|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
|
RISOLUZIONI |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2020/C 419/01 |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2020/C 419/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10013 — Vestas/MHI Vestas JV) ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9723 — Showa Denko K.K./Hitachi Chemical Company) ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia) ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel) ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9684 — Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels) ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/07 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2020/C 419/08 |
||
|
2020/C 419/09 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2020/C 419/10 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2020/C 419/11 |
||
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2020/C 419/12 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10058 – Porsche/Transnet/JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/13 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/14 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9993 — Allianz/Noble), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/15 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10092 — Accel-KKR Capital Partners/OMERS Private Equity/KCS), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2020/C 419/16 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/1 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021-30 giugno 2024)
(2020/C 419/01)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
|
1. |
RICORDANDO l’articolo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui lo sport è un settore in cui l’azione a livello di UE dovrebbe sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri; |
|
2. |
RICORDANDO che l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa (1); |
|
3. |
RAMMENTANDO che l’azione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi (2); |
|
4. |
RICONOSCENDO che lo sport potrebbe contribuire alla realizzazione delle priorità politiche generali dell’UE, in particolare degli obiettivi di vari altri settori d’intervento quali l’istruzione, la salute, la gioventù, gli affari sociali, l’inclusione, l’uguaglianza, la parità di genere, lo sviluppo urbano e rurale, i trasporti, l’ambiente, il turismo, l’occupazione, l’innovazione, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’economia, e che tali settori d’intervento potrebbero sostenere la promozione dello sport sulla base di una cooperazione intersettoriale; |
|
5. |
SOTTOLINEANDO che, conformemente all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, lo sport è anche un importante fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile (3) e può pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); |
|
6. |
RICORDANDO le risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per i periodi 2011-2014 (4), 2014-2017 (5) e 2017-2020 (6); |
|
7. |
ACCOGLIENDO CON FAVORE i risultati dell’attuazione del piano di lavoro dell’UE per lo sport 2017-2020, nonché la relazione della Commissione sulla sua attuazione e pertinenza (7); |
|
8. |
RICONOSCENDO la necessità di un’adeguata cooperazione con il movimento sportivo e altre parti interessate e con le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l’Agenzia mondiale antidoping (AMA), |
ISTITUISCONO UN PIANO DI LAVORO DELL’UNIONE EUROPEA PER LO SPORT PER IL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2024:
|
9. |
Gli OBIETTIVI GUIDA del presente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (in appresso il «piano di lavoro dell’UE») sono i seguenti:
|
|
10. |
Il piano di lavoro dell’UE riguarda i seguenti settori prioritari:
Le questioni chiave concrete, i temi, gli obiettivi, i formati di lavoro, i possibili risultati, le scadenze fissate e le responsabilità sono riportati e illustrati negli allegati I e II del presente documento. |
|
11. |
Il presente piano di lavoro dell’UE è uno strumento flessibile. Modifiche o emendamenti successivi potrebbero rendersi necessari per rispondere tempestivamente a sviluppi futuri o imprevisti e alle questioni urgenti nel settore dello sport e dell’attività fisica, tenendo conto nel contempo delle priorità delle future presidenze del Consiglio. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
|
12. |
partecipare all’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE e, se del caso, contribuire con le loro competenze ed esperienze ai vari formati di lavoro; |
|
13. |
prendere in considerazione le conoscenze e i risultati conseguiti nell’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE al momento dell’elaborazione delle politiche in materia di sport e di altre politiche pertinenti a livello nazionale e subnazionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’autonomia dello sport; |
|
14. |
informare e, se del caso, consultare il movimento sportivo nazionale e altre parti interessate in merito all’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE e diffondere le conoscenze e i risultati, al fine di agevolare la pertinenza e la visibilità a livello pratico delle attività. |
INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:
|
15. |
tenere conto del presente piano di lavoro dell’UE nell’elaborazione dei rispettivi programmi, basandosi sui risultati già raggiunti; |
|
16. |
prendere in considerazione l’organizzazione di riunioni a livello operativo con i pertinenti rappresentanti del movimento sportivo e di altre parti interessate del settore dello sport, tra l’altro per scambiare informazioni sull’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE, esplorare le ambizioni comuni e fornire informazioni sulle priorità previste delle future presidenze del Consiglio (8); |
|
17. |
al termine del periodo interessato dalla presente risoluzione e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione, proporre, ove opportuno, un nuovo progetto di piano di lavoro dell’UE per il periodo successivo. |
INVITANO LA COMMISSIONE A:
|
18. |
partecipare, insieme agli Stati membri, al movimento sportivo e ad altre parti interessate, all’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE e sostenere gli Stati membri con le sue competenze ed esperienze in tutti i pertinenti settori d’intervento, conformemente agli allegati I e II della presente risoluzione; |
|
19. |
contribuire a politiche basate su dati concreti nell’UE e negli Stati membri, in particolare attraverso studi e indagini; |
|
20. |
continuare a informare gli Stati membri, il movimento sportivo e le altre parti interessate in merito alle iniziative in corso e previste e alle opportunità di finanziamento nel settore dello sport e in altri settori d’intervento dell’UE pertinenti allo sport nonché, se del caso, consultare gli Stati membri in via preliminare, attraverso i pertinenti organi preparatori e canali del Consiglio (9), in merito all’attuazione di iniziative specifiche del piano di lavoro dell’UE; |
|
21. |
promuovere l’integrazione dello sport e dell’attività fisica in altri settori d’intervento dell’UE; |
|
22. |
diffondere le conoscenze e i risultati conseguiti nell’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE al fine di garantire la pertinenza e la visibilità a livello pratico delle attività; |
|
23. |
valutare la possibilità di fornire una piattaforma online per archiviare e scambiare relazioni, migliori prassi o documenti pertinenti al fine di agevolare la condivisione di informazioni tra gli Stati membri; |
|
24. |
presentare, nel secondo semestre del 2023 e sulla base dei contributi volontari degli Stati membri, una relazione sull’attuazione e la pertinenza del presente piano di lavoro dell’UE. Tale relazione servirà da base per la preparazione di un eventuale ulteriore piano di lavoro dell’UE nel primo semestre del 2024. |
INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO E LE ALTRE PARTI INTERESSATE A:
|
25. |
partecipare, insieme agli Stati membri e alla Commissione, all’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE e contribuire con le loro competenze ed esperienze ai vari formati di lavoro; |
|
26. |
prendere in considerazione l’opportunità di diffondere le conoscenze e i risultati conseguiti nell’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE e tenerne conto nelle loro attività. |
(1) Cfr. articolo 165, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2) Cfr. articolo 165, paragrafo 2, TFUE.
(3) Link: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (cfr. punto 37).
(4) GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.
(5) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 12.
(6) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5.
(7) Doc. 9469/20 + ADD 1.
(8) Una siffatta riunione potrebbe ad esempio tenersi a margine degli incontri annuali del Foro europeo dello sport. Per quanto riguarda l'UE, i partecipanti a tale riunione potrebbero essere i rappresentanti del trio di presidenza in corso, del trio di presidenza entrante e della Commissione.
(9) In particolare il gruppo "Sport" del Consiglio.
