ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 383

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
11 novembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 383/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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Corte di giustizia

2019/C 383/02

Decisione della Corte di giustizia, dell’1 ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di

2

 

Tribunale

2019/C 383/03

Decisione del Tribunale, del 16 ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2019/C 383/04

Causa C-82/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 – TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissione europea, Monsanto Europe, Monsanto Company, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) [Impugnazione – Ambiente – Prodotti geneticamente modificati – Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 10, paragrafo 1 – Domanda di riesame interno della decisione proposta in applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale – Rigetto della domanda]

6

2019/C 383/05

Causa C-299/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin - Germania) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google LLC, succeduta alla Google Inc. (Rinvio pregiudiziale – Politica industriale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Articolo 1, punto 11 – Nozione di regola tecnica)

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2019/C 383/06

Causa C-347/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam – Paesi Bassi) – A, B, C, D, E, F, G/Staatssecretaris van Economische Zaken [Rinvio pregiudiziale – Tutela della salute – Pacchetto igiene – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Regolamento (CE) n. 854/2004 – Igiene per gli alimenti di origine animale – Carni di pollame – Ispezione post mortem delle carcasse – Contaminazione visibile di una carcassa – Politica di tolleranza zero]

7

2019/C 383/07

Cause riunite C-447/17 P e C-479/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2019 – Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea/Guardian Europe Sàrl, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (causa C-447/17 P) e Guardian Europe Sàrl/Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (C-479/17 P) (Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di una causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente – Disapplicazione della nozione di impresa unica – Danni patrimoniali – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Lucro cessante – Danno morale – Responsabilità dell’Unione europea per danni causati da violazioni del diritto dell’Unione derivanti da una decisione del Tribunale – Assenza di responsabilità)

8

2019/C 383/08

Cause riunite C-612/17 e C-613/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti - Italia) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17) [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Nozione di capacità di determinare la politica generale o il programma di un’istituzione senza scopo di lucro – Portata – Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20309, lettera i), ultima frase – Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro]

9

2019/C 383/09

Causa C-676/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploiești - Romania) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione – Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale – Termine per la presentazione di tale domanda)

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2019/C 383/10

Causa C-683/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça - Portogallo) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di opera – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento]

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2019/C 383/11

Causa C-686/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH [Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di paese di origine – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative]

12

2019/C 383/12

Causa C-688/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Bayer Pharma AG/Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Brevetti – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 7 – Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un brevetto – Misure provvisorie – Successivo annullamento del brevetto – Conseguenze – Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie)

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2019/C 383/13

Causa C-709/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019 – Commissione europea/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association [Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 – Importazione di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo instituito sulle importazioni di biciclette originarie dalla Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Operazioni di assemblaggio – Provenienza e origine dei pezzi di bicicletta – Pezzi spediti dalla Cina in Sri Lanka, lavorati in Sri Lanka e successivamente spediti in Pakistan per l’assemblaggio]

14

2019/C 383/14

Causa C-28/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG [Rinvio pregiudiziale – Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro – Regolamento (UE) n. 260/2012 – Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) – Pagamento mediante addebito diretto – Articolo 9, paragrafo 2 – Accessibilità del pagamento – Requisito del domicilio]

15

2019/C 383/15

Causa C-46/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto [Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento]

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2019/C 383/16

Cause riunite C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 e C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 e C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 e C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 e C-148/18)/Bezirkshauptmannschaft Murtal (Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Conservazione e traduzione della documentazione salariale – Permesso di lavoro – Sanzioni – Proporzionalità – Ammende di importo minimo predefinito – Cumulo – Assenza di un massimale – Spese giudiziarie – Pena detentiva sostitutiva)

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2019/C 383/17

Causa C-71/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret - Danimarca) – Skatteministeriet/KPC Herning [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – Qualificazione – Articoli 12 e 135 – Nozione di terreno edificabile – Nozione di fabbricato – Valutazione della realtà economica e commerciale – Valutazione degli elementi oggettivi – Intenzione delle parti]

18

2019/C 383/18

Causa C-94/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) - Irlanda) – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di avente diritto – Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva – Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo)

18

2019/C 383/19

Causa C-104/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Joaquín Nadal Esteban [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio]

19

2019/C 383/20

Causa C-123/18 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019 – HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente per effetto dell’inserimento del suo nominativo nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Nozione di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione – Valutazione – Nozione di società posseduta o controllata – Obbligo di motivazione)

20

2019/C 383/21

Causa C-143/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito al consumo concluso a distanza – Diritto di recesso – Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore – Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)

21

2019/C 383/22

Causa C-145/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 – Allegato IX, parte A, punto 7) – Aliquota IVA ridotta – Oggetti d’arte – Nozione – Fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari – Normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico]

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2019/C 383/23

Causa C-172/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas [Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 97, paragrafo 5 – Competenza giurisdizionale – Azione per contraffazione – Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio l’atto di contraffazione è stato commesso – Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali]

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2019/C 383/24

Cause riunite C-199/18, C-200/18 e C-343/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato - Italia) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18)/Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18) [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali – Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori – Importi minimi delle tasse]

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2019/C 383/25

Causa C-290/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Flora e fauna selvatiche – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4 – Allegati I e II – Siti di importanza comunitaria – Mancata designazione – Zone speciali di conservazione – Misure necessarie – Mancata adozione)

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2019/C 383/26

Causa C-331/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove - Slovacchia) – TE/Pohotovosť s.r.o. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3 – Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese)

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2019/C 383/27

Causa C-333/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Lombardi Srl/Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl (Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale)

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2019/C 383/28

Causa C-347/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano - Italia) – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all’allegato 1 – Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine – Verifica d’ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori]

26

2019/C 383/29

Causa C-377/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di AH, PB, CX, KM, PH [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d’innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48]

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2019/C 383/30

Causa C-383/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Polonia) – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto)

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2019/C 383/31

Causa C-397/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona - Spagna) – DW/Nobel Plastiques Ibérica SA (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), e articolo 5 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap – Lavoratore particolarmente sensibile ai rischi professionali ai sensi del diritto nazionale – Esistenza di un handicap – Licenziamento per ragioni oggettive fondato sui criteri della produttività, della polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché dell’assenteismo – Particolare svantaggio per i disabili – Discriminazione indiretta – Soluzioni ragionevoli – Individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione)

29

2019/C 383/32

Causa C-417/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas - Lituania) – AW, BV, CU, DT/Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Articolo 26, paragrafo 5 – Numero di emergenza unico europeo – Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante)

30

2019/C 383/33

Causa C-443/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana [Inadempimento di uno Stato – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Articolo 16, paragrafi 1 e 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) – Misure di contenimento – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta – Articolo 7, paragrafo 7 – Obbligo di monitoraggio – Ispezioni annuali – Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 – Misure di eradicazione – Inadempimento costante e generale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione]

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2019/C 383/34

Causa C-468/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanța - Romania) – R/P [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 – Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo – Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d’incompetenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare – Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare]

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2019/C 383/35

Causa C-473/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Norme dell’Unione europea sulla conversione valutaria – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali – Calcolo dell’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera – Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio]

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2019/C 383/36

Causa C-540/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2019 – HX/Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure rivolte nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi)

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2019/C 383/37

Causa C-541/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt [Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Segno cancelletto (hashta)]

34

2019/C 383/38

Causa C-559/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 85044030 – Convertitori statici – Criteri di classificazione – Destinazione essenziale]

35

2019/C 383/39

Causa C-239/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) – Eli Lilly and Company/Genentech Inc. [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera b) – Condizioni di rilascio – Autorizzazione all’immissione in commercio – Autorizzazione rilasciata a un terzo – Irricevibilità manifesta]

35

2019/C 383/40

Causa C-71/19 P: Impugnazione proposta il 30 gennaio 2019 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 novembre 2018, causa T-854/16, Barata/Parlamento

36

2019/C 383/41

Causa C-185/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral presso l’Asociația de arbitraj presso il foro di Cluj (Romania) il 25 febbraio 2019 – KE/LF

36

2019/C 383/42

Causa C-412/19 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2019 da Xianhao Pan avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2019, causa T-777/17, Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

37

2019/C 383/43

Causa C-460/19 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2019 dalla Stada Arzneimittel AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 aprile 2019, causa T-804/17, Stada Arzneimittel AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

37

2019/C 383/44

Causa C-541/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 – XW/Eurowings GmbH

38

2019/C 383/45

Causa C-542/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 – YX/Eurowings GmbH

38

2019/C 383/46

Causa C-574/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 29 luglio 2019 – PL/Deutsche Lufthansa AG

39

2019/C 383/47

Causa C-581/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 30 luglio 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira

39

2019/C 383/48

Causa C-584/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) il 2 agosto 2019 – Procedimento penale a carico di A***** e altri autori ignoti

40

2019/C 383/49

Causa C-597/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 6 agosto 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited/Telenet BVBA

41

2019/C 383/50

Causa C-604/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 9 agosto 2019 – Gmina Wrocław/Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

42

2019/C 383/51

Causa C-620/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 agosto 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG

43

2019/C 383/52

Causa C-625/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/XD

44

2019/C 383/53

Causa C-626/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/YC

44

2019/C 383/54

Causa C-627/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/ZB

45

2019/C 383/55

Causa C-630/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 23 agosto 2019 – PAGE Internacional, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

46

2019/C 383/56

Causa C-636/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 26 agosto 2019 – Y/CAK

46

2019/C 383/57

Causa C-666/19 P: Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

47

2019/C 383/58

Causa C-669/19 P: Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-838/16, BP/Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

48

2019/C 383/59

Causa C-697/19 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Corporation, Sony Electronics, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-762/15, Sony e Sony Elctronics/Commissione

49

2019/C 383/60

Causa C-698/19 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America/Commissione

51

2019/C 383/61

Causa C-700/19P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Tecnhology Korea Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Korea/Commissione

52

2019/C 383/62

Causa C-702/19 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-582/15, Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG/Commissione europea

53

2019/C 383/63

Causa C-706/19 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-522/15, CCPL e a./Commissione

55

 

Tribunale

2019/C 383/64

Causa T-883/16: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Polonia/Commissione (Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe – Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 – Principio di solidarietà energetica)

57

2019/C 383/65

Cause riunite T-721/17 e T-722/17: Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Topor-Gilka e WO Technopromexport/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione)

58

2019/C 383/66

Causa T-741/17: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Trasys International e Axianseu – Digital Solutions/AESA (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Obbligo di motivazione – Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse – Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte – Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara)

59

2019/C 383/67

Causa T-50/18: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BO/Corte di giustizia dell’Unione europea (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Bando di gara della Corte di giustizia dell’Unione europea – Traduttori free-lance – Procedura di selezione – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione)

59

2019/C 383/68

Causa T-51/18: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BP/Corte di giustizia dell’Unione europea (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Bando di gara della Corte di giustizia dell’Unione europea – Traduttori free-lance – Procedura di selezione – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione)

60

2019/C 383/69

Causa T-66/18: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BQ/Corte di giustizia dell’Unione europea (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Gara d’appalto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Traduttori freelance – Procedura di selezione – Rigetto dell’offerta di un partecipante – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione)

61

2019/C 383/70

Causa T-472/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 agosto 2019 – BASF/Commissione (Procedimento sommario – Medicinale – Autorizzazione all'immissione in commercio – Esteri etilici di acidi omega-3 – Insussistenza dell’urgenza)

61

2019/C 383/71

Causa T-565/19: Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Oltchim/Commissione

62

2019/C 383/72

Causa T-599/19: Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – EM/Parlamento

63

2019/C 383/73

Causa T-603/19: Ricorso proposto il 9 settembre 2019– Helsingin Bussiliikenne Oy/Commissione

