Bruxelles, 28.11.2022

COM(2022) 667 final

2022/0392(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final} - {SWD(2022) 369 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I diritti sui disegni e modelli industriali proteggono l'aspetto di un prodotto. Il disegno o modello industriale è ciò che rende attraente un prodotto. L'attrattiva visiva è uno dei fattori chiave che influiscono sulla scelta di un prodotto rispetto a un altro da parte dei consumatori. I prodotti caratterizzati da un buon disegno o modello creano un notevole vantaggio competitivo per i produttori. Al fine di promuovere l'innovazione e la creazione di nuovi disegni e modelli di prodotti nell'era digitale, diviene sempre più necessario garantire una protezione giuridica accessibile, adeguata alle esigenze future, efficace e coerente dei diritti sui disegni e modelli.

Il sistema di protezione dei disegni e modelli in Europa è stato istituito più di 20 anni fa. Le legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli industriali sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 («la direttiva»). Accanto ai sistemi nazionali di protezione dei disegni e modelli, il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 («il regolamento») ha istituito un sistema autonomo per la protezione dei diritti unitari che produce gli stessi effetti in tutta l'UE. Il regolamento è stato finora modificato una sola volta, nel 2006, allo scopo di rendere operativa l'adesione dell'UE al sistema di registrazione internazionale dell'Aia.

Inoltre esiste ancora un regime giuridico transitorio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio destinati alla riparazione. Poiché non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, la direttiva contiene la cosiddetta clausola «freeze plus» che consente agli Stati membri di mantenere le disposizioni vigenti in merito all'opportunità di proteggere i pezzi di ricambio fino all'adozione di modifiche della direttiva su proposta della Commissione. Essi possono tuttavia apportare modifiche solo a tali disposizioni purché l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio.

Una proposta presentata dalla Commissione nel 2004 1 per armonizzare la protezione dei disegni e modelli dei pezzi di ricambio visibili introducendo nella direttiva una «clausola di riparazione» (già contenuta nel regolamento) non ha ricevuto un sostegno sufficiente in seno al Consiglio, nonostante il grande sostegno del Parlamento europeo 2 . La proposta è stata ritirata nel 2014.

In linea con la sua agenda «Legiferare meglio» 3 che prevede il riesame periodico delle politiche dell'UE, nel 2014 la Commissione ha avviato una valutazione del funzionamento dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi. L'11 novembre 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le conclusioni sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione 4 . Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione della legislazione dell'UE in materia di disegni e modelli al fine di modernizzare i sistemi di protezione dei disegni e modelli e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori così come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

Sulla base dei risultati definitivi della valutazione 5 , nella comunicazione «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», del 25 novembre 2020 6 , la Commissione ha annunciato il riesame della normativa dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli in seguito al successo della riforma della legislazione sui marchi dell'UE. Il 25 giugno 2021 il Consiglio ha adottato ulteriori conclusioni sulla politica in materia di proprietà intellettuale 7 , esortando la Commissione a dare priorità alla presentazione tempestiva di una proposta, da elaborare quanto prima, sulla revisione e la modernizzazione della legislazione dell'UE in materia di disegni e modelli industriali. Inoltre, nel suo parere favorevole sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema di protezione dei disegni e modelli, istituito ormai 20 anni fa 8 .

Il principale obiettivo comune di questa iniziativa e della proposta parallela di modifica del regolamento, considerate insieme come pacchetto nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), è la promozione dell'eccellenza dei disegni e modelli, dell'innovazione e della competitività nell'UE. A tal fine occorre garantire che il sistema di protezione dei disegni e modelli sia idoneo allo scopo nell'era digitale e diventi sostanzialmente più accessibile ed efficiente per i singoli autori, le PMI e le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli in termini di costi e complessità minori, maggiore rapidità e maggiore prevedibilità e certezza del diritto.

Specificamente, la presente iniziativa di rifusione della direttiva è volta a raggiungere i seguenti obiettivi:

modernizzare e migliorare le disposizioni esistenti della direttiva, modificando disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti sui disegni e modelli in termini di portata e limitazioni;

conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e delle procedure nazionali in materia di disegni e modelli per rafforzare l'interoperabilità e la complementarità con il sistema dei disegni e modelli comunitari, aggiungendo ulteriori norme sostanziali e introducendo norme procedurali principali nella direttiva in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento;

completare il mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione introducendo nella direttiva la clausola di riparazione già contenuta nel regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta abroga e sostituisce l'attuale direttiva 98/71/CE. La presente proposta e la proposta parallela di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 costituiscono un pacchetto coerente volto a dare attuazione al piano d'azione sulla proprietà intellettuale, con l'obiettivo di modernizzare e armonizzare ulteriormente l'attuale legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli.

Al fine di conseguire un maggiore allineamento delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei disegni e modelli con le norme che disciplinano l'efficace regime dei disegni e modelli dell'UE, la presente proposta prevede l'introduzione nella direttiva di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002, in modo da rispecchiarlo e aumentare il grado di coerenza tra questi due strumenti. La presente proposta è inoltre coerente con la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative ai prodotti contraffatti in transito e per le disposizioni relative alle procedure, ad esempio quelle che riguardano i requisiti per il deposito delle domande e le date di deposito e le procedure amministrative di nullità.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 461/2010 (regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico) nel settore della politica antitrust e ad esso complementare. La proposta di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio può aiutare tale regime antitrust a tutelare la concorrenza effettiva nell'intero mercato dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione dei veicoli e a realizzare in tal modo tutti i vantaggi per le imprese e i consumatori nel mercato postvendita automobilistico. La proposta è inoltre coerente con gli sforzi previsti dall'iniziativa sui prodotti sostenibili per promuovere la riparazione e l'economia circolare e ad essi complementare.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I problemi individuati riguardano le notevoli divergenze del quadro normativo, che non consentono condizioni di parità per le imprese dell'UE o hanno particolari effetti distorsivi su tale parità, con ulteriori conseguenze negative per la competitività delle imprese e per quella dell'UE nel suo complesso (ad esempio per quanto riguarda i pezzi di ricambio). È pertanto opportuno adottare misure che possano migliorare le condizioni di funzionamento del mercato unico in tale settore. Tali misure volte ad estendere l'attuale livello di ravvicinamento tramite la direttiva possono essere adottate solo a livello di UE, non da ultimo data la necessità di garantire la coerenza con il sistema dei disegni e modelli comunitari.

In tale contesto occorre considerare che il sistema dei disegni e modelli comunitari è integrato nel sistema europeo dei disegni e modelli, che si basa sul principio della coesistenza e della complementarità tra la protezione dei disegni e modelli a livello nazionale e di UE. Anche se il regolamento stabilisce un sistema completo in cui sono affrontate tutte le questioni di diritto sostanziale e procedurale, l'attuale livello di ravvicinamento legislativo che si riflette nella direttiva è limitato a determinate disposizioni di diritto sostanziale. Per garantire una coesistenza e una complementarità efficaci e sostenibili tra le componenti in questione, è necessario creare un sistema globale armonioso di protezione dei disegni e modelli in Europa che comprenda norme sostanziali simili e almeno disposizioni procedurali principali compatibili. Per quanto riguarda specificamente la questione della protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio, occorre aggiungere che il completamento del mercato interno dei pezzi di ricambio può essere conseguito solo a livello di UE. Oltre 20 anni di esperienza con la clausola «freeze plus» della direttiva non hanno evidenziato una forte tendenza all'armonizzazione tra gli Stati membri su base volontaria (nonostante l'introduzione di una clausola di riparazione in alcuni Stati membri in cui prima non era prevista) o tramite l'autoregolamentazione da parte del settore.

Un'azione a livello di UE renderebbe il sistema di protezione dei disegni e modelli in Europa nel suo complesso sostanzialmente più accessibile ed efficiente per le imprese, in particolare le PMI e i singoli autori. Colmerebbe ulteriormente le lacune ancora esistenti nel mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione recando un beneficio sostanziale ai consumatori, che avrebbero la possibilità di scegliere il pezzo di ricambio che preferiscono pagando prezzi più bassi.