ALLEGATO I
Settore prioritario: tutela dell’integrità e dei valori dello sport
|
Questione chiave |
Tema |
Obiettivo |
Formato di lavoro |
(event.) Risultati / scadenza fissata |
Leader |
||||||||||||
|
Un ambiente sicuro nello sport (1) |
Prevenzione delle molestie, degli abusi e della violenza, comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di discriminazione |
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio o dibattito orientativo Secondo semestre 2023 |
Presidenza ES |
||||||||||||
|
Antidoping (4) |
Garantire il coordinamento e la condivisione di informazioni, in particolare nel contesto delle riunioni dell’AMA e del CAHAMA |
|
Consiglio e suoi organi preparatori (sostenuti, ove necessario, da esperti) |
(event.) Coordinamento e posizione dell’UE (2021-2024) |
Presidenze, Commissione |
||||||||||||
|
Sport e istruzione |
Lo sport come quadro per le competenze personali, sociali e di apprendimento e per la promozione della tolleranza, della solidarietà, dell’inclusività nonché di altri valori sportivi e dell’UE (6) |
|
Gruppo di Stati membri interessati (attività di apprendimento tra pari) |
2021-2022 |
DE |
||||||||||||
|
Conferenza sul ruolo e l’impatto dello sport nella vita dei bambini |
Primo semestre 2022 |
Presidenza FR |
|||||||||||||||
|
Riunione dei direttori generali (con particolare attenzione agli atleti professionisti e ai movimenti sportivi come modelli di riferimento) |
Secondo semestre 2022 |
Presidenza CZ |
|||||||||||||||
|
Competenze e qualifiche nello sport: atleti e personale, in particolare gli allenatori |
Conferenza |
2021-2023 |
Commissione |
||||||||||||||
|
|
Duplice carriera degli atleti |
|
Consiglio e organi preparatori |
Dibattito orientativo (secondo semestre 2021) |
Presidenza SI |
||||||||||||
|
Parità di genere |
|
|
Conferenza |
2022-2023 |
Commissione |
||||||||||||
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio (secondo semestre 2023) |
Presidenza ES |
|||||||||||||||
|
Diplomazia sportiva |
La diplomazia sportiva nel quadro delle relazioni esterne dell’UE |
|
Conferenza |
Primo semestre 2021 |
Presidenza PT |
||||||||||||
|
Gruppo di Stati membri interessati |
Primo semestre 2023 |
HR |
|||||||||||||||
|
Modello europeo dello sport |
Impatto delle competizioni sportive chiuse sul sistema dello sport organizzato, tenendo conto della specificità dello sport Sfide che le organizzazioni e federazioni sportive europee possono trovarsi ad affrontare (titolo provvisorio) |
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio (secondo semestre 2021) |
Presidenza SI |
||||||||||||
|
(event.) Studio |
2022 |
Commissione |
|||||||||||||||
|
Diritti degli atleti |
Diritti e condizioni di lavoro degli atleti, in particolare quelli relativi alla partecipazione a eventi sportivi (tra cui diritti di commercializzazione, libertà di espressione, tutela giuridica, non discriminazione) |
|
Seminario |
2023 |
Commissione |
||||||||||||
|
(event.) Studio |
|
Commissione |
|||||||||||||||
|
Sviluppo e promozione della buona governance nello sport |
Individuare gli ostacoli legati alla governance da affrontare nell’ambito dello sport |
|
Conferenza |
2022-2023 |
BG SE |
||||||||||||
|
Lotta alla manipolazione delle competizioni sportive |
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive («convenzione di Macolin») |
|
Consiglio e organi preparatori |
2021-2022 |
Presidenze Commissione |
Settore prioritario: dimensione socioeconomica e ambientale dello sport
|
Questione chiave |
Tema |
Obiettivo |
Formato di lavoro |
(event.) Risultati / scadenza fissata |
Leader |
||||||||||||||||
|
Innovazione e digitalizzazione |
L’innovazione nello sport in tutte le dimensioni e a tutti i livelli del settore sportivo (comprese le associazioni sportive locali) |
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio sull’innovazione nello sport (primo semestre 2021) |
Presidenza PT |
||||||||||||||||
|
Seminario |
Primo semestre 2021 |
Presidenza PT |
|||||||||||||||||||
|
Gruppo di Stati membri interessati |
Primo semestre 2021 |
BG |
|||||||||||||||||||
|
Gruppo di Stati membri interessati (con particolare attenzione all’uso degli strumenti digitali nell’istruzione destinata agli allenatori (14)) |
2021-2022 |
DE HR |
|||||||||||||||||||
|
Seminario |
Secondo semestre 2023 |
BE |
|||||||||||||||||||
|
Sport ecologico |
|
|
Gruppo di esperti |
2021-2023 |
Commissione |
||||||||||||||||
|
Gruppo di Stati membri interessati |
2021 - primo semestre 2022 |
Presidenza FR |
|||||||||||||||||||
|
|
|
NL |
|||||||||||||||||||
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Risoluzione del Consiglio su un patto ecologico per lo sport, eventualmente corredata di una dichiarazione multilaterale (primo semestre 2022) |
Presidenza FR |
|||||||||||||||||||
|
Impianti sportivi |
Pianificazione, costruzione e manutenzione sostenibili |
|
Gruppo di Stati membri interessati (attività di apprendimento tra pari) |
2021 |
DE |
||||||||||||||||
|
Conferenza |
Secondo semestre 2022 |
Presidenza CZ |
|||||||||||||||||||
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio su impianti sportivi accessibili e sostenibili (secondo semestre 2022) |
CZ Presidenza |
|||||||||||||||||||
|
Grandi eventi sportivi |
|
Seguito della dichiarazione firmata in occasione della riunione ministeriale informale tenutasi il 31 maggio 2018 a Parigi (17) |
Gruppo di Stati membri interessati o conferenza |
Secondo semestre 2021 |
FI |
||||||||||||||||
|
|
2022-2023 |
NL |
|||||||||||||||||||
|
|
2024 |
ES |
|||||||||||||||||||
|
La prospettiva sportiva dell’UE per i Giochi olimpici e paralimpici del 2024 |
Riunione dei direttori generali |
Primo semestre 2022 |
Presidenza FR |
||||||||||||||||||
|
Investimenti nello sport e nell’attività fisica |
|
|
Gruppo di Stati membri interessati |
2021 |
IT |
||||||||||||||||
|
Riunione tematica |
2022 |
Commissione |
|||||||||||||||||||
|
Rafforzare la ripresa e la resilienza alle crisi del settore dello sport durante e dopo la pandemia di COVID-19 |
|
|
Conferenza |
2021 |
ES |
||||||||||||||||
|
Gruppo di esperti |
2021-2023 |
Commissione |
Settore prioritario: promozione della partecipazione allo sport e all’attività fisica salutare
|
Questione chiave |
Tema |
Obiettivo |
Formato di lavoro |
Risultati / scadenza fissata |
Leader |
||||||||||||
|
Creazione di opportunità sportive e di attività fisica adeguate per tutte le generazioni |
Sviluppo strategico dello sport e dell’attività fisica a livello locale |
|
Gruppo di Stati membri interessati |
2021-2022 |
DE |
||||||||||||
|
Sviluppo del ruolo e dell’impatto dello sport nella vita dei bambini |
Conferenza |
Primo semestre 2022 |
Presidenza FR |
||||||||||||||
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio (primo semestre 2022) |
Presidenza FR |
|||||||||||||||
|
Promozione dell’attività fisica |
|
|
Conferenza |
Secondo semestre 2021 |
Presidenza SI |
||||||||||||
|
Consiglio e organi preparatori |
(event.) Conclusioni del Consiglio (secondo semestre 2021) |
Presidenza SI |
(1) Articolo 165, paragrafo 2, TFUE: "L'azione dell'Unione è intesa (...) a sviluppare la dimensione europea dello sport (...) proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi."
(2) https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1.
(3) GU C 419 del 12.12.2019, pag. 1.
(4) Articolo 165, paragrafo 2, TFUE: "L'azione dell'Unione è intesa (...) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive (...)."
(5) GU C 192 del 7.6.2019, pag. 1.
(6) Articolo 165, paragrafo 1, TFUE: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto (...) della sua funzione sociale ed educativa.»
(7) GU C 196 dell'8.6.2018, pag. 23.
(8) GU C 168 del 14.6.2013, pag. 10.
(9) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 39.
(10) https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf.
(11) GU C 467 del 15.12.2016, pag. 12.
(12) GU C 416 dell'11.12.2019, pag. 3 (cfr. punto 26).
(13) GU C 436 del 5.12.2014, pag. 2.
(14) Seguito delle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo degli allenatori nella società (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 6) e delle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze 2020/C 196/01 (GU C 196 dell'11.6.2020, pag. 1).
(15) GU C 212 del 14.6.2016, pag. 14.
(16) https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1.
(17) https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf.
(18) GU C 449 del 13.12.2018, pag. 1.
(19) GU C 214I del 29.6.2020, pag. 1.
(20) Cfr. nota a piè di pagina 28.
ALLEGATO II
Principi riguardanti i formati di lavoro e la comunicazione
1.
Il piano di lavoro dell’UE per lo sport sarà attuato in particolare attraverso gruppi di esperti, gruppi di Stati membri interessati (ad esempio per le attività di apprendimento tra pari), riunioni tematiche, conclusioni del Consiglio, conferenze e studi.
2.
I gruppi di esperti sono concepiti per garantire una più ampia partecipazione degli Stati membri, con il coinvolgimento del movimento sportivo e di altre parti interessate a livello dell’UE. La partecipazione è aperta a tutti gli Stati membri in qualsiasi momento. Gli Stati membri potrebbero (anche) valutare la possibilità di nominare in un gruppo di esperti, se del caso, rappresentanti dei rispettivi movimenti sportivi nazionali.I gruppi di esperti sono presieduti dalla Commissione conformemente alle disposizioni della decisione C(2016) 3301 (1). Nella selezione dei rappresentanti del movimento sportivo e delle altre parti interessate nel settore dello sport, la Commissione è invitata a tenere conto, tra l’altro, della pertinenza dell’istituzione interessata e delle competenze specifiche dei rappresentanti appositamente nominati.
3.
I gruppi di Stati membri interessati saranno organizzati da uno o più Stati membri al fine, tra l’altro, di scambiare informazioni in modo più dettagliato su questioni e temi specifici. La partecipazione ai gruppi di Stati membri interessati è aperta a tutti gli Stati membri. Possono essere coinvolti anche rappresentanti del movimento sportivo o altre parti interessate. Gli Stati membri sono inoltre liberi di formare gruppi di Stati membri interessati su temi non elencati nell’allegato I.Ove lo ritengano necessario, i gruppi di Stati membri interessati possono definire le proprie strutture e procedure di lavoro in funzione delle loro particolari esigenze e dei risultati. La Commissione è associata ai lavori di tali gruppi e, se le condizioni di bilancio sono soddisfatte, può fornire un sostegno finanziario al lavoro dei gruppi di Stati membri interessati (come attività di apprendimento tra pari).
4.
La Commissione organizza riunioni tematiche su temi specifici per presentare il lavoro e i risultati dei pertinenti progetti finanziati a titolo del capitolo Sport del programma Erasmus+ o di altri programmi di finanziamento dell’UE.
5.
La partecipazione degli Stati membri all’attuazione del piano di lavoro è volontaria.
