ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 216/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento. |
(2) |
La Comunità europea ha acquistato la qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). |
(3) |
Il protocollo stabilito tra il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee prevede che la Commissione comunichi alla FAO i dati statistici richiesti. |
(4) |
Conformemente al principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta delle statistiche della pesca e l'infrastruttura necessaria per l'elaborazione e il controllo dell'attendibilità di tali statistiche sono in primo luogo responsabilità degli Stati membri. |
(5) |
Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant). |
(6) |
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(7) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5).
I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Articolo 2
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato I, definite nell'allegato II e illustrate nell'allegato III. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato IV.
2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione.
3. Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all'articolo 1 non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro ne informa la Commissione. Per l'attività di pesca svolta nelle zone principali di pesca, tuttavia, la trasmissione di dati è richiesta soltanto per le combinazioni di specie/suddivisioni per le quali sono state registrate catture nel periodo annuale considerato.
4. I dati relativi alle catture di specie di minore importanza effettuate da uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti non superi il 5 % del totale annuo delle catture effettuate in quella zona principale di pesca.
5. La Commissione può modificare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 3
Salvo diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento per stabilire i dati sulle catture per quelle parti delle rispettive flotte pescherecce per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe l'applicazione di procedure amministrative eccessivamente complesse. Gli Stati membri indicano, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i metodi di campionamento adottati e la proporzione, rispetto al totale, dei dati calcolati con queste tecniche.
Articolo 4
Gli Stati membri adempiono gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura nell'allegato V.
Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CE del Consiglio (6), di seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 6
1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di tali relazioni, che sottopone all'esame del competente gruppo di lavoro del comitato.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Articolo 7
1. Il regolamento (CE) n. 2597/95 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VIII.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.
(2) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.
(3) Cfr. allegato VII.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(6) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ZONE PRINCIPALI DI PESCA FAO E RELATIVE SUDDIVISIONI PER LE QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI DATI
(Le descrizioni delle aree e delle suddivisioni sono riportate nell'allegato II)
ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)
34.1.1 |
Divisione costa del Marocco |
34.1.2 |
Divisione isole Canarie e Madera |
34.1.3 |
Divisione costa del Sahara |
34.2 |
Sottozona oceanica settentrionale |
34.3.1 |
Divisione costa del Capo Verde |
34.3.2 |
Divisione isole di Capo Verde |
34.3.3 |
Divisione Sherbro |
34.3.4 |
Divisione occidentale del Golfo di Guinea |
34.3.5 |
Divisione centrale del Golfo di Guinea |
34.3.6 |
Divisione meridionale del Golfo di Guinea |
34.4.1 |
Divisione sud-occidentale del Golfo di Guinea |
34.4.2 |
Divisione oceanica sud-occidentale |
MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)
37.1.1 |
Divisione isole Baleari |
37.1.2 |
Divisione Golfo del Leone |
37.1.3 |
Divisione Sardegna |
37.2.1 |
Divisione Mare Adriatico |
37.2.2 |
Divisione Mar Ionio |
37.3.1 |
Divisione Mare Egeo |
37.3.2 |
Divisione Levante |
37.4.1 |
Divisione Mar di Marmara |
37.4.2 |
Divisione Mar Nero |
37.4.3 |
Divisione Mar di Azov |
ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)
41.1.1 |
Divisione amazzonica |
41.1.2 |
Divisione Natal |
41.1.3 |
Divisione Salvador |
41.1.4 |
Divisione oceanica settentrionale |
41.2.1 |
Divisione Santos |
41.2.2 |
Divisione Rio Grande |
41.2.3 |
Divisione Pratense |
41.2.4 |
Divisione oceanica centrale |
41.3.1 |
Divisione Patagonia settentrionale |
41.3.2 |
Divisione Patagonia meridionale |
41.3.3 |
Divisione oceanica meridionale |
ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)
47.1.1 |
Divisione Capo Palmeirinhas |
47.1.2 |
Divisione Capo Salinas |
47.1.3 |
Divisione Cunene |
47.1.4 |
Divisione Capo Cross |
47.1.5 |
Divisione fiume Orange |
47.1.6 |
Divisione Capo di Buona Speranza |
47.2.1 |
Divisione Agulhas centrale |
47.2.2 |
Divisione Agulhas orientale |
47.3 |
Sottozona oceanica meridionale |
47.4 |
Sottozona Tristan da Cunha |
47.5 |
Sottozona S. Elena e Ascensione |
OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)
51.1 |
Sottozona Mar Rosso |
51.2 |
Sottozona Golfo |
51.3 |
Sottozona Mar Arabico occidentale |
51.4 |
Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka |
51.5 |
Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania |
51.6 |
Sottozona Madagascar e canale del Mozambico |
51.7 |
Sottozona oceanica |
51.8.1 |
Divisione Marion-Edward |
51.8.2 |
Divisione Zambesi |
ALLEGATO II
ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)
L'allegato III A mostra le delimitazioni, le sottozone, divisioni e sottodivisioni dell'Atlantico centro-orientale [Zona principale di pesca 34 (Atlantico centro-orientale)]. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona, delle sottozone, delle divisioni e delle sottodivisioni. L'Atlantico centro-orientale comprende le acque dell'Atlantico delimitate da una linea tracciata come segue:
parte da un punto del livello massimo dell'alta marea dell'Africa settentrionale, situato a 5o36′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud-ovest, seguendo il livello massimo dell'alta marea lungo questa costa, fino a un punto situato sulla Ponta do Padrão (6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est); verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino a un punto situato a 6o00′ latitudine sud e 12o00′ longitudine est; verso ovest, passando per il punto situato a 6o00′ latitudine sud, fino a 20o00′ longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino a 30o00′ longitudine ovest; verso nord fino a 5o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 40o00′ longitudine ovest; verso nord fino a 36o00′ latitudine nord; verso est fino a Punta Marroqui, situata a 5o36′ longitudine ovest, e infine verso sud fino al punto di partenza sulla costa africana.
L'Atlantico centro-orientale è suddiviso come segue:
Sottozona costiera settentrionale (Sottozona 34.1)
a) Divisione costa del Marocco (Divisione 34.1.1)
Le acque comprese tra 36o00′ e 26o00′ latitudine nord e che si trovano a est di una linea che parte dal punto situato a 36o00′ latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, passando per il punto situato a 13o00′ longitudine ovest, fino a 29o00′ latitudine nord; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26o00′ latitudine nord e 16o00′ longitudine ovest.
b) Isole Canarie e Madera (Divisione 34.1.2)
Le acque comprese tra 36o00′ e 26o00′ latitudine nord e tra 20o00′ longitudine ovest e una linea che parte da 36o00′ latitudine nord, passando per il punto situato a 13o00′ longitudine ovest, fino a 29o00′ latitudine nord e prosegue, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26o00′ latitudine nord e 16o00′ longitudine ovest.
c) Divisione costa del Sahara (Divisione 34.1.3)
Le acque comprese tra 26o00′ e 19o00′ latitudine nord e che si trovano a est di 20o00′ longitudine ovest.
Sottozona oceanica settentrionale (Sottozona 34.2)
Le acque comprese tra 36o00′ e 20o00′ latitudine nord e tra 40o00′ e 20o00′ longitudine ovest.
Sottozona costiera sud (Sottozona 34.3)
a) Divisione costa del Capo Verde (Divisione 34.3.1)
Le acque comprese tra 19o00′ e 9o00′ latitudine nord e che si trovano a est di 20o00′ longitudine ovest.
b) Divisione isole di Capo Verde (Divisione 34.3.2)
Le acque comprese tra 20o00′ e 10o00′ latitudine nord e tra 30o00′ e 20o00′ longitudine ovest.
c) Divisione Sherbro (Divisione 34.3.3)
Le acque comprese tra 9o00′ latitudine nord e l'equatore e tra 20o00′ e 8o00′ longitudine ovest.
d) Divisione occidentale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.4)
Le acque situate a nord dell'equatore e tra 8o00′ longitudine ovest e 3o00′ longitudine est.
e) Divisione centrale del golfo di Guinea (Divisione 34.3.5)
Le acque situate a nord dell'equatore e a est di 3o00′ longitudine est.
f) Divisione meridionale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.6)
Le acque comprese tra l'equatore e 6o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 3o00′ longitudine est. Questa divisione comprende anche le acque della foce del Congo situate a sud di 6o00′ latitudine sud e delimitate da una linea che parte da un punto della Ponta do Padrão (6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est) e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 6o00′ latitudine sud e 12o00′ longitudine est; verso est, passando per il punto situato a 6o00′ latitudine sud, fino alla costa africana e quindi lungo la costa africana fino al punto di partenza a Ponta do Padrão.
Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 34.4)
a) Divisione sud-occidentale Golfo di Guinea (Divisione 34.4.1)
Le acque comprese tra l'equatore e 6o00′ latitudine sud e tra 20o00′ longitudine ovest e 3o00′ longitudine est.
b) Divisione oceanica sud-occidentale (Divisione 34.4.2)
Le acque comprese tra 20o00′ e 5o00′ latitudine nord e tra 40o00′ e 30o00′ longitudine ovest; le acque comprese tra 10o00′ latitudine nord e l'equatore e tra 30o00′ e 20o00′ longitudine ovest.
MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)
L'allegato III B mostra le delimitazioni, le sottozone e le divisioni del Mediterraneo e del Mar Nero (Zona principale di pesca 37). Qui di seguito viene invece riportata la descrizione dell'area e delle relative sottodivisioni.
L'area statistica del Mediterraneo e del Mar Nero comprende tutte le acque marine del: a) Mar Mediterraneo; b) Mar di Marmara; c) Mar Nero e d) Mar di Azov. Le acque marine includono le acque salmastre lagunari e tutte le altre zone dove predominano pesci o altri organismi di origine marina. I limiti occidentali e sud-orientali sono definiti come segue:
a) |
Limite occidentale. Una linea che va verso sud, passando per il punto situato a 5o36′ longitudine ovest, da Punta Marroqui fino alla costa africana. |
b) |
Limite sud-orientale. L'imboccatura settentrionale (Mediterraneo) del Canale di Suez. |
SOTTOZONE E DIVISIONI DELL'AREA STATISTICA DEL MAR MEDITERRANEO
Il Mediterraneo occidentale (Sottozona 37.1) comprende le seguenti divisioni:
a) Baleari (Divisione 37.1.1)
Le acque del Mediterraneo occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa africana e precisamente dalla frontiera algerino/tunisina e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ longitudine est; verso nord fino al 41o20′ latitudine nord; verso ovest, lungo una linea lossodromica fino alla costa continentale situata all'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna; seguendo la costa spagnola, fino a Punta Marroqui; verso sud, lungo il 5o36′ longitudine ovest, fino alla costa africana; verso est, seguendo la costa africana, fino al punto di partenza.
b) Golfo del Leone (Divisione 37.1.2)
Le acque del Mar Mediterraneo nord-occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa continentale dell'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo una linea lossodromica, fino a 8o00′ longitudine est e 41o20′ latitudine ovest; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera franco-italiana; verso sud-ovest, seguendo la costa francese, fino al punto di partenza.
c) Sardegna (Divisione 37.1.3)
Le acque del Mar Tirreno e le acque adiacenti limitate da una linea che parte dalla costa africana alla frontiera algerino/tunisina e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ longitudine est; verso nord fino a 41o20′ latitudine nord; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera tra Francia e Italia; seguendo la costa italiana, fino a 38o00′ latitudine nord; verso est, passando per il punto situato a 38o00′ latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale siciliana, fino a Trapani; lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso ovest, seguendo la costa tunisina, fino al punto di partenza.
Il Mediterraneo centrale (Sottozona 37.2) comprende le seguenti divisioni:
a) Mar Adriatico (Divisione 37.2.1)
Le acque del Mar Adriatico a nord della linea che parte dalla frontiera tra l'Albania e il Montenegro sulla costa orientale del Mar Adriatico e prosegue verso ovest, fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana.
b) Mar Ionio (Divisione 37.2.2)
Le acque del Mediterraneo centrale e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte da 25o00′ longitudine est sulla costa dell'Africa settentrionale e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34o00′ latitudine nord; verso ovest fino a 23o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Grecia; seguendo la costa occidentale greca e la costa albanese, fino alla frontiera tra l'Albania e il Montenegro; verso ovest fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana; seguendo la costa italiana, fino a 38o00′ latitudine nord; verso ovest, lungo 38o00′ latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale della Sicilia, fino a Trapani; da Trapani, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso est, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, fino al punto di partenza.
Il Mediterraneo orientale (Sottozona 37.3) comprende le seguenti divisioni:
a) Mar Egeo (Divisione 37.3.1)
Le acque del Mar Egeo e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte dalla costa meridionale della Grecia a 23o00′ longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 34o00′ latitudine nord; verso est fino a 29o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa della Turchia; seguendo la costa occidentale turca, fino a Kumkale; da Kumkale, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Helles; seguendo la costa turca e greca, fino al punto di partenza.
b) Levante (Divisione 37.3.2)
Le acque del Mar Mediterraneo a est di una linea che parte dalla costa settentrionale dell'Africa a 25o00′ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34o00′ latitudine nord; verso est fino a 29o00′ longitudine est; verso nord fino alla costa turca; seguendo la costa della Turchia e di altri paesi del Mediterraneo orientale, fino al punto di partenza.
Il Mar Nero (Sottozona 37.4) comprende le seguenti divisioni:
a) Mar di Marmara (Divisione 37.4.1)
Le acque del Mar di Marmara delimitate a ovest da una linea che parte da Capo Helles e che va fino a Kumkale, all'imbocco dei Dardanelli e a est da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo.
b) Mar Nero (Divisione 37.4.2)
Le acque del Mar Nero e le acque adiacenti delimitate a sud-ovest da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo e a nord-est da una linea che parte da Punto Takil, sulla penisola di Kerch, e va fino a Punto Panagija, sulla penisola di Taman.
c) Mar di Azov (Divisione 37.4.3)
Le acque del Mar di Azov situate a nord di una linea che passa per l'imboccatura meridionale dello Stretto di Kerch. Questa parte da Punto Takil, situato a 45o06′N e 36o27′E, sulla penisola di Kerch, e passa per lo stretto fino ad arrivare a Punto Panagija, situato a 45o08′N e 36o38′E della penisola di Taman.
ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)
L'allegato III C mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41).
Qui di seguito viene invece riportata la descrizione delle zone in questione.
L'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41) comprende le acque delimitate da una linea che parte dalla costa dell'America meridionale, lungo il parallelo situato a 5o00′ latitudine nord, fino al meridiano situato a 30o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 50o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 60o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 67o16′ longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56o22′S e 67o16′O; verso est, lungo una linea che passa per il punto situato a 56o22′S, fino al punto situato a 65o43′O; quindi la linea incontra i punti situati a 55o22′S e 65o43′O, 55o11′S e 66o04′O, 55o07′S e 66o25′O; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
L'Atlantico sud-occidentale è suddiviso nelle seguenti sottozone:
Divisione amazzonica (Divisione 41.1.1)
Tutte le acque delimitate da una linea che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 5o00′ latitudine nord e prosegue lungo questo parallelo fino a incontrare il meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al punto in cui il meridiano incrocia la costa del Brasile; verso nord-ovest, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione Natal (Divisione 41.1.2)
Le acque delimitate da una linea, diretta verso nord, che ha inizio dalla costa brasiliana e prosegue lungo il meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest, fino a incontrare l'equatore; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo l'equatore, fino al meridiano, situato a 32o00′O; verso sud fino al parallelo situato a 10o00′ latitudine sud; verso ovest fino al punto in cui il parallelo situato a 10o00′S incontra la costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione Salvador (Divisione 41.1.3)
Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 10o00′ latitudine sud e prosegue fino a incontrare il meridiano situato a 35o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 20o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione oceanica settentrionale (Divisione 41.1.4)
Le acque delimitate da una linea diretta a est, da 5o00′N e 40o00′O, fino al meridiano situato a 30o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; verso sud fino al parallelo a 20o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano a 35o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo a 10o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 32o00′ longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino al meridiano situato a 40o00′ longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
Divisione Santos (Divisione 41.2.1)
Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 20o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 39o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 29o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione Rio Grande (Divisione 41.2.2)
Le acque delimitate da una linea diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 29o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 45o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 34o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione Platense (Divisione 41.2.3)
Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 34o00′ latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano a 50o00′ longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 40o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione oceanica centrale (Divisione 41.2.4)
Le acque delimitate da una linea, diretta a est, che parte dal punto situato a 20o00′S e 39o00′O e arriva fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 40o00′ latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 34o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 45o00′ longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 29o00′ latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 39o00′ longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
Divisione Patagonia settentrionale (Divisione 41.3.1)
Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 40o00′ latitudine sud, fino a incontrare il meridiano che si trova a 50o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 48o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione Patagonia meridionale (Divisione 41.3.2)
Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 48o00′ latitudine sud, fino a incontrare il meridiano situato a 50o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 60o00′ latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano a 67o16′ longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56o22′S e 67o16′O; quindi, seguendo una linea lossodromica, incrocia i punti situati a 56o22′S e 65o43′O, 55o22′S e 65o43′O, 55o11′S, 66o04′O, 55o07′S e 66o25′O, quindi verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.
Divisione oceanica meridionale (Divisione 41.3.3)
Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dal punto situato a 40o00′S e 50o00′O, fino al meridiano situato a 20o00′ longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 50o00′ latitudine sud; verso nord fino al punto di partenza.
ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)
L'allegato III D mostra le delimitazioni e le suddivisioni dell'Atlantico sud-orientale. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona coperta dalla convenzione ICSEAF:
L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) comprende le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 6o04′36″ latitudine sud e 12o19′48″ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto in cui il meridiano situato a 12o longitudine est incontra il parallelo situato a 6o latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 20o longitudine ovest; verso sud, lungo il meridiano, fino al parallelo situato a 50o latitudine sud; verso est, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 30o longitudine est; verso nord, lungo il meridiano, fino alla costa dell'Africa continentale; verso ovest, lungo la costa, fino al punto di partenza.
L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) è suddiviso come segue:
Sottozona costiera occidentale (Sottozona 47.1)
a) Divisione Capo Palmeirinhas (Divisione 47.1.1)
Le acque comprese tra 6o00′ e 10o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est. Dalla presente divisione sono escluse le acque della foce del Congo, e cioè le acque che si trovano a nord-est della linea tracciata da Ponta do Padrão (6o04′36″S e 12o19′48″E) fino al punto situato a 6o00′S e 12o00′E.
b) Divisione Capo Salinas (Divisione 47.1.2)
Le acque comprese tra 10o00′ e 15o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.
c) Divisione Cunene (Divisione 47.1.3)
Le acque comprese tra 15o00′ e 20o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.
d) Divisione Capo Cross (Divisione 47.1.4)
Le acque comprese tra 20o00′ e 25o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.
e) Divisione fiume Orange (Divisione 47.1.5)
Le acque comprese tra 25o00′ e 30o00′ latitudine sud e che si trovano a est di 10o00′ longitudine est.
f) Divisione Capo di Buona Speranza (Divisione 47.1.6)
Le acque comprese tra 30o00′ e 40o00′ latitudine sud e tra 10o00′ e 20o00′ longitudine est.
Sottozona costiera Agulhas (Sottozona 47.2)
a) Divisione Agulhas centrale (Divisione 47.2.1)
Le acque che si trovano a nord di 40o00′ latitudine sud e tra 20o00′ e 25o00′ longitudine est.
b) Divisione Agulhas orientale (Divisione 47.2.2)
Le acque che si trovano a nord di 40o00′ latitudine sud e tra 25o00′ e 30o00′ longitudine est.
Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 47.3)
Le acque comprese tra 40o00′ e 50o00′ latitudine sud e tra 10o00′ e 30o00′ longitudine est.
Sottozona Tristan da Cunha (Sottozona 47.4)
Le acque comprese tra 20o00′ e 50o00′ latitudine sud e tra 20o00′ e 10o00′ longitudine est.
Sottozona S. Elena e Ascensione (Sottozona 47.5)
Le acque comprese tra 6o00′ e 20o00′ latitudine sud e tra 20o00′ longitudine ovest e 10o00′ longitudine est.
OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)
L'Oceano Indiano occidentale comprende in generale:
a) |
il Mar Rosso |
b) |
il Golfo di Aden |
c) |
il golfo tra la costa dell'Iran e la penisola arabica |
d) |
il Mar Arabico |
e) |
la parte dell'Oceano Indiano, compreso il Canale del Mozambico, tra i meridiani 30o00′E e 80o00′E e che si trova a nord della linea di convergenza con l'Antartico; comprende inoltre le acque circondanti lo Sri Lanka. |
L'allegato III E mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Oceano Indiano occidentale (Zona principale di pesca 51).
L'Oceano Indiano occidentale ha i seguenti confini:
— |
il confine con il Mar Mediterraneo: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez, |
— |
il confine marittimo occidentale: una linea che parte dalla costa africana orientale, a 30o00′ longitudine est e prosegue verso sud, fino a 45o00′ latitudine sud, |
— |
il confine marittimo orientale: una linea lossodromica che parte dalla costa sud-orientale dell'India (Punta Calimere) e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-est fino a incontrare il punto situato a 82o00′ longitudine est e 11o00′ latitudine nord; verso est fino al meridiano 85o00′E; verso sud fino al parallelo 3o00′N; verso ovest fino al meridiano 80o00′E; verso sud fino al parallelo 45o00′S, |
— |
il confine meridionale: una linea che parte da 30o00′ longitudine est e prosegue, lungo il parallelo 45o00′S, fino a 80o00′ longitudine est. |
L'Oceano Indiano occidentale è suddiviso come segue:
Sottozona Mar Rosso (Sottozona 51.1)
— |
Limite settentrionale: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez, |
— |
limite meridionale: una linea lossodromica che parte dalla frontiera tra l'Etiopia e la Repubblica di Gibuti, sulla costa africana, e prosegue attraverso l'imbocco del Mar Rosso, fino alla frontiera tra l'ex Repubblica araba dello Yemen e l'ex Repubblica democratica popolare dello Yemen, sulla penisola arabica. |
Sottozona Golfo (Sottozona 51.2)
L'imbocco del Golfo è chiuso da una linea che parte dalla punta settentrionale del Ra's Musandam e prosegue verso est, fino alla costa dell'Iran.
Sottozona Mar Arabico occidentale (Sottozona 51.3)
Il confine orientale e meridionale è costituito da una linea che parte dalla frontiera tra Iran e Pakistan, sulla costa dell'Asia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20o00′N; verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′N; verso ovest fino alla costa africana. Gli altri confini marittimi sono costituiti dai confini in comune con le sottozone 51.1 e 51.2 (vedi sopra).
Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka (Sottozona 51.4)
La delimitazione marittima è costituita da una linea che parte dalla costa dell'Asia, alla frontiera tra Iran e Pakistan, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20o00′N; verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′S; verso est fino al meridiano 80o00′E; verso nord fino al parallelo 3o00′N; verso est fino al meridiano 85o00′E; verso nord fino al parallelo 11o00′N; verso ovest fino al meridiano 82o00′E; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino alla costa sud-orientale dell'India.
Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania (Sottozona 51.5)
Una linea che parte dalla costa della Somalia, a 10o00′N, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 65o00′E; verso sud fino al parallelo 10o00′S; verso ovest fino al meridiano 45o00′E; verso sud fino al parallelo 10o28′ latitudine sud; verso ovest fino alla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud).
Sottozona Madagascar e Canale del Mozambico (Sottozona 51.6)
Una linea che parte dalla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud) a 10o28′ latitudine sud e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 45o00′E; verso nord fino al parallelo 10o00′S; verso est fino al meridiano 55o00′E; verso sud fino al parallelo 30o00′S; verso ovest fino al meridiano 40o00′E; verso nord fino alla costa del Mozambico.
