C.   Specifiche relative all’efficienza energetica dei prodotti conformi

Solo i prodotti elencati nella precedente sezione B che rispondono ai criteri indicati di seguito possono ottenere il logo ENERGY STAR. Le date di entrata in vigore sono indicate nella sezione F.

Prodotti venduti con alimentatore esterno: per l’attribuzione del logo ENERGY STAR conformemente alla presente versione 1.1 delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini, i prodotti per il trattamento di immagini fabbricati a partire dal 1o luglio 2009 che utilizzano un alimentatore esterno CA-CA o CA-CC monotensione devono utilizzare un alimentatore esterno che abbia ottenuto il logo ENERGY STAR, oppure uno conforme alla versione 2.0 dei requisiti ENERGY STAR External Power Supply (EPS) quando vengono sottoposti al metodo di prova ENERGY STAR. La specifica e il metodo di prova ENERGY STAR per gli alimentatori esterni CA-CA e CA-CC monotensione sono disponibili su Internet all’indirizzo www.energystar.gov/products.

Prodotti progettati per funzionare con un DFE di tipo 1: per l’attribuzione del logo ENERGY STAR conformemente alla presente versione 1.1 delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini, i prodotti per il trattamento di immagini fabbricati a partire dal 1o luglio 2009 venduti con un DFE di tipo 1 devono utilizzare un DFE che risponde ai requisiti relativi all’efficienza dell’alimentazione dei dispositivi per il trattamento di immagini DFE dell’ENERGY STAR di cui alla sezione C.3.

Prodotti progettati per funzionare con un DFE di tipo 2: per l’attribuzione del logo ENERGY STAR conformemente alla presente versione 1.1 delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini ai prodotti per il trattamento di immagini venduti con un DFE di tipo 2 e fabbricati a partire dal 1o luglio 2009 i fabbricanti devono sottrarre il consumo energetico del DFE in modo Attivo per i prodotti TEC o escluderlo dalla misurazione dei modi Veglia e Attesa per i prodotti OM. La sezione C.1 fornisce ulteriori dettagli sull’adeguamento dei valori TEC per i DFE nel caso dei prodotti TEC e la sezione C.2 riporta ulteriore dettagli sull’esclusione dei DFE dai livelli Veglia e Attesa dei prodotti OM.

Nelle intenzioni dell’EPA e della Commissione europea, laddove possibile, la corrente elettrica associata al DFE (di tipo 1 o 2) dovrebbe essere esclusa o sottratta dalle misurazioni dell’energia TEC e della corrente OM.

Prodotti commercializzati con un microtelefono senza fili aggiuntivo: per l’attribuzione del logo, i fax o i DMF dotati di funzionalità fax, prodotti a partire dal 1o luglio 2009, commercializzati con un microtelefono senza fili aggiuntivo devono utilizzare un microtelefono che ha ottenuto il logo ENERGY STAR oppure uno conforme alla specifica ENERGY STAR per i prodotti di telefonia quando viene sottoposto al metodo di prova ENERGY STAR, il giorno in cui il prodotto per il trattamento di immagini riceve il logo ENERGY STAR. La specifica e il metodo di prova ENERGY STAR per i prodotti di telefonia sono disponibili su Internet all’indirizzo www.energystar.gov/products.

Capacità duplex: le fotocopiatrici, i DMF e le stampanti di formato standard che utilizzano le tecnologie di stampa per elettrofotografia, inchiostro solido e getto di inchiostro a elevate prestazioni e che sono oggetto dell’approccio TEC nella sezione C.1 devono soddisfare i seguenti requisiti di capacità duplex, in funzione della velocità monocromatica del prodotto.

Fotocopiatrici, DMF e stampanti a colori

Velocità monocromatica del prodotto

Requisito di capacità duplex

≤ 19 ipm

N/D

20-39 ipm

L’opzione duplex automatico deve essere offerta come funzione standard o opzione accessoria al momento dell’acquisto

≥ 40 ipm

L’opzione duplex automatico deve essere una funzione standard al momento dell’acquisto


Fotocopiatrici, DMF e stampanti monocromatiche

Velocità monocromatica del prodotto

Requisito di capacità duplex

≤ 24 ipm

N/D

25-44 ipm

L’opzione duplex automatico deve essere offerta come funzione standard o opzione accessoria al momento dell’acquisto

≥ 45 ipm

L’opzione duplex automatico deve essere una funzione standard al momento dell’acquisto

1.   Criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR — TEC

Per l’attribuzione del logo ENERGY STAR, il valore TEC ottenuto per i dispositivi per il trattamento di immagini elencati nella tabella 1 della sezione B non deve superare i valori corrispondenti riportati di seguito.

Per i prodotti per il trattamento di immagini dotati di un DFE di tipo 2, il consumo energetico calcolato secondo l’esempio riportato di seguito dovrebbe essere escluso dal raffronto tra il valore TEC misurato del prodotto e i limiti elencati di seguito. Il DFE non deve incidere sulla capacità del prodotto per il trattamento di immagini di entrare o uscire dai modi di consumo ridotto. Per essere escluso, il DFE deve soddisfare la definizione di cui alla sezione A.32 ed essere un’unità di elaborazione separata in grado di avviare attività in rete.

Esempio: il risultato TEC complessivo di una stampante è 24,5 kWh/settimana e il suo DFE interno consuma 50 W in modo Pronto. 50 W × 168 ore/settimana = 8,4 kWh/settimana, che sono quindi sottratti dal valore TEC registrato: 24,5 kWh/settimana – 8,4 kWh/settimana = 16,1 kWh/settimana. Il valore 16.1 kWh/settimana è quindi confrontato con i seguenti limiti.

Nota: In tutte le equazioni che seguono, x = velocità monocromatica del prodotto (ipm).

Tabella TEC 1

Prodotti: fotocopiatrici, duplicatori digitali, fax, stampanti

Formato/i: Standard

Tecnologie di stampa: termica diretta, sublimazione di inchiostro monocromatica, elettrofotografia monocromatica, stencil monocromatico, trasferimento termico monocromatico, getto di inchiostro a elevate prestazioni

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

TEC massimo (kWh/settimana)

≤ 15

1 kWh

15 < x ≤ 40

(0,10 kWh/ipm)x – 0,5 kWh

40 < x ≤ 82

(0,35 kWh/ipm)x – 10,3 kWh

> 82

(0,70 kWh/ipm)x – 39,0 kWh


Tabella TEC 2

Prodotti: fotocopiatrici, duplicatori digitali, fax, stampanti

Formato/i: Standard

Tecnologie di stampa: sublimazione di inchiostro a colori, stencil a colori, trasferimento termico a colori, elettrofotografia a colori, inchiostro solido, getto di inchiostro a elevate prestazioni a colori

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

TEC massimo (kWh/settimana)

≤ 32

(0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh

32 < x ≤ 58

(0,35 kWh/ipm)x – 5,2 kWh

> 58

(0,70 kWh/ipm)x – 26,0 kWh


Tabella TEC 3

Prodotti: DMF

Formato/i: Standard

Tecnologie di stampa: termica diretta, sublimazione di inchiostro monocromatica, elettrofotografia monocromatica, trasferimento termico monocromatico, getto di inchiostro a elevate prestazioni monocromatico

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

TEC massimo (kWh/settimana)

≤ 10

1,5 kWh

10 < x ≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh

26 < x ≤ 68

(0,35 kWh/ipm)x – 6,0 kWh

> 68

(0,70 kWh/ipm)x – 30,0 kWh


Tabella TEC 4

Prodotti: DMF

Formato/i: Standard

Tecnologie di stampa: sublimazione di inchiostro a colori, trasferimento termico a colori, elettrofotografia a colori, inchiostro solido, getto di inchiostro a elevate prestazioni a colori

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

TEC massimo (kWh/settimana)

≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh

26 < x ≤ 62

(0,35 kWh/ipm)x – 3,0 kWh

> 62

(0,70 kWh/ipm)x – 25,0 kWh

2.   Criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR — OM

Per l’attribuzione del marchio ENERGY STAR, i valori di consumo energetico per i dispositivi per il trattamento di immagini riportati nella tabella 2 della sezione C non devono superare i valori corrispondenti riportati di seguito. Per i prodotti che in modo Pronto rispettano i requisiti di consumo del modo Veglia non sono richieste altre riduzioni automatiche di consumo per il rispetto del limite Veglia. Inoltre, per i prodotti che, in modo Pronto o Veglia rispettano i requisiti di consumo del modo Attesa non sono richieste altre riduzioni automatiche di consumo per l’attribuzione del logo ENERGY STAR.

Per i prodotti per il trattamento di immagini dotati di un DFE a funzionalità integrate alimentato dal prodotto per il trattamento di immagini, non si deve tenere conto del consumo energetico del DFE quando si confronta il consumo del prodotto misurato in modo Veglia con i limiti combinati del motore di stampa e dei dispositivi che aggiungono funzioni riportati di seguito e quando si confronta il livello misurato in modo Veglia con i limiti del modo Veglia indicati di seguito. Il DFE non deve incidere sulla capacità del prodotto per il trattamento di immagini di entrare o uscire dai modi di consumo ridotto. Per essere escluso, il DFE deve soddisfare la definizione di cui alla sezione A.32 ed essere un’unità di elaborazione separata in grado di avviare attività in rete.

Prescrizioni relative ai tempi predefiniti: per l’attribuzione del logo ENERGY STAR, i prodotti OM devono rispettare le impostazioni predefinite del tempo di ritardo riportate nelle successive tabelle da A a C per ogni tipo di prodotto e tali impostazioni devono essere attive al momento della commercializzazione. Inoltre, tutti i prodotti OM devono essere commercializzati con un tempo massimo di ritardo di macchina non superiore a quattro ore e regolabile esclusivamente da parte del fabbricante. Questo tempo massimo di ritardo di macchina non può essere modificato dall’utilizzatore e in genere non può essere cambiato senza una manipolazione interna e invasiva del prodotto. Le impostazioni predefinite del tempo di ritardo riportate nelle tabelle da A a C possono essere modificate dagli utilizzatori.

Tabella A

Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per i prodotti OM di piccolo formato e standard, a esclusione delle affrancatrici (minuti)

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

Fax

DMF

Stampanti

Scanner

0-10

5

15

5

15

11-20

5

30

15

15

21-30

5

60

30

15

31-50

5

60

60

15

51 +

5

60

60

15


Tabella B

Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per i prodotti OM di grande formato, ad esclusione delle affrancatrici (minuti)

Velocità monocromatica del prodotto (ipm)

Fotocopiatrici

DMF

Stampanti

Scanner

0-10

30

30

30

15

11-20

30

30

30

15

21-30

30

30

30

15

31-50

60

60

60

15

51 +

60

60

60

15


Tabella C

Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per le affrancatrici (minuti)

Velocità del prodotto

(mppm)

Affrancatrici

0-50

20

51-100

30

101-150

40

151 +

60

Prescrizioni relative al modo Attesa: per l’attribuzione del logo ENERGY STAR, i prodotti OM devono rispettare il limite relativo al consumo energetico in modo Attesa di cui alla successiva tabella D per ogni tipo di prodotto.

Tabella D

Livello massimo di consumo in modo Attesa per i prodotti OM (W)

Tipo di prodotto

Attesa

Tutti i prodotti OM

1

I criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR nelle successive tabelle OM da 1 a 8 si riferiscono al motore di stampa del prodotto. Dato che si prevede che i prodotti siano commercializzati con una o più funzioni aggiuntive oltre al motore di stampa, ai criteri per il modo Veglia relativi al motore di stampa si dovranno aggiungere le tolleranze corrispondenti riportate di seguito. Per stabilire la possibilità di attribuire il logo ENERGY STAR si dovrà utilizzare il valore complessivo per il prodotto di base con i relativi dispositivi che aggiungono funzioni. I produttori non possono applicare più di tre dispositivi primari che aggiungono funzioni a ogni modello di prodotto, ma possono applicare tutti i dispositivi secondari che aggiungono funzioni presenti (i dispositivi primari superiori a tre sono inclusi come dispositivi secondari). Di seguito si illustra un esempio di tale approccio.

