Bruxelles, 17.9.2021

COM(2021) 548 final

2021/0292(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento di base della PCP (regolamento (UE) n. 1380/2013) mira a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca. Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP).

Obiettivo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

A seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, la presente proposta stabilisce le possibilità di pesca, espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito, per gli Stati membri interessati (Spagna, Francia e Italia).

La presente proposta fissa inoltre le possibilità di pesca conformemente agli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), un'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri.

Infine, per quanto riguarda il Mar Nero, la presente proposta fissa un contingente autonomo per lo spratto al fine di non aumentare il livello attuale di mortalità per pesca. Esso recepisce inoltre il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti per il rombo chiodato, come stabilito dalla CGPM.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è espressamente fissato nel regolamento di base della PCP, che all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione alla luce delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. D'altro canto, il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale mira a conseguire una mortalità per pesca corrispondente al MSY in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della PCP.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune. L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, prevede che il Consiglio adotti le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono tali possibilità di pesca tra le navi battenti la loro bandiera; essi dispongono pertanto di un ampio potere discrezionale sulle decisioni relative allo sfruttamento delle opportunità in linea con i loro modelli sociali ed economici.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".

Assunzione e uso di perizie

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Le proposte della Commissione relative al regolamento di base della PCP e al piano pluriennale per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale sono state debitamente elaborate sulla base di valutazioni d'impatto. La fissazione delle possibilità di pesca costituisce uno dei principali strumenti per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del regolamento di base della PCP. Il piano pluriennale ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca volto ad affrontare il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse nella pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta sarà attuata in linea con le norme della PCP. Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca degli Stati membri per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare:

1.il regime di gestione dello sforzo di pesca per le navi da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale. In base al piano pluriennale per tali stock, entrato in vigore il 16 luglio 2019, il Consiglio stabilisce ogni anno uno sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca per Stato membro e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano. Per il 2020, primo anno di attuazione del regime dello sforzo di pesca nell'ambito del piano, tale sforzo è stato ridotto del 10 % rispetto al valore di riferimento (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), calcolato dagli Stati membri per ogni gruppo di sforzo di pesca o sottozona geografica (GSA); dal secondo al quinto anno il piano ha previsto una riduzione massima del 30 %. Per il 2021 il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio ha stabilito una riduzione del 7,5 %.

[Spazio riservato ai migliori pareri scientifici disponibili] La riduzione per il 2022 dovrebbe essere pari a pm%;

2.misure CGPM applicabili nel Mediterraneo, tra cui:

misure adottate nella riunione annuale del 2018;

2.1.limiti di cattura e di sforzo e un periodo di chiusura per l'anguilla in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);

2.2.limiti al numero di pescherecci per il gambero rosso e il gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27);

misure adottate nella riunione annuale del 2019;

2.3.limitazioni dello sforzo di pesca e capacità massima della flotta per gli stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

2.4.limiti di cattura e limiti al numero di autorizzazioni di pesca per il corallo rosso in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);

2.5.limiti al numero di pescherecci per il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16);

2.6.limiti di cattura per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3);

2.7.limiti al numero di autorizzazioni di pesca per la lampuga in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);

3.misure CGPM applicabili nel Mar Nero, tra cui:

3.1.un contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici;

3.2.TAC e assegnazione di contingenti per il rombo chiodato nell'ambito del piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato, che attua le disposizioni della raccomandazione GFCM/43/2019/3 (GSA 29).

Le raccomandazioni della CGPM sono recepite nel diritto dell'UE mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e la Commissione ha adottato una proposta 2 per attuare le raccomandazioni adottate dalla CGPM nel 2018 e nel 2019. Le misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, quali la chiusura della pesca nel periodo di riproduzione, dovrebbero far parte del presente regolamento, poiché in assenza di tali periodi di chiusura, ad esempio per il rombo chiodato nel Mar Nero, le possibilità di pesca non potrebbero essere fissate allo stesso livello. L'estensione del periodo di chiusura può variare in funzione dello stato dello stock sulla base di pareri scientifici.

2021/0292 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. 

(3)L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(6)Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale ("il piano") è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022.

(8)Per il 2022 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del pm% rispetto al livello di riferimento, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2021 dal regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio 5 .

(9)Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o di sforzo e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio 6 , al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell'entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o di sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. Il periodo di chiusura è funzionalmente collegato alle possibilità di pesca poiché, in sua assenza, il livello delle catture o dello sforzo di pesca dovrebbe essere ridotto per garantire la ricostituzione dello stock. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(10)[Spazio riservato per gli stock di piccoli pelagici nell'Adriatico].

(11)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di pescherecci. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(12)Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di pescherecci. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(13)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di pescherecci. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(14)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(15)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per gli stock demersali.

(16)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta del corallo rosso. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(17)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM), che ha introdotto un limite di cattura e di sforzo basato sul livello medio autorizzato e applicato nel periodo 2010-2015. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(18)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di pescherecci adibiti alla pesca mirata della lampuga. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(19)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. Queste misure supplementari sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in assenza di tali misure, il livello del TAC per il rombo chiodato dovrebbe essere ridotto per garantirne la ricostituzione. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(20)Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(21)È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interesse.

