Bruxelles, 9.9.2022

COM(2022) 451 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 19 della CITES)

(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione alla 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 19 della CITES) in relazione alla prevista adozione di decisioni intese, tra l'altro, a modificare le appendici della convenzione.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione" o CITES) mira a proteggere la flora e la fauna selvatiche dallo sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. La convenzione è entrata in vigore il 1º luglio 1975.

L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti della convenzione 1 .

2.2.La conferenza delle parti della convenzione

Istituita dall'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti (CoP) è l'organo direttivo della convenzione. La CoP si riunisce ogni due o tre anni per esaminare l'attuazione della convenzione. In particolare esamina e adotta proposte intese a modificare gli elenchi delle specie nelle appendici I e II della convenzione. La CoP esamina anche i documenti di discussione e le relazioni delle parti, dei comitati permanenti, del segretariato e dei gruppi di lavoro e raccomanda misure per attuare la convenzione in modo più efficace.

Le decisioni sulle proposte di emendamento delle appendici I e II sono adottate, nel limite del possibile, per consenso. Se non si giunge a un consenso, le decisioni sono messe al voto e possono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti a norma dell'articolo XV, paragrafo 1, lettera b), della convenzione. Ogni parte dispone di un voto, ad eccezione delle organizzazioni di integrazione economica regionale che, ai sensi dell'articolo XXI, paragrafo 5, della convenzione, nei settori di loro competenza esercitano "il diritto di voto disponendo di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione". L'Unione e gli Stati membri esercitano i loro diritti di voto alternativamente, in funzione dell'oggetto della decisione da adottare. Per quanto riguarda le decisioni di emendamento delle appendici, i diritti di voto sono esercitati dall'Unione dato che le appendici della CITES sono recepite nella legislazione dell'Unione 2 .

2.3.Le decisioni previste della conferenza delle parti

Tra il 14 e il 25 novembre 2022, durante la 19ª riunione, la conferenza delle parti deve deliberare su 52 proposte di emendamento delle appendici della CITES ("proposte di inserimento nelle appendici"). L'inserimento di determinate specie o gruppi di specie nelle appendici ha lo scopo di monitorarne e regolamentarne (appendice II) o proibirne in via generale (appendice I) il commercio.

In quanto parti integranti della convenzione, le appendici sono giuridicamente vincolanti.
Ai sensi dell'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, gli emendamenti adottati dalla CoP diventano applicabili 90 giorni dopo la conclusione della riunione.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In quanto parte della convenzione, l'Unione deve prendere posizione su ciascuna delle proposte di inserimento nelle appendici e sugli altri numerosi progetti di decisione all'ordine del giorno della CoP. Le proposte di inserimento nelle appendici, comprese quelle che sono state presentate dall'Unione stessa, e le altre proposte di decisione della CoP sono state esaminate da esperti della Commissione e degli Stati membri, anche sotto il profilo dei loro potenziali effetti sulle norme e sulle politiche pertinenti dell'Unione. La posizione proposta dalla Commissione si basa sulle discussioni tra gli esperti tenutesi nel quadro dei gruppi di esperti pertinenti della Commissione.

Le proposte di inserimento nelle appendici e vari altri progetti di decisione della CoP possono incidere sulle norme dell'UE o alterarne l'ambito di applicazione, principalmente perché implicherebbero modifiche della legislazione e delle relative norme di esecuzioni dell'Unione. Occorre introdurre gli emendamenti delle appendici della convenzione nell'acquis dell'UE, modificando di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e, ove pertinente, i regolamenti di esecuzione. Ciò comporterà l'introduzione o l'eliminazione di restrizioni degli scambi da, verso e all'interno dell'UE per quanto riguarda le specie interessate dagli emendamenti.

La Commissione ha contatti regolari con i portatori di interessi sulle questioni oggetto della convenzione, quali le organizzazioni non governative ambientali, i rappresentanti dei settori economici coinvolti negli scambi commerciali o nell'uso dei prodotti della flora e fauna selvatica e le organizzazioni venatorie o della pesca. Il 15 luglio 2022 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione con i portatori di interessi per chiederne il parere sulle questioni che saranno discusse alla CoP 19 della CITES. I contributi da essi forniti sono stati debitamente presi in considerazione dalla Commissione nella stesura della proposta di decisione del Consiglio.

Le proposte della CoP sono esaminate anche dal segretariato CITES e da esperti di organizzazioni specializzate, quali l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN), TRAFFIC (rete di monitoraggio del commercio di specie selvatiche) e il gruppo consultivo di esperti della FAO per la valutazione delle proposte di inserimento di specie nella CITES. La maggior parte di queste analisi non erano disponibili al momento in cui la Commissione ha stilato la proposta, ed è quindi opportuno tenerne interamente conto quando la proposta sarà discussa con gli Stati membri in sede di Consiglio.

La Commissione non ha potuto neppure disporre di vari documenti di lavoro per la CoP 19, non pervenuti in tempo utile a consentirle di formulare una proposta di posizione dell'Unione. La Commissione propone pertanto che la posizione su tali questioni sia definita durante le discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio oppure durante la riunione della conferenza delle parti, per i documenti che saranno disponibili solo nel corso della stessa.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, segnatamente la CITES.

Molti degli atti che la CoP è chiamata ad adottare sono atti aventi effetti giuridici. 
Le appendici modificate, in quanto parti integranti della convenzione, saranno vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Alcune delle altre decisioni della CoP incideranno in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione 4 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione 5 . Ciò è dovuto al fatto che entrambi gli atti sono strettamente allineati alle pertinenti norme di esecuzione della convenzione stabilite dalla CoP.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Le decisioni previste della CoP perseguono obiettivi e hanno componenti dei settori "ambiente" e "commercio". Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 192, paragrafo 1, articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e articolo 207, paragrafo 4, primo comma.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 19 della CITES)

(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione europea con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015 6 , ed è entrata in vigore il 1º luglio 1975. 

(2)In applicazione dell'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione, la conferenza delle parti può, tra l'altro, adottare decisioni intese a modificare le appendici della convenzione.

(3)La conferenza delle parti, durante la 19a riunione che si terrà dal 14 al 25 novembre 2022, è chiamata a deliberare su 52 proposte di emendamento delle appendici della convenzione e su numerose altre questioni riguardanti l'attuazione e l'interpretazione della convenzione.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché gli emendamenti delle appendici vincoleranno l'Unione e varie altre decisioni saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. Tra gli atti interessati figurano, in particolare, il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione.

(5)La proposta di posizione da adottare sulle diverse proposte prima della conferenza delle parti si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, tenuto conto delle disposizioni della convenzione, alla luce dei migliori dati scientifici disponibili, e sulla loro coerenza con le norme e le politiche pertinenti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione è definita negli allegati.

Articolo 2

Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la CoP 19 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all’articolo 1, oppure se nel corso della riunione sono presentate proposte nuove o modificate su cui l'Unione non ha ancora preso posizione, la posizione dell’Unione è sviluppata mediante coordinamento in loco prima che la conferenza delle parti sia chiamata a deliberare su tali proposte. In questi casi la posizione dell’Unione è coerente con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) e relativi atti di esecuzione.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio dell'Unione europea, C399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
(5)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
(6)    GU L 75 del 19.3.2015, pag. 3.

Bruxelles, 9.9.2022

COM(2022) 451 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 19 della CITES)



















(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)


ALLEGATO I

Posizione dell'Unione sui temi principali che saranno discussi alla 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022

(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)

A.Considerazioni generali

1.L'Unione ritiene la CITES una convenzione internazionale fondamentale per la conservazione della biodiversità e la lotta al traffico illegale di specie selvatiche.

2.Alla 19a conferenza delle parti (CoP 19) della CITES l'Unione dovrebbe adottare una posizione ambiziosa, in linea con le sue politiche e con i suoi impegni internazionali in questo settore, in particolare gli obiettivi per le specie selvatiche nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15, il prossimo quadro globale post-2020 in materia di biodiversità definito a norma della convenzione sulla diversità biologica, la visione strategica della CITES e la risoluzione 75/311 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche. La posizione dell'Unione dovrebbe anche servire a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello unionale attraverso la strategia sulla biodiversità per il 2030, l'imminente revisione del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, l'approccio UE alla promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, che trova riscontro nella politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, e il Green Deal europeo.

3.Le priorità dell’Unione alla CoP 19 della CITES dovrebbero essere le seguenti:

·utilizzare appieno gli strumenti della CITES, con un approccio basato sui dati scientifici, per disciplinare il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione e oggetto di scambi commerciali a livelli non sostenibili;

·rafforzare la risposta della comunità internazionale contro il traffico illegale di specie selvatiche;

·garantire che lo status e i diritti dell'UE in quanto parte della convenzione siano interamente rispettati. Lo status e i diritti dell'UE sono stabiliti esclusivamente nel testo della CITES, ivi compreso l'articolo XXI, paragrafi da 2 a 6;

·garantire che le proposte adottate siano coerenti con le pertinenti norme e politiche dell'Unione.

4.La posizione dell’Unione dovrebbe tener conto del contributo che i meccanismi della CITES possono apportare al miglioramento dello stato di conservazione delle specie, e riconoscere il lavoro compiuto dai paesi che hanno attuato misure di conservazione efficaci. L'Unione dovrebbe assicurare che le decisioni adottate alla CoP 19 massimizzino l'efficacia della CITES riducendo al minimo gli oneri amministrativi superflui e adottando soluzioni ai problemi di attuazione e di monitoraggio che siano pratiche, efficaci sotto il profilo dei costi e fattibili.

5.La conferenza delle parti è l'organo direttivo della CITES e alcune delle decisioni adottate nel corso della CoP 19 saranno attuate dal comitato permanente, che è l'organo ausiliario principale della CoP. La posizione dell'Unione definita per la CoP 19 della CITES dovrebbe pertanto guidare anche l'approccio da assumere alla 75a e 76a riunione del comitato permanente, che si terranno immediatamente prima e dopo la CoP 19.

