Bruxelles, 30.3.2022

COM(2022) 142 final

2022/0095(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Gli obiettivi principali del presente regolamento sono ridurre l'impatto ambientale negativo dei prodotti durante il ciclo di vita e migliorare il funzionamento del mercato interno. Tali obiettivi mirano a risolvere i problemi e le rispettive cause analizzati nella valutazione d'impatto, tenendo conto del fatto che sul mercato interno sono disponibili prodotti che generano impatti negativi inutili sull'ambiente. Il presente regolamento contribuisce inoltre agli obiettivi della politica industriale dell'UE di stimolare l'offerta e la domanda di beni sostenibili, realizzare una produzione sostenibile e garantire condizioni di parità per i prodotti venduti sul mercato interno. L'industria ha bisogno di prescrizioni armonizzate applicabili in tutti i settori, di strumenti efficienti per conformarvisi, di un'applicazione adeguata, di una vigilanza del mercato rafforzata e di controlli doganali basati su un'analisi dei rischi 1 .

I prodotti svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini dell'UE e il numero, la gamma e la varietà dei prodotti offerti sono in costante aumento. I progressi tecnologici degli ultimi decenni hanno fatto sì che ad aumentare sia stata anche la nostra dipendenza: dai prodotti TIC che ci hanno permesso di rimanere in contatto durante la crisi COVID-19 al mobilio e agli apparecchi che contribuiscono alla gestione quotidiana delle nostre case. La libera circolazione dei prodotti è indispensabile per garantire il funzionamento del mercato interno, che continua a essere il fondamento della competitività delle imprese dell'UE e della scelta dei consumatori.

Il presente regolamento, applicando l'approccio della progettazione ecocompatibile a una gamma molto ampia di prodotti e consentendogli di elaborare una vasta serie di specifiche di prodotto mirate, intende affrontare i più dannosi impatti ambientali dei prodotti. Esso stabilisce dunque un quadro per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile basate sugli aspetti della sostenibilità e della circolarità elencati nel piano d'azione per l'economia circolare 2 , quali durabilità, riutilizzabilità, possibilità di miglioramento e riparabilità dei prodotti, presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti, efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, contenuto riciclato nei prodotti, rifabbricazione e riciclaggio di elevata qualità dei prodotti, nonché riduzione delle impronte di carbonio e ambientale dei prodotti.

In tal modo il presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi generali dell'UE in materia di clima, ambiente ed energia sostenendo la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale. Aumentando la durabilità dei materiali, garantendo che mantengano il loro valore il più a lungo possibile e incentivando l'uso di contenuti riciclati nei prodotti, esso promuoverà la dissociazione dello sviluppo economico dall'uso delle risorse naturali e la riduzione delle dipendenze dai materiali, incrementando così l'autonomia strategica aperta e la resilienza dell'UE. Vari avvenimenti recenti ci hanno ricordato le possibili vulnerabilità delle catene di fornitura mondiali.

Il presente regolamento fa parte di un pacchetto di iniziative presentate dalla Commissione in materia di prodotti sostenibili e di promozione di scelte di prodotti sostenibili. Il pacchetto comprende iniziative settoriali mirate sui prodotti tessili 3 e i prodotti da costruzione 4 , che riguardano i prodotti che hanno il più forte impatto sull'ambiente e sul clima, e un'iniziativa volta a responsabilizzare i consumatori nella transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione 5 . Infine, fino all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione garantirà il proseguimento dei lavori nell'ambito dell'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile, anche mediante l'adozione di un nuovo piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2022-2024, che riguarderà i nuovi prodotti connessi all'energia e aggiornerà e accrescerà l'ambizione di quelli già regolamentati.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il presente regolamento estenderà l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile in termini sia di prodotti che di nuovi tipi di prescrizioni. Per motivi di chiarezza del diritto è dunque opportuno abrogare la direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Dato l'ampio ambito di applicazione del regolamento proposto, è necessario definire, per quanto possibile, in che modo esso si ricollega alla legislazione vigente applicabile ai prodotti interessati e ad altre iniziative collegate o pertinenti ai suoi obiettivi. L'obiettivo è evitare duplicazioni in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo a imprese e autorità.

L'approccio generale è che il presente regolamento elaborerà specifiche laddove la legislazione vigente non ne preveda o non affronti in misura sufficiente gli aspetti della sostenibilità ambientale. Si applicherà pertanto il principio generale del diritto lex specialis derogat legi generali (secondo il quale norme più specifiche prevalgono su norme più generali). Più specificamente, l'approccio contempla due categorie: la legislazione specifica per prodotto e la legislazione che riguarda gli aspetti orizzontali.

Per legislazione specifica per prodotto si intende la legislazione incentrata su un prodotto specifico o su un gruppo di prodotti ben definito, che spesso disciplina principalmente gli aspetti della sicurezza (ad esempio batterie, giocattoli, detergenti e imballaggi). Al livello generale del presente regolamento non è possibile fornire specifiche per ciascun atto legislativo attualmente in vigore che riguarda prodotti particolari. Tuttavia, prima di elaborare specifiche concrete a livello di prodotto mediante le misure adottate a norma del presente regolamento, la Commissione valuterà in dettaglio eventuali sovrapposizioni o conflitti con la legislazione vigente per evitare di duplicare le prescrizioni e di imporre un onere eccessivo alle imprese. In linea di principio, il presente regolamento si applicherà solo ai prodotti non contemplati dalla legislazione in vigore o nei casi in cui la legislazione non affronta in misura sufficiente la questione della sostenibilità di tali prodotti. Inoltre le specifiche a livello di prodotto previste dal presente regolamento saranno incluse in atti delegati e non potranno dunque sostituire, secondo il principio della gerarchia delle norme, le specifiche elaborate da atti legislativi quali direttive o regolamenti (anche a fronte di una maggiore specificità).

Per quanto riguarda in particolare i prodotti da costruzione, questi rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ma data la necessità di gestire le forti interconnessioni tra le loro prestazioni ambientali e strutturali, comprese la salute e la sicurezza, le specifiche di progettazione ecocompatibile saranno stabilite a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 6 riveduto (il regolamento sui prodotti da costruzione), fatta eccezione per i prodotti da costruzione connessi all'energia, che sono già disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile attualmente in vigore.

Per legislazione che disciplina gli aspetti orizzontali si intende la legislazione che affronta o può affrontare gli aspetti orizzontali di un'ampia gamma di prodotti nell'ambito del presente regolamento, come le norme REACH che disciplinano le sostanze chimiche e conferiscono poteri in relazione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti. Laddove la legislazione affronta già o può affrontare in modo più orizzontale taluni aspetti specifici disciplinati dal presente regolamento, è evidente la necessità e la possibilità di specificare in che modo ciò si ricollega al presente regolamento a un livello più generale. Analogamente, il presente regolamento si baserà anche sul quadro generale per la vigilanza del mercato stabilito nel regolamento sulla vigilanza del mercato, adeguando nel contempo le disposizioni, ove necessario, agli obiettivi specifici dell'iniziativa.

Si vedano la sezione 7.9 e l'allegato 14 della valutazione d'impatto, che illustra in dettaglio in che modo l'iniziativa interagisce ed è coerente con la legislazione già in vigore ed emergente.

Infine, il regolamento sull'etichettatura energetica continuerà a essere applicato parallelamente alla proposta di regolamento ai prodotti connessi all'energia. Sarà garantita la coerenza, il che significa, ad esempio, che in linea di principio tali prodotti dovranno essere muniti solo dell'etichetta energetica indicata nel regolamento sull'etichettatura energetica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il presente regolamento si basa su diverse politiche dell'Unione.

Il fondamento della presente iniziativa è costituito dal Green Deal europeo 7 , la strategia di crescita che mira a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo ha inoltre annunciato la nuova strategia industriale per l'Europa e il piano d'azione per l'economia circolare, pubblicati congiuntamente nel marzo 2020.

La strategia industriale per l'Europa 8 adottata dalla Commissione europea nel 2020 definisce l'ambizione generale dell'UE di promuovere una "duplice transizione" verso la neutralità climatica e la leadership digitale. Essa fa eco al Green Deal europeo nel sottolineare il ruolo guida che l'industria europea deve assumere in tal senso, riducendo la sua impronta di carbonio e la sua impronta relativa all'utilizzo delle materie prime e integrando la circolarità trasversalmente a tutti i settori dell'economia. La strategia rileva la necessità di abbandonare i modelli tradizionali e di rivoluzionare il nostro modo di progettare, trasformare, utilizzare ed eliminare i prodotti. Nel 2021 la Commissione ha pubblicato un aggiornamento della strategia industriale 9 che rafforza i principali messaggi della strategia del 2020 e fornisce una serie di strumenti di attuazione supplementari.

Il piano d'azione per l'economia circolare mira, tra l'altro, a favorire lo sviluppo di mercati guida per prodotti climaticamente neutri e sostenibili, nell'UE e oltre. A tal fine esso stabilisce un quadro strategico in materia di prodotti sostenibili, che comprende misure in tre grandi settori: favorire la progettazione di prodotti sostenibili, dare ai consumatori e agli acquirenti pubblici la possibilità di operare scelte informate e promuovere la circolarità dei processi produttivi 10 .

Sebbene i tre settori del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili siano sinergici tra loro, il presente regolamento si concentra principalmente sulle misure di cui al primo settore (progettazione di prodotti sostenibili), che mirano a rendere i prodotti idonei a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e garantire che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare, l'obiettivo centrale di tale iniziativa legislativa consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi all'energia, in modo da coprire la più ampia gamma possibile di prodotti e contribuire alla realizzazione di un'economia circolare.

Le specifiche di prodotto elaborate nella presente normativa dovrebbero integrare e rafforzare le prescrizioni stabilite nell'ambito di altre iniziative del piano d'azione per l'economia circolare. In particolare, le specifiche di prodotto fissate nella presente legislazione dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi ed essere in linea con altre misure sulle principali catene del valore definite in attuazione del piano d'azione per l'economia circolare, come la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Inoltre l'iniziativa "Responsabilizzare i consumatori per la transizione verde" migliorerà le informazioni sui prodotti fornite presso i punti vendita, in particolare in merito alla loro durabilità e riparabilità, e contribuirà a prevenire il falso ecologismo e l'obsolescenza precoce. L'imminente iniziativa della Commissione sulle dichiarazioni di ecocompatibilità integrerà a sua volta le misure contenute nella presente legislazione, aumentando l'affidabilità, la comparabilità e la verificabilità delle dichiarazioni ambientali relative ai prodotti, mediante disposizioni che renderanno obbligatorio fornire ulteriori elementi a sostegno e verifica di tali dichiarazioni utilizzando metodi di analisi del ciclo di vita, compreso il metodo dell'impronta ambientale di prodotto 11 . Inoltre gli obiettivi della presente legislazione saranno ulteriormente sostenuti dalla legislazione sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità 12 , e segnatamente dalle norme sul dovere di diligenza in materia di ambiente che essa stabilisce per le società.

Infine, le specifiche contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE: esse creeranno sinergie con gli strumenti che si concentrano in modo più diretto sul clima 13 e li integreranno, andando oltre la produzione di materiali di base/componenti dei materiali di base per coprire i prodotti finali. In questo modo sarà possibile intervenire sulle ripercussioni negative generate lungo l'intera catena del valore (comprese le emissioni intrinseche di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita o altre conseguenze negative), sostenendo direttamente gli obiettivi del Green Deal e coerentemente con il principio "non arrecare un danno significativo".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applica alle misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile (che la Commissione propone di abrogare con il presente regolamento) era a sua volta basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 TFUE).

Le questioni affrontate dalla presente iniziativa riguardano il mercato interno, tra cui la disparità di condizioni per le imprese che cercano di assumere approcci più sostenibili o il fatto che le attuali norme dell'UE coprono solo in parte gli aspetti di sostenibilità dei prodotti. Ciò significa che non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE diventino via via più sostenibili. Di conseguenza gli Stati membri hanno iniziato ad adottare una pluralità di approcci a livello nazionale (con conseguente frammentazione del mercato interno) e l'applicazione delle norme vigenti in materia di progettazione ecocompatibile è insufficiente e disomogenea.

La mancanza di un corpus sufficiente e completo di norme sul mercato interno lascia spazio a iniziative, elaborate dagli Stati membri o dalle industrie, che ostacolano il funzionamento del mercato interno creando potenziali ostacoli, frammentazione e approcci incoerenti. Inoltre, in assenza di un insieme completo di prescrizioni che definiscano la sostenibilità ambientale di un prodotto, o specifiche di progettazione ecocompatibile, lo stesso prodotto considerato sostenibile in uno Stato membro potrebbe non essere considerato tale in un altro Stato membro. Per giunta è probabile che la legislazione nazionale di recente adozione obblighi i fabbricanti (e i dettaglianti) che operano a livello transfrontaliero a rispettare una serie di obblighi nazionali diversi che variano da uno Stato membro all'altro.

Tali nuovi obblighi nazionali, che spaziano dagli obblighi di informazione sulle operazioni tecniche effettuate sui dispositivi elettronici ricondizionati e da quelli sulla durata della compatibilità del software in Francia agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti in Germania, forniscono chiare indicazioni di una tendenza a intervenire sul piano normativo elaborando specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti. Di conseguenza senza un intervento dell'UE si verificherà inevitabilmente un aumento degli obblighi nazionali e della frammentazione del mercato.

I problemi di cui sopra sono il motivo per cui la presente proposta è basata sull'articolo 114 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La verifica della necessità valuta se gli obiettivi di una proposta possano essere conseguiti in misura sufficiente con l'azione dei soli Stati membri. Sulla base di tale verifica, è fondamentale istituire un insieme armonizzato di norme per realizzare un mercato interno armonizzato e ben funzionante per i prodotti sostenibili in tutti gli Stati membri e quindi creare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno. Ciò comprende le specifiche di prodotto, come pure l'obbligo di fornire informazioni affidabili agli utilizzatori.

Gli Stati membri da soli non sarebbero in grado di adottare misure di tale portata senza creare divergenze negli obblighi per le imprese e ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, oneri normativi e costi eccessivi per le imprese. Inoltre le azioni intraprese dai soli Stati membri produrrebbero inevitabilmente strumenti diversi che renderebbero più complicate le scelte dei consumatori. Se gli Stati membri adottassero azioni individuali, vi sarebbe quindi il forte rischio di ritrovarsi con sistemi differenti e in concorrenza reciproca, basati su metodi e approcci diversi, in particolare per i prodotti scambiati in tutto il mercato interno. Ne deriverebbero un mercato frammentato e il probabile determinarsi nell'UE di livelli non uniformi di consapevolezza e informazione in merito alle prestazioni ambientali dei prodotti, così come di costi supplementari per le imprese che commerciano a livello transfrontaliero nell'UE.

La verifica dell'efficacia valuta se un'azione a livello dell'UE sia più efficace di un'azione a livello nazionale. In base a questa verifica, solo un'azione a livello dell'UE è in grado di stabilire specifiche di prodotto e obblighi di informazione armonizzati sugli aspetti di sostenibilità applicabili in tutta l'UE, garantendo la libera circolazione delle merci e fornendo ai consumatori informazioni pertinenti e affidabili sulle caratteristiche di sostenibilità e di circolarità dei prodotti in qualunque Stato membro siano acquistati. La definizione di prescrizioni a livello dell'UE presenta un chiaro valore aggiunto, in quanto si creerà un mercato interno armonizzato e ben funzionante in tutti gli Stati membri e di conseguenza saranno garantite condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno. Con specifiche minime e obblighi di informazione armonizzati stabiliti a livello dell'UE, i prodotti sostenibili e le pratiche circolari saranno promossi in tutti gli Stati membri, creando un mercato più ampio ed efficiente e quindi maggiori incentivi affinché l'industria li sviluppi. Infine, le dimensioni del mercato unico garantiscono una massa critica che consente all'UE di promuovere la sostenibilità dei prodotti ed esercitare la propria influenza sulla progettazione dei prodotti e la gestione della catena del valore in tutto il mondo.

Proporzionalità

La proposta non va al di là di quanto necessario per stabilire un quadro normativo per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per la più ampia gamma possibile di prodotti.

Sulla base delle valutazioni d'impatto effettuate in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, la Commissione manterrà l'approccio seguito per la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che prevede l'adozione di misure di esecuzione. Essa effettuerà pertanto un'analisi dell'impatto economico e ambientale delle diverse opzioni per ciascun insieme di prescrizioni. In questo modo si manterrà la proporzionalità.

La proposta assume la struttura di un quadro flessibile, così da garantire la proporzionalità. Per questo motivo non fisserà criteri od obiettivi per le prescrizioni, a meno che non siano giustificati sulla base di una valutazione preliminare. Per garantire la proporzionalità, ciascuna prescrizione dovrà essere giustificata prima di essere applicata a qualsiasi gruppo di prodotti. L'elaborazione di prescrizioni, criteri od obiettivi a livello di gruppi di prodotti ben definiti renderà possibile un'attenta valutazione degli impatti. Essa consentirà alla Commissione di tener conto del valore aggiunto e della proporzionalità dell'elaborazione di prescrizioni, obiettivi o criteri in funzione delle caratteristiche intrinseche, dei processi di fabbricazione e della situazione di mercato dei prodotti.

Scelta dell'atto giuridico

Attraverso un regolamento sarà possibile elaborare prescrizioni dirette per tutti gli operatori, garantendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di realizzare un mercato pienamente integrato in tutta l'UE. Un regolamento assicura inoltre che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel marzo 2019 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Prodotti sostenibili in un'economia circolare - Verso un quadro strategico dell'UE in materia di prodotti che contribuisce all'economia circolare" 14 . Tale documento ha esaminato in che misura le politiche dell'UE che riguardano i prodotti contribuiscano alla transizione verso un'economia circolare e in quali settori vi sia il potenziale per apportare un contributo più incisivo. È emerso che non esiste alcuno strumento politico globale e integrato dell'UE che regolamenti la produzione e il consumo sostenibili di tutti i prodotti e/o la disponibilità e l'affidabilità delle informazioni su tali prodotti per i consumatori.

Sebbene le successive valutazioni 15  della direttiva sulla progettazione ecocompatibile abbiano confermato che si tratta di uno strumento normativo chiaramente pertinente ed efficace, esse hanno rilevato che vi è il potenziale per migliorarne l'attuazione e l'applicazione. Da tali valutazioni è emerso, ad esempio, che sebbene sia ampiamente riconosciuto che gli aspetti relativi all'efficienza energetica del piano d'azione SCP/SIP 16 e della politica dell'UE in materia di efficienza delle risorse possono rientrare nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle misure di esecuzione, alcuni rappresentanti degli Stati membri e talune ONG ambientaliste indicano anche che sono state perse delle occasioni a causa della scarsa attenzione riservata dalle misure di esecuzione ad altri aspetti ambientali 17 . La valutazione inoltre ha posto in evidenza il potenziale inutilizzato della direttiva per affrontare aspetti che vanno al di là dell'efficienza energetica, concludendo che potrebbero esservi stati miglioramenti non energetici di cui non si è tenuto conto in conseguenza della gamma di prodotti, di scelte politiche o dell'analisi tecnica sottostante.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, sono state condotte varie attività di consultazione:

consultazione su una valutazione d'impatto iniziale, dal 14 settembre al 16 novembre 2020 18 . Sono pervenute 193 risposte;

una consultazione pubblica aperta, dal 17 marzo al 9 giugno 2021. Sono pervenute 626 risposte;

una serie di seminari, dall'aprile al luglio 2021 su diversi argomenti relativi all'iniziativa per i prodotti sostenibili, cui hanno preso parte numerosi partecipanti di diversi gruppi di portatori di interessi;

un'indagine sulle piccole e medie imprese, dal 26 aprile al 15 giugno 2021. Sono pervenute 332 risposte;

una seconda indagine mirata per le piccole e medie imprese (PMI), dal 20 ottobre al 4 novembre 2021, che ha attinto principalmente alle competenze delle organizzazioni che rappresentano le PMI. Sono pervenute 35 risposte;

questionari su misura inviati a rappresentanti dei portatori di interessi selezionati, dal 20 maggio al 9 giugno 2021;

una serie di colloqui con i portatori di interessi condotti con rappresentanti dei portatori di interessi selezionati.

Nel complesso le attività di consultazione hanno dimostrato un forte sostegno generale nei confronti di un'iniziativa normativa riguardante la sostenibilità dei prodotti. La maggior parte dei portatori di interessi ha chiesto che l'iniziativa contempli un'ampia gamma di prodotti e adotti un approccio alla regolamentazione dei prodotti basato sull'intero ciclo di vita. È stato espresso un forte sostegno all'estensione dell'ambito di applicazione dell'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile, con un consenso generale sul fatto che i settori individuati nel piano d'azione per l'economia circolare del 2020 dovrebbero essere considerati prioritari. Dai riscontri è emersa una preferenza (in particolare da parte dei fabbricanti/degli importatori) per un approccio che tenga debitamente conto delle specificità dei prodotti. Vi è un consenso generale sul fatto che l'assenza di una legislazione chiara, completa e vincolante e la mancanza di informazioni affidabili, come pure l'applicazione disomogenea delle specifiche di progettazione ecocompatibile, costituiscano ostacoli all'aumento della disponibilità di prodotti sostenibili sul mercato dell'UE. L'idea di introdurre un passaporto digitale del prodotto è generalmente sostenuta dalla netta maggioranza di tutti i gruppi di portatori di interessi, così come lo sono gli incentivi e gli strumenti per stimolare la domanda di prodotti sostenibili. Il rafforzamento delle attività di applicazione delle norme e di vigilanza del mercato (ad esempio ispezioni o audit) è considerato necessario per accompagnare l'attuazione di questa iniziativa.

Le conclusioni dettagliate delle consultazioni dei portatori di interessi figurano nell'allegato 2 della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha concluso un contratto con esperti esterni per la realizzazione di uno studio da inserire nel quadro della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Lo studio ha fornito una parte dei dati alla base dell'analisi delle opzioni strategiche delineate in tale documento e ha contribuito a sua volta alle misure contemplate nella presente proposta. Gli esperti esterni hanno lavorato in stretta collaborazione con la Commissione durante le diverse fasi dello studio.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver risolto le questioni sollevate nel parere negativo espresso dal comitato per il controllo normativo il 17 settembre 2021, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo il 21 gennaio 2022. Nel suo parere definitivo il comitato ha chiesto ulteriori dettagli sulla scelta delle opzioni, sul metodo da utilizzare a norma del regolamento e sulle modalità di definizione pratica delle norme per i passaporti digitali dei prodotti.

