ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
7 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE ( 1 )

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1097 della Commissione, del 6 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1098 del Consiglio, del 4 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

39

 

*

Decisione (UE) 2016/1099 del Consiglio, del 5 luglio 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna [notificata con il numero C(2016) 4134]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1101 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster [notificata con il numero C(2016) 4135]  ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133]

55

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice ( GU L 33 del 10.2.2016 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1093 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio.

(2)

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 20 novembre 2007.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio per l' utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio

Denominazione IUPAC:

Alpha-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) propionate

n. CE: non assegnato

n. CAS: 94667-33-1

86,1 % p/p (peso a secco)

1 gennaio 2018

31 dicembre 2027

8

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

2)

In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione a:

a)

utilizzatori industriali e professionali;

b)

acque sotterranee, per legno in impieghi nell'ambito dei quali sarà frequente l'esposizione agli agenti atmosferici.

3)

In considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1094 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva rame granulato nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 8, «preservanti per legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 3 aprile 2015 la Francia ha presentato la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il rame granulato destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(6)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rame granulato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Rame granulato

Denominazione IUPAC:

Rame

N. CE: 231-159-6

N. CAS: 7440-50-8

99 % p/p

1o gennaio 2017

31 dicembre 2026

8

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato;

3)

in considerazione dei rischi individuati per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1095 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) siano valutati nuovamente.

(2)

I composti di zinco acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono stati autorizzati a tempo indeterminato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1334/2003 (3) e (CE) n. 479/2006 (4) in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Detti prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Inoltre, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda per il cloruro di zinco anidro come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 1o febbraio 2012 (5), dell'8 marzo 2012 (6), del 23 maggio 2012 (7), del 15 novembre 2012 (8), del 12 settembre 2013 (9) e del 12 marzo 2015 (10) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina non hanno effetti nocivi sulla salute animale e umana e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate.

(5)

Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e il deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel parere dell'8 aprile 2014 (11) di ridurre notevolmente il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare il rischio di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita o qualsiasi altro effetto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici sulle esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni.

(6)

L'Autorità ha concluso inoltre che le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono un'efficace fonte di zinco. In considerazione delle caratteristiche chimiche del chelato di zinco di amminoacidi, l'Autorità raccomanda la sua suddivisione nei due gruppi seguenti: chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrolizzati proteici. Inoltre, per il chelato di zinco di idrato di glicina sono state valutate due diverse forme, una solida e una liquida. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

In seguito all'autorizzazione delle sostanze «acetato di zinco diidrato», «ossido di zinco», «solfato di zinco eptaidrato», «solfato di zinco monoidrato», «chelato di zinco di amminoacidi idrato» e «chelato di zinco di idrato di glicina» rilasciata dal presente regolamento, le voci di tali sostanze figuranti nei regolamenti (CE) n. 479/2006 e (CE) n. 1334/2003 sono obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse.

(9)

Il regolamento (CE) n. 335/2010 della Commissione (12) e i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione n. 991/2012 (13) e (UE) n. 636/2013 (14) hanno autorizzato alcuni composti di zinco come additivi alimentari per mangimi. Al fine di tener conto delle conclusioni espresse dall'Autorità nel parere dell'8 aprile 2014, che hanno anche costituito la base scientifica per le disposizioni concernenti il tenore totale di zinco nei mangimi composti per gli additivi autorizzati dal presente regolamento e che fanno riferimento soprattutto all'impatto ambientale dell'integrazione dei mangimi con zinco, è opportuno allineare il tenore massimo di zinco previsto dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 con le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il tenore di zinco nei mangimi composti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E6 relativa all'elemento Zinco-Zn, sono soppressi i seguenti additivi e le loro formule chimiche e descrizioni: «Acetato di zinco, diidrato», «Ossido di zinco», «Solfato di zinco, eptaidrato», «Solfato di zinco, monoidrato», «Chelato di zinco di amminoacidi, idrato».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2006

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E6 relativa all'additivo «Chelato di zinco di idrato di glicina».