Esempio: Si consideri una stampante a getto di inchiostro formato standard con una connessione USB 2.0 e una porta per schede di memoria (memory card). Presumendo che la connessione USB sia l’interfaccia primaria utilizzata durante la prova, il modello di stampante riceverebbe una tolleranza per un dispositivo che aggiunge funzioni pari a 0,5 W per la connessione USB e 0,1 per il lettore di schede di memoria, per una tolleranza complessiva di 0,6 W per i dispositivi che aggiungono funzioni. Dato che la tabella OM 2 prevede un limite di 1,4 W per il modo Veglia del motore di stampa, per stabilire la possibilità di attribuire il logo ENERGY STAR, il produttore dovrà sommare il limite del modo Veglia del motore di stampa e le tolleranze applicabili relative ai dispositivi che aggiungono funzioni per determinare il consumo energetico massimo consentito per l’attribuzione del logo ENERGY STAR al prodotto di base: 1,4 W + 0,6 W. Se il consumo energetico della stampante in modo Veglia è pari o inferiore a 2,0 W, la stampante rispetta il criterio ENERGY STAR relativo al modo Veglia.

Tabella 3

Prodotti conformi — Dispositivi che aggiungono funzioni OM

Tipo

Dettagli

Tolleranze (W) per i dispositivi che aggiungono funzioni

Primaria

Secondaria

Interfacce

A.

Cablata < 20 MHz

0,3

0,2

Una porta fisica di collegamento dati o di rete presente nel prodotto per il trattamento di immagini che raggiunge una velocità di trasferimento < 20 MHz. Comprende USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/Parallela/Centronics e RS232, e/o modem fax

B.

Cablata ≥ 20 MHz e < 500 MHz

0,5

0,2

Una porta fisica di collegamento dati o di rete presente nel prodotto per il trattamento di immagini che raggiunge una velocità di trasferimento ≥ 20 MHz e < 500 MHz. Comprende USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i.LINK, e l’Ethernet a 100Mb

C.

Cablata ≥ 500 MHz

1,5

0,5

Una porta fisica di collegamento dati o di rete presente nell’apparecchio di trattamento di immagini che raggiunge una velocità di trasferimento ≥ 500 MHz. Comprende l’Ethernet a 1G

D.

Senza fili

3

0,7

Un’interfaccia di collegamento dati o di rete presente sul prodotto per il trattamento di immagini progettata per trasferire dati tramite mezzi senza filo a radiofrequenza. Include Bluetooth e 802.11

E.

Schema/macchina fotografica/dispositivi di memorizzazione cablati

0,5

0,1

Una porta fisica di collegamento dati o di rete presente sul prodotto per il trattamento di immagini progettata per consentire la connessione di un dispositivo esterno, quali lettori di memoria flash o di smart-card e interfacce per macchine fotografiche (compreso PictBridge)

G.

Infrarossi

0,2

0,2

Un’interfaccia di collegamento dati o di rete presente sul prodotto per il trattamento d’immagini progettata per trasferire dati attraverso la tecnologia a infrarossi. Comprende l’IrDA

Altri

Dispositivi di memorizzazione

0,2

Unità di memorizzazione interne presenti nell’apparecchio di trattamento di immagini. Comprende esclusivamente le unità interne (vale a dire, lettori di dischetti, DVD, unità Zip) e si applica a ogni singola unità. Questa tolleranza non si applica alle interfacce per unità esterne (ad esempio, SCSI) o alla memoria interna

Scanner con lampade CCFL o con lampade non CCFL

0,5

La presenza di uno scanner che utilizza la tecnologia CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) o una tecnologia diversa, quali le tecnologie LED (Light-Emitting Diode), alogena, HCFT (Hot-Cathode Fluorescent Tube), Xenon o TL (Tubular Fluorescent). Questa tolleranza si applica una sola volta, indipendentemente dalle dimensioni della lampada o dal numero di lampade/bulbi utilizzati

Sistemi collegati a personal computer (non sono in grado di stampare/copiare/effettuare scansioni, senza ricorrere a una grande quantità di risorse del computer)

–0,5

Questa tolleranza si riferisce ai prodotti per il trattamento di immagini che attingono una quantità significativa di risorse, quali memoria e capacità di elaborazione dati, da un computer esterno per eseguire le funzioni normalmente eseguite in modo indipendente dai prodotti per il trattamento di immagini, quali la riproduzione di pagine. Questa tolleranza non si applica ai prodotti che utilizzano semplicemente un computer come fonte o destinazione dei dati relativi all’immagine

Microtelefono senza fili

0,8

La capacità del prodotto per il trattamento di immagini di comunicare con un microtelefono senza fili. Questa tolleranza si applica una sola volta, indipendentemente dal numero di microtelefoni senza fili che il prodotto è progettato per gestire. Questa tolleranza non riguarda il consumo energetico del microtelefono senza fili stesso

Memoria

1,0 W per 1 GB

La capacità interna disponibile nel prodotto per il trattamento di immagini per la memorizzazione dei dati. Questa tolleranza si applica al volume complessivo della memoria interna e deve essere ripartita in proporzione. Ad esempio, un’unità con 2,5 GB di memoria riceverà una tolleranza di 2,5 W, mentre un’unità con 0,5 GB di memoria riceverà una tolleranza di 0,5 W

Dimensioni dell’alimentatore (PS, power-supply), in base al valore nominale (OR, output rating) dell’alimentatore

Nota: Questa tolleranza si applica UNICAMENTE ai prodotti di cui alle tabelle OM 2 e 6

Per PSOR > 10 W,

0,02 x (PSOR — 10 W)

Questa tolleranza si applica unicamente ai prodotti per il trattamento di immagini di cui alle tabelle OM 2 e 6. La tolleranza è calcolata a partire dalla potenza nominale a corrente continua dell’alimentatore esterno o interno indicata dal produttore dell’alimentatore (non è una quantità misurata). Ad esempio, un’unità avente una potenza nominale massima di 3 A a 12 V ha un PSOR di 36 W e riceverebbe una tolleranza per l’alimentatore di 0,02 x (36-10) = 0,02 x 26 = 0,52. Per alimentatori che forniscono più di una tensione, si utilizza la somma della potenza di tutte le tensioni, salvo il caso in cui le specifiche segnalino un limite nominale inferiore a essa. Ad esempio, un alimentatore che può fornire una potenza di 3A a 24 V e di 1,5 A a 5 V ha un PSOR totale di (3 x 24) + (1,5 x 5) = 79,5 W, ed una tolleranza di 1,39 W

Per le tolleranze per dispositivi che aggiungono funzioni riportate nella precedente tabella 3 si distingue tra dispositivi «primari» e «secondari». Tali designazioni si riferiscono allo stato in cui l’interfaccia deve rimanere mentre il prodotto per il trattamento di immagini è in modo Veglia. Le connessioni che restano attive durante la procedura di prova OM mentre il prodotto per il trattamento di immagini è in modo Veglia sono definite primarie, mentre le connessioni che possono essere non attive mentre il prodotto per il trattamento di immagini è in modo Veglia sono definite secondarie. La maggior parte dei dispositivi che aggiungono funzioni è generalmente di tipo Secondario.

I produttori devono prendere in considerazione solo i tipi di dispositivi che aggiungono funzioni disponibili su un prodotto nella sua configurazione di commercializzazione. Quando si applicano le tolleranze al prodotto per il trattamento di immagini non si devono prendere in considerazione le opzioni a disposizione del consumatore dopo la commercializzazione del prodotto oppure le interfacce presenti sul front-end digitale (DFE) del prodotto alimentato esternamente.

Per i prodotti con più interfacce, queste dovranno essere considerate come uniche e separate. Le interfacce che eseguono più funzioni, tuttavia, devono essere considerate una sola volta. Una connessione USB che funzioni in modalità sia 1.x sia 2.x, ad esempio, può essere contata una sola volta e può ricevere un’unica tolleranza. Quando, in base alle indicazioni contenute nella precedente tabella 3, una determinata interfaccia può rientrare tra più di un tipo di interfaccia, al momento di determinare la tolleranza corretta per il dispositivo che aggiunge funzioni il produttore deve scegliere la funzione che l’interfaccia è stata progettata per svolgere in via principale. Ad esempio, una connessione USB sulla parte frontale del prodotto per il trattamento di immagini descritta come PictBridge o «interfaccia per macchina fotografica» nella documentazione del prodotto deve essere considerata un’interfaccia di tipo E anziché un’interfaccia di tipo B. Analogamente, un lettore di schede di memoria che supporta più formati può essere contato una sola volta. E ancora, un sistema che supporta più di un tipo di 802.11 può contare come un’unica interfaccia senza fili.

Tabella OM 1

Prodotti: fotocopiatrici, DMF

Formato/i: grande formato

Tecnologie di stampa: sublimazione d’inchiostro a colori, trasferimento termico a colori, termica diretta, sublimazione d’inchiostro monocromatica, elettrofotografia monocromatica, trasferimento termico monocromatico, elettrofotografia a colori, inchiostro solido

 

Veglia (W)

Motore di stampa

30


Tabella OM 2

Prodotti: fax, DMF, Stampanti

Formato/i: standard

Tecnologie di stampa: getto di inchiostro a colori, getto di inchiostro monocromatico

 

Veglia (W)

Motore di stampa

1,4


Tabella OM 3

Prodotti: DMF, stampanti

Formato/i: grande formato

Tecnologie di stampa: getto di inchiostro a colori, getto di inchiostro monocromatico

 

Veglia (W)

Motore di stampa

15


Tabella OM 4

Prodotti: affrancatrici

Formato/i: N/D

Tecnologie di stampa: termica diretta, elettrofotografia monocromatica, getto di inchiostro monocromatico, trasferimento termico monocromatico

 

Veglia (W)

Motore di stampa

7


Tabella OM 5

Prodotti: stampanti

Formato/i: piccolo formato

Tecnologie di stampa: sublimazione di inchiostro a colori, termica diretta, getto di inchiostro a colori, impatto a colori, trasferimento termico a colori, sublimazione di inchiostro monocromatica, elettrofotografia monocromatica, getto di inchiostro monocromatico, impatto monocromatico, trasferimento termico monocromatico, elettrofotografia a colori, inchiostro solido

 

Veglia (W)

Motore di stampa

9


Tabella OM 6

Prodotti: stampanti

Formato/i: standard

Tecnologie di stampa: impatto a colori, impatto monocromatico

 

Veglia (W)

Motore di stampa

4,6


Tabella OM 7

Prodotti: scanner

Formato/i: grande formato, piccolo formato, standard

Tecnologie di stampa: N/D

 

Veglia (W)

Motore di scansione

4,3


Tabella OM 8

Prodotti: stampanti

Formato/i: grande formato

Tecnologie di stampa: sublimazione di inchiostro a colori, impatto a colori, trasferimento termico a colori, termica diretta, sublimazione di inchiostro monocromatica, impatto monocromatico, trasferimento termico monocromatico, elettrofotografia a colori, inchiostro solido

 

Veglia (W)

Motore di stampa

14

3.   Requisiti di efficienza dei DFE

I seguenti requisiti di efficienza si riferiscono ai dispositivi DFE di cui alla sezione A delle presenti specifiche.

Requisiti relativi all’efficienza dell’alimentazione

DFE di tipo 1 che utilizzano un’alimentazione CA-CC interna. Un DFE alimentato in CC da una propria fonte interna CA-CC deve rispettare il seguente requisito di efficienza dell’alimentazione: efficienza minima 80 % al 20 %, 50 %, e 100 % della potenza nominale e fattore di potenza ≥ 0,9 al 100 % della potenza nominale.

DFE di tipo 1 che utilizzano un’alimentazione esterna. Un DFE alimentato in CC da una propria alimentazione esterna (secondo la definizione dei requisiti del programma ENERGY STAR V2.0 per gli alimentatori esterni CA-CA e CA-CC monotensione) deve aver ottenuto il logo ENERGY STAR o conformarsi ai livelli di efficienza no-load e modo Attivo previsti nei requisiti del programma ENERGY STAR V2.0 per le alimentazioni a voltaggio singolo CA-CA e le alimentazioni esterne CA-CC. La specifica ENERGY STAR e l’elenco dei prodotti conformi è disponibile sul sito www.energystar.gov/powersupplies.