Proporzionalità

L'aggiunta di un'armonizzazione mirata, in particolare per le procedure di registrazione e di nullità, si concentra sulle principali disposizioni nelle aree procedurali per le quali i portatori di interessi hanno individuato una maggiore necessità di allineamento alle pertinenti disposizioni del regolamento. La valutazione d'impatto ha vagliato anche l'opzione di un'armonizzazione completa di tutte le disposizioni in materia di disegni e modelli (opzione 4.2), ma l'ha ritenuta sproporzionata rispetto alle esigenze effettive (cfr. sezione 6.4 della valutazione d'impatto).

Per quanto riguarda la questione della protezione dei pezzi di ricambio, l'inserimento di una clausola di riparazione come previsto dall'opzione prescelta 1.2 è considerato il modo più proporzionato per completare il mercato unico sulla base del principio della liberalizzazione. Tale azione a livello di UE non comporta costi immediati. La liberalizzazione del mercato postvendita richiede atti giuridici solo negli Stati membri che attualmente proteggono i pezzi di ricambio al fine di revocare tale protezione. Comporta pertanto i costi amministrativi più bassi tra tutte le opzioni considerate. Inoltre, poiché è previsto un periodo transitorio di 10 anni durante il quale i diritti sui disegni e modelli esistenti continueranno a essere protetti, i costruttori di veicoli potranno adeguare il proprio comportamento sul mercato con rischi minimi o perturbazioni minime per gli investimenti e l'innovazione. Questa opzione è adeguatamente prudente anche per quanto riguarda la questione dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali (cfr. sezione 8.1 della valutazione d'impatto).

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta intende apportare modifiche mirate alla direttiva 98/71/CE per porre rimedio a determinate carenze. Dal momento che si propone una rifusione della direttiva, il mantenimento dello stesso atto giuridico è la scelta più adeguata.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato una valutazione globale della direttiva e del regolamento in vigore, che è stata pubblicata nel novembre 2020 9 . Tale valutazione ha permesso di concludere che la legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli aveva raggiunto gli obiettivi ed era ancora ampiamente idonea allo scopo.

Tuttavia, per quanto riguarda la direttiva 98/71/CE, la valutazione ha individuato alcune carenze, in particolare un mercato dei pezzi di ricambio ancora fortemente frammentato a causa della mancata armonizzazione delle disposizioni in materia di protezione dei disegni e modelli per i componenti utilizzati per la riparazione di prodotti complessi. È stato evidenziato che tale situazione causa una notevole incertezza giuridica e gravi distorsioni della concorrenza, aumentando nel contempo i costi per i consumatori. Dalla valutazione sono inoltre emerse incongruenze sia tra le legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli sia in relazione al regolamento per quanto riguarda le procedure di registrazione e di nullità dei disegni e modelli. Tali incoerenze hanno un impatto negativo sull'interoperabilità dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE.

Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione europea ha condotto una valutazione d'impatto e ha successivamente deciso di rivedere la legislazione. Le varie fasi della valutazione d'impatto, dalla definizione dei problemi e delle loro cause all'individuazione degli obiettivi e delle possibili opzioni strategiche, si sono basate sui risultati della relazione di valutazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 18 dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 è stata condotta una prima consultazione pubblica completa 10 con l'obiettivo di raccogliere sufficienti prove e opinioni dei portatori di interessi a sostegno della valutazione della legislazione dell'UE in materia di disegni e modelli e stabilire in quale misura tale legislazione funzioni come previsto e possa ancora essere considerata idonea allo scopo. Quasi due terzi di coloro che hanno risposto ritengono che il sistema di protezione dei disegni e modelli nell'UE (che comprende il sistema nazionale di protezione dei disegni e modelli a norma della direttiva e il regime dei disegni e modelli comunitari) funzioni adeguatamente. Allo stesso tempo, quasi la metà dei partecipanti ha tuttavia segnalato carenze o conseguenze indesiderate della direttiva e/o del regolamento.

Oltre all'ampia consultazione svolta per la valutazione, tra il 29 aprile e il 22 luglio 2021 la Commissione ha condotto una seconda consultazione pubblica 11 per raccogliere ulteriori prove e opinioni dei portatori di interessi su determinate questioni e su potenziali opzioni e relativo impatto a sostegno del riesame della legislazione in materia di disegni e modelli.

Le carenze individuate nelle consultazioni sono state prese in considerazione e affrontate nella proposta.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto sulla revisione della direttiva 98/71/CE e del regolamento (CE) n. 6/2002 si è basata su due grandi studi esterni, che hanno preso in considerazione gli aspetti economici 12 e giuridici 13 del funzionamento dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la questione della protezione dei pezzi di ricambio, la valutazione d'impatto è stata corroborata da due ulteriori studi sull'effetto della protezione sui prezzi e sulla dispersione dei prezzi 14 e sulla struttura del mercato dei pezzi di ricambio degli autoveicoli nell'UE 15 . Ulteriori informazioni di sostegno sono state tratte da una stretta collaborazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e da diversi studi e relazioni dell'EUIPO, nonché da altri studi e raccolte di dati disponibili prodotti da autorità pubbliche nazionali o internazionali, compresi gli uffici nazionali di PI, il mondo accademico e altri portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Poiché la presente proposta è presentata in un pacchetto congiuntamente alla proposta di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto congiunta per la presente proposta e la proposta parallela di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 16 . La valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 27 ottobre 2021 e ha ricevuto un parere positivo dal comitato il 26 novembre 2021. La versione finale della valutazione d'impatto tiene conto delle osservazioni contenute in tale parere.

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha preso in considerazione due problemi principali:

1. le perturbazioni degli scambi intra-UE e gli ostacoli alla concorrenza in alcuni Stati membri per quanto riguarda i pezzi di ricambio destinati alla riparazione;

2. la reticenza delle imprese, in particolare delle PMI e dei singoli autori, a chiedere la protezione dei disegni e modelli registrati a livello nazionale o dell'UE, a causa dei costi elevati, degli oneri e dei ritardi connessi all'ottenimento della protezione come pure della limitata prevedibilità al riguardo.

Alcuni aspetti del secondo problema (procedure obsolete per la registrazione dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e tasse elevate dovute per i DMC) saranno affrontati nella revisione parallela del regolamento (CE) n. 6/2002, ma la questione dei pezzi di ricambio (primo problema) e la questione delle disposizioni (procedurali) divergenti devono essere affrontate nella revisione della direttiva 98/71/CE.

Per risolvere la questione dei pezzi di ricambio e perseguire l'obiettivo di aprire alla concorrenza il mercato postvendita dei pezzi di ricambio sono state prese in considerazione le seguenti opzioni:

·opzione 1.1: piena liberalizzazione per tutti i disegni e modelli, ossia il mercato dei pezzi di ricambio «must match» dovrebbe essere aperto alla concorrenza in tutta l'UE e dovrebbe essere esteso sia ai disegni e modelli esistenti sia a quelli nuovi. Questa opzione comporterebbe l'inserimento nella direttiva di una «clausola di riparazione» quale prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 per consentire la riproduzione identica di parti protette di prodotti complessi a fini di riparazione. La clausola di riparazione inserita avrebbe effetti giuridici sia per il futuro sia per il passato (vale a dire sarebbe applicabile ai disegni e modelli per cui è stata concessa la protezione prima e dopo la sua entrata in vigore);

·opzione 1.2: piena liberalizzazione immediata per i nuovi disegni e modelli seguita dalla piena liberalizzazione per i disegni e modelli vecchi dopo un periodo transitorio di 10 anni. Questa opzione comporterebbe le stesse modifiche dell'opzione precedente, fatta eccezione per il fatto che la clausola di riparazione da inserire nella direttiva avrebbe effetti giuridici immediati solo per il futuro (ossia sarebbe applicabile solo ai disegni e modelli per cui è presentata domanda dopo l'entrata in vigore). I disegni e modelli per cui era già stata concessa la protezione prima dell'entrata in vigore dovrebbero continuare a essere protetti per un periodo transitorio di 10 anni;

·opzione 1.3: piena liberalizzazione per i nuovi disegni e modelli. Come nel caso dell'opzione precedente, anche per questa opzione la clausola di riparazione da inserire nella direttiva avrebbe effetti giuridici solo per il futuro. I diritti sui disegni e modelli esistenti concessi prima dell'entrata in vigore non cambierebbero e potrebbero quindi essere protetti per un massimo di 25 anni.