6.
Le riunioni dei gruppi di esperti e dei gruppi di Stati membri interessati, le conferenze e le riunioni tematiche possono, ove opportuno, svolgersi anche a distanza.
7.
La Commissione riferirà al gruppo «Sport» in merito allo stato dei lavori dei gruppi di esperti, nonché in merito a conferenze / riunioni tematiche / studi, e presenterà i relativi risultati. Le presidenze del Consiglio faranno altrettanto per quanto riguarda gli eventi da esse organizzati. I gruppi di Stati membri interessati possono nominare rappresentanti per fare altrettanto.
8.
Gli ordini del giorno e le relazioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal loro grado di partecipazione in un determinato settore. I risultati dei gruppi saranno pubblicati e diffusi a livello nazionale e dell’UE attraverso i canali appropriati.
(1) Decisione della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016) 3301 final); link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/12 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10013 — Vestas/MHI Vestas JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/02)
Il 27 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10013. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/13 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9723 — Showa Denko K.K./Hitachi Chemical Company)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/03)
Il 8.4.2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9723. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/14 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/04)
Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9725. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/15 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/05)
Il 8 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9675. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/16 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9684 — Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/06)
Il 11 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9684. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/17 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/07)
Il 15 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9769. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/18 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della cooperazione intersettoriale a vantaggio dello sport e dell’attività fisica nella società
(2020/C 419/08)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RAMMENTANDO CHE:
|
1. |
Nella raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2013, sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (1) si raccomanda, tra l’altro, che gli Stati membri si adoperino per elaborare politiche efficaci in tema di HEPA (2) tramite lo sviluppo di un approccio trasversale comprendente settori quali lo sport, la sanità, l’istruzione, l’ambiente, i trasporti, e altri settori pertinenti in funzione delle peculiarità nazionali (3). |
|
2. |
Nelle conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2015, sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini si invitano gli Stati membri a considerare l’attuazione di politiche trasversali, con i settori, tra gli altri, dell’istruzione, della gioventù e della salute, per promuovere l’attività fisica e le abilità motorie nella prima infanzia (4). |
|
3. |
Nelle conclusioni del Consiglio, del 9 dicembre 2017, sul ruolo degli allenatori nella società si sottolinea la necessità di aggiungere una dimensione internazionale e intersettoriale alla formazione specifica integrandovi esempi positivi e metodi di lavoro utili tratti dall’animazione socioeducativa, come l’apprendimento non formale e informale tramite lo sport, l’interazione con persone con esigenze particolari e l’imprenditorialità (5). |
|
4. |
Nelle conclusioni del Consiglio, del 13 dicembre 2018, sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici si invitano gli Stati membri a sostenere e diffondere l’idea di ampliare la rappresentazione della dimensione economica dello sport mediante aspetti socioeconomici, in particolare il volontariato, gli aspetti economici della salute e l’innovazione, a livello europeo e nazionale e potenziando la cooperazione intersettoriale (6). |
|
5. |
Nelle conclusioni del Consiglio, dell’11 giugno 2020, dal titolo «Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze» si invita il movimento sportivo a rafforzare, in collaborazione con le istituzioni pertinenti a livello locale o regionale, nazionale e dell’UE, la cooperazione intersettoriale al fine di utilizzare nuove conoscenze e nuovi metodi nel lavoro quotidiano e coinvolgere il settore della ricerca e dell’innovazione nello sviluppo di programmi di istruzione e formazione per gli allenatori (7). |
|
6. |
Nelle conclusioni del Consiglio, del 29 giugno 2020, sull’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport si invitano gli Stati membri a promuovere la cooperazione e le consultazioni intersettoriali in ambiti pertinenti per lo sport a tutti i livelli, compresi il movimento sportivo, le imprese connesse allo sport e altre parti interessate pertinenti, al fine di far fronte in modo efficace alle sfide cui si trova esposto il settore dello sport a causa della pandemia di COVID-19 e consolidare la posizione dello sport nella società (8). |
|
7. |
Nel piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2017-2020) si riconosce che lo sport svolge un ruolo positivo nella cooperazione intersettoriale a livello dell’UE e contribuisce in tal modo a garantire lo sviluppo sostenibile e a far fronte in modo adeguato alle sfide generali in termini socioeconomici e di sicurezza che si pongono all’UE (9). |
|
8. |
La Carta europea dello sport del Consiglio d’Europa sottolinea l’importanza del coordinamento tra i diversi settori d’intervento per garantire che lo sport sia parte integrante dello sviluppo socioculturale (10). |
|
9. |
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite consacra il ruolo dello sport quale importante fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e il suo crescente contributo, tra l’altro, al conseguimento degli obiettivi in materia di salute, istruzione e inclusione sociale (11). |
RICONOSCENDO CHE:
|
10. |
Lo sport e l’attività fisica promuovono, quando sono praticati in modo responsabile e adeguati alle caratteristiche di ciascuno, la salute e il benessere delle persone di tutte le generazioni, contribuendo nel contempo a ridurre l’onere che grava sul sistema sanitario (12). |
|
11. |
Praticare sport a livello di comunità, in particolare nell’ambito di club sportivi, può rafforzare la coesione sociale e la partecipazione sociale, promuovendo in tal modo l’integrazione e l’inclusione. |
|
12. |
Il volontariato nel settore dello sport offre l’opportunità di acquisire ulteriori competenze e di contribuire attivamente allo sviluppo delle comunità locali. |
|
13. |
Nel settore dei trasporti, l’attività fisica sotto forma di spostamenti a piedi e in bicicletta costituisce un elemento importante della protezione dell’ambiente e del clima. |
TENENDO CONTO DI QUANTO SEGUE:
|
14. |
Secondo recenti indagini statistiche, la percentuale di individui che pratica uno sport o un’attività fisica tende a stagnare o addirittura a diminuire in diversi Stati membri (13). |
|
15. |
Inoltre le organizzazioni sportive sembrano riscontrare crescenti difficoltà nell’attrarre volontari, in particolare per impegni volontari a lungo termine, nei club sportivi. |
|
16. |
La pandemia di COVID-19 e le misure e restrizioni introdotte successivamente per prevenire la diffusione del virus hanno colpito in larga misura la pratica dello sport e dell’attività fisica, con particolare riferimento agli sport collettivi e organizzati nei centri sportivi. |
SOTTOLINEANDO CHE:
|
17. |
Lo sport e l’attività fisica, per l’individuo, sono più che mere attività ricreative. In virtù dei loro effetti positivi (14), vi è infatti un interesse pubblico a promuovere lo sport e l’attività fisica tra tutti i cittadini. |
|
18. |
Le condizioni locali influiscono notevolmente sulla decisione dell’individuo di condurre uno stile di vita attivo e sano e di svolgere attività di volontariato in ambito sportivo. Un accesso agevole e a costi contenuti alle attività sportive, nonché agli impianti sportivi e agli spazi pubblici che favoriscono l’attività fisica in un ambiente sicuro, si rivela particolarmente importante. Dicasi lo stesso per un’infrastruttura di trasporto sostenibile e una pianificazione urbana adeguata alle esigenze e alle condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti. |
|
19. |
Tali condizioni locali migliorano la qualità generale della vita in un comune o in una regione, e quindi anche la sua competitività e attrattiva. Gli effetti positivi vanno pertanto al di là del settore dello sport e dell’attività fisica. |
|
20. |
Lo sport e l’attività fisica presentano numerosi collegamenti con altri settori quali l’istruzione, la salute, la gioventù, gli affari sociali, le infrastrutture, lo spazio pubblico (ossia i parchi), lo sviluppo urbano e rurale, i trasporti, l’ambiente, la ricerca, l’innovazione, la digitalizzazione, la cultura, l’economia, l’occupazione, il turismo e la cooperazione internazionale, compresi i rispettivi strumenti di finanziamento. |
|
21. |
La cooperazione intersettoriale può svolgere un ruolo importante nel creare od ottimizzare le condizioni che consentono uno stile di vita attivo e sano, e quindi nell’attivare il potenziale sociale positivo dello sport e dell’attività fisica, nonché nello stimolare l’innovazione e la dimensione economica dello sport. Le azioni coordinate a più livelli possono essere più efficaci rispetto ai singoli interventi. |
|
22. |
Con il coinvolgimento del settore dello sport, la cooperazione intersettoriale può ampliare l’impatto positivo che lo sport e l’attività fisica possono avere su altri settori strategici (15). |
|
23. |
Nel perseguire i loro obiettivi, i diversi attori del settore dello sport (16) possono recare un importante contributo al successo della cooperazione intersettoriale e al conseguimento degli obiettivi politici generali ai rispettivi livelli (17). |
|
24. |
Il successo a lungo termine di tale cooperazione intersettoriale dipende non da ultimo dalla promozione e dal sostegno dei decisori politico-amministrativi e quindi, in ultima analisi, dal reciproco vantaggio per tutti i portatori di interessi coinvolti e dai loro obiettivi strategici settoriali. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI, AI LIVELLI APPROPRIATI E TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
|
25. |
Elaborare e monitorare, ove opportuno, insieme con i pertinenti portatori di interessi, strategie reciproche ripartendo in modo chiaro le responsabilità per accrescere la partecipazione dei cittadini allo sport e all’attività fisica a breve, medio e lungo termine e, a tale riguardo, a prestare particolare attenzione alla cooperazione intersettoriale. |