B.Questioni specifiche

6.Alla CoP 19 della CITES sono state presentate cinquantadue proposte di emendamento delle appendici CITES. Tredici di esse sono state presentate dall’Unione che, in quanto proponente principale o co-proponente, dovrebbe quindi sostenerne l'adozione. La posizione dell'Unione su tutte le proposte dovrebbe basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull'impatto che ha o avrebbe il commercio su di esse, in linea con la risoluzione Conf. 9.24 sui criteri di modifica delle appendici I e II. È opportuno prestare particolare attenzione ai pareri degli Stati dell’areale delle specie interessate dalle proposte. L'Unione ritiene inoltre che, in linea di massima, dovrebbero essere sostenute le proposte di emendamento delle appendici CITES risultanti dal lavoro svolto dai comitati "Animali" e "Piante" della CITES e dal comitato permanente. Si dovrebbe anche tenere conto della valutazione delle proposte svolta del segretariato CITES e di IUCN/TRAFFIC 1 e, nel caso delle specie marine sfruttate a fini commerciali, di quella a cura del gruppo ad hoc di esperti FAO, quando sono disponibili.

7.Come convenuto nella decisione 2022/982 del Consiglio del 16 giugno 2022 2 , l'Unione sostiene l'inserimento di

Physignathus cocincinus (Drago d’acqua cinese) nell'appendice II 

Cuora galbinifrons (Tartaruga scatola indocinese) nell'appendice I

Laotriton laoensis (Tritone verrucoso del Laos) nell'appendice II

Agalychnis lemur nell'appendice II

tutte le specie appartenenti a Sphyrnidae spp. (Squali martello) non ancora incluse nell’appendice II, nell'appendice II

Thelenota ananas, T. anax, T. rubralineata (Cetrioli di mare) nell'appendice II

Khaya spp. (Mogano africano) (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Afzelia spp. (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Diptery spp. nell’appendice II con l’annotazione #17 + semi

Handroanthus spp. Tabebuia spp. e Roseodendron spp. nell’appendice II con l’annotazione #17

Pterocarpus spp. (Padauk) (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Rhodiola spp. nell'appendice II con l'annotazione #2.

L'Unione ha anche deciso di co-patrocinare la proposta di Panama di inserire nell'appendice II Carcharhinidae spp (Carcarinidi).

8.L’Unione rileva che molto è stato fatto negli ultimi anni per creare capacità di attuazione della CITES, non ultimo per quanto riguarda le specie marine, anche mediante il sostegno finanziario dell’Unione. L'Unione sostiene un migliore coordinamento tra la CITES, le organizzazioni regionali di gestione della pesca e altri organismi pertinenti, che agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di migliorare la governance e aumentare la complementarità.

9.L'Unione constata una maggiore attenzione accordata in ambito CITES alle specie arboree, come si riscontra anche nelle proposte dell'Unione di inserire altre tre specie arboree nell'appendice II della CITES in occasione della CoP 19. La CITES svolge un ruolo molto importante nella conservazione delle foreste e l'Unione sostiene un'azione più forte e coerente tra la CITES e altre organizzazioni e processi legati alle foreste.

10.La posizione dell'Unione sulle proposte relative al traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe riflettere il suo approccio generale alla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche che consiste nell'affrontarne le cause profonde, rafforzare i quadri giuridici e strategici in materia, fare rispettare efficacemente le norme esistenti e favorire partenariati mondiali per contrastare questo fenomeno.

11.In linea con queste priorità, l’Unione è a favore di una tutela migliore, attraverso la CITES, delle specie attualmente importate nel proprio territorio a livelli non sostenibili o illegalmente. L'Unione sostiene pertanto le proposte di emendamento delle appendici per quanto riguarda varie specie di rettili e anfibi, in particolare diverse specie di tartarughe che sono importate nell'Unione come animali da compagnia.

12.L'Unione dovrebbe incoraggiare le iniziative che contribuiscono ad aumentare le capacità delle autorità competenti, condividendo informazioni e migliori pratiche, al fine di attuare meglio la CITES e migliorare la cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione.

13.In tale contesto l'Unione prende atto delle proposte che invitano a creare fondi specifici a beneficio di determinate parti. L'Unione ritiene che è opportuno creare nuovi fondi solo in casi debitamente giustificati, sulla base di un'analisi approfondita della loro fattibilità e del loro valore aggiunto. L'accesso ai finanziamenti non dovrebbe essere limitato a determinati parti o gruppi di parti.

14.È importante che l'Unione provveda a che tutte le risoluzioni, annotazioni e riserve siano capite e interpretate in modo uniforme. Poiché si registrano ancora alti livelli di bracconaggio di elefanti e di traffico illegale di avorio, l'Unione dovrebbe promuovere specificamente il chiarimento delle norme sul commercio di elefanti vivi, in particolare la risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP 18) e la risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP 18). Alla 74a riunione del comitato permanente, l'Unione e i suoi Stati membri hanno espresso il desiderio di creare un quadro comune per il commercio di elefanti africani vivi, basato sul quadro CITES e su un controllo scientifico trasparente e solido. In tutti i punti dell'ordine del giorno della CoP 19 riguardanti gli elefanti l'Unione dovrebbe mirare in via prioritaria ad armonizzare le condizioni per il commercio di elefanti africani vivi e promuovere azioni che affrontino direttamente il problema del commercio illegale di elefanti e avorio.

15.L’Unione prende atto che in relazione al commercio legale di avorio di elefanti le parti hanno presentato diverse proposte. Il commercio internazionale dell’avorio è attualmente vietato nel quadro della CITES. L'Unione ritiene che non sussistano le condizioni per autorizzarlo di nuovo ed è sfavorevole alle proposte di riaprirlo in sede di CoP 19. Per quanto riguarda i mercati nazionali dell'avorio, l'Unione dovrebbe continuare a sostenere l'adozione di misure efficaci e proporzionate, nel campo di applicazione della convenzione, basate sui migliori dati disponibili.

16.L'Unione riconosce che il commercio internazionale di specie selvatiche può essere un fattore di rischio d'insorgenza di zoonosi. La CITES dovrebbe contribuire, conformemente al suo mandato, a ridurre i rischi potenziali per la salute degli animali e delle persone. Nessuna organizzazione può affrontare da sola le molteplici sfide che potrebbero determinare l'insorgenza e la diffusione di malattie legate a specie selvatiche. L'Unione dovrebbe pertanto incoraggiare la CITES a continuare a rafforzare la collaborazione attiva con altre organizzazioni intergovernative, comprese quelle che operano nel campo della salute umana o animale, del commercio, dell'alimentazione e dei trasporti, in linea con l'approccio "One Health". L'Unione sostiene fermamente il rinnovato impegno dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della CITES a collaborare sulle questioni relative alla salute e al benessere degli animali in tutto il mondo per salvaguardare la biodiversità e proteggere gli animali.

17.La crisi del traffico illegale di specie selvatiche, associata all’estensione dell’ambito di applicazione della CITES a nuove specie e parti contraenti, ha comportato negli ultimi anni un aumento del numero di attività rientranti nel quadro della CITES e un notevole carico di lavoro aggiuntivo per il segretariato CITES. L'Unione dovrebbe tener conto di questi sviluppi quando deciderà le proprie priorità alla CoP 19 e il bilancio futuro del segretariato CITES.

(1)    L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e TRAFFIC sono organizzazioni specializzate nelle questioni legate al commercio di specie selvatiche e forniscono, prima di ogni riunione della CoP, una valutazione approfondita delle proposte di emendamento delle appendici CITES.
(2)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0095.01.ITA

Bruxelles, 9.9.2022

COM(2022) 451 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 19 della CITES)














(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 Novembre 2022)


Posizione dell'Unione in merito ad alcune proposte presentate alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

(Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)

"+"

posizione favorevole

"–"

posizione contraria

"0"

posizione aperta alla discussione per mancanza di informazioni sufficienti a stabilire una posizione

"(+)"

sostegno subordinato alla disponibilità di informazioni aggiuntive e/o alla presentazione di modifiche della proposta

"(-)"

opposizione da riesaminare se sono forniti ulteriori elementi di prova e/o la proposta è modificata in maniera significativa

1.Documenti di lavoro

N.

Punto all'ordine del giorno

Proponente 1

Osservazioni

Posizione

Cerimonia di apertura

Nessun documento

Discorsi di benvenuto

Nessun documento

Questioni amministrative e finanziarie

1.

Elezione del presidente, del vicepresidente della riunione e dei presidenti dei comitati I e II

Nessun documento

2.

Adozione dell'ordine del giorno

Doc. 2 della CoP 19

Seg.

 

3.

Adozione del programma di lavoro

Doc. 3 della CoP 19

 

 

4.

Regolamento interno della conferenza delle parti

 

 

 

4.1

Relazione del comitato permanente Doc. 4.1 della CoP 19

CP

Sostenere gli emendamenti raccomandati della regola 7. Sostenere gli emendamenti raccomandati della regola 25.6 e sottolineare l'importanza che eventuali variazioni dell'ordine di votazione rivestano carattere di eccezionalità e siano debitamente motivate dal presidente nel corso della riunione. 

+

 

4.2

Proposta di emendamento della regola 26

Doc. 4.2 della CoP 19

Botswana e Zimbabwe

Respingere la proposta in quanto contraria all'articolo XV della convenzione, che prevede un voto per parte. L'emendamento avrebbe l'effetto di generare negoziati estremamente complicati prima di ogni votazione.

-

5.

Comitato "Credenziali"

 

 

5.1

Istituzione del comitato "Credenziali" 

Nessun documento

 

5.2

Relazione del comitato "Credenziali" 

Nessun documento

6.

