COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.6.2018
COM(2018) 459 final
2018/0242(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, prevede che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possa coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare, l’Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con la Repubblica d’Albania un accordo sullo status al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Benché i flussi migratori nella regione siano molto diminuiti rispetto al 2015-2016, le reti della criminalità organizzata adattano velocemente a ogni mutamento delle circostanze le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti. Una volta che l’accordo sullo status sarà operativo, le autorità albanesi competenti e gli Stati membri dell’UE, coordinati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.
L’allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania.
Il 16 ottobre 2017 la Commissione ha ricevuto l’autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Repubblica d’Albania per un accordo sullo status riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania.
I negoziati relativi all’accordo sullo status sono stati avviati il 13 dicembre 2017; una seconda tornata si è svolta il 31 gennaio 2018. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte del commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza D. Avramopoulos e