Bruxelles, 25.12.2020

COM(2020) 854 final

2020/0380(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea ("UE") e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "l'Unione", il 1º febbraio 2020. L'accordo di recesso 1 concluso tra l'Unione e il Regno Unito è entrato in vigore in tale data, assicurando il recesso ordinato del Regno Unito e garantendo la certezza del diritto in settori importanti, fra cui i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria e l'assenza di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda.

In base all'accordo di recesso è stato concordato un periodo di transizione che dura fino al 31 dicembre 2020 e che garantirà, ad esempio, lo status quo per i cittadini, i consumatori, le imprese, gli investitori, gli studenti e i ricercatori sia nell'UE che nel Regno Unito. L'UE e il Regno Unito hanno negoziato un nuovo quadro di relazioni basato sulla dichiarazione politica concordata tra l'UE e il Regno Unito 2 .

Indipendentemente dal tipo di accordo futuro, il fatto che il Regno Unito non parteciperà più alle politiche dell'Unione a partire dalla fine del periodo di transizione creerà nuovi ostacoli agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri. Ciò avverrà in entrambe le direzioni, ossia dal Regno Unito all'Unione e dall'Unione al Regno Unito.

Decenni di stretta cooperazione all'interno dell'UE hanno creato un'importante interdipendenza economica, commerciale e sociale tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri dell'UE, dall'altro. Di conseguenza, nonostante le misure di preparazione messe in atto sia dalla Commissione che dagli Stati membri, alla fine del periodo di transizione molti settori economici e imprese, soprattutto quelle con un'esposizione significativa verso il Regno Unito, incontreranno difficoltà a causa della perdita dell'accesso agevolato al mercato del Regno Unito o subiranno ripercussioni dovute a relazioni commerciali ed economiche più complesse; questo potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro. In tale contesto gli Stati membri possono decidere di contrastare l'impatto negativo introducendo regimi di sostegno specifici per aiutare le regioni e le imprese colpite a gestire il cambiamento oppure misure per contribuire a mantenere i livelli di occupazione. Uno dei settori più colpiti è quello della pesca a causa della conseguente limitazione delle sue attività.

Anche le amministrazioni pubbliche degli Stati membri hanno subito ripercussioni in quanto hanno dovuto creare infrastrutture e strumenti supplementari e assumere nuovo personale. Ad esempio, nel settore delle dogane e della fiscalità indiretta, alcune amministrazioni nazionali hanno effettuato investimenti significativi in infrastrutture e risorse umane, soprattutto negli Stati membri che rappresentano i principali punti di ingresso e di uscita per gli scambi commerciali dell'Unione europea con il Regno Unito. Nel settore dei controlli sanitari e fitosanitari gli Stati membri hanno dovuto istituire nuovi posti d'ispezione frontalieri o ampliare quelli esistenti ai punti di ingresso delle importazioni dal Regno Unito nell'UE. Gli Stati membri forse dovranno intensificare le misure di controllo in mare e nei porti ai fini di attività supplementari di monitoraggio e ispezione. Le amministrazioni degli Stati membri hanno dovuto adattare le norme per il rilascio di certificati e autorizzazioni di prodotti, i requisiti di stabilimento, l'etichettatura e la marcatura, nonché prevedere e aggiornare misure specifiche di sensibilizzazione sulle conseguenze che il recesso avrà per i cittadini e le imprese.

A partire dal referendum del Regno Unito del 2016 gli Stati membri e l'UE si sono preparati attivamente al recesso in termini sia politici che economici e hanno messo in atto misure di preparazione per tenere conto dei possibili effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione su tutte le parti interessate. La Commissione ha ripetutamente invitato tutti i soggetti interessati ad adottare le misure necessarie per evitare o ridurre l'impatto potenziale del recesso. Tuttavia, nonostante le misure già adottate o previste, il recesso del Regno Unito dall'Unione è una situazione senza precedenti per tutti gli Stati membri che richiede un'azione specifica, mirata e rapida. A causa delle relazioni economiche e commerciali particolarmente strette che sono state sviluppate con gli Stati membri durante i 47 anni di adesione del Regno Unito all'UE, è lecito supporre che alcuni Stati membri, regioni e settori saranno maggiormente colpiti dal recesso e subiranno perdite economiche e finanziarie non ancora quantificabili. È probabile che tali azioni supplementari abbiano un impatto significativo sulla spesa pubblica, soprattutto a breve termine e negli Stati membri e nelle regioni particolarmente colpiti. Saranno pertanto urgentemente necessari ulteriori finanziamenti pubblici per compensare le conseguenze di tale impatto, in particolare nei primi anni successivi al recesso.

Le conclusioni del Consiglio europeo, convenute nella riunione straordinaria del 17-21 luglio 2020, prevedono pertanto di istituire una nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit ("la riserva") nell'ambito degli strumenti speciali che non rientrano nei massimali di bilancio dell'UE nel quadro finanziario pluriennale, in modo da "contrastare le conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti" 3 . Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta.

La riserva istituita dal presente regolamento è destinata a sostenere gli Stati membri, le regioni e i settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione, in modo da attenuare l'impatto di tale recesso sulla coesione economica, sociale e territoriale. La riserva fornirà contributi finanziari per coprire integralmente, o in parte, la spesa pubblica supplementare per le misure direttamente connesse al recesso sostenuta dagli Stati membri, in particolare da quelli che dipendono maggiormente dalle relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito. La riserva integra altri strumenti esistenti disponibili nell'ambito di NextGenerationEU e del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con altre normative dell'Unione

La riserva integra altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e garantisce sinergie con questi ultimi. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, NextGenerationEU e i programmi di accompagnamento, compresi l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione, i fondi della politica di coesione post-2020, il Fondo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e InvestEU si concentrano maggiormente sulla gestione degli effetti della crisi causata dalla COVID-19 e forniscono sostegno alle economie degli Stati membri affinché diventino più resilienti, sostenibili e meglio preparate per il futuro. La riserva concentra invece le sue risorse specificamente ed esclusivamente sugli effetti diretti del recesso del Regno Unito dall'Unione, un evento specifico e senza precedenti, al fine di ridurne l'impatto in termini di coesione territoriale.

Lo strumento proposto si ispira inoltre all'esperienza di lunga data del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 4 .

Attualmente non esistono strumenti che forniscano un sostegno finanziario agli Stati membri connesso specificamente e direttamente alle conseguenze economiche e sociali del recesso del Regno Unito dall'Unione.

La proposta fa parte dei preparativi per la fine del periodo di transizione concordato dal Regno Unito e dall'Unione ed integra i lavori delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri nel contesto delle misure di preparazione adottate nell'ambito delle pertinenti politiche dell'Unione durante i negoziati a norma dell'articolo 50 TUE, nonché gli sforzi di sensibilizzazione da parte della Commissione per garantire che le amministrazioni nazionali degli Stati membri siano pronte alla fine del periodo di transizione. La sua struttura tiene conto della situazione senza precedenti affrontata dagli Stati membri, della sua unicità e della necessità che essi reagiscano rapidamente e in modo flessibile alle sfide che potranno emergere nelle loro economie.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si fonda sugli articoli 175 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma dell'articolo 174 TFUE, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

Il diritto di perseguire tale obiettivo è sancito dall'articolo 175, terzo comma, TFUE secondo cui le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

In linea con l'articolo 175, terzo comma, TFUE, la proposta prevede che la riserva sia destinata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale fornendo sostegno finanziario agli Stati membri, alle regioni e ai settori più colpiti per far fronte alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione, garantendo in tal modo la solidarietà dell'UE e rafforzandone la resilienza.

La proposta si basa anche sull'articolo 322 TFUE in quanto contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario") 5 .