Ammissione di osservatori

Doc. 6 della CoP 19

 

7.

Amministrazione, finanziamento e bilancio del segretariato e delle riunioni della CoP

 

 

7.1

Amministrazione del segretariato 
Doc. 7.1 della CoP 19

Seg.

 

7.2

Relazione del direttore esecutivo dell'UNEP su questioni amministrative e di altra natura

Doc. 7.2 della CoP 19

UNEP

 

 

7.3

Relazioni finanziarie per il periodo 2020-2022 
Doc. 7.3 della CoP 19

 

7.4

Bilancio e programma di lavoro per il 2023-2025

Doc. 7.4 della CoP 19

 

7.5

Accesso ai finanziamenti

Doc. 7.5 della CoP 19

 

7.6

Progetto sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati Doc. 7.6 della CoP 19

Seg.

Sostenere la proposta, in quanto l'allargamento del programma al CP e ai comitati "Animali" e "Piante" comporterà per il segretariato un carico di lavoro amministrativo più gravoso.

+

8.

Strategia linguistica della convenzione 
Doc. 8 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

Questioni strategiche

9.

Relazioni e raccomandazioni dei comitati

 

 

 

9.1

Comitato permanente

 

 

 

 

9.1.1

Relazione del presidente
Doc. 9.1.1 della CoP 19

 

 

9.1.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

Nessun documento

 

9.2

Comitato "Animali"

 

 

 

9.2.1

Relazione del presidente

Doc. 9.2.1 della CoP 19

CA

 

 

9.2.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

Nessun documento

 

9.3

Comitato "Piante"

 

 

 

9.3.1

Relazione del presidente
Doc. 9.3.1 della CoP 19

CPi

 

 

9.3.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

Nessun documento

10.

Visione strategica della CITES 
Doc. 10 della CoP 19

CP

Sostenere la serie di decisioni. Gli indicatori potrebbero essere ulteriormente modificati in base agli sviluppi del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità.

(+)

11.

Specie elencate nell'appendice I

Doc. 11 della CoP 19

CA, CPi

Sostenere la proposta, pur rimanendo disposti a discutere gli adeguamenti del processo proposto, se suggeriti da altre parti.

+

12.

Relazione sul commercio mondiale di specie selvatiche 
Doc. 12 della CoP 19

Sud Africa

Si appoggia in linea generale l'idea della relazione e del gruppo di lavoro intersessionale. Tuttavia la proposta manca ancora di chiarezza in alcuni punti. Di conseguenza può essere sostenuta soltanto se, attraverso una serie di decisioni, sarà avviato un processo per precisare meglio la relazione in vista di una decisione in sede di CoP 20, o se durante la CoP si provvede a migliorare la proposta chiarendo meglio il contenuto della relazione.

(+)

13.

Coinvolgimento dei popoli indigeni e delle comunità locali

Doc. 13 della CoP 19

CP

Sostenere la raccomandazione di adottare le decisioni rivedute contenute nell'allegato 1 del documento.

+

14.

Mezzi di sussistenza

Doc. 14 della CoP 19

CP

Sostenere l'adozione delle decisioni rivedute e l'abolizione delle decisioni 18.37 e 18.36.

+

15.

Meccanismi partecipativi per le comunità rurali in seno alla CITES

Doc. 15 della CoP 19

Eswatini, Namibia e Zimbabwe

Opporsi alle proposte in quanto presentate come documento a sé stante. L'argomento è importante, ma nell'ambito della CITES esistono già due processi distinti sui popoli indigeni e le comunità locali (cfr. i punti 13 e 14 all'ordine del giorno).

Per una maggiore efficienza e per garantire la coerenza in tema di coinvolgimento delle popolazioni indigene e delle comunità locali e rurali, i proponenti dovrebbero allineare la loro proposta con i processi di cui ai punti 13 e 14 all'ordine del giorno e sottoporla all'esame del rispettivo gruppo di lavoro o di entrambi i gruppi di lavoro, a seconda dei casi.

(-)

16.

Sviluppo delle capacità

Doc. 16 della CoP 19

CP

Sostenere il progetto di risoluzione e la serie di proposte per il proseguimento dei lavori su un quadro integrato di sviluppo delle capacità. Potrebbero essere necessarie alcune precisazioni di minore entità, in particolare per chiarire l'ambito di applicazione del punto 2, lettera b, del progetto di risoluzione.

+

17.

Cooperazione con altre organizzazioni e accordi multilaterali in tema di ambiente

 

 

 

17.1

Cooperazione con altre convenzioni nell'ambito della biodiversità 

Doc. 17.1 della CoP 19

CP

Sostenere, in quanto le sinergie tra gli accordi ambientali multilaterali in tema di biodiversità dovrebbero continuare a essere rafforzate ed è opportuno che il CP mantenga le questioni sotto esame.

+

 

17.2

Cooperazione con la strategia globale per la conservazione delle piante 
Doc. 17.2 della CoP 19

CPi

Sostenere i nuovi progetti di decisione.

+

 

17.3

Cooperazione con la piattaforma intergovernativa di politica scientifica

per la biodiversità e i servizi ecosistemici 
Doc. 17.3 della CoP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato I del documento.

+

17.4

Iniziativa congiunta CITES-CMS per i carnivori africani

Doc. 17.4 della CoP 19

Seg.

Sostenere questo progetto di decisione che è inteso a trasmettere informazioni pertinenti al CA e a fornire di conseguenza pareri al segretariato in merito all'iniziativa per i carnivori africani, come proposto dal CA e da diverse organizzazioni osservatrici.

+

17.5

Consorzio internazionale per la
lotta ai reati contro le specie selvatiche

Doc. 17.5 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

18.

Giornata mondiale per le specie selvatiche dell'ONU

Doc. 18 della CoP 19

Seg.

Sostenere l'abolizione della decisione 18.38 sulla giornata mondiale per le specie selvatiche, in quanto è stata attuata.

+

19.

La CITES e le foreste

Doc. 19 della CoP 19

Seg.

Sostenere la proposta, ma serve una ulteriore valutazione. Proporre che il CPi sia consultato sui termini di riferimento dello studio (possibilmente attraverso il presidente, in modo da semplificare il processo).

(+)

20.

Programma delle specie arboree

Doc. 20 della CoP 19

Seg.

Sostenere i progetti di decisione e incoraggiare tutte le parti a mettere a profitto i risultati del programma delle specie arboree della CITES finanziato dall'UE e a contribuire ulteriormente all'attuazione della CITES per quanto riguarda le specie arboree elencate nella convenzione.

+

21.

Revisione del programma ETIS 
Doc. 21 della CoP 19

CP

Possono essere appoggiate tutte le raccomandazioni. L'UE ha sempre sostenuto con forza il programma ETIS e dovrebbe esprimere attivamente il proprio appoggio.

+

22.

Programmi MIKE ed ETIS 
Doc. 22 della CoP 19

CP

Sostenere la proposta, sottolineando tuttavia la necessità di dedicare maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria a lungo termine di MIKE ed ETIS.

+

23.

Ruolo della CITES nel ridurre il rischio di future insorgenze di malattie zoonotiche associate al commercio internazionale di specie selvatiche

Doc. 23 della CoP 19

 

23.1

Relazione del comitato permanente 
Doc. 23.1 della CoP 19

CP

Accogliere favorevolmente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro intersessionale. Sostenere le decisioni proposte e gli emendamenti della risoluzione Conf. 10.21 (Rev. CoP 16) sul trasporto di esemplari vivi.

+

 

23.2

"One Health" e la CITES:

rischi per la salute umana e animale derivanti dal commercio di specie selvatiche 
Doc. 23.2 della CoP 19

Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Liberia, Nigeria e Senegal

Sostenere alcuni elementi del progetto di risoluzione, come l'uso di definizioni internazionali e la cooperazione con le autorità di salute pubblica e animale, e suggerire di integrarli nel Doc. 23.1.

Opporsi agli altri elementi che esulano dal mandato della CITES o sono poco chiari.

(-)

24.

Implicazioni della pandemia di COVID‑19 per l'attuazione della convenzione

Doc. 24 della CoP 19

Seg.

Sostenere le raccomandazioni proposte dal segretariato affinché le riunioni e i lavori intersessionali della CITES possano svolgersi anche in presenza di problemi operativi di natura eccezionale.

+

25.

Piano d'azione in materia di genere 
Doc. 25 della CoP 19

Panama

Si sostiene in linea generale la prospettiva di esplorare e affrontare in modo efficace le questioni di genere. Tuttavia sarebbe bene definire preventivamente il ruolo e la forma che dovrebbe assumere un piano d'azione nel contesto della CITES.

(+)

Questioni relative all'interpretazione e all'attuazione

Risoluzioni e decisioni esistenti

 

 

26.

Revisione di risoluzioni 
Doc. 26 della CoP 19

Seg.

Sostenere gli emendamenti delle risoluzioni e l'abolizione della decisione 14.81 se è adottato il relativo emendamento della risoluzione Conf. 14.8 (Rev. CoP 17).

+

27.

Revisione delle decisioni

Doc. 27 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

Conformità generale ed esecuzione

 

 

28.

Leggi nazionali per l'attuazione della convenzione

Doc. 28 della CoP 19

Seg.

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione figuranti nell'allegato 1 del documento Doc. 26 della CoP 18 nonché l'abolizione delle decisioni 18.62-18.67.

+

29.

Questioni connesse alla conformità alla CITES

29.1

Attuazione dell'articolo XIII e della risoluzione Conf. 14.3 (Rev. CoP 18)

sulle procedure di conformità alla CITES

Doc. 29.1 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

29.2

Totoaba (Totoaba macdonaldi)

Doc. 29.2 della CoP 19

29.2.1

Relazione del segretariato

Doc. 29.2.1 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

29.2.2

Decisioni rinnovate e aggiornate per la CoP 19

Doc. 29.2.2 della CoP 19

Stati Uniti d'America

Da considerare congiuntamente con 29.2.1, che non era disponibile il 22.7.2022.

