CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 9 giugno 2011 (1)

Causa C‑426/10 P

Bell & Ross BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

«Impugnazione – Originale firmato dell’atto introduttivo depositato fuori termine – Rigetto per manifesta irricevibilità – Difetto regolarizzabile – Nozioni di errore scusabile e di caso fortuito – Principi di legittimo affidamento e di proporzionalità»






1.        Dopo aver trasmesso per telecopia, prima della scadenza del termine per ricorrere, un ricorso diretto all’annullamento di una decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), l’avvocato della società Bell & Ross BV (in prosieguo: la «ricorrente») ha inviato alla cancelleria del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: la «cancelleria») sette copie del medesimo atto introduttivo. Tali copie sono pervenute alla cancelleria dopo la scadenza del termine di ricorso, ma entro il termine di dieci giorni previsto per il deposito dell’originale a seguito di una trasmissione per telecopia.

2.        Non avendo potuto identificare l’originale fra tali sette esemplari, la cancelleria ha invitato detto avvocato a trasmetterle l’originale dell’atto introduttivo. Egli ha inviato la copia ancora in suo possesso, che è pervenuta presso la cancelleria prima della scadenza del suddetto termine di dieci giorni. Verificando la firma con l’aiuto di un panno umido, la cancelleria ha concluso che si trattava dell’originale dell’atto introduttivo e che gli altri esemplari erano fotocopie.

3.        Il Tribunale, senza proseguire il procedimento, ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso con ordinanza motivata, poiché l’originale dell’atto introduttivo era stato depositato dopo la scadenza del termine di ricorso.

4.        La presente impugnazione contesta tale provvedimento (2) per quanto riguarda, in particolare, le nozioni di difetto regolarizzabile, errore scusabile o caso fortuito, la proporzionalità della decisione adottata dal Tribunale e la tutela del legittimo affidamento.

 Ambito normativo

 Lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

5.        L’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») prevede, in particolare, che all’istanza debba essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento. Se tale documento non è stato allegato all’istanza, «il cancelliere invita l’interessato a produrl[o] entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere».

 Il regolamento di procedura del Tribunale

6.        L’art. 43 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento di procedura») prevede quanto segue:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte.

L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

(…)

6.      (…) [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 102, paragrafo 2 [(3)], non si applica al detto termine di 10 giorni.

 (…)».

7.        L’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura così recita:

«Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo [(4)], il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».

8.        L’art. 111 del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».

 Le istruzioni al cancelliere del Tribunale

9.        Le istruzioni al cancelliere del Tribunale (in prosieguo: le «istruzioni al cancelliere») sono state adottate sul fondamento dell’art. 23 del regolamento di procedura. Ai sensi dell’art. 7:

«1.      Il cancelliere controlla la conformità degli atti versati al fascicolo alle disposizioni dello Statuto della Corte, del regolamento di procedura, delle istruzioni pratiche alle parti nonché alle presenti istruzioni.

Se necessario, assegna alle parti un termine per consentire loro di rimediare ad irregolarità formali degli atti depositati.

La notifica di una memoria è ritardata in caso di violazione delle disposizioni del regolamento di procedura previste ai punti 55 e 56 delle istruzioni pratiche alle parti.

La violazione delle disposizioni riportate ai punti 57 e 59 delle istruzioni pratiche alle parti ritarda o può ritardare, a seconda del caso, la notifica della memoria.

(…)

3.      Salvo il disposto dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, relativo al deposito di documenti mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, il cancelliere accetta soltanto gli atti recanti la firma in originale dell’avvocato o dell’agente della parte.

(…)».

 Le istruzioni pratiche alle parti

10.      Le istruzioni pratiche del Tribunale alle parti (in prosieguo: le «istruzioni pratiche») sono state adottate sul fondamento dell’art. 150 del regolamento di procedura. La loro sezione B, dal titolo «Sulla presentazione delle memorie», prevede in particolare quanto segue:

«(…)

7.      La firma in originale della memoria da parte dell’avvocato o dell’agente della parte interessata deve figurare nella parte finale della memoria. In caso di pluralità di rappresentanti è sufficiente la firma della memoria da parte di uno di essi.

(…)

9.      Su ciascuna delle copie di ogni atto processuale che le parti sono tenute a produrre in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura, l’avvocato o l’agente della parte interessata deve apporre la menzione, dallo stesso sottoscritta, in cui si certifica che la copia è conforme all’originale dell’atto».

11.      La sezione F, intitolata «Sui casi di regolarizzazione delle memorie», precisa, ai punti 55‑59, le condizioni in cui possono essere regolarizzati i ricorsi.

12.      Secondo il punto 55, se un ricorso non è conforme ai seguenti requisiti, non viene notificato alla parte convenuta ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione:

«a)      produzione del certificato da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare (articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di procedura);

b)      prova dell’esistenza giuridica della persona giuridica di diritto privato [articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura];

c)      mandato [articolo 44, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di procedura];

d)      prova che il mandato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato [articolo 44, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di procedura];

e)      produzione dell’atto impugnato (ricorso di annullamento) o del documento che certifica la data della richiesta di agire (ricorso per carenza) (articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte; articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di procedura)».

13.      Il punto 56 così prevede:

«Nelle cause di proprietà intellettuale in cui è in discussione la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, un ricorso che non sia conforme ai seguenti requisiti previsti dall’articolo 132 del regolamento di procedura non viene notificato all’altra parte o alle parti ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione:

a)      i nomi e gli indirizzi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (articolo 132, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura);

b)      la data di notifica della decisione della commissione di ricorso (articolo 132, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura);

c)      in allegato, la decisione impugnata (articolo 132, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura)».

14.      Il punto 57 prevede in particolare quanto segue:

«Se un ricorso non è conforme alle seguenti regole di forma, la notifica del ricorso viene ritardata ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione:

(…)

b)      firma in originale dell’avvocato o dell’agente nella parte finale del ricorso (punto 7 delle istruzioni pratiche);

(…)

o)      produzione delle copie autentiche del ricorso (articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura; punto 9 delle istruzioni pratiche)».