Per risolvere la questione delle norme procedurali divergenti e rafforzare la complementarità e l'interoperabilità tra il sistema dei disegni e modelli comunitari e i sistemi dei disegni e modelli nazionali sono state prese in considerazione le seguenti opzioni:

·opzione 4.1: ulteriore parziale ravvicinamento delle legislazioni nazionali per una maggiore coerenza con il sistema dei DMC. Questa opzione comporterebbe l'aggiunta alla direttiva di disposizioni riguardanti determinati aspetti della legislazione in materia di disegni e modelli non ancora trattati nella direttiva e per i quali i portatori di interessi hanno individuato una maggiore necessità di armonizzazione, in particolare le procedure, in linea con le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002. L'aggiunta di norme procedurali principali alla direttiva dovrebbe essere combinata con l'ulteriore allineamento di determinati aspetti del diritto sostanziale (oltre alla questione dei pezzi di ricambio) conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002;

·opzione 4.2: pieno ravvicinamento delle norme e delle procedure nazionali in materia di disegni e modelli. Questa opzione comprenderebbe l'opzione 4.1, ma includerebbe anche gli aspetti rimanenti delle norme e delle procedure sostanziali in materia di disegni e modelli che rientrano nel regolamento (CE) n. 6/2002 ma non nella direttiva.

In tale contesto è stato inoltre valutato il modo in cui tale ulteriore ravvicinamento potrebbe essere conseguito: su base volontaria (sotto-opzioni 4.1a e 4.2a), o su base obbligatoria, ossia mediante una misura legislativa dell'UE che impone agli Stati membri di allineare le loro norme in materia di disegni e modelli (sotto-opzioni 4.1b e 4.2b).

Sulla base dell'esito della valutazione d'impatto, la serie di opzioni prescelta comprende l'opzione 1.2 e l'opzione 4.1b.

L'opzione 1.2 dovrebbe permettere, dopo il periodo di transizione di 10 anni, di realizzare per i consumatori nei mercati in cui attualmente non è in vigore alcuna clausola di riparazione risparmi potenziali compresi tra i 340 milioni di EUR e i 544 milioni di EUR l'anno grazie alla concorrenza sui prezzi (durante il periodo di transizione di 10 anni, i benefici aumenteranno di 4-13 milioni di EUR l'anno fino a raggiungere i 40-130 milioni di EUR nell'ultimo anno). Durante il periodo di transizione di 10 anni, la piena liberalizzazione per i nuovi disegni e modelli promuoverà la concorrenza e l'ingresso sul mercato dei pezzi di ricambio per le nuove auto. Dopo il periodo di transizione di 10 anni, sia i fornitori di equipaggiamenti originali (OES) sia i fornitori indipendenti (non OES) beneficeranno di una libertà operativa notevolmente maggiore che consentirà loro di rafforzare la propria posizione di mercato e di consolidarsi.

L'opzione 4.1b renderà più facile e meno costoso per le imprese e gli autori ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri, in particolare tramite l'introduzione nella direttiva di norme procedurali principali in linea con il regolamento. Ciò aumenterà ulteriormente la prevedibilità, contribuirà a ridurre i costi di gestione dei portafogli multinazionali di PI e renderà più facile e meno costoso ottenere la cancellazione dal registro di disegni e modelli per nullità. Tale ulteriore ravvicinamento delle legislazioni avrà inoltre ulteriori effetti positivi sulla cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici nazionali di PI nell'ambito del quadro esistente di cui all'articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda il marchio dell'Unione europea.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta di rifusione della direttiva 98/71/CE e la proposta parallela di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002 erano state incluse nell'allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2022 17 . Esse rientrano pertanto nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

La presente proposta mira ad aggiornare i sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE per l'era digitale e a renderli più accessibili ed efficienti per i richiedenti e per coloro che intendono richiedere la cancellazione di disegni e modelli nulli. In termini di digitalizzazione, la proposta di armonizzazione dei requisiti per la rappresentazione dei disegni e modelli consentirà ai richiedenti di riprodurre i loro disegni e modelli in modo chiaro e preciso ovunque utilizzando la tecnologia generalmente disponibile. Ciò semplificherà in particolare il deposito di nuovi disegni e modelli digitali. In termini di semplificazione, l'ulteriore armonizzazione proposta consentirà alle imprese di depositare domande multiple ovunque a livello nazionale combinando più disegni e modelli in un'unica domanda e senza limitarsi a prodotti della stessa natura. Anche se ciò semplificherà evidentemente le cose per i richiedenti, non è stato possibile quantificare i benefici poiché dipenderanno essenzialmente dalle tasse stabilite a livello nazionale. L'abbandono dell'esame d'ufficio dello stato dell'arte a livello nazionale (per garantire un livello di accessibilità alla protezione uguale a quello previsto a livello di UE) dovrebbe inoltre ridurre in modo significativo la durata delle procedure di registrazione negli Stati membri in cui è ancora effettuato. Le imprese saranno quindi in grado di ottenere la protezione molto più rapidamente e a costi inferiori. Inoltre l'introduzione (obbligatoria) di procedimenti di nullità dinanzi agli uffici per ottenere la cancellazione della registrazione di un disegno o modello nullo senza dover adire un organo giurisdizionale dovrebbe essere chiaramente vantaggiosa sia per i concorrenti sia per i titolari dei diritti in quanto meno complessa e meno costosa.

La presente proposta mira inoltre a completare il mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione introducendo una clausola di riparazione che esonera tali parti dalla protezione dei disegni e modelli. La piena liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio dovrebbe apportare vantaggi significativi ai consumatori in termini di maggiore scelta e prezzi più bassi.

I pertinenti risparmi sui costi sono specificati e sintetizzati nella tabella 8.1 della valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

L'iniziativa dovrebbe migliorare le possibilità per gli autori di tutelare i loro diritti, con un impatto positivo sui diritti fondamentali quali il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo. Al fine di rendere più equilibrato il sistema di protezione dei disegni e modelli nell'UE, l'iniziativa ha inoltre lo scopo di prevedere un elenco più completo di limitazioni dei diritti sui disegni e modelli e l'inserimento di una clausola di riparazione, tenendo conto di considerazioni legate all'equità e alla concorrenza.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non avrà incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non è corredata della scheda finanziaria prevista all'articolo 35 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà il mercato UE dei pezzi di ricambio per verificare che l'introduzione di una clausola di riparazione a livello di UE comporti effettivamente i risparmi previsti. Prenderà inoltre in considerazione l'avvio di studi e indagini specifici per seguire l'evoluzione dei prezzi e del comportamento dei clienti in particolare.

Per quanto riguarda l'ulteriore ravvicinamento delle legislazioni nazionali, la Commissione esaminerà le notifiche delle misure di recepimento degli Stati membri e reagirà a eventuali ritardi o incongruenze. Quando tutte le norme saranno state correttamente recepite, ai fini della valutazione sarà presa in considerazione una serie di indicatori pertinenti di cui alla sezione 9 della valutazione d'impatto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non sono richiesti documenti esplicativi in quanto le disposizioni della direttiva non sono di natura complessa per i destinatari.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Trattandosi di una proposta di rifusione della direttiva 98/71/CE, l'illustrazione dettagliata che segue si concentra esclusivamente sulle nuove disposizioni o sulle disposizioni che vengono modificate.

Capo 1: Disposizioni generali

- Definizioni di disegno o modello e di prodotto (articolo 2)

Si propone di inserire nelle disposizioni generali definizioni aggiornate e più dettagliate delle nozioni di prodotto e di disegno o modello. L'aggiornamento, la precisazione e l'ampliamento delle definizioni esistenti mirano a rendere adeguata alle esigenze future la proposta di rifusione della direttiva alla luce dei progressi tecnologici e a garantire una maggiore certezza del diritto e trasparenza per quanto riguarda l'oggetto ammissibile della protezione dei disegni e modelli.

