7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/9


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19

(2022/C 423/04)

1.   LA PANDEMIA DI COVID-19 E I SUOI EFFETTI SULL’ECONOMIA

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 (1) («quadro temporaneo COVID-19»), che è stato modificato più volte (2) per rispondere all’evoluzione delle esigenze durante la crisi.

2.

Nel novembre 2021 la Commissione ha introdotto nel quadro temporaneo COVID-19 una nuova sezione 3.13 per consentire agli Stati membri di fornire sostegno agli investimenti al fine di agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, superando gli effetti economici negativi della pandemia.

3.

Nel maggio 2022 la Commissione ha annunciato che eliminerà gradualmente il quadro temporaneo COVID-19 che non è stato prorogato oltre il 30 giugno 2022 per la maggior parte degli strumenti previsti. Per evitare un «effetto precipizio» e concedere tempo sufficiente per l’introduzione e l’attuazione degli strumenti, in particolare degli strumenti per la ripresa di cui alle sezioni 3.13 e 3.14, tali sezioni del quadro temporaneo COVID-19 hanno una data di scadenza successiva. La sezione 3.13 offre agli Stati membri la possibilità di fornire un sostegno specifico agli investimenti fino al 31 dicembre 2022 e la sezione 3.14 autorizza le misure di sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023.

4.

La Commissione prende atto delle carenze di manodopera e delle continue interruzioni delle catene di approvvigionamento a seguito della pandemia di COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 è ulteriormente ritardata a causa delle conseguenze che l’attacco non provocato della Russia contro l’Ucraina ha per le economie degli Stati membri (3). Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene giustificato concedere più tempo affinché la misura che consente di sostenere gli investimenti per una ripresa sostenibile possa conseguire i suoi obiettivi.

2.   ESTENSIONE DEL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE

5.

Il punto 91 è così modificato:

«Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo. Gli aiuti concessi in base al quadro temporaneo di crisi (*1) non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla presente sezione per gli stessi costi ammissibili. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

(*1)  GU C 131I del 24,3.2022, pag. 1.»."

6.

Il punto 93 è così modificato:

«93.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere erogati fino al 31 dicembre 2023. Sono esclusi gli aiuti agli investimenti anteriori al 1o febbraio 2020.»


(1)  GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1.

(2)  GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1; GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3; GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6.; GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1.

(3)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1).