29.3

Ebani del Madagascar (Diospyros spp.) e palissandri
(Dalbergia spp.)

Doc. 29.3 della CoP 19

Seg. in consultazione con il presidente del CP

Sostenere i progetti di decisione; in particolare, che il Madagascar metta in sicurezza tutte le scorte e che le parti non accettino (ri)esportazioni a fini commerciali dal Madagascar di esemplari di Diospyros spp (#5) o Dalbergia spp (#15) finché il Madagascar non abbia ottenuto risultanze atte a verificare l'acquisizione legale e formulato pareri relativi all'assenza di effetti negativi per le specie a livello nazionale che siano ritenuti soddisfacenti dal segretariato.

+

30.

Programma di assistenza alla conformità

Doc. 30 della CoP 19

CP

Sostenere le decisioni sull'attuazione del programma di assistenza alla conformità. Chiedere che siano aggiunti il bilancio preliminare e le fonti di finanziamento.

+

31.

Riesami del commercio rilevante a livello nazionale Doc. 31 della CoP 19

CP, incorpora i progetti di decisione proposti

dai presidenti del CA e del CPi

Sostenere, in quanto è necessario valutare se le questioni individuate nel riesame del commercio rilevante a livello nazionale per il Madagascar siano affrontate in misura sufficiente.

+

32.

Revisione della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP 18) sul tema conformità ed esecuzione

Doc. 32 della CoP 19

CP

Sostenere l'adozione delle proposte di emendamento della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP 18).

+

33.

Questioni relative all'esecuzione 

Doc. 33 della CoP 19

Seg.

Sostenere le raccomandazioni, sottolineando l'importanza di continuare a promuovere l'applicazione attiva della convenzione a livello nazionale e internazionale, sforzo che presuppone soprattutto un livello di capacità sufficiente delle istituzioni incaricate dell'applicazione e la specializzazione delle loro unità.

+

34.

Relazioni annuali sul commercio illegale

Doc. 34 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

35.

Task force sul commercio illegale di esemplari di specie arboree elencate nella CITES

Doc. 35 della CoP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni: a) prendere atto del documento, compresa la proposta di emendamento del progetto di decisione 19.CC sull'identificazione del legname e di altri prodotti del legno come presentata dal CPi nel documento Doc. 44.2 della CoP19; b) abolizione delle decisioni 18.79 e 18.80 sull'esecuzione.

+

36.

Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche nell'Africa occidentale e centrale

 

36.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 36.1 della CoP 19

CP

Sostenere le decisioni proposte. Incoraggiare le parti dell'Africa occidentale e centrale a compiere sforzi per rafforzare l'attuazione e l'applicazione della CITES. Incoraggiare le altre parti, le organizzazioni governative, intergovernative e non governative e i portatori di interessi a fornire supporto a queste sottoregioni.

+

 

36.2

Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche e all'applicazione della CITES

nell'Africa occidentale e centrale

Doc. 36.2 della CoP 19

Costa d'Avorio, Gambia, Liberia, Nigeria e Senegal

Sostenere in linea generale l'idea, ma dissentire sulla prospettiva di assegnare priorità a una regione. L'eventuale fondo dovrebbe essere aperto a tutte le parti. È necessario valutare se esistono altre opzioni per affrontare i problemi più rapidamente. Concordare in linea di principio con i progetti di decisione 19.CC e 19.DD, che necessitano tuttavia di un chiarimento. Dissentire su 19.EE - il segretariato della CITES non dovrebbe essere coinvolto nella raccolta di fondi per riunioni organizzate da altre organizzazioni.

Non opporsi all'istituzione di un gruppo di lavoro intersessionale se ritenuta utile e auspicabile dai paesi dell'ECOWAS.

0

37.

Reati contro le specie selvatiche legati a Internet

Doc. 37 della CoP 19

Seg.

Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. CoP 18) e i progetti di decisione. Suggerire che oltre alle migliori pratiche si dovrebbero individuare anche le "leggi nazionali" vigenti presso le parti (aggiunta alla proposta di decisione 19.AA).

+

38.

Riduzione della domanda per combattere il commercio illegale

Doc. 38 della CoP 19

CP

Sostenere l'adozione delle linee guida in sede di CoP 19. Sostenere anche l'adozione dei progetti di decisione ed emendamenti della risoluzione Conf. 17.4 per migliorare la disponibilità delle linee guida in tutte le lingue della CITES e incoraggiare le parti a utilizzarle.

+

39.

Mercati nazionali degli esemplari commercializzati frequentemente in modo illegale

Doc. 39 della CoP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni.

+

Regolamentazione del commercio

 

 

40.

Linee guida per ottenere risultanze atte a verificare l'acquisizione legale

Doc. 40 della CoP 19

CP

La posizione dell'UE sarà elaborata dopo il previsto seminario sulle risultanze atte a verificare l'acquisizione legale (agosto 2022), quando sarà disponibile il documento aggiornato.

41.

Sistemi elettronici e tecnologie dell'informazione e Autenticazione e controllo delle licenze

Doc. 41 della CoP 19

CP

Sostenere le conclusioni dello studio sull'autenticazione e il controllo delle licenze. Sostenere le proposte di emendamento della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP 18) riguardo alle licenze e ai certificati, suggerendo di prendere maggiormente in considerazione i sistemi organizzati su un'architettura hub. Sostenere le proposte di emendamento della risoluzione Conf.11.3 (Rev. CoP 18) sulla conformità e l'esecuzione, in particolare per consentire alle dogane di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati sulle licenze degli organi di gestione.

(+)

42.

Codici di scopo nelle licenze e nei certificati della CITES

Doc. 42 della CoP 19

CP

Accettare le proposte di emendamento delle pertinenti risoluzioni e sostenere l'adozione dei progetti di decisione proposti per ripristinare un gruppo di lavoro intersessionale congiunto al fine di esaminare ulteriormente l'utilizzo, ad opera delle parti, dei codici di scopo delle operazioni commerciali e, tra l'altro, per proseguire le discussioni sui codici di scopo P e T.

+

43.

Pareri relativi all'assenza di effetti negativi

 

43.1

Relazione dei comitati "Animali" e "Piante"

Doc. 43.1 della CoP 19

CA, CPi

Sostenere i progetti di decisione concordati in sede di AC31 e PC25.

+

43.2

Formulazione di pareri relativi all'assenza di effetti negativi per esemplari di specie dell'appendice II prelevati in un ambiente marino non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato

Doc. 43.2 della CoP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Sostenere i progetti di decisione, in quanto sono in linea con l'iniziativa in corso volta a rafforzare le sinergie tra la CITES e il settore della pesca al fine di migliorare la conservazione di razze e squali elencati nella CITES e minacciati.

+

44.

Materiali di identificazione

 

 

 

44.1

Revisione della risoluzione Conf. 11.19 (Rev. CoP16)

Doc. 44.1 della CoP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni.

+

44.2

Identificazione del legname e di altri prodotti del legno

Doc. 44.2 della CoP 19

CPi

Sostenere i progetti di decisione, poiché sarebbe utile riunire le numerose informazioni che sono state raccolte nel corso degli anni.

+

45.

Sistema di etichettatura per il commercio di caviale

Doc. 45 della CoP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti e l'abolizione della decisione 18.146.

Suggerire l'istituzione di un gruppo di lavoro intersessionale del CP che potrà iniziare a lavorare quando saranno disponibili l'analisi e le raccomandazioni del segretariato.

+

46.

Commercio di madrepore

Doc. 46 della CoP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

47.

Esemplari prodotti dalla biotecnologia

Doc. 47 della CoP 19

CP, Seg.

Sostenere le raccomandazioni, in particolare quella di organizzare una riunione di esperti per fare chiarezza sulle definizioni e sulle questioni relative alla conservazione.

+

48.

Definizione del termine "destinazioni accettabili e opportune"

Doc. 48 della CoP 19

CP

Sostenere l'approvazione di entrambi i documenti di orientamento non vincolanti.

Sostenere il progetto di decisione di cui all'allegato 3.

+

49.

Introduzione dal mare

Doc. 49 della CoP 19

CP

Sostenere le decisioni proposte.

+

50.

Smaltimento di esemplari confiscati

Doc. 50 della CoP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti per la CoP 19 come raccomandato dall'SC74 e appoggiare l'abolizione delle decisioni da 18.159 a 18.164.

+

51.

Quote dei trofei di caccia di leopardi (Panthera pardus)

Doc. 51 della CoP 19

CP

Sostenere l'emendamento del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione Conf. 10.14 (Rev. CoP16).

+

52.

Trasporto di esemplari vivi:

migliorare l'attuazione delle norme sul trasporto

Doc. 52 della CoP 19

Canada, Costa d'Avorio, Kenya, Messico, Nigeria, Senegal e Stati Uniti d'America

Sostenere le decisioni proposte e gli emendamenti delle risoluzioni, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle norme IATA. Chiarire lo scopo del primo emendamento (marginale) della risoluzione Conf 10.21 (inclusione della dicitura "regardless of the method of transport" (indipendentemente dal metodo di trasporto)).

+

Deroghe e disposizioni speciali in materia di commercio

 

 

 

53.

Revisione delle disposizioni della CITES relative al commercio di esemplari di animali

e piante di origine non selvatica

Doc. 53 della CoP 19

CP

Sostenere la prosecuzione delle attività del gruppo di lavoro intersessionale, perché le questioni affrontate sono complesse e non vi è stato abbastanza tempo per discutere tutti i punti del mandato.

+

54.

Revisione delle disposizioni della risoluzione Conf. 17.7 sulla revisione del commercio

di esemplari di animali dichiarati come nati in cattività

Doc. 54 della CoP 19

Seg. a nome del CP e in consultazione con il presidente del CA.

