Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio
(rifusione) /* */
RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 2. La Commissione ha avviato la
codificazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio[2].
Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati[3]. 3. Nel frattempo il trattato di Lisbona
è entrato in vigore. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) consente al legislatore di delegare alla Commissione il potere
di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano
determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. L'articolo 291 del
TFUE consente al legislatore di conferire competenze di esecuzione alla
Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli
atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Gli atti giuridici adottati in
conformità di detti articoli dalla Commissione sono rispettivamente, secondo la
terminologia utilizzata dal TFUE, “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3) e
“atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4). 4. Il regolamento (CE) n. 338/97
contiene disposizioni per cui tale delega di potere o conferimento di
competenze di esecuzione sarebbe opportuna. È pertanto opportuno convertire la
codificazione del regolamento (CE) n. 338/97 in una rifusione, al fine di
introdurvi le modifiche necessarie. 5. La proposta di rifusione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue
ufficiali, del regolamento (CE) n. 338/97 e degli strumenti di modifica dello
stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea,
attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata
assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e
la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del
regolamento rifuso. ê 338/97
(adattato) 2012/0196 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l’articolo Ö 192, paragrafo 1 Õ, vista la proposta
della Commissione europea, previa
trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere
del Comitato delle Regioni[5], deliberando
conformemente alla procedura legislativa ordinaria[6], considerando quanto segue: ò nuovo (1) Il
regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio[7],
ha subito diverse e sostanziali
modificazioni[8].
Esso deve ora essere nuovamente modificato
ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. ê 338/97
considerando 1 (adattato) ð nuovo (2) L’obiettivo Ö del presente
regolamento Õ è quello di Ö assicurare la
protezione delle Õ specie di flora e di
fauna Ö selvatiche che
sono Õ ð o che rischiano di essere ï Öminacciate dal Õ commercio. ê 338/97
considerando 3 (3) Le disposizioni del presente
regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate
o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato,
segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie
contemplate dal presente regolamento. ê 338/97
considerando 4 (4) È necessario definire criteri
oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli
allegati al presente regolamento. ê 338/97
considerando 5 (adattato) (5) L’applicazione del presente
regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la
presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione Ö nell'Unione Õ, all'esportazione o
alla riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle
specie contemplate dal presente regolamento. È necessario adottare disposizioni
specifiche sul transito di esemplari attraverso Ö l'Unione Õ. ê 338/97
considerando 6 (adattato) (6) Spetta ad un organo di
gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità
scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli
esemplari Ö nell'Unione Õ, prendendo in
considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica. ê 338/97
considerando 7 (7) È necessario prevedere una
procedura di consultazione nel quadro delle disposizioni in materia di
riesportazione, al fine di limitare il rischio di infrazioni. ê 338/97
considerando 8 (adattato) (8) Per garantire un'efficace
protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione
deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie Ö nell'Unione Õ e all'esportazione
dalla stessa. Tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario,
per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o
spostamento Ö nell'Unione Õ. ê 338/97
considerando 9 (9) È altresì necessario
contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna
selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli
esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le
donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni
scientifiche registrati. ê 338/97
considerando 10 (adattato) (10) Per garantire una protezione
più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario
prevedere disposizioni volte a controllare Ö nell'Unione Õ il commercio e lo
spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in
questione. È necessario che i certificati rilasciati ai sensi del presente
regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, siano disciplinati
da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione. ê 338/97
considerando 11 (adattato) (11) Occorre adottare le misure
necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del
trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno Ö dell'Unione Õ. ê 338/97
considerando 12 (adattato) (12) Per assicurare controlli
efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici
doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità
necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione Ö nell'Unione Õ degli esemplari in
questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai
sensi del regolamento (CEE) [n. 2913/92] del Consiglio, [del 12 ottobre 1992],
che istituisce un codice doganale comunitario[9],
ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione Ö dall'Unione Õ. Occorre inoltre
disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi
vengano conservati e trattati con cura. ê 338/97
considerando 13 (13) L’applicazione del presente
regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di
autorità scientifiche da parte degli Stati membri. ê 338/97 considerando
14 (14) L’informazione e la
sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla
frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne
l'osservanza. ê 338/97
considerando 15 (15) Per assicurare l'efficace
applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare
attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine
cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione. Ciò richiede altresì
una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente
regolamento. ê 338/97/CE
considerando 16 (16) La sorveglianza del volume
degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente
regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio
sullo stato di conservazione delle specie. Rapporti annuali dettagliati
dovrebbero essere redatti con una veste uniforme. ê 338/97
considerando 17 (17) Per assicurare l'osservanza
del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni
per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità. ê 338/97
considerando 19 (18) La molteplicità dei fattori
biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente
regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui
pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato e agli organi di
gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro
decisioni. ê 398/2009
considerando 4 (adattato) ð nuovo (19) ð Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali
del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla ï Commissione ð il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ï dovrebbe avere il potere di adottare
talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna
selvatiche, di adottare talune
modifiche degli allegati del Ö presente Õ regolamento e di adottare ulteriori
misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (CITES) (in prosieguo “la Convenzione”), decisioni o
raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del
segretariato della convenzione. Tali misure di
portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del
regolamento, anche completandolo con nuovi
elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
ð È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe
provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ï ò nuovo (20) Al
fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento,
occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[10], ê 338/97 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo ê 338/97 (adattato) L'obiettivo del presente regolamento è
proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la
loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni
stabilite Ö agli Õ articoli Ö da 2 a 22 e
agli allegati da A a D conformemente all'allegato I, in prosieguo “allegato
A”, “allegato B”, “allegato C” e “llegato D”Õ. ê 338/97
(adattato) ð nuovo Il presente regolamento si applica nel
rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definita
all'articolo 2, lettera b). Articolo 2 Definizioni Ai fini del
presente regolamento, si intende per: a) «comitato», il comitato Ö di cui allÕ 'articolo 21,
paragrafo 1; b) «Convenzione», la Convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione (CITES); c) «paese di origine», il paese in cui
un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in
cattività o riprodotto artificialmente; d) «notifica
d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o
rappresentante, al momento dell'introduzione Ö nell'Unione Õ di un esemplare
appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D ð sul formulario di cui all'articolo 19,
paragrafo 2 ï del presente regolamento, su un formulario
prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2; e) «introduzione dal mare»,
l'introduzione di un esemplare Ö nell'Unione Õ direttamente
dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione
di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il
relativo sottosuolo; f) «rilascio», l'espletamento di tutte
le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o
di un certificato e la sua consegna al richiedente; g) «organo di gestione», un organo di
gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13,
paragrafo 1, o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in
conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa; h) «Stato membro di destinazione», lo
Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare
o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro
responsabile del luogo di destinazione di un esemplare; i) «offerta in vendita», l'offerta in
vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le
offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a
trattare; j) «oggetti personali o domestici»,
esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che
facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed
effetti personali; k) «luogo di destinazione», il luogo
normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro
introduzione Ö nell'Unione Õ; nel caso di
esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli
esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e
controlli sanitari; l) «popolazione», un numero totale di
esemplari biologicamente o geograficamente distinto; m) «fini prevalentemente commerciali», i
fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto; n) «riesportazione Ö dall'Unione Õ», l'esportazione dal
territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi; o) «reintroduzione Ö nell'Unione Õ», l'introduzione nel
territorio Ö dell'Unione Õ di un esemplare
precedentemente esportato o riesportato; p) «alienazione», qualsiasi forma di
alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo
scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate
nello stesso senso; q) «autorità scientifica», un'autorità
scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13,
paragrafo 2, o, nel caso di un paese terzo che sia parte della
Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione; r) «gruppo di consulenza scientifica»,
organo consultivo istituito in base all'articolo 17; s) «specie», una specie, sottospecie o
una loro popolazione; t) «esemplare», qualsiasi pianta o
animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi
parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché
qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero
dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza,
risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante
appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o
prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di
quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una
indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati. Si considera appartenente ad una
delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare,
animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi
elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i
«genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati
diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le
disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei
«genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita
nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano
soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato; u) «commercio», l'introduzione Ö nell'Unione Õ, compresa
l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dall'Unione, nonché
l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno Ö dell'Unione Õ e dunque anche
all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del
presente regolamento; v) «transito», il trasporto di
esemplari fra due punti all'esterno Ö dell'Unione Õ passando attraverso
il territorio Ö dell'Unione Õ stessa, spediti a un
destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione
della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a
questo tipo di traffico; w) «esemplari lavorati acquisiti da
oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione
rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale,
artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, prima del 3 marzo
1947 e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di
gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come
lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie
sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione
o manifattura per servire ai relativi scopi; x) «verifiche all'introduzione,
esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo
ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento
e, qualora disposizioni Ö dell'Unione Õ lo prevedano o in
altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni, l'esame degli
esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un
controllo approfondito. Articolo 3 Campo di applicazione 1. L'allegato A comprende: a) le specie che figurano
nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno
avanzato riserve; b) qualsiasi specie che: i) sia o possa essere oggetto di una
richiesta di utilizzazione Ö nell'Unione Õ o di commercio
internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che
qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza; oppure ii) appartenga a un genere o sia un genere
di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in
base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione in tale
allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa. 2. L'allegato B comprende: a) le specie che figurano
nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e
per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve; b) le specie che figurano
nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva; c) ogni altra specie non compresa nelle
appendici I e II della Convenzione; i) oggetto di un volume di scambi
internazionali che potrebbe essere incompatibile: –
con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di
popolazioni viventi in certi paesi, o –
con il mantenimento della popolazione totale a un
livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è
presente; ovvero ii) la cui inserzione nell'appendice sia
fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli
esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con
altre specie che figurano negli allegati A o B; d) le specie per le quali si è
stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale Ö dell'Unione Õ costituisce un
pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene Ö dell'Unione Õ. 3. L'allegato C
comprende: a) le specie elencate nell'appendice
III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le
quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; b) le specie elencate nell'appendice II
della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. 4. L'allegato D comprende: a) alcune specie non elencate negli
allegati A, B e C di cui l'importanza del volume delle importazioni Ö dell'Unione Õ giustifica una
vigilanza; b) le specie elencate nell'appendice
III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. 5. Qualora lo stato di conservazione di specie
soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle
appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie
modifiche. Articolo 4 Introduzione Ö nell'Unione Õ 1. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di
specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata
all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione
rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. Tale licenza di importazione è rilasciata
soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e
qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) l'autorità scientifica competente,
tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso
il parere che l'introduzione Ö nell'Unione Õ: i) non avrà effetti negativi sullo stato di
conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla
popolazione della specie interessata; ii) avverrà: –
per uno degli scopi di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero –
per altri fini non pregiudizievoli per la
sopravvivenza della specie interessata; b) i) il richiedente
fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti
nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel
caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle
appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di
esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli
stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente
del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione; ii) tuttavia il rilascio di licenze di
importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale;
l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in
attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di
riesportazione da parte del richiedente; c) l'autorità scientifica ha accertato
che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è
attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura; d) l'organo di gestione ha accertato
che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali; e) l'organo di gestione ha accertato,
previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di
altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio
della licenza di importazione; e f) nel caso di introduzione dal mare,
l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e
spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o
maltrattamento. 2. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di
specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata
all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione
rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. Tale licenza di importazione è rilasciata
soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e
nel rispetto dei seguenti presupposti: a) l'autorità scientifica competente,
previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di
consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che
l'introduzione Ö nell'Unione Õ non abbia effetti
negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del
territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello
attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni
ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo; b) il richiedente fornisce la prova documentale
che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è
attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura; c) ricorrono i presupposti di cui al
paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f). 3. L'introduzione
Ö nell'Unione Õ di esemplari delle
specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche
necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero
di introduzione, di una notifica d'importazione e: a) in
caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste
nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di
una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità
di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti
nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie
interessate; ovvero b) in caso di esportazione da un paese
non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di
riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente
di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un
certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da
un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine. 4. L'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari delle
specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata
all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di
importazione. 5. I presupposti per il rilascio di una
licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d),
e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i
quali il richiedente fornisca la prova documentale: a) che sono stati in precedenza
legalmente introdotti o acquisiti Ö nell'Unione Õ e che vi vengono
reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero b) che si tratta di esemplari lavorati,
legalmente acquisiti da più di cinquanta anni. ê 398/2009 art.
1, punto 1, lettera a) (adattato) ð nuovo 6. In consultazione con i paesi di origine
interessati e in conformità della procedura di
regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2,
nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la
Commissione può ð , mediante atti di esecuzione ï stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di
origine, all’introduzione Ö nell'Unione Õ: ê 338/97
(adattato) a) in base ai presupposti di cui al
paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese
nell'allegato A; b) in base ai presupposti di cui al
paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie
comprese nell'allegato B; e c) di esemplari vivi di specie comprese
nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del
trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di
sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro
potenziale durata di vita; ovvero d) di esemplari vivi di specie per le
quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale Ö dell'Unione Õ costituisce una
minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene Ö dell'Unione Õ. ò nuovo ð Gli atti di esecuzione di cui al primo
comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21,
paragrafo 2. ï ê 338/97
(adattato) La Commissione pubblica trimestralmente un
elenco Ö delle Õ eventuali
restrizioni Ö di cui al primo
comma Õ nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. ê 398/2009 art.
1, punto 1, lettera b) (adattato) ð nuovo 7. In casi particolari di trasbordo marittimo,
trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione Ö nell'Unione Õ, sono accordate dalla Commissione
ð alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati in conformità con l’articolo 20 per stabilire ï deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei
documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione,
quali previste ai paragrafi da 1 a 4 Ö del presente
articolo Õ , per autorizzare
l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio
doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. ê 338/97
(adattato) Articolo 5 Esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ 1. L'esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle
specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche
necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui
vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o
di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello
Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. 2. Una licenza
di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è
rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) l'autorità scientifica competente ha
espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in
natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato
di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla
relativa popolazione; b) il richiedente fornisce la prova
documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della
legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la
domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che
l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della
legislazione in vigore sul proprio territorio; c) l'organo di gestione ha accertato che: i) ogni esemplare vivo sarà preparato e
spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o
maltrattamento e ii) – gli esemplari delle
specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati
per scopi prevalentemente commerciali o –
nel caso di esportazione di esemplari delle specie
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in
uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di
importazione; e d) l'organo di gestione dello Stato
membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità
scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della
specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione. 3. Il certificato di riesportazione è
rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2,
lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli
esemplari: a) sono stati introdotti Ö nell'Unione Õ in conformità del
presente regolamento, o b) se introdotti Ö nell'Unione Õ prima del 3 marzo
1997, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82[11] del Consiglio, oppure Ö se introdotti nell'Unione
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma successivamente al
3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CE) n. 338/97,
oppure Õ c) se introdotti Ö nell'Unione Õ prima del 1984,
siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione,
oppure d) sono stati legalmente introdotti nel
territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui
alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o
siano divenute tali in detto Stato membro. 4. L'esportazione o riesportazione Ö dall'Unione Õ di esemplari delle
specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in
cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di
un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato
membro nel cui territorio gli esemplari si trovano. La licenza di esportazione è rilasciata
soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b),
c), punto i), e d). Il certificato di riesportazione è rilasciato
soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c),
punto i) e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d). ê 398/2009 art.
1, punto 2, lettera a) (adattato) ð nuovo 5. Nel caso in cui la domanda di certificato
di riesportazione riguardi esemplari introdotti Ö nell'Unione Õ tramite una licenza
d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve
consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza
d'importazione. La Commissione stabilisce
ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati in conformità con l’articolo 20 per stabilire ï le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è
necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18,
paragrafo 3. ê 338/97 6. I presupposti per il rilascio di una
licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al
paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a: a) esemplari lavorati acquisiti da più
di cinquant'anni, oppure ê 338/97
(adattato) b) esemplari morti, parti e prodotti
derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova
documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili
il presente regolamento, Ö il regolamento (CE)
n. 338/97, Õ il regolamento (CEE)
n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione. ê 338/97 7. La competente autorità scientifica di ogni
Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro
stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva
esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia
stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie
deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di
distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo
ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie
potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo
1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto
il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la
concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie. ê 398/2009 art.