Sussidiarietà e proporzionalità

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della coesione economica, sociale e territoriale nonché per alcuni aspetti della politica sociale. In linea con i principi della gestione concorrente, il finanziamento delle attività proposte attraverso il regolamento proposto rispetta i principi di valore aggiunto europeo e di sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la riserva istituita dal regolamento dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri per contrastare le conseguenze negative dovute al recesso del Regno Unito dall'Unione. Il suo obiettivo generale è quindi di rafforzare la coesione mediante misure che consentano di attenuare l'impatto economico, sociale e territoriale del recesso sulle economie degli Stati membri e di proteggere l'occupazione.

Inoltre il principio di sussidiarietà si riflette anche nel fatto che la riserva sarà attuata in regime di gestione concorrente. Gli interventi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono realizzati in partenariato con gli Stati membri; l'azione dell'Unione si limita di conseguenza a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione stabiliti nei trattati. In linea con il principio di sussidiarietà, sono definiti chiari criteri di ammissibilità per la mobilitazione della riserva e una flessibilità di utilizzo commisurata all'unicità della situazione.

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone di creare un nuovo strumento in quanto gli obiettivi descritti nelle sezioni precedenti non possono essere conseguiti in misura sufficiente dalle singole azioni degli Stati membri. Nell'ambito della politica di coesione lo strumento scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 175, paragrafo 3, TFUE, che garantisce la parità di trattamento degli Stati membri. Lo strumento proposto si ispira alla lunga esperienza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e della politica di coesione, adattandosi nel contempo alle circostanze completamente nuove e all'obiettivo di contrastare gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non è possibile valutare ex post l'impatto né verificare l'adeguatezza della legislazione esistente perché non esistono precedenti.

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla entro i tempi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi. Tuttavia, in preparazione della presente proposta si è tenuta una serie di riunioni con i rappresentanti di diversi Stati membri.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. La proposta tiene conto delle recenti analisi economiche, comprese le previsioni economiche dell'autunno 2020 della Commissione e la ricerca della Banca centrale europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 6 , l'importo globale della riserva è fissato a 5 000 000 000 EUR a prezzi 2018. 

Le risorse massime per l'attuazione della riserva ammontano a 5 370 994 000 EUR a prezzi correnti, da finanziare come strumento speciale al di fuori dei massimali del bilancio dell'UE del quadro finanziario pluriennale. Di questi, 4 244 832 000 EUR saranno assegnati ed erogati nel 2021 sotto forma di prefinanziamento. I restanti 1 126 162 000 EUR saranno assegnati ed erogati nel 2024 per ulteriori contributi in linea con le disposizioni della presente proposta.

Viste le caratteristiche specifiche della riserva e in deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono proposte disposizioni particolari sul riporto automatico degli stanziamenti. Sebbene sia probabile che la maggior parte delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione si verifichi nel primo o nei primi anni successivi al recesso effettivo, anche negli anni successivi potrebbero verificarsi ripercussioni su determinate regioni, settori o Stati membri. Al fine di massimizzarne l'impatto e rendere pienamente operative le conclusioni del Consiglio europeo 7 che prevedono un importo complessivo disponibile di 5 miliardi di EUR a prezzi 2018 senza limiti di tempo, è necessario prevedere l'iscrizione della riserva nel bilancio, con un riporto automatico degli stanziamenti d'impegno e di pagamento inutilizzati fino al 2025. 

Inoltre sono proposte disposizioni particolari per un periodo di riferimento specifico a causa della natura della riserva e del periodo di attuazione relativamente breve. Dato che allo stesso tempo i rischi per il bilancio dell'Unione sono attenuati dall'obbligo di istituire un solido sistema di gestione e di controllo da parte degli Stati membri, è giustificato derogare all'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario nel mese di febbraio o marzo di ogni anno.

5.ALTRI ELEMENTI

Visibilità e rendicontazione

Al contributo a carico della riserva saranno applicate disposizioni specifiche in materia di rendicontazione. Entro il 30 settembre 2023 tutti gli Stati membri dovranno presentare una relazione di attuazione che descriva in dettaglio le azioni sostenute e le spese sostenute e pagate durante il periodo di ammissibilità, nonché i valori di una serie di indicatori di output. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire la visibilità e la trasparenza degli interventi e dei beneficiari. La Commissione valuterà l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE della riserva. Successivamente a tale valutazione e alle decisioni sull'assegnazione definitiva la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'attività della riserva entro il 30 giugno 2027.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit, che fornisce contributi finanziari per contrastare le conseguenze negative negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione, in modo da attenuare il relativo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Ammissibilità

Il periodo di ammissibilità per la spesa pubblica diretta è compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022. Il regolamento contiene un elenco completo, ma non esclusivo, dei tipi di spese ammissibili per misure specifiche, destinate anche a regioni, aree, imprese, settori e comunità locali che risentono delle conseguenze negative del recesso. Il regolamento definisce inoltre alcuni tipi di spese che non sono ammissibili.

Gestione finanziaria

La riserva coprirà tutti gli Stati membri e sarà attivata mediante due tranche di dotazioni: la prima nel 2021, sotto forma di un prefinanziamento sostanziale, e la seconda nel 2024, sotto forma di un contributo supplementare a carico della riserva. A tal fine la Commissione terrà conto dell'utilizzo del prefinanziamento e della spesa totale ammissibile da essa accettata che supera sia l'importo del prefinanziamento che lo 0,06 % dell'RNL nominale del 2021. La Commissione stabilirà gli importi pertinenti per l'assegnazione del prefinanziamento mediante un atto di esecuzione che, date l'eccezionalità, l'incertezza del livello di impatto e la necessità di una reazione rapida da parte degli Stati membri, non comprenderà una descrizione delle azioni da finanziare come previsto dall'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Metodo di ripartizione del prefinanziamento

Il metodo di ripartizione del prefinanziamento si baserà su statistiche ufficiali affidabili e comparabili, che terranno conto dell'importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito. Il metodo di ripartizione del prefinanziamento è stabilito nell'allegato I del regolamento al fine di garantire la piena trasparenza.

Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva

Gli Stati membri dovranno presentare le domande di contributo a carico della riserva (il modulo è riportato nell'allegato II del regolamento) entro il 30 settembre 2023, allegando informazioni dettagliate sulla spesa pubblica totale sostenuta e pagata dallo Stato membro nel periodo tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022. Tale domanda descriverà inoltre il modo in cui è stato utilizzato il prefinanziamento. La natura specifica dello strumento e il periodo di attuazione relativamente breve giustificano l'istituzione di un periodo di riferimento specifico e il requisito di un'unica domanda nel 2023. Dato che allo stesso tempo i rischi per il bilancio dell'Unione sono attenuati dall'obbligo di istituire un solido sistema di gestione e di controllo da parte degli Stati membri, è giustificato derogare all'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario nel mese di febbraio o marzo di ogni anno.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione di attuazione che descriva, tra l'altro, le misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione e le relative modalità di attuazione, una dichiarazione di gestione e un parere di audit indipendente relativo al periodo di riferimento per la riserva.

Valutazione da parte della Commissione delle domande di contributo finanziario, liquidazione del prefinanziamento e calcolo degli importi aggiuntivi

Una volta che gli Stati membri avranno presentato le domande di contributo finanziario entro il termine unico del 30 settembre 2023, la Commissione valuterà tutte le domande in un'unica volta, garantendo un trattamento equo di tutti gli Stati membri e la coerenza della valutazione. La Commissione esaminerà in particolare l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate, il legame con la fine del periodo di transizione, gli effetti economici e le misure messe in atto per evitare il doppio finanziamento, nonché i documenti giustificativi (relazione di attuazione, dichiarazione di gestione e relazione di audit indipendente). Con la valutazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione liquiderà i prefinanziamenti erogati e recupererà gli importi non utilizzati. Se le spese considerate ammissibili superano l'importo erogato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06 % dell'RNL nominale del 2021, possono essere erogati ulteriori fondi a carico della riserva per contribuire a coprire gli importi eccedenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Gli importi recuperati o riportati dal prefinanziamento possono essere utilizzati per il rimborso di spese supplementari sostenute dagli Stati membri, purché ne sussista la necessità.

