LIBRO VERDE SISTEMA BANCARIO OMBRA /* COM/2012/0102 final */
1. Introduzione La crisi del 2008, che ha assunto una dimensione mondiale,
ha avuto avvio dai servizi finanziari, dei quali ha rivelato le debolezze. Tra
queste figurano lacune normative, vigilanza inefficace, mercati opachi e
prodotti eccessivamente complessi. La risposta, su scala internazionale, è
stata coordinata attraverso il G20 e il Consiglio per la stabilità finanziaria
(Financial Stability Board - FSB). Nel dare seguito agli impegni assunti nel quadro del G20,
l’Unione europea si è dimostrata leader a livello mondiale. In linea con la
propria tabella di marcia per la riforma finanziaria, l’UE è molto avanzata
nell'attuazione delle riforme legate agli impegni del G20. La maggior parte
delle riforme sta adesso seguendo l’iter legislativo. In particolare, un
risultato molto importante è rappresentato dalla recente adozione, da parte del
Consiglio e del Parlamento, della normativa sui derivati fuori borsa, che
costituisce una vera e propria pietra miliare. Anche per quanto riguarda le
misure intese a riformare i requisiti patrimoniali per il settore bancario, le
negoziazioni sono a buon punto. In generale le riforme doteranno l’UE di
strumenti studiati per garantire un’adeguata vigilanza del sistema finanziario,
dei suoi istituti e mercati. Mercati finanziari più stabili e responsabili sono
il presupposto della crescita e della creazione di un contesto imprenditoriale
che consenta alle imprese di crescere, innovare ed espandere le attività. Ciò,
a sua volta, aumenta la fiducia dei cittadini. Esiste tuttavia un settore in crescita che non è stato al
centro dell'attenzione della regolamentazione e della vigilanza prudenziale: si
tratta delle attività creditizie non bancarie, o “sistema bancario ombra”.
All’interno del sistema finanziario, il sistema bancario ombra svolge funzioni
importanti, ad esempio creando ulteriori fonti di finanziamento e offrendo agli
investitori alternative ai depositi bancari. Esso però può anche rappresentare
una potenziale minaccia per la stabilità finanziaria di lungo periodo. In risposta agli inviti del G20, nel 2010 a Seoul e nel 2011
a Cannes, l’FSB sta quindi mettendo a punto raccomandazioni sulla vigilanza e
la regolamentazione di questa attività. Il lavoro svolto dall’FSB ha già evidenziato che il
fallimento disordinato di entità del sistema bancario ombra può comportare un
rischio sistemico, sia direttamente che attraverso la loro interconnessione con
il normale sistema bancario. L’FSB ha inoltre fatto osservare che se queste
attività ed entità restano soggette ad un livello di regolamentazione e
vigilanza meno stringente rispetto al resto del settore finanziario, il
rafforzamento della regolamentazione bancaria potrebbe spingere una parte
consistente delle attività bancarie al di là dei confini dell’attività bancaria
tradizionale e verso il sistema bancario ombra. In questo contesto, la Commissione ritiene prioritario
analizzare nel dettaglio i problemi legati alle attività ed alle entità del
sistema bancario ombra. L’obiettivo è quello di contribuire e rispondere
attivamente al dibattito a livello mondiale, continuare ad aumentare la
resilienza del sistema finanziario dell’Unione e garantire che tutte le
attività finanziarie contribuiscano alla crescita economica. Il presente Libro
verde si propone pertanto di fare il punto della situazione attuale e
presentare le riflessioni in corso sull’argomento, in modo da permettere
un’ampia consultazione delle parti interessate. 2. Il contesto internazionale Al vertice di Seul del novembre 2010, i
leader del G20 hanno individuato alcune questioni relative alla
regolamentazione del settore finanziario che sono ancora in sospeso e meritano
attenzione. Tra tali questioni hanno dato particolare rilievo al rafforzamento
della regolamentazione e della vigilanza del sistema bancario ombra, chiedendo
che l’FSB, in collaborazione con altri organismi preposti a stabilire le norme
a livello internazionale, metta a punto raccomandazioni intese a rafforzare la vigilanza
e la regolamentazione del sistema bancario ombra. L’FSB ha risposto con la pubblicazione, il 27 ottobre 2011,
di una relazione[1]
sul rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario
ombra. Sulla
base di questa relazione e a seguito dell’invito ad approfondire il proprio
lavoro, scaturito dal G20 di Cannes del novembre 2011, l’FSB ha inoltre avviato
cinque filoni di studio, per analizzare dette questioni nei dettagli e mettere
a punto raccomandazioni concrete per quanto riguarda le politiche in materia. I
cinque filoni sono i seguenti: i) il Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (CBVB) esaminerà come regolamentare ulteriormente l’interazione tra le
banche e le entità del sistema bancario ombra e pubblicherà una relazione al
riguardo nel luglio 2012; ii) la IOSCO (International Organization of
Securities Commissions – Organizzazione internazionale delle commissioni
dei valori mobiliari) lavorerà sulla regolamentazione per attenuare i rischi
sistemici (compresi i rischi di corsa allo sportello) dei fondi comuni monetari
(money market funds ) e pubblicherà una relazione al riguardo nel luglio
2012; iii) la IOSCO, con l’aiuto del Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria, valuterà i requisiti vigenti in materia di cartolarizzazione ed
emetterà ulteriori raccomandazioni per quanto riguarda le politiche in materia nel
luglio 2012; iv) un gruppo interno all’FSB esaminerà la regolamentazione
di altre entità del sistema bancario ombra[2]