1, punto 2, lettera b) (adattato) ð nuovo L’organo di gestione cui siano state
comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione
trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda
ð , con atti di esecuzione, ï restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 18, paragrafo 2. ð Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo
2. ï ê 338/97
(adattato) Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e
certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda
di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto
riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la
Commissione precisando i motivi del rigetto. 2. La Commissione comunica agli altri Stati
membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare
un'applicazione uniforme del presente regolamento. 3. All'atto della presentazione di una domanda
di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente
domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di
gestione cui sottopone la domanda. 4. Gli Stati membri riconoscono la decisione
di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati
membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente
regolamento. Ö Il primo comma Õ è tuttavia
derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi
nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di
gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione
precisandone i motivi. Articolo 7 Deroghe 1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti
artificialmente Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle
specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o
riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli
esemplari delle specie elencate nell'allegato B. Nel caso di piante riprodotte
artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel
rispetto Ö di norme
specialiÕ delle norme speciali stabilite dalla Commissione e
riguardanti:. ê 398/2009 art.
1, punto 3, lettera a) (adattato) ð nuovo Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 20 per stabilire: a) i criteri per determinare se un esemplare
sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto
artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale; b) il contenuto delle norme speciali di cui al
secondo comma del presente paragrafo riguardanti: i) l'uso di certificati fitosanitari; ii) il commercio da parte di commercianti
registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente
articolo; e iii) il commercio di ibridi. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. ê 338/97
(adattato) 2. Transito In deroga all'articolo 4, per gli
esemplari in transito Ö nell'Unione Õ non sono richieste
la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione
delle licenze, notifiche e certificati prescritti. Per le specie elencate negli
allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e
paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui al primo comma del presente
paragrafo si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo
da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento
valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che
corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione
dell'esemplare. ê 398/2009 art.
1, punto 3, lettera b) ð nuovo Se il documento di cui al secondo
comma non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione,
l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il
documento sia presentato a posteriori alle condizioni ð speciali ï stabilite dalla Commissione.
Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
3. ò nuovo Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti condizioni speciali
per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione. ê 398/2009 art.
1, punto 3, lettera c) (adattato) ð nuovo 3. Oggetti
personali e domestici Le disposizioni degli articoli 4 e
5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati
dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o
domestici introdotti Ö nell'Unione Õ, ovvero esportati o
riesportati dalla stessa, in osservanza ð di norme speciali ï delle disposizioni stabilite dalla Commissione.
Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
3. ò nuovo Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
ai sensi dell'articolo 20 relativi a norme speciali sull'introduzione,
esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici. ê 398/2009 art.
1, punto 3, lettera c) (adattato) 4. Istituzioni
scientifiche I documenti di cui agli articoli 4,
5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati,
essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui
modello sia stato fissato Ö in conformità
del secondo comma del presente paragrafo Õ secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta
analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo,
quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati
ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in
cui si trovano. ò nuovo La
Commissione fissa, con atti di esecuzione, un modello di etichetta per piante
vive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ê 338/97
(adattato) Articolo 8 Disposizioni relative al controllo
delle attività commerciali 1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di
acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione
in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione,
nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di
esemplari delle specie elencate nell'allegato A. 2. Gli Stati membri possono vietare la
detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie
dell'allegato A. 3. Un'esenzione dai divieti di cui al
paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative Ö dell'Unione Õ sulla conservazione
della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal
senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari
si trovano, qualora gli esemplari: a) siano stati acquisiti o introdotti Ö nell'Unione Õ prima che le
disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o
nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A Ö del regolamento
(CE) n. 338/97 o Õ del presente
regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero b) siano esemplari lavorati e acquisiti
da più di cinquant'anni; ovvero c) siano stati introdotti Ö nell'Unione Õ in conformità del Ö regolamento
(CE) n. 338/97 o del Õ presente regolamento
e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza
della specie interessata; ovvero ê 338/97 d) siano esemplari nati e allevati in
cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una
specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero e) siano necessari, in circostanze
eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche
nel rispetto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio[12], ove la specie in questione
risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di
tale specie nati e allevati in cattività; ovvero f) siano destinati a scopi di
allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in
questione trarrà beneficio; ovvero g) siano destinati a ricerca o
istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero h) abbiano origine in uno Stato membro
e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della
legislazione in vigore in tale Stato membro. ê 398/2009 art.
1, punto 4 (adattato) ð nuovo 4. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20
relativi a ï La
Commissione può definire deroghe
generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base
delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a
specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera
b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative Ö dell'Unione Õ sulla conservazione
della fauna e della flora selvatiche. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. ê 338/97
(adattato) 5. I divieti di cui al paragrafo 1 si
applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo
che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una
prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori Ö dell'Unione Õ, della loro
introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di
conservazione della flora e fauna selvatiche. 6. Le autorità competenti degli Stati membri
possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli
allegati B, C e D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento,
a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o
giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali
esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di
acquisizione legale. Articolo 9 Spostamento
degli esemplari vivi 1. Qualsiasi spostamento all'interno Ö dell'Unione Õ di un esemplare vivo
di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella
licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del
presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di
gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di
spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del
caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare. 2. Tale autorizzazione: a) può essere concessa soltanto qualora
l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di
spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di
quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di
destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e
trattarlo con cura; b) è attestata dal rilascio del
certificato; e c) se del caso, è immediatamente
comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare
deve essere collocato. 3. Tale autorizzazione non è tuttavia
necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento
veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata. 4. In caso di spostamento all'interno Ö dell'Unione Õ di un esemplare vivo
di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare
l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della
sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne
una corretta assistenza. 5. Qualsiasi esemplare vivo che sia
trasportato nella, dalla ovvero all'interno Ö dell'Unione Õ, o vi sia trattenuto
in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in
modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o
maltrattamento e, nel caso di animali, in conformità della legislazione Ö dell'Unione Õ sulla protezione
degli animali durante il trasporto. ê 398/2009 art.
1, punto 5 (adattato) ð nuovo 6. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20
riguardanti ï La Commissione può stabilire
restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie
in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione Ö nell'Unione Õ in conformità
dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. ê 338/97
(adattato) Articolo 10 Certificati Quando un
organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una
domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché
ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un
certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b). Articolo 11 Validità delle licenze e dei
certificati e condizioni speciali di rilascio 1. Fatte salve misure più rigorose che gli
Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati
rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del
presente regolamento sono validi in tutta Ö l'Unione Õ. ê 338/97 2. Le licenze e i certificati, nonché i
documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora
un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che
ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è
avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i
presupposti richiesti. ê 338/97
(adattato) Gli esemplari che si trovino nel territorio di
uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati
dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati. 3. L'autorità che rilascia una licenza o un
certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni
e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse
necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o
dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione. 4. Qualsiasi licenza di importazione
rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione
o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli
esemplari Ö nell'Unione Õ soltanto se
accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di
riesportazione validi. ê 398/2009 art.
1, punto 6 (adattato) ð nuovo 5. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20
riguardanti ï La Commissione stabilisce
i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
3. ê 338/97
(adattato) Articolo 12 Luoghi di introduzione nella Comunità
e di esportazione dalla medesima 1. Gli Stati membri designano gli uffici
doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari di
specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione
doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro
esportazione Ö dall'Unione Õ, precisando quelli
specificamente incaricati degli esemplari vivi. 2. Tutti gli uffici designati ai sensi del
paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli
Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi
alle disposizioni della legislazione Ö unionale Õ pertinente, per
quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono,
se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive. 3. Tutti gli uffici designati ai sensi del
paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. ê 398/2009 art.
1, punto 7 (adattato) ð nuovo 4. In casi eccezionali e conformemente a ð speciali ï criteri definiti dalla Commissione,
un organo di gestione può autorizzare l’introduzione Ö nell'Unione Õ ovvero
l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso
da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
3. ò nuovo Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi
dell'articolo 20 relativi ai criteri speciali in conformità dei quali
può essere autoriazzata l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione
presso un ufficio doganale diverso. ê 338/97 ð nuovo 5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico
sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni ð adottate in virtù ï di esecuzione del
presente regolamento. Articolo 13 Organi di gestione, autorità
scientifiche e altri organi competenti 1. Ogni Stato membro designa un organo di
gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente
regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori
organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare
nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale
ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni
necessarie alla corretta applicazione del regolamento. 2. Ogni Stato membro designa una o più
autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da
quelle di tutti gli organi di gestione designati. ê 338/97
(adattato) 3. Gli Stati membri trasmettono, al più tardi Ö il 3 marzo
1997 Õ, denominazioni e
indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la
competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche
alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. ê 338/97 Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo
1, primo comma, su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a
quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone
autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri,
sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o
certificati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due
mesi dalla data in cui essa è intervenuta. Articolo 14 Controllo
dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni 1. Le autorità competenti degli Stati membri
controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti che, in qualsiasi
momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano
le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie. Gli Stati membri informano la Commissione,
nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati
di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in
relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i
sequestri e le confische. 2. La Commissione segnala alle autorità
competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie
indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del
risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le
specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di
quest'ultima. 3. È istituito un gruppo «Esecuzione» composto
di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità
di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il
gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione. Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni
tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal
presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del
comitato. La Commissione trasmette al comitato i pareri
espressi in sede di gruppo «Esecuzione». Articolo 15 Comunicazione delle informazioni 1. Gli Stati membri e la Commissione si
comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del
presente regolamento. ê 338/97 ð nuovo Gli Stati membri e la Commissione adottano
tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni
di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione ð adottate in virtù ï di quest'ultimo. ê 338/97 2. La Commissione si tiene in comunicazione
con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace
attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente
regolamento. 3. La Commissione comunica immediatamente ogni
parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati
membri interessati. ê 338/97
(adattato) è1 398/2009
art. 1, punto 8, lettera a), punto i) è2 398/2009
art. 1, punto 8, lettera a), punto ii) ð nuovo 4. Prima del
15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano
alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste
per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera
a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio
internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B
e C e sull'introduzione Ö nell'Unione Õ di esemplari delle
specie elencate nell'allegato D. è1 Ö La Commissione
specifica, Õ ð con atti di esecuzione, ï le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la
procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 18, paragrafo 2. ç ð Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21,
paragrafo 2. ï In base alle informazioni di cui al primo
comma, la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un
rapporto statistico sull'introduzione Ö nell'Unione Õ, nonché
sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie
cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della
Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima. Fatto salvo l'articolo 22, ogni due anni,
entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli
Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al
biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo
VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni
equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo
di applicazione della convenzione. è2 Ö La Commissione
specifica, Õ ð con atti di esecuzione, ï le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la
procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. ç ð Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21,
paragrafo 2. ï In base alle informazioni di cui al terzo
comma, la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la
prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente
regolamento. ê 398/2009 art.
1, punto 8, lettera b) ð nuovo 5. Ai fini della preparazione delle modifiche
agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla
Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica, ð con atti di esecuzione, ï le informazioni richieste , secondo la
procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
ð Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ï ê 338/97
(adattato) è1 Rettifica
A al regolamento 338/97 (GU L 298 dell’1.11.1997, pag. 70) è1 6.
Senza pregiudizio della direttiva Ö 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Õ ç [13], la Commissione adotta le
misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute
in applicazione del presente regolamento. ê 338/97
(adattato) Articolo 16 Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti
violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari Ö nell'Unione Õ ovvero esportazione
o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero
con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati
senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; b) inosservanza delle prescrizioni
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del
presente regolamento; c) falsa dichiarazione oppure
comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una
licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato
falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come
mezzo per conseguire una licenza o un certificato Ö dell'Unione Õ ovvero per qualsiasi
altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica
all'importazione; f) il trasporto di esemplari vivi non
correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni,
danno alla salute o maltrattamenti; g) uso di esemplari delle specie
elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del
rilascio della licenza di importazione o successivamente; h) commercio di piante riprodotte
artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo
7, paragrafo 1, secondo comma; i) il
trasporto di esemplari Ö nell'Unione o
dall'Unione Õ ovvero transito
attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in
conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un
paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; j) acquisto, o offerta di acquisto,
acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico
per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini
di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8; k) uso di una licenza o di un
certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati
rilasciati; l) falsificazione o alterazione di
qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente
regolamento; m) omessa comunicazione del rigetto di
una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo
3. 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1
debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e
contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari. 3. L'esemplare confiscato è affidato
all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il
quale: a) previa consultazione dell'autorità
scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle
condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni
della Convenzione e del presente regolamento; e b) nel caso di un esemplare vivo
introdotto Ö nell'Unione Õ, può, previa
consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire
l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione. 4. Se un esemplare vivo di una specie elencato
negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di
introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può
essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di
riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili
del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e
imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza. Articolo 17 Gruppo
di consulenza scientifica 1. È istituito un gruppo di consulenza
scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di
ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il gruppo di consulenza scientifica esamina
qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente
regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4,
paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria
iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato. 3. La Commissione comunica al comitato i
pareri del gruppo di consulenza scientifica. ê 398/2009 art.
1, punto 10 (adattato) ð nuovo Articolo 18 Ö Ulteriori
deleghe di potere Õ 1. La Commissione
adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5,
paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15,
paragrafo 4, primo e terzo comma, all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo
21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. 2. La Commissione
adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7,
all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo
comma, all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 7,
paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4,
all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e
all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 18, paragrafo 3. 1. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20
relativi a ï condizioni e criteri
uniformi per quanto riguarda: a) il rilascio, la validità e l’uso dei
documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e
all’articolo 10; b) l’uso di certificati fitosanitari di
cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, punto a); c) la definizione, se necessario, di
procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e
garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. 2. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare ï se necessario, ð atti delegati ai
sensi dell'articolo 20 relativi a ï ulteriori misure
intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione,
decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e
raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. 3. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20
relativi ï alla modifica degli
allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non
risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4. Articolo 19 Ö Ulteriori
competenze di esecuzione Õ 1. La Commissione stabilisce ð , con atti di esecuzione, ï il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5,
all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. ð Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21,
paragrafo 2. ï ò nuovo 2. La Commissione
stabilisce , con atti di esecuzione, il formato per la presentazione
della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21,
paragrafo 2. Articolo 20 Esercizio della delega 1. l potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere
adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5,
paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4,
all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12,
paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione
per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore
dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore]. 3. a delega di
potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5,
all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo
9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e
all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta fficiale dell'Unione europea o da una data
successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore. 4. on appena adotta
un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. 'atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5,
all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo
9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e
all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
[due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 1882/2003 art.
3 e allegato III, punto 66 (adattato) Articolo 21 Ö Procedura di
comitato Õ 1. La Commissione è assistita da Ö un comitato
denominato “comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche”Õ. Ö Questo ha la
qualità di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ ê 1882/2003 art.
3 e allegato III, punto 66 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7
della decisione 1999/468/CE; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa. Il periodo di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19,
paragrafo 1 del presente regolamento, se il Consiglio non ha deliberato
entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte. ê 398/2009 art.
1, punto 9, lettera a) 3. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. ê 398/2009 art.