15.      Il punto 58 prevede che, se il ricorso non è conforme alle regole di forma relative alla domiciliazione, al certificato da cui risulti che ogni altro avvocato aggiuntivo è abilitato a patrocinare, al sunto degli argomenti e alla traduzione nella lingua processuale degli allegati, il ricorso viene notificato ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione.

16.      Infine, il punto 59 prevede il principio o la possibilità, secondo i casi, di regolarizzazione quando il numero di pagine del ricorso ecceda il numero previsto dalle istruzioni pratiche, nonché il ritardo della notifica in caso di regolarizzazione.

 Fatti

17.      Con atto introduttivo pervenuto per telecopia alla cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010, la ricorrente ha impugnato una decisione dell’UAMI (5). Poiché detta decisione era stata notificata alla ricorrente il 13 novembre 2009, dalle regole di calcolo dei termini previste dal regolamento di procedura risultava che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 25 gennaio 2010.

18.      L’avvocato della ricorrente ha successivamente inviato alla cancelleria il ricorso ed i relativi allegati in sette esemplari, nonché i documenti richiesti dall’art. 44, nn. 3‑5, del regolamento di procedura, accompagnati da una lettera in cui si precisava che nella spedizione erano inclusi l’originale del ricorso e dei suoi allegati e sette copie conformi dei medesimi documenti (6). La spedizione è pervenuta alla cancelleria il 1° febbraio 2010, ossia il decimo giorno dopo la trasmissione mediante telecopia.

19.      Il 2 febbraio 2010 la cancelleria ha chiesto all’avvocato di trasmetterle l’originale firmato del ricorso, che sembrava mancare dalla spedizione.

20.      Con lettera del 3 febbraio 2010, l’avvocato ha inviato alla cancelleria l’unico esemplare del ricorso figurante nel suo fascicolo, con la seguente spiegazione:

«Essendo convinto di avervi inviato in precedenza l’originale del documento insieme ad una serie di copie, non sono in grado di dirvi se il documento allegato sia o meno l’originale. Ritengo che si tratti della copia che abbiamo conservato nel fascicolo. Sarà vostra cura esaminarlo. Resto quindi in attesa di conoscere le vostre osservazioni».

21.      Il 5 febbraio 2010 la cancelleria ha informato l’avvocato di aver concluso che tale documento era l’originale: dopo aver passato un panno umido sulla firma, l’inchiostro (nero) appariva leggermente sbavato.

22.      La cancelleria ha quindi registrato il ricorso in data 5 febbraio 2010, vale a dire dopo la scadenza del termine di ricorso e del termine di dieci giorni previsto dall’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura.

23.      Con lettera del 12 febbraio 2010 indirizzata alla cancelleria, l’avvocato della ricorrente ha invocato un errore scusabile per giustificare il deposito dell’originale firmato del ricorso dopo la scadenza del suddetto termine di dieci giorni.

24.      Tenuto conto di tali circostanze, il ricorso non è stato notificato all’UAMI.

 L’ordinanza impugnata

25.      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e avendo deciso di statuire senza proseguire il procedimento ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

26.      Il Tribunale ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza (7), il termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e che compete al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (8). Il Tribunale ha poi constatato che il ricorso era pervenuto per telecopia alla cancelleria il 22 gennaio 2010, prima della scadenza del termine di ricorso, e che, tenuto conto del termine di dieci giorni di cui all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, l’originale avrebbe dovuto pervenirle anteriormente al 1° febbraio 2010. Orbene, poiché detto originale era stato ricevuto solo il 5 febbraio 2010, il deposito del ricorso era tardivo (9).

27.      Il Tribunale ha poi esaminato gli argomenti dedotti nella lettera del 12 febbraio 2010 per far valere l’esistenza di un errore scusabile: il prestatore di servizi che ha realizzato le copie del ricorso avrebbe confuso l’originale con una delle copie; l’avvocato avrebbe l’abitudine di firmare con l’inchiostro nero; la qualità delle copie avrebbe reso difficile distinguere l’originale dalle copie; il test del panno umido non potrebbe essere richiesto sistematicamente ai ricorrenti, e l’esistenza della possibilità di regolarizzazione in conformità del punto 57, lett. o), delle istruzioni pratiche potrebbe ridurre la vigilanza dei ricorrenti riguardo all’esigenza di distinguere l’originale dalle copie.

28.      Il Tribunale ha ritenuto che nessuno di tali argomenti consentiva di concludere per un errore scusabile. Secondo la giurisprudenza (10), per quanto riguarda i termini di ricorso, la nozione di errore scusabile deve essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione interessata abbia assunto un comportamento tale da causare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nella mente di un singolo in buona fede che ha dato prova della diligenza che si richiede a una persona normalmente accorta. Orbene, nella specie la stessa ricorrente ha ammesso di essere stata all’origine di una confusione durante la preparazione del fascicolo, e non sono state dimostrate né l’esistenza di circostanze eccezionali né l’esercizio della dovuta diligenza. La difficoltà di distinguere l’originale firmato del ricorso dalle copie sarebbe stata sormontabile (11).

29.      Peraltro, il mancato deposito entro i termini dell’originale firmato non rientrava tra i casi di regolarizzazione dei ricorsi previsti ai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche. La facoltà di regolarizzazione prevista al punto 57, lett. o), non può comportare una minore vigilanza da parte dei ricorrenti, ai quali incombe distinguere l’originale dalle copie (12).

 Conclusioni e motivi di ricorso

30.      La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare l’ordinanza impugnata, dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito e condannare l’UAMI alle spese dei due gradi di giudizio.

31.      Essa deduce sei motivi, concernenti, rispettivamente, la violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura, la violazione dell’art. 43 del medesimo regolamento, l’inosservanza del punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche e dell’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere, il mancato riconoscimento dell’esistenza di un errore scusabile e di un caso fortuito, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.