Sottozona oceanica (Oceano Indiano occidentale) (Sottozona 51.7)
Una linea che parte dal punto situato a 10o00′ latitudine sud e 55o00′ longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 80o00′E; verso sud fino al parallelo 45o00′S; verso ovest fino al meridiano 40o00′E; verso nord fino al parallelo 30o00′S; verso est fino al meridiano 55o00′E; verso nord fino al punto di partenza sul parallelo 10o00′S.
Sottozona Mozambico (Sottozona 51.8)
La sottozona comprende le acque a nord del parallelo 45o00′S e tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E. Questa è, inoltre, ulteriormente suddivisa in due divisioni.
Divisione Marion-Edward (Divisione 51.8.1)
Le acque comprese tra i paralleli 40o00′S e 50o00′S e tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E.
Divisione Zambesi (Divisione 51.8.2)
Le acque a nord del parallelo 40o00′S e comprese tra i meridiani 30o00′E e 40o00′E.
ALLEGATO III
A: OCEANO ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)
B: MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)
C: OCEANO ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)
D: OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)
E: OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI I DATI DEVONO ESSERE PRESENTATI RELATIVAMENTE A OGNI ZONA PRINCIPALE DI PESCA
Le specie elencate di seguito sono quelle per le quali le statistiche ufficiali riportano le catture. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati per ciascuna delle specie identificate, ove disponibili. Qualora singole specie non possano essere individuate, i dati devono essere aggregati e presentati alla voce con il massimo grado di dettaglio possibile.
Nota |
: |
«n.i.a.» = «non indicato altrove». |
ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Anguilla |
ELE |
Anguilla anguilla |
European eel |
Alose n.i.a. |
SHZ |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Ilissa africana |
ILI |
Ilisha africana |
West African ilisha |
Pleuronettiformi n.i.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Botidi |
LEF |
Bothidae |
Lefteye flounders |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Common sole |
Sogliola cuneata |
CET |
Dicologoglossa cuneata |
Wedge (= Senegal) sole |
Soleidi n.i.a. |
SOX |
Soleidae |
Soles n.e.i. |
Cinoglossidi n.i.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Rombo giallo |
MEG |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim |
Rombi gialli n.i.a. |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Megrims n.e.i. |
Musdea bianca |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Busbana francese |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= Bib) |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= Poutassou) |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
European hake |
Merluzzo senegalese |
HKM |
Merluccius senegalensis |
Senegalese hake |
Naselli n.i.a. |
HKX |
Merluccius spp. |
Hakes n.e.i. |
Gadiformi n.i.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Pescigatto di mare n.i.a. |
CAX |
Ariidee |
Sea catfishes n.e.i. |
Grongo |
COE |
Conger conger |
European conger |
Gronghi n.i.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Pesce trombetta |
SNS |
Macrorhamphosus scolopax |
Slender snipefish |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Pesce San Pietro |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
San Pietro d'America |
JOS |
Zenopsis conchifer |
Silvery John Dory |
Pesci tamburo |
BOR |
Caproidae |
Boar fishes |
Perciformi abissali n.i.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Cernia mediterranea |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Cernia bianca |
GPW |
Epinephelus aeneus |
White grouper |
Cernie n.i.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernia di fondale |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidi n.i.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Spigola macchiata |
SPU |
Dicentrarchus punctatus |
Spotted seabass |
Spigola |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Seabass |
Catalufe n.i.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Bigeyes n.e.i. |
Re di triglie n.i.a. |
APO |
Apogonidee |
Cardinal fishes n.e.i. |
Tili |
TIS |
Branchiostegidae |
Tilefishes |
Emelittidi |
EMT |
Emmelichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Lutiani n.i.a. |
SNA |
Lutjanus spp. |
Snappers n.e.i. |
Lutianidi n.i.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, iobfishes, n.e.i. |
Pesce burro |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Grugnolo |
BGR |
Pomadasys incisus |
Bastard grunt |
Grugnolo |
BUR |
Pomadasys jubelini |
Sompat grunt |
Otoperca |
GRB |
Brachydeuterus auritus |
Bigeye grunt |
Emulidi n.i.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomedasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Corvine |
DRU |
Sciaena spp. |
Drums |
Ombrina |
COB |
Umbrina cirrosa |
Shi drum (= Corb) |
Bocca d'oro |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Corvina tonda |
DRS |
Pteroscion peli |
Boe drum |
Ombrina |
CKL |
Pseudotolithus brachygnatus |
Law croaker |
Ombrina bianca |
PSS |
Pseudotolithus senegalensis |
Cassava croaker |
Ombrina |
PSE |
Pseudotolithus elongatus |
Bobo croaker |
Ombrine |
CKW |
Pseudotolithus spp. |
West African croakers |
Scienidi n.i.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (= Blackspot) seabream |
Pagello fragolino |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Pagello mafrone |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary seabream |
Pagello rosso |
PAR |
PagelIus bellottii |
Red pandora |
Pagelli n.i.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Saraghi n.i.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams, n.e.i. |
Dentice occhione |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Dentice |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Dentice atlantico |
DEA |
Dentex angolensis |
Angolan dentex |
Dentice congolese |
DNC |
Dentex congoensis |
Congo dentex |
Dentici n.i.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Tanuta |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
Black seabream |
Occhiata |
SBS |
Oblada melanura |
Saddled seabream |
Pagro |
BSC |
Sparus caeruleostictus |
Bluespotted seabream |
Pagro mediterraneo |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Orata |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead seabream |
Pagri n.i.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams, n.e.i. |
Boga |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mennola |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Triglia |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Triglia dentata |
GOA |
Pseudopeneus prayensis |
West African goatfish |
Triglie n.i.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Drepana |
SIC |
Drepane africana |
African sicklefish |
Efipide |
SPA |
Ephippidae |
Spadefishes |
Percidi n.i.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Brotola |
BRD |
Brotula barbata |
Bearded brotula |
Pesce chirurgo |
SUR |
Acanthuridae |
Surgeonfishes |
Caponi n.i.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Balistide |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Rana pescatrice |
MON |
Lophius piscatorius |
Angler (= Monk) |
Rane pescatrici n.i.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Aguglie n.i.a. |
BEN |
Belonidae |
Needlefishes, n.e.i. |
Pesci volanti n.i.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flying fishes n.e.i. |
Barracuda |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Cefalo |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Gran capitano |
TGA |
Polydactylus quadrifilis |
Giant African threadfin |
Capitano minore |
GAL |
Galeoides decadactylus |
Lesser African threadfin |
Capitano reale |
PET |
Pentanemus quinquarius |
Royal threadfin |
Capitani n.i.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Perciformi pelagici n.i.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Cobia |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Suro |
HOM |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Suri |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Sugarotti |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Carango cavallo |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle jack |
Carango ronco |
HMY |
Caranx rhonchus |
False scad |
Carangi n.i.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles n.e.i. |
Carango piatto |
LUK |
Selene dorsalis |
Lookdown fish |
Lecce |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Ricciola |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Leccia |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
… |
BUA |
Chloroscombrus chrysurus |
Atlantic bumper |
Lampuga |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Fieto |
BLB |
Stromateus fiatola |
Blue butterfish |
Fieti, pampi argentei |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silver pomfrets |
Tarpone |
BOF |
Albula vulpes |
Bonefish |
Alaccia, sardinella d'Africa |
SAA |
SardineIla aurita |
Round sardinella |
Alaccia |
SAE |
Sardinella maderensis |
Madeiran sardinella |
Alacce |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas |
Alaccia larga |
BOA |
Ethmalosa fimbriata |
Bonga shad |
Sardina |
PIL |
Sardina pilchardus |
European pilchard (sardine) |
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupeidi n.i.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Palamita bianca |
BOP |
Orcynopsis unicolor |
Plain bonito |
Waho |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Maccarello reale di Guinea |
MAW |
Scomberomorus tritor |
West African Spanish mackerel |
Tombarelli, bisi |
FRZ |
Auxis thazard, Auxis rochei |
Frigate and bullet tunas |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Tonno bianco, alalunga |
ALB |
Thunnus allunga |
Albacore |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Big eye tuna |
Tonni n.i.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Pesci sega |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Pesce vela atlantico |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrepturus albidus |
Atlantic white marlin |
Pesci vela |
BIL |
Istiopboridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Scombroidei |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Pesce coltello |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Pesce sciabola |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Pesce sciabola nero |
BSF |
Aphanopus carbo |
Black scabbardfish |
Pesci sciabola, n.i.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
Sgombro |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Maccarelli «scomber» n.i.a. |
MAZ |
Scomber spp. |
Scomber mackerels n.e.i. |
Scombroidei n.i.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Squalo volpe |
ALV |
Alopias vulpinus |
Thresher shark |
Squalo volpe occhione |
BTH |
Alopias superciliosus |
Big-eye thresher |
Squali mako |
MAK |
Isurus spp. |
Mako sharks |
Verdesca |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
… |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Pesce martello |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Pesce martello |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Pesci martello, ecc., n.i.a. |
SPY |
Sphyrnidae |
Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Pesci violino, ecc., n.i.a. |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes, etc. n.e.i. |
Palombi |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
Razze n.i.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays n.e.i. |
Elasmobranchi n.i.a. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, n.e.i. |
Osteitti marini n.i.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Granchi di mare n.i.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Aragoste n.i.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Aragoste n.i.a. |
CRW |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Astice |
LBE |
Homarus gammarus |
European lobster |
Mazzancolla |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Mazzancolla rosa |
SOP |
Farfantepenaeus notialis |
Southern pink shrimp |
Mazzancolle n.i.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Gambero rosa mediterraneo |
DPS |
Parapenaeus longirostris |
Deepwater rose shrimp |
Gambero di Guinea |
GUS |
Parapenaeopsis atlantica |
Guinea shrimp |
Gambero rosso |
SSH |
Aristaeopsis edwardsiana |
Scarlet shrimp |
Palemonidi |
PAL |
Palaemonidae |
Palaemonid shrimps |
Gamberi diversi n.i.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crostacei marini n.i.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gastropodi n.i.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Ostriche n.i.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Mitilidi n.i.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Cefalopodi n.i.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seppia |
CTC |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
Seppie, seppiole |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calamaro |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Polpo di scoglio |
OCC |
Octopus vulgaris |
Common octopus |
Ottopodi |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Loliginidi n.i.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Molluschi marini n.i.a. |
MOL |
Mollusco |
Marine molluscs n.e.i. |
Testuggini marine n.i.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Storioni n.i.a. |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Anguilla |
ELE |
Anguilla anguilla |
European eel |
Alosa del Mar Nero |
SHC |
Alosa pontica |
Pontic shad |
Alose n.i.a. |
SHD |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Papalina del Caspio |
CLA |
Clupeonella cultriventris |
Azov tyulka |
Pleuronettiformi n.i.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
European plaice |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
European flounder |
Sogliola |
SOL |
Solea isolea |
Common sole |
Sogliole n.i.a. |
SOO |
Solea spp. |
Soles n.e.i. |
Rombo giallo |
MEG |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim |
Rombi gialli n.i.a. |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Megrims n.e.i. |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Turbot |
Rombo chiodato del Mar Nero |
TUB |
Psetta maeotica |
Black Sea turbot |
Musdea bianca |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Merluzzo capellano |
POD |
Trisopterus minutus |
Poor cod |
Busbana francese |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= Bib) |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= Poutassou) |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Whiting |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
European hake |
Gadiformi n.i.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Argentine |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines |
Pesce ramarro orientale |
LIB |
Saurida undosquamis |
Brushtooth lizardfish |
Pesci ramarro n.i.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Grongo |
COE |
Conger conger |
European conger |
Gronghi n.i.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Pesce San Pietro |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
Perciformi abissali n.i.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Cernia mediterranea |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Cernia bianca |
GPW |
Epinephelus aeneus |
White grouper |
Cernie n.i.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernia di fondale |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Perchia |
CBR |
Serranus cabrilla |
Comber |
Serranidi n.i.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Spigola |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Seabass |
Spigole |
BSE |
Dicentrarchus spp. |
Seabasses |
Pesce burro |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Corvine |
DRU |
Sciaena spp. |
Drums |
Ombrina |
COB |
Umbrina cirrosa |
Shi drum (= Corb) |
Bocca d'oro |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Scienidi n.i.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (= Blackspot) seabream |
Pagello fragolino |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Pagello mafrone |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary seabream |
Pagelli n.i.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Sarago maggiore |
SWA |
Diplodus sargus |
White seabream |
Saraghi n.i.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams, n.e.i. |
Dentice occhione |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Dentice mediterraneo |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Dentici n.i.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Tanuta |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
Black seabream |
Occhiata |
SBS |
Oblada melanura |
Saddled sea bream |
Pagro mediterraneo |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Orata |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead seabream |
Pagri n.i.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams, n.e.i. |
Boga |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Marmora |
SSB |
Lithognithus mormyrus |
Sand steenbras |
Salpa |
SLM |
Sarpa salpa |
Salema (= Strepie) |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mennola |
BPI |
Spicara maena |
Blotched picarel |
Mennole |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Triglia di scoglio |
MUR |
Mullius surmuletus |
Red mullet |
Triglia di fango |
MUT |
Mullus barbatus |
Striped mullet |
Triglie |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Tracina drago |
WEG |
Trachinus draco |
Greater weever |
Percidi n.i.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Sandeels (= Sandlances) |
Sigani |
SPI |
Siganus spp. |
Spinefeet (= Rabbitfishes) |
Ghiozzi |
GOB |
Gobius spp. |
Atlantic gobies |
Gobidi n.i.a. |
GPA |
Gobiidae |
Gobies n.e.i. |
Scorfani n.i.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Cappone lira |
GUN |
Trigla lyra |
Piper gurnard |
Triglidi n.i.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Rana pescatrice |
MON |
Lophius piscatorius |
Angler (= Monk) |
Rane pescatrici n.i.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Aguglia |
GAR |
Belone belone |
Garfish |
Barracuda |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Cefalo |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Aterinidi |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (Sandsmelts) |
Perciformi pelagici n.i.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Suro |
HOM |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Sugarello |
HMM |
Trachurus mediterraneus |
Mediterranean horse mackerel |
Suri n.i.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Carangi n.i.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles n.e.i. |
Ricciola |
AMB |
Seriola dumerili |
Greater amberjack |
Ricciole n.i.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Leccia |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
Carangidi n.i.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Pesce castagna |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Lampuga |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Alacce n.i.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Sardina |
PIL |
Sardina pilchardus |
European pilchard (= Sardine) |
Papalina |
SPR |
Sprattus sprattus |
European sprat |
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupeidi n.i.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Palamita bianca |
BOP |
Orcynopsis unicolor |
Plain bonito |
Tombarello, biso |
FRZ |
Auxis thazard A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Tonnetto |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Tonni n.i.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Pesce vela atlantico |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Pesci vela, marlin, pesci lancia |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Pesci spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Scombroidei n.i.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Pesce sciabola |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Sgombro |
MAS |
Scomber iaponicus |
Chub mackerel |
Maccarello |
MAC |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Sgombri n.i.a. |
MAZ |
Scomber spp. |
Scomber mackerels n.e.i. |
Scombridi n.i.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Squalo volpe |
ALV |
Alopias vulpinus |
Thresher |
Squalo mako |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Boccanegra |
SHO |
Galeus melastomus |
Blackmouth catshark |
Verdesca |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Squalo grigio |
CCP |
Carcharhinus plumbeus |
Sandbar shark |
Pesce martello |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Pesce martello |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Spinarolo bruno |
QUB |
Squalus blainvillei |
Longnose spurdog |
Sagrì |
GUP |
Centrophorus granulosus |
Gulper shark |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Sagrì nero |
ETX |
Etmopterus spinax |
Velvet belly |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Thornback ray |
Pastinaca |
JDP |
Dasyatis pastinaca |
Common stingray |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Gattucci |
SCL |
Scyliorhinus spp. |
Catsharks, nursehound |
Palombi |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
Spinarolo |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked (= Spiny) dogfish |
Spinaroli n.i.a. |
DGX |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Squadro |
AGN |
Squatina squatina |
Angelshark |
Squatinidi |
ASK |
Squatinidae |
Angelsharks, sand devils |
Squaliformi n.i.a. |
SHX |
Squaliformes |
Large sharks n.e.i. |
Pesci violino |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes |
Razze |
SKA |
Raja spp. |
Skates |
Razze n.i.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays n.e.i. |
Elasmobranchi |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays and skates etc. |
Osteitti marini n.i.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Granchio di mare |
CRE |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Granchio ripario |
CMR |
Carcinus aestuaria |
Mediterranean shore crab |
Grancevola |
SCR |
Maja squinado |
Spinous spider crab |
Reptantia n.i.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Aragosta di fondale |
PSL |
Palinurus mauritanicus |
Pink spiny lobster |
Aragosta mediterranea |
SLO |
Palinurus elephas |
Common spiny lobster |
Aragoste n.i.a. |
CRW |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Astice |
LBE |
Homarus gammarus |
European lobster |
Mazzancolla |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Gambero rosa mediterraneo |
DPS |
Parapenaeus Iongirostris |
Deepwater rose shrimp |
Gambero rosso |
SSH |
Aristaeopsis edwardsiana |
Scarlet shrimp |
Gambero rosso mediterraneo |
ARA |
Aristeus antennatus |
Blue and red shrimp |
Gamberetto maggiore |
CPR |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Gamberetto grigio |
CSH |
Crangon crangon |
Common shrimp |
Gamberi diversi n.i.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Pannocchia |
MTS |
Squllia mantis |
Mantis squillid |
Crostacei marini n.i.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gasteropodi n.i.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Chiocciole di scogliera |
PEE |
Littorina littorea |
Periwinkle |
Ostrica piatta |
OYF |
Ostrea edulis |
European flat oyster |
Ostrica giapponese |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Cozza |
MSM |
Mytilus galloprovincialis |
Mediterranean mussel |
Cappasanta |
SJA |
Pecten jacobaeus |
Great scallop |
Murici |
MUE |
Murex spp. |
Murex |
Cuore edule |
COC |
Cerastoderma edule |
Common cockle |
Vongola |
SVE |
Chamelea gallina |
Striped Venus |
Vongola verace |
CTG |
Ruditapes decussatus |
Grooved carpetshell |
Vongola |
CTS |
Venerupis pullastra |
Carpetshell |
Vongole n.i.a. |
TPS |
Tapes spp. |
Carpetshells n.e.i. |
Telline |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Cannolicchi |
RAZ |
Solen spp. |
Razor clams |
Cardidi n.i.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Cefalopodi n.i.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seppia |
CTC |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
Seppie, seppiole |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calamari |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Totano |
SQE |
Todarodes sagittatus |
European flying squid |
Polpo di scoglio |
OCC |
Octopus vulgaris |
Common octopus |
Moscardini |
OCM |
Eledone spp. |
Horned and musky octopuses |
Polpi |
OCZ |
Octopodidae |
Octopuses |
Calamari n.i.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Molluschi marini n.i.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Testuggini marine n.i.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
Limone di mare |
SSG |
Microcosmus sulcatus |
Grooved sea-squirt |
Riccio di mare |
URM |
Paracentrotus lividus |
Stony sea-urchin |
Meduse |
JEL |
Rhopilema spp. |
Jellyfishes |
ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Alose n.i.a. |
SHZ |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Pleuronettiformi n.i.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Hirame |
BAX |
Paralichthys spp. |
Bastard halibuts |
Cinoglossidi n.i.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Baccalà australe |
SAO |
