13.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/27


REGOLAMENTO (UE) 2015/1832 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 28 maggio 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate, categoria alimentare 14.1.4 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

L'uso dell'eritritolo (E 968) è destinato a migliorare il profilo aromatico e le qualità organolettiche delle bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti in modo che abbiano un sapore simile a quello dei prodotti zuccherati. A bassi livelli l'eritritolo agisce come esaltatore di sapidità e contribuisce ad attenuare i sapori dissonanti e la dolcezza persistente associati all'uso di edulcoranti intensivi nelle suddette bevande. Il vantaggio per i consumatori consisterebbe dunque nella disponibilità di bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti aventi un sapore migliore.

(5)

Nel 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha concluso che l'uso dell'eritritolo (E 968) negli alimenti è sicuro. L'approvazione dell'eritritolo (E 968) da parte dell'Unione non si estende per il momento all'uso nelle bevande: il parere dell'SCF affermava infatti che con l'ingestione di eritritolo attraverso le bevande la soglia lassativa potrebbe essere superata, soprattutto dai giovani consumatori.

(6)

Il 12 febbraio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha emesso un parere (3) sulla sicurezza della proposta di estendere l'uso dell'eritritolo (E 968) come additivo alimentare. L'Autorità ha concluso che la dose in bolo massiva (in un'unica ingestione) di eritritolo in bevande non alcoliche a un livello massimo dell'1,6 % non dovrebbe creare problemi di effetti lassativi. L'Autorità ha basato le sue conclusioni su dati comprendenti una stima dell'esposizione, tenendo conto del livello massimo di eritritolo dell'1,6 % proposto nelle bevande non alcoliche, della storia d'uso dell'eritritolo, delle sue caratteristiche di assorbimento e dell'assenza di risultati negativi, compresi gli effetti lassativi, a seguito dell'esposizione alla sostanza.

(7)

Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate, categoria alimentare 14.1.4 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, a un livello massimo dell'1,6 %.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(3):4033.


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

Nella categoria alimentare 14.1.4: «Bevande aromatizzate», la voce relativa al gruppo I Additivi è modificata come segue:

 

«Gruppo I

Additivi

 

 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 ed E 967

E 968 non può essere utilizzato tranne nei casi specificati per questa categoria di alimenti»

b)

Nella categoria alimentare 14.1.4: «Bevande aromatizzate», dopo la voce relativa a E 962 è aggiunta la seguente voce:

 

«E 968

Eritritolo

16 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, esclusivamente come esaltatore di sapidità»