32.      L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

 Analisi

 Osservazioni preliminari

33.      Anzitutto, mi sembra importante individuare esattamente le principali circostanze che caratterizzano il caso in esame.

34.      Da una parte, non è contestato che, a causa di una confusione, l’esemplare del ricorso pervenuto alla cancelleria il 5 febbraio 2010 era quello contenente la firma in originale dell’avvocato, mentre quelli ricevuti il 1° febbraio erano fotocopie fedeli. Non si contesta neppure che il documento ricevuto il 5 febbraio fosse l’originale della telecopia ricevuta il 22 gennaio. Peraltro, è pacifico che il termine di ricorso è scaduto il 25 gennaio 2010 (ed è quindi stato rispettato per quanto riguarda la trasmissione del ricorso tramite telecopia in data 22 gennaio) e che il termine di dieci giorni per il deposito dell’originale del ricorso a seguito della trasmissione per telecopia è scaduto il 1° febbraio 2010.

35.      Dall’altra parte, mi sembra importante rilevare che, per evidenti motivi, l’atto introduttivo inviato al Tribunale non conteneva alcun argomento relativo alle cause della suddetta confusione, all’eventuale giustificazione del suo deposito tardivo o alle possibilità di regolarizzazione. Poiché il ricorso non è stato notificato all’UAMI e non si è tenuta un’udienza, le parti non hanno avuto modo di esprimersi su tali aspetti direttamente dinanzi allo stesso Tribunale (13). Quest’ultimo è quindi pervenuto alla conclusione contenuta nell’ordinanza impugnata sulla base delle comunicazioni, sia telefoniche che scritte, tra l’avvocato e la cancelleria, nonché dell’identificazione da parte di quest’ultima della firma in originale dell’avvocato.

36.      Inoltre, occorre ricordare i principi del diritto dell’Unione che appaiono maggiormente pertinenti ai fini dell’esame della presente impugnazione: il principio della certezza del diritto, in virtù del quale i termini di ricorso sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento; il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice alle condizioni di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il principio di proporzionalità, il quale esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli, e il principio della tutela del legittimo affidamento, che si estende a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di precise assicurazioni che gli avrebbe fornito.

37.      Alla luce di tali principi, e delle circostanze del caso di specie, mi sembra che il terzo e il sesto motivo di impugnazione meritino un’attenzione particolare, e li esaminerò per primi. Gli altri motivi potranno essere esaminati più brevemente in seguito.

 Sul terzo motivo: inosservanza dell’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere e del punto 57, lett. a), delle istruzioni pratiche

38.      La ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di concedere la possibilità di regolarizzare l’atto introduttivo conformemente all’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere (secondo cui, se necessario, il cancelliere assegna alle parti un termine per consentire loro di rimediare ad irregolarità formali degli atti depositati) e al punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche (secondo cui viene fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione se il ricorso non è conforme alle regole di forma che richiedono la firma in originale dell’avvocato nella parte finale del ricorso).

39.      Anzitutto, non posso condividere l’obiezione sollevata dall’UAMI in ordine alla ricevibilità di tale motivo. L’UAMI sottolinea infatti che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha invocato il punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche.

40.      È vero che, in linea di principio, un motivo attinente alla controversia principale che non sia stato dedotto dinanzi al Tribunale non può essere sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte (14). Tuttavia, nella specie, mi sembra che la ricevibilità dei motivi di impugnazione non possa essere valutata in base alla loro similarità o meno con i motivi sollevati in primo grado. Infatti, durante il procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di sollevare un motivo concernente la disposizione in causa. Lo stesso ricorso non poteva contenere osservazioni relative alle circostanze del suo deposito, circostanze che, per ovvi motivi, non erano prevedibili nel momento in cui esso è stato redatto. Quanto alle comunicazioni – anche scritte – intercorse tra l’avvocato della ricorrente e la cancelleria, non si tratta in alcun caso di documenti in cui la ricorrente avrebbe potuto sollevare un motivo ricevibile nell’ambito del suo ricorso.

41.      Nel merito, trovo eloquenti gli argomenti dedotti dalla ricorrente, mentre le obiezioni sollevate dall’UAMI non mi convincono.

42.      Se pure l’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura menziona effettivamente solo la non conformità a quanto stabilito dai nn. 3‑5 del medesimo articolo quale condizione che può dar luogo ad una regolarizzazione entro un termine ragionevole fissato dal cancelliere, tuttavia tale riferimento non costituisce – contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI – un elenco esplicitamente esaustivo.

43.      A tal riguardo, l’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere prevede che quest’ultimo controlli la conformità degli atti versati al fascicolo alle disposizioni «dello Statuto della Corte, del regolamento di procedura, delle istruzioni pratiche alle parti nonché alle presenti istruzioni» e che, se necessario, «assegna alle parti un termine per consentire loro di rimediare ad irregolarità formali degli atti depositati». Se ne deduce che le irregolarità formali in questione includono tutte quelle previste dalle disposizioni dei quattro strumenti citati.

44.      È vero che la mancanza della firma in originale dell’avvocato nella parte finale del ricorso non configura un’irregolarità meramente formale [quale sarebbe, ad esempio, l’utilizzo di un formato di carta diverso dall’A4, che è richiesto al punto 8, lett. a), delle istruzioni pratiche], dato che attiene all’identificazione del documento in quanto atto proveniente da una fonte autorizzata e pertanto alla sua stessa sostanza. Tuttavia, la firma è solo uno degli elementi che, nell’insieme, consentono tale identificazione. Fra tali elementi rientrano anche la prova dell’esistenza giuridica di un ricorrente persona giuridica, il mandato conferito all’avvocato, la prova della regolarità di tale mandato ed il certificato da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare. L’assenza anche di uno solo di tali elementi comporta l’impossibilità di verificare la provenienza autorizzata del documento e, pertanto, la sua irricevibilità. Essendo pacifico che la mancanza di uno di questi altri documenti costituisce un’irregolarità formale sanabile, concludo che lo stesso vale per la firma in originale dell’avvocato.