Sostenere in linea generale, ma è necessario lavorare ancora per esaminare la formulazione degli emendamenti della risoluzione, i progetti di decisione e il loro impatto.

(+)

55.

Registrazione delle imprese che allevano

in cattività per fini commerciali specie animali che figurano nell'appendice I

Doc. 55 della CoP 19

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta in linea generale, in quanto gli emendamenti suggeriti potrebbero essere utili; tuttavia è necessario un ulteriore esame.

(+)

56.

Linee guida sul termine "riprodotto artificialmente"

Doc. 56 della CoP 19

CPi

Sostenere la proposta; restano tuttavia da chiarire le questioni riguardanti il legno di agar, l'uso del codice di origine Y e altri aspetti.

(+)

57.

Esemplari coltivati a partire da semi o spore raccolti in natura che sono considerati riprodotti artificialmente

Doc. 57 della CoP 19

CP in consultazione con il presidente del CP

Sostenere l'abolizione delle decisioni 18.179-18.181, in considerazione dell'avvenuto completamento dei lavori.

+

Questioni specifiche per specie

58.

Avvoltoi dell'Africa occidentale (Accipitridae spp.)

Doc. 58 della CoP 19

CP in consultazione con il Seg.

Acconsentire all'adozione dei progetti di decisione da 19.AA a 19.FF che sostituiscono le decisioni da 18.186 a 18.192.

+

59.

Commercio illegale di ghepardi 
(Acinonyx jubatus)

Doc. 59 della CoP 19

Etiopia

Sostenere le raccomandazioni, poiché per compiere ulteriori progressi è necessario precisare il compito della task force sui grandi felini e i paesi dell'area di distribuzione, di transito e di destinazione coinvolti.

+

60.

Conservazione degli anfibi 
(Amphibia spp.)

Doc. 60 della CoP 19

CA

Sostenere le raccomandazioni, in quanto non sono stati raccolti dati sufficienti sulle specie di anfibi presenti nel commercio internazionale.

+

61.

Anguille
(Anguilla spp.)

Doc. 61 della CoP 19

CP in consultazione con il presidente del CA

Sostenere le raccomandazioni del CP che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.DD presentati nell'allegato 1.

+

62.

Taxa da cui si ricava il legno di agar 

(Aquilaria spp. e Gyrinops spp.)

 

 

62.1

Relazione del comitato "Piante"

Doc. 62.1 della CoP 19

CPi

Sostenere il progetto di decisione. Precisare tuttavia che né la risoluzione 10.13 sull'attuazione della convenzione per le specie arboree né altre eventuali risoluzioni dovranno essere indebolite quanto alle definizioni e alle specifiche della propagazione artificiale.

+

 

62.2

Storia e sfide del legno di agar nel quadro della CITES

Doc. 62.2 della CoP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Sostenere una volta chiarito chi dovrà coordinare gli studi proposti.

(+)

63.

Boswellia 
(Boswellia spp.)

Doc. 63 della CoP 19

CPi

Sostenere la proposta. Le proposte di decisione indicano una via ragionevole da seguire sia per colmare le lacune a livello di conoscenze sia per le proposte di inserimento nelle appendici che potrebbero essere presentate in futuro dalle parti.

+

64.

Tartarughe marine 
(Cheloniidae spp. e
Dermochelyidae spp.)

 

 

 

64.1

Relazione del segretariato e del comitato permanente

Doc. 64.1 della CoP 19

CP, Seg.

Sostenere la proposta. Due specie di tartarughe marine sono a grave rischio di estinzione, una è minacciata di estinzione e tutte le valutazioni dell'IUCN prevedono per la popolazione una tendenza negativa. Sono necessari maggiori sforzi per impedirne l'ulteriore diminuzione e l'estinzione.

+

64.2

Conservazione delle tartarughe marine

Doc. 64.2 della CoP 19

Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù e Stati Uniti d'America

Per comprendere la necessità di una nuova risoluzione sono necessarie ulteriori analisi. È opportuno valutare se sia possibile aggiungere alcuni elementi nelle decisioni rinnovate sulle tartarughe marine.

0

65.

Squali e razze 
(Elasmobranchii spp.)

Doc. 65 della CoP 19

CP, CA, in consultazione

con il Seg. e il CA

Sostenere le raccomandazioni del comitato permanente e del comitato "Animali" che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.FF figuranti nell'allegato 4 del documento.

+

66.

Elefanti (Elephantidae spp.)

 

66.1

Attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP 18) sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.1 della CoP 19

Seg. su richiesta del CP

Sostenere la serie di decisioni di cui agli allegati da 1 a 4 del documento sui temi: chiusura dei mercati nazionali dell'avorio, commercio di avorio di mammut, commercio di elefanti asiatici, depositi e scorte di avorio di elefanti e attuazione del processo relativo al piano d'azione nazionale sull'avorio.

+

66.2

Scorte di avorio

66.2.1

Scorte di avorio:

attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP 18) sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.2.1 della CoP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Gabon, Kenya,

Liberia, Niger, Senegal e Togo

Riconoscere la necessità di un'adeguata presentazione delle relazioni, ma sostenere che i nuovi progetti di decisione proposti nell'allegato 4 del Doc. 66.1 della CoP 19 sono sufficienti.

0

66.2.2

Istituzione di un fondo accessibile agli Stati dell'area di distribuzione

per lo smaltimento non commerciale delle scorte di avorio

Doc. 66.2.2 della CoP 19

Kenya

È necessaria una ulteriore valutazione. Il parere degli Stati dell'area di distribuzione – quelli maggiormente interessati dalla proposta – non è chiaro. Lo smaltimento non commerciale dell'avorio è appoggiato in linea generale, ma non è pacifico che sia necessario un processo di finanziamento istituzionalizzato per sostenere uno dei metodi di smaltimento per un solo tipo di esemplari sequestrati.

0

66.3

Aspetti di attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP 18)

sulla chiusura dei mercati nazionali dell'avorio

Doc. 66.3 della CoP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Gabon, Liberia,

Niger, Senegal e Togo

Sostenere il progetto di risoluzione.

+

66.4

Commercio di elefanti vivi africani

66.4.1

Commercio internazionale di esemplari di elefanti vivi africani: proposta di revisione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP 18)

sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.4.1 della CoP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Liberia, Niger,

Senegal e Togo

Opporsi. È necessario trovare una soluzione più ampia per diversi aspetti (ossia, interpretazione dell'annotazione 2, norme specifiche sul commercio di elefanti africani vivi che contemplano i trasferimenti eccezionali ex situ e gli orientamenti non vincolanti in tema di "housing and care" (conservazione e cura) e "in situ conservation benefits" (benefici per la conservazione in situ)). Lo scopo del documento coincide con l'obiettivo condiviso dall'UE (cfr. doc. 66.4.2) di limitare il commercio di elefanti vivi ai programmi di conservazione in situ, con qualche eccezione; essere disposti a discutere con i proponenti la via da seguire per raggiungere l'obiettivo.

(-)

66.4.2

Precisare il quadro:

proposta dell'Unione europea.

Doc. 66.4.2 della CoP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

66.5

Relazione sul monitoraggio dell'abbattimento illegale di elefanti (MIKE)

Doc. 66.5 della CoP 19

Seg.

Nessuna decisione necessaria.

66.6

Relazione sul sistema di informazione sul commercio di elefanti (ETIS)

Doc. 66.6 della CoP 19

Seg.

È necessario analizzare ulteriormente l'impatto della modifica della data di presentazione.

0

66.7

Revisione del processo relativo al piano d'azione nazionale sull'avorio

Doc. 66.7 della CoP 19

Malawi, Senegal e Stati Uniti d'America

L'UE dovrebbe sostenere il processo di revisione a condizione che ci si occupi delle questioni specifiche individuate nel documento (inerenti principalmente alla presentazione di relazioni) e non dell'intero processo.

(+)

67.

Task force della CITES sui grandi felini (Felidae spp.)

Doc. 67 della CoP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti per quanto riguarda il modus operandi e i termini di riferimento riveduti della task force CITES sui grandi felini come concordato in occasione dell'SC74 e appoggiare l'abolizione delle decisioni 18.245 e 18.248

+

68.

Grandi felini asiatici (Felidae spp.)

Doc. 68 della CoP 19

 

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

69.

Cavallucci marini (Hippocampus spp.)

 

69.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 69.1 della CoP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni del comitato permanente che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.CC di cui all'allegato 1 del documento.

+

 

69.2

Prossime tappe verso un'attuazione efficace dell'inserimento in appendice II dei cavallucci marini

Doc. 69.2 della CoP 19

Maldive, Monaco, Nigeria, Perù, Senegal, Sri Lanka, Togo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America

Le proposte devono essere analizzate ulteriormente, sono necessarie maggiori informazioni.

0

70.

Legname delle specie di palissandro 
[Leguminosae (Fabaceae)]

Doc. 70 della CoP 19

CPi

Sostenere i progetti di decisione come concordati dal comitato "Piante" per l'albero di palissandro.

+

71.

Pangolini 
(Manis spp.)

71.1

Relazione del comitato permanente

e del comitato "Animali"

Doc. 71.1 della CoP 19

CP in consultazione con il presidente del CA

Sostenere le raccomandazioni, tuttavia potrebbero essere aggiunti i punti supplementari sollevati nel doc. 71.2.

+

71.2

Proposte di emendamento della risoluzione Conf. 17.10

Doc. 71.2 della CoP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Sostenere le proposte di emendamento, in quanto sono necessarie ulteriori azioni per impedire il commercio illegale di pangolini.

+

72.

Leoni africani 
(Panthera leo) 
Doc. 72 della CoP 19

Seg. in consultazione con il presidente del CP

Sostenere la proposta del CA a favore di ulteriori attività intersessionali sui leoni africani (Panthera leo) e dell'adozione di una nuova decisione.

+

73.