1, punto 9, lettera b) 4. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e
l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui
all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b)
ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un
mese e due mesi. ò nuovo 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica
l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ê 338/97 Articolo 22 Disposizioni
finali Ogni Stato
membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le
disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente
regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la
sua applicazione ed esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni agli
altri Stati membri. ê Articolo 23 Abrogazione Il regolamento
(CE) n. 338/97 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato III. ê 338/97
(adattato) Articolo 24 Ö Entrata in
vigore Õ Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
Presidente Il Presidente ê 101/2012 art. 1
e allegato ALLEGATO I Note sull’interpretazione degli allegati
A, B, C e D 1. Le specie che figurano negli
allegati A, B, C e D sono indicate: (a) secondo il nome delle specie; o (b) secondo l’insieme delle specie
appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon. 2. L’abbreviazione “spp.” designa tutte
le specie di un taxon superiore. 3. Altri riferimenti a taxa superiori
alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione. 4. Le specie figuranti in grassetto
nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla
direttiva 2009/147/CE del Consiglio[14]
o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio[15]. 5. Le seguenti abbreviazioni designano
taxa vegetali di livello inferiore alla specie: (a) “ssp.” designa le sottospecie; (b) “var(s).” designa la/le varietà; e (c) “fa” designa le forme. 6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)”
posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle
appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione,
conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le
specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione. 7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di
una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in
questione figurano nell’appendice I della Convenzione. 8. Il simbolo (II) posto dopo il nome
di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore
in questione figurano nell’appendice II della Convenzione. 9. Il simbolo (III) posto dopo il nome
di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore
in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso
è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon
superiore figurano nell’appendice III. 10. Secondo la definizione fornita
nell’ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle
piante coltivate, per “cultivar” si intende un insieme di piante che (a) è
stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di
caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto
riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene
tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale
fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati
pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la
nomenclatura delle piante coltivate. 11. Gli ibridi possono essere
espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni
distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro
generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse
negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento
come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è
espressamente incluso negli allegati. 12. Se una
specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa
derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca
un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”,
seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore
iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati
specificati come segue, agli effetti del regolamento: #1 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese); b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente. #2 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a) semi e polline; e b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio. #3 || || Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici. #4 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto: a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar; b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente; e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio. #5 || || Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura. #6 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato. #7 || || Serve a designare tronchi, polveri ed estratti. #8 || || Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere. #9 || || Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”. #10 || || Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde. #11 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. #12 || || Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio. #13 || || Designa la polpa (nota anche come “endosperma” o “copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati. 13. Nessuna delle specie o dei taxa
superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi
ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o
più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato
di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche
comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in
mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da
questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. 14. L’urina, le feci e l’ambra grigia che
costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione
non sono soggette alle disposizioni del regolamento. 15. Per quanto riguarda le specie della
fauna elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli
esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad
eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche
ad altre parti e prodotti derivati: § 1 || || Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate. § 2 || || Le penne o le pelli o altre parti recanti penne. 16. Per quanto
riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, le disposizioni si
applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue
per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati: § 3 || || Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti. § 4 || || Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura. || Allegato A || Allegato B || Allegato C || Nome comune FAUNA || || || || CHORDATA (CORDATI) || || || || MAMMALIA || || || || Mammiferi ARTIODACTYLA || || || || Antilocapridae || || || || Antilocapra Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Antilocapra Bovidae || || || || Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Addax nasomaculatus (I) || || || Antilope addax || Ammotragus lervia (II) || || Pecora crinita o ammotrago || || Antilope cervicapra (III Nepal) || Antilope cervicapra || Bison bison athabascae (II) || || Bisonte dei boschi || Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Gaur || Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Yack selvatico || Bos sauveli (I) || || || Couprey || || Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || Bufalo indiano || Bubalus depressicornis (I) || || || Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bubalus mindorensis (I) || || || Bufalo di Mindoro o Tamaru Bubalus quarlesi (I) || || || Anoa di montagna || Budorcas taxicolor (II) || || Takin || Capra falconeri (I) || || || Markor o capra di Falconer || Capricornis milneedwardsii (I) || || || Capricorno cinese Capricornis rubidus (I) || || || Capricorno rosso Capricornis sumatraensis (I) || || || Capricorno di Sumatra o Seran || Capricornis thar (I) || || || Capricorno dell’Himalaya || Cephalophus brookei (II) || || || || Cephalophus dorsalis (II) || || Cefalofo dalla schiena nera || Cephalophus jentinki (I) || || || Cefalofo di Jentink || Cephalophus ogilbyi (II) || || Cefalofo di Fernando Poo || Cephalophus silvicultor (II) || || Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera || Cephalophus zebra (II) || || Cefalofo zebra || || Damaliscus pygargus pygargus (II) || || Bontebok || Gazella cuvieri (I) || || || Gazzella di Cuvier || || Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia) || Gazzella dorcade Gazella leptoceros (I) || || || Gazzella bianca || Hippotragus niger variani (I) || || || Antilope nera gigante || Kobus leche (II) || || Cobo lichi || Naemorhedus baileyi (I) || || || Goral cinese || Naemorhedus caudatus (I) || || || Goral rosso Naemorhedus goral (I) || || || Goral grigio || Naemorhedus griseus (I) || || || Nanger dama (I) || || || Gazzella dama Oryx dammah (I) || || || Orice dalle corna a sciabola Oryx leucoryx (I) || || || Orice bianco o d’Arabia || || Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Argali o muflone asiatico || Ovis ammon hodgsonii (I) || || || Muflone dell’Himalaya Ovis ammon nigrimontana (I) || || || Argali dei Kara Tau || || Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Pecora delle Montagne Rocciose || Ovis orientalis ophion (I) || || || Muflone di Cipro || Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Pecora della steppa || Ovis vignei vignei (I) || || || Muflone del Kashmir o Urial Pantholops hodgsonii (I) || || || Antilope tibetana o Chiru || || Philantomba monticola (II) || || Cefalofo azzurro Pseudoryx nghetinhensis (I) || || || Antilope del Vu Quang || Rupicapra pyrenaica ornata (I) || || || Camoscio d’Abruzzo || Saiga borealis (II) || || Saiga della Mongolia || || || Saiga tatarica (II) || || Saiga della steppa || || || Tetracerus quadricornis (III Nepal) || Antilope quadricorne Camelidae || || || || Cammelli, guanaco, vigogna || || Lama guanicoe (II) || || Guanaco || Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l’intera popolazione], che figurano nell’allegato B) || Vicugna vicugna (II) (Solo le popolazioni dell’Argentina[16] [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia[17] [l’intera popolazione], del Cile[18] [popolazione della Primera Región], del Perù[19] [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A) || || Vigogna Cervidae || || || || Cervi, huemul, muntjak, pudu Axis calamianensis (I) || || || Cervo porcino di Calamian Axis kuhlii (I) || || || Cervo porcino di Bawean o Kuhl Axis porcinus annamiticus (I) || || || Cervo porcino dell’Indocina || Blastocerus dichotomus (I) || || || Cervo delle paludi || Cervus elaphus bactrianus (II) || || Cervo di Bukara o del Turkestan || || || Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia) || Cervo berbero || Cervus elaphus hanglu (I) || || || Hangul o Cervo del Kashmir Dama dama mesopotamica (I) || || || Daino della Mesopotamia Hippocamelus spp. (I) || || || Huemul || || || Mazama temama cerasina (III Guatemala) || Mazama grande Muntiacus crinifrons (I) || || || Muntjak nero Muntiacus vuquangensis (I) || || || Muntjak gigante || || Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) || Cervo coda bianca del Guatemala Ozotoceros bezoarticus (I) || || || Cervo delle Pampas || Pudu mephistophiles (II) || || Pudu mefistofele o del Nord Pudu puda (I) || || || Pudu comune o del Sud Rucervus duvaucelii (I) || || || Barasinga o Cervo di Duvaucel || Rucervus eldii (I) || || || Tameng o Cervo di Eld Hippopotamidae || || || || Ippopotami || Hexaprotodon liberiensis (II) || || Ippopotamo pigmeo || Hippopotamus amphibius (II) || || Ippopotamo Moschidae || || || || Cervo muschiato Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allega-to A) || || Cervo muschiato o Moschi Suidae || || || || Babirussa, cinghiali, maiali Babyrousa babyrussa (I) || || || Babirussa Babyrousa bolabatuensis (I) || || || Babirussa di Buru Babyrousa celebensis (I) || || || Babirussa del Nord Sulawesi Babyrousa togeanensis (I) || || || Babirussa di Togia Sus salvanius (I) || || || Cinghiale nano Tayassuidae || || || || Pecari || Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Pecari Catagonus wagneri (I) || || || Pecari gigante CARNIVORA || || || || Ailuridae || || || || Ailuridi Ailurus fulgens (I) || || || Panda minore o rosso Canidae || || || || Cani, volpi, lupi || || Canis aureus (III India) || Sciacallo dorato || Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo) || Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo) || || Lupo comune Canis simensis || || || Lupo del Simien o di Etiopia || Cerdocyon thous (II) || || Cerdocione || Chrysocyon brachyurus (II) || || Crisocione || Cuon alpinus (II) || || Cuon Alpino || Lycalopex culpaeus (II) || || Volpe delle Ande || Lycalopex fulvipes (II) || || Volpe di Darwin || || Lycalopex griseus (II) || || Volpe grigia dell’Argentina || Lycalopex gymnocercus (II) || || Volpe grigia della Pampa Speothos venaticus (I) || || || Speoto o Itticione || || Vulpes bengalensis (III India) || Volpe del Bengala || || Vulpes cana (II) || || Volpe di Blanford || Vulpes zerda (II) || || Fennec Eupleridae || || || || Eupleridi || Cryptoprocta ferox (II) || || Fossa || Eupleres goudotii (II) || || Eupleride di Goudot || Fossa fossana (II) || || Civetta del Madagascar o Fanaloka Felidae || || || || Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. || || Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) || || Felidi || Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.) || || || Ghepardo Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Caracal o Lince africana o del deserto Catopuma temminckii (I) || || || Gatto dorato asiatico || Felis nigripes (I) || || || Gatto dai piedi neri Felis silvestris (II) || || || Gatto selvatico Leopardus geoffroyi (I) || || || Gatto di Geoffroy Leopardus jacobitus (I) || || || Gatto delle Ande Leopardus pardalis (I) || || || Ocelot Leopardus tigrinus (I) || || || Gatto tigre o Oncilla Leopardus wiedii (I) || || || Margay Lynx lynx (II) || || || Lince Lynx pardinus (I) || || || Lince pardina Neofelis nebulosa (I) || || || Leopardo nebuloso o pantera nebulosa || Panthera leo persica (I) || || || Leone asiatico Panthera onca (I) || || || Giaguaro Panthera pardus (I) || || || Leopardo o Pantera Panthera tigris (I) || || || Tigre Pardofelis marmorata (I) || || || Gatto marmorato || Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Gatto leopardo del Bengala Prionailurus iriomotensis (II) || || || Gatto di Iriomote Prionailurus planiceps (I) || || || Gatto dalla testa piatta Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Gatto rugginoso Puma concolor coryi (I) || || || Puma della Florida Puma concolor costaricensis (I) || || || Puma dell’America centrale Puma concolor couguar (I) || || || Puma orientale || Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Jaguarondi || Uncia uncia (I) || || || Leopardo delle nevi Herpestidae || || || || Manguste || || Herpestes fuscus (III India) || Mangusta a coda corta indiana || || Herpestes edwardsi (III India) || Mangusta grigia indiana || || Herpestes javanicus auropunctatus (III India) || Mangusta di Giava || || Herpestes smithii (III India) || Mangusta rossiccia o di Smith || || Herpestes urva (III India) || Mangusta cancrivora || || Herpestes vitticollis (III India) || Mangusta a collo striato Hyaenidae || || || || Proteli, iene || || Proteles cristata (III Botswana) || Protele crestato Mephitidae || || || || Moffette || Conepatus humboldtii (II) || || Moffetta della Patagonia Mustelidae || || || || Tassi, martore, donnole, ecc. Lutrinae || || || || Lontre || Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Lontre Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Lontra dalle guance bianche del Camerun Enhydra lutris nereis (I) || || || Lontra di mare meridionale Lontra felina (I) || || || Lontra marina Lontra longicaudis (I) || || || Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra provocax (I) || || || Lontra di fiume meridionale Lutra lutra (I) || || || Lontra comune Lutra nippon (I) || || || Lontra del Giappone Pteronura brasiliensis (I) || || || Lontra gigante del Brasile o Arirai Mustelinae || || || || Grigioni, martore, taira, donnole || || Eira barbara (III Honduras) || Taira || || || Galictis vittata (III Costa Rica) || Grigione maggiore || || Martes flavigula (III India) || Martora dalla gola gialla || || Martes foina intermedia (III India) || || || Martes gwatkinsii (III India) || Martora del Nilgiri || || Mellivora capensis (III Botswana) || Tasso del miele Mustela nigripes (I) || || || Puzzola dai piedi neri Odobenidae || || || || Trichechi || Odobenus rosmarus (III Canada) || || Tricheco Otariidae || || || || Arctocefali, leoni marini || Arctocephalus spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Arctocefali || Arctocephalus philippii (II) || || || Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocephalus townsendi (I) || || || Arctocefalo della Guadalupa Phocidae || || || || Foche || Mirounga leonina (II) || || Elefante marino Monachus spp. (I) || || || Foche monache Procyonidae || || || || Coati, bassaricione || || Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) || Bassaricione di Gabb || || Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica) || Bassarisco del Centro America || || Nasua narica (III Honduras) || Nasua dal naso bianco || || Nasua nasua solitaria (III Uruguay) || Nasua o Coati rosso || || Potos flavus (III Honduras) || Cercoletto Ursidae || || || || Orsi || Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allega-to A) || || Orsi || Ailuropoda melanoleuca (I) || || || Panda gigante Helarctos malayanus (I) || || || Orso malese o Biruang Melursus ursinus (I) || || || Orso labiato Tremarctos ornatus (I) || || || Orso dagli occhiali || Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II) || || || Orso bruno Ursus thibetanus (I) || || || Orso tibetano o dal collare Viverridae || || || || Binturong, civette, linsanghi || || Arctictis binturong (III India) || Binturong || || Civettictis civetta (III Botswana) || Civetta zibetto || || Cynogale bennettii (II) || || Civetta lontra o Mampalon || Hemigalus derbyanus (II) || || Civetta delle palme fasciata || || Paguma larvata (III India) || Civetta delle palme mascherata || || Paradoxurus hermaphroditus (III India) || Civetta delle palme comune || || Paradoxurus