45.      Secondo il punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche, se un ricorso non è conforme alla regola di forma che esige la firma in originale dell’avvocato nella parte finale dello stesso, «la notifica del ricorso viene ritardata ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione».

46.      Mi sembra quindi che l’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere, in combinato disposto con il punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche, preveda –chiaramente – la fissazione di un termine ragionevole per regolarizzare il ricorso nel caso in cui esso non contenga, nella sua parte finale, la firma in originale dell’avvocato.

47.      L’UAMI obietta, tuttavia, che le istruzioni al cancelliere non possono aggiungere possibilità di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso non previste dalla Statuto o dal regolamento di procedura.

48.      Tale argomento presuppone, in primo luogo, una distinzione tra la regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso (che solo lo Statuto ed il regolamento di procedura possono prevedere, e che sarebbe inclusa tra i casi elencati all’art. 21, secondo comma, dello Statuto e all’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura) e la regolarizzazione prima della scadenza del termine di ricorso (che potrebbe essere prevista nelle istruzioni emanate dal Tribunale).

49.      Orbene, anzitutto, ritengo che dalla presenza, nell’art. 21, secondo comma, dello Statuto, della precisazione «senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere» non si possa dedurre che la mancanza di tale precisazione nelle altre disposizioni relative a casi di regolarizzazione implichi necessariamente che tali altri casi di regolarizzazione non possano avere luogo dopo la scadenza del suddetto termine.

50.      Inoltre, rilevo che né l’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, né l’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere, né il punto 57 delle istruzioni pratiche indicano, espressamente o implicitamente, se la regolarizzazione possa o meno avere luogo dopo la scadenza del termine di ricorso. Le tre disposizioni sono redatte in termini molto simili, e ognuna delle tre prevede la fissazione da parte del cancelliere di un termine (ragionevole) per la regolarizzazione di un documento che presenti un’irregolarità formale. Pertanto, se i casi menzionati all’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura possono essere regolarizzati dopo la scadenza del termine di ricorso, non vi è alcun motivo per concludere che ciò non valga anche per i casi elencati nelle altre due disposizioni (15).

51.      Mi sembra, peraltro, che qualsiasi possibilità di regolarizzazione di un ricorso prevista da una disposizione procedurale debba necessariamente poter essere esercitata dopo la scadenza del termine di ricorso. Infatti, fintanto che il termine di ricorso non sia scaduto (16), il ricorrente può sempre completarlo, senza che a tal fine occorra una disposizione espressa, sia di propria iniziativa che a seguito di una comunicazione con cui la cancelleria lo informi di un’irregolarità formale. Se non occorre alcuna disposizione espressa per poter effettuare una regolarizzazione prima della scadenza del termine di ricorso, dall’esistenza di una siffatta disposizione si deve dedurre che essa consente la regolarizzazione dopo la scadenza di detto termine – ed è tale circostanza che rende necessari l’intervento del cancelliere e la fissazione di un termine ragionevole a tale scopo (17).

52.      Tuttavia, l’UAMI fa anche valere che non si possono introdurre con le istruzioni pratiche casi di regolarizzazione non previsti dal regolamento di procedura.

53.      Le istruzioni pratiche costituiscono certamente una norma di rango inferiore rispetto al regolamento di procedura, che ne costituisce il fondamento giuridico. Tuttavia, i due strumenti si applicano congiuntamente e pertanto devono essere interpretati, per quanto possibile, in maniera coerente. Nella specie, il regolamento di procedura non contiene nessun’altra disposizione dalla quale possa dedursi che solo i casi ivi previsti possono essere oggetto di regolarizzazione (o di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso). Conseguentemente, il regolamento di procedura e le istruzioni pratiche possono essere interpretati in modo coerente se i casi di regolarizzazione previsti da queste ultime non sono limitati al periodo anteriore alla scadenza del termine di ricorso. Qualora invece si verificasse un conflitto fra i due, dovrebbe prevalere la disposizione del regolamento di procedura. Mi sembra tuttavia che, quand’anche le istruzioni pratiche andassero al di là di quanto consentito dallo Statuto o dal regolamento di procedura, le parti possano attendersi che il Tribunale si consideri vincolato dalle sue stesse istruzioni, a fortiori quando decida d’ufficio, e senza sentire le parti, dell’irricevibilità di un ricorso.

54.      Infine, l’UAMI fa valere che i casi di regolarizzazione previsti dai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche non riguardano la ricevibilità del ricorso, ma solo la sua notifica al convenuto.

55.      Tale argomento, a mio avviso, non può essere accolto. È vero che ciascuno dei punti in discussione delle istruzioni pratiche precisa se la notifica debba essere ritardata o meno. È peraltro verosimile che alcune delle carenze indicate – ad esempio, l’assenza di numerazione dei paragrafi, menzionata al punto 57, lett. c) – potrebbero non comportare l’irricevibilità neppure qualora non venissero sanate. Altre, invece ‑ compresa l’assenza della firma in originale dell’avvocato o dell’agente nella parte finale del ricorso, menzionata al punto 57, lett. b) –, avrebbero necessariamente l’effetto di rendere il ricorso irricevibile nel caso in cui non fossero corrette. Pertanto, non si può affermare che le regolarizzazioni previste al punto 57 delle istruzioni pratiche riguardino solo la notifica del ricorso, e non la sua ricevibilità.

56.      Peraltro, mi sembra che a tale proposito sia ininfluente l’affermazione, contenuta al punto 28 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il punto 57, lett. o), delle istruzioni pratiche consente «di posticipare la valutazione, da parte del Tribunale, delle condizioni di ricevibilità del ricorso previste dall’art. 43, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura». Infatti, ogni volta che vengono messe in dubbio le condizioni di ricevibilità di un ricorso, la valutazione del Tribunale è necessariamente posticipata rispetto alla data presa in esame, senza che occorra a tal fine una disposizione espressa.