64

2019/C 383/74

Causa T-605/19: Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – EP/Commissione

65

2019/C 383/75

Causa T-627/19: Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Shindler e a./Commissione

66

2019/C 383/76

Causa T-628/19: Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Teva/Commissione e EMA

67

2019/C 383/77

Causa T-630/19: Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – AH/Eurofound

68

2019/C 383/78

Causa T-631/19: Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA/ACER

69

2019/C 383/79

Causa T-633/19: Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – Essential Export/EUIPO – Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)

71

2019/C 383/80

Causa T-635/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

72

2019/C 383/81

Causa T-639/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO – Embutidos Monells (5Ms MMMMM)

73

2019/C 383/82

Causa T-641/19: Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – FD/Impresa comune Fusion for Energy

74

2019/C 383/83

Causa T-642/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione

75

2019/C 383/84

Causa T-643/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

76

2019/C 383/85

Causa T-644/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Linde Material Handling/EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight)

77

2019/C 383/86

Causa T-646/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – eSky Group IP/EUIPO – Gröpel (e)

78

2019/C 383/87

Causa T-659/19: Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix)

78

2019/C 383/88

Causa T-664/19: Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

79


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 383/01)

Ultima pubblicazione

GU C 372 del 4.11.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 363 del 28.10.2019

GU C 357 del 21.10.2019

GU C 348 del 14.10.2019

GU C 337 del 7.10.2019

GU C 328 del 30.9.2019

GU C 319 del 23.9.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

dell’1 ottobre 2019

che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di

(2019/C 383/02)

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

Visto il trattato sull’Unione europea, e segnatamente l’articolo 19,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), «[o]gni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano»,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, «[i]l rispetto [delle] regole [in materia di protezione dei dati di carattere personale] è soggetto al controllo di un’autorità indipendente»,

Considerato che, in forza dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, le missioni di controllo del Garante europeo della protezione dei dati non si estendono al trattamento dei dati personali effettuato dalla Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali,

Considerato che, per quanto attiene al controllo di un siffatto trattamento, il legislatore dell’Unione, facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ha suggerito, al considerando 74 del regolamento (UE) 2018/1725, l’istituzione di un controllo indipendente, ad esempio attraverso un meccanismo interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Se una persona fisica sottopone al cancelliere della Corte di giustizia una domanda che lo invita ad adottare una decisione in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia, egli notifica la propria decisione all’interessato entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno della presentazione di tale domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta equivale a una decisione implicita di rigetto della domanda.

2.   Una decisione adottata dal cancelliere della Corte di giustizia in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia, in risposta a una domanda ai sensi del paragrafo 1 o di propria iniziativa, può essere oggetto di un reclamo dinanzi al comitato previsto dall’articolo 2 (in prosieguo: il «comitato») alle condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 2

1.   Il comitato è composto da un presidente e da due membri, scelti tra i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia.

2.   Il presidente e i membri del comitato sono designati dalla Corte di giustizia su proposta del presidente dell’organo giurisdizionale per la durata del suo mandato.

3.   Su proposta del suo presidente, la Corte di giustizia designa altresì membri supplenti che saranno chiamati a sedere nel comitato qualora uno o più membri del comitato siano a ciò impossibilitati. I membri supplenti sostituiscono i membri impossibilitati, seguendo l’ordine protocollare.

4.   In caso d’impedimento del presidente del comitato, quest’ultimo è presieduto da uno dei suoi membri titolari o supplenti, seguendo l’ordine protocollare.

5.   Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest’ultimo redige l’ordine del giorno delle riunioni e il processo verbale di queste ultime.

6.   Il comitato è assistito nel suo funzionamento dal consigliere giuridico per gli affari amministrativi della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 3

1.   Il reclamo è proposto dalla persona fisica interessata dalla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal suo rappresentante, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale decisione o, se del caso, a decorrere dalla data in cui tale persona ne è venuta a conoscenza.

2.   Il reclamo è proposto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Quando il reclamo soddisfa le condizioni previste dall’articolo 3, il comitato effettua un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Il comitato può ascoltare qualsiasi persona di cui ritenga utile l’audizione.

3.   Il comitato può annullare e, in tal caso, anche riformare, o confermare la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La decisione del comitato si sostituisce, nei confronti dell’autore del reclamo, alla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   Il comitato notifica all’autore del reclamo la sua decisione, che è adottata entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione di tale reclamo. In mancanza di decisione esplicita del comitato entro tale termine, si considera che esso abbia confermato la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

5.   La presentazione da parte dell’autore del reclamo di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, pone fine alla competenza del comitato a trattare il reclamo di cui è stato investito.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, l’8 ottobre 2019

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS


Tribunale

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/4


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 16 ottobre 2019

che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale

(2019/C 383/03)

IL TRIBUNALE,

Visto il trattato sull’Unione europea, e segnatamente l’articolo 19,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), «[o]gni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano»,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, «[i]l rispetto [delle] regole [in materia di protezione dei dati di carattere personale] è soggetto al controllo di un’autorità indipendente»,

Considerato che, in forza dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, le missioni di controllo del Garante europeo della protezione dei dati non si estendono al trattamento dei dati personali effettuato dal Tribunale nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali,

Considerato che, per quanto attiene al controllo di un siffatto trattamento, il legislatore dell’Unione, facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ha suggerito, al considerando 74 del regolamento (UE) 2018/1725, l’istituzione di un controllo indipendente, ad esempio attraverso un meccanismo interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Se una persona fisica sottopone al cancelliere del Tribunale una domanda che lo invita ad adottare una decisione in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale, egli notifica la propria decisione all’interessato entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno della presentazione di tale domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta equivale a una decisione implicita di rigetto della domanda.

2.   Una decisione adottata dal cancelliere del Tribunale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale, in risposta a una domanda ai sensi del paragrafo 1 o di propria iniziativa, può essere oggetto di un reclamo dinanzi al comitato previsto dall’articolo 2 (in prosieguo: il «comitato») alle condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 2

1.   Il comitato è composto da un presidente e da due membri, scelti tra i giudici del Tribunale.

2.   Il presidente e i membri del comitato sono designati dal Tribunale su proposta del presidente dell’organo giurisdizionale per la durata del suo mandato.

3.   Su proposta del suo presidente, il Tribunale designa altresì membri supplenti che saranno chiamati a sedere nel comitato qualora uno o più membri del comitato siano a ciò impossibilitati. I membri supplenti sostituiscono i membri impossibilitati, seguendo l’ordine protocollare.

4.   In caso d’impedimento del presidente del comitato, quest’ultimo è presieduto da uno dei suoi membri titolari o supplenti, seguendo l’ordine protocollare.

5.   Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest’ultimo redige l’ordine del giorno delle riunioni e il processo verbale di queste ultime.

6.   Il comitato è assistito nel suo funzionamento dal consigliere giuridico per gli affari amministrativi della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 3

1.   Il reclamo è proposto dalla persona fisica interessata dalla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal suo rappresentante, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale decisione o, se del caso, a decorrere dalla data in cui tale persona ne è venuta a conoscenza.

2.   Il reclamo è proposto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Quando il reclamo soddisfa le condizioni previste dall’articolo 3, il comitato effettua un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Il comitato può ascoltare qualsiasi persona di cui ritenga utile l’audizione.

3.   Il comitato può annullare e, in tal caso, anche riformare, o confermare la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La decisione del comitato si sostituisce, nei confronti dell’autore del reclamo, alla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   Il comitato notifica all’autore del reclamo la sua decisione, che è adottata entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione di tale reclamo. In mancanza di decisione esplicita del comitato entro tale termine, si considera che esso abbia confermato la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

5.   La presentazione da parte dell’autore del reclamo di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, pone fine alla competenza del comitato a trattare il reclamo di cui è stato investito.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2019.

Il Cancelliere

E. COULON

del Il presidente

M. VAN DER WOUDE


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 – TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissione europea, Monsanto Europe, Monsanto Company, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(Causa C-82/17 P) (1)

(Impugnazione - Ambiente - Prodotti geneticamente modificati - Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 10, paragrafo 1 - Domanda di riesame interno della decisione proposta in applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Rigetto della domanda)

(2019/C 383/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (rappresentanti: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, G. Gattinara e C. Valero, agenti), Monsanto Europe, Monsanto Company (rappresentanti: inizialmente M. Pittie e successivamente P. Honoré e A. Helfer, avocats), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La TestBioTech eV, l’European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e la Sambucus eV sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Monsanto Europe e la Monsanto Company si fanno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin - Germania) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google LLC, succeduta alla Google Inc.

(Causa C-299/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica industriale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 98/34/CE - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Articolo 1, punto 11 - Nozione di «regola tecnica»)

(2019/C 383/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Convenuta: Google LLC, succeduta alla Google Inc.

Dispositivo

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam – Paesi Bassi) – A, B, C, D, E, F, G/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-347/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della salute - Pacchetto igiene - Regolamento (CE) n. 853/2004 - Regolamento (CE) n. 854/2004 - Igiene per gli alimenti di origine animale - Carni di pollame - Ispezione post mortem delle carcasse - Contaminazione visibile di una carcassa - Politica di tolleranza zero)

(2019/C 383/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E, F, G

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

1)

L’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contaminazione» comprende non soltanto la contaminazione causata da feci, ma anche la contaminazione causata dal contenuto del gozzo e dalla bile.

2)

L’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento n. 853/2004 deve essere interpretato nel senso che una carcassa di pollame deve essere esente da contaminazioni visibili dopo la fase della pulitura e prima della fase della refrigerazione.

3)

L’allegato I, sezione I, capo II, parte D, punto 1, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’autorità competente, ai fini dell’ispezione delle carcasse di pollame, prelevi queste ultime dalla linea di macellazione e proceda a un esame sia esterno che interno di tali carcasse, sollevando, se necessario, lo strato di grasso delle stesse, a condizione che tale esame non ecceda quanto necessario per garantire l’efficacia di tale controllo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2019 – Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea/Guardian Europe Sàrl, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (causa C-447/17 P) e Guardian Europe Sàrl/Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (C-479/17 P)

(Cause riunite C-447/17 P e C-479/17 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di una causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente - Disapplicazione della nozione di «impresa unica» - Danni patrimoniali - Spese di garanzia bancaria - Nesso causale - Lucro cessante - Danno morale - Responsabilità dell’Unione europea per danni causati da violazioni del diritto dell’Unione derivanti da una decisione del Tribunale - Assenza di responsabilità)

(2019/C 383/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Causa C-447/17 P

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram e K. Sawyer, successivamente J. Inghelram, agenti)

Altre parti nel procedimento: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly, solicitor, e F. Louis, avocat) Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti)

Causa C-479/17 P

Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly, solicitor, e F. Louis, avocat)

Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram e K. Sawyer, successivamente J. Inghelram, agenti), Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 7 giugno 2017, Guardian Europe/Unione europea (T-673/15, EU:T:2017:377), è annullato.

2)

L’impugnazione principale nella causa C-479/17 P, proposta dalla Guardian Europe Sàrl, è respinta.

3)

L’impugnazione incidentale nella causa C-479/17 P, proposta dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è respinta.

4)

Il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Guardian Europe Sàrl, nella parte in cui è diretto ad ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 936 000, a titolo dell’asserito danno patrimoniale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria al di là del termine ragionevole di giudizio nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494), è respinto.

5)

La Guardian Europe Sàrl è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte quelle sostenute dall’Unione europea, rappresentata sia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che dalla Commissione europea, tanto in primo grado quanto nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-447/17 P e in quello dell’impugnazione principale nella causa C-479/17 P.