jerdoni (III India) || Civetta delle palme di Jerdon || Prionodon linsang (II) || || Linsango fasciato || Prionodon pardicolor (I) || || || Linsango macchiato || || Viverra civettina (III India) || Civetta a grandi macchie del Malabar || || Viverra zibetha (III India) || Civetta indiana maggiore || || Viverricula indica (III India) || Civetta indiana minore CETACEA || || || || Cetacei (delfini, focene, balene) CETACEA spp. (I/II)[20] || || || Cetacei CHIROPTERA || || || || Phyllostomidae || || || || Vampiri || || Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) || Vampiro dalle strisce bianche Pteropodidae || || || || Volpi volanti o pteropi || Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Volpi volanti || Acerodon jubatus (I) || || || || Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Volpi volanti o Pteropi || Pteropus insularis (I) || || || Pteropo delle isole Truk Pteropus livingstonii (II) || || || Pteropo di Livingstone Pteropus loochoensis (I) || || || Pteropo del Giappone Pteropus mariannus (I) || || || Pteropo delle Marianne Pteropus molossinus (I) || || || Pteropo di Ponape (isola) Pteropus pelewensis (I) || || || Pteropo di Pelew Pteropus pilosus (I) || || || Pteropo di Palau Pteropus rodricensis (II) || || || Pteropo di Rodrigues Pteropus samoensis (I) || || || Pteropo delle Samoa Pteropus tonganus (I) || || || Pteropo insulare Pteropus ualanus (I) || || || Pteropo di Kosrae Pteropus voeltzkowi (II) || || || Pteropo di Pemba Pteropus yapensis (I) || || || Pteropo di Yap || CINGULATA || || || || || Dasypodidae || || || || Armadilli || || || Cabassous centralis (III Costa Rica) || Armadillo dalla coda nuda settentrionale || || || Cabassous tatouay (III Uruguay) || Armadillo dalla coda nuda maggiore || Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || || Armadillo villoso Priodontes maximus (I) || || || Armadillo gigante o Tatù DASYUROMORPHIA || || || || Dasyuridae || || || || Topi marsupiali Sminthopsis longicaudata (I) || || || Topo marsupiale dalla coda lunga Sminthopsis psammophila (I) || || || Topo marsupiale delle sabbie Thylacinidae || || || || Lupo marsupiale, tilacino Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I) || || || Lupo marsupiale, tilacino || DIPROTODONTIA || || || || || Macropodidae || || || || Canguri, uallabi || || Dendrolagus inustus (II) || || Canguro arboricolo grigio || || Dendrolagus ursinus (II) || || Canguro arboricolo orsino o nero || Lagorchestes hirsutus (I) || || || Canguro lepre occidentale || Lagostrophus fasciatus (I) || || || Canguro striato || Onychogalea fraenata (I) || || || Uallabi dalle briglie || Onychogalea lunata (I) || || || Uallabi dall’unghia lunata || Phalangeridae || || || || Cuschi || || Phalanger intercastellanus (II) || || Cusco orientale || || Phalanger mimicus (II) || || Cusco meridionale o grigio || || Phalanger orientalis (II) || || Falangero lanoso || || Spilocuscus kraemeri (II) || || Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio || || Spilocuscus maculatus (II) || || Falangero o cusco macchiato || || Spilocuscus papuensis (II) || || Cusco di Waigeou Potoroidae || || || || Ratti canguro Bettongia spp. (I) || || || Bettonge Caloprymnus campestris (forse estinto) (I) || || || Ratto canguro campestre Vombatidae || || || || Vombati Lasiorhinus krefftii (I) || || || Vombato dal naso peloso del Queensland LAGOMORPHA || || || || Leporidae || || || || Lepri, conigli Caprolagus hispidus (I) || || || Caprolago ispido Romerolagus diazi (I) || || || Coniglio dei vulcani MONOTREMATA || || || || Tachyglossidae || || || || Echidne || Zaglossus spp. (II) || || Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea PERAMELEMORPHIA || || || || Chaeropodidae || || || || Bandicoot Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I) || || || Peramele o Bandicoot a piede di porco Peramelidae || || || || Peramele Perameles bougainville (I) || || || Peramele nasuto di Bougainville Thylacomyidae || || || || Bilbi Macrotis lagotis (I) || || || Bandicoot-coniglio (Bilbi) Macrotis leucura (I) || || || Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi) PERISSODACTYLA || || || || Equidae || || || || Cavalli, asini selvatici, zebre Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) || || || Asino selvatico africano Equus grevyi (I) || || || Zebra di Grevy || Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell’appendi-ce I) || || || Asino selvatico asiatico o Emione Equus kiang (II) || || || Kiang Equus przewalskii (I) || || || Cavallo di Przewalski || Equus zebra hartmannae (II) || || Zebra di Hartmann || Equus zebra zebra (I) || || || Zebra di montagna del Capo Rhinocerotidae || || || || Rinoceronti Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B) || || || Rinoceronti || || Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || || Rinoceronte bianco del sud Tapiridae || || || || Tapiri Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B) || || || Tapiri || Tapirus terrestris (II) || || Tapiro comune PHOLIDOTA || || || || Manidae || || || || Pangolini || Manis spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) || || Pangolini PILOSA || || || || Bradypodidae || || || || Bradipi tridattili || Bradypus variegatus (II) || || Bradipo boliviano Megalonychidae || || || || Bradipi didattili || || Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) || Bradipo didattilo Myrmecophagidae || || || || Mirmecofagidi || Myrmecophaga tridactyla (II) || || Formichiere gigante || || Tamandua mexicana (III Guatemala) || Tamandua del Messico PRIMATES || || || || Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) || PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Primati Atelidae || || || || Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Alouatta coibensis (I) || || || Aluatta dell’isola di Coiba Alouatta palliata (I) || || || Aluatta dal mantello Alouatta pigra (I) || || || Aluatta del Guatemala || Ateles geoffroyi frontatus (I) || || || Atele di Geoffroy Ateles geoffroyi panamensis (I) || || || Atele di Panama Brachyteles arachnoides (I) || || || Muriquì meridionale Brachyteles hypoxanthus (I) || || || Muriquì settentrionale Oreonax flavicauda (I) || || || Lagotrice dalla coda gialla Cebidae || || || || Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico goeldii (I) || || || Callimico di Goeldi || Callithrix aurita (I) || || || Uistiti dalle orecchie bianche Callithrix flaviceps (I) || || || Uistiti dalla testa gialla Leontopithecus spp. (I) || || || Scimmie leonine o Leontocebi Saguinus bicolor (I) || || || Tamarino calvo o Marikina Saguinus geoffroyi (I) || || || Tamarino di Geoffroy Saguinus leucopus (I) || || || Tamarino dai piedi bianchi Saguinus martinsi (I) || || || || Saguinus oedipus (I) || || || Tamarino edipo Saimiri oerstedii (I) || || || Saimiri del Centro America Cercopithecidae || || || || Scimmie del vecchio mondo Cercocebus galeritus (I) || || || Cercocebo dal berretto Cercopithecus diana (I) || || || Cercopiteco Diana Cercopithecus roloway (I) || || || Cercopiteco di Roloway Cercopithecus solatus (II) || || || Cercopiteco dalla coda dorata Colobus satanas (II) || || || Colobo nero Macaca silenus (I) || || || Sileno Mandrillus leucophaeus (I) || || || Drillo || Mandrillus sphinx (I) || || || Mandrillo Nasalis larvatus (I) || || || Nasica Piliocolobus foai (II) || || || Piliocolobus gordonorum (II) || || || Colobo rosso di Uzungwa || Piliocolobus kirkii (I) || || || Colobo rosso di Zanzibar Piliocolobus pennantii (II) || || || Colobo rosso di Pennant Piliocolobus preussi (II) || || || Colobo rosso di Preuss Piliocolobus rufomitratus (I) || || || Colobo rosso del Fiume Tana Piliocolobus tephrosceles (II) || || || Piliocolobus tholloni (II) || || || Presbytis potenziani (I) || || || Presbite delle Mentawai Pygathrix spp. (I) || || || Langur o rinopitechi Rhinopithecus spp. (I) || || || Rinopitechi Semnopithecus ajax (I) || || || Entello del Kashmir Semnopithecus dussumieri (I) || || || Semnopithecus entellus (I) || || || Entello Semnopithecus hector (I) || || || Semnopithecus hypoleucos (I) || || || || Semnopithecus priam (I) || || || Semnopithecus schistaceus (I) || || || Simias concolor (I) || || || Simakobou Trachypithecus delacouri (II) || || || Trachypithecus francoisi (II) || || || Presbite del Tonchino Trachypithecus geei (I) || || || Presbite dorato Trachypithecus hatinhensis (II) || || || Trachypithecus johnii (II) || || || Presbite dei Nilgiri Trachypithecus laotum (II) || || || Entello del Laos Trachypithecus pileatus (I) || || || Presbite dal ciuffo Trachypithecus poliocephalus (II) || || || Entello testa bianca Trachypithecus shortridgei (I) || || || Cheirogaleidae || || || || Chirogalei Cheirogaleidae spp. (I) || || || Chirogalei Daubentoniidae || || || || Aye-aye Daubentonia madagascariensis (I) || || || Aye-aye Hominidae || || || || Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla beringei (I) || || || Gorilla di montagna Gorilla gorilla (I) || || || Gorilla Pan spp. (I) || || || Scimpanzé e Bonobo Pongo abelii (I) || || || Orangutan di Sumatra Pongo pygmaeus (I) || || || Orangutan Hylobatidae || || || || Gibboni Hylobatidae spp. (I) || || || Gibboni Indriidae || || || || Indridi Indriidae spp. (I) || || || Indridi Lemuridae || || || || Lemuri Lemuridae spp. (I) || || || Lemuri Lepilemuridae || || || || Lepilemuri Lepilemuridae spp. (I) || || || Lepilemuri Lorisidae || || || || Lori Nycticebus spp. (I) || || || Lori lenti Pitheciidae || || || || Uacari, callicebi, chiropoti Cacajao spp. (I) || || || Uacari Callicebus barbarabrownae (II) || || || Callicebo di Barbara Brown Callicebus melanochir (II) || || || Callicebo costiero Callicebus nigrifrons (II) || || || Callicebo dalla fronte nera Callicebus personatus (II) || || || Callicebo mascherato Chiropotes albinasus (I) || || || Chiropote dal naso bianco Tarsiidae || || || || Tarsi Tarsius spp. (II) || || || Tarsi PROBOSCIDEA || || || || Elephantidae || || || || Elefanti Elephas maximus (I) || || || Elefante indiano o asiatico || Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B) || Loxodonta africana (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe[21]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A) || || Elefante africano RODENTIA || || || || Chinchillidae || || || || Cincillà Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) || || || Cincillà Cuniculidae || || || || Paca || || Cuniculus paca (III Honduras) || Paca Dasyproctidae || || || || Aguti punteggiato || || Dasyprocta punctata (III Honduras) || Aguti punteggiato Erethizontidae || || || || Istrici del nuovo mondo || || Sphiggurus mexicanus (III Honduras) || Coendu messicano || || Sphiggurus spinosus (III Uruguay) || Coendu spinoso Hystricidae || || || || Istrici del vecchio mondo Hystrix cristata || || || Istrice crestata del Nord Africa Muridae || || || || Topi, ratti Leporillus conditor (I) || || || Leporillo costruttore || Pseudomys fieldi praeconis (I) || || || Falso topo della baia di Shark Xeromys myoides (I) || || || Falso ratto di acqua Zyzomys pedunculatus (I) || || || Ratto di roccia dalla coda grossa Sciuridae || || || || Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cynomys mexicanus (I) || || || Cane di prateria del Messico || || Marmota caudata (III India) || Marmotta dalla coda lunga || || Marmota himalayana (III India) || Marmotta dell’Himalaya || Ratufa spp. (II) || || Scoiattoli giganti || Callosciurus erythraeus || || || Sciurus carolinensis || || || || Sciurus deppei (III Costa Rica) || Scoiattolo di Depp || Sciurus niger || || SCANDENTIA || || || || || || SCANDENTIA spp. (II) || || Tupaie SIRENIA || || || || Dugongidae || || || || Dugonghi Dugong dugon (I) || || || Dugongo Trichechidae || || || || Manati o Lamantini Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell’appendice I. Trichechus senegalensis figura nell’appendice II) || || || Manati o Lamantini AVES || || || || Uccelli ANSERIFORMES || || || || Anatidae || || || || Anatre, oche, cigni, ecc. Anas aucklandica (I) || || || Anatra delle Auckland || Anas bernieri (II) || || Anatra di Bernier del Madagascar Anas chlorotis (I) || || || Alzavola bruna || || Anas formosa (II) || || Alzavola asiatica Anas laysanensis (I) || || || Germano di Laysan Anas nesiotis (I) || || || Anatra dell’Isola di Campbell Anas querquedula || || || Marzaiola Asarcornis scutulata (I) || || || Anatra della Malesia Aythya innotata || || || Moriglione del Madagascar Aythya nyroca || || || Moretta tabaccata Branta canadensis leucopareia (I) || || || Oca delle Aleutine Branta ruficollis (II) || || || Oca dal collo rosso Branta sandvicensis (I) || || || Oca delle Hawaii || || Cairina moschata (III Honduras) || Anatra muta || Coscoroba coscoroba (II) || || Cigno coscoroba || Cygnus melancoryphus (II) || || Cigno dal collo nero || Dendrocygna arborea (II) || || Dendrocigna di Cuba || || || Dendrocygna autumnalis (III Honduras) || Dendrocigna autunnale || || Dendrocygna bicolor (III Honduras) || Dendrocigna fulva Mergus octosetaceus || || || Smergo del Brasile || Oxyura jamaicensis || || Gobbo della Giamaica Oxyura leucocephala (II) || || || Gobbo rugginoso Rhodonessa caryophyllacea (forse estinto) (I) || || || Anatra dalla testa rosa || Sarkidiornis melanotos (II) || || Anatra dal corno Tadorna cristata || || || Casarca crestata APODIFORMES || || || || Trochilidae || || || || Uccelli mosca o colibrì || Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Uccelli mosca o colibrì Glaucis dohrnii (I) || || || Eremita becco a uncino CHARADRIIFORMES || || || || Burhinidae || || || || Occhioni || || Burhinus bistriatus (III Guatemala) || Occhione americano Laridae || || || || Gabbiani, sterne Larus relictus (I) || || || Gabbiano della Mongolia Scolopacidae || || || || Chiurli, pantane Numenius borealis (I) || || || Chiurlo boreale Numenius tenuirostris (I) || || || Chiurlottello Tringa guttifer (I) || || || Pantana macchiata CICONIIFORMES || || || || Ardeidae || || || || Garzette, aironi Ardea alba || || || Airone bianco maggiore Bubulcus ibis || || || Airone guardabuoi Egretta garzetta || || || Garzetta Balaenicipitidae || || || || Becco a scarpa || Balaeniceps rex (II) || || Becco a scarpa Ciconiidae || || || || Cicogne Ciconia boyciana (I) || || || Cicogna dal becco nero Ciconia nigra (II) || || || Cicogna nera Ciconia stormi || || || Cicogna di Storm Jabiru mycteria (I) || || || Jabiru || Leptoptilos dubius || || || Marabù maggiore asiatico Mycteria cinerea (I) || || || Tantalo cinereo Phoenicopteridae || || || || Fenicotteri || Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Fenicotteri Phoenicopterus ruber (II) || || || Fenicottero rosa Threskiornithidae || || || || Ibis, spatole || Eudocimus ruber (II) || || Ibis rosso Geronticus calvus (II) || || || Ibis calvo Geronticus eremita (I) || || || Ibis eremita Nipponia nippon (I) || || || Ibis del Giappone || Platalea leucorodia (II) || || || Spatola Pseudibis gigantea || || || Ibis gigante COLUMBIFORMES || || || || Columbidae || || || || Colombi, piccioni Caloenas nicobarica (I) || || || Colomba delle Nicobare Claravis godefrida || || || Tortora barrata di porpora || Columba livia || || || Piccione selvatico Ducula mindorensis (I) || || || Colomba imperiale di Mindoro || Gallicolumba luzonica (II) || || Colomba pugnalata || Goura spp. (II) || || Colombe coronate Leptotila wellsi || || || Tortora di Granada || || Nesoenas mayeri (III Mauritius) || Colombo rosa di Maurizio Streptopelia turtur || || || Tortora selvatica CORACIIFORMES || || || || Bucerotidae || || || || Buceri || Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri || Aceros nipalensis (I) || || || Bucero collorossiccio || Anorrhinus spp. (II) || || Buceri || Anthracoceros spp. (II) || || Buceri || Berenicornis spp. (II) || || Buceri || Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri || Buceros bicornis (I) || || || Calao o bucero bicorne del Nord || Penelopides spp. (II) || || Buceri Rhinoplax vigil (I) || || || Calao o bucero dall’elmo || Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Buceri Rhyticeros subruficollis (I) || || || Bucero birmano CUCULIFORMES || || || || Musophagidae || || || || Turachi || Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Turachi Tauraco bannermani (II) || || || Turaco di Bannerman FALCONIFORMES || || || || Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) || FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || Rapaci diurni Accipitridae || || || || Falchi, aquile Accipiter brevipes (II) || || || Sparviere levantino Accipiter gentilis (II) || || || Astore Accipiter nisus (II) || || || Sparviere Aegypius monachus (II) || || || Avvoltoio monaco Aquila adalberti (I) || || || Aquila imperiale spagnola Aquila chrysaetos (II) || || || Aquila reale Aquila clanga (II) || || || Aquila anatraia maggiore || Aquila heliaca (I) || || || Aquila imperiale Aquila pomarina (II) || || || Aquila anatraia minore Buteo buteo (II) || || || Poiana Buteo lagopus (II) || || || Poiana calzata Buteo rufinus (II) || || || Poiana codabianca Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) || || || Nibbio di Wilson o di Cuba Circaetus gallicus (II) || || || Biancone Circus aeruginosus (II) || || || Falco di palude Circus cyaneus (II) || || || Albanella reale || Circus macrourus (II) || || || Albanella pallida Circus pygargus (II) || || || Albanella minore Elanus caeruleus (II) || || || Nibbio bianco Eutriorchis astur (II) || || || Aquila serpentaria del Madagascar Gypaetus barbatus (II) || || || Gipeto || Gyps fulvus (II) || || || Grifone Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II) || || || Aquile di mare Harpia harpyja (I) || || || Arpia Hieraaetus fasciatus (II) || || || Aquila del Bonelli Hieraaetus pennatus (II) || || || Aquila minore Leucopternis occidentalis (II) || || || Poiana dorsogrigio Milvus migrans (II) (Ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell’allegato B) || || || Nibbio bruno || Milvus milvus (II) || || || Nibbio reale Neophron percnopterus (II) || || || Capovaccaio Pernis apivorus (II) || || || Falco pecchiaiolo Pithecophaga jefferyi (I) || || || Aquila delle Filippine Cathartidae || || || || Avvoltoi del nuovo mondo Gymnogyps californianus (I) || || || Condor della California || || Sarcoramphus papa (III