Capo 2: Diritto sostanziale in materia di disegni e modelli

Protezione dei disegni e modelli solo mediante registrazione (articolo 3)

L'attuale direttiva consente agli Stati membri di conferire la protezione dei disegni e modelli anche ai disegni e modelli non registrati 18 . Si propone di eliminare tale discrezionalità limitando la protezione dei disegni e modelli unicamente ai disegni e modelli registrati. La protezione unitaria sotto forma di disegno o modello dell'UE non registrato è disponibile in modo che non vi sia alcuna effettiva necessità di una protezione parallela (potenzialmente divergente) non registrata.

- Decorrenza della protezione (articolo 10)

Per eliminare le incongruenze esistenti, si chiarisce che la protezione dei disegni e modelli ha inizio solo con l'iscrizione nel registro.

- Diritto a un disegno o modello registrato (articoli 11 e 12)

Si propone di aggiungere nuove disposizioni sul diritto al disegno o modello registrato, riguardanti anche la presunzione di titolarità, in linea con gli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Impedimenti alla registrazione e portata dell'esame di merito (articoli 13 e 29)

Al fine di allineare pienamente la portata dell'esame di merito in tutta l'UE a quella dell'esame effettuato a livello dell'EUIPO (articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002), gli impedimenti alla registrazione dovrebbero essere stabiliti in modo esaustivo, garantendo che la procedura per ottenere la registrazione di un disegno o modello comporti per i richiedenti costi e difficoltà minimi, come accade con l'EUIPO.

- Cause di nullità (articolo 14)

Si propone di convertire le disposizioni facoltative in disposizioni obbligatorie per aumentare la prevedibilità e la coerenza con il sistema dei disegni e modelli dell'UE.

- Oggetto della protezione (articolo 15)

Ai fini di una maggiore certezza del diritto in relazione al «requisito di visibilità», si propone di aggiungere alla direttiva (oltre al considerando 17) una disposizione specifica in base alla quale la protezione dei disegni e modelli è conferita (solo) alle caratteristiche dell'aspetto che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

Si chiarisce inoltre (nel nuovo considerando 18) che le caratteristiche del disegno o modello non devono altrimenti essere necessariamente visibili in un momento particolare o in una situazione particolare per ottenere la protezione, tranne nel caso di componenti che non siano visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto complesso.

- Portata dei diritti conferiti da un disegno o modello registrato (articolo 16)

Per consentire ai titolari dei diritti sui disegni e modelli di affrontare in modo più efficace le sfide poste dalla maggiore diffusione delle tecnologie di stampa 3D, si propone di adeguare di conseguenza la portata dei diritti sui disegni e modelli.

A seguito della riforma della legislazione dell'UE in materia di marchi d'impresa (nuovo articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436), si ritiene inoltre importante, ai fini di una lotta efficace contro la crescente diffusione delle attività di contraffazione, aggiungere anche al quadro giuridico sui disegni e modelli industriali una disposizione che consenta ai titolari dei diritti di vietare che i prodotti contraffatti transitino nel territorio dell'UE o siano posti in un'altra situazione doganale senza la loro immissione in libera pratica in tale territorio.

- Presunzione di validità (articolo 17)

Ai fini di una maggiore coerenza con il regolamento (CE) n. 6/2002 (articolo 85, paragrafo 1), si propone di aggiungere anche alla direttiva una disposizione sulla presunzione di validità.

- Limitazione dei diritti conferiti (articolo 18)

Al fine di garantire un migliore equilibrio dei legittimi interessi in gioco e tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 19 , si propone di integrare l'elenco delle utilizzazioni ammissibili con l'aggiunta dell'uso a scopo di riferimento e della critica e parodia.

- Clausola di riparazione (articolo 19)

Con l'obiettivo di porre fine all'attuale regime transitorio e completare il mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione, si propone di inserire nella direttiva una clausola di riparazione simile a quella già contenuta nell'articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002. Tale clausola è esplicitamente limitata alle parti «must match» (a forma vincolata) di prodotti complessi, al fine di tenere conto della sentenza della CGUE nella causa Acacia 20 .

È inoltre opportuno precisare che la clausola di riparazione può essere utilizzata come difesa nelle azioni per contraffazione solo se i consumatori sono debitamente informati dell'origine del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso.

Per tenere conto dei legittimi interessi dei titolari di disegni e modelli esistenti, la clausola di riparazione avrebbe effetti giuridici immediati (illimitati) solo per il futuro, salvaguardando nel contempo la protezione dei diritti esistenti per un periodo transitorio di 10 anni.

- Difesa basata sulla precedente utilizzazione (articolo 21)

È introdotto un diritto derivante da una precedente utilizzazione in linea con l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 6/2002. Tale mezzo di difesa da un'azione per contraffazione tutelerà coloro che hanno investito in buona fede in un disegno o modello di un prodotto prima della data di priorità di un disegno o modello registrato e hanno pertanto un legittimo interesse a commercializzare i prodotti anche se l'aspetto di questi ultimi rientra nell'ambito della protezione del disegno o modello registrato.

- Principio della cumulabilità (articolo 23)

Il principio della cumulabilità della protezione dei disegni e modelli con quella offerta dal diritto d'autore è mantenuto, pur tenendo conto del fatto che, dopo l'adozione della normativa originaria, l'armonizzazione è progredita nel settore del diritto d'autore.

- Avviso relativo a disegni e modelli (articolo 24)

È messo a disposizione dei titolari di disegni e modelli registrati un avviso relativo a disegni e modelli che consente loro di informare il pubblico che il disegno o modello è stato registrato.

Capo 3: Procedure

È aggiunta alla direttiva una serie di norme principali in materia di procedure in linea con la direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

- Requisiti per la rappresentazione (articolo 26)

Per garantire che la rappresentazione dei disegni e modelli sia soggetta agli stessi requisiti adeguati alle esigenze future per una riproduzione chiara e precisa dei disegni e modelli in tutta l'UE, si propone di aggiungere alla direttiva una serie di disposizioni dettagliate.

Domande multiple (articolo 27)

Si propone di prevedere la possibilità di riunire più disegni e modelli in un'unica domanda, come attualmente previsto anche all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 6/2002, e senza richiedere che i disegni e modelli così riuniti riguardino prodotti della stessa classe della classificazione di Locarno, come proposto anche nella corrispondente modifica del regolamento.

- Differimento della pubblicazione (articolo 30)

In linea con l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, si propone di prevedere la possibilità di chiedere il differimento della pubblicazione di una domanda di registrazione di un disegno o modello per un periodo di 30 mesi dalla data di deposito della domanda.

- Procedimenti amministrativi di nullità (articolo 31)

Come previsto per i procedimenti di cancellazione delle registrazioni dei marchi d'impresa a norma dell'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2436, gli Stati membri dovrebbero prevedere una procedura amministrativa per contestare la validità della registrazione di un disegno o modello che sia gestita dai loro uffici di proprietà intellettuale. In alcuni Stati membri la validità di un disegno o modello registrato può essere contestata solo nei procedimenti giudiziari. Tali sistemi sono più onerosi e costosi.

🡻 98/71/CE (adattato)

2022/0392 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione giuridica dei disegni e deimodelli (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità  sul funzionamento dell'Unione  europea, in particolare l'articolo 100 A  114, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 98/71/CE considerando 1 (adattato)

considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;

🡻 98/71/CE considerando 2 (adattato)

considerando che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

🡻 98/71/CE considerando 3 (adattato)

considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli;

🡻 98/71/CE considerando 4 (adattato)

considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;

🡻 98/71/CE considerando 5 (adattato)

considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;

🡻 98/71/CE considerando 6 (adattato)

considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di tale nullità;

 nuovo

(2)La direttiva 98/71/CE ha armonizzato le disposizioni fondamentali del diritto sostanziale degli Stati membri in materia di disegni e modelli che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno ostacolando la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

(3)La protezione dei disegni e modelli offerta dal diritto interno degli Stati membri coesiste con la protezione disponibile a livello di Unione tramite i disegni e modelli dell'Unione europea («disegni e modelli dell'UE»), che hanno carattere unitario e sono validi in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio 23 . La coesistenza e l'equilibrio dei sistemi di protezione dei disegni e modelli a livello nazionale e di Unione costituiscono una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di protezione della proprietà intellettuale.

(4)In linea con l'agenda «Legiferare meglio» 24 che prevede il riesame periodico delle politiche dell'Unione, la Commissione ha condotto un'ampia valutazione dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'Unione che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi.