6)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si fa carico, oltre che delle proprie spese, di tutte quelle sostenute dalla Guardian Europe Sàrl nell’ambito dell’impugnazione incidentale nella causa C-479/17 P.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti - Italia) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

(Cause riunite C-612/17 e C-613/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 549/2013 - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea - Allegato A, punto 20.15 - Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro - Allegato A, punto 20.15, seconda frase - Nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività» - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di «capacità di determinare la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro - Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20309, lettera i), ultima frase - Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro)

(2019/C 383/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti

Ricorrenti: Federazione Italiana Golf (FIG) (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (C-613/17)

Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

Dispositivo

1)

La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20 309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.

2)

La nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20 309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20 310, a detto regolamento.

3)

L’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20 309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


11.11.2019   

IT

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C 383/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploiești - Romania) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-676/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Principio della certezza del diritto - Autorità di cosa giudicata - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione - Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale - Termine per la presentazione di tale domanda)

(2019/C 383/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Ploiești

Parti

Ricorrente: Oana Mădălina Călin

Convenuti: Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione.

2)

Tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, all’applicazione da parte di un giudice nazionale di un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva qualora, al momento della presentazione di tale domanda di revocazione, la sentenza che stabilisce detto termine non sia stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


11.11.2019   

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C 383/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça - Portogallo) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV

(Causa C-683/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «opera» - Protezione delle opere mediante il diritto d’autore - Presupposti - Articolazione con la protezione dei disegni e modelli - Direttiva 98/71/CE - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Modelli di abbigliamento)

(2019/C 383/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Convenuta: G-Star Raw CV

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.


(1)  GU C 52 del 12.2.2018.


11.11.2019   

IT

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C 383/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

(Causa C-686/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Prodotti ortofrutticoli - Norme di commercializzazione - Nozione di «paese di origine» - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articolo 113 bis, paragrafo 1 - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 76, paragrafo 1 - Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 60, paragrafo 1 - Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - Articolo 31, lettera b) - Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro - Etichettatura dei prodotti alimentari - Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore - Direttiva 2000/13/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 1, paragrafo 4 - Articolo 2, paragrafo 3 - Indicazioni esplicative)

(2019/C 383/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Convenuto: Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

2)

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.

3)

Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.

4)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione del paese di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


11.11.2019   

IT

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C 383/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Bayer Pharma AG/Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

(Causa C-688/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Brevetti - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 9, paragrafo 7 - Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un brevetto - Misure provvisorie - Successivo annullamento del brevetto - Conseguenze - Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie)

(2019/C 383/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bayer Pharma AG

Convenute: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che non si debba risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo, purché tale normativa consenta al giudice di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le suddette misure.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


11.11.2019   

IT

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C 383/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019 – Commissione europea/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

(Causa C-709/17 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 - Importazione di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine - Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo instituito sulle importazioni di biciclette originarie dalla Cina - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 13 - Elusione - Operazioni di assemblaggio - Provenienza e origine dei pezzi di bicicletta - Pezzi spediti dalla Cina in Sri Lanka, lavorati in Sri Lanka e successivamente spediti in Pakistan per l’assemblaggio)

(2019/C 383/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. França, J.-F. Brakeland, e A. Demeneix, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (rappresentanti: P. Bentley, QC), European Bicycle Manufacturers Association (rappresentanti: J. Beck, solicitor e L. Ruessmann, avocat)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commissione (T-435/15, EU:T:2017:712), è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento proposto dalla Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd è respinto.

3)

La Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


11.11.2019   

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C 383/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Causa C-28/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro - Regolamento (UE) n. 260/2012 - Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) - Pagamento mediante addebito diretto - Articolo 9, paragrafo 2 - Accessibilità del pagamento - Requisito del domicilio)

(2019/C 383/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Deutsche Bahn AG

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante addebito diretto denominato in euro effettuato attraverso lo schema di addebiti diretti istituito a livello di Unione europea (addebito diretto SEPA) qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


11.11.2019   

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C 383/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Causa C-46/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Settore del latte e dei latticini - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2 - Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Importo del prezzo del latte - Applicazione obbligatoria di una trattenuta - Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 - Acquirente - Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare - Produttori - Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile - Tutela del legittimo affidamento)

(2019/C 383/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin, Sebastiano Bolzon

Convenute: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Dispositivo

1)

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

2)

L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

3)

Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 e C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 e C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 e C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 e C-148/18)/Bezirkshauptmannschaft Murtal

(Cause riunite C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Conservazione e traduzione della documentazione salariale - Permesso di lavoro - Sanzioni - Proporzionalità - Ammende di importo minimo predefinito - Cumulo - Assenza di un massimale - Spese giudiziarie - Pena detentiva sostitutiva)

(2019/C 383/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 e C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 e C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 e C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 e C-148/18)

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Murtal

con l’intervento di: Finanzpolizei

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l’irrogazione di ammende:

che non possono essere inferiori a un importo predefinito;

che sono state irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale;

alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20 % del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga, e

che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


11.11.2019   

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C 383/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret - Danimarca) – Skatteministeriet/KPC Herning

(Causa C-71/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato - Qualificazione - Articoli 12 e 135 - Nozione di «terreno edificabile» - Nozione di «fabbricato» - Valutazione della realtà economica e commerciale - Valutazione degli elementi oggettivi - Intenzione delle parti)

(2019/C 383/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuto: KPC Herning

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/18


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) - Irlanda) – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Causa C-94/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 - Nozione di «avente diritto» - Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione - Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva - Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo)

(2019/C 383/18)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Nalini Chenchooliah

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Dispositivo

L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/19


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Joaquín Nadal Esteban

(Causa C-104/18 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivi di nullità assoluta - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) - Malafede al momento del deposito della domanda di marchio)

(2019/C 383/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ (rappresentanti: J. Güell Serra e E. Stoyanov Edissonov, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Joaquín Nadal Esteban (rappresentante: J.L Donoso Romero, abogado)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), è annullata.

2)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 giugno 2016 (procedimento R 1779/2015-2) è annullata.

3)

La domanda diretta a far dichiarare nullo il marchio controverso è respinta.

4)

Il sig. Joaquín Nadal Esteban e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a farsi carico, in parti uguali, delle spese sostenute dalla Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ relative tanto al procedimento di primo grado nella causa T-687/16 quanto a quello di impugnazione.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/20


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019 – HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-123/18 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente per effetto dell’inserimento del suo nominativo nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Ricorso per risarcimento danni - Condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Nozione di «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione» - Valutazione - Nozione di «società posseduta o controllata» - Obbligo di motivazione)

(2019/C 383/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (rappresentante: M. Schlingmann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Tricot, M. Kellerbauer e C. Zadra, successivamente R. Tricot, C. Hödlmayr e C. Zadra, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017, HTTS/Consiglio (T 692/15, EU:T:2017:890), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


11.11.2019   

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C 383/21


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn - Germania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG

(Causa C-143/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2002/65/CE - Contratto di credito al consumo concluso a distanza - Diritto di recesso - Esercizio del diritto di recesso successivamente all’integrale esecuzione del contratto su richiesta espressa del consumatore - Comunicazione al consumatore delle informazioni relative al diritto di recesso)

(2019/C 383/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bonn

Parti

Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano

Resistente: DSL Bank – succursale della DB Privat- und Firmenkundenbank AG, già DSL Bank – unità operativa della Deutsche Postbank AG

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


11.11.2019   

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C 383/22


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-145/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 - Allegato IX, parte A, punto 7) - Aliquota IVA ridotta - Oggetti d’arte - Nozione - Fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari - Normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico)

(2019/C 383/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Regards Photographiques SARL

Convenuto: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

1)

Per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.

2)

L’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.


(1)  GU C 161 del 7.05.2018.


11.11.2019   

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C 383/23


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Causa C-172/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 97, paragrafo 5 - Competenza giurisdizionale - Azione per contraffazione - Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio «l’atto di contraffazione è stato commesso» - Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali)

(2019/C 383/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Convenuti: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Dispositivo

L’articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell’Unione europea che si ritiene leso dall’uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nella pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un’azione per contraffazione contro tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


11.11.2019   

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C 383/23


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato - Italia) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18)/Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)

(Cause riunite C-199/18, C-200/18 e C-343/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 27 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento - Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali - Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori - Importi minimi delle tasse)

(2019/C 383/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18) e SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa (C-343/18)

Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna (C-199/18 e C-200/18) e Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna (C-343/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno l’obbligo di imporre il pagamento di tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell’allegato IV, sezione A, e nell’allegato V, sezione A, di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento.

2)

L’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all’allegato IV, sezione B, e all’allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 268 del 30.7.2018.


11.11.2019   

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C 383/24


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-290/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Flora e fauna selvatiche - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 4, paragrafo 4 - Allegati I e II - Siti di importanza comunitaria - Mancata designazione - Zone speciali di conservazione - Misure necessarie - Mancata adozione)

(2019/C 383/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Reis Silva, H. Almeida, A. Pimenta e P. Barros da Costa, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo designato quali zone speciali di conservazione 61 siti di importanza comunitaria, riconosciuti dalla Commissione europea nella decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, e nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla data di adozione di tali decisioni, e, non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle specie dell’allegato II di tale direttiva presenti in tali siti di importanza comunitaria, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


11.11.2019   

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C 383/25


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove - Slovacchia) – TE/Pohotovosť s.r.o.

(Causa C-331/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/48/CE - Tutela dei consumatori - Credito ai consumatori - Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3 - Informazioni da menzionare nel contratto - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese)

(2019/C 383/26)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: TE

Convenuta: Pohotovosť s.r.o.

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/26


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Lombardi Srl/Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

(Causa C-333/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta - Ricorso incidentale dell’aggiudicatario - Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale)

(2019/C 383/27)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lombardi Srl

Convenuti: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Nei confronti di: Robertazzi Costruzioni Srl

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/26


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano - Italia) – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte

(Causa C-347/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 53 - Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all’allegato 1 - Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine - Verifica d’ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori)

(2019/C 383/28)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti

Ricorrente: Avv. Alessandro Salvoni

Convenuta: Anna Maria Fiermonte

Dispositivo

L’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio se le disposizioni contenute al capo Il, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest’ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/27


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di AH, PB, CX, KM, PH

(Causa C-377/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 4, paragrafo 1 - Presunzione d’innocenza - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Accordo concluso tra il procuratore e l’autore di un reato - Giurisprudenza nazionale che prevede l’identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo - Carta dei diritti fondamentali - Articolo 48)

(2019/C 383/29)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento penale principale

AH, PB, CX, KM, PH

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l’imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev’essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/28


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Polonia) – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

(Causa C-383/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 16, paragrafo 1 - Rimborso anticipato - Diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto)

(2019/C 383/30)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lexitor Sp. z o.o.

Convenute: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/29


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona - Spagna) – DW/Nobel Plastiques Ibérica SA

(Causa C-397/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), e articolo 5 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap - Lavoratore particolarmente sensibile ai rischi professionali ai sensi del diritto nazionale - Esistenza di un «handicap» - Licenziamento per ragioni oggettive fondato sui criteri della produttività, della polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché dell’assenteismo - Particolare svantaggio per i disabili - Discriminazione indiretta - Soluzioni ragionevoli - Individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione)

(2019/C 383/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: DW

Convenuta: Nobel Plastiques Ibérica SA

con l’intervento di: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Ministerio Fiscal

Dispositivo

1)

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di salute di un lavoratore riconosciuto come particolarmente sensibile ai rischi professionali, ai sensi del diritto nazionale, che non consente a tale lavoratore di occupare taluni posti di lavoro per il motivo che ciò comporterebbe un rischio per la sua stessa salute o per altre persone, rientra nella nozione di «handicap», ai sensi di tale direttiva, solo qualora detto stato determini una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel procedimento principale, tali condizioni siano soddisfatte.