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 335/2010

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 335/2010, nella linea 3b6.10, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 991/2012

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012, nella linea 3b609, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 636/2013

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, nella linea 3b611, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».

Articolo 7

Misure transitorie

1.   Le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 27 gennaio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 4).

(5)  EFSA Journal 2012;10(2):2572.

(6)  EFSA Journal 2012;10(3):2621.

(7)  EFSA Journal 2012;10(6):2734.

(8)  EFSA Journal 2012;10(11):2970.

(9)  EFSA Journal 2013;11(10):3369.

(10)  EFSA Journal 2015;13(4):4058.

(11)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.

(12)  Regolamento n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 22).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 18).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 3).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b601

Acetato di zinco diidrato

Composizione dell'additivo

Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Numero CAS: 5970-45-6

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di acetato di zinco diidrato nell'additivo per mangimi:

titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 1482).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco negli additivi per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b602

Cloruro di zinco anidro

Composizione dell'additivo

Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: ZnCl2

Numero CAS: 7646-85-7

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del cloruro di zinco anidro nell'additivo per mangimi:

titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0110).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione;

metodo CEN ICP-AES (EN ISO 11885); non per le premiscele.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela liquida.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b603

Ossido di zinco

Composizione dell'additivo

Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: ZnO

Numero CAS: 1314-13-2

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione dell'ossido di zinco nell'additivo per mangimi:

titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0252).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

Composizione dell'additivo

Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: ZnSO4 · 7H2O

Numero CAS: 7446-20-0

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del solfato di zinco eptaidrato nell'additivo per mangimi:

titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0111).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b605

Solfato di zinco monoidrato

Composizione dell'additivo

Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: ZnSO4 · H2O

Numero CAS: 7446-19-7

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del solfato di zinco monoidrato nell'additivo per mangimi:

titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 2159).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b606

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Composizione dell'additivo

Complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate.

Massimo 10 % delle molecole superiori a 1 500 Da.

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di amminoacido nell'additivo per mangimi:

metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Il chelato di zinco di amminoacidi può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b612

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

Composizione dell'additivo

Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %.

Tenore minimo di chelato di zinco dell'85 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di proteine idrolizzate nell'additivo per mangimi:

metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).

Per la quantificazione del tenore di zinco chelato nell'additivo per mangimi:

spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) seguita da metodi di regressione multivariata.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN/TS 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Il chelato di zinco di proteine idrolizzate può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b607

Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)

Composizione dell'additivo

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %.

Umidità: max. 10 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anione di glicina

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:

metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026

3b608

Chelato di zinco di idrato di glicina (liquido)

Composizione dell'additivo

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formula chimica: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anione di glicina

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:

metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Il chelato di zinco di glicina (liquido) può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

27 luglio 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1096 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione di animali d'acquacoltura negli Stati membri o parti degli stessi che sono soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (3).

(2)

La decisione 2010/221/UE consente agli Stati membri elencati nell'allegato I o nell'allegato II della stessa di imporre prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione delle specie di pesci sensibili all'alfavirus dei salmonidi (SAV) in zone considerate indenni da tale malattia o interessate da un programma di sorveglianza approvato. Le partite di pesci di specie sensibili al SAV destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, introdotte in tali Stati membri o in parti degli stessi dovrebbero provenire da zone che presentano uno stato sanitario equivalente e dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante il rispetto di tali prescrizioni.