Il problema principale cui la presente iniziativa intende porre rimedio, i relativi sottoproblemi e le opzioni strategiche individuate sono illustrati in dettaglio nelle sezioni 2 e 5.2 della valutazione d'impatto. La combinazione di opzioni prescelta è descritta in dettaglio nella sezione 7 della valutazione d'impatto. L'allegato 10 della valutazione d'impatto fornisce una sintesi dei costi e dei benefici di tutte le subopzioni analizzate, e l'allegato 12 fornisce maggiori informazioni sui costi e sui benefici verosimilmente associati alla combinazione di opzioni prescelta. Tutti questi aspetti sono riepilogati nella sintesi che accompagna la valutazione d'impatto.

A causa dell'architettura prevista per il quadro, è difficile stimare con precisione i costi esatti derivanti dalle specifiche, la maggior parte dei quali sarà sostenuta solo in una seconda fase, dopo l'adozione del diritto derivato.

Le valutazioni d'impatto specifiche che saranno effettuate in futuro in relazione a ciascun atto delegato valuteranno nel dettaglio gli impatti previsti, compresi quelli sugli operatori di paesi terzi, anche alla luce della loro notifica all'OMC.

Va osservato che, a fronte dell'adozione della proposta di direttiva della Commissione sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità 19 durante la preparazione della presente iniziativa, si è ritenuto opportuno escludere le prescrizioni relative ad aspetti sociali dall'ambito di applicazione della presente proposta legislativa.

Come precisato nel testo giuridico, sarà effettuata una valutazione dopo otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tale valutazione potrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, l'introduzione di prescrizioni di natura sociale nel quadro normativo.

Efficienza normativa e semplificazione

Il presente regolamento dovrebbe creare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno. È probabile che le prescrizioni armonizzate proposte a livello dell'UE riducano i costi di conformità complessivi, dato che verosimilmente sostituiranno una pluralità di prescrizioni esistenti o previste a livello nazionale.

I produttori che puntano su una produzione più sostenibile e catene di fornitura trasparenti dovrebbero acquisire quote di mercato dell'UE e aumentare la loro competitività rispetto ai produttori che utilizzano metodi meno sostenibili.

Sebbene le PMI abbiano indicato che alcune delle misure previste dalla combinazione prescelta di opzioni strategiche individuate nella valutazione d'impatto potrebbero comportare taluni effetti negativi, molte di esse ritengono che dette misure possano essere compensate e apportare un valore aggiunto nel tempo (a causa della riduzione delle spese operative, della fidelizzazione della clientela, di un migliore accesso al mercato per i prodotti più ecologici, dei vantaggi reputazionali, ecc.). Inoltre la Commissione ha esaminato in modo specifico le modalità per attenuare gli effetti negativi sulle PMI. Tali modalità sono descritte in dettaglio nell'allegato 19 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta e in disposizioni specifiche della presente proposta.

A fini di consultazione, in continuità con l'esempio positivo del forum consultivo di cui alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la proposta istituisce un forum sulla progettazione ecocompatibile che garantisca una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate come l'industria, compresi piccole e medie imprese, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Il forum sulla progettazione ecocompatibile si limita a fornire consulenza alla Commissione in merito al piano di lavoro e alla preparazione di specifiche di progettazione ecocompatibile, prima che la Commissione eserciti formalmente i suoi poteri delegati. In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 20 , la Commissione può costituire un ulteriore gruppo di esperti incaricato di consultare gli Stati membri in merito agli atti delegati da adottare a norma del presente regolamento.

La proposta prevede anche la creazione di un passaporto digitale del prodotto per la registrazione, il trattamento e la condivisione elettronici delle informazioni relative ai prodotti tra le imprese della catena di fornitura, le autorità e i consumatori. In questo modo si dovrebbe aumentare la trasparenza, sia per le imprese della catena di fornitura che per il pubblico in generale, e incrementare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. In particolare, è probabile che ciò contribuisca ad agevolare e razionalizzare il monitoraggio e l'applicazione del regolamento da parte delle autorità dell'UE e degli Stati membri. È inoltre probabile che fornisca uno strumento di analisi del mercato che potrebbe essere utilizzato per rivedere e perfezionare gli obblighi in futuro.

Il parere della piattaforma "Fit for Future" sulla progettazione ecocompatibile 21 ha riconosciuto la necessità di migliorare la sostenibilità dei prodotti e di introdurre nuovi obblighi, pur mantenendo al minimo l'onere per le imprese. La piattaforma ha formulato nove raccomandazioni che sono state prese in considerazione nella definizione della nuova normativa in materia di digitalizzazione; tenendo conto degli oneri che gravano sulle PMI; e garantendo la coerenza e la chiarezza. Ad esempio, agevolare l'accesso dei consumatori alle informazioni garantendo nel contempo che il passaporto digitale del prodotto consenta flussi di informazioni efficienti sulla base delle migliori pratiche; nonché la possibilità di accompagnare le misure di cui al presente regolamento con misure di attenuazione, in modo che l'impatto sulle PMI rimanga proporzionato.

Diritti fondamentali

Le specifiche di progettazione ecocompatibile possono apportare benefici per la protezione e la promozione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto alla tutela dell'ambiente (articolo 37) e il diritto alla protezione dei consumatori (articolo 38).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza limitata sul bilancio dell'Unione. Nello specifico, sono necessari 54 equivalenti a tempo pieno per dare piena attuazione al regolamento e ai relativi atti delegati nel periodo 2022-2027 del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE. Per le linee di bilancio esistenti sarebbero necessari nuovi impegni d'importo pari a 23,338 milioni di EUR nella rubrica 1 del QFP (Mercato unico, innovazione e agenda digitale), a 43,912 milioni di EUR nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente) e a 38,621 milioni di EUR nella rubrica 7 (Spese amministrative). I nuovi impegni saranno coperti dalle attuali dotazioni di bilancio dei programmi pertinenti.

L'incidenza sul bilancio deriva principalmente dalle attività seguenti:

riesaminare, tra il 2022 e il 2026, 33 regolamenti della Commissione e adottare cinque nuove misure nell'ambito dell'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile; questo lavoro non può essere svolto dal personale attualmente incaricato dell'attuazione della direttiva;

preparare e adottare, tra il 2024 e il 2027, fino a 18 nuovi atti delegati. Tra il 2028 e il 2030 saranno inoltre adottati 12 nuovi atti delegati, che avranno un'incidenza sul bilancio e implicazioni in termini di personale nel periodo 2025-2027;

preparare atti di esecuzione (in media uno all'anno a partire dal 2024), se necessario per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, ad esempio in relazione alla vigilanza del mercato, alla divulgazione di informazioni sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti o al riconoscimento di misure di autoregolamentazione; e

svolgere compiti orizzontali in relazione al passaporto digitale del prodotto, favorire la vigilanza del mercato e i controlli doganali e istituire una piattaforma europea delle imprese circolari per sostenere lo scambio di esperienze tra operatori economici riguardo all'integrazione della circolarità nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti 22 .

In termini di fabbisogno di personale, la Commissione ha esaminato attentamente le modalità per ripartire il carico di lavoro tra le DG capofila, riassegnare il personale ove possibile ed esternalizzare il sostegno tecnico e scientifico per la preparazione degli atti delegati e di esecuzione e per i compiti di natura trasversale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio pubblicati nel novembre 2021 e in particolare allo strumento 38, la Commissione elaborerà una strategia di attuazione in seguito all'adozione della proposta legislativa da parte dei colegislatori. Essa presenterà i diversi strumenti di promozione della conformità da utilizzare e includerà aspetti relativi all'attuazione digitale.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto del presente regolamento, vale a dire un quadro per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile, la creazione di un passaporto digitale del prodotto e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Esso definisce gli aspetti del prodotto cui si riferiscono le specifiche di progettazione ecocompatibile, quali la durabilità e l'affidabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento, la riparabilità e la possibilità di manutenzione e ricondizionamento, la presenza di sostanze che destano preoccupazione, l'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e il contenuto riciclato. Tale articolo stabilisce inoltre l'ambito di applicazione del regolamento, dal quale sono esclusi solo alcuni settori come gli alimenti, i mangimi e i medicinali.

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie ai fini del regolamento. Alcune di queste definizioni sono riprese dal nuovo quadro legislativo (regolamento (CE) n. 765/2008 e decisione n. 768/2008/CE), dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile abrogata o dalla vigente normativa ambientale dell'Unione (come la direttiva quadro sui rifiuti). È introdotta una serie di nuove definizioni, ad esempio per quanto riguarda le disposizioni sul passaporto del prodotto e sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

L'articolo 3 stabilisce il principio generale relativo alla libera circolazione dei prodotti conformi agli atti delegati adottati in virtù del presente regolamento.

L'articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile, prescrizioni relative alle procedure di valutazione della conformità e alla misurazione del consumo di energia o delle prestazioni rispetto ad altri parametri, obblighi per i fabbricanti, i mandatari o gli importatori affinché forniscano informazioni alla Commissione o alle autorità di vigilanza del mercato e prescrizioni relative all'uso di strumenti online per calcolare le prestazioni dei prodotti, alle disposizioni alternative in materia di dichiarazione di conformità o marchi e, infine, agli incentivi degli Stati membri e ai criteri in materia di appalti pubblici.

L'articolo 5 stabilisce il quadro generale per l'adozione di specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale articolo definisce gli aspetti del prodotto che possono essere migliorati da dette specifiche e spiega che possono applicarsi a un gruppo preciso di prodotti oppure in modo orizzontale a più gruppi di prodotti, laddove le analogie tecniche consentano l'elaborazione di specifiche comuni. L'articolo precisa che le specifiche di progettazione ecocompatibile riguardano la prestazione e l'informazione. Infine, stabilisce una serie di condizioni che la Commissione deve soddisfare nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, nonché una serie di criteri che le specifiche dovrebbero soddisfare.

Esso consente inoltre alla Commissione di imporre ai soggetti operanti nella catena di fornitura di cooperare con i fabbricanti, gli organismi notificati e le autorità nazionali competenti per la verifica della conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile.

L'articolo 6 fornisce maggiori dettagli sulle specifiche di prestazione, ad esempio il fatto che esse possono assumere la forma di un livello quantitativo o di una specifica non quantitativa, fissati per migliorare un aspetto del prodotto, sulla base di uno o più parametri di prodotto specifici (il cui elenco figura nell'allegato I).

L'articolo 7 si concentra sugli obblighi di informazione. Esso stabilisce che tali obblighi comprendono sempre i requisiti relativi al passaporto del prodotto e alle sostanze che destano preoccupazione, nonché indica nel dettaglio altri tipi di informazioni che possono essere fornite, ad esempio informazioni sulle prestazioni di un prodotto o informazioni per i consumatori su come installare o utilizzare il prodotto. Tali informazioni possono assumere la forma di "classi di prestazione", ad esempio da A a G, per facilitare il confronto tra prodotti.

Infine, l'articolo specifica i diversi modi in cui possono essere fornite le informazioni (ad esempio nel passaporto, su un sito web, su un'etichetta, ecc.).

L'articolo 8 stabilisce gli elementi che la Commissione deve precisare negli obblighi di informazione in relazione al passaporto digitale del prodotto, ad esempio le informazioni da inserire e i soggetti che possono accedere a tali informazioni. Gli articoli da 9 a 11 stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione del passaporto del prodotto. L'articolo 9 stabilisce i requisiti generali relativi al passaporto del prodotto. L'articolo 10 definisce i requisiti essenziali per la progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto. L'articolo 11 stabilisce le norme relative agli identificativi univoci dell'operatore e del sito.

L'articolo 12 prevede l'istituzione di un registro che conservi le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e consente alla Commissione di precisare quali informazioni debbano essere caricate.

L'articolo 13 contiene le disposizioni in cui sono indicate le responsabilità delle autorità doganali in relazione al passaporto del prodotto e le informazioni cui tali autorità dovrebbero avere accesso per essere agevolate nel loro lavoro.

L'articolo 14 specifica le prescrizioni attinenti alle etichette quando queste ultime devono essere utilizzate per un determinato gruppo di prodotti. Tale articolo spiega che, in questi casi, gli atti delegati devono precisare il contenuto (comprese le classi di prestazione) e la configurazione dell'etichetta, come pure le relative modalità di esposizione ai consumatori. Se il prodotto rientra già nell'ambito di un'etichetta di cui al regolamento (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica nella quale non è possibile includere informazioni relative ad altri parametri, comprese le altre classi di prestazione, tali informazioni, se la Commissione lo ritiene opportuno, possono essere incluse in un'etichetta distinta.

L'articolo 15 specifica che gli operatori economici non possono esporre etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento.

L'articolo 16 prevede che la Commissione adotti un piano di lavoro di durata non inferiore a tre anni e indica i criteri per stabilire l'ordine di priorità dei prodotti. Il piano di lavoro comprende un elenco indicativo dei gruppi di prodotti su cui la Commissione intende concentrarsi nei prossimi anni.

L'articolo 17 istituisce un forum sulla progettazione ecocompatibile (gruppo di esperti), che si basa sull'attuale forum consultivo istituito a norma della direttiva 2009/125/CE.

L'articolo 18 riguarda le misure di autoregolamentazione. Si tratta di misure promosse dall'industria che possono essere utilizzate in alternativa agli atti delegati che stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 5. La direttiva 2009/125/CE 23 conteneva già un articolo sugli accordi volontari. L'articolo 18 del presente regolamento amplia l'articolo originario della direttiva 2009/125/CE. In particolare stabilisce quale dovrebbe essere il contenuto della misura di autoregolamentazione, quali prove l'industria dovrebbe presentare alla Commissione e la procedura con cui quest'ultima riconosce la misura di autoregolamentazione come valida alternativa a un atto delegato.

L'articolo 19 stabilisce una serie di misure che gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad adottare per aiutare le PMI nell'attuazione generale del presente regolamento e dei futuri atti delegati. Tali misure comprendono orientamenti, assistenza finanziaria e attività di formazione.

L'articolo 20 stabilisce, in primo luogo, un obbligo generale di trasparenza per gli operatori economici che si disfano dei prodotti di consumo invenduti. Prevede inoltre la possibilità di adottare atti delegati per vietare agli operatori economici di distruggere i prodotti di consumo invenduti. Tali atti delegati possono anche contenere esenzioni dal divieto generale, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Se si ricorre a una tale esenzione, gli operatori economici sono altresì soggetti a un obbligo di trasparenza (ossia rendere noto il numero di prodotti distrutti, i motivi della distruzione, ecc.). L'articolo non si applica alle PMI, ma l'atto delegato che vieta la distruzione dei prodotti può precisare che alcuni obblighi si applicano a determinate categorie di PMI (micro, piccole o medie imprese).

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei mandatari, degli importatori e dei distributori e sono basati su disposizioni standard della decisione n. 768/2008/CE.

L'articolo 25 stabilisce gli obblighi dei rivenditori (che di norma sono dettaglianti o venditori), in particolare per quanto riguarda l'esposizione delle etichette e l'accesso al passaporto del prodotto, anche in caso di vendita a distanza (online).

L'articolo 26 riunisce i diversi obblighi che gli operatori economici sono tenuti a rispettare se l'atto delegato richiede che il prodotto sia munito di etichetta (ad esempio fornire etichette ai rivenditori).

L'articolo 27 riguarda gli obblighi dei fornitori di servizi di logistica, vale a dire garantire che, nel trattare un prodotto, le condizioni esistenti durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile.

L'articolo 28 è un articolo standard della decisione n. 768/2008/CE, che stabilisce i due casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori.

L'articolo 29 stabilisce gli obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato. Specifica inoltre che le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere il potere di disporre che un mercato online rimuova i contenuti illegali.

L'articolo 30 prevede la possibilità che i futuri atti delegati impongano agli operatori economici di rendere disponibile la documentazione tecnica in formato digitale senza alcuna richiesta previa. Inoltre, al fine di valutare la penetrazione nel mercato dei prodotti per i quali sono state elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile, l'articolo obbliga gli operatori economici a trasmettere informazioni sui prodotti forniti.

L'articolo 31 specifica che, se del caso, i prodotti dovrebbero essere in grado di misurare l'energia consumata durante l'uso o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri pertinenti e di mettere tali dati a disposizione dell'utilizzatore finale. Se previsto da un atto delegato, i fabbricanti raccolgono, rendono anonimi e comunicano tali dati alla Commissione.

Il capo VIII relativo alla conformità dei prodotti contiene per lo più disposizioni standard sulle modalità di valutazione della conformità dei prodotti. Tale capo riguarda:

l'uso di metodi affidabili, accurati e riproducibili per le prove, le misurazioni e i calcoli (articolo 32);

norme armonizzate che forniscono una presunzione di conformità (articolo 34);

la possibilità per la Commissione di adottare specifiche comuni laddove non siano disponibili norme armonizzate (articolo 35);

le procedure di valutazione della conformità (articolo 36);

la dichiarazione UE di conformità (articolo 37); e

la marcatura CE (articoli 38 e 39) e la possibilità di utilizzare marchi alternativi (articolo 40).

Sono degne di nota, all'interno di questo capo standard, la presunzione di conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti muniti del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) (articolo 34) e la possibilità di modificare, nell'atto delegato, il pertinente modulo di valutazione della conformità in funzione del prodotto in questione (articolo 36).

L'articolo 33 riguarda la prevenzione dell'elusione. Ad esempio, i prodotti progettati per essere in grado di rilevare che sono sottoposti a prova e che modificano automaticamente le loro prestazioni per ottenere un risultato più favorevole non saranno ammessi sul mercato.

Il capo IX (articoli da 41 a 56) riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità e si compone di disposizioni standard basate sulla decisione n. 768/2008/CE, unitamente a miglioramenti mirati di tali disposizioni atti a garantire la chiarezza del diritto e rafforzare ulteriormente l'indipendenza, la competenza e il controllo degli organismi notificati.

L'articolo 57 stabilisce che, se gli Stati membri adottano incentivi per premiare i prodotti, tali incentivi dovrebbero, in linea di principio, riguardare le due classi di prestazione popolate più elevate o i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE. Qualora non sia definita alcuna classe di prestazione o la classe di prestazione si basi su una pluralità di parametri di prodotto, la Commissione può illustrare in maggiore dettaglio, all'interno di un atto delegato, il funzionamento degli incentivi concessi dagli Stati membri.

L'articolo 58 riguarda gli appalti pubblici verdi e più in particolare la possibilità che gli atti delegati adottati in virtù del presente regolamento stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) sulla base dei parametri di prodotto elencati nell'allegato del presente regolamento.

Il capo XI riguarda la vigilanza del mercato. In generale esso si basa sugli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, stabilendo nel contempo, ove pertinente per il presente regolamento, alcuni obblighi più specifici.

L'articolo 59 impone agli Stati membri di elaborare un piano d'azione per le attività di vigilanza del mercato, nel quale devono essere indicati le "priorità per la vigilanza del mercato", da individuare sulla base di una serie di criteri stabiliti nell'articolo, e la natura e il numero dei controlli previsti.

L'articolo 60 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti specifici.

L'articolo 61 fa riferimento al sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento sulla vigilanza del mercato (ICSMS) e impone agli Stati membri di inserire informazioni sulle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento. Su tale base, la Commissione è tenuta ad adottare una relazione contenente parametri indicativi sulla frequenza dei controlli e sulla natura e la gravità delle sanzioni irrogate.

L'articolo 62 fa riferimento al gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO) istituito a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e ne definisce il ruolo nel contesto del presente regolamento. Tale ruolo comprende l'individuazione di priorità comuni per i piani d'azione degli Stati membri o di priorità per il sostegno dell'Unione (ad esempio progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato, compresi attrezzature e strumenti informatici, attività di formazione comuni e orientamenti).

Il capo XII riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard. L'articolo 63 stabilisce la procedura che un'autorità nazionale di vigilanza del mercato deve seguire qualora ritenga che un prodotto presenti un rischio. In tal caso l'autorità nazionale di vigilanza del mercato deve avviare una procedura per informare le altre autorità di vigilanza del mercato in merito alle misure adottate (divieto o limitazione della messa a disposizione del prodotto, ritiro o richiamo).

L'articolo 64 stabilisce la procedura di salvaguardia dell'Unione da utilizzare qualora uno Stato membro o la Commissione non sia d'accordo con una misura adottata a livello nazionale nell'ambito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 63. La Commissione, previa consultazione, adotterà un atto di esecuzione in cui stabilisce se la misura è giustificata o meno. Una volta adottato tale atto, tutti gli Stati membri devono garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal rispettivo mercato.

L'articolo 65 riguarda la situazione particolare in cui un caso di non conformità si riferisce a un obbligo formale (apposizione della marcatura CE, dichiarazione UE di conformità, ecc.).

Il capo XIII è un capo standard contenente articoli sugli atti delegati (articolo 66) e sugli atti di esecuzione (articolo 67).

Il capo XIV è un capo standard in materia di disposizioni finali, contenente articoli sulle sanzioni (articolo 68), sullo svolgimento di una valutazione del regolamento a distanza di otto anni dall'adozione (articolo 69) e sull'abrogazione e le disposizioni transitorie (articolo 70). Va rilevato che le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile dovrebbero rimanere applicabili fino a quando non siano abrogate da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento.

L'allegato I stabilisce i parametri di prodotto da utilizzare per definire le specifiche di prestazione e gli obblighi di informazione relativi ai prodotti a norma del presente regolamento.

L'allegato II stabilisce la procedura per l'elaborazione di tali specifiche di prestazione.

L'allegato III elenca le informazioni che possono figurare nel passaporto del prodotto e precisa le informazioni da inserire in tale passaporto.

L'allegato IV riproduce il modulo standard di valutazione della conformità di cui all'articolo 35 (della decisione n. 768/2008/CE).

L'allegato V riproduce la dichiarazione UE standard di conformità.

L'allegato VI fornisce informazioni più dettagliate sul contenuto degli atti delegati che elaborano specifiche di progettazione ecocompatibile da adottare a norma del presente regolamento.

L'allegato VII stabilisce i criteri generali applicabili alle misure di autoregolamentazione (articolo 18).

L'allegato VIII è un allegato standard contenente la tavola di concordanza con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

2022/0095 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo 25  è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati, trasformati in merci e infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Esso individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.

(2)Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nel suo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva 26 , ha delineato un'agenda orientata al futuro con l'obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Come indicato nel piano attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.