e pubblicherà una relazione al riguardo nel settembre 2012, e v) un altro
gruppo interno all’FSB lavorerà sulla concessione di titoli in prestito e sulle
operazioni pronti contro termine e pubblicherà una relazione al riguardo nel
dicembre 2012. Questi gruppi di lavoro includono l’UE ed altri importanti paesi,
tra cui gli USA, la Cina e il Giappone, che, da parte loro, stanno studiando
adeguate misure di regolamentazione. 3. Che cos’è
il sistema bancario ombra? La relazione pubblicata dall’FSB
nell’ottobre 2011, che rappresenta il primo ampio tentativo a livello
internazionale di affrontare i problemi posti dal sistema bancario ombra, tratta
i seguenti aspetti: i) la definizione di principi per la vigilanza e la
regolamentazione del sistema bancario ombra; ii) l’avvio di un processo di
mappatura inteso ad individuare e a valutare i rischi sistemici propri del
sistema bancario ombra, e iii) la definizione del campo d’applicazione di
possibili misure di regolamentazione. Nella relazione l’FSB definisce il sistema bancario ombra
come il sistema di intermediazione creditizia costituito da entità ed attività operanti
al di fuori del normale sistema bancario. Questa definizione implica che il
sistema bancario ombra si basa su due pilastri strettamente correlati. In primo luogo, le entità che operano al di fuori del
normale sistema bancario e si occupano di una delle seguenti attività: ·
raccogliere
finanziamenti con caratteristiche analoghe ai depositi; ·
realizzare
la trasformazione delle scadenze e/o della liquidità; ·
consentire
il trasferimento del rischio di credito, e ·
usare,
direttamente o indirettamente, la leva finanziaria. In secondo luogo, le attività che potrebbero rappresentare
importanti fonti di finanziamento per le entità non bancarie. Tra queste
attività figurano la cartolarizzazione, la concessione di titoli in prestito e
le operazioni pronti contro termine. In questo contesto, l’analisi della Commissione è al momento
concentrata sulle possibili entità ed attività del sistema bancario ombra. Data
la rapida evoluzione cui esse sono soggette, l’elenco riportato di seguito non
deve essere ritenuto esaustivo. Possibili entità ed
attività del sistema bancario ombra che la Commissione sta attualmente
analizzando Entità: - società a destinazione specifica (special purpose
entities – SPE) che realizzano la trasformazione delle scadenze e/o della
liquidità, ad esempio veicoli di cartolarizzazione quali gli ABCP conduits
(veicoli per l'emissione di cambiali finanziarie garantite da attività), gli special
investment vehicles (SIV – veicoli speciali d’investimento) e altre società
veicolo (special purpose vehicles – SPV); - i fondi comuni monetari (money market funds – MMF)
e altri tipi di fondi di investimento o tipi di prodotti con caratteristiche
analoghe ai depositi, che li rendono fortemente esposti al ritiro in massa
(corsa allo sportello); - fondi di investimento, compresi gli ETF (exchange
traded funds), che forniscono credito o utilizzano la leva finanziaria; - società finanziarie ed entità specializzate nei titoli
che, pur non essendo regolamentate come le banche, forniscono crediti o
garanzie su crediti o realizzano la trasformazione delle scadenze e/o della
liquidità, e - imprese di assicurazione e di riassicurazione
che emettono o garantiscono prodotti creditizi.
Attività: - cartolarizzazione e - prestiti di titoli e operazioni pronti
contro termine. Secondo l’FSB,
nel 2010 la dimensione del sistema bancario ombra a livello mondiale era pari a
circa 46 000 miliardi di euro, rispetto ai 21 000 miliardi di euro
del 2002. Si tratta di una cifra che rappresenta il 25-30% dell’intero sistema
finanziario e circa la metà delle attività bancarie. Negli Stati Uniti la
proporzione è ancora più significativa, con una quota stimata tra il 35 e il
40%. Secondo le stime dell’FSB, tuttavia, la quota di attività degli
intermediari finanziari diversi dalle banche ubicati in Europa espressa in
percentuale del sistema bancario ombra mondiale è fortemente aumentata dal 2005
al 2010, mentre la quota delle attività ubicate negli USA è diminuita. A
livello mondiale, la quota di tali attività detenuta in giurisdizioni europee è
aumentata dal 10 al 13% per gli intermediari del Regno Unito, dal 6 all’8%
per gli intermediari dei Paesi Bassi, dal 4 al 5% per gli intermediari tedeschi
e dal 2 al 3% per gli intermediari spagnoli. In Francia e in Italia gli
intermediari hanno mantenuto le quote rispettive del 6 e del 2%. Domande: a) Siete
d’accordo con la definizione proposta di sistema bancario ombra? b) Siete d’accordo con l’elenco
preliminare delle entità ed attività del sistema bancario ombra? Ritenete
opportuno analizzare ulteriori entità e/o attività? Se sì, quali? 4. Quali sono
i rischi ed i benefici legati al sistema bancario ombra? Le attività del sistema bancario ombra possono rappresentare
una dimensione importante del sistema finanziario. Esse svolgono infatti una
delle seguenti funzioni: i) offrono agli investitori alternative ai
depositi bancari; ii) canalizzano più efficacemente le risorse verso
bisogni specifici, grazie alla loro maggiore specializzazione; iii) costituiscono
un finanziamento alternativo per l’economia reale, particolarmente utile quando
il sistema bancario tradizionale o i canali di mercato soffrono di disfunzioni
temporanee, e iv) costituiscono una possibilità di diversificazione del
rischio rispetto al sistema bancario. Tuttavia, le entità e le attività del sistema bancario ombra
possono dare origine anche ad un certo numero di rischi. Alcuni di questi
