Sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita
Le sostanze aromatizzanti utilizzate negli alimenti saranno inserite in un repertorio valido per tutta l'Unione europea (UE). La procedura per la valutazione e i criteri generali di utilizzo di queste sostanze vengono così armonizzati. Gli Stati membri propongono nuove sostanze che saranno sottoposte a valutazione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Le sostanze aromatizzanti sono impiegate dall'industria alimentare per conferire un gusto o un aroma ai prodotti alimentari.
Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura da seguire per l'autorizzazione delle sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita *.
Procedura di autorizzazione. Elencodelle sostanze aromatizzanti
Gli Stati membri notificano alla Commissione europea l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio.
La notifica contiene tutte le informazioni concernenti:
La Commissione valuta la sostanza notificata entro un anno. Perché si possano valutare gli eventuali rischi sanitari di una sostanza, essa deve essere sottoposta ad un'opportuna valutazione tossicologica. Vengono inoltre considerati altri criteri, ad esempio la sostanza non deve indurre in errore il consumatore.
Solo a seguito di tale procedura la sostanza sarà autorizzata e iscritta sull'elenco delle sostanze autorizzate, valido per tutta l'Unione europea. Gli Stati membri non possono ostacolare o vietare la libera circolazione dei prodotti alimentari contenenti sostanze autorizzate. L'elenco sarà istituito entro il 31 ottobre 2009, conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008. Attualmente non esiste alcun elenco comunitario, ma solo un registro che è servito come base per l'avvio del programma di valutazione. Il presente regolamento sarà abrogato non appena l'elenco verrà adottato e incluso nel regolamento (CE) n. 1334/2008.
Le sostanze classificate sono designate in maniera tale da proteggere la proprietà intellettuale del fabbricante.
L'elenco è aperto e può essere modificato eliminando o aggiungendo sostanze autorizzate.
Clausola di salvaguardia
Qualora uno Stato membro rilevasse che una sostanza classificata può presentare un rischio per la sanità pubblica, esso dovrà avvisare la Commissione e gli altri Stati membri prima di vietarne o restringerne l'uso. La Commissione valuta la misura adottata dallo Stato membro e decide, se necessario, di modificare l'elenco delle sostanze classificate mediante un comitato di regolamentazione.
Valutazione dei criteri
Entro un termine di dieci mesi dall'adozione del repertorio, la Commissione adotta un programma di valutazione che definisce:
Qualora, in seguito alla valutazione di una sostanza, risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l'utilizzazione, tale sostanza viene stralciata dal repertorio (si veda il programma di valutazione che segue, regolamento (CE) n. 622/2002).
Termini chiave dell’atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 2232/96 |
23.11.1996 |
- |
GU L 299 del 23.11.1996 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
Regolamento (CE) n. 1334/2008 |
20.1.2009 |
- |
GU L 354 del 31.12.2008 |
ATTI COLLEGATI
Repertorio delle sostanze aromatizzanti
Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 84 del 27.3.1999].Si veda la versione consolidata (pdf)
Programma di valutazione
Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione, dell'11 aprile 2002, che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 95 del 12.4.2002]. Tale regolamento è volto a razionalizzare e a facilitare i lavori di valutazione delle sostanze, completando il programma di valutazione e stabilendo i termini per la presentazione delle informazioni necessarie da parte degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 180 del 19.7.2000].
Tutela della proprietà intellettuale
Comunicazione della Commissione concernente le modalità secondo le quali la Commissione assicura la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale C 131 del 29.4.1998].
Raccomandazione 98/282/CE della Commissione del 21 aprile 1998 concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 127 del 29.4.1998].
Ultima modifica: 12.02.2009