Procedure di prova

I fabbricanti sono tenuti a eseguire prove e ad autocertificare i modelli che soddisfano le linee guida ENERGY STAR.

Nell’eseguire tali prove, i partner convengono di utilizzare le procedure di prova descritte nella successiva tabella 4.

I risultati delle prove per i prodotti conformi alla specifica ENERGY STAR devono essere notificati all’EPA o alla Commissione europea, a seconda dei casi.

Di seguito sono riportati i requisiti aggiuntivi per le prove e i relativi rapporti.

Modelli in grado di funzionare a varie combinazioni di tensione/frequenza: i produttori devono sottoporre i loro prodotti a prove specifiche per i mercati in cui i modelli saranno commercializzati e pubblicizzati come conformi alla specifica ENERGY STAR. L’EPA e i rispettivi partner nazionali ENERGY STAR hanno concordato una tabella con tre combinazioni di tensione/frequenza da utilizzare per le prove. Consultare la sezione D.4 per informazioni circa le combinazioni internazionali tensioni/frequenze per ciascun mercato.

Per i prodotti commercializzati con il logo ENERGY STAR in vari mercati internazionali e pertanto operanti con varie tensioni di alimentazione, il produttore deve effettuare le prove e riferire il consumo energetico o i valori di efficienza richiesti a tutte le combinazioni di tensione/frequenza pertinenti. Ad esempio, un produttore che commercializza lo stesso modello negli Stati Uniti e in Europa deve misurare, rispettare la specifica e riferire i valori di prova sia a 115 Volt/60 Hz sia a 230 Volt/50 Hz per ottenere il logo ENERGY STAR per il modello in entrambi i mercati. Se un modello rispetta la specifica ENERGY STAR ad una sola combinazione di tensione/frequenza (ad esempio, 115 Volt/60 Hz), potrà ricevere il logo ENERGY STAR e fregiarsene nel materiale pubblicitario esclusivamente in quelle regioni che adottano la combinazione di tensione/frequenza oggetto della prova (ad esempio, l’America settentrionale e Taiwan).

Tabella 4

Procedure di prova dei DFE di tipo 1

Requisito della specifica

Protocollo di prova

Fonte

Efficienza dell’alimentazione

Dispositivi interni di alimentazione (IPS)

IPS: http://efficientpowersupplies.epri.com/

Metodo di prova ENERGY STAR per dispositivi esterni di alimentazione (EPS)

EPS: www.energystar.gov/powersupplies/

D.   Disciplinare per le prove

Le istruzioni specifiche per verificare l’efficienza energetica dei prodotti per il trattamento di immagini sono fissate nelle tre sezioni che seguono intitolate:

procedura di prova del consumo tipico di elettricità,

procedura di prova basata sulla modalità operativa,

e

condizioni e apparecchiature di prova per i prodotti per il trattamento di immagini ENERGY STAR.

I risultati delle prove effettuate con queste procedure saranno utilizzati come base principale per stabilire l’attribuzione del logo ENERGY STAR.

I fabbricanti sono invitati a eseguire prove e ad autocertificare i modelli di prodotti che soddisfano le linee guida Energy Star. Le famiglie di modelli di prodotti per il trattamento di immagini, costruiti sullo stesso telaio e uguali in tutti gli aspetti a eccezione del cabinet e del colore, possono ottenere il logo presentando i risultati delle prove per un unico modello rappresentativo. Analogamente, i modelli che rimangono invariati o che si distinguono solo per la finitura da quelli venduti precedentemente possono continuare a ottenere il logo senza la presentazione di nuovi risultati delle prove, a condizione che le specifiche rimangano invariate.

Se un modello è commercializzato in più configurazioni come famiglia o serie di prodotti, il produttore può effettuare la prova e presentare i risultati relativi alla configurazione più avanzata e completa nella famiglia di prodotti, anziché sottoporre a prova ogni singolo modello. All’atto della presentazione di famiglie di modelli, i produttori continuano ad essere responsabili di ogni dichiarazione che essi fanno circa l’efficienza energetica dei loro prodotti per il trattamento di immagini, compresi i modelli non sottoposti a prova e per i quali non sono stati presentati dati.

Ad esempio: I modelli A e B sono identici, tranne per il fatto che il modello A è commercializzato con un’interfaccia cablata > 500 MHz, mentre il modello B è commercializzato con un’interfaccia cablata < 500 MHz. Se il modello A è sottoposto a prova e soddisfa le specifiche ENERGY STAR, il produttore può presentare i dati di prova del solo modello A che rappresentano entrambi i modelli A e B.

Se l’alimentazione elettrica di un prodotto proviene dalla rete, dalla connessione USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, dal sistema telefonico o da ogni altra fonte o combinazione di fonti, per l’attribuzione del logo ENERGY STAR si deve utilizzare il consumo netto di elettricità CA del prodotto (tenendo conto delle perdite dovute alla conversione CA-CC, come specificato nella procedura di prova OM).

1.   Di seguito sono riportate le prescrizioni aggiuntive per le prove e le relazioni.

Numero di unità richieste per la prova

La prova sarà condotta dal fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato su un unico esemplare di modello.

a)

Per i prodotti elencati nella tabella 1 della sezione B delle presenti specifiche, se i risultati della prova TEC dell’apparecchio iniziale rispettano i parametri per l’attribuzione del logo, ma ricadono entro il 10 % del limite, si dovrà sottoporre a prova un altro apparecchio dello stesso modello. Il produttore deve riferire i valori relativi a entrambi gli apparecchi. Per ottenere il logo ENERGY STAR, entrambi gli apparecchi devono rispettare la specifica ENERGY STAR.

b)

Per i prodotti elencati nella tabella 2 della sezione C delle presenti specifiche, se i risultati della prova OM dell’apparecchio iniziale rispettano i parametri per l’attribuzione del logo, ma ricadono entro il 15 % del limite in una qualsiasi delle modalità operative specifiche per quel tipo di prodotto, si dovranno sottoporre a prova altri due apparecchi dello stesso modello. Per ottenere il logo ENERGY STAR, tutti e tre gli apparecchi devono rispettare la specifica ENERGY STAR.

Presentazione dei dati sul prodotto che ha ottenuto il logo all’EPA o alla Commissione europea, a seconda del caso.

I partner devono autocertificare i modelli che rispettano le linee guida ENERGY STAR e trasmettere le informazioni all’EPA o alla Commissione europea, a seconda del caso. Le informazioni da trasmettere relativamente ai prodotti saranno specificate a breve, successivamente alla pubblicazione delle specifiche definitive. I partner devono inoltre presentare all’EPA o alla Commissione europea, a seconda del caso, gli estratti della documentazione del prodotto che spiegano ai consumatori i tempi di ritardo predefiniti raccomandati per le impostazioni di gestione del risparmio energetico. Tale prescrizione è intesa a comprovare che i prodotti sono testati nelle condizioni in cui sono commercializzati e in quelle di uso consigliato.

Modelli in grado di funzionare a varie combinazioni di tensione/frequenza

I fabbricanti devono sottoporre i loro prodotti a prove specifiche per i mercati in cui i modelli saranno commercializzati e pubblicizzati come conformi alla specifica ENERGY STAR. L’EPA, la Commissione europea e i rispettivi partner nazionali ENERGY STAR hanno concordato una tabella con tre combinazioni di tensione/frequenza da utilizzare per le prove. Consultare la sezione «Condizioni di prova dei dispositivi per il trattamento di immagini» per informazioni circa le tensioni/frequenze internazionali e le dimensioni della carta per ciascun mercato.

Per i prodotti commercializzati con il logo ENERGY STAR in vari mercati internazionali e pertanto operanti con varie tensioni di alimentazione, il produttore deve effettuare le prove e riferire il consumo energetico o i valori di efficienza richiesti a tutte le combinazioni di tensione/frequenza pertinenti. Ad esempio, un produttore che commercializza lo stesso modello negli Stati Uniti e in Europa deve misurare, rispettare la specifica e riferire i valori di prova sia a 115 Volt/60 Hz sia a 230 Volt/50 Hz per ottenere il logo ENERGY STAR per il modello in entrambi i mercati. Se un modello rispetta la specifica ENERGY STAR ad una sola combinazione di tensione/frequenza (ad esempio, 115 Volt/60 Hz), potrà ricevere il logo ENERGY STAR e fregiarsene nel materiale pubblicitario esclusivamente in quelle regioni che adottano la combinazione di tensione/frequenza oggetto della prova (ad esempio, l’America settentrionale e Taiwan).

2.   Procedura di prova del consumo tipico di elettricità (TEC

a)   Tipi di prodotti oggetto della procedura: la procedura di prova TEC riguarda la misurazione di prodotti standard definiti nella tabella 1 della sezione B.

b)   Parametri di prova

Nella presente sezione sono descritti i parametri di prova da adottare quando si misura un prodotto in base alla procedura di prova TEC. La presente sezione non contiene le condizioni di prova che sono illustrate nella successiva sezione D.4.

Prova della modalità unidirezionale (simplex)

I prodotti saranno provati nella modalità unidirezionale. Gli originali per la copia devono essere costituiti da immagini simplex.

Immagine di prova

L’immagine di prova è il modello di prova (Test Pattern) A della norma ISO/IEC 10561:1999. L’immagine deve essere resa in corpo 10 con un carattere Courier a larghezza fissa (o equivalente più prossimo); non è necessario che siano riprodotti i caratteri dell’alfabeto tedesco, se il prodotto non è in grado di riprodurli. L’immagine deve essere resa su un foglio di carta di formato 8,5'' × 11'' o A4, in base a quanto appropriato per il mercato di destinazione. Per le stampanti e i DMF in grado di interpretare un linguaggio di descrizione della pagina (PDL, Page Description Language) (ad esempio, PCL, Postscript), le immagini devono essere inviate al prodotto in PDL.

Prova in modalità monocromatica

I prodotti in grado di rendere immagini a colori devono essere sottoposti a prova in modalità monocromatica, salvo il caso in cui non siano in grado di rendere immagini in questa modalità.

Autospegnimento e abilitazione via rete

Il prodotto deve essere configurato nel modo in cui è commercializzato e nella condizione di uso consigliato, in particolare per quanto riguarda parametri chiave quali i tempi di ritardo predefiniti per la gestione del risparmio energetico e la risoluzione (salvo quanto specificato in seguito). Tutte le informazioni fornite dal fabbricante circa i tempi di ritardo raccomandati, comprese quelle riportate nei manuali operativi, sui siti Internet e quelle fornite dal personale tecnico incaricato dell’installazione, devono corrispondere alla configurazione in cui il prodotto è commercializzato. Se una stampante, un duplicatore digitale o un DMF con capacità di stampa oppure un fax è dotato di una funzione di autospegnimento e tale funzione è attiva nel prodotto commercializzato, la funzione deve essere disattivata prima di effettuare la prova. Le stampanti e i DMF che possono essere collegati in rete in base alla configurazione di commercializzazione (2) devono essere collegati ad una rete. Il tipo di connessione di rete (o altro collegamento dati se il prodotto non ha funzionalità di rete) è a discrezione del produttore e deve essere riportato nella relazione. I lavori di stampa per la prova possono essere inviati tramite connessioni non di rete (ad esempio, USB) anche quando le unità sono collegate in rete.

Configurazione del prodotto

I caricatori di carta e i dispositivi di rifinitura devono essere presenti e configurati nel modo in cui il prodotto è commercializzato e nelle condizioni di uso consigliato; il loro utilizzo durante la prova, tuttavia, è a discrezione del fabbricante (vale a dire, può essere utilizzato qualsiasi caricatore di carta). I dispositivi anti-umidità possono essere disattivati se possono essere controllati dall’utilizzatore. Ogni dispositivo che fa parte del modello e di cui è prevista l’installazione o il collegamento da parte dell’utilizzatore (ad esempio, un dispositivo per la carta) deve essere installato prima della prova.