(3)La strategia industriale per l'Europa 27 definisce l'ambizione di fondo dell'Unione che consiste nella duplice transizione" verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La strategia fa eco al Green Deal europeo nel sottolineare il ruolo guida che l'industria europea deve assumere nella transizione, riducendo le proprie impronte di carbonio e dei materiali e integrando la circolarità nell'insieme dell'economia, e rileva la necessità di abbandonare i modelli tradizionali e di rivoluzionare il nostro modo di progettare, fabbricare, usare e smaltire i prodotti. L'aggiornamento del 2021 della strategia industriale 28 rafforza i messaggi principali della strategia del 2020 e si concentra sugli insegnamenti da trarre dalla crisi COVID-19, compresa la necessità di promuovere la resilienza.

(4)In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , fornirà tale quadro.

(5)Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, aumentare le possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio. 

(6)Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" 30 , ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 2021 31 , esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 2020 32 , ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.

(7)Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. In linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi, ratificato dall'Unione nel 2016 33 , il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (la "Normativa europea sul clima" 34 ) stabilisce per l'Unione l'impegno vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e traduce in legge l'obiettivo della neutralità climatica per l'intera economia entro il 2050. Nel 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto "Pronti per il 55 %" 35 per rendere le politiche dell'Unione in materia di clima ed energia idonee al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, sancito dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , entro il 2030 occorre aumentare notevolmente l'efficienza energetica, fino al 36 % circa in termini di consumo di energia finale 37 . Le specifiche di prodotto stabilite a norma del presente regolamento dovrebbero svolgere un ruolo significativo nel conseguimento di tale obiettivo riducendo sensibilmente l'impronta energetica dei prodotti. Le specifiche di efficienza energetica ridurranno anche la vulnerabilità dei consumatori agli aumenti del prezzo dell'energia. Come riconosciuto dall'accordo di Parigi, la lotta ai cambiamenti climatici passerà anche per una migliore sostenibilità dei consumi e della produzione.

(8)Il presente regolamento dovrebbe anche contribuire al conseguimento dei grandi obiettivi ambientali dell'Unione. L'8º programma d'azione per l'ambiente 38 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rispettare i limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere il più possibile sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici 39 . Sia il Green Deal europeo sia il piano d'azione per l'economia circolare riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto svolgere un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Consumo e produzione responsabili" dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 40 .

(9)La direttiva 2009/125/CE ha istituito il quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In combinazione con il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , la direttiva ha ridotto in modo significativo nell'UE la domanda di energia primaria per i prodotti e si stima che tali risparmi continueranno ad aumentare. Le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE comprendono anche prescrizioni in materia di circolarità che riguardano aspetti quali la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. Esistono strumenti di portata più ampia, quali il marchio Ecolabel UE introdotto dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , o i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE 43 , che però hanno un impatto minore a causa dei limiti insiti nelle iniziative di carattere volontario.

(10)In generale la direttiva 2009/125/CE è riuscita a promuovere l'efficienza energetica e alcuni aspetti della circolarità dei prodotti connessi all'energia e il suo approccio può essere valido per affrontare progressivamente la sostenibilità di tutti i prodotti. Per adempiere agli impegni del Green Deal tale approccio dovrebbe essere esteso ad altri gruppi di prodotti e affrontare sistematicamente gli aspetti fondamentali per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti mediante specifiche vincolanti. Garantendo che solo i prodotti che soddisfano tali specifiche siano immessi sul mercato dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe non solo migliorarne la libera circolazione evitando disparità nazionali, ma anche ridurre l'impatto ambientale negativo che essi causano durante il loro ciclo di vita. 

(11)Al fine di creare un quadro normativo efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia delle specifiche. Se necessario, in sede di elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere previste determinate esenzioni, ad esempio per i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi alle specifiche. È inoltre opportuno prevedere esenzioni al livello del quadro per i prodotti per i quali è già chiaro che le specifiche di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguate o se altri quadri prevedono l'elaborazione di specifiche di questo tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , i medicinali per uso umano quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , le piante, gli animali e i microrganismi vivi, i prodotti di origine umana e i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

(12)La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) 47 impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Il fatto che, in talune circostanze e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti minimi di prestazione energetica possano limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai suoi atti delegati è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

(13)Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche.

(14)Per consentire alla Commissione di elaborare prescrizioni adatte ai gruppi di prodotti contemplati, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere specifiche di prestazione e obblighi di informazione. Tali specifiche dovrebbero essere usate per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali l'efficienza energetica, la durabilità, la riparabilità e le impronte di carbonio e ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettive, proporzionate e conformi alle regole commerciali internazionali.

(15)Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di fissare specifiche nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dalle specifiche di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di fissare obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcuna specifica di progettazione ecocompatibile sotto forma di specifica di prestazione e/o di obbligo di informazione.

(16)All'atto di stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto della natura e dello scopo del prodotto e delle caratteristiche dei mercati interessati. Ad esempio, il materiale militare di difesa deve essere in grado di funzionare in condizioni specifiche e talvolta rigide, un aspetto che deve essere considerato all'atto di elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile. Alcune informazioni sul materiale militare di difesa non dovrebbero essere divulgate e dovrebbero essere protette. Pertanto, per i materiali militari o sensibili, le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero tenere conto delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche del mercato della difesa definite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 . Analogamente, l'industria spaziale è strategica per l'Europa e per la sua indipendenza tecnologica. Poiché le tecnologie spaziali sono utilizzate in condizioni estreme, le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti spaziali dovrebbero conciliare le considerazioni di sostenibilità, da un lato, e la resilienza e le prestazioni attese, dall'altro. Per i dispositivi medici, di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici 49 , e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro 50 , la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di non incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. 

(17)Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e degli oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e le prescrizioni stabilite da o a norma di altra legislazione dell'Unione, in particolare quella in materia di prodotti, sostanze chimiche e rifiuti 51 . Il fatto tuttavia che altra legislazione dell'Unione conferisca il potere di stabilire prescrizioni con effetti identici o analoghi a quelle del presente regolamento non limita il conferimento di poteri ivi previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.

(18)Come nel caso della direttiva 2009/125/CE, gli atti delegati che includono specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere sottoposti a un'apposita valutazione d'impatto e a una consultazione dei portatori di interessi, essere elaborati in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e ricomprendere una valutazione della dimensione internazionale e dell'impatto sui paesi terzi. In questo processo la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto e basare la sua valutazione d'impatto sui migliori dati disponibili. All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe applicare un approccio scientifico e tenere in considerazione le informazioni tecniche pertinenti, in particolare del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , dei criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 e dei criteri per gli appalti pubblici verdi 55 .

(19)Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione 56 , anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

(20)Le specifiche di prestazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto per il quale è stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. Le specifiche possono includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, specifiche non quantitative volte a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o specifiche relative alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che le specifiche di prestazione scelte non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi possono assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di specifica non quantitativa è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. Le specifiche di prestazione saranno utilizzate per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori se necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del regolamento.

(21)Al fine di garantire la coerenza, le specifiche di prestazione dovrebbero essere complementari all'attuazione della normativa dell'Unione sui rifiuti. Sebbene i requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi in quanto prodotti finali siano stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , il presente regolamento può integrare tale direttiva stabilendo requisiti basati sui prodotti incentrati sull'imballaggio di prodotti specifici al momento dell'immissione sul mercato. Se del caso, i requisiti complementari dovrebbero contribuire in particolare a ridurre al minimo la quantità di imballaggi utilizzati, il che a sua volta concorre a prevenire la produzione di rifiuti nell'Unione.

(22)La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci che le sostanze chimiche rappresentano per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dalla normativa in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 , il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 59 , il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 , il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 61  e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 62 . Il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altra normativa dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe neppure permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari tuttavia non consente di affrontare, mediante la restrizione di talune sostanze, gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe permettere, a determinate condizioni, la restrizione, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre comportare la duplicazione o la sostituzione delle restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 , che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(23)Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente all'aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale del prodotto o la sua durabilità. Tali obblighi possono imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro prescelto, oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere stabiliti in aggiunta alle o in sostituzione delle specifiche di prestazione relative allo stesso parametro di prodotto. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, nel passaporto del prodotto o nell'etichetta del prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Fornendo agli acquirenti e alle autorità pubbliche elementi solidi per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, gli obblighi di informazione dovrebbero orientare i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili.

(24)Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione possono anche determinare le classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti sulla base del parametro. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.

(25)Le informazioni sulla presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure le possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili 64 invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 65 e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Gli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero poter fruire delle informazioni sulla sostenibilità che non riguardano principalmente i pericoli per la salute o per l'ambiente. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni sulla sostenibilità, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi consentire l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche ai fini della loro decontaminazione e del loro recupero una volta divenuti rifiuti. Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati nei piani di lavoro che definiscono i gruppi di prodotti su cui la Commissione intende concentrarsi.

(26)Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

(27)Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di definizione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l'accesso alle informazioni che vi sono contenute tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto del prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato alle informazioni in funzione del tipo di informazione e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione.

(28)Al fine di garantire l'interoperabilità, è opportuno specificare i tipi di vettori di dati consentiti. Per lo stesso motivo, il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme in conformità delle quali è possibile rilasciare il vettore di dati e gli identificativi univoci. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione.

(29)Per non ritardare inutilmente l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile diverse dal passaporto del prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto del prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto i gruppi di prodotti per i quali altra legislazione dell'Unione prevede già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Le deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.

(30)L'identificazione univoca dei prodotti è un elemento fondamentale per consentire la tracciabilità nella catena di fornitura. Il passaporto del prodotto pertanto dovrebbe essere associato a un identificativo unico del prodotto. Inoltre, se del caso, il passaporto dovrebbe consentire di rintracciare i soggetti e gli impianti di fabbricazione relativi al prodotto. Al fine di garantire l'interoperabilità, gli identificativi univoci dell'operatore e del sito che consentono la tracciabilità dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme per il rilascio degli identificativi univoci dell'operatore e del sito.

(31)Le informazioni digitalizzate sul prodotto e sul suo ciclo di vita o, se del caso, il passaporto del prodotto dovrebbero essere facilmente accessibili mediante la scansione di un vettore di dati, come una filigrana digitale o un codice di risposta rapida (Quick Response, QR). Ove possibile, il vettore di dati dovrebbe trovarsi sul prodotto stesso affinché le informazioni rimangano accessibili durante tutto il suo ciclo di vita. Sono tuttavia possibili eccezioni in funzione della natura, delle dimensioni o dell'uso del prodotto.

(32)Affinché il passaporto del prodotto sia flessibile, agile e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l'innovazione, esso dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato istituito e mantenuto dagli operatori economici. Ai fini dell'applicazione delle norme e del monitoraggio, può tuttavia essere necessario che le autorità nazionali competenti e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti i vettori di dati e gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio.

(33)Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto del prodotto, la progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il funzionamento del passaporto del prodotto dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Le specifiche dovrebbero costituire la base per un'adozione coerente del passaporto del prodotto in tutti i settori. Perché i requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche sotto forma di norma armonizzata i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, sotto forma di una specifica comune adottata dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto del prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. Il passaporto digitale del prodotto sarà sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di elaborare le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici e a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, organizzazioni di consumatori, esperti, ONG e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.

(34)Per meglio garantire l'applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è necessario che le autorità nazionali e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti i vettori di dati e gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un registro di passaporti dei prodotti per conservare tali dati. Se necessario per facilitare ulteriormente la garanzia dell'applicazione, la Commissione dovrebbe, se del caso, specificare le altre informazioni contenute nel passaporto del prodotto che devono essere conservate nel registro.

(35)Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 . Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 .

(36)Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è fondamentale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, siano essi fabbricati internamente oppure importati. Pertanto, se la Commissione ha istituito un registro, le autorità doganali dovrebbero potervi accedere direttamente attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE).../... Il ruolo delle dogane dovrebbe essere quello di assicurare che nella dichiarazione doganale figuri il riferimento al passaporto del prodotto e che tale riferimento corrisponda a un identificativo univoco del prodotto che è conservato nel registro. In questo modo le autorità doganali potrebbero verificare l'esistenza di un passaporto per i prodotti importati.

(37)Se nel registro, oltre ai vettori di dati e agli identificativi univoci, sono conservate altre informazioni contenute nel passaporto del prodotto, la Commissione dovrebbe poter disporre, se del caso, che le autorità doganali verifichino la coerenza tra tali informazioni e la dichiarazione doganale, al fine di migliorare la conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile e tenendo conto della necessità di evitare oneri sproporzionati per le autorità doganali.

(38)Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto possono consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli più mirati alle frontiere. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 .

(39)Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.

(40)Il regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica si applica, parallelamente al presente regolamento, ai prodotti connessi all'energia. Ciò significa che le etichette energetiche costituiscono lo strumento principale per fornire ai consumatori informazioni adeguate sui prodotti connessi all'energia e che le classi di prestazione determinate a norma del presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere integrate nell'etichetta come informazioni supplementari di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369. Se per il prodotto connesso all'energia le informazioni sulle prestazioni rispetto a un parametro non possono essere inserite come informazioni supplementari nell'etichetta energetica creata a norma del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione dovrebbe valutare se debba essere creata un'etichetta a norma del presente regolamento, tenendo conto della necessità che i consumatori siano informati in merito ai parametri più pertinenti per il prodotto e degli svantaggi in termini di rischio di confusione per il pubblico e oneri amministrativi eccessivi per gli operatori economici.

(41)I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento.

(42)Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e le relative specifiche. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità a norma della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali prevede di adottare atti delegati e gli aspetti del prodotto per i quali intende adottare atti delegati aventi applicazione orizzontale. La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, i piani di lavoro dovrebbero prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. Inoltre è opportuno consultare gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso il forum sulla progettazione ecocompatibile. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e di quello previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369.

(43)Per quanto concerne i prodotti da costruzione, il presente regolamento dovrebbe stabilire le specifiche per i prodotti finali solo quando è improbabile che gli obblighi sanciti dal [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] e la relativa attuazione raggiungano in misura sufficiente gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal presente regolamento. Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione [il regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] farà prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per gli apparecchi per il riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici). In relazione a questi prodotti, il [regolamento riveduto sui prodotti da costruzione] può intervenire, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altra legislazione dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.

(44)Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento dovrebbe, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, anche alla luce degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e aggiornare un atto che elenchi le misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile. È opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Dopo che una misura di autoregolamentazione è elencata in un atto di esecuzione, gli operatori economici hanno la legittima aspettativa che la Commissione non adotti un atto delegato che definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti. Non è tuttavia escluso che la Commissione possa adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali, applicabili anche ai prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione che elenca le misure di autoregolamentazione riconosciute. Successivamente è possibile stabilire, in conformità del presente regolamento, le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.

(45)Le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcune prescrizioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nei rispettivi settori di competenza, fornire informazioni adeguate, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Tale intervento dovrebbe consistere ad esempio, nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti e nell'attuazione tecnica del passaporto del prodotto. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

(46)La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali prodotti tessili e calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori conformemente alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio 69 , compresi i prodotti che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 . In questo modo si ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.

(47)Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici che detengono prodotti di consumo nell'Unione, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno. L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria del prodotto, i motivi per cui se ne disfa e lo consegna perché sia sottoposto a successive operazioni di trattamento dei rifiuti. Se da un lato gli operatori economici dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di divulgazione di tali informazioni in modo adeguato al loro contesto imprenditoriale, dall'altro si dovrebbe considerare buona prassi, ove applicabile, includere le informazioni necessarie in una dichiarazione di carattere non finanziario accessibile al pubblico redatta conformemente all'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 71 .

(48)Onde evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, laddove sia praticata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di integrare il presente regolamento vietando la distruzione di tali prodotti. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che il presente regolamento preveda tale conferimento di potere. Il divieto stabilito negli atti delegati dovrebbe però applicarsi a gruppi di prodotti specifici da determinare sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, della portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, la Commissione dovrebbe prevedere deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivare l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a rendere noto il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti e i motivi della loro distruzione a norma delle deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le PMI, esse dovrebbero essere dispensate dall'obbligo di rendere noti i prodotti invenduti di cui si disfano e dal divieto di disfarsi di gruppi di prodotti specifici stabiliti negli atti delegati. Se tuttavia sussistono prove ragionevoli del fatto che le PMI possono essere usate per eludere i suddetti obblighi, la Commissione dovrebbe poter esigere, negli delegati, che per alcuni gruppi di prodotti gli obblighi si applichino anche alle micro, piccole o medie imprese.

(49)Gli operatori economici, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, in modo da garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità. Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie affinché siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione del medesimo. 

(50)Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(51)Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato sono conformi a tali prescrizioni e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino, se del caso, la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

(52)Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, l'importatore dovrebbe indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni se le dimensioni del prodotto non consentono di indicare tali informazioni. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il nome e l'indirizzo sul prodotto o il caso in cui il prodotto è troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.

(53)Poiché mette il prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili. Il distributore dovrebbe assicurare che la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti delegati adottati in applicazione del medesimo.

(54)I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato e al ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto.

(55)Poiché il rivenditore offre il prodotto in vendita, noleggio o locazione-vendita, oppure espone il prodotto a clienti o installatori, è necessario che garantisca ai suoi clienti di poter accedere in modo efficace alle informazioni richieste a norma del presente regolamento, anche in caso di vendita a distanza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe imporre ai rivenditori di rendere accessibile il passaporto del prodotto ai loro clienti ed esporre le etichette in modo chiaro, in linea con le prescrizioni applicabili. Il rivenditore dovrebbe rispettare tale obbligo ogniqualvolta il prodotto è offerto a noleggio. 

(56)Per facilitare la scelta di prodotti più sostenibili, l'etichetta, ove necessaria, dovrebbe essere esposta in modo chiaramente visibile e identificabile. Dovrebbe essere identificabile come etichetta relativa al prodotto, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull'etichetta. L'etichetta dovrebbe attirare l'attenzione del cliente che osserva i prodotti esposti. Affinché l'etichetta sia accessibile ai clienti che stanno valutando se effettuare un acquisto, sia il distributore che l'operatore economico responsabile dovrebbero esporla ogniqualvolta pubblicizzano il prodotto, anche in caso di vendita a distanza, compresa la vendita online.

(57)L'importatore o il distributore che immette sul mercato un prodotto contemplato da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento con il nome o il marchio dell'importatore o del distributore, o che modifica il prodotto in un modo che potrebbe incidere sulla conformità al presente regolamento o all'atto delegato pertinente, dovrebbe essere considerato il fabbricante e assumersi gli obblighi in capo al fabbricante.

(58)I mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo di intermediazione nella vendita di prodotti tra operatori economici e clienti, i mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 72 definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE 73 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Sulla base di tale quadro generale è opportuno adottare prescrizioni specifiche per contrastare in modo efficace la vendita online di prodotti non conformi.

(59)È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio 74 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. Per migliorare ulteriormente la cooperazione volta a contrastare i contenuti illegali connessi ai prodotti non conformi, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi concreti per mettere in pratica tale cooperazione nei mercati online. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online, al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.

(60)L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti non conformi o di disporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 si applicano anche al presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tale potere dovrebbe tuttavia applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati e anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. Tale potere dovrebbe essere esercitato conformemente all'[articolo 8] della [legge sui servizi digitali].

(61)Assicurare la tracciabilità di un prodotto nell'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.

(62)Al fine di accelerare e agevolare la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici responsabili, se necessario, di mettere a disposizione delle autorità competenti e della Commissione parti specifiche della documentazione tecnica in formato digitale. In questo modo le autorità nazionali competenti dovrebbero poter accedere a tali informazioni senza alcuna richiesta previa, continuando nel contempo a garantire la protezione dei segreti commerciali. In linea di principio, tra i possibili mezzi per rendere disponibili tali informazioni in formato digitale dovrebbe figurare il passaporto del prodotto o il loro inserimento nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2017/1369 o su un sito web dell'operatore economico. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità nazionali competenti di accedere, su richiesta, ad altre parti della documentazione tecnica. 

(63)Per poter stimare meglio la penetrazione dei prodotti nel mercato, arricchire gli studi che contribuiscono alla preparazione o all'aggiornamento delle specifiche di progettazione ecocompatibile e dei piani di lavoro e individuare la quota di mercato di gruppi di prodotti specifici allo scopo di accelerare la formulazione o il riesame delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo la raccolta di dati adeguati e affidabili sulle vendite dei prodotti, consentendo la raccolta di tali dati da parte o per conto della Commissione direttamente presso i fabbricanti o i dettaglianti. Nell'adottare disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di sfruttare al meglio i dati disponibili sulla penetrazione del mercato e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici.

(64)Al fine di migliorare le specifiche di progettazione ecocompatibile in futuro e aumentare la fiducia degli utilizzatori finali, individuando e correggendo gli scostamenti tra l'energia consumata durante l'uso e altri parametri di prestazione misurati in condizioni di prova e durante il funzionamento effettivo, la Commissione dovrebbe avere accesso al consumo effettivo di energia dei prodotti durante l'uso e, se del caso, ad altri parametri di prestazione. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento imponendo ai singoli prodotti, analogamente a quanto avviene per i veicoli stradali, di determinare il proprio consumo energetico durante l'uso e altri parametri di prestazione pertinenti e di visualizzarli all'utilizzatore finale. Per i prodotti connessi a Internet è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici di raccogliere a distanza i dati generati durante l'uso e di comunicarli alla Commissione, in quanto è indispensabile rilevare le prestazioni dei prodotti e informarne il pubblico. Per i prodotti le cui prestazioni durante l'uso dipendono fortemente anche dalle condizioni climatiche o geografiche, dovrebbero essere raccolte, rese anonime e comunicate anche informazioni climatiche o geografiche.

(65)Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento, anche per quanto riguarda aspetti quali il consumo di energia o l'efficienza energetica, la durabilità, l'affidabilità e il contenuto riciclato, la conformità a tali specifiche dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Negli atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti dovrebbero figurare, in linea di principio, le specifiche relative alle prove, alle misurazioni o ai calcoli necessari per stabilire o verificare la conformità. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento imponendo l'uso di strumenti online che tengano conto dei requisiti di calcolo applicabili in modo da assicurare l'applicazione armonizzata di tali requisiti.

(66)Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile producano gli effetti desiderati, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni generali e ad ampio raggio, applicabili a tutti i prodotti oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile, che vietino l'elusione delle specifiche. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che comporti un'alterazione ingiustificata delle prestazioni del prodotto durante le prove di conformità o entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio del prodotto, risultando in una prestazione dichiarata che travisa le prestazioni effettive del prodotto durante l'uso.