|
26. |
Individuare, ove opportuno, a tutti i livelli, i settori strategici e amministrativi attinenti allo sport e all’attività fisica e incoraggiare i decisori settoriali a tenere maggiormente conto, nelle rispettive politiche, dei benefici che lo sport e l’attività fisica possono produrre. |
|
27. |
Promuovere e incoraggiare la cooperazione intersettoriale a lungo termine a vari livelli, ad esempio condividendo le migliori pratiche, nonché agevolare e sostenere tale cooperazione con adeguate misure. |
|
28. |
Coinvolgere, ove opportuno, tutti i portatori di interessi del settore dello sport, in particolare il movimento sportivo, nella cooperazione intersettoriale. |
|
29. |
Informare i portatori di interessi in merito ai pertinenti programmi di finanziamento dell’UE volti a sostenere progetti intersettoriali connessi allo sport e all’attività fisica e/o avvalersi di tali programmi a seconda dei casi (18). |
INVITANO LA COMMISSIONE A:
|
30. |
Promuovere la cooperazione intersettoriale a vantaggio dello sport, dell’attività fisica e della coesione sociale mediante iniziative adeguate (19) e sostenere lo scambio di migliori pratiche in tal senso coinvolgendo, se del caso, la rete dei punti focali HEPA (20). |
|
31. |
Organizzare riunioni con i rappresentanti del settore dello sport e altri pertinenti portatori di interessi per elaborare, documentare e monitorare obiettivi e strategie comuni a livello europeo, al fine di accrescere la partecipazione dei cittadini allo sport e all’attività fisica a breve, medio e lungo termine e, a tale riguardo, prestare particolare attenzione alla cooperazione intersettoriale. |
|
32. |
Valutare la possibilità di sostenere l’approccio intersettoriale alla promozione di progetti connessi allo sport e all’attività fisica nell’attuazione dei pertinenti programmi di finanziamento dell’UE. |
|
33. |
Informare gli Stati membri, il movimento sportivo e altri pertinenti portatori di interessi in merito ai pertinenti programmi e iniziative di finanziamento dell’UE che possono essere utilizzati per sostenere progetti intersettoriali connessi allo sport e all’attività fisica e per promuovere uno stile di vita sano. |
|
34. |
Individuare i settori strategici e amministrativi a livello dell’UE attinenti allo sport e all’attività fisica, e invitare a tenere maggiormente in considerazione l’impatto positivo dello sport e dell’attività fisica nella pianificazione e nei programmi di altri settori strategici e nel conseguimento delle priorità politiche generali dell’UE. |
|
35. |
Contribuire a una migliore conoscenza del settore, ad esempio fornendo studi e analisi a sostegno dell’impatto positivo dello sport e dell’attività fisica, compresi i benefici finanziari che lo sport e l’attività fisica possono produrre in altri settori. |
INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO E ALTRI PERTINENTI PORTATORI DI INTERESSI A:
|
36. |
Partecipare attivamente all’elaborazione di strategie volte ad accrescere la partecipazione dei cittadini allo sport e all’attività fisica. |
|
37. |
Valutare la possibilità di partecipare a un’iniziativa di cooperazione intersettoriale a tutti i livelli al fine di promuovere il ruolo importante che lo sport e l’attività fisica possono svolgere per uno stile di vita sano, per lo sviluppo personale e sociale, per la coesione sociale e per l’inclusione sociale. |
(1) Tutti i riferimenti citati nel presente documento sono elencati nell’allegato.
(2) Health-enhancing physical activity, attività fisica salutare.
(3) Cfr. raccomandazione 1.
(4) Cfr. punto 13.
(5) Cfr. punto 14, lettera h).
(6) Cfr. punto 23.
(7) Cfr. punto 40.
(8) Cfr. punto 25.
(9) Cfr. punto 5.
(10) Cfr. articolo 13, paragrafo 1.
(11) Cfr. in particolare il punto 37.
(12) Il costo dell’inattività fisica nell’UE è stimato in 84 miliardi di EUR (link: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/european-public-health-week-jrc-publishes-overview-physical-activity).
(13) Eurobarometro speciale n. 472, Sport e attività fisica, marzo 2018 (link: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2164_88_4_472_ENG).
(14) Cfr. ad esempio i punti da 10 a 13.
(15) Cfr. ad esempio i punti da 10 a 13.
(16) Cfr. definizione nell’allegato.
(17) Ad esempio, promuovere la cooperazione dei club sportivi locali con le scuole (come l’offerta di gruppi sportivi pomeridiani) potrebbe accrescere il numero di membri nei club sportivi.
(18) Ad esempio il programma Erasmus+, i fondi della politica di coesione o il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale.
(19) Tali iniziative potrebbero essere la Settimana europea dello sport, il forum europeo dello sport, l’Appello di Tartu per uno stile di vita sano e l’iniziativa SHARE.
(20) Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2013, sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare, in particolare la raccomandazione n. 3.
ALLEGATO
Riferimenti
|
— |
Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2013, sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (GU C 354 del 4.12.2013, pag. 1). |
|
— |
Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2015, sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 46). |
|
— |
Conclusioni del Consiglio, del 9 dicembre 2017, sul ruolo degli allenatori nella società (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 6). |
|
— |
Conclusioni del Consiglio, del 13 dicembre 2018, sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici (GU C 449 del 13.12.2018, pag. 1). |
|
— |
Conclusioni del Consiglio, dell’11 giugno 2020, dal titolo «Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze» (GU C 196 dell’11.6.2020, pag. 1). |
|
— |
Conclusioni del Consiglio, del 29 luglio 2020, sull’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport (GU C 214I del 29.6.2020, pag. 1). |
|
— |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o luglio 2017 - 31 dicembre 2020) (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5). |
|
— |
Consiglio d’Europa — Raccomandazione n. R (92) 13 REV del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport (riveduta) |
|
— |
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (risoluzione dell’UNGA A/RES/70/1 del 25 settembre 2015) |
Definizione
Ai fini delle presenti conclusioni, il «settore dello sport» comprende federazioni sportive, club sportivi e altri portatori di interessi incentrati sulle attività connesse allo sport, nonché autorità e istituzioni pubbliche connesse allo sport a vari livelli.
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/23 |
Conclusioni del Consiglio
«Il mandato d’arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e prospettive future»
(2020/C 419/09)
IL CONSIGLIO HA ADOTTATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:
|
1. |
La priorità fondamentale dell’agenda strategica 2019-2024, adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2019, è proteggere i cittadini e le libertà. L’Europa deve essere un luogo in cui ci si sente liberi e sicuri. A tale scopo, la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera deve essere ampliata e intensificata. È opportuno che la cooperazione in materia penale e lo scambio di informazioni rispecchino tali ambizioni e occorre migliorare e sviluppare ulteriormente l’applicazione di strumenti comuni. |
|
2. |
La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI, decisione quadro relativa al MAE) (1), che rappresenta lo strumento fondamentale della cooperazione giudiziaria in materia penale, ha semplificato e accelerato la cooperazione tra Stati membri e continua a contribuire in modo fondamentale all’obiettivo dell’Unione di offrire ai propri cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
|
3. |
In varie occasioni si sono svolte discussioni su come migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale. Nel corso di tale processo sono emersi alcuni settori in cui l’efficacia del meccanismo di consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo potrebbe essere ulteriormente aumentata. Pertanto, nel 2018, durante la presidenza austriaca, il Consiglio ha adottato conclusioni sul riconoscimento reciproco in materia penale, dal titolo «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca» (2). Nel 2019 la presidenza rumena ha pubblicato una relazione dal titolo «Via da seguire nell’ambito del riconoscimento reciproco in materia penale» (3). L’ultima relazione di attuazione della Commissione, del 2 luglio 2020 (4), il nono ciclo di valutazioni reciproche in corso al Consiglio (5), il progetto di relazione della commissione LIBE del Parlamento europeo sull’attuazione, del 4 settembre 2020 (6), e la conferenza online tenutasi il 24 settembre 2020 nel contesto della presidenza tedesca (7) hanno impresso nuovo slancio alle discussioni sul futuro del mandato d’arresto europeo. |
|
4. |
Il 13 giugno 2022 ricorrerà il 20o anniversario dell’adozione della decisione quadro relativa al MAE. Per celebrarlo, gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Eurojust, la rete giudiziaria europea (RGE) e gli operatori che lavorano quotidianamente alle procedure di consegna dovrebbero adoperarsi per trovare e attuare soluzioni alle attuali sfide connesse all’applicazione della decisione quadro. |
|
5. |
Il Consiglio concorda sul fatto che esiste un margine di miglioramento nei seguenti ambiti:
|
A. Rafforzare il recepimento a livello nazionale e l’applicazione pratica della decisione quadro relativa al MAE
|
6. |
L’efficienza e l’efficacia della decisione quadro relativa al MAE dipendono soprattutto dalla legislazione nazionale che recepisce integralmente le prescrizioni del diritto dell’UE. Nonostante i notevoli sforzi già compiuti, vi è ancora un margine di miglioramento, tenuto conto in particolare dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). |
|
7. |
Il Consiglio invita gli Stati membri a garantire il corretto recepimento della decisione quadro relativa al MAE, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della CGUE e delle raccomandazioni risultanti dal quarto ciclo di valutazioni reciproche e dal nono ciclo in corso (8), nonché dalle relazioni di attuazione della Commissione del 24 gennaio 2006, dell’11 luglio 2007, dell’11 aprile 2011 e del 2 luglio 2020 (9). Occorre rilevare che la Commissione ha avviato procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE e, ove necessario, continuerà ad avviare tali procedure nel prossimo futuro. |
|
8. |
Il manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (10), aggiornato da ultimo nel 2017, si è dimostrato uno strumento prezioso per gli operatori del settore. In considerazione degli sviluppi intervenuti nel frattempo, con particolare riguardo alle numerose sentenze della CGUE, il Consiglio invita la Commissione ad aggiornare il manuale nel prossimo futuro. |
|
9. |