rischi possono essere di natura sistemica, in particolare a causa della
complessità delle entità e delle attività del sistema bancario ombra, della
loro portata intergiurisdizionale e della intrinseca mobilità dei mercati dei
titoli e dei fondi, nonché dell’interconnessione tra le entità e le attività
del sistema bancario ombra con il normale sistema bancario. Questi rischi possono essere raggruppati come indicato di
seguito. i) Tipi di
finanziamento analoghi ai depositi, che possono provocare corse allo sportello Le attività del sistema bancario ombra sono esposte a rischi
finanziari simili a quelli cui sono esposte le banche, ma non sono soggette a
restrizioni comparabili a quelle imposte dalla regolamentazione e dalla
vigilanza bancaria. Alcune attività del sistema bancario ombra, ad esempio, si
basano su finanziamenti a breve termine, cosa che le espone al rischio di un improvviso
e massiccio ritiro di fondi da parte dei clienti. ii) Accumulo di
leva finanziaria elevata e invisibile Una leva finanziaria elevata può rendere più fragile il
settore finanziario ed essere fonte di rischio sistemico. Le attività del
sistema bancario ombra possono essere caratterizzate da una leva finanziaria
elevata in quanto le garanzie vengono riutilizzate più volte, ma non sono
soggette ai limiti imposti dalla regolamentazione e dalla vigilanza bancaria. iii) Elusione
delle regole e arbitraggio regolamentare Il sistema bancario ombra può essere utilizzato per eludere
la regolamentazione o la vigilanza applicate alle banche normali, frammentando
il tradizionale processo di intermediazione creditizia in strutture
giuridicamente indipendenti che trattano le une con le altre. Questa
“frammentazione normativa” crea il rischio di un livellamento normativo verso
il basso per l’intero sistema finanziario, in quanto le banche e gli altri
intermediari finanziari cercano di imitare le entità del sistema bancario ombra
o di spingere determinate operazioni verso entità che non rientrano nel loro
consolidamento. Ad esempio, le operazioni che eludono le norme patrimoniali e
contabili e che trasferiscono i rischi al di fuori del campo d’applicazione
della vigilanza bancaria hanno avuto un ruolo importante nell’innescare la
crisi del 2007/2008. iv)
Fallimenti disordinati che colpiscono il sistema bancario Le attività del sistema
bancario ombra sono spesso strettamente legate a quelle del normale sistema
bancario. I fallimenti possono portare a significativi fenomeni di contagio ed
effetti di ricaduta. In situazioni di emergenza o in condizioni di grave
incertezza, i rischi assunti dalle banche del sistema ombra possono essere
facilmente trasmesse al settore bancario attraverso vari canali: a) assunzione
diretta di prestiti dal sistema bancario e sopravvenienze passive bancarie (supporto
di credito e linee di liquidità), e b) vendite massicce di attività con
ripercussioni sui prezzi delle attività finanziarie e immobiliari. Domande: c) Siete d’accordo sul fatto che il
sistema bancario ombra può prestare un contributo positivo al sistema
finanziario? Le attività del sistema bancario ombra presentano altri aspetti
positivi da valorizzare e promuovere nel futuro? d) Siete d’accordo con la
descrizione dei canali attraverso cui le attività del sistema bancario ombra
creano nuovi rischi o li trasferiscono verso altri settori del sistema
finanziario? e) Si deve tenere conto di altri
canali attraverso cui le attività del sistema bancario ombra creano nuovi
rischi o li trasferiscono verso altri settori del sistema finanziario? 5. Quali
sono le sfide per le autorità di vigilanza e di regolamentazione? Alla luce dei potenziali rischi di cui sopra, è essenziale
che le autorità di vigilanza e di regolamentazione studino il modo migliore per
disciplinare le entità e le attività del sistema bancario ombra. Ciò pone
diverse sfide. In primo luogo, le autorità interessate devono individuare e
monitorare le entità interessate e le loro attività. Nell’UE, la maggior parte
delle autorità nazionali hanno esperienza in materia e la Banca centrale
europea (BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e il Comitato
europeo per il rischio sistemico (CERS) hanno cominciato ad accumulare
esperienza in materia di sistema bancario ombra. Resta tuttavia urgente
colmare, a livello globale, le lacune che attualmente caratterizzano i dati
disponibili circa l’interconnessione tra banche e istituti finanziari non
bancari. L’UE potrebbe pertanto essere chiamata a garantire l’esistenza di
procedure permanenti per la raccolta e lo scambio di informazioni
sull’individuazione e sulle pratiche di vigilanza tra tutte le autorità di
vigilanza dell’UE, la Commissione, la BCE e le altre banche centrali, che
dovranno lavorare in stretto coordinamento per condividere le informazioni e
individuare rapidamente i problemi. Potrebbe inoltre essere necessario attribuire
nuove competenze alle autorità nazionali di vigilanza. In secondo luogo, le autorità devono definire un approccio in
materia di vigilanza delle entità del sistema bancario ombra. Secondo la
Commissione ciò deve: i) essere attuato al livello adeguato, ossia a
livello nazionale e/o europeo; ii) essere proporzionato; iii) tenere
conto della capacità e delle competenze già esistenti in materia di vigilanza, e
iv) essere integrato nel quadro macroprudenziale. Su quest’ultimo punto,
le autorità devono essere in grado di comprendere il funzionamento delle catene
nascoste di intermediazione del credito, valutare adeguatamente la loro