Duplicatori digitali

I duplicatori digitali devono essere installati e utilizzati per i fini e le capacità per cui sono stati progettati. Ad esempio, ogni lavoro deve riguardare un’unica immagine originale. I duplicatori digitali devono essere testati alla velocità massima dichiarata, che è anche la velocità da utilizzare per determinare la dimensione del lavoro per l’esecuzione della prova, e non alla velocità predefinita di commercializzazione, se differente. I duplicatori digitali saranno altrimenti trattati come stampanti, fotocopiatrici o DMF, a seconda delle loro capacità nella configurazione di commercializzazione.

c)   Struttura dei lavori

La presente sezione illustra come determinare il numero di immagini per lavoro da utilizzare quando si misura un prodotto in base alla procedura di prova TEC e i lavori al giorno per il calcolo del TEC.

Ai fini della presente procedura di prova, la velocità del prodotto utilizzata per determinare le dimensioni del lavoro per la prova è pari alla velocità unidirezionale massima dichiarata specificata dal fabbricante per la resa di immagini monocromatiche su carta di dimensioni standard (8,5'' × 11'' o A4) arrotondata all’intero più vicino. Tale velocità è inoltre utilizzata nella relazione come Velocità del modello. Le velocità di output predefinita del prodotto, che deve essere utilizzata nella prova vera e propria, non è misurata e può differire dalla velocità massima dichiarata a causa di fattori quali le impostazioni utilizzate per la risoluzione e la qualità di immagine, la modalità di stampa, il tempo di scansione del documento, le dimensioni e la struttura del lavoro e le dimensioni e il peso della carta.

I fax devono essere sempre testati con un’immagine per lavoro. Il numero di immagini per lavoro da utilizzare per tutti gli altri prodotti per il trattamento di immagini deve essere calcolato in base ai tre passaggi che seguono. Per praticità, nella tabella 8 è riportato il calcolo risultante delle immagini per lavoro per ogni velocità di prodotto intera fino a 100 immagini al minuto (ipm).

i)

Calcolare il numero di lavori al giorno. Il numero di lavori al giorno varia in base alla velocità del prodotto.

Per unità con una velocità pari o inferiore a otto ipm, utilizzare otto lavori al giorno.

Per unità con una velocità compresa tra otto e 32 ipm, il numero di lavori al giorno è uguale alla velocità. Ad esempio, per un’unità da 14 ipm si utilizzeranno 14 lavori al giorno.

Per unità con una velocità superiore a 32 ipm, utilizzare 32 lavori al giorno.

ii)

Calcolare il totale nominale di immagini al giorno (3) a partire dalla tabella 5. Ad esempio, per un’unità da 14 ipm si utilizzeranno 0,50 × 142, o 98 immagini al giorno.

Tabella 5

Tabella dei lavori dei dispositivi per il trattamento di immagini

Tipo di prodotto

Velocità da utilizzare

Formula (immagini al giorno)

Monocromatico (eccetto fax)

velocità monocromatica

0,50 × ipm2

A colori (eccetto fax)

velocità monocromatica

0,50 × ipm2

iii)

Calcolare il numero di immagini per lavoro dividendo il numero di immagini al giorno per il numero di lavori al giorno. Arrotondare (rimuovere le cifre dopo la virgola) all’intero inferiore più vicino. Ad esempio, una cifra di 15,8 va riferita come 15 immagini per lavoro, anziché arrotondata a 16 immagini per lavoro.

Per le fotocopiatrici aventi una velocità inferiore a 20 ipm si dovrebbe prendere in considerazione un originale per immagine richiesta. Per lavori con un grande numero di immagini, quali quelli per apparecchi con velocità superiore a 20 ipm potrebbe non essere possibile rispettare il numero di immagini richieste, in particolare in caso di limiti alla capacità dei caricatori di documenti. Le fotocopiatrici aventi una velocità pari o superiore a 20 ipm, pertanto, possono eseguire più copie di ciascun originale sempre che il numero di originali sia almeno pari a dieci. Ciò può comportare la resa di più immagini di quante siano richieste. Ad esempio, per un’unità da 50 ipm che richiede 39 immagini per lavoro, la prova può essere effettuata con quattro copie di dieci originali o tre copie di 13 originali.

d)   Procedure di misurazione

Per misurare il tempo è sufficiente utilizzare un normale cronometro con una risoluzione di un secondo. Tutte le cifre relative all’energia devono essere registrate in watt-ora (Wh). Tutti i tempi sono registrati in secondi o minuti. Il riferimento «contatore zero» è in relazione alla lettura «Wh» del contatore. Nelle tabelle 6 e 7 sono illustrati i passaggi della procedura TEC.

Le modalità di servizio/manutenzione (compresa la calibrazione dei colori) non sono in genere prese in considerazione nelle misurazioni TEC. Ogni attivazione di tali modalità nel corso della prova deve essere registrata. Se si attiva una modalità di servizio durante un lavoro diverso dal primo, tale lavoro può essere abbandonato e sostituito da un lavoro aggiunto alla prova. Nel caso in cui si debba sostituire un lavoro, non registrare i valori del consumo energetico per il lavoro abbandonato, ma aggiungere il lavoro sostitutivo subito dopo il lavoro 4. L’intervallo di 15 minuti tra i lavori deve essere mantenuto in ogni momento, ivi compreso per il lavoro abbandonato.

I DMF senza funzione di stampa devono essere considerati come fotocopiatrici a tutti i fini della presente procedura di prova.

i)   Procedura da seguire per le stampanti, i duplicatori digitali e i DMF con funzione di stampa e fax

Tabella 6

Procedura di prova TEC — Stampanti, duplicatori digitali e DMF con funzione di stampa e fax

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare (al termine del passaggio)

Stati che possono essere misurati

1

Spento

Collegare l’apparecchio al contatore. Azzerare il contatore; attendere durante la fase di prova (cinque minuti o più)

Energia in modo Spento

Spento

Durata dell’intervallo di prova

2

Spento

Accendere l’apparecchio. Attendere fino a quando l’apparecchio indica che si trova in modo Pronto

3

Pronto

Effettuare un lavoro di stampa comprendente almeno un’immagine, ma non più di un lavoro per tabella di lavoro

Registrare il tempo necessario affinché il primo foglio esca dall’apparecchio. Attendere fino a quando il contatore mostra che l’apparecchio è entrato in modo Veglia

Durata attivo0

4

Veglia

Azzerare il contatore; attendere un’ora

Energia in modo Veglia

Veglia

5

Veglia

Azzerare il contatore. Stampare un lavoro per tabella di lavori. Registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio. Attendere fino a quando il cronometro mostra che sono trascorsi 15 minuti

Energia lavoro1

Ripristino, Attivo, Pronto, Veglia

Durata attivo

6

Pronto

Ripetere il passaggio 5

Energia lavoro2

Idem come sopra

Durata attivo2

7

Pronto

Ripetere il passaggio 5 (senza misurare la durata del modo Attivo)

Energia lavoro3

Idem come sopra

8

Pronto

Ripetere il passaggio 5 (senza misurare la durata del modo Attivo)

Energia lavoro4

Idem come sopra

9

Pronto

Azzerare il contatore. Attendere fino a quando il contatore e/o l’apparecchio mostrano che l’apparecchio è entrato in modo Veglia

Ora finale

Pronto, Veglia

Energia finale

Note:

Prima di iniziare la prova, è utile verificare i tempi di ritardo predefiniti per la gestione del risparmio energetico al fine di assicurarsi che corrispondano alle regolazioni di fabbrica e accertarsi che l’apparecchio sia munito di carta.

L’istruzione «Azzerare il contatore» può essere eseguita registrando il consumo cumulativo di energia nell’istante preso in considerazione, anziché nell’azzeramento fisico del contatore.

Passaggio 1 — Il periodo di misurazione nel modo Spento può essere prolungato se si desidera ridurre l’errore di misurazione. Si noti che il consumo in modo Spento non è preso in considerazione nei calcoli.

Passaggio 2 — Se l’apparecchio non è dotato di un indicatore Pronto, utilizzare come base il momento in cui il livello di consumo si stabilizza al livello Pronto.

Passaggio 3 — Dopo aver registrato la durata attivo0, è possibile annullare il resto del lavoro di stampa.

Passaggio 5 — I 15 minuti si contano dall’avvio del lavoro. Il consumo di energia dell’apparecchio deve aumentare nei cinque secondi che seguono l’azzeramento del contatore e del cronometro; a tal fine può rendersi necessario avviare la stampa prima dell’azzeramento.

Passaggio 6 — Nel caso di un apparecchio commercializzato con tempi di ritardo predefiniti brevi, i passaggi da 6 a 8 possono iniziare in modo Veglia.

Passaggio 9 — Gli apparecchi possono disporre di molteplici modi Veglia, nel qual caso sono incluse nel periodo finale tutti i modi Veglia tranne l’ultimo.

Ogni immagine deve essere inviata separatamente; le immagini possono tutte fare parte di uno stesso documento, ma non possono essere copie di un’unica immagine originale (a meno che l’apparecchio in questione non sia un duplicatore digitale, come indicato nella sezione D.2, lettera b)].

Per i fax che utilizzano una sola immagine per lavoro la pagina deve essere alimentata nel caricatore dell’apparecchio per fotocopiatura occasionale, dove può essere collocata prima dell’inizio della prova. Non è necessario che l’apparecchio sia collegato ad una linea telefonica, a meno che la linea telefonica non sia necessaria per effettuare la prova. Ad esempio, nel caso in cui il fax non permetta la copia occasionale, il lavoro previsto al passaggio 2 deve essere inviato tramite linea telefonica. Nel caso di fax sprovvisti di caricatore di documenti, la pagina deve essere collocata sul piatto di inserimento.

ii)   Procedura per fotocopiatrici, duplicatori digitali e DMF privi di funzione di stampa

Tabella 7

Procedura di prova TEC — Fotocopiatrici, duplicatori digitali e DMF privi di funzione di stampa

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare (al termine del passaggio)

Stati che possono essere misurati

1

Spento

Collegare l’apparecchio al contatore. Azzerare il contatore; attendere durante la fase di prova (cinque minuti o più)

Energia in modo Spento

Spento

Durata dell’intervallo di prova

2

Spento

Accendere l’apparecchio. Attendere fino a quando l’apparecchio indica che si trova in modo Pronto

3

Pronto

Effettuare una lavoro di copia comprendente almeno un’immagine, ma non più di un lavoro per tabella di lavoro. Registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio. Attendere fino a quando il contatore mostra che l’apparecchio è entrato in modo Veglia

Durata attivo0

4

Veglia

Azzerare il contatore; attendere un’ora. Se l’apparecchio si spegne in meno di un’ora, registrare la durata e l’energia in modo Veglia, ma attendere un’ora completa prima di procedere al passaggio 5

Energia in modo Veglia

Veglia

Durata dell’intervallo di prova

5

Veglia

Azzerare il contatore. Copiare un lavoro per tabella di lavori. Registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio. Attendere fino a quando il cronometro mostra che sono trascorsi 15 minuti

Energia lavoro1

Ripristino, Attivo, Pronto, Veglia

Durata attivo1

6

Pronto

Ripetere il passaggio 5

Energia lavoro2

Idem come sopra

Durata attivo2

7

Pronto

Ripetere il passaggio 5 (senza misurare la durata del modo Attivo)

Energia lavoro3

Idem come sopra

8

Pronto

Ripetere il passaggio 5 (senza misurare la durata del modo Attivo)

Energia lavoro4

Idem come sopra

9

Pronto

Azzerare il contatore. Attendere fino a quando il contatore e/o l’apparecchio mostrano che l’apparecchio è entrato in modo Autospegnimento

Energia finale

Pronto, Veglia

Ora finale

10

Autospegnimento

Azzerare il contatore; attendere durante la fase di prova (cinque minuti o più)

Energia Autospegnimento

Autospegnimento

Note:

Prima di iniziare la prova, è utile verificare i tempi di ritardo predefiniti per la gestione del risparmio energetico al fine di assicurarsi che corrispondano alle impostazioni di fabbrica e accertarsi che l’apparecchio sia munito di carta.