Honduras) || Avvoltoio papa Vultur gryphus (I) || || || Condor delle Ande Falconidae || || || || Falchi Falco araeus (I) || || || Gheppio delle Seychelles Falco biarmicus (II) || || || Lanario Falco cherrug (II) || || || Falco sacro Falco columbarius (II) || || || Smeriglio Falco eleonorae (II) || || || Falco della regina Falco jugger (I) || || || Falco laggar Falco naumanni (II) || || || Falco grillaio || Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seicelle) || || || Gheppio dell’isola Aldabra Falco pelegrinoides (I) || || || Falcone di Barberia || Falco peregrinus (I) || || || Falco pellegrino Falco punctatus (I) || || || Gheppio delle Mauritius Falco rusticolus (I) || || || Girfalco Falco subbuteo (II) || || || Lodolaio Falco tinnunculus (II) || || || Gheppio Falco vespertinus (II) || || || Falco cuculo Pandionidae || || || || Falchi pescatori Pandion haliaetus (II) || || || Falco pescatore GALLIFORMES || || || || Cracidae || || || || Crax alberti (III Colombia) || || || Hocco dal becco blu Crax blumenbachii (I) || || || Hocco dal becco rosso || || Crax daubentoni (III Colombia) || Hocco dal becco giallo || Crax fasciolata || || Hocco faccianuda || || || Crax globulosa (III Colombia) || Hocco dai bargigli || || || Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras) || Hocco globicero Mitu mitu (I) || || || Miti o Hocco a becco di rasoio Oreophasis derbianus (I) || || || Crace di Derby || || Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras) || Ciacialaca || || Pauxi pauxi (III Colombia) || Crace dall’elmo Penelope albipennis (I) || || || Penelope dalle ali bianche || || Penelope purpurascens (III Honduras) || Penelope purpurea || || Penelopina nigra (III Guatemala) || Ciacialaca nero del Guatemala Pipile jacutinga (I) || || || Penelope dalla fronte nera Pipile pipile (I) || || || Penelope di Trinidad Megapodiidae || || || || Megapodi Macrocephalon maleo (I) || || || Maleo Phasianidae || || || || Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani || Argusianus argus (II) || || Argo maggiore Catreus wallichii (I) || || || Fagiano di Wallich Colinus virginianus ridgwayi (I) || || || Colino della Virginia mascherato Crossoptilon crossoptilon (I) || || || Fagiano orecchiuto bianco Crossoptilon mantchuricum (I) || || || Fagiano orecchiuto bruno || Gallus sonneratii (II) || || Gallo di Sonnerat o Gallo grigio || Ithaginis cruentus (II) || || Fagiano insanguinato Lophophorus impejanus (I) || || || Lofoforo splendido o dell’Himalaya Lophophorus lhuysii (I) || || || Lofoforo di Huys Lophophorus sclateri (I) || || || Lofoforo di Sclater Lophura edwardsi (I) || || || Fagiano di Edwards || Lophura hatinhensis || || Fagiano di Vo Quy || Lophura imperialis (I) || || || Fagiano imperiale || Lophura swinhoii (I) || || || Fagiano di Swinhoe o di Formosa || || Meleagris ocellata (III Guatemala) || Tacchino ocellato Odontophorus strophium || || || Colino dal collare Ophrysia superciliosa || || || Quaglia dell’Himalaya || Pavo muticus (II) || || Pavone mutico o verde || Polyplectron bicalcaratum (II) || || Speroniere chinqui o grigio || Polyplectron germaini (II) || || Speroniere di Germain || Polyplectron malacense (II) || || Speroniere malese o di Hardwicke Polyplectron napoleonis (I) || || || Speroniere di Napoleone o Palawan || Polyplectron schleiermacheri (II) || || Speroniere del Borneo Rheinardia ocellata (I) || || || Rainardo ocellato o argo crestato Syrmaticus ellioti (I) || || || Fagiano di Elliot || Syrmaticus humiae (I) || || || Fagiano di Hume Syrmaticus mikado (I) || || || Fagiano mikado Tetraogallus caspius (I) || || || Tetraogallo del Caspio || Tetraogallus tibetanus (I) || || || Tetraogallo del Tibet Tragopan blythii (I) || || || Tragopano di Blyth Tragopan caboti (I) || || || Tragopano di Cabot Tragopan melanocephalus (I) || || || Tragopano occidentale || || Tragopan satyra (III Nepal) || Tragopano satiro Tympanuchus cupido attwateri (I) || || || Tetraone di prateria di Attwater GRUIFORMES || || || || Gruidae || || || || Gru || Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Gru Grus americana (I) || || || Gru americana || Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell’appendi-ce I) || || || Gru canadese Grus grus (II) || || || Gru comune || Grus japonensis (I) || || || Gru della Manciuria o del Giappone Grus leucogeranus (I) || || || Gru bianca asiatica Grus monacha (I) || || || Gru monaca Grus nigricollis (I) || || || Gru dal collo nero Grus vipio (I) || || || Gru dal collo bianco Otididae || || || || Otarde || Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Otarde Ardeotis nigriceps (I) || || || Grande otarda dell’India || Chlamydotis macqueenii (I) || || || Ubara asiatica Chlamydotis undulata (I) || || || Ubara Houbaropsis bengalensis (I) || || || Otarda del Bengala Otis tarda (II) || || || Otarda comune Sypheotides indicus (II) || || || Otarda minore indiana Tetrax tetrax (II) || || || Gallina prataiola Rallidae || || || || Folaghe, ralli Gallirallus sylvestris (I) || || || Rallo di Lord Howe Rhynochetidae || || || || Kagu Rhynochetos jubatus (I) || || || Kagu PASSERIFORMES || || || || Atrichornithidae || || || || Atricornitidi Atrichornis clamosus (I) || || || Uccello dei cespugli rumoroso Cotingidae || || || || Cotinga || || Cephalopterus ornatus (III Colombia) || Uccello parasole amazzonico || || Cephalopterus penduliger (III Colombia) || Uccello parasole occidentale || Cotinga maculata (I) || || || Cotinga macchiata || Rupicola spp. (II) || || Galletti di roccia Xipholena atropurpurea (I) || || || Cotinga dalle ali bianche Emberizidae || || || || Cardinali, tangara || Gubernatrix cristata (II) || || Cardinale verde || Paroaria capitata (II) || || Cardinale a becco giallo || Paroaria coronata (II) || || Cardinale dal ciuffo rosso || Tangara fastuosa (II) || || Tangara settecolori Estrildidae || || || || Estrildidi || Amandava formosa (II) || || Bengalino verde || || Lonchura fuscata || || Padda di Timor || Lonchura oryzivora (II) || || Padda || Poephila cincta cincta (II) || || Diamante a bavetta Fringillidae || || || || Cardellini, canarini Carduelis cucullata (I) || || || Cardinalino rosso del Venezuela || Carduelis yarrellii (II) || || Cardellino di Yarrell Hirundinidae || || || || Irundinidi Pseudochelidon sirintarae (I) || || || Rondine dagli occhiali Icteridae || || || || Itteridi Xanthopsar flavus (I) || || || Ittero a cappuccio zafferano Meliphagidae || || || || Melifagi Lichenostomus melanops cassidix (I) || || || Melifago dall’elmo Muscicapidae || || || || Pigliamosche, garruli, etc. Acrocephalus rodericanus (III Mauritius) || || || Cannaiola dell’Isola Rodriguez || Cyornis ruckii (II) || || Niltava di Rueck Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I) || || || Uccello di macchia castano || Dasyornis longirostris (I) || || || Uccello di macchia occidentale || Garrulax canorus (II) || || Garrulo canoro || Garrulax taewanus (II) || || || Leiothrix argentauris (II) || || Usignolo orecchie argentate || Leiothrix lutea (II) || || Usignolo del Giappone || || Liocichla omeiensis (II) || || Liocicla del monte Omei Picathartes gymnocephalus (I) || || || Picatarte testa nuda Picathartes oreas (I) || || || Picatarte collogrigio || || Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius) || Pigliamosche del paradiso di Maurizio Paradisaeidae || || || || Uccelli del paradiso || Paradisaeidae spp. (II) || || Uccelli del paradiso Pittidae || || || || Pitte || Pitta guajana (II) || || Pitta barrata settentrionale Pitta gurneyi (I) || || || Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta kochi (I) || || || Pitta di Koch || Pitta nympha (II) || || Pitta bengalese del Giappone Pycnonotidae || || || || Bulbul || Pycnonotus zeylanicus (II) || || Bulbul corona di paglia Sturnidae || || || || Maine, gracule || Gracula religiosa (II) || || Gracula religiosa Leucopsar rothschildi (I) || || || Maina di Rothschild Zosteropidae || || || || Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Zosterops albogularis (I) || || || Occhialino pettobianco PELECANIFORMES || || || || Fregatidae || || || || Fregate Fregata andrewsi (I) || || || Fregata di Andrews Pelecanidae || || || || Pellicani Pelecanus crispus (I) || || || Pellicano riccio Sulidae || || || || Sule Papasula abbotti (I) || || || Sula di Abbott PICIFORMES || || || || Capitonidae || || || || Barbuti || || Semnornis ramphastinus (III Colombia) || Barbuto tucanetto Picidae || || || || Picchi Campephilus imperialis (I) || || || Picchio imperiale || Dryocopus javensis richardsi (I) || || || Picchio nero dal ventre bianco di Corea Ramphastidae || || || || Tucani || || Baillonius bailloni (III Argentina) || Tucanetto zafferano || || Pteroglossus aracari (II) || || Aracari collonero || || Pteroglossus castanotis (III Argentina) || Aracari orecchiecastane || Pteroglossus viridis (II) || || Aracari verde || || Ramphastos dicolorus (III Argentina) || Tucano bicolore || Ramphastos sulfuratus (II) || || Tucano solforato || Ramphastos toco (II) || || Tucano toco || Ramphastos tucanus (II) || || Tucano beccorosso || Ramphastos vitellinus (II) || || Tucano beccoscanalato || || Selenidera maculirostris (III Argentina) || Tucanetto beccomaculato PODICIPEDIFORMES || || || || Podicipedidae || || || || Podilimbi Podilymbus gigas (I) || || || Podilimbo gigante PROCELLARIIFORMES || || || || Diomedeidae || || || || Albatri Phoebastria albatrus (I) || || || Albatro codacorta PSITTACIFORMES || || || || Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. || PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento) || || Pappagalli Cacatuidae || || || || Cacatua Cacatua goffiniana (I) || || || Cacatua di Goffin Cacatua haematuropygia (I) || || || Cacatua ventre rosso Cacatua moluccensis (I) || || || Cacatua delle Molucche Cacatua sulphurea (I) || || || Cacatua ciuffogiallo Probosciger aterrimus (I) || || || Cacatua delle palme Loriidae || || || || Lori, lorichetti Eos histrio (I) || || || Lori rosso e blu Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II) || || || Lorichetti d’oltremare Psittacidae || || || || Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazona arausiaca (I) || || || Amazzone dal collo rosso Amazona auropalliata (I) || || || Amazzone corona gialla Amazona barbadensis (I) || || || Amazzone a spalle gialle Amazona brasiliensis (I) || || || Amazzone dalla coda rossa Amazona finschi (I) || || || Amazzone di Finsch Amazona guildingii (I) || || || Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazona imperialis (I) || || || Amazzone imperiale Amazona leucocephala (I) || || || Amazzone di Cuba o dalla testa bianca || Amazona oratrix (I) || || || Amazzone testa gialla Amazona pretrei (I) || || || Amazzone dalla fronte rossa Amazona rhodocorytha (I) || || || Amazzone a corona rossa Amazona tucumana (I) || || || Amazzone di Tucuman Amazona versicolor (I) || || || Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazona vinacea (I) || || || Amazzone vinacea Amazona viridigenalis (I) || || || Amazzone guance verdi Amazona vittata (I) || || || Amazzone di Porto Rico Anodorhynchus spp. (I) || || || Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear Ara ambiguus (I) || || || Ara di Buffon Ara glaucogularis (I) || || || Ara di Wagler o caninde Ara macao (I) || || || Ara macao Ara militaris (I) || || || Ara militare Ara rubrogenys (I) || || || Ara a fronte rossa || Cyanopsitta spixii (I) || || || Ara di Spix Cyanoramphus cookii (I) || || || Parrocchetto di Norfolk Cyanoramphus forbesi (I) || || || Kakariki a pileo giallo || Cyanoramphus novaezelandiae (I) || || || Kakariki a fronte rossa Cyanoramphus saisseti (I) || || || Kakariki della Nuova Caledonia Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) || || || Pappagallo dei fichi di Coxen Eunymphicus cornutus (I) || || || Parrocchetto cornuto Guarouba guarouba (I) || || || Conuro guarouba Neophema chrysogaster (I) || || || Parrocchetto ventrearancio Ognorhynchus icterotis (I) || || || Conuro a orecchie gialle Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I) || || || Pappagallo notturno Pezoporus wallicus (I) || || || Parrocchetto terragnolo Pionopsitta pileata (I) || || || Pappagallo pileato Primolius couloni (I) || || || Ara testablu || Primolius maracana (I) || || || Ara di Illiger Psephotus chrysopterygius (I) || || || Parrocchetto aligialle Psephotus dissimilis (I) || || || Pappagallo dal cappuccio Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I) || || || Parrocchetto del paradiso || Psittacula echo (I) || || || Parrocchetto dal collare di Mauritius Pyrrhura cruentata (I) || || || Conuro a gola azzurra Rhynchopsitta spp. (I) || || || Parrocchetti a becco grosso Strigops habroptilus (I) || || || Kakapo RHEIFORMES || || || || Rheidae || || || || Nandù Pterocnemia pennata (I) (Ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell’allegato B) || || || Nandù di Darwin || Pterocnemia pennata pennata (II) || || Nandù di Darwin || Rhea americana (II) || || Nandù comune SPHENISCIFORMES || || || || Spheniscidae || || || || Pinguini || Spheniscus demersus (II) || || Pinguino del Capo Spheniscus humboldti (I) || || || Pinguino di Humboldt STRIGIFORMES || || || || Rapaci notturni || STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Rapaci notturni Strigidae || || || || Gufi, civette Aegolius funereus (II) || || || Civetta capogrosso Asio flammeus (II) || || || Gufo di palude Asio otus (II) || || || Gufo comune Athene noctua (II) || || || Civetta Bubo bubo (II) (Ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell’allegato B) || || || Gufo reale Glaucidium passerinum (II) || || || Civetta nana Heteroglaux blewitti (I) || || || Civetta di foresta || Mimizuku gurneyi (I) || || || Assiolo gigante Ninox natalis (I) || || || Ulula delle Isole Christmas Ninox novaeseelandiae undulata (I) || || || Ulula australiana Nyctea scandiaca (II) || || || Civetta delle nevi Otus ireneae (II) || || || Assiolo di Sokoke Otus scops (II) || || || Assiolo Strix aluco (II) || || || Allocco || Strix nebulosa (II) || || || Allocco di Lapponia || Strix uralensis (II) (Ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell’allegato B) || || || Allocco degli Urali Surnia ulula (II) || || || Ulula Tytonidae || || || || Barbagianni Tyto alba (II) || || || Barbagianni Tyto soumagnei (I) || || || Barbagianni del Madagascar STRUTHIONIFORMES || || || || Struthionidae || || || || Struzzi Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Struzzo del Nord Africa TINAMIFORMES || || || || Tinamidae || || || || Tinami Tinamus solitarius (I) || || || Tinamo solitario TROGONIFORMES || || || || Trogonidae || || || || Quetzal Pharomachrus mocinno (I) || || || Quetzal splendente REPTILIA || || || || Rettili CROCODYLIA || || || || Alligatori, caimani, coccodrilli || CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Alligatori, caimani, coccodrilli Alligatoridae || || || || Alligatori, caimani Alligator sinensis (I) || || || Alligatore della Cina Caiman crocodilus apaporiensis (I) || || || Caimano del Rio Apaporis Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che è inclusa nell’allegato B) || || || Jacaré o Caimano dal muso largo || Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione) || || || Caimano nero o Melanosuco Crocodylidae || || || || Coccodrilli Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell’allegato B) || || || Coccodrillo americano o acuto Crocodylus cataphractus (I) || || || Coccodrillo catafratto Crocodylus intermedius (I) || || || Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco Crocodylus mindorensis (I) || || || Coccodrillo di Mindoro || Crocodylus moreletii (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell’allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali) || || || Coccodrillo di Morelet || Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B) || || || Coccodrillo del Nilo || Crocodylus palustris (I) || || || Coccodrillo di palude || Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato B) || || || Coccodrillo marino Crocodylus rhombifer (I) || || || Coccodrillo di Cuba o rombifero Crocodylus siamensis (I) || || || Coccodrillo siamese Osteolaemus tetraspis (I) || || || Osteolemo Tomistoma schlegelii (I) || || || Falso gaviale o Tomistoma Gavialidae || || || || Gaviali Gavialis gangeticus (I) || || || Gaviale del Gange RHYNCHOCEPHALIA || || || || Sphenodontidae || || || || Sfenodonti o tuatara Sphenodon spp. (I) || || || Sfenodonte o tuatara SAURIA || || || || Agamidae || || || || Agamidi || Uromastyx spp. (II) || || Uromastici Chamaeleonidae || || || || Camaleonti || Bradypodion spp. (II) || || Camaleonti nani || Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Camaleonti nani Brookesia perarmata (I) || || || || Calumma spp. (II) || || || Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Camaleonti Chamaeleo chamaeleon (II) || || || Camaleonte comune || Furcifer spp. (II) || || || Kinyongia spp. (II) || || Camaleonti nani || Nadzikambia spp. (II) || || Camaleonti nani Cordylidae || || || || Cordilidi || Cordylus spp. (II) || || Cordilidi Gekkonidae || || || || Gechi || Cyrtodactylus serpensinsula (II) || || Geco dell’Isola Serpente || || || Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda) || || || Naultinus spp. (III Nuova Zelanda) || || Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Gechi diurni o Felsume Phelsuma guentheri (II) || || || || Uroplatus spp. (II) || || Gechi coda a foglia Helodermatidae || || || || Elodermi || Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Elodermi Heloderma horridum charlesbogerti (I) || || || Eloderma orrido del Guatemala Iguanidae || || || || Iguane || Amblyrhynchus cristatus (II) || || Iguana marina Brachylophus spp. (I) || || || Brachilofi || || Conolophus spp. (II) || || Iguane terrestri || || Ctenosaura bakeri (II) || || || Ctenosaura oedirhina (II) || || || Ctenosaura melanosterna (II) || || || Ctenosaura palearis (II) || || Cyclura spp. (I) || || || Iguane cornute || Iguana spp. (II) || || Iguane || Phrynosoma blainvillii (II) || || || Phrynosoma cerroense (II) || || || Phrynosoma coronatum (II) || || Lucertola cornuta || Phrynosoma wigginsi (II) || || Sauromalus varius (I) || || || Chuchwalla dell’Isola di San Esteban Lacertidae || || || || Lucertole Gallotia simonyi (I) || || || Lucertola gigante di Hierro Podarcis lilfordi (II) || || || Lucertola delle Baleari || Podarcis pityusensis (II) || || || Lucertola di Ibiza Scincidae || || || || Scinchi || Corucia zebrata (II) || || Scinco gigante delle Salomone Teiidae || || || || Lucertole caimano, tegu || Crocodilurus amazonicus (II) || || Tegu coccodrillo || Dracaena spp. (II) || || Lucertole caimano || Tupinambis spp.