Si incoraggiano gli Stati membri a facilitare l’applicazione e l’interpretazione, da parte degli operatori del settore, della legislazione nazionale che attua la decisione quadro relativa al MAE, elaborando orientamenti non vincolanti per l’applicazione del mandato d’arresto europeo. Tali orientamenti, che dovrebbero tenere conto del manuale sul mandato d’arresto europeo ed essere compatibili con lo stesso, potrebbero essere d’aiuto per le autorità giudiziarie emittenti, in particolare per quanto concerne la verifica del rispetto delle condizioni di emissione di un mandato d’arresto europeo e del principio di proporzionalità. |
|
10. |
La rassegna di Eurojust dal titolo «Case law by the Court of Justice of the EU on the EAW» (Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE relativa al mandato d’arresto europeo), aggiornata da ultimo nel marzo 2020, si è rivelata un utile strumento per gli operatori del settore. Il Consiglio invita Eurojust ad aggiornare tale rassegna, ove opportuno e con la massima frequenza possibile, e a continuare a renderla disponibile per via elettronica in una forma adeguata. |
|
11. |
Il Consiglio incoraggia gli Stati membri, la Commissione e la rete europea di formazione giudiziaria nei loro sforzi intesi a sostenere e potenziare la formazione continua degli operatori coinvolti nelle procedure di consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo e a promuovere ulteriormente gli scambi di opinioni tra operatori di diversi Stati membri. I contatti diretti tra gli operatori di diversi Stati membri rafforzano la fiducia reciproca e contribuiscono in tal modo a migliorare l’applicazione della decisione quadro relativa al MAE. Si dovrebbero esaminare ulteriormente le possibilità di ospitare eventi di formazione specifici per operatori del settore provenienti da due o più Stati membri con un elevato numero di casi di interesse comune, al fine di promuovere la comprensione reciproca. |
|
12. |
Eurojust e l’RGE svolgono un ruolo fondamentale nell’applicazione pratica della decisione quadro relativa al MAE, come è emerso con evidenza nel corso della pandemia di COVID-19. Il Consiglio incoraggia Eurojust e l’RGE a proseguire il loro prezioso lavoro e a intensificare gli sforzi sia per migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni, il coordinamento e la cooperazione tra autorità giudiziarie nazionali sia per fornire il miglior sostegno possibile alla cooperazione con la Procura europea (EPPO). |
|
13. |
Al fine di migliorare ulteriormente l’applicazione della decisione quadro relativa al MAE, dovrebbe essere reso disponibile un portale centralizzato a livello dell’Unione in cui siano raccolte e costantemente aggiornate tutte le informazioni del caso che possano facilitare il ricorso al mandato d’arresto europeo da parte degli operatori del settore. A tale scopo si invita l’RGE a valutare, in consultazione con la Commissione, Eurojust e altri pertinenti portatori di interesse, le opzioni per l’ampliamento e l’ulteriore miglioramento del sito web dell’RGE, che fornisce già un’ampia gamma di informazioni sul mandato d’arresto europeo e costituisce pertanto una buona base in tal senso. |
B. Sostenere le autorità dell’esecuzione nello svolgimento di valutazioni dei diritti fondamentali
|
14. |
Il sistema istituito dalla decisione quadro relativa al MAE è fondato sul principio di riconoscimento reciproco (considerando 6, articolo 82, paragrafo 1, TFUE); mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo rappresenta la norma (articolo 1, paragrafo 2), il rifiuto di dare esecuzione rappresenta l’eccezione. Detto rifiuto, che potrebbe aumentare il rischio di impunità e compromettere la sicurezza dei cittadini nonché la protezione delle vittime, può essere preso in considerazione, in via di principio, solo nelle circostanze di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro. Sebbene non preveda un motivo di rifiuto in caso di violazioni imminenti dei diritti fondamentali, la decisione quadro non ha l’effetto di modificare l’obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 1, paragrafo 3, considerando 12 e 13). |
|
15. |
La CGUE ha riconosciuto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in circostanze eccezionali e a determinate condizioni, può rifiutare di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo laddove sussista un rischio reale che la consegna dell’interessato possa portare a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta (11), a causa delle condizioni di detenzione nello Stato emittente, o a una violazione del diritto fondamentale a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta (12), a causa di preoccupazioni in merito all’indipendenza della magistratura nello Stato emittente. Agli operatori del settore è stato quindi affidato il difficile compito di trovare caso per caso una soluzione al conflitto tra il riconoscimento reciproco e la tutela dei diritti fondamentali. |
Protezione da trattamenti inumani o degradanti
|
16. |
La proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, prevista dall’articolo 4 della Carta, ha carattere assoluto in quanto è strettamente connessa al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta, uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito dall’articolo 2 TUE (13). |
|
17. |
Il Consiglio sottolinea che le questioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente devono essere affrontate in detto Stato membro e in riferimento a tutte le persone detenute. Evidenzia il fatto che norme minime e parametri di riferimento in materia di condizioni di detenzione, ivi compresa la custodia cautelare, esistono già sotto forma di strumenti normativi non vincolanti riconosciuti, in particolare le «Regole penitenziarie europee» del Consiglio d’Europa (14). Il Consiglio incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto di tali strumenti. |
|
18. |
Il Consiglio sottolinea l’importanza di fornire agli operatori del settore il sostegno e le informazioni necessari a svolgere la valutazione in due fasi stabilita dalla CGUE (15). Gli operatori devono avere accesso a informazioni obiettive, attendibili, specifiche e debitamente aggiornate al fine di valutare, in una prima fase, se, per quanto riguarda le condizioni di detenzione, nello Stato membro emittente sussistano carenze sistemiche o generalizzate, oppure carenze che colpiscono determinati gruppi di persone o taluni centri di detenzione. Per la seconda fase della valutazione gli operatori, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE, devono ricevere tutte le informazioni necessarie relative alle condizioni nelle quali è concretamente previsto che la persona interessata venga detenuta nello Stato membro emittente, così da poter valutare se sussistano motivi seri e comprovati di credere che, se consegnata, tale persona correrebbe un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante. |
|
19. |
Il Consiglio accoglie con favore il fatto che, al fine di migliorare l’accesso alle informazioni necessarie, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha istituito nel 2019 la banca dati sulla detenzione penale, che riunisce in un posto solo le informazioni sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri dell’UE relative agli anni 2015-2019. La FRA è invitata ad aggiornare regolarmente tale banca dati per garantire che le informazioni fornite soddisfino i requisiti definiti dalla CGUE e, a medio termine, a verificare se la banca dati risponde alle esigenze riscontrate nella pratica. |
|
20. |
Il Consiglio invita la Commissione a concentrarsi in particolare, nell’aggiornamento del manuale sul mandato d’arresto europeo, sul fornire agli operatori orientamenti sulle modalità con cui trattare la questione delle condizioni di detenzione, tenendo conto dei risultati del nono ciclo di valutazioni reciproche attualmente in corso. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare anche l’opportunità di elaborare soluzioni pratiche, quali un modello per richiedere informazioni complementari ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE. |
Salvaguardare il diritto a un processo equo
|
21. |
Il diritto a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto (16). |
|
22. |
Il Consiglio ricorda agli Stati membri la loro responsabilità di garantire il rispetto dello Stato di diritto nell’UE e di salvaguardare il diritto a un processo equo e, in particolare, l’accesso a un tribunale indipendente e imparziale. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a porre rimedio alle mancanze al fine di rafforzare la fiducia reciproca ed evitare il rischio che la cooperazione in materia penale sia politicizzata. Il Consiglio invita la Commissione ad avvalersi a tal fine della sua funzione di garante dei trattati. |
|
23. |
Il Consiglio sottolinea l’importanza di fornire agli operatori del settore il sostegno e le informazioni necessari a svolgere la valutazione in due fasi richiesta in caso di presunto rischio di violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta (17), come stabilito dalla CGUE. Gli operatori devono avere accesso a materiale obiettivo, attendibile, specifico e debitamente aggiornato al fine di valutare, in una prima fase, se nello Stato membro emittente sussista un rischio reale — connesso alla mancanza di indipendenza degli organi giurisdizionali a causa di carenze sistemiche o generalizzate — che sia violato il diritto fondamentale a un processo equo. Per la seconda fase gli operatori, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE, devono ricevere tutte le informazioni necessarie a valutare se sussistano motivi seri e comprovati di credere che la persona interessata, se consegnata, correrebbe tale rischio, tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del reato e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo. |
|
24. |
Il Consiglio invita la Commissione a fornire agli operatori, nell’aggiornamento del manuale sul mandato d’arresto europeo, orientamenti sulle modalità con cui trattare i casi di presunto rischio di violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta e a valutare, in consultazione con la FRA, modi per migliorare il loro accesso alle informazioni e alle fonti di informazione cui possono fare riferimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla CGUE. |
Garanzie
|
25. |
In conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE e del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, l’autorità dell’esecuzione può chiedere informazioni complementari e l’autorità emittente può fornire garanzie sul fatto che la persona interessata, se consegnata, non subirà una violazione dei suoi diritti fondamentali (18). |
|
26. |
Il Consiglio sottolinea che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tenuto conto della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e sulla quale si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, deve fidarsi di tali garanzie, perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che indichi il contrario (19). |
C. Affrontare taluni aspetti della procedura nello Stato membro emittente e in quello di esecuzione
Rafforzare i diritti procedurali nei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo
|
27. |
Sono stati compiuti considerevoli progressi relativamente ai diritti procedurali delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali. Nell’attuazione della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali (20) nel quadro del programma di Stoccolma (21), requisiti minimi comuni per i procedimenti penali sono stati stabiliti dalla direttiva 2010/64/UE (diritto all’interpretazione e alla traduzione), dalla direttiva 2012/13/UE (diritto all’informazione), dalla direttiva 2013/48/UE (diritto di avvalersi di un difensore), dalla direttiva (UE) 2016/343 (presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo), dalla direttiva (UE) 2016/800 (garanzie procedurali per i minori) e dalla direttiva (UE) 2016/1919 (ammissione al patrocinio a spese dello Stato). |
|
28. |
Dalle relazioni di attuazione della Commissione, pubblicate il 18 dicembre 2018 in merito alle direttive 2010/64/UE (22) e 2012/13/UE (23) e il 27 settembre 2019 in merito alla direttiva 2013/48/UE (24), emerge chiaramente la necessità di migliorare il recepimento di dette direttive. Il Consiglio invita gli Stati membri interessati a porre rimedio alle carenze individuate nelle relazioni di attuazione e a garantire la piena e corretta attuazione delle direttive. Occorre rilevare che la Commissione ha avviato procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE e, ove necessario, continuerà ad avviare tali procedure nel prossimo futuro. |
|
29. |
Il Consiglio sottolinea la necessità di valutare l’efficacia pratica dei diritti procedurali nei procedimenti nello Stato membro emittente e in quello di esecuzione in conformità della decisione quadro relativa al MAE. La relazione pubblicata dalla FRA il 27 settembre 2019, dal titolo «Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and EAW proceedings» (Attuazione pratica dei diritti: diritto di avvalersi di un difensore e diritti procedurali nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo), che esamina la situazione in otto Stati membri, è un valido contributo a tal proposito. Il Consiglio invita la FRA a valutare la possibilità di proseguire lo studio fino al 2022, estendendolo a tutti gli Stati membri e ponendo particolare enfasi sulle esperienze dei difensori coinvolti in procedure di consegna. |
Traduzioni
|
30. |
Il Consiglio ricorda che un mandato d’arresto europeo deve essere tradotto in una delle lingue ufficiali o accettate dello Stato membro di esecuzione e sottolinea che una traduzione adeguata è essenziale per l’effettivo funzionamento delle procedure di consegna previste nel quadro del mandato d’arresto europeo. |
|
31. |
Il Consiglio invita gli Stati membri a valutare, relativamente alla traduzione del mandato d’arresto europeo, l’eventualità di fare un più ampio ricorso alla possibilità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE di accettare una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, così da semplificare e accelerare la procedura. |
Trasferimento dei procedimenti e conflitti di giurisdizione
|
32. |
Al fine di evitare l’impunità in un’Europa senza frontiere, ad esempio quando l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è rifiutata, in presenza di un conflitto di giurisdizione o in caso di procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri in relazione agli stessi fatti, si pone, tra l’altro, la questione di come trasferire efficacemente i procedimenti e di come risolvere i conflitti di giurisdizione. |
|
33. |
La decisione quadro del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (2009/948/GAI) (25) mira a evitare procedimenti paralleli in relazione agli stessi fatti e violazioni del principio «ne bis in idem», ma si limita a stabilire disposizioni sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri. Come sottolineato nella relazione «Eurojust’s casework in the field of prevention and resolution of conflicts of jurisdiction» (Attività operativa di Eurojust nel settore della prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione) del 16 febbraio 2018, permangono difficoltà, in particolare nei casi complessi e in quelli relativi a conflitti negativi di giurisdizione. |
|
34. |
Attualmente non esiste un quadro giuridico comune per il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. Solo 13 Stati membri hanno ratificato la convenzione europea del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali. Gli altri Stati membri applicano la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, insieme alla convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, del 29 maggio 2000, o accordi bilaterali o di cooperazione informale. |
|
35. |
In passato, nonostante i notevoli sforzi profusi, in particolare l’iniziativa del 2009 di 16 Stati membri per una decisione quadro del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (26), non è stato possibile raggiungere un consenso su uno strumento dell’UE. Tuttavia, come sottolineato nella relazione di Eurojust del 16 febbraio 2018 e nelle conclusioni della 52a riunione plenaria dell’RGE del 2019 (27), gli operatori continuano pertanto ad affrontare sfide di natura giuridica e pratica e tendono di conseguenza a sostenere la creazione di uno strumento dell’UE. |
|
36. |
Norme comuni tra gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti e sui conflitti di giurisdizione potrebbero, in linea di principio, contribuire notevolmente alla lotta contro la criminalità transfrontaliera aumentando l’efficienza dei procedimenti penali e migliorando la corretta amministrazione della giustizia nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
|
37. |
Nella sua relazione «Via da seguire nell’ambito del riconoscimento reciproco in materia penale» (28), la presidenza rumena ha suggerito di esaminare ulteriormente la necessità di presentare una proposta legislativa sul trasferimento dei procedimenti penali in un contesto più ampio, compresa la valutazione delle disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI sui conflitti di giurisdizione. Alla luce di tale relazione, la Commissione ha finanziato uno studio accademico sul trasferimento dei procedimenti penali, che sarà ultimato nella seconda metà del 2021. |
|
38. |
Il Consiglio invita la Commissione, non appena saranno disponibili i risultati dello studio, a discutere con gli Stati membri, con Eurojust e con l’RGE se una nuova proposta di strumento dell’UE sul trasferimento dei procedimenti penali sia fattibile e presenti un valore aggiunto. In caso affermativo, la Commissione è invitata a elaborare una valutazione d’impatto e, se del caso, una proposta legislativa. |
Promuovere alternative alla detenzione e al ricorso a un mandato d’arresto europeo
|
39. |
Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a vagliare le opportunità per rafforzare, se del caso, il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà, come indicato nelle conclusioni del Consiglio adottate durante la presidenza finlandese sul ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà nel settore della giustizia penale (29). |
|
40. |
Nel valutare le conseguenze che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo avrà sulla libertà della persona ricercata, l’autorità che lo emette deve stabilire se, alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso, l’emissione di un mandato d’arresto europeo sia proporzionata. Tale valutazione stabilisce, in particolare, se il mandato d’arresto europeo sia lo strumento più appropriato o se invece possano essere utilizzate altre misure di cooperazione giudiziaria (ad esempio, ordini europei d’indagine, ordinanze cautelari europee, trasferimento di detenuti). |
|
41. |
Il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a considerare, tenendo conto dei risultati del nono ciclo di valutazioni reciproche in corso, l’eventuale necessità di incrementare il ricorso ad altre misure di cooperazione giudiziaria. |
D. Trattare le richieste di estradizione di cittadini dell’UE verso paesi terzi
|
42. |
Il Consiglio rammenta lo scambio, in occasione della videoconferenza informale dei ministri della Giustizia del 4 giugno 2020, sullo stato dei lavori per quanto riguarda il trattamento delle richieste di estradizione provenienti da paesi terzi e riguardanti cittadini dell’UE che non sono cittadini dello Stato membro richiesto. |
|
43. |
A seguito delle sentenze della CGUE nella causa Petruhhin e di diverse sentenze successive (30), nel trattare dette richieste gli Stati membri si trovano di fronte a due obblighi: da un lato, il dovere di conformarsi agli obblighi vigenti derivanti dal diritto internazionale e di contrastare il rischio che il reato in questione resti impunito e, dall’altro lato, per gli Stati membri che non procedono all’estradizione dei propri cittadini, l’obbligo, derivante dai principi della libertà di movimento e di non discriminazione in base alla nazionalità, di proteggere i cittadini di altri Stati membri nel modo più efficace possibile da misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno all’interno dell’UE. A tale riguardo, la CGUE ha chiarito che lo Stato membro richiesto deve verificare se non esista una misura alternativa meno lesiva per l’esercizio del diritto di libera circolazione e che consenta di raggiungere in modo parimenti efficace l’obiettivo consistente nell’evitare il rischio di impunità (31). Ciò comporta l’obbligo di informare lo Stato membro del quale la persona interessata ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, di consegnargli la persona richiesta, conformemente alla decisione quadro relativa al MAE, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale (32). |
|
44. |
È stato compiuto un lavoro considerevole per fornire chiarimenti sull’applicazione pratica, da parte degli Stati membri, dei principi derivanti dalla sentenza Petruhhin (33). Tuttavia, la giurisprudenza esistente non fornisce una soluzione nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non possa emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona ricercata. |
|
45. |
Il Consiglio si compiace del fatto che Eurojust e l’RGE abbiano condotto un’analisi estremamente utile delle modalità di trattamento a livello pratico delle domande di estradizione di cittadini dell’UE da parte di paesi terzi. Il Consiglio discuterà tempestivamente i risultati di tale analisi e deciderà in merito all’eventuale necessità di darvi seguito e, in caso affermativo, in quale forma. |
|
46. |