L’istruzione «Azzerare il contatore» può essere eseguita registrando il consumo cumulativo di energia nell’istante preso in considerazione, anziché nell’azzeramento fisico del contatore.

Passaggio 1 — Il periodo di misurazione nel modo Spento può essere prolungato se si desidera ridurre l’errore di misurazione. Si noti che il consumo in modo Spento non è preso in considerazione nei calcoli.

Passaggio 2 — Se l’unità non è dotata di un indicatore Pronto, utilizzare come base il momento in cui il livello di consumo si stabilizza al livello Pronto.

Passaggio 3 — Dopo aver registrato la durata attivo0, è possibile annullare il resto del lavoro di stampa.

Passaggio 4 — Se l’apparecchio si spegne entro l’ora, registrare l’energia e la durata in modo Veglia a quell’istante, ma attendere che sia trascorsa un’ora completa dall’avvio del modo Veglia finale prima di procedere al passaggio 5. Si noti che il consumo in modo Veglia non è preso in considerazione nei calcoli e che l’apparecchio può entrare in modo Autospegnimento entro l’ora completa

Passaggio 5 — I 15 minuti si contano dall’avvio del lavoro. Per essere valutati in base alla presente procedura di prova, i prodotti devono essere in grado di completare il lavoro richiesto in base alla tabella dei lavori nel periodo di 15 minuti previsto per ogni lavoro.

Passaggio 6 — Nel caso di un apparecchio commercializzato con tempi di ritardo predefiniti brevi, i passaggi da 6 a 8 possono iniziare in modo Veglia o Autospegnimento.

Passaggio 9 — Se l’apparecchio è già passato in modo Autospegnimento prima dell’inizio del passaggio 9, i valori del consumo di energia finale e della durata finale sono pari a zero.

Passaggio 10 — L’intervallo di prova del modo Autospegnimento può essere prolungato per migliorare l’accuratezza.

Gli originali possono essere collocati nel caricatore di documenti prima dell’inizio della prova. Gli apparecchi non dotati di un caricatore di documenti possono realizzare tutte le immagini a partire da un solo originale collocato sul piatto di inserimento.

iii)   Misurazioni aggiuntive per gli apparecchi dotati di front-end digitale (DFE, Digital Front End)

Questo passaggio si applica esclusivamente ai prodotti dotati di DFE, secondo la definizione di cui alla sezione A.32.

Se il DFE dispone di un cavo di alimentazione separato, indipendentemente dal fatto che il cavo e il comando siano interni o esterni al prodotto per il trattamento di immagini, solo il consumo di energia del DFE sarà misurato per cinque minuti mentre il prodotto principale è in modo Pronto. L’apparecchio deve essere collegato ad una rete se predisposto per la connessione in rete al momento della commercializzazione.

Se il DFE non è dotato di un cavo di alimentazione separato, il produttore deve indicare l’alimentazione CA richiesta per il DFE quando l’apparecchio nel suo complesso si trova in modo Pronto. A tal fine, il metodo più comunemente utilizzato consiste nel misurare la corrente continua all’ingresso del DFE e aumentare tale corrente per tenere conto delle perdite nell’alimentazione elettrica.

e)   Metodi di calcolo

Il valore TEC è il risultato di ipotesi circa il numero di ore di utilizzo dell’apparecchio al giorno, lo schema di utilizzo durante tali ore e i tempi di ritardo predefiniti per il passaggio dell’apparecchio ai modi di risparmio energetico. Tutte le misurazioni di elettricità sono fatte sotto forma di energia accumulata nel tempo e quindi convertite in consumo elettrico dividendo per la durata.

I calcoli sono basati su due gruppi di lavori di riproduzione di immagini al giorno separati da una pausa (ad esempio una pausa pranzo) durante la quale l’apparecchio passa al modo con il più basso consumo energetico, come illustrato dopo nella figura 2. Si presume che l’apparecchio non sia utilizzato durante i fine settimana e che non venga spento manualmente.

La durata finale è il periodo di tempo trascorso dall’avvio dell’ultimo lavoro all’inizio del modo con il più basso consumo energetico (Autospegnimento per le fotocopiatrici, i duplicatori digitali e i DMF senza funzione di stampa, e il modo Veglia per stampanti, duplicatori digitali e DMF con funzione di stampa, nonché per i fax), dal quale sono sottratti i 15 minuti dell’intervallo di lavoro.

Le due equazioni che seguono sono utilizzate per tutti i tipi di apparecchi:

 

Energia media in funzione = (lavoro2 + lavoro3 + lavoro 4)/3

 

Energia giornaliera in funzione = (lavoro 1 × 2) + [lavori al giorno – 2) × energia media in funzione)]

Il metodo di calcolo per le stampanti, i duplicatori digitali e i DMF con funzione di stampa, nonché per i fax utilizza anche le tre equazioni che seguono:

 

Energia giornaliera in Veglia = [24 ore – [(lavori al giorno/4) + (durata finale × 2)]] × consumo in Veglia

 

Energia giornaliera = energia giornaliera in funzione + (2 × energia finale) + energia giornaliera in Veglia

 

TEC = (energia giornaliera × 5) + (energia in Veglia × 48)

Il metodo di calcolo per le stampanti, i duplicatori digitali e i DMF senza funzione di stampa utilizza anche le tre equazioni che seguono:

 

Energia giornaliera in modo Autospegnimento = [24 ore – [(lavori al giorno/4) + (durata finale × 2)]] × consumo in modo Autospegnimento

 

Energia giornaliera = energia giornaliera in funzione + (2 × energia finale) + energia giornaliera in modo Autospegnimento

 

TEC = (energia giornaliera × 5) + (energia in modo Autospegnimento × 48)

Si devono indicare le specifiche degli apparecchi di misurazione e le gamme utilizzate per ogni misurazione. Le misurazioni devono essere svolte in modo da limitare l’errore potenziale totale del valore TEC al 5 % massimo. Non è necessario indicare l’accuratezza per i casi in cui l’errore potenziale è inferiore al 5 %. Quando l’errore di misurazione potenziale è prossimo al 5 %, i fabbricanti devono adottare disposizioni per confermare il rispetto del limite del 5 %.

f)   Riferimenti

ISO/IEC 10561:1999 (Tecnologie dell’informazione — Apparecchiature per ufficio — Dispositivi di stampa — Metodo per la misurazione della capacità — Stampanti di classe 1 e 2)

Tabella 8

Tabella dei lavori calcolati

Velocità

Lavori/giorno

Immagini intermedie/giorno

Immagini intermedie/lavoro

Immagini/lavoro

Immagini/giorno

1

8

1

0,06

1

8

2

8

2

0,25

1

8

3

8

5

0,56

1

8

4

8

8

1,00

1

8

5

8

13

1,56

1

8

6

8

18

2,25

2

16

7

8

25

3,06

3

24

8

8

32

4,00

4

32

9

9

41

4,50

4

36

10

10

50

5,00

5

50

11

11

61

5,50

5

55

12

12

72

6,00

6

72

13

13

85

6,50

6

78

14

14

98

7,00

7

98

15

15

113

7,50

7

105

16

16

128

8,00

8

128

17

17

145

8,50

8

136

18

18

162

9,00

9

162

19

19

181

9,50

9

171

20

20

200

10,00

10

200

21

21

221

10,50

10

210

22

22

242

11,00

11

242

23

23

265

11,50

11

253

24

24

288

12,00

12

288

25

25

313

12,50

12

300

26

26

338

13,00

13

338

27

27

365

13,50

13

351

28

28

392

14,00

14

392

29

29

421

14,50

14

406

30

30

450

15,00

15

450

31

31

481

15,50

15

465

32

32

512

16,00

16

512

33

32

545

17,02

17

544

34

32

578

18,06

18

576

35

32

613

19,14

19

608

36

32

648

20,25

20

640

37

32

685

21,39

21

672

38

32

722

22,56

22

704

39

32

761

23,77

23

736

40

32

800

25,00

25

800

41

32

841

26,27

26

832

42

32

882

27,56

27

864

43

32

925

28,89

28

896

44

32

968

30,25

30

960

45

32

1 013

31,64

31

992

46

32

1 058

33,06

33

1 056

47

32

1 105

34,52

34

1 088

48

32

1 152

36,00

36

1 152

49

32

1 201

37,52

37

1 184

50

32

1 250

39,06

39

1 248

51

32

1 301

40,64

40

1 280

52

32

1 352

42,25

42

1 344

53

32

1 405

43,89

43

1 376

54

32

1 458

45,56

45

1 440

55

32

1 513

47,27

47

1 504

56

32

1 568

49,00

49

1 568

57

32

1 625

50,77

50

1 600

58

32

1 682

52,56

52

1 664

59

32

1 741

54,39

54

1 728

60

32

1 800

56,25

56

1 792

61

32

1 861

58,14

58

1 856

62

32

1 922

60,06

60

1 920

63

32

1 985

62,02

62

1 984

64

32

2 048

64,00

64

2 048

65

32

2 113

66,02

66

2 112

66

32

2 178

68,06

68

2 176

67

32

2 245

70,14

70

2 240

68

32

2 312

72,25

72

2 304

69

32

2 381

74,39

74

2 368

70

32

2 450

76,56

76

2 432

71

32

2 521

78,77

78

2 496

72

32

2 592

81,00

81

2 592

73

32

2 665

83,27

83

2 656

74

32

2 738

85,56

85

2 720

75

32

2 813

87,89

87

2 784

76

32

2 888

90,25

90

2 880

77

32

2 965

92,64

92

2 944

78

32

3 042

95,06

95

3 040

79

32

3 121

97,52

97

3 104

80

32

3 200

100,00

100

3 200

81

32

3 281

102,52

102

3 264

82

32

3 362

105,06

105

3 360

83

32

3 445

107,64

107

3 424

84

32

3 528

110,25

110

3 520

85

32

3 613

112,89

112

3 584

86

32

3 698

115,56

115

3 680

87

32

3 785

118,27

118

3 776

88

32

3 872

121,00

121

3 872

89

32

3 961

123,77

123

3 936

90

32

4 050

126,56

126

4 032

91

32

4 141

129,39

129

4 128

92

32

4 232

132,25

132

4 224

93

32

4 325

135,14

135

4 320

94

32

4 418

138,06

138

4 416

95

32

4 513

141,02

141

4 512

96

32

4 608

144,00

144

4 608

97

32

4 705

147,02

157

4 704

98

32

4 802

150,06

150

4 800

99

32

4 901

153,14

153

4 896

100

32

5 000

156,25

156

4 992

Figura 2

Procedura di misurazione del TEC

Image 9

Nella figura 2 è illustrata in forma grafica la procedura di misurazione. Si noti che i prodotti con tempi di ritardo predefiniti brevi possono comprendere periodi di Veglia all’interno delle quattro misurazioni in funzione, oppure dei periodi di Autospegnimento per la misurazione in modo Veglia del passaggio 4. Inoltre, i prodotti con funzione di stampa che dispongono di un unico modo Veglia non passeranno a tale modo durante il periodo finale. Il passaggio 10 si applica esclusivamente alle fotocopiatrici, ai duplicatori digitali e ai DMF privi di funzione di stampa.

Figura 3

Giornata tipo

Image 10

Nella figura 3 è riportato un esempio schematico di una fotocopiatrice da 8 ipm che esegue quattro lavori la mattina e quattro lavori il pomeriggio, con due periodi «finali» e passa in modo Autospegnimento per il resto della giornata lavorativa e per tutto il fine settimana. Un periodo di «pausa pranzo» di durata ipotetica è implicito, ma non è espressamente indicato. La figura non è in scala. Come indicato, i lavori sono sempre separati da intervalli di 15 minuti e raggruppati in due blocchi. Vi sono sempre due periodi «finali» completi, indipendentemente dalla durata di tali periodi. Le stampanti, i duplicatori digitali e i DMF con funzione di stampa, nonché i fax utilizzano come modo di base il modo Veglia anziché quello di Autospegnimento, ma sono altrimenti trattati in modo identico alle fotocopiatrici.