(67)Se del caso, gli atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti possono rimandare a norme tecniche per accertare o verificare la conformità. Al fine di assicurare che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Dopo che il riferimento a una tale norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 75  e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti ad essa conformi, per i quali sono state adottate specifiche di progettazione ecocompatibile in applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere considerati conformi alle specifiche nella misura in cui sono disciplinati dalla norma armonizzata. Analogamente, i metodi di prova, misurazione o calcolo che sono conformi alle norme armonizzate dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati che stabiliscono le specifiche di progettazione ecocompatibile, nella misura in cui sono disciplinati dalle pertinenti norme armonizzate.

(68)In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità.

(69)Per consentire agli operatori economici di dimostrare, e alle autorità competenti di verificare, che i prodotti messi a disposizione sul mercato sono conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile adottate a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure di valutazione della conformità adeguate e proporzionate alla natura del prodotto e dei parametri di prodotto disciplinati. Per garantire la coerenza con altra legislazione dell'Unione le procedure di valutazione della conformità dovrebbero essere scelte tra i diversi moduli di controllo interno della produzione, ossia quello di cui al presente regolamento e quelli di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 76 , che vanno dal meno al più severo. Affinché il modulo applicabile sia adeguato e proporzionato alla natura del prodotto e dei parametri del prodotto disciplinati, la Commissione dovrebbe, ove necessario, adeguare il modulo scelto in funzione di tale natura.

(70)I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione UE di conformità per fornire informazioni sulla conformità dei prodotti al presente regolamento. I fabbricanti potrebbero essere tenuti a redigere una dichiarazione UE di conformità anche a norma di altri atti legislativi dell'Unione. Al fine di assicurare un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti gli atti dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica UE di conformità dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni di conformità.

(71)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 77  stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Se per un prodotto sono state adottate specifiche di progettazione ecocompatibile, la marcatura CE dovrebbe indicare la conformità del prodotto al presente regolamento e alle specifiche di progettazione ecocompatibile adottate a norma dello stesso, nella misura in cui si riferiscono al prodotto. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Considerando che il presente regolamento prevede l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per un'ampia gamma di prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni in materia di dichiarazione di conformità o di marchi di conformità che siano alternative o più specifiche rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile, allo scopo di garantire la coerenza con le prescrizioni fissate dal diritto dell'Unione applicabili ai prodotti interessati, evitare confusione con altri marchi o dichiarazioni e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici.

(72)Alcuni moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE richiedono l'intervento degli organismi di valutazione della conformità. Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.

(73)Per garantire un livello uniforme di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale per quanto riguarda la sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. Allo scopo di stabilire e monitorare in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, ai fini della notifica le autorità di notifica dovrebbero basarsi esclusivamente sullo specifico soggetto giuridico che presenta domanda, senza tener conto delle credenziali delle società controllanti o affiliate. Per lo stesso motivo, esse dovrebbero valutare gli organismi richiedenti alla luce di tutti i requisiti e i compiti di valutazione della conformità pertinenti, basandosi su norme armonizzate per i requisiti e i compiti disciplinati da tali norme.

(74)Data la centralità del loro ruolo nel garantire l'affidabilità delle valutazioni della conformità per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile, è fondamentale che le autorità di notifica dispongano di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per il corretto svolgimento dei loro compiti. Se, nell'attuazione del presente regolamento, si constata che le autorità di notifica non verificano e monitorano in modo efficace gli organismi notificati per mancanza di personale competente, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un numero minimo di equivalenti a tempo pieno che dovrebbero essere a disposizione delle autorità di notifica, ove opportuno per svolgere compiti specifici di valutazione della conformità. 

(75)È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e a pari condizioni di concorrenza e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano ottenere lo status di organismi notificati allo scopo di fornire attività di valutazione della conformità. Le prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi affinché l'organismo notificato mantenga il livello di competenza. Per assicurare l'autonomia dell'organismo notificato, l'organismo e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti alla costante indipendenza dagli operatori economici della catena del valore dei prodotti in relazione ai quali l'organismo è stato notificato e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e le affiliate.

(76)Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(77)Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione o fanno ricorso a un'affiliata. Affinché i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno che i subappaltatori e le affiliate che assumono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento.

(78)Affinché le autorità di notifica stabiliscano e monitorino in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, questi ultimi dovrebbero essere e rimanere autonomi. Pertanto alcuni incarichi e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità dei prodotti sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato stesso.

(79)Per facilitare il processo di definizione e monitoraggio delle competenze e dell'indipendenza degli organismi richiedenti, essi dovrebbero elaborare e aggiornare periodicamente una matrice delle qualifiche. La matrice dovrebbe abbinare i membri del personale e le rispettive qualifiche a compiti specifici di valutazione della conformità, consentendo all'autorità di notifica di valutare più efficacemente l'adeguatezza del personale e la costante autonomia dell'organismo notificato.

(80)Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per esigere che lo Stato membro notificante adotti misure correttive nel caso in cui un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

(81)Allo scopo di agevolare e accelerare la procedura di valutazione della conformità e di garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità in modo coerente e senza creare oneri superflui per gli operatori economici.

(82)Prima della decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per un prodotto, l'operatore economico che desidera immettere sul mercato il prodotto dovrebbe essere autorizzato a completare la relativa documentazione una sola volta. Tale limitazione è necessaria per evitare che gli organismi notificati possano aiutare i fabbricanti ad apportare modifiche finché il prodotto raggiunge la conformità, il che assimilerebbe il servizio fornito a una consulenza e potrebbe indebolire nella pratica la natura di interesse pubblico insita nei compiti degli organismi notificati. Se del caso, gli organismi notificati dovrebbero anche poter limitare, sospendere o ritirare i certificati o le decisioni di approvazione.

(83)Per facilitare l'individuazione e la risoluzione dei casi di non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti o dei prodotti, gli organismi notificati dovrebbero trasmettere proattivamente alle autorità di notifica o alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni pertinenti a loro disposizione.

(84)È indispensabile assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, anche di altri Stati membri. A tal fine è necessario che le autorità di notifica e gli organismi notificati assicurino che venga dato seguito alle richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato.

(85)La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati. Per assicurare un'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, gli organismi notificati dovrebbero discutere i temi di possibile divergenza e coordinarsi al riguardo. In tale processo essi dovrebbero prendere a riferimento generale qualsiasi documento prodotto dal gruppo di coordinamento amministrativo composto dalle autorità di vigilanza del mercato, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020.

(86)Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali eco-buoni e tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, salvo diversa indicazione nel pertinente atto delegato tali incentivi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte. Gli Stati membri tuttavia non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. Per lo stesso motivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente a quali parametri di prodotto o relativi livelli di prestazione si riferiscono gli incentivi degli Stati membri, nel caso in cui nell'atto delegato applicabile non sia determinata alcuna classe di prestazione o in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a una pluralità di parametri di prodotto. L'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(87)Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tutela la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE 78 e 2014/25/UE 79 del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi che dovranno essere stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

(88)Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile.

(89)Al di là delle autorità di vigilanza del mercato, anche le autorità doganali hanno un ruolo importante da svolgere nell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i beni importati e possono servirsi a tal fine del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 80 .

(90)Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.

(91)Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità. 

(92)Se si osservano livelli problematici di non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile nonostante il miglioramento della pianificazione, del coordinamento e del sostegno stabilito dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter intervenire per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli su scala adeguata. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli da effettuare su prodotti o prescrizioni specifici. Tale conferimento di potere dovrebbe aggiungersi a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

(93)La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati, sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile nei due anni civili precedenti. Le relazioni dovrebbero contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, e i parametri di riferimento indicativi per le autorità di vigilanza del mercato.

(94)Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.

(95)Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, ove necessario per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.

(96)I prodotti dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano rischi. Per rispecchiare meglio la natura delle specifiche di progettazione ecocompatibile e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali specifiche, ai fini del presente regolamento il prodotto che presenta un rischio dovrebbe essere definito come prodotto che, non rispettando una specifica di progettazione ecocompatibile o a fronte del mancato rispetto di una specifica di progettazione ecocompatibile da parte di un operatore economico responsabile, può incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle specifiche del caso. Questa definizione più specifica dovrebbe essere utilizzata quando si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

(97)È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti. A tal fine la clausola di salvaguardia attualmente prevista dalla direttiva 2009/125/CE dovrebbe essere aggiornata e allineata alle procedure di salvaguardia di cui ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione e alla decisione n. 768/2008/CE. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate o meno.

(98)È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici di adottare misure correttive sulla base dei riscontri della non conformità dei prodotti alle specifiche di progettazione ecocompatibile o della violazione, da parte dell'operatore economico, delle disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti o di altre disposizioni destinate all'operatore.

(99)Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 81 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(100)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) specificare le modalità di attuazione dell'interconnessione del registro di cui all'articolo 12 con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE; b) stabilire prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette; c) stilare l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; d) stabilire il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore economico si è disfatto; e) stabilire, modificare o abrogare le specifiche comuni per le specifiche di progettazione ecocompatibile, per i requisiti essenziali relativi ai passaporti dei prodotti o per i metodi di prova, misurazione o calcolo; f) stabilire un numero minimo di equivalenti a tempo pieno considerato sufficiente per svolgere un monitoraggio adeguato degli organismi notificati; g) esigere che uno Stato membro adotti misure correttive, compreso il ritiro della notifica, per gli organismi notificati non conformi; h) stilare l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato; e i) decidere, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 .

(101)Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

(102)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale dei prodotti e sul funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(103)È necessario che le specifiche di progettazione ecocompatibile si applichino alla più ampia gamma possibile di prodotti, e non solo ai prodotti connessi all'energia, e che la definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile sia estesa a tutti gli aspetti della circolarità. È inoltre necessario allineare il presente regolamento al nuovo quadro legislativo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla decisione n. 768/2008/CE e migliorare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. La direttiva 2009/125/CE dovrebbe quindi essere sostituita. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutti gli operatori economici sin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e di assicurare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno, è opportuno che le disposizioni che stabiliscono obblighi di trasparenza relativi ai prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore si disfa, all'elusione e alla vigilanza del mercato si applichino in modo uniforme a tutti gli operatori in tutta l'Unione. È pertanto auspicabile sostituire la direttiva 2009/125/CE con un regolamento.

(104)Al fine di garantire la certezza del diritto e la continuità per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, nella sua versione applicabile alla data di applicazione del presente regolamento, tali misure dovrebbero rimanere in vigore oltre tale data e fino a quando non siano abrogate da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento. Per gli stessi motivi è opportuno che talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE continuino ad avere pieno effetto nel contesto dell'applicazione di tali misure di esecuzione. Si tratta in particolare delle disposizioni della direttiva 2009/125/CE che escludono dal suo ambito di applicazione i mezzi di trasporto di passeggeri o merci, stabiliscono le definizioni pertinenti per le misure di esecuzione, definiscono le responsabilità degli operatori economici in relazione ai prodotti immessi sul mercato, specificano i dettagli delle procedure di valutazione della conformità e della dichiarazione CE di conformità, sanciscono una presunzione di conformità per i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE e consentono di adottare le misure necessarie in relazione alle norme armonizzate. Tenendo conto dell'importanza di garantire la libera circolazione delle merci, di vietare le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole e di assicurare la corretta applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicabili ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE.

(105)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano:

(a)la durabilità e l'affidabilità dei prodotti;

(b)la riutilizzabilità dei prodotti;

(c)la possibilità di miglioramento, la riparabilità, la manutenzione e il ricondizionamento dei prodotti;

(d)la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione;

(e)l'efficienza energetica dei prodotti e l'efficienza delle risorse;

(f)il contenuto riciclato nei prodotti;

(g)la rifabbricazione e il riciclaggio dei prodotti;

(h)l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale dei prodotti;

(i)la generazione prevista di rifiuti derivanti dai prodotti.

Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale del prodotto ("passaporto del prodotto"), dispone la definizione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

2.Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

(a)agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

(b)ai mangimi quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

(c)ai medicinali per uso umano quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;

(d)ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;

(e)alle piante, agli animali e ai microrganismi vivi;

(f)ai prodotti di origine umana;

(g)ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"prodotto": il bene fisico che è immesso sul mercato o messo in servizio;

(2)"componente": il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto;

(3)"prodotto intermedio": il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali;

(4)"prodotto connesso all'energia": il prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso;

(5)"gruppo di prodotti": l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore;

(6)"progettazione ecocompatibile": l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono nell'intera catena del valore del prodotto;

(7)"specifica di progettazione ecocompatibile": la prescrizione relativa alle prestazioni o alle informazioni volta a rendere il prodotto più sostenibile sul piano ambientale;

(8)"specifica di prestazione": la specifica quantitativa o non quantitativa per il prodotto o in relazione ad esso volta a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;

(9)"obbligo di informazione": l'obbligo di corredare il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(10)"catena di fornitura": tutte le attività e i processi a monte della catena del valore del prodotto, fino al punto in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale; 

(11)"catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto, così come la sua eventuale rifabbricazione;

(12)"ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;

(13)"fine vita": la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il prodotto è restituito alla natura come rifiuto o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto; 

(14)"impatto ambientale": la modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dal prodotto durante il suo ciclo di vita;

(15)"classe di prestazione": l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, ordinati in sequenza per consentire la differenziazione dei prodotti;

(16)"rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale;

(17)"miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità o dell'estetica del prodotto;

(18)"ricondizionamento": la preparazione o modifica di un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, della gamma di prestazioni e della manutenzione previsti originariamente in sede di progettazione, o per soddisfare le norme tecniche o i requisiti normativi applicabili, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;

(19)"manutenzione": l'azione effettuata per mantenere il prodotto in una condizione in cui è in grado di funzionare come previsto;

(20)"riparazione": il ripristino del prodotto difettoso o del rifiuto a una condizione in cui soddisfa l'uso cui è destinato;

(21)"durabilità": la capacità del prodotto di funzionare come previsto, in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante ne impedisce il funzionamento;

(22)"affidabilità": la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un evento limitante;

(23)"impronta ambientale": la quantificazione dell'impatto ambientale del prodotto, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto;

(24)"metodo dell'impronta ambientale di prodotto": il metodo di valutazione del ciclo di vita per quantificare l'impatto ambientale del prodotto come da raccomandazione (UE) 2021/2279;

(25)"impronta di carbonio": la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO2 equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;

(26)"appalto pubblico": l'appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2014/24/UE;

(27)"sostanza": la sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(28)"sostanza che desta preoccupazione": la sostanza che:

(a)risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento; o

(b)figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo: 

cancerogenicità, categorie 1 e 2;

mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;

tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2 [da aggiungere durante l'iter legislativo una volta che il regolamento (CE) n. 1272/2008 conterrà le seguenti classi di pericolo: persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); persistente, mobile e tossica (PMT), molto persistente e molto mobile (vPvM); alterazione del sistema endocrino];

sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;

sensibilizzazione della pelle, categoria 1;

pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categorie da 1 a 4;

pericoloso per lo strado di ozono;

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2; o

(c)incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente;

(29)"passaporto del prodotto": l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un vettore di dati in conformità del capo III;

(30)"vettore di dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

(31)"identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri che identifica il prodotto e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;

(32)"identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto;

(33)"identificativo univoco del sito": la stringa univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore del prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto;

(34)"trattamento": il trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1807;

(35)"distruzione": il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo o operazioni di rifabbricazione;

(36)"prodotto di consumo": il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771;

(37)"prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto o è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;

(38)"misura di autoregolamentazione": l'accordo volontario o codice di condotta sottoscritto spontaneamente da un comparto dell'industria, cui spetta la sua attuazione;

(39)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(40)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

(41)"messa in servizio": il primo uso nell'Unione di un prodotto ai fini previsti;

(42)"fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, o, in assenza di tale persona o dell'importatore, la persona fisica o giuridica che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio;

(43)"mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

(44)"importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

(45)"distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

(46)"operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica;

(47)"specifica tecnica": il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;

(48)"norma armonizzata": la norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

(49)"marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione in materia di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

(50)"accreditamento": l'accreditamento ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(51)"organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(52)"valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dei pertinenti atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(53)"organismo di valutazione della conformità": l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

(54)"organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo IX del presente regolamento;

(55)"mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(56)"rivenditore": il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre prodotti in vendita, noleggio o locazione-vendita o li espone ai clienti nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;

(57)"vendita a distanza": l'offerta di prodotti per vendita, noleggio o locazione-vendita, online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, in cui il potenziale cliente non ha fisicamente accesso al prodotto offerto;

(58)"prodotto che presenta un rischio": il prodotto che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 65, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

(59)"prodotto che presenta un rischio grave": il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.

Si applicano le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "riutilizzo", "recupero", "preparazione per il riutilizzo" e "riciclaggio" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 13, 15, 16 e 17, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 83 .

Si applicano ugualmente le definizioni di "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato", "fornitore di servizi di logistica", "interfaccia online", "misura correttiva", "utilizzatore finale", "richiamo", "ritiro", "autorità doganali" e "immissione in libera pratica" di cui all'articolo 3, punti 3, 4, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25, del regolamento (UE) 2019/1020.

Si applicano altresì le definizioni di "PMI", "piccola impresa" e "microimpresa" di cui all'allegato, articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE 84 .

Articolo 3
Libera circolazione

1.I prodotti sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili a tali prodotti.

2.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per motivi di non conformità alle specifiche di prestazione nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da specifiche di progettazione di prestazione incluse negli atti delegati.

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi agli obblighi di informazione stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 per motivi di non conformità agli obblighi nazionali di informazione riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I contemplati da obblighi di informazione inclusi negli atti delegati.

3.Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri stabiliscano requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e requisiti di impianto conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 85 .

4.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti per motivi di non conformità agli obblighi nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I per i quali un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 dispone che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione.

5.In occasione di fiere, esposizioni ed eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di prodotti non conformi agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti non sono conformi e che non sono in vendita finché non saranno stati resi conformi.

Capo II - Specifiche di progettazione ecocompatibile

Articolo 4
Conferimento di poteri per l
'adozione di atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I.

All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.

Gli atti delegati di cui al primo comma possono inoltre integrare il presente regolamento:

(a)imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, di mettere a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale e senza alcuna richiesta previa parti della documentazione tecnica relativa al prodotto;

(b)imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di mettere a disposizione della Commissione informazioni sui quantitativi di un prodotto disciplinato da tali atti delegati immessi sul mercato o messi in servizio;

(c)esigendo, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, che i prodotti immessi sul mercato siano in grado di misurare l'energia che consumano o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso;

(d)imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c);

(e)esigendo, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, l'uso di strumenti online per calcolare le prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;

(f)specificando, conformemente all'articolo 40, disposizioni alternative sulla dichiarazione di conformità o sui marchi che indicano la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile in deroga agli articoli 37 e 39;

(g)specificando le regole per disciplinare gli incentivi degli Stati membri conformemente all'articolo 57;

(h)stabilendo le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici, compresi l'attuazione, il monitoraggio e la comunicazione delle prescrizioni da parte degli Stati membri. Le prescrizioni si basano sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e sono stabilite conformemente all'articolo 58.

Articolo 5
Specifiche di progettazione ecocompatibile

1.La Commissione, in funzione dei gruppi di prodotti e tenendo in debita considerazione tutte le fasi del loro ciclo di vita, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti:

(a)durabilità;

(b)affidabilità;

(c)riutilizzabilità;

(d)possibilità di miglioramento;

(e)riparabilità;

(f)possibilità di manutenzione e ricondizionamento;

(g)presenza di sostanze che destano preoccupazione;

(h)consumo di energia o efficienza energetica;

(i)uso di risorse o efficienza delle risorse;

(j)contenuto riciclato;

(k)possibilità di rifabbricazione e riciclaggio;

(l)possibilità di recupero dei materiali;

(m)impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e quella ambientale;

(n)generazione prevista di rifiuti.

2.Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono stabilite per un gruppo preciso di prodotti.

Se però due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali.

La specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale stabilita a norma del secondo comma può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione considerata una valida alternativa a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, se la Commissione ritiene che la misura di autoregolamentazione non affronti l'aspetto del prodotto disciplinato dalla specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale.

3.Le specifiche di progettazione ecocompatibile comprendono, secondo i casi:

(a)le specifiche di prestazione di cui all'articolo 6;

(b)gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

4.Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione:

(a)tiene conto degli elementi seguenti:

i)le priorità dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica e altre priorità correlate dell'Unione;

ii)la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;

iii)le misure di autoregolamentazione di cui all'articolo 18;

iv)la legislazione nazionale pertinente in materia di ambiente;

v)le norme europee e internazionali pertinenti;

(b)effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto;

(c)prende in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come base per la legislazione o gli strumenti dell'Unione, o da essi derivati, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi;

(d)tiene conto dei pareri espressi dal forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.

5.Le specifiche di progettazione ecocompatibile soddisfano i criteri seguenti:

(a)non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

(b)non si produce alcun effetto nocivo per la salute e la sicurezza delle persone;

(c)non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;

(d)non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici, almeno delle PMI;

(e)non è imposta alcuna tecnologia proprietaria ai fabbricanti o ad altri operatori economici;

(f)non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri operatori economici.

6.Se del caso, la Commissione impone ai soggetti operanti nella catena di fornitura di:

(a)fornire, su richiesta, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni disponibili relative alle loro forniture o ai loro servizi utili per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile;

(b)consentire ai fabbricanti, in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), di valutare le loro forniture o i loro servizi per verificare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dare loro l'accesso ai documenti o ai siti pertinenti;

(c)consentire agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti di verificare la correttezza delle informazioni relative alle loro attività e pertinenti per la verifica della conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile.

7.La Commissione individua, se del caso, gli strumenti di verifica adatti a determinate specifiche di progettazione ecocompatibile, anche direttamente sul prodotto o sulla base della documentazione tecnica.

8.La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.

Articolo 6
Specifiche di prestazione

1.I prodotti sono conformi alle specifiche di prestazione relative agli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2.Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e includono, se del caso:

(a)livelli minimi o massimi rispetto a un determinato parametro di prodotto di cui all'allegato I o a una combinazione di parametri di prodotto;

(b)specifiche non quantitative che mirano a migliorare le prestazioni rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I;

(c)prescrizioni relative alle prestazioni funzionali di un prodotto.