importanza sistemica, prendere in esame le implicazioni macroprudenziali dei nuovi
prodotti o delle nuove attività e realizzare la mappatura delle
interconnessioni tra il sistema bancario ombra e il resto del settore
finanziario. In terzo luogo, dato che le questioni concernenti il sistema
bancario ombra potrebbero rendere necessaria l’estensione della portata e della
natura della regolamentazione prudenziale, è necessario predisporre risposte
normative adeguate. La relazione dell’FSB di cui sopra ha suggerito alcuni
principi generali che le autorità di regolamentazione dovrebbero applicare nel
mettere a punto e attuare le misure di regolamentazione per il sistema bancario
ombra. Secondo l’FSB le misure di regolamentazione devono essere mirate,
proporzionate, lungimiranti, flessibili ed efficaci, nonché essere soggette a
valutazione e riesame. La Commissione ritiene opportuno che le autorità tengano
conto di questi principi generali. Inoltre, ritiene necessario adottare un
approccio specifico per ciascun tipo di entità e/o attività. Ciò imporrà di
trovare il giusto equilibrio tra tre possibili strumenti complementari, ossia i) regolamentazione
indiretta (regolamentazione dei legami tra il normale sistema bancario e le
entità del sistema bancario ombra); ii) un’adeguata estensione o revisione
della vigente regolamentazione, e iii) una nuova regolamentazione
specifica per le entità e le attività del sistema bancario ombra. In questo
contesto è inoltre necessario prendere in esame misure di regolamentazione
alternative o complementari. Domande: f) Siete d’accordo con la necessità
di assoggettare a sorveglianza e regolamentazione più rigorose le entità e le
attività del sistema bancario ombra? g) Siete d’accordo con le proposte
relative alla sorveglianza e all’individuazione delle entità interessate e
delle loro attività? Ritenete che l’UE abbia bisogno di procedure permanenti
per la raccolta e lo scambio di informazioni sull’individuazione e sulle
pratiche di vigilanza tra tutte le autorità di vigilanza dell’UE, la
Commissione, la BCE e le altre banche centrali? h) Siete d’accordo con i
summenzionati principi generali di vigilanza del sistema bancario ombra? i) Siete d’accordo con i
summenzionati principi generali per le risposte normative? j) Quali misure si potrebbero
prevedere per garantire, a livello internazionale, uniformità di trattamento
del sistema bancario ombra e per evitare l’arbitraggio regolamentare a livello mondiale?
6. Quali sono
le misure di regolamentazione che disciplinano il sistema bancario ombra
nell’UE? Nell’UE attualmente vengono seguiti tutti e tre i possibili
approcci normativi descritti nella precedente sezione del presente Libro verde.
Se ne dà un'illustrazione nei paragrafi che seguono. Diverse proposte
legislative che incidono sulle entità e sulle attività del sistema bancario
ombra sono già state adottate o sono in corso di negoziazione da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, in alcuni Stati membri vigono a
livello nazionale norme supplementari in tema di vigilanza delle entità e delle
attività finanziarie non regolamentate dall'UE. 6.1. Regolamentazione indiretta delle attività del
sistema bancario ombra attraverso la regolamentazione bancaria e assicurativa L’UE ha adottato indirettamente importanti iniziative per
rispondere ai problemi di sistema bancario ombra provocati dalle strutture di
cartolarizzazione, allo scopo di scoraggiare le banche dall'eludere i vigenti
obblighi in materia di requisiti patrimoniali e altre disposizioni in materia: ·
la
revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali delle banche nel 2009 (la
cosiddetta direttiva sui requisiti patrimoniali, o “CRD II”)[3], che
gli Stati membri dovrebbero aver recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali
entro l'ottobre 2010, ha imposto sia ai cedenti che ai promotori di attività
cartolarizzate di mantenere una quota significativa dei rischi sottoscritti. La
direttiva ha inoltre rafforzato il trattamento delle linee di liquidità e delle
esposizioni creditizie verso i veicoli di cartolarizzazione. Le norme
precedenti consentivano alle banche di non accantonare capitale per i costi
corrispondenti; ·
le
modifiche introdotte dalla successiva revisione della direttiva nel 2010 (la
cosiddetta “CRD III”)[4]
hanno rafforzato ulteriormente i requisiti patrimoniali, in linea con le
raccomandazioni pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
nel luglio 2009. Dal dicembre 2011 alle banche è stato imposto l’obbligo di
allinearsi a norme di informazione supplementari e di detenere un capitale
nettamente più elevato per coprire i rischi legati agli investimenti in
complesse operazioni di ricartolarizzazione. La direttiva ha inoltre imposto
alle autorità competenti di tutti gli Stati membri di tenere conto dei rischi
di reputazione legati a strutture o prodotti di cartolarizzazione complessi
quando valutano il rischio delle singole banche a titolo del secondo pilastro
del quadro Basilea/CRD[5];
·
nella
sua ultima proposta di revisione della direttiva (la cosiddetta “CRD IV”)[6]
la Commissione ha proposto di introdurre requisiti di liquidità espliciti a
decorrere dal 2015, comprese linee di liquidità per le società veicolo e per
tutti gli altri prodotti o servizi legati al rischio di reputazione di una
banca, e ·
nel
novembre 2011 la Commissione ha approvato una modifica agli International
Financial Reporting Standard (IFRS) intesa a migliorare gli obblighi di
informazione relativi al trasferimento di attività finanziarie (IFRS 7)[7].