Salilota australis |
Tadpole codling |
Moridi |
MOR |
Moridae |
Moras |
Musdea brasiliana |
HKU |
Urophycis brasiliensis |
Brazilian codling |
Merlù australe |
POS |
Micromesistius australis |
Southern blue whiting |
Nasello |
HKP |
Merluccius hubbsi |
Argentine hake |
Nasello |
HPA |
Merluccius australis |
Patagonian hake |
Naselli n.i.a. |
HKX |
Merluccius spp. |
Hakes n.e.i. |
Merluzzo granatiere |
GRM |
Macruronus magellanicus |
Patagonian grenadier |
Merluzzi granatieri |
GRS |
Macruronus spp. |
Blue grenadiers |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grenadiers |
Gadiformi n.i.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Pescigatto di mare n.i.a. |
CAX |
Ariidae |
Sea catfishes n.e.i. |
Pesce ramarro indiano |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Grongo d'Argentina |
COS |
Conger orbignyanus |
Argentine conger |
Perciformi abissali n.i.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Pseudospigola n.i.a. |
ROB |
Centropomus spp. |
Snooks (= Robalos) n.e.i |
Cernie |
GPB |
Mycteroperca spp. |
Brazilian groupers |
Cernia |
GPR |
Epinephelus mario |
Red grouper |
Cernie n.i.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernia |
BSZ |
Acanthistius brasilianus |
Argentine seabass |
Serranidi n.i.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Lutiano rosso |
SNC |
Lutjanus purpureus |
Southern red snapper |
Lutiano coda gialla |
SNY |
Ocyurus chrysurus |
Yellowtail snapper |
Lutianidi n.i.a |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Grugnolo spinoso |
BRG |
Conodon nobilis |
Barred grunt |
Emulidi n.i.a |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Ombrina dentata |
WKS |
Cynoscion striatus |
Striped weakfish |
Ombrine dentate n.i.a. |
WKX |
Cynoscion spp. |
Weakfishes n.e.i. |
Ombrina |
CKA |
Micropogonias undulatus |
Atlantic croaker |
Ombrina americana |
KGB |
Menticirrhus americanus |
Southern kingcroaker |
Ombrina d'Argentina |
CKY |
Urnbrina canasai |
Argentine croaker |
Corvina lupo |
WKK |
Macrodon ancylodon |
King weakfish |
Ombrina nera |
BDM |
Pogonias cromis |
Black drum |
Scienidi n.i.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Saraghi n.i.a |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams n.e.i. |
Dentici n.i.a |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Pagro mediterraneo |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Triglie |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Pseudosarago rosa |
CTA |
Nemadactylus bergi |
Castaneta |
Morati |
SPB |
Pinguipes spp. |
Brazilian sandperches |
Pesce palo |
FLA |
Percophis brasiliensis |
Brazilian flathead |
Robalo patagonico |
BLP |
Eleginops maclovinus |
Patagonian blennie |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Patagonian toothfish |
Nototena |
NOG |
Gobiotothen gibberifrons |
Humped rockcod |
Nototena |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Grey rockcod |
Nototena |
NOT |
Patagonotothen brevicauda |
Patagonian rockcod |
Nototena |
PAT |
Patagonotothen ramsayi |
Cod icefish |
Nototenidi n.i.a |
NOX |
Nototheniidae |
Antarctic rockcods, noties n.e.i. |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Blackfin icefish |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Mackerel icefish |
Cannittidi |
ICX |
Channichthyidae |
Icefishes n.e.i. |
Percidi n.i.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Abadeco |
CUS |
Genypterus blacodes |
Pink cusk-eel |
Centrolofidi n.i.a. |
CEN |
Centrolophidae |
Ruffs, barrelfishes n.e.i. |
Scorfano di fondale |
BRF |
Helicolenus dactylopterus |
Blackbelly rosefish |
Scorfani n.i.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes n.e.i. |
Caponi americani |
SRA |
Prionotus spp. |
Atlantic searobins |
Mezzobecco brasiliano |
BAL |
Hemirhamphus brasiliensis |
Ballyhoo halfbeak |
Pesci volanti n.i.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flying fishes n.e.i. |
Barracuda |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Muggini n.i.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Aterinidi, latterini |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (= Sandsmelts) |
Perciformi pelagici n.i.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pometomus saltatrix |
Bluefish |
Suro |
JAA |
Trachurus picturatus |
Blue jack mackerel |
Suri n.i.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Carangi n.i.a |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Ricciole n.i.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Parona |
PAO |
Parona signata |
Parona leatherjack |
Carangidi n.i.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Lampuga |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Fieti americani |
BTG |
Peprilus spp. |
Gulf butterfish, harvestfishes |
Fieti |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silver pomfrets |
Tarpone |
LAD |
Elops saurus |
Ladyfish |
Tarpone |
TAR |
Megalops atlanticus |
Tarpon |
Alaccia |
BSR |
Sardinella janeiro |
Brazilian sardinella |
Alacce n.i.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Menhaden brasiliana |
MHS |
Brevoortia aurea |
Brazilian menhaden |
Menhaden argentina |
MHP |
Brevoortia pectinata |
Argentine menhaden |
Alacce centramericane |
SAS |
Harengula spp. |
Scaled sardines |
Papalina delle Falkland |
FAS |
Sprattus fuegensis |
Falkland sprat |
Acciuga d'Argentina |
ANA |
Engraulis anchoita |
Argentine anchoita |
Acciughe n.i.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Clupeidi n.i.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Waho |
WAH |
Acanthocyhium solandri |
Wahoo |
Maccarello reale |
KGM |
Scomberomorus cavalla |
King mackerel |
Maccarello reale maculato |
SSM |
Scomberomorus maculatus |
Atlantic Spanish mackerel |
Maccarelli reali n.i.a. |
KGX |
Scomberormorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Tombarelli, bisi |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Tonnetto alletterato |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Tonno pinna nera |
BLF |
Thunnus atlanticus |
Blackfin tuna |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Tonno |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Southern bluefin tuna |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Bige-eye tuna |
Tonni n.i.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Pesce veIa atlantico |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Atlantic white marlin |
Pesci vela, marlin, pesci lancia |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Scombroidei n.i.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Tirsite |
WSM |
Thyrsitops lepidopoides |
White snake mackerel |
Pesce coltello |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Sgombro |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Squalo volpe occhione |
BTH |
Alopias superciliosus |
Big-eye thresher |
Squalo mako |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Verdesca |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Squalo seta |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Squalo bronzeo |
BRO |
Carcharhinus brachyurus |
Copper shark |
Pesce martello |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Pesce martello |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Tope shark |
Spinarolo |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked dogfish |
Squatinidi n.i.a. |
ASK |
Squatinidae |
Angel sharks, sand devils n.e.i. |
Pesce chitarra |
GUD |
Rhinobatis percellens |
Chola guitarfish |
Pesci sega |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Chimere tapiro n.i.a. |
CAH |
Callorhinchidae |
Elephantfishes n.e.i. |
Palombo atlantico |
SDP |
Mustelus schmitti |
Patagonian smoothhound |
Palombi |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
Canesche |
LSK |
Galeorhinus spp. |
Liveroil sharks |
Razze n.i.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays, n.e.i. |
Elasmobranchi |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. |
Osteitti n.i.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Granchio nuotatore purpureo |
CRZ |
Callinectes danae |
Dana swimcrab |
Granchio reale australe |
KCR |
Lithodes santolla |
Southern kingcrab |
Granchio imperatore |
PAG |
Paralomis granulosa |
Softshell red crab |
Granchi di fondale rossi n.i.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Granchi di mare n.i.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Aragosta dei Caraibi |
SLC |
Panulirus argus |
Caribbean spiny lobster |
Aragoste n.i.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Mazzancolla caffè |
ABS |
Penaeus aztecus |
Northern brown shrimp |
… |
PNB |
Penaeus brasiliensis |
Redspotted shrimp |
Mazzancolle n.i.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Gambero barbato |
BOB |
Xiphopenaeus kroyeri |
Atlantic seabob |
Gambero a lungo rostro |
ASH |
Artermesia longinaris |
Argentine stiletto shrimp |
Gambero rosso argentino |
LAA |
Pleoticus muelleri |
Argentine red shrimp |
Gamberi diversi n.i.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia spp. |
Antarctic krill n.e.i. |
Crostacei di mare n.i.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gasteropodi n.i.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Ostriche n.i.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Cozza del Rio della Plata |
MSR |
Mytilus platensis |
River Plata mussel |
Colga |
MSC |
Aulacornya ater |
Magellan mussel |
Pettinidi |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Telline |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Cardidi n.i.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Seppie, seppiole |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calamaro |
SQP |
Loligo gahi |
Patagonian squid |
Calamari |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Totano |
SQA |
Illex argentinus |
Argentine shortfin squid |
Totano frangiato |
SQS |
Martialia hyadesii |
Sevenstar flying squid |
Ottopodi |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calamari n.i.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Molluschi di mare n.i.a. |
MOL |
Mollusco |
Marine molluscs n.e.i. |
Testuggini di mare n.i.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Pleuronettiformi n.i.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Sogliola del Sudafrica |
SOW |
Austroglossus microlepis |
West coast sole |
Sogliola del Sudafrica |
SOE |
Austroglossus pectoralis |
Mud sole |
Sogliole del Sudafrica n.i.a. |
SOA |
Austroglossus spp. |
Southeast Atlantic soles n.e.i. |
Cinoglossidi n.i.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Nasello |
HKB |
Merluccius polli |
Benguela hake |
Nasello del Capo |
HKK |
Merluccius capensis |
Shallow-water Cape hake |
Nasello |
HKO |
Merluccius paradoxus |
Deepwater Cape hake |
Naselli del Capo |
HKC |
Merluccius capensis, M. paradoxus |
Cape hakes |
Merluzzi |
HKZ |
Merlucciidae |
Merluccid hakes |
Gadiformi n.i.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiforms n.e.i. |
Pesci ascia |
HAF |
Sternoptychidae |
Hatchetfishes |
Maurolici n.i.a. |
MAU |
Maurolicus spp. |
Lightfishes n.e.i. |
Maurolico argenteo |
MAV |
Maurolicus muelleri |
Silver lightfish |
Occhioni |
GRE |
Chlorophthalmidae |
Greeneyes |
Pesce gatto marino |
GAT |
Galeichthyes fericeps |
White barbel |
Pesce gatto marino |
SMC |
Arius heudolotii |
Smoothmouth sea catfish |
Pescigatto di mare n.i.a. |
CAX |
Ariidae |
Sea catfishes n.e.i. |
Pesce ramarro indiano |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Pesci ramarro n.i.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Gronghi n.i.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Pesce trombetta |
SNS |
Macroramphosus scolopax |
Slender snipefish |
Pesci trombetta |
SNI |
Macroramphosidae |
Snipefishes |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Berici n.i.a. |
BRX |
Berycidae |
Alfonsinos n.e.i. |
Pesce San Pietro |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
San Pietro d'America |
JOS |
Zenopsis conchifer |
Silvery John Dory |
Pesci San Pietro n.i.a. |
ZEX |
Zeidae |
Dories n.e.i. |
Pesci tamburo |
BOR |
Caproidae |
Boarfishes |
Pesce tamburo |
BOC |
Capros aper |
Boarfish |
Perciformi abissali n.i.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Cernie n.i.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernia di fondale |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidi n.i.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Catalufe n.i.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Big-eyes n.e.i. |
Priacantidi |
PRI |
Priacenthidae |
Big-eyes, glasseyes, bulleyes |
Re di triglie n.i.a. |
APO |
Apogonidae |
Cardinalfishes n.e.i. |
Acropomatidi |
ACR |
Acropomatidae |
Glow-bellies, splitfins |
Re di triglie orientale |
SYN |
Synagrops japonicus |
Blackmouth splitfin |
Re di triglie n.i.a. |
SYS |
Synagrops spp. |
Splitfins n.e.i. |
Zerro australe |
EMM |
Emmelichthys nitidus |
Cape bonnetmouth |
Emelittidi |
EMT |
Emmerichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Lutianidi |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Nemipteri |
THB |
Nemipterus spp. |
Threadfin breams |
Nemipteridi |
THD |
Nemipteridae |
Threadfin, monocle, dwarf breams |
Otoperca |
GRB |
Brachydeuterus auritus |
Big-eye grunt |
Pesce burro |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Grugnolo |
BUR |
Pomadasys jubelini |
Sompat grunt |
Emulidi n.i.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Bocca d'oro |
KOB |
Argyrosomus hololepidotus |
Southern meagre (= kob) |
Tiraghlin |
AWE |
Atractoscion aequidens |
Geelbek croaker |
Ombrina tigre |
LKR |
Otolithes ruber |
Tigertooth croaker |
Ombrine |
CKW |
Pseudotolithus spp. |
West African croakers |
Scienidi n.i.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Ombrine delle Canarie |
UCA |
Umbrina canariensis |
Canary drum (= baardman) |
Ombrine dentate n.i.a. |
WKX |
Cynoscion spp. |
Weakfishes n.e.i. |
Pagello rosso |
TJO |
Pagellus natalensis |
Natal pandora |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams n.e.i. |
Pagelli n.i.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Saraghi n.i.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams n.e.i. |
Dentice occhione |
DEL |
Dentex macrophthaImus |
Large-eye dentex |
Dentice |
DEA |
Dentex angolensis |
Angolan dentex |
Dentice |
DEN |
Dentex canariensis |
Canary dentex |
Dentici n.i.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Tanuta |
BRB |
Spondyliosorna cantharus |
Black seabream |
Dentice argentato |
SLF |
Argyrozona argyrozona |
Carpenter seabream |
Dentice nufar |
SLD |
Cheimerius nufar |
Santer seabream |
Dentice lupo |
RER |
Petrus rupestris |
Red steenbras |
Panga |
PGA |
Pterogymnus laniarius |
Panga seabream |
Pagro testatonda |
WSN |
Rhabdosargus globiceps |
White stumpnose |
Pagri n.i.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams n.e.i. |
Boga |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Pagri napoleoni n.i.a. |
RSX |
Chrysoblephus spp. |
Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. |
Mormora africana |
SNW |
Lithognathus lithognathus |
Whitesteenbras |
Mormore n.i.a. |
STW |
Lithognathus spp. |
Steenbrasses, n.e.i. |
Marmora |
SSB |
Lithognathus mormyrus |
Sand steenbras |
Tanute sudafricane |
CPP |
Pachymetopon spp. |
Copper breams |
Salpa |
SLM |
Sarpa salpa |
Salema (= Strepie) |
Dentici africani n.i.a. |
PLY |
Polysteganus spp. |
Polystegan seabreams n.e.i. |
Dentice striato |
SCM |
Polysteganus praeorbitalis |
Scotsman seabream |
Dentice striato |
SEV |
Polysteganus undulosus |
Seventyfour seabream |
Dentice azzurro |
SBU |
Polysteganus coeruleopunctatus |
Blueskin seabream |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mennole |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Triglie n.i.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Triglie |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Coracinidi n.i.a. |
COT |
Dichistiidae |
Galjoens n.e.i. |
Damba |
GAJ |
Dichistius capensis |
Galjoen |
Efipidi |
SPA |
Ephippidae |
Spadefishes |
Drepana |
SIC |
Drepane africana |
African sicklefish |
Abadechi, brotule n.i.a. |
OPH |
Ophidiidae |
Cuskeels, brotulas n.e.i. |
Abadeco del Sudafrica |
KCP |
Genypterus capensis |
Kingclip |
Gobidi n.i.a. |
GPA |
Gobiidae |
Gobies n.e.i. |
Scorfanotto sudafricano |
REC |
Sebastes capensis |
Cape redfish |
Scorfani di fondale n.i.a. |
ROK |
Helicolenus spp. |
Rosefishes n.e.i. |
Scorfani di fondale |
BRF |
Helicolenus dactylopterus |
Blackbelly rosefish |
Scorfani n.i.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Cappone lira |
GUN |
Trigia lyra |
Piper gurnard |
Cappone |
GUC |
Chelidonichthys capensis |
Cape gurnard |
Triglidi n.i.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Capponi |
GUY |
Trigla spp. |
Gurnards |
Balistidi |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Rana pescatrice indiana |
MOK |
Lophius upsicephalus |
Cape monk |
Rane pescatrici n.i.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Pesce lanterna |
LAN |
Lampanyctodes hectoris |
Lanternfish |
Mictofidi |
LXX |
Myctophidae |
Lanternfishes |
Aguglie n.i.a. |
BEN |
Belonidae |
Needlefishes n.e.i. |
Aguglie maggiori |
NED |
Tylosuru spp. |
Needlefishes |
Scomberesocidi n.i.a. |
SAX |
Scomberesocidae |
Sauries n.e.i. |
Costardella |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Barracuda |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Barracuda, sfirenidi |
BAZ |
Sphyraenidae |
Barracudas |
Muggini n.i.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Capitani n.i.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Capitano minore |
GAL |
Galeoides decadactylus |
Lesser African threadfin |
Perciformi pelagici n.i.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Pesci serra n.i.a. |
POT |
Pomatomidae |
Bluefishes n.e.i. |
Cobia |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Rachicentridi n.i.a. |
CBX |
Rachycentridae |
Cobias n.e.i. |
Suro del Sudafrica |
HMC |
Trachurus capensis |
Cape horse mackerel |
Suro cunene |
HMZ |
Trachurus trecae |
Cunene horse mackerel |
Suri n.i.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Sugarotti |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Carango cavallo |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle jack |
Carango ronco |
HMY |
Caranx rhonchus |
False scad |
Carangi n.i.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Carango piatto |
LUK |
Selene dorsalis |
Lookdown fish |
Lecce |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Ricciola del Sudafrica |
YTC |
Seriola lalandi |
Yellowtail amberjack |
Ricciole n.i.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Leccia |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
… |
BUA |
Chioroscombrus chrysurus |
Atlantic bumper |
Carangidi n.i.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Pesci castagna n.i.a. |
BRZ |
Bramidae |
Pomfrets, ocean breams n.e.i. |
Pesce castagna |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Lampuga |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Corifenidi n.i.a. |
DOX |
Coryphaenidae |
Dolphinfishes n.e.i. |
Fieto |
BLB |
Stromateus fiatola |
Blue butterfish |
Fieti |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silverpomfrets |
Tarponi |
ALU |
Albulidae |
Bonefishes |
Gisu africano |
BNF |
Pterothrissus belloci |
Longfin bonefish |
Alaccia, sardella d'Africa |
SAA |
Sardinella aurita |
Round sardinella |
Alaccia |
SAE |
Sardinella maderensis |
Madeiran sardinella |
Sardina del Sudafrica |
PIA |
Sardinops ocellatus |
Southern African pilchard |
Aringa tonda sudafricana |
WRR |
Etrumeus whiteheadi |
Whitehead's round herring |
Acciuga del Sudafrica |
ANC |
Engraulis capensis |
Southern African anchovy |
Acciughe n.i.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Clupeidi n.i.a. |
CLP |
Clupeidae |
Herrings, sardines n.e.i. |
Alacce n.i.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Clupeidi n.i.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Waho |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Biso |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Tombarello, biso |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Maccarello reale |
COM |
Scomberomorus commerson |
Narrow-barred Spanish mackerel |
Maccarello reale maculato |
SSM |
Scornberomorus maculatus |
King mackerel |
Maccarello reale di Guinea |
MAW |
Scornberomorus tritor |
West African Spanish mackerel |
Maccarello reale Kanadi |
KAK |
Scomberomorus plurilineatus |
Kanadi kingfish |
Maccarelli reali n.i.a. |
KGX |
Scomberomorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Tonnetto alletterato |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Tonnetto |
KAW |
Euthynnus affinis |
Kawakawa |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus allunga |
Albacore |
Tonno |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Southern bluefin tuna |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Pesce vela atlantico |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Marlin nero |
BLM |
Makaira indica |
Black marlin |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Atlantic white marlin |
Pesci vela, marlin, pesci lancia |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Pesci spada |
XIP |
Xiphiidae |
Swordfishes |
Scombroidei n.i.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Ruvetti |
GEP |
Gempylidae |
Snake mackerels, escolars n.e.i. |
Tirsite |
SNK |
Thyrsites atun |
Snoek |
Pesce coltello |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Pesci sciabola n.i.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
Pesce sciabola |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Sgombro |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Scombridi n.i.a. |
MAX |
Scombridae |
Mackerels n.e.i. |
Scombroidei n.i.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Squalo mako |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Verdesca |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Pesce martello |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Palombi n.i.a. |
SDV |
Mustelus spp. |
Smooth-hounds n.e.i. |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Tope shark |
Squatinidi n.i.a. |
ASK |
Squatinidae |
Angelsharks, sand devils n.e.i. |
Razze |
SKA |
Raja spp. |
Raja rays n.e.i. |
Razze n.i.a. |
SRX |
Rajiformes |
Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
Chimera tapiro |
CHM |
Callorhinchus capensis |
Cape elephantfish |
Elasmobranchi n.i.a. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i |
Squali |
MSK |
Lamnidae |
Mackerel sharks, porbeagles |
Gattucci |
SYX |
Scyliorhinidae |
Catsharks |
Carcarinidi |
RSK |
Cercharhinidae |
Requiem sharks |
Squali martello |
SPY |
Sphyrnidae |
Bonnethead, hammerhead sharks |
Palombo |
SMD |
Mustelus mustelus |
Smoothhound |
Spinaroli n.i.a. |
DGX |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Spinarolo |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked (= Spiny) dogfish |
Spinarolo muso corto |
DOP |
Squalus megalops |
Shortnose dogfish |
Pesci violino |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes |
Pesci sega |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Razze n.i.a. |
RAJ |
Rajidae |
Skates n.e.i. |
Razze |
SKA |
Raja spp. |
Skates |
Trigoni |
STT |
Dasyaididae (= Trygonidae) |
Stingrays, butterfly rays |
Aquile di mare |
EAG |
Myliobatidae |
Eagle rays |
Mante |
MAN |
Mobulidae |
Mantas |
Torpedini |
TOD |
Torpedinidae |
Torpedo (= Electric) rays |
Chimere tapiro n.i.a. |
CAH |
Callorhinchidae |
Elephantfishes n.e.i. |
Razze n.i.a. |
BAI |
Batoidimorpha (Hypotremata) |
Rays, skates, mantas n.e.i. |
Selacimorfi vari n.i.a. |
SKH |
Selachimorpha (Pleurotremata) |
Various sharks n.e.i. |
Elasmobranchi |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates etc. |
Pesci cartilaginei n.i.a. |
CAR |
Chondrichthyes |
Cartilaginous fishes n.e.i. |
Chimere n.i.a. |
HOL |
Chimaeriformes |
Chimaeras n.e.i. |
Osteitti marini n.i.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Granchio di mare |
CRE |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Granciporo atlantico rosso e nero |
CAD |
Cancridae |
Jonah crabs, rock crabs |
Granchi nuotatori n.i.a. |
SWM |
Portunidae |
Swimming crabs n.e.i. |
Granchi reali n.i.a. |
KCX |
Lithodidae |
King crabs n.e.i. |
Granchio reale australe |
KCR |
Lithodes santolla |
Southern king crabs |
Granchio reale |
KCA |
Lithodes ferox |
King crab |
Granchio rosso di fondale |
CGE |
Chaceon maritae |
West African geryon |
Granchi di fondale rossi n.i.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Granchi di fondale |
GEY |
Geryonidae |
Deep-sea crabs, geryons |
Granchi di mare n.i.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Aragoste |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Aragosta verde |
LOY |
Panulirus regius |
Royal spiny lobster |
Aragosta |
LOK |
Panulirus homarus |
Scalloped spiny lobster |
Aragosta sudafricana |
LBC |
Jasus lalandii |
Cape rock lobster |
Aragosta |
LBT |
Jasus tristani |
Tristan da Cunha rock lobster |
Aragosta |
SLN |
Palinurus delagoae |
Natal spiny lobster |
Aragosta |
SLS |
Palinurus gilchristi |
South coast spiny lobster |
Palinuridi n.i.a. |
VLO |
Palinuridae |
Spiny lobsters n.e.i. |
Scillaridi |
LOS |
Scyllaridae |
Slipper lobsters |
Scampessa dell'Oceano Indiano |
NES |
Nephropsis stewarti |
Indian Ocean lobsterette |
Nefropidi |
NEX |
Nephropidae |
True lobsters, lobsterettes |