(II) || || Tegu Varanidae || || || || Varani || Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Varani Varanus bengalensis (I) || || || Varano del Bengala Varanus flavescens (I) || || || Varano giallo Varanus griseus (I) || || || Varano del deserto Varanus komodoensis (I) || || || Drago o varano di Komodo Varanus nebulosus (I) || || || || Varanus olivaceus (II) || || || Xenosauridae || || || || || Shinisaurus crocodilurus (II) || || SERPENTES || || || || Serpenti Boidae || || || || Boidi || Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Boidi Acrantophis spp. (I) || || || Boa del Madagascar Boa constrictor occidentalis (I) || || || Boa costrittore dell’Argentina Epicrates inornatus (I) || || || Boa di Porto Rico Epicrates monensis (I) || || || Boa di Mona Epicrates subflavus (I) || || || Boa della Giamaica Eryx jaculus (II) || || || Erice jaculo Sanzinia madagascariensis (I) || || || Boa arboreo del Madagascar Bolyeriidae || || || || Boa di Round || Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Boa di Round || Bolyeria multocarinata (I) || || || Boa di Round Casarea dussumieri (I) || || || Boa di Dussumier Colubridae || || || || Colubridi || || Atretium schistosum (III India) || Ericope schistoso || || Cerberus rynchops (III India) || Serpente d’acqua dal muso di cane || Clelia clelia (II) || || Mussurana || Cyclagras gigas (II) || || Falso cobra || Elachistodon westermanni (II) || || Mangiatore di uova indiano || Ptyas mucosus (II) || || Serpente dei ratti indiano || || Xenochrophis piscator (III India) || Natrice pescatrice Elapidae || || || || Cobra, serpenti corallo || Hoplocephalus bungaroides (II) || || || || Micrurus diastema (III Honduras) || Serpente corallo || || || Micrurus nigrocinctus (III Honduras) || Serpente corallo nigro fasciato || || Naja atra (II) || || || Naja kaouthia (II) || || || Naja mandalayensis (II) || || || Naja naja (II) || || Cobra o serpente dagli occhiali || Naja oxiana (II) || || || Naja philippinensis (II) || || || Naja sagittifera (II) || || || Naja samarensis (II) || || || Naja siamensis (II) || || || Naja sputatrix (II) || || || Naja sumatrana (II) || || || Ophiophagus hannah (II) || || Cobra reale Loxocemidae || || || || || Loxocemidae spp. (II) || || Pythonidae || || || || Pitoni || Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A) || || Pitoni Python molurus molurus (I) || || || Pitone dell’India Tropidophiidae || || || || || Tropidophiidae spp. (II) || || Viperidae || || || || Vipere || || Crotalus durissus (III Honduras) || Cascavel || Crotalus durissus unicolor || || Crotalo di Aruba || || Daboia russelii (III India) || Vipera di Russel Vipera latifii || || || Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) || || || Vipera di Orsini || || Vipera wagneri (II) || || TESTUDINES || || || || Carettochelyidae || || || || Tartarughe naso di porco || Carettochelys insculpta (II) || || Tartaruga naso di porco Chelidae || || || || || Chelodina mccordi (II) || || Pseudemydura umbrina (I) || || || Tartaruga dal collo corto Cheloniidae || || || || Tartarughe di mare Cheloniidae spp. (I) || || || Tartarughe di mare Chelydridae || || || || Tartarughe azzannatrici || || Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d’America) || Tartaruga alligatore Dermatemydidae || || || || Dermatemide || Dermatemys mawii (II) || || Dermatemide Dermochelyidae || || || || Dermochelide coriacea Dermochelys coriacea (I) || || || Dermochelide coriacea Emydidae || || || || Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche || Chrysemys picta || || Testuggine palustre dipinta || Glyptemys insculpta (II) || || Testuggine palustre scolpita Glyptemys muhlenbergii (I) || || || Clemmide di Muhlenberg || || Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America) || Tartarughe carta geografica || Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Tartarughe scatola Terrapene coahuila (I) || || || Tartaruga-botte acquatica || Trachemys scripta elegans || || Tartaruga dalle guance rosse Geoemydidae || || || || Batagur affinis (I) || || || Batagur baska (I) || || || Tartaruga fluviale indiana || || Batagur spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || || Cuora spp. (II) || || Tartarughe scatola asiatiche Geoclemys hamiltonii (I) || || || Tartaruga di Hamilton || || Geoemyda spengleri (III Cina) || Tartaruga foglia a petto nero || Heosemys annandalii (II) || || || Heosemys depressa (II) || || || Heosemys grandis (II) || || Tartaruga palustre asiatica gigante || Heosemys spinosa (II) || || Tartaruga spinosa || Leucocephalon yuwonoi (II) || || || Malayemys macrocephala (II) || || || Malayemys subtrijuga (II) || || Tartaruga malese || Mauremys annamensis (II) || || || || Mauremys iversoni (III Cina) || || || || Mauremys megalocephala (III Cina) || Testugine palustre cinese a capo grosso || Mauremys mutica (II) || || Testuggine palustre asiatica gialla || || Mauremys nigricans (III Cina) || || || Mauremys pritchardi (III Cina) || || || Mauremys reevesii (III Cina) || Testugine cinese palustre || || Mauremys sinensis (III Cina) || Testugine cinese a collo striato Melanochelys tricarinata (I) || || || Tartaruga tricarinata Morenia ocellata (I) || || || Tartaruga della Birmania || Notochelys platynota (II) || || || || Ocadia glyphistoma (III Cina) || || || Ocadia philippeni (III Cina) || || || Orlitia borneensis (II) || || Tartaruga gigante della Malesia || || Pangshura spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Pangshura tecta (I) || || || Tartaruga a tetto dell’India || || Sacalia bealei (III Cina) || || || Sacalia pseudocellata (III Cina) || || || Sacalia quadriocellata (III Cina) || Tartaruga quattr’occhi || Siebenrockiella crassicollis (II) || || || Siebenrockiella leytensis (II) || || Platysternidae || || || || Platisterno capogrosso || Platysternon megacephalum (II) || || Platisterno capogrosso Podocnemididae || || || || Pelomeduse || Erymnochelys madagascariensis (II) || || Podocnemide del Madagascar || Peltocephalus dumerilianus (II) || || Tartaruga capo grosso || Podocnemis spp. (II) || || Testudinidae || || || || Testuggini || Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) || || Testuggini Astrochelys radiata (I) || || || Testuggine radiata Astrochelys yniphora (I) || || || Testuggine a sperone del Madagascar Chelonoidis nigra (I) || || || Testuggine gigante delle Galapagos Gopherus flavomarginatus (I) || || || Testuggine dal bordo giallo Malacochersus tornieri (II) || || || Testuggine focaccia africana Psammobates geometricus (I) || || || Testuggine geometrica Pyxis arachnoides (I) || || || Testuggine aracnoide comune || Pyxis planicauda (I) || || || Testuggine aracnoide a guscio piatto Testudo graeca (II) || || || Testuggine greca Testudo hermanni (II) || || || Testuggine di Hermann o comune Testudo kleinmanni (I) || || || Testuggine egiziana Testudo marginata (II) || || || Testuggine marginata Trionychidae || || || || Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle || Amyda cartilaginea (II) || || Tartaruga dal guscio molle asiatica Apalone spinifera atra (I) || || || Tartaruga dal guscio molle nera Aspideretes gangeticus (I) || || || Tartaruga dal guscio molle del Gange Aspideretes hurum (I) || || || Trionice pavone Aspideretes nigricans (I) || || || Tartaruga a guscio molle scura || Chitra spp. (II) || || || Lissemys punctata (II) || || Tartaruga alata indiana || || Lissemys scutata (II) || || || || Palea steindachneri (III Cina) || || Pelochelys spp. (II) || || Tartarughe giganti a guscio molle || || Pelodiscus axenaria (III Cina) || || || Pelodiscus maackii (III Cina) || || || Pelodiscus parviformis (III Cina) || || || Rafetus swinhoei (III Cina) || AMPHIBIA || || || || Anfibi ANURA || || || || Rane e rospi Bufonidae || || || || Rospi Altiphrynoides spp. (I) || || || Atelopus zeteki (I) || || || Rospo dorato di Zetek Bufo periglenes (I) || || || Rospo dorato Bufo superciliaris (I) || || || Rospo del Camerun || Nectophrynoides spp. (I) || || || Rospi vivipari africani Nimbaphrynoides spp. (I) || || || Spinophrynoides spp. (I) || || || Calyptocephalellidae || || || || || || Calyptocephalella gayi (III Cile) || Dendrobatidae || || || || Dendrobatidi || Allobates femoralis (II) || || || Allobates zaparo (II) || || || Cryptophyllobates azureiventris (II) || || || Dendrobates spp. (II) || || Dendrobatidi || Epipedobates spp. (II) || || || Phyllobates spp. (II) || || Fillobati Hylidae || || || || || Agalychnis spp. (II) || || Mantellidae || || || || Mantella || Mantella spp. (II) || || Mantella Microhylidae || || || || Rane pomodoro Dyscophus antongilii (I) || || || || Scaphiophryne gottlebei (II) || || Ranidae || || || || Rane || Conraua goliath || || Rana Golia || Euphlyctis hexadactylus (II) || || || Hoplobatrachus tigerinus (II) || || || Rana catesbeiana || || Rana toro Rheobatrachidae || || || || Rane ornitorinco || Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Rana ornitorinco Rheobatrachus silus (II) || || || CAUDATA || || || || Ambystomatidae || || || || Axolotl || Ambystoma dumerilii (II) || || Salamandra del Lago Patzanaro || Ambystoma mexicanum (II) || || Salamandra tigre o Axolotl Cryptobranchidae || || || || Salamandre giganti Andrias spp. (I) || || || Salamandre giganti Salamandridae || || || || Salamandre e tritoni Neurergus kaiseri (I) || || || Tritone imperatore ELASMOBRANCHII || || || || Squali e razze LAMNIFORMES || || || || Cetorhinidae || || || || Squali elefante || Cetorhinus maximus (II) || || Squalo elefante Lamnidae || || || || Squalo bianco || Carcharodon carcharias (II) || || Squalo bianco || || Lamna nasus (III 27 Stati membri)[22] || Smeriglio ORECTOLOBIFORMES || || || || Rhincodontidae || || || || Squali balena || Rhincodon typus (II) || || Squalo balena RAJIFORMES || || || || Pristidae || || || || Pesci sega Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B) || || || Pesci sega || Pristis microdon (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) || || ACTINOPTERYGII || || || || Pesci ACIPENSERIFORMES || || || || || || ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Storioni e Pesci spatola Acipenseridae || || || || Storioni Acipenser brevirostrum (I) || || || Storione dal rostro breve Acipenser sturio (I) || || || Storione comune ANGUILLIFORMES || || || || Anguillidae || || || || Anguille || Anguilla anguilla (II) || || Anguilla europea CYPRINIFORMES || || || || Catostomidae || || || || Cui-ui Chasmistes cujus (I) || || || Cui-ui Cyprinidae || || || || Ciprinidi || Caecobarbus geertsi (II) || || Barbo ceco del Congo Probarbus jullieni (I) || || || Barbo dalle sette linee OSTEOGLOSSIFORMES || || || || Osteoglossidae || || || || Arapaimas, bonytongues || Arapaima gigas (II) || || Arapaima Scleropages formosus (I) || || || Scleropage asiatico PERCIFORMES || || || || Labridae || || || || Labridi || Cheilinus undulatus (II) || || Pesce Napoleone Sciaenidae || || || || Totoaba Totoaba macdonaldi (I) || || || Totoaba o acupa di Macdonald SILURIFORMES || || || || Pangasiidae || || || || Pangasianodon gigas (I) || || || Siluro gigante SYNGNATHIFORMES || || || || Syngnathidae || || || || Pesci ago, cavallucci marini || Hippocampus spp. (II) || || Cavallucci marini SARCOPTERYGII || || || || Dipnoi o pesci polmonati CERATODONTIFORMES || || || || Ceratodontidae || || || || Ceratodontidi || Neoceratodus forsteri (II) || || Pesce polmonato o Dipnoo australiano COELACANTHIFORMES || || || || Latimeriidae || || || || Celacanti Latimeria spp. (I) || || || Celacanti ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE) || || || || HOLOTHUROIDEA || || || || Oloturie ASPIDOCHIROTIDA || || || || Stichopodidae || || || || Oloturie || || Isostichopus fuscus (III Ecuador) || Oloturia bruna ARTHROPODA (ARTROPODI) || || || || ARACHNIDA || || || || Ragni e scorpioni ARANEAE || || || || Theraphosidae || || || || Tarantole || Aphonopelma albiceps (II) || || || Aphonopelma pallidum (II) || || || Brachypelma spp. (II) || || SCORPIONES || || || || Scorpionidae || || || || Scorpioni || Pandinus dictator (II) || || Scorpione dittatore || Pandinus gambiensis (II) || || Scorpione del Gambia || Pandinus imperator (II) || || Scorpione imperatore INSECTA || || || || Insetti COLEOPTERA || || || || Coleotteri Lucanidae || || || || Lucanidi o Cervi volanti || || Colophon spp. (III Sudafrica) || Scarabaeidae || || || || Scarabei || Dynastes satanas (II) || || Scarabeo rinoceronte LEPIDOPTERA || || || || Farfalle Nymphalidae || || || || || || Agrias amydon boliviensis (III Bolivia) || || || Morpho godartii lachaumei (III Bolivia) || || || Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia) || Papilionidae || || || || Ornitottere e Papilionidi || Atrophaneura jophon (II) || || || Atrophaneura palu || || || Atrophaneura pandiyana (II) || || || Bhutanitis spp. (II) || || Papilioni del Bhutan || Graphium sandawanum || || || Graphium stresemanni || || || Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) || || Ornitottere Ornithoptera alexandrae (I) || || || Ornitottera della Regina Alessandra || Papilio benguetanus || || Papilio chikae (I) || || || Macaone di Luzon || Papilio esperanza || || Papilio homerus (I) || || || Papilio di Omero Papilio hospiton (I) || || || Macaone di Sardegna || || Papilio morondavana || || || Papilio neumoegeni || || || Parides ascanius || || || Parides hahneli || || Parnassius apollo (II) || || || Apollo || Teinopalpus spp. (II) || || Papilioni imperiali || Trogonoptera spp. (II) || || Ornitottere || Troides spp. (II) || || Ornitottere ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE) || || || || HIRUDINOIDEA || || || || Sanguisughe ARHYNCHOBDELLIDA || || || || Hirudinidae || || || || Sanguisughe || Hirudo medicinalis (II) || || Sanguisuga medicinale || Hirudo verbana (II) || || MOLLUSCA (MOLLUSCHI) || || || || BIVALVIA || || || || Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.) MYTILOIDA || || || || Mytilidae || || || || Mitilidi || Lithophaga lithophaga (II) || || Dattero di mare UNIONOIDA || || || || Unionidae || || || || Mitili d’acqua dolce Conradilla caelata (I) || || || || Cyprogenia aberti (II) || || Dromus dromas (I) || || || Epioblasma curtisii (I) || || || Epioblasma florentina (I) || || || Epioblasma sampsonii (I) || || || Epioblasma sulcata perobliqua (I) || || || || Epioblasma torulosa gubernaculum (I) || || || || Epioblasma torulosa rangiana (II) || || Epioblasma torulosa torulosa (I) || || || || Epioblasma turgidula (I) || || || Epioblasma walkeri (I) || || || Fusconaia cuneolus (I) || || || Fusconaia edgariana (I) || || || Lampsilis higginsii (I) || || || Lampsilis orbiculata orbiculata (I) || || || Lampsilis satur (I) || || || Lampsilis virescens (I) || || || Plethobasus cicatricosus (I) || || || || Plethobasus cooperianus (I) || || || || Pleurobema clava (II) || || Pleurobema plenum (I) || || || Potamilus capax (I) || || || Quadrula intermedia (I) || || || Quadrula sparsa (I) || || || || Toxolasma cylindrella (I) || || || Unio nickliniana (I) || || || Unio tampicoensis tecomatensis (I) || || || Villosa trabalis (I) || || || VENEROIDA || || || || Tridacnidae || || || || Tridacne || Tridacnidae spp. (II) || || Tridacne giganti GASTROPODA || || || || Limacce, lumache e strombi MESOGASTROPODA || || || || Strombidae || || || || Strombi || Strombus gigas (II) || || Strombo gigante STYLOMMATOPHORA || || || || Achatinellidae || || || || Achatinella spp. (I) || || || Lumaca piccola agata di Oahu Camaenidae || || || || || Papustyla pulcherrima (II) || || Chiocciola verde dell’Isola di Manus CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI) || || || || ANTHOZOA || || || || Coralli, anemoni di mare ANTIPATHARIA || || || || || || ANTIPATHARIA spp. (II) || || Antipatari o Coralli neri GORGONACEAE || || || || Coralliidae || || || || || || Corallium elatius (III Cina) || || || Corallium japonicum (III Cina) || || || || Corallium konjoi (III Cina) || || || Corallium secundum (III Cina) || HELIOPORACEA || || || || Helioporidae || || || || Corallo blu || Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea)[23] || || Corallo blu SCLERACTINIA || || || || || || SCLERACTINIA spp. (II)[24] || || Madreporari STOLONIFERA || || || || Tubiporidae || || || || Tubiporidi o Coralli a canne d’organo || || Tubiporidae spp. (II)[25] || || Tubiporidi o Coralli a canne d’organo HYDROZOA || || || || Idroidi, coralli di mare, fisalie MILLEPORINA || || || || Milleporidae || || || || Milleporidi || Milleporidae spp. (II)[26] || || Milleporidi STYLASTERINA || || || || Stylasteridae || || || || Stilasteridi || Stylasteridae spp. (II)[27] || || Stilasteridi FLORA || || || || AGAVACEAE || || || || Agavi Agave parviflora (I) || || || Agave a fiore piccolo || Agave victoriae-reginae (II) #4 || || Agave della Regina Vittoria || Nolina interrata (II) || || Nolina di San Diego AMARYLLIDACEAE || || || || Amarillidacee || Galanthus spp. (II) #4 || || Bucaneve || Sternbergia spp. (II) #4 || || Sternbergia ANACARDIACEAE || || || || || Operculicarya hyphaenoides (II) || || || Operculicarya pachypus (II) || || APOCYNACEAE || || || || || Hoodia spp. (II) #9 || || || Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Pachypodium ambongense (I) || || || || Pachypodium baronii (I) || || || Pachypodium decaryi (I) || || || || Rauvolfia serpentina (II) #2 || || Rauvolfia ARALIACEAE || || || || Aralie || Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 || || Gingseng || || Panax quinquefolius (II) #3 || || Ginseng americano ARAUCARIACEAE || || || || Araucarie Araucaria araucana (I) || || || Araucaria o Pino del Cile BERBERIDACEAE || || || || Berberidacee || Podophyllum hexandrum (II) #2 || || Podofillo indiano BROMELIACEAE || || || || Bromeliacee || Tillandsia harrisii (II) #4 || || || Tillandsia kammii (II) #4 || || || || Tillandsia kautskyi (II) #4 || || || Tillandsia mauryana (II) #4 || || || Tillandsia sprengeliana (II) #4 || || || Tillandsia sucrei (II) #4 || || || Tillandsia xerographica (II)[28] #4 || || CACTACEAE || || || || Cactus || CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.)