Gestione e controllo

L'esecuzione del bilancio assegnato alla riserva avverrà in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, garantendo il pieno rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitti di interessi. In particolare, gli Stati membri devono istituire un sistema di gestione e di controllo e designare organismi responsabili della gestione della riserva e un organismo di audit indipendente. Il regolamento stabilisce chiaramente le responsabilità degli Stati membri e una serie di prescrizioni minime per gli organismi responsabili della gestione, del controllo e dell'audit del contributo finanziario a carico della riserva. Gli Stati membri dovranno attuare sistemi volti a prevenire, individuare e contrastare efficacemente tutte le irregolarità, comprese le frodi.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale dovrà essere versato il prefinanziamento e confermare l'avvenuta elaborazione delle descrizioni dei sistemi.

A fini di semplificazione gli Stati membri possono avvalersi degli organismi e dei sistemi esistenti istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La Commissione adotterà misure adeguate per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le rettifiche finanziarie.

2020/0380 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

visto il parere della Corte dei conti europea 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", entrando in un periodo di transizione. Il periodo di transizione, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell'accordo di recesso 11  e termina il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.

(2)Al termine del periodo di transizione saranno presenti ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri tra l'Unione e il Regno Unito. Sono previste conseguenze di ampia portata per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni. Tali conseguenze sono inevitabili e i portatori di interessi devono assicurarsi di essere preparati ad affrontarle.

(3)L'Unione è impegnata ad attenuare l'impatto economico del recesso del Regno Unito dall'Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, in particolare a quelli più colpiti in tali circostanze eccezionali.

(4)È opportuno istituire una riserva di adeguamento alla Brexit (la "riserva") per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione, e attenuare così il relativo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa pubblica supplementare sostenuta dagli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze.

(5)Al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, è opportuno che gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno, si concentrino in particolare sulle regioni, zone e comunità locali, comprese quelle dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, che saranno probabilmente maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito. Gli Stati membri possono dover adottare misure specifiche, in particolare per sostenere le imprese e i settori economici che risentono negativamente del recesso. È pertanto opportuno presentare un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.

(6)Allo stesso tempo è importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. La riserva dovrebbe escludere dal sostegno l'imposta sul valore aggiunto in quanto costituisce un'entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. Per consentire la massima efficienza nell'uso delle limitate risorse, l'assistenza tecnica utilizzata dagli organismi responsabili dell'attuazione della riserva non dovrebbe essere ammissibile al sostegno a carico della riserva. In linea con l'approccio generale della politica di coesione, le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell'Unione o nazionale applicabile non dovrebbero fruire del sostegno.

(7)Per tenere conto dell'impatto immediato delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione sugli Stati membri e sulle loro economie e della necessità di adottare misure di attenuazione, se del caso, prima della scadenza del periodo di transizione, il periodo di ammissibilità per l'attuazione di tali misure dovrebbe iniziare a decorrere dal 1º luglio 2020 ed essere concentrato su un periodo limitato di 30 mesi.

(8)È necessario specificare che la dotazione destinata alla riserva dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ("il regolamento finanziario"). È pertanto opportuno stabilire i principi e gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, in particolare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e di assenza di conflitti di interessi.

(9)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano anche il regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell'Unione. 

(10)Ai fini di una sana gestione finanziaria gli impegni di bilancio, i pagamenti, i riporti e i recuperi nell'ambito della riserva dovrebbero essere disciplinati da regole specifiche. Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di riportare i fondi inutilizzati oltre a quelli stabiliti nel regolamento finanziario, massimizzando in tal modo la capacità della riserva di far fronte alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione per gli Stati membri e le loro economie.

(11)Per consentire agli Stati membri di mobilitare le risorse aggiuntive e garantire mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente le misure nell'ambito della riserva, nel 2021 dovrebbe essere erogato un importo considerevole a titolo di prefinanziamento. Il metodo di distribuzione dovrebbe tenere conto dell'importanza degli scambi commerciali con il Regno Unito e dell'importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito, sulla base di statistiche attendibili e ufficiali. Data l'unicità dell'evento rappresentato dal recesso del Regno Unito dall'Unione e l'incertezza che ha caratterizzato aspetti chiave delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione dopo la scadenza del periodo di transizione, è difficile prevedere quali misure appropriate gli Stati membri dovranno adottare rapidamente per contrastare gli effetti del recesso. È pertanto necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità e, in particolare, consentire alla Commissione di adottare la decisione di finanziamento che prevede il prefinanziamento senza l'obbligo, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di fornire una descrizione delle azioni concrete da finanziare.

(12)Prima dell'erogazione del prefinanziamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermare che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere un unico termine per la presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva applicabile a tutti gli Stati membri. La natura specifica dello strumento e il periodo di attuazione relativamente breve giustificano l'istituzione di un periodo di riferimento su misura e renderebbero sproporzionato l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario su base annua. Poiché, allo stesso tempo, i rischi per il bilancio dell'Unione sono attenuati dall'obbligo per gli Stati membri di istituire un solido sistema di gestione e di controllo, è giustificato derogare all'obbligo di presentare la documentazione richiesta nel mese di febbraio o marzo di ogni anno. Per consentire alla Commissione di verificare la correttezza dell'utilizzo del contributo finanziario a carico della riserva, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare, nell'ambito della domanda, relazioni di attuazione che forniscano maggiori dettagli sulle azioni finanziate, una dichiarazione di gestione e un parere di un organismo di audit indipendente, redatto conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

(14)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 13 è necessario che la riserva sia valutata in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni, se del caso, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per la valutazione della riserva. 

(15)Per garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri e coerenza nella valutazione delle domande, la Commissione dovrebbe esaminare queste ultime in un pacchetto. Essa dovrebbe esaminare in particolare l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate, il collegamento diretto della spesa con le misure adottate per far fronte alle conseguenze del recesso e le misure predisposte dallo Stato membro interessato per evitare doppi finanziamenti. Dopo aver valutato le domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione dovrebbe liquidare il prefinanziamento versato e recuperare l'importo non utilizzato. Affinché il sostegno sia concentrato a favore degli Stati membri maggiormente colpiti dal recesso, qualora le spese nello Stato membro interessato, riconosciute ammissibili dalla Commissione, superino l'importo versato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06 % del reddito nazionale lordo (RNL) nominale per il 2021 dello Stato membro interessato, dovrebbe essere possibile consentire un'ulteriore assegnazione a carico della riserva a favore di tale Stato membro, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Data l'entità dello shock economico previsto, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare gli importi recuperati dal prefinanziamento per il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dagli Stati membri.

(16)Al fine di garantire il corretto funzionamento della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e controllo, designino e notifichino alla Commissione gli organismi responsabili della gestione della riserva nonché un organismo di audit indipendente distinto. A fini di semplificazione, gli Stati membri possono avvalersi di organismi designati esistenti e di sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. È necessario precisare le responsabilità degli Stati membri e stabilire le prescrizioni specifiche per gli organismi designati.

(17)In conformità al regolamento finanziario, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 14 , (Euratom, CE) n. 2185/96 15 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 16 , è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17  e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(18)Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in merito al contributo dell'Unione a carico della riserva e informare il pubblico di conseguenza, in quanto le attività nell'ambito della trasparenza, della comunicazione e della visibilità sono essenziali nel rendere percepibile sul campo l'azione dell'Unione. Tali attività dovrebbero basarsi su informazioni precise e aggiornate.

(19)Al fine di migliorare la trasparenza sull'utilizzo del contributo dell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione della riserva.

(20)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per stabilire quali siano le risorse finanziarie disponibili per ciascuno Stato membro.

(21)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 e ha espresso un parere il [… 20 ].