57.      Pertanto, ritengo che il terzo motivo di impugnazione sia fondato.

 Sul sesto motivo: la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento

58.      La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando il ricorso irricevibile, nonostante il fatto che otto esemplari del ricorso, tutti contenenti la firma dell’avvocato, erano pervenuti entro i termini tramite telecopia o tramite posta, ha violato i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento. Sia le istruzioni al cancelliere che le istruzioni pratiche [punto 57, lett. b)] prevedono che il ricorso possa essere regolarizzato in modo che possa figurarvi la firma in originale dell’avvocato.

59.      L’UAMI sottolinea che l’applicazione rigorosa dei termini di procedura e di altre forme sostanziali non lede il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. L’irricevibilità dovuta al deposito tardivo del ricorso non sarebbe né contraria a detto diritto né sproporzionata. Il punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche non potrebbe, per sua stessa natura, fondare un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di un ricorso privo della firma in originale, né derogare in alcun modo alla chiara condizione di cui all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura.

 La tutela del legittimo affidamento

60.      Per quanto concerne, anzitutto, il principio della tutela del legittimo affidamento, ricordo che il diritto di valersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione europea abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che gli avrebbe fornito. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza di siffatte assicurazioni (18).

61.      Si può dunque concludere, nella specie, per l’esistenza di assicurazioni precise, fornite dal Tribunale (o dal suo cancelliere) e tali da fondare, in capo al ricorrente, la speranza di ottenere la regolarizzazione del suo ricorso?

62.      È certamente vero che la ricorrente non afferma di aver ricevuto assicurazioni a tale riguardo. Tuttavia, da un lato, l’esistenza delle varie disposizioni richiamate delle istruzioni al cancelliere (in particolare l’art. 7) e dalle istruzioni pratiche (in particolare il punto 57) era tale da indurre a ritenere che sussistesse una possibilità di regolarizzazione come quella invocata nel caso di specie. A tale proposito, ogni ricorrente dovrebbe, in generale, poter fare affidamento sull’osservanza da parte del Tribunale di regole da esso stesso emanate. Dall’altro, risulta dall’ordinanza impugnata e dalla lettera del 3 febbraio 2010 che, in data 2 febbraio 2010, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, la cancelleria ha «chiesto [alla ricorrente] di inviarle l’originale firmato del ricorso» (19). Orbene, considerata alla luce di tali disposizioni, tale richiesta poteva essere interpretata solo come un’assicurazione precisa (ancorché implicita) dell’esistenza di una possibilità di regolarizzazione del ricorso mediante la ricezione dell’originale firmato. Infatti, poiché la cancelleria non possedeva detto originale e il termine di ricorso di dieci giorni era scaduto, la sua produzione non avrebbe potuto avere uno scopo diverso dalla regolarizzazione. Un ricorrente cui fosse pervenuta tale richiesta della cancelleria, e sapesse che sia il termine di ricorso sia quello di dieci giorni erano scaduti, non poteva che concludere nel senso che esisteva una possibilità di regolarizzazione, posto che, se la cancelleria non fosse stata in possesso dell’originale in quel momento, a nulla sarebbe servito chiederne la successiva produzione in via meramente confermativa.

63.      Tenuto conto dell’esistenza di tale assicurazione precisa, ancorché implicita, da parte della cancelleria, nonché delle disposizioni dell’art. 7 delle istruzioni al cancelliere e del punto 57 delle istruzioni pratiche, emanate dal Tribunale e che danno quindi luogo ad una presunzione circa il loro rispetto da parte dello stesso, ritengo che la ricorrente potesse fare legittimamente affidamento sul fatto che il Tribunale non avrebbe escluso a priori la possibilità che il deposito del ricorso potesse essere stato regolarizzato con la produzione dell’originale, in risposta alla richiesta della cancelleria, e ciò anche in assenza di un errore scusabile da parte della ricorrente o del suo avvocato, dato che nessuna condizione relativa all’esistenza di siffatto errore era prevista dalle disposizioni richiamate, né era stata indicata dalla cancelleria.

64.      Orbene, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha basato la sua dichiarazione di irricevibilità sulle affermazioni secondo cui, da un lato, ai fini del rispetto del termine di ricorso deve essere presa in considerazione solo la data del deposito dell’originale firmato del ricorso, vale a dire il 5 febbraio 2010, e, dall’altro, che il mancato deposito, entro il termine di dieci giorni previsto all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, dell’originale firmato del ricorso non rientra fra i casi di regolarizzazione previsti ai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche (20). Per il resto, esso si è limitato ad esaminare e respingere gli argomenti dedotti dall’avvocato della ricorrente nella sua lettera alla cancelleria del 12 febbraio 2010, che invocava un errore scusabile.

65.      A tal riguardo, mi pare errata l’affermazione secondo cui il mancato deposito, entro i termini, dell’originale firmato del ricorso non figura tra i casi di regolarizzazione previsti ai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche, dato che tali casi includono, al punto 57, lett. b), la mancanza della firma in originale dell’avvocato nella parte finale del ricorso.

66.      In ogni caso, il Tribunale non ha tenuto conto della possibilità di regolarizzazione mediante il semplice deposito dell’originale firmato in risposta alla richiesta della cancelleria – possibilità sulla quale la ricorrente poteva fare legittimamente affidamento –, ma ha solamente esaminato se l’irricevibilità constatata potesse essere esclusa sulla base dell’esistenza di un errore scusabile. Ritengo pertanto che, così facendo, il Tribunale abbia violato il principio della tutela del legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

 Il principio di proporzionalità

67.      Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre verificare se l’applicazione da parte del Tribunale delle sue norme procedurali nell’ordinanza impugnata fosse idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e non andasse al di là di quanto necessario per raggiungerlo.

68.      Come ha ricordato il Tribunale nella sua ordinanza, lo scopo perseguito è garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Pertanto, l’applicazione rigorosa dei termini di ricorso e l’esigenza del deposito di un ricorso munito della firma in originale di una persona debitamente abilitata a tal fine consentono (in particolare) alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione i cui atti possono essere impugnati di verificare se, alla scadenza di un certo termine, non sia stata depositata una contestazione ricevibile contro tale atto.

