31980L0780

Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 30/08/1980 pag. 0049 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0236
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0236
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0057


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (80/780/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a due ruote a norma delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i retrovisori;

considerando che queste prescrizioni, in vigore o in fase di progetto, differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risultano ostacoli agli scambi, per la cui eliminazione occorre che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare, ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni;

considerando che, dato l'aumento del numero e l'estensione dell'uso dei veicoli a due ruote, si rende necessaria la presenza su questi veicoli di uno o due retrovisori destinati a rendere possibile una visibilità posteriore e laterale;

considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai retrovisori, ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione CEE compilata per ogni tipo di retrovisore ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di retrovisore destinato ad equipaggiare i veicoli di cui all'articolo 7 se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, nell'appendice, per ogni tipo di retrovisore da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i retrovisori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri retrovisori.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di retrovisori per motivi concernenti la loro costruzione o il loro funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia questa disposizione non fa ostacolo a che uno Stato membro adotti tali misure per i retrovisori recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione. Sono altresì di applicazione le disposizioni dell'articolo 5. (1)GU n. C 197 del 4.8.1980, pag. 66. (2)GU n. C 182 del 21.7.1980, pag. 2.

Ai sensi del primo comma, viene meno la conformità con il tipo omologato quando non sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CEE compilate per ogni tipo di retrovisore che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità di diversi retrovisori muniti dello stesso marchio di omologazione CEE al tipo che ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo si intende ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, munito di motore, destinato a circolare su strada, la cui velocità massima per costruzione è superiore a 25 km/h.

Articolo 8

Ai sensi della presente direttiva, si intende per «omologazione di portata nazionale» l'atto amministrativo denominato: - agréation par type/aanneming, nella legislazione belga;

- standardtypegodkendelse, nella legislazione danese;

- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca;

- réception par type, nella legislazione francese;

- type approval, nella legislazione irlandese;

- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana;

- agréation, nella legislazione lussemburghese;

- typegoedkeuring, nella legislazione olandese;

- type approval, nella legislazione del Regno Unito.

Articolo 9

1. Su domanda di un costruttore o del suo mandatario, ogni Stato membro verifica se un tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato II. Per uno stesso tipo di veicolo questa domanda può essere inoltrata presso uno solo degli Stati membri.

2. Al termine delle prove, lo Stato membro rilascia il certificato relativo ai retrovisori del veicolo, qui di seguito denominato «certificato», di modello conforme a quello indicato nell'allegato II, appendice 1, precisando in particolare se il tipo di veicolo soddisfa o meno alle disposizioni della presente direttiva.

3. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di veicolo alle disposizioni della presente direttiva prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo indicato nel certificato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Detto controllo si limita a sondaggi.

Articolo 10

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia dei certificati redatti per ogni tipo di veicolo sottoposto a verifica. Una copia del certificato viene rilasciata anche al richiedente. Gli altri Stati membri devono accettare questo documento come dimostrazione che le prescrizioni della presente direttiva sono osservate.

Articolo 11

1. Su richiesta del costruttore o del suo mandatario, gli Stati membri in cui i veicoli o talune categorie di veicoli sono oggetto di un'omologazione nazionale applicano, ai fini di detta omologazione nazionale, le disposizioni della presente direttiva al posto delle corrispondenti prescrizioni nazionali.

2. Gli Stati membri in cui i veicoli o talune categorie di veicoli non formano oggetto di un'omologazione nazionale non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali veicoli adducendo il motivo che sono state osservate le disposizioni della presente direttiva anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali.

Articolo 12

1. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di veicolo alle disposizioni della presente direttiva prende le disposizioni necessarie per essere informato di qualsiasi modifica dei suddetti tipi di veicoli o dell'arresto della loro produzione.

2. Qualora questo Stato membro ritenga che tale modifica non implichi modifiche dei dati presi in considerazione per la redazione del certificato, le autorità competenti di detto Stato ne informano il costruttore o il suo mandatario.

3. Se invece lo Stato membro in questione costata che una modifica giustifica ulteriori verifiche e comporta perciò una modifica del certificato esistente o la redazione di un nuovo certificato, le autorità competenti di detto Stato ne informano il costruttore o il suo mandatario. Nel contempo esse trasmettono questi nuovi documenti, nonché il numero del telaio dell'ultimo veicolo prodotto in conformità del precedente certificato e, se del caso, anche il numero del telaio del primo veicolo prodotto in conformità del certificato modificato o nuovo, alle autorità competenti degli altri Stati membri entro un mese dalla data dei nuovi documenti.

Articolo 13

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (2).

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN (1)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (2)GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

ALLEGATO I PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DEI RETROVISORI

1. I retrovisori di ogni veicolo contemplato dalla presente direttiva devono rispondere alle prescrizioni relative all'omologazione CEE della direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1º marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (1), modificata dalla direttiva 79/795/CEE (2) cui sono apportate le seguenti modifiche: 1.1. Categoria dei retrovisori contemplati dalla presente direttiva

I retrovisori sono classificati nella categoria L, la cui omologazione CEE è definita al punto 1.2.

1.2. Omologazione CEE dei retrovisori della categoria L

I retrovisori della categoria L sono omologati secondo le prescrizioni previste per i retrovisori della categoria III, ad eccezione delle seguenti prescrizioni: 1.2.1. La media «r» dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente non deve essere inferiore a 1000 mm né superiore a 1200 mm.

1.2.2. Le dimensioni della superficie riflettente devono essere tali che: - nel caso di retrovisori circolari, il diametro della superficie riflettente sia compreso tra 100 e 150 mm;

- nel caso di retrovisori non circolari, sia possibile iscrivere un cerchio di almeno 100 mm di diametro tra i bordi estremi della superficie riflettente. Tale superficie riflettente deve a sua volta potersi iscrivere in un quadrato di 150 mm di lato. (1)GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1. (2)GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1.

1.3. Esempio di marchio di omologazione CEE per un retrovisore della categoria L >PIC FILE= "T0013737">

Didascalia

Il dispositivo recante questo marchio di omologazione CEE appartiene alla categoria L ed è stato omologato in Italia (e 3) con il n. 177.

Appendice MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

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ALLEGATO II NORME DI MONTAGGIO SUI VEICOLI Numero dei retrovisori e prescrizioni di montaggio

1. Ogni veicolo la cui velocità massima per costruzione è inferiore o pari a 100 km/h deve essere munito di un retrovisore recante il marchio di omologazione CEE. Detto retrovisore dev'essere situato sulla parte sinistra del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, e sulla parte destra negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

2. Ogni veicolo la cui velocità massima per costruzione è superiore a 100 km/h deve essere munito di due retrovisori recanti il marchio di omologazione CEE, uno situato sulla parte sinistra e l'altro situato sulla parte destra del veicolo.

3. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida del veicolo.

4. I retrovisori devono essere montati in modo da permettere al conducente seduto sul sedile nella normale posizione di guida di controllare la strada posteriormente e lateralmente al veicolo.

5. I retrovisori devono essere regolabili dal conducente nella sua posizione di guida.

6. Le prescrizioni della direttiva 71/127/CEE relative al campo di visibilità non si applicano ai retrovisori della categoria L.

Appendice MODELLO

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