(22)Gli obiettivi del presente regolamento sono mantenere la coesione economica, sociale e territoriale e fornire agli Stati membri uno strumento di solidarietà per far fronte agli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione che colpiscono l'Unione nel suo insieme, sebbene con una gravità diversa a seconda delle regioni e dei settori. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
OGGETTO

1.Il presente regolamento istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (la "riserva").

2.Stabilisce gli obiettivi della riserva, le sue risorse, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per l'attuazione della riserva, compresa l'ammissibilità delle spese, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)"periodo di riferimento": il periodo di riferimento di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022;

2)"diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

3)"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell'attuazione della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

4)"tasso di errore totale": tutti gli errori individuati nel campione divisi per la popolazione di audit;

5)"tasso di errore residuo": il tasso di errore totale diminuito delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro volte a ridurre i rischi individuati dall'organismo di audit indipendente negli audit delle misure finanziate, diviso per le spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva;

6)"delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 21 .

Articolo 3
Obiettivi

La riserva fornisce sostegno per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare quelli maggiormente colpiti da tale recesso, e per attenuare il relativo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Articolo 4
Copertura geografica e risorse della riserva 

1.Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva.

2.L'importo massimo delle risorse a disposizione della riserva ammonta a 5 370 994 000 EUR a prezzi correnti. 

3.Le risorse di cui al paragrafo 2 sono assegnate come segue:

a)un prefinanziamento di 4 244 832 000 EUR è messo a disposizione nel 2021 conformemente all'articolo 8;

b)un ulteriore importo di 1 126 162 000 EUR è messo a disposizione nel 2024 conformemente all'articolo 11.

Gli importi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a) sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario.

Capo II
Ammissibilità

Articolo 5
Ammissibilità

1.Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente la spesa pubblica direttamente connessa alle misure adottate specificamente dagli Stati membri per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e può riguardare, in particolare:

a)misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso;

b)misure di sostegno dei settori economici più colpiti;

c)misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito;

d)misure di sostegno all'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori colpiti;

e)misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compreso il personale e le infrastrutture supplementari;

f)misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l'etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;

g)misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso.

2.Le spese sono ammissibili se sono sostenute e pagate durante il periodo di riferimento per le misure attuate nello Stato membro interessato o a beneficio dello Stato membro interessato.

3.Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sulle diverse regioni e comunità locali e, se del caso, concentrano il sostegno a carico della riserva su quelle maggiormente colpite.

4.Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile.

5.Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

6. Lo Stato membro restituisce il contributo a carico della riserva a un'azione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale ai beneficiari del contributo finanziario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a)cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dello Stato membro in cui ha ricevuto sostegno;

b)cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'azione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine stabilito al primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti o di posti di lavoro creati da piccole e medie imprese.

Il presente paragrafo non si applica ad azioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 6
Esclusione dal sostegno

La riserva non sostiene:

a)l'imposta sul valore aggiunto;

b)l'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami e il controllo e l'audit della riserva;

c)le spese a sostegno della delocalizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6;

d)le spese a sostegno della delocalizzazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, qualora un contributo a carico della riserva costituisca un aiuto di Stato.

Capo III
Gestione finanziaria

Articolo 7
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione 

1.Il contributo finanziario a carico della riserva a favore di uno Stato membro è eseguito nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 63 del regolamento finanziario.

2.Gli Stati membri utilizzano il contributo a carico della riserva per attuare le misure di cui all'articolo 5 al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell'Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dagli Stati membri nell'attuazione delle misure.

3.Gli impegni e i pagamenti a norma del presente regolamento sono subordinati alla disponibilità di finanziamenti.

4.In deroga all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, la documentazione di cui a tali disposizioni è presentata una sola volta, a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

5.In deroga all'articolo 12 del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell'esercizio successivo.

Articolo 8
Prefinanziamento

1.I criteri di ripartizione dei prefinanziamenti che la Commissione deve versare agli Stati membri figurano nell'allegato I.

2.Previa ricezione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, la ripartizione per Stato membro delle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l'impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. In deroga all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la decisione di finanziamento non contiene una descrizione delle azioni da finanziare.

3.La Commissione versa il prefinanziamento entro 60 giorni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all'articolo 11.

4.Gli importi assegnati ma non versati a titolo di prefinanziamento sono riportati e utilizzati per pagamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 9
Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva

1.Gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2023. La Commissione valuta tale domanda e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell'articolo 11.

2.Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2023, la Commissione recupera l'importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.

Articolo 10
Contenuto della domanda di contributo finanziario 

1.La domanda è redatta sulla base del modello di cui all'allegato II e contiene informazioni sulla spesa pubblica totale sostenuta e pagata dallo Stato membro e sui valori degli indicatori di output relativi alle misure che beneficiano del sostegno. Essa è accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario e da una relazione di attuazione.

2.La relazione di attuazione della riserva comprende:

a)una descrizione dell'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione in termini economici e sociali, compresa l'individuazione delle regioni, delle aree e dei settori maggiormente colpiti;

b)una descrizione delle misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione, della misura in cui tali misure hanno attenuato l'impatto regionale e settoriale di cui alla lettera a) e del modo in cui sono state attuate;

c)una giustificazione dell'ammissibilità delle spese sostenute e pagate e del loro legame diretto con il recesso del Regno Unito dall'Unione;

d)una descrizione delle misure adottate per evitare doppi finanziamenti e per garantire la complementarità con altri strumenti dell'Unione e con i finanziamenti nazionali;

e)una descrizione del contributo delle misure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

3.Il riepilogo di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario indica il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo per le spese figuranti nella domanda presentata alla Commissione a seguito delle azioni correttive attuate.

Articolo 11
Liquidazione del prefinanziamento e calcolo degli importi aggiuntivi dovuti agli Stati membri

1.La Commissione valuta la domanda di cui all'articolo 10 e si accerta che sia completa, precisa e veritiera. Nel calcolare il contributo finanziario a carico della riserva dovuto allo Stato membro, la Commissione esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le misure attuate o per le quali sono stati erogati fondi in violazione del diritto applicabile.

2.Sulla base della valutazione la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:

a)l'importo totale della spesa pubblica ammissibile (l'"importo accettato");

b)se allo Stato membro sono dovuti importi aggiuntivi, in linea con il paragrafo 3, o se vi sono importi da recuperare a norma del paragrafo 5.

3.Se l'importo accettato supera sia l'importo del prefinanziamento che lo 0,06 % dell'RNL nominale per il 2021 dello Stato membro interessato, a tale Stato membro è dovuto un importo aggiuntivo proveniente dalle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e da eventuali importi riportati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

In tal caso la Commissione versa l'importo eccedente il prefinanziamento versato allo Stato membro interessato o, se superiore, lo 0,06 % dell'RNL nominale per il 2021.

Se la somma degli importi aggiuntivi per tutti gli Stati membri calcolati a norma del primo comma del presente paragrafo supera le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), i contributi a carico della riserva sono ridotti proporzionalmente.

4.Per quanto riguarda gli importi aggiuntivi dovuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l'impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

5.La Commissione liquida il rispettivo prefinanziamento e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 60 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

6.Se l'importo accettato è inferiore al prefinanziamento per lo Stato membro interessato, la differenza è recuperata a norma del regolamento finanziario, in particolare della parte prima, capo 6, sezioni 3, 4 e 5. Gli importi recuperati sono trattati come entrate con destinazione specifica interne a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario e, qualora sia stato applicato il paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, sono utilizzati per aumentare proporzionalmente i contributi versati agli Stati membri ammissibili agli importi aggiuntivi a norma del paragrafo 3 del presente articolo fino a un massimo del 100 %. Qualora i pagamenti agli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo siano stati effettuati a un tasso del 100 %, gli importi recuperati sono riversati nel bilancio generale dell'Unione.