La Commissione sta inoltre esaminando i nuovi principi sul consolidamento (IFRS
10, 11 e 12). Tali principi mirano a migliorare il consolidamento dei veicoli
di cartolarizzazione e gli obblighi di informazione relativi alle
partecipazioni non consolidate in “entità strutturate” quali veicoli di
cartolarizzazione o finanziamenti garantiti da attività. Per quanto riguarda il settore assicurativo,
in conformità con le modalità di applicazione della direttiva quadro
Solvibilità II[8]
per le imprese di assicurazione e riassicurazione che investono in prodotti di
cartolarizzazione, la Commissione intende imporre ai cedenti e ai promotori di
tali prodotti di rispettare obblighi di mantenimento del rischio analoghi a
quelli di cui alla normativa bancaria. 6.2. Estendere
il campo di applicazione della vigente regolamentazione prudenziale alle
attività del sistema bancario ombra Il campo di applicazione della regolamentazione vigente è
stato esteso a nuove entità ed attività in modo da coprire più settori, far
fronte al rischio sistemico e rendere più difficoltoso, in futuro,
l’arbitraggio regolamentare. Questo è l’approccio adottato per le imprese d’investimento,
che sono soggette al regime di cui alla direttiva sui mercati degli strumenti
finanziari (MiFID)[9].
Nel riesaminare questo quadro, il 20 ottobre 2011 la Commissione ha presentato
una proposta di direttiva rifusa e una proposta di regolamento, per estendere l’ambito
di applicazione della MiFiD (per includervi, ad esempio, tutti i sistemi di trading
ad alta frequenza e un numero maggiore di imprese di investimento su materie
prime); rendere più trasparenti gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale,
cosa che migliorerà la capacità di individuare i rischi provenienti dal sistema
bancario ombra, e affidare alle autorità nazionali competenti e all’AESFEM
poteri di intervento e di iniziativa rafforzati, cosa che consentirà loro di
controllare e attenuare i rischi derivanti dal sistema bancario ombra. La MiFID
non impone direttamente requisiti patrimoniali alle imprese che rientrano nel
suo campo di applicazione, ma fa riferimento alla direttiva sui requisiti
patrimoniali, imponendo pertanto alle entità che esercitano attività del
sistema bancario ombra requisiti prudenziali analoghi a quelli che si applicano
alle banche. 6.3. Regolamentazione diretta di alcune attività del
settore bancario ombra L’UE, infine, ha anche
già adottato misure intese a regolamentare direttamente le entità e le attività
del sistema bancario ombra. Per quanto riguarda i fondi di investimento, la direttiva
sui gestori di fondi di investimento alternativi[10]
affronta già diversi aspetti del sistema bancario ombra, a condizione che le
entità interessate rientrino nel campo di applicazione di tale direttiva in
quanto fondi di investimento alternativi. I gestori di attività sono adesso
tenuti a monitorare il rischio di liquidità e ad applicare un sistema di
gestione della liquidità. Alla luce dei nuovi metodi per calcolare la leva
finanziaria e dei nuovi obblighi di informazione, le autorità competenti
potranno controllare più agevolmente attività quali le operazioni pronti contro
termine o i prestiti di titoli. I fondi comuni monetari e gli ETF possono rientrare nella vigente
legislazione sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM)[11].
Inoltre, l’AESFEM ha messo a punto orientamenti, entrati in vigore il 1° luglio
2011[12],
dove figurano tra l'altro raccomandazioni intese a far sì che tali fondi
limitino gli investimenti ammissibili, riducano la durata media ponderata e
calcolino il valore patrimoniale netto su base giornaliera. Le agenzie di rating del credito (CRA) non utilizzano la
leva finanziaria e non realizzano direttamente la trasformazione delle
scadenze. Esse hanno tuttavia un ruolo importante nella catena di
intermediazione del credito, in quanto assegnano rating a prodotti ed entità. Nell’UE,
le agenzie di rating sono soggette a stretta regolamentazione e vigilanza da
parte dell’AESFEM[13].
La Commissione ha inoltre proposto misure legislative supplementari per
rafforzare il processo di rating del credito[14].