69.      Tuttavia, l’interesse del potenziale convenuto ad acquisire in tal modo una certezza circa lo status – contestato o non contestabile – del proprio atto deve essere ponderato con quello di ogni persona che si ritenga lesa dall’atto a poterlo contestare in condizioni ragionevoli. L’obiettivo perseguito, in termini di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi duplice. Esso non consiste solo nel tutelare il convenuto contro un ricorso tardivo o non autenticato, ma anche nel garantire al ricorrente il diritto ad un ricorso effettivo. Qualsiasi disposizione o atto che turbi il necessario equilibrio tra le due parti dell’obiettivo, favorendo eccessivamente l’uno a scapito dell’altro, sarebbe, a mio avviso, incompatibile con il principio di proporzionalità.

70.      Nella specie, non è stato affermato che i termini in questione o l’esigenza di autenticazione del ricorso fossero tali da ostacolare la possibilità per il ricorrente di proporre un ricorso contro la decisione adottata. Tuttavia, dichiarando l’irricevibilità formale del ricorso a causa di un errore del ricorrente, il Tribunale ha escluso tale possibilità. Poiché ritengo, come precedentemente indicato, che la dichiarazione di irricevibilità non fosse imposta dalle disposizioni applicabili, occorre esaminare se la decisione del Tribunale non favorisse eccessivamente la tutela dell’UAMI a spese del diritto della ricorrente ad un ricorso effettivo.

71.      A mio parere, nell’ordinanza impugnata, il punto di equilibrio tra gli interessi in causa è stato effettivamente spostato troppo in favore dell’UAMI.

72.      Da un lato, la data pertinente per stabilire se un ricorso formalmente ricevibile sia stato depositato o meno varia in funzione di una serie di elementi, comprese, in particolare, la data in cui il ricorrente abbia potuto prendere conoscenza dell’atto impugnato, l’esistenza o meno di una precedente domanda di gratuito patrocinio (21), la trasmissione o meno del ricorso «mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale» e la possibilità di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso (tra le quali almeno quella prevista dall’art. 21, secondo comma, dello Statuto è incontestabile). Peraltro, in pratica, un ricorso formalmente ricevibile non può in nessun caso essere notificato al convenuto il giorno stesso della sua registrazione in cancelleria. Un potenziale convenuto non può quindi acquisire la certezza che il suo atto sfugga alla contestazione senza aver verificato (quanto meno) tutti questi elementi. La data in cui potrà acquisire tale certezza potrebbe quindi essere successiva (anche di molto) a quella della scadenza del termine di ricorso e, a tal riguardo, il convenuto potrebbe essere obbligato ad informarsi presso la cancelleria.

73.      Dall’altro lato, la possibilità per il cancelliere di fissare un termine (ragionevole) per la regolarizzazione di un ricorso non conforme a determinate regole di ricevibilità formali limita notevolmente il rischio per il convenuto di rimanere più a lungo in una situazione di incertezza semplicemente a causa del comportamento inadempiente del ricorrente.

74.      In base a tali considerazioni e al contesto di fatto del caso di specie (deposito dell’atto introduttivo mediante telecopia, la cui fedeltà all’originale non è contestata, prima della scadenza del termine di ricorso, deposito di sette esemplari dell’atto introduttivo entro il termine di dieci giorni di cui all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura e deposito dell’originale quattro giorni più tardi in immediata risposta ad una richiesta formulata dalla cancelleria dopo la scadenza di detto termine), sono del parere che il Tribunale, escludendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione ai sensi delle disposizioni da esso stesso emanate, abbia violato il principio di proporzionalità.

75.      Pertanto, ritengo che il sesto motivo di impugnazione sia fondato.

 Osservazione intermedia

76.      In base alla precedente analisi del terzo e del sesto motivo, ritengo che l’impugnazione debba essere accolta. Essendo evidente che la causa non è matura per la decisione, occorre rinviarla dinanzi al Tribunale.

77.      Qualora, tuttavia, la Corte dovesse adottare un approccio diverso a questi due motivi, ritengo che essa non potrebbe accogliere l’impugnazione sulla base dei restanti motivi, per le ragioni che esporrò brevemente in prosieguo.

 Sul primo motivo: violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura

78.      La ricorrente sostiene che non è stato sentito l’avvocato generale, in violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura.

79.      È vero che detto articolo, sul quale si fonda l’ordinanza impugnata, prevede l’audizione dell’avvocato generale. Tuttavia, l’art. 2, n. 2, del regolamento di procedura precisa che i riferimenti all’avvocato generale «si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale». Orbene, nella specie nessun giudice è stato designato come avvocato generale nel procedimento dinanzi al Tribunale. Il motivo deve pertanto essere respinto in quanto inconferente.

 Sul secondo motivo: la violazione dell’art. 43 del regolamento di procedura

80.      La ricorrente addebita al Tribunale di avere interpretato erroneamente l’art 43 del regolamento di procedura dichiarando che il ricorso è stato presentato fuori termine. Essa sottolinea che le circostanze del caso di specie sono diverse da quelle che hanno dato luogo all’ordinanza PubliCare Marketing Communications/UAMI (22), citata al punto 17 dell’ordinanza impugnata. In detta causa, dopo l’invio mediante telecopia di un ricorso, l’originale dello stesso è pervenuto in ritardo a causa dell’insufficiente affrancatura dell’invio postale. Nella specie, la cancelleria ha ricevuto sette esemplari del ricorso firmati dall’avvocato il 1° febbraio, ossia prima della scadenza del termine applicabile. La questione rilevante è quella dell’identificazione del ricorso originale. Orbene, l’art. 43 non preciserebbe le modalità di firma del ricorso (colore, tipo di penna, ecc.). La prova del panno umido sarebbe contestabile, in quanto inefficace con alcuni tipi di inchiostro. Nell’ordinanza impugnabile, il Tribunale, senza menzionare il metodo che gli ha consentito di distinguere l’originale dalla copia, avrebbe quindi aggiunto condizioni che non figurano nell’art. 43 del regolamento di procedura.