(3)

Affinché tali prescrizioni siano rispettate, è opportuno includere un riferimento al SAV nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(4)

L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1251/2008 elenca le specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Il codice sanitario degli animali acquatici (codice acquatico) e il manuale di diagnostica per gli animali acquatici (manuale acquatico) adottati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elencano attualmente il salmone atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorynchus mykiss) e la salmotrota (Salmo trutta) tra le specie sensibili al SAV. A fini di chiarezza del diritto riguardo al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/2008, è opportuno includere un riferimento al SAV e alle specie di pesci sensibili a tale virus nell'allegato II, parte C, di detto regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Gli Stati membri e il settore dell'acquacoltura dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le parti A e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(3)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento

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2)

La parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidae

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta),

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1097 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/39


DECISIONE (UE) 2016/1098 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(3)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE per portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente di detto allegato III.

(4)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe essere modificato al fine di stabilire il nuovo quadro giuridico dell'esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione.

(5)

La posizione dell'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione in sede di comitato degli ambasciatori ACP–UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE No 2016/… DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

del

relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(3)

L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), di detto allegato III, il comitato degli ambasciatori ACP-UE è nominato come l'autorità di supervisione del CSI con, tra le altre cose, la responsabilità di stabilire lo statuto del CSI, che è stato adottato con la decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («statuto del CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III, il consiglio di amministrazione del CSI è reso, tra le altre cose, responsabile per l'adozione del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI.

(4)

L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del CSI.

(5)

Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del CSI.

(6)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica di detto allegato III.

(7)

Detta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.

(8)

Con decisione n. 4/2014 (3) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del CSI. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

(9)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016 («fase di chiusura»). Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CSI ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.

(10)

La fase di chiusura dovrebbe essere seguita da una «fase passiva», in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. La fase passiva che deve essere gestita da un curatore può comprendere mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva dovrebbe iniziare il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1o gennaio 2017. La fase passiva dovrebbe terminare dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(11)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE (4), i conti del CSI dovrebbero essere chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del CSI. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura dovrebbe pertanto essere completata entro il 30 giugno 2017.

(12)

Le modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardano la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, vale a dire dal 1o gennaio 2017.

(13)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'accordo cesserà di produrre effetti nel 2020. È opportuno pertanto stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 29 febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di rispecchiare la cessazione delle attività del CSI entro il 31 dicembre 2016, l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

1)

il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Sostegno istituzionale»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»;

3)

l'articolo 2 è soppresso;

4)

l'articolo 3 è rinumerato come articolo 2.

Articolo 2

1.   Prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2.   Il curatore è responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenta al comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

Articolo 3

1.   Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI.

3.   Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI, continuerà a esistere fino alla data della decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal 1o gennaio 2017 non si tiene più di una riunione all'anno. Questo non esclude la possibilità che il consiglio di amministrazione del CSI decida mediante procedura scritta.

Salvo diversa decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE, il discarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta di discarico o, se anteriore, entro il 31 dicembre 2017.

4.   I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11o Fondo europeo di sviluppo.

5.   I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 4

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1o gennaio 2017.

Fatto a …,

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16).

(3)  Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).

(4)  Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52).


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/44


DECISIONE (UE) 2016/1099 DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2016

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) («accordo interno») e in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2016, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

(2)

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 28 aprile 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, prevede che le richieste di contributi utilizzino innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10o FES.

(4)

Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(5)

Tramite la decisione 2013/759/UE (4), il Consiglio ha adottato la creazione del meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)   GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(4)  Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).


ALLEGATO

STATI MEMBRI

Ripartizione 10o FES %

2a quota 2016 (EUR)

pagata a BEI 10o FES

pagata a Commissione 10o FES

Totale

BELGIO

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULGARIA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

REPUBBLICA CECA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DANIMARCA

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

GERMANIA

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTONIA

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IRLANDA

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GRECIA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

SPAGNA

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCIA

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITALIA

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CIPRO

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LETTONIA

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITUANIA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUSSEMBURGO

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

UNGHERIA

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

PAESI BASSI

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

AUSTRIA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POLONIA

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTOGALLO

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

ROMANIA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVENIA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVACCHIA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINLANDIA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

SVEZIA

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

REGNO UNITO

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

TOTALE UE-27

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1100 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna

[notificata con il numero C(2016) 4134]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca la qualifica sanitaria dei paesi o regioni sulla base del rischio di BSE.