2)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il licenziamento per «ragioni oggettive» di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa nonché un tasso di assenteismo elevato costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/30


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas - Lituania) – AW, BV, CU, DT/Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Causa C-417/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica - Articolo 26, paragrafo 5 - Numero di emergenza unico europeo - Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante)

(2019/C 383/32)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AW, BV, CU, DT

Convenuto: Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Dispositivo

1)

L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l’obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al numero di emergenza unico europeo «112» le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.

2)

L’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale in sede di definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il numero di emergenza unico europeo «112», fermo restando, tuttavia, che i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev’essere parimenti ritenuto sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


11.11.2019   

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C 383/31


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-443/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Protezione sanitaria dei vegetali - Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio - Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione - Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione)

(2019/C 383/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e D. Bianchi, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e G. Caselli, avvocati dello Stato)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana,

avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell’Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, e

avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 7, di detta decisione di esecuzione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


11.11.2019   

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C 383/32


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanța - Romania) – R/P

(Causa C-468/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 - Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo - Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d’incompetenza in materia di responsabilità genitoriale - Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare - Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare)

(2019/C 383/34)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Constanța

Parti

Ricorrente: R

Convenuto: P

Dispositivo

L’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


11.11.2019   

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C 383/32


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Causa C-473/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Lavoratori migranti - Norme dell’Unione europea sulla conversione valutaria - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali - Calcolo dell’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera - Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio)

(2019/C 383/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: GP

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, non incide sull’applicazione e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 nonché della decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera.

2)

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretata nel senso che il suo punto 2 è applicabile in sede di conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009.

3)

Il punto 2 della decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare in oggetto.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


11.11.2019   

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C 383/33


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2019 – HX/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-540/18 P) (1)

(Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure rivolte nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria - Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi)

(2019/C 383/36)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koev, advokat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e A. Vitro, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

HX è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


11.11.2019   

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C 383/34


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-541/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Carattere distintivo - Criteri di valutazione - Segno cancelletto (hashta))

(2019/C 383/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: AS

Resistente: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione come marchio dev’essere esaminato prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compreso il complesso delle probabili modalità di uso del marchio richiesto. Queste ultime corrispondono, in assenza di altri indizi, alle modalità d’uso che, alla luce delle consuetudini del settore economico interessato, sono idonee ad essere rilevanti nella pratica.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


11.11.2019   

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C 383/35


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Causa C-559/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione tariffaria - Nomenclatura combinata - Sottovoce 85044030 - Convertitori statici - Criteri di classificazione - Destinazione essenziale)

(2019/C 383/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: TDK-Lambda Germany GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Lörrach

Dispositivo

La sottovoce 85 044 030 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni derivanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


11.11.2019   

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C 383/35


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Causa C-239/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3, lettera b) - Condizioni di rilascio - Autorizzazione all’immissione in commercio - Autorizzazione rilasciata a un terzo - Irricevibilità manifesta)

(2019/C 383/39)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Eli Lilly and Company

Convenuta: Genentech Inc.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria (sezione dei brevetti), Regno Unito], con decisione del 4 marzo 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


11.11.2019   

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C 383/36


Impugnazione proposta il 30 gennaio 2019 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 novembre 2018, causa T-854/16, Barata/Parlamento

(Causa C-71/19 P)

(2019/C 383/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: João Miguel Barata (rappresentanti: G. Pandey e D. Rovetta, avocats, nonché J. Grayston, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 26 settembre 2019, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato il sig. João Miguel Barata a sostenere le proprie spese.


11.11.2019   

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C 383/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral presso l’Asociația de arbitraj presso il foro di Cluj (Romania) il 25 febbraio 2019 – KE/LF

(Causa C-185/19)

(2019/C 383/41)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Arbitral presso l’Asociația de arbitraj presso il foro di Cluj

Parti

Ricorrente: KE

Convenuto: LF

Con ordinanza del 24 settembre 2019 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile e si è dichiarata manifestamente incompetente a pronunciarsi su tale domanda.


11.11.2019   

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C 383/37


Impugnazione proposta il 27 maggio 2019 da Xianhao Pan avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2019, causa T-777/17, Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

(Causa C-412/19 P)

(2019/C 383/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xianhao Pan (rappresentante: M. Oliva, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Entertainment One UK Ltd

Con ordinanza del 12 luglio 2019 del Vicepresidente, La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile.


11.11.2019   

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C 383/37


Impugnazione proposta il 14 giugno 2019 dalla Stada Arzneimittel AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 aprile 2019, causa T-804/17, Stada Arzneimittel AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-460/19 P)

(2019/C 383/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (rappresentanti: A. K. Marx, R. Kaase, J.-C. Plate, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 1o ottobre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.


11.11.2019   

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C 383/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 – XW/Eurowings GmbH

(Causa C-541/19)

(2019/C 383/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XW

Resistente: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa anche nel caso in cui un passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del solo volo di coincidenza, subisca un ritardo pari o superiore a tre ore alla destinazione finale, il primo volo sia stato tuttavia puntuale ed entrambi i voli siano stati prenotati congiuntamente ma operati da diversi vettori aerei.


(1)  GU 2004, L 46, pag. 1.


11.11.2019   

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C 383/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 – YX/Eurowings GmbH

(Causa C-542/19)

(2019/C 383/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: YX

Resistente: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa anche nel caso in cui un passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del solo volo di coincidenza, subisca un ritardo pari o superiore a tre ore alla destinazione finale, il primo volo sia stato tuttavia puntuale ed entrambi i voli siano stati prenotati congiuntamente ma operati da diversi vettori aerei.


(1)  GU 2004, L 46, pag. 1.


11.11.2019   

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C 383/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 29 luglio 2019 – PL/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-574/19)

(2019/C 383/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: PL

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte del 23 settembre 2019.


11.11.2019   

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C 383/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 30 luglio 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-581/19)

(2019/C 383/47)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società:

a)

si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché realizzazione di massaggi;

b)

metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione,

debba ritenersi che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE (1), del 28 [novembre 2006], l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell’attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l’attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività.

2)

Se l’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE, del 28 [novembre 2006], presupponga l’effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l’applicazione di tale esenzione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) il 2 agosto 2019 – Procedimento penale a carico di A***** e altri autori ignoti

(Causa C-584/19)

(2019/C 383/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatsanwaltschaft Wien

Indagati: A***** e altri autori ignoti

Altra parte: Staatsanwaltschaft Hamburg

Questione pregiudiziale

Se le nozioni di «autorità competente», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (1), e di «pubblico ministero», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse ricomprendano anche le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale il Justizsenator di Amburgo, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un ordine europeo d’indagine.


(1)  GU 2014, L 130, pag.1.


11.11.2019   

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C 383/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 6 agosto 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited/Telenet BVBA

(Causa C-597/19)

(2019/C 383/49)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Resistente: Telenet BVBA

Questioni pregiudiziali

1)

a.

Se lo scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento («seeding») di parti («pieces») dello stesso (talvolta in modo molto frammentario rispetto all’intero), possano essere considerati una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (1), sebbene detti pieces siano singolarmente inutilizzabili.

In caso affermativo,

b.

Se esista una soglia minima perché il seeding dei pieces in parola possa configurare una comunicazione al pubblico.

c.

Se sia rilevante la circostanza che il seeding può avvenire automaticamente (per effetto delle configurazioni del cliente torrent) e pertanto all’insaputa dell’utente.

2)

a.

Se la persona contrattualmente titolare di diritti d’autore (o di diritti connessi), che non sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai presunti contraffattori – e il cui modello economico di business dipende dunque dall’esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima – goda degli stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 (2) agli autori o ai licenziatari che sfruttano i diritti d’autore in modo regolare.

b.

Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un «danno» (ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della contraffazione.

3)

Se le circostanze fattuali esposte alle questioni 1 e 2 siano rilevanti nel quadro della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, i diritti e le libertà garantiti dalla Carta, come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali, segnatamente nell’ambito della valutazione della proporzionalità.

4)

Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale degli indirizzi IP di uno swarm di seeders (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su incarico di questo) siano compatibili con il regolamento generale sulla protezione (3) dei dati, e segnatamente con il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera f).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 9 agosto 2019 – Gmina Wrocław/Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-604/19)

(2019/C 383/50)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questioni pregiudiziali

1)

Se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in un diritto di proprietà, come quella oggetto del caso di specie, costituisca una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), soggetta all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un immobile in un diritto di proprietà costituisca una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, soggetta all’IVA.

3)

Se un comune, nel riscuotere il corrispettivo per la conversione, in forza di legge, di un diritto di usufrutto perpetuo in un diritto di proprietà, come si è verificato nel caso di specie, agisca in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, o in qualità di pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13 della direttiva di cui trattasi.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


11.11.2019   

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C 383/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 agosto 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG

(Causa C-620/19)

(2019/C 383/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Land Nordrhein-Westfalen

Resistente in cassazione: D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG

Con l’intervento del: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679 (1) miri a tutelare anche gli interessi delle autorità tributarie.

2)

In caso di risposta affermativa, se l’espressione «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa da parte delle autorità finanziarie contro azioni civili e se i relativi diritti debbano già essere stati fatti valere.

3)

Se la disposizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, sulla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro in materia tributaria, consenta una limitazione del diritto di accesso di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento a difesa dalle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza nei confronti delle autorità tributarie.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/XD

(Causa C-625/19)

(2019/C 383/52)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: XD

Questione pregiudiziale

Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo agisce in modo indipendente e che ha emesso un MAE possa essere considerato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1), qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un MAE, e segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell’effettiva decisione del rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il MAE di cui trattasi.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/YC

(Causa C-626/19)

(2019/C 383/53)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: YC

Questioni pregiudiziali

1)

Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo agisce autonomamente e che ha emesso un MAE possa essere considerato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1), qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un MAE, e segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell’effettiva decisione rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il MAE di cui trattasi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia soddisfatto il requisito di cui al punto 75 della sentenza della Corte del 27 maggio 2019 (ECLI:EU:C:2019:456), secondo il quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE e, segnatamente, la proporzionalità della stessa, devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, qualora per la persona ricercata, dopo la sua effettiva consegna, sia disponibile un ricorso nel quale dinanzi al giudice nello Stato membro emittente può essere invocata la nullità del MAE e nel quale detto giudice esamina tra l’altro la proporzionalità della decisione di emettere un MAE.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 agosto 2019 – Openbaar Ministerie/ZB

(Causa C-627/19)

(2019/C 383/54)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: ZB

Questione pregiudiziale

Se, qualora un MAE sia inteso a dare esecuzione ad una pena privativa della libertà irrogata mediante decisione esecutiva di un giudice o di un organo giurisdizionale, mentre il MAE è stato emesso da un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente ed è garantito che esso, nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, agisce in modo indipendente, valga anche la condizione secondo la quale la decisione di emettere un MAE - e segnatamente la proporzionalità dello stesso – deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.