Infine, per quanto riguarda la regolamentazione
assicurativa, la direttiva quadro Solvibilità II affronta anche diversi aspetti
del sistema bancario ombra, in quanto prevede una regolamentazione esaustiva
incentrata su un approccio di tipo economico e basato sul rischio e impone
rigorosi requisiti di gestione del rischio, tra cui il principio di prudenza degli
investimenti. In particolare, essa riguarda esplicitamente il rischio di
credito grazie ai requisiti patrimoniali, prevede un approccio fondato sul
totale di bilancio, in virtù del quale tutte le entità e le esposizioni sono
soggette a vigilanza consolidata, e adotta un approccio al rischio di credito
tanto rigoroso quanto quello della CRD IV. La direttiva Solvibilità II impone
inoltre agli Stati membri di autorizzare le società veicolo nel settore
assicurativo. Le modalità di applicazione dettagliate della direttiva Solvibilità
II, attualmente in corso di elaborazione, conterranno requisiti di
autorizzazione e di vigilanza continuativa in materia di solvibilità, governo
societario e informazione per le società veicolo nel settore assicurativo. Domande: k) Qual è il vostro punto di vista
circa le misure già adottate a livello UE per far fronte ai problemi sollevati
dal sistema bancario ombra? 7. Questioni
in sospeso Sebbene la questione delle entità e attività del sistema
bancario ombra sia già stata affrontata in larga misura, grazie all’adozione di
misure dirette e indirette e all’estensione dell’ambito di applicazione della
vigente regolamentazione, come illustrato sopra, l’evoluzione continua di
questo sistema e la nostra comprensione del fenomeno ci impongono di andare
oltre. Scopo dei lavori attuali della Commissione è, in
coordinamento con l’FSB, gli organismi preposti a stabilire le norme e le
pertinenti autorità di vigilanza e di regolamentazione dell’UE, di esaminare
attentamente le misure vigenti e proporre un approccio atto ad instaurare una
vigilanza globale sul sistema bancario ombra associata ad un quadro
regolamentare adeguato. In questo contesto la Commissione continua a vagliare
opzioni diverse e iniziative nuove in cinque settori fondamentali. 7.1. Regolamentazione bancaria In
quest’ambito varie questioni sono all'esame con l'obiettivo trasversale di: ·
tener
conto a fini prudenziali di ogni trasferimento indebito dei rischi verso entità
del sistema bancario ombra; ·
vagliare
i modi per individuare i canali di esposizione, limitare la sovraesposizione
verso entità del sistema bancario ombra e migliorare gli obblighi di
informazione delle banche relativamente all’esposizione verso tali entità; ·
assicurare
che la regolamentazione bancaria copra tutte le attività pertinenti. Si stanno esaminando, in particolare, le regole di
consolidamento per le entità del sistema bancario ombra, al fine di assicurare
l’adeguato consolidamento a fini prudenziali delle entità sponsorizzate dalle
banche e, quindi, il loro pieno assoggettamento al quadro globale di Basilea
III. È altresì importante analizzare le differenze fra consolidamento contabile
e consolidamento prudenziale e quelle tra le diverse giurisdizioni. Al riguardo
è opportuno valutare l’impatto che i nuovi IFRS esercitano sul consolidamento,
in particolare riguardo alle entità del sistema bancario ombra. In tema di esposizione delle banche verso entità del sistema
bancario ombra, occorre approfondire l’esame di varie questioni: i) appurare
se, nella normativa bancaria vigente, le grandi esposizioni siano regolamentate
con un rigore sufficiente a coprire tutte le esposizioni verso il sistema
bancario ombra, singolarmente e collettivamente; ii) stabilire come tenere
efficacemente conto della leva finanziaria in entità del sistema bancario ombra
quali i fondi d’investimento, vagliando tra l’altro l’ipotesi di estendere il
cosiddetto approccio della trasparenza seguito attualmente da alcune banche;
iii) vagliare l’ipotesi di estenderee a tutte le entità del sistema
bancario ombra il trattamento che la CRD II riserva ai veicoli di
cartolarizzazione relativamente alle linee di liquidità e alle esposizioni
creditizie; iv) esaminare l’attuazione del trattamento riservato dalle
autorità di vigilanza nazionali al supporto implicito. La vigente normativa bancaria dell’UE è
circoscritta agli istituti che accettano depositi e che forniscono credito; si
potrebbe ipotizzarne l'estensione dell'ambito d'applicazione per quanto
riguarda gli istituti finanziari e le attività. La Commissione sta valutando i
pro e i contro dell’estendere alcune disposizioni della CRD IV alle
imprese finanziarie che non accettano depositi, attualmente escluse dalla
definizione di cui al regolamento sui requisiti patrimoniali[15],
con la conseguenza, tra l’altro, di limitare futuri arbitraggi regolamentari da
parte degli erogatori di credito. 7.2. Questioni connesse alla regolamentazione della
gestione delle attività La Commissione segue con attenzione l'evoluzione dei mercati
degli ETF e dei fondi comuni monetari nel quadro del sistema bancario ombra. Riguardo agli ETF, l’FSB ha rilevato un possibile squilibrio
fra la liquidità offerta agli investitori in ETF e la minore liquidità delle
attività sottostanti. Attualmente il dibattito regolamentare si concentra sui
seguenti aspetti: possibili interruzioni della liquidità; qualità delle
garanzie fornite in caso di prestiti di titoli e operazioni su derivati (swap)
tra fornitori di ETF e relative controparti; conflitti d’interesse nel caso in
cui le controparti in tali operazioni appartengano allo stesso gruppo
societario. Alcune delle questioni citate non sono limitate agli ETF: si
pongono anzi in tutti i casi in cui titoli detenuti da un fondo d'investimento
sono prestati a controparti oppure quando un fondo effettua un’operazione su