Mazzancolla |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Mazzancolla |
PNI |
Penaeus indicus |
Indian white prawn |
Mazzancolla rosa |
SOP |
Penaeus notiatis |
Southern pink shrimp |
Mazzancolle n.i.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Gambero rosa mediterraneo |
DPS |
Parapenaeus longirostris |
Deepwater rose shrimp |
Mazzancolle peneidi |
PEZ |
Penaeidae |
Penaeid shrimps |
Gambero viola atlantico |
ARV |
Aristeus varidens |
Striped red shrimp |
Aristeidi |
ARI |
Aristeidae |
Aristeid shrimps |
Gamberetto maggiore |
CPR |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Gamberi solenoceridi |
SOZ |
Solenoceridae |
Solenocerid shrimps |
Gamberi coltello |
KNI |
Haliporoides spp. |
Knife shrimps |
Gambero coltello |
KNS |
Haliporoides triarthrus |
Knife shrimp |
Gambero coltello |
JAQ |
Haliporoides sibogae |
Jack-knife shrimp |
Gamberi diversi n.i.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crostacei marini n.i.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Abalone |
ABP |
Haliotis midae |
Perlemoen abalone |
Turbo sudafricano |
GIW |
Turbo sarmaticus |
Giant periwinkle |
Ostriche piatte n.i.a. |
OYX |
Ostrea spp. |
Flat oysters n.e.i. |
Ostrica dentellata |
ODE |
Ostrea denticulata |
Denticulate rock oyster |
Ostrica giapponese |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Ostriche n.i.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Cozza verde |
MSL |
Perna perna |
Rock mussel |
Mitilidi n.i.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Cappasanta sudatlantica |
PSU |
Pecten sulcicostatus |
... |
Pettinidi n.i.a. |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Madia glabra |
MAG |
Mactra glabrata |
Smooth mactra |
Cappa americana |
MAT |
Mactridae |
Mactra surf clams |
Veneridi |
CLV |
Veneridae |
Venus clams |
Lupino africano |
DOR |
Dosinia orbignyi |
… |
Telline |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Cannolicchio sudafricano |
RAC |
Solen capensis |
Cape razor clams |
Cannolicchi |
SOI |
Solenidae |
Razor clams, knife clams |
Bivalvi n.i.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Seppie, seppiole |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calamaro del Sudafrica |
CHO |
Loligo reynaudi |
Chokker squid |
Totano |
SQG |
Todarodes angolensis |
Angolan flying squid |
Calamaro comune |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Ottopodi |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calamari, totani n.i.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Molluschi marini n.i.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Otaria da pelliccia sudafricana |
SEK |
Arctocephalus pusillus |
South African fur seal |
Ascidia stolonifera |
SSR |
Pyura stolonifera |
Red bait |
… |
URR |
Parechinus angulosus |
… |
Oloturie n.i.a. |
CUX |
Holothurioidea |
Sea-cucumbers n.e.i. |
Invertebrati acquatici n.i.a. |
INV |
Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Alosa kelee |
HIX |
Hilsa kelee |
Kelee shad |
Alosa indiana |
HIL |
Tenualosa ilisha |
Hilsa shad |
Cefalone |
MIL |
Chanos chanos |
Milkfish |
Barramundi |
GIP |
Lates calcarifer |
Giant seaperch (= Barramundi) |
Pleuronettiformi n.i.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Losanga indiana |
HAI |
Psettodes erumei |
Indian halibut |
Cinoglossidi n.i.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Bregmacero |
UNC |
Bregmaceros mcclellandi |
Unicorn cod |
Gadiformi n.i.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Bumalo |
BUC |
Harpadon nehereus |
Bombay duck |
Pescigatto di mare n.i.a. |
CAX |
Ariidae |
Seacatfishes n.e.i. |
Pesce ramarro indiano |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Pesce ramarro orientale |
LIB |
Saurida undosquamis |
Brushtooth lizardfish |
Pesci ramarro n.i.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Lucciomurene n.i.a. |
PCX |
Muraenesox spp. |
Pike congers n.e.i. |
Gronghi n.i.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Pesce San Pietro |
JOD |
Zeus fabers |
Japanese John Dory |
Perciformi abissali n.i.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Cernie n.i.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Serranidi n.i.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Catalufe n.i.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Bigeyes n.e.i. |
Sillaginidi |
WHS |
Sillaginidae |
Sillago whitings |
Lattario |
TRF |
Lactarius lactarius |
False trevally |
Emelittidi |
EMT |
Emmelichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Lutiano delle mangrovie |
RES |
Lutjanus argentimaculatus |
Mangrove red snapper |
Lutiani n.i.a. |
SNA |
Lutjanus spp. |
Snappers n.e.i. |
Lutianidi n.i.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Nemipteri |
THB |
Nemipterus spp. |
Threadfin breams |
Nemipteridi |
THD |
Nemipteridae |
Threadfin, monocle dwarf breams |
Pesci pony n.i.a. |
POY |
Leiognathus |
Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. |
Emulidi n.i.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Bocca d'oro (= Kob) |
KOB |
Argyrosomus hololepidotus |
Southern meagre (= Kob) |
Tiraghlin |
AWE |
Atractoscion aequidens |
Geelbek croaker |
Scienidi n.i.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Pesci imperatore |
EMP |
Lethrinidae |
Emperors (Scavengers) |
Pagelli n.i.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Dentici n.i.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Pagro soldato |
KBR |
Argyrops spinifer |
King soldier bream |
Dentice nufar |
SLD |
Cheimerius nufar |
Santer seabream |
Dentice lupo |
RER |
Petrus rupestris |
Red steenbras |
Pagri napoleoni n.i.a. |
RSX |
Chrysoblephus spp. |
Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. |
Sparidi n.i.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Triglie |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Triglie rosse |
GOX |
Upeneus spp. |
Goatfishes |
Triglie n.i.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Drepana |
SPS |
Drepane punctata |
Spotted sicklefish |
Labridi |
WRA |
Labridae |
Wrasses, hogfishes, etc. |
Mojarre |
MOJ |
Gerres spp. |
Mojarras (= Silver-biddies) |
Percidi n.i.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Sigani |
SPI |
Siganus spp. |
Spinefeet (= Rabbitfishes) |
Scorfani n.i.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Platicefalidi |
FLH |
Platycephalidae |
Flatheads |
Balistidi |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Mictofidi |
LXX |
Myctophidae |
Lanternfishes |
Aguglie maggiori |
NED |
Tylosurus spp. |
Needlefishes |
Mezzobecchi n.i.a. |
HAX |
Hemirhamphus spp. |
Halfbeaks n.e.i. |
Pesci volanti n.i.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flyingfishes n.e.i. |
Barracuda |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Cefalo |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Muggini n.i.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Capitano orientale |
FOT |
Eleutheronema tetradactylum |
Fourfinger threadfin |
Capitani n.i.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Perciformi pelagici n.i.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Cobia |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Cobie n.i.a. |
CBX |
Rachycentridae |
Cobias, n.e.i. |
Suri n.i.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Sugarotto |
RUS |
Decapterus russelli |
Indian scad |
Sugarotti |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Carangi n.i.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Lecce |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Ricciola del Sudafrica |
YTC |
Seriola lalandi |
Yellowtail amberjack |
Ricciole n.i.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Cometa |
RRU |
Elagatis bipinnulata |
Rainbow runner |
Fanfano dorato |
GLT |
Gnatanodon speciosus |
Golden trevally |
Leccia scagliosa |
HAS |
Megalaspis cordyla |
Torpedo scad |
Lecce salterine |
QUE |
Scomberoides (= Chorinemus) spp. |
Queenfishes |
Suro occhione |
BIS |
Selar crumenophthalmus |
Big-eye scad |
Suro bandagialla |
TRY |
Selaroides leptolepis |
Yellowstripe scad |
Carangidi n.i.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Fieto nero |
POB |
Parastromateus niger |
Black pomfret |
Lampuga |
DOL |
Coryphaene hippurus |
Common dolphinfish |
Pampo argenteo |
SIP |
Pampus argenteus |
Silver pomfret |
Fieti |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silver pomfrets |
Alaccia |
SAG |
Sardinella gibbosa |
Goldstripe sardinella |
Alaccia |
IOS |
Sardinella longiceps |
Indian oil sardine |
Alacce n.i.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Sardina del Sudafrica |
PIA |
Sardinops ocellatus |
Southern African pilchard |
Aringa tonda |
RRH |
Etrumeus teres |
Redeye round herring |
Stolefori |
STO |
Stolephorus spp. |
Stolephorus anchovies |
Acciughe n.i.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Clupeidi n.i.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Dorab |
DOB |
Chirocentrus dorab |
Dorab wolf-herring |
Dorab |
DOS |
Chirocentrus spp. |
Wolf-herrings |
Waho |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Maccarello reale |
COM |
Scomberomorus commerson |
Narrow-barred Spanish mackerel |
Maccarello reale maculato |
GUT |
Scomberomorus guttatus |
Indo-Pacific king mackerel |
Maccarello reale striato |
STS |
Scomberomorus lineolatus |
Streaked seerfish |
Maccarelli reali n.i.a. |
KGX |
Scomberomorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Tombarelli, bisi |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Connetto |
KAW |
Euthynnus affinis |
Kawakawa |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno |
LOT |
Thunnus tonggol |
Longtail tuna |
Tonno bianco, allunga |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Tonno |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Southern bluefin tuna |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Pesce vela del Pacifico |
SFA |
Istiophorus platypterus |
Indo-Pacific sailfish |
Marlin blu |
BLZ |
Makaira mazara |
Indo-Pacific blue marlin |
Marlin nero |
BLM |
Makaira indica |
Black marlin |
Pesce lancia striato |
MLS |
Tetrapturus audax |
Striped marlin |
Pesci vela |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Scombroidei n.i.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Tirsite |
SNK |
Thyrsites atun |
Snoek |
Pesce coltello |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Pesce sciabola |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Pesci sciabola n.i.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
Sgombro |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Sgombro indiano |
RAG |
Rastrelliger kanagurta |
Indian mackerel |
Sgombri indiani n.i.a. |
RAX |
Rastrelliger spp. |
Indian mackerels n.e.i. |
Scombroidei n.i.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Squalo mako |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Verdesca |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Squalo allunga |
OCS |
Carcharhinus longimanus |
Oceanic whitetip shark |
… |
CCQ |
Carcharhinus sorrah |
Spot-tail shark |
Squalo grigio |
DUS |
Carcharhinus obscurus |
Dusky shark |
Squalo seta |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Squalo latte |
RHA |
Rhizoprionodon acutus |
Milk shark |
Carcarinidi |
RSK |
Carcharhinidae |
Requiem sharks n.e.i. |
Pesci martello, ecc., n.i.a. |
SPY |
Sphyrnidae |
Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
Pesci violino, ecc., n.i.a. |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes, etc. n.e.i. |
Pesci sega |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Razze n.i.a. |
SRX |
Rajiformes |
Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
Elasmobranchi n.i.a. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
Osteitti marini n.i.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Granchi nuotatori |
CRS |
Portunus spp. |
Swimcrabs |
Granchio indiano |
MUD |
Scylla serrata |
Mud crab |
Granchi di fondale rossi n.i.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Granchi marini diversi n.i.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Aragoste n.i.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Aragosta |
SLN |
Palinurus delagoae |
Natal spiny lobster |
Scillaridi |
LOS |
Scyllaridae |
Slipper lobsters |
Scampo oceanico |
NEA |
Metanephrops andamanicus |
Andaman lobster |
Mazzancolla gigante |
GIT |
Penaeus monodon |
Giant tiger prawn |
Mazzancolla |
TIP |
Penaeus semisulcatus |
Green tiger prawn |
Mazzancolla |
PNI |
Penaeus indicus |
Indian white prawn |
Mazzancolle n.i.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Gambero coltello |
KNS |
Haliporoides triarthrus |
Knife shrimp |
Gambero coltello |
JAQ |
Haliporoides sibogae |
Jack-knife shrimp |
Gamberi coltelli |
KNI |
Haliporoides spp. |
Knife shrimps |
Gamberi diversi n.i.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crostacei marini n.i.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Orecchie di mare n.i.a. |
ABX |
Haliotis spp. |
Abalones n.e.i. |
Ostrica concava australiana |
CSC |
Crassostrea cucullata |
Rock-cupped oyster |
Ostriche n.i.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Cefalopodi n.i.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seppie, seppiale |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calamari |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Ottopodi |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Loliginidi n.i.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Molluschi marini n.i.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tartaruga verde |
TUG |
Chelonia mydas |
Green turtle |
Tartarughe marine n.i.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
Oloturie n.i.a. |
CUX |
Holothuroidea |
Sea cucumbers n.e.i. |
Invertebrati acquatici n.i.a. |
INV |
Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
ALLEGATO V
FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE
Supporti magnetici
Nastri magnetici: nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.
Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5″ 720 K o 1,4 Mbyte, o 5,25″ 360 K o 1,2 Mbyte.
Formato di registrazione
N. di byte |
Voce |
Osservazioni |
1-4 |
Paese (codice a 3 lettere ISO) |
Es. FRA = Francia |
5-6 |
Anno |
Es. 93 = 1993 |
7-8 |
Zona principale di pesca |
34 = Atlantico centro-orientale |
9-15 |
Divisione |
3.3 = Divisione 3.3 |
16-18 |
Specie |
Identificatore alfabetico a 3 lettere |
19-26 |
Catture |
Tonnellate metriche |
Note:
a) |
Tutti i campi delle catture (byte 19-26) con giustezza a destra e con spazi vuoti iniziali. Tutti gli altri campi con giustezza a sinistra e con spazi vuoti iniziali. |
b) |
La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. |
c) |
Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità andrebbero registrate come «- 1». |
d) |
Le quantità sconosciute (byte 19-26) andrebbero registrate come «- 2». |
ALLEGATO VI
FORMATO PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE
A. FORMATO DI CODIFICA
I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:
Campo |
Osservazioni |
Paese |
Codice alfabetico a 3 lettere, ad es. FRA = Francia |
Anno |
ad es.: 2001 o 01 |
Principale zona di pesca FAO |
ad es.: 34 = Atlantico centro-orientale |
Divisione |
ad es.: 3.3 = divisione 3.3 |
Specie |
Identificatore alfabetico a 3 lettere |
Cattura |
Tonnellate metriche |
a) |
La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. |
b) |
Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «- 1». |
c) |
Codici dei paesi:
|
B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad esempio, come un allegato e-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.
ALLEGATO VII
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 57 dell’allegato III |
ALLEGATO VIII
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 2597/95 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Allegato 1 |
Allegato I |
Allegato 2 |
Allegato II |
Allegato 3 |
Allegato III |
Allegato 4 |
Allegato IV |
Allegato 5 |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
— |
Allegato VIII |
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 217/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento. |
(2) |
La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (4), istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti. |
(3) |
Tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono state individuate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale. |
(4) |
Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant). |
(5) |
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(6) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6).
I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Articolo 2
1. I dati da trasmettere sono di due tipi:
a) |
le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III; |
b) |
le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate. |
2. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.
I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.
Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.
Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.
3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV.
4. La Commissione può modificare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 3
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 4
Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V.
Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
Articolo 5
La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (7), in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 7
1. Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1 e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Articolo 8
1. Il regolamento (CEE) n. 2018/93 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A.VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.
(2) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.
(3) Cfr. allegato VI.
(4) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(7) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, se non sono trasmessi per singole specie, i dati vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco, purché queste siano chiaramente individuate.
Nota |
: |
«n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato altrove». |
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
PESCI (OSSEI) DEMERSALI |
|||
Merluzzo bianco |
COD (*) |
Gadus morhua |
Atlantic cod |
Eglefino |
HAD (*) |
Melanogrammus aeglefinus |
Haddock |
Scorfani atlantici n.d.a. |
RED (*) |
Sebastes spp. |
Atlantic redfishes n.e.i. |
Nasello atlantico |
HKS (*) |
Merluccius bilinearis |
Silver hake |
Musdea atlantica |
HKR (*) |
Urophycis chuss |
Red hake |
Merluzzo carbonaro |
POK (*) |
Pollachius virens |
Saithe (= pollock) |
Scorfano di Norvegia |
REG (*) |
Sebastes marinus |
Golden redfish |
Sebaste |
REB (*) |
Sebastes mentella |
Beaked redfish |
Passera canadese |
PLA (*) |
Hippoglossoides platessoides |
American plaice (L. R. dab) |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Witch flounder |
Limanda |
YEL (*) |
Limanda ferruginea |
Yellowtail flounder |
Ippoglosso nero |
GHL (*) |
Reinhardtius hippoglossoides |
Greenland halibut |
Ippoglosso atlantico |
HAL (*) |
Hippoglossus hippoglossus |
Atlantic halibut |
Limanda americana |
FLW (*) |
Pseudopleuronectes americanus |
Winter flounder |
Rombo dentato |
FLS (*) |
Paralichthys dentatus |
Summer flounder |
Rombo canadese |
FLD (*) |
Scophthalmus aquosus |
Windowpane flounder |
Pleuronettiformi n.d.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Rana pescatrice americana |
ANG (*) |
Lophius americanus |
American angler |
Caponi americani |
SRA |
Prionotus spp. |
Atlantic searobins |
Tomcod |
TOM |
Microgadus tomcod |
Atlantic tomcod |
Antimora blu |
ANT |
Antimora rostrata |
Blue antimora |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= poutassou) |
Tordo americano |
CUN |
Tautogolabrus adspersus |
Cunner |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Cusk (= tusk) |
Merluzzo bianco |
GRC |
Gadus ogac |
Greenland cod |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Blue ling |
Molva |
LIN (*) |
Molva molva |
Ling |
Ciclottero |
LUM (*) |
Cyclopterus lumpus |
Lumpfish (= lumpsucker) |
Ombrina americana |
KGF |
Menticirrhus saxatilis |
Northern kingfish |
Pesce palla maculato |
PUF |
Sphoeroides maculatus |
Northern puffer |
Licodi |
ELZ |
Lycodes spp. |
Eelpouts n.e.i. |
Biennio viviparo americano |
OPT |
Zoarces americanus |
Ocean pout |
Merluzzo artico |
POC |
Boreogadus saida |
Polar cod |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Roundnose grenadier |
Granatiere |
RHG |
Macrourus berglax |
Roughhead grenadier |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Sandeels (= sand lances) |
Scazzoni n.d.a. |
SCU |
Myoxocephalus spp. |
Sculpins n.e.i. |
Sarago americano |
SCP |
Stenotomus chrysops |
Scup |
Tautoga |
TAU |
Tautoga onitis |
Tautog |
Tile gibboso |
TIL |
Lopholatilus chamaeleonticeps |
Tilefish |
Musdea americana |
HKW (*) |
Urophycis tenuis |
White hake |
Bavose lupe n.d.a. |
CAT (*) |
Anarhichas spp. |
Wolf-fishes n.e.i. |
Lupo di mare |
CAA (*) |
Anarhichas lupus |
Atlantic wolf-fish |
Bavosa lupa |
CAS (*) |
Anarhichas minor |
Spotted wolf-fish |
Pesci ossei demersali n.d.a. |
GRO |
Osteichthyes |
Groundfishes n.e.i. |
PESCI (OSSEI) PELAGICI |
|||
Aringa |
HER (*) |
Clupea harengus |
Atlantic herring |
Sgombro |
MAC (*) |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Fieto americano |
BUT |
Peprilus triacanthus |
Atlantic butterfish |
Alaccia americana |
MHA (*) |
Brevoortia tyrannus |
Atlantic menhaden |
Costardella |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Sardoncino americano |
ANB |
Anchoa mitchilli |
Bay anchovy |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Carongo cavallo |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle Jack |
Tombarello |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Maccarello reale |
KGM |
Scomberomorus cavalla |
King mackerel |
Maccarello reale maculato |
SSM (*) |
Scomberomorus maculatus |
Atlantic Spanish mackerel |
Pesce vela del Pacifico |
SAI |
Istiophorus albicans |
Sailfish |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
White marlin |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Blue marlin |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore tuna |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Tonnetto |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Little tunny |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Bigeye tuna |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefish tuna |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Sgombri n.d.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Pesci ossei pelagici n.d.a. |
PEL |
Osteichthyes |
Pelagic fishes n.e.i. |
ALTRI PESCI OSSEI |
|||
Falsa aringa atlantica |
ALE |
Alosa pseudoharengus |
Alewife |
Ricciole n.d.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Grongo americano |
COA |
Conger oceanicus |
American conger |
Anguilla americana |
ELA |
Anguilla rostrata |
American eel |
Alaccia americana |
SHA |
Alosa sapidissima |
American shad |
Argentine n.d.a. |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines n.e.i. |
Ombrina |
CKA |
Micropogonias undulatus |
Atlantic croaker |
Aguglia americana |
NFA |
Strongylura marina |
Atlantic needlefish |
Alaccia vessillifera |
THA |
Opisthonema oglinum |
Atlantic thread herring |
Alepocefalo |
ALC |
Alepocephalus bairdii |
Baird's slickhead |
Ombrina nera |
BDM |
Pogonias cromis |
Black drum |
Perchia nera |
BSB |
Centropristis striata |
Black sea bass |
Alosa canadese |
BBH |
Alosa aestivalis |
Blueback herring |
Capelin |
CAP (*) |
Mallotus villosus |
Capelin |
Salmerini n.d.a. |
CHR |
Salvelinus spp. |
Char n.e.i. |
Cobia |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Leccia dei Caraibi |
POM |
Trachinotus carolinus |
Common (= Florida) pompano |
Alosa americana |
SHG |
Dorosoma cepedianum |
Gizzard shad |
Bum n.d.a. |
GRX |
Haemulidae |
Grunts n.e.i. |
Alosa |
SHH |
Alosa mediocris |
Hickory shad |
Pesce lanterna |
LAX |
Notoscopelus spp. |
Lanternfish |
Muggini n.d.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Fieto americano |
HVF |
Peprilus alepidotus |
North Atlantic harvestfish |
Pesce burro maculato |
PIG |
Orthopristis chrysoptera |
Pigfish |
Sperlano |
SMR |
Osmerus mordax |
Rainbow smelt |
Ombrina ocellata |
RDM |
Sciaenops ocellatus |
Red drum |
Pagro |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Suro americano |
RSC |
Trachurus lathami |
Rough shad |
Perchia americana |
PES |
Diplectrum formosum |
Sand perch |
Sarago americano |
SPH |
Archosargus probatocephalus |
Sheepshead |
Corvina striata |
SPT |
Leiostomus xanthurus |
Spot croaker |
Ombrina dentata |
SWF |
Cynoscion nebulosus |
Spotted weakfish |
Ombrina dentata |
STG |
Cynoscion regalis |
Squeteague |
Persicospigola striata |
STB |
Morone saxatilis |
Striped bass |
Storioni n.d.a. |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Tarpone |
TAR |
Megalops atlanticus |
Tarpon |
Trote n.d.a. |
TRO |
Salmo spp. |
Trout n.e.i. |
Persicospigola americana |
PEW |
Morone americana |
White perch |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Spinarolo |
DGS (*) |
Squalus acanthias |
Spiny (= picked) dogfish |
Spinaroli n.d.a. |
DGX (*) |
Squalidae |
Dogfishes n.e.i. |
Smeriglio |
POR (*) |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Squali n.d.a. |