7.La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi aggiuntivi dovuti a norma del paragrafo 6, seconda frase, del presente articolo. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l'impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. La Commissione versa gli eventuali importi aggiuntivi dovuti entro 60 giorni dall'adozione di tale atto.

8.Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 7, la Commissione informa lo Stato membro della sua valutazione e lo invita a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi.

Articolo 12
Uso dell'euro

Gli importi dichiarati dagli Stati membri nella domanda di contributo finanziario rivolta alla Commissione sono espressi in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in euro gli importi indicati nella domanda di contributo finanziario utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese precedente la presentazione della domanda.

Capo IV
Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 13
Gestione e controllo 

1.Nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione della riserva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:

a)designano un organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;

b)istituiscono sistemi di gestione e di controllo della riserva, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e garantiscono l'efficace funzionamento di detti sistemi;

c)redigono una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo avvalendosi del modello di cui all'allegato III, la tengono aggiornata e la mettono a disposizione della Commissione su richiesta;

d)comunicano alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale sarà versato il prefinanziamento, e confermano che le descrizioni dei sistemi sono state redatte, il tutto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

e)si accertano che le spese sostenute a titolo di altri programmi e strumenti dell'Unione non siano incluse nel sostegno a carico della riserva;

f)prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi ed evitano i conflitti di interesse, anche mediante l'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati fornito dalla Commissione;

g)cooperano con la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, con l'EPPO.

L'uso dei dati trattati dallo strumento di estrazione dei dati di cui alla lettera f) e l'accesso agli stessi sono limitati agli organismi di cui alla lettera a), alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO.

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del presente regolamento e a trattare i dati personali in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679 22 o al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono avvalersi degli organismi e dei sistemi di gestione e controllo già esistenti per la gestione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

3.L'organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:

a)garantisce il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;

b)stabilisce criteri e procedure di selezione delle misure da finanziare e definisce le condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva;

c)verifica che le misure finanziate a titolo della riserva siano attuate nel rispetto del diritto applicabile e delle condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva e che le spese siano basate su documenti giustificativi verificabili;

d)stabilisce misure efficaci per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi a carico della riserva e di altre fonti di finanziamento dell'Unione;

e)provvede alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 38, paragrafi da 2 a 6, del regolamento finanziario;

f)utilizza, per registrare e conservare in formato elettronico i dati sulle spese sostenute che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva, un sistema contabile che fornisca tempestivamente informazioni precise, complete e attendibili;

g)tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo finanziario e trasferisce tale obbligo negli accordi con altre entità coinvolte nell'attuazione della riserva;

h)ai fini del paragrafo 1, lettera f), raccoglie informazioni in formato elettronico standardizzato per consentire l'identificazione dei destinatari di un contributo finanziario a carico della riserva e dei loro titolari effettivi conformemente all'allegato III.

4.L'organismo di audit indipendente sottopone ad audit il sistema ed effettua audit delle misure finanziate al fine di fornire alla Commissione garanzie indipendenti in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Le attività di audit sono svolte in conformità a norme riconosciute a livello internazionale.

Gli audit delle misure finanziate riguardano le spese sulla base di un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'organismo di audit indipendente. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'organismo di audit indipendente di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione dell'esercizio contabile, selezionate in modo casuale.

5.La Commissione può effettuare audit in loco presso tutte le entità coinvolte nell'attuazione della riserva per quanto riguarda le misure finanziate dalla riserva e ha accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva.

Articolo 14
Rettifiche finanziarie 

1.Le rettifiche finanziarie effettuate dallo Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) consistono nella soppressione totale o parziale del contributo finanziario a carico della riserva. Lo Stato membro recupera qualunque somma persa in seguito a un'irregolarità.

2.La Commissione adotta i provvedimenti opportuni per garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'esclusione dal finanziamento dell'Unione degli importi irregolari presentati alla Commissione nella domanda di cui all'articolo 10 del presente regolamento e mediante il recupero degli importi indebitamente versati a norma dell'articolo 101 del regolamento finanziario, qualora siano successivamente individuate irregolarità.

3.La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati e tiene conto dell'eventuale natura sistemica dell'irregolarità. Qualora non sia possibile quantificare con precisione l'importo delle spese irregolari o qualora la Commissione concluda che il sistema non funziona efficacemente per salvaguardare la legittimità e la regolarità della spesa, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

4.Prima di procedere al recupero degli importi indebitamente versati o a rettifiche finanziarie, la Commissione informa lo Stato membro della sua valutazione e lo invita a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi.

Capo IV
Disposizioni finali

Articolo 15
Informazione e comunicazione

Spetta agli Stati membri informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al ruolo, ai risultati e all'impatto del contributo dell'Unione a carico della riserva attraverso azioni di informazione e comunicazione.

Articolo 16
Valutazione e relazioni

1.Entro il 30 giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto europeo della riserva. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo 128 del regolamento finanziario.

2.Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della riserva.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

16 Spese al di fuori dei massimali annuali stabiliti nel quadro finanziario pluriennale (articolo 16 02 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR))

30 Riserve (30 04 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR))

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 23  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Conformemente all'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

La riserva includerà tutti gli Stati membri e sarà attivata come segue.

Nel 2021 la Commissione verserà la prima dotazione sotto forma di un prefinanziamento sostanziale a tutti gli Stati membri. Il metodo di ripartizione del prefinanziamento, che figura nell'allegato I del regolamento proposto, si baserà su statistiche ufficiali comparabili e affidabili.

Tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 gli Stati membri adottano e attuano, all'occorrenza, misure direttamente connesse all'attenuazione degli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri devono presentare le loro domande di contributo finanziario a carico della riserva. La domanda deve essere corredata di una relazione di attuazione, una dichiarazione di gestione e un parere di audit indipendente relativo al periodo di riferimento per la riserva.

Nel 2024 la Commissione liquiderà il prefinanziamento e, se del caso, verserà gli importi supplementari a carico della riserva.

Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di attuazione della riserva.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Lo scopo di istituire la riserva di adeguamento alla Brexit è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e dimostrare una solidarietà tangibile con gli Stati membri, le regioni e i settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito dall'Unione.

È necessaria un'azione a livello dell'Unione per attenuare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente a livello dei singoli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto mediante l'istituzione di una riserva destinata a sostenere finanziariamente gli Stati membri nei loro sforzi di attenuazione dell'impatto economico e sociale causato dal recesso.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Altri strumenti a livello dell'Unione sostengono la coesione e la solidarietà: i fondi dell'Unione, in particolare quelli di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento recante disposizioni comuni), finanziano progetti di investimento a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale e della crescita. L'obiettivo del Fondo per una transizione giusta è quello di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti. InvestEU fornisce finanziamenti a progetti di investimento privati in diversi ambiti di intervento. Il Fondo di solidarietà dell'UE si è dimostrato uno strumento molto efficace di assistenza agli Stati membri a seguito di catastrofi naturali. Recentemente il suo ambito di applicazione è stato ampliato al fine di includere le emergenze sanitarie gravi. Nell'autunno del 2019 la Commissione ha presentato una proposta di modifica intesa a coprire anche gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo, che è tuttavia diventata obsoleta con la firma dell'accordo.

Attualmente non esistono strumenti che forniscano un sostegno finanziario agli Stati membri connesso specificamente e direttamente alle conseguenze economiche e sociali del recesso del Regno Unito dall'Unione. La sua architettura tiene conto della situazione senza precedenti affrontata dagli Stati membri, della sua unicità e della necessità che essi reagiscano rapidamente e in modo flessibile alle sfide che potranno emergere nelle loro economie.

1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La riserva integra altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e garantisce sinergie con questi ultimi. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e i programmi di accompagnamento, compresi l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione, i fondi della politica di coesione post-2020, il Fondo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e InvestEU si concentreranno maggiormente sulla gestione degli effetti della crisi causata dalla COVID-19 e forniranno sostegno alle economie degli Stati membri affinché diventino più resilienti, sostenibili e meglio preparate per il futuro. La riserva concentra invece le sue risorse specificamente ed esclusivamente sugli effetti diretti del recesso del Regno Unito dall'Unione, un evento specifico e senza precedenti, al fine di ridurne l'impatto in termini di coesione territoriale.