(5)Nelle conclusioni dell'11 novembre 2020 sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione 25 , il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE. La revisione era stata richiesta alla luce dell'esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese. Più specificamente, si richiedeva che tale revisione riguardasse e prendesse in considerazione modifiche volte a sostenere e rafforzare la relazione di complementarità tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli dell'Unione, nazionali e regionali e prevedesse ulteriori sforzi per ridurre gli ambiti di divergenza all'interno del sistema di protezione dei disegni e modelli nell'Unione.

(6)Sulla base dei risultati definitivi della valutazione, nella comunicazione «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE» 26 , del 25 novembre 2020, la Commissione ha annunciato il riesame della normativa dell'Unione in materia di protezione dei disegni e modelli in seguito al successo della riforma della legislazione sui marchi dell'Unione europea.

(7)Nella sua relazione del 10 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale 27 , il Parlamento europeo si è compiaciuto della volontà della Commissione di modernizzare la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei disegni e dei modelli, ha invitato la Commissione ad armonizzare ulteriormente le procedure di domanda e invalidazione negli Stati membri e ha suggerito di valutare l'ipotesi di allineare la direttiva 98/71/CE e il regolamento (CE) n. 6/2002 per creare una più forte certezza del diritto.

(8)Dalle consultazioni e valutazioni svolte è emerso che, malgrado la precedente armonizzazione delle legislazioni nazionali, permangono settori in cui un'ulteriore armonizzazione potrebbe avere un impatto positivo sulla competitività e sulla crescita. 

(9)Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di facilitare, ove opportuno, l'acquisizione, l'amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese, tenendo debitamente conto degli interessi dei consumatori, è necessario estendere il ravvicinamento delle legislazioni conseguito dalla direttiva 98/71/CE ad altri aspetti del diritto sostanziale in materia di disegni e modelli che disciplina i disegni e modelli protetti mediante registrazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002.

(10)È inoltre necessario ravvicinare anche le norme procedurali al fine di facilitare l'acquisizione, l'amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione. È pertanto opportuno allineare determinate norme procedurali principali in materia di registrazione dei disegni e modelli negli Stati membri e nell'ambito del sistema dei disegni e modelli dell'UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto interno, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.

🡻 98/71/CE considerando 7 (adattato)

(11)considerando che Lla presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario  dell'Unione  che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi  d'impresa , i brevetti per invenzionei e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile.;

🡻 98/71/CE considerando 8

 nuovo

(12)considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, Èè importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;  in base al quale i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dovrebbero essere ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore. 

🡻 98/71/CE considerando 9 (adattato)

 nuovo

(13)considerando che Iil conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri.;

(14)che Aa tal fine occorre dare una definizione  definizioni  unitariea della nozione delle nozioni di disegno o modello  e di prodotto che siano chiare, trasparenti e tecnologicamente aggiornate anche in considerazione dell'avvento di nuovi disegni e modelli non incorporati in prodotti fisici. Senza predisporre un elenco esaustivo dei prodotti pertinenti, è opportuno distinguere i prodotti incorporati in un oggetto fisico, visualizzati in una grafica o che risultano dalla disposizione nello spazio di oggetti volti in particolare a creare un ambiente interno. In tale contesto, è opportuno riconoscere che il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione delle caratteristiche può contribuire all'aspetto dei disegni e modelli, in particolare di quelli non incorporati in un oggetto fisico.

(15)e  Occorre inoltre dare una definizione unitaria  dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;.

🡻 98/71/CE considerando 10 (adattato)

(16)considerando che è essenziale, pPer agevolare la libera circolazione delle merci,  è necessario  far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;.

🡻 98/71/CE considerando 11 (adattato)

(17)considerando che  lLa protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;.

🡻 98/71/CE considerando 12 (adattato)

 nuovo

(18) Sebbene le caratteristiche del disegno o modello non debbano necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli, in deroga a tale principio,  considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto  complesso  o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell'individualità;. che le  Dette  caratteristiche del disegno o modello  di parti componenti di un prodotto complesso  escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero  dunque  essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno  o modello  ricorrano i requisiti di protezione;.

 nuovo

(19)Sebbene le indicazioni di prodotto non influiscano sull'estensione della protezione del disegno o modello in quanto tale, assieme alla rappresentazione del disegno o modello esse possono servire a determinare la natura del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è destinato ad essere applicato. Le indicazioni di prodotto agevolano inoltre la ricerca dei disegni e modelli nel registro dei disegni e modelli tenuto da un ufficio della proprietà industriale. È pertanto opportuno che prima della registrazione siano predisposte indicazioni di prodotto precise in grado di facilitare la ricerca e migliorare la trasparenza e l'accessibilità di un registro senza oneri eccessivi per i richiedenti.

🡻 98/71/CE considerando 13 (adattato)

 nuovo

(20)considerando che lL'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal  qualsiasi altro disegno o modello che rientri nel patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore  dell'autore  nel realizzare il disegno o modello;.

🡻 98/71/CE considerando 14 (adattato)

 nuovo

(21)considerando che lL'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione dei un disegnoi oe modelloi  a disegni e modelli che consistono esclusivamente  in relazione a  di  caratteristiche o disposizioni di caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica;. che cCiò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico;.  Un diritto su un disegno o modello registrato può essere dichiarato nullo se nella scelta delle caratteristiche dell'aspetto non hanno avuto alcun ruolo elementi diversi dalla necessità che il prodotto in questione svolga una funzione tecnica, in particolare elementi connessi all'aspetto visivo.  

(22)che, aAnalogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche;. che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;

🡻 98/71/CE considerando 15 (adattato)

(23)considerando che, tTuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;.

🡻 98/71/CE considerando 16 (adattato)

(24)considerando che iI diritti  sui disegni e modelli  non sussistono  dovrebbero sussistere  per disegni eo modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume;. che lLa presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;.

🡻 98/71/CE considerando 17 (adattato)

(25)considerando che, pPer il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli;.

🡻 98/71/CE considerando 18 (adattato)

(26)considerando che lLe disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 101  ed 86  102  del trattato  sul funzionamento dell'Unione europea ;.

🡻 98/71/CE considerando 19 (adattato)

considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto concerne i componenti di prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi, la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

🡻 98/71/CE considerando 20 (adattato)

considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente;

🡻 98/71/CE considerando 21 (adattato)

 nuovo

(27)considerando che devono  Dovrebbero  essere enumerati esaustivamente tanto i motivi sostanziali di  impedimento alla registrazione  rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti sui disegni e modelli registrati,.

 nuovo

(28)In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori e delle sfide che ne derivano per i titolari dei disegni e modelli per quanto riguarda la prevenzione efficace della copiatura illegittima e agevole dei loro disegni e modelli protetti, è opportuno prevedere che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto equivalgano all'uso del disegno o modello, che è soggetto all'autorizzazione del titolare.

(29)Al fine di rafforzare la protezione dei disegni e modelli e combattere più efficacemente la contraffazione, e in linea con gli obblighi internazionali degli Stati membri nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio riguardante la libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, è opportuno che il titolare di un disegno o modello registrato abbia il diritto di vietare a terzi di introdurre prodotti provenienti da paesi terzi nello Stato membro in cui il disegno o modello è registrato senza la loro immissione in libera pratica in tale paese se, senza autorizzazione, il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi elementi essenziali dell'aspetto da tali prodotti.