SHX |
Squaliformes |
Large sharks n.e.i. |
Squalo mako |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako shark |
Squalo musoguzzo |
RHT |
Rhizoprionodon terraenovae |
Atlantic sharpnose shark |
… |
CFB |
Centroscyllium fabricii |
Black dogfish |
Squalo di Groenlandia |
GSK |
Somniosus microcephalus |
Boreal (Greenland) shark |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Razza |
RJD |
Leucoraja erinacea |
Little skate |
… |
RJL |
Dipturus laevis |
Barndoor skate |
Razza occhiata |
RJT |
Leucoraja ocellata |
Winter skate |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Thorny skate |
… |
RJS |
Malacoraja senta |
Smooth skate |
… |
RJQ |
Bathyraja spinicauda |
Spinytail (spinetail) skate |
… |
RJG |
Amblyraja hyperborea |
Arctic skate |
Razze n.d.a. |
SKA (*) |
Raja spp. |
Skates n.e.i. |
Pesci ossei n.d.a. |
FIN |
Osteichthyes |
Finfishes n.e.i. |
INVERTEBRATI |
|||
Calamaro |
SQL (*) |
Loligo pealeii |
Long-finned squid |
Totano |
SQI (*) |
Illex illecebrosus |
Short-finned squid |
Totani; calamari n.d.a. |
SQU (*) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Cannolicchio dell'Atlantico |
CLR |
Ensis directus |
Atlantic razor clam |
Cappa dura |
CLH |
Mercenaria mercenaria |
Hard clam |
Cappa artica |
CLQ |
Arctica islandica |
Ocean quahog |
Cappa molle |
CLS |
Mya arenaria |
Soft clam |
Cappa americana |
CLB |
Spisula solidissima |
Surf clam |
Bivalvi |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Canestrello americano |
SCB |
Argopecten irradians |
Bay scallop |
Canestrello calico |
SCC |
Argopecten gibbus |
Calico scallop |
Canestrello d'Islanda |
ISC |
Chlamys islandica |
Icelandic scallop |
Cappasanta americana |
SCA |
Placopecten magellanicus |
Sea scallop |
Pettinidi n.d.a. |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Ostrica della Virginia |
OYA |
Crassostrea virginica |
American cupped oyster |
Mitilo comune |
MUS |
Mytilus edulis |
Blue mussel |
Busici n.d.a. |
WHX |
Busycon spp. |
Whelks n.e.i. |
Chiocciole di scogliera n.d.a. |
PER |
Littorina spp. |
Periwinkles n.e.i. |
Molluschi marini n.d.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Granciporro atlantico giallo |
CRK |
Cancer irroratus |
Atlantic rock crab |
Granchio nuotatore |
CRB |
Callinectes sapidus |
Blue crab |
Granchio comune |
CRG |
Carcinus maenas |
Green crab |
Granciporro atlantico rosso |
CRJ |
Cancer borealis |
Jonah crab |
Grancevola artica |
CRQ |
Chionoecetes opilio |
Queen crab |
Granchio rosso di fondale |
CRR |
Geryon quinquedens |
Red crab |
Granchio reale |
KCT |
Lithodes maja |
Stone king crab |
Crostacei reptanti n.d.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Astice americano |
LBA |
Homarus americanus |
American lobster |
Gamberello boreale |
PRA (*) |
Pandalus borealis |
Northern prawn |
Gamberetto rosa |
AES |
Pandalus montagui |
Aesop shrimp |
Mazzancolle n.d.a. |
PEN (*) |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Gobetti del Pacifico |
PAN (*) |
Pandalus spp. |
Pink (= pandalid) shrimps |
Crostacei di mare n.d.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Ricci di mare |
URC |
Strongylocentrotus spp. |
Sea urchin |
Polichetti n.d.a. |
WOR |
Polychaeta |
Marine worms n.e.i. |
Limule |
HSC |
Limulus polythemus |
Horseshoe crab |
Invertebrati acquatici n.d.a. |
INV |
Invertebrata |
Marine invertebrates n.e.i. |
ALGHE |
|||
Alghe brune |
SWB |
Phaeophyceae |
Brown seaweeds |
Alghe rosse |
SWR |
Rhodophyceae |
Red seaweeds |
Piante acquatiche n.d.a. |
SWX |
Algae |
Seaweeds n.e.i. |
FOCHE |
|||
Foca di Groenlandia |
SEH |
Pagophilus groenlandicus |
Harp seal |
Foca dal cappuccio |
SEZ |
Cystophora cristata |
Hooded seal |
ALLEGATO II
ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI I DATI
Sottozona 0
|
Divisione 0 A |
|
Divisione 0 B |
Sottozona 1
|
Divisione 1 A |
|
Divisione 1 B |
|
Divisione 1 C |
|
Divisione 1 D |
|
Divisione 1 E |
|
Divisione 1 F |
|
Divisione 1 NK (ignota) |
Sottozona 2
|
Divisione 2 G |
|
Divisione 2 H |
|
Divisione 2 J |
|
Divisione 2 NK (ignota) |
Sottozona 3
|
Divisione 3 K |
|
Divisione 3 L |
|
Divisione 3 M |
|
Divisione 3 N |
|
Divisione 3 O |
|
Divisione 3 P
|
|
Divisione 3 NK (ignota) |
Sottozona 4
|
Divisione 4 R |
|
Divisione 4 S |
|
Divisione 4 T |
|
Divisione 4 V
|
|
Divisione 4 W |
|
Divisione 4 X |
|
Divisione 4 NK (ignota) |
Sottozona 5
|
Divisione 5 Y |
|
Divisione 5 Z
|
|
Divisione 5 NK (ignota) |
Sottozona 6
|
Divisione 6 A |
|
Divisione 6 B |
|
Divisione 6 C |
|
Divisione 6 D |
|
Divisione 6 E |
|
Divisione 6 F |
|
Divisione 6 G |
|
Divisione 6 H |
|
Divisione 6 NK (ignota) |
Mappa delle zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale
ALLEGATO III
DESCRIZIONE DELLE SOTTOZONE E DIVISIONI NAFO UTILIZZATE AI FINI DELLE STATISTICHE E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
Le sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche di cui all'articolo XX della Convenzione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale sono le seguenti:
Sottozona 0
La parte della zona della convenzione NAFO delimitata a sud da una linea che sale diritta verso est da un punto situato a 61o00′ di latitudine nord e a 65o00′ di longitudine ovest fino a un punto situato a 61o00′ di latitudine nord e a 59o00′ di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino a un punto situato a 60o12′ di latitudine nord e 57o13′ di longitudine ovest; tale zona è delimitata a est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti:
Punto n. |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
60o12′0 |
57o13′0 |
2 |
61o00′0 |
57o13′1 |
3 |
62o00′5 |
57o21′1 |
4 |
62o02′3 |
57o21′8 |
5 |
62o03′5 |
57o22′2 |
6 |
62o11′5 |
57o25′4 |
7 |
62o47′2 |
57o41′0 |
8 |
63o22′8 |
57o57′4 |
9 |
63o28′6 |
57o59′7 |
10 |
63o35′0 |
58o02′0 |
11 |
63o37′2 |
58o01′2 |
12 |
63o44′1 |
57o58′8 |
13 |
63o50′1 |
57o57′2 |
14 |
63o52′6 |
57o56′6 |
15 |
63o57′4 |
57o53′5 |
16 |
64o04′3 |
57o49′1 |
17 |
64o12′2 |
57o48′2 |
18 |
65o06′0 |
57o44′1 |
19 |
65o08′9 |
57o43′9 |
20 |
65o11′6 |
57o44′4 |
21 |
65o14′5 |
57o45′1 |
22 |
65o18′1 |
57o45′8 |
23 |
65o23′3 |
57o44′9 |
24 |
65o34′8 |
57o42′3 |
25 |
65o37′7 |
57o41′9 |
26 |
65o50′9 |
57o40′7 |
27 |
65o51′7 |
57o40′6 |
28 |
65o57′6 |
57o40′1 |
29 |
66o03′5 |
57o39′6 |
30 |
66o12′9 |
57o38′2 |
31 |
66o18′8 |
57o37′8 |
32 |
66o24′6 |
57o37′8 |
33 |
66o30′3 |
57o38′3 |
34 |
66o36′1 |
57o39′2 |
35 |
66o37′9 |
57o39′6 |
36 |
66o41′8 |
57o40′6 |
37 |
66o49′5 |
57o43′0 |
38 |
67o21′6 |
57o52′7 |
39 |
67o27′3 |
57o54′9 |
40 |
67o28′3 |
57o55′3 |
41 |
67o29′1 |
57o56′1 |
42 |
67o30′7 |
57o57′8 |
43 |
67o35′3 |
58o02′2 |
44 |
67o39′7 |
58o06′2 |
45 |
67o44′2 |
58o09′9 |
46 |
67o56′9 |
58o19′8 |
47 |
68o01′8 |
58o23′3 |
48 |
68o04′3 |
58o25′0 |
49 |
68o06′8 |
58o26′7 |
50 |
68o07′5 |
58o27′2 |
51 |
68o16′1 |
58o34′1 |
52 |
68o21′7 |
58o39′0 |
53 |
68o25′3 |
58o42′4 |
54 |
68o32′9 |
59o01′8 |
55 |
68o34′0 |
59o04′6 |
56 |
68o37′9 |
59o14′3 |
57 |
68o38′0 |
59o14′6 |
58 |
68o56′8 |
60o02′4 |
59 |
69o00′8 |
60o09′0 |
60 |
69o06′8 |
60o18′5 |
61 |
69o10′3 |
60o23′8 |
62 |
69o12′8 |
60o27′5 |
63 |
69o29′4 |
60o51′6 |
64 |
69o49′8 |
60o58′2 |
65 |
69o55′3 |
60o59′6 |
66 |
69o55′8 |
61o00′0 |
67 |
70o01′6 |
61o04′2 |
68 |
70o07′5 |
61o08′1 |
69 |
70o08′8 |
61o08′8 |
70 |
70o13′4 |
61o10′6 |
71 |
70o33′1 |
61o17′4 |
72 |
70o35′6 |
61o20′6 |
73 |
70o48′2 |
61o37′9 |
74 |
70o51′8 |
61o42′7 |
75 |
71o12′1 |
62o09′1 |
76 |
71o18′9 |
62o17′5 |
77 |
71o25′9 |
62o25′5 |
78 |
71o29′4 |
62o29′3 |
79 |
71o31′8 |
62o32′0 |
80 |
71o32′9 |
62o33′5 |
81 |
71o44′7 |
62o49′6 |
82 |
71o47′3 |
62o53′1 |
83 |
71o52′9 |
63o03′9 |
84 |
72o01′7 |
63o21′1 |
85 |
72o06′4 |
63o30′9 |
86 |
72o11′0 |
63o41′0 |
87 |
72o24′8 |
64o13′2 |
88 |
72o30′5 |
64o26′1 |
89 |
72o36′3 |
64o38′8 |
90 |
72o43′7 |
64o54′3 |
91 |
72o45′7 |
64o58′4 |
92 |
72o47′7 |
65o00′9 |
93 |
72o50′8 |
65o07′6 |
94 |
73o18′5 |
66o08′3 |
95 |
73o25′9 |
66o25′3 |
96 |
73o31′1 |
67o15′1 |
97 |
73o36′5 |
68o05′5 |
98 |
73o37′9 |
68o12′3 |
99 |
73o41′7 |
68o29′4 |
100 |
73o46′1 |
68o48′5 |
101 |
73o46′7 |
68o51′1 |
102 |
73o52′3 |
69o11′3 |
103 |
73o57′6 |
69o31′5 |
104 |
74o02′2 |
69o50′3 |
105 |
74o02′6 |
69o52′0 |
106 |
74o06′1 |
70o06′6 |
107 |
74o07′5 |
70o12′5 |
108 |
74o10′0 |
70o23′1 |
109 |
74o12′5 |
70o33′7 |
110 |
74o24′0 |
71o25′7 |
111 |
74o28′6 |
71o45′8 |
112 |
74o44′2 |
72o53′0 |
113 |
74o50′6 |
73o02′8 |
114 |
75o00′0 |
73o16′3 |
115 |
75o05′ |
73o30′ |
da cui risale diritta verso nord fino al parallelo di 78o10′ di latitudine nord; e delimitata a ovest da una linea che parte da 61o00′ di latitudine nord e 65o00′ di longitudine ovest, si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell'isola di Baffin a East Bluff (61o55′ di latitudine nord e 66o20′ di longitudine ovest), e di là in direzione nord seguendo la costa dell'isola di Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere, nonché l'80o meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino a 78o10′ di latitudine nord; e delimitata a nord dal parallelo di 78o10′ di latitudine nord.
La sottozona 0 comprende due divisioni
Divisione 0A
La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 66o15′ di latitudine nord.
Divisione 0B
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 66o15′ di latitudine nord.
Sottozona 1
La parte della zona della convenzione NAFO situata a est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60o12′ di latitudine nord e a 57o13′ di longitudine ovest a un punto situato a 52o15′ di latitudine nord e a 42o00′ di longitudine ovest.
La sottozona 1 comprende sei divisioni
Divisione 1A
La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 68o50′ di latitudine nord (Christianshaab).
Divisione 1B
La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 66o15′ di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo di 68o50′ di latitudine nord (Christianshaab).
Divisione 1C
La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 64o15′ di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab) e il parallelo di 66o15′ di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak).
Divisione 1D
La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 62o30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab) e il parallelo di 64o15′ di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab).
Divisione 1E
La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 60o45′ di latitudine nord (Capo Desolation) e il parallelo di 62o30′ di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab).
Divisione 1F
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 60o45′ di latitudine nord (Capo Desolation).
Sottozona 2
La parte della sottozona della convenzione NAFO situata a est del meridiano di 64o30′ di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo di 52o15′ di latitudine nord.
La sottozona 2 comprende tre divisioni
Divisione 2G
La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 57o40′ di latitudine nord (Capo Mugford).
Divisione 2H
La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 55o20′ di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo di 57o40′ di latitudine nord (Capo Mugford).
Divisione 2J
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 55o20′ di latitudine nord (Hopedale).
Sottozona 3
La parte della zona della convenzione NAFO situata a sud del parallelo di 52o15′ di latitudine nord e a est di una linea che sale diritta verso nord dal Capo Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, sino a 52o15′ di latitudine nord; a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord; e a est e a nord di una curva lossodromica che inizia da un punto situato a 39o00′ di latitudine nord e 50o00′ di longitudine ovest e diretta in direzione nord-ovest passando attraverso un punto situato a 43o30′ di latitudine nord, 55o00′ di longitudine ovest in direzione di un punto situato a 47o50′ di latitudine nord, 60o00′ di longitudine ovest fino a intersecare una linea retta che collega Capo Ray, situato a 47o37,0′ di latitudine nord e 59o18,0′ di longitudine ovest sulla costa di Terranova con Capo Nord, a 47o02,0′ di latitudine nord e 60o25,0′ di longitudine ovest nell'isola di Capo Breton, per proseguire, in direzione nord-est lungo la suddetta linea fino a Capo Ray, a 47o37,0′ di latitudine nord e 59o18,0′ di longitudine ovest.
La sottozona 3 comprende sei divisioni
Divisione 3K
La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 49o15′ di latitudine nord (Capo Freels, Terranova).
Divisione 3L
La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, dal Capo Freels fino al Capo St Mary, in una linea così tracciata: parte da Capo Freels puntando diritta verso est fino al meridiano di 46o30′ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 46o00′ di latitudine nord, diritta a ovest fino al meridiano di 54o30′ di longitudine ovest e di là segue una linea lossodromica fino al Capo St Mary (Terranova).
Divisione 3M
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 49o15′ di latitudine nord e a est del meridiano di 46o30′ di longitudine ovest.
Divisione 3N
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46o00′ di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 46o30′ e di 51o00′ di longitudine ovest.
Divisione 3O
La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46o00′ di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 51o00′ e di 54o30′ di longitudine ovest.
Divisione 3P
La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va dal Capo St Mary (Terranova) fino a un punto situato a 46o00′ di latitudine nord e 54o30′ di longitudine ovest, e di là scende diritta verso sud fino al limite della sottozona.
La divisione 3P comprende due sottodivisioni
o30,7′ di latitudine nord e 57o43,2′ di longitudine ovest approssimativamente a sud-ovest di un punto di 46o50,7′ di latitudine nord e 58o49,0′ di longitudine ovest.
: la parte della divisione 3P situata a nord-ovest di una linea che va da un punto di 47: la parte della divisione 3P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3Pn.
Sottozona 4
La parte della zona della convenzione NAFO situata a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e a est di una linea così tracciata:
parte dall'estremità del confine internazionale tra gli Stati Uniti d'America e il Canada nel Canale Grand Manan, da un punto situato a 44o46′35,346″ di latitudine nord e a 66o54′ 11,253″ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 43o50′ di latitudine nord; va dritta verso ovest fino al meridiano di 67o24′ 27,24″ di longitudine ovest; continua lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 42o53′14″ di latitudine nord e 67o44′35″ di longitudine ovest; scende poi lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42o31′08″ di latitudine nord e 67o28′05″ di longitudine ovest; segue poi una linea geodetica fino a un punto situato a 42o20′ di latitudine nord e 67o18′13,15″ di longitudine ovest;
va verso est fino a un punto situato a 66o00′ di longitudine ovest; di là, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42o00′ di latitudine nord e 65o40′ di longitudine ovest; scende poi diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord.
La sottozona 4 comprende sei divisioni
Divisione 4R
La parte della sottozona situata tra la costa di Terranova, dal Capo Bauld al Capo Ray, e una linea così tracciata: parte da Capo Bauld e sale diritta verso nord fino al parallelo di 52o15′ di latitudine nord; va diritta verso ovest fino alla costa del Labrador; segue tale costa fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec e, di là, una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto in cui la linea di delimitazione della sottozona 3 interseca la retta che unisce il Capo Nord (Nuova Scozia) al Capo Ray (Terranova), per giungere a Capo Ray (Terranova).
Divisione 4S
La parte della sottozona situata tra la costa meridionale della provincia di Québec, dall'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec fino a Pointe des Monts e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 64o40′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica in direzione nord-est fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec.
Divisione 4T
La parte della sottozona compresa tra le coste della Nuova Scozia, del New Brunswick e del Québec, da Capo Nord a Pointe des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49o25′ di latitudine nord e 64o40′ di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest, per seguire poi una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).
Divisione 4V
La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia, da Capo Nord fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu e segue una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45o40′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60o00′ di longitudine ovest fino al parallelo di 44o10′ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino al meridiano di 59o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord; va diritta verso est fino a un punto in cui la linea di delimitazione tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo di 39o00′ di latitudine nord; di là segue tale linea di delimitazione e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino a un punto situato a 47o50′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).
La divisione 4V comprende due sottodivisioni.
o40′ di latitudine nord.
: la parte della divisione 4V situata a nord del parallelo di 45o40′ di latitudine nord.
: la parte della divisione 4V situata a sud del parallelo di 45Divisione 4W
La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia da Halifax fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu seguendo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45o40′ di latitudine nord e 60o00′ di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60o00′ di longitudine ovest fino al parallelo di 44o10′ di latitudine nord; va diritta a est fino al meridiano di 59o00′ di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord; va diritta a ovest fino al meridiano di 63o20′ di longitudine ovest; di là risale diritta verso nord fino a un punto sul meridiano situato a 44o20′ di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino a Halifax (Nuova Scozia).
Divisione 4X
La parte della sottozona compresa tra la linea che delimita verso ovest la sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nuova Scozia, dall'estremità della frontiera tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e una linea così tracciata: parte da Halifax, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 44o20′ di latitudine nord e 63o20′ di longitudine ovest; scende diritta a sud fino al parallelo di 39o00′ di latitudine nord e di là si spinge verso ovest fino al meridiano di 65o40′ di longitudine ovest.
Sottozona 5
La parte della zona della convenzione NAFO situata a ovest della linea che delimita verso ovest la sottozona 4, a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a est del meridiano di 71o40′ di longitudine ovest.
La sottozona 5 comprende due divisioni
Divisione 5Y
La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, dalla frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a 70o00′ di longitudine ovest a Capo Cod (situato approssimativamente a 42o00′ di latitudine nord) e una linea così tracciata: parte da un punto di Capo Cod situato a 70o00′ di longitudine ovest (approssimativamente a 42o00′ di latitudine nord); sale diritta verso nord fino a 42o20′ di latitudine nord; va diritta verso est fino a 67o18′13,15″ di longitudine ovest, alla linea di delimitazione tra le sottozone 4 e 5, che di là essa segue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti.
Divisione 5Z
La parte della sottozona situata a sud e a est della divisione 5Y.
La divisione 5Z è composta da due sottodivisioni: una sottodivisione orientale e una sottodivisione occidentale definite nel modo seguente.
o00′ di longitudine ovest.
: la parte della divisione 5Z situata a est del meridiano di 70La sottodivisione 5Ze è a sua volta divisa in due sottounità (1):
5Zu (acque degli Stati Uniti): la parte della sottodivisione 5Ze a ovest delle linee geodetiche che connettono i punti con le seguenti coordinate:
Latitudine nord |
Longitudine ovest |
|
A |
44o11′12″ |
67o16′46″ |
B |
42o53′14″ |
67o44′35″ |
C |
42o31′08″ |
67o28′05″ |
D |
40o27′05″ |
65o41′59″ |
5Zc (acque del Canada): la parte della sottodivisione 5Ze a est delle linee geodetiche sopra menzionate.
o00′ di longitudine ovest.
: la parte della divisione 5Z situata a ovest del meridiano di 70Sottozona 6
La parte della zona della convenzione NAFO delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a 71o40′ di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino a 39o00′ di latitudine nord, muove diritta verso est fino a 42o00′ di longitudine ovest, ridiscende diritta verso sud fino a 35o00′ di latitudine nord, va diritta verso ovest fino alla costa dell'America settentrionale e di là sale a nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a 71o40′ di longitudine ovest.
La sottozona 6 comprende otto divisioni
Divisione 6A
La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a ovest della sottozona 5.
Divisione 6B
La parte della sottozona situata a ovest di 70o00′ di latitudine ovest, a sud del parallelo di 39o00′ di latitudine nord e a nord e a ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo di 37o00′ di latitudine nord fino a 76o00′ di longitudine ovest e di là scende diritta verso sud fino a Capo Henry (Virginia).
Divisione 6C
La parte della sottozona situata a ovest di 70o00′ di longitudine ovest e a sud della divisione 6 B.
Divisione 6D
La parte della sottozona situata a est delle divisioni 6B e 6C e a ovest di 65o00′ di longitudine ovest.
Divisione 6E
La parte della sottozona situata a est della divisione 6D e a ovest di 60o00′ di longitudine ovest.
Divisione 6F
La parte della sottozona situata a est della divisione 6E e a ovest di 55o00′ di longitudine ovest.
Divisione 6G
La parte della sottozona situata a est della divisione 6F e a ovest di 50o00′ di longitudine ovest.
Divisione 6H
La parte della sottozona situata a est della divisione 6G e a ovest di 42o00′ di longitudine ovest.
(1) Tali sottounità non figurano nella 6a pubblicazione della convenzione NAFO (maggio 2000). Peraltro, a seguito di una proposta del Consiglio scientifico della NAFO, esse sono state approvate dal Consiglio generale della NAFO ai sensi dell'articolo XX, paragrafo 2, della convenzione NAFO.
ALLEGATO IV
DEFINIZIONI E CODICI DA UTILIZZARE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE E SUGLI SFORZI DI PESCA
A) ELENCO DELLE CATEGORIE DI ATTREZZI/IMBARCAZIONI DA PESCA
[tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (International Standard Statistical Classification of Fishing Gears — ISSCFG)]
Categoria |
Abbreviazione |
||
Reti da traino |
|
||
Reti a strascico |
|
||
|
TBB |
||
|
OTB |
||
|
OTB1 |
||
|
OTB2 |
||
|
PTB |
||
|
TBS |
||
|
TBN |
||
|
TB |
||
Reti da traino pelagiche |
|
||
|
OTM |
||
|
OTM1 |
||
|
OTM2 |
||
|
PTM |
||
|
TMS |
||
|
TM |
||
Reti da traino a coppia |
OTS |
||
Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante) |
OTT |
||
Reti da traino a coppia (2 natanti) (non specificato) |
PT |
||
Reti da traino a divergenti (non specificato) |
OT |
||
Altre reti da traino (non specificato) |
TX |
||
Sciabiche |
|
||
Sciabiche da spiaggia |
SB |
||
Sciabiche da natante |
SV |
||
|
SDN |
||
|
SSC |
||
|
SPR |
||
Sciabiche (non specificato) |
SX |
||
Reti da circuizione |
|
||
Rete da circuizione a chiusura |
PS |
||
|
PS1 |
||
|
PS2 |
||
Rete da circuizione senza chiusura (lampara) |
LA |
||
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti |
|
||
Reti da posta (ancorate) |
GNS |
||
Reti da posta derivanti |
GND |
||
Reti da posta circuitanti |
GNC |
||
Reti da posta a pali |
GNF |
||
Tremagli |
GTR |
||
Reti combinate (da imbrocco-tremagli) |
GTN |
||
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato) |
GEN |
||
Reti da imbrocco (non specificato) |
GN |
||
Ami e palangari |
|
||
Palangari fissi |
LLS |
||
Palangari derivanti |
LLD |
||
Palangari (non specificato) |
LL |
||
Lenze a mano |
LHP |
||
Lenze a canna meccanizzate |
LTM |
||
Lenze al traino |
LTL |
||
Ami e palangari (non specificato) |
LX |
||
Trappole |
|
||
Reti trappola non coperte |
FPN |
||
Nasse |
FPO |
||
Cogolli |
FYK |
||
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc. |
FWR |
||
Reti fisse a corrente |
FSN |
||
Trappole di superficie |
FAR |
||
Trappole (non specificato) |
FIX |
||
Reti da lancio |
|
||
Giacchi |
FCN |
||
Reti da lancio (non specificato) |
FG |
||
Draghe |
|
||
Draga tirata da natanti |
DRB |
||
Draga a mano |
DRH |
||
Rampini e arponi |
|
||
Arponi |
HAR |
||
Reti da raccolta |
|
||
Reti da raccolta portatili (bilance) |
LNP |
||
Reti da raccolta manovrate da natanti |
LNB |
||
Reti da raccolta fisse manovrate da terra |
LNS |
||
Reti da raccolta (non specificato) |
LN |
||
Macchine per la raccolta |
|
||
Pompe |
HMP |
||
Draghe automatiche |
HMD |
||
Macchine per la raccolta (non specificato) |
HMX |
||
Attrezzi diversi |
MIS |
||
Attrezzi non identificati |
NK |
B) DEFINIZIONI DI MISURAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER CATEGORIE DI ATTREZZI
Vanno trasmessi, ove possibile, tre distinti livelli di specificazione dell'attività di pesca.
