31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 21/165


REGOLAMENTO (UE) 2022/110 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP»), nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture («TAC») dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite in tali piani.

(6)

Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale («piano») è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1 di tale regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari, fissato in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, nonché in termini di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), fissati conformemente ai pareri scientifici.

(8)

Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell’MSY per gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessarie ulteriori azioni urgenti e riduzioni significative della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Per il 2022, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino dovrebbe pertanto essere ridotto del 6 % rispetto al livello di riferimento per il 2015-2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2021 dal regolamento (UE) 2021/90 (3) del Consiglio e dalla riduzione supplementare dello sforzo stabilita a livello di autorità italiane.

(9)

Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell’MSY per gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessarie ulteriori azioni urgenti, segnatamente per gestire la mortalità per pesca per i pescherecci con palangari demersali. Per il 2022, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, del piano, è necessario stabilire lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, sulla base dello sforzo di pesca espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Questo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari non dovrebbe pregiudicare lo sforzo di pesca massimo consentito da stabilire per il 2023.

(10)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2020, sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca del gambero viola nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per raggiungere l’MSY al più tardi entro il 2025. Anche il comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha formulato lo stesso parere riguardo alla mortalità per pesca del gambero viola nella GSA 2. Inoltre lo CSTEP stima che la biomassa del gambero viola sia in calo. Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, la mortalità per pesca di questa specie non è cambiata e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Considerati i pareri scientifici e la situazione immutata degli stock, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo con i limiti massimi di cattura e stabilire un limite massimo di cattura specifico per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 e un limite massimo di cattura specifico per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(11)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2020, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 era in calo. Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, la mortalità per pesca di questa specie non è cambiata e la biomassa è ancora in calo. Considerati i pareri scientifici e la situazione immutata degli stock, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo con i limiti massimi di cattura e fissare un limite massimo di cattura specifico per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(12)

Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l’anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o di sforzo e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (4), al piano o ai piani nazionali di gestione dell’anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell’anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell’entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o di sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità di tale raccomandazione. Il periodo di chiusura è funzionalmente collegato alle possibilità di pesca poiché, in sua assenza, il livello delle catture o dello sforzo di pesca dovrebbe essere ridotto per garantire la ricostituzione dello stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(13)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un livello massimo di catture e un correlato limite massimo di capacità della flotta per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(14)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca mirata sostenibili del gambero rosso e del gambero viola praticate con reti da traino nel Mare di Levante, recante modifica della raccomandazione CGPM/42/2018/3 (sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno le misure in vigore. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(15)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/8 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca mirate sostenibili del gambero rosso e del gambero viola praticate con reti da traino nel Mar Ionio, recante modifica della raccomandazione CGPM/42/2018/4 (sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno le misure in vigore. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(16)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/7 relativa a misure di gestione per attività pesca mirate sostenibili del gambero rosso e del gambero viola praticate con reti da traino nel Canale di Sicilia, recante modifica della raccomandazione CGPM/43/2019/6 (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno le misure in vigore. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(17)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca demersale sostenibili nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un correlato limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(18)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/1 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un massimo di giorni di pesca consentiti, per tipo di rete da traino e segmento di flotta, per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(19)

Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sulle specie demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l’accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per le specie demersali.

(20)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(21)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alborán, che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/2 (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM), che ha introdotto un limite di cattura e di sforzo basato sul livello medio autorizzato e applicato nel periodo 2010-2015. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno le misure in vigore. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(22)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/11 relativa a misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo, recante modifica della raccomandazione CGPM/43/2019/1 (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci adibiti alla pesca mirata della lampuga. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno le misure in vigore. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(23)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all’anno. Dette misure supplementari sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, ove non fossero poste in essere, il livello del TAC per il rombo chiodato dovrebbe essere ridotto per garantirne la ricostituzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(24)

Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(25)

È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interesse.

(26)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(27)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM.

(28)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (7) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o l’articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, in forza dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è stato introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(29)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(30)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che sfruttano gli stock ittici seguenti:

a)

anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all’articolo 4, lettera b);

b)

gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’articolo 4, lettera c);

c)

acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

d)

nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

e)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all’articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all’articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all’articolo 4, lettera g);

f)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all’articolo 4, lettera h);

g)

spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all’articolo 4, lettera i).

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell’arco di un anno;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

e)

«contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;

f)

«contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g)

«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h)

«dispositivo di concentrazione dei pesci» (FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a)

«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

b)

«Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

c)

«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

d)

«Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

e)

«Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

f)

«Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

g)

«Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

h)

«Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

i)

«Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 5

Anguilla

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dell’anguilla (Anguilla anguilla), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.

2.   Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di pescare l’anguilla nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell’anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell’entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2022.

