ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
19 agosto 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [Absinthe de Pontarlier]

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti ( GU L 108 del 23.4.2019 )

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1350 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2019

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Absinthe de Pontarlier»]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Francia del 16 aprile 2014 per la registrazione dell'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier».

(2)

Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019. Il regolamento sulla protezione dovrebbe pertanto essere adottato conformemente al nuovo regolamento.

(5)

Di conseguenza, è opportuno registrare l'indicazione «Absinthe de Pontarlier» come indicazione geografica.

(6)

L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» dovrebbe essere protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» potrà continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede alla denominazione «Absinthe de Pontarlier» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» può continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)   GU C 110 del 23.3.2018, pag. 35.


Rettifiche

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/3


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2019 )

Alla pagina 8, allegato, punto 2, tabella, seconda riga, terza colonna,

anziché:

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leggasi:

«> 3,5 t».