11.11.2019   

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C 383/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 23 agosto 2019 – PAGE Internacional, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-630/19)

(2019/C 383/55)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: PAGE Internacional, Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se la corretta interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, e dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità consenta che il legislatore portoghese, all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d), del codice dell’imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre 1984, limiti al 50 % il diritto a detrazione dell’IVA versata per le spese di ristorazione, anche qualora il soggetto passivo dimostri che la totalità di tali spese è stata interamente destinata all’esercizio della sua attività economica imponibile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 26 agosto 2019 – Y/CAK

(Causa C-636/19)

(2019/C 383/56)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Y

Resistente: CAK

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2011/24/UE (1) debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), che nel paese di residenza ricevono prestazioni in natura per conto dei Paesi Bassi, ma che nei Paesi Bassi non sono assicurate in forza dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, possono invocare direttamente detta direttiva ai fini del rimborso di spese inerenti a prestazioni sanitarie fruite.

In caso negativo,

2)

Se dall’articolo 56 TFUE discenda che, in un caso come quello in esame, la mancata concessione di un rimborso di spese inerenti a prestazioni sanitarie, fruite in uno Stato membro diverso da quello di residenza o di erogazione della pensione, costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei servizi.


(1)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU 2011, L 88, pag. 45).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


11.11.2019   

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C 383/47


Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-741/16, Changmao Biochemical Engineering/Commissione

(Causa C-666/19 P)

(2019/C 383/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Hyet Sweet

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 giugno 2019, nella causa T-741/16, nella sua interezza;

accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento impugnato (1) nella parte in cui riguarda la ricorrente, in applicazione dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e

condannare la convenuta e l’interveniente dinanzi al Tribunale a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente nel presente appello e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-741/16.

In subordine, la ricorrente chiede rispettosamente alla Corte di voler:

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca in merito al secondo punto della prima parte delle conclusioni qui formulate;

in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca su ogni ulteriore richiesta della ricorrente, in quanto giustificato dallo stato del procedimento; e

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi d’impugnazione.

Primo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti 54, da 64 a 67, da 69 a 70, da 78 a 80, 87, 93 e 97 a 98 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che i conti della ricorrente non sono stati redatti conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards, «IAS») e quindi violano l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base (2). Come ulteriore conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di esaminare la domanda della ricorrente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

Secondo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti 113, da 115 a 118, da 125 a 126 e da 128 a 130 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), 6, paragrafo 8, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base né il suo dovere di diligenza e di buona amministrazione quando ha omesso di richiedere e di valutare un elenco dettagliato di transazioni di esportazione da parte del produttore del paese di riferimento.

Terzo motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 141 a 144, da 152 a 153 e da 155 a 162 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafo 10, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’articolo 2. 4, dell’ADA [Anti-dumping agreement; accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 103)], né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha rifiutato di adeguare il valore normale e il prezzo all’esportazione della ricorrente ai fini del calcolo del margine di dumping.

Quarto motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 148 e 150 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha omesso di adeguare il livello non lesivo dei prezzi dei produttori dell’Unione adducendo differenze di costi per servizi aggiuntivi, confezionamento, brevetti e know how che sono pagati dall’industria dell’Unione.

Quinto motivo: le dichiarazioni del Tribunale di cui ai punti da 189 a 191, 194, da 200 a 201 e da 203 a 206 della sentenza impugnata sono viziate da errori manifesti nell’applicazione del diritto e da travisamento dei fatti là dove affermano che la Commissione non ha violato gli articoli 2, paragrafi 7, lettera a), e 10, 3, paragrafi 2, 3 e 5, 6, paragrafo 8, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, né il principio della buona amministrazione e il suo dovere di diligenza quando ha omesso di assicurarsi che i costi per le materie prime sostenuti dall’industria dell’Unione a fronte dei rispettivi fornitori erano facilmente individuabili senza necessità di richiedere il completamento di un questionario riferito al fornitore.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


11.11.2019   

IT

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C 383/48


Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-838/16, BP/Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

(Causa C-669/19 P)

(2019/C 383/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avocat)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; e di conseguenza

riconoscere alla ricorrente un adeguato risarcimento del danno morale e materiale subito;

riconoscere alla ricorrente un adeguato risarcimento per le conseguenze delle dichiarazioni diffamatorie della FRA nei suoi confronti e per il danno arrecato alla sua reputazione professionale e personale;

condannare la FRA alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione quanto alla ricevibilità del nuovo motivo e delle prove prodotte ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura; violazione del diritto al contraddittorio; assenza di un equo processo; violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; limitazione dei diritti; violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto quanto alla valutazione dei punti 112, da 115 a 117, 126, da 140 a 142 del ricorso per risarcimento danni della ricorrente in ordine alla presunta violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 (1), violazione dell’articolo 8 CEDU e violazione dei punti da 63 a 65 della sentenza nella causa Bavarian Lager (2); violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla parziale divulgazione erga omnes e alla successiva totale divulgazione dei dati personali della ricorrente; violazione dell’equilibrio legale stabilito dal legislatore dell’Unione tra il regolamento n. 1049/2001 e il regolamento n. 45/2001 (3); e violazione della sentenza nella causa Bavarian Lager.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura e violazione dell’obbligo di motivazione; violazione della giurisprudenza riguardante le spese; limitazione dei diritti; e violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura; rifiuto di accogliere la domanda di omettere determinati dati sensibili nella sentenza T-838/16; conseguente eccessiva redazione della sentenza; nonché assenza di legittima composizione della Quinta Sezione senza possibilità di operare in formazione ampliata o di votare in maniera effettiva.


(1)  1Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).

(3)  3Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


11.11.2019   

IT

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C 383/49


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Corporation, Sony Electronics, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-762/15, Sony e Sony Elctronics/Commissione

(Causa C-697/19 P)

(2019/C 383/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (in prosieguo: la («Sony») o le «ricorrenti») (rappresentati: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese, comprese le spese del procedimento in primo grado.

In via subordinata, qualora lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione (decisione della Commissione nel caso AT.39639 - Unità a dischi ottici C(2015) 7135 final).

La decisione si basava sulla constatazione che le ricorrenti avevano partecipato a «diverse infrazioni distinte» che potevano anche essere definite come un'infrazione unica e continua. Il Tribunale ha ammesso che non tutti i singoli contatti accertati nella decisione erano stati dimostrati.

Contatti non dimostrati non possono costituire una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1 TFUE. Il Tribunale ha, tuttavia, confermato la costatazione della decisione di un’infrazione unica e continuata basata su tali contatti non dimostrati che fanno parte di un «corpus probatorio» sul quale la Commissione poteva fondarsi. sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando l’accertamento della partecipazione a un’infrazione unica e continuata per il periodo asserito basato su un numero di contatti ridotto rispetto a quello che era stato identificato nella decisione.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Sony aveva partecipato all0jnbfrazione asserita ininterrottamente tra il 23 agosto 2004 e il 15 settembre 2006, pur avendo accettato che sussisteva un periodo di circa otto mesi durante il quale la Commissione non aveva dimostrato alcun contatto anticoncorrenziale che coinvolgeva la Sony.

Il ragionamento del Tribunale è internamente incoerente, accettando che non vi sono stati contatti comprovati che coinvolgono Sony per un periodo superiore a sei mesi, ma riscontando, altresì che tali contatti hanno avuto luogo ogni «due o tre mesi».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo considerato che un'infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da una serie di infrazioni separate.

Il Tribunale ha omesso di constare che la Commissione ha violato i diritti della difesa della Sony, nonostante la Commissione avesse constatato nella decisione, senza averlo precedentemente affermato nella comunicazione degli addebiti, che il comportamento asserito costituiva non solo un’infrazione unica e continuata ma anche diverse infrazioni distinte.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione aveva adeguatamente motivato la sua conclusione che la Sony aveva commesso diverse infrazioni distinte.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e ha omesso di motivare, avendo confermato l’ammenda nei confronti della Sony basata sugli stessi benefici che hanno costituito la base per l’ammenda separata nei confronti della Lite-On.

Il Tribunale ha violato il principio, di cui agli Orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo il quale il valore delle vendite dovrebbe «esprimere l'importanza economica dell'infrazione» nonché il «peso relativo di ciascun’impresa che vi ha partecipato», nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione, in quanto non ha affrontato correttamente l'argomento secondo cui il doppio conteggio ha aumentato l'importanza economica dell'infrazione.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione non avrebbe giustificato il suo allontanamento dalla sua prassi consolidata.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/51


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America/Commissione

(Causa C-698/19 P)

(2019/C 383/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (in prosieguo: la «Sony» o le «ricorrenti») (rappresentanti: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese, incluse quelle del procedimento di primo grado.

In subordine, qualora lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione (decisione della Commissione nel caso AT.39639 - Unità a disco ottico).

La decisione si basava sulla constatazione in base alla quale le ricorrenti hanno partecipato a «diverse infrazioni distinte» che potevano anche essere definite come un’infrazione unica e continua. Il Tribunale ha riconosciuto che non tutti i singoli contatti fatti valere nella decisione erano stati dimostrati.

Contatti non dimostrati non possono costituire una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciononostante, il Tribunale ha confermato la costatazione, contenuta nella decisione, di un’infrazione unica e continuata basata su tali contatti non dimostrati che fanno parte di un corpus di «prove e indizi che potevano essere presi in considerazione, considerati nel complesso» sul quale la Commissione poteva fondarsi. Sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermando la constatazione della partecipazione a un’infrazione unica e continuata basata su un numero di contatti più ridotto rispetto a quello che era stato identificato nella decisione.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Sony Optiarc aveva partecipato all’asserita infrazione ininterrottamente tra il 25 luglio 2007 e il 29 ottobre 2008, pur avendo riconosciuto che vi era un periodo di circa cinque mesi durante il quale la Commissione non aveva dimostrato alcun contatto anticoncorrenziale che coinvolgeva la Sony Optiarc.

Il ragionamento del Tribunale è internamente incoerente, in quanto riconosce che non vi sono stati contatti comprovati che coinvolgevano la Sony Optiarc per un periodo di circa cinque mesi, ma riscontra altresì «che il più lungo periodo dimostrato senza contatti è di soli tre mesi» e che «[l]a maggior parte dei contatti erano avvenuti a distanza di un solo mese».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo considerato che un’infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da una serie di infrazioni separate.

Il Tribunale ha omesso di rilevare che la Commissione aveva violato i diritti della difesa della Sony Optiarc, nonostante la Commissione avesse constatato nella decisione, senza averlo precedentemente affermato nella comunicazione degli addebiti, che il comportamento asserito costituiva non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche diverse infrazioni distinte.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse adeguatamente motivato la sua conclusione in base alla quale la Sony Optiarc aveva commesso diverse infrazioni distinte.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e ha omesso di fornire una motivazione, allorché ha confermato l’ammenda nei confronti della Sony Optiarc basata sugli stessi benefici che hanno costituito la base per l’ammenda separata nei confronti della Quanta.

Il Tribunale ha violato il principio, di cui agli Orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo il quale il valore delle vendite dovrebbe «esprimere l’importanza economica dell’infrazione» e il «peso relativo di ciascun’impresa che vi ha partecipato», nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, in quanto non ha affrontato adeguatamente l’argomento secondo cui il doppio computo ha aumentato l’importanza economica dell’infrazione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l’argomento delle ricorrenti in base al quale la Commissione non aveva giustificato il suo allontanamento dalla sua prassi consolidata.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/52


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Tecnhology Korea Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Korea/Commissione

(Causa C-700/19P)

(2019/C 383/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (in prosieguo: le «ricorrenti») (rappresentanti: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, avvocato, A. Aresu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale impugnata;

annullare la decisione della Commissione nel caso COMP/39.639 – Unità a dischi ottici controversa, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in tale decisione;

condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese in primo grado e nel procedimento d’impugnazione, e

adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente alla prima, seconda e terza parte del primo motivo di ricorso di primo grado, consistente nella violazione di forme sostanziali e dei diritti della difesa.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto nell’indicare il criterio giuridico per l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione dei diritti della difesa e su un criterio giuridico errato.