3.   Procedura di prova basata sulla modalità operativa (OM)

a)   Tipi di prodotti oggetto della procedura: la procedura di prova OM riguarda la misurazione di prodotti definiti nella tabella 2 della sezione B.

b)   Parametri di prova

Nella presente sezione sono descritti i parametri di prova da adottare quando si misura il consumo energetico di un prodotto in base alla procedura di prova OM.

Connettività di rete

Durante la procedura di prova, i prodotti commercializzati (4) con la possibilità di essere collegati in rete devono essere collegati ad almeno una rete. La scelta del tipo di connessione di rete attivo è a discrezione del fabbricante, ma deve essere specificato nella relazione.

Il prodotto non dovrebbe essere alimentato tramite la connessione di rete (ad esempio di tipo Power Over Ethernet, USB, USB PlusPower o IEEE 1394), a meno che questa non sia l’unica possibilità di alimentazione elettrica dell’apparecchio (assenza di presa di CA).

Configurazione del prodotto

Il prodotto deve essere configurato nel modo in cui è commercializzato e nella condizione di uso consigliato, in particolare per quanto riguarda parametri chiave quali i tempi di ritardo predefiniti per la gestione del risparmio energetico, la qualità di stampa e la risoluzione. Inoltre:

 

I dispositivi di alimentazione della carta e di rifinitura devono essere presenti e conformi alla configurazione di fabbrica; il loro utilizzo durante la prova, tuttavia, è a discrezione del produttore (vale a dire, può essere utilizzato qualsiasi caricatore di carta). Ogni dispositivo che fa parte del modello e di cui è prevista l’installazione o il collegamento da parte dell’utilizzatore (ad esempio, un dispositivo per la carta) deve essere installato prima della prova.

 

I dispositivi anti-umidità possono essere disattivati se possono essere controllati dall’utilizzatore.

 

Per i fax, una pagina dovrebbe essere alimentata nel caricatore dell’apparecchio per fotocopiatura occasionale, dove può essere collocata prima dell’inizio della prova. Non è necessario che l’apparecchio sia collegato ad una linea telefonica, a meno che la linea telefonica non sia necessaria per effettuare la prova. Ad esempio, nel caso in cui il fax non permetta la copia occasionale, il lavoro previsto al passaggio 2 deve essere inviato tramite la linea telefonica. Nel caso di fax sprovvisti di caricatore di documenti, la pagina deve essere collocata sul piatto di inserimento.

 

Nel caso di un apparecchio che dispone di un modo Autospegnimento attivato al momento della commercializzazione, il modo deve essere attivato prima della prova.

Velocità

Ai fini della misura del consumo elettrico nell’ambito della presente procedura di prova, l’apparecchio dovrebbe produrre immagini alla velocità conforme alle impostazioni predefinite di fabbrica. Tuttavia, ai fini della relazione deve essere utilizzata la velocità unidirezionale massima dichiarata dal fabbricante per la resa di immagini monocromatiche su carta di formato standard.

c)   Metodo per la misurazione del consumo elettrico

Tutte le misurazioni del consumo elettrico devono essere effettuate conformemente alla norma IEC 62301, salvo le eccezioni che seguono.

 

Per determinare le combinazioni di tensione/frequenza da utilizzare durante la prova, si vedano le condizioni e apparecchiature di prova per i prodotti per il trattamento di immagini ENERGY STAR alla sezione D.4.

 

Le prescrizioni relative alle armoniche durante la prova sono più severe di quanto previsto dalla norma IEC 62301.

 

La prescrizione di accuratezza applicabile alla presente procedura di prova OM è pari al 2 % per tutte le misurazioni, ad eccezione di quelle in modo Pronto. La prescrizione di accuratezza per la misurazione in modo Pronto è pari al 5 %, come previsto nella sezione D.4. Il valore del 2 % è conforme alla norma IEC 62301, sebbene tale norma lo indichi come livello di confidenza.

 

Nel caso di apparecchi progettati per funzionare a batteria quando non sono collegati alla rete elettrica, la batteria resta inserita durante la prova; tuttavia, la misurazione non deve essere effettuata quando la modalità di caricamento della batteria è superiore alla modalità di manutenzione (vale a dire che la batteria deve essere completamente carica prima dell’inizio della prova).

 

Gli apparecchi ad alimentazione elettrica esterna devono essere connessi all’alimentazione elettrica esterna durante lo svolgimento della prova.

 

Gli apparecchi alimentati a corrente continua standard a bassa tensione (ad esempio, USB, USB PlusPower, IEEE 1394 e Power Over Ethernet) devono utilizzare una fonte di CA adeguata per la CC necessaria. Il consumo energetico di questa fonte alimentata a CA deve essere misurato e inserito nella relazione sul prodotto per il trattamento di immagini oggetto della prova. Per i dispositivi per il trattamento di immagini alimentati tramite porta USB, deve essere utilizzato un concentratore (hub) autoalimentato destinato esclusivamente all’apparecchio per il trattamento di immagini oggetto della prova. Nel caso di dispositivi per il trattamento di immagini alimentati tramite Power Over Ethernet o USB PlusPower, un metodo accettabile consiste nel misurare il dispositivo di distribuzione elettrica collegato e quindi scollegato dal prodotto per il trattamento di immagini e utilizzare lo scarto tra le due misurazioni per dedurre il consumo elettrico del prodotto. Il fabbricante deve confermare che questo metodo permette di conoscere con adeguata accuratezza il consumo di CC dell’apparecchio, tenuto conto anche delle perdite a livello dell’alimentazione e della distribuzione.

d)   Procedura di misurazione

Per misurare il tempo è sufficiente utilizzare un normale cronometro con una risoluzione di un secondo. Tutti i valori elettrici sono rilevati in watt (W). Nella tabella 9 sono riportati i vari passaggi della procedura di prova OM.

Le modalità di servizio/manutenzione (compresa la calibrazione dei colori) non sono in genere prese in considerazione nelle misurazioni. Si deve registrare ogni adattamento della procedura necessario per escludere tali modalità nel corso della prova.

Come indicato in precedenza, tutte le misurazioni del consumo elettrico devono essere effettuate conformemente alla norma IEC 62301. A seconda della natura della modalità in questione, la norma IEC 62301 prevede misurazioni del consumo istantaneo, misurazioni dell’energia accumulata nel corso di cinque minuti, oppure misurazioni di energia cumulativa su periodi di tempo sufficientemente lunghi per valutare correttamente schemi di consumo ciclici. Indipendentemente dal metodo utilizzato, si dovranno registrare unicamente i valori di consumo elettrico.

Tabella 9

Procedura di prova OM

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare

1

Spento

Collegare l’apparecchio al contatore. Accenderlo. Attendere fino a quando l’apparecchio indichi che si trova in modo Pronto

2

Pronto

Stampare, copiare o eseguire la scansione di una sola immagine

3

Pronto

Misurare il consumo in modo Pronto

Consumo in modo Pronto

4

Pronto

Attendere durante il ritardo predefinito per il passaggio al modo Veglia

Ritardo predefinito per il passaggio al modo Veglia

5

Veglia

Misurare il consumo in modo Veglia

Consumo in modo Veglia

6

Veglia

Attendere durante il ritardo predefinito per il passaggio al modo Autospegnimento

Ritardo predefinito per il passaggio al modo Autospegnimento

7

Autospegnimento

Misurare il consumo in modo Autospegnimento

Consumo in modo Autospegnimento

8

Spento

Spegnere manualmente il dispositivo. Attendere che l’apparecchio sia spento

9

Spento

Misurare il consumo in modo Spento

Consumo in modo Spento

Note:

Prima di iniziare la prova, è utile verificare i tempi di ritardo predefiniti per la gestione del risparmio energetico al fine di assicurarsi che corrispondano alle regolazioni di fabbrica.

Passaggio 1 — Se l’apparecchio non è dotato di un indicatore Pronto, utilizzare come base il momento in cui il livello di consumo si stabilizza al livello Pronto e annotare tale informazione nella relazione di prova dell’apparecchio.

Passaggi 4 e 5 — Nel caso di prodotti che presentano più modi Veglia, ripetere questi passaggi tante volte quante sono necessarie per rilevare il consumo in tutti i modi Veglia, registrando i dati ottenuti. La maggior parte delle fotocopiatrici e dei DMF di grande formato che utilizzano tecnologie di stampa ad alta temperatura è provvista di due modi Veglia. Nel caso di prodotti non dotati di tale modo, saltare i passaggi 4 e 5.

Passaggi 4 e 6 — Le misurazioni dei tempi predefiniti devono essere effettuate in parallelo, in modo cumulativo a partire dal passaggio 4. Ad esempio, un prodotto impostato per passare in modo Veglia dopo un periodo di 15 minuti, e quindi in un secondo modo Veglia dopo un periodo di 30 minuti a partire dal passaggio al primo modo Veglia, avrà un periodo di tempo predefinito di 15 minuti per il primo livello e di 45 minuti per il secondo livello.

Passaggi 6 e 7 — La maggior parte dei prodotti OM non possiede un modo Autospegnimento. Nel caso di prodotti non dotati di tale modo, saltare i passaggi 6 e 7.

Passaggio 8 — Se l’apparecchio non è dotato di pulsante di accensione, attendere il momento del passaggio al modo con il più basso consumo energetico e annotare tale informazione nella relazione di prova del prodotto.

Misurazioni aggiuntive per i prodotti dotati di front-end digitale (DFE, Digital Front End)

Questo passaggio si applica esclusivamente ai prodotti dotati di un DFE, secondo la definizione di cui alla sezione A.32.

Se il DFE dispone di un cavo di alimentazione separato, indipendentemente dal fatto che il cavo e il comando siano interni o esterni al prodotto per il trattamento di immagini, solo il consumo di energia del DFE sarà misurato per cinque minuti mentre il prodotto principale è in modo Pronto. L’apparecchio deve essere collegato ad una rete se predisposto per la connessione in rete al momento della commercializzazione.

Se il DFE non è dotato di un cavo di alimentazione separato, il produttore deve indicare l’alimentazione CA richiesta per il DFE quando l’apparecchio nel suo complesso si trova in modo Pronto. A tal fine, il metodo più comunemente utilizzato consiste nel misurare la corrente continua all’ingresso del DFE e aumentare tale corrente per tenere conto delle perdite nell’alimentazione elettrica.

e)   Riferimenti

IEC 62301:2005 [Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power (Apparecchi elettrici domestici — Misurazione del consumo in modo Attesa)]

4.   Condizioni e apparecchiature di prova per i prodotti per il trattamento di immagini ENERGY STAR

Le condizioni di prova che seguono si applicano alle procedure di prova OM e TEC relative a fotocopiatrici, duplicatori digitali, fax, affrancatrici, dispositivi multifunzione, stampanti e scanner.

Nella tabella che segue sono indicate le condizioni di prova per effettuare la misurazione dell’energia o del consumo di elettricità. Tali condizioni devono essere rispettate per garantire che variazioni nelle condizioni ambientali non influenzino i risultati delle prove e che queste ultime siano riproducibili. Dopo le condizioni di prova sono riportate le specifiche per i materiali di prova.

a)   Condizioni di prova

Criteri generali:

Tensione di alimentazione (5):

America settentrionale/Taiwan

115 (± 1 %) volt CA, 60 Hz (± 1 %)

Europa/Australia/Nuova Zelanda

230 (± 1 %) volt CA, 50 Hz (± 1 %)

Giappone

100 (± 1 %) volt CA, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %)

 

Nota: Per i prodotti con una potenza nominale massima > 1,5 kW, la gamma di tensione è ± 4 %

Distorsione armonica totale (tensione)

< 2 % (< 5 % per i prodotti di potenza nominale massima > 1,5 kW)

Temperatura ambiente

23 °C ± 5 °C

Umidità relativa

10 – 80 %

[Riferimento IEC 62301: Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power (Apparecchi elettrici domestici — Misurazione del consumo in modo Attesa, sezioni 3.2, 3.3)]

Specifiche applicabili alla carta:

Per tutte le prove TEC e OM che richiedono l’utilizzo di carta, il formato e la grammatura della carta devono essere adatti al mercato di destinazione, in base alla tabella che segue.