Giaguari 
(Panthera onca)

73.1

Relazione del 
comitato permanente

Doc. 73.1 della CoP 19

CP

Sostenere l'attuazione delle decisioni 18.251 e 18.253 raccomandate dal CP e adottare i progetti di decisione sui giaguari di cui all'allegato 1 del presente documento.

+

 

73.2

Proposte di emendamento dei progetti di decisione

sui giaguari concordati in occasione dell'SC74

Doc. 73.2 della CoP 19

Costa Rica, El Salvador, Messico e Perù

Sostenere in linea di principio le proposte di emendamento delle decisioni della 74a riunione del comitato permanente riportate nell'allegato del presente documento; tuttavia per garantire il quadro migliore per un'azione efficace in tema di giaguari sono necessarie ulteriori informazioni e discussioni.

Opporsi alla creazione del nuovo gruppo di lavoro, in quanto il giaguaro è una specie prioritaria della task force della CITES sui grandi felini. L'istituzione di un altro gruppo di lavoro intersessionale sul giaguaro duplica il lavoro.

0

74.

Gestione della conservazione e commercio degli uccelli canori 
(Passeriformes spp.)

Doc. 74 della CoP 19

CA

Sostenere le raccomandazioni del comitato "Animali" di rinnovare le decisioni da 18.256 a 18.259 sulla gestione della conservazione e commercio degli uccelli canori (Passeriformes spp.), in quanto i fondi sono divenuti disponibili.

+

75.

Rinoceronti 
(Rhinocerotidae spp.)

Doc. 75 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

76.

Saiga 
(Saiga spp.)

Doc. 76 della CoP 19

CP

Sostenere le decisioni proposte dal CA nella versione modificata dal segretariato.

+

77.

Strombo gigante 
(Strombus gigas)

Doc. 77 della CoP 19

Seg.

Sostenere i progetti di decisione da 19.AA a 19.DD di cui all'allegato 1 del presente documento e l'abolizione delle decisioni da 18.275 a 18.280.

+

78.

Tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce 
(Testudines spp.)

Doc. 78 della CoP 19

Seg.

Concordare sul fatto che le decisioni da 18.286 a 18.291 sono state attuate e possono essere abolite. Proporre una decisione di follow-up che chieda al Madagascar di presentare una strategia di conservazione completa per le specie di tartarughe minacciate del suo territorio.

+

79.

Specie arboree africane

Doc. 79 della CoP 19

CPi

Sostenere la proposta. L'aggiornamento dell'elenco delle specie arboree africane e dei relativi processi CITES di cui all'allegato del documento PC25 Doc. 28 è una misura necessaria.

+

80.

Pesci marini ornamentali

Doc. 80 della CoP 19

CA

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione da 19.AA a 19.BB di cui all'allegato 1 del presente documento e l'abolizione delle decisioni da 18.263 a 18.265.

+

81.

Specie arboree del Neotropico

Doc. 81 della CoP 19

CPi

Sostenere la proposta. L'aggiornamento dell'elenco delle specie arboree del Neotropico e dei relativi processi CITES di cui all'allegato del documento PC25 Doc. 29 è una misura necessaria.

+

82.

Commercio di specie di piante medicinali e aromatiche

Doc. 82 della CoP 19

CPi

Sostenere, sottolineando tuttavia che una eventuale nuova risoluzione non dovrebbe limitarsi ai farmaci ma dovrebbe incorporare tutte le tipologie di prodotti che contengono esemplari di specie di piante medicinali e aromatiche.

+

83.

Identificazione delle specie a rischio di estinzione per le parti della CITES

Doc. 83 della CoP 19

Gambia, Liberia, Nigeria e Senegal

Opporsi alla creazione di una nuova banca dati, in quanto l'attuale lista rossa dell'IUCN è una base sufficiente per la valutazione.

-

Mantenimento delle appendici

 

 

84.

Nomenclatura normalizzata 

 

84.1

Relazione dei comitati "Animali" e "Piante"

Doc. 84.1 della CoP 19

CA, redazione a cura dei rispettivi

esperti di nomenclatura del CA

Sostenere l'adozione delle decisioni proposte e il rinnovo delle decisioni della CoP 18 come indicato nel Doc. 84.1 e sostenere l'adozione della risoluzione riveduta Conf. 12.11 (Rev.CoP 18) per quanto riguarda sia la flora che la fauna.

+

84.2

Nomenclatura normalizzata relativa a 
Dipteryx spp.

Doc. 84.2 della CoP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

84.3

Nomenclatura normalizzata relativa a 
Khaya spp.

Doc. 84.3 della CoP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

 

84.4

Nomenclatura normalizzata relativa a 
Rhodiola spp.

Doc. 84.4 della CoP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

85.

Annotazioni

85.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 85.1 della CoP 19

Sostenere il documento presentato dal CP nonché il ripristino del gruppo di lavoro.

+

85.2

Sistema di informazione per il commercio di

esemplari di 
specie arboree elencate nella CITES

Doc. 85.2 della CoP 19

Sostenere, in quanto è importante identificare e sviluppare il lavoro esistente.

+

85.3

Meccanismo informale di esame delle annotazioni proposte ed esistenti

Doc. 85.3 della CoP 19

Sostenere la proposta di decisione relativa al meccanismo informale di esame delle annotazioni proposte ed esistenti.

+

86.

Prodotti contenenti esemplari di orchidee figuranti nell'appendice II

Doc. 86 della CoP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione e l'abolizione delle decisioni da 18.327 a 18.330.

+

87.

Emendamenti della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP 17)

87.1

Proposte di emendamento della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP 17)

Doc. 87.1 della CoP 19

Eswatini

È necessaria una ulteriore valutazione della proposta. Nonostante la solidità di alcuni elementi, il progetto di risoluzione necessita di chiarimenti e di una parziale riformulazione.

(-)

87.2

Specie acquatiche elencate nelle appendici della CITES:

proposte per un nuovo approccio all'inserimento di squali e razze nelle appendici

Doc. 87.2 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

88.

Riserve formulate dopo 18a riunione della conferenza delle parti

Doc. 88 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

Proposte di emendamento delle appendici

89.

Proposte di emendamento delle appendici I e II

 

Le proposte di inserimento nelle appendici sono trattate nella parte 2 del presente documento qui di seguito.

89.1

Valutazione del segretariato sulle proposte di emendamento delle appendici I e II

Doc. 89.1 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

89.2

Osservazioni delle parti

Doc. 89.2 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

89.3

Osservazioni delle parti consultate obbligatoriamente

Doc. 89.3 della CoP 19

Documento non disponibile in tempo utile per la disamina.

Conclusione della riunione

90.

Determinazione della data e del luogo della prossima riunione ordinaria della conferenza delle parti

 Nessun documento

91.

Osservazioni conclusive (osservatori, parti, segretario generale della CITES, governo ospitante)

 Nessun documento



2.Proposte di inserimento nelle appendici

N.

Taxon/Dettagli

Proposta

Proponente

Osservazioni

Posizione

FAUNA - MAMMALIA

1.

Hippopotamus amphibious 
(Ippopotamo)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Benin, Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Gabon, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Togo

Opporsi. La popolazione non soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice I.

-

2.

Ceratotherium simum 
(Rinoceronte bianco del sud) (popolazione della Namibia)

I - II

Trasferimento della popolazione della Namibia dall'appendice I all'appendice II con l'annotazione seguente:

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di:

a) animali vivi solo per la conservazione in situ; e

b) trofei di caccia.

Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie comprese nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Botswana, 
Namibia

I criteri biologici per il trasferimento sembrano essere soddisfatti. Considerato il carattere limitato del trasferimento, anche le misure precauzionali sembrano essere soddisfatte. Tuttavia la mancanza di dati sulla riproduzione, sulla struttura e sulla dimensione effettiva della popolazione impedisce una valutazione definitiva.

0

3.

Ceratotherium simum (Rinoceronte bianco del sud) (popolazione dell'Eswatini)

Eliminare l'annotazione esistente sull'inserimento nell'appendice II della popolazione dell'Eswatini

Eswatini

Opporsi. La popolazione continua a soddisfare i criteri d'inserimento nell'appendice II, ma la cancellazione dell'annotazione proposta non soddisferebbe le misure precauzionali stabilite all'allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), della risoluzione Conf. 9.24. La ripresa del commercio dei corni di rinoceronte invierebbe il segnale sbagliato in questo momento, visti gli elevati livelli di bracconaggio e commercio illegale. Comprometterebbe inoltre le azioni di riduzione della domanda che molte parti hanno intrapreso per questa specie.

-

4.

Loxodonta 
africana 
(Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

Modificare l'annotazione 2 relativa alle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe

Gli emendamenti proposti sono evidenziati in carattere barrato:

Al fine esclusivo di permettere:

a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;

b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 (Rev. CoP 17) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica;

c) il commercio di pelli;

d) il commercio di pelame;

e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;

f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;

g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni:

i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta);

ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP 17) relativamente alla lavorazione e al commercio interno;

iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo;

iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP 12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica);

v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP 12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato;

vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'area di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e

vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; e

h) per il periodo compreso tra la CoP 14 e lo scadere del nono anno dalla data di vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'appendice II. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 16.55 e 14.78 (Rev. CoP16).

Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti.

Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie comprese nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Zimbabwe

Opporsi alla proposta nel suo stato attuale: l'emendamento richiesto determinerebbe l'apertura del commercio internazionale dell'avorio e pertanto non rispetta le misure precauzionali di cui all'allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24. Se in sede di CoP 19 si raggiungesse un accordo sugli effetti di una riserva agli emendamenti di un'annotazione (l'annotazione precedente rimarrebbe in vigore) e gli emendamenti dell'annotazione si limitassero alla soppressione delle parti ridondanti sulla precedente vendita unica e/o alla soppressione del riferimento alla risoluzione in modo conforme al documento 66.4.2 proposto dall'UE, l'Unione Europea potrebbe votare a favore di un emendamento.