Quarto motivo, vertente sull’inosservanza delle forme sostanziali, insufficienza della motivazione a sostegno del rigetto della prima parte del secondo motivo di primo grado (incompetenza), ed errori nel requisito giuridico che disciplina la ricevibilità delle prove.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/53


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-582/15, Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-702/19 P)

(2019/C 383/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Wirtz e S. Möller, avvocati) Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Karbaum, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova trattazione;

2.

in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare nulla la decisione controversa per la seconda ricorrente, nonché ridurre l’ammenda inflitta alla prima ricorrente;

3.

in subordine, annullare la sentenza impugnata e ridurre l’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti;

4.

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo le ricorrenti allegano una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con il principio dell’immediatezza.

Agendo in senso contrario alle ripetute richieste delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore di procedura omettendo di convocare come testimone e di sentire di persona il sig. W., fonte essenziale della domanda di trattamento favorevole presentata dal concorrente L. e presa in considerazione a carico delle ricorrenti. Inoltre, esso avrebbe generalmente ritenuto non attendibili le dichiarazioni del sig. W, presentate per iscritto dalle ricorrenti e contrarie alla suddetta domanda, senza sentire in proposito quest’ultimo. Secondo il principio dell’immediatezza dell’acquisizione della prova, il Tribunale avrebbe dovuto citare il sig. W e sentirlo (direttamente) di persona al riguardo.

Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono una violazione, da parte del Tribunale, del diritto al confronto sancito dall’articolo 6, paragrafo 1 [in combinato disposto con l’articolo 3, lettera d)] della CEDU.

Malgrado le richieste reiterate, il Tribunale avrebbe negato alle ricorrenti un controesame del sig. W. quale fonte pertinente della domanda di trattamento favorevole fatta valere a loro carico. Esso incorrerebbe in un errore procedurale nel valutare la credibilità delle dichiarazioni del signor W. nell’ambito della domanda di trattamento favorevole negando l’opportunità di un confronto e giustificherebbe la condanna delle ricorrenti sostanzialmente in base a tali dichiarazioni, in assenza di motivi legittimi atti a limitare il diritto di confronto.

Con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere una violazione del principio della parità delle armi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

Contrariamente alle ripetute richieste delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore procedurale omettendo di ascoltare il sig. W. quale testimone a discarico, benché la Commissione, nell’ambito del precedente procedimento relativo all’irrogazione dell’ammenda, avesse incontrato il sig. W. quale fonte pertinente della domanda di trattamento favorevole, senza informare né coinvolgere le ricorrenti e senza redigere un processo verbale. Anche il rifiuto di ascoltare di persona altri testimoni a discarico nominati dalle ricorrenti violerebbe la parità delle armi garantita a queste ultime.

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto giacché, a loro avviso, non sarebbero ravvisabili i) gli elementi da cui il Tribunale dedurrebbe (confermandola) una collaborazione con presunti contatti anticoncorrenziali, ii) il motivo per cui esso non riterrebbe credibili le dichiarazioni (scritte) a discarico rilasciate dal sig. W. e iii) le ragioni specifiche per cui detto organo giurisdizionale negherebbe il diritto al confronto.

Il quinto motivo si fonda su un’asserita violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n 1/2003 (1) in ragione di un’esagerata supposizione, da parte del Tribunale, di una violazione unica e continuata.

Stando agli accertamenti del Tribunale, le ricorrenti non avrebbero partecipato a condotte anticoncorrenziali in relazione a tutte le categorie di prodotti per l’intero periodo di infrazione presunto. Tuttavia, il calcolo dell’ammenda confermato dal Tribunale si baserebbe sui fatturati di tutte le categorie di prodotti per il suddetto periodo.

Con il sesto motivo le ricorrenti deducono una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento n 1/2003.

Il Tribunale commetterebbe un errore di diritto muovendo dal presupposto di un’unità economica tra le ricorrenti e includendo dunque i fatturati della prima ricorrente nel calcolo dell’ammenda, sebbene le ricorrenti avessero chiarito la ragione per cui la seconda ricorrente non aveva esercitato alcuna influenza decisiva sulla prima ricorrente confutando in tal modo la presunta unità economica su cui si è basato il Tribunale.

Con il settimo motivo le ricorrenti denunciano un calcolo errato dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, dal momento che il Tribunale includerebbe erroneamente nel calcolo dell’ammenda i fatturati di una ex controllata della seconda ricorrente. Pertanto, l’ammenda prevista supererebbe il limite legale massimo pari al 10 % del fatturato dell’impresa cui è stata inflitta tale sanzione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/55


Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dal CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-522/15, CCPL e a./Commissione

(Causa C-706/19 P)

(2019/C 383/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (rappresentanti: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che questa Ill.ma Corte voglia

annullare in parte, nei limiti precisati nel presente ricorso, la sentenza impugnata e, conseguentemente, annullare la decisione impugnata con riferimento alle ammende inflitte alle ricorrenti per violazione dell’art. 23, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1/2003 (1), nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti invocano i seguenti motivi.

1.

Primo motivo – Errore di diritto, motivazione assente o insufficiente in relazione alle contestazioni relative alla c.d. parental liability.

Con il primo motivo le parti ricorrenti eccepiscono che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto e da assenza o carenza di motivazione laddove essa ha ritenuto sussistente la responsabilità della società holding del gruppo, sebbene la società intermedia – tramite cui erano detenute le società coinvolte nell’infrazione – sia stata ritenuta non responsabile.

2.

Secondo motivo – Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in relazione alla lamentata violazione dell’art. 23 del Reg. n. 1/2003

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di diritto nel rigettare la censura relativa alla non corretta applicazione del limite del 10 % previsto dall’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, poiché la Commissione ha applicato tale limite su un fatturato diverso dal fatturato consolidato, calcolato sulla base delle regole di consolidamento contabile dell’Unione. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato i princìpi di proporzionalità e adeguatezza, avendo prospettato un’inammissibile differenza di trattamento, ai fini del calcolo del fatturato consolidato di cui all’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. n. 1/2003, tra i rami d’azienda oggetto di cessione a titolo definitivo e quelli concessi in affitto, a motivo di una presunta diversità in termini di redditività economica e sostanziale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


Tribunale

11.11.2019   

IT

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C 383/57


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Polonia/Commissione

(Causa T-883/16) (1)

(«Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 - Principio di solidarietà energetica»)

(2019/C 383/64)

Lingua processuale: polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Rudzińska e M. Kawnik, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina, G. Bambāne e V. Soņeca, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente D. Kriaučiūnas, R. Dzikovič e R. Krasuckaitė, successivamente M. Dzikovič, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e R. Kanitz, successivamente R. Kanitz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Dispositivo

1)

La decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


11.11.2019   

IT

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C 383/58


Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Topor-Gilka e WO Technopromexport/Consiglio

(Cause riunite T-721/17 e T-722/17) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)

(2019/C 383/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente nella causa T-721/17: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

Ricorrente nella causa T-722/17: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix ed E. Salia, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, J. Möller e R. Kanitz, successivamente J. Möller e R. Kanitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Baumgart, M. Kellerbauer, T. Ramopoulos ed E. Schmidt, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2017, L 203 I, pag. 5), della decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 69, pag. 48), e della decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 231, pag. 27).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Sergey Topor-Gilka e la OOO WO Technopromexport sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


11.11.2019   

IT

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C 383/59


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Trasys International e Axianseu – Digital Solutions/AESA

(Causa T-741/17) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti - Obbligo di motivazione - Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse - Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte - Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara»)

(2019/C 383/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Trasys International EEIG (Bruxelles, Belgio) e Axianseu – Digital Solutions SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Masson e G. Tilman, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti: S. Rostren, E. Tellado Vásquez e H. Köppen, agenti, assistiti da V. Ost, M. Vanderstraeten e F. Tulkens, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’AESA del 28 agosto 2017 con cui è stata rigettata l’offerta presentata dal consorzio dei ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EASA.2017.HVP.08, riguardante un appalto pubblico di servizi per la gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche a Colonia (Germania) ed è stato aggiudicato a cascata l’appalto ad altri tre offerenti.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 28 agosto 2017, con cui è stata rigettata l’offerta presentata dal consorzio di TRASYS International EEIG e Axianseu – Digital Solutions SA nell’ambito della gara d’appalto EASA.2017.HVP.08, riguardante un appalto pubblico di servizi per la gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche a Colonia (Germania), ed è stato aggiudicato a cascata l’appalto ad altri tre offerenti è annullata.

2)

L’AESA è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


11.11.2019   

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C 383/59


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BO/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-50/18) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Bando di gara della Corte di giustizia dell’Unione europea - Traduttori free-lance - Procedura di selezione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 383/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BO (rappresentante: E. Kleani, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 23 novembre 2017, recante rigetto dell’offerta della ricorrente ai fini della conclusione di un contratto quadro per la traduzione di testi giuridici dal tedesco al greco.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BO è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/60


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BP/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-51/18) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Bando di gara della Corte di giustizia dell’Unione europea - Traduttori free-lance - Procedura di selezione - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 383/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: S. Tassi, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 23 novembre 2017, recante rigetto dell’offerta della ricorrente ai fini della conclusione di un contratto quadro per la traduzione di testi giuridici dal tedesco al greco.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BP è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/61


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – BQ/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-66/18) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Gara d’appalto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Traduttori freelance - Procedura di selezione - Rigetto dell’offerta di un partecipante - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 383/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BQ (rappresentante: E. Kleani, avocat)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 23 novembre 2017, recante rigetto dell’offerta della ricorrente ai fini della stipulazione di un contratto quadro per la traduzione di testi giuridici dal tedesco verso il greco.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BQ è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


11.11.2019   

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C 383/61


Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 agosto 2019 – BASF/Commissione

(Causa T-472/19 R)

(«Procedimento sommario - Medicinale - Autorizzazione all'immissione in commercio - Esteri etilici di acidi omega-3 - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 383/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BASF AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: E. Wright, A. Rusanov e H. Boland, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di misure provvisorie al fine di ottenere la sospensione dell’esecutività della decisione di esecuzione della Commissione del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti «esteri etilici di acidi omega-3» per uso orale nella prevenzione secondaria in seguito all’infarto miocardico [C(2019) 4336 final].

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


11.11.2019   

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C 383/62


Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Oltchim/Commissione

(Causa T-565/19)

(2019/C 383/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oltchim SA (Râmnicu Vâlcea, Romania) (rappresentanti: C. Arhold, L.-A. Bondoc e S. Petrisor, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e gli articoli da 3 a 7 della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.36086 (2016/C)(ex 2016/NN), attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA (1);

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla mancata riscossione dei crediti da parte dell’Autorità rumena per la gestione degli attivi dello Stato, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che tale misura ha comportato un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, relativo alla suddetta misura di mancato recupero dei crediti, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di fornire, in violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, una motivazione sufficiente in ordine alla classificazione di tale misura come aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, relativo alla presunta concessione di un aiuto tramite la fornitura continuativa di elettricità alla ricorrente e l’ulteriore accumulo di debiti da parte di un terzo dopo il tentativo fallito di privatizzazione della ricorrente, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che la misura ha comportato un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, relativo alla suddetta misura di fornitura continuativa di elettricità e all’accumulo di debiti da parte di un terzo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

5.