(30)A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di un disegno o modello registrato di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi in particolare il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere posti in commercio nello Stato membro interessato. Nell'effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , anche a richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

(31)Al fine di conciliare la necessità di garantire l'effettivo esercizio dei diritti sui disegni e modelli con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, il diritto del titolare del disegno o modello dovrebbe estinguersi laddove, nel corso del successivo procedimento avviato dinanzi all'autorità giudiziaria o altra autorità competente a decidere nel merito circa l'eventuale contraffazione del disegno o modello registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del disegno o modello registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(32)I diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello registrato dovrebbero essere soggetti a un'adeguata serie di limitazioni. Oltre all'uso privato e non commerciale e agli atti compiuti a fini di sperimentazione, tale elenco delle utilizzazioni ammissibili dovrebbe includere gli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, l'uso a scopo di riferimento nel contesto della pubblicità comparativa e l'uso a fini di commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. L'uso di un disegno o modello da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. Inoltre la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

(33)Lo scopo della protezione dei disegni e modelli è concedere diritti esclusivi sull'aspetto di un prodotto, ma non un monopolio sul prodotto in quanto tale. La protezione di disegni e modelli per i quali non esistono alternative pratiche porterebbe di fatto a un monopolio sul prodotto. Tale protezione potrebbe costituire un abuso del regime di protezione dei disegni e modelli. Consentendo a terzi di produrre e distribuire pezzi di ricambio, la concorrenza viene mantenuta. Estendendo la protezione dei disegni e modelli ai pezzi di ricambio, tali terzi violerebbero i diritti sul disegno o modello, la concorrenza verrebbe eliminata e il titolare del disegno o modello otterrebbe di fatto un monopolio sul prodotto.

(34)Le differenze tra le legislazioni degli Stati membri relative all'uso di disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario, qualora il prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato costituisca un componente «must match» (a forma vincolata) di un prodotto complesso, incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno. Tali differenze falsano la concorrenza e gli scambi nel mercato interno e creano incertezza giuridica.

(35)Per il buon funzionamento del mercato interno e al fine di garantire una concorrenza leale in tale mercato, è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e modelli per quanto riguarda l'uso di disegni e modelli protetti a fini di riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario, mediante l'inserimento di una clausola di riparazione, simile a quella già contenuta nel regolamento (CE) n. 6/2002 e che si applica ai disegni e modelli dell'UE a livello di Unione, ma esplicitamente applicabile solo ai componenti «must match» di prodotti complessi. Poiché l'effetto atteso di tale clausola di riparazione è rendere inapplicabili i diritti su un disegno o modello quando il disegno o modello del componente di un prodotto complesso è utilizzato a fini di riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario, la clausola di riparazione dovrebbe essere inserita tra le difese esercitabili nelle azioni per contraffazione di disegni e modelli a norma della presente direttiva. Inoltre, al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore e siano in grado di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione, la legge dovrebbe altresì precisare che la clausola di riparazione non può essere invocata dal fabbricante o dal venditore di un componente che non abbia debitamente informato i consumatori in merito all'origine del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso.

(36)Al fine di evitare che condizioni divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la precedente utilizzazione provochino differenze nella forza giuridica dello stesso disegno o modello in diversi Stati membri, è opportuno che qualsiasi terzo che possa dimostrare che, prima della data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima, aveva iniziato in buona fede a utilizzare in uno Stato membro, o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione di un disegno o modello registrato e non costituente una copia di quest'ultimo, abbia diritto a uno sfruttamento limitato del disegno o modello in questione.

(37)Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione dei disegni e modelli e per accrescere la prevedibilità e la certezza del diritto, la procedura per la registrazione dei disegni e modelli negli Stati membri dovrebbe essere efficiente e trasparente e seguire regole analoghe a quelle applicabili ai disegni e modelli dell'UE.

(38)A tal fine è necessario stabilire disposizioni comuni relative ai requisiti e ai mezzi tecnici per la rappresentazione chiara e precisa dei disegni e modelli in qualsiasi forma di riproduzione visiva nella fase di deposito, tenendo conto dei progressi tecnici per quanto riguarda la visualizzazione dei disegni e modelli e delle esigenze dell'industria dell'Unione in relazione ai nuovi disegni e modelli (digitali). Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme armonizzate mediante la convergenza delle pratiche.

(39)Ai fini di una maggiore efficienza è inoltre opportuno consentire ai richiedenti di riunire più disegni e modelli in una domanda multipla e di farlo senza essere soggetti alla condizione che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

(40)L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello potrebbe in alcuni casi vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione. La possibilità di differire la pubblicazione rappresenta una soluzione in tali casi. A fini di coerenza e di una maggiore certezza del diritto, e quindi per aiutare le imprese a ridurre i costi di gestione dei portafogli di disegni e modelli, il differimento della pubblicazione dovrebbe essere soggetto alle stesse norme nell'Unione.

(41)Al fine di assicurare condizioni di parità per le imprese e garantire lo stesso livello di accesso alla protezione dei disegni e modelli in tutta l'Unione riducendo al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti, tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dovrebbero limitare, come fa l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a livello di Unione, il loro esame di merito d'ufficio all'assenza degli impedimenti alla registrazione enumerati esaustivamente nella presente direttiva.

(42)Al fine di offrire mezzi efficienti per dichiarare la nullità dei diritti sui disegni e modelli, gli Stati membri dovrebbero prevedere una procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità che sia allineata nella misura adeguata a quella applicabile ai disegni e modelli dell'UE registrati a livello di Unione.

(43)È auspicabile che gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l'EUIPO in tutti gli ambiti della registrazione e dell'amministrazione dei disegni e modelli, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, ad esempio creando e aggiornando banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro uffici centrali della proprietà industriale e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l'EUIPO in tutti gli altri settori delle loro attività che siano rilevanti ai fini della protezione dei disegni e modelli nell'Unione.

(44)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e facilitare la registrazione, l'amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione, ove opportuno, a vantaggio della crescita e della competitività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ....

(46)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 98/71/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva precedente.

(47)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I,

🡻 98/71/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

 DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 12

Ambito di' applicazione

1.La presente direttiva si applica:

(a)ai disegni eo modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri;,

(b)ai disegni eo modelli registrati presso l'Uufficio dei disegni e modelli del Benelux  per la proprietà intellettuale ;,

(c)ai disegni eo modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro;,

(d)alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).

2.Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione  deposito  di un disegno o modello presso l'uUfficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

Articolo 21

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per  si applicano le definizioni seguenti :

 nuovo

1) «ufficio»: l'ufficio centrale della proprietà industriale al quale uno o più Stati membri affidano la registrazione dei disegni e modelli;

2) «registro»: il registro dei disegni e modelli tenuto da un ufficio;

🡻 98/71/CE (adattato)

 nuovo

3a) «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche,  in particolare  delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, e/o dei materiali, del prodotto stesso e/o del suo ornamento della sua decorazione  , compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche  ;

4b) «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale  diverso dai programmi per elaboratori,   indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma digitale , compresi tra l'altro: 

a) i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, le presentazioni,  la disposizione nello spazio di oggetti volti in particolare a creare un ambiente interno   e i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso;

b) le opere o i simboli grafici  , i loghi, i motivi decorativi per superfici,  e i caratteri tipografici,  e le interfacce grafiche utente  esclusi i programmi per elaboratore ;

5c) «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

CAPO 2

 DIRITTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI DISEGNI E MODELLI 

Articolo 3

Requisiti per la protezione

1.Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con  esclusivamente mediante  la registrazione  dei disegni e modelli  e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.

2.I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano  sono  nuovi ed abbiano  hanno  carattere individuale.

3.Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:

(a)se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo;, e

(b)se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4.Per « normale  utilizzazione normale» ai sensi del paragrafo 3, lettera a), s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 4

Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione  deposito  della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 5

Carattere individuale

1.Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione  deposito  della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2.Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore  dell'autore  nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 6

Divulgazione

1.Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità  nell'Unione , nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione  deposito  della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2.Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il  disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al  disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro, sia stato divulgato:

(a)dal suo creatore  autore  o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore  autore  o avente diritto;, e

(b)nei dodici  12  mesi precedenti la data di presentazione  deposito  della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici  12  mesi precedenti la data di quest'ultima.

3.Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore  autore  o avente diritto.

Articolo 7

Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

1.Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2.Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3.In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 8

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 9

Estensione della protezione

1.La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2.Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore  dell'autore  nella realizzazione del disegno o modello.

Articolo 10

 Decorrenza e  dDurata della protezione

In seguito alla registrazione,  1. La protezione come disegno o modello registrato di un  il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è protetto  ha inizio con la registrazione presso l'ufficio.