Lo strumento proposto si ispira inoltre alla lunga esperienza nell'ambito dei finanziamenti della politica di coesione e del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11 novembre 2002, e successive modifiche) ed istituisce nel contempo un nuovo strumento specifico per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Le decisioni di fornire sostegno finanziario a uno Stato membro terranno conto delle misure finanziate dai programmi e dagli strumenti dell'Unione e della necessità di evitare doppi finanziamenti.

1.5.Durata e incidenza finanziaria 

X durata limitata

X    in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2025

X    Incidenza finanziaria nel 2021 e nel 2024 per stanziamenti di impegno e nel 2021 e nel 2024 per stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 24  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

X Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Tutti gli Stati membri dovranno presentare una domanda di contributo finanziario a carico della riserva, specificando e giustificando la spesa pubblica connessa al recesso del Regno Unito dall'Unione, conformemente ai principi di ammissibilità indicati di seguito. Il regolamento fisserà un termine unico per la presentazione; la Commissione propone il 30 settembre 2023 come termine ultimo per la presentazione di tali domande.

Inoltre gli Stati membri presenteranno insieme alla domanda una relazione di attuazione, una dichiarazione di gestione e un parere di audit indipendente relativo al periodo di riferimento per la riserva. La relazione di attuazione descriverà, ad esempio, le misure adottate e le spese sostenute tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022, nonché le misure adottate per evitare doppi finanziamenti e per garantire la complementarità con altri strumenti e finanziamenti dell'UE e nazionali.

Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività della riserva.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Gestione e controllo

L'esecuzione del bilancio assegnato alla riserva avverrà in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, garantendo il pieno rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitti di interessi. In particolare, gli Stati membri devono istituire un sistema di gestione e di controllo e designare organismi responsabili della gestione della riserva e un organismo di audit indipendente. Il regolamento stabilisce chiaramente le responsabilità degli Stati membri e una serie di prescrizioni minime per gli organismi responsabili della gestione, del controllo e dell'audit del contributo finanziario a carico della riserva. Gli Stati membri devono attuare sistemi volti a prevenire, individuare e contrastare efficacemente eventuali irregolarità e frodi.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale dovrà essere versato il prefinanziamento e confermare l'avvenuta elaborazione delle descrizioni dei sistemi.

A fini di semplificazione gli Stati membri possono avvalersi degli organismi designati esistenti e dei sistemi istituiti ai fini della gestione e del controllo dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La Commissione adotterà misure adeguate per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Gestione finanziaria

Il meccanismo di attuazione del finanziamento e le modalità di erogazione dei fondi figurano di seguito. La riserva coprirà tutti gli Stati membri e sarà attivata mediante due tranche di dotazioni: la prima nel 2021, sotto forma di un prefinanziamento sostanziale, e la seconda nel 2024, sotto forma di un contributo supplementare a carico della riserva. Il metodo di ripartizione del prefinanziamento è stabilito nell'allegato I del regolamento al fine di garantire la completa trasparenza.

Entro il 30 settembre 2023 tutti gli Stati membri devono presentare una domanda di contributo finanziario a carico della riserva (come indicato nell'allegato II del presente regolamento), indicando in dettaglio e giustificando la spesa pubblica totale sostenuta e pagata dallo Stato membro nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di attuazione che descriva, tra l'altro, le misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione e le relative modalità di attuazione, una dichiarazione di gestione e un parere di audit indipendente relativo al periodo di riferimento per la riserva.

La Commissione esamina le domande in un'unica volta, garantendo la parità di trattamento di tutti gli Stati membri e la coerenza della valutazione. Con la valutazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva, la Commissione liquiderà i prefinanziamenti versati e recupererà gli importi non utilizzati ai fini del presente regolamento. Se le spese superano l'importo erogato a titolo di prefinanziamento e lo 0,06 % dell'RNL nominale del 2021, possono essere erogati ulteriori fondi a carico della riserva per contribuire a coprire gli importi eccedenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Gli importi recuperati dal prefinanziamento e riportati possono essere utilizzati per il rimborso di spese supplementari sostenute dagli Stati membri, purché ne sussista la necessita.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi figurano di seguito. È importante garantire che:

- la spesa pubblica totale dichiarata dagli Stati membri sia connessa alle misure adottate per contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione;

- la spesa pubblica totale dichiarata dagli Stati membri sia limitata al periodo di riferimento compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2022;

- siano evitati i doppi finanziamenti.

Saranno adottate misure per attenuare tali rischi durante tutto il periodo di attuazione e di erogazione dei fondi a carico della riserva:

- l'introduzione nell'atto legislativo di un metodo trasparente di ripartizione e di erogazione dei fondi;

- un processo di valutazione approfondita da parte della Commissione prima dell'erogazione degli importi supplementari a carico della riserva;

- il recupero del prefinanziamento, o di parte di esso, qualora l'importo accettato dalla Commissione per le spese ammissibili dichiarate da uno Stato membro sia inferiore al prefinanziamento o siano riscontrate irregolarità;

- l'uso di un sistema di gestione e di controllo specifico per la gestione concorrente a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, come quelli utilizzati nell'ambito della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell'UE. Gli Stati membri applicheranno rettifiche finanziarie alle spese irregolari.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

La Commissione ha esaminato accuratamente questi elementi critici al fine di trovare il corretto equilibrio tra responsabilità, semplificazione e performance.

In tale contesto la Commissione propone che il sistema di gestione e di controllo della riserva sia disciplinato dalle norme applicabili ai fondi a gestione concorrente, ad esempio il regolamento recante disposizioni comuni e il Fondo di solidarietà dell'UE. Il regolamento stabilisce chiaramente le responsabilità degli Stati membri e una serie di prescrizioni minime per gli organismi responsabili della gestione, del controllo e dell'audit del contributo finanziario a carico della riserva. Gli Stati membri devono attuare sistemi volti a prevenire, individuare e contrastare efficacemente tutte le irregolarità, le frodi e i conflitti d'interessi.

Al fine di evitare ulteriori oneri finanziari e amministrativi per gli Stati membri, le disposizioni proposte garantiscono il giusto equilibrio tra garanzia e norme semplificate e promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Conformemente alle norme di gestione concorrente, gli Stati membri devono istituire un sistema di gestione e di controllo e designare organismi responsabili della gestione della riserva e un organismo di audit indipendente. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'identità degli organismi designati e dell'organismo al quale dovrà essere erogato il prefinanziamento e confermare il completamento delle descrizioni dei sistemi.

Le autorità degli Stati membri devono mantenere in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, in particolare tenendo presenti i rischi di frode individuati. Le autorità degli Stati membri possono avvalersi dei sistemi attualmente esistenti per la prevenzione delle irregolarità e delle frodi, istituiti nell'ambito delle norme di gestione concorrente che disciplinano i fondi della politica di coesione e il Fondo di solidarietà dell'UE.

La Commissione e le altre istituzioni dell'UE (Corte dei conti europea, OLAF) effettueranno i loro consueti controlli e audit.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Diss./Non diss. 25  

di paesi EFTA 26

di paesi candidati 27

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Titolo 16: 
Spese al di fuori dei massimali annuali stabiliti nel quadro finanziario pluriennale

16 02 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR)

Diss.

NO

NO

NO

NO

Titolo 30: Riserve

30 04 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

EUR a prezzi correnti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

<…>

16 02 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR)/30 04 03 Riserva di adeguamento alla Brexit (BAR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

Impegni

(1)

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Pagamenti

(2)

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 28  

Impegni = pagamenti

(3)

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Pagamenti

=2+3

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.



Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Risorse umane

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Altre spese amministrative

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

4 245,132

0,150

0,750

1 126. 912

0,300

0,150

0,150

5 373,544

Pagamenti

4 245,132

0,150

0,750

1 126. 912

0,300

0,150

0,150

5 373,544

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi supplementari.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Al di fuori della RUBRICA 7 29  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di
natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane supplementari.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

2 AD

1 AD

4 AD; 1 AST

4 AD; 1 AST

2 AD

1 AD

1 AD

Delegazioni

Ricerca

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 30

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

2 AD

1 AD

4 AD; 1 AST

4 AD; 1 AST

2 AD

1 AD

1 AD

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 31

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(2)    Testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordata a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019 (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).
(3)    Conclusioni del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020, EUCO 10/20, CO 8 EUR CONCL 4.
(4)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 461/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).
(5)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(7)    EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4 del 21 luglio 2020 - paragrafi A26 e 134.
(8)    GU C , , pag. .
(9)    GU C , , pag. .
(10)    GU C , , pag. .
(11)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(12)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(13)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(14)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(15)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(16)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(18)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(19)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
(20)    GU C [...] del [...], pag.
(21)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(22)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(23)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(24)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:    
h
ttps://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(25)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(26)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(27)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(28)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(29)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(30)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(31)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 25.12.2020

COM(2020) 854 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit


ALLEGATO I

Metodo di ripartizione del prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit

Il prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit sarà distribuito tra gli Stati membri in base al metodo seguente.

1. La quota spettante a ciascuno Stato membro del prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit è determinata dalla somma di un fattore relativo al pesce catturato nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito e di un fattore relativo al commercio con il Regno Unito.

2. Il fattore relativo al pesce catturato nelle acque appartenenti alla zona economica esclusiva (ZEE) del Regno Unito è utilizzato per assegnare 600 milioni di EUR. Il fattore relativo al commercio è utilizzato per assegnare 3 400 milioni di EUR. Entrambi gli importi sono espressi in prezzi del 2018.

3. Il fattore relativo alla pesca è determinato in base al seguente criterio e con l'applicazione del procedimento seguente:

a) percentuale di ciascuno Stato membro del valore totale del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito;

b) tale percentuale è incrementata nel caso degli Stati membri i cui settori della pesca sono dipendenti in misura superiore alla media dal pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, e ridotta nel caso degli Stati i cui settori della pesca sono dipendenti in misura inferiore alla media, come indicato di seguito:

i) per ciascuno Stato membro il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito, in percentuale del valore totale del pesce catturato da tale Stato membro, è espresso come indice della media dell'UE (indice di dipendenza);

ii) la percentuale originaria del valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l'indice di dipendenza dello Stato membro;

iii) le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %.

4. Il fattore relativo al commercio è determinato con l'applicazione del procedimento seguente:

a) il commercio di ciascuno Stato membro con il Regno Unito è espresso come percentuale del commercio dell'UE con il Regno Unito (il commercio è la somma delle importazioni ed esportazioni di merci e servizi);

b) per valutare l'importanza relativa di tali flussi commerciali per ciascuno Stato membro, il totale dei flussi commerciali con il Regno Unito è espresso come percentuale del PIL di ciascuno Stato membro e successivamente espresso come indice della media dell'UE (indice di dipendenza);

c) la percentuale originaria del commercio con il Regno Unito è adeguata mediante moltiplicazione per l'indice di dipendenza dello Stato membro;

d) le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali degli Stati membri sia pari al 100 %;

e) le percentuali così ottenute sono adeguate mediante divisione per l'RNL pro capite dello Stato membro (in parità di potere di acquisto) espresso come percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE (media indicata come 100 %);

f) le percentuali così adeguate sono riportate in scala affinché il totale di tutte le percentuali sia pari al 100 %, con la condizione che nessuno Stato membro possa superare la percentuale del 25 % del totale dell'UE. Le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli altri Stati membri in proporzione alle loro percentuali senza applicazione del massimale;

g) se applicando tale calcolo la dotazione di uno Stato membro supera lo 0,35 % del suo RNL (misurato in euro), la dotazione di tale Stato è limitata al massimale dello 0,35 % del suo RNL. Le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli altri Stati membri in proporzione alle loro percentuali senza applicazione del massimale;

h) se applicando il calcolo di cui alla lettera g) si ottiene un'intensità degli aiuti superiore a 190 EUR per abitante, la dotazione di tale Stato membro è limitata a un'intensità massimale degli aiuti pari a 190 EUR per abitante. Le risorse portate in diminuzione per effetto di tale massimale sono ridistribuite agli Stati membri che non hanno subito decurtazioni a norma delle lettere g) o h), in proporzione alle loro percentuali calcolate come alla lettera g).

5. Al fine di calcolare la distribuzione del prefinanziamento a carico della riserva di adeguamento alla Brexit:

a) per il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015-2018;

b) per il valore del pesce catturato nella ZEE del Regno Unito in percentuale sul valore totale del pesce catturato da uno Stato membro il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015-2018;

c) per il commercio il periodo di riferimento sarà costituito dal 2017-2019;

d) per l'RNL il periodo di riferimento sarà costituito dal 2017-2019;

e) per l'RNL pro capite (in parità di potere di acquisto) il periodo di riferimento sarà costituito dal 2016-2018;

f) per il PIL e per la popolazione totale degli Stati membri il periodo di riferimento sarà costituito dal 2017-2019.

ALLEGATO II

Modello di domanda di contributo finanziario, compresi elementi relativi ai conti

1.

Stato membro

2.

Data di presentazione della domanda

3.

Data della prima spesa

sostenuta in data

pagata in data

4.

Data dell'ultima spesa

sostenuta in data

pagata in data

5.

Importo del prefinanziamento ricevuto (in EUR)

6.

Organismo responsabile della gestione del contributo a carico della riserva

Persona responsabile e ruolo

Recapiti

7.

Organismo di audit indipendente

Persona responsabile e ruolo

Recapiti

8.

Breve descrizione delle zone e dei settori colpiti e delle misure di risposta attuate



9.

Spesa pubblica totale sostenuta e pagata al netto degli importi portati in diminuzione

10.

Importi portati in diminuzione dallo Stato membro e motivi della diminuzione

11.

In particolare, tra gli importi portati in diminuzione (10), indicare gli importi rettificati in seguito a audit delle misure finanziate

12.

Totale delle spese presentate nella domanda di contributo a carico della riserva (in EUR) (12 = 9 – 10)

13.

In valuta nazionale    
(se applicabile)

Per gli Stati membri che non usano l'euro: convertire tutti gli importi in euro al tasso ufficiale del mese precedente quello di presentazione della domanda come pubblicato all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it

14.

Tasso di cambio applicato

15.

Ripartizione delle spese presentate nella domanda di contributo a carico della riserva (presentare un elenco delle singole azioni finanziate a titolo di ciascuna misura e delle relative spese per ciascuna azione)

Ciascuna voce di spesa dovrebbe figurare una sola volta.

EUR

Valuta nazionale (se applicabile)

Indicatori di output (indicare il numero)

15.1.

Misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso

 

Imprese (sostegno finanziario) 

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione beneficiaria

15.2.

Misure di sostegno ai settori economici più colpiti

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

15.3.

Misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione beneficiaria

15.4.

Misure di sostegno all'occupazione attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori colpiti

Partecipanti

15.5.

Misure per assicurare il funzionamento dei controlli di frontiera e di sicurezza, compresi personale e infrastrutture supplementari

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m²)

15.6.

Misure per assicurare il funzionamento delle dogane e la riscossione delle imposte indirette, compresi personale e infrastrutture supplementari

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m²)

15.7.

Misure per assicurare il funzionamento dei controlli sanitari e fitosanitari e nel settore della pesca, compresi personale e infrastrutture supplementari

Personale supplementare (in ETP)

Adeguamento delle infrastrutture fisiche (in m²)

15.8.