81.      L’UAMI ritiene che tale motivo sia manifestamente infondato. L’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura richiederebbe la firma autografa dell’avvocato (23). L’art. 7, n. 3, delle istruzioni al cancelliere preciserebbe inoltre che la cancelleria accetta soltanto gli atti recanti «la firma in originale dell’avvocato». Il metodo con cui il cancelliere distingue un originale da una copia sarebbe irrilevante, in quanto la ricorrente non contesta che i documenti depositati il 1° febbraio 2010 non fossero originali. Non verrebbe quindi invocato alcuno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. La questione se il documento depositato in cancelleria il 5 febbraio fosse effettivamente un originale è ininfluente. Quand’anche si fosse trattato di un originale, sarebbe stato depositato fuori termine. Se così non fosse, il ricorso sarebbe irricevibile a norma dell’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura.

82.      Con tale motivo, la ricorrente sembra criticare soprattutto il ricorso alla «prova del panno umido» da parte della cancelleria e l’accettazione di tale prova da parte del Tribunale, che comporterebbero l’aggiunta alle disposizioni applicabili di requisiti, non figuranti nei testi, relativi alle modalità di apposizione su un atto processuale della firma in originale della persona a ciò abilitata.

83.      Non posso accogliere questo ragionamento, anche se alcuni degli argomenti dedotti nell’ambito di tale motivo possono risultare pertinenti nel contesto di altri motivi.

84.      L’esigenza della firma in originale su taluni atti (originali) ma non su altri (copie) presuppone necessariamente la possibilità di distinguere tra l’originale e la copia. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, l’ordinanza impugnata non stabilisce al riguardo alcuna condizione precisa. Se pure l’uso di un inchiostro diverso, soggetto a sbavature e/o di colore diverso da quello di una fotocopia, può rientrare tra i mezzi che consentono di assicurare che la distinzione possa essere operata, nulla nell’ordinanza esclude altri mezzi di prova.

85.      In ogni caso, non viene affatto contestato che il test applicato dalla cancelleria nel caso di specie, per quanto artigianale, di fatto abbia consentito di identificare l’originale tra gli otto esemplari del ricorso in suo possesso.

86.      Pertanto, ritengo che il secondo motivo di impugnazione sia infondato.

 Sul quarto e sul quinto motivo: l’errore scusabile o il caso fortuito

87.      La ricorrente invoca, da un lato, l’errore scusabile. Dato il volume delle copie richieste (2 651 pagine in totale), il suo avvocato ha fatto ricorso ad un prestatore di servizi esterno. Così facendo, avrebbe agito con diligenza. Il prestatore avrebbe dimenticato di includere nella spedizione al Tribunale un documento, errore che l’avvocato sarebbe riuscito a correggere in tempo. La ricorrente avrebbe agito in buona fede. Tutti i documenti inviati alla cancelleria sarebbero stati firmati e depositati entro i termini. Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che la confusione tra l’originale e le copie è dipesa da circostanze anomale a lei estranee, vale a dire la confusione tra l’originale e le copie da parte del prestatore di servizi e l’invio di un allegato incompleto da parte del medesimo prestatore. La ricorrente avrebbe adottato tutte le misure necessarie per risolvere tale problema e avrebbe sempre agito in buona fede, convinto che l’originale fosse già in possesso della cancelleria.

88.      L’UAMI osserva che la nozione di errore scusabile può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo. Orbene, la distinzione tra un originale ed una copia rivestirebbe una notevole importanza. La ricorrente avrebbe dovuto distinguere chiaramente l’originale dalle copie, ad esempio facendo firmare l’originale con una penna ad inchiostro blu. Se avesse agito più rapidamente, sarebbe stata possibile una regolarizzazione entro i termini. L’UAMI ritiene, peraltro, che la confusione tra l’originale e le copie sia imputabile alla ricorrente.

89.      Per quanto riguarda questi due motivi, concordo con l’UAMI. La preparazione, il controllo e la verifica degli atti processuali che devono essere depositati in cancelleria rientrano interamente nella responsabilità del rappresentante della parte interessata, sotto il controllo di questa, verso la quale è responsabile. È vero che possono verificarsi circostanze eccezionali e/o fortuite, tali da dare luogo ad una confusione del tutto scusabile. Tuttavia, nel caso in esame, nulla di quanto è stato dichiarato dal Tribunale o sostenuto dalla ricorrente consente di giungere ad una conclusione diversa da una mancanza di diligenza da parte della ricorrente o del suo avvocato, in un contesto, verosimilmente, di carente pianificazione nell’ambito di un termine di ricorso inderogabile. Dal regolamento di procedura risulta chiaramente che l’originale del ricorso deve essere depositato in cancelleria, sicché ogni ricorrente è informato della necessità di identificare l’originale. I mezzi utilizzati a tale scopo rientrano interamente nella diligenza del ricorrente. Non è prescritto alcun procedimento particolare, ma la differenziazione tra originale e fotocopia mediante il colore dell’inchiostro della firma, o qualsiasi altro mezzo adeguato, potrebbe risultare utile.

90.      Ritengo pertanto che non si possano accogliere i motivi concernenti l’esistenza di un errore scusabile o di un caso fortuito.

 Osservazioni finali

91.      Dato che è stato proposto al Consiglio dell’Unione europea, da parte dei tre gradi di giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, di approvare l’integrazione nei tre rispettivi regolamenti di procedura del sistema «e-curia» per consentire il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica, con autenticazione mediante firma digitale autorizzata, di modo che i documenti in tal modo depositati possano essere considerati originali, la presente impugnazione sembra far parte di un sistema destinato a scomparire a breve.

92.      Anche se la soluzione del caso in esame potrebbe quindi incidere direttamente solo su un numero decrescente di cause future, mi sembra importante che la Corte prenda posizione quando, per errore, un documento depositato entro i termini sia una copia fedele dell’originale che avrebbe dovuto essere depositato al suo posto, ma che è stato prontamente depositato a seguito di una richiesta della cancelleria, e la ricorrente potesse ritenere, alla luce di tale richiesta e delle disposizioni emanate dallo stesso Tribunale, che le veniva concesso un breve termine per la regolarizzazione.