Categoria A
Attrezzo da pesca |
Misura dello sforzo |
Definizioni |
Reti da circuizione (ciancioli) |
Numero di calate |
Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno. Tale misurazione va utilizzata quando la dimensione e la densità del banco di pesce sono in relazione con la consistenza delle scorte oppure quando le calate sono effettuate in modo casuale |
Sciabiche da spiaggia |
Numero di calate |
Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno |
Sciabiche da natante |
Numero di ore di pesca |
Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua moltiplicato per la durata media stimata della calata |
Reti da traino |
Numero di ore di pesca |
Numero di ore nel corso delle quali la rete è rimasta in acqua (rete da traino pelagica), o sul fondo (rete a strascico) per pescare |
Draghe tirate da natanti |
Numero di ore di pesca |
Numero di ore nel corso delle quali la draga è rimasta sul fondo per pescare |
Reti da imbrocco (ancorate o derivanti) |
Numero delle unità di attività di pesca |
Lunghezza delle reti espressa in unità di 100 metri moltiplicate per il numero di calate realizzate (= lunghezza totale accumulata espressa in metri di rete utilizzata in un dato periodo divisa per 100) |
Reti da posta e pali (fisse) |
Numero delle unità di attività di pesca |
Lunghezza della rete espressa in unità di 100 metri moltiplicata per il numero di volte che la rete è stata vuotata |
Trappole (reti trappola non coperte) |
Numero delle unità di attività di pesca |
Numero di giorni di pesca moltiplicato per il numero di unità issate a bordo |
Cesti a caduta e cogolli |
Numero delle unità di attività di pesca |
Numero dei sollevamenti moltiplicato per il numero delle unità (= numero totale di unità di pesca in un determinato periodo) |
Palangari (fissi o derivanti) |
Migliaia di ami |
Numero di ami da pesca in un determinato periodo divisi per 1 000 |
Lenze a mano (a canna, al traino, ami, ecc.) |
Numero di giorni-palangaro |
Numero totale di palangari utilizzati in un determinato periodo |
Arponi |
|
(Riportare esclusivamente gli sforzi dei livelli B e C) |
Categoria B
Per numero di giorni di pesca si intende il numero di giorni nei quali si è effettivamente pescato. Per le industrie della pesca in cui la ricerca rappresenta una parte notevole delle operazioni, i giorni nel corso dei quali ha avuto luogo la ricerca e non la pesca devono essere inclusi nella voce «giorni di pesca».
Categoria C
Tra il numero di giorni a terra da aggiungere ai giorni di pesca e di ricerca, sono altresì da includere tutti gli altri giorni in cui il natante è rimasto a terra.
Percentuale di attività di pesca stimata (ripartizione proporzionale dell'attività)
Qualora non si disponga di misure dell'attività di pesca per l'insieme delle catture, occorre indicare la percentuale stimata dell'attività di pesca, calcolata come segue:
([(Catture totali) — (Catture per le quali è stata registrata l'attività di pesca svolta)] × 100)/(Catture totali)
C) CATEGORIE DELLE DIMENSIONI DEI NATANTI
(tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle imbarcazioni da pesca — International Standard Classification of Fishing Vessels — ISSCFV)
Classi di tonnellaggio
Categoria TSL |
Codice |
0-49,9 |
02 |
50-149,9 |
03 |
150-499,9 |
04 |
500-999,9 |
05 |
1 000-1 999,9 |
06 |
2 000-99 999,9 |
07 |
non specificato |
00 |
D) PRINCIPALE SPECIE CERCATA (SPECIE BERSAGLIO)
Si tratta della specie verso cui si è orientata principalmente l'attività di pesca. Peraltro, potrebbe non corrispondere alla specie che ha formato oggetto della maggior parte della catture. Tale specie andrebbe indicata utilizzando il codice a 3 lettere (cfr. allegato I).
ALLEGATO V
FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI
A) SUPPORTI MAGNETICI
Nastri magnetici: |
Nove piste con una densità di 1600 o 6250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio. |
Dischetti (floppy discs): |
Formattati MD-DOS 3,5” 720 K o 1,4 Mbyte oppure dischetti 5,25” 360 K o 1,2 Mbyte. |
B) FORMATO DI REGISTRAZIONE
Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Numero di Byte |
Voce |
Osservazioni |
da 1 a 4 |
Paese (codice a 3 lettere ISO) |
per es. FRA = Francia |
da 5 a 6 |
Anno |
per es. 90 = 1990 |
da 7 a 8 |
Zona principale di pesca FAO |
per es. 21 = Atlantico nord-occidentale |
da 9 a 15 |
Divisione |
per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO |
da 16 a 18 |
Specie |
codice a 3 lettere |
da 19 a 26 |
Catture |
tonnellate metriche |
Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Numero di Byte |
Voce |
Osservazioni |
da 1 a 4 |
Paese |
codice a 3 lettere ISO (per es. FRA = Francia) |
da 5 a 6 |
Anno |
per es. 94 = 1994 |
da 7 a 8 |
Mese |
per es. 01 = gennaio |
da 9 a 10 |
Zona principale di pesca FAO |
per es. 21 = Atlantico nord-occidentale |
da 11 a 18 |
Divisione |
per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO: codice alfanumerico |
da 19 a 21 |
Principali specie ricercate |
codice a 3 lettere |
da 22 a 26 |
Categoria di nave/di attrezzatura |
codice ISSCFG (per es. OTB2 = rete a strascico a tavoloni): codice alfanumerico |
da 27 a 28 |
Classe di dimensione delle navi |
codice ISSCFV (per es. 04 = da 150 a 499,9 TSL): codice alfanumerico |
da 29 a 34 |
Tonnellaggio lordo medio |
tonnellate: codice numerico |
da 35 a 43 |
Potenza media |
kilowatts: codice numerico |
da 44 a 45 |
Stima dello sforzo percentuale |
codice numerico |
da 46 a 48 |
Tipo di dati |
codice a 3 lettere delle specie o delle attività (per es. COD = merluzzo dell'Atlantico A— = misura di attività A) |
da 49 a 56 |
Valore dei dati |
catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca |
Note
a) |
Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali. |
b) |
La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. |
c) |
Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1». |
d) |
Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2». |
e) |
Codici dei paesi (codici ISO):
|
ALLEGATO VI
FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI
A. FORMATO DI CODIFICA
Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:
Campo |
Osservazioni |
Paese |
Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia) |
Anno |
Ad es.: 2001 o 01 |
Zona principale di pesca FAO |
21 = Atlantico nord-occidentale |
Divisione |
Ad es.: 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO |
Specie |
Identificatore alfabetico a 3 lettere |
Catture |
Tonnellate metriche |
Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:
Campo |
Osservazioni |
Paese |
Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia) |
Anno |
Ad es. 0001 o 2001 per l'anno 2001 |
Mese |
Ad es. 01 = gennaio |
Zona principale di pesca FAO |
21 = Atlantico nord-occidentale |
Divisione |
Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO |
Principali specie ricercate |
Identificatore alfabetico a 3 lettere |
Categoria di nave/di attrezzatura |
Codice ISSCFG (ad es. OTB2 = Rete a strascico a tavoloni) |
Classe di dimensione delle navi |
Codice ISSCFV (ad es. 04 = 150 - 499,9 TSL): |
Tonnellaggio lordo medio |
Tonnellate metriche |
Potenza media |
Kilowatt |
Stima dello sforzo percentuale |
Numerico |
Unità |
Identificatore alfabetico a 3 lettere delle specie o delle attività (ad es. COD = merluzzo dell'Atlantico A = misura di attività A) |
Valore dei dati |
Catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca |
a) |
La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi. |
b) |
Codici dei paesi:
|
B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come allegato e-mail).
Se ciò non fosse possibile sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".
ALLEGATO VII
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 2018/93 del Consiglio |
|
Punto X.6 dell'allegato I dell'Atto di adesione del 1994 |
|
Regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’articolo 3 e al punto 44 del’allegato III |
Punto 10.9 dell'Allegato II dell'Atto di adesione del 2003 |
|
ALLEGATO VIII
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2018/93 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
— |
— |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
— |
Allegato VIII |
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/70 |
REGOLAMENTO (CE) N. 218/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del comitato del programma statistico,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento. |
(2) |
La gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate dalle navi degli Stati membri che pescano nell’Atlantico nord-orientale. |
(3) |
La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (4), istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale ed impone alla Comunità di trasmettere alla commissione summenzionata tutti i dati statistici disponibili da essa richiesti. |
(4) |
La consulenza del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare, ai sensi dell’accordo di cooperazione stipulato tra il suddetto Consiglio e la Comunità (5), sarà resa più efficace dalla disponibilità di statistiche sulle attività dei pescherecci della Comunità. |
(5) |
La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE del Consiglio (6), istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ed impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione i dati statistici da essa richiesti. |
(6) |
Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o su un supporto diverso da quello specificato nell’allegato IV (che rappresenta l’equivalente del questionario Statlant). |
(7) |
Sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione delle zone di pesca nell’Atlantico nord-orientale. |
(8) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(9) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale.
I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all’acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Articolo 2
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all’allegato I nelle singole regioni statistiche di pesca elencate nell’allegato II e definite nell’allegato III.
2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell’anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un’unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso delle catture totali in quello Stato membro in quel mese.
3. La Commissione può modificare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 3
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 4
Gli Stati membri adempiono gli obblighi nei confronti della Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all’allegato IV.
Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell’allegato V.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (8), di seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 6
1. Entro il 1o gennaio 1993 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sul metodo con cui vengono desunti i dati relativi alle catture nonché sulla rappresentatività e affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l’attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse con l’applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all’anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Articolo 7
1. Il regolamento (CEE) n. 3880/91 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.
(2) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
(3) Cfr. allegato VI.
(4) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.
(5) Accordo di cooperazione in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (GU L 149 del 10.6.1987, pag. 14).
(6) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle specie rilevate nelle statistiche commerciali sulle catture per l’atlantico nord-orientale
Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell’elenco che segue, da un asterisco(*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l’individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell’elenco purché queste siano chiaramente individuate.
Nota |
: |
«n.d.a.» è l’abbreviazione di «non denominato altrove». |
Nome italiano |
Codice a tre lettere |
Nome scientifico |
Nome inglese |
Abramidi n.d.a. |
FBR |
Abramis spp. |
Freshwater breams n.e.i. |
Ido |
FID |
Leuciscus (= Idus) idus |
Ide (Orfe) |
Triotto rosso |
FRO |
Rutilus rutilus |
Roach |
Carpa |
FCP |
Cyprinus carpio |
Common carp |
Carassio |
FCC |
Carassius carassius |
Crucian carp |
Tinca |
FTE |
Tinca tinca |
Tench |
Ciprinidi n.d.a. |
FCY |
Cyprinidae |
Cyprinids n.e.i. |
Luccio |
FPI |
Esox lucius |
Northern pike |
Sandra |
FPP |
Sander lucioperca |
Pike-perch |
Perca |
FPE |
Perca fluviatilis |
European perch |
Bottatrice |
FBU |
Lota lota |
Burbot |
Pesci d’acqua dolce n.d.a. |
FRF |
ex Osteichthyes |
Freshwater fishes n.e.i. |
Storioni n.d.a. |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Anguilla |
ELE(*) |
Anguilla anguilla |
European eel |
Coregone bianco |
FVE |
Coregonus albula |
Vendace |
Coregoni n.d.a. |
WHF |
Coregonus spp. |
Whitefishes n.e.i. |
Salmone atlantico |
SAL(*) |
Salmo salar |
Atlantic salmon |
Trota di mare |
TRS |
Salmo trutta trutta |
Sea trout |
Trote n.d.a. |
TRO |
Salmo spp. |
Trouts n.e.i. |
Salmerini n.d.a. |
CHR |
Salvelinus spp. |
Chars n.e.i. |
Eperlano |
SME |
Osmerus eperlanus |
European smelt |
Salmonidi n.d.a. |
SLZ |
Salmonidae |
Salmonids n.e.i. |
Coregone lavarello |
PLN |
Coregonus lavaretus |
European whitefish |
Coregone musino |
HOU |
Coregonus oxyrinchus |
Houting |
Lamprede |
LAM |
Petromyzon spp. |
Lampreys |
Alose n.d.a. |
SHD |
Alosa alosa, A. fallax |
Allis and twaite shads |
… |
DCX |
Clupeoidei |
Diadromous clupeoids n.e.i. |
Pesci migratori n.d.a. |
DIA |
ex Osteichthyes |
Diadromous fishes n.e.i. |
Rombo giallo |
MEG(*) |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim n.e.i. |
Rombo quattrocchi |
LDB |
Lepidorhombus boscii |
Fourspot megrim |
… |
LEZ(*) |
Lepidorhombus spp. |
Megrims n.e.i |
Rombo chiodato |
TUR(*) |
Psetta maxima |
Turbot |
Rombo liscio |
BLL(*) |
Scophthalmus rhombus |
Brill |
Ippoglosso atlantico |
HAL(*) |
Hippoglossus hippoglossus |
Atlantic halibut |
Passera di mare |
PLE(*) |
Pleuronectes platessa |
European plaice |
Ippoglosso nero |
GHL(*) |
Reinhardtius hippoglossoides |
Greenland halibut |
Passera lingua di cane |
WIT(*) |
Glyptocephalus cynoglossus |
Witch flounder |
Passera canadese |
PLA(*) |
Hippoglossoides platessoides |
Long-rough dab |
Limanda |
DAB(*) |
Limanda limanda |
Common dab |
Limanda |
LEM(*) |
Microstomus kitt |
Lemon sole |
Passera pianuzza |
FLE(*) |
Platichthys flesus |
European flounder |
Sogliola |
SOL(*) |
Solea solea |
Common sole |
Sogliola dal porro |
SOS |
Pegusa lascaris |
Sand sole |
… |
OAL |
Solea senegalensis |
Senegalese sole |
|
SOO(*) |
Solea spp. |
SOO Soles spp. |
Pleuronettiformi n.d.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Brosmio |
USK(*) |
Brosme brosme |
Tusk (= cusk) |
Merluzzo bianco |
COD(*) |
Gadus morhua |
Atlantic cod |
Nasello |
HKE(*) |
Merluccius merluccius |
European hake |
Molva |
LIN(*) |
Molva molva |
Ling |
Molva azzurra |
BLI(*) |
Molva dipterygia (= byrkelange) |
Blue ling |
Musdea bianca |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Eglefino |
HAD(*) |
Melanogrammus aeglefinus |
Haddock |
Navaga |
COW |
Eleginus nawaga |
Wachna cod (= navaga) |
Merluzzo carbonaro |
POK(*) |
Pollachius virens |
Saithe (= pollock = coalfish) |
Merluzzo giallo |
POL(*) |
Pollachius pollachius |
Pollack |
Merluzzo artico |
POC |
Boreogadus saida |
Polar cod |
Busbana norvegese |
NOP(*) |
Trisopterus esmarkii |
Norway pout |
Busbana francese |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= bib) |
Melù |
WHB(*) |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= poutassou) |
Merlano |
WHG(*) |
Merlangius merlangus |
Whiting |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Roundnose grenadier |
Moridi |
MOR |
Moridae |
Morid cods |
Merluzzo capellano |
POD |
Trisopterus minutus |
Poor cod |
Merluzzo bianco |
GRC |
Gadus ogac |
Greenland cod |
… |
ATG |
Arctogadus glacialis |
Arctic cod |
Gadiformi n.d.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
… |
ARU |
Argentina silus |
Greater argentine |
Argentina |
ARY |
Argentina sphyraena |
Argentine |
Argentine |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines |
Grongo |
COE |
Conger conger |
European conger |
Pesce San Pietro |
JOD |
Zeus faber |
Atlantic John Dory |
Spigola |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Sea bass |
Cernia mediterranea |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Cernia di fondale |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidi |
BSX |
Serranidae |
Sea basses, sea perches |
Burri n.d.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts n.e.i. |
Bocca d’oro |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (= common) sea bream |
Pagello fragolino |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Dentice occhione |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Dentici n.d.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Pagro mediterraneo |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Orata |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead sea bream |
Boga |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Sparidi n.d.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, sea breams n.e.i. |
Triglia di scoglio |
MUR |
Mullus surmuletus |
Red mullet |
Tracina drago |
WEG |
Trachinus draco |
Greater weaver |
Lupo di mare |
CAA(*) |
Anarhichas lupus |
Atlantic wolf-fish (= catfish) |
Bavosa lupa |
CAS(*) |
Anarhichas minor |
Spotted wolf-fish |
Blennio viviparo |
ELP |
Zoarces viviparus |
Eel-pout |
Cicerelli |
SAN(*) |
Ammodytes spp. |
Sand eels (= sand lances) |
Ghiozzi |
GOB |
Gobius spp. |
Atlantic gobies |
Scorfani atlantici |
RED(*) |
Sebastes spp. |
Atlantic redfishes |
Scorfani n.d.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpion fishes n.e.i. |
Triglidi |
GUX(*) |
Triglidae |
Gurnards n.e.i. |
Ciclottero |
LUM |
Cyclopterus lumpus |
Lumpfish (= lumpsucker) |
Rana pescatrice |
MON(*) |
Lophius piscatorius |
Monk (= anglerfish) |
Rospo |
ANK |
Lophius budegassa |
Blackbellied angler |
… |
MNZ(*) |
Lophius spp. |
Monkfishes n.e.i |
Spinarelli |
SKB |
Gasterosteus spp. |
Sticklebacks |
Pagello mafrone |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary (= Spanish) seabream |
Dentice |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Pesci trombetta |
SNI |
Macroramphosidae |
Snipe fishes |
Persicospigola striata |
STB |
Morone saxatilis |
Striped bass |
Bavose lupe n.d.a. |
CAT(*) |
Anarhichas spp. |
Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i. |
Sebaste |
REB(*) |
Sebastes mentella |
Beaked redfish |
Scorfano di Norvegia |
REG(*) |
Sebastes marinus |
Golden redfish |
Capone coccio |
GUR(*) |
Aspitrigla (= Trigla) cuculus |
Red gurnard |
Capone gorno |
GUG(*) |
Eutrigla (= Trigla) gurnardus |
Grey gurnard |
… |
GUM |
Chelidonichthys obscurus |
Long-finned gurnard |
Capone ubriaco |
CTZ |
Triplogorus lastoviza |
Streaked gurnard |
… |
CBC |
Cepola macrophthalma |
Red bandfish |
… |
TLD |
Nemadactylus monodactylus |
St Paul’s fingerfin |
… |
IYL |
Sicyopterus lagocephalus |
Bichique |
Re di triglie nero |
EPI |
Epigonus telescopus |
Black cardinal fish |
… |
HPR |
Hoplostethus mediterraneus |
Mediterranean slimehead |
… |
TZY |
Trachyscorpia echinata |
Spiny scorpionfish |
Tordo marvizzo |
USB |
Labrus bergylta |
Ballan wrasse |
… |
WRM |
Labrus merula |
Brown wrasse |
Berice rosso |
BYS |
Beryx splendens |
Splendid alfonsino |
Perciformi demersali n.d.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Capelin |
CAP(*) |
Mallotus villosus |
Capelin |
Aguglia |
GAR |
Belone belone |
Garfish |
Costardella |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Muggini n.d.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Pesce serra |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Suro |
HOM(*) |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Sugarello pittato |
JAA |
Trachurus picturatus |
Blue jack mackerel |
Sugarello |
HMM |
Trachurus mediterraneus |
Mediterranean horse mackerel |
Suri |
JAX(*) |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i |
Leccia |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish |
Pesce castagna |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Latterini |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (= sandsmelt) |
Perciformi pelagici n.d.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Aringa |
HER(*) |
Clupea harengus |
Atlantic herring |
Alacce n.d.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Sardina |
PIL(*) |
Sardina pilchardus |
European sardine (= pilchard) |
Papalina |
SPR(*) |
Sprattus sprattus |
Sprat |
Acciuga |
ANE(*) |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupeidi |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Palamita |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Tombarello |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Tonnetto striato |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Bigeye tuna |
Scomberoidi n.d.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Sgombro |
MAS(*) |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maccarello |
MAC(*) |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Sgombri n.d.a. |
MAX |
Scombridae |
Mackerels n.e.i. |
Pesce sciabola |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Pesce sciabola nero |
BSF |
Aphanopus carbo |
Black scabbardfish |
Scomberoidi n.d.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Smeriglio |
POR(*) |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Spinarolo |
DGS(*) |
Squalus acanthias |
Picked (= spiny) dogfish |
Squalo di Groenlandia |
GSK |
Somniosus microcephalus |
Greenland shark |
Spinaroli n.d.a. |
DGX(*) |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Razze n.d.a. |
SKA(*) |
Raja spp. |
Skates n.e.i. |
Gattucci |
DGH(*) |
Squalidae, Scyliorhinidae |
Dogfishes and hounds |
Squaliformi n.d.a. |
SKH |
Selachimorpha (Pleurotremata) |
Various sharks n.e.i. |
Galei n.d.a. |
GAU |
Galeus spp. |
Crest-tail catsharks n.e.i. |
Boccanegra |
SHO |
Galeus melastomus |
Blackmouth catshark |
Gattuccio |
SYC |
Scyliorhinus canicula |
Small-spotted catshark |
Gattucci oceanici n.d.a. |
API |
Apristurus spp. |
Deep-water catsharks |
Falso palombo |
PTM |
Pseudotriakis microdon |
False catshark |
Lemargo rostrato |
SOR |
Somniosus rostratus |
Little sleeper shark |
Sagrì |
GUP |
Centrophorus granulosus |
Gulper shark |
Centroforo boccanera |
CPU |
Squalus uyato |
Little gulper shark |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Leafscale gulper shark |
Sagrì |
CPL |
Centrophorus lusitanicus |
Lowfin gulper shark |
Sagrì nero |
ETX |
Etmopterus spinax |
Velvet belly |
Pesce diavolo maggiore |
ETR |
Etmopterus princeps |
Great lanternshark |
Pesce diavolo minore |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Smooth lanternshark |
Pesci diavolo |
SHL |
Etmopterus spp. |
Lantern sharks n.e.i. |
Deanie n.d.a. |
DNA |
Deania spp. |
Deania dogfishes n.e.i. |
Deania |
DCA |
Deania calcea |
Birdbeak dogfish |
Pailona |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Portuguese dogfish |
Pailona nasuta |
CYP |
Centroscymnus crepidater |
Longnose velvet dogfish |
Pailona inerme |
CYY |
Centroselacus cryptacanthus |
Shortnose velvet dogfish |
Cagnolo atlantico |
SYO |
Scymnodon obscurus |
Smallmouth knifetooth dogfish |
Cagnolo atlantico |
SYR |
Scymnodon ringens |
Knifetooth dogfish |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Spinarolo nero |
CFB |
Centroscyllium fabricii |
Black dogfish |
Pesce porco |
OXY |
Oxynotus centrina |
Angular roughshark |
Pesce porco atlantico |
OXN |
Oxynotus paradoxus |
Sailfin roughshark |
Ronco |
SHB |
Echinorhinus brucus |
Bramble shark |
Razze n.d.a. |
RAJ |
Rajidae |
Rays and skates n.e.i. |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Starry ray |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Blonde ray |
Razza rotonda |
RJI |
Leucoraja circularis |
Sandy ray |
Razza |
RJE |
Raja microocellata |
Small-eyed ray |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Undulate ray |
Razza bianca |
RJA |
Rostroraja alba |
White skate |
Razza rotonda boreale |
RJY |
Rajella fyllae |
Round ray |
Chimera |
CMO |
Chimaera monstrosa |
Rabbit fish |
Chimere n.d.a. |
HYD |
Hydrolagus spp. |
Ratfishes n.e.i. |
Chimere pizzute n.d.a. |
RHC |
Rhinochimaera spp. |
Knife-nosed chimaeras |
Chimere nasute n.d.a. |
HAR |
Harriotta spp. |
Longnose chimaeras |
Pesci cartilaginei n.d.a. |
CAR |
Chondrichthyes |
Cartilaginous fishes n.e.i. |
Pesci ossei demersali n.d.a. |
GRO |
ex Osteichthyes |
Groundfishes n.e.i. |
Pesci ossei pelagici n.d.a. |
PEL |
ex Osteichthyes |
Pelagic fishes n.e.i. |
Osteitti marini n.i.a. |
MZZ |
ex Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Pesci ossei n.d.a. |
FIN |
ex Osteichthyes |
Finfishes n.e.i. |
Granchio di mare |
CRE(*) |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Granchio comune |
CRG |
Carcinus maenas |
Green crab |
Grancevola |
SCR |
Maja squinado |
Spinous spider crab |
Granchi di mare n.d.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Granchi nuotatori |
CRS |
Portunus spp. |
Swimcrabs n.e.i. |
Aragoste n.d.a. |
CRW(*) |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Astice |
LBE(*) |
Homarus gammarus |
European lobster |
Scampo |
NEP(*) |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Gamberetto maggiore |
CPR(*) |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Gamberetto boreale |
PRA(*) |
Pandalus borealis |
Northern prawn |
Gamberetto grigio |
CSH(*) |
Crangon crangon |
Common shrimp |
Mazzancolle n.d.a. |
PEN(*) |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Palemonidi |
PAL(*) |
Palaemonidae |
Palaemonid shrimps |
Gamberetti rosa |
PAN(*) |
Pandalus spp. |
Pink (= pandalid) shrimps |
Crangonidi |
CRN(*) |
Crangonidae |
Crangonid shrimps |
Decapodi natanti n.d.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Lepadi |
GOO |
Lepas spp. |
Goose barnacles |
… |
PNQ |
Palaemon elegans |
Rockpool prawn |
… |
PIQ |
Palaemon longirostris |
Delta prawn |
… |
JSP |
Jasus paulensis |
St Paul rock lobster |
… |
LOX |
Reptantia |
Lobsters n.e.i. |
Galateidi |
LOQ |
Galatheidae |
Craylets, squat lobsters n.e.i. |
Crostacei di mare n.d.a. |
CRU |
ex Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i |
Buccina |
WHE |
Buccinum undatum |
Whelk |
Chiocciola di mare |
PEE |
Littorina littorea |
Periwinkle |
Chiocciole di scogliera n.d.a. |
PER |
Littorina spp. |
Periwinkles n.e.i. |
Ostrica |
OYF(*) |
Ostrea edulis |
European flat oyster |
Ostrica giapponese |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Ostriche n.d.a. |
OYC(*) |
Crassostrea spp. |
Cupped oyster n.e.i. |
Mitilo |
MUS(*) |
Mytilus edulis |
Blue mussel |
Mitilidi n.d.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Ventaglio |
SCE(*) |
Pecten maximus |
Common scallop |
Pettine |
QSC(*) |
Aequipectem opercularis |
Queen scallop |
Pettinidi n.d.a. |
SCX(*) |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Cuore edule |
COC |
Cerastoderma edule |
Common cockle |
Vongola verace |
CTG |
Ruditapes decussatus |
Grooved carpet shell |
Cappa artica |
CLQ |
Arctica islandica |
Ocean quahog |
Bivalvi n.d.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Cannolicchi |
RAZ |
Solen spp. |
Razor clams |
Vongola |
CTS |
Venerupis pullastra |
Carpet shell |
Vongola |
SVE |
Chamelea gallina |
Striped venus |
Veneridi |
CLV |
Veneridae |
Venus clams n.e.i. |
Cappa americana |
MAT |
Mactridae |
Mactra surf clams n.e.i. |
… |
KFA |
Circomphalus casina |
Chamber venus |
… |
GKL |
Glycymeris glycymeris |
Common European bittersweet |
Telline |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Cardidi |