derivati (ad es., total return swap) con una controparte. Inoltre, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati sta riesaminando il quadro relativo agli organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) in generale, e la potenziale
applicazione agli ETF in particolare, nella prospettiva di adottare entro
l’anno nuove linee guida che includano raccomandazioni sull’etichettatura degli
ETF, l’informativa agli investitori e l'impiego delle garanzie. Riguardo ai fondi comuni monetari, le principali
preoccupazioni rilevate vertono sui rischi di “corse allo sportello”, vale a
dire i rischi di ritiro massiccio e simultaneo da parte degli investitori, che
potrebbero influire pesantemente sulla stabilità finanziaria. Nell’analisi
dell’FSB, la possibilità che si verifichino corse allo sportello deriva
principalmente dal rischio di credito e dal rischio di liquidità insiti nel
portafoglio del fondo comune monetario così come dal metodo con cui sono
valutate le sue attività. Il rischio di corse allo sportello aumenta quando il
fondo comune monetario valuta le proprie attività applicando il metodo del
costo ammortizzato per mantenerne stabile il valore patrimoniale netto (net
asset value – NAV) anche in presenza di fluttuazioni del valore di mercato
degli investimenti sottostanti, come avviene per i cosiddetti fondi comuni
monetari a NAV costante. In caso di stress del mercato, gli investitori sono
incentivati a ritirare per primi i fondi, in anticipo sull'inevitabile calo del
NAV. 7.3. Prestiti di titoli e operazioni pronti contro
termine Un’altra questione centrale è quella dei prestiti di titoli
e delle operazioni pronti contro termine, perché si tratta di attività che
permettono di aumentare in tempi brevi la leva finanziaria e che costituiscono
una fonte essenziale di fondi cui attingono alcune entità del sistema bancario
ombra. Al momento i lavori della Commissione e dell'FSB vertono sull'analisi
delle pratiche attuali, sull’individuazione delle lacune nella regolamentazione
vigente e sulla rilevazione delle incongruenze fra le diverse giurisdizioni. Tra gli aspetti specifici su cui soffermarsi potrebbero
annoverarsi i seguenti: gestione prudente delle garanzie; pratiche di reinvestimento
del contante ricevuto come corrispettivo di titoli garantiti; reimpiego delle
garanzie (re-hypothecation); modi per migliorare la trasparenza sia sui
mercati sia per le autorità di vigilanza; ruolo delle infrastrutture di
mercato. A parere della Commissione, occorre prestare particolare attenzione
all’effetto leva globale risultante da prestiti di titoli, gestione delle
garanzie e operazioni pronti contro termine, affinché le autorità di vigilanza
possano disporre di informazioni attendibili per valutare tale effetto leva e
degli strumenti atti a controllarlo e a evitarne gli effetti prociclici
eccessivi. Andrebbero infine riviste le diverse normative sul fallimento e le
relative ripercussioni sulle garanzie, nella prospettiva di migliorare la
coerenza sul piano internazionale contestualmente alle pratiche contabili
inerenti a questo tipo di operazioni. 7.4. Cartolarizzazione Sarà importante includere un esame che
permetta di appurare se le misure relative alla cartolarizzazione illustrate nel
presente Libro verde abbiano consentito di rispondere adeguatamente alle
preoccupazioni sollevate dal sistema bancario ombra. La Commissione sta altresì valutando le
modalità con cui misure analoghe potranno essere adottate anche in altri
settori. Le questioni principali vertono su trasparenza, standardizzazione,
ritenzione e requisiti contabili. I servizi della Commissione e la US
Securities and Exchange Commission (SEC, Commissione della borsa valori
statunitense) hanno quindi avviato un esame comparativo delle norme in materia
di cartolarizzazione vigenti nell’UE e negli USA, i quali condividono
l’obiettivo di conseguire pratiche di cartolarizzazione più sicure e più
solide. È stata avviata anche una collaborazione con la IOSCO, in coordinamento
con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), per assistere
l'FSB nell'elaborazione, entro il luglio 2012, di raccomandazioni strategiche
intese a chiedere a tutte le giurisdizioni di adottare quadri regolamentari
comparabili e compatibili. 7.5. Altre entità del sistema bancario ombra[16] All’FSB e nell’ambito dell’UE sono in corso lavori anche su
altre entità del sistema bancario ombra, al fine di: i) elencare le entità
contemplabili; ii) inventariare i regimi regolamentari e di vigilanza
vigenti; iii) individuarne le lacune; iv) se necessario, proporre
misure prudenziali aggiuntive per tali entità. Un’altra questione da esaminare è la raccolta dei dati,
considerata la possibilità che alcune autorità di vigilanza nazionali non
godano dei poteri necessari per raccogliere dati su tutte le entità del sistema
bancario ombra. Per valutare la situazione la Commissione e le autorità europee
di vigilanza terranno consultazioni con le autorità di vigilanza nazionali. In
funzione dell'esito di tali consultazioni si deciderà se sia opportuno un
approccio normativo a livello di UE. In linea con i lavori dell’FSB sulle
lacune nei dati, potrebbe risultare utile anche far sì che le autorità di
vigilanza godano del potere di raccogliere dati e metterli in comune su scala
mondiale. Al riguardo sarebbe auspicabile l’istituzione di un identificatore
delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier – LEI)[17]
mondiale. In linea con quanto annunciato nel Libro
verde del 20 ottobre 2010[18],
la Commissione si propone anche di esaminare più approfonditamente misure di
risoluzione per altri istituti finanziari. In quest'ambito valuterà la natura
dei rischi per la stabilità finanziaria che le diverse entità non bancarie