Quinto motivo, relativo alla parziale cancellazione del debito previsto dal piano di ristrutturazione approvato dai creditori della ricorrente, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che la cancellazione del debito costituiva un trasferimento di risorse statali, nei limiti in cui era coinvolta un’impresa privata terza.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la suddetta cancellazione del debito non era imputabile allo Stato nei limiti in cui riguardava le imprese pubbliche coinvolte.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la suddetta cancellazione del debito aveva soddisfatto il criterio dell’operatore in economia di mercato, dal momento che i creditori privati più importanti avevano votato a favore del piano di ristrutturazione (pari passu), che il piano di ristrutturazione era economicamente più favorevole per i creditori pubblici rispetto allo scenario della liquidazione, e che in base al piano di ristrutturazione riveduto l’impresa era stata effettivamente venduta in lotti di attivi – uno scenario che la Commissione aveva contemplato come l’opzione migliore nella sua decisione.

8.

Ottavo motivo, relativo alla misura di parziale annullamento del debito, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

9.

Nono motivo, relativo alla misura di parziale cancellazione del debito, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché il regolamento di procedura (2), ordinando il recupero dell’importo totale del debito oggetto di cancellazione nonostante fosse chiaro – persino in base ai calcoli (errati) della convenuta relativi allo scenario ipotetico migliore – che i creditori pubblici non potevano conseguire molto di più di quanto avevano effettivamente conseguito in base al piano di ristrutturazione riveduto.


(1)  GU 2019 L 181, pag. 13.

(2)  2La versione di tale atto citata nel ricorso è il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1)


11.11.2019   

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C 383/63


Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – EM/Parlamento

(Causa T-599/19)

(2019/C 383/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EM (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso;

annullare la decisione impugnata del 31 ottobre 2018, che è stata confermata dalla decisione di rigetto del reclamo del ricorrente del 24 maggio 2019;

disporre un risarcimento per il danno materiale pari a EUR 165 000 e un risarcimento per il danno morale, stimato in EUR 50 000.

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali, sulla violazione degli articoli 12 e 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, sulla violazione del dovere di assistenza e sull’abuso di potere.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nonché sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione.


11.11.2019   

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C 383/64


Ricorso proposto il 9 settembre 2019– Helsingin Bussiliikenne Oy/Commissione

(Causa T-603/19)

(2019/C 383/73)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 28 giugno 2019 relativa al presunto aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP)

condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente, maggiorate degli interessi legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 e ha commesso un errore di procedura sostanziale durante il procedimento di indagine e violato i diritti di difesa della ricorrente.

La ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione impugnata e avrebbe dovuto essere invitata a presentare osservazioni durante il procedimento di indagine formale, in quanto la decisione impugnata la designa come beneficiaria dell’aiuto e la riguarda direttamente.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

La Commissione non ha condotto indagini sufficienti in merito al caso di specie, sicché ha adottato la propria decisione in base ad informazioni lacunose ed erronee.

La Commissione avrebbe erroneamente valutato, perlomeno, la conformità alle condizioni di mercato del prezzo della cessione delle attività, il suo obiettivo e la sua logica economica.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti sanciti dall’articolo 296 TFUE e dalla relativa giurisprudenza.

Tale censura riguarda segnatamente la motivazione afferente alla questione della conformità alle condizioni di mercato del prezzo al quale l’attività di HelB è stata ceduta.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria a taluni principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente al principio del legittimo affidamento e al principio di proporzionalità.

La ricorrente poteva legittimamente ritenere, da un lato, che l’indagine effettuata dalla Commissione riguardasse unicamente le misure e persone individuate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale e, dall’altro, che se l’indagine fosse estesa alla cessione delle attività o alla sua persona, la Commissione avrebbe esteso in modo corrispondente la decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l’avrebbe ascoltata.

L’obbligo di rimborso, per quanto attiene al beneficiario iniziale, deve in ogni caso essere considerato contrario al principio di proporzionalità nei limiti in cui eccede il prezzo realmente pagato la cessione delle attività e, per quanto riguarda la ricorrente, nei limiti in cui supera la differenza tra il prezzo di vendita asseritamente sottovalutato e il suo giusto valore.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un’applicazione manifestamente erronea dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le misure individuate nella decisione della Commissione non comportavano un aiuto di Stato vietato.

Nessuna delle misure qualificate dalla Commissione come aiuti di Stato vietati era destinata alla ricorrente.


11.11.2019   

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C 383/65


Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – EP/Commissione

(Causa T-605/19)

(2019/C 383/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EP (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD9 per l’esercizio di promozione 2018;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, in particolare alla luce del fatto che il comitato paritetico di promozione ha raccomandato la promozione del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») da parte dell’autorità che ha il potere di nomina in quanto essa non avrebbe effettuato un reale esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari ammissibili alla promozione.

3.

Terzo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione che vizierebbero comunque la decisione impugnata, sulla base della motivazione di quest’ultima disponibile.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 ter dello Statuto e dell’articolo 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, in quanto il ricorrente sarebbe stato penalizzato a causa delle funzioni che svolge nell’ambito della rappresentanza del personale.


11.11.2019   

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C 383/66


Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Shindler e a./Commissione

(Causa T-627/19)

(2019/C 383/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il rifiuto esplicito del 13 settembre 2019 della Commissione europea di riconoscere una carenza;

dichiarare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dall’adottare:

da un lato, una decisione a tutela della cittadinanza europea dei ricorrenti britannici con una vita privata e familiare in altri Stati dell’Unione europea e che non hanno avuto diritto di voto per decidere sull’uscita dall’Unione europea del loro Stato d’origine solo a causa dell’esercizio della libertà di circolazione (15 year-rule), e questo a prescindere dal fatto che vi sia o meno un accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea,

dall’altro lato, una decisione vincolante che si applichi in modo uniforme negli altri 27 Stati dell’Unione nei quali vivono cittadini britannici, contenente misure diverse relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale applicabili in caso di mancanza di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea;

pertanto;

prendere atto di tale carenza;

condannare la Commissione europea a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 1 500 a titolo delle loro spese affrontate a sostegno del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti che derivano loro dal possesso della cittadinanza europea, e questo tanto in caso di accordo per l’uscita quanto in caso di mancanza di accordo. Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti deducono in particolare:

la mancata previsione, nei trattati europei, della perdita della cittadinanza europea in caso di uscita di uno Stato membro dall’Unione e dunque una violazione del principio della certezza del diritto;

la violazione del principio di proporzionalità;

la violazione del diritto alla vita privata e familiare.

2.

Secondo motivo, vertente sull’astensione illegittima della Commissione, che non ha adottato misure vincolanti ma semplici raccomandazioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della regola britannica «15-year rule», del principio del contraddittorio, della libertà di circolazione e del principio di uguaglianza dinanzi al diritto di voto. I ricorrenti ritengono, a questo proposito, che tale regola dei quindici anni sia una normativa nazionale la quale svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare o di soggiornare in un altro Stato membro, e che ciò rappresenti una restrizione delle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo1, TFUE.


11.11.2019   

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C 383/67


Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Teva/Commissione e EMA

(Causa T-628/19)

(2019/C 383/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teva BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, R. Mehta, Barrister, e G. Morgan, Solicitor)

Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui riguarda la ricorrente, la decisione di esecuzione della Commissione C (2019)5393 final, dell’11 luglio 2019, che ha negato l’autorizzazione all’immissione al commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per il «Cabazitaxel Teva – cabazitaxel» (in prosieguo: «la decisione»),, e

condannare le convenute al pagamento delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha correttamente applicato il concetto di «autorizzazione all’immissione in commercio globale» ai sensi della direttiva (CE) n. 2001/83 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), in particolare la nozione di medicinale «derivato» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione e dell’EMA, del principio dell’equo procedimento e del diritto della ricorrente a una buona amministrazione, in particolare per effetto dell’inversione dell’onere della prova gravante sulla generalità dei richiedenti le autorizzazioni all’immissione in commercio, contrariamente ai requisiti della normativa dell’Unione in materia.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, attraverso tale condotta, la Commissione ha anche violato il principio di parità di trattamento, trattando la ricorrente in modo diverso rispetto al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per il Jevtana®/docetaxel.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1)


11.11.2019   

IT

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C 383/68


Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – AH/Eurofound

(Causa T-630/19)

(2019/C 383/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI-2018/01 avviata a seguito della denuncia formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori;

condannare la convenuta a versare al ricorrente un indennizzo risarcitorio del danno morale subito, stimato in EUR 30 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l’amministrazione, nel trattare la denuncia, avrebbe tenuto un comportamento intimidatorio e accusatorio e non avrebbe agito in modo adeguato, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione delle tabelle che prevedono la competenza dell’AACC (autorità abilitata a concludere contratti di assunzione). Il ricorrente fa valere, in particolare, che la sua denuncia è stata esaminata da uno studio legale e che quest’ultima, pertanto, non è stata trattata dall’autorità abilitata a tal fine. Secondo il ricorrente, questo trasferimento di competenze a un consulente esterno non gli ha consentito di esercitare il suo diritto di presentare una denuncia che sia trattata nell’ambito di adozione e di contestazione delle decisioni amministrative, in violazione dei principi della certezza del diritto e di trasparenza.

3.

Terzo motivo, relativo all’assenza di decisione sulla sua domanda di assistenza. In proposito, il ricorrente sostiene che la decisione a lui sfavorevole si è limitata a respingere la denuncia per molestie e a chiudere l’indagine.

4.

Quarto motivo, relativo all’assenza di motivazione da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, relativo al conflitto di interessi, all’assenza di indipendenza, di neutralità e di obiettività da parte sia degli inquirenti sia dell’istituzione nell’ambito della gestione dell’indagine amministrativa e del trattamento della domanda e del reclamo del ricorrente.

6.

Sesto motivo, relativo alla violazione degli articoli 24 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto la convenuta ha mostrato un atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente sin dal ricevimento della sua denuncia, il che è inconciliabile con i doveri di sollecitudine e di assistenza incombenti all’amministrazione.

7.

Settimo motivo, relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato in modo efficace, dato che la convenuta non avrebbe consentito al ricorrente di essere utilmente ascoltato, ad eccezione dei fatti di molestia di cui si ritiene vittima.

8.

Ottavo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione che la convenuta avrebbe commesso nell’esaminare la denuncia presentata dal ricorrente.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/69


Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA/ACER

(Causa T-631/19)

(2019/C 383/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (rappresentanti: H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, N. Gremminger e V. Vacha, avvocati)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le seguenti disposizioni della decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019:

(i)

articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato I;

(ii)

articolo 10, paragrafo 4, seconda metà della frase, e paragrafo 5 dell’allegato I;

(iii)

articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, lettera d), vii), dell’allegato I;

(iv)

articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato II;

(v)

articolo 17, paragrafo 3, lettera d), vii), dell’allegato II;

(vi)

tutte le disposizioni degli allegati I e II che rinviano espressamente alle disposizioni previste ai punti da (i) a (v);

in subordine, annullare nella sua integralità la decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

Primo motivo: illegittimità formale della decisione impugnata

La decisione adottata dall’ACER sarebbe illegittima sotto il profilo formale, in quanto l’ACER, adottando la decisione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza.

2.

Secondo motivo: violazione del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

L’ACER non sarebbe abilitata ad istituire un meccanismo che esclude elementi della rete interni dal calcolo della capacità nell’ambito di una preselezione.

Nella sua decisione, l’ACER (i) avrebbe definito gli elementi della rete critici, (ii) avrebbe previsto un’applicazione differenziata del valore relativo al fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) agli elementi della rete interni e agli elementi della rete interzonali e (iii) avrebbe introdotto un criterio di efficienza per gli elementi della rete interni. Ciò violerebbe l’articolo 16, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2019/943.