2. Un disegno o modello registrato è registrato per uno o più periodi  un periodo  di cinque anni  calcolato  a decorrere dalla data di presentazione  deposito  della domanda di registrazione . Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque  25  anni dalla data di presentazione  deposito della domanda di registrazione .

 nuovo

Articolo 11

Diritto al disegno o modello registrato

1.Il diritto al disegno o modello registrato spetta all'autore o al suo avente diritto.

2.Se il disegno o modello è stato realizzato congiuntamente da due o più persone, il diritto al disegno o modello registrato spetta ad esse congiuntamente.

3.Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato realizzato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello registrato spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

Articolo 12

Presunzione a favore del titolare registrato

Si presume abilitata ad agire in qualsiasi procedimento dinanzi all'ufficio nel territorio del quale è chiesta la protezione, come pure in ogni altro procedimento, la persona a nome della quale è registrato il disegno o modello o, anteriormente alla registrazione, la persona a nome della quale è stata depositata la relativa domanda.

🡻 98/71/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 1311

Nullità o rifiuto della  Impedimenti alla  registrazione

1.    Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo  quando :

a)se  il disegno o modello  non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 2, punto 3)l, lettera a);, ovvero

b)se  il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli  all'articolo  da 3 a 8., ovvero

Articolo 14

 Cause di nullità 

 1.    Se il disegno o modello è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo nelle situazioni seguenti: 

 a)    il disegno o modello non è un disegno o modello ai sensi dell'articolo 2, punto 3); 

 b)    il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8; 

(c) alla luce di una decisione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente,  se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato;, ovvero 

(d)se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente  la data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, la data di priorità del disegno o modello: 

i) mediante disegno o modello comunitario  dell'UE  registrato o relativa domanda  , fatta salva la registrazione; 

ii) o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.  , fatta salva la registrazione; 

 nuovo

iii) mediante disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi efficacia nello Stato membro interessato o relativa domanda, fatta salva la registrazione;

🡻 98/71/CE (adattato)

2.    Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:

ea)se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario  dell'Unione  o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;, ovvero

fb)se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato;, ovvero

gc)se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria  abusiva  di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.

 nuovo

2.    Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da:

a)    qualsiasi persona fisica o giuridica;

b)    qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile.

🡻 98/71/CE (adattato)

3.    I motivi La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), possono  può  essere dedotti  invocata  esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.

4.    I motivi Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, letterea d), e) ed f) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti  invocate  esclusivamente:

a)    dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto;.

 nuovo

b)    dalle persone legittimate secondo la legislazione dell'Unione o la legge dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione;

c)    da un licenziatario autorizzato dal titolare di un marchio o di un disegno o modello.

🡻 98/71/CE (adattato)

5.    I motivi La causa di nullità di cui al paragrafo 12, lettera gc), possono  può  essere dedotti  invocata  esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione  abusiv.

6.    I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.

7.    In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.

8.    In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.

 nuovo

6.    Non si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello se il richiedente o il titolare di un diritto di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale.

🡻 98/71/CE

79.    Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

 nuovo

Articolo 15

Oggetto della protezione

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

🡻 98/71/CE (adattato)

Articolo 1612

Diritti conferiti dal disegno o modello

1.    La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso  del titolare .

2.    Costituiscono  Possono essere  in particolare atti di utilizzazione  vietati a norma del paragrafo 1: 

a) la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;,

 b) l'importazione o l'esportazione di un prodotto di cui alla lettera a); 

c) ovvero la detenzione di tale  un  prodotto  di cui alla lettera a)  per tali  i  fini.  di cui alle lettere a) e b); 

 nuovo

d) la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).

🡻 98/71/CE

2.    Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.

 nuovo

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nello Stato membro in cui il disegno o modello è registrato, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica in tale Stato membro, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata un'autorizzazione.

Il diritto di cui al primo comma si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale contraffazione del disegno o modello registrato, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

Articolo 17

Presunzione di validità

1.    Nell'ambito di azioni per contraffazione si presume, a favore del titolare del disegno o modello registrato, che siano soddisfatti i requisiti di validità giuridica di un disegno o modello registrato di cui agli articoli da 3 a 8. 

2.    La presunzione di validità di cui al paragrafo 1 è confutabile con qualsiasi mezzo procedurale disponibile nella giurisdizione dello Stato membro interessato, comprese le domande riconvenzionali.

🡻 98/71/CE

Articolo 1813

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello

1.    I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici;, purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

 nuovo

d) agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del disegno o modello;

e) agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;

🡻 98/71/CE

2.    Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:

fa) all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato;,

gb) all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra;,

hc) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

 nuovo

2.    Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso della lettera c), se comportano l'indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

Articolo 19

Clausola di riparazione

1.    Non è protetto il disegno o modello registrato che costituisce un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello del componente e che viene utilizzato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario.

2.    Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di un componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un'indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un'altra forma appropriata, in merito all'origine del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.

3.    Se al momento dell'adozione della presente direttiva il diritto nazionale di uno Stato membro prevede la protezione dei disegni e modelli ai sensi del paragrafo 1, in deroga al paragrafo 1 lo Stato membro continua, fino a [OP: si prega di inserire la data = 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], a prevedere tale protezione per i disegni e modelli la cui registrazione è stata chiesta prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

🡻 98/71/CE (adattato)

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

Articolo 2015

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità  nell'Unione  dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.

 nuovo

Articolo 21

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello registrato

1.    Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualsiasi terzo che possa dimostrare che, prima della data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima, aveva iniziato in buona fede a utilizzare nello Stato membro interessato, o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

2.    Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di sfruttare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello registrato.

🡻 98/71/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 2216

Relazioni con altre forme di protezione

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni  del diritto dell'Unione  comunitarie o nazionali  degli Stati membri  applicabili ai  diritti sui  disegni o e modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, e ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

Articolo 2317

Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul  offerta dal  diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma  , purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore . Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. 

 nuovo

Articolo 24

Simbolo di un disegno o modello registrato

Il titolare di un disegno o modello registrato può informare il pubblico che il disegno o modello è registrato riportando sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato la lettera D inserita in un cerchio. Tale avviso può essere accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento ipertestuale all'iscrizione del disegno o modello nel registro.

CAPO 3

PROCEDURE

Articolo 25

Elementi essenziali della domanda

1.La domanda di registrazione di un disegno o modello contiene almeno tutti i seguenti elementi:

(a)una richiesta di registrazione;

(b)indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

(c)una rappresentazione riproducibile del disegno o modello, tale da permettere di distinguere con precisione tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si chiede la protezione e da consentirne la pubblicazione;

(d)un'indicazione dei prodotti in cui il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato.

2.La domanda di registrazione di un disegno o modello comporta il pagamento di una tassa stabilita dallo Stato membro interessato.

3.L'indicazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), non incide sull'estensione della protezione del disegno o modello. Ciò si applica anche a una descrizione che spieghi la rappresentazione del disegno o modello se tale descrizione è prevista da uno Stato membro.

Articolo 26

Rappresentazione del disegno o modello

1. La rappresentazione del disegno o modello di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), è chiara, precisa, coerente e di qualità tale da permettere di distinguere con precisione e pubblicare tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si chiede la protezione.

2. Essa consiste in qualsiasi forma di riproduzione visiva del disegno o modello in bianco e nero o a colori. La riproduzione può essere statica, dinamica o animata ed è effettuata con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, compresi disegni, fotografie, video o immagini/modellizzazione al computer.

3. La riproduzione mostra tutti gli aspetti del disegno o modello per cui è chiesta la protezione in una o più prospettive. Possono inoltre essere forniti altri tipi di prospettive allo scopo di precisare ulteriormente caratteristiche specifiche del disegno o modello, in particolare:

(a)prospettive ingrandite che mostrano una parte del prodotto separatamente in una scala ampliata;

(b)prospettive in sezione che mostrano una porzione in sezione del prodotto;

(c)prospettive esplose in cui vengono mostrate separatamente in un'unica prospettiva le parti smontate di un prodotto; o

(d)prospettive parziali in cui parti di un prodotto vengono mostrate separatamente in prospettive diverse.

4. Se la rappresentazione contiene diverse riproduzioni del disegno o modello o comprende più di una prospettiva, queste devono essere coerenti tra loro e l'oggetto della registrazione è determinato congiuntamente da tutte le caratteristiche visive di tali prospettive o riproduzioni.