Formato e grammatura della carta

Mercato

Dimensioni

Grammatura

America settentrionale/Taiwan

8,5″ × 11″

75 g/m2

Europa/Australia/Nuova Zelanda

A4

80 g/m2

Giappone

A4

64 g/m2

b)   Apparecchiature di prova

Le procedure di prova sono finalizzate a misurare con accuratezza il consumo (6) elettrico EFFETTIVO del prodotto. È quindi necessario usare un wattmetro RMS a potenza effettiva. Esistono numerosi wattmetri di questo tipo in commercio e i fabbricanti devono selezionare con cura il modello adeguato. Nella scelta di un wattmetro e nello svolgimento della prova si deve tenere conto dei fattori indicati di seguito.

Risposta di frequenza: le apparecchiature elettroniche con alimentazione commutata introducono armoniche (armoniche dispari, di solito fino alla 21a), È necessario tenere conto di tali armoniche durante la misurazione; in caso contrario i risultati non saranno accurati. L’EPA raccomanda quindi ai fabbricanti di usare wattmetri con una risposta di frequenza di almeno 3 kHz, e pertanto in grado di misurare fino alla 50a armonica (come raccomandato dall’IEC 555).

Risoluzione: per le misurazioni dirette, la risoluzione degli strumenti di misurazione deve corrispondere alle prescrizioni indicate di seguito, contenute nella norma IEC 62301.

«Lo strumento di misurazione della potenza deve avere una risoluzione di:

0,01 W o superiore per la misurazione di potenze inferiori o uguali a 10 W,

0,1 W o superiore per la misurazione di potenze superiori a 10 W e fino a 100 W,

1 W o superiore per la misurazione di potenze superiori a 100 W»  (7)

Inoltre, lo strumento di misurazione deve avere una risoluzione pari o superiore a 10 W per la misurazione di potenze superiore a 1,5 kW. Le misurazioni di energia cumulativa devono avere risoluzioni che corrispondono in generale a tali valori quando sono convertiti in potenza media. Per le misurazioni di energia cumulativa, il fattore di merito per determinare l’accuratezza richiesta è il valore della potenza massima nel corso del periodo di misurazione, e non la media, in quanto è il valore massimo che condiziona lo strumento e la configurazione di misurazione.

Precisione

Le misurazioni effettuate in base a queste procedure devono avere in tutti i casi un’accuratezza pari o superiore al 5 %, sebbene in genere i fabbricanti riescano ad ottenere livelli di accuratezza superiori. Le procedure di prova possono specificare un’accuratezza superiore al 5 % per determinate misurazioni. Conoscendo i livelli di potenza degli attuali prodotti per il trattamento di immagini e i wattmetri disponibili, i fabbricanti possono calcolare l’errore massimo in base alle letture dei wattmetri e alla gamma utilizzata per tali letture. Per misurazioni di potenze inferiori o uguali a 0,50 W, l’accuratezza richiesta è di 0,02 W.

Calibratura

I dispositivi di misurazione devono essere stati calibrati nel corso degli ultimi 12 mesi per garantire la loro accuratezza.

E.   Interfaccia utente

I fabbricanti sono fortemente incoraggiati a progettare prodotti conformi alla norma IEEE 1621 relativa agli elementi di interfaccia utente nei dispositivi elettronici di regolazione della potenza utilizzati in ambienti professionali e domestici. Tale norma è stata elaborata per rendere i comandi di potenza più coerenti e intuitivi in tutti i dispositivi elettronici. Informazioni dettagliate su tale norma sono disponibili sul sito http://eetd.lbl.gov/controls.

F.   Data di applicazione

La data alla quale i fabbricanti possono cominciare ad applicare la presente versione 1.1 delle specifiche ENERGY STAR ai loro prodotti sarà definita come la data di applicazione dell’accordo. Ogni accordo applicato in precedenza circa i dispositivi per il trattamento di immagini con il logo ENERGY STAR cesserà alla data del 30 giugno 2009.

Attribuzione del logo ENERGY STAR conformemente alla presente versione 1.1: La versione 1.1 delle specifiche entrerà in vigore il 1o luglio 2009. Tutti i prodotti, compresi i modelli ai quali è stato assegnato il logo conformemente a precedenti specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini, la cui data di fabbricazione è il 1o luglio 2009 o una data successiva devono soddisfare i requisiti della nuova versione 1.1 per poter ottenere il logo ENERGY STAR (ivi comprese le produzioni aggiuntive di modelli che in origine avevano ottenuto il logo in base alla versione precedente delle specifiche). La data di fabbricazione, specifica per ogni apparecchio, è la data (ad esempio, mese e anno) alla quale un apparecchio è considerato completamente assemblato.

Eliminazione della salvaguardia dei diritti acquisiti: L’EPA e la Commissione europea non riconosceranno i diritti acquisiti per l’applicazione della presente versione 1.1 delle specifiche ENERGY STAR. La qualifica ENERGY STAR ottenuta in base a versioni precedenti non è concessa automaticamente per l’intera vita del modello di prodotto. Di conseguenza, ogni prodotto venduto, commercializzato o presentato con il logo ENERGY STAR dal partner di fabbricazione deve rispettare le specifiche in vigore al momento della fabbricazione del prodotto.

G.   Revisioni future delle specifiche

L’EPA e la Commissione europea si riservano il diritto di modificare le specifiche qualora cambiamenti tecnologici e/o commerciali ne pregiudichino l’utilità per i consumatori, le imprese o l’ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni delle specifiche verranno effettuate tramite discussioni con le parti in causa e dovrebbero essere realizzate 2-3 anni circa dopo la data di entrata in vigore della versione 1.1. L’EPA e la Commissione europea valuteranno periodicamente il mercato dal punto di vista dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie. Come sempre, le parti interessate avranno la possibilità di scambiare i dati in loro possesso, presentare proposte e fare conoscere le loro eventuali preoccupazioni. L’EPA e la Commissione europea faranno il possibile per garantire che le specifiche tengano conto dei modelli più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico presenti sul mercato e per premiare i fabbricanti che si saranno sforzati di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica. Tra gli aspetti da considerare nelle prossime specifiche figurano:

a)

prova per le immagini a colori: in base ai dati di prova comunicati, alle preferenze dei consumatori e ai progressi in campo tecnico, l’EPA e la Commissione europea possono modificare in futuro le specifiche al fine di includere nel metodo di prova il trattamento delle immagini a colori;

b)

tempo di recupero: l’EPA e la Commissione europea sorveglieranno attentamente i tempi di recupero incrementali e assoluti comunicati dai partner che effettuano le prove in base al metodo TEC, nonché la documentazione da essi trasmessa circa le impostazioni predefinite per i tempi di ritardo. L’EPA e la Commissione europea prenderanno in considerazione la possibilità di modificare le specifiche in relazione ai tempi di recupero qualora emerga che le pratiche adottate dai fabbricanti hanno come conseguenza la disattivazione da parte degli utilizzatori dei modi di gestione del consumo energetico;

c)

trattamento dei prodotti OM nell’approccio TEC: sulla base dei dati di prova presentati, delle possibilità di maggiori risparmi energetici e dei progressi tecnici, l’EPA e la Commissione europea possono in futuro modificare le specifiche in modo che alcuni prodotti attualmente trattati in base al metodo OM passino ad essere considerati nel quadro dell’approccio TEC, in particolare gli apparecchi di grande formato e di piccolo formato, nonché gli apparecchi che utilizzano la tecnologia a getto di inchiostro;

d)

impatti aggiuntivi in termini energetici: l’EPA e la Commissione europea sono interessate a offrire ai consumatori possibilità di scelta che riducano in misura significativa le emissioni di gas rispetto alle scelte alternative tipiche. L’EPA e la Commissione europea solleciteranno il contributo delle parti in causa sui metodi per documentare e quantificare l’impatto ambientale in base al quale la produzione, il trasporto e la progettazione dei prodotti o l’uso dei materiali consumabili possono portare a prodotti con un impatto simile o migliore in termini di gas serra rispetto a prodotti che hanno il logo ENERGY STAR sulla base delle sole emissioni di gas serra derivanti dall’uso energetico. Si stanno esplorando le modalità per trattare efficacemente queste questioni e le presenti specifiche potranno essere modificate come necessario sulla base di sufficienti informazioni di supporto. L’EPA e la Commissione europea lavoreranno a stretto contatto con le parti in causa su eventuali revisioni e assicureranno che siano in linea con i principi guida del programma ENERGY STAR;

e)

comunicazione dei dati a 230V: l’EPA e la Commissione europea potrebbero considerare che per i prodotti commercializzati in vari mercati, uno dei quali includa un mercato 230V, i dati risultanti dalle prove per il livello 230V sia accettato come sufficiente per mercati multipli. Questa proposta è basata sull’osservazione che se un prodotto rispetta le specifiche relative ai 230V, soddisferà gli standard a livelli inferiori di voltaggio.

f)

estensione dei requisiti di capacità duplex: l’EPA e la Commissione europea potrebbero valutare nuovamente la presenza di capacità duplex sull’attuale gamma di prodotti e considerare in che modo si possano rendere più rigorosi i vigenti requisiti opzionali. La revisione dei requisiti relativi alla capacità duplex per assicurare una maggiore diffusione della stessa potrebbe portare ad una riduzione dell’uso della carta, che è risultato essere l’impatto più grande nel ciclo di vita di una stampante;

g)

revisione della procedura di prova TEC: l’EPA e la Commissione europea potrebbero rivedere la metodologia di prova TEC per rendere più trasparenti le ipotesi di uso e aggiungere requisiti alla specifica che il consumo energetico venga misurato e comunicato in modi distinti che consentano di ottenere valori pertinenti per schemi di uso effettivi.

h)

stati di consumo: l’EPA e la Commissione europea potrebbero considerare la revisione della definizione di determinati termini relativi al consumo energetico (ad esempio, Attesa), o aggiungere nuovi approcci alla gestione del risparmio energetico (ad esempio, Veglia per il finesettimana) per assicurare la coerenza con i criteri internazionali e ottenere il massimo risparmio energetico possibile per i dispositivi per il trattamento di immagini.


(1)  IEC 62301 — Household electrical appliances — Measurement of standby power (Apparecchi elettrici domestici — Misurazione del consumo in modo Attesa), 2005.

(2)  Nella relazione sulla prova si deve specificare il tipo di connessione. I tipi comuni sono Ethernet, 802.11 e Bluetooth. Tipi comuni di connessione dati non di rete sono USB, seriale e parallela.

(3)  Immagini/giorno provvisorie nella tabella 37.

(4)  Nella relazione si deve specificare il tipo di connessione di rete. Tipi comuni di reti sono Ethernet, WiFi (802.11) e Bluetooth. Tipi di connessioni dati (non di rete) comuni sono USB, seriale e parallela.

(5)  Tensione di alimentazione: i fabbricanti devono effettuare le prove dei loro prodotti sulla base del mercato nel quale il partner prevede di commercializzarli con il logo ENERGY STAR. Per quanto attiene alle apparecchiature vendute su più mercati internazionali e che accettano pertanto differenti tensioni di ingresso, il fabbricante deve effettuare le prove e presentare relazioni su tutte le tensioni e su tutti i livelli di consumo energetico pertinenti. A titolo di esempio, se un fabbricante fornisce lo stesso modello di stampante negli Stati Uniti e in Europa deve misurare e riferire i valori TEC o OM sia a 115 volt/60 Hz sia a 230 volt/50 Hz. Se un prodotto è concepito per funzionare su un mercato specifico ad una combinazione di tensione/frequenza differente dalla combinazione utilizzata in quel mercato (ad esempio, 230 volt, 60 Hz in America settentrionale), il fabbricante deve testare il prodotto alla combinazione regionale che si avvicina maggiormente alle capacità di concezione del prodotto e segnalare tale fatto nel modulo di relazione.