Misure per agevolare la certificazione e l'autorizzazione di prodotti, il soddisfacimento dei requisiti in materia di stabilimento, l'etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e il riconoscimento reciproco

Imprese (sostegno finanziario)

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

15.9.

Misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sulle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso

Imprese oggetto di sostegno (non finanziario)

Popolazione interessata

15.10.

Altro (specificare)

16.

Fondi complementari dell'UE ricevuti o richiesti per spese non iscritte nella presente domanda

Breve descrizione / importo    
(ad es. utilizzo di finanziamenti della politica di coesione/ REACT-EU/JTF/RRF/altro – specificare)

17.

In caso di ulteriori versamenti, indicare il soggetto giuridico e le coordinate bancarie complete con l'intestazione

❑ Conto usato in precedenza per ricevere versamenti provenienti dall'UE

❑ Nuovo conto

Modello di dichiarazione di gestione che accompagna la domanda

Io/Noi, sottoscritto/i [cognomi, nomi, titoli o funzioni], a capo dell'organismo responsabile della gestione del contributo finanziario a carico della riserva, sulla base dell'utilizzazione della riserva durante il periodo di riferimento, sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data della domanda presentata alla Commissione, comprese le risultanze delle verifiche svolte e degli audit delle spese incluse nella domanda presentata alla Commissione in relazione al periodo di riferimento, e considerati i miei/nostri obblighi a norma del presente regolamento, con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a) le informazioni riportate nella domanda sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 63 del regolamento finanziario,

b) le spese iscritte nella domanda sono conformi al diritto applicabile e utilizzate per le finalità previste,

confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale e nelle relazioni di controllo per il periodo di riferimento sono state trattate correttamente nella domanda. Inoltre confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi all'utilizzazione della riserva. Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in proposito.

Confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'utilizzazione della riserva che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della riserva.



Modello di parere di audit che accompagna la domanda

Alla Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana

1. INTRODUZIONE

Io sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'organismo di audit indipendente], ho sottoposto a audit

i)    gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda per il periodo di riferimento,

ii)    la legalità e la correttezza delle spese di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione, e

iii)    il funzionamento del sistema di gestione e controllo e ho verificato la dichiarazione di gestione al fine di emettere un parere di audit.

2. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DELLA RISERVA

[nome dell'organismo] è stato individuato come l'organismo responsabile di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui all'articolo 13.

[nome dell'organismo] è inoltre responsabile di assicurare la completezza, l'accuratezza e la veridicità della domanda e di rendere la relativa dichiarazione.

È sempre responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese iscritte nella domanda sono legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI AUDIT INDIPENDENTE

Come statuito dall'articolo 63 del regolamento finanziario è mia responsabilità esprimere un parere indipendente sulla completezza, la veridicità e l'accuratezza degli elementi relativi ai conti iscritti nella domanda, la legalità e la correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso alla Commissione e sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo in atto.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Gli audit relativi alla riserva sono stati svolti in conformità alle norme di audit riconosciute a livello internazionale. Tali norme impongono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit seguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario.

Ritengo che gli elementi probanti raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [[in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al punto 4 "limitazioni dell'ambito dell'audit"].

La sintesi delle conclusioni tratte dagli audit relativamente alla riserva è riportata nella relazione allegata in conformità all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

4. LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non vi sono state limitazioni dell'ambito dell'audit;

oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

a) …

b) …

c) ….

[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva parte "Parere con riserva", importi di spesa e contributo a carico della riserva, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione, se del caso.]

5. PARERE

A seconda dei casi (Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

i)    gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono un quadro fedele e veritiero;

ii)    le spese indicate nella domanda sono legittime e regolari;

iii)    il sistema di gestione e controllo ha funzionato correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Oppure (Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

1) Elementi relativi ai conti figuranti nella domanda

- gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistono riserve sulla domanda, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti rilevanti:…

2) Legittimità e regolarità delle spese iscritte nella domanda

- le spese iscritte nella domanda sono legittime e regolari [laddove esistono riserve sulla domanda, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: ….

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (indicazione in EUR dell'importo totale delle spese)

3) Sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

- il sistema di gestione e controllo messo in atto ha funzionato correttamente [laddove esistono riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: ….

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (indicazione in EUR dell'importo totale delle spese)

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

[Nel caso in cui il lavoro di audit eseguito metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure (Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit eseguito:

i) gli elementi relativi ai conti figuranti nella domanda forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero; e/o

ii) le spese figuranti nella domanda di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii) il sistema di gestione e controllo messo in atto ha funzionato/non ha funzionato [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

- in relazione a questioni rilevanti relative alla domanda: [specificare]

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

- in relazione a questioni rilevanti relative alla legittimità e regolarità delle spese figuranti nella domanda di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione: [specificare] e/o [barrare la dicitura non pertinente]

- in relazione a questioni rilevanti relative al funzionamento del sistema di gestione e controllo: [specificare]

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dalle norme di audit riconosciute a livello internazionale. In casi eccezionali può essere espressa una dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere.]

Data: Firma:

ALLEGATO III

Modello di descrizione del sistema di gestione e controllo

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

– Stato membro:

– Nome e indirizzo di posta elettronica del punto di contatto principale (organismo responsabile della descrizione):

1.2. Le informazioni presentate descrivono la situazione al: (gg/mm/aaaa)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e controllo)

a) Organismo responsabile della gestione della riserva (nome, indirizzo e punto di contatto dell'organismo):

b) Organismo di audit indipendente (nome, indirizzo e punto di contatto dell'organismo):

c) Indicare le modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra i diversi organismi.

2. ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA RISERVA

2.1. Organismo e sue funzioni principali

a) Status dell'organismo che gestisce la riserva (organismo nazionale o regionale) e a quale organismo appartiene

b) Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.2. Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni e ai compiti dell'organismo che gestisce la riserva

a) Descrizione delle funzioni e dei compiti svolti dall'organismo che gestisce la riserva

b) Descrizione dell'organizzazione dell'attività e delle procedure da applicare, in particolare nello svolgimento di verifiche (amministrative e in loco) e per assicurare una pista di controllo adeguata relativa a tutti i documenti relativi alle spese

c) Indicazione delle risorse di cui è prevista l'assegnazione in relazione alle diverse funzioni dell'organismo che gestisce la riserva (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e sulla loro portata, se pertinenti)

3. ORGANISMO DI AUDIT INDIPENDENTE

Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo di audit indipendente:

a) Status dell'organismo indipendente (organismo nazionale o regionale) e a quale organismo appartiene, se pertinente.

b) Descrizione delle funzioni e dei compiti svolti dall'organismo di audit indipendente.

c) Descrizione dell'organizzazione dell'attività (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in quali casi, come ne viene effettuata la supervisione, indicazione delle risorse di cui è prevista l'assegnazione in relazione ai diversi compiti di audit.

4. SISTEMA ELETTRONICO

Descrizione del sistema o dei sistemi elettronici, corredata di un diagramma (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi), che si occupa/occupano di:

a)    registrare e conservare in formato elettronico dati relativi a ciascuna misura finanziata a carico della riserva, comprendenti:

nome del destinatario e importo del contributo finanziario a carico della riserva;

se il destinatario è un'amministrazione aggiudicatrice a norma delle disposizioni dell'Unione o nazionali in materia di appalti pubblici, nome dell'appaltatore e del subappaltatore e valore dell'appalto;

nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , del destinatario, dell'appaltatore o subappaltatore di cui al primo e al secondo trattino del presente punto;

se pertinenti, dati sui singoli partecipanti;

b)    garantire che la contabilità di ciascuna misura finanziata a carico della riserva sia registrata e conservata e che tali registri forniscano i dati necessari all'elaborazione della domanda di contributo;

c)    mantenere una contabilità delle spese sostenute e pagate;

d)    indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati di cui al punto 1.2;

e)    descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la confidenzialità dei sistemi elettronici.

(1)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).