(22)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 7 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(23)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM.

(24)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 9 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è stato introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(25)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(26)È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:

(a)anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrun) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);

(b)gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);

(c)acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(d)nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(e)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);

(f)occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all'articolo 4, lettera h);

(g)spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).

2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(a)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

(a)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

(b)"totale ammissibile di catture" (TAC):

(i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

(ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;

(c)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

(d)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

(e)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

(f)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

(g)"dispositivo di concentrazione dei pesci" o "FAD": qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

(a)"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ;

(b)"Mar Mediterraneo": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(c)"Mar Mediterraneo occidentale": le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(d)"Mare Adriatico": le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(e)"Canale di Sicilia": le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(f)"Mar Ionio": le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(g)"Mare di Levante": le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(h)"Mare di Alborán": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(i)"Mar Nero": le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I
Mar Mediterraneo

Articolo 5
Anguilla

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla (Anguilla anguilla), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.

2.Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2022.

3.Gli Stati membri non superano il livello massimo di catture o di sforzo di pesca dell'anguilla stabilito e attuato attraverso i rispettivi piani nazionali di gestione, adottati conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Articolo 6
Corallo rosso

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.

3.Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4.Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 7
Lampuga

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2.Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

CAPO II
Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 8
Stock demersali

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

Articolo 9
Trasmissione dei dati

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III
Mare Adriatico

Articolo 10 
[Spazio riservato per gli stock di piccoli pelagici] 

Articolo 11
Stock demersali

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.

3.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato IV.

CAPO IV
Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia

Articolo 13

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

2.Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell'allegato V.

CAPO V
Mare di Alborán

Articolo 14

1.Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.

2.Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

CAPO VI
Mar Nero

Articolo 15
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

Articolo 16
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

Articolo 17
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

Articolo 18
Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 19

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:

(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché

(c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato VII.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(2)    COM(2018) 143 final.
(3)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4)    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(7)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(8)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(9)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Bruxelles, 17.9.2021

COM(2021) 548 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero






ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di catture di corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso

  

Tabella 1. Numero massimo di autorizzazioni di pesca 1  

Stati membri

Corallo rosso

COL

Grecia

12

Spagna

0 ( 2 )

Francia

32

Croazia

28

Italia

40

Tabella 2. Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Corallo rosso

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo - GSA 1-27

Corallium rubrum

COL/GF1-27

Grecia

1 844

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

0 (*)

Francia

1 400

Croazia

1 226

Italia

1 378

Unione

5 848

TAC

Non pertinente/non concordato

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaene hippurus

DOL

Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali 3

Stato membro

Lampuga DOL

Italia

797

Malta

130

ALLEGATO III

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock quale definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022 e lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino 41 che pescano stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutti i valori dello sforzo di pesca massimo consentito stabiliti nel presente allegato sono soggetti alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a) Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR4

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR4

b) Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR4

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR4

ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate nonché il numero massimo di pescherecci autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1.[Spazio riservato agli Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18]

2.Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino che pescano stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

Giornate di pesca 2022

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

ITALIA

CROAZIA

SLOVENIA٭

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

pm

pm

≥ 12 m e < 18 m

EFF/MED3_OTB_TR2

pm

pm

≥ 18 m e < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

pm

pm

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR4

pm

pm

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

pm

≥ 12 m e < 18 m

EFF/MED3_TBB_TR2

pm

≥ 18 m e < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

pm

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR4

pm

(٭) I pescherecci battenti bandiera della Slovenia che operano con attrezzi OTB nella GSA 17 non superano il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia (*)

OTB

11

1 813,00

168,67

Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e che pescano per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.



ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico     Codice alfa-3     Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

a) Numero massimo di navi autorizzate nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21

Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21

Grecia

263

263

Italia

410

410

Malta

15

15

b) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mare di Levante (GSA 24-25-26-27)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle
GSA 24-25-26-27

Gambero viola nelle acque dell'Unione delle
GSA 24-25-26-27

Italia

80

80

Cipro

6

6

c) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Canale di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16)

Stato membro

Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16

Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16

Spagna

2

2

Italia

320

320

Cipro

1

1

Malta

15

15

ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

Livello massimo di catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Occhialone

Zona:

Acque dell'Unione nel Mare di Alborán - GSA da 1 a 3

Pagellus bogaraveo

SBR/GF1-3

Spagna

225

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

225

TAC

Non pertinente/non concordato

ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Specie:

Spratto

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

Sprattus sprattus

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

Contingente analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

3 442,50

Unione

11 475

TAC

Non pertinente/non concordato



Specie:

Rombo chiodato

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulgaria

75

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

75

Unione

150

(*)

TAC

857

_________

(*)    Dal 15 aprile al 15 giugno 2021 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita. 

(1)    Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.
(2)    In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.
(3)    Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2022 in conformità al regolamento (UE) n. 1343/2011.
(4) 1 TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.