L’esperienza pratica di diversi Stati membri dimostra che vi sono casi in cui paesi terzi presentano richieste di estradizione infondate e abusive. Il Consiglio invita la Commissione a valutare la necessità, alla luce dei risultati dell’analisi condotta da Eurojust e dall’RGE, di intraprendere ulteriori azioni, come suggerire l’adozione di un approccio comune nel trattamento di richieste di ricerca e di estradizione potenzialmente abusive, anche motivate da ragioni politiche, presentate da paesi terzi. In tale contesto, dovrebbero essere prese in considerazione le migliori pratiche degli Stati membri. |
E. Rafforzare le procedure di consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo in periodi di crisi
|
47. |
Al fine di prevenire la diffusione della COVID-19, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure, quali la chiusura delle frontiere, la sospensione del traffico aereo e l’imposizione di norme rigorose in materia di contatti e distanziamento sociale. Ciò ha avuto un impatto significativo anche sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare sulle procedure di consegna previste dalla decisione quadro relativa al MAE. |
|
48. |
Il Consiglio sottolinea che garantire il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale in periodi di crisi è molto importante per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La COVID-19 ha messo in luce l’importanza di uno scambio coordinato e rapido di informazioni ed esperienze e la necessità di digitalizzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri. |
|
49. |
Per quanto riguarda il necessario scambio di informazioni ed esperienze in periodi di crisi, un approccio coordinato da parte di tutti i soggetti coinvolti è essenziale per evitare la duplicazione degli sforzi e razionalizzare la raccolta e la diffusione delle informazioni. L’uso dei questionari si è rivelato uno strumento prezioso per la raccolta delle informazioni, e la compilazione regolarmente aggiornata da parte di Eurojust e dell’RGE, che combina le informazioni ricevute da Eurojust, dall’RGE e dalla presidenza/dal segretariato generale del Consiglio, si è dimostrata uno strumento prezioso per lo scambio coordinato di informazioni e di grande utilità per gli operatori del settore. In futuro si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di una piattaforma elettronica sulla quale poter consultare e aggiornare quotidianamente informazioni utili in periodi di crisi. |
|
50. |
Il Consiglio sottolinea che la digitalizzazione riveste un ruolo centrale. La pandemia di COVID-19 ha chiaramente dimostrato la necessità di una digitalizzazione rapida e globale della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio «Accesso alla giustizia — Cogliere le opportunità della digitalizzazione» (34), approvate durante la presidenza tedesca. In molti casi, le questioni di ordine pratico possono essere risolte mediante soluzioni digitali. |
|
51. |
Il Consiglio accoglie con favore la relazione finale della Commissione sullo studio «Cross-border digital criminal justice» (Giustizia penale digitale transfrontaliera), pubblicata il 14 settembre 2020. Le misure adottate a seguito di tale studio dovrebbero prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: la creazione di canali di comunicazione elettronica sicura tra le autorità competenti, un approccio armonizzato al riconoscimento e all’uso delle firme elettroniche, o almeno un uso più flessibile dei sistemi esistenti, la creazione di un mezzo sicuro per la trasmissione di file di grandi dimensioni e un migliore allineamento dei sistemi di videoconferenza, in particolare per quanto riguarda la loro qualità e l’interoperabilità tecnica. |
(1) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(2) GU C 449 del 13.12.2018, pag. 6.
(3) Doc. 9728/19.
(4) COM(2020) 270 final.
(5) Nono ciclo di valutazioni reciproche sugli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco nel settore della privazione o limitazione della libertà personale; cfr. il doc. 6333/19 per l’ambito della valutazione.
(6) Progetto di relazione sull’attuazione del mandato d’arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI)), 4 settembre 2020; EPRS, European Implementation Assessment on the European Arrest Warrant (Valutazione dell’attuazione a livello europeo del mandato d’arresto europeo), PE 642.839, giugno 2020.
(7) Cfr. il documento della presidenza 11419/20.
(8) Cfr. la relazione finale 8302/4/09 REV 4 e il doc. 6333/19.
(9) COM(2006) 8 definitivo, COM(2007) 407 definitivo, COM(2011) 175 definitivo e COM(2020) 270 final.
(10) GU C 335 del 6.10.2017, pag. 1.
(11) CGUE, 5 aprile 2016, C-404/15, Aranyosi e Căldăraru; CGUE, 25 luglio 2018, C-220/18 PPU; CGUE, 15 ottobre 2019, C-128/18, Dorobantu.
(12) CGUE, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, LM. Si vedano i procedimenti pendenti nelle cause riunite C354/20 PPU e C-412/20 PPU, Openbaar Ministerie e a.
(13) CGUE, 5 aprile 2016, C-404/15, Aranyosi e Căldăraru, punti 85 e 87.
(14) Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.
(15) CGUE, 5 aprile 2016, C-404/15, Aranyosi e Căldăraru; CGUE, 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, punti 88-94; CGUE, 15 ottobre 2019, C-128/18, Dorobantu, punti 52-55.
(16) CGUE, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, LM, punto 48.
(17) CGUE, 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, punti 61, 68 e 79
(18) CGUE, 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, ML, punti 108-110.
(19) CGUE, 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, ML, punto 112.
(20) Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1).
(21) Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).
(22) COM(2018) 857 final.
(23) COM(2018) 858 final.
(24) COM(2019) 560 final.
(25) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.
(26) GU C 219 del 12.9.2009, pag. 7.
(27) Doc. 14501/19.
(28) Doc. 9728/19.
(29) GU C 422 del 16.12.2019, pag. 9.
(30) CGUE, 6 settembre 2016, C-182/15, Petruhhin; CGUE, 10 aprile 2018, C-191/16, Pisciotti; CGUE, 13 novembre 2018, C-247/17, Raugevicius; CGUE, 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, Ruska Federacija; cfr. la causa pendente C-398/19, Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
(31) CGUE, 6 settembre 2016, C-182/15, Petruhhin, punto 41 e punti 47-50.
(32) CGUE, 6 settembre 2016, C-182/15, Petruhhin, punto 41 e punti 47-50.
(33) Cfr. i documenti del Consiglio 10429/17, 15786/17 e 15207/17.
Il presente errata corrige non riguarda la versione italiana.
Commissione europea
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/31 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
3 dicembre 2020
(2020/C 419/10)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,2151 |
|
JPY |
yen giapponesi |
126,49 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4439 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,90358 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,3025 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0831 |
|
ISK |
corone islandesi |
153,00 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,7070 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
26,420 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
357,63 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,4733 |
|
RON |
leu rumeni |
4,8730 |
|
TRY |
lire turche |
9,5021 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6361 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5692 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4188 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7175 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6228 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 325,91 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
18,5475 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9567 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5470 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
17 181,51 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9453 |
|
PHP |
peso filippino |
58,299 |
|
RUB |
rublo russo |
90,8441 |
|
THB |
baht thailandese |
36,660 |
|
BRL |
real brasiliano |
6,3037 |
|
MXN |
peso messicano |
24,1384 |
|
INR |
rupia indiana |
89,7090 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/32 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
(2020/C 419/11)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell'Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione.
Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso delle parti interessate al fascicolo.
2. Prodotto oggetto dell'inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
|
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, |
|
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, |
|
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, |
|
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no. |
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7606111991).
La denuncia contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta del paese interessato hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l'altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e 3) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, vari sussidi, prestiti e linee di credito concessi da banche di proprietà pubblica e altri istituti finanziari a condizioni preferenziali, come pure crediti all'esportazione concessi da banche di proprietà pubblica e altri istituti finanziari; sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione e sgravi e esenzioni dall'IVA; e la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
I denuncianti sostengono che dette misure sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo la denuncia, tali misure sarebbero limitate a determinate imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifici e compensabili. In base a ciò, gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono significativi per il paese interessato.
In conformità all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa apre la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
I denuncianti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti.
Gli elementi di prova addotti dai denuncianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, il che ha compromesso gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest'ultima.
I denuncianti hanno anche fornito prove dell'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità nella RPC, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
È stato inoltre asserito che il flusso delle importazioni oggetto di sovvenzioni è destinato ad aumentare ulteriormente in modo sostanziale a causa della recente istituzione di dazi e misure nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta in mercati di paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America, la Turchia, l'India, il Messico e l'Indonesia. Ciò indica un probabile riorientamento delle esportazioni verso l'Unione, con un conseguente sostanziale aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Secondo i denuncianti, il mutamento di circostanze è chiaramente previsto e imminente.