(3)

L'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie dei paesi membri dell'OIE e delle loro zone in funzione del rischio di BSE che presentano, conformemente alle disposizioni del suo codice sanitario per gli animali terrestri (codice terrestre (3)).

(4)

Il 27 maggio 2016 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 20 intitolata «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries» (4) (Riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina). Tale risoluzione ha aggiunto all'elenco dei paesi con un rischio trascurabile di BSE il Costa Rica, la Germania, la Lituania, la Namibia e la Spagna.

(5)

L'elenco di paesi o regioni di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato al fine di riconoscere a detti paesi la qualifica sanitaria di rischio trascurabile di BSE.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Spagna

Finlandia

Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Irlanda

Grecia

Francia

Polonia

Regno Unito

Paesi terzi

Canada

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.»


7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1101 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster

[notificata con il numero C(2016) 4135]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, e 3, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma dell'articolo 9 di tale direttiva uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Il medesimo articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(3)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(4)

I Länder tedeschi Amburgo, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(5)

La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Renania-Palatinato e Saar e per i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Renania-Palatinato e Saar e i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e ad essi andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri. (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Amburgo

 

Schleswig-Holstein

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Düsseldorf

 

Colonia

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

«ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Berlino

 

Brandeburgo

 

Brema

 

Assia

 

Bassa Sassonia

 

Meclemburgo-Pomerania Occidentale

 

Renania-Palatinato

 

Saar

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Turingia

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Italia

Regione Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

»

7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1102 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4133]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.

(2)

I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contengono le informazioni richieste dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (2).

(3)

Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione (3).

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019 presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi, fissati in allegato, per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).


ALLEGATO

Importo del contributo dell'Unione ai programmi apicoli nazionali per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019

(in EUR)

 

Campagna apicola 2017

Campagna apicola 2018

Campagna apicola 2019

Belgio

249 313

249 313

249 313

Bulgaria

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Repubblica ceca

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Danimarca

174 202

174 202

174 202

Germania

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonia

82 800

82 800

82 800

Irlanda

36 333

36 333

36 333

Grecia

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spagna

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Francia

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Croazia

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italia

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cipro

100 000

100 000

100 000

Lettonia

193 810

193 810

193 810

Lituania

324 090

324 090

324 090

Lussemburgo

18 049

18 049

18 049

Ungheria

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Paesi Bassi

173 986

173 971

174 000

Austria

870 712

870 712

870 711

Polonia

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portogallo

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Romania

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenia

382 814

382 814

382 814

Slovacchia

589 423

589 423

589 422

Finlandia

115 637

115 637

115 637

Svezia

346 911

346 911

346 911

Regno Unito

633 691

633 691

633 690

UE-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Rettifiche

7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/58


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33 del 10 febbraio 2016 )

Pagina 12, considerando 4:

anziché:

«(4)

La dichiarazione di conformità CE dell'idropulitrice rilasciata dal fabbricante fa riferimento, tra l'altro, alla norma armonizzata EN 60335-2- 67:2009 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale [IEC 60335-2- 67:2002 (Modificata) + A1:2005 (Modificata)]”.»

leggasi:

«(4)

La dichiarazione di conformità CE dell'idropulitrice rilasciata dal fabbricante fa riferimento, tra l'altro, alla norma armonizzata EN 60335-2- 79:2009 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2-79: Norme particolari per idropulitrici ed apparecchi per la pulizia a vapore [IEC 60335-2-79: 2002 + A1:2004 + A2:2007, (Modificate)]”.»

Pagina 12, primo, secondo e terzo trattino del considerando 5:

anziché:

«EN 60335-2-67:2009»

leggasi:

«EN 60335-2-79:2009»

Pagina 13, considerando 8:

anziché:

«EN 60335-2-67»

leggasi:

«EN 60335-2-79».