COZ |
Cardiidae |
Cockles n.e.i. |
… |
LVC |
Laevicardium crassum |
Norwegian egg cockle |
… |
LPZ |
Patella spp. |
Limpets n.e.i. |
Abaloni |
ABX |
Haliotis spp. |
Abalones n.e.i. |
Gastropodi n.i.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
… |
ULV |
Spisula ovalis |
Oval surf clam |
… |
TWL |
Tellina spp. |
Tellins n.e.i. |
Seppia |
CTC(*) |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
… |
SQC(*) |
Loligo spp. |
Common squids |
Totano |
SQI(*) |
Illex illecebrosus |
Short-finned squid |
Ottopodi |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses n.e.i. |
Calamari n.i.a. |
SQU(*) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
… |
CTL(*) |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes n.e.i. |
Todaro |
SQE(*) |
Todarodes sagittatus |
European flying squid |
Cefalopodi n.i.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Molluschi marini n.d.a. |
MOL |
ex Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Stella marina |
STH |
Asterias rubens |
Starfish |
Stelle di mare n.d.a. |
STF |
Asteroidea |
Starfishes n.e.i. |
Riccio di mare |
URS |
Echinus esculentus |
Sea urchin |
Riccio di mare |
URM |
Paracentrotus lividus |
Stony sea urchin |
Ricci di mare n.d.a. |
URX |
Echinoidea |
Sea urchins n.e.i. |
Oloturie n.d.a. |
CUX |
Holothuroidea |
Sea cucumbers n.e.i. |
Echinodermi n.d.a. |
ECH |
Echinodermata |
Echinoderms n.e.i. |
Limone di mare |
SSG |
Microcosmus sulcatus |
Grooved sea squirt |
Ascidiacei n.d.a. |
SSX |
Ascidiacea |
Sea squirts n.e.i. |
Limulo |
HSC |
Limulus polyphemus |
Horseshoe crab |
Invertebrati acquatici n.d.a. |
INV |
ex Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
Alghe brune |
SWB |
Phaeophyceae |
Brown seaweeds |
Muschio irlandese |
IMS |
Chondrus crispus |
Carragheen |
Gelidium |
GEL |
Gelidium spp. |
Gelidium spp. |
Gigartine |
GIG |
Gigartina spp. |
Gigartina spp. |
Alghe calcaree |
LIT |
Lithothamnium spp. |
Lithothamnium spp. |
Alghe rosse |
SWR |
Rhodophyceae |
Red seaweeds |
… |
UCU |
Fucus spp. |
Wracks n.e.i. |
… |
ASN |
Ascophyllum nodosum |
North Atlantic rockweed |
… |
FUU |
Fucus serratus |
Toothed wrack |
… |
UVU |
Ulva lactuca |
Sea lettuce |
Piante acquatiche n.d.a. |
SWX |
ex Algae |
Seaweeds n.e.i. |
ALLEGATO II
Zone statistiche di pesca dell’atlantico nord-orientale per le quali vanno trasmessi dati
Divisione CIEM Ia
Divisione CIEM Ib
Sottodivisione CIEM IIa 1
Sottodivisione CIEM IIa 2
Sottodivisione CIEM IIb 1
Sottodivisione CIEM IIb 2
Divisione CIEM IIIa
Divisione CIEM IIIb, c
Divisione CIEM IVa
Divisione CIEM IVb
Divisione CIEM IVc
Sottodivisione CIEM Va 1
Sottodivisione CIEM Va 2
Sottodivisione CIEM Vb 1a
Sottodivisione CIEM Vb 1b
Sottodivisione CIEM Vb 2
Divisione CIEM VIa
Sottodivisione CIEM VIb 1
Sottodivisione CIEM VIb 2
Divisione CIEM VIIa
Divisione CIEM VIIb
Sottodivisione CIEM VIIc 1
Sottodivisione CIEM VIIc 2
Divisione CIEM VIId
Divisione CIEM VIIe
Divisione CIEM VIIf
Divisione CIEM VIIg
Divisione CIEM VIIh
Sottodivisione CIEM VIIj 1
Sottodivisione CIEM VIIj 2
Sottodivisione CIEM VIIk 1
Sottodivisione CIEM VIIk 2
Divisione CIEM VIIIa
Divisione CIEM VIIIb
Divisione CIEM VIIIc
Sottodivisione CIEM VIIId 1
Sottodivisione CIEM VIIId 2
Sottodivisione CIEM VIIIe 1
Sottodivisione CIEM VIIIe 2
Divisione CIEM IXa
Sottodivisione CIEM IXb 1
Sottodivisione CIEM IXb 2
Sottodivisione CIEM Xa 1
Sottodivisione CIEM Xa 2
Divisione CIEM Xb
Sottodivisione CIEM XIIa 1
Sottodivisione CIEM XIIa 2
Sottodivisione CIEM XIIa 3
Sottodivisione CIEM XIIa 4
Divisione CIEM XIIb
Divisione CIEM XIIc
Divisione CIEM XIVa
Sottodivisione CIEM XIVb 1
Sottodivisione CIEM XIVb 2
BAL 22
BAL 23
BAL 24
BAL 25
BAL 26
BAL 27
BAL 28-1
BAL 28-2
BAL 29
BAL 30
BAL 31
BAL 32
Nota
1. |
Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «CIEM» sono state individuate e definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare. |
2. |
Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «BAL» sono state individuate e definite dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico. |
3. |
I dati dovranno essere quanto più dettagliati possibile. Si dovrà far ricorso alla classificazione in zone «ignote» o aggregate solo in assenza di dati particolareggiati. Allorché sono trasmessi dati dettagliati non vanno utilizzate le categorie aggregate. |
Zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-orientale
ALLEGATO III
Delimitazione delle sottozone e delle divisioni CIEM impiegate per le statistiche e i regolamenti di pesca nell’Atlantico nord-orientale
Area statistica CIEM (Atlantico nord-orientale)
Le acque dell’Oceano Atlantico e del Mar Glaciale Artico, nonché dei relativi mari, delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest e nord lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo, le coste nord-occidentali e settentrionali della Spagna, le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania, fino all’estremità occidentale della frontiera tra questa e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa orientale dello Jylland, fino all’estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia, nonché lungo la costa settentrionale della Russia fino a Chabarovo; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola di Vajgač; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola meridionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l’imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell’isola settentrionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68o30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.
Tale area rappresenta altresì l’area statistica 27 (area statistica dell’Atlantico nord-orientale) della Classificazione statistica standard internazionale delle aree di pesca della FAO.
Sottozona statistica CIEM I
Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; in direzione est, lungo le coste della Norvegia e della Russia, fino a Chabarovo; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola di Vajgač; attraverso l’imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell’isola meridionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l’imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell’isola settentrionale dell’arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68o30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.
— |
Divisione statistica CIEM I a La parte compresa nella sottozona I delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:
|
— |
Divisione statistica CIEM Ib La parte della sottozona I non compresa nella divisione Ia. |
Sottozona statistica CIEM II
Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino a 62o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.
— |
Divisione statistica CIEM IIa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 72o30′ di latitudine nord; verso est fino a 30o00′ di longitudine est; verso sud fino a 72o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.
|
— |
Divisione statistica CIEM IIb Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30o00′ di longitudine est fino a 73o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.
|
Sottozona statistica CIEM III
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7o00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine est; verso sud fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino all’estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM IIIa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7o00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 8o00′ di longitudine est; verso sud fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino a Capo Hasenœre; attraverso il Grande Belt fino a Punta Gniben; lungo la costa settentrionale dell’isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell’Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; verso est e verso nord, lungo la costa occidentale della Svezia e quella meridionale della Norvegia, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM IIIb, c Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasenœre, sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Gniben, sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell’Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; in direzione sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo; attraverso l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Stevns; lungo la costa sud-orientale dell’isola di Sjaelland; attraverso l’imboccatura orientale dello Storstrømmen; lungo la costa orientale dell’isola di Falster fino a Gedser; fino a Darsser-Ort, sulla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 22 (BAL 22) Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasenœre (56o09′ N — 10o44′ E), sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Gniben (56o01′ N — 11o18′ E), sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola di Sjælland fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso sud fino all’isola di Falster; lungo la costa orientale dell’isola di Falster fino alla Gedser Odde (54o34′ N — 11o58′ E); verso est fino a 12o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 23 (BAL 23) Le acque delimitate da una linea che congiunge Capo Gilbjerg (56o08′ N — 12o18′ E), sulla costa settentrionale dell’isola di Sjælland, con Kullen (56o18′ N — 12o28′ E), sulla costa della Svezia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo (55o23′ N — 12o50′ E); attraverso l’imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Stevns (55o19′ N — 12o29′ E), sulla costa dell’isola di Sjælland; verso nord, lungo la costa orientale dell’isola di Sjælland, fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 24 (BAL 24) Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55o19′ N — 12o29′ E), sulla costa orientale dell’isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: attraverso l’imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Falsterbo (55o23′ N — 12o50′ E), sulla costa della Svezia; lungo la costa meridionale della Svezia fino al faro di Sandhammar (55o24′ N — 14o12′ E); fino al faro di Hammerodde (55o18′ N — 14o47′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Bornholm; lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola di Bornholm fino a un punto situato a 15o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo le coste della Polonia e della Germania, fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto di coordinate 54o34′ N — 12o00′ E; verso ovest fino alla Gedser Odde (54o34′ N — 11o58′ E); lungo le coste orientali e settentrionali dell’isola di Falster fino a un punto situato a 12o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa meridionale dell’isola di Sjælland; verso ovest e verso nord, lungo la costa occidentale dell’isola di Sjælland, fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 25 (BAL 25) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 56o30′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo la costa della Polonia, fino a un punto situato a 15o00′ di longitudine est; verso nord fino all’isola di Bornholm; lungo le coste meridionali ed occidentali dell’isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55o18′ N — 14o47′ E); fino al faro di Sandhammar (55o24′ N — 14o12′ E) sulla costa meridionale della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 26 (BAL 26) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 56o30′ N —-18o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; verso sud, lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia, fino ad un punto della costa polacca situato a 18o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 27 (BAL 27) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia di coordinate 59o41′ N — 19o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino alla costa settentrionale dell’isola di Gotland; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’isola di Gotland, fino ad un punto situato a 57o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine est; verso sud fino a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 28 (BAL 28) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 58o30′ N — 19o00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 58o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Estonia; verso sud, lungo le coste occidentali dell’Estonia e della Lettonia, fino a un punto situato a 56o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Gotland; verso nord fino a un punto della costa settentrionale dell’isola di Gotland situato a 19o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.
|
— |
Sottodivisione statistica CIEM 29 (BAL 29) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 60o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; verso sud, lungo le coste occidentali e meridionali della Finlandia, fino a un punto della sua costa meridionale situato a 23o00′ di longitudine est; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Estonia; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’Estonia, fino ad un punto situato a 58o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 58o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 19o00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto della costa orientale della Svezia situato a 59o41′ di latitudine nord; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 30 (BAL 30) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; in direzione sud, lungo la costa della Finlandia, fino ad un punto situato a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 31 (BAL 31) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63o30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente, passando a nord del Golfo di Botnia, fino a un punto della costa occidentale della Finlandia situato a 63o30′ di latitudine nord e verso ovest fino al punto di partenza. |
— |
Sottodivisione statistica CIEM 32 (BAL 32) Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23o00′ di longitudine est e prosegue consecutivamente, passando a est del Golfo di Finlandia, fino a un punto della costa occidentale dell’Estonia situato a 59o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 23o00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza. |
Sottozona statistica CIEM IV
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo le coste della Scozia e dell’Inghilterra, fino a un punto situato a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino all’estremità occidentale della frontiera tra la Germania e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino a un punto situato a 57o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM IVa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo la costa della Scozia, fino a punto situato a 57o30′ di latitudine nord; verso est fino a 7o00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM IVb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Danimarca situato a 57o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8o00′ di longitudine est; verso nord fino a 57o30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Scozia; verso sud, lungo le coste della Scozia e dell’Inghilterra, fino a un punto situato a 53o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Germania; verso nord-est, lungo la costa dello Jylland, fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l’imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM IVc Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Germania situato a 53o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso sud fino a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino al punto di partenza. |
Sottozona statistica CIEM V
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso est fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM Va Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
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— |
Divisione statistica CIEM Vb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63o00′ N — 4o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
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Sottozona statistica CIEM VI
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell’Irlanda del Nord situato a 55o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM VI a Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell’Irlanda del Nord situato a 55o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60o00′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54o30′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
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Sottozona statistica CIEM VII
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino ad un punto situato a 51o00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa sud-orientale dell’Inghilterra; verso ovest e verso nord, lungo le coste dell’Inghilterra, del Galles e della Scozia, fino ad un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55o00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa dell’Irlanda del Nord; verso nord e verso ovest, lungo le coste dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda, fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM VIIa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Irlanda del Nord; verso sud, lungo le coste dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda, fino ad un punto della costa sud-orientale dell’Irlanda situato a 52o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa del Galles; verso nord-est e verso nord, lungo le coste del Galles, dell’Inghilterra e della Scozia, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52o30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Irlanda; verso nord, lungo la costa occidentale dell’Irlanda, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIc Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 54o30′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52o30′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
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— |
Divisione statistica CIEM VIId Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 51o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso ovest, lungo la costa meridionale dell’Inghilterra, fino a 2o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Francia (Cap de la Hague); verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza. |
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Divisione statistica CIEM VIIe Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale dell’Inghilterra situato a 2o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud e verso ovest, lungo la costa dell’Inghilterra, fino a un punto della sua costa sud-occidentale situato a 50o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 49o30′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al Cap de la Hague; verso nord fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIf Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale del Galles situato a 5o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 51o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell’Inghilterra; lungo la costa sud-occidentale dell’Inghilterra e lungo la costa meridionale del Galles fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIg Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale del Galles situato a 52o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa sud-orientale dell’Irlanda; verso sud-ovest, lungo la costa dell’Irlanda, fino a un punto situato a 9o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50o00′ di latitudine nord; verso est fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 50o30′ di latitudine nord; verso est fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 51o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale del Galles; verso nord-ovest, lungo la costa del Galles, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIh Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 50o00′ N — 7o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 9o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 49o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIj Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 52o30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 9o00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale dell’Irlanda; verso nord, lungo la costa dell’Irlanda, fino al punto di partenza.
|
— |
Divisione statistica CIEM VIIk Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 52o30′ N — 12o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 12o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
|
Sottozona statistica CIEM VIII
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord, lungo le coste della Spagna e della Francia, fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM VIIIa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47o30′ di latitudine nord; verso est fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47o00′ di latitudine nord; verso est fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 46o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; in direzione nord-ovest, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIIb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 46o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 45o30′ di latitudine nord; verso est fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44o30′ di latitudine nord; verso est fino a 2o00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa settentrionale della Spagna; lungo la costa settentrionale della Spagna e la costa occidentale della Francia fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIIc Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Spagna situato a 2o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 44o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord e verso est, lungo la costa della Spagna, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM VIIId Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 8o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44o30′ di latitudine nord; verso est fino a 3o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 45o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 46o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47o30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
|
— |
Divisione statistica CIEM VIIIe Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
|
Sottozona statistica CIEM IX
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM IXa Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43o00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5o36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza. |
— |
Divisione statistica CIEM IXb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 43o00′ N — 11o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
|
Sottozona statistica CIEM X
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48o00′ N — 18o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36o00′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM Xa La parte della sottozona Xa sud del 43o parallelo di latitudine nord.
|
— |
Divisione statistica CIEM Xb La parte della sottozona X a nord del 43o parallelo di latitudine nord. |
Sottozona statistica CIEM XII
Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 62o00′ N — 15o00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 42o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48o00′ di latitudine nord; verso est fino a 18o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60o00′ di latitudine nord; verso est fino a 15o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.
— |
Divisione statistica CIEM XIIa La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:
|
— |
Divisione statistica CIEM XIIb La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:
|
— |
Divisione statistica CIEM XIIc La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:
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Sottozona statistica CIEM XIV
Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44o00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.
— |
Divisione statistica CIEM XIVa Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40o00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a 68o30′ di latitudine nord (Kap Savary); verso sud lungo il meridiano di 27o00′ di longitudine ovest fino a 68o00′ di latitudine nord; verso est fino a 11o00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico. |
— |
Divisione statistica CIEM XIVb Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Groenlandia situato a 44o00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 59o00′ di latitudine nord; verso est fino a 27o00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68o30′ di latitudine nord (Kap Savary); in direzione sud-ovest, lungo la costa della Groenlandia, fino al punto di partenza.
|
ALLEGATO IV
Formato per la trasmissione dei dati sulle catture per l’Atlantico nord-orientale
Supporti magnetici
Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.
Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5″ 720 K o 1,4 Mbyte, 5,25″ 360 K o 1,2 Mbyte.
Formato di registrazione
Numero di byte |
Voce |
Osservazioni |
1-4 |
Paese (codice a tre lettere ISO) |
per esempio FRA = Francia |
5-6 |
Anno |
per esempio 90 = 1990 |
7-8 |
Zona principale di pesca FAO |
per esempio 27 = Atlantico nord-orientale |
9-15 |
Divisione |
per esempio IV a = Divisione CIEM IV a |
16-18 |
Specie |
codice a tre lettere |
19-26 |
Catture |
tonnellate metriche |
Note:
a) |
Tutti i campi numerici con margine giustificato e con spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici con giustezza a sinistra e con spazi vuoti in coda. |
b) |
La cattura deve essere registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. |
c) |
Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità dovrebbero essere registrate come «- 1». |
d) |
Le quantità sconosciute (byte 19-26) dovrebbero essere registrate come «- 2». |
ALLEGATO V
FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-ORIENTALE SU SUPPORTO MAGNETICO
A. Formato di codifica
I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:
Campo |
Osservazioni |
Paese |
Codice alfabetico a 3 lettere (ad es. FRA = Francia) |
Anno |
Ad es.: 2001 o 01 |
Principale zona di pesca FAO |
27 = Atlantico nord-orientale |
Divisione |
Ad es.: IVa = sottodivisione 4a dell'ICES/CIEM |
Specie |
Identificatore alfabetico a 3 lettere |
Cattura |
Tonnellate metriche |
a) |
La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. |
b) |
Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1». |
c) |
Codici dei paesi:
|
B. Metodo di trasmissione dei dati alla Commissione europea.
Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come un allegato E-mail).
Se ciò non fosse possibilie, sarà accertata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".
ALLEGATO VI
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 4 dell’allegato I |
Regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione |
|
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 3880/91 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, primo comma |
— |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, terzo comma |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/109 |
REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009
che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 175, paragrafo 1, l’articolo 179 e l’articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5) che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(2) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili. |
(3) |
Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Articolo 2
Le disposizioni degli atti elencati nell’allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.