Nella decisione impugnata, l’ACER avrebbe previsto che la configurazione delle zone di offerta debba essere verificata secondo un metodo specifico ed entro termini precisi. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

I gestori dei sistemi di trasmissione sarebbero in pratica obbligati a mantenere a disposizione una capacità di scambio minima del 100 % e oltre sui loro elementi della rete interni per gli scambi transfrontalieri. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

L’ACER intenderebbe escludere a lungo termine dal calcolo della capacità le interconnessioni interne che hanno un fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) inferiore al 10 %. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

L’introduzione del criterio di efficienza eluderebbe la disposizione transitoria dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

La decisione dell’ACER violerebbe l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, poiché non terrebbe conto dei nuovi investimenti nelle infrastrutture di rete.

L’ACER richiederebbe un ampio ricorso a contromisure. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2019/943.

L’ACER eluderebbe le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sulla nuova configurazione delle zone di offerta.

L’ACER si attribuirebbe una competenza per la riorganizzazione delle zone di offerta e violerebbe pertanto l’articolo 14, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e l’articolo 15, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2019/943.

3.

Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (2)

Il criterio di efficienza introdotto dall’ACER obbligherebbe in pratica gli Stati membri a riconfigurare le loro zone di offerta. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.

L’ACER richiederebbe un ampio ricorso a contromisure. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.

4.

Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità

La decisione dell’ACER sarebbe sproporzionata, poiché non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/1222.

5.

Quinto motivo: violazione del divieto di discriminazione

La determinazione degli elementi della rete critici e l’adozione precoce di contromisure per eliminare i flussi di ricircolo comporterebbero una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità.


(1)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).


11.11.2019   

IT

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C 383/71


Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – Essential Export/EUIPO – Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)

(Causa T-633/19)

(2019/C 383/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Essential Export SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TOTU nei colori rosso e nero – Domanda di registrazione n. 16 736 712

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2019 nel procedimento R 362/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


11.11.2019   

IT

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C 383/72


Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

(Causa T-635/19)

(2019/C 383/80)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (Pesaro, Italia), Montani Antaldi Srl (Pesaro), Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (Fano, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (Jesi, Italia), Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Macerata, Italia) (rappresentanti: A. Sandulli e B. Cimino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per aver impedito, con illegittime istruzioni rese alle Autorità nazionali italiane, la ricapitalizzazione della Banca delle Marche ad opera del Fondo Interbancario italiano per Tutela dei Depositi;

condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni causati alle ricorrenti, stimati secondo i criteri indicati in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;

condannare la Commissione europea alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ricevibilità della domanda risarcitoria.

Si fa valere a questo riguardo che le ricorrenti evidenziano che il danno lamentato è imputabile ad un’istituzione europea, anche se i provvedimenti di risoluzione di Banca Marche sono stati formalmente adottati da una autorità nazionale. Difatti, la Banca d’Italia non ha esercitato alcuna discrezionalità in merito, ma ha agito sulla scorta di istruzioni puntuali, impartite dalla Commissione europea. Peraltro, per le modalità con le quali la Commissione ha esercitato il proprio potere, le ricorrenti sono state private della possibilità di adire il Tribunale con una ordinaria azione di annullamento, quindi l’azione di risarcimento costituiva l’unico percorso processuale percorribile.

2.

Secondo motivo, vertente sull’esistenza di una violazione grave o manifesta del diritto europeo.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione europea ha impedito la ricapitalizzazione di Banca Marche ad opera del F.I.T.D., sul presupposto che l’intervento costituisse un aiuto di Stato. Tuttavia, il Fondo interbancario è un soggetto privato, che impiega risorse private e non è soggetto al controllo di alcuna autorità pubblica, come peraltro accertato recentemente dal Tribunale nel caso Tercas/Commissione (cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16). Si trattava, dunque, di un salvataggio secondo regole di mercato, perfettamente lecito. La violazione si dimostra altresì grave e manifesta, alla luce del chiaro quadro normativo in materia, della giurisprudenza consolidata dei giudici europei e dell’assenza di discrezionalità in capo alla Commissione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla sussistenza del danno.

Si fa valere a questo riguardo che le condotte contestate alla Commissione europea sono state causa efficiente ed esclusiva del danno subito dalle ricorrenti. Dai documenti di procedura, infatti, emerge con certezza: (i) che le Autorità italiane hanno perseguito ogni possibile soluzione alternativa alla risoluzione di Banca delle Marche e che ciò è stato reso impossibile dall’opposizione della Commissione europea; (ii) che queste soluzioni alternative avrebbero enormemente limitato gli effetti dannosi su azionisti e obbligazionisti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla liquidazione del danno.

Si fa valere a questo riguardo che il danno è stimato in considerazione del valore residuo che le obbligazioni subordinate e le azioni di Banca Marche possedute dalle ricorrenti avrebbero conservato laddove, in luogo della risoluzione, il F.I.T.D. avesse portato a compimento la ricapitalizzazione della Banca.


11.11.2019   

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C 383/73


Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO – Embutidos Monells (5Ms MMMMM)

(Causa T-639/19)

(2019/C 383/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J.M. Iglesias Monravá, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Embutidos Monells, SA (San Miguel de Balenya, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 5Ms MMMMM – Domanda di registrazione n. 16 338 998

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 nel procedimento R 1728/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

negare, di conseguenza, la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo n. 16338998 5Ms MMMMM nella classe 29;

condannare alle spese chiunque si opponga a tale ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.


11.11.2019   

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C 383/74


Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – FD/Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-641/19)

(2019/C 383/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FD (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

pertanto:

annullare la decisione del 3 dicembre 2018, confermata con decisione di rigetto del 14 giugno 2019;

disporre il risarcimento del danno materiale, pari a EUR 75 500, e il risarcimento del danno morale, stimato nell’importo di EUR 30 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di valutazione, sull’esistenza di uno sviamento di potere e su atti di molestie commessi nei suoi confronti. Il ricorrente contesta in particolare la giustificazione per il mancato rinnovo del suo contratto, fondata sulla soppressione del suo posto a seguito di una riorganizzazione all’interno del dipartimento. A suo parere, tale motivazione è viziata da un errore, dal momento che il piano di riorganizzazione non prevedeva la soppressione di un posto con le caratteristiche di quello occupato dal ricorrente. Inoltre, egli ritiene di esser stato vittima di molestie psicologiche, e che le conseguenze di tale molestie abbiano contribuito a fornire le basi della decisione sul mancato rinnovo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine e dell’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Il ricorrente sostiene in particolare, a tal proposito, che, nella decisione impugnata, la convenuta non ha tenuto conto delle sue competenze, del suo rendimento, della sua condotta in servizio, della sua situazione familiare e della sua anzianità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Il ricorrente sostiene che la decisione di non rinnovare il suo contratto è fondata su motivi di bilancio e organizzativi. Tuttavia, malgrado questo contesto, è stato possibile rinnovare i contratti di altri agenti le cui le situazioni di fatto e di diritto non mostrano differenze essenziali rispetto a quelle del ricorrente.


11.11.2019   

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C 383/75


Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione

(Causa T-642/19)

(2019/C 383/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JCDecaux Street Furniture Belgium (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Winckler e G. Babin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile in favore della JCDecaux nell’esecuzione del contratto del 1984, e gli articoli da 2 a 4, nella parte in cui ne dispongono il recupero presso la JCDecaux da parte dello Stato belga;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione C(2019) 4466 final della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33078 (2015/C) (ex 2915/NN) concesso dal Belgio in favore della JC Decaux Belgium Publicité, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto in cui è incorsa la Commissione per aver considerato che lo sfruttamento da parte della ricorrente di taluni supporti pubblicitari nell’ambito del contratto del 16 luglio 1984 al di là dei termini fissati costituisce un vantaggio.

La Commissione ha erroneamente ravvisato l’esistenza di un vantaggio economico malgrado un meccanismo di compensazione utilizzato dalla città di Bruxelles in applicazione del suo obbligo di preservare l’equilibrio economico del contratto.

La Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e in un errore di diritto per aver considerato che la ricorrente aveva beneficiato di un risparmio in termini di affitti e tasse costitutivo di un vantaggio.

2.

Secondo motivo, in subordine, vertente sulla compatibilità con il mercato interno dell’ipotetico aiuto di Stato in applicazione della comunicazione della Commissione sulla disciplina dei SIEG (1) e della decisione relativa ai servizi d’interesse economico generale del 2012 (2).

3.

Terzo motivo, in subordine, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione con riferimento alla valutazione dell’importo da recuperare.

La Commissione non fornisce una risposta adeguata sugli elementi addotti dalle parti, esprime un giudizio anticipato sull’importo dell’aiuto da recuperare nel suo comunicato stampa e viola le sue norme procedurali interne.

La quantificazione dell’importo di un ipotetico aiuto era impossibile e costituiva un ostacolo al suo recupero.

4.

Quarto motivo, in subordine, vertente sulla prescrizione dell’aiuto di Stato accertato dalla decisione impugnata.


(1)  Comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).

(2)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3).


11.11.2019   

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C 383/76


Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Causa T-643/19)

(2019/C 383/84)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France (Courbevoie, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Marchio dell’Unione europea n. 6 295 638

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2019 nei procedimenti riuniti R 1655/2018-4 e R 1723/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata relativa al rigetto del ricorso nel procedimento R 1723/2018-4 e la decisione di non dichiarare il marchio dell’Unione europea n. 6 295 638 decaduto per i prodotti rientranti nella classe 5 e;

condannare l’EUIPO e l’altra parte a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in ogni fase dei procedimenti di decadenza e di ricorso, incluse le spese relative ai procedimenti dinanzi all’EUIPO e al Tribunale.

Motivi invocati

Erronea interpretazione delle norme pertinenti relative alla valutazione della natura dei prodotti per i quali è stato usato il marchio.

Erronea interpretazione di taluni elementi di prova prodotti nel procedimento relativi all’uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare del marchio dell’Unione europea.

Insufficienza di prove quanto al consenso del titolare del marchio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


11.11.2019   

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C 383/77


Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Linde Material Handling/EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight)

(Causa T-644/19)

(2019/C 383/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Linde Material Handling GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentanti: J. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VertiLight – Domanda di registrazione n. 16 161 788

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2019 nel procedimento R 1849/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’obbligo di motivazione, di cui all’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione del diritto di essere ascoltato, di cui all’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio


11.11.2019   

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C 383/78


Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – eSky Group IP/EUIPO – Gröpel (e)

(Causa T-646/19)

(2019/C 383/86)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: eSky Group IP sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Gerhard Gröpel (Straubing, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo e nei colori turchese, bianco, blu scuro, blu e rosa chiaro – Domanda di registrazione n. 16 731 333

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 nel procedimento R 223/2019-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 29 novembre 2018 adottata nel procedimento di opposizione n. B 2 957 168;

rinviare il procedimento dinanzi all’EUIPO;

condannare l’EUIPO alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


11.11.2019   

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C 383/78


Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix)

(Causa T-659/19)

(2019/C 383/87)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Căvescu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix nei colori nero, bianco e verde – Domanda di registrazione n. 12 517 901

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2019 nel procedimento R 353/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/79


Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Causa T-664/19)

(2019/C 383/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Allergan Holdings France (Courbevoie, Francia) (rappresentante: J. Day, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Marchio dell’Unione europea n. 6 295 638

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R 1655/2018-4 e R 1723/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto ha dichiarato decaduto il marchio dell’Unione europea n. 6295638 JUVEDERM ULTRA per i prodotti controversi;

condannare l’EUIPO e la Dermavita Co. Ltd. a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, e dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.