(6)  La potenza effettiva è espressa dalla formula (volt) × (ampère) × (fattore di potenza) ed è di solito indicata in watt. La potenza apparente è espressa dalla formula (volt) × (ampère) ed è di solito indicata in VA o volt-ampère. La potenza degli apparecchi con alimentazione commutata è sempre inferiore a 1,0; la potenza effettiva è quindi sempre inferiore alla potenza apparente. Le misurazioni cumulative di energia sommano le misurazioni di energia effettuate durante un certo periodo di tempo e devono pertanto essere basate sulla misurazione della potenza effettiva.

(7)  IEC 62301 [Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power (Apparecchi elettrici domestici — Misurazione del consumo in modo Attesa)], 2005.


28.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 2975]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/348/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 12 ottobre 2005 la società BASF ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare il licopene sintetico come nuovo ingrediente alimentare. In data 19 ottobre 2006 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunto alla conclusione che l’uso del licopene nella gamma di alimenti proposta è accettabile.

(2)

Il 10 novembre 2006 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(3)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma di questa disposizione, obiezioni motivate nei confronti della commercializzazione del prodotto in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata pertanto consultata il 13 giugno 2007 e ha emesso il suo parere il 10 aprile 2008.

(4)

In tale parere l’EFSA è giunta alla conclusione che il licopene può essere utilizzato in condizioni di sicurezza come ingrediente alimentare per gli impieghi proposti. Tuttavia, secondo l’EFSA, se per la maggior parte dei consumatori l’assunzione di licopene è inferiore alla dose giornaliera accettabile (DGA), può risultare superiore per talune categorie di consumatori. È quindi opportuno stabilire un elenco di alimenti nei quali è possibile l’aggiunta di licopene.

(5)

In data 4 dicembre 2008 l’EFSA ha adottato il parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo alla sicurezza del licopene ottenuto da Blakeslea trispora disperdibile in acqua fredda. Secondo le conclusioni di questo parere, i preparati a base di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti e integratori alimentari sono formulati come sospensioni in oli commestibili, polveri direttamente compressibili o polveri disperdibili in acqua. Poiché il licopene può subire modificazioni ossidative in tali formulazioni, deve essere assicurata una sufficiente protezione antiossidativa.

(6)

È inoltre opportuno raccogliere dati sull’assunzione di licopene per alcuni anni dopo l’autorizzazione, affinché quest’ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all’uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all’uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2).

(7)

Dalla valutazione scientifica risulta che il licopene sintetico è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il licopene sintetico (qui di seguito «il prodotto») quale specificato nell’allegato I può essere commercializzato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «licopene».

Articolo 3

La società BASF predispone un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d’uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato III.

I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell’EFSA, l’uso del licopene è oggetto di un riesame entro il 2014.

Articolo 4

Destinataria delle presente decisione è la società BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)   GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.


ALLEGATO I

Specifiche del licopene sintetico

DESCRIZIONE

Il licopene sintetico è prodotto mediante la condensazione Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati in prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito per almeno il 96 % da licopene e da piccole quantità di altri carotenoidi affini. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.

SPECIFICA

Nome chimico

:

Licopene

Numero C.A.S.

:

502-65-8 (tutti i licopene trans)

Formula chimica

:

C40H56

Formula strutturale

:

Image 11

Peso formula

:

536,85


ALLEGATO II

Prodotti alimentari per i quali è autorizzata l’aggiunta del licopene sintetico

Categoria di prodotti alimentari

Tenore massimo di licopene

Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

8 mg per porzione sostitutiva di un pasto

Cereali per la prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e salse

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti dietetici per scopi medici speciali

Secondo le particolari esigenze nutrizionali

Integratori alimentari

15 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante


ALLEGATO III

Monitoraggio del licopene sintetico successivo alla sua commercializzazione

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

Quantità di licopene sintetico fornite dalla società BASF ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell’Unione europea.

Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.

ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso e se la società BASF ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l’assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare.

Se ne dispone, la società BASF fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE

Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società BASF procede a una valutazione aggiornata dell’assunzione.

RIESAME

La Commissione consulta nel 2013 l’EFSA per esaminare le informazioni fornite dall’industria.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

28.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/60


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

che attua la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2009/349/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) [UNSCR 1807 (2008)] il 31 marzo 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

(2)

Il 3 marzo 2009 il Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [UNSCR 1533 (2004)] ha modificato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.

(3)

Gli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive figuranti nella posizione comune 2008/369/PESC dovrebbero essere sostituiti di conseguenza. Gli elenchi dovrebbero inoltre essere modificati al fine di includervi informazioni supplementari per alcune persone ed entità ed eliminare una persona, come stabilito dal Comitato delle sanzioni,

DECIDE:

Articolo 1

Gli elenchi delle persone ed entità figuranti nell'allegato della posizione comune 2008/369/PESC sono sostituiti dagli elenchi riportati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)   GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.


ALLEGATO

«a)   Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

 

Cognome

Nome

Pseudonimi

Sesso

Titolo, funzione

Indirizzo

(via, numero civico, codice postale, città, paese)

Data di nascita

Luogo di nascita

(città, paese)

Numero di passaporto o di carta d'identità

(inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio)

Cittadinanza

Data della designazione

Altre informazioni

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il CNDP nel gennaio 2008. Al dicembre 2008 residente a Kinshasa.

2.

KAKWAVU BUKANDE

Jérôme

Jérôme Kakwavu

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Noto come “Comandante Jérôme”. Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la Repubblica democratica del Congo (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d'armi. Come presidente delle FAPC, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, nella violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Al dicembre 2008 ancora nelle FARDC, di base a Kinshasa.

3.

KATANGA

Germain

 

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Capo dell'FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FRPI in violazioni dei diritti umani. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 18 ottobre 2007.

4.

LUBANGA

Thomas

 

M

 

 

 

Ituri

 

congolese

1.11.2005

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. Al dicembre 2008 sotto processo per crimini di guerra.

5.

MANDRO

Khawa Panga

Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

M

 

 

20.8.1973

Bunia

 

congolese

1.11.2005

Noto come “Capo Kahwa”, “Kawa”. Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati.

6.

MBARUSHIMANA

Callixte

 

M

 

 

24.7.1963

Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda

 

ruandese

3.3.2009

Segretario esecutivo delle FDLR. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Luogo di permanenza attuale: Parigi o Thaïs, Francia

7.

MPAMO

Iruta Douglas

Mpano, Douglas Iruta Mpamo

M

 

Bld Kanyamuhanga 52, Goma

28.12.1965/29.12.1965

Bashali, Masisi / Goma, RDC

 

congolese

1.11.2005

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, a quanto pare, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Luogo di permanenza: Goma e Gisenyi, Ruanda. Frequenti viaggi attraverso la frontiera internazionale tra Ruanda e Congo.

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

 

M

 

 

 

 

 

ruandese

1.11.2005

Noto come “Radja”, “Mupenzi Bernard”, “Maggiore Generale Mupenzi”. Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Al dicembre 2008 ancora attivo come comandante militare delle FDLR-FOCA. Luogo di permanenza: Kibua, territorio di Masisi, RDC.

9.

MUJYAMBERE

Leopold

Musenyeri, Achille, Frere Petrus Ibrahim

M

 

 

17.3.1962, Est. 1966

Kigali, Ruanda

 

ruandese

3.3.2009

Colonnello. Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione alla risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove verificate dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella sua relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e sottoposte ad abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati sul fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Luogo di permanenza attuale: Mweinga, Kivu meridionale, RDC.

10.

MURWANASHYAKA

Dr. Ignace

Ignace

M

 

 

14.5.1963

Butera (Ruanda) / Ngoma, Butare (Ruanda)

 

ruandese

1.11.2005

Presidente delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Residente in Germania. Al dicembre 2008 ancora riconosciuto come presidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA.

11.

MUSONI

Straton

IO Musoni

M

 

 

6.4.1961 (forse 4.6.1961)

Mugambazi, Kigali, Ruanda

 

Passaporto ruandese scaduto il 10.9.2004

29.3.2007

Come dirigente del gruppo armato straniero FDLR che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Residente a Neuffen, Germania. Al dicembre 2008 ancora riconosciuto come vicepresidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA.

12.

MUTEBUTSI

Jules

Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi, Colonel Mutebutsi

M

 

 

 

Kivu meridionale

 

congolese (Kivu meri-dionale)

1.11.2005

Noto come “Colonnello Mutebutsi”. Ex vicecomandante militare regionale delle FARDC della decima regione militare nell'aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato dalle autorità ruandesi nel dicembre 2007 mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Attualmente sarebbe oggetto di misure di restrizione della libertà.

13.

NGUDJOLO

Mathieu Cui

Cui Ngudjolo

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

“Colonnello” o “Generale”. Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di stato maggiore dell'FRPI, che esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008.

14.

NJABU

Floribert Ngabu

Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani.

15.

NKUNDA

Laurent

Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurent Nkunda Batware, Nkunda Mihigo Laurent

M

 

 

6.2.1967/2.2.1967

Kivu settentrionale/Rutshuru

 

congolese

1.11.2005

Noto come “presidente” e “Papa Six”, nonché come “Generale Nkunda”. Ex generale dell'RCD-G. Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Risiede a Tebero e Kitchanga, territorio di Masisi. Al dicembre 2008 comandante del CNDP nel Kivu settentrionale.

16.

NTAWUNGUKA

Pacifique

Colonel Omega, Nzeri, Israel, Pacifique Ntawungula

M

 

 

1.1.1964, Est. 1964

Gaseke, provincia di Gisenyi Ruanda

 

ruandese

3.3.2009

Colonnello. Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove verificate dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella sua relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e sottoposte ad abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati sul fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Luogo di permanenza attuale: Peti, frontiera Wlikale-Masis, RDC. Ricevuta formazione militare in Egitto.

17

NYAKUNI

James

 

M

 

 

 

 

 

ugandese

1.11.2005

Collaborazione in traffici con il “comandante Jérôme”, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

18

NZEYIMANA

Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo, Bigaruka, Bigurura, Izabayo Deo

M

 

 

1.1.1966; Est. 1967; alt. 28.8.1966

Mugusa (Butare), Ruanda

 

ruandese

3.3.2009

Generale di brigata. Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove verificate dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella sua relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e sottoposte ad abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati sul fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Luogo di permanenza attuale: Kalonge, Masis, Kivu settentrionale, RDC o Kibua, RDC

19.

OZIA MAZIO

Dieudonné

Ozia Mazio

M

 

 

6.6.1949

Ariwara, RDC

 

congolese

1.11.2005

Noto come “Omari”, “Sig. Omari”. Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il “comandante Jérôme” e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del “comandante Jérôme” e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008.

20.

TAGANDA

Bosco

Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda, General Taganda

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Noto come “Terminator”, “Maggiore”. Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. A decorrere dal dicembre del 2008, capo di stato maggiore del CNDP. Stabilito a Bunagana e Rutshuru.


b)   Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

 

Denominazione

Pseudonimi

Indirizzo

(via, numero civico, codice postale, città, paese)

Luogo di iscrizione

(città, paese)

Data di iscrizione

Numero di iscrizione

Sede principale

Data della designazione

Altre informazioni

21.

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

 

Butembo, RDC

 

 

 

29.3.2007

Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) A decorrere dal 2008, la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

22.

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

 

Butembo, RDC (Tel: +253 (0) 99 983 784

 

 

 

29.3.2007

Impresa addetta al commercio di oro a Butembo. CONGOCOM era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dal FNI. Gli introiti del FNI provengono soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

23.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma RDC (CAGL ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda); GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda) GLBC

 

 

 

 

29.3.2007

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più un aeromobile operativo, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

24.

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Società esportatrice di oro a Kampala (Direttori: sig. Rajendra Kumar Vaya e sig. Hirendra M. Vaya) MACHANGA acquistava oro tramite un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

25.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu settentrionale

 

 

 

 

1.11.2005

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Al dicembre 2008, TPD esisteva ancora e aveva uffici in varie città nei territori di Masisi e di Rutshuru, ma le sue attività avevano alquanto cessato.

26.

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente Kampala, Uganda (Tel:+256 41 533 578/9); indirizzo alternativo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Società esportatrice di oro a Kampala. (Direttori: sig. Kunal LODHIA e sig. J.V. LODHIA). UCI acquistava oro tramite un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).»