(2) GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
1. AIUTO UMANITARIO
Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (1)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1257/96 completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:
1) |
all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e nei limiti dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d'urgenza.»; |
2) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1. La Commissione adotta misure di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 4. 2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:
3. La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:
|
3) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
2. IMPRESE
2.1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (2)
Per quanto riguarda la direttiva 75/324/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare i necessari adeguamenti tecnici della direttiva e le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 75/324/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 75/324/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.». |
2.2. Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3)
Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la direttiva per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e stabilire le condizioni d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/15/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 93/15/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 5. La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.»; |
2) |
all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.». |
2.3. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (4)
Per quanto riguarda la direttiva 2000/14/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per l'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/14/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2000/14/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 18 bis La Commissione adotta misure d'esecuzione per adeguare l'allegato III al progresso tecnico, a condizione che esse non abbiano un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine ed attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»; |
3) |
all'articolo 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2.4. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (5)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2003/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, adeguare i metodi di misurazione, campionamento e analisi, adottare norme relative alle misure di controllo e includere nuovi tipi di concimi CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2003/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adegua e aggiorna i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3. La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.»; |
2) |
l'articolo 31 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
2.5. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) (6)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/9/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato I al progresso tecnico e di cambiare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/9/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2004/9/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa adotta tali modifiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»; |
2) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (7), in seguito denominato “il comitato”. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
3) |
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta misure d'esecuzione per quanto riguarda:
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.» |
2.6. Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (8)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/10/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/10/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2004/10/CE è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis La Commissione può adeguare al progresso tecnico i principi di BPL enunciati nell'allegato I. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
3) |
all'articolo 5, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può adottare misure d'esecuzione per introdurre i necessari adeguamenti tecnici della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Nel caso di cui al terzo comma, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.». |
2.7. Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (10)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 273/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione del regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 273/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (11). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
2.8. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (12)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati e di adottare, all'occorrenza, le modifiche o le aggiunte necessarie per applicare le norme di tale regolamento ai detergenti a base di solventi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 648/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 27 è soppresso; |
2) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
3) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Adeguamento degli allegati 1. La Commissione adotta gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati ricorrendo, per quanto possibile, alle norme europee. 2. La Commissione adotta le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»; |
4) |
all'allegato VII, punto A, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.». |
2.9. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (13)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare talune disposizioni e determinati allegati, adottare nuove disposizioni, nonché stabilire condizioni specifiche d'applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 726/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Previa consultazione del comitato competente dell'agenzia, la Commissione può adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico e può adottare le modificazioni necessarie senza estendere l'ambito di applicazione della procedura centralizzata. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
2) |
all'articolo 14, paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta un regolamento relativo alle modalità di rilascio di tale autorizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
3) |
l'articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
4) |
l'articolo 24 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
6) |
all'articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
7) |
l'articolo 49 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
9) |
all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tuttavia, la Commissione adotta disposizioni per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
10) |
all'articolo 84, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell'agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»; |
11) |
l'articolo 87 è così modificato:
|
3. AMBIENTE
3.1. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (14)
Per quanto riguarda la direttiva 82/883/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/883/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 82/883/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna “determinazione facoltativa” ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
3.2. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (15)
Per quanto riguarda la direttiva 86/278/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 86/278/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 86/278/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1. La Commissione è assistita dal comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
3.3. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (16)
Per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e, se necessario, rivedere gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e di determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non si applicano ad alcuni materiali e circuiti di produzione, i tipi di imballaggio esonerati dal requisito in materia di livelli di concentrazione, nonché le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/62/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 94/62/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 3, punto 1), il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso nelle tabelle adottate in base all'allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico 1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2. 2. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»; |
5) |
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, immessi sul mercato in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nella Comunità, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»; |
6) |
all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
3.4. Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (17)
Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità e di adottare modifiche necessarie per apportare adeguamenti tecnici ad alcune disposizioni alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 1999/32/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 4 quater, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione stabilisce i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.»; |
2) |
all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adotta gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili in essa specificati.»; |
3) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
3.5. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (18)
Per quanto riguarda la direttiva 2001/81/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare le metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2001/81/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
3.6. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (19)
Per quanto riguarda la direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11 ter, paragrafo 5; adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni; adottare un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contenente disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto; modificare l'allegato III come previsto all'articolo 22; approvare l'inserimento di attività e di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I; adottare le disposizioni necessarie per quanto attiene al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da accordi con paesi terzi, nonché metodi standard o riconosciuti per controllare le emissioni di altri gas a effetto serra. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2003/87/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5 del presente articolo, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 14, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione adotta linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività elencate nell'allegato I di gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»; |
3) |
l'articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»; |
4) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Modifiche dell'allegato III La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»; |
5) |
all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
6) |
l'articolo 24 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»; |
8) |
all'allegato IV, il comma contenuto al titolo «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra» è sostituito dal seguente: «Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.» |
3.7. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (20)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire alcuni valori limite di concentrazione negli allegati; modificare gli allegati ogniqualvolta una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo; modificare le voci esistenti e adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 850/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Modificazioni degli allegati 1. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 2. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 3. La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 4. La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
4) |
all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
3.8. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (21)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/107/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni e taluni allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/107/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2004/107/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»; |
3) |
all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
4) |
all'allegato V, il punto V è sostituito dal seguente: «V. Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.» |
3.9. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (22)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati come indicato all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e adottare determinate misure supplementari come previsto all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 11, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Modifiche degli allegati 1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:
2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (23) è pienamente associato alle deliberazioni. |
3) |
l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Articolo 59 Misure supplementari 1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:
2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per quanto riguarda:
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 59 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
5) |
l'articolo 63 è così modificato:
|
4. EUROSTAT
4.1. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (24)
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3924/91, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco dei prodotti da esso contemplati. Essa dovrebbe inoltre avere il potere di adottare modalità di applicazione in materia di rappresentatività e periodicità per determinati prodotti, nonché di definire le modalità relative al contenuto delle indagini e misure di esecuzione, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3924/91 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La Commissione aggiorna l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»; |
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Periodicità L'indagine verte su un periodo di un anno civile. Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcom, la Commissione può decidere che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»; |
4) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»; |
5) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trattamento dei risultati Gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 in conformità alle regole specifiche adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»; |
6) |
all'articolo 7, paragrafo 2, i termini «secondo la procedura prevista all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2»; |
7) |
l'articolo 9 è soppresso; |
8) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (25). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
4.2. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (26)
Per quanto riguarda la direttiva 96/16/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni relative alle aziende agricole presso le quali gli Stati membri procedono alla rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego, adottare l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini ed elaborare le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati alla Commissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/16/CE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 96/16/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, quali definite dalla Commissione, la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego. Le misure riguardanti la definizione delle aziende agricole, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La Commissione adotta l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3. 3. La Commissione stabilisce le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, i termini «secondo la procedura prevista dall'articolo 7» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.». |
4.3. Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (27)
Per quanto riguarda la direttiva 2001/109/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di alberi da frutto e la tabella contenente le specie oggetto di indagine nei vari Stati, adottare le modalità di applicazione di taluni articoli e determinare i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/109/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2001/109/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può modificare l'elenco di tali specie e detta tabella. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»; |
2) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta le modalità per l'organizzazione dei controlli che portino a risultati rilevanti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»; |
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adotta le modalità per le disposizioni relative ai controlli a campione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»; |
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. La Commissione determina i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (28). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
4.4. Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (29)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare le definizioni esistenti ed adottare ulteriori disposizioni, adeguare il contenuto degli allegati e specificare le informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 91/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione può rettificare le definizioni di cui al paragrafo 1 e adottare ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»; |
2) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedure di applicazione 1. Le disposizioni per la trasmissione di dati all'Eurostat sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 2. La Commissione adotta le seguenti misure di applicazione:
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»; |
4) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
5) |
all'allegato H, punto 5), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.» |
4.5. Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (30)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire norme di precisione, specificare i file di dati e adottare talune misure di esecuzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 437/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:
1) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Precisione delle statistiche La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; |
3) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Misure di attuazione 1. Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:
2. La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»; |
4) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
4.6. Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (31)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 48/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco delle caratteristiche da esso contemplate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 48/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 48/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Misure d'attuazione 1. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti la definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. 2. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che agli Stati membri non sia imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa.»; |
2) |
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
5. MERCATO INTERNO
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (32)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, al contenuto del documento d'offerta. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
La direttiva 2004/25/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, che modifica la decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire alla Commissione competenze di esecuzione senza limiti di durata. In seguito all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/25/CE che contempla un limite di durata.
Pertanto, la direttiva 2004/25/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare regole che modifichino l'elenco di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
6. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI
6.1. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali (33)
Per quanto riguarda la direttiva 79/373/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare deroghe alle disposizioni in materia di imballaggio degli alimenti e di modificare l'allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/373/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 79/373/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sempreché siano garantite la qualità e l'identificazione degli alimenti composti.»; |
2) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 In considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche la Commissione:
Tutte le misure di cui sopra, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
6.2. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (34)
Per quanto riguarda la direttiva 82/471/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche e stabilire i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/471/CEE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche della direttiva.
Pertanto, la direttiva 82/471/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, i termini «la procedura prevista dall'articolo 13» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2»; |
3) |
l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.»; |
4) |
l'articolo 13 è così modificato:
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5) |
l'articolo 14 è soppresso. |
6.3. Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi (35)
Per quanto riguarda la direttiva 96/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di redigere e modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati, nonché di modificare l'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/25/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati.
Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione delle modifiche da apportare all'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Pertanto, la direttiva 96/25/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
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2) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. Può essere adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione. 2. Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. 3. La Commissione modifica l'elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell'adozione delle suddette misure. 4. La Commissione adotta le modifiche dell'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.»; |
3) |
l'articolo 13 è così modificato:
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6.4. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (36)
Per quanto riguarda la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II e di adeguarli alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché di definire ulteriori criteri per i processi di detossificazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per adeguare gli allegati I e II alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Pertanto, la direttiva 2002/32/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»; |
2) |
all'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche. 2. Inoltre, la Commissione:
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3) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio (37). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
4) |
l'articolo 12 è soppresso. |
6.5. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (38)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di animali di cui all'allegato I, parte C e l'elenco dei paesi e territori di cui all'allegato II, parti B e C, di definire condizioni particolari per malattie diverse dalla rabbia per quanto riguarda gli Stati membri e i territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di adottare condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi e di adottare requisiti di carattere tecnico per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione dell'elenco di alcuni paesi terzi.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, la Commissione definisce condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, per altre malattie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Può essere definito, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali.»; |
2) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Il modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali è redatto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»; |
3) |
l'articolo 10 è così modificato:
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4) |
all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, la Commissione può adottare requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»; |
5) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 La Commissione può modificare l'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, per tenere conto dell'evoluzione, nella Comunità o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»; |
6) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 La Commissione può adottare eventuali disposizioni transitorie per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»; |
7) |
l'articolo 24 è così modificato:
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6.6. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (39)
Per quanto riguarda la direttiva 2003/99/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare programmi coordinati di sorveglianza per zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/99/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche dell'allegato I della direttiva 2003/99/CE al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano.
Pertanto, la direttiva 2003/99/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 4, il paragrafo 4 è così modificato:
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, la Commissione può fissare programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»; |
3) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Modifiche degli allegati e misure transitorie o di attuazione La Commissione può modificare gli allegati II, III e IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Altre misure di attuazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 12 è così modificato:
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6.7. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (40)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 852/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative a misure igieniche specifiche e al riconoscimento degli stabilimenti, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati I e II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 852/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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3) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
6.8. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (41)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative agli obblighi generali degli operatori del settore alimentare e alle garanzie speciali per la commercializzazione di alimenti in Svezia e il Finlandia, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 853/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse d'acqua potabile — o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l'uso, dall'acqua pulita — per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso sia stato approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»; |
2) |
l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
3) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 10 è così modificato:
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5) |
all'articolo 11, l'alinea è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati II e III, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3:»; |
6) |
l'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
6.9. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (42)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificarne o adeguarne gli allegati e di adottare misure transitorie, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 854/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.»; |
2) |
all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Commissione può modificare o integrare gli allegati I, II, III, IV, V e VI per tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, purché esse non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 18, l'alinea è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per specificare:»; |
4) |
all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
6.10. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (43)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 183/2005, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i criteri microbiologici che gli operatori del settore dei mangimi devono soddisfare e gli obiettivi specifici che essi devono conseguire, adottare misure relative al riconoscimento degli stabilimenti, modificare gli allegati I, II e III e concedere deroghe a tali allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 183/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione definisce i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»; |
3) |
l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Modifica degli allegati I, II, e III Gli allegati I, II e III possono essere modificati per tener conto:
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»; |
4) |
l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Deroghe agli allegati I, II e III Per motivi particolari, la Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II e III, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»; |
5) |
all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
7. ENERGIA E TRASPORTI
7.1. Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (44)
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3821/85, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.»; |
2) |
all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»; |
3) |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
7.2. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (45)
Per quanto riguarda la direttiva 97/70/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni riguardanti, da un lato, l'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos e, dall'altro, l'attuazione della direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune disposizioni della direttiva, nonché i suoi allegati, per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva stessa, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/70/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 97/70/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 9» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2»; |
2) |
all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le seguenti modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3:
|
3) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (46). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (47), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
7.3. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (48)
Per quanto riguarda la direttiva 1999/35/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati, le definizioni, nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO entrata successivamente in vigore. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati per migliorare il regime stabilito dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/35/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 1999/35/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ultima frase, all'articolo 11, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e ultima frase, i termini «la procedura di cui all'articolo 16» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2»; |
2) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (49). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
3) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Procedura di modifica Gli allegati della presente direttiva, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti dell'IMO possono essere adeguati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Anche gli allegati possono essere adeguati qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.» |
7.4. Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (50)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 417/2002, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcuni rinvii alle regole pertinenti della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC 111(50) e MEPC 94(46), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 417/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:
1) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (51). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
2) |
all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può modificare i rinvii del presente regolamento alle regole dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alla risoluzione MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'IMO, purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.» |
7.5. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (52)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 782/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per determinate navi, adottare appropriate disposizioni riguardanti le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, stabilire procedure per i controlli effettuati dallo Stato di approdo, nonché modificare alcuni riferimenti e allegati per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare in seno all' IMO, oppure per migliorare l'efficacia di tale regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 782/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato:
1) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la convenzione AFS non è entrata in vigore il 1o gennaio 2007, la Commissione stabilisce procedure appropriate per tali controlli. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»; |
3) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La Commissione può modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»; |
4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (53). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
7.6. Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (54)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/8/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, adeguare al progresso tecnico i valori soglia di cui all'articolo 13, nonché stabilire e adeguare al progresso tecnico le linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II di tale direttiva, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/8/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2004/8/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, all'esame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Le misure resesi necessarie in seguito a tale esame, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; |
2) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Adeguamento al progresso tecnico 1. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 2. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo del rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 3. La Commissione adegua al progresso tecnico le linee guida per determinare il rapporto energia/calore di cui all'allegato II, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; |
3) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
4) |
all'allegato II, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
7.7. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (55)
Per quanto riguarda la direttiva 2004/52/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato e di adottare le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/52/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2004/52/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 4 è modificato come segue:
|
2) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
7.8. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (56)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere se le modifiche degli allegati, riguardanti alcune misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e del Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS), che si applicano automaticamente al traffico marittimo internazionale, debbano applicarsi anche alle navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale e ai relativi impianti portuali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 725/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Il regolamento (CE) n. 725/2004 stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:
1) |
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione decide in merito all'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.»; |
2) |
l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione può adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5.»; |
3) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 6, lettere b) e c), rispettivamente, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
7.9. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità (57)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 789/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune definizioni per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 789/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (58). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. |
2) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, la Commissione può modificare le definizioni di cui all'articolo 2 sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.» |
7.10. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (59)
Per quanto riguarda la direttiva 2005/44/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/44/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, la direttiva 2005/44/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di modifica Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»; |
2) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (60). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 5. La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore. |
7.11. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (61)
Per quanto riguarda la direttiva 2005/65/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/65/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
La direttiva 2005/65/CE stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per quanto attiene all'adeguamento degli allegati.
Pertanto, gli articoli 14 e 15 della direttiva 2005/65/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 14
Adattamenti
La Commissione può adeguare gli allegati da I a IV, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 725/2004.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»
(1) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
(2) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(3) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
(4) GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.
(5) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(6) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.
(7) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;
(8) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.
(9) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;
(10) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(11) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.»
(12) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.
(13) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(14) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.
(15) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
(16) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(17) GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.
(18) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
(19) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(20) GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.
(21) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(22) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(23) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.»;
(24) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.
(25) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»
(26) GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.
(27) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.
(28) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.»
(29) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.
(30) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.
(31) GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.
(32) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
(33) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.
(34) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.
(35) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.
(36) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(37) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.»;
(38) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(39) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(40) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(41) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(42) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(43) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
(44) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(45) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.
(46) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(47) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
(48) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(49) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
(50) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.
(51) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
(52) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.
(53) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»
(54) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(55) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.
(56) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(57) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.
(58) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;
(59) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.
Indice cronologico
1) |
Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol |
2) |
Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali |
3) |
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali |
4) |
Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio |
5) |
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada |
6) |
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura |
7) |
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale |
8) |
Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile |
9) |
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
10) |
Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
11) |
Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all’utilizzazione di materie prime per mangimi |
12) |
Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario |
13) |
Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri |
14) |
Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi |
15) |
Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea |
16) |
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto |
17) |
Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici |
18) |
Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto |
19) |
Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo |
20) |
Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali |
21) |
Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari |
22) |
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta |
23) |
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi |
24) |
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia |
25) |
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi |
26) |
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità |
27) |
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici |
28) |
Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 |
29) |
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe |
30) |
Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia |
31) |
Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) |
32) |
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) |
33) |
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti |
34) |
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali |
35) |
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali |
36) |
Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità |
37) |
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto |
38) |
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti |
39) |
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari |
40) |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
41) |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
42) |
Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità |
43) |
Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente |
44) |
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi |
45) |
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità |
46) |
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti |
47) |
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti |
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/155 |
REGOLAMENTO (CE) N. 220/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5) che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili. |
(4) |
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) introduce la procedura di regolamentazione con controllo soltanto per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione. |
(5) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare misure di esecuzione incluso il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(6) |
È inoltre opportuno, una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), limitare la possibilità per gli Stati membri di applicare altre misure ai casi in cui l'approvazione di tali misure da parte della Commissione si basi su una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate nello Stato membro interessato e che presentino un livello di protezione equivalente. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.»; |
2) |
all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, ad un test alternativo approvato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a condizione che tale test sia elencato nell'allegato X.»; |
3) |
all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Uno Stato membro, in deroga al presente paragrafo, può applicare altre misure che presentino un livello di protezione equivalente, in base ad una valutazione favorevole del rischio a norma degli articoli 24 bis e 25 che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in detto Stato membro, se tali misure sono state approvate per tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»; |
4) |
all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, i paragrafi da 1 a 6 possono essere estesi ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»; |
5) |
all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ove ciò si renda necessario al fine di consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di esecuzione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»; |
6) |
all'articolo 23, il primo comma è sostituito dal seguente: «Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione che possa avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»; |
7) |
l'articolo 23 bis è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 47.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
(7) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/157 |
REGOLAMENTO (CE) N. 221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2150/2002 (2), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3). |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (4), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili. |
(4) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (6). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3. |
2) |
l'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:
I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.»; |
3) |
l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.»; |
4) |
l'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»; |
5) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. In particolare, tali misure includono:
2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:
|
6) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (7). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (8), il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico. |
7) |
l’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»; |
8) |
l'allegato I è modificato come segue:
|
9) |
l'allegato II è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.
(2) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(4) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(5) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
(6) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;
(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(8) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/160 |
REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni di base per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri. |
(2) |
Nel quadro della comunicazione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione. |
(3) |
Un'azione immediata per alleggerire l'onere statistico può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. Ciò può essere realizzato innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali. |
(4) |
Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere statistico, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione del tasso di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure. |
(5) |
È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione (Eurostat) dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo saranno messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti e sarà possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sulle imprese e le statistiche sugli scambi dovrebbe essere stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3). |
(6) |
È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero garantire la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati. |
(7) |
La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. La Commissione dovrebbe avere il potere di rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare di definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(9) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(10) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(11) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta delle informazioni che sono raccolte dalle autorità nazionali, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri a cui devono conformarsi i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
3) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:
|
4) |
all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
6) |
l'articolo 10 è modificato come segue:
|
7) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Riservatezza statistica Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»; |
8) |
l'articolo 12 è modificato come segue:
|
9) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Qualità 1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite. 3. Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse. 4. La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
10) |
all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
11) |
all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.
(2) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
(7) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/164 |
REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009
relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee
(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. |
(2) |
A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee. |
(3) |
Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. |
(4) |
A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4). |
(5) |
Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione. |
(6) |
Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (6), in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (7) e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento. |
(7) |
È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato. |
(8) |
Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (8). |
(9) |
Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata. |
(10) |
Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 (9), svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. |
(11) |
È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee. |
(12) |
È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale. |
(13) |
Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche. |
(14) |
Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche». |
(15) |
Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti. |
(16) |
In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie. |
(17) |
Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici. |
(18) |
Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari. |
(19) |
Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale. |
(20) |
Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica comunitaria all’interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall’articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994. |
(21) |
Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (10). |
(22) |
Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12). |
(23) |
Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri. |
(24) |
A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica. |
(25) |
La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche. |
(26) |
Nell’interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati. |
(27) |
L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito. |
(28) |
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (13), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (14). |
(29) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali. |
(30) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15). |
(31) |
In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(32) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (17), e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (18). Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (19), e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (20), dovrebbero continuare ad applicarsi. |
(33) |
Il comitato del programma statistico è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.
Articolo 2
Principi statistici
1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:
a) |
«indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche; |
b) |
«imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti; |
c) |
«obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini; |
d) |
«affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure; |
e) |
«segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita; |
f) |
«favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili. |
I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.
2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione; |
2) |
«sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori; |
3) |
«produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche; |
4) |
«diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica; |
5) |
«rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative; |
6) |
«unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati; |
7) |
«dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica; |
8) |
«uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici; |
9) |
«identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile; |
10) |
«identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta; |
11) |
«funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria; |
12) |
«altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria. |
CAPITOLO II
GOVERNANCE STATISTICA
Articolo 4
Sistema statistico europeo
Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
Articolo 5
Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
1. L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l’INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.
2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Articolo 6
Commissione (Eurostat)
1. Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».
2. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.
3. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.
Articolo 7
Comitato del sistema statistico europeo
1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:
a) |
le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti; |
b) |
gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo; |
c) |
le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta; |
d) |
questioni riguardanti il segreto statistico; |
e) |
l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e |
f) |
qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro. |
Articolo 8
Cooperazione con altri organismi
Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.
Articolo 9
Cooperazione con il SEBC
Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 10
Cooperazione internazionale
Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 11
Codice delle statistiche europee
1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.
2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.
Articolo 12
Qualità statistica
1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:
a) |
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; |
b) |
«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; |
c) |
«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto; |
d) |
«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti); |
e) |
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; |
f) |
«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; |
g) |
«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. |
2. Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.
CAPITOLO III
PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 13
Programma statistico europeo
1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
3. Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta.
4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.
5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 14
Attuazione del programma statistico europeo
1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:
a) |
dal Parlamento europeo e dal Consiglio; |
b) |
dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o |
c) |
tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta. |
2. La Commissione può decidere un’azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l’articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:
a) |
l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento; |
b) |
i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l’osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e |
c) |
la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti. |
3. Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:
a) |
le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata; |
b) |
gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi; |
c) |
un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e |
d) |
le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri. |
Articolo 15
Reti di collaborazione
Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.
I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.
Articolo 16
Approccio europeo alle statistiche
1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statistiche mira a:
a) |
massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee; |
b) |
ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici. |
2. I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:
a) |
la produzione di statistiche europee utilizzando:
|
b) |
la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione. |
3. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.
Articolo 17
Programma di lavoro annuale
Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell’SSE il suo programma di lavoro per l’anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell’SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:
a) |
le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell’onere di risposta; |
b) |
le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell’onere di risposta; e |
c) |
le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l’attuazione del programma. |
CAPITOLO IV
DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 18
Misure di diffusione
1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.
2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.
Articolo 19
Documento elettronico di uso pubblico
I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.
Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.
CAPITOLO V
SEGRETO STATISTICO
Articolo 20
Tutela dei dati riservati
1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.
2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi.
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:
a) |
qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o |
b) |
qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati. |
4. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).
Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.
Articolo 21
Trasmissione di dati riservati
1. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cui all’articolo 4 che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.
2. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.
3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’esplicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati.
4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico.
6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.
Articolo 22
Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)
1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.
2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.
3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.
Articolo 23
Accesso a dati riservati per fini scientifici
La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.
Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
Articolo 24
Accesso a dati amministrativi
Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Articolo 25
Dati da fonti pubbliche
I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.
Articolo 26
Violazione del segreto statistico
Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 28
Abrogazione
1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
3. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.
I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.
(2) GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(7) GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.
(8) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(9) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.
(10) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(13) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(14) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(15) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(16) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.
(17) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(18) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(19) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
(20) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1.
Rettifiche
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/174 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324 del 10 dicembre 2007 )
A pagina 131, articolo 28, Modifiche alla direttiva 2001/83/CE, punto 4:
Anziché:
«4) all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.”»
leggi:
«4) all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (1) e con il regolamento (CE) n. 1394/2007.
(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.”»