3.Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica.

4.La Commissione stabilisce le specifiche di prestazione secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 7
Obblighi di informazione

1.I prodotti sono conformi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1, stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2.Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1:

(a)includono almeno i requisiti relativi al passaporto del prodotto di cui al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione di cui al paragrafo 5; e

(b)secondo i casi, esigono che i prodotti siano accompagnati da:

i)informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto ai parametri del prodotto di cui all'allegato I;

ii)informazioni ai consumatori e ad altri utilizzatori finali sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita;

iii)informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;

iv)altre informazioni che potrebbero influenzare le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per migliorare le prestazioni rispetto ai parametri di prodotto di cui all'allegato I.

Se un atto delegato contiene specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per due o più gruppi di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.

3.Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non prevedono obblighi di etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.

4.Nello stabilire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso, le classi di prestazione.

Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione.

5.Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

(a)il nome delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto;

(b)il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;

(c)la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti principali o delle parti di ricambio;

(d)istruzioni per l'uso sicuro del prodotto; 

(e)informazioni per lo smontaggio.

Qualora stabilisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, la Commissione:

(a)stabilisce le sostanze che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, punto 28), lettera c), ai fini dei gruppi di prodotti interessati;

(b)stabilisce i termini per la messa in applicazione degli obblighi di informazione di cui al primo comma, con un'eventuale differenziazione tra le sostanze; e

(c)prevede deroghe agli obblighi di informazione di cui al primo comma per le sostanze che destano preoccupazione o per gli elementi informativi.

Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati.

Le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 28), lettera a), non sono dispensate dall'obbligo di informazione di cui al primo comma se sono presenti nei prodotti, nei loro componenti principali o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.

6.Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte sono rese disponibili.

Le informazioni prescritte sono fornite, secondo i casi, in almeno uno dei modi seguenti:

(a)sul prodotto stesso;

(b)sull'imballaggio del prodotto;

(c)nel passaporto del prodotto di cui all'articolo 8;

(d)su un'etichetta di cui all'articolo 14;

(e)nel manuale utente;

(f)su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Le informazioni atte a garantire la tracciabilità delle sostanze ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto.

7.Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato o messo in servizio.

Capo III - Passaporto digitale del prodotto

Articolo 8
Passaporto del prodotto

1.Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10.

2.I requisiti relativi al passaporto del prodotto stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue:

(a)le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto in applicazione dell'allegato III;

(b)i tipi di vettori di dati da utilizzare;

(c)la configurazione del vettore di dati e la sua posizione;

(d)se il passaporto del prodotto debba corrispondere al modello, al lotto o all'articolo;

(e)le modalità in cui il passaporto del prodotto è reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza;

(f)i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

(g)i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

(h)il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile.

3.I requisiti di cui al paragrafo 2:

(a)assicurano che i soggetti nella catena del valore, in particolare i consumatori, gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, possano accedere alle informazioni sui prodotti di loro interesse;

(b)facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e

(c)migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore.

4.All'atto di stabilire i requisiti relativi al passaporto del prodotto, la Commissione può dispensare i gruppi di prodotti dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se:

(a)non sono disponibili specifiche tecniche in relazione ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10; o

(b)altra legislazione dell'Unione prevede un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni relative a un gruppo di prodotti che secondo la Commissione consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 9
Requisiti generali relativi al passaporto del prodotto

1.Il passaporto del prodotto soddisfa le condizioni seguenti:

(a)è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto;

(b)il vettore di dati è fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che accompagna il prodotto, come specificato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

(c)il vettore di dati e l'identificativo univoco del prodotto sono conformi alla norma (ISO/IEC) 15459:2015;

(d)tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;

(e)le informazioni contenute nel passaporto del prodotto si riferiscono al modello di prodotto, al lotto o all'articolo di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(f)l'accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10 e i diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti sono indicati nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per modificare il primo comma, lettera c), del presente articolo alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo la norma indicata alla suddetta lettera o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali il vettore di dati e gli identificativi univoci si devono conformare ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2.Se altra legislazione dell'Unione esige o consente l'inserimento di informazioni specifiche nel passaporto del prodotto, tali informazioni possono essere aggiunte a quelle che devono figurare nel passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

3.L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore.

Articolo 10
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:

a)i passaporti dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end; 

b)i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti interessati hanno libero accesso al passaporto del prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

c)i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;

d)se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per suo conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;

e)il passaporto del prodotto resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 anche in caso di insolvenza dell'operatore economico che lo ha creato o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione;

f)i diritti di accedere alle informazioni nel passaporto del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

g)sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;

h)i passaporti dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

Articolo 11
Identificativo univoco dell
'operatore e identificativo univoco del sito

1.Gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, lettera i), sono conformi alla norma ISO/IEC 15459:2015.

2.Se l'identificativo univoco dell'operatore di cui all'allegato III, lettera h), non è ancora disponibile, l'operatore economico responsabile della creazione del passaporto del prodotto lo richiede per conto del soggetto interessato.

Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico responsabile della creazione del passaporto del prodotto chiede conferma al soggetto interessato dell'inesistenza di un identificativo univoco e fornisce al soggetto operante nella catena di fornitura interessato tutti i dettagli dell'identificativo univoco rilasciato.

3.Se l'identificativo univoco del sito di cui all'allegato III, lettera i), non è ancora disponibile, l'operatore economico responsabile della creazione del passaporto del prodotto lo richiede per conto del soggetto responsabile del luogo o dell'edificio.

Prima di presentare la richiesta di cui al primo comma, l'operatore economico responsabile della creazione del passaporto del prodotto chiede conforma al soggetto responsabile dell'inesistenza di un identificativo univoco del sito e gli fornisce tutti i dettagli riguardanti l'identificativo univoco del sito rilasciato.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo la norma indicata in tale paragrafo o aggiungendo norme europee o internazionali alle quali gli identificativi univoci degli operatori di cui all'allegato III, lettere g) e h), e gli identificativi univoci dei siti di cui all'allegato III, lettera i), possono conformarsi ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 12
Registro dei passaporti dei prodotti

1.La Commissione istituisce e mantiene un registro in cui sono conservate le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Il registro di cui al primo comma comprende almeno un elenco dei vettori di dati e degli identificativi univoci dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

La Commissione assicura che le informazioni conservate nel registro di cui al primo comma siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

2.Negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 la Commissione specifica le informazioni che, oltre a essere incluse nel passaporto del prodotto, sono conservate nel registro di cui al paragrafo 1, tenendo conto almeno dei criteri seguenti:

(a)la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;

(b)la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(c)la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

3.In relazione alla responsabilità di istituire e gestire il registro di cui al paragrafo 1 e al trattamento dei dati personali che potrebbe derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

4.L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio carica, nel registro di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione della legislazione dell'Unione.

Articolo 13
Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

1.La Commissione interconnette il registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), consentendo così lo scambio automatico di informazioni con i sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE).../.....

La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica in dettaglio le modalità di attuazione dell'interconnessione di cui al primo comma.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

L'interconnessione di cui al primo comma è realizzata entro quattro anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al secondo comma.

I paragrafi da 3 a 6 si applicano a partire dal momento in cui l'interconnessione è in atto.

2.I dichiaranti di cui all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) 952/2013 includono l'identificativo univoco del prodotto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di qualsiasi prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

Il presente paragrafo si applica dal momento in cui il registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è posto in essere.

3.Prima di consentire l'immissione in libera pratica, le autorità doganali verificano se l'identificativo univoco del prodotto indicato dal dichiarante a norma del paragrafo 2 corrisponde all'identificativo univoco del prodotto incluso nel registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

4.Se le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono conservate anche nel registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione può precisare, negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, che le autorità doganali, oltre alla verifica di cui al paragrafo 3, verifichino la coerenza tra le informazioni conservate nel registro e la dichiarazione doganale prima di consentire l'immissione in libera pratica. In tal caso la Commissione tiene conto almeno dei criteri seguenti:

(a)la necessità di migliorare la conformità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione alle specifiche di progettazione ecocompatibile;

(b)la necessità di evitare oneri sproporzionati a carico delle autorità doganali.

Se, in seguito alla verifica di cui al presente paragrafo, constatano discrepanze tra le informazioni conservate nel registro e la dichiarazione doganale, le autorità doganali negano l'immissione in libera pratica del prodotto. Le autorità doganali possono intraprendere qualsiasi altra azione ritenuta appropriata ai sensi della legislazione doganale, nonché iscrivere tale diniego nel registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e notificarlo alle autorità nazionali competenti.

L'immissione in libera pratica non è considerata prova della conformità al diritto dell'Unione.

5.La verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

6.Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.  

Capo IV - Etichette

Articolo 14
Etichette

1.Se gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che siano incluse informazioni in un'etichetta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera d), gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano:

(a)il contenuto dell'etichetta;

(b)la configurazione dell'etichetta, tenendo conto della visibilità e della leggibilità;

(c)il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;

(d)ove opportuno, i mezzi elettronici per la creazione delle etichette.

2.Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.

3.Per quanto riguarda i prodotti connessi all'energia, se le informazioni relative a un parametro di prodotto, comprese le classi di prestazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, non possono essere incluse nell'etichetta energetica stabilita a norma del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione, dopo aver valutato il modo migliore per comunicare tali informazioni particolari, può, se del caso, esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento.

4.Nello stabilire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esige, se del caso, che l'etichetta includa vettori di dati o altri mezzi che consentano ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul prodotto, compresi mezzi che permettano l'accesso al passaporto del prodotto di cui all'articolo 8.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette prescritte dall'articolo 7, paragrafo 6, lettera d).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 15
Imitazione delle etichette

Se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 non esigono l'etichettatura dei prodotti, questi ultimi non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14.

Capo V - Definizione delle priorità, pianificazione e consultazione

Articolo 16
Definizione delle priorità e pianificazione

1.Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento, la Commissione tiene conto del loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, nonché dei criteri seguenti:

(a)la possibilità di migliorare gli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1, senza comportare costi sproporzionati, considerando in particolare:

(i)l'assenza o l'insufficienza di norme dell'Unione o l'incapacità delle forze di mercato o delle misure di autoregolamentazione adottate conformemente all'articolo 18 di conseguire l'obiettivo in modo adeguato; e

(ii)la disparità di prestazione dei prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalenti per quanto riguarda gli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1;

(b)il volume delle vendite e degli scambi del prodotto all'interno dell'Unione;

(c)la distribuzione degli impatti ambientali, del consumo energetico e della produzione di rifiuti lungo la catena del valore, in particolare se hanno luogo all'interno dell'Unione;

(d)la necessità di riesaminare e adattare periodicamente gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.

2.La Commissione adotta e aggiorna periodicamente un piano di lavoro, di durata non inferiore a tre anni, che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.

Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17.

Articolo 17 
Forum sulla progettazione ecocompatibile

La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione.

A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti in cui si riuniscono tali parti, denominato "forum sulla progettazione ecocompatibile".

Articolo 18
Misure di autoregolamentazione

1.Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione.

2.La misura di autoregolamentazione contiene le informazioni seguenti:

(a)un elenco degli operatori economici firmatari della misura di autoregolamentazione;

(b)le specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;

(c)un piano di monitoraggio dettagliato, trasparente e obiettivo, con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti, compresi i criteri di cui all'allegato VII, punto 6;

(d)regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web accessibile al pubblico.

3.La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti:

(a)la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo rapido o in modo meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(b)la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno all'80 % delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;

(c)la misura di autoregolamentazione è conforme ai criteri di cui all'allegato VII;

(d)il prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione non rientra nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(e)la misura di autoregolamentazione è in linea con la legislazione dell'Unione e con gli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale.

La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

4.La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti.

5.Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Tali relazioni sono anche messe a disposizione su un sito web accessibile al pubblico.

6.Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione.

Articolo 19
Micro, piccole e medie imprese

1.Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore.

2.Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle PMI.

3.Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi.

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono prevedere:

(a)un sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali;

(b)l'accesso a finanziamenti;

(c)formazione specializzata per i dirigenti e il personale;

(d)un'assistenza tecnica e organizzativa.

Capo VI - Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

Articolo 20 
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

1.L'operatore economico che si disfa di prodotti di consumo invenduti direttamente o per conto di un altro operatore economico rende noti:

(a)il numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;

(b)i motivi per cui si è disfatto dei prodotti;

(c)la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso o le rende pubbliche in altro modo in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti nell'Unione se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale significativo.

Negli atti delegati adottati a norma del primo comma la Commissione stabilisce alcune deroghe ai divieti ove ciò sia opportuno considerando:

(a)le preoccupazioni di carattere sanitario e in materia di sicurezza;

(b)i danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che un prodotto è stato restituito da un consumatore;

(c)l'idoneità del prodotto allo scopo cui è destinato, tenendo conto, se del caso, del diritto nazionale e dell'Unione e delle norme tecniche;

(d)il rifiuto di prodotti destinati a donazione, preparazione per il riutilizzo e rifabbricazione.

4.Nel preparare un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, la Commissione:

(a)valuta la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo e il relativo impatto ambientale; 

(b)tiene conto delle informazioni rese note dagli operatori economici ai sensi del paragrafo 1;

(c)effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi.

Prima della preparazione degli atti delegati che stabiliscono i divieti riguardanti la distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17 e tiene conto dei suoi pareri sugli eventuali divieti.

5.Se i prodotti di consumo invenduti sono distrutti in virtù di una deroga di cui al paragrafo 3, secondo comma, l'operatore economico responsabile pubblica su un sito web di libero accesso o provvede a rendere pubblico in altro modo:

(a)il numero di prodotti di consumo invenduti distrutti;

(b)i motivi per cui sono stati distrutti, facendo riferimento alla deroga applicabile;

(c)la consegna dei prodotti distrutti a fini di riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Le modalità e il formato per la divulgazione delle informazioni stabiliti nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 2 si applicano alle informazioni da divulgare a norma del presente paragrafo, a meno che l'atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 non disponga altrimenti.

6.Il presente articolo non si applica alle PMI.

La Commissione può tuttavia prevedere, negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3, che il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 3 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 4 si applichi:

(a)alle medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse sono responsabili della distruzione di una parte sostanziale dei prodotti di consumo invenduti;

(b)alle micro, piccole e medie imprese, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possono servire a eludere il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 3 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 4.

Capo VII - Obblighi degli operatori economici

Articolo 21
Obblighi dei fabbricanti

1.Allorché immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i fabbricanti assicurano che:

(a)i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle specifiche di cui all'articolo 6 e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(b)i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(c)sia disponibile un passaporto del prodotto in conformità dell'articolo 8 e degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2.Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, i fabbricanti eseguono la procedura di valutazione della conformità specificata negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 4 e redigono, o fanno redigere per loro conto, la documentazione tecnica richiesta.

Se con tale procedura è stata dimostrata la conformità di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 alle specifiche applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell'articolo 37 e appongono la marcatura CE a norma dell'articolo 39. Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera f), il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni.

3.I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti o delle specifiche in questione.

4.I fabbricanti assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alle specifiche applicabili. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata o in applicazione delle quali è verificata la conformità del prodotto e, se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata, effettuano o fanno effettuare per proprio conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

5.I fabbricanti assicurano che sui propri prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6.I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto o, se disponibile, nel passaporto del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione a cui possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

7.I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

8.I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

I fabbricanti informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

9.I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.

I fabbricanti cooperano con l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 22
Mandatari

1.Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

2.Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i compiti seguenti:

(a)tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(b)cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito alla non conformità del prodotto che rientra nel suo mandato;

(c)a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità;

(d)a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;

(e)porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento e dall'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 23
Obblighi degli importatori

1.Gli importatori immettono sul mercato solo i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 che rispettano le prescrizioni degli atti delegati applicabili.

2.Prima di immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, gli importatori si assicurano che:

(a)il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica;

(b)i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(c)sia disponibile un passaporto del prodotto in conformità dell'articolo 8 e degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

L'importatore assicura anche che il prodotto rechi la necessaria marcatura CE di cui all'articolo 38 o il marchio di conformità alternativo previsto in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera f), e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 5 e 6.

Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, gli importatori non immettono il prodotto sul mercato né lo mettono in servizio finché non ne sia stata assicurata la conformità.

3.Gli importatori indicano sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto o, se disponibile, nel passaporto del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione a cui possono essere contattati. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

4.Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

5.Gli importatori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui tale prodotto è disciplinato.

6.Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

7.Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni o per il periodo specificato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, tale documentazione tecnica possa essere resa loro disponibile.

8.Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.

Gli importatori cooperano con l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 24
Obblighi dei distributori

1.Nel mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni di tale atto.

2.Prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, i distributori verificano che:

(a)il prodotto rechi la marcatura CE a norma degli articoli 38 e 39 o il marchio di conformità alternativo adottato in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera f), e, se del caso, che il prodotto sia etichettato o collegato a un passaporto del prodotto in conformità dell'atto delegato;

(b)il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(c)il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 23, paragrafo 3.

3.Se, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, ritengono o hanno motivo di credere che il prodotto non sia conforme alle prescrizioni di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 o che il suo fabbricante non rispetti tali prescrizioni, i distributori non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme o finché il fabbricante non rispetti le prescrizioni.

I distributori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

4.I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni stabilite in un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

5.I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti per dimostrare la conformità di un prodotto. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

I distributori cooperano con l'autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa per porre rimedio a eventuali casi di non conformità all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 25
Obblighi dei rivenditori

1.I rivenditori assicurano che i loro clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti prescritte dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, anche in caso di vendita a distanza.

2.I rivenditori assicurano che il passaporto del prodotto sia facilmente accessibile ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, come specificato all'articolo 8 e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

3.I rivenditori:

(a)espongono in modo visibile ai clienti, anche nella vendita a distanza online, le etichette previste dall'articolo 26, paragrafo 2 o 3;

(b)nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nelle etichette fornite a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 o 3, conformemente agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato;

(c)non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

Articolo 26
Obblighi relativi alle etichette

1.Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio assicura che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato.

2.Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio fornisce al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.

3.Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio assicura l'accuratezza delle etichette e, nell'ambito della procedura di valutazione della conformità applicabile, presenta la documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza.

4.Qualora un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 14, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio:

(a)nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimanda alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(b)non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

Articolo 27
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nell'atto delegato.

Articolo 28
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 21 se:

(1)immette sul mercato con il proprio nome o marchio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

(2)modifica il prodotto già immesso sul mercato in modo da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato.

Articolo 29
Obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online

1.La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel:

(a)cooperare per assicurare misure di vigilanza del mercato efficaci, anche evitando di porre ostacoli a tali misure;

(b)informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa;

(c)istituire uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che i mercati online hanno ritirato sulla base del presente articolo;

(d)consentire agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle loro interfacce per individuare i prodotti non conformi;

(e)su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno posto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consentire alle autorità di recuperare i dati ai fini della conformità dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.

2.Ai fini delle prescrizioni di cui all'[articolo 22, paragrafo 7,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento.

Le informazioni devono poter essere fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti.

In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione.

3.Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

4.I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini di cui al paragrafo 3 in conformità dell'[articolo 8] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

5.Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

Articolo 30
Obblighi di informazione degli organismi notificati

1.Se i prodotti sono messi a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza dagli operatori economici, la relativa offerta fornisce in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti:

(a)il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, nonché l'indirizzo postale o di posta elettronica al quale può essere contattato;

(b)nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020;

(c)informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto.

2.Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

(a)il nome di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

(b)informazioni riguardanti qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito tali prodotti, nonché i quantitativi e i modelli esatti.

Gli operatori economici sono in grado di fornire tali informazioni per 10 anni a partire dal momento in cui hanno ricevuto i prodotti e durante i 10 anni successivi alla fornitura dei medesimi. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione può specificare un periodo superiore o inferiore a 10 anni per tener conto della natura dei prodotti o delle prescrizioni pertinenti.

3.Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)la necessità di agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni applicabili da parte delle autorità di vigilanza del mercato;

(b)la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

La Commissione specifica il modo in cui mettere a disposizione le parti della documentazione tecnica. Se disponibile, la documentazione tecnica è messa a disposizione attraverso il passaporto del prodotto.

Articolo 31
Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici

1.Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di mettere a sua disposizione informazioni sui quantitativi di un prodotto disciplinato da atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera b), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)la disponibilità di prove sulla penetrazione del prodotto nel mercato per facilitare il riesame degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili a tale prodotto;

(b)la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

La Commissione specifica il periodo di tempo al quale si riferiscono le informazioni di cui al primo comma. Le informazioni sono suddivise per modello di prodotto.

La Commissione provvede a che i dati risultanti siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione.

La Commissione specifica in tali atti delegati con quali mezzi e con quale periodicità le informazioni sono rese disponibili.

2.Nell'esigere che un prodotto sia in grado di misurare l'energia che consuma o le proprie prestazioni rispetto ad altri parametri di prodotto di cui all'allegato I durante l'uso, a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera c), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)l'utilità dei dati generati durante l'uso per gli utilizzatori finali al fine di capire e gestire il consumo di energia o le prestazioni del prodotto;

(b)la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso;

(c)la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

I prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c), registrano i dati generati durante l'uso che ne derivano e li rendono visibili all'utilizzatore finale.

3.Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui al paragrafo 2, a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera d), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)l'utilità dei dati generati durante l'uso per la Commissione al momento di riesaminare le specifiche di progettazione ecocompatibile o nel fornire alle autorità di vigilanza del mercato informazioni statistiche a sostegno delle analisi basate sul rischio da esse effettuate;

(b)la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

Le prescrizioni di cui al primo comma possono consistere in particolare nel:

(a)raccogliere i dati generati durante l'uso se accessibili a distanza tramite Internet, a meno che l'utilizzatore finale non rifiuti espressamente di renderli disponibili;

(b)rendere anonimi i dati raccolti ai sensi della lettera a) e comunicarli alla Commissione almeno una volta all'anno. L'operatore economico include il numero identificativo del modello quale figura nella banca dati dei prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369 e, se pertinenti per le prestazioni, informazioni geografiche sui prodotti.

La Commissione specifica le modalità e il formato per la comunicazione dei dati generati durante l'uso di cui al secondo comma, lettera b).

4.La Commissione valuta periodicamente i dati generati durante l'uso ricevuti ai sensi del paragrafo 3 e, se del caso, pubblica serie di dati aggregati.

Capo VIII - Conformità dei prodotti

Articolo 32
Metodi di prova, misurazione e calcolo

1.Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Tali metodi sono conformi ai requisiti in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2.Ove necessario per assicurare la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera e), la Commissione può rendere obbligatorio l'uso di strumenti online per il calcolo delle prestazioni dei prodotti rispetto al pertinente parametro di prodotto di cui all'allegato I, che tengano conto dei requisiti di calcolo applicabili.

Nello stabilire l'uso obbligatorio di strumenti online, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)la necessità di assicurare un'applicazione armonizzata dei requisiti in materia di calcolo;

(b)la necessità di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico degli operatori economici che si conformano ai requisiti pertinenti.

L'accesso agli strumenti online è gratuito per gli operatori economici che si conformano ai requisiti pertinenti.

Articolo 33
Elusione

1.I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modificano durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati.

Ai fini del presente paragrafo, i prodotti progettati in modo da poter rilevare di essere sottoposti a prova e modificare di conseguenza le loro prestazioni in modo automatico e i prodotti preimpostati per modificarne le prestazioni in sede di prova costituiscono prodotti progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modificano durante le prove.

2.Gli operatori economici che immettono sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non danno istruzioni specifiche sulle prove che modificano il comportamento o le proprietà dei prodotti al fine di ottenere un risultato più favorevole rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati.

Ai fini del presente paragrafo, le istruzioni che comportano una modifica manuale del prodotto prima che sia sottoposto a prova tale da modificarne le prestazioni costituiscono istruzioni specifiche sulle prove intese a modificare il comportamento o le proprietà dei prodotti.

3.I prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non sono immessi sul mercato o messi in servizio se progettati in modo da modificarne il comportamento o le proprietà entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio, determinando un peggioramento delle loro prestazioni rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle loro prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore.

4.Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni di cui al primo comma tali da rendere il prodotto non conforme alle prescrizioni degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 applicabili al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

Articolo 34
Presunzione di conformità

1.I metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32 conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi agli obblighi del suddetto articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse.

2.I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui dette specifiche sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse.

3.I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell'atto delegato nella misura in cui dette specifiche sono contemplate dai criteri del marchio Ecolabel UE stabiliti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 66/2010.

Articolo 35
Specifiche comuni

1.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le specifiche di progettazione ecocompatibile, per i requisiti essenziali relativi al passaporto del prodotto di cui all'articolo 10 o per i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 32, nei casi in cui:

(a)abbia chiesto a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare una norma armonizzata in relazione a una specifica di progettazione ecocompatibile o a un metodo che non sono contemplati da alcuna norma armonizzata o da parti di essa i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e vi siano ritardi indebiti nella procedura di normazione o la richiesta non sia stata accettata da alcuna organizzazione di normazione europea;

(b)abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui una specifica di progettazione ecocompatibile o un metodo sono contemplati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

2.I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all'articolo 32 che sono conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi agli obblighi di tale articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nella misura in cui detti obblighi sono contemplati dalle specifiche comuni o da parti di esse.

3.I prodotti che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da cui tali prodotti sono disciplinati nella misura in cui dette specifiche sono contemplate dalle specifiche comuni o parti di esse.

Articolo 36 
Valutazione della conformità

1.Nel definire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 4, secondo comma, la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:

(a)se il modulo è adeguato al tipo di prodotto e proporzionato all'interesse pubblico perseguito;

(b)la natura dei parametri di prodotto di cui all'allegato I su cui si basano le specifiche di progettazione ecocompatibile, in particolare se le prestazioni relative a tali parametri di prodotto possono essere verificate sul prodotto stesso;

(c)qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

2.Secondo il caso, i documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1, o in una lingua da esso accettata.

Articolo 37
Dichiarazione UE di conformità

1.La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

2.La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V, contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

3.Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

4.Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 38
Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 39
Regole e condizioni per l
'apposizione della marcatura CE

1.La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2.La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato.

3.La marcatura CE di un prodotto alla cui valutazione di conformità ha partecipato un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.

4.La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio un uso particolare.

5.Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura.

Articolo 40
Dichiarazioni e marchi di conformità alternativi

Nello specificare disposizioni alternative in materia di dichiarazione di conformità o marchi che indicano la conformità alle prescrizioni applicabili nel diritto dell'Unione a norma dell'articolo 4, terzo comma, lettera f), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici;

b)la necessità di garantire la coerenza con altre dichiarazioni di conformità e altri marchi applicabili al prodotto;

c)la necessità di evitare confusione sul significato delle dichiarazioni di conformità e dei marchi previsti da altra legislazione dell'Unione.

Capo IX - Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 41
Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 42
Autorità di notifica

1.Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 47.

2.Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.Se l'autorità di notifica delega o affida la valutazione, la notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 43. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 43
Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità o con gli organismi notificati.

2.L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3.L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, essa scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità di notifica di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti.

6.Ai fini della notifica l'autorità di notifica si basa esclusivamente sullo specifico organismo di valutazione della conformità che presenta la domanda di notifica e non tiene conto delle capacità o del personale delle società controllanti o affiliate. L'autorità valuta l'organismo sulla base delle prescrizioni e dei compiti di valutazione della conformità pertinenti.

7.L'autorità di notifica dispone di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano un numero minimo di equivalenti a tempo pieno considerato sufficiente per svolgere una vigilanza adeguata degli organismi notificati, se del caso in relazione a compiti di valutazione della conformità specifici. Se la vigilanza è effettuata da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di cui all'articolo 42, paragrafo 3, il numero minimo si applica a tale organismo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 44
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

Articolo 45
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica.

3.L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Non ha alcun legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, in particolare con i fabbricanti, i loro partner commerciali e i loro investitori azionari. Ciò non preclude all'organismo di valutazione della conformità di svolgere attività di valutazione della conformità per fabbricanti concorrenti.

4.L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'importatore, né il distributore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività della propria società controllante o delle affiliate, delle società controllate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

L'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione di personale a compiti specifici e le decisioni relative alla valutazione della conformità non possono essere delegate a un subappaltatore o a un'affiliata.

5.Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che i compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

(a)personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità. Il personale responsabile dell'adozione di decisioni di valutazione è costituito da dipendenti dell'organismo di valutazione della conformità a norma della legislazione nazionale dello Stato membro notificante, non ha alcun altro potenziale conflitto di interesse ed è competente per verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori. Tale personale è in numero sufficiente per assicurare la continuità delle attività e un approccio coerente alla valutazione della conformità;

(b)le descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la capacità di riprodurle. La descrizione include una matrice delle qualifiche che abbina i membri del personale, il loro status e i rispettivi compiti in seno all'organismo di valutazione della conformità con i compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;

(c)le politiche e procedure appropriate per distinguere i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

(d)le procedure per svolgere le attività, che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

(a)una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

(b)una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'autorità adeguata per eseguirle, comprese una conoscenza e una comprensione adeguate della legislazione pertinente, delle prescrizioni in materia di prova, misurazione e calcolo, delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(c)la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati delle valutazioni.

9.Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4, tranne nei confronti delle autorità di notifica e di altre autorità nazionali dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 46
Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 47
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 45 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2.Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. Gli organismi notificati pertinenti stabiliscono procedure per il controllo continuo delle competenze, attività e prestazioni dei loro subappaltatori o delle affiliate, tenendo conto della matrice delle qualifiche di cui all'articolo 45, paragrafo 6.

3.Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4.Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione e il controllo delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli atti delegati pertinenti adottati in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 48
Domanda di notifica

1.L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità, del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente, della matrice delle qualifiche di cui all'articolo 45, paragrafo 6, e da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45. Il certificato di accreditamento si riferisce unicamente al soggetto giuridico specifico che presenta la domanda di notifica e si basa, oltre che sulle norme armonizzate del caso, sulle prescrizioni e sui compiti di valutazione della conformità specifici stabiliti nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4.

3.Se non può fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45.

Articolo 49
Procedura di notifica

1.Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni dell'articolo 45.

2.Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.Qualora la notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 48, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che l'organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 45.

5.L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi alla notifica qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6.La notifica è valida dal giorno successivo a quello in cui la Commissione inserisce l'organismo nell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 50, paragrafo 2. L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato solo dopo che la notifica avrà acquisito validità.

La Commissione non pubblica una notifica se è o viene a conoscenza del fatto che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 45.

7.Eventuali modifiche pertinenti successive della notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 50
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2.La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 51
Modifiche delle notifiche

1.Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 45 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, secondo i casi, in funzione della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche dell'organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 52
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza continua di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo.

3.La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui impone allo Stato membro di notifica di adottare l'azione correttiva necessaria e, all'occorrenza, di revocare la notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

La Commissione aggiorna l'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 50, paragrafo 2, entro due settimane dall'adozione dell'atto di esecuzione.

Articolo 53
Obblighi operativi degli organismi notificati

1.Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

2.Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti.

3.Qualora riscontri che un fabbricante non rispetta le prescrizioni pertinenti o le norme armonizzate corrispondenti, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche, l'organismo notificato chiede al fabbricante di prendere le misure correttive appropriate in vista di una seconda e definitiva valutazione della conformità, a meno che le carenze non possano essere sanate, nel qual caso l'organismo notificato non rilascia alcun certificato o alcuna approvazione.

4.L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione, riscontri che un prodotto o il fabbricante non è conforme o non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.

5.Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato necessario, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, secondo i casi.

6.Al momento di adottare decisioni relative alla valutazione della conformità, anche in merito alla necessità di sospendere o ritirare un certificato o un'approvazione alla luce di una possibile non conformità, gli organismi notificati applicano criteri chiari e predeterminati.

7.Gli organismi notificati assicurano la rotazione del personale che svolge differenti compiti di valutazione della conformità.

Articolo 54
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

(a)di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

(b)di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

(c)di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

(d)su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

3.Se presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante la valutazione della conformità effettuata dall'organismo notificato, la Commissione o l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro invia copia della richiesta all'autorità di notifica dell'altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità di notifica provvede a che tali richieste siano accolte dall'organismo notificato a meno che sussista un motivo legittimo perché non lo siano.

4.Se gli organismi notificati hanno o ricevono prove che:

(a)un altro organismo notificato non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 45 o i propri obblighi; o

(b)un prodotto immesso sul mercato non soddisfa le specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui il prodotto è disciplinato; o

(c)un prodotto immesso sul mercato, a causa delle sue condizioni fisiche, potrebbe provocare un rischio grave;

essi avvertono e condividono le prove con le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o di notifica, secondo i casi.

Articolo 55
Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 56
Coordinamento degli organismi notificati

1.La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra gli organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi di organismi notificati, se del caso includendo anche gruppi di organismi notificati a norma del medesimo atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 o in relazione a compiti di valutazione della conformità simili.

Gli organismi notificati partecipano al lavoro di qualsiasi gruppo pertinente, direttamente o mediante rappresentanti designati.

2.Gli organismi notificati applicano, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dai lavori dei gruppi di cui al paragrafo 1.

3.Le attività di coordinamento e cooperazione nei gruppi di cui al paragrafo 1 mirano ad assicurare l'applicazione armonizzata del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. In tali attività i gruppi seguono, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dal gruppo di coordinamento amministrativo istituito in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020.

Capo X - Incentivi

Articolo 57
Incentivi degli Stati membri

1.Gli incentivi degli Stati membri concernenti prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 e che determina classi di prestazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I, riguardano le due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE, salvo indicazioni diverse specificate nell'atto delegato.

2.Se un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 determina classi di prestazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, rispetto a più di un parametro di prodotto di cui all'allegato I, oppure se le classi di prestazione sono stabilite a norma sia del regolamento (UE) 2017/1369 sia del presente regolamento, la Commissione può specificare ulteriormente negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera g), quali sono i parametri di prodotto interessati dagli incentivi degli Stati membri.

A tal fine la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)il numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;

(b)l'accessibilità economica relativa dei prodotti in ciascuna classe di prestazione;

(c)la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.

3.Se un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 non determina le classi di prestazione, la Commissione può specificare negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera g), le prescrizioni relative ai parametri di prodotto che devono essere soddisfatte dai prodotti interessati dagli incentivi degli Stati membri.

A tal fine la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)l'accessibilità economica relativa dei prodotti che soddisfano tali prescrizioni;

(b)la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.

Articolo 58
Appalti pubblici verdi

1.Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.

2.Nello stabilire le prescrizioni in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

(a)il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per il determinato gruppo di prodotti o per i servizi o lavori che usano il determinato gruppo di prodotti;

(b)la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.

(c)la fattibilità economica, per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, di acquistare prodotti più ecosostenibili senza incorrere in costi sproporzionati.

Capo XI - Vigilanza del mercato

Articolo 59
Piani d
'azione per la vigilanza del mercato

1.Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].

Il piano d'azione di cui al paragrafo 1 include come minimo:

(a)i prodotti o le prescrizioni individuati come priorità per la vigilanza del mercato, tenendo conto delle priorità comuni individuate dal gruppo di coordinamento amministrativo in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), e in conformità degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5;

(b)le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre la non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.

2.Le priorità per la vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), sono individuate sulla base di criteri obiettivi, tra cui:

(a)i livelli di non conformità osservati nel mercato;

(b)gli impatti ambientali della non conformità;

(c)il numero di prodotti pertinenti messi a disposizione sui mercati nazionali; e

(d)il numero di operatori economici pertinenti attivi su tali mercati.

3.La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2.

4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 60
Numero minimo di controlli

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per integrare il presente regolamento fissando il numero minimo di controlli che le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro devono effettuare su prodotti specifici disciplinati dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 o in relazione a prescrizioni specifiche stabilite in tali atti delegati. L'atto delegato può, se del caso, specificare la natura dei controlli prescritti e i metodi da usare.

Il numero minimo di controlli è stabilito sulla base dei criteri seguenti:

(a)i criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 2;

(b)le attività previste nei piani d'azione degli Stati membri;

(c)le priorità comuni individuate dal gruppo di coordinamento amministrativo a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a);

(d)se del caso, le priorità incluse negli atti di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 5.

2.Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sull'operatore economico responsabile per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di non conformità agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 61
Comunicazione e analisi comparativa

1.Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.

2.Ogni due anni la Commissione stila, entro il 30 giugno, una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La prima di tali relazioni sarà pubblicata entro il [OP: aggiungere la data: due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento].

La relazione contiene:

(a)informazioni sulla natura e il numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i due anni civili precedenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;

(b)informazioni sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e gravità delle sanzioni irrogate per i due anni civili precedenti in relazione ai prodotti disciplinati da atti adottati in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento;

(c)un confronto fra tali informazioni e le attività previste nel contesto dei piani d'azione stilati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo1;

(d)parametri indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli e alla natura e gravità delle sanzioni irrogate.

3.La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.

Articolo 62
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

1.Ai fini del presente regolamento il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO) istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 si riunisce a intervalli regolari e, ove necessario, su richiesta motivata della Commissione oppure di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti.

Nello svolgimento dei propri compiti, indicati all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020, l'ADCO sostiene l'attuazione dei piani d'azione stilati in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, e individua:

(a)le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri obiettivi di cui all'articolo 59, paragrafo2;

(b)le priorità per il sostegno dell'Unione in applicazione del paragrafo 2;

(c)le prescrizioni, indicate negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, che sono applicate o interpretate in modo disomogeneo e dovrebbero costituire priorità per l'organizzazione di attività di formazione comuni o per l'adozione di orientamenti in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

2.Sulla base delle priorità individuate dall'ADCO la Commissione:

(a)organizza progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune;

(b)organizza investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato, ivi compresi attrezzature e strumenti informatici;

(c)organizza attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, riguardanti anche l'interpretazione e l'applicazione corrette delle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 nonché metodi e tecniche per attuare o verificare la conformità a tali prescrizioni;

(d)elabora orientamenti per garantire l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, comprese pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato.

L'Unione finanzia, se del caso, le azioni di cui alle lettere da a), b) e c).

3.La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per consentire all'ADCO di svolgere i suoi compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020 e al presente articolo.

Capo XII - Procedure di salvaguardia

Articolo 63
Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1.Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 presenti un rischio, esse svolgono una valutazione estesa a tutte le prescrizioni pertinenti per il rischio e stabilite nel presente regolamento o nell'atto delegato pertinente. Gli operatori economici pertinenti cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

2.Se ritengono che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico di adottare.

3.L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4.Se l'operatore economico non adotta le misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

5.Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e la non conformità effettiva, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

(a)mancata conformità del prodotto alle prescrizioni stabilite nell'atto delegato pertinente adottato in applicazione dell'articolo 4; o

(b)carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli articoli 34 e 35, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.

7.Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dallo Stato membro, la misura è ritenuta giustificata. Le misure possono prevedere un periodo superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità dei prodotti o delle prescrizioni in questione.

8.Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto o al fabbricante, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 64
Procedura di salvaguardia dell
'Unione

1.Se in esito alla procedura di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

2.La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3.Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 34 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all'articolo 35, la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 65
Non conformità formale

1.Se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

(a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 39 del presente regolamento;

(b)la marcatura CE non è stata apposta;

(c)il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 39 o non è stato apposto, pur essendo necessario;

(d)la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta;

(e)la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente;

(f)la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;

(g)le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, o all'articolo 23, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

(h)eventuali altre prescrizioni amministrative di cui all'articolo 21 o all'articolo 23, o di cui all'atto delegato applicabile adottato in applicazione dell'articolo 4, non sono rispettate.

2.Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo XIII - Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 66
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal [un mese dopo l'entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 3, e dell'articolo 61, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 67
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo XIV - Disposizioni finali

Articolo 68 
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 69
Valutazione

Non prima del termine di [otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 70
Abrogazione e disposizioni transitorie

1.La direttiva 2009/125/CE è abrogata.

2.I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

3.L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 10 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE, applicabili al [OP: inserire il giorno precedente la data di applicazione del presente regolamento], continuano ad applicarsi alle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva.

4.Gli articoli 3, 33 e da 59 a 65 del presente regolamento si applicano alle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

5.Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Articolo 71
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE

1.2.Settore/settori interessati 

03 - Mercato unico

09 - Ambiente e azione per il clima

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 86  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi del presente regolamento consistono nel migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e nel garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono stabiliti requisiti di sostenibilità.

A tale scopo il regolamento prevede l'adozione di atti delegati contenenti prescrizioni concernenti la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti, l'efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, il contenuto riciclato nei prodotti, la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità dei prodotti, nonché la riduzione delle impronte di carbonio e ambientale dei prodotti. Prevede altresì la creazione di un passaporto digitale del prodotto ("passaporto del prodotto"), la definizione di criteri obbligatori in materia di appalti pubblici verdi e l'istituzione di un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

1.4.2.Obiettivi specifici

Sulla base degli obiettivi generali, gli obiettivi specifici sono i seguenti:

·migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e l'accesso a informazioni relative alla sostenibilità lungo la catena di fornitura;

·incentivare modelli imprenditoriali e prodotti più sostenibili per migliorare la conservazione del valore;

·migliorare l'applicazione del quadro legislativo per i prodotti sostenibili.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati e l'incidenza previsti dell'attuazione del presente regolamento sono indicati di seguito.

In termini di migliore sostenibilità ambientale dei prodotti e di migliore accesso a informazioni relative alla sostenibilità lungo la catena di fornitura:

·incremento del numero di prodotti (non alimentari) disciplinati;

·specifiche di prodotto che disciplinino in maniera più efficace la catena del valore dei prodotti, gli aspetti della circolarità e l'accesso a informazioni sulla sostenibilità;

·minori impatti ambientali, migliore efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse nel ciclo di vita dei prodotti, anche per quanto riguarda la durata dei prodotti e i materiali utilizzati.

In termini di incentivi a favore di modelli imprenditoriali e prodotti più sostenibili:

·maggiori investimenti nella progettazione, nella produzione e nei servizi postvendita di prodotti più sostenibili, i quali acquisiranno in tal modo una quota di mercato più ampia;

·maggiore valore economico dei settori del riciclaggio, della riparazione e del riutilizzo.

In termini di migliore applicazione del quadro legislativo per i prodotti sostenibili:

·maggior numero di prodotti disciplinati da requisiti di sostenibilità;

·specifiche di prodotto che disciplinino in maniera più efficace la catena del valore dei prodotti, gli aspetti della circolarità e l'accesso a informazioni sulla sostenibilità;

·minor livello di non conformità per quanto riguarda i requisiti di sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE.

Per le imprese che operano a livello transfrontaliero, è probabile che prescrizioni armonizzate a livello dell'UE riducano i costi di conformità complessivi, dato che sostituiranno una pluralità di prescrizioni esistenti o previste a livello nazionale. Vi saranno inoltre benefici diretti per la competitività delle imprese, anche grazie al passaggio dell'attività di trasformazione dalle materie prime primarie alle materie prime secondarie e dalla fabbricazione di prodotti alla manutenzione, al riutilizzo, al ricondizionamento, alla riparazione e alla vendita di prodotti di seconda mano; ciò dovrebbe recare un notevole beneficio alle PMI, che sono più attive in questi settori.

Si prevede altresì che il presente regolamento modifichi il comportamento dei consumatori. Esso fornirà una risposta a un problema emerso chiaramente: è ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte di acquisto sostenibili, data la mancanza di informazioni pertinenti al riguardo e di opzioni a prezzi accessibili. Indurrà i consumatori a effettuare acquisti più rispettosi dell'ambiente escludendo i prodotti meno sostenibili dal mercato (semplificando in tal modo le scelte dei consumatori) e offrendo informazioni più chiare e accessibili, che per alcuni prodotti comprenderanno le classi di prestazione e forse le relative etichette. Il passaporto digitale del prodotto accrescerà ulteriormente le informazioni disponibili e agevolerà l'accesso. Consentirà ai fornitori privati di sviluppare applicazioni e servizi che migliorino la capacità dei consumatori di valutare i prodotti e confrontarli.

Il passaporto digitale del prodotto metterà inoltre a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato ed eventualmente delle autorità doganali le pertinenti informazioni sul prodotto in formato digitale, agevolando la verifica della conformità e migliorando l'efficienza delle attività di contrasto da parte degli Stati membri. Tuttavia l'estensione dell'ambito di applicazione di un quadro per la progettazione ecocompatibile dotato di maggiori ambizioni in tema di sostenibilità può risolversi in un successo soltanto a fronte di un rafforzamento delle risorse della Commissione europea e degli Stati membri commisurato alle ambizioni.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Per monitorare l'attuazione e gli impatti del presente regolamento si utilizzerà la serie di indicatori principali esposta di seguito.

In termini di migliore sostenibilità ambientale dei prodotti e di migliore accesso a informazioni relative alla sostenibilità lungo la catena di fornitura:

·numero di gruppi di prodotti disciplinati da atti delegati in applicazione dell'articolo 5;

·variazione stimata delle emissioni di inquinanti e gas a effetto serra (anche tramite assorbimenti) nelle catene del valore del settore manifatturiero che fornisce prodotti regolamentati al mercato interno dell'UE;

·variazione stimata del consumo di energia e dell'efficienza energetica, nonché del consumo di acqua e dell'efficienza idrica, per i pertinenti prodotti regolamentati messi in servizio o immessi sul mercato interno dell'UE; produttività delle risorse (efficienza dei materiali);

·durata media dei pertinenti prodotti regolamentati come conseguenza 1) della loro durabilità intrinseca, 2) delle operazioni di manutenzione, riparazione e miglioramento cui sono stati sottoposti e 3) del numero di utilizzatori successivi;

·contributo dei materiali riciclati post-consumo alla domanda di materie prime del mercato interno (per i metalli non preziosi, le materie prime critiche e la plastica);

·percentuale di utilizzo di materiali circolari (quota della domanda di materiali soddisfatta da materie prime secondarie) (in percentuale sull'utilizzo totale di materiali).

In termini di incentivi a favore di modelli imprenditoriali e prodotti più sostenibili:

·valore aggiunto e sue componenti per attività;

·appalti pubblici verdi (la quota di procedure di appalto pubblico al di sopra delle soglie UE, per numero e valore, che contengono elementi ambientali);

·impatto sui consumatori dovuto alle variazioni del costo dei prodotti e del valore in funzione dell'uso;

·"investimenti lordi in beni materiali", "numero di persone occupate" e "valore aggiunto al costo dei fattori" nel settore del riciclaggio e in quello della riparazione e del riutilizzo.

In termini di migliore applicazione del quadro legislativo per i prodotti sostenibili:

·tipi di prescrizioni introdotte, compreso il passaporto digitale del prodotto;

·tasso di non conformità alle prescrizioni introdotte per i prodotti disciplinati dagli atti delegati.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta si basa su una struttura e una direttiva preesistenti, in uso da oltre 15 anni per disciplinare i prodotti connessi all'energia tramite diritto derivato. Analogamente, gran parte delle misure introdotte con il presente regolamento non è immediatamente applicabile ma dovrebbe far seguito all'adozione dell'atto giuridico, tramite adozione di atti delegati e di esecuzione. Sono immediatamente applicabili soltanto le misure relative all'elusione e alla divulgazione di informazioni sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Dopo l'adozione dell'atto giuridico, la Commissione adotta un piano di lavoro contenente un elenco indicativo dei gruppi di prodotti per i quali intende adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4. Tale piano riprenderà il costante lavoro svolto nell'ambito della direttiva vigente, che sarà ricondotto nel quadro del nuovo regolamento.

I summenzionati atti delegati stabiliscono specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili a gruppi di prodotti specifici oppure a una gamma di gruppi di prodotti, qualora tali gruppi di prodotti presentino analogie che consentono l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile comuni. Tali atti delegati possono includere prescrizioni applicabili agli appalti pubblici e alla creazione dei passaporti digitali dei prodotti.

È inoltre possibile adottare atti delegati concernenti il divieto di disfarsi dei prodotti di consumo invenduti e il numero di controlli che le autorità di vigilanza del mercato devono effettuare.

È possibile adottare atti di esecuzione per specificare il formato in cui divulgare le informazioni sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti e per redigere l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per le attività di vigilanza del mercato.

Gli atti delegati e, se del caso, gli atti di esecuzione saranno adottati dopo una meticolosa valutazione degli impatti e un'attenta consultazione dei portatori di interessi, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio.

Gli atti delegati sulle specifiche di progettazione ecocompatibile e sul divieto di disfarsi dei prodotti di consumo invenduti saranno attuati da soggetti economici, in particolare da fabbricanti, importatori e distributori. L'industria potrà avvalersi di orientamenti sui modelli imprenditoriali circolari, corroborati da una piattaforma su scala UE per la diffusione dei modelli imprenditoriali circolari che fornirà informazioni e servizi, tra cui attività di sensibilizzazione, cooperazione, formazione, scambio di migliori pratiche, ecc.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

In linea con la logica alla base della vigente normativa in materia di progettazione ecocompatibile, gli Stati membri da soli non avrebbero la possibilità di attuare misure adeguate senza produrre divergenze nelle prescrizioni per gli operatori economici e senza creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, oneri normativi e costi eccessivi per gli operatori economici. Inoltre gli Stati membri da soli metterebbero inevitabilmente a punto strumenti diversi che renderebbero più complicate le scelte dei consumatori. Se gli Stati membri agissero individualmente vi sarebbe quindi il forte rischio di ritrovarsi con sistemi differenti e in concorrenza reciproca, basati su metodi e approcci diversi, in particolare per i prodotti scambiati in tutto il mercato interno, che darebbero luogo alla frammentazione del mercato e probabilmente a livelli non uniformi di consapevolezza e informazione in merito alle prestazioni ambientali dei prodotti all'interno dell'UE e a costi supplementari per le imprese che operano a livello transfrontaliero.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Un'azione a livello dell'UE è più efficace di un'azione a livello nazionale poiché soltanto la prima è in grado di stabilire specifiche di prodotto e obblighi di informazione comuni e armonizzati sulle caratteristiche di sostenibilità, garantendo la libera circolazione delle merci e fornendo ai consumatori informazioni pertinenti e affidabili sulle caratteristiche di sostenibilità e di circolarità dei prodotti, in qualunque Stato membro siano acquistati. La definizione di prescrizioni comuni a livello dell'UE presenta un chiaro valore aggiunto, in quanto si creerà un mercato interno armonizzato e ben funzionante in tutti gli Stati membri e di conseguenza saranno garantite condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno. Con specifiche minime e obblighi di informazione armonizzati stabiliti a livello dell'UE, i prodotti sostenibili e le pratiche circolari saranno promossi in tutti gli Stati membri, creando un mercato più ampio ed efficiente e quindi maggiori incentivi affinché l'industria li sviluppi. Infine, le dimensioni del mercato unico garantiscono una massa critica che consente all'UE di promuovere la sostenibilità dei prodotti ed esercitare la propria influenza sulla progettazione dei prodotti e la gestione della catena del valore in tutto il mondo. 

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'Unione europea ha già maturato una lunga esperienza nella regolamentazione dapprima dei prodotti che consumano energia e poi di quelli connessi all'energia. L'attuale direttiva 2009/125/CE, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, costituisce la base delle misure specifiche che sono state adottate per i vari prodotti. I vantaggi sono stati documentati nelle relazioni annuali che danno conto dell'impatto della progettazione ecocompatibile e illustrano i benefici, riguardanti principalmente l'energia, accompagnati da altri vantaggi in fatto di emissioni e risorse.

Numerose valutazioni della direttiva sulla progettazione ecocompatibile hanno confermato chiaramente la sua pertinenza ed efficacia come strumento normativo, ma hanno rilevato che vi è il potenziale per migliorarne l'attuazione e l'applicazione. Da una valutazione del 2012, ad esempio, è emerso che sebbene sia ampiamente riconosciuto che gli aspetti relativi all'efficienza energetica del piano d'azione SCP/SIP e della politica dell'UE in materia di efficienza delle risorse possono rientrare nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle misure di esecuzione, alcuni rappresentanti degli Stati membri e talune ONG ambientaliste indicano anche che sono state perse delle occasioni a causa della scarsa attenzione riservata dalle misure di esecuzione ad altri aspetti ambientali. Si è posto inoltre in evidenza il potenziale inutilizzato della direttiva per affrontare aspetti che vanno al di là dell'efficienza energetica, e la stessa valutazione ha concluso che potrebbero esservi stati miglioramenti non energetici di cui non si è tenuto conto in conseguenza della gamma di prodotti, di scelte politiche o dell'analisi tecnica sottostante. Si sono indubbiamente aperte opportunità per un'azione ulteriore, che però devono sempre essere inquadrate nel contesto delle risorse disponibili e di un'attenzione particolare per i benefici più ampi.

Nel marzo 2019 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Prodotti sostenibili in un'economia circolare - Verso un quadro strategico dell'UE in materia di prodotti che contribuisce all'economia circolare". Questo documento ha esaminato la misura in cui le politiche dell'UE in materia di prodotti contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare e ha cercato di individuare i settori potenzialmente in grado di offrire il contributo più importante (ad esempio attraverso un'attuazione più coerente, sinergie più efficaci tra gli interventi politici o una maggiore attenzione ai prodotti da parte degli strumenti politici) approfondendo in particolare una serie di gruppi di prodotti specifici. È emerso che non esiste alcuno strumento politico globale e integrato dell'UE che regolamenti la produzione e il consumo sostenibili di tutti i prodotti e/o la disponibilità e l'affidabilità delle informazioni su tali prodotti per i consumatori. Il documento ha individuato invece un mosaico di strumenti che, pur capaci di affrontare alcuni aspetti riguardanti la circolarità dei prodotti, lasciano tuttavia spazio a un lavoro ulteriore. Il documento rileva inoltre che in alcuni settori di grande importanza (come i prodotti tessili e il mobilio) non esiste alcuno strumento dedicato sistematicamente alla circolarità e che il successo delle politiche di progettazione ecocompatibile nello stimolare la circolarità per i prodotti connessi all'energia deve ancora estendersi ad altri settori rilevanti.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'Unione europea ha approvato un importante piano di ripresa basato su un bilancio rafforzato a lungo termine per il prossimo quadro finanziario pluriennale e un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, che orienta la strategia di ripresa dell'UE. Il Green Deal riconosce i vantaggi di investire nella nostra sostenibilità competitiva costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. Ciò comporta altresì il coinvolgimento di paesi terzi e partner commerciali per garantire la sostenibilità delle catene del valore globali e far sì che le riduzioni delle emissioni europee contribuiscano al calo delle emissioni a livello mondiale, anziché tradursi nel trasferimento della produzione ad alta intensità di carbonio al di fuori dell'Europa. Tutto questo andrà a vantaggio dei cittadini, che potranno fruire di prodotti di elevata qualità, efficienti ed economicamente accessibili, di maggiore durata e più rispettosi dell'ambiente.

Quest'iniziativa rientra nella rubrica 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale), titolo 3 (Mercato unico), e nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima), del quadro finanziario pluriennale. Come illustrato qui di seguito, l'attuazione del presente atto legislativo richiederà risorse umane supplementari e anche alcune spese di sostegno.

Altri settori d'intervento offriranno il loro sostegno: si tratta in particolare dei finanziamenti dell'UE a favore dell'innovazione e degli investimenti destinati alle imprese. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, attraverso la specializzazione intelligente, LIFE e Orizzonte Europa, integra i finanziamenti privati all'innovazione e sostiene l'intero ciclo dell'innovazione allo scopo di proporre soluzioni al mercato. Il Programma Europa digitale dovrebbe varare entro la fine del 2022 un'azione concertata della durata di 18 mesi per proporre e concordare con i pertinenti portatori di interessi la progettazione e i prototipi del passaporto digitale del prodotto in tre settori, anche per quanto riguarda i requisiti di interoperabilità intersettoriale. Il Fondo per l'innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo delle dimostrazioni di soluzioni e tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Nel decennio 2020-2030 erogherà un sostegno di circa 10 miliardi di EUR al fine di portare sul mercato soluzioni industriali volte a decarbonizzare l'Europa e favorirne la transizione verso la neutralità climatica.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'incidenza sul bilancio dipende principalmente dai fattori seguenti:

il riesame, tra il 2022 e il 2026, di 33 regolamenti della Commissione e l'adozione, nel biennio 2022-2023, di cinque nuovi regolamenti nel quadro della vigente direttiva sulla progettazione ecocompatibile; questo lavoro non può essere svolto soltanto dal personale attualmente incaricato dell'attuazione della progettazione ecocompatibile; i 14 regolamenti della Commissione riesaminati nel 2021 continuano a presentare implicazioni in fatto di personale per compiti quali la normazione e gli orientamenti a favore dei portatori di interessi;

la preparazione e l'adozione, tra il 2024 e il 2027, di fino a 18 nuovi atti delegati; il piano di lavoro pluriennale rappresenta una fase essenziale per definire e stabilire la priorità dei gruppi di prodotti; operiamo in base all'ipotesi di un ingresso graduale di quattro prodotti nel 2024, sei nel 2025 e quattro ogni anno a partire dal 2026 per raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa sui prodotti sostenibili, attenuando nel tempo il fabbisogno di risorse. Tra il 2028 e il 2030 si dovrebbero inoltre adottare 12 atti delegati, che avranno un'incidenza sul bilancio e implicazioni in termini di personale nel periodo 2025-2027;

la preparazione di atti di esecuzione (in media uno all'anno a partire dal 2024), se necessario per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, ad esempio in relazione alla vigilanza del mercato, alla divulgazione di informazioni sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti o al riconoscimento di misure di autoregolamentazione; e

lo svolgimento di compiti orizzontali in relazione al passaporto digitale del prodotto, alla vigilanza del mercato e ai controlli doganali, e l'istituzione di una piattaforma europea delle imprese circolari per sostenere lo scambio di esperienze tra operatori economici riguardo all'integrazione della circolarità nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti.

Per il riesame dei regolamenti vigenti, una stima ragionevole basata sull'esperienza prevede che siano necessari in media 0,5 ETP (+ il sostegno di assistenti) per il trattamento di un prodotto, compreso il lavoro di normazione ma escludendo la valutazione tecnica associata al riesame, che è esternalizzata. Gli 11,5 equivalenti a tempo pieno (ETP) attualmente assegnati alla progettazione ecocompatibile nelle tre DG non sono sufficienti per adempiere gli obblighi giuridici. Sono necessarie risorse supplementari pari a 13 ETP nel 2022 e 24 ETP nel 2023, con una graduale diminuzione nel periodo successivo fino a giungere a 19 ETP nel 2027, oltre alla riassegnazione e all'esternalizzazione di studi.

Per quanto riguarda i nuovi gruppi di prodotti nell'ambito dell'iniziativa sui prodotti sostenibili, l'analisi delle nuove prescrizioni e dei compiti di valutazione porta a una stima di circa 0,9 ETP (+ il sostegno di assistenti) per nuovo prodotto. L'analisi della valutazione d'impatto suggerisce una stima di circa 30 nuovi gruppi di prodotti o misure orizzontali rientranti nell'iniziativa sui prodotti sostenibili. Si stima pertanto che saranno necessari 16 ETP nel 2023, con un aumento progressivo fino a 28,5 ETP nel 2027, oltre alla riassegnazione di 8,5 ETP attualmente impegnati nella preparazione dell'iniziativa sui prodotti sostenibili o in altri compiti nelle tre DG capofila. La tabella seguente presenta le stime del fabbisogno supplementare su base annua.

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e successivi

Prodotti esistenti (progettazione ecocompatibile), di cui:

13

24

23

21

20

19

DG GROW

4,5

7

6,5

5,5

4,5

3,5

DG ENV

4

5

4,5

3,5

3,5

3,5

DG ENER

4,5

12

12

12

12

12

Nuovi prodotti nell'ambito dell'iniziativa sui prodotti sostenibili, di cui:

0

16

21,5

23,5

25,5

28,5

DG GROW

0

7

10

11

12

13,5

DG ENV

0

7

10

11

12

13,5

DG ENER

0

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Passaporto digitale del prodotto, di cui:

0,5

2

2

2

2

2

DG GROW

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENV

0,5

1

1

1

1

1

DG ENER

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Sostegno alla vigilanza del mercato, di cui:

0,5

0,5

2

2

2

2

DG GROW

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENV

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENER

0,5

0,5

1

1

1

1

Sostegno al controllo doganale (DG TAXUD)

0

1,5

2

2

2

2

Piattaforma dei modelli imprenditoriali circolari (DG GROW)

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

Totale

14

44

51

51

52

54

La relazione sulla valutazione d'impatto prevede diversi assetti amministrativi per l'attuazione del nuovo quadro legislativo.

Le stime della presente scheda finanziaria si sono basate sulla situazione attuale, con competenze distribuite fra tre DG e la mobilitazione di personale e risorse finanziarie supplementari, in linea con l'aumento dei gruppi di prodotti e le prescrizioni aggiuntive. Quanto alla possibilità di esternalizzazione, la situazione attuale vede già un notevole ricorso ad apporti esterni per la preparazione di misure normative (studi preparatori e di riesame) nonché per il sostegno alle valutazioni d'impatto. Per la piattaforma delle imprese circolari e per coadiuvare le autorità di vigilanza del mercato si prevede un ulteriore ricorso ad apporti esterni, ma ciò non muta la necessità di risorse ulteriori in termini di personale (interno) per i compiti fondamentali di attuazione della normativa, che non possono essere esternalizzati.

Altre risorse sono necessarie anche per sostenere il sistema doganale nell'attuazione delle nuove prescrizioni applicabili ai prodotti importati. Rientra in questo quadro l'analisi dell'impatto dell'iniziativa sui prodotti sostenibili sull'ecosistema TAXUD IT, in particolare sullo sportello unico, riguardante la giustificazione economica, la modellizzazione dei processi operativi, il coordinamento con le autorità doganali degli Stati membri, la preparazione per la progettazione e l'attuazione, il sostegno alle prove di conformità e all'introduzione, la manutenzione, la gestione dei gruppi delle imprese doganali, i contributi al MASP-C e alle riunioni dell'ECCG.

Nello stimare le risorse supplementari descritte dettagliatamente nella presente scheda finanziaria è stata valutata attentamente la possibilità di riassegnare il personale all'interno di ciascuna DG, oltre alla ridistribuzione del personale che già lavorava all'attuazione della progettazione ecocompatibile e alla preparazione della proposta legislativa. Nelle stime sono state integrate le rare possibilità di riassegnazione. Per quanto riguarda il tipo di risorse umane necessarie, una parte importante di quelle richieste è costituita da AC, soprattutto nei primi anni del periodo, mentre a partire dal 2023 saranno richiesti altri tre END. In entrambi i casi si tratta di agevolare l'aumento graduale del personale permanente da 26,5 ETP nel 2023 a 45 nel 2027. Il personale permanente è tuttavia necessario per coordinare le procedure decisionali, rappresentare l'istituzione e garantire la gestione dei contratti. È suddiviso in un 87 % di AD e in un 13 % di AST.

Per quanto riguarda le spese amministrative diverse da quelle per il personale, le basi del calcolo sono le seguenti, che rispecchiano il raddoppio del numero di prodotti disciplinati:

i costi delle missioni sono stati stimati sulla base dei bilanci attuali (senza tener conto dell'effetto della crisi sanitaria) e di un raddoppiamento tra il 2024 e il 2027, che corrisponde all'estensione dell'ambito di applicazione e alla necessità di presentare e illustrare il nuovo quadro ai portatori di interessi;

i costi per le riunioni del forum sulla progettazione ecocompatibile si basano sui costi attuali della DG ENER, con un incremento nella frequenza media delle riunioni da sei a nove all'anno dovuto al maggior numero di prodotti disciplinati;

i costi per i gruppi di esperti si basano sui costi attuali associati al comitato per la progettazione ecocompatibile, con il medesimo incremento nella frequenza delle riunioni; i costi delle riunioni del comitato riguardanti gli atti di esecuzione sono stati stimati sulla base dei costi equivalenti della DG ENV per il periodo 2024-2026, quando si dovranno preparare gli atti di esecuzione.

Per quanto riguarda le spese operative sono state mantenute le ipotesi seguenti:

per ciascun riesame, uno studio di sostegno del costo di 300 000 EUR sulla base dei costi attualmente sostenuti nell'ambito della progettazione ecocompatibile; per ciascun nuovo prodotto, uno studio di sostegno del costo di 400 000 EUR, che dovrebbe essere più complesso degli attuali studi preparatori svolti nell'ambito della progettazione ecocompatibile, e un costo supplementare di 800 000 EUR per la preparazione di regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti, se necessaria, che è prevista per metà dei nuovi prodotti. Il calendario dei riesami e degli studi preparatori segue le stesse ipotesi adottate per il personale, ma il bilancio corrispondente è impegnato due anni prima della data di adozione prevista;

per gli studi orizzontali, riguardanti ad esempio la metodologia, il piano di lavoro, la vigilanza del mercato, si stima un costo di circa 1 milione di EUR all'anno tra il 2022 e il 2024, da ripartire tra la DG GROW e la DG ENV;

per la preparazione del passaporto digitale del prodotto saranno necessari studi specifici, coordinati dalla DG GROW: tre studi di sostegno e sviluppo delle infrastrutture informatiche in materia di vettori di dati, diritti di accesso e sicurezza dell'accesso, gestione dei dati e registro (1 milione di EUR dal 2022 al 2024); per la manutenzione del registro del passaporto del prodotto si stima una spesa di 0,1 milioni di EUR dal 2025 al 2026; la preparazione del passaporto digitale del prodotto potrebbe richiedere anche lo sviluppo di infrastrutture informatiche per la banca dati SCIP di sostanze estremamente preoccupanti ma, nel momento in cui viene redatta la presente scheda finanziaria, non è ancora stata effettuata una valutazione precisa di questo aspetto; le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea;

il sostegno amministrativo e tecnico alla piattaforma dei modelli imprenditoriali circolari è stimato a 0,5 milioni di EUR dal 2024 al 2027, sulla linea di bilancio della DG GROW;

il sostegno alla vigilanza del mercato e alle dogane assumerà la forma di orientamenti e atti di esecuzione (conteggiati tra gli studi orizzontali) ma anche di progetti, ad esempio per attività di formazione, sostegno tecnico alla cooperazione e prove di conformità comuni; un bilancio in aumento da 3 milioni di EUR nel 2024 a 9 milioni di EUR nel 2027, ripartito fra le tre DG capofila, dovrebbe essere assegnato ogni anno (tra il 2024 e il 2027) a un numero di progetti compreso fra tre e dieci;

le nuove specifiche di prodotto potrebbero altresì richiedere lo sviluppo di infrastrutture informatiche in relazione alle attività dello sportello unico doganale dell'UE CERTEX per la DG TAXUD, per cui dal 2023 al 2027 saranno necessari in totale 1,25 milioni di EUR, oltre a un ammontare annuale per la manutenzione pari a 160 000 EUR in seguito alla messa in funzione. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

Per alcune di queste aree di intervento, le competenze del JRC saranno mobilitate mediante accordi di servizi, entro le stime e le dotazioni indicati nella presente scheda finanziaria.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2027,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 87

 Gestione diretta a opera della Commissione:

☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La presente scheda finanziaria legislativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La modalità di gestione dell'iniziativa è la gestione diretta a opera della Commissione. La Commissione sarà assistita da un gruppo di esperti con rappresentanti degli Stati membri e portatori di interessi: il forum sulla progettazione ecocompatibile. La Commissione sarà inoltre assistita da un comitato.

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

Gran parte degli aspetti dell'iniziativa segue procedure standard per l'acquisizione di sostegno tecnico, il coinvolgimento dei portatori di interessi e l'adozione del diritto derivato. Il rischio principale, già illustrato in passato, è l'insufficienza di risorse umane per attuare i piani di lavoro. Vi è anche il rischio che la legislazione adottata in materia di prodotti sia oggetto di procedimenti giudiziari.

Nuovi rischi possono emergere dai nuovi aspetti del quadro dell'iniziativa sui prodotti sostenibili, tra cui l'istituzione e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto e le prescrizioni che incidono, direttamente o indirettamente, su catene di fornitura al di fuori dell'UE.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

Il principale rischio di frode riguarda l'elusione deliberata delle specifiche di prodotto da parte degli operatori economici. Per sventare questo rischio occorre rafforzare le attività di vigilanza del mercato e i controlli doganali.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 88  

di paesi EFTA 89

di paesi candidati 90

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

1

03.02.01.01 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Diss.

NO 91

NO6

NO

3

09.02.02 LIFE - Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

3

09.02.04 LIFE - Transizione all'energia pulita

Diss.

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

·    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

·    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale)

DG: GROW

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 92  03.02.01.01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Impegni

(1a)

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Pagamenti

(2a)

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 93

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG GROW

Impegni

=1a+1b +3

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Pagamenti

=2a+2b

+3

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Pagamenti

(5)

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Pagamenti

=5+ 6

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente)

DG: ENV

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 94  09.02.02 LIFE - Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1a)

2,276

2,948

2,180

2,680

3,680

3,680

17,444

Pagamenti

(2a)

0,683

1,567

2,449

2,637

2,780

3,280

4,048

17,444

Linea di bilancio 09.02.02 LIFE - Economia circolare e qualità della vita 95

Impegni

(1b)

0

0

0,400

0,350

0,350

0,150

1,250

Pagamenti

(2b)

0

0

0,280

0,365

0,350

0,210

0,450

1,250

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 96  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=1a+1b +3

2,276

2,948

2,580

3,030

4,030

3,830

18,694

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,683

1,567

2,729

3,002

3,130

3,490

4,093

18,694

 

DG: ENER

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 97  09.02.04 LIFE - Transizione all'energia pulita

Impegni

(1a)

1,622

1,596

4,250

5,250

6,250

6,250

25,218

Pagamenti

(2a)

0,487

0,965

2,403

3,488

5,150

5,850

6,875

25,218

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 98  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENER

Impegni

=1a+1b +3

1,622

1,596

4,250

5,250

6,250

6,250

25,218

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,487

0,965

2,403

3,488

5,150

5,850

6,875

25,218



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

3,898

4,544

6,830

8,280

10,280

10,080

43,912

Pagamenti

(5)

1,170

2,532

5,132

6,490

8,280

9,340

10,968

43,912

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

3,898

4,544

6,830

8,280

10,280

10,080

43,912

Pagamenti

=5+ 6

1,170

2,532

5,132

6,490

8,280

9,340

10,968

43,912

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

7,300

8,600

10,600

11,650

14,650

14,450

67,250

Pagamenti

(5)

2,191

4,769

8,841

10,254

12,110

13,310

15,775

67,250

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

7,300

8,600

10,600

11,650

14,650

14,450

67,250

Pagamenti

=5+ 6

2,191

4,769

8,841

10,254

12,110

13,310

15,775

67,250



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: GROW

• Risorse umane

0,383

1,740

2,325

2,469

2,541

2,656

12,113

• Altre spese amministrative

0,005

0,005

0,096

0,097

0,097

0,090

0,390

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

0,388

1,745

2,421

2,566

2,638

2,746

12,503

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: ENV

• Risorse umane

0,671

1,756

2,227

2,371

2,528

2,656

12,208

• Altre spese amministrative

0,005

0,005

0,097

0,096

0,097

0,090

0,390

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,676

1,761

2,324

2,467

2,625

2,746

12,598

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: ENER

• Risorse umane

0,713

2,070

2,214

2,214

2,214

2,214

11,639

• Altre spese amministrative

0,005

0,005

0,097

0,097

0,096

0,090

0,390

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,718

2,075

2,311

2,311

2,310

2,304

12,029

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: TAXUD

• Risorse umane

0,000

0,236

0,314

0,314

0,314

0,314

1,492

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,000

0,236

0,314

0,314

0,314

0,314

1,492

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

9,081

14,416

17,970

19,308

22,537

22,559

105,871

Pagamenti

3,972

10,585

16,211

17,912

19,997

21,419

15,775

105,871

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Obiettivi specifici:

n. 1: migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e l'accesso a informazioni relative alla sostenibilità lungo la catena di fornitura;

n. 2: incentivare modelli imprenditoriali e prodotti più sostenibili per migliorare la conservazione del valore;

n. 3:    migliorare l'applicazione del quadro legislativo per i prodotti sostenibili.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027 e successivi

TOTALE

RISULTATI

Tipo 99

Costo medio

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

n.

Costo

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 100

Migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e l'accesso a informazioni relative alla sostenibilità lungo la catena di fornitura

- Risultato

Atti delegati (riesami)

0,300

-

-

7

2,100

6

1,800

5

1,500

5

1,500

23

6,900

- Risultato

Atti delegati (prodotti nuovi)

0,800

-

-

4

3,200

6

4,800

4

3,200

12

9,600

26

20,800

- Risultato

Atti di esecuzione (vigilanza del mercato, beni invenduti)

1,000

-

-

1

1,000

1

1,000

1

1,000

3

3,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1

-

-

12

6,300

13

7,600

10

5,700

17

11,100

52

30,700

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2

Incentivare modelli imprenditoriali e prodotti più sostenibili per migliorare la conservazione del valore

- Risultato

Sostegno alla piattaforma delle imprese circolari 101

0,500 all'
anno

-

-

-

-

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

4

2,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 2

-

-

-

-

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

4

2,000

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3

Migliorare l'applicazione del quadro legislativo per i prodotti sostenibili

- Risultato

Progetti a sostegno della vigilanza del mercato

1,000 per progetto

-

-

-

-

3

3,000

6

6,000

9

9,000

9

9,000

27

27,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 3

-

-

-

-

3

3,000

6

6,000

9

9,000

9

9,000

27

27,000

TOTALI

-

-

-

-

16

9,800

20

14,100

20

15,200

27

20,600

83

59,700

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

·    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

·    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,766

5,801

7,080

7,368

7,597

7,839

37,451

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,290

0,290

0,290

0,270

1,170

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

Esclusa la RUBRICA 7 102
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

 

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

·    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

·    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027 e successivi

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (Sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

8

28,5

38

42

44

45

di cui DG GROW

0

7

11

13

14

15

DG ENV

4

9

12

14

15

15

DG ENER

4

11

13

13

13

13

DG TAXUD

0

1,5

2

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 103

20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

6

15,5

13,0

9,0

8,0

9,0

di cui DG GROW

4,5

7,5

7

5

4

3,5

DG ENV

0,5

4

4

2

2

3,5

DG ENER

1

4

2

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 104

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

14

44,0

51,0

51,0

52,0

54,0

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Per i desk officer:

preparazione di contratti esterni a sostegno degli studi preparatori, della valutazione d'impatto, della valutazione delle norme armonizzate (capitolato d'oneri o intesa amministrativa, valutazione e monitoraggio);

supervisione degli studi preparatori e di riesame o di altri studi in preparazione del piano di lavoro, degli atti di esecuzione e degli atti delegati;

consultazione del forum sulla progettazione ecocompatibile, consultazione dell'OMC, procedura di adozione interna;

follow-up degli atti delegati comprendente il mandato di normazione, il monitoraggio e la pubblicazione di norme armonizzate;

orientamenti per l'industria riguardo all'attuazione e per le autorità di vigilanza del mercato riguardo alle attività di vigilanza;

contributo ai compiti orizzontali comprese la valutazione dei risultati, la presentazione della normativa ai portatori di interessi, la preparazione di note informative, la corrispondenza, ecc.

Per gli assistenti:

organizzazione di riunioni (ordini del giorno, inviti, follow-up amministrativo, verbali, registro dei gruppi di esperti);

procedure decisionali (voci di Decide, inviti a presentare prove, comitati, preparazione di documenti compreso l'editing giuridico, richieste di traduzione e di pubblicazione);

procedure finanziarie (preparazione del piano di gestione, dei bandi di gara o degli ordini di servizio o di AA, valutazioni, richieste di impegni e pagamenti, relazioni).

Personale esterno

Supervisione degli studi preparatori e di riesame o di altri studi in preparazione del piano di lavoro, degli atti di esecuzione e degli atti delegati;

consultazione del forum sulla progettazione ecocompatibile, consultazione dell'OMC;

follow-up degli atti delegati comprendente il mandato di normazione, il monitoraggio e la pubblicazione di norme armonizzate;

orientamenti per l'industria riguardo all'attuazione e per le autorità di vigilanza del mercato riguardo alle attività di vigilanza;

contributo ai compiti orizzontali comprese la valutazione dei risultati, la presentazione della normativa ai portatori di interessi, la corrispondenza, ecc.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

·può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Gli studi, gli appalti o i progetti a sostegno dell'attuazione della normativa saranno finanziati dai programmi esistenti e dalle dotazioni di bilancio esistenti che sostengono l'attuazione delle politiche, nell'ambito delle rubriche 1 e 3 del quadro finanziario pluriennale. Non è necessaria alcuna riprogrammazione. Il fabbisogno di bilancio sarà integrato nei piani di gestione annuali e seguirà le procedure standard.

Le linee di bilancio interessate sono quelle che già sostengono l'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile nelle DG interessate:

03.02.01.01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi per la DG GROW;

09.02.02 LIFE - Economia circolare e qualità della vita per la DG ENV;

09.02.04 LIFE - Transizione all'energia pulita per la DG ENER.

·    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

·    comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

·    non prevede cofinanziamenti da terzi

·    prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 105

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

·    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

·    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

·    sulle risorse proprie

·    su altre entrate

·indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 106

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Come previsto all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 relativo al codice doganale dell'Unione.
(2)    COM(2020) 98 final.
(3)    COM(2022) 141 final.
(4)    COM(2022) 144 final.
(5)    COM(2022) 143 final.
(6)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(7)    COM(2019) 640 final.
(8)    COM(2020) 102 final.
(9)    COM(2021) 350 final.
(10)    Anche in sinergia con le azioni previste dal piano d'azione per l'inquinamento zero (COM (2021) 400 final).
(11)    Stabilito nella raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
(12)    COM(2022) 71 final.
(13)    Come ad esempio il pacchetto "Pronti per il 55 %":      https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541 .
(14)    SWD(2019) 92 final.
(15)    " Valutazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/EC) ", Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), 2012; " Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive ", Ecofys, giugno 2014; " L'azione dell'UE per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica: significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l'importante contributo a una maggiore efficienza energetica ", Corte dei conti europea , relazione speciale 01/2020.
(16)     Comunicazione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" .
(17)    " Valutazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ", pag. 19.
(18)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniziativa-per-i-prodotti-sostenibili_it .
(19)    COM(2022) 71 final.
(20)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(21)     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final_opinion_2021_sbgr2_10_ecodesign.pdf .
(22)    La piattaforma sosterrà la diffusione dei modelli imprenditoriali circolari e convoglierà informazioni e servizi, comprese iniziative di sensibilizzazione, cooperazione, formazione e scambio di migliori pratiche. Essa si baserà sulle competenze e sui servizi delle attuali azioni dell'UE, in particolare la piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare, i consulenti in materia di sostenibilità della rete Enterprise Europe e la rete dei cluster europei di tecnologie verdi.
(23)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(24)    GU C , pag. .
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).
(27)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).
(28)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).
(29)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(30)    P9_TA(2020)0318.
(31)     P9_TA(2021)0040 .
(32)    13852/20.
(33)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(35)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541 .
(36)    Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(37)    Secondo la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ("Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final) e secondo la [proposta di direttiva sull'efficienza energetica].
(38)    Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
(39)    Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
(40)    Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
(41)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(42)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(43)    Comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (COM(2008) 400), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0400&qid=1650872755614 .
(44)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(45)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(46)    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(47)    COM(2021) 802 final.
(48)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(49)    Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(50)    Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(51)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
(52)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(53)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(54)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(55)    Comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" (COM(2008) 400).
(56)    Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
(57)    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(58)    Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(59)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(60)    Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(61)    Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(62)    Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(63)    Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(64)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
(65)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(66)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(67)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(68)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(69)    Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(70)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(71)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(72)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(73)    [Una volta adottata, aggiungere il riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final)].
(74)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(75)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(76)    Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(77)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(78)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(79)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(80)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(81)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(82)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ).
(83)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(84)    Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(85)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(86)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(87)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(88)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(89)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(90)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(91)    Sono in corso negoziati di associazione di paesi candidati e paesi terzi al programma per il mercato unico.
(92)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(93)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(94)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(95)    La proposta prevede lo sviluppo di infrastrutture informatiche nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane per agevolare l'applicazione delle specifiche di prodotto sui prodotti importati e per garantire l'interoperabilità con il passaporto digitale del prodotto. A tale scopo sarà necessario mettere risorse finanziarie a disposizione della DG TAXUD. In questo momento non è possibile determinare con certezza il livello di risorse adeguato per quest'opera; si stima però che il bilancio massimo necessario potrebbe ammontare a 1,250 milioni di EUR per il periodo 2024-2027, mentre successivamente sarà necessario un ammontare annuale per la manutenzione pari a 0,160 milioni di EUR. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.
(96)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(97)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(98)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(99)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(100)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(101)    La piattaforma europea delle imprese circolari dovrebbe promuovere lo scambio di esperienze tra i soggetti economici per l'integrazione della circolarità nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti.
(102)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(103)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(104)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(105)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.
(106)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 30.3.2022

COM(2022) 142 final

ALLEGATI

della

proposta di

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE

{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}


ALLEGATO I

Parametri di prodotto

È possibile utilizzare, secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

(a)durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;

(b)facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità e tempi di consegna delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

(c)facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;

(d)facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

(e)astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;

(f)uso di sostanze, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;

(g)consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, compresi gli effetti di fattori fisici e di aggiornamenti del software e del firmware sull'efficienza del prodotto nonché l'impatto sulla deforestazione;

(h)uso o contenuto di materiali riciclati;

(i)peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e rapporto prodotto/imballaggio;

(j)incorporazione dei componenti utilizzati;

(k)quantità, caratteristiche e disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

(l)impronta ambientale del prodotto, espressa come quantificazione, conformemente all'atto delegato applicabile, degli impatti ambientali del prodotto nel ciclo di vita, in relazione a una o più categorie di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto;

(m)impronta di carbonio del prodotto;

(n)rilascio di microplastiche;

(o)emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto;

(p)quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;

(q)condizioni d'uso.

ALLEGATO II

Procedura per la definizione delle specifiche di prestazione

Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:

(1)un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato una serie di modelli rappresentativi del prodotto o dei prodotti in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni del prodotto rispetto ai parametri di cui all'allegato I (alla luce delle prescrizioni orizzontali o specifiche del prodotto), tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi aumento significativo di altri impatti ambientali nel ciclo di vita e perdite significative di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

Le prestazioni dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi sono presi in considerazione nel corso dell'analisi di cui al primo comma nonché al momento di fissare le specifiche.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.

Qualsiasi limite di concentrazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), si basa su un'analisi esaustiva della sostenibilità delle sostanze e delle loro alternative individuate, e non deve avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Qualsiasi specifica di prestazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), tiene conto delle valutazioni sulla sicurezza chimica esistenti, effettuate dagli organismi dell'Unione competenti per le sostanze in questione, nonché dei criteri di sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione per le sostanze chimiche e i materiali, elaborati dalla Commissione. I limiti di concentrazione proposti tengono conto anche degli aspetti di esecutività, come i limiti di rivelazione analitica.

Se del caso, l'analisi di cui al primo comma tiene conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici sul prodotto durante la sua durata prevedibile, nonché del potenziale del prodotto di migliorare la resilienza climatica in tutto il suo ciclo di vita.

Si deve effettuare un'analisi di sensibilità per i fattori pertinenti, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime e delle tecnologie necessarie, i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti a evitare le emissioni di gas a effetto serra.

(2)Per l'elaborazione delle analisi tecniche, ambientali ed economiche si tiene conto delle informazioni pertinenti disponibili nel quadro di altre attività dell'Unione, tra cui le informazioni tecniche usate come base per il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE e i criteri per gli appalti pubblici verdi o da essi tratte.

Ciò vale anche per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari di progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione.

(3)La data di entrata in vigore delle specifiche di prestazione tiene conto, se del caso, del tempo necessario per adeguare la progettazione del prodotto e i suoi processi di produzione.

ALLEGATO III

Passaporto digitale del prodotto

(articolo 8)

I requisiti relativi al passaporto del prodotto di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano, tra quelle indicate di seguito, le informazioni che possono o devono essere incluse nel passaporto del prodotto:

(a)informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, o da altra legislazione dell'Unione applicabili al gruppo di prodotti;

(b)identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

(c)codice GTIN (Global Trade Identification Number), di cui alla norma ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;

(d)codici pertinenti dei prodotti, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 ;

(e)informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;

(f)manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto;

(g)informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7;

(h)identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;

(i)identificativi univoci del sito;

(j)informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e il suo numero EORI;

(k)nome, recapiti e codice identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, o all'articolo 15 del regolamento (UE) [.../...] relativo alla sicurezza generale dei prodotti, o di compiti analoghi a norma di altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto.

Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 individuano le informazioni riguardanti le specifiche di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto del prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l'eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.

ALLEGATO IV

Controllo interno della produzione

(Modulo A)

1.Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

2.Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;

descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;

un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni approvate per rispettare le prescrizioni, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;

i risultati delle misurazioni effettuate in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento alle specifiche di progettazione ecocompatibile precisate nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

i verbali delle prove; e

una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3.Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.

4.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 37, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V

Dichiarazione di conformità UE

(articolo 37)

La dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi seguenti:

(1)n. .... (identificazione univoca del prodotto);

(2)nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario;

(3)la presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;

(4)oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine);

(5)l'oggetto della dichiarazione descritto in precedenza è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione;

(6)riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

(7)ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto ... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione ... (numero);

(8)se del caso, il riferimento ad altra legislazione dell'Unione applicata che dispone l'apposizione del marchio CE; e

(9)l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario;

(10)informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

ALLEGATO VI

Contenuto degli atti delegati

(articolo 4)

Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 devono specificare gli elementi tecnici seguenti:

(1)la definizione dei gruppi di prodotti che disciplinano;

(2)le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti disciplinati, in linea con l'articolo 4 e sulla base dei parametri di cui all'allegato I;

(3)se del caso, i parametri di cui all'allegato I per i quali non è necessaria alcuna specifica di progettazione ecocompatibile;

(4)le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell'articolo 32;

(5)se pertinenti, i metodi transitori e le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o le specifiche comuni da utilizzare;

(6)il modulo di valutazione della conformità da utilizzare in applicazione dell'articolo 4, secondo comma, stabilito all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo di cui all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di questa procedura specifica.

Se a norma di altra legislazione dell'Unione si devono usare per lo stesso prodotto moduli di valutazione della conformità diversi di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, il modulo definito nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 prevale per quanto riguarda la specifica di progettazione ecocompatibile in causa;

(7)le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, anche per quanto riguarda gli elementi della documentazione tecnica che consentono di verificare la conformità del prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, eventuali obblighi di informazione supplementari a norma degli articoli 30 e 31;

(8)le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo. scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;

(9)la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

(10)la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato, tenuto conto dei progressi tecnologici.

ALLEGATO VII

Criteri per le misure di autoregolamentazione

(articolo 18)

Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.

1.    Partecipazione aperta

Le misure di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di qualsiasi operatore che immetta sul mercato un prodotto disciplinato dalla misura di autoregolamentazione, compresi gli operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione. Gli operatori economici che intendono introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura.

2.    Sostenibilità e valore aggiunto

Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.

3.    Rappresentatività

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'industria e le sue associazioni che partecipano a una misura di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato. Occorre vigilare sul rispetto della legislazione dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente gli accordi anticoncorrenziali.

4.    Obiettivi quantificati e scaglionati

Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.

5.    Coinvolgimento della società civile

Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.

6.    Monitoraggio e relazioni

La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione deve essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione deve abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità alle prescrizioni della misura. Deve inoltre stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità alle prescrizioni fissate dalla misura di autoregolamentazione.

Ogni anno ciascun firmatario deve comunicare tutte le informazioni e i dati necessari affinché l'ispettore indipendente possa verificare in maniera attendibile la conformità del firmatario alla misura di autoregolamentazione.

L'ispettore indipendente deve redigere una relazione di conformità alla fine di ciascun periodo di riferimento di un anno.

Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva.

7.    Rapporto costi-efficacia della gestione di una misura di autoregolamentazione

I costi di gestione della misura di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Direttiva 2009/125/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

-

Articolo 4

Articolo 23

Articolo 5

Articoli da 37 a 39

Articolo 6

Articolo 3

Articolo 7

Articoli da 63 a 65

Articolo 8

Articoli 21 e 36

Articolo 9

Articolo 34

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 62

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 7

Articolo 15

Articoli 4 e 5

-

Articoli da 8 a 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 17

-

Articolo 20

Articolo 22

Articoli da 24 a 33

Articolo 35

Articoli da 40 a 61

Articolo 66

Articolo 19

Articolo 67

Articolo 20

Articolo 68

Articolo 21

Articolo 69

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 70

Articolo 25

Articolo 71

Articolo 26

-

ALLEGATO I

Articoli 5 e 7, ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

-

ALLEGATO III

ALLEGATO III

-

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

-

ALLEGATO VI

ALLEGATO V

ALLEGATO VII

ALLEGATO VI

ALLEGATO VIII

ALLEGATO VII

ALLEGATO IX

-

ALLEGATO X

ALLEGATO VIII

(1)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).