(-)

5.

Loxodonta 
africana 
(Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

II - I

Trasferimento delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe dall'appendice II all'appendice I

Burkina Faso, Guinea equatoriale, Mali, Senegal

Queste quattro popolazioni non soddisfano i criteri d'inserimento nell'appendice I.

-

6.

Cynomys mexicanus 
(Cane di prateria del Messico)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Messico

I criteri d'inserimento nell'appendice I non sono più soddisfatti. Da quando la specie è stata inserita nell'appendice I della CITES nel 1975, sono state registrate solo due operazioni commerciali internazionali (entrambe concernenti esemplari commercializzati a fini scientifici). L'autorità di contrasto messicana (PROFEPA) ha riferito che a livello nazionale, dal 2013 al 2019, sono stati sequestrati nove esemplari. La vendita di esemplari di questa specie non è attestata da dati ufficiali e non esiste un mercato nazionale o internazionale che minacci le popolazioni selvatiche.

+

FAUNA – AVES

7.

Branta canadensis leucopareia (Oca delle Aleutine)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa sottospecie, sull'orlo dell'estinzione negli anni '60, ha registrato negli anni un buon recupero, fino a raggiungere oggi una popolazione di 162 000 esemplari, adeguatamente gestita attraverso una caccia regolamentata. Non è stata segnalata alcuna forma di commercio illegale.

+

8.

Kittacincla 
malabarica 
(Shama groppabianca)

Inserire nell'appendice II

Malaysia, 
Singapore

Sostenere la proposta, in quanto la specie soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice II. Grazie alle sue doti canore, questa specie è una delle più apprezzate nel commercio di uccelli da gabbia del sud-est asiatico e si annovera tra quelle più importanti utilizzate nelle gare di canto.

+

9.

Pycnonotus zeylanicus 
(Bulbul corona di paglia)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Malaysia, 
Singapore, 
Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa specie soddisfa i criteri biologici di cui all'allegato 1 della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP 17).

+

10.

Phoebastria 
albatrus 
(Albatro codacorta)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta, in quanto il commercio internazionale non rappresenta più una minaccia e non vi è più una forte richiesta per questa specie. Tuttavia, poiché la popolazione è ancora molto esigua e vulnerabile, gli Stati Uniti e gli altri Stati dell'area di distribuzione dovrebbero essere incoraggiati a garantire che siano intraprese misure di conservazione appropriate onde assicurare la stabilità e la crescita della popolazione.

+

FAUNA – REPTILIA

11.

Caiman latirostris (Jacaré o Caimano dal muso largo) (popolazione del Brasile)

I - II

Trasferimento della popolazione del Brasile dall'appendice I all'appendice II

Brasile

Sostenere, in quanto i criteri stabiliti all'articolo II, paragrafo 2, lettera a), della convenzione e all'allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), punto ii), della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP 17), sono soddisfatti. La specie si presenta in buono stato, la sua ripresa è stata rapida e il sistema di gestione è valido.

+

12.

Crocodylus 
porosus 
(Coccodrillo poroso) (popolazione delle Isole Palawan (Filippine))

I - II

Trasferimento della popolazione delle Isole Palawan (Filippine) dall'appendice I all'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici

Filippine

Sostenere la proposta, in quanto i criteri relativi all'appendice I non sono più soddisfatti. Sono necessarie ulteriori analisi sugli sforzi di conservazione del proponente.

(+)

13.

Crocodylus 
siamensis 
(Coccodrillo siamese) (popolazione della Thailandia)

I - II

Trasferimento della popolazione della Thailandia dall'appendice I all'appendice II con una quota pari a zero per gli esemplari selvatici

Thailandia

Opporsi alla proposta, in quanto risultano tuttora soddisfatti i criteri biologici per l'inserimento nell'appendice I. Il trasferimento di questa sottospecie nell'appendice II non è in linea con le misure precauzionali di cui all'allegato 4 della risoluzione CITES Conf. 9.24 (Rev. CoP 17).

-

14.

Physignathus cocincinus 
(Drago d'acqua cinese)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Unione europea, Vietnam

Proposta dell'UE

+

15.

Cyrtodactylus jeyporensis (Geco di terra di Jeypur)

0 - II

Inserire nell'appendice II

India

Sostenere, in quanto i criteri relativi all'appendice II sono soddisfatti. Vi è un elevato il numero di operazioni commerciali a fronte di una distribuzione relativamente limitata della specie.

+

16.

Tarentola chazaliae 
(Geco dall'elmetto)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Mauritania, 
Senegal

La proposta soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice II, tuttavia è opportuno richiedere ulteriori informazioni, in particolare sugli esiti della consultazione degli altri Stati dell'area di distribuzione, nonché i dati aggiornati riguardo a dimensione, struttura e tendenze della popolazione.

(+)

17.

Phrynosoma platyrhinos 
(Lucertola cornuta del deserto)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

È necessaria una ulteriore valutazione. Sembra che i livelli di commercio siano rimasti relativamente stabili negli ultimi anni e che il commercio non rappresenti al momento una seria minaccia.

0

18.

Phrynosoma spp. (Lucertole cornute)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Messico

È necessaria una ulteriore valutazione. I criteri A non sono soddisfatti, poiché la specie non è minacciata e nessun dato specifico indica che nel prossimo futuro potrebbe essere posta a rischio di estinzione dal commercio. Il criterio B dell'allegato 2a Conf. 9.24 (Rev. CoP 17) può essere applicabile, dal momento che le esportazioni legali potrebbero generare un impatto in caso di strategie di prelievo estremamente sfavorevoli.

0

19.

Tiliqua adelaidensis
 

0 - I

Inserire nell'appendice I

Australia

Sostenere la proposta. La specie soddisfa diversi criteri d'inserimento stabiliti nell'allegato 1, paragrafi B e C.

+

20.

Epicrates 
inornatus 
(
Boa di Porto Rico)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa specie non soddisfa più i criteri dell'appendice I.

+

21.

Crotalus horridus (Crotalo dei boschi)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Opporsi. Questa specie non soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice II. Il commercio internazionale è molto limitato, l'inserimento nell'appendice II potrebbe non favorire la protezione della specie nei singoli paesi. La proposta potrebbe essere riesaminata a fronte della presentazione di elementi di prova supplementari.

(-)

22.

Chelus fimbriata e C. orinocensis 
(Mata e Mata mata dell'Orinoco)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù

La proposta presenta dati incoerenti riguardo all'origine degli esemplari nel commercio legale e illegale e non fornisce dati aggiornati sulla popolazione. Nella sua forma attuale, la proposta non dimostra né che le specie sono minacciate né che il commercio ha un influsso negativo sulla loro sopravvivenza. La proposta potrebbe essere sostenuta qualora i proponenti fornissero la prova che gli esemplari commercializzati illegalmente provengono dall'ambiente naturale e/o che gli esemplari allevati illegalmente sono riciclati in aziende zootecniche e che non è possibile impedire tali pratiche senza inserire la specie nell'Appendice II.

0

23.

Macrochelys temminckii e Chelydra serpentine 
(Tartaruga alligatore e Tartaruga azzannatrice)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

L'inserimento della Macrochelys temmincki nell'appendice II può essere appoggiato in quanto la specie soddisfa i criteri. Diverso è il caso della Chelydra serpentine. L'UE potrebbe sostenere una proposta più limitata, qualora i proponenti decidano di circoscriverla alla sola Macrochelys temmincki.

(+)

24.

Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis e G. pulchra 
(Tartaruga carta geografica di Barbour, Tartaruga carta geografica del fiume Escambia, Tartaruga carta geografica del fiume Pascagoula, Tartaruga carta geografica del fiume Pearl, Tartaruga carta geografica dell'Alabama)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

I criteri dell'appendice II non sembrano essere soddisfatti. Sebbene sia dimostrato che tutte le specie sono colpite da più di una minaccia, non vi è alcuna indicazione che il commercio sia una di queste. La decisione può essere riesaminata se il proponente riesce a spiegare per quale motivo non sia sufficiente l'inserimento nell'appendice III della CITES e in che modo l'inserimento nell'appendice II migliorerebbe la situazione.

0

25.

Batagur kachuga (Tartaruga rugosa rosso-coronata)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

India

Sostenere la proposta. La specie soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice I. La specie è minacciata e l'habitat naturale è difficile da proteggere.

+

26.

Cuora galbinifrons 
(Tartaruga scatola indocinese)

I - II

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Unione europea, Vietnam

Proposta dell'UE

+

27.

Rhinoclemmys spp.
(Testuggini palustri scolpite neotropicali)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, 
Panama

È necessaria una ulteriore valutazione. L'inserimento nell'appendice II di R. diademata, R. nasuta, e R. rubida è giustificato dall'area di distribuzione relativamente ridotta e l'inclusione di R. pulcherrima dall'elevato volume di scambi registrato in passato. Non è chiaro tuttavia se le altre specie soddisfino i criteri dell'appendice II.

0

28.

Claudius
angustatus
(Tartaruga del muschio a piastrone piccolo)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Messico

Sostenere la proposta. Il criterio B dell'allegato 2 a è soddisfatto, in quanto è probabile che il volume dei prelievi legali e illegali dall'ambiente naturale sia rilevante ai fini della conservazione.

+

29.

Kinosternon spp. (Tartarughe del fango)

0 - I

0 - II

Inserire Kinosternon cora e K. vogti nell'appendice I e tutte le altre specie di Kinosternon spp. nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador,
Messico, Panama, Stati Uniti d'America

L'UE potrebbe sostenere una proposta più limitata, qualora i proponenti decidano di circoscriverla alle sole specie per cui è possibile dimostrare la conformità ai criteri d'inserimento, provando in particolare che queste specie sono oggetto di un commercio rilevante. K. cora e K. vogti sembrano possedere i requisiti per l'inserimento nell'appendice I; altre specie del genere sembrano possedere i requisiti per l'inserimento nell'appendice II, ma molte non sono né minacciate né dichiarate oggetto di commercio.