I denuncianti sostengono inoltre che l'aumento di importazioni sleali è la causa principale del pregiudizio e che non sembra vi siano altri fattori tali da attenuare il nesso di causalità.
La Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che il volume e i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta importato hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sul livello dei prezzi praticati, il che ha compromesso gravemente l'andamento generale dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.
In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) (4), entrato in vigore l'8 giugno 2018 ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini stabiliti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (5) sulle potenziali conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
5.1. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l'esistenza e l'entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto oggetto dell'inchiesta.
5.3.1 Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/b4e93881-94c5-6b55-1a58-907cc74e7173. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha contattato anche le autorità della RPC e può eventualmente contattare le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori del paese interessato ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà questionari a disposizione dei produttori inseriti nel campione, delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.
Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità della Repubblica popolare cinese.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
b) Importo di sovvenzione individuale compensabile per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un importo di sovvenzione individuale compensabile. I produttori esportatori che intendono chiedere l'applicazione di tale importo devono compilare un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.
Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un importo di sovvenzione individuale compensabile che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (7) (8)
Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà questionari a disposizione degli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione devono inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commerciohttps://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse dell'Unione.
I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.
Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. In ogni caso, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
I produttori esportatori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
|
— |
affinché un'audizione possa svolgersi prima dell'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
|
— |
dopo la fase provvisoria la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione provvisoria delle informazioni o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione delle informazioni o dalla data del documento informativo; |
|
— |
nella fase definitiva la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale delle informazioni e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (9). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Tale riassunto dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
|
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione H |
|
Ufficio: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail:
Per le questioni relative alle sovvenzioni:
TRADE-AS675-ACF-SUBSIDY@ec.europa.eu
Per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione:
TRADE-AS675-ACF-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell'inchiesta
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro 12 mesi e in ogni caso non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte non oltre nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso.
In conformità all'articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate per iscritto del fatto che non saranno istituiti dazi quattro settimane prima della scadenza del termine fissato all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.
Le parti interessate dispongono in linea di principio di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
|
— |
le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
|
— |
le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni o sul documento informativo nella fase provvisoria. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta; |
|
— |
al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
|
— |
le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell'istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
|
— |
le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
|
— |
le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione, salvo diverse disposizioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave oppure un grave ritardo nella costituzione di un'industria, come stabilito dall'articolo 2, lettera d), del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(4) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(5) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(6) Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(7) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare il questionario per i produttori esportatori che è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(9) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
|
☐ |
Versione «sensibile» |
|
☐ |
Versione «consultabile dalle parti interessate» |
|
(barrare la casella corrispondente) |
|
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FOGLI E NASTRI SOTTILI DI ALLUMINIO DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
|
Nome della società |
|
|
Indirizzo |
|
|
Referente |
|
|
|
|
|
Telefono |
|
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società nonché il valore e il peso delle importazioni nell'Unione (dalla Cina e di qualsiasi origine) e il valore e il peso delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020), di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione quali definiti nell'avviso di apertura.
|
|
Tonnellate |
Valore in EUR |
|
Fatturato totale della propria società in EUR |
|
|
|
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese |
|
|
|
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta (di qualsiasi origine) |
|
|
|
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese |
|
|
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
|
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. ALTRE INFORMAZIONI
|
|
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione. |
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/44 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10058 – Porsche/Transnet/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/12)
1.
In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft («Porsche», Germania). |
|
— |
TransnetBW GmbH («Transnet», Germania), |
Porsche (attraverso la sua controllata MHP) e Transnet intendono acquisire il controllo comune ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3 paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni dell’UE su una società non ancora costituita, ossia una nuova impresa comune («JVC»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Porsche: società detenuta al 100 %, indirettamente controllata, da Volkswagen Aktiengesellschaft («VWAG»), che opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione, nella commercializzazione e nella vendita di autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus, autobus, telai per autobus e motori diesel, motociclette e dei relativi pezzi di ricambio e accessori. Il gruppo VW opera anche nella distribuzione dei veicoli. |
|
— |
Transnet: gestore del sistema di trasporto con sede a Stoccarda, Germania. Transnet gestisce gran parte del sistema di trasporto nel Baden-Württemberg. Transnet è una controllata al 100 % di EnBW Energie Baden-Württemberg AG («EnBW»), una società integrata di approvvigionamento energetico con sede in Germania. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10058 – Porsche / Transnet / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 222964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/46 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/13)
1.
In data 26 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti), |
|
— |
Nielsen Global Connect (Regno Unito), appartenente a Nielsen Holdings Plc (Regno Unito). |
Advent acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Nielsen Global Connect. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Advent: società di investimento di private equity che opera a livello mondiale e detiene partecipazioni in cinque settori chiave: servizi alle imprese e servizi finanziari, assistenza sanitaria, industria, commercio al dettaglio e attività ricreative, tecnologia. |
|
— |
Nielsen Global Connect: servizi di ricerca di mercato, consistenti in dati di misurazione delle operazioni al dettaglio, informazioni e analisi relative al comportamento dei consumatori. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/47 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9993 — Allianz/Noble)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/14)
1.
In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Allianz SE («Allianz»), appartenente al gruppo Allianz Group («Allianz Group») (Germania), |
|
— |
Noble plc («Noble», Regno Unito). |
Allianz acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Noble.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Allianz: fornisce servizi finanziari su scala mondiale, principalmente in relazione all’assicurazione vita e non vita e alla gestione patrimoniale, |
|
— |
Noble: fornisce di servizi di trivellazione all’industria internazionale del petrolio e del gas e possiede una flotta di unità mobili di perforazione offshore attiva in tutto il mondo. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9993 — Allianz/Noble
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/48 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10092 — Accel-KKR Capital Partners/OMERS Private Equity/KCS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/15)
1.
In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Accel-KKR Capital Partners («AKKR», Stati Uniti); |
|
— |
OCP Investment Corporation e OMERS Administration Corporation (insieme, «OMERS», Canada), facenti capo al gruppo OMERS; |
|
— |
Kerridge Commercial Systems («KCS», Regno Unito), attualmente controllato da AKKR. |
AKKR e OMERS acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di KCS. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
AKKR: impresa di private equity specializzata nelle tecnologie che investe in software e tecnologie di medio mercato e fornisce un’ampia gamma di soluzioni di capitale, tra cui capitale di buyout, investimenti minority growth e alternative al credito; |
|
— |
OMERS: fondo pensione che eroga prestazioni pensionistiche ai propri iscritti nell’Ontario. Gestisce inoltre un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e investimenti in beni immobili, private equity e infrastrutture; |
|
— |
KCS: fornitore di software di pianificazione delle risorse delle imprese, principalmente nei settori dei prodotti edili, delle componenti automobilistiche e dei distributori industriali. Fornisce soluzioni in grado di: i) gestire in modo accurato ed efficiente i gruppi di vendita; ii) gestire e mantenere livelli ottimali di scorte; iii) controllare scorte, vendite e acquisti; iv) gestire la contabilità; v) interpretare visivamente i risultati delle vendite e vi) sostenere gli obiettivi dei servizi online ai clienti. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10092 — Accel-KKR Capital Partners/OMERS Private Equity/KCS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/49 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 419/16)
1.
In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
StorageMart Partners, LLC e affiliati («parti Burnam», Stati Uniti), |
|
— |
E. Stanley Kroenke e affiliati («le parti Kroenke», Stati Uniti), |
|
— |
SMG StorCo, LLC («SMG», Stati Uniti), controllata indirettamente da GIC Realty (Singapore), |
|
— |
Cascade Investment L.L.C. («Cascade Investment», Stati Uniti), |
|
— |
SMARTCo Properties, L.P. («StorageMart», Stati Uniti). |
Le parti Burnam, le parti Kroenke, SMG e Cascade Investment acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di StorageMart.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
StorageMart: catena di strutture di self-storage che operano negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. StorageMart possiede 220 strutture in tutto il mondo, di cui 16 nel Regno Unito, situate in Buckinghamshire, Essex, Kent, Norfolk, Suffolk, Surrey, East Sussex e West Sussex, |
|
— |
parti Burnam: comprendono StorageMart Partners, L.L.C, e affiliati, di cui Cris Burnam è amministratore delegato di StorageMart e Mike Burnam presidente di StorageMart. Attualmente le parti Burnam controllano congiuntamente l’impresa oggetto dell’operazione, attraverso la quale operano principalmente negli Stati Uniti, nel settore dello self-storage, |
|
— |
parti Kroenke: comprendono entità affiliate a E. Stanley Kroenke, persona fisica residente negli Stati Uniti che controlla un portafoglio internazionale di investimenti, principalmente nei settori dello sport e degli immobili. Le parti Kroenke detengono una partecipazione di controllo nell’impresa oggetto dell’operazione, prima dell’operazione, e sono attive principalmente negli Stati Uniti, |
|
— |
SMG: controllata indiretta al 100 % di GIC Realty, una società a responsabilità limitata costituita a norma del diritto di Singapore. GIC Realty è la holding per gli investimenti immobiliari effettuati per conto del governo di Singapore, |
|
— |
Cascade Investment: impresa di investimento privata con un portafoglio di investimenti globale, che opera principalmente in Nord America. Si tratta di una società a responsabilità limitata il cui socio unico è William H. Gates III. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussels |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).