5. Il disegno o modello è rappresentato da solo, escludendo qualsiasi altro elemento. Non può essere mostrato alcun testo esplicativo, termine o simbolo.

6. Gli elementi per i quali non è chiesta la protezione sono indicati mediante rinunce visive, preferibilmente sotto forma di linee punteggiate o tratteggiate. Se ciò non è possibile per motivi tecnici o per il tipo di disegno o modello in questione, possono essere utilizzate altre forme di rinunce visive, ad esempio tonalità di colore, linee di delimitazione o sfocature. Tali rinunce visive sono utilizzate in modo coerente.

7. Se la rappresentazione è accompagnata da una descrizione del disegno o modello, né tale descrizione né eventuali dichiarazioni di rinuncia ivi incluse hanno l'effetto di limitare o ampliare l'estensione della protezione del disegno o modello come riprodotto nella rappresentazione.

8. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di stabilire norme comuni da applicare ai requisiti e ai mezzi di rappresentazione del disegno o modello, in particolare per quanto riguarda i tipi e il numero di prospettive da utilizzare, i tipi di rinunce visive accettabili nonché le specifiche tecniche dei mezzi utilizzati per la riproduzione, la conservazione e il deposito dei disegni e modelli, quali i formati e le dimensioni dei pertinenti file.

Articolo 27

Domande multiple

In una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli possono essere riuniti più disegni e modelli. Tale possibilità non dipende dal fatto che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Articolo 28

Data di deposito

1.    La data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a c), è depositata dal richiedente presso l'ufficio.

2.    In aggiunta, gli Stati membri possono stabilire che l'assegnazione della data di deposito sia soggetta al pagamento di una tassa di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 29

Portata dell'esame di merito

Gli uffici limitano l'esame dell'ammissibilità alla registrazione di una domanda relativa a un disegno o modello all'assenza dei motivi sostanziali di impedimento alla registrazione di cui all'articolo 13.

Articolo 30

Differimento della pubblicazione

1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello registrato sia differita per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, dalla data di quest'ultima.

2. Una volta registrato il disegno o modello, la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatte salve le disposizioni di diritto interno a tutela dei legittimi interessi di terzi.

3. La menzione di differimento della pubblicazione del disegno o modello registrato è pubblicata.

4. Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel suo registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello registrato.

Articolo 31

Procedura per la dichiarazione di nullità

1. Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida, da espletare dinanzi ai loro uffici, per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato.

2. La procedura amministrativa per la nullità prevede che il diritto sul disegno o modello debba essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:

a) il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non conforme alla definizione di cui all'articolo 2, punto 3), o ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 8;

b) il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un disegno o modello precedente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

3. La procedura amministrativa prevede che almeno le seguenti persone debbano poter presentare domanda per la dichiarazione di nullità:

a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), le persone, i gruppi o gli organismi di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), la persona di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 32

Rinnovo

1. La registrazione di un disegno o modello è rinnovata a richiesta del titolare del disegno o modello o di qualsiasi persona autorizzata per legge o in forza di un contratto, purché siano state pagate le tasse di rinnovo. Gli Stati membri possono stabilire che l'avvenuto pagamento delle tasse di rinnovo costituisca richiesta di rinnovo.

2. L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello registrato almeno sei mesi prima della suddetta scadenza. L'ufficio non è ritenuto responsabile se omette di fornire tali informazioni e tale omissione non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La richiesta di rinnovo è presentata e le tasse di rinnovo sono pagate almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione. In caso contrario, la richiesta può essere presentata entro un termine supplementare di sei mesi immediatamente decorrente dalla scadenza della registrazione o del successivo rinnovo. Le tasse di rinnovo e una soprattassa sono versate entro tale termine supplementare.

4. In caso di registrazione multipla, qualora le tasse di rinnovo versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono i disegni e modelli cui si riferisce l'importo pagato.

5. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente. Il rinnovo viene iscritto nel registro.

Articolo 33

Comunicazione con l'ufficio

Le parti del procedimento o, se del caso, i loro rappresentanti designano un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio. Gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all'interno dello Spazio economico europeo.

CAPO 4

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 34

Cooperazione in materia di registrazione, amministrazione e nullità dei disegni e modelli

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in relazione all'esame, alla registrazione e alla nullità dei disegni e modelli.

Articolo 35

Cooperazione in altri settori

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 34 che siano rilevanti ai fini della protezione dei disegni e modelli nell'Unione.

🡻 98/71/CE (adattato)

 nuovo

CAPO 5

 DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 18

Revisione

Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate.

Articolo 3619

Attuazione  Recepimento 

1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi  agli articoli 2, 3, 6, da 10 a 19, 21 e da 23 a 33 entro e non oltre il … [OP: si prega di inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001.  Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 

Quando gli Stati membri adottano tali  Le disposizioni , queste  adottate dagli Stati membri  contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto  tale  riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità di tale  del  riferimento  e la formulazione dell'indicazione  sono decise  stabilite  dagli Stati membri.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni  principali  di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

 Abrogazione 

 La direttiva 98/71/CE è abrogata a decorrere dal … [OP: si prega di inserire la data = il giorno successivo alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. 

Articolo 3820

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  dell'Unione europea .

Gli articoli 4, 5, da 7 a 9, 20 e 22 si applicano a decorrere dal... [OP: si prega di inserire la data = il giorno successivo alla data di cui all'articolo [38], paragrafo 1, primo comma]. 

Articolo 3921

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (COM(2004) 582 definitivo).
(2)    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)).
(3)    Comunicazione della Commissione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE» (COM(2015) 215 final), Commissione europea, 19 maggio 2015, pag. 3.
(4)    Documento del Consiglio 2020/C 379 I/01.
(5)    SWD(2020) 264 final.
(6)    COM(2020) 760 final.
(7)    Documento del Consiglio 2021/C 247/02.
(8)    Relazione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, approvata dalla commissione giuridica il 30 settembre 2021 (A9-0284/2021), punto 32.
(9)    SWD(2020) 264 final.
(10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_it .
(11)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/public-consultation_it .
(12)     https://ec.europa.eu/growth/content/economic-review-industrial-design-europe-0_en .
(13)     https://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0_en .
(14)    Herz, B., & Mejer, M. (2020). The effect of design protection on price and price dispersion: Evidence from automotive spare parts .
(15)    Nikolic, Z. (settembre 2021). Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU. Studio commissionato a Wolk After Sales Experts GmbH. Disponibile all'indirizzo https://op.europa.eu/s/sMA8 .
(16)    Aggiungere il link alla valutazione d'impatto e alla scheda di sintesi.
(17)     Programma di lavoro della Commissione 2022 – documenti principali | Commissione europea (europa.eu) .
(18)    Nessuno Stato membro conferisce tuttavia tale protezione in forma non registrata.
(19)    Sentenza nelle cause riunite C-24/16 e C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724.
(20)    Sentenza nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16, Acacia, ECLI:EU:C:2017:992.
(21)    GU C […] del […], pag. […].
(22)    Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).
(23)    Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
(24)    Comunicazione della Commissione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE» (COM(2015) 215 final).
(25)    Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione (2020/C 379 I/01) (GU C 379 I del 10.11.2020, pag. 1).
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE» (COM(2020) 760 final).
(27)    Relazione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).
(28)    Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
(29)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Bruxelles, 28.11.2022

COM(2022) 667 final

ALLEGATI

della proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)

{SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final} - {SWD(2022) 369 final}


🡹

ALLEGATO I

Termine di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 37)

Direttiva

Termine di recepimento

98/71/CE

28 ottobre 2001

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 98/71/CE

Presente direttiva

Articolo 1, frase introduttiva

-

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 2

Articoli da 3 a 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12, paragrafo 1

-

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

-

Articolo 14

Articolo 15

-

Articolo 16

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 19

-

Articolo 20

-

-

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti 1) e 2)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 1

Articoli da 3 a 10

Articoli 11 e 12

Articoli 13 e 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 3

-

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 18, paragrafo 1, lettere d) ed e)

Articolo 18, paragrafo 1, lettere f), g) e h)

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articoli da 24 a 35

-

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Allegato I

Allegato II

-

____________