3.   Gli Stati membri non superano il livello massimo di catture o di sforzo di pesca dell’anguilla stabilito e attuato attraverso i rispettivi piani nazionali di gestione, adottati conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Articolo 6

Corallo rosso

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.   Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di attività di raccolta dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato I.

3.   Ai pescherecci dell’Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la raccolta e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 7

Lampuga

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2.   Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato II.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 8

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione del Mediterraneo occidentale è stabilita nell’allegato III.

4.   Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca:

a)

la ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri, stabilita nel presente regolamento, è conforme ai criteri enunciati all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Stock di piccoli pelagici

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2.   Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV.

3.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero, in relazione ai pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare piccoli stock di pelagici è fissata nell’allegato IV.

Articolo 11

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV.

3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all’allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato IV.

CAPO IV

Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia

Articolo 13

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

2.   Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell’allegato V.

CAPO V

Mare di Alborán

Articolo 14

1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.

2.   Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell’allegato VI.

CAPO VI

Mar Nero

Articolo 15

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.   Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VII.

Articolo 16

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VII.

Articolo 17

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito dell’articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono pescare più di 180 giorni all’anno.

Articolo 18

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 19

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; nonché

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20

Trasmissione dei dati

Quando, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato VII.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(7)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONEB NELL’AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso


Tabella 1.

Numero massimo di autorizzazioni di pesca (1)

Stati membri

Corallo rosso COL

Grecia

12

Spagna

0 (2)

Francia

32

Croazia

28

Italia

40


Tabella 2.

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Corallo rosso

Corallium rubrum

Zona:

Acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo – GSA da 1 a 27

COL/GF1-27

Grecia

1,844

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

0  (2)

 

Francia

1,400

 

Croazia

1,226

 

Italia

1,378

 

Unione

5,848

 

TAC

Non pertinente/non concordato


(1)  Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

(2)  In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali (1)

Stato membro

Lampuga DOL

Italia

797

Malta

130


(1)  Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2022 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.


ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (1) e pescherecci con palangari demersali che pescano stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a)

Pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) (2)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

Pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) (3)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

c)

Pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m e < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m e < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Pescherecci con palangari demersali in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m e < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m e < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Limite massimo di cattura

e)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

(Aristeus antennatus)

Zona:

GSA 1, 2, 5, 6 e 7

(ARA/GF1-7)

Spagna

872

 

 

Francia

56

 

 

Italia

0

 

 

Unione

928

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture

f)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

(Aristeus antennatus)

Zona:

GSA 9, 10 e 11

(ARA/GF9-11)

Spagna

0

 

 

Francia

9

 

 

Italia

250

 

 

Unione

259

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture

Specie:

Gambero rosso

(Aristaeomorpha foliacea)

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARS/GF9-11)

Spagna

0

 

 

Francia

5

 

 

Italia

365

 

 

Unione

370

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo delle catture


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato. Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca. Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione ogni mese separatamente l’assegnazione supplementare.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) o d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato sulla base della ripartizione dello sforzo del segmento di flotta interessato a decorrere dalla data di notifica dello Stato membro interessato.

(3)  Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato. Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca. Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione ogni mese separatamente l’assegnazione supplementare.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) o d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato sulla base della ripartizione dello sforzo del segmento di flotta interessato a decorrere dalla data di notifica dello Stato membro interessato.


ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1.   Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF1718)

Italia

35 394

 (1)

Livello massimo delle catture

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Croazia

56 304

TAC

Non pertinente

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta che pescano stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

 

 

 

 

 

Giorni di pesca 2022

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

ITALIA

CROAZIA

SLOVENIA (3)

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m and < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m and < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia  (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(2)  La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2020/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

(3)  La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all’anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

(*1)  Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e che pescano per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.


ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

a)

Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell’Unione delle GSA 19, 20 e 21

Gambero viola nelle acque dell’Unione delle GSA 19, 20 e 21

Grecia

263

263

Italia

410

410

Malta

15

15

b)

Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell’Unione delle GSA 24, 25, 26 e 27

Gambero viola nelle acque dell’Unione delle GSA 24, 25, 26 e 27

Italia

80

80

Cipro

6

6

c)

Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell’Unione delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16

Gambero viola nelle acque dell’Unione delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16

Spagna

2

2

Italia

320

320

Cipro

1

1

Malta

15

15


ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

Livello massimo di catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione nel Mare di Alborán – GSA 1- 3

SBR/GF1-3

Spagna

225

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

225

 

TAC

Non pertinente/non concordato


ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell’Unione nel Mar Nero – GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

Contingente analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

3 442,50

 

Unione

11 475

 

TAC

Non pertinente/non concordato


Specie:

Rombo chiodato

Scophthalmus maximus

Zona:

Acque dell’Unione nel Mar Nero – GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgaria

75

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

75

 

Unione

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2022 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.