 Sulle spese

93.      Ai sensi dell’art. 69, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del n. 3 del medesimo articolo, la Corte può decidere per motivi eccezionali che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

94.      Nella specie, sebbene ritenga che le domande dell’UAMI debbano essere respinte, mi sembra che le circostanze particolari della presente impugnazione autorizzino a non condannarlo alle spese della ricorrente. Infatti, l’UAMI non ha contribuito in alcun modo alla decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile il ricorso, ed il suo intervento in fase di impugnazione non ha comportato spese per la ricorrente, la quale, in seguito al deposito del controricorso dell’UAMI, non ha chiesto né di essere autorizzata a presentare una replica né di essere sentita nell’ambito di un’udienza.

95.      Pertanto, ritengo giusto disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

 Conclusione

96.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba:

–        annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 18 giugno 2010, causa T‑51/10, Bell & Ross/UAMI;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;

–        disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Ordinanza 18 giugno 2010, causa T‑51/10, Bell & Ross/UAMI (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).


3 –      Secondo cui i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.


4 –      Tali paragrafi prevedono il deposito, rispettivamente, di un certificato da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare (n. 3), dei documenti indicati dall’art. 21, secondo comma, dello Statuto (n. 4) e, se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, della prova della sua esistenza e della regolarità del mandato conferito all’avvocato (n. 5).


5 – Decisione della terza commissione di ricorso 27 ottobre 2009 nel caso R 1267/2008-3, Bell & Ross BV/Klockgrossisten i Norden AB (in prosieguo: la «decisione adottata»).


6 – Sembra che nessuno dei sette esemplari fosse autenticato sul documento stesso, poiché l’avvocato aveva ritenuto, malgrado il punto 9 delle istruzioni pratiche, che fosse sufficiente la menzione della loro autenticità nella lettera di accompagnamento. Il fatto che le copie in questione non fossero autenticate in tal senso è stato rilevato nell’ordinanza impugnata, ma non può giustificare la dichiarazione di irricevibilità. In ogni caso, parrebbe trattarsi di una carenza che avrebbe potuto essere sanata ai sensi dell’art. 57, lett. o), delle istruzioni pratiche.


7 – Sentenza 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen (Racc. pag. I‑403, punto 21), e sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione (Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).


8 – Punto 12 dell’ordinanza impugnata.


9 – Punto 17 dell’ordinanza impugnata.


10 – Sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II‑219, punto 29), e ordinanza del Tribunale 11 dicembre 2006, causa T‑392/05, MMT/Commissione (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


11 – Punti 19‑27 dell’ordinanza impugnata.


12 – Punto 28 dell’ordinanza impugnata.


13 – Rilevo che, se l’ordinanza impugnata fosse stata adottata sul fondamento dell’art. 113, e non dell’art. 111, del regolamento di procedura, sarebbe stato necessario sentire le parti. Infatti, detto art. 113 prevede che «[i]l Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico (...)» (il corsivo è mio). Orbene, poiché l’irricevibilità manifesta dovuta al deposito tardivo del ricorso è un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, non è agevole distinguere i rispettivi ambiti di applicazione degli artt. 111 e 113 del regolamento di procedura, né, pertanto, individuare la portata dell’obbligo incombente al Tribunale di sentire le parti, anche solo per iscritto, prima di adottare un’ordinanza in circostanze come quelle del caso di specie [v., in particolare, sentenza 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑3881, punto 37)].


14 – V., in particolare, sentenza 21 settembre 2010, cause riunite C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Svezia e a./API e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).


15 – Qualora dal testo dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto («senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere») si dovesse dedurre, a contrario, che qualsiasi regolarizzazione per la quale non esista tale precisazione dovrebbe avere luogo prima della scadenza del termine di ricorso – e non vedo alcun motivo per effettuare tale deduzione –, l’argomento dell’UAMI sarebbe incoerente, in quanto la precisazione manca anche nell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura.


16 – Senza che il ricorso sia stato notificato alla controparte; ma, conformemente alle istruzioni al cancelliere, un ricorso che presenti un’irregolarità formale non dovrebbe essere notificato.


17 – È evidente che il cancelliere, decidendo il termine da fissare in ciascun caso, deve tenere conto non solo di ciò che è ragionevole per il ricorrente, ma anche di ciò che è ragionevole dal punto di vista del convenuto (nonché, nelle cause relative a marchi, come la presente, della controparte nel procedimento dinanzi all’UAMI), la cui posizione giuridica deve poter essere definita con chiarezza, tenuto conto dei termini di ricorso e di notifica.


18 – V., da ultimo, sentenza 7 aprile 2011, causa C‑321/09 P, Grecia/Commissione (punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


19 – Punto 4 dell’ordinanza impugnata. La data della richiesta non è precisata in detta ordinanza, ma risulta dalla lettera del 3 febbraio 2010 (v. supra, paragrafo 20), la cui attendibilità a tale riguardo non è contestata. Tuttavia, anche ammesso che la cancelleria abbia chiesto l’invio dell’originale il giorno stesso della ricezione dei sette esemplari, ossia il 1° febbraio 2010, data di scadenza del termine di dieci giorni per l’invio dell’originale, non appare evidente che essa abbia verosimilmente ritenuto di poter ricevere, a Lussemburgo, prima della scadenza di detto termine a mezzanotte, il documento ancora in possesso dell’avvocato a Parigi.


20 – Punti 17 e 28, rispettivamente, dell’ordinanza impugnata.


21 – L’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura stabilisce che «[l]a presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda ovvero (…) dell’ordinanza che designa l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente».


22 – Ordinanza del tribunale 28 aprile 2008, causa T‑358/07.


23 – Ordinanza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑37/98, FTA e a./Consiglio (Racc. pag. II‑373).