[29] #4 || || Cactus || Ariocarpus spp. (I) || || || Cactus pietra vivente Astrophytum asterias (I) || || || Cactus riccio di mare Aztekium ritteri (I) || || || Cactus azteco Coryphantha werdermannii (I) || || || Cactus a cuscino spinoso Discocactus spp. (I) || || || Discocactus Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) || || || Cactus spinoso di Lindsay Echinocereus schmollii (I) || || || Escobaria minima (I) || || || Cactus a cuscino spinoso Escobaria sneedii (I) || || || Cactus a cuscino spinoso Mammillaria pectinifera (I) || || || Mamillaria a pettine Mammillaria solisioides (I) || || || Pitayta Melocactus conoideus (I) || || || Melocactus deinacanthus (I) || || || Melocactus glaucescens (I) || || || || Melocactus paucispinus (I) || || || Obregonia denegrii (I) || || || Cactus a carciofo Pachycereus militaris (I) || || || Pediocactus bradyi (I) || || || Cactus del Marble Canyon Pediocactus knowltonii (I) || || || Cactus di montagna di Knowlton Pediocactus paradinei (I) || || || Cactus di Paradina Pediocactus peeblesianus (I) || || || Cactus Navajo di Peeble Pediocactus sileri (I) || || || Cactus a cuscino spinoso Pelecyphora spp. (I) || || || Cactus ad ascia Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) || || || Sclerocactus erectocentrus (I) || || || Sclerocactus glaucus (I) || || || Cactus con le spine ad uncino Sclerocactus mariposensis (I) || || || || Sclerocactus mesae-verdae (I) || || || Cactus della Mesa verde Sclerocactus nyensis (I) || || || Sclerocactus papyracanthus (I) || || || Sclerocactus pubispinus (I) || || || Cactus con le spine ad uncino Sclerocactus wrightiae (I) || || || Cactus con le spine ad uncino Strombocactus spp. (I) || || || Cactus appiattito Turbinicarpus spp. (I) || || || Cactus spiralati Uebelmannia spp. (I) || || || CARYOCARACEAE || || || || || Caryocar costaricense (II) #4 || || Noce del Costa Rica COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || || || Asteracee Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus) || || || Lappa Bardana CRASSULACEAE || || || || || Dudleya stolonifera (II) || || || Dudleya traskiae (II) || || CUCURBITACEAE || || || || || || Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens) || || || || Zygosicyos tripartitus (II) || || CUPRESSACEAE || || || || Cipressi Fitzroya cupressoides (I) || || || Alerce Pilgerodendron uviferum (I) || || || CYATHEACEAE || || || || Felci arboree || Cyathea spp. (II) #4 || || Felci arboree CYCADACEAE || || || || Cicadi || CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Cicadi Cycas beddomei (I) || || || Cicas di Beddome DICKSONIACEAE || || || || Felci arboree || Cibotium barometz (II) #4 || || || Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4 || || Felci arboree DIDIEREACEAE || || || || || DIDIEREACEAE spp. (II) #4 || || Discoria o Yam della Cina DIOSCOREACEAE || || || || Ignami || Dioscorea deltoidea (II) #4 || || DROSERACEAE || || || || Drosere || Dionaea muscipula (II) #4 || || Venere acchiappamosche EUPHORBIACEAE || || || || Euforbie || || Euphorbia spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) Euphorbia misera; 2 esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona; 3) esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono: – crestati, oppure – a ventaglio, oppure – cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia «Milii», se sono: – facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmen-te, e – introdotti nell’Unione o (ri)esportati dall’Unione in partite di 100 o più piante; – che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell’allegato A) || || Euforbie succulente Euphorbia ambovombensis (I) || || || Euphorbia capsaintemariensis (I) || || || Euphorbia cremersii (I) (Comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi) || || || Euphorbia cylindrifolia (I) (Comprende la ssp. tuberifera) || || || || Euphorbia decaryi (I) (Comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha) || || || Euphorbia francoisii (I) || || || Euphorbia handiensis (II) || || || Euphorbia lambii (II) || || || Euphorbia moratii (I) (Comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora) || || || Euphorbia parvicyathophora (I) || || || Euphorbia quartziticola (I) || || || Euphorbia stygiana (II) || || || Euphorbia tulearensis (I) || || || FOUQUIERIACEAE || || || || || Fouquieria columnaris (II) #4 || || Fouquieria fasciculata (I) || || || Fouquieria purpusii (I) || || || GNETACEAE || || || || Joint firs || || Gnetum montanum (III Nepal) #1 || JUGLANDACEAE || || || || || Oreomunnea pterocarpa (II) #4 || || LAURACEAE || || || || || Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12 || || Legno di rosa del Brasile LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || || || Leguminose || Caesalpinia echinata (II) #10 || || Pernambuco Dalbergia nigra (I) || || || Palissandro brasiliano || || Dalbergia retusa (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Cocobolo || || || Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Palissandro dell’Honduras || || Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua) || Almendro || Pericopsis elata (II) #5 || || Afrormosia || Platymiscium pleiostachyum (II) #4 || || Macacauba || Pterocarpus santalinus (II) #7 || || Sandalo rosso LILIACEAE || || || || Liliacee || Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #4 || || Aloe || Aloe albida (I) || || || Aloe albiflora (I) || || || Aloe alfredii (I) || || || Aloe bakeri (I) || || || Aloe bellatula (I) || || || Aloe calcairophila (I) || || || Aloe compressa (I) (Comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila) || || || Aloe delphinensis (I) || || || Aloe descoingsii (I) || || || Aloe fragilis (I) || || || Aloe haworthioides (I) (Comprende la var. aurantiaca) || || || Aloe helenae (I) || || || Aloe laeta (I) (Comprende la var. maniaensis) || || || Aloe parallelifolia (I) || || || || Aloe parvula (I) || || || Aloe pillansii (I) || || || Aloe polyphylla (I) || || || Aloe rauhii (I) || || || Aloe suzannae (I) || || || Aloe versicolor (I) || || || Aloe vossii (I) || || || MAGNOLIACEAE || || || || Magnolie || || Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1 || Magnolia Taungme MELIACEAE || || || || Mogani, cedri || || Cedrela fissilis (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || || || || Cedrela lilloi (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || || || || Cedrela odorata (III Bolivia / Brasile / Colombia / Guatemala / Perù) (Solo le popolazioni dei paesi che hanno elencato la specie nell’appendice III; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allega-to D) #5 || Cedro spagnolo || Swietenia humilis (II) #4 || || Mogano messicano || Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 || || Mogano grandi foglie || Swietenia mahagoni (II) #5 || || Mogano americano NEPENTHACEAE || || || || Nepente o piante carnivore con ascidio || Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Nepente o piante carnivore con ascidio Nepenthes khasiana (I) || || || Nepente indiana Nepenthes rajah (I) || || || Nepente o pianta da broche della Malesia ORCHIDACEAE || || || || Orchidee || ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)[30] #4 || || Orchidee || Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se: – sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e – gli esemplari sono conformi alla definizione di “riprodotti artificialmente” ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e – quando sono introdotte nell’Unione o (ri)esportate dall’Unione, sono trasportate in contenitori sterili. || – || – || – Aerangis ellisii (I) || || || || Cephalanthera cucullata (II) || || || Cypripedium calceolus (II) || || || Dendrobium cruentum (I) || || || Goodyera macrophylla (II) || || || Laelia jongheana (I) || || || Laelia lobata (I) || || || Liparis loeselii (II) || || || Ophrys argolica (II) || || || Ophrys lunulata (II) || || || Orchis scopulorum (II) || || || Paphiopedilum spp. (I) || || || Scarpette di Venere dell’Asia Peristeria elata (I) || || || Fiore dello Spirito Santo Phragmipedium spp. (I) || || || Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale || Renanthera imschootiana (I) || || || Vanda rossa Spiranthes aestivalis (II) || || || OROBANCHACEAE || || || || || Cistanche deserticola (II) #4 || || PALMAE (ARECACEAE) || || || || Palme || Beccariophoenix madagascariensis (II) #4 || || Manarano Chrysalidocarpus decipiens (I) || || || || Lemurophoenix halleuxii (II) || || || || Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13 || Cocco di mare o noce delle Seychelles || Marojejya darianii (II) || || || Neodypsis decaryi (II) #4 || || Palma a triangolo || Ravenea louvelii(II) || || || Ravenea rivularis (II) || || || Satranala decussilvae (II) || || || Voanioala gerardii (II) || || PAPAVERACEAE || || || || Papaveracee || || Meconopsis regia (III Nepal) #1 || PASSIFLORACEAE || || || || || Adenia olaboensis (II) || || PINACEAE || || || || Pinacee Abies guatemalensis (I) || || || Abete del Guatemala || || Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5 || PODOCARPACEAE || || || || Podocarpi || || Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1 || Podocarpus parlatorei (I) || || || Pino del Cerro o di Parlatore PORTULACACEAE || || || || Portulache, porcellane || Anacampseros spp. (II) #4 || || || Avonia spp. (II) #4 || || || Lewisia serrata (II) #4 || || Lewisia seghettata PRIMULACEAE || || || || Primule, ciclamini || Cyclamen spp. (II)[31] #4 || || Ciclamini RANUNCULACEAE || || || || Ranuncoli || Adonis vernalis (II) #2 || || Adonide gialla || Hydrastis canadensis (II) #8 || || ROSACEAE || || || || Rosacee || Prunus africana (II) #4 || || RUBIACEAE || || || || Balmea stormiae (I) || || || SARRACENIACEAE || || || || || Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Sarracenie o piante carnivore con ascidio Sarracenia oreophila (I) || || || Pianta carnivora montana Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) || || || Pianta carnivora dell’Alabama Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) || || || Pianta carnivora di Jones SCROPHULARIACEAE || || || || Scrofularie || Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2 || || STANGERIACEAE || || || || Stangeria e Bowenia || Bowenia spp. (II) #4 || || Cicadi Stangeria eriopus (I) || || || Stangeria TAXACEAE || || || || Tassi || Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || || || Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II)[32] #2 || || || Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || || || Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 || || || Taxus wallichiana (II) #2 || || THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) || || || || Legno di agar, ramino || Aquilaria spp. (II) #4 || || Legno di agar || Gonystylus spp. (II) #4 || || Ramino || Gyrinops spp. (II) #4 || || Legno di agar TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) || || || || Tetracentrons || || Tetracentron sinense (III Nepal) #1 || VALERIANACEAE || || || || Valerianacee || Nardostachys grandiflora (II) #2 || || VITACEAE || || || || || || Cyphostemma elephantopus (II) || || || || Cyphostemma montagnacii (II) || || WELWITSCHIACEAE || || || || Welwitschia || Welwitschia mirabilis (II) #4 || || Welwitschia di Baine ZAMIACEAE || || || || Zamiacee || ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4 || || Zamiacee Ceratozamia spp. (I) || || || Ceratozamia || Chigua spp. (I) || || || Chigua Encephalartos spp. (I) || || || Palme del pane Microcycas calocoma (I) || || || Cicas nana ZINGIBERACEAE || || || || || Hedychium philippinense (II) #4 || || Giglio delle farfalle ZYGOPHYLLACEAE || || || || Lignum-vitae || Bulnesia sarmientoi (II) #11 || || Palo santo || Guaiacum spp. (II) #2 || || Lignum-vitae || Allegato D || Nome comune FAUNA || || CHORDATA (CORDATI) || || MAMMALIA || || Mammiferi CARNIVORA || || Canidae || || Cani, volpi, lupi Vulpes vulpes griffithi (III India) §1 || Volpe rossa dell’Afghanistan Vulpes vulpes montana (III India) §1 || Volpe rossa dell’Himalaya Vulpes vulpes pusilla (III India) §1 || Volpe rossa del Punjab Mustelidae || || Tassi, martore, donnole, ecc. Mustela altaica (III India) §1 || Donnola degli Altai Mustela erminea ferghanae (III India) §1 || Ermellino del Turkestan Mustela kathiah (III India) §1 || Donnola dal ventre giallo Mustela sibirica (III India) §1 || Donnola siberiana DIPROTODONTIA || || Macropodidae || || Canguri, uallabie Dendrolagus dorianus || Canguro arboricolo monocolore Dendrolagus goodfellowi || Canguro arboricolo di Goodfellow Dendrolagus matschiei || Canguro arboricolo di Matschie Dendrolagus pulcherrimus || Canguro arboricolo dal manto dorato Dendrolagus stellarum || Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri AVES || || Uccelli ANSERIFORMES || || Anatidae || || Anatre, oche, cigni Anas melleri || Anatra del Meller COLUMBIFORMES || || Columbidae || || Colombi, piccioni Columba oenops || Colomba di Salvin Didunculus strigirostris || Diduncolo becco dentato Ducula pickeringii || Piccione imperiale di Pickering || Gallicolumba crinigera || Colomba pugnalata di Bartlett Ptilinopus marchei || Colomba frigivora di Marché Turacoena modesta || Piccione modesto di Timor GALLIFORMES || || Cracidae || || Cracidi Crax alector || Hocco nero Pauxi unicornis || Hocco dall’elmo Penelope pileata || Penelope crestabianca Megapodiidae || || Megapodi Eulipoa wallacei || Megapodio di Wallace Phasianidae || || Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Arborophila gingica || Pernice di Rickett Lophura bulweri || Fagiano di Bulwer Lophura diardi || Fagiano prelato Lophura inornata || Fagiano di Salvadori Lophura leucomelanos || Fagiano di Kalij Syrmaticus reevesii §2 || Fagiano venerato PASSERIFORMES || || Bombycillidae || || Beccofrusoni Bombycilla japonica || Beccofrusone giapponese Corvidae || || Cornacchie, gazze, ghiandaie Cyanocorax caeruleus || Ghiandaia cerulea Cyanocorax dickeyi || Ghiandaia di Dickey Cotingidae || || Cotinga Procnias nudicollis || Campanaro collonudo Emberizidae || || Cardinali, beccasemi, tangara Dacnis nigripes || Dacne zampenere Sporophila falcirostris || Beccasemi di Temminck Sporophila frontalis || Beccasemi frontechiara Sporophila hypochroma || Beccasemi grigio e castano Sporophila palustris || Beccasemi di palude Estrildidae || || Estrildidi Amandava amandava || Bengalino moscato Cryptospiza reichenovii || Alarossa di Reichenow Erythrura coloria || Diamante del monte Katangland Erythrura viridifacies || Diamante facciaverde Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis) || Estrilda panciagialla Hypargos niveoguttatus || Amaranto fiammante Lonchura griseicapilla || Becco d’argento testa grigia Lonchura punctulata || Domino Lonchura stygia || Cappuccino nero Fringillidae || || Cardellini, canarini Carduelis ambigua || Verdone testa nera Carduelis atrata || Negrito della Bolivia Kozlowia roborowskii || Ciuffolotto di Roborowski || Pyrrhula erythaca || Ciuffolotto dalla testa grigia Serinus canicollis || Canarino del Capo Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides) || Venturone dell’Africa orientale Icteridae || || Itteridi Sturnella militaris || Sturnella di Defilippi Muscicapidae || || Pigliamosche, tordi Cochoa azurea || Cocioa di Giava Cochoa purpurea || Cocioa purpurea Garrulax formosus || Garrullo schiamazzante alirosse Garrulax galbanus || Garrullo schiamazzante di Austen Garrulax milnei || Garrullo schiamazzante codarossa Niltava davidi || Niltava del Fukien Stachyris whiteheadi || Garrullo di Whitehead Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì Pogonicichla swynnertoni) || Pettirosso di Swynnerton Turdus dissimilis || Tordo pettonero Pittidae || || Pitta Pitta nipalensis || Pitta nucablù Pitta steerii || Pitta di Steere Sittidae || || Sittidi Sitta magna || Picchio muratore gigante Sitta yunnanensis || Picchio muratore dello Yunnan Sturnidae || || Maine, storni Cosmopsarus regius || Storno reale africano Mino dumontii || Maina facciagialla Sturnus erythropygius || Storno testabianca REPTILIA || || Rettili TESTUDINES || || Geoemydidae || || Tartarughe acquatiche Melanochelys trijuga || Tartaruga nera indiana SAURIA || || Agamidae || || Physignathus cocincinus || Drago d’acqua cinese Anguidae || || Abronia graminea || Gekkonidae || || Gechi Rhacodactylus auriculatus || Rhacodactylus ciliatus || Rhacodactylus leachianus || Teratoscincus microlepis || Teratoscincus scincus || Gerrhosauridae || || Zonosaurus karsteni || Zonosaurus quadrilineatus || Iguanidae || || Ctenosaura quinquecarinata || Scincidae || || Scinchi Tribolonotus gracilis || Tribolonotus novaeguineae || SERPENTES || || Colubridae || || Elaphe carinata §1 || Elaphe radiata §1 || Elaphe taeniura §1 || Enhydris bocourti §1 || Homalopsis buccata §1 || Langaha nasuta || Leioheterodon madagascariensis || Ptyas korros §1 || Rhabdophis subminiatus §1 || Hydrophiidae || || Serpenti marini Lapemis curtus (Comprende Lapemis hardwickii) §1 || Viperidae || || Vipere Calloselasma rhodostoma §1 || AMPHIBIA || || ANURA || || Rane e rospi Hylidae || || Phyllomedusa sauvagii || Leptodactylidae || || Rane neotropicali Leptodactylus laticeps || Ranidae || || Ranidi Limnonectes macrodon || Rana shqiperica || CAUDATA || || Hynobiidae || || Salamandre asiatiche Ranodon sibiricus || Plethodontidae || || Bolitoglossa dofleini || Salamandridae || || Tritoni e salamandre Cynops ensicauda || Echinotriton andersoni || Pachytriton labiatus || Paramesotriton spp. || Salamandra algira || Tylototriton spp. || ACTINOPTERYGII || || Pesci PERCIFORMES || || Apogonidae || || Pterapogon kauderni || Pesce cardinale di Banggai ARTHROPODA (ARTROPODI) || || INSECTA || || Insetti LEPIDOPTERA || || Farfalle Papilionidae || || Ornitottere e papilionidi Baronia brevicornis || Papilio grosesmithi || Papilio maraho || MOLLUSCA (MOLLUSCHI) || || GASTROPODA || || Haliotidae || || Haliotis midae || Abalone orecchio di Mida FLORA || || AGAVACEAE || || Agavi Calibanus hookeri || Dasylirion longissimum || ARACEAE || || Aracee Arisaema dracontium || Arisaema erubescens || Arisaema galeatum || Arisaema nepenthoides || Arisaema sikokianum || Arisaema thunbergii var. urashima || Arisaema tortuosum || Biarum davisii ssp. Marmarisense || Biarum ditschianum || COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || Asteracee Arnica montana §3 || Arnica Othonna cacalioides || Othonna clavifolia || Othonna hallii || Othonna herrei || Othonna lepidocaulis || Othonna retrorsa || ERICACEAE || || Eriche, rododendri Arctostaphylos uva-ursi §3 || Uva ursina GENTIANACEAE || || Genziane Gentiana lutea §3 || Genziana gialla o genziana maggiore LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || Leguminose Dalbergia granadillo §4 || Legno di rosa Dalbergia retusa (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Cocobolo Dalbergia stevensonii (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Palissandro dell’Honduras LILIACEAE || || Liliacee Trillium pusillum || Trillium rugelii || Trillium sessile || LYCOPODIACEAE || || Licopodi Lycopodium clavatum §3 || Licopodio clavato MELIACEAE || || Mogani, cedri Cedrela fissilis (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Ad eccezione della popolazione inclusa nell’allegato C) §4 || Cedrela montana §4 || Cedrela oaxacensis §4 || Cedrela odorata (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4 || Cedro spagnolo Cedrela salvadorensis §4 || Cedrela tonduzii §4 || MENYANTHACEAE || || Menyanthes trifoliata §3 || Trifoglio fibrino PARMELIACEAE || || Cetraria islandica §3 || Lichene islandico PASSIFLORACEAE || || Adenia glauca || Adenia pechuelli || PEDALIACEAE || || Sesamo, artiglio del diavolo Harpagophytum spp. §3 || Artiglio del diavolo PORTULACACEAE || || Ceraria carrissoana || Ceraria fruticulosa || SELAGINELLACEAE || || Selaginelle Selaginella lepidophylla || Rosa di Gerico» é ALLEGATO II Regolamento
abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) || || || Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (GU L 140 del 30.5.1997, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione (GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3) || || Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5) || || Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione (GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14) || || Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3) || || Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3) || || Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) || limitatamente all'articolo 3 e all'allegato III, pt. 66) || Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40) || || Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1) || || Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3) || || Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione (GU L 123 del 19.5.2009, pag. 3) || Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5) || Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione (GU L 212 del 12.8.2010, pag. 1) || Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione (GU L 39 dell'11.2.2012, pag. 133) || _____________ ALLEGATO III Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 338/97 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 4 || Articolo 4 Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 Articolo 5, paragrafo 6, alinea || Articolo 5, paragrafo 6, alinea Articolo 5, paragrafo 6, punto i) || Articolo 5, paragrafo 6, lettera a) Articolo 5, paragrafo 6, punto ii) || Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) || Articolo 5, paragrafo 7, primo comma Articolo 5, paragrafo 7, lettera b) || Articolo 5, paragrafo 7, secondo comma Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 4, primo comma Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 1, primo comma Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), alinea || Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto i) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto ii) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto iii) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 2, primo comma Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma _ || Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3, primo comma _ || Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma Articolo 7, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 4, primo comma _ || Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma Articolo 8 || Articolo 8 Articolo 9 || Articolo 9 Articolo 10 || Articolo 10 Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 11, paragrafo 2, primo comma Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 12, paragrafo 4 || Articolo 12, paragrafo 4, primo comma _ || Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma Articolo 12, paragrafo 5 || Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 13, paragrafo 1, primo comma Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo3), lettera a) || Articolo 13, paragrafo 3, primo comma Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma Articolo 13, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 1, primo comma Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma Articolo 14, paragrafo 2 || Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 3, primo comma Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma Articolo 14, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 15, paragrafo 4, primo comma Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 15, paragrafo 4, terzo comma Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 15, paragrafo 4, quarto comma Articolo 15, paragrafi 5 e 6 || Articolo 15, paragrafi 5 e 6 Articolo 16 || Articolo 16 Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 18 || Articolo 21 Articolo 19, paragrafo 1, primo comma || _ Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 || _ Articolo 19, paragrafo 3 || Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 4 || Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 5 || Articolo 18, paragrafo 3 _ || Articolo 19, paragrafo 2 _ || Articolo 20 Articolo 20 || Articolo 22 Articolo 21 || _ _ || Articolo 23 Articolo 22 || Articolo 24 Allegato || Allegato I _ || Allegato II _ || Allegato III _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo e al Consiglio ‑ Codificazione della normativa
comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [3] Vedasi l'allegato II della presente proposta. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. [8] V. allegato II. [9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [10] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [11] GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. [12] GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. [13] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. [14] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [15] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [16] Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B): Al
fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da
vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di
articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio
del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della
specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - ARGENTINA”. Gli altri
prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA -
ARGENTINA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie
comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle
relative norme. [17] Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B): Al
fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da
vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti,
compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio
del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della
specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA - BOLIVIA”. Gli altri
prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura
“VICUÑA – BOLIVIA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono
appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è
disciplinato in conformità delle relative norme. [18] Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B): Al fine
esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne
vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli
fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli
lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato
dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la
Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA
- CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la
dicitura “VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono
appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato
in conformità delle relative norme. [19] Popolazione del Perù (inclusa nell’allegato B): Al fine
esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne
vive e della scorta esistente in Perù all’epoca della nona conferenza delle
parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e di
articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e
articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo
adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio
para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole
“VICUÑA - PERÚ”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo
e la dicitura “VICUÑA – PERU - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari
devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è
disciplinato in conformità delle relative norme. [20] Tutte le specie sono comprese nell’appendice II, ad
eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera
acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera
bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus,
Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella
brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius
robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides,
Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius
spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle
specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e
derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da
cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità
competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata
una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della
popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente
selvatico per fini prevalentemente commerciali. [21] Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe
(incluse nell’allegato B):Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di
trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso
destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf.
11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per
Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il
commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana,
Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio
di “ekipas” singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli
finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo
non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato
(per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d’avorio),
alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del
governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di
origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il
Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato
l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno
sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà
gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10
(Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii)
non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e
le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla
vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo
concordate alla CoP12, che ammontano a 20000 kg (Botswana), 10000 kg
(Namibia), 30000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla
CoP12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e
Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può
essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al punto g) iv),
un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato;
vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione
degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo
nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la
commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v)
non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto
delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo
scadere del nono anno dalla vendita unica dell’avorio che avrà luogo in
conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi)
e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori
proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da
popolazioni già incluse nell’allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre
trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del
Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente
o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi
esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del
commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono
considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è
disciplinato in conformità delle relative norme. [22] L’inclusione del Lamna nasus nell’allegato C si applica a
partire dal momento in cui prende effetto l’inclusione della specie
nell’appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato
della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa
nell’appendice III della convenzione. [23] Non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento:
Fossili;
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti
finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e
che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e
crostacei e alghe coralline;
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti
incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale
compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione. [24] Non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento:
Fossili;
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti
finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e
che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e
crostacei e alghe coralline;
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti
incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale
compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione. [25] Non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento:
Fossili;
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti
finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e
che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e
crostacei e alghe coralline;
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti
incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale
compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione. [26] Non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento: Fossili; Sabbie coralline ovvero
materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di
corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro
contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe
coralline; Frammenti di corallo
(compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto
spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm
misurati in qualsiasi direzione. [27] Non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento: Fossili; Sabbie coralline ovvero
materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di
corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro
contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe
coralline; Frammenti di corallo
(compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto
spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm
misurati in qualsiasi direzione. [28] Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo
se detti esemplari presentano catafilli. [29] Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti
ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente
regolamento: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera
russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera
orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera
opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata
(cultivar) Cactaceae spp. cangianti
colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia “Jusbertii”,
Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus Opuntia microdasys
(cultivar) [30] Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium,
Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del
presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come
esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono
stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave
disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di
forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita,
alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti
o altri parassiti, e a) se spediti in assenza
di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte
da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di
contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante
all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di
uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti,
quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun
ibrido; oppure b) se spediti in fase di
fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è
richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari
devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio,
ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati
recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali
indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono
essere accompagnate da adeguati documenti CITES. [31] Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen
persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia
tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti. [32] Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati
artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione
deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome
del taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono
soggetti alle disposizioni del presente regolamento.