(+)

30.

Staurotypus salvinii e S. triporcatus 
(Tartaruga del muschio gigante)

0 - II

Inserire nell'appendice II

El Salvador, 
Messico

Sostenere la proposta. L'inserimento del Staurotypus triporcatus è giustificato, in quanto la domanda commerciale è elevata. Non è chiaro se il Staurotypus Salvinii soddisfi i criteri biologici dell'appendice II, ma è difficile distinguerlo dal Staurotypus triporcatus, pertanto probabilmente soddisfa ancora il criterio di somiglianza della risoluzione 9.24 (criterio A dell'allegato 2 b).

+

31.

Sternotherus spp. (Tartaruga del muschio)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

È necessaria una ulteriore valutazione. Si potrebbe considerare l'idea di sostenere la proposta per alcune specie, in particolare per S. depressus.

(+)

32.

Apalone spp. (Tartaruga dal guscio molle)

0 - II

Inserire nell'appendice II (tranne le sottospecie comprese nell'appendice I)

Stati Uniti d'America

Il criterio B dell'Allegato 2 a potrebbe essere soddisfatto, ma mancano dati pertinenti sulla popolazione ed è pertanto difficile valutare l'impatto del commercio sulle popolazioni selvatiche. Vi sono pochissime prove attestanti il bracconaggio dell'Apalone spp. selvatico. Tuttavia le caratteristiche del ciclo biologico e le minacce aggiuntive rendono le tartarughe a guscio molle potenzialmente vulnerabili allo sfruttamento, motivo per cui sono necessarie misure precauzionali.

(+)

33.

Nilssonia leithii (Tartaruga dal guscio molle di Leith)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

India

Sostenere la proposta, in quanto i criteri per l'inserimento nell'appendice I sono soddisfatti.

+

FAUNA - AMPHIBIA

34.

Centrolenidae spp. (Rane di vetro)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Argentina, Brasile, Costa Rica,
Costa d'Avorio,
Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guinea, Niger, Panama, Perù, Togo, Stati Uniti d'America

È necessaria una ulteriore valutazione. I criteri per l'inserimento nell'Appendice II sono palesemente non soddisfatti dall'intera famiglia con le sue 158 specie.

0

35.

Agalychnis lemur

0 - II

Inserire nell'appendice II con una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.

Colombia, Costa Rica, Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

36.

Laotriton laoensis

0 - II

Inserire nell'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.

Unione europea

Proposta dell'UE

+

FAUNA – ELASMOBRANCHII (Squali)

37.

Carcharhinidae spp. (Squalo grigio del reef, Squalo bruno, Carcharhinus porosus, Squalo del Gange, Squalo grigio, Squalo del Borneo, Squalo di Pondicherry, Squalo dalle punte nere e dai denti lisci, Squalo limone dell'Indo-Pacifico, Carcharhinus perezii, Squalo dal muso a stiletto, Squalo notturno, Nasolamia velox, Squalo dal naso nero, Carcharhinus dussumieri, Squalo perduto, Carcharhinus cerdale, Squalo pinna larga e Squalo pinna larga del Borneo)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Bangladesh, 
Colombia, 
Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Unione europea, Gabon, Israele, Maldive,
Panama, Senegal, Seychelles, 
Sri Lanka, Repubblica araba siriana, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Co-proposto dall'UE

+

38.

Sphyrnidae spp. (Squalo martello)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Ecuador, 
Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

39.

Potamotrygon albimaculata,
P. henlei, 
P. jabuti, 
P. leopoldi,
P. marquesi,
P. signata e P. wallacei 
 (Trigone del fiume Tapajós, Trigone del fiume Tocantins, Trigone fluviale perlato, Trigone fluviale dalle macchie bianche, Potamotrygon marquesi, Trigone fluviale di Parnaiba, Trigone fluviale cururu)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile

È necessaria una ulteriore valutazione. Non è chiaro se tutte le specie soddisfino i criteri d'inserimento nell'appendice e se l'inserimento possa aiutare a contrastare il commercio illegale. Sono necessarie maggiori informazioni su come interpretano la proposta gli Stati dell'area di distribuzione e sulla loro posizione al riguardo.

0

40.

Rhinobatidae spp. (Pesce chitarra)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Israele, Kenya, Panama, Senegal

Sostenere, in quanto la maggior parte delle specie è minacciata di estinzione e soggetta a una forte pressione di pesca. L'inserimento nell'appendice II non solo garantirà che il commercio internazionale non pregiudichi la sopravvivenza di queste specie, ma consentirà anche di raccogliere dati più indicativi sul commercio. Diverse specie potrebbero essere incluse nell'appendice I in futuro, se il commercio non è regolamentato.

+

41.

Hypancistrus zebra

0 - I

Inserire nell'appendice I

Brasile

La proposta non dovrebbe essere sostenuta nella sua forma attuale. Tuttavia l'UE potrebbe appoggiare una proposta di inserimento nell'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici. La specie potrebbe soddisfare i criteri biologici dell'appendice I, tuttavia, sebbene esista apparentemente un commercio illegale che parte dal Brasile, non è chiaro come tale attività incida sulle popolazioni selvatiche.

(+)

FAUNA – HOLOTHUROIDEA

42.

Thelenota spp. (Oloturia ananas, Oloturia gigante, Oloturia rossa)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Unione europea, Seychelles,
Stati Uniti d'America

Proposta dell'UE

+

FLORA (PIANTE)

43.

Apocynaceae, Cactaceae, Cycadaceae, Dicksoniaceae, Euphorbiaceae, Gnetaceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Nepenthaceae, Orchidaceae, Papaveraceae, Podocarpaceae, Sarraceniaceae, Trochodendraceae, Zamiaceae, Zingiberaceae

Specie di flora con annotazione #1, #4, #14 e specie di Orchidaceae (orchidee) elencate nell'appendice I    

Modificare l'annotazione #1 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

Modificare l'annotazione #4 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

Modificare l'annotazione #14 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; […] f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio,; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

Modificare la lettera f) del testo francese dell'annotazione #14 come segue: f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s’applique pas aux copeaux en de bois, aux perles, aux grains de chapelets et aux gravures.

Nelle appendici, modificare l'annotazione in parentesi alle Orchidaceae dell'appendice I come segue: ORCHIDACEAE Orchidee (Per tutte le seguenti specie che figurano nell'appendice I, le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili non sono soggette alle disposizioni della convenzione unicamente se gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" concordata dalla conferenza delle parti).

Canada

Sostenere, in quanto si tratta di un emendamento necessario per armonizzare tutte le occorrenze della dicitura "in mezzi solidi o liquidi" nelle appendici della CITES e nelle serie di annotazioni con simbolo "#".

+

FLORA – BIGNONIACEAE

44.

Handroanthus spp., Roseodendron spp. e Tabebuia spp.

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Colombia,
Unione europea,
Panama

Proposta dell'UE

+

FLORA – CRASSULACEAE

45.

Rhodiola spp. ( Rodiola)

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione #2 (Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: a) semi e polline; e b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.)

Cina, Unione europea, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America

Proposta dell'UE

+

FLORA – LEGUMINOSAE

46.

Afzelia spp.

(Popolazioni africane) (Mogano africano)

0 - II

Inserire tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Benin, Costa d'Avorio,
Unione europea, Liberia, Senegal

Proposta dell'UE

+

47.

Dalbergia sissoo (Palissandro Shisham)

II - 0

Cancellare dall'appendice II

India, Nepal

In linea di principio, opporsi alla proposta, poiché per distinguere questa specie da altre sono necessarie competenze specialistiche. Se i proponenti riescono a fornire ulteriori indicazioni sulle tecniche di identificazione, la posizione può essere riesaminata.

(-)

48.

Dipteryx spp. (Cumaru, Tonka)

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione "Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato, legno trasformato e semi"

Colombia,
Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

49.

Paubrasilia echinata (Legno di Pernambuco)

II - I

Trasferire dall'appendice II all'appendice I con annotazione "Tutte le parti, i prodotti derivati e i prodotti finiti, compresi gli archetti di strumenti musicali, eccetto strumenti musicali e loro parti, orchestre itineranti e musicisti solisti in possesso di passaporto musicale ai sensi della risoluzione 16.8."

Brasile

La proposta non è conforme alle disposizioni dell'articolo I, lettera b), punto iii) della convenzione, che stabilisce che non è possibile inserire un'annotazione per una specie vegetale iscritta nell'appendice I. Inoltre il testo dell'annotazione non è chiaro.

0

50.

Pterocarpus spp.

(Popolazioni africane) (Afrormosia, Paduk africano)

0 - II

Includere tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato) e modificare le annotazioni relative al Pterocarpus erinaceus e al P. tinctorius, già inseriti nell'appendice II, conformemente all'annotazione #17

Costa d'Avorio, Unione europea, Liberia, Senegal, Togo

Proposta dell'UE

+

FLORA – MELIACEAE

51.

Khaya spp. (Mogano africano)

Inserire tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Benin, Costa d'Avorio,
Unione europea, Liberia, Senegal

Proposta dell'UE

+

FLORA – ORCHIDACEAE

52.

Orchidaceae spp. (Orchidee)

Modificare l'annotazione #4 aggiungendo una nuova lettera g), come segue: "g) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici che contengono parti e prodotti derivati di Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis o P. lobbii"

Svizzera

Opporsi, a meno che l'annotazione non sia modificata in modo da escludere i codici di origine "W" e "Y". La proposta attuale è problematica sotto il profilo del rischio di riciclaggio delle specie selvatiche.

(-)

ALLEGATO […]

(1)    Seg. = segretariato CITES
CP = comitato permanente

CA = comitato "Animali"

CPi = comitato "Piante"