pongono e l’eventuale necessità di disposizioni adeguate per le procedure di
risoluzione. A tal fine prenderà in considerazione diverse entità del sistema
bancario ombra citate nel presente Libro verde. La Commissione ritiene infine necessario
proseguire l’analisi per verificare se il nuovo quadro Solvibilità II sarà in
grado di affrontare con piena efficienza tutte le questioni che si porranno in
relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono
attività analoghe a quelle del sistema bancario ombra. Domande: l) Concordate
con l’analisi delle questioni che attualmente s’iscrivono nei cinque settori
fondamentali in cui la Commissione continua a vagliare opzioni diverse? m) Dovrebbero essere trattate altre
questioni? Se sì, quali? n) Eventualmente, quali modifiche
del vigente quadro regolamentare dell’UE sono necessarie per affrontare
adeguatamente i rischi e le questioni illustrati? o) Quali altre misure (ad esempio,
monitoraggio rafforzato o misure non vincolanti) dovrebbero essere prese in
considerazione? 8. prossime
tappe previste dall’ue Alla luce dell’esito di questa
consultazione e dei lavori svolti dal Comitato europeo per il rischio
sistemico, dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati e dall’Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, la Commissione deciderà come dare
adeguatamente seguito alle questioni relative al sistema bancario ombra
illustrate nel presente Libro verde, eventualmente anche mediante misure
legislative. La Commissione continuerà ad impegnarsi nelle attività in corso a
livello internazionale, tra l’altro per assicurarsi che sia garantita la parità
di condizioni. L’eventuale seguito regolamentare sarà corredato di un'attenta
valutazione degli impatti potenziali e terrà conto dei risultati dei lavori del
gruppo ad alto livello di esperti sulle riforme strutturali nel settore
bancario, costituito di recente dalla Commissione[19].
Una volta che sarà stata pubblicata la relazione del gruppo, la Commissione
valuterà la necessità di lanciare per determinate questioni ulteriori
consultazioni mirate. La Commissione invita le parti
interessate a trasmettere osservazioni e commenti su tutte le questioni
illustrate nel presente Libro verde, in particolare rispondendo alle domande
indicate. Il 27 aprile 2012 si terrà inoltre a Bruxelles una conferenza
pubblica sul sistema bancario ombra, organizzata dalla Commissione, cui tutte
le parti interessate sono invitate[20]. A meno che non ne sia chiesta
esplicitamente la riservatezza, le risposte ricevute saranno caricate sul sito
web della Commissione, che pubblicherà anche una sintesi dei risultati della
consultazione. S’invitano le parti interessate a
trasmettere osservazioni e commenti anteriormente al 1° giugno 2012
al seguente indirizzo di posta elettronica: markt-consultation-shadow-banking@ec.europa.eu [1] Disponibile all’indirizzo http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf. [2] Tra le altre entità del sistema
bancario ombra figurano le entità elencate nel riquadro che segue, esclusi i
fondi comuni monetari. [3] Direttiva 2009/111/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le
direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i
grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302
del 17.11.2009, pag. 97). [4] Direttiva 2010/76/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica
le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti
patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il
riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L
329 del 14.12.2012, pag. 3). [5] Cfr. allegato V, punto 8, della
direttiva 2006/48/CE, modificata dalla direttiva 2009/111/CE. [6] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm. [7]
Regolamento
(UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi
contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International
Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE). [8] Direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335/1
del 17.12.2009). [9] Direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). [10] Direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di
fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU
L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). [11] Direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM). [12] Disponibile all’indirizzo internet http://www.esma.europa.eu/content/Guidelines-Common-definition-European-money-market-funds.
[13] Regolamento (CE) n. 1060/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle
agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1) e regolamento
(UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011,
recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di
rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30). [14] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating
del credito [15] Commissione europea, proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, COM(2011) 452 definitivo
del 20 luglio 2011. [16] Per l’elenco delle altre entità
del sistema bancario ombra cfr. nota in calce 2. [17] Il LEI è uno standard mondiale
che contribuirebbe alla gestione del rischio, alla qualità dei dati e alla
vigilanza macroprudenziale. L’FSB ha costituito un gruppo di esperti incaricato
di coordinare i lavori della comunità mondiale delle autorità di
regolamentazione per l'elaborazione di raccomandazioni sul quadro adeguato di governance
per il LEI mondiale. [18] Consultabile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/Result.do?code=52010DC0579&Submit=Cercare&RechType=RECH_celex&_submit=Cercare [19] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/01/20120116_en.htm [20] http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm