27.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL’USO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE) — VERSIONE RIVEDUTA

(2021/C 200/01)

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie

[ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013]

Edizione riveduta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

«Il presente documento di lavoro è stato elaborato dai servizi della Commissione. Nell’ambito del diritto UE applicabile esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi incaricati del monitoraggio, del controllo e dell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l’interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale».

INDICE

Capitolo 1 —

Introduzione 6

1.1.

Obiettivo 6

1.2.

Perché utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi? 6

Capitolo 2 —

Principi orizzontali e ambito di applicazione 7

2.1.

Quando usare i costi semplificati 7

2.2.

Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi 7

2.2.1.

Principio 7

2.2.2.

Eccezione: casi in cui l’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio (sezione riveduta a seguito del regolamento finanziario) 7

2.2.3.

Applicazione nel tempo e disposizioni transitorie 10

2.3.

Combinazione di opzioni 11

2.3.1.

Principi generali 11

2.3.2.

Esempi di combinazioni 11

2.4.

Appalti pubblici e utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi 12

2.4.1.

Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi nel caso degli appalti pubblici 12

2.4.2.

Utilizzo del tasso forfettario per il calcolo dei costi diretti per il personale in operazioni attuate tramite appalti pubblici 14

2.5.

Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme sugli aiuti di Stato 15

2.5.1.

Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con il regolamento generale di esenzione per categoria e con il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo 15

2.6.

Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette 16

2.6.1.

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento (articolo 61 dell’RDC) 16

2.6.2.

Operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e alle quali non si applica l’articolo 61, paragrafi da 1 a 6, dell’RDC 17

2.7.

Caso specifico del FESR e dell’FSE: finanziamento incrociato 18

2.7.1.

Dichiarazione delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC in relazione alle opzioni semplificate in materia di costi 18

2.7.2.

Esempi 18

2.8.

Norme specifiche per il FEASR e la CTE 19

Capitolo 3 —

Tipi di opzioni semplificate in materia di costi 19

3.1.

Finanziamenti a tasso forfettario 19

3.1.1.

Definizione delle categorie di costi 19

3.1.2.

Sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario per calcolare categorie di costi specificate nell’RDC e nei regolamenti specifici dei fondi 20

3.1.2.1.

Metodi di calcolo dei costi indiretti 21

3.1.2.2.

Tasso forfettario per determinare i costi diretti per il personale 21

3.1.2.3.

Tasso forfettario per determinare tutti gli altri costi dell’operazione diversi dai costi diretti per il personale 22

3.1.2.4.

Giustificazione dei tassi forfettari stabiliti nell’RDC 23

3.1.2.5.

Applicazione nel tempo 23

3.2.

Tabelle standard di costi unitari 25

3.2.1.

Principi generali 25

3.2.2.

Costi per il personale calcolati in base a una tariffa oraria (articolo 68 bis, paragrafi da 2 a 4, dell’RDC) 26

3.2.3.

Determinazione dei costi ammissibili per il personale tramite la tariffa oraria calcolata 27

3.2.4.

Personale impiegato a tempo parziale nell’ambito dell’operazione con una percentuale di tempo fissa 28

3.2.5.

Applicazione nel tempo 28

3.3.

Somme forfettarie 29

3.3.1.

Principi generali 29

3.3.2.

Cambiamenti introdotti dal regolamento finanziario e applicazione nel tempo 29

3.3.3.

Esempi di somme forfettarie 29

3.4.

Caso specifico di tassi forfettari per l’assistenza tecnica 30

3.4.1.

Ambito di applicazione 30

3.4.2.

Domande di pagamento e rimborsi 31

3.4.3.

Incidenza del tasso forfettario sulla dotazione assegnata all’AT nel PO/programma di sviluppo rurale 32

3.4.4.

Pista di controllo e incidenza delle rettifiche 32

Capitolo 4 —

Elaborazione di opzioni semplificate in materia di costi 32

4.1.

Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere stabilite in anticipo 33

4.2.

Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile 33

4.2.1.

Principi generali 33

4.2.1.1.

Il metodo deve essere giusto 33

4.2.1.2.

Il metodo deve essere equo 33

4.2.1.3.

Il metodo deve essere verificabile 33

4.2.2.

Le metodologie nella pratica 34

4.2.2.1.

Uso di dati «statistici», valutazioni di esperti o altre informazioni oggettive [articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i)]. 34

4.2.2.2.

Uso di dati dei singoli beneficiari [articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), dell’RDC] 34

4.3.

Progetto di bilancio 35

4.3.1.

Utilizzo di un progetto di bilancio in relazione ad altri fondi come metodo per stabilire costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario 37

4.4.

Uso di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari tratti da altri ambiti 37
Da altre politiche dell’Unione 37
Articolo 67, paragrafo 5, lettera b), dell’RDC 37
Articolo 68, primo comma, lettera c), dell’RDC 38
Da meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dagli Stati membri 38
Tassi forfettari del periodo 2007-2013 39
Come valutare se le tipologie di operazioni e di beneficiari sono analoghe? 39

4.5.

Uso dei tassi previsti dall’RDC o dalle norme specifiche di ciascun fondo 39

4.6.

Adeguamento nel tempo dei tassi forfettari, delle somme forfettarie e delle tabelle standard di costi unitari 39

4.7.

Metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo 39

Capitolo 5 —

Conseguenze per l’attività di audit e controllo 40

5.1.

Necessità di un approccio comune di audit e controllo 40

5.2.

Il ruolo dell’autorità di audit nell’elaborazione delle OSC 40

5.3.

Verifiche di gestione generali e approccio di audit 40

5.3.1

Verifica della corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’opzione semplificata in materia di costi 41

5.3.2.

Verifica della corretta applicazione del metodo 41

5.3.2.1.

Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari 42

5.3.2.2.

Verifica della corretta applicazione delle tabelle standard di costi unitari 42

5.3.2.3.

Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie 43

5.3.2.4.

Verifica in caso di combinazione di opzioni nell’ambito della stessa operazione 43

5.3.3.

Errori o irregolarità potenziali legati all’utilizzo delle OSC 43

Allegato I —

Esempi di opzioni semplificate in materia di costi 45

Allegato II —

Esempio di compatibilità delle OSC con le norme sugli aiuti di Stato 51

Allegato III —

Misure specifiche per le OSC e il FEASR 54

Allegato IV —

Misure specifiche per le OSC e il FEAMP 60

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1.   Obiettivo

Il presente documento fornisce orientamenti tecnici sui costi dichiarati in base a un tasso forfettario, a somme forfettarie e a tabelle standard di costi unitari (di seguito denominati «opzioni semplificate in materia di costi») applicabili ai fondi SIE e intende divulgare le migliori pratiche al fine di incoraggiare gli Stati membri a utilizzarli. Il documento passa in rassegna le possibilità offerte dal quadro giuridico dei fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020.

Elaborata dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (il «regolamento finanziario») il 2 agosto 2018, la presente edizione riveduta degli orientamenti tiene conto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1303/2013 (2) (regolamento recante disposizioni comuni o «RDC») e al regolamento (UE) n. 1304/2013 (3) (regolamento relativo al Fondo sociale europeo o «regolamento FSE») dal regolamento finanziario. Tali modifiche traggono spunto dalle possibilità introdotte nel 2014 e le estendono, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione (4). Estendono inoltre a tutti i fondi SIE una serie di opzioni che erano state precedentemente previste solo per i regolamenti specifici dei fondi.

La presente revisione degli orientamenti fornisce inoltre ulteriori chiarimenti in risposta alle domande poste dagli Stati membri e dalle parti interessate nel corso dell’attuale periodo di programmazione.

I presenti orientamenti non riguardano i piani d’azione comuni, le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate nel quadro dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE (5) né i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera e), dell’RDC.

1.2.   Perché utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi?

Se si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi (OSC), i costi ammissibili di un’operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale. Le opzioni semplificate in materia di costi sono pertanto un metodo di calcolo dei costi ammissibili di un’operazione da utilizzare in alternativa al metodo tradizionale: il calcolo è infatti effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati [articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell’RDC, di seguito denominati «costi reali»]. Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi; questa caratteristica delle opzioni semplificate in materia di costi è fondamentale, giacché riduce notevolmente gli oneri amministrativi.

Con il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, inoltre, le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi SIE possono concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici, in quanto la raccolta e la verifica dei documenti (finanziari) comporta un minor dispendio di risorse.

Tale approccio faciliterà anche l’accesso dei piccoli beneficiari ai fondi SIE (6) (FSE, FESR, FEASR, FEAMP e FC) grazie alla semplificazione del processo di gestione.

Infine le opzioni semplificate in materia di costi contribuiscono a un impiego più corretto ed efficiente dei fondi SIE (minore tasso di errore). Per molti anni la Corte dei conti europea ha raccomandato a più riprese alla Commissione di incoraggiare ed estendere l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi, soprattutto perché sono meno soggette ad errori. Nella sua relazione annuale 2017 (7) la Corte ha rilevato che, nei cinque anni precedenti, per 135 delle 1 437 operazioni sottoposte a audit si era fatto ricorso alle OSC. In queste operazioni non sono stati rilevati errori quantificabili. Ciò ha portato la Corte a concludere che i progetti che si avvalgono delle OSC sono meno soggetti a errori rispetto a quelli che utilizzano i costi reali (8). Inoltre, nella relazione speciale 2018 sulle nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale, la Corte ha concluso che le OSC conducono a una semplificazione significativa e alleviano l’onere amministrativo tanto per i beneficiari quanto per le autorità degli Stati membri (9).

CAPITOLO 2

Principi orizzontali e ambito di applicazione

2.1.   Quando usare i costi semplificati

I costi semplificati possono essere utilizzati soltanto nel caso di operazioni finanziate mediante sovvenzioni e assistenza rimborsabile (articolo 67, paragrafo 1, dell’RDC).

Oltre ai casi in cui l’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio, si raccomanda di utilizzare i costi semplificati qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

gli Stati membri desiderano che la gestione dei fondi SIE si concentri maggiormente sulle realizzazioni e sul conseguimento dei risultati anziché sulle risorse;

i costi reali sono difficili da verificare (elevato numero di documenti giustificativi a fronte di importi esigui aventi un impatto minimo o nullo sulle realizzazioni previste delle operazioni, criteri di ripartizione complessi ecc.);

sono disponibili dati affidabili sull’esecuzione finanziaria e quantitativa delle operazioni (10);

gestione dei documenti più semplice;

le operazioni rientrano in un quadro standard;

esistono già metodi OSC per tipologie analoghe di operazioni e di beneficiari nell’ambito di un regime finanziato a livello nazionale o di un altro strumento dell’UE.

NB:

Le opzioni semplificate in materia di costi non possono essere utilizzate nel caso in cui il sostegno a un’operazione sia fornito sotto forma di strumento finanziario o di premio. Tuttavia, qualora il sostegno a un’operazione sia fornito sotto forma di una combinazione tra una sovvenzione o l’assistenza rimborsabile e uno strumento finanziario o un premio, le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate per la parte del sostegno che è fornita sotto forma di sovvenzione o di assistenza rimborsabile. Fatte salve talune eccezioni, le opzioni semplificate in materia di costi non sono pertinenti per le operazioni che i beneficiari attuano attraverso procedure di appalto.

2.2.   Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi

2.2.1.    Principio

A eccezione delle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC (11), l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi non è obbligatorio per gli Stati membri. L’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza dei programmi di CTE, può decidere di renderne facoltativo o obbligatorio l’utilizzo per la totalità o per alcune delle categorie di progetti e attività e per la totalità o una parte di un’operazione. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei beneficiari, l’ambito di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi da applicare, ossia la categoria di progetti e attività per i quali esse saranno disponibili, dovrebbe essere specificato e pubblicato nell’invito a presentare proposte.

2.2.2.    Eccezione: casi in cui l’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio (sezione riveduta a seguito del regolamento finanziario)

L’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC stabilisce che per il FESR e l’FSE le operazioni per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario. L’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è pertanto obbligatorio.

Tale disposizione ha lo scopo di limitare i controlli sui costi reali che, tenuto conto del valore modesto di queste operazioni, non sarebbero efficienti sul piano dei costi.

L’importo di 100 000 EUR deve essere considerato l’importo massimo di sostegno pubblico da versare al beneficiario come specificato nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno al beneficiario (FESR e FSE + il corrispondente finanziamento pubblico nazionale da versare al beneficiario in quanto importo massimo stabilito nell’accordo o nella decisione di finanziamento, se del caso). L’importo non comprende l’eventuale contributo pubblico apportato dal beneficiario né le indennità o le retribuzioni versate da terzi a favore dei partecipanti a un’operazione. Soltanto il sostegno pubblico programmato determina l’eventuale applicabilità dell’articolo 67, paragrafo 2 bis.

Qualora l’operazione riceva sostegno tanto dal FESR quanto dall’FSE, ai fini del calcolo del «sostegno pubblico» a favore dell’operazione si tiene conto dell’importo del sostegno fornito da entrambi i fondi. Inoltre, nel caso in cui l’importo complessivo del sostegno pubblico non superi 100 000 EUR, l’obbligo di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi si applica al sostegno fornito da ciascun fondo (vale a dire sia dal FESR sia dall’FSE).

Esempio:

Il progetto di bilancio di un organismo pubblico per un’operazione avente un costo totale ammissibile di 105 000 EUR è il seguente:

(in EUR)

Finanziamento pubblico nazionale

20 000

FSE

22 500

FESR

22 500

Autofinanziamento

25 000

Indennità ai partecipanti versate dal servizio pubblico per l’impiego

15 000

Piano finanziario totale

105 000

Sebbene i costi totali ammissibili siano pari a 105 000 EUR, questa operazione rientra ancora nella categoria di operazioni per le quali i costi semplificati sono obbligatori. Per calcolare il sostegno pubblico a favore dell’operazione si tiene conto del sostegno fornito da entrambi i fondi e del finanziamento pubblico nazionale.

L’autofinanziamento (25 000 EUR) di un organismo pubblico non è preso in considerazione per determinare il sostegno pubblico a favore del beneficiario.

Non sono conteggiate nemmeno le indennità versate ai partecipanti dal servizio pubblico per l’impiego (15 000 EUR), in quanto sono versate ai partecipanti da un soggetto terzo.

Pertanto il sostegno pubblico è pari a 45 000 EUR (FESR+FSE) +20 000 EUR = 65 000 EUR, importo che si situa al di sotto della soglia di 100 000 EUR.

Sono previste due deroghe a tale obbligo:

un’operazione o un progetto facente parte di un’operazione è attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi (cfr. l’articolo 67, paragrafo 4, prima frase, dell’RDC);

operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis  (12) (cfr. l’articolo 67, paragrafo 2 bis, primo comma).

Laddove applicabile l’obbligo di utilizzare le OSC riguarda la totalità delle spese ammissibili dell’operazione, con due deroghe previste dall’articolo 67, paragrafo 2 bis, secondo e terzo comma, dell’RDC:

1)

le categorie di costi a cui è applicato un tasso forfettario.

Queste categorie di costi a cui è applicato un tasso forfettario possono essere calcolate sulla base dei costi reali (ad esempio qualora si utilizzi il tasso forfettario fino al 15 % per i costi indiretti di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), i costi diretti ammissibili per il personale possono essere dichiarati sulla base dei costi reali);

2)

retribuzioni e indennità versate ai partecipanti nel caso in cui sia utilizzato il tasso forfettario fino al 40 % di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC (13).

Qualora sia utilizzato il tasso forfettario fino al 40 % di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC, le indennità e le retribuzioni versate ai partecipanti (che rappresentano costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario) potranno essere rimborsate anche sulla base dei costi reali.

NB: per l’FSE:

prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi era già obbligatorio per le piccole operazioni sostenute dall’FSE. L’ex articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE stabiliva che le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le operazioni per le quali il sostegno pubblico non superava i 50 000 EUR dovevano ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi, fatta eccezione per le operazioni che ricevevano sostegno nell’ambito di un sistema di aiuti di Stato.

Sebbene sia stata soppressa dal regolamento finanziario, tale disposizione continua ad applicarsi alle operazioni sostenute nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario (14).

L’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, si differenzia da quello sancito dall’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC nei seguenti ambiti:

1)

le operazioni per le quali il sostegno costituisce aiuti de minimis sono esentate dall’obbligo di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (15);

2)

le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti non possono essere dichiarate sulla base dei costi reali quando è utilizzato il tasso forfettario del 40 % di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE (in quanto non possono essere dichiarate in aggiunta a tali costi);

3)

solo il sostegno da parte dell’FSE e il corrispondente finanziamento nazionale da versare al beneficiario come precisato nell’accordo sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di 50 000 EUR (in quanto l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE si applica esclusivamente all’FSE).

Sintesi: cambiamenti essenziali introdotti dal regolamento finanziario in merito all’utilizzo obbligatorio delle OSC:

1)

l’obbligo di utilizzare le OSC è esteso al sostegno fornito dal FESR; Con l’introduzione di un nuovo paragrafo 2 bis nell’articolo 67 dell’RDC che si applica sia al FESR sia all’FSE l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE non era più necessario ed è stato pertanto soppresso;

2)

la soglia è stata elevata da 50 000 EUR a 100 000 EUR;

3)

le operazioni per le quali il sostegno costituisce aiuti de minimis sono ora soggette all’obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi.

2.2.3.    Applicazione nel tempo e disposizioni transitorie

L’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC si applica soltanto alle operazioni sostenute nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento finanziario (ossia dal 2 agosto 2018). Esso non si applica ad operazioni sostenute nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati prima di tale data, anche qualora il documento che specifica le condizioni per il sostegno (ad esempio la decisione di finanziamento/la convenzione di sovvenzione) sia emesso dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario. Le operazioni non sostenute nell’ambito di un invito a presentare proposte (ad esempio aggiudicazione diretta) devono rispettare le prescrizioni dell’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC qualora la convenzione di sovvenzione o il documento che specifica le condizioni per il sostegno sia stato firmato dopo il 2 agosto 2018.

In conformità con l’articolo 152, paragrafo 7, dell’RDC, l’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza del programma di CTE, può decidere di non applicare le OSC obbligatorie per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018. Tale periodo può essere prorogato per il periodo che l’autorità di gestione (il comitato di sorveglianza per i programmi di CTE) considera adeguato qualora si ritenga che l’applicazione obbligatoria delle OSC comporti un onere amministrativo sproporzionato.

Tali disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7, dell’RDC non si applicano alle sovvenzioni (e all’assistenza rimborsabile) sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR. Il motivo è che le operazioni sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR erano già assoggettate all’obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE).

Pertanto per le operazioni sostenute dall’FSE in cui il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR l’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento finanziario (ossia agli inviti a presentare proposte pubblicati dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario).

Ciò ha implicazioni fondamentali nel caso in cui il sostegno da parte dell’FSE costituisca aiuti de minimis.

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE le operazioni per le quali il sostegno costituiva aiuti de minimis non erano soggette all’obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi. Tuttavia l’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC prevede soltanto un’eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis . Ciò significa che le operazioni sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non superava 50 000 prima del 2 agosto 2018 e dal 2 agosto 2018 non supera 100 000 EUR e costituisce aiuti de minimis non sono più escluse dall’obbligo di utilizzo delle OSC. Infine la possibilità di rinviare l’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC non può essere utilizzata per le operazioni FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR, in linea con l’articolo 152, paragrafo 7, ultimo comma, dell’RDC.

Per le operazioni e i progetti selezionati nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario si applica l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE. Le operazioni sostenute dall’FSE che ricevono sostegno pubblico (non superiore a 50 000 EUR) sono soggette all’obbligo di utilizzo delle OSC ma le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis, sono escluse da tale obbligo.

Altre implicazioni del regolamento finanziario

Sostegno congiunto da parte dell’FSE e del FESR

Qualora un’operazione sia sostenuta tanto dal FES quanto dal FESR e sia selezionata nell’ambito di un invito a presentare proposte pubblicato prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario, per determinare il raggiungimento della soglia di applicazione dell’obbligo di utilizzo delle OSC non si tiene conto del sostegno da parte del FESR ma si considera soltanto il sostegno da parte dell’FSE e il corrispondente sostegno pubblico nazionale. Solo la parte dell’operazione sostenuta dall’FSE (e il corrispondente sostegno pubblico nazionale) è soggetta all’obbligo di utilizzo delle OSC, in quanto l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE si applicava soltanto all’FSE e nessuna disposizione stabiliva che il sostegno dell’operazione da parte del FESR dovesse assumere la forma di OSC.

Per le operazioni e i progetti nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario il sostegno congiunto da parte dell’FSE e del FESR è preso in considerazione ai fini del calcolo del sostegno pubblico, salvo qualora l’autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza dei programmi di CTE) si avvalga delle disposizioni transitorie.

Finanziamento incrociato

In caso di finanziamento incrociato conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC, ad esempio per operazioni sostenute dall’FSE (ossia quando l’FSE è utilizzato per fornire un sostegno complementare per le spese ammissibili al sostegno del FESR) si tiene conto dell’intero importo del sostegno da parte dell’FSE nonché del corrispondente sostegno pubblico nazionale per stabilire se l’importo del sostegno pubblico rientri nell’obbligo di utilizzo delle OSC (giacché si tratta di sostegno pubblico per un’operazione sostenuta unicamente dall’FSE e non dal FESR).

Le operazioni e i progetti nell’ambito di inviti a presentare proposte pubblicati prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario devono essere valutati alla luce dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE (16). Sebbene l’intero importo fornito dall’FSE e il corrispondente finanziamento pubblico nazionale siano presi in considerazione per stabilire se l’operazione sia soggetta all’obbligo di utilizzo delle OSC ai sensi di detta disposizione, l’obbligo si applica esclusivamente alla parte del sostegno soggetta alle norme dell’FSE; in altri termini la parte del sostegno soggetta alle norme applicabili al FESR è esentata dall’obbligo di utilizzo delle OSC.

Nel caso di operazioni e progetti sostenuti nell’ambito di un invito a presentare proposte pubblicato dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario l’obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi si applica anche alla parte del sostegno soggetta alle norme applicabili al FESR, qualora l’autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi di CTE) non abbia fatto ricorso alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7, dell’RDC.

2.3.   Combinazione di opzioni

2.3.1.    Principi generali

L’articolo 67, paragrafo 1, dell’RDC offre all’autorità di gestione la possibilità di scegliere tra cinque opzioni per gestire le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile cofinanziate dai fondi SIE.

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, dell’RDC queste opzioni possono essere combinate soltanto nei seguenti casi, al fine di evitare un doppio finanziamento della stessa spesa:

1)

ciascuna opzione deve coprire diverse categorie di costi ammissibili,

oppure

2)

le opzioni devono essere utilizzate per progetti diversi all’interno della stessa operazione,

oppure

3)

le opzioni devono essere utilizzate per fasi successive di un’operazione.

2.3.2.    Esempi di combinazioni

Esempio 1: finanziamento di progetti diversi facenti parte della stessa operazione (FSE)

Esempio di un’operazione che comporta un progetto di formazione per giovani disoccupati seguito da un seminario rivolto ai potenziali datori di lavoro della regione:

i costi relativi alla formazione potrebbero essere pagati sulla base di tabelle standard di costi unitari (ad esempio 1 000 EUR/giorno di formazione). Il seminario sarebbe pagato sulla base di somme forfettarie.

Poiché vi sono due progetti diversi che fanno parte della stessa operazione, non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto i costi di ciascun progetto sono chiaramente separati.

Esempio 2: fasi successive di un’operazione (FSE) — conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, dell’RDC

Esempio di un’operazione già avviata gestita sulla base dei costi reali e che l’autorità di gestione intende continuare a gestire in base ai costi semplificati. Si dovranno definire chiaramente due fasi. La prima fase potrebbe essere calcolata sulla base dei costi reali fino a una determinata data. La seconda fase, per la spesa futura, potrebbe essere calcolata sulla base di tabelle standard di costi unitari, a condizione che il costo unitario non copra nessuna delle spese precedentemente sovvenzionate.

Una simile possibilità, se applicata, dovrebbe riguardare tutti i beneficiari che si trovano nella stessa situazione (trasparenza e parità di trattamento). Questa soluzione potrebbe determinare oneri amministrativi per via della necessità di modificare il documento che specifica le condizioni per il sostegno, ove tale eventualità non fosse già stata prevista. Le autorità dello Stato membro devono elaborare in modo chiaro una descrizione dettagliata dell’operazione per ciascuna fase. L’operazione dovrebbe essere ripartita in almeno due fasi distinte e identificabili, una finanziaria e, idealmente, una fisica o di sviluppo, corrispondenti alle fasi in questione, con l’obiettivo di garantire la trasparenza nell’attuazione e nel monitoraggio e di agevolare i controlli.

Esempio 3: diverse categorie di costi ammissibili (FSE)

Esempio di una sessione di formazione che combina:

una tabella standard di costi unitari per la retribuzione dei formatori, ad esempio 450 EUR/giorno;

costi reali: affitto sala = 800 EUR/mese come da contratto di noleggio per dodici mesi;

un tasso forfettario per i costi indiretti, ad esempio 10 % dei costi diretti.

Alla fine della formazione se sono stati giustificati 200 giorni di partecipazione dei formatori la sovvenzione sarà pagata secondo la seguente formula:

Costi diretti [tipo 1 (17)]:

retribuzione dei formatori 200 giorni × 450 EUR = 90 000 EUR

sala per la formazione: 12 mesi × 800 EUR = 9 600 EUR

totale parziale dei costi diretti: 99 600 EUR

Costi indiretti (tipo 2): 10 % dei costi diretti = 10 % × 99 600 EUR = 9 960 EUR

Spesa ammissibile: (90 000 EUR +9 600 EUR) +9 960 EUR = 109 560 EUR

In questo caso sono interessate diverse categorie di costi: le retribuzioni dei formatori, l’affitto della sala, i costi indiretti. Tuttavia per verificare l’assenza di un doppio finanziamento le autorità devono assicurare che la tabella standard di costi unitari non riguardi costi legati all’affitto della sala o ai costi indiretti (ad esempio retribuzione del personale amministrativo o del contabile). Lo stesso vale per la definizione dei costi indiretti che, a loro volta, non dovrebbero riguardare costi coperti dalle tabelle standard di costi unitari o i costi reali per l’affitto della sala.

Se vi è un rischio di sovrapposizione o se è impossibile dimostrare l’assenza di sovrapposizioni l’autorità di gestione dovrà scegliere l’opzione più appropriata al fine di evitare qualsiasi (rischio di) doppio finanziamento.

2.4.   Appalti pubblici e utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi

2.4.1.    Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi nel caso degli appalti pubblici

Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, prima frase, dell’RDC laddove un’operazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 9, dell’RDC o un progetto facente parte di un’operazione (che a sua volta beneficia di un sostegno sotto forma di sovvenzione o di assistenza rimborsabile) sia attuato dal beneficiario esclusivamente tramite appalti di lavori, beni o servizi, non è possibile ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi. Tuttavia, conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, seconda frase, laddove l’appalto pubblico nell’ambito di un’operazione o di un progetto facente parte di un’operazione sia limitato a determinate categorie di costi, le opzioni semplificate in materia di costi sono applicabili «all’intera operazione o progetto facente parte di un’operazione». Questa frase è stata introdotta dal regolamento finanziario per chiarire il precedente testo dell’articolo 67, paragrafo 4, dell’RDC. Essa chiarisce che, per i casi in cui, all’interno di un progetto o di un’operazione, alcuni beni o servizi sono stati affidati all’esterno attraverso appalti pubblici, è possibile ricorrere alle OSC per calcolare tutti i costi dell’operazione, compresi i costi che erano oggetto di appalto pubblico.

Le operazioni che sono soggette ad appalti pubblici sono considerate dalla Commissione come operazioni attuate tramite l’aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2004/18/CE (compresi i suoi allegati), alla direttiva 2009/81/CE e alla direttiva 2014/24/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/18/CE, o di appalti pubblici inferiori alle soglie fissate nelle stesse direttive.

Il fatto che un’operazione o un progetto sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici oppure no dipende dalla portata dell’operazione o del progetto, quale definita dagli Stati membri.

Per stabilirlo è necessario definire i progetti costitutivi dell’operazione al livello più basso possibile. Se l’appalto pubblico riguarda tutte le categorie di costi di un progetto, le opzioni semplificate in materia di costi non possono essere applicate al progetto.

In alcuni casi il beneficiario potrebbe affidare all’esterno, tramite appalti pubblici, la quasi totalità o la maggior parte di un’operazione o di un progetto ed eventualmente mantenere internamente solo le attività correlate alla «gestione del progetto» o alle «comunicazioni». In tali casi è evidente che l’operazione o il progetto non è attuato «esclusivamente» tramite appalti pubblici e i costi semplificati potrebbero essere applicati all’intero progetto o all’intera operazione. Tuttavia nella pratica quando il progetto è attuato per la maggior parte tramite appalti pubblici la definizione di una OSC per categorie di costi che sono oggetto di appalto potrebbe non costituire un uso efficiente delle risorse, in quanto la maggioranza dei costi rientrerebbe già nell’appalto. Sebbene tale pratica non sia raccomandata, spetta alle autorità di gestione valutare se ricorrere ai costi semplificati per l’intero progetto qualora esso non sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici.

Esempio (FSE): una sovvenzione di 20 000 000 EUR è concessa a un servizio pubblico per l’impiego («beneficiario») per organizzare, nell’arco di due anni, il reinserimento di 5 000 disoccupati di lungo periodo («l’operazione»). Questa operazione sarà attuata attraverso diversi progetti: 7 000 000 EUR di progetti di sostegno personalizzato realizzati internamente, progetti di formazione realizzati internamente dal beneficiario per un importo di 5 000 000 EUR e affidati all’esterno esclusivamente tramite appalti pubblici per la parte rimanente (8 000 000 EUR). Poiché il beneficiario è un ente pubblico, gli istituti di formazione per i progetti affidati all’esterno dovranno essere scelti esclusivamente attraverso procedure d’appalto pubblico e le opzioni semplificate in materia di costi non potranno essere utilizzate per questi progetti facenti parte dell’operazione. Le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate soltanto per un importo pari a 12 000 000 EUR. Per i progetti di formazione che il beneficiario realizza con i propri mezzi è accettabile che alcuni dei capitoli di spesa siano affidati all’esterno tramite appalti pubblici e siano inclusi nelle opzioni semplificate in materia di costi (ricorso ad esperti esterni, servizi di pulizia ecc.).

Esempio (FESR): un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di 1 000 000 EUR di costi ammissibili per la costruzione di una strada. A tal fine il comune deve aggiudicare un appalto pubblico di lavori per un valore stimato di 700 000 EUR. Il comune si trova inoltre a sostenere alcune spese accessorie pari a 300 000 EUR (espropri, spese di contenzioso (18), monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, studi ambientali realizzati da personale proprio, campagne, prove di collaudo della strada ecc.). Per l’importo di 300 000 EUR di costi diretti e nella misura in cui tali costi sono ammissibili in forza delle disposizioni nazionali e dell’Unione si possono applicare i costi semplificati (ad esempio costi indiretti su base forfettaria).

Esempio (FESR): un beneficiario (comune) riceve una sovvenzione per un importo massimo di 1 000 000 EUR di costi ammissibili per la costruzione di una strada.

Per questa operazione, che non è affidata completamente in appalto, l’autorità di gestione intende avvalersi dell’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC per calcolare i costi indiretti. L’autorità di gestione intende però mitigare l’impatto prodotto dal ricorso a personale in subappalto sul livello dei costi indiretti. Essa decide di escludere i costi diretti del personale in subappalto dai costi diretti per il personale a cui è applicato il tasso forfettario.

Il progetto di bilancio per l’operazione si configura come segue:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)

700 000  EUR

Progetto 2: altri costi:

298 500  EUR

Costi diretti per il personale

50 000  EUR

di cui costi diretti per il personale in subappalto

10 000  EUR

Altri costi diretti

242 500  EUR

Costi indiretti

(costi diretti per il personale — costi diretti per il personale in subappalto) × 15 % = 40 000  EUR × 15 % = 6 000  EUR

Costi totali dichiarati

998 500  EUR

Quando le operazioni sono attuate tramite procedure di appalto pubblico il prezzo nel bando o nell’avviso di gara è, per definizione, un costo unitario o una somma forfettaria che costituisce la base dei pagamenti effettuati dal beneficiario a favore del contraente. Tuttavia ai fini dell’articolo 67 dell’RDC i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di importi stabiliti tramite appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell’RDC (19).

Esempio (FSE)

Se un beneficiario realizza un corso di formazione attraverso un appalto pubblico è possibile che nel bando di gara il beneficiario chieda agli offerenti di fare un’offerta di prezzo per ciascun partecipante che ottiene un diploma alla fine del corso.

I termini del contratto possono essere pertanto: un partecipante con diploma = 1 000 EUR.

Se alla fine del corso 10 partecipanti al corso hanno ottenuto il diploma il beneficiario può dichiarare all’autorità di gestione 10 000 EUR di spesa ammissibile.

Questo importo di 10 000 EUR sarà considerato alla stregua di un costo reale. Pertanto un controllo o un audit di tale spesa consisterà nella verifica della procedura d’appalto e del rispetto dei termini del contratto (nel caso esemplificato si tratterebbe di accertare che vi sia un partecipante che ha ottenuto un diploma per ciascun costo unitario pagato). I costi sottostanti della formazione (affitto di sale, costi del personale…) non saranno sottoposti a verifica, in quanto il contratto non prevede un rimborso su tale base.

2.4.2.    Utilizzo del tasso forfettario per il calcolo dei costi diretti per il personale in operazioni attuate tramite appalti pubblici

Come previsto all’articolo 68 bis dell’RDC il calcolo dei costi diretti per il personale a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi per il personale non richiederà un calcolo per determinare la metodologia, salvo qualora l’operazione comprenda appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. Ciò significa che, qualora i costi diretti dell’operazione siano anche solo parzialmente coperti da tale appalto pubblico di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, sarà possibile utilizzare il tasso forfettario del 20 % di cui nel regolamento ma occorrerà definire una metodologia per determinare il tasso applicabile.

2.5.   Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme sugli aiuti di Stato

È opportuno ribadire che le norme in materia di aiuti di Stato stabilite nel trattato hanno un’applicazione generale. Inoltre conformemente all’articolo 6 dell’RDC le operazioni devono essere conformi al diritto applicabile dell’Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il «diritto applicabile»). Ciò comprende la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Pertanto, ogni qual volta un finanziamento costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, è necessario rispettare dette norme all’atto di calcolare e gestire le opzioni semplificate in materia di costi di cui all’articolo 67 dell’RDC. Le autorità di gestione devono pertanto garantire che le categorie di costi per le quali sono stabilite opzioni semplificate in materia di costi siano ammissibili in base sia alle norme sui fondi SIE sia alle norme in materia di aiuti di Stato. Esse devono inoltre garantire il rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dalle norme sugli aiuti di Stato.

I regolamenti di esenzione per categoria, ossia il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20) (regolamento generale di esenzione per categoria), il regolamento (UE) n. 702/2014 (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 (regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca), prevedono esenzioni dall’obbligo per gli Stati membri di notificare regimi di aiuti e aiuti ad hoc che soddisfano le condizioni ivi stabilite.

Tuttavia è opportuno rilevare che non tutto il sostegno concesso dalle autorità pubbliche è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. In primo luogo si dovrebbe valutare se il sostegno concesso a un’operazione sia considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per maggiori informazioni sulla nozione di aiuti di Stato, si rinvia alla comunicazione della Commissione (21) che precisa in che modo la Commissione intende l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in base all’interpretazione della Corte di giustizia e del tribunale. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle disposizioni dei regolamenti (22) sugli aiuti «de minimis». Gli aiuti che si configurano come aiuti «de minimis» non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato. Pertanto nel caso in cui un’operazione finanziata dai fondi SIE rientri nell’ambito di applicazione del regolamento de minimis pertinente, il contributo da parte dei fondi SIE non costituisce aiuto di Stato. Pertanto nel caso di aiuti de minimis non è necessario valutare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato ma è sufficiente valutare la conformità alle norme sui fondi SIE e il rispetto delle condizioni in base alle quali il sostegno è considerato un aiuto de minimis.

Affinché un’operazione benefici del regolamento de minimis pertinente devono essere soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento in questione:

1)

l’aiuto concesso rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento «de minimis» pertinente;

2)

l’aiuto concesso non supera i massimali di cui all’articolo 3 del regolamento «de minimis» pertinente;

3)

l’aiuto concesso è conforme ai requisiti relativi al calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo di cui all’articolo 4 del regolamento «de minimis» pertinente;

4)

l’aiuto concesso è conforme alle norme sul cumulo di cui all’articolo 5 del regolamento «de minimis» pertinente;

5)

l’aiuto concesso rispetta il requisito del controllo di cui all’articolo 6 del regolamento «de minimis» pertinente.

2.5.1.    Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con il regolamento generale di esenzione per categoria e con il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo

La verifica della conformità delle operazioni sostenute dai fondi SIE al regolamento generale di esenzione per categoria o al regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo dovrebbe comprendere le seguenti fasi:

Ammissibilità dei costi in base al regolamento generale di esenzione per categoria o al regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e alle norme sui fondi SIE

In primo luogo, quando l’autorità di gestione intende concedere un sostegno che si ritiene costituisca un aiuto di Stato, le condizioni per la concessione dell’aiuto dovrebbero essere verificate in base alla pertinente categoria di aiuto/disposizione di esenzione del regolamento in questione.

Successivamente l’autorità di gestione dovrebbe verificare se, nel quadro di questa categoria di aiuti, i costi previsti per un’operazione siano ammissibili, sulla base sia delle pertinenti disposizioni di esenzione del regolamento generale di esenzione per categoria o del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo sia delle norme sui fondi SIE.

A tale riguardo l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, entrambi modificati dal regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, consentono di calcolare i costi ammissibili ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo in base alle opzioni semplificate in materia di costi ammissibili previste dall’RDC, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che contempla l’uso di tali opzioni semplificate in materia di costi ammissibili e che la categoria dei costi sia ammissibile in base all’esenzione prevista nel regolamento pertinente (regolamento generale di esenzione per categoria o regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo).

Ciò significa che laddove sia stata stabilita un’opzione semplificata in materia di costi in conformità con l’RDC o con i regolamenti specifici dei fondi tale importo sarà di norma utilizzato ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che la categoria di costi in quanto tale sia ammissibile in base alle norme sugli aiuti di Stato e che l’aiuto soddisfi tutte le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria o al regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo.

Laddove siano utilizzate opzioni semplificate in materia di costi le categorie di costi calcolate sulla base di OSC dovrebbero essere individuate nella metodologia impiegata per calcolare l’importo del costo semplificato. Tale compito spetta all’autorità di gestione che, in caso di utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi definite nell’RDC o in altre norme specifiche di ciascun fondo, al momento di pubblicare inviti a presentare proposte per operazioni che potrebbero essere soggette alle norme sugli aiuti di Stato dovrebbe determinare le categorie di costi che saranno sovvenzionate dai fondi SIE per l’operazione in questione e che sono anche conformi al regolamento generale di esenzione per categoria e al regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione dovrebbe ribadire quali sono le categorie di costi considerate ammissibili per l’operazione in questione.

Per quanto riguarda la verifica dell’ammissibilità dei costi indiretti (nel contesto dei fondi SIE) a norma del regolamento generale di esenzione per categoria è opportuno rilevare che spesso i costi indiretti costituiranno costi di esercizio quali definiti all’articolo 2, paragrafo 39, del regolamento generale di esenzione per categoria [«(i) costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione»]. Pertanto, se i costi di esercizio sono ammissibili a norma del regolamento generale di esenzione per categoria, ciò significa che anche i costi indiretti nel contesto dei fondi SIE possono essere considerati costi ammissibili a norma del suddetto regolamento. Per quanto riguarda il tasso forfettario del 40 % (articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC), il documento che specifica le condizioni per il sostegno dovrebbe indicare con chiarezza le categorie di costi che sono coperte dal 40 %.

Verifica dell’intensità massima di aiuto

Laddove sia stata stabilita un’opzione semplificata in materia di costi conformemente alle disposizioni degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter dell’RDC o alle disposizioni pertinenti dei regolamenti specifici dei fondi, tale importo potrà essere utilizzato al fine di verificare la conformità con il regolamento generale di esenzione per categoria o con il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, compreso il rispetto dell’intensità di aiuto. Pertanto, analogamente alla procedura che dovrebbe essere seguita quando si utilizzano i costi reali a norma del regolamento generale di esenzione per categoria (o del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo), l’importo derivante dalla metodologia adottata per il calcolo delle OSC potrebbe essere utilizzato per verificare il rispetto dell’intensità massima di aiuto per la categoria di aiuti di Stato pertinente.

Poiché la metodologia usata deve essere consona a una sana gestione finanziaria, le autorità di gestione devono usare un’ipotesi ragionevole e prudente per garantire che i costi semplificati costituiscano un’approssimazione attendibile dei costi reali. Ciò consente di utilizzare l’importo del costo semplificato per dimostrare più agevolmente il rispetto dell’intensità massima di aiuto, degli importi massimi di aiuto o delle soglie di notifica a norma del regolamento generale di esenzione per categoria o del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. La metodologia sarà oggetto di un audit volto ad accertarne la conformità alle norme applicabili relative ai fondi SIE e agli aiuti di Stato.

Un esempio è fornito all’allegato II.

2.6.   Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette

Le opzioni semplificate in materia di costi sono una modalità per calcolare i costi, la «colonna delle uscite» relativa a un’operazione. Pertanto l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe, in teoria, essere indipendente dal fatto che un’operazione generi entrate o meno. Tuttavia per preservare l’impatto della semplificazione l’RDC introduce alcune specificità per le operazioni che generano entrate e che utilizzano somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.

2.6.1.    Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento (articolo 61 dell’RDC)

L’articolo 61 dell’RDC si applica alle operazioni che generano entrate nette:

a)

soltanto dopo il loro completamento, oppure

b)

durante la loro esecuzione e dopo il loro completamento.

Conformemente all’articolo 61, paragrafo 7, lettera f), dell’RDC, i paragrafi da 1 a 6 di detto articolo non si applicano alle operazioni che generano entrate nette dopo il completamento e che hanno usato somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari. Se le operazioni generano entrate nette durante l’esecuzione o dopo il completamento, ossia nei casi in cui si applichi l’articolo 61 dell’RDC, come disposto dall’articolo 61, paragrafo 7, lettera f), dell’RDC non si deve tenere conto delle entrate nette nel caso di operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari. Qualora si utilizzino tassi forfettari, le entrate nette generate dall’operazione dovrebbero essere determinate in anticipo e dedotte dalle spese ammissibili del progetto.

2.6.2.    Operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e alle quali non si applica l’articolo 61, paragrafi da 1 a 6, dell’RDC  (23)

Per le somme forfettarie o le tabelle standard di costi unitari utilizzate in operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione tali entrate nette non devono essere dedotte dalle spese ammissibili, purché se ne sia tenuto conto ex ante nel calcolo della somma forfettaria o della tabella standard di costi unitari [conformemente all’articolo 65, paragrafo 8, lettera f), dell’RDC]

Se nel calcolo delle somme forfettarie o delle tabelle standard di costi unitari non si è tenuto conto ex ante delle entrate nette, le spese ammissibili cofinanziate dai fondi SIE dovranno essere ridotte delle entrate nette generate durante l’attuazione non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario, in proporzione della parte dei costi ammissibili e di quella dei costi non ammissibili (articolo 65, paragrafo 8, secondo comma, dell’RDC).

Se si sceglie un finanziamento a tasso forfettario, le eventuali entrate nette di cui non si è tenuto conto al momento dell’approvazione dell’operazione e generate direttamente durante la sua attuazione devono essere dedotte dalle spese ammissibili cofinanziate dai fondi SIE (in quanto si è applicato il tasso forfettario) non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario, in proporzione della parte dei costi ammissibili e di quella dei costi non ammissibili (articolo 65, paragrafo 8, secondo comma, dell’RDC).

Esempio (FSE)

È organizzata una conferenza per promuovere l’imprenditorialità. Il beneficiario presenta un progetto di bilancio in cui dichiara che il costo totale ammissibile dovrebbe ammontare a 70 000 EUR. Il pubblico dovrà pagare un biglietto d’ingresso di 3 EUR.

L’organizzatore prevede di attirare 200 visitatori. Le entrate previste sono quindi pari a 3 EUR × 200 = 600 EUR.

La conferenza riscuote un grande successo e il numero di visitatori supera le aspettative (300 persone). Poiché questa operazione è finanziata esclusivamente dall’FSE e le entrate nette non sono generate dopo il completamento non si applica l’articolo 61 dell’RDC. Si applica tuttavia l’articolo 65, paragrafo 8, dell’RDC.

Opzione 1: si tiene conto ex ante delle entrate generate

La somma forfettaria definita prevede che, se la conferenza avrà luogo, il costo totale ammissibile dell’operazione sarà pari a 70 000 EUR – 600 EUR = 69 400 EUR.

Il sostegno pubblico per questa operazione assume la forma di una somma forfettaria per la cui definizione si è tenuto conto delle entrate. Il numero effettivo di visitatori non influisce sull’importo ammissibile (somma forfettaria). La pista di controllo richiederà che sia prodotta una prova dell’organizzazione della conferenza e del prezzo del biglietto d’ingresso.

Opzione 2: si tiene conto ex ante delle entrate generate ma durante l’attuazione le condizioni cambiano

La somma forfettaria definita prevede che, se la conferenza avrà luogo, il costo totale ammissibile dell’operazione sarà pari a 70 000 EUR – 600 EUR = 69 400 EUR. Il sostegno pubblico per questa operazione assume la forma di una somma forfettaria per la cui definizione si è tenuto conto delle entrate.

Alla fine, però, l’organizzatore decide di fissare il prezzo del biglietto d’ingresso a 5 EUR invece di 3 EUR. In tal caso il differenziale dovrebbe essere detratto [(5 EUR × 300) – 600 EUR = 900 EUR].

Il costo totale ammissibile sarà pari a 69 400 EUR – 900 EUR = 68 500 EUR

Opzione 3: non si tiene conto ex ante delle entrate generate

La somma forfettaria definita prevede che, se la conferenza avrà luogo, il costo totale ammissibile dell’operazione sarà pari a 70 000 EUR. Il sostegno pubblico per questa operazione assume la forma di una somma forfettaria per la definizione della quale non si è tenuto conto delle entrate.

Quando chiederà il rimborso (70 000 EUR), il beneficiario dovrà fornire elementi comprovanti che la conferenza si è effettivamente svolta. Dovrà inoltre dedurre le entrate reali generate durante l’attuazione (3 EUR × 300 = 900 EUR).

In questo caso la somma forfettaria sarà pari a 70 000 EUR – 900 EUR = 69 100 EUR.

2.7.   Caso specifico del FESR e dell’FSE: finanziamento incrociato

2.7.1.    Dichiarazione delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC in relazione alle opzioni semplificate in materia di costi

Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC quando il FESR o l’FSE interviene a sostegno di una parte di un’operazione i cui costi sono ammissibili sulla base delle norme dell’altro fondo («finanziamento incrociato»), le norme (24) dell’altro fondo si applicano a tale parte dell’operazione. Il finanziamento incrociato può essere utilizzato entro un limite del 10 % del finanziamento dell’Unione per ciascun asse prioritario.

Ad eccezione dei tassi forfettari, può essere utilizzata un’unica OSC in relazione alle spese ammissibili a titolo di uno o l’altro dei fondi.

L’applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi richiede comunque che gli Stati membri rispettino il massimale del 10 % per ciascun asse prioritario (per fondo e per categoria di regioni, se del caso). L’importo oggetto di finanziamento incrociato dovrebbe essere registrato e monitorato, operazione per operazione, in base ai dati usati per definire le opzioni semplificate in materia di costi.

Specificamente per quanto concerne il finanziamento a tasso forfettario in caso di finanziamento incrociato, a ciascuna parte dell’operazione (la parte FSE e la parte FESR) si dovrebbero applicare tassi forfettari distinti. I tassi forfettari per l’FSE e per il FESR relativamente ad operazioni analoghe si applicheranno rispettivamente alla parte FSE e alla parte FESR. Non è possibile utilizzare una media dei due tassi, in quanto è necessario che la spesa sia tracciabile in modo da garantire il rispetto del massimale del 10 % relativo al finanziamento incrociato. Laddove non esista nessun tasso per l’altro fondo per una tipologia analoga di operazione (ad esempio perché la norma non è applicata per l’altro fondo (25) o perché non vi sono operazioni analoghe finanziate dall’altro fondo) l’autorità di gestione deve decidere in merito al tasso applicabile conformemente ai principi giuridici generali sanciti dall’articolo 67, paragrafo 5, e dall’articolo 68, primo comma, dell’RDC.

2.7.2.    Esempi

Esempio di finanziamento incrociato FSE-FESR con costi unitari o somme forfettarie

Se per un’operazione FSE la tabella standard di 6 EUR/ora × partecipante comprende l’acquisto di infrastrutture per un importo di 0,50 EUR/ora ammissibile a titolo del FESR, l’importo oggetto di finanziamento incrociato sarà pari a 0,50 EUR × numero di «ore × partecipante» effettuate.

Lo stesso principio si applica alle somme forfettarie: se il progetto di bilancio dettagliato comprende «spese a finanziamento incrociato», queste saranno contabilizzate e monitorate a parte. Supponiamo, ad esempio, che nell’ambito di una somma forfettaria di 20 000 EUR finanziata da un programma FSE la spesa di competenza FESR ammonti a 5 000 EUR. Alla fine dell’operazione l’importo finanziato congiuntamente sarà l’importo definito ex ante (5 000 EUR dei 20 000 EUR) oppure «zero» se la sovvenzione non è pagata perché non è stato raggiunto il risultato predefinito in termini di realizzazione. Il principio binario delle somme forfettarie, se non mitigato attraverso la definizione di target intermedi, si applicherà anche alle spese che sono oggetto di finanziamento incrociato.

Esempio di finanziamento incrociato FSE-FESR nel caso di un finanziamento a tasso forfettario

Nel caso di un tasso forfettario stabilito per i costi indiretti l’importo finanziato congiuntamente sarà l’importo dei «costi diretti a finanziamento incrociato» aggiunto ai costi indiretti calcolati in base al tasso forfettario applicabile a tali «costi diretti a finanziamento incrociato».

Supponiamo, ad esempio, che nell’ambito di un’operazione da 15 000 EUR finanziata da un programma FESR i costi diretti di competenza FSE rappresentino 3 000 EUR e i costi indiretti siano calcolati al 10 % dei costi diretti (300 EUR). L’importo a finanziamento incrociato sarà quindi pari a 3 300 EUR. Se alla fine dell’operazione i costi diretti fossero ridotti, l’importo a finanziamento incrociato (anche per i costi indiretti) sarebbe ridotto in base alla stessa formula.

2.8.   Norme specifiche per il FEASR e la CTE

Norme specifiche per il FEASR

Si rinvia all’allegato III dei presenti orientamenti, contenente un elenco di misure FEASR che rientrano nell’ambito di applicazione delle OSC.

Norme specifiche per la CTE

Norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione ai costi del personale, alle spese d’ufficio e amministrative, alle spese di viaggio e soggiorno, ai costi per consulenze e servizi esterni nonché alle spese per attrezzature sono stabilite a livello dell’UE.

Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite nell’RDC, nel regolamento CTE e nelle norme specifiche in materia di ammissibilità per il programma di cooperazione, il comitato di sorveglianza definisce norme aggiuntive sull’ammissibilità delle spese per il programma di cooperazione nel suo complesso.

Per le questioni non disciplinate dalle norme summenzionate trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro in cui sono sostenute le spese.

CAPITOLO 3

Tipi di opzioni semplificate in materia di costi

3.1.   Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

3.1.1.    Definizione delle categorie di costi

In un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono al massimo tre tipi di categorie di costi:

tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;

tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;

tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Quando utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario l’autorità di gestione deve definire le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo: qualsiasi categoria di spesa è chiaramente inclusa in uno solo dei tre tipi. Occorre rilevare che in alcuni casi un tipo può essere definito per contrasto con un altro tipo o con gli altri tipi [ad esempio in un sistema in cui esistono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), si potrebbero considerare costi indiretti tutti i costi ammissibili che non sono costi diretti ammissibili].

L’RDC non pone restrizioni alle categorie di costi ammissibili che possono essere utilizzate per i finanziamenti a tasso forfettario. Tuttavia l’obiettivo principale del ricorso ai tassi forfettari dovrebbe essere la semplificazione e la riduzione del tasso d’errore. Pertanto i tassi forfettari sono particolarmente indicati per costi che sono piuttosto contenuti e la cui verifica risulta onerosa.

Quando un’operazione (26) comprende più progetti, il tasso forfettario può applicarsi a livello di progetto, a condizione che le attività e i costi tra i progetti siano nettamente distinti.

3.1.2.    Sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario per calcolare categorie di costi specificate nell’RDC e nei regolamenti specifici dei fondi

Taluni sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario sono definiti a livello legislativo. La maggioranza di tali sistemi può essere utilizzata senza che vi sia un obbligo per l’autorità di gestione di stabilire un metodo di calcolo per determinare il tasso applicabile. Questi tassi forfettari sono stabiliti agli articoli 68 [fatta eccezione per la lettera a) quando non è disponibile un metodo nazionale per operazioni analoghe], 68 bis e 68 ter. A norma di tali disposizioni è applicato un tasso forfettario a una determinata categoria di costi (costi diretti, costi diretti diversi dai costi per il personale o costi diretti per il personale) per calcolare altre categorie di costi (rispettivamente costi indiretti, costi diretti per il personale e costi ammissibili residui di un’operazione).

Per poter utilizzare uno qualsiasi dei sistemi sopra descritti l’autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per il programma CTE) deve definire le categorie di costi coperti dal tasso forfettario, ossia i costi diretti e indiretti e i costi diretti per il personale. È di esclusiva competenza degli Stati membri definire le varie categorie di costi in maniera coerente, inequivocabile e non discriminatoria. Ciò è particolarmente pertinente per la definizione dei costi diretti per il personale ai quali si applica un tasso forfettario per il calcolo di altri costi.

Tale aspetto dovrebbe essere chiarito nelle norme nazionali in materia di ammissibilità o nelle norme relative ai programmi di CTE.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

i costi diretti sono costi direttamente collegati all’esecuzione dell’operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;

i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all’esecuzione dell’operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l’importo attribuibile a un’operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell’acqua o dell’elettricità ecc.);

i costi per il personale (27) sono definiti nella normativa nazionale e sono in genere i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili). Ad esempio, se un beneficiario affida a un formatore esterno le proprie sessioni di formazione interne, la fattura deve identificare i diversi tipi di costi. La retribuzione del formatore sarà considerata alla stregua di un costo per il personale esterno. Se il costo del formatore non è identificabile come categoria distinta da altre categorie di costi, ad esempio il materiale didattico, non potrà essere utilizzato come base per l’applicazione dei tassi forfettari, ad esempio il tasso forfettario del 40 % di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC. I costi per il personale sono definiti dalla normativa nazionale e comprendono, di norma, le retribuzioni totali, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all’operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori (primo e secondo pilastro; il terzo pilastro si applica soltanto se definito in un contratto collettivo o nel contratto d’impiego), nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro. I costi per il personale possono essere costi diretti o indiretti, in base a un’analisi caso per caso.

Pertanto ai fini dell’applicazione dei tassi forfettari di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC e all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC (o di un altro tasso forfettario stabilito dall’autorità di gestione sulla base dell’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC che deve essere applicato ai costi diretti per il personale), il valore totale della remunerazione secondo la normativa nazionale può essere considerato alla stregua di un costo per il personale in quanto rappresenta la remunerazione effettiva per la prestazione di lavoro fornita dalla persona nell’operazione e pertanto dovrebbe essere preso in considerazione per stabilire altri tipi di costi dell’operazione (che sono calcolati mediante l’applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti per il personale). Ciò vale anche per i casi in cui la retribuzione è (parzialmente) rimborsata o sovvenzionata da terzi (ad esempio nel caso di personale diretto assunto attraverso un aiuto all’assunzione; il tasso forfettario è applicato al valore totale della remunerazione anche se essa è parzialmente a carico di un soggetto terzo).

Le spese di viaggio, tuttavia, non sono considerate costi per il personale, ad eccezione delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro qualora le norme nazionali stabiliscano che esse rientrano nei costi del lavoro lordi. Neanche le indennità o le retribuzioni versate ai partecipanti di operazioni FSE sono considerate costi per il personale.

3.1.2.1.   Metodi di calcolo dei costi indiretti

L’articolo 68, primo comma, dell’RDC stabilisce che, laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati sulla base di uno dei tassi forfettari di cui alle lettere a), b) e c). L’uso di questi tassi forfettari per il calcolo dei costi indiretti è facoltativo, ossia spetta all’autorità di gestione decidere se utilizzarli o se utilizzare i costi reali o altre opzioni semplificate in materia di costi, stabilite a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC (ad esempio i costi indiretti possono essere inclusi in una somma forfettaria o in un costo unitario stabilito sulla base di uno dei metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC).

La lettera a) delinea il sistema generale del finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti con un tasso fino al 25 % dei costi diretti ammissibili. Tale disposizione ha lo scopo di introdurre un massimale relativo all’importo dei costi indiretti che può essere calcolato sulla base di un tasso forfettario. A differenza dell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC, il tasso da utilizzare deve essere giustificato sulla base di uno dei metodi di calcolo di cui all’articolo 67, paragrafo 5, lettere a) o c), dell’RDC (ossia un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile o un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione). Tale sistema è flessibile e potrebbe basarsi:

soltanto su due tipi di costi – tipo 1: costi diretti, tipo 2: costi indiretti; oppure

su tre tipi di costi – tipo 1: costi diretti «limitati» (ad esempio una sottocategoria dei costi diretti), tipo 2: costi indiretti calcolati sulla base del tipo 1, e tipo 3: costi diretti diversi da quelli «limitati» (di tipo 1).

Ad esempio è possibile stabilire un tasso forfettario che sarà applicato ai costi diretti ammissibili per il personale (che è una sottocategoria dei costi diretti ammissibili). Tale tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili per il personale può essere superiore al 15 % previsto all’articolo 68, lettera b), dell’RDC, a condizione che non superi il 25 % dei costi diretti ammissibili [per rispettare il massimale di cui all’articolo 68, lettera a), dell’RDC]. Pertanto, indipendentemente dalla sottocategoria o dalle sottocategorie di costi diretti utilizzati per stabilire un tasso forfettario da utilizzare nel calcolo dei costi indiretti, l’autorità di gestione dovrà sempre verificare che tale importo (ossia l’importo calcolato sulla base di tale tasso forfettario) non superi il 25 % dei costi diretti ammissibili.

La lettera b) introduce un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale per calcolare i costi indiretti. Tale tasso forfettario può essere usato direttamente dall’autorità di gestione senza necessità di giustificazione.

Di seguito si riporta un esempio di un sistema in cui sono presenti tre categorie di costi: costi diretti per il personale (tipo 1), costi indiretti (tipo 2), costi diretti diversi dai costi per il personale (tipo 3) (cfr. l’esempio dell’allegato I).

A norma della lettera c) è possibile utilizzare un tasso forfettario per i regimi di calcolo dei costi indiretti esistenti nelle politiche dell’Unione, come quelli utilizzati nell’ambito di Orizzonte 2020, LIFE ecc. Gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (28), contengono disposizioni aggiuntive concernenti i tassi forfettari applicabili per i metodi di calcolo dei costi indiretti applicati nell’ambito di altre politiche dell’Unione e il relativo ambito di applicazione ai fondi SIE (cfr. la sezione 4.4).

3.1.2.2.   Tasso forfettario per determinare i costi diretti per il personale

L’articolo 68 bis, paragrafo 1, dell’RDC stabilisce che i costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Ciò significa che soltanto i costi diretti per il personale possono essere calcolati in base a un tasso forfettario (applicato ai costi diretti diversi dai costi per il personale) senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tuttavia, laddove i costi diretti dell’operazione comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, l’applicazione del tasso forfettario di cui sopra esige l’esecuzione di un calcolo per determinare il tasso applicabile.

I costi diretti per il personale così determinati possono costituire la base per l’applicazione di un tasso forfettario a norma dell’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC (un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale per il calcolo dei costi indiretti). Viceversa i costi diretti per il personale calcolati in base a questo tasso forfettario non possono essere utilizzati come base per l’applicazione del tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC (un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale per calcolare i costi ammissibili residui dell’operazione), cfr. l’articolo 68 ter, paragrafo 2, dell’RDC.

L’uso di questo tasso forfettario per il calcolo dei costi per il personale è facoltativo, ossia spetta all’autorità di gestione decidere se utilizzarlo o se utilizzare i costi reali o altre opzioni semplificate in materia di costi, stabilite a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC.

3.1.2.3.   Tasso forfettario per determinare tutti gli altri costi dell’operazione diversi dai costi diretti per il personale

L’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC prevede che i costi diretti per il personale possano essere utilizzati per calcolare tutti gli altri costi ammissibili residui dell’operazione, in base a un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale. I «costi ammissibili residui» dell’operazione comprendono tutti gli altri costi diretti ammissibili (ad eccezione dei costi diretti per il personale), i costi indiretti e, per il FESR, l’FSE e il FEASR, i costi di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, secondo comma, dell’RDC.

Costi ammissibili residui e retribuzioni e indennità versate ai partecipanti

L’articolo 68 ter, introdotto dal regolamento finanziario, si ispira all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE (prima che fosse modificato dal regolamento finanziario), che già prevedeva questo tasso forfettario per le operazioni sostenute dall’FSE. Il regolamento finanziario estende l’uso di questo tasso forfettario a tutti i fondi SIE. Tra le due disposizioni esiste tuttavia una differenza importante.

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE non prevedeva un’eccezione per le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti, che pertanto erano considerate comprese nei «restanti costi ammissibili» delle operazioni. In altri termini l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE non consentiva ai beneficiari di dichiarare retribuzioni e indennità versate ai partecipanti in aggiunta ai costi calcolati in base al tasso forfettario e ai costi diretti per il personale. Era pertanto poco vantaggioso avvalersi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE, in quanto l’applicazione di un tasso forfettario del 40 % ai costi diretti ammissibili per il personale sarebbe stato spesso insufficiente a coprire i costi delle indennità e delle retribuzioni versate ai partecipanti.

Pertanto il regolamento finanziario, oltre ad estendere questo tasso forfettario a tutti i fondi SIE, stabilisce anche, nel caso di operazioni realizzate con il sostegno dell’FSE, del FESR o del FEASR, che le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario (articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC). Ciò significa che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento finanziario, è possibile chiedere il rimborso di tali retribuzioni (ovvero le retribuzioni lorde (mensili) dei dipendenti) e indennità (quali le indennità di disoccupazione, ma non le indennità di viaggio e soggiorno) in aggiunta ai costi diretti per il personale e al tasso forfettario applicato per operazioni a norma dell’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC.

Si noti che «le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti» si riferiscono non soltanto alle retribuzioni e indennità versate dal beneficiario ma anche a quelle versate da un terzo, quando sono considerate costi ammissibili. È quanto accade, ad esempio, per l’FSE quando le retribuzioni e le indennità soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento FSE (29).

Utilizzo del tasso forfettario del 40 %

Questa disposizione consente all’autorità di gestione di utilizzare un tasso forfettario fino al 40 % senza che vi sia un obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. In altri termini l’autorità di gestione può utilizzare qualsiasi tasso che non sia superiore al 40 % senza doverlo necessariamente giustificare. Ciò non pregiudica la necessità di garantire parità di trattamento tra i beneficiari. L’autorità di gestione può tuttavia fissare un tasso superiore al 40 % in base ad uno dei metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC (ossia fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 68 ter).

Infine, come spiegato nella sezione 3.1.2.2, in conformità con l’articolo 68 ter, paragrafo 2, questo tasso forfettario fino al 40 % non può essere utilizzato per un’operazione quando i costi diretti totali per il personale dell’operazione sono calcolati in base a un tasso forfettario (ad esempio il tasso forfettario di cui all’articolo 68 bis, paragrafo 1, dell’RDC).

Esempio

I costi stimati di un corso di formazione sono i seguenti:

Costi diretti totali

55 000

Costi diretti per il personale

30 000

Costi della sala

4 000

Spese di viaggio

5 000

Pasti

1 000

Informazione/pubblicità

5 000

Indennità versate ai partecipanti al corso dallo SPI

10 000

Costi indiretti totali

5 000

Costi indiretti per il personale

4 000

Elettricità, spese telefoniche

1 000

L’autorità di gestione può decidere di applicare a questo progetto l’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC. In tal caso la convenzione di sovvenzione prevedrebbe quale stanziamento massimo:

Costi diretti per il personale: 30 000 EUR

Altri costi: 30 000 × 40 % = 12 000 EUR

Poiché le indennità versate al partecipante dai servizi pubblici per l’impiego possono essere dichiarate in aggiunta ai costi diretti per il personale e al tasso forfettario, i costi totali ammissibili sarebbero:

Costi totali: 30 000 + 12 000 + 10 000 = 52 000 EUR

3.1.2.4.   Giustificazione dei tassi forfettari stabiliti nell’RDC

I tassi forfettari di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), all’articolo 68 bis, paragrafo 1, e all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC prevedono la possibilità di utilizzare un tasso «fino al» tasso stabilito nell’articolo pertinente senza che vi sia la necessità per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare tale tasso. Ciò significa che l’autorità di gestione può utilizzare qualsiasi tasso fino a quello indicato nell’articolo pertinente e non dovrà giustificare la sua scelta, anche qualora il tasso prescelto sia al di sotto di quello specificato nel regolamento. Qualora sia scelto un tasso inferiore, non vi è nessun obbligo di eseguire alcun calcolo.

Nella scelta del tasso forfettario da applicare è necessario rispettare il principio della parità di trattamento dei beneficiari.

3.1.2.5.   Applicazione nel tempo

Le modifiche apportate dal regolamento finanziario all’articolo 68 dell’RDC e i nuovi articoli 68 bis e 68 ter dell’RDC sono applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, ossia dal 2 agosto 2018 (30).

Tali disposizioni possono essere usate per operazioni nelle quali i beneficiari potenziali non sono ancora stati selezionati (perché l’invito è ancora aperto o perché è pubblicato un nuovo invito). Poiché sono più vantaggiose per i beneficiari, tali disposizioni possono essere utilizzate anche per operazioni che sono già in corso di attuazione, fatte salve le seguenti condizioni cumulative:

sono stabilite le condizioni per il sostegno (in base alle nuove disposizioni) per il futuro, ossia per l’esecuzione futura dell’operazione;

è rispettato il principio della parità di trattamento dei beneficiari;

per le operazioni che sono già in fase di attuazione il beneficiario acconsente alla modifica delle condizioni e all’esecuzione del rimborso sulla base di una OSC;

esiste una netta separazione tra il periodo del rimborso basato sui costi reali (o su precedenti disposizioni relative alle OSC) e il periodo basato sulle OSC introdotte con il regolamento finanziario. Ad esempio nel caso in cui sia introdotto un tasso forfettario del 15 % per i costi indiretti basato sui costi diretti ammissibili per il personale [articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC] dovrebbe essere stabilito che, a decorrere da una determinata data («data x», non anteriore al 2 agosto 2018), i costi indiretti saranno calcolati e rimborsati in base a tale tasso forfettario, ossia tale tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti sarà applicato a tutti i costi per il personale sostenuti a decorrere dalla stessa data («data x»). Lo stesso principio si applica al tasso forfettario del 40 % di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC, nonché alla possibilità di dichiarare retribuzioni e indennità versate ai partecipanti. Ad esempio per le operazioni FSE che hanno beneficiato del sostegno a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario solo le indennità e le retribuzioni versate ai partecipanti a decorrere dalla «data x» potrebbero essere dichiarate come costi ammissibili aggiuntivi.

Esempio

Un’autorità di gestione intende calcolare tutti i costi ammissibili residui di un’operazione applicando un tasso forfettario ai costi diretti ammissibili per il personale dell’operazione pari a 150 000 EUR. Conformemente all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC l’autorità di gestione decide di applicare un tasso del 35 %. Di conseguenza i costi totali ammissibili dell’operazione saranno pari a 150 000 EUR + (150 000 EUR × 0,35) = 202 500 EUR.

Esempio (fondi SIE): sviluppo locale di tipo partecipativo (Community-Led Local Development — CLLD)

Sulla base dell’esperienza passata l’autorità di gestione ha valutato la tipica quota dei costi di esercizio e animazione di un determinato gruppo di azione locale (GAL) rispetto alla spesa sostenuta per l’esecuzione di operazioni locali nel contesto della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL. Anche se il sostegno da parte dei fondi SIE per i costi di esercizio e animazione non può superare il massimale del 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell’ambito della strategia CLLD conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, dell’RDC, l’esperienza dimostra che, nella maggioranza dei casi, questa percentuale è in realtà inferiore.

L’autorità di gestione fissa un tasso forfettario del 17 % dei costi di esecuzione [sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera a), dell’RDC, ma non all’articolo 68, primo comma, lettera a), dell’RDC, in quanto il tasso forfettario di cui all’articolo 35, paragrafo 2, dell’RDC non copre soltanto i costi indiretti] della spesa sostenuta per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL al fine di coprire i seguenti costi:

costi di esercizio (costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari, costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della strategia, cfr. l’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), dell’RDC);

costi legati all’animazione della strategia CLLD (per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande, cfr. l’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), dell’RDC).

Pertanto, se la dotazione assegnata al GAL per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL per il periodo 2014-2020 è pari a 1,5 milioni di EUR (tipo 1), la dotazione massima corrispondente ai costi di esercizio e di animazione sarebbe pari a 1,5 milioni di EUR × 17 % = 255 000 EUR (tipo 2). Di conseguenza la dotazione finanziaria totale per il GAL è di 1,755 milioni di EUR.

Nella fase di attuazione ciò significa che ogni qual volta un beneficiario chieda il rimborso della spesa sostenuta per un progetto, il GAL potrà a sua volta dichiarare il 17 % di tale somma per i propri costi di esercizio e animazione.

Ad esempio, se la spesa sostenuta per un progetto è pari a 1 000 EUR (tipo 1), il GAL può dichiarare all’autorità di gestione 1 000 EUR × 17 % = 170 EUR (tipo 2) per i propri costi di esercizio e animazione.

Il GAL non è tenuto a fornire documenti giustificativi per i costi di esercizio e di animazione che dichiara in base al tasso forfettario ma la metodologia utilizzata per determinare il tasso del 17 % deve essere verificabile.

Si noti che il tasso forfettario può essere fissato separatamente per i soli costi di esercizio o animazione.

NB:

Si tenga presente che, come nell’esempio di cui sopra, la metodologia per stabilire il tasso forfettario non deve necessariamente ricalcare quella applicata per stabilire il massimale del 25 %. Tuttavia, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per fissare il tasso forfettario, è necessario rispettare le disposizioni relative al massimale dei costi di esercizio e animazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, dell’RDC.

3.2.   Tabelle standard di costi unitari

3.2.1.    Principi generali

Nel caso delle tabelle standard di costi unitari la totalità o una parte dei costi ammissibili di un’operazione sarà calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un’attività e tabelle standard di costi unitari. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un’operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable) oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre all’interno di un’operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Le autorità di gestione dovrebbero tenere conto della pista di controllo al momento di scegliere se utilizzare costi unitari basati sul processo o costi unitari basati sulle realizzazioni.

Esempio (FSE)

a)

Basati sul processo: per un corso avanzato di informatica di 1 000 ore per 20 partecipanti i costi ammissibili possono essere calcolati sulla base di un costo orario della formazione × il numero di ore dei partecipanti al corso. Il costo orario è stato stabilito in anticipo dall’autorità di gestione ed è indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Ipotizzando, ad esempio, che l’autorità di gestione fissi il costo della formazione a 7 EUR per ora di formazione per partecipante, la sovvenzione massima assegnata al progetto sarebbe limitata a 1 000 ore × 20 partecipanti × 7 EUR/ora /partecipante = 140 000EUR.

Alla fine dell’operazione i costi ammissibili finali saranno stabiliti sulla base del numero effettivo di ore per ciascun partecipante (che potrebbe includere alcune assenze giustificate) a seconda della partecipazione effettiva dei partecipanti e delle lezioni effettivamente impartite. Sarà comunque necessario disporre di fogli di presenza dei partecipanti che indichino con chiarezza e in maniera dettagliata le attività di formazione e certifichino la presenza effettiva dei partecipanti.

Se alla fine soltanto 18 persone hanno seguito il corso, 6 di loro per 900 ore, 5 per 950 ore, 5 per 980 ore e gli altri 2 per 1 000 ore, il numero di ore totale dei partecipanti sarà pari a:

900 × 6 + 950 × 5 + 980 × 5 + 1 000 × 2 = 17 050 ore totali di formazione dei partecipanti.

La spesa ammissibile sarà: 17 050 ore di formazione × 7 EUR = 119 350 EUR.

b)

Basati sui risultati: un corso avanzato di informatica di 1 000 ore è articolato in cinque moduli da 200 ore ciascuno. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a) è stato utilizzato un metodo giusto, equo e verificabile per stabilire i costi totali del corso di informatica impartito ai 25 partecipanti. I costi complessivi, pari a 140 000 EUR, sono quindi attribuiti ai partecipanti che hanno portato a termine il corso. Tenendo conto di un tasso di insuccesso storico del 20 % (corrispondente a 5 partecipanti), i costi unitari per partecipante e per modulo completato con successo sarebbero pari a 140 000 EUR/20 partecipanti/5 moduli = 1 400 EUR (costo unitario per partecipante per modulo completato con successo).

La pista di controllo prevedrebbe un documento comprovante l’ammissibilità del partecipante e un diploma per ciascun modulo o corso completato con successo. Non sarebbero necessarie schede orarie.

Esempio (FESR, costi basati sulla realizzazione): il beneficiario, una Camera di commercio regionale, organizza un servizio di consulenza per le PMI della regione che sarà erogato dai consulenti della Camera di commercio regionale. Sulla base della precedente contabilità del reparto «consulenze» della Camera di commercio si calcola che una giornata di consulenza costi 350 EUR/giorno. L’assistenza sarà calcolata sulla base della seguente formula: numero di giorni × 350 EUR. Occorrerà comunque disporre di schede orarie accurate che specifichino l’attività di consulenza e le presenze dei consulenti.

Esempio (FSE, costi basati sui risultati): un programma di assistenza nella ricerca di un lavoro della durata di sei mesi («l’operazione») potrebbe essere finanziato sulla base di tabelle standard di costi unitari (ad esempio 2 000 EUR/persona) per ciascuno dei 20 partecipanti all’operazione che trova un lavoro e lo conserva per un periodo prestabilito, ad esempio sei mesi. Per determinare il costo unitario di 2 000 EUR per partecipante che trova un lavoro si è tenuto conto dei costi relativi a tutti i partecipanti. Pertanto l’importo copre anche le spese relative ai partecipanti che non hanno trovato un lavoro.

Calcolo della sovvenzione massima concessa per l’operazione: 20 persone × 2 000 EUR/collocamento = 40 000 EUR.

I costi ammissibili finali sono calcolati sulla base della realizzazione conseguita dall’operazione: se soltanto 17 persone sono state collocate sul mercato del lavoro e hanno mantenuto il loro posto di lavoro per il periodo richiesto, i costi ammissibili finali in base ai quali la sovvenzione sarà versata al beneficiario sarebbero pari a 17 × 2 000 EUR = 34 000 EUR.

Esempio (FEASR, costi basati sulla realizzazione):«Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste» [articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013]

Un silvicoltore riceverà un sostegno per l’imboschimento e il mantenimento di 3 ettari di bosco per 7 anni. I costi (imboschimento e mantenimento) sono stati previamente definiti dall’autorità di gestione in base al tipo di bosco. Tale metodologia sarà integrata nel programma di sviluppo rurale. I costi unitari sono i seguenti: per l’imboschimento 2 000 EUR/ha e per il mantenimento 600 EUR/ha per il primo anno e 500 EUR/ha per gli anni successivi.

Pertanto i costi totali ammissibili sarebbero:

3 ha × 2 000 EUR/ha + 3 ha × 600 EUR/ha + (3 ha × 500 EUR/ha) × 6 anni= 16 800 EUR

Esempio (FEAMP, costi basati sul processo): raccolta dati (costi dei pescherecci)

I costi giornalieri per l’uso dei pescherecci sono calcolati sulla base di dati storici (medie degli anni precedenti). Il numero di giorni assegnato al progetto è dimostrato tramite i giornali di bordo.

3.2.2.    Costi per il personale calcolati in base a una tariffa oraria (articolo 68 bis, paragrafi da 2 a 4, dell’RDC)

Calcolo della tariffa oraria

L’articolo 68 bis, paragrafi da 2 a 4, dell’RDC prevede un metodo specifico per il calcolo dei costi per il personale (31). A norma di detto articolo i costi per il personale possono essere determinati mediante una tariffa oraria calcolata come segue:

Formula

Prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario questo metodo di calcolo dei costi per il personale era già previsto all’articolo 68, paragrafo 2, dell’RDC. Il regolamento finanziario ha tuttavia apportato ulteriori modifiche a tale disposizione (il cui contenuto è stato trasferito al nuovo articolo 68 bis, paragrafi da 2 a 4, dell’RDC), al fine di chiarirne l’applicazione e consentirne l’uso per le persone che lavorano a tempo parziale.

I costi per il personale calcolati come sopra sono collegati all’attuazione di un’operazione. L’«attuazione di un’operazione» si riferisce a tutte le fasi di un’operazione. L’intento è di non escludere alcuni costi per il personale legati a fasi specifiche di un’operazione.

Il denominatore, ossia 1 720 ore, è un «tempo di lavoro» annuo standard che può essere usato direttamente senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire alcun calcolo. Questa cifra è basata sulla media delle ore di lavoro settimanali degli Stati membri moltiplicata per 52 settimane e da cui sono state dedotte le ferie annuali retribuite e la media dei giorni festivi annuali.

Il numeratore, tuttavia, deve essere giustificato. L’RDC fa riferimento ai «più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati». Tuttavia i costi lordi per l’impiego non sono definiti nell’RDC. Conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, dell’RDC norme nazionali in materia di ammissibilità dovranno stabilire quali costi rientrano nei costi lordi per l’impiego, tenendo conto delle consuete prassi contabili (cfr. la sezione 4.2.2) (32) e della normativa nazionale (ad esempio la normativa nazionale potrebbe stabilire che le spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno dal luogo di lavoro sono comprese nei costi lordi per l’impiego).

Il regolamento fa riferimento al calcolo della tariffa oraria eseguito utilizzando i «più recenti» costi annui lordi per l’impiego documentati. Ciò significa che i dati utilizzati devono essere i più recenti disponibili. Pertanto un metodo di calcolo basato sui dati storici del beneficiario non è, di norma, pertinente. Con l’espressione «i più recenti» l’articolo 68 bis, paragrafo 2, dell’RDC mira a garantire che i dati utilizzati siano sufficientemente recenti e dunque indicativi dei costi reali per il personale.

I costi annui lordi per l’impiego non devono necessariamente riferirsi a un anno civile o a un esercizio finanziario (ad esempio potrebbe trattarsi di dati relativi al periodo compreso tra ottobre 2015 e settembre 2016). Ciò che conta è che i costi lordi per l’impiego coprano un intero periodo di dodici mesi. Potrà trattarsi dei dodici mesi che precedono la fine di un periodo di riferimento (relativo all’operazione o al programma), dei dodici mesi precedenti la convenzione di sovvenzione o dei dodici mesi dell’anno civile precedente. Conformemente all’articolo 68 bis dell’RDC, qualora non siano disponibili, i dati relativi a un periodo intero di dodici mesi:

possono essere desunti dai costi lordi per l’impiego documentati disponibili (ad esempio un’autorità di gestione potrebbe utilizzare i dati relativi a un dipendente per il quale sono disponibili dati su un arco di quattro mesi ed estrapolarli per ottenere un costo annuo lordo per l’impiego, tenendo conto, se del caso, di elementi quali i giorni festivi retribuiti o la cosiddetta «tredicesima mensilità»);

possono essere estrapolati dal contratto di lavoro, tenendo conto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e di altri versamenti obbligatori;

possono essere desunti da contratti collettivi.

I costi annui lordi per l’impiego possono essere basati sui costi per l’impiego reali del lavoratore. Per i mesi con dati incompleti, i dati estrapolati potranno essere utilizzati per ottenere una buona approssimazione dei costi reali su un periodo di dodici mesi.

I costi annui lordi per l’impiego potrebbero anche essere basati sulla media dei costi per l’impiego di un aggregato più ampio di dipendenti (ad esempio quelli inquadrati nello stesso livello o che soddisfano un criterio analogo) approssimativamente corrispondente al livello dei costi per l’impiego.

I più recenti costi annui lordi devono essere documentati: ciò può avvenire tramite documenti contabili, riepiloghi delle buste paga, riferimento ad accordi o documenti pubblicamente disponibili ecc. Non devono essere necessariamente sottoposti a audit ex ante ma devono essere verificabili.

In situazioni specifiche l’importo della tariffa oraria potrà essere fissato anche dopo l’avvio del progetto. Potrà essere determinato, ad esempio, quando un dipendente è assegnato al progetto (firma del contratto di lavoro o cambiamento di mansioni), oppure quando il beneficiario comunica i relativi costi all’autorità di gestione. In questo caso, tuttavia, il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve precisare anche che si è fatto ricorso a tale metodologia.

3.2.3.    Determinazione dei costi ammissibili per il personale tramite la tariffa oraria calcolata

Il numero delle ore lavorate deve essere determinato conformemente alle norme in materia di ammissibilità del rispettivo programma operativo. Per il calcolo e la dichiarazione dei costi ammissibili per il personale si dovrebbero utilizzare soltanto le ore lavorate. Le ferie annuali, ad esempio, sono già incluse nel calcolo dei costi orari del personale. I congedi di malattia possono essere dichiarati come costi per il personale se i costi correlati sono a carico del beneficiario (ossia sono sostenuti dal beneficiario). Se i costi sono a carico di un terzo (ad esempio congedo per malattia di lunga durata i cui costi sono coperti dal sistema di sicurezza sociale) o nel caso di congedi o assenze non retribuiti (ad esempio assenze ingiustificate) per i quali il beneficiario non sostiene alcun costo le corrispondenti ore/giornate non lavorate non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare i costi ammissibili per il personale che possono essere dichiarati. In questi casi, infatti, il beneficiario non sostiene costi. Tuttavia, se vi sono costi per il personale relativi a personale supplementare chiamato a sostituire la persona in malattia (o assente nell’ambito di un’altra forma di congedo), tali costi per il personale sono ammissibili (ossia si tiene conto delle corrispondenti ore lavorate per calcolare i costi ammissibili per il personale).

Conformemente all’articolo 68 bis, paragrafo 3, dell’RDC, quando si dichiarano le ore effettivamente lavorate, queste non possono superare il numero di ore utilizzate nel metodo di calcolo a norma dell’articolo 68 bis, paragrafo 2, dell’RDC. Ciò significa che se è stato utilizzato come denominatore 1 720 le ore dichiarate non possono superare 1 720. Pertanto 1 720 ore rappresentano il numero massimo di ore di lavoro che è possibile dichiarare in un’operazione per un periodo di dodici mesi. Se come denominatore è utilizzata una quota proporzionale di 1 720, si applica lo stesso principio (ad esempio per il personale con un contratto a tempo parziale del 50 % il denominatore sarà 860 ore; pertanto 860 sarà il numero massimo di ore che può essere dichiarato per il personale in questione. Nel caso del personale assegnato a più operazioni, il massimale si applica in misura proporzionale rispettivamente per ciascuna operazione).

Come specificamente stabilito all’articolo 68 bis, paragrafo 3, secondo comma, dell’RDC, tale regola non si applica alla CTE nel caso di incarichi a tempo parziale nell’ambito di un’operazione; in questi casi la tariffa oraria può essere moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate e dunque il massimale di 1 720 ore può essere superato.

Quando si utilizza la regola delle 1 720 ore l’importo della tariffa oraria così ottenuto deve essere considerato alla stregua di un costo unitario. Tale costo unitario può essere utilizzato per il rimborso delle spese relative ai costi per il personale, oppure può essere utilizzato anche per calcolare tutti i costi indiretti [ad esempio applicando il tasso forfettario del 15 % conformemente all’articolo 68, primo comma, lettera b)], o addirittura per calcolare tutti gli altri costi ammissibili residui (applicando il tasso forfettario del 40 % di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1). L’importo complessivo determinato dopo l’applicazione di questi tassi forfettari è considerato anch’esso alla stregua di un costo unitario.

Nel caso di un progetto realizzato nell’arco di diversi anni l’autorità di gestione può scegliere di aggiornare la tariffa oraria per il calcolo del costo per il personale una volta che siano disponibili nuovi dati, oppure usare gli stessi dati per l’intero periodo di esecuzione. Se il periodo di esecuzione è particolarmente lungo, sarebbe buona prassi definire fasi intermedie in cui rivedere la tariffa oraria per il calcolo del costo per il personale, stabilendo anche la modalità di tale revisione.

3.2.4.    Personale impiegato a tempo parziale nell’ambito dell’operazione con una percentuale di tempo fissa

Nel caso di persone che lavorano con un incarico a tempo parziale ma con una percentuale di tempo fissa al mese l’articolo 68 bis, paragrafo 5, dell’RDC stabilisce che non vi è l’obbligo di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro per verificare il numero di ore lavorate. Tuttavia il datore di lavoro dovrebbe rilasciare un documento che stabilisca la percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell’ambito dell’operazione su base mensile e tale percentuale potrà essere utilizzata per calcolare i costi ammissibili per il personale. Tale percentuale può essere fissata anche nel contratto di lavoro. Ad esempio, se una persona è impiegata per il 60 % del proprio tempo su un progetto, i costi diretti ammissibili per il personale relativi a detta persona possono essere calcolati moltiplicando i costi lordi per l’impiego (basati o sui costi reali o su un costo unitario calcolato) per il 60 %.

3.2.5.    Applicazione nel tempo

Le modifiche apportate dal regolamento finanziario alla metodologia delle 1 720 ore si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia dal 2 agosto 2018. L’autorità di gestione può tuttavia applicare la metodologia alle operazioni in corso a condizione che siano soddisfatte talune condizioni (cfr. 3.1.2.5).

Esempio (FESR): taluni tipi di progetti rivolti alle PMI nel campo della R&S e dell’innovazione comportano spesso, tra i loro elementi principali, costi per il personale. L’applicazione facoltativa di tabelle standard di costi unitari rappresenta una semplificazione molto apprezzata da queste PMI. Il costo unitario delle attività è espresso, in questo caso, come tariffa oraria applicata alle ore effettivamente lavorate dal personale. Esso è stabilito preventivamente nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e che fissa l’importo massimo dell’assistenza finanziaria come numero massimo di ore lavorate consentite, moltiplicato per il costo unitario (i costi calcolati del personale addetto all’operazione).

Al fine di coprire i costi reali con un valore che rappresenti la migliore approssimazione possibile e tenere conto delle differenze tra regioni e settori, il costo per un’unità standard è definito come costo orario del personale in base alla seguente formula:

costo orario del personale = retribuzione annua lorda (compresi gli oneri di legge) divisa per l’orario di lavoro legale medio (tenendo conto delle ferie annuali).

Ad esempio: costo orario del personale = 60 000 EUR/(1 980 ore – 190 ore di ferie annuali) = 60 000/1 790 = 33,52 EUR/ora.

L’assistenza finanziaria assegnata all’operazione è calcolata moltiplicando la tariffa oraria per il numero reale verificato di ore lavorate. Le PMI sono pertanto tenute a conservare tutti i documenti giustificativi comprovanti le ore lavorate dal personale addetto al progetto e l’autorità di gestione deve conservare tutti i documenti giustificativi del costo orario del personale. In linea di principio una riduzione delle ore lavorate verificate si traduce in una riduzione dell’importo finale da versare.

Esempio alternativo: analogo a quanto sopra tranne per il fatto che il costo orario del personale è basato sull’articolo 68 bis, paragrafo 2, dell’RDC.

Costo orario del personale = più recente retribuzione annua lorda documentata (compresi gli oneri di legge) divisa per 1 720 ore.

Ad esempio: tariffa oraria = 60 000 EUR/1 720 ore = 60 000/1 720 = 34,88 EUR/ora.

3.3.   Somme forfettarie

3.3.1.    Principi generali

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un’operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato dall’autorità di gestione (33), che è versato se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando le tabelle standard di costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell’organizzazione di un seminario locale di piccola entità ecc.

In alcuni casi le autorità di gestione potrebbero essere restie ad utilizzare somme forfettarie per via del fatto che il risultato (deliverable) è solitamente considerato raggiunto o non raggiunto, il che determina una situazione binaria di pagamento o mancato pagamento in funzione del pieno conseguimento del risultato. Tuttavia come misura di attenuazione è possibile includere pagamenti scaglionati connessi al conseguimento di determinati target intermedi predefiniti.

3.3.2.    Cambiamenti introdotti dal regolamento finanziario e applicazione nel tempo

Prima del regolamento finanziario l’uso di somme forfettarie era limitato agli importi di contributo pubblico inferiori a 100 000 EUR. Al fine di agevolare l’utilizzo delle somme forfettarie il regolamento finanziario ha soppresso tale limitazione. Ciò significa che, dall’entrata in vigore del regolamento finanziario, l’autorità di gestione può stabilire somme forfettarie quando il sostegno pubblico è superiore a 100 000 EUR.

3.3.3.    Esempi di somme forfettarie

Esempio (FESR): per promuovere prodotti locali un gruppo di piccole imprese intende partecipare a una fiera commerciale.

Considerato il basso costo dell’operazione, l’autorità di gestione decide di usare una somma forfettaria per il calcolo del sostegno pubblico. A tal fine il gruppo di imprese è invitato a proporre un bilancio relativo ai costi d’affitto, di allestimento e di gestione dello stand. Sulla base di tale proposta si stabilisce una somma forfettaria di 20 000 EUR. Il pagamento al beneficiario sarà effettuato in base alla prova della partecipazione alla fiera. Il bilancio convenuto di 20 000 EUR dovrebbe essere conservato per gli audit (verifica del calcolo ex ante della somma forfettaria).

Esempio (FSE): una ONG che gestisce servizi per l’infanzia necessita di un sostegno per l’avvio di una nuova attività e inserisce nella sua proposta una somma forfettaria presentando un progetto di bilancio dettagliato per l’avvio dell’attività e per il suo esercizio nell’arco di un anno. Dopo l’anno iniziale l’attività sarebbe gestita in modo indipendente. Ad esempio la somma forfettaria coprirebbe la spesa connessa alla retribuzione di una persona incaricata di assistere i bambini per un anno, l’ammortamento delle nuove attrezzature, i costi pubblicitari legati alla nuova attività e i costi indiretti legati alla sua gestione, alla contabilità, alla fornitura di acqua ed elettricità, al riscaldamento, all’affitto ecc.).

In base a un progetto di bilancio dettagliato l’autorità di gestione concede una somma forfettaria di 47 500 EUR a copertura di tutti i suddetti costi. Alla fine dell’operazione tale importo sarebbe versato alla ONG in base alla realizzazione, qualora fosse assistito un numero convenzionale di altri (dieci) bambini. Di conseguenza non sarebbe necessario giustificare i costi reali sostenuti per tale attività.

Se tuttavia i bambini assistiti fossero soltanto nove, i costi ammissibili sarebbero pari a zero e la somma forfettaria non sarebbe versata. Come misura di attenuazione di potrebbe inserire, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, un target intermedio che preveda il versamento di metà dell’importo totale (23 750 EUR) nel caso in cui siano assistiti cinque bambini.

Esempio (FSE): una ONG intende organizzare un seminario locale e produrre un kit di strumenti sulla situazione socioeconomica della comunità rom in una regione di uno Stato membro. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno conterrà un progetto di bilancio dettagliato e gli obiettivi della sovvenzione, ossia 1) l’organizzazione del seminario e 2) la produzione di un kit di strumenti per sensibilizzare i datori di lavoro della regione sui problemi specifici affrontati dai rom.

Tenuto conto della portata e dell’obiettivo dell’operazione (piccola operazione con costi non facilmente quantificabili mediante tabelle standard di costi unitari) e della natura del beneficiario (ONG locale) l’autorità di gestione decide di utilizzare l’opzione «somma forfettaria».

Per calcolare la somma forfettaria l’autorità di gestione avrà bisogno di un progetto di bilancio dettagliato per ognuna delle operazioni: dopo aver negoziato il progetto di bilancio dettagliato, la somma forfettaria è fissata a 45 000 EUR, ripartiti tra due progetti che richiedono 25 000 EUR per il seminario e 20 000 EUR per il kit di strumenti.

Se le condizioni del documento che specifica le condizioni per il sostegno sono rispettate (organizzazione del seminario, produzione del kit di strumenti), alla chiusura 45 000 EUR saranno considerati costi ammissibili. Il documento giustificativo richiesto per il pagamento della sovvenzione (che dovrà essere conservato) deve comprovare che il seminario è stato organizzato e che il kit di strumenti integrale definitivo è stato prodotto.

Se è realizzato soltanto uno dei progetti (ad esempio il seminario), la sovvenzione sarà limitata a tale parte (25 000 EUR) in funzione di quanto concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Esempio (FEASR):«Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari» [articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013]

Un gruppo di agricoltori che ha ricevuto un sostegno per una nuova partecipazione a un regime di qualità riconosciuto intende organizzare un’attività promozionale per i propri prodotti. L’autorità di gestione ha calcolato il costo dell’attività come somma forfettaria (ad esempio 15 000 EUR/seminario con un minimo di 50 partecipanti). Il gruppo di agricoltori deve fornire prove dell’esecuzione dell’attività e del numero di partecipanti (almeno 50).

Esempio (FEAMP): sostegno per la preparazione di piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori (OP).

La somma forfettaria (da versare una volta approvato il piano) si basa su dati storici (dati recenti trasmessi dalle OP in relazione al numero di ore e altri costi). La preparazione del programma è articolata in varie attività finalizzate all’ottenimento di un costo medio, che successivamente è moltiplicato per l’intensità di aiuto applicabile.

3.4.   Caso specifico di tassi forfettari per l’assistenza tecnica

3.4.1.    Ambito di applicazione

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento finanziario la Commissione si è avvalsa del nuovo potere conferitole dall’articolo 67, paragrafo 5 bis, dell’RDC per definire i finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso, da parte delle autorità di gestione a favore di uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica (AT). Il regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione (34) è entrato in vigore il 9 novembre 2019.

Per l’FSE, il FESR, il Fondo di coesione e il FEASR il tasso forfettario da utilizzare per il calcolo delle spese relative all’assistenza tecnica è fissato al 4 % degli altri tipi di spese. Per i programmi FESR nell’ambito della CTE e per il FEAMP il tasso forfettario è fissato al 6 %. Tali tassi forfettari possono essere applicati soltanto alle spese delle operazioni nell’ambito degli assi prioritari di un programma diversi dall’assistenza tecnica, che sono state oggetto di verifiche di gestione oppure, nel caso del FEASR, alle spese delle operazioni nell’ambito delle misure di sviluppo rurale diverse dall’assistenza tecnica, che sono state oggetto di controlli amministrativi e sono dichiarate a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo. Pertanto i programmi operativi che consistono unicamente in operazioni di assistenza tecnica sono esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto regolamento delegato.

Occorre rilevare che le spese che possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario si riferiscono al valore complessivo delle domande di pagamento ammissibili anche qualora non tutte le fatture siano state oggetto dei controlli amministrativi, conformemente al punto 1.7 delle linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (EGESIF 14-0012_02), che consente di verificare la domanda di rimborso del beneficiario sulla base di un campione di voci di spesa.

Il tasso forfettario può essere applicato a decorrere dall’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2019 oppure, nel caso del FEASR, nell’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o in un esercizio finanziario agricolo successivo. L’applicazione del tasso forfettario non richiede una modifica del programma, tranne nel caso del FEASR, per il quale tali informazioni devono essere incluse in qualsiasi modifica successiva del programma.

La scelta di utilizzare il finanziamento a tasso forfettario è a discrezione dello Stato membro. Tuttavia per evitare il rischio di doppio finanziamento della stessa spesa tale metodo, una volta applicato, deve essere l’unica forma di rimborso dell’assistenza tecnica fino alla chiusura del programma (35). Gli Stati membri dovrebbero pertanto notificare alla Commissione la scelta di utilizzare questa forma di rimborso insieme, se del caso, alla prima domanda di pagamento nella quale è applicato tale tasso forfettario.

3.4.2.    Domande di pagamento e rimborsi

La base per l’applicazione di questo tasso forfettario è costituita dalle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/1867 (ossia dopo il 9 novembre 2019) e a decorrere dall’anno contabile che inizia il 1o luglio 2019. Sono escluse da tale base di calcolo le spese per le quali le verifiche di gestione sono state completate prima del 9 novembre 2019. Questa data limite (9 novembre 2019) non si riferisce alla data di trasmissione della domanda di pagamento alla Commissione. Nel caso del FEASR la base per l’applicazione di tale tasso forfettario è costituita dalle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi e che sono state dichiarate alla Commissione a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo.

Gli importi che sono stati esclusi dai conti a causa di una valutazione in corso di tali importi conformemente all’articolo 137, paragrafo 2, dell’RDC possono essere inclusi in una domanda di pagamento successiva e nella base di calcolo del tasso forfettario qualora la valutazione dia esito positivo e le verifiche di gestione (aggiuntive) siano state effettuate dopo il 9 novembre 2019.

Gli Stati membri devono essere in grado di dimostrare che il tasso forfettario è applicato soltanto alle spese che soddisfano tali condizioni. A tal fine può essere utilizzato il sistema informatico dell’autorità di gestione e/o dell’organismo pagatore.

Può succedere che una domanda di pagamento contenga spese che erano state oggetto di verifiche di gestione dopo il 9 novembre 2019 (base per l’applicazione del tasso forfettario per l’AT) e spese per le quali le verifiche di gestione risultavano completate entro tale data. Tali spese non sono differenziate nel sistema SFC. È compito dello Stato membro garantire che il tasso forfettario sia applicato soltanto alla base correttamente stabilita, monitorare gli importi di AT inclusi nella domanda di pagamento e assicurare che non vi sia un doppio finanziamento. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di presentare due domande di pagamento distinte per garantire una chiara pista di controllo.

La Commissione rimborserà le domande di pagamento contenenti importi che l’autorità di gestione o l’organismo pagatore abbia calcolato applicando il tasso stabilito (rispettivamente 4 % o 6 %) come per qualsiasi altra domanda di pagamento.

L’importo complessivo può essere versato a un unico beneficiario o può essere suddiviso tra più beneficiari, in base alle modalità stabilite a livello nazionale, ma non può superare la soglia rispettivamente del 4 % o del 6 %. Le norme dell’Unione non prevedono l’obbligo di giustificare la suddivisione.

Il metodo di rimborso può essere applicato anche in programmi multi-fondo, anche qualora la priorità o le priorità che determinano la base delle spese ricevano sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per la priorità relativa all’assistenza tecnica.

3.4.3.    Incidenza del tasso forfettario sulla dotazione assegnata all’AT nel PO/programma di sviluppo rurale

Il tasso stabilito nel regolamento delegato (UE) 2019/1867 sarà applicato nei limiti della dotazione per l’assistenza tecnica del programma. Ciò significa che l’uso del rimborso dell’AT in base al tasso forfettario non incide sulle dotazioni assegnate all’assistenza tecnica nei programmi. A tale proposito, nel decidere in merito all’opportunità di utilizzare il rimborso forfettario dell’AT per il loro programma, le autorità di gestione dovrebbero tenere in debito conto sia la dotazione disponibile per le priorità non riguardanti l’AT che costituiscono la base per l’applicazione del tasso forfettario sia la dotazione disponibile per la priorità relativa all’AT. Pertanto se:

l’importo assegnato all’assistenza tecnica e non ancora incluso in una domanda di pagamento del programma rappresenta rispettivamente meno del 4 % o 6 % della dotazione residua non relativa all’AT del programma:

la spesa per l’assistenza tecnica sarebbe rimborsata fino a concorrenza dell’importo totale dell’assistenza tecnica assegnato per il PO. Al di sopra di tale dotazione non vi sarebbero rimborsi per l’AT;

l’importo assegnato all’assistenza tecnica e non ancora incluso in una domanda di pagamento del programma rappresenta rispettivamente più del 4 % o 6 % della dotazione residua non relativa all’AT del programma:

il rimborso forfettario non garantirebbe il pieno assorbimento della dotazione per l’AT in quanto per il rimborso della spesa relativa all’assistenza tecnica sarebbe utilizzato soltanto il tasso forfettario di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1867 (questa forma di rimborso forfettario non può essere combinata con il rimborso dell’AT in base ai costi reali).

3.4.4.    Pista di controllo e incidenza delle rettifiche

Si applicano l’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell’RDC e l’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’autorità di gestione o l’organismo pagatore (nel caso del FEASR) deve:

garantire che tutte le spese non collegate all’AT di cui si tiene conto per l’applicazione del tasso forfettario siano state oggetto di verifiche di gestione dopo il 9 novembre 2019 e, nel caso del FEASR, che le spese siano state oggetto di controlli amministrativi e non siano state dichiarate in precedenza alla Commissione,

e garantire che il tasso forfettario sia correttamente applicato.

Nel caso del FEASR l’ammissibilità del beneficiario dell’assistenza tecnica dovrebbe sempre essere verificata a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire anche la conformità con l’articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le verifiche di gestione e gli audit non controlleranno le spese sostenute o pagate dai beneficiari nel corso dell’attuazione delle operazioni rimborsate con questo metodo.

Per consentire alle autorità di gestione di controllare che l’assistenza tecnica sia attuata conformemente alle norme del programma e agli indicatori di adempimento ivi contenuti, le informazioni sull’attuazione dell’assistenza tecnica continueranno ad essere incluse nelle relazioni annuali di attuazione e potranno essere discusse in seno ai comitati di sorveglianza.

Eventuali riduzioni della spesa che costituisce la base per il calcolo del tasso forfettario a seguito dell’applicazione di rettifiche finanziarie incideranno sul calcolo del tasso forfettario, determinando una riduzione proporzionale del sostegno per l’AT.

CAPITOLO 4

Elaborazione di opzioni semplificate in materia di costi

L’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC introduce diversi metodi di calcolo dei costi semplificati: alcuni di essi si basano su dati statistici o storici, altri su dati dei beneficiari o su elementi inclusi nel regolamento. Con la modifica dell’RDC da parte del regolamento finanziario è stato introdotto un nuovo metodo per stabilire le opzioni semplificate in materia di costi: il progetto di bilancio. Tale metodo si basa sull’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE che, prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario, consentiva già alle autorità di gestione di stabilire opzioni semplificate in materia di costi caso per caso (per una singola operazione sostenuta dall’FSE) facendo riferimento a un progetto di bilancio (36).

È importante garantire un’accurata documentazione della metodologia che è stata applicata al momento di stabilire le opzioni semplificate in materia di costi.

4.1.   Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere stabilite in anticipo (37)

Conformemente all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c), dell’RDC l’autorità di gestione deve provvedere affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione. In tale documento è importante comunicare ai beneficiari i requisiti specifici concernenti la giustificazione della spesa dichiarata e la realizzazione o l’esito specifico da conseguire.

Pertanto le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante. Come stabilito all’articolo 67, paragrafo 6, dell’RDC, il metodo da applicare per stabilire i costi semplificati deve essere indicato al più tardi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. I metodi e le condizioni pertinenti dovrebbero essere integrati nelle norme del programma in materia di ammissibilità.

Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite in anticipo e l’uso di tali opzioni dovrebbe essere indicato negli inviti a presentare proposte rivolti ai beneficiari potenziali al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Inoltre sarebbe opportuno evitare l’applicazione retroattiva per le operazioni che sono già state eseguite in base a costi reali, in quanto non potrebbe essere garantita la parità di trattamento dei beneficiari.

Una volta stabiliti le tabelle standard di costi unitari e il tasso forfettario o l’importo (in caso di somme forfettarie), non sarà più possibile modificare gli importi durante o dopo l’esecuzione di un’operazione per compensare un incremento dei costi o un sottoutilizzo della dotazione finanziaria disponibile, a meno che l’invito a presentare proposte non contempli chiaramente un adeguamento nel tempo (38) (ad esempio le operazioni pluriennali potrebbero prevedere un adeguamento nel tempo legato all’inflazione).

Eccezionalmente, in caso di operazioni pluriennali, è possibile saldare i conti e le corrispondenti attività dell’operazione alla conclusione di una prima parte dell’operazione stessa ed introdurre quindi l’opzione del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie per la parte/il periodo rimanente dell’operazione. In questi casi il periodo per il quale sono dichiarati costi reali dovrebbe essere chiaramente separato dal periodo per il quale sono dichiarati costi in base ad opzioni semplificate in materia di costi, al fine di evitare che i costi di un progetto siano dichiarati due volte.

4.2.   Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile (39)

4.2.1.    Principi generali

4.2.1.1.   Il metodo deve essere giusto

Il calcolo deve essere ragionevole, ossia deve essere basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo. Se in passato una determinata tabella standard di costi unitari è stata in uso a un livello compreso tra 1 EUR e 2 EUR, la Commissione non si aspetterebbe una tabella di 7 EUR. In quest’ottica sarà cruciale il metodo utilizzato per individuare il costo unitario, il tasso forfettario o la somma forfettaria. L’autorità di gestione deve essere in grado di spiegare e motivare le proprie scelte. Sul piano «ideale» un metodo di calcolo giusto potrebbe adeguare i tassi a condizioni o esigenze specifiche. Ad esempio la realizzazione di un progetto potrebbe costare di più in una regione remota che non in una regione centrale per via dei maggiori costi di trasporto; di questo elemento si dovrebbe tenere conto al momento di decidere in merito alla somma forfettaria o al tasso forfettario da versare per progetti analoghi nelle due regioni.

4.2.1.2.   Il metodo deve essere equo

Il concetto principale alla base del termine «equo» è che questo metodo non favorisce alcuni beneficiari o alcune operazioni a discapito di altri/altre. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, della somma forfettaria o del tasso forfettario deve garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni. Eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni.

4.2.1.3.   Il metodo deve essere verificabile

La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie dovrebbe basarsi su prove documentali verificabili (40). L’autorità di gestione deve essere in grado di dimostrare la base su cui è stata stabilita l’opzione semplificata in materia di costi. Si tratta di una questione fondamentale per garantire la conformità con il principio della sana gestione finanziaria.

L’organismo che determina il metodo di calcolo dell’opzione semplificata in materia di costi dovrebbe documentare come minimo:

la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso;

le fonti dei dati usati per l’analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;

il calcolo stesso volto a determinare il valore dell’opzione semplificata in materia di costi.

4.2.2.    Le metodologie nella pratica

L’RDC specifica diverse possibilità che soddisfano i criteri di un metodo giusto, equo e verificabile.

4.2.2.1.   Uso di dati «statistici», valutazioni di esperti o altre informazioni oggettive [articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i)].

I dati statistici possono provenire da uffici statistici nazionali, da EUROSTAT o da altre fonti affidabili.

Un’altra fonte di dati statistici comunemente utilizzata è costituita dall’analisi statistica di dati storici (relativi a progetti o operazioni finanziati da un fondo SIE o da fonti diverse).

Altre informazioni oggettive potrebbero, ad esempio, assumere la forma di

indagini, ricerche di mercato ecc. (necessità di garantire una documentazione adeguata)

tassi di rimborso utilizzati per le spese di viaggio negli Stati membri

tariffe fissate a livello nazionale/regionale (ad esempio prezzo dei pasti scolastici)

tariffe orarie fissate nell’ambito di un contratto nazionale di lavoro

dati sulla remunerazione di una prestazione di lavoro equivalente.

Valutazioni di esperti: si baseranno su una specifica serie di criteri e/o di competenze acquisite in uno specifico ambito del sapere, in un determinato ambito applicativo o merceologico, in una particolare disciplina o in un particolare settore ecc. Devono essere opportunamente documentate e riguardare le specifiche circostanze di ciascun caso. L’RDC non definisce le valutazioni di esperti. Sarà compito delle autorità di gestione precisare i requisiti che una valutazione di esperti deve soddisfare e garantire l’assenza di conflitti di interesse.

In linea di principio i valori massimi, quali le soglie o i massimali fissati nella normativa nazionale, non possono essere utilizzati al momento di stabilire un metodo a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), dell’RDC (o di definire un progetto di bilancio, cfr. il capitolo 4.3), salvo qualora si possa dimostrare che rappresentano un valore equo.

I risultati di queste metodologie potranno essere applicati a un gruppo di operazioni e di beneficiari.

4.2.2.2.   Uso di dati dei singoli beneficiari (41) [articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), dell’RDC]

Le metodologie illustrate di seguito saranno applicate ai singoli beneficiari. Tuttavia, considerati i requisiti legati all’uso di dati dei singoli beneficiari, tali metodologie costituiscono semplificazioni per i beneficiari che realizzeranno molti progetti nell’arco del periodo di programmazione.

a)

Dati storici verificati dei singoli beneficiari

Questo metodo si basa sulla raccolta, presso il beneficiario, dei dati contabili del passato relativi ai costi effettivamente sostenuti per le categorie di costi ammissibili coperti dall’opzione semplificata in materia di costi definita. Ove necessario tali dati dovrebbero coprire solo il dipartimento o centro di costo del beneficiario connesso all’operazione. Ciò presuppone, in realtà, l’esistenza, a livello del beneficiario, di un sistema contabile analitico e implica che eventuali spese non ammissibili siano escluse dai calcoli effettuati per le opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora decidesse di usare questo metodo, l’autorità di gestione dovrebbe descrivere:

le categorie di costi coperti;

il metodo di calcolo usato;

la lunghezza delle serie da ottenere: si dovrebbero ottenere dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni in modo da individuare potenziali circostanze eccezionali che avrebbero influito sui costi effettivi in un determinato anno, nonché l’andamento degli importi dei costi. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere utilizzato per tenere conto delle fluttuazioni annuali. Se tuttavia l’autorità di gestione è in grado di dimostrare che l’uso di dati relativi a un periodo inferiore a tre anni è giustificato, tale scelta può essere accettabile. Ad esempio, qualora sia stato istituito un nuovo programma e gli unici dati disponibili riguardino un periodo di due anni, tali dati potrebbero essere sufficienti; se non esistono dati riguardanti un periodo di tre anni, a seconda delle particolarità del caso si potranno accettare dati riferiti a un biennio. Tuttavia la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso;

l’importo di riferimento da applicarsi, ad esempio i costi medi nel periodo di riferimento o i costi registrati negli ultimi anni;

gli eventuali adeguamenti necessari per aggiornare l’importo di riferimento. L’adeguamento può essere applicato per aggiornare i costi degli esercizi precedenti ai prezzi correnti.

b)

Applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari

Le consuete prassi contabili sono quelle che il beneficiario utilizza per la contabilizzazione di tutte le sue consuete attività e finanze quotidiane (comprese quelle non collegate al sostegno dell’UE). Questi metodi devono essere conformi alle norme e ai principi contabili nazionali. La durata di utilizzo non è un aspetto cruciale. Un metodo contabile non è «consueto» se è stato messo a punto per una determinata operazione o un determinato insieme di operazioni, ad esempio quelle che beneficiano del sostegno UE, ed è diverso dal metodo o dai metodi contabili utilizzati in altri casi.

È importante distinguere tra costi effettivi e costi determinati conformemente alle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari.

Pertanto per costi effettivi si intendono i costi calcolati quanto più esattamente possibile («costi realmente sostenuti dal beneficiario») per la durata dell’operazione. Ad esempio per i costi orari del personale l’uso di un orario standard come denominatore è accettato (cfr. ad esempio le 1 720 ore menzionate nella sezione 3.2.2) ma per il calcolo dei «costi effettivi» il numeratore è costituito dai costi totali ammissibili per il personale per ogni singola persona assegnata all’esecuzione dell’azione.

Un costo orario basato sulle prassi contabili del beneficiario potrebbe essere calcolato in base alla media dei costi delle retribuzioni di un aggregato più ampio di dipendenti. Tale media riguarda di solito uno stesso livello di inquadramento o un criterio analogo e corrisponde ai costi lordi per l’impiego ma il termine di paragone può anche essere un dipartimento o centro di costo (collegato all’operazione) nel quale i costi lordi per l’impiego potrebbero variare notevolmente all’interno del gruppo aggregato di dipendenti.

Pertanto per garantire la parità di trattamento dei beneficiari e far sì che la sovvenzione non copra costi non ammissibili, il documento che specifica le condizioni per il sostegno e autorizza i beneficiari a usare le proprie prassi contabili deve fissare condizioni minime. Tali condizioni minime mirano a garantire che le prassi contabili si traducano, nella teoria e nella pratica, in un sistema giusto ed equo. Ciò implica l’esistenza, a livello del beneficiario, di un sistema di contabilità analitica accettabile; presuppone inoltre l’esclusione di ogni spesa non ammissibile dal calcolo.

c)

Requisiti comuni per l’uso dei dati dei singoli beneficiari

L’autorità di gestione dovrà verificare i dati dei singoli beneficiari attraverso un approccio caso per caso. Tale verifica deve essere effettuata al più tardi al momento di elaborare il documento che specifica le condizioni per il sostegno a favore del beneficiario. A seconda della garanzia ottenuta dall’autorità di gestione riguardo al sistema interno di gestione e controllo del beneficiario, potrà essere necessario che i dati dei singoli beneficiari siano certificati da un revisore dei conti esterno o, nel caso di enti pubblici, da un contabile competente e indipendente, in modo da assicurare l’affidabilità dei dati di riferimento usati dall’autorità di gestione. La certificazione dei dati storici può avvenire nell’ambito di revisioni legali o di audit contrattuali. Qualsiasi certificazione effettuata con tale modalità richiederebbe una conoscenza approfondita, da parte del revisore esterno o del contabile indipendente, dei regolamenti dei fondi SIE per quanto concerne, ad esempio, la pista di controllo, l’ammissibilità dei costi sottostanti e il diritto applicabile. Pertanto l’autorità di audit potrebbe essere invitata a intervenire a sostegno di tale processo.

Se il rischio di errore o di irregolarità nei dati contabili passati che sono utilizzati è ritenuto basso, ad esempio, il metodo di calcolo potrà anche basarsi su dati non certificati ex ante da un revisore. L’autorità di gestione dovrebbe essere in grado di dimostrare, in modo oggettivo, che il rischio è effettivamente basso e quali sono i motivi che la inducono a ritenere affidabile, completo e accurato il sistema contabile del beneficiario.

4.3.   Progetto di bilancio

Come stabilito all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a bis), dell’RDC dall’entrata in vigore del regolamento finanziario e all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE nella versione applicabile fino all’entrata in vigore del regolamento finanziario una modalità alternativa per stabilire opzioni semplificate in materia di costi è costituita dal progetto di bilancio. L’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza dei programmi di CTE, può utilizzare un progetto di bilancio per stabilire costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari per il rimborso ai beneficiari.

Il progetto di bilancio deve essere redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione per operazioni in cui il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR. Tale importo deve essere considerato il massimo sostegno pubblico da versare al beneficiario per l’intera operazione, come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario.

Tale possibilità è destinata ad agevolare l’attuazione dell’obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi per le piccole operazioni (cfr. anche l’articolo 67, paragrafo 2 bis, dell’RDC). In effetti tale metodo consente di calcolare alcuni costi semplificati se l’operazione è molto specifica. Il progetto di bilancio sarà utilizzato per calcolare le opzioni semplificate in materia di costi specificamente legate all’operazione o al progetto in questione. Il documento che contiene il bilancio deve essere conservato in archivio dall’autorità di gestione come documento giustificativo delle opzioni semplificate in materia di costi utilizzate. La verifica di gestione dell’operazione o del progetto si baserà soltanto sul tipo di opzioni semplificate in materia di costi applicato e non sul bilancio stesso.

Il bilancio dovrebbe essere valutato ex ante dall’autorità di gestione secondo gli stessi criteri di valutazione adottati nei casi in cui si utilizzano costi reali. A tale proposito si raccomanda fortemente alle autorità di gestione di stabilire parametri o livelli massimi di costi da utilizzare come elemento di raffronto almeno per i costi più importanti iscritti a bilancio. L’assenza di simili parametri o livelli massimi di costi renderebbe difficile per qualsiasi autorità di gestione garantire la parità di trattamento e la conformità con il principio della sana gestione finanziaria. All’atto della valutazione del bilancio non è necessario che l’autorità di gestione confronti il progetto di bilancio dettagliato proposto dal beneficiario potenziale con operazioni analoghe, anche se questo tipo di raffronto è raccomandato.

L’autorità di gestione potrà anche stabilire parametri di riferimento minimi sulla qualità degli esiti attesi.

L’autorità di gestione dovrebbe dimostrare e conservare in archivio la propria valutazione del progetto di bilancio e i relativi documenti giustificativi. Il progetto di bilancio non fa parte del documento redatto dall’autorità di gestione e dal beneficiario che specifica le condizioni per il sostegno (convenzione di sovvenzione).

Quando si concede più volte un sostegno allo stesso beneficiario, si raccomanda di confrontare il progetto di bilancio dettagliato con operazioni sostenute in precedenza.

Esempio di utilizzo di un progetto di bilancio: un beneficiario intende organizzare un seminario per 50 partecipanti al fine di presentare nuovi strumenti di attuazione.

Il personale dedica tempo alla pianificazione e all’organizzazione dell’evento, si affitta una sala, alcuni oratori arrivano dall’estero e si dovranno pubblicare gli atti dell’evento. Vi sono inoltre costi indiretti legati al personale (costi di contabilità, direttore ecc.) nonché alla fornitura di elettricità, alle fatture telefoniche, all’assistenza informatica ecc.

Il progetto di bilancio è il seguente (42):

Costi diretti totali

45 000

Costi diretti per il personale

30 000

Costi della sala

4 000

Spese di viaggio

5 000

Pasti

1 000

Informazione/pubblicità

5 000

Costi indiretti totali

7 000

Costi indiretti per il personale

4 000

Elettricità, spese telefoniche

3 000

Questo progetto di bilancio è discusso e concordato tra l’autorità di gestione e il beneficiario. Il calcolo dell’opzione semplificata in materia di costi si baserà su tali dati.

L’autorità di gestione potrebbe decidere di calcolare la sovvenzione in base a un costo unitario in funzione del numero di partecipanti al seminario: costo unitario = 52 000 EUR/50 = 1 040 EUR/partecipante.

Il documento redatto dall’autorità di gestione e dal beneficiario che specifica le condizioni per il sostegno deve precisare la definizione delle tabelle standard di costi unitari (che cos’è un partecipante), il numero massimo (minimo) di partecipanti, la modalità per giustificarlo, nonché il costo unitario (1 040 EUR).

Inoltre i tassi forfettari di cui agli articoli 68, 68 bis e 68 ter dell’RDC possono essere applicati per stabilire le categorie di costi pertinenti di un progetto di bilancio.

Il riferimento all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE (per le convenzioni di sovvenzione firmate prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario) o all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a bis), dell’RDC (per le convenzioni di sovvenzione firmate dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario) è contenuto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Esempio FEASR: uso del progetto di bilancio nel caso di LEADER

Un gruppo di azione locale (GAL) seleziona un progetto di bioeconomia presentato da una ONG e finalizzato all’utilizzo di rifiuti di legno per la produzione di energia in edifici per la collettività.

La sovvenzione coprirà le seguenti azioni: 1) sensibilizzazione (ad esempio riunioni, materiale promozionale), 2) studio di fattibilità, 3) progetto pilota che prevede investimenti in dispositivi a biogas e 4) coordinamento del progetto.

Data la natura dell’operazione (progetto integrato consistente in un’ampia gamma di attività con costi non quantificabili per mezzo di tabelle standard di costi unitari), il GAL decide di utilizzare l’opzione «somma forfettaria». Al fine di calcolare l’ammontare della somma forfettaria, il GAL verificherà il progetto di bilancio dettagliato che la ONG ha presentato a corredo della sua domanda. Tale progetto di bilancio indicherà i costi stimati per tutte le categorie di costi necessarie all’attuazione delle quattro azioni del progetto. Il GAL valuterà la ragionevolezza di tali importi (o dei relativi aggregati) in base ai metodi disponibili (ad esempio confronto con dati storici del programma o del beneficiario, indagine di mercato, valutazioni di esperti del GAL) e all’occorrenza li adeguerà, prima di stabilire una somma forfettaria (nel nostro esempio 45 000 EUR). Il GAL potrà decidere di integrare una tappa intermedia in modo da avere due pagamenti: 25 000 EUR per le azioni di sensibilizzazione e lo studio di fattibilità e 20 000 EUR per il progetto pilota.

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno dovrebbe indicare con chiarezza le azioni necessarie per ciascun pagamento e i documenti giustificativi (ad esempio elenchi dei partecipanti, esito dello studio, fotografia del dispositivo a biogas ecc.). Se le condizioni per il sostegno sono rispettate, alla chiusura i costi ritenuti ammissibili ammonteranno a 45 000 EUR. Il documento giustificativo necessario per l’erogazione della sovvenzione (che dovrà essere conservato in archivio) sarà quello che comprova l’effettiva esecuzione delle azioni di sensibilizzazione, dello studio di fattibilità e del progetto pilota.

Qualora sia realizzata soltanto una delle fasi del progetto (ad esempio quella relativa alle azioni di sensibilizzazione e allo studio di fattibilità), la sovvenzione sarà limitata a tale parte (25 000 EUR) in funzione di quanto concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

4.3.1.    Utilizzo di un progetto di bilancio in relazione ad altri fondi come metodo per stabilire costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario

Prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario l’utilizzo di un progetto di bilancio come metodo specifico era previsto soltanto per l’FSE nel caso di operazioni per le quali il sostegno pubblico non superava 100 000 EUR (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE).

Tuttavia anche altri fondi SIE potevano fare ricorso a un progetto di bilancio per giustificare le relative opzioni semplificate in materia di costi nei casi in cui il progetto di bilancio era ritenuto costituire informazioni oggettive ai fini dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), dell’RDC e a condizione che fossero rispettate le norme specifiche di ciascun fondo.

Con l’entrata in vigore del regolamento finanziario l’utilizzo di un progetto di bilancio è ora un metodo previsto dall’articolo 67, paragrafo 5, lettera a bis) per tutti i fondi SIE nel caso di operazioni per le quali il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR.

4.4.   Uso di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari tratti da altri ambiti

Da altre politiche dell’Unione

Articolo 67, paragrafo 5, lettera b), dell’RDC

L’obiettivo principale di questo metodo è armonizzare le norme tra le diverse politiche dell’Unione. L’intento è chiarire che, laddove la Commissione abbia già elaborato costi semplificati per un determinato tipo di beneficiario e di operazione nell’ambito di una politica dell’UE, lo Stato membro non ha bisogno di duplicare tale attività nell’ambito delle politiche dei fondi SIE e può riutilizzare il metodo e i risultati delle opzioni semplificate in materia di costi già applicati nell’ambito di altre politiche dell’Unione.

Tutti i metodi applicabili nell’ambito di altre politiche dell’Unione possono essere utilizzati per operazioni e beneficiari analoghi. I metodi utilizzati in precedenza ma il cui utilizzo è stato interrotto non sono accettabili. Se il metodo utilizzato nell’ambito di altre politiche dell’Unione è modificato nel corso del periodo di programmazione la stessa modifica dovrebbe applicarsi ai progetti dei fondi SIE selezionati dopo la modifica.

Quando fa ricorso a un metodo dell’UE già esistente l’autorità di gestione dovrebbe garantire e documentare:

che il metodo è riutilizzato nella sua integralità (ad esempio definizione di costi diretti/indiretti, spese ammissibili, ambito di applicazione, aggiornamenti) e non limitatamente ai suoi risultati (il tasso di X %);

che il metodo è applicato a tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

il riferimento al metodo usato in altre politiche dell’Unione.

Articolo 68, primo comma, lettera c), dell’RDC

Gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (43) prevedono norme supplementari sull’uso dei tassi forfettari per il calcolo dei costi indiretti in base a metodi applicati nell’ambito di altre politiche dell’Unione e definiscono l’ambito della loro applicazione da parte dei fondi SIE a norma dell’RDC:

per le operazioni nei settori della ricerca e dell’innovazione: il regolamento delegato definisce le operazioni a cui può essere applicato il tasso forfettario del 25 % per i costi indiretti nell’ambito di Orizzonte 2020 (44). Ciò implica la necessità di applicare tutti gli elementi pertinenti della metodologia per l’uso del tasso forfettario nell’ambito di Orizzonte 2020. I costi diretti di subappalto e i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché il sostegno finanziario a terzi, devono essere esclusi dai costi in base ai quali deve essere applicato il tasso per il calcolo degli importi ammissibili (esclusi dai costi di tipo 1). Poiché il tasso forfettario stabilito per Orizzonte 2020 è un tasso forfettario del 25 % (e non fino al 25 %), l’autorità di gestione non può applicare un tasso forfettario inferiore (né superiore) al 25 % a norma dell’articolo 68, primo comma, lettera c), dell’RDC;

il regolamento delegato elenca inoltre le operazioni analoghe a quelle eseguite nell’ambito del programma LIFE che potrebbero fare ricorso al tasso forfettario del 7 % dei costi diretti di cui all’articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (45).

In entrambi i casi il documento che specifica le condizioni per il sostegno dovrebbe contenere un riferimento al regolamento delegato e all’articolo pertinente. Inoltre anche altre politiche dell’Unione a cui il regolamento delegato non fa riferimento potrebbero costituire la base per l’applicazione delle OSC a norma dell’articolo 68, primo comma, lettera c), dell’RDC.

Da meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dagli Stati membri (46)

Il principio è quello applicabile alle opzioni utilizzate nelle politiche dell’Unione (cfr. supra), con la differenza che, anziché applicare i metodi delle politiche dell’Unione, si applicano i metodi nazionali per la determinazione delle opzioni semplificate in materia di costi. Le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate nell’ambito di regimi di sostegno nazionali (ad esempio borse di studio, diarie) possono essere utilizzate senza calcoli aggiuntivi. I metodi nazionali utilizzati non saranno oggetto di audit; gli audit valuteranno unicamente se il metodo prescelto è giustificato e la modalità con cui è applicato.

Tutti i metodi nazionali applicabili possono essere usati per operazioni e beneficiari analoghi che ricevono il sostegno dei fondi SIE a condizione che tali metodi siano in uso anche per operazioni sostenute interamente da fondi nazionali. Ad esempio può essere considerata un regime nazionale un’operazione a sostegno di tirocini finanziata interamente con risorse nazionali/regionali.

Se il metodo è modificato durante il periodo di programmazione, la stessa modifica dovrebbe applicarsi soltanto ai progetti dei fondi SIE selezionati nell’ambito di inviti pubblicati dopo la modifica.

Inoltre non è possibile ricorrere a metodi nazionali il cui utilizzo sia stato interrotto. Se il metodo è modificato/interrotto durante il periodo di programmazione, la stessa modifica dovrebbe applicarsi soltanto ai progetti dei fondi SIE selezionati nell’ambito di inviti pubblicati dopo la modifica/l’interruzione. Se tuttavia l’utilizzo del metodo è interrotto durante il periodo di programmazione, il metodo potrà applicarsi soltanto ai progetti dei fondi SIE selezionati nell’ambito di inviti pubblicati prima dell’interruzione.

Possono essere utilizzati anche metodi di calcolo regionali o comunque locali che in genere, però, devono essere applicati all’area geografica in cui sono in uso.

Quando riutilizza un metodo nazionale già esistente l’autorità di gestione dovrebbe garantire e documentare le stesse informazioni previste per il riutilizzo di un metodo dell’UE:

il metodo è riutilizzato nella sua integralità (ad esempio, se del caso, spese ammissibili e ambito di applicazione) e non limitatamente ai suoi risultati (somma forfettaria di X EUR);

il metodo si applica, di norma, alla stessa area geografica o a un’area più ristretta (di conseguenza una metodologia applicata soltanto in una regione può essere riutilizzata dalla regione interessata ma non da un’altra regione dello stesso Stato membro nella quale non è applicabile la metodologia nazionale);

il metodo è applicato a tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

il riferimento al metodo e la presentazione di elementi comprovanti che tale metodo è già utilizzato per operazioni sostenute da fonti nazionali.

Tassi forfettari del periodo 2007-2013

I tassi forfettari per il calcolo dei costi indiretti stabiliti nel periodo 2007-2013, valutati e approvati dai servizi della Commissione, potranno continuare ad essere applicati nel corso del periodo 2014-2020. Se il programma FSE o FESR in corso utilizza lo stesso sistema e continua a sostenere la stessa tipologia di operazioni nella stessa area geografica i servizi della Commissione riterranno valida per il periodo 2014-2020 l’approvazione ex ante fornita per il periodo 2007-2013 con lettera firmata dalla direzione generale pertinente. Qualsiasi modifica della metodologia approvata sarebbe effettuata sotto la responsabilità dello Stato membro.

Come valutare se le tipologie di operazioni e di beneficiari sono analoghe?

L’articolo 67, paragrafo 5, lettere b) e c), dell’RDC prevede la possibilità per uno Stato membro di riutilizzare i metodi di calcolo esistenti e i costi unitari, le somme forfettarie e i tassi forfettari corrispondenti applicabili per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari. L’RDC non specifica che cosa si intenda per operazioni e/o beneficiari analoghi. È compito dell’autorità di gestione valutare se in un determinato caso sia soddisfatto il presupposto dell’analogia. A titolo di esempio un’operazione e un beneficiario che risultano già ammissibili nell’ambito di un regime potrebbero essere considerati analoghi all’operazione e al beneficiario in questione e il metodo di calcolo nonché i costi unitari/i tassi forfettari/le somme forfettarie corrispondenti di tale regime potrebbero essere riutilizzati nell’operazione in questione. In linea generale si dovrebbero prendere in considerazione tutti gli elementi del metodo che potrebbero incidere sul costo unitario/sulla somma forfettaria/sul tasso forfettario. Sarà necessario un esame caso per caso.

4.5.   Uso dei tassi previsti dall’RDC o dalle norme specifiche di ciascun fondo

Articolo 67, paragrafo 5, lettera d), dell’RDC

L’RDC e i regolamenti specifici dei fondi indicano una serie di tassi forfettari specifici. L’intento è garantire certezza giuridica e ridurre il carico di lavoro iniziale o la necessità di disporre di dati per stabilire un sistema forfettario, giacché non vi è l’obbligo di eseguire un calcolo per determinare i tassi applicabili. Tuttavia tali metodi non sono indicati per tutte le tipologie di operazioni.

Il tasso forfettario di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC, che si applica ai cinque fondi SIE, è un tasso massimo. Gli Stati membri possono utilizzare questo tasso o tassi inferiori senza l’obbligo di eseguire un calcolo specifico. Tuttavia, qualora decida di non applicare lo stesso tasso a tutti i beneficiari di un invito a presentare proposte, l’autorità di gestione dovrebbe essere in grado di dimostrare che sono stati rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.6.   Adeguamento nel tempo dei tassi forfettari, delle somme forfettarie e delle tabelle standard di costi unitari

L’articolo 67 dell’RDC non contiene disposizioni riguardanti l’adeguamento delle opzioni semplificate in materia di costi. Pertanto l’adeguamento non è obbligatorio. Si raccomanda tuttavia all’autorità di gestione di adeguare le opzioni semplificate in materia di costi al momento di pubblicare un nuovo invito a presentare proposte, o di procedere a un adeguamento periodico al fine di tenere conto dell’indicizzazione o di mutamenti di ordine economico, come ad esempio quelli che interessano i costi energetici, i livelli retributivi ecc. La Commissione suggerisce di integrare nella metodologia alcuni adeguamenti automatici (ad esempio in funzione dell’inflazione o dell’evoluzione delle retribuzioni). Pertanto l’opzione semplificata in materia di costi rimane un’approssimazione attendibile dei costi reali.

Gli importi adeguati dovrebbero applicarsi non retroattivamente ma soltanto ai progetti o alle fasi di un progetto che saranno attuati in futuro. Per le operazioni pluriennali un adeguamento annuale può essere previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Nel caso in cui sia effettuata una revisione, dovrebbe essere disponibile, presso l’autorità di gestione, un’adeguata documentazione giustificativa comprovante gli importi o i tassi oggetto di adeguamento.

4.7.   Metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo

Articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell’RDC

I regolamenti specifici dei fondi possono stabilire metodi aggiuntivi. Prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE definiva un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili di un’operazione. Detto articolo è stato soppresso con il regolamento finanziario e sostituito dall’articolo 68 ter dell’RDC (cfr. la sezione 3.1.2.3).

CAPITOLO 5

Conseguenze per l’attività di audit e controllo

5.1.   Necessità di un approccio comune di audit e controllo

Le opzioni semplificate in materia di costi richiedono un’approssimazione ex ante dei costi, ad esempio sulla base di dati storici o statistici. Indipendentemente dal fatto che si tratti di importi medi o mediani o del risultato di altre metodologie statisticamente corrette, è implicito che le OSC possono sovracompensare o sottocompensare in una certa misura i costi effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari. Tuttavia tale eventualità è ritenuta accettabile ai sensi delle norme applicabili, in quanto le OSC stabilite in base a una metodologia corretta sono ritenute costituire un’approssimazione attendibile dei costi reali; un’eventuale sovracompensazione non costituisce un utile.

Quando si applicano le OSC, i controlli e gli audit non verificheranno ex post le fatture e gli importi pagati dai beneficiari ma controlleranno che la metodologia per la determinazione delle OSC ex ante sia conforme alle norme applicabili e sia applicata correttamente.

Il presente capitolo descrive l’approccio da seguire per le verifiche di gestione e gli audit relativi alle opzioni semplificate in materia di costi. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a tenere conto dei requisiti fondamentali che sono stati elaborati congiuntamente dalla Corte dei conti europea e dai servizi della Commissione responsabili per i fondi SIE e che sono pertinenti per tutti gli organismi che utilizzano e verificano le OSC (47).

Nelle attività di verifica e audit delle opzioni semplificate in materia di costi le autorità nazionali sono incoraggiate a mantenere un approccio comune al fine di garantire un trattamento uniforme al momento di trarre conclusioni in merito alla legittimità e regolarità delle spese dichiarate.

5.2.   Il ruolo dell’autorità di audit nell’elaborazione delle OSC

È fortemente raccomandato ai revisori nazionali di effettuare una valutazione ex ante dell’impostazione delle opzioni semplificate in materia di costi e di comunicare i risultati della valutazione prima dell’esecuzione. La definizione della metodologia OSC e dei suoi parametri è di esclusiva responsabilità dell’autorità di gestione; tuttavia la valutazione e la convalida ex ante di tale metodologia e del suo calcolo da parte dell’autorità di audit o dell’organismo di certificazione (nel caso del FEASR) aumentano in misura significativa la qualità delle OSC, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni di cui all’articolo 72, lettera b), dell’RDC.

Quando effettuano tale valutazione, i revisori prestano un servizio di consulenza che non compromette la loro imparzialità nella successiva revisione dei costi dichiarati sulla base di una OSC durante l’attuazione. Se la valutazione ex ante della conformità è effettuata in maniera sufficientemente approfondita entro un quadro ben definito e l’autorità di audit o l’organismo di certificazione giungono a una conclusione positiva (ossia la convalida formale della metodologia OSC), i risultati della loro valutazione potranno essere utilizzati nell’ambito di audit (di affidabilità) futuri al momento della selezione di un campione di operazioni a cui sono applicate le OSC.

Per il programma tale approccio ha il vantaggio di offrire adeguata certezza giuridica e contribuisce ad evitare errori sistemici che potrebbero avere conseguenze finanziarie qualora fossero rilevati durante l’esecuzione.

5.3.   Verifiche di gestione generali e approccio di audit

Quando si utilizzano costi semplificati, al fine di determinare la legittimità e la regolarità delle spese gli audit e i controlli svolti dalla Commissione e a livello nazionale verificheranno la corretta impostazione della metodologia, il calcolo dei tassi o degli importi (se del caso) e la loro corretta applicazione.

Con le modifiche apportate all’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell’RDC il regolamento finanziario ha chiarito la portata delle verifiche che l’autorità di gestione deve effettuare per quanto riguarda i costi rimborsati sulla base di opzioni semplificate in materia di costi. Pertanto l’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell’RDC stabilisce che l’autorità di gestione verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione.

Inoltre l’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), punto ii), dell’RDC stabilisce che nel caso di costi rimborsati sulla base di opzioni semplificate in materia di costi le verifiche di gestione (e, di conseguenza, gli audit) mirano a verificare che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario (ad esempio come stabilito nella convenzione di sovvenzione).

Per le spese rimborsate sulla base di OSC il requisito dell’articolo 125, paragrafo 4, dell’RDC relativo all’effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati non implica che gli audit debbano verificare o richiedere la documentazione dei costi sottostanti.

Per quanto riguarda il FEASR l’articolo 48, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 precisa che i controlli amministrativi verificano l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell’RDC. Inoltre, conformemente al paragrafo 3, lettera b), dello stesso articolo, i costi sostenuti e i pagamenti effettuati non devono essere sottoposti a controllo se si applicano una delle forme o uno dei metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell’RDC.

Pertanto le verifiche di gestione e gli audit relativi alle spese da rimborsare sulla base di una metodologia OSC riguarderanno le realizzazioni/i risultati (deliverable) nel caso dei costi unitari e delle somme forfettarie e i costi di base in caso di finanziamento a tasso forfettario. Le verifiche di gestione e gli audit non riguarderanno le singole fatture e le specifiche procedure d’appalto che sono alla base delle spese rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi. Di conseguenza questi documenti finanziari o d’appalto alla base delle spese non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) sostenuti e pagati dal beneficiario.

Gli audit e i controlli saranno effettuati a due livelli:

1)

verifica della corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’opzione semplificata in materia di costi e

2)

verifica della corretta applicazione del tasso/dei tassi e dell’importo/degli importi stabiliti.

5.3.1    Verifica della corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’opzione semplificata in materia di costi

La verifica del metodo di calcolo sarà in genere eseguita per un programma (o per alcune parti del programma) o per più programmi sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di un organismo intermedio. Nel caso di OSC basate sui dati dei beneficiari in conformità con l’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), e lettera a bis), dell’RDC, tale verifica sarà effettuata per specifici beneficiari.

In pratica l’autorità di audit verificherà se l’opzione semplificata in materia di costi sia stata stabilita in conformità con i requisiti relativi ai metodi di calcolo di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC e delle disposizioni pertinenti definite dalle autorità responsabili del programma per tale opzione semplificata in materia di costi.

La valutazione atta a stabilire se la metodologia elaborata dall’autorità di gestione sia il risultato di un’analisi analitica completata in maniera diligente comprenderà quanto segue:

verificare che le informazioni relative al metodo di calcolo siano opportunamente documentate, facilmente tracciabili e applicate in maniera coerente;

verificare che i costi compresi nei calcoli siano pertinenti e costituiscano costi ammissibili,

verificare l’affidabilità/l’accuratezza dei dati,

verificare l’esistenza di tutte le categorie di costi coperte dalle OSC, e

valutare la descrizione dettagliata delle varie fasi che hanno portato a definire l’opzione semplificata in materia di costi.

L’audit del metodo di calcolo mira essenzialmente a verificare che siano soddisfatte le condizioni per la definizione di una metodologia e non mette in discussione i motivi per i quali è stata selezionata una determinata metodologia anziché un’altra. La scelta del metodo rimane di competenza esclusiva dell’autorità di gestione. L’autorità di gestione dovrebbe conservare registrazioni adeguate del metodo di calcolo definito ed essere in grado di dimostrare su quali basi sono stati stabiliti i tassi forfettari, le tabelle standard di costi unitari o le somme forfettarie. I documenti conservati per tenere traccia del metodo di calcolo saranno soggetti alle prescrizioni dei regolamenti in vigore [articoli 82, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR e articolo 140 dell’RDC per gli altri fondi SIE].

Nel caso di tassi forfettari, di somme forfettarie e di costi unitari di cui all’RDC o ai regolamenti specifici dei fondi che non richiedono un calcolo per la determinazione del tasso applicabile gli audit si concentreranno sulla definizione delle categorie di costi (ad esempio costo diretto, costo indiretto, costo diretto per il personale). Non esiste una base giuridica che consenta di richiedere i documenti di base in caso di ricorso alle OSC stabilite nell’RDC [ad esempio i revisori non possono chiedere ai beneficiari di fornire fatture relative ai costi reali per verificare se il beneficiario abbia effettivamente sostenuto costi indiretti del 15 % ove sia stato applicato l’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC].

5.3.2.    Verifica della corretta applicazione del metodo

Quando si utilizza un tasso forfettario, un costo unitario o una somma forfettaria non occorre giustificare i costi reali delle categorie di spesa coperte dalle opzioni semplificate in materia di costi, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura. I contributi in natura di cui all’articolo 69, paragrafo 1, dell’RDC possono essere presi in considerazione per il calcolo del valore di un tasso forfettario, di una tabella standard di costi unitari e di una somma forfettaria. Tuttavia quando si applica l’opzione semplificata in materia di costi non è necessario verificare l’esistenza dei contributi in natura e, di conseguenza, il rispetto delle disposizioni dell’articolo 69, paragrafo 1, dell’RDC.

Come indicato sopra, le verifiche del metodo di calcolo saranno effettuate, in generale, a livello dell’autorità di gestione (a seconda dei metodi utilizzati) o dell’organismo intermedio, mentre il controllo della corretta applicazione del metodo stabilito sarà eseguito a livello del beneficiario.

5.3.2.1.   Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari

La verifica della corretta applicazione del regime di finanziamento a tasso forfettario comporterà la verifica delle categorie di costi dell’operazione a cui è applicato il tasso forfettario, ossia i cosiddetti «costi di base», oppure del loro calcolo laddove per stabilirli siano utilizzate altre opzioni semplificate in materia di costi. Se del caso sarà effettuata anche una verifica di altre categorie di costi ammissibili di cui non si è tenuto conto nel regime di finanziamento a tasso forfettario (ad esempio i costi ammissibili a cui non è applicato il tasso forfettario). Tuttavia per gli importi rimborsati in base a un tasso forfettario non sono previsti controlli per quanto riguarda i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari).

I sistemi nazionali dovrebbero fornire una definizione chiara e inequivocabile delle categorie di costi o un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili su cui si basa il tasso forfettario (e, se del caso, delle altre categorie di costi ammissibili).

Al momento di verificare la corretta applicazione dei tassi forfettari i revisori hanno il compito di:

esaminare le norme del programma relative a tale opzione e gli accordi conclusi con il beneficiario, al fine di verificare che:

il tasso forfettario tenga conto delle giuste categorie di costi, ossia riguardi la categoria corretta e utilizzi la categoria o le categorie corrette di costi ammissibili su cui il tasso forfettario si basa;

la percentuale del tasso forfettario sia stata utilizzata in maniera corretta;

controllare i «costi di base» (ad esempio le spese dichiarate in base al costo reale) a cui è applicato il tasso forfettario, al fine di verificare che:

i «costi di base» non includano spese non ammissibili;

la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte, ossia verificare che il «costo di base» o qualunque altro costo reale non includa voci di costo a cui solitamente è applicato il tasso forfettario. Ad esempio i costi amministrativi coperti da un tasso forfettario utilizzato per il calcolo dei costi indiretti non possono essere inclusi in un’altra categoria di costi, quali i costi diretti reali per consulenze esterne, qualora contengano anche costi amministrativi indiretti, onde scongiurare il rischio di doppio finanziamento;

l’importo calcolato mediante applicazione del tasso forfettario sia adeguato proporzionalmente in caso di modifica del valore del costo o dei costi di base a cui è applicato il tasso forfettario. Un’eventuale riduzione dell’importo ammissibile accettato dei «costi di base» a seguito di verifiche effettuate sulle categorie di costi ammissibili a cui è applicato il tasso forfettario (ossia in relazione al bilancio stimato o a seguito di una rettifica finanziaria) si rifletterà proporzionalmente sull’importo accettato per le categorie di costi calcolati mediante applicazione di un tasso forfettario ai «costi di base».

5.3.2.2.   Verifica della corretta applicazione delle tabelle standard di costi unitari

La verifica della corretta applicazione delle tabelle standard di costi unitari comprenderà una valutazione volta ad accertare che siano state soddisfatte le condizioni stabilite in termini di processo, realizzazioni e/o risultati per il rimborso dei costi.

È compito del revisore verificare che:

le unità prodotte dal progetto in termini di risorse, realizzazioni o risultati quantificati coperti dal costo unitario siano documentate e dunque verificabili e siano reali; e

l’importo dichiarato sia pari al costo unitario fissato, moltiplicato per le unità effettivamente prodotte dal progetto.

I revisori provvederanno anche a verificare il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

I revisori e i controllori non dovrebbero accettare costi unitari che siano stati pagati e dichiarati alla Commissione in anticipo senza che sia stata previamente realizzata la parte corrispondente del progetto. Il beneficiario è tenuto a comunicare e comprovare soltanto il numero di unità fornite e non il costo effettivo sottostante.

5.3.2.3.   Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell’operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo.

5.3.2.4.   Verifica in caso di combinazione di opzioni nell’ambito della stessa operazione

Nel caso di una combinazione di OSC, oltre ai controlli sopra descritti, da effettuare per le singole tipologie di costi semplificati, le attività di audit e controllo devono confermare che tutti i costi dell’operazione siano dichiarati una sola volta. A tale proposito si dovrà verificare che le metodologie applicate garantiscano che le spese di un’operazione non possano essere addebitate nell’ambito di più tipi di OSC e, se del caso, di costi diretti (doppia dichiarazione dei costi, ad esempio se gli stessi costi sono dichiarati come costi diretti e come costi indiretti).

5.3.3.    Errori o irregolarità potenziali legati all’utilizzo delle OSC

Le seguenti risultanze potrebbero essere considerate errori o irregolarità:

la metodologia usata per calcolare le OSC non rispetta le condizioni dei regolamenti;

i risultati del metodo di calcolo non sono stati rispettati all’atto di fissare e applicare i tassi;

un beneficiario non ha rispettato i tassi fissati o ha dichiarato costi non ammissibili che non rientravano nelle categorie di costi ammissibili stabilite dall’autorità di gestione;

doppia dichiarazione della stessa voce di spesa: come «costo di base» (calcolato secondo il principio del costo reale o in base a una somma forfettaria o a un costo unitario) e come costo ammissibile «calcolato» (compreso nel tasso forfettario);

i «costi di base» sono ridotti senza che si sia operata una riduzione proporzionale dei costi ammissibili «calcolati» (compresi nel tasso forfettario);

assenza di documenti giustificativi comprovanti le realizzazioni, oppure realizzazioni giustificate soltanto in parte ma pagate nella loro totalità.

Qualora nel corso di un audit o di una verifica di gestione sia rilevata un’irregolarità nelle categorie di costi ammissibili a cui è applicato un tasso forfettario, sarà necessario operare una riduzione anche dei costi ammissibili calcolati.

Esempio (FESR): un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di 1 000 000 EUR di costi ammissibili per la costruzione di una strada.

La domanda di pagamento per il progetto si configura come segue:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)

700 000  EUR

Progetto 2: altri costi:

300 000  EUR

Costi diretti per il personale (tipo 1)

50 000  EUR

Altri costi diretti (tipo 3)

242 500  EUR

Costi indiretti (tipo 2)

Costi diretti per il personale × 15 % = 7 500  EUR

Costi totali dichiarati

1 000 000  EUR

La spesa dichiarata dal beneficiario è verificata dall’autorità di gestione. Nei costi diretti per il personale dichiarati sono individuate spese non ammissibili.

La domanda di pagamento accettata si configura come segue:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)

700 000  EUR

Progetto 2: altri costi:

300 000 288 500  EUR

Costi diretti per il personale (tipo 1)

50 000 40 000  EUR

Altri costi diretti (tipo 3)

242 500  EUR

Costi indiretti (tipo 2)

Costi diretti per il personale × 15 % = 7 500 6 000  EUR

Costi totali ammissibili dopo la deduzione pro-rata:

1 000 000 988 500  EUR

Esempio (FSE): un costo unitario di 5 000 EUR è pagato per ciascun partecipante che completa un corso di formazione.

La formazione inizia a gennaio e termina a giugno; ci si aspetta una partecipazione di 20 persone. L’importo della spesa ammissibile prevista è pari a 20 × 5 000 EUR = 100 000 EUR. Ogni mese l’erogatore della formazione invierà una fattura corrispondente al 10 % della sovvenzione: 10 000 EUR a fine gennaio, 10 000 EUR a fine febbraio ecc.

Poiché, tuttavia, nessun partecipante ha completato la formazione prima della fine di giugno tutti questi pagamenti sono considerati acconti e non possono essere dichiarati alla Commissione. Sarà possibile certificare un importo alla Commissione soltanto dopo che sia stato dimostrato che alcuni partecipanti hanno completato la formazione: ad esempio se 15 persone hanno completato il corso si potrà certificare alla Commissione l’importo corrispondente a 15 × 5 000 EUR = 75 000 EUR.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

(3)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

(4)  Seconda riunione del gruppo di esperti ad alto livello sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE.

(5)  Questi due strumenti sono oggetto di un’apposita nota orientativa.

(6)  Il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo di coesione (FC).

(7)  Disponibile all’indirizzo: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=46515

(8)  Relazione annuale sull’esecuzione del bilancio, 2017/C 322/01, Corte dei conti europea.

(9)  Disponibile all’indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_IT.pdf

(10)  È opportuno rilevare che l’RDC prevede anche opzioni semplificate in materia di costi che possono essere utilizzate dall’autorità di gestione senza la necessità di eseguire calcoli. Pertanto in questi casi è possibile utilizzarle anche qualora non siano disponibili dati affidabili per un determinato tipo di operazioni.

(11)  E dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario.

(12)  Nel caso dell’FSE si tratta di un importante cambiamento rispetto alla norma stabilita dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario.

(13)  Questo tasso forfettario, che è ora applicabile a tutti i fondi SIE, si ispira all’ex articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE, che si applicava esclusivamente all’FSE ed è stato soppresso dal regolamento finanziario. A differenza di quanto prescritto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE, a norma dell’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC, che è ora applicabile a tutti i fondi SIE, per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR e dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi rispetto ai costi calcolati in base al tasso forfettario. Non sono incluse nei «costi ammissibili residui» calcolati sulla base di un tasso forfettario del 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale di cui all’articolo 68 ter (cfr. la sezione 3.1.2.3 relativa all’articolo 68 ter).

(14)  Cfr. la sezione 2.2.3, che fornisce ulteriori orientamenti sull’applicazione nel tempo delle modifiche introdotte dal regolamento finanziario.

(15)  L’articolo 2, paragrafo 13, dell’RDC definisce «aiuti di Stato» gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione. Il riferimento agli aiuti di Stato nel regolamento FSE è da intendersi quale definito nell’RDC.

(16)  Nella versione modificata dal regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(17)  Per una spiegazione dei diversi tipi di costi in relazione al finanziamento a tasso forfettario, cfr. la sezione 3.1.1.

(18)  Le spese di contenzioso non sono ammissibili nel quadro dei programmi di CTE in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione.

(19)  Cfr. la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 67 dell’RDC (contenuta nel documento COREPER/Consiglio 8207/12, ADD7 REV 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(21)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(23)  Articolo 65, paragrafo 8, dell’RDC.

(24)  L’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC è stato modificato dal regolamento finanziario per chiarire che, in caso di finanziamento incrociato, tutte le norme applicabili all’FSE sono applicabili anche al FESR e viceversa.

(25)  Tale possibilità era particolarmente pertinente prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario in quanto l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento FSE conteneva disposizioni specifiche sulle opzioni semplificate in materia di costi che erano applicabili soltanto all’FSE e che potevano applicarsi anche a una parte di un’operazione sostenuta dal FESR conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dell’RDC, ossia nei casi in cui il FESR forniva sostegno ad attività di tipo FSE. Con il regolamento finanziario tali disposizioni sono state recepite nell’RDC e sono ora applicabili anche al FESR.

(26)  Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, dell’RDC, per operazione si intende un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dall’autorità di gestione.

(27)  Questa definizione non si applica alla CTE. Per la definizione dei costi per il personale nel quadro della CTE si rinvia al regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione.

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(29)  I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un’operazione possono essere ammessi al contributo dell’FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

(30)  Articolo 282, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(31)  I costi per il personale possono essere stabiliti anche attraverso una metodologia diversa descritta nell’RDC, ad esempio i costi unitari con un denominatore diverso da 1 720 ore potrebbero essere determinati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC.

(32)  Sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013 (regolamento CTE) l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese relative ai costi per il personale per delimitare il contenuto dei costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del beneficiario.

(33)  Comitato di sorveglianza nel caso della CTE.

(34)  Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione, del 28 agosto 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/1867/oj?locale=it

(35)  Per il FEASR la metodologia deve essere applicata nel corso del rispettivo esercizio finanziario.

(36)  Tale possibilità era prevista per le operazioni con un sostegno pubblico non superiore a 100 000 EUR.

(37)  Articolo 67, paragrafo 6, dell’RDC.

(38)  Nel caso in cui la concessione del sostegno non avvenga tramite inviti a presentare proposte, tale informazione dovrebbe essere riportata nel documento che specifica la metodologia per il sostegno.

(39)  Articolo 67, paragrafo 5, lettera a), dell’RDC.

(40)  Indipendentemente dal momento in cui è stata definita la metodologia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), dell’RDC, finché essa è in uso deve essere verificabile.

(41)  La presente sezione passa in rassegna i metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), dell’RDC. Tali prescrizioni non riguardano il progetto di bilancio di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE (precedente al regolamento finanziario) e all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a bis), dell’RDC.

(42)  Questo progetto di bilancio ha esclusivamente finalità illustrative. Non deve essere considerato un progetto di bilancio sufficientemente dettagliato.

(43)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(44)  Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020.

(45)  L’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato sostituito dall’articolo 181 del regolamento finanziario:

«6. L’ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato. (…)».

(46)  Articolo 67, paragrafo 5, lettera c), dell’RDC.

(47)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_IT.pdf (allegato II — 1. Garanzia per le opzioni semplificate in materia di costi e 2. Performance delle opzioni semplificate in materia di costi).


ALLEGATO I

Esempi di opzioni semplificate in materia di costi

Il presente allegato fornisce l’esempio di una sovvenzione concessa ad un beneficiario che intende organizzare un seminario per 50 partecipanti per presentare nuovi strumenti di attuazione. Il personale dedica tempo alla pianificazione e all’organizzazione dell’evento, si affitta una sala, alcuni oratori arrivano dall’estero e si dovranno pubblicare gli atti dell’evento. Vi sono inoltre costi indiretti legati al personale (costi di contabilità, direttore ecc.) nonché alla fornitura di elettricità, alle fatture telefoniche, all’assistenza informatica ecc.

Il progetto di bilancio a «costi reali» è illustrato di seguito; si manterrà tale formato per tutte le possibilità e opzioni in modo da evidenziare meglio le differenze:

Costi diretti totali

135 000

 

Costi indiretti totali

15 000

Costi diretti per il personale

90 000

Costi indiretti per il personale

12 000

Costi della sala

12 000

Elettricità, telefono ecc.

3 000

Spese di viaggio

15 000

 

 

Pasti

3 000

 

 

Informazione/pubblicità

15 000

 

 

I diversi modi in cui questo progetto sarebbe trattato, in funzione dell’opzione semplificata in materia di costi prescelta, sono descritti di seguito.

Possibilità 1: tabelle standard di costi unitari [articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dell’RDC]

Principio: la totalità o una parte della spesa ammissibile è calcolata sulla base di risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo.

Per il seminario si potrebbe stabilire un costo unitario di 3 000 EUR per ciascun partecipante al seminario (in base ad uno dei metodi di calcolo di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC).

Il progetto di bilancio si configurerebbe come segue:

numero massimo di persone che partecipano al seminario = 50

costo unitario/persona che partecipa al seminario = 3 000 EUR

costi totali ammissibili = 50 × 3 000 EUR = 150 000 EUR.

Se 48 persone partecipano al seminario il costo ammissibile è pari a: 48 × 3 000 EUR = 144 000 EUR.

Pista di controllo:

la metodologia usata per determinare il valore della tabella standard di costi unitari dovrebbe essere documentata e conservata;

il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza la tabella standard di costi unitari e i fattori che attivano il pagamento;

prova della partecipazione al seminario (fogli di presenza).

Nota:

in questo caso non è necessario verificare l’ammissibilità dei partecipanti. Nel caso in cui i partecipanti prescelti debbano rispondere a un profilo specifico si dovrebbe verificare la loro ammissibilità.

Possibilità 2: somme forfettarie [articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dell’RDC]

Principio: la totalità o una parte della spesa ammissibile di un’operazione è rimborsata sulla base di un importo unico prestabilito, conformemente ai termini predefiniti dell’accordo riguardanti le attività e/o le realizzazioni (corrispondente a 1 unità). La sovvenzione è pagata se sono rispettati i termini predefiniti dell’accordo riguardanti le attività e/o le realizzazioni.

Potrebbe essere stabilita una somma forfettaria di 150 000 EUR per l’organizzazione del seminario (indipendentemente dal numero dei partecipanti) per la presentazione di nuovi strumenti di attuazione, calcolata in base ai metodi di calcolo di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC.

Il progetto di bilancio si configurerebbe come segue:

obiettivo della somma forfettaria = organizzare un seminario per la presentazione di nuovi strumenti di attuazione

costo totale ammissibile = 150 000 EUR

Se il seminario è effettivamente organizzato e sono presentati nuovi strumenti di attuazione la somma forfettaria di 150 000 EUR è ammissibile. Se il seminario non è organizzato o non sono presentati nuovi strumenti di attuazione non è erogato nessun importo.

Pista di controllo:

la metodologia usata per determinare il valore della somma forfettaria dovrebbe essere documentata e conservata;

il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza le somme forfettarie e i fattori che attivano il pagamento;

è necessario fornire la prova dello svolgimento del seminario e del suo contenuto (articoli di giornale, inviti e programma, fotografie…).

Possibilità 3: finanziamento a tasso forfettario [articolo 67, paragrafo 1, lettera d), dell’RDC]

NB:

gli importi derivanti dai calcoli sono arrotondati.

Principio generale: le categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, sono calcolate applicando una percentuale fissata ex ante ad una o più delle altre categorie di costi ammissibili.

Quando si confrontano i regimi di finanziamento a tasso forfettario occorre sempre raffrontare tutti gli elementi del metodo indicati di seguito e non soltanto i tassi forfettari:

categorie di costi ammissibili a cui sarà applicato il tasso forfettario (la «base»);

il tasso forfettario stesso;

categorie di costi ammissibili calcolati con il tasso forfettario;

se del caso, categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso forfettario e che non sono calcolati con il tasso forfettario.

Opzione 1: regola generale del «finanziamento a tasso forfettario»

Lo Stato membro utilizza uno dei metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, dell’RDC (1) per definire un tasso forfettario del 47 % che sarà applicato a tutti i costi per il personale (diretti e indiretti) per calcolare gli altri costi (2) dell’operazione:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi di altri costi ammissibili (tipo 1)

Costi per il personale = 90 000 + 12 000  = 102 000  EUR

Il tasso forfettario stesso

47  %

Altre categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)

Altri costi = 47 % dei costi per il personale

= 47 % × 102 000  = 47 940  EUR

Altre categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)

Non pertinente.

=> Costi totali ammissibili = 102 000 + 47 940 = 149 940 EUR.

Il progetto di bilancio si configura come segue:

Costi per il personale (tipo 1):

102 000

 

Altri costi (tipo 2) = 47 % dei costi per il personale

47 940

Costi diretti per il personale

90 000

(calcolati)

 

Costi indiretti per il personale

12 000

Costi totali ammissibili

149 940

(In genere sulla base di costi reali)


Pista di controllo:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi di altri costi ammissibili

Costi diretti =

definizione chiara dei costi per il personale;

prova di tali costi (buste paga, schede orarie ecc.).

Tasso forfettario

Riferimento al metodo prescelto per il tasso forfettario e:

per la lettera a), a livello dell’autorità di gestione, necessità di conservare il documento che comprova il metodo di calcolo;

per la lettera b), corretta applicazione della metodologia (che è ancora in vigore quando l’operazione è selezionata) e prova del fatto che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi;

per la lettera c), prova del fatto che la metodologia è applicata a meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro ed è ancora in vigore al momento della selezione dell’operazione, nonché prova del fatto che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi;

per la lettera d), riferimento al metodo utilizzato.

Altre categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario

Non occorre fornire una giustificazione.

Opzione 2: finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti [articolo 68, primo comma, lettera a), dell’RDC]

Ai sensi dell’articolo 68, primo comma, lettera a), dell’RDC lo Stato membro definisce un regime di finanziamento a tasso forfettario in cui un tasso forfettario dell’11,1 % [calcolato conformemente a uno dei metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, lettere a) o c), dell’RDC] è applicato ai costi diretti ammissibili. Tale tasso è calcolato sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi dei costi indiretti ammissibili (tipo 1)

Costi diretti ammissibili = 135 000  EUR

Tasso forfettario

11,1 % (non può essere superiore al 25 % e deve essere giustificato)

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)

Costi indiretti (calcolati) = 11,1 % dei costi diretti ammissibili = 11,1 % × 135 000  = 14 500  EUR

Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)

Non applicabile in quanto non vi sono altri costi ammissibili.

=> Costi totali ammissibili = 135 000 + 14 500 = 149 500 EUR

Il progetto di bilancio si configura come segue:

Costi diretti (tipo 1)

135 000

 

Costi indiretti (tipo 2) = 11,1 % dei costi diretti

14 500

Costi diretti per il personale

90 000

(calcolati)

Costi della sala

12 000

 

Spese di viaggio

15 000

Costi totali ammissibili

149 500

Pasti

3 000

 

Informazione/pubblicità

15 000

 

(In genere sulla base di costi reali)

 


Pista di controllo:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili

Costi diretti =

definizione chiara dei costi diretti;

prova di tali costi (buste paga, eventualmente schede orarie, prove delle misure di pubblicità e relativa fattura ecc.)

Tasso forfettario

Riferimento al metodo prescelto per il tasso forfettario e:

per la lettera a), a livello dell’autorità di gestione, necessità di conservare il documento che comprova il metodo di calcolo;

per la lettera b), corretta applicazione della metodologia e prova del fatto che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi;

per la lettera c), prova del fatto che la metodologia è applicata per meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro e prova del fatto che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi.

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario

Non occorre fornire una giustificazione.

Opzione 3: finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti [articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC]

Lo Stato membro può decidere di optare per il regime a tasso forfettario di cui all’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC: un tasso forfettario fino al 15 % per calcolare il costo indiretto è applicabile soltanto ai costi diretti ammissibili per il personale. Poiché il tasso è specificato nel regolamento non occorre fornire una giustificazione.

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)

Costi diretti per il personale = 90 000  EUR

Tasso forfettario

15 % (non occorre fornire una giustificazione)

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)

Costi indiretti (calcolati) = 15 % dei costi diretti = 15 % × 90 000  = 13 500  EUR

Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)

Altri costi diretti (costi della sala, spese di viaggio, pasti, informazione, pubblicità) = 45 000  EUR

Costi totali ammissibili = costi diretti per il personale + costi indiretti calcolati + altri costi diretti = 90 000 + 13 500 + 45 000 = 148 500 EUR

Il progetto di bilancio si configura come segue:

Costi diretti per il personale (tipo 1)

90 000

=>

Costi indiretti (tipo 2) = 15 % dei costi diretti per il personale

13 500

 

(calcolati)

Altri costi diretti (tipo 3):

 

Costi della sala

12 000

 

Spese di viaggio

15 000

Costi totali ammissibili

148 500

Pasti

3 000

 

Informazione/pubblicità

15 000

 

(In genere sulla base di costi reali)

 


Pista di controllo:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili

Costi diretti per il personale =

definizione chiara dei costi diretti per il personale;

prova dei costi legati alle retribuzioni (buste paga, eventualmente schede orarie, contratti collettivi per giustificare le prestazioni in natura, se del caso, fattura dettagliata del fornitore esterno)

Tasso forfettario

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve contenere un riferimento all’articolo 68, primo comma, lettera b), dell’RDC.

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario

Non occorre fornire una giustificazione.

Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario

Altri costi diretti quali i costi per la sala, le spese di viaggio, i costi legati a pasti, informazione e pubblicità dovrebbero essere comprovati, ove necessario, da fatture pertinenti e da documenti che attestino la prestazione del servizio.

Opzione 4: finanziamento a tasso forfettario a norma dell’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC

Lo Stato membro può decidere di optare per il regime di finanziamento a tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, dell’RDC: un tasso forfettario fino al 40 % è applicato soltanto ai costi diretti per il personale per calcolare tutti gli altri costi dell’operazione (3). Poiché il tasso è specificato nel regolamento non occorre fornire una giustificazione (4).

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)

Costi diretti ammissibili per il personale = 90 000  EUR

Tasso forfettario

40 % (non occorre fornire una giustificazione)

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)

Tutti gli altri costi = 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale = 40 % × 90 000  = 36 000  EUR

Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)

Dall’entrata in vigore del regolamento finanziario le retribuzioni e le indennità per i partecipanti possono essere dichiarate in aggiunta al tasso forfettario del 40 % e ai costi diretti per il personale (articolo 68 ter, paragrafo 2, dell’RDC).

Costi totali ammissibili = costi diretti per il personale + tutti gli altri costi calcolati = 90 000 + 36 000 = 126 000 EUR

Il progetto di bilancio si configura come segue:

Costi diretti per il personale (tipo 1)

90 000

=>

Tutti gli altri costi (tipo 2) = 40 % dei costi diretti per il personale

36 000

(In genere sulla base di costi reali)

 

 

(calcolati)

 

Costi totali ammissibili

126 000

Pista di controllo:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili

Costi diretti per il personale =

definizione chiara dei costi diretti per il personale;

prova dei costi legati alle retribuzioni (buste paga, eventualmente schede orarie, contratti collettivi per giustificare le prestazioni in natura, se del caso, fattura dettagliata del fornitore esterno)

Tasso forfettario

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve contenere un riferimento all’articolo 68 ter dell’RDC.

Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)

Non occorre fornire una giustificazione.

Si raccomanda tuttavia di specificare che tipo di categorie di costi è coperto da tale tasso forfettario, in modo da dimostrare, se del caso, l’osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.

Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)

Prova delle retribuzioni e delle indennità versate ai partecipanti.


(1)  Lettere a), b), c) o d).

(2)  Si noti che se le categorie di costi ammissibili calcolati con il tasso forfettario fossero costi indiretti, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, lettera a), dell’RDC il tasso forfettario dovrebbe essere limitato al 25 %.

(3)  A parte le retribuzioni e le indennità per i partecipanti (articolo 68 ter, paragrafo 2, dell’RDC).

(4)  Se il tasso fosse superiore al 40 % sarebbe necessario giustificarlo. Tuttavia un tasso superiore al 40 % potrebbe essere usato soltanto in un quadro diverso da quello previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE.


ALLEGATO II

Esempio di compatibilità delle OSC con le norme sugli aiuti di Stato

Un’impresa ottiene una sovvenzione nell’ambito di un regime di aiuti di Stato per realizzare un progetto di formazione rivolto al suo personale. Il sostegno pubblico ammonta a 387 000 EUR. Questo aiuto è al di sotto della soglia di 2 milioni di EUR stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (1) e pertanto si applica il regolamento generale di esenzione per categoria.

Il beneficiario e l’autorità di gestione concordano di fare ricorso a tabelle standard di costi unitari per determinare il costo del corso per partecipante.

L’articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce quanto segue per quanto riguarda gli aiuti alla formazione:

1.

Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.

Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)

i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c)

i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)

le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4.

L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a)

di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b)

di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5.

Se l’aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l’intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell’equipaggio, ma sono soprannumerari; e

b)

la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione.

L’autorità di gestione decide di stabilire tabelle standard di costi unitari per determinare le spese ammissibili dei progetti e utilizza dati statistici [conformemente all’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), dell’RDC] per una tipologia analoga di formazione in una determinata area geografica.

Dopo un adeguato trattamento dei dati statistici i costi medi per voce di spesa ottenuti per questo tipo di corso con un numero analogo di partecipanti sono i seguenti:

(in EUR)

 

(in EUR)

Costi diretti

 

Costi indiretti

Formatore — retribuzione

100 000

Costi amministrativi

17 500

Formatore — spese di viaggio

10 000

Affitto

15 000

Partecipanti alla formazione — retribuzione

140 000

Spese generali

12 500

Partecipanti alla formazione — spese di alloggio

55 000

Costi indiretti totali

45 000

Partecipanti alla formazione — spese di viaggio

25 000

 

Beni di consumo non ammortizzabili

5 000

 

Pubblicità

2 000

 

Costi di organizzazione

5 000

 

Costi diretti totali

342 000

 

Nell’elaborazione dei dati l’autorità di gestione esclude tutti i costi non ammissibili.

L’articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria riveduto (2) include tra i costi ammissibili la seguente categoria di costi:

spese di alloggio per i partecipanti alla formazione con o senza disabilità.

Pertanto la tabella standard di costi unitari può ora includere le spese di alloggio dei partecipanti alla formazione. Il calcolo è il seguente:

Costi totali ammissibili della formazione

(costi totali — costi non ammissibili)

387 000  EUR – 0 = 387 000  EUR

Numero previsto di partecipanti che completano la formazione

300

Costi per partecipante che completa la formazione (tabella standard di costi unitari)

387 000  EUR/300 partecipanti = 1 290  EUR/partecipante

Il finanziamento provvisorio del progetto di formazione si configura come segue:

Finanziamento pubblico (nazionale + FSE)

193 500  EUR

Finanziamento privato (autofinanziamento)

193 500  EUR

Intensità dell’aiuto di Stato

50 %

L’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione limita l’intensità di aiuto al 50 % dei costi ammissibili definiti nel documento che specifica le condizioni per il sostegno del progetto. Il bilancio di previsione è in linea con tale requisito.

Dopo la realizzazione del progetto il costo ammissibile si baserà sul numero reale di partecipanti che hanno completato la formazione. Se soltanto 200 partecipanti completano la formazione l’aiuto sarà il seguente:

Costi totali ammissibili da dichiarare alla Commissione

1 290  EUR × 200 = 258 000  EUR

Finanziamento pubblico (nazionale + FSE)

129 000  EUR

Finanziamento privato (autofinanziamento)

129 000  EUR

Intensità dell’aiuto di Stato

50 %


(1)  Modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017. Prima dell’entrata in vigore di questo regolamento che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria erano escluse dai costi ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.


ALLEGATO III

Misure specifiche per le OSC e il FEASR

In base agli orientamenti impartiti, si riporta di seguito un elenco di misure che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle OSC. Tale elenco non intende essere esaustivo ma delinea semplicemente un approccio indicativo per un’adeguata gestione dei programmi di sviluppo rurale. Sono stati esclusi i pagamenti previsti nel regolamento che già utilizzano una tabella standard di costi unitari (ossia per ettaro o per unità di bestiame).

Misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013

Codice

Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)

OSC (sì/no)

Osservazioni

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1

Sostegno alla formazione professionale e all’acquisizione di competenze

Non ammissibile se la misura è attuata tramite appalto pubblico

Ammissibile se attuata da un fornitore interno

Sostegno ad attività dimostrative e ad azioni di informazione

Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende agricole e forestali

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

2

Aiuto ai beneficiari perché possano avvalersi di servizi di consulenza

No

Sostegno per l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale

No

Sostegno per la formazione dei consulenti

No

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3

Sostegno per la nuova partecipazione a regimi di qualità

 

Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

 

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

4

Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

 

Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione/la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

 

Sostegno agli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

 

Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

 

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

5

Sostegno agli investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

 

Sostegno agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici

 

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

6

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

No

 

Aiuto all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

No

 

Aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole

No

 

Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

 

Pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore

No

 

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

7

Sostegno alla stesura e all’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

 

Sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

 

Sostegno all’installazione, al miglioramento e all’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché alla fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

 

Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

 

Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

 

Sostegno a studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

 

Sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

 

Altro

 

Articolo 21

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

8

Sostegno alla forestazione e all’imboschimento nonché ai lavori di manutenzione

Eccettuata la manutenzione

Sostegno all’allestimento e alla manutenzione di sistemi agroforestali

Sostegno alla prevenzione dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

 

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

 

Sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

 

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

 

Articolo 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

9

Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

No

 

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

10

Pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali

No

 

Sostegno alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

 

Articolo 29

Agricoltura biologica

11

Pagamenti per l’adozione di metodi e pratiche di produzione biologica

No

 

Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

No

 

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

12

Indennità per le zone agricole Natura 2000

No

 

Indennità per le zone forestali Natura 2000

No

 

Indennità per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

No

 

Articolo 31

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

13

Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

No

 

Indennità a favore degli agricoltori di altre zone soggette a vincoli naturali

No

 

Indennità a favore degli agricoltori di altre zone soggette a vincoli specifici

No

 

Articolo 33

Benessere degli animali

14

Pagamenti per il benessere degli animali

No

 

Articolo 34

Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

15

Pagamenti relativi agli impegni silvo-ambientali

No

 

Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

 

Articolo 35

Cooperazione

16

Sostegno alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

 

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

 

Sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, nonché ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

 

Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

 

Sostegno di strategie non CLLD

 

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

 

Sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare

 

Altro

 

Articolo 36

Gestione del rischio

17

Contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

No

Nessuna semplificazione (soltanto le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione)

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

No

Strumento di stabilizzazione del reddito

No

Articolo 40

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

18

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

No

 

Articolo 35

Sostegno allo sviluppo locale (CLLD) nell’ambito di LEADER

19

Sostegno preparatorio

 

Sostegno all’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

 

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

 

Sostegno per i costi di esercizio e animazione

 

Articoli da 51 a 54

Assistenza tecnica

20

Sostegno all’assistenza tecnica [diversa dalla rete rurale nazionale (RRN)]

 

Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN

 


ALLEGATO IV

Misure specifiche per le OSC e il FEAMP

Di seguito è riportato un elenco di misure di compensazione sostenute dal FEAMP le cui caratteristiche presentano analogie con le OSC e per le quali potrebbe pertanto essere indicato il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi. Tale elenco non intende essere esaustivo. Gli articoli elencati sono quelli del regolamento (UE) n. 508/2014 (modificato).

Articolo

Regime di compensazione

Possibile/i tipologia/e di OSC

33 e 34, paragrafo 3

Arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca

Somma forfettaria/costi unitari

40, paragrafo 1, lettera h)

Per i danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti

Costi unitari

53, paragrafo 3

Conversione all’acquacoltura biologica (compensazione dei costi aggiuntivi/della perdita di reddito)

Costi unitari

54, paragrafo 2

Esigenze specifiche per l’acquacoltura in relazione a NATURA 2000 (compensazione dei costi aggiuntivi/delle perdite di reddito)

Costi unitari

55

Misure sanitarie — sospensione temporanea della raccolta di molluschi

Tasso forfettario [% del fatturato come da articolo 55, paragrafo 2, lettera b)]

70-72

Compensazione per i costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche

Stabilita nel piano di compensazione approvato dalla Commissione (articolo 72)

Oltre alle misure di compensazione sostenute dal FEAMP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad utilizzare le OSC per il sostegno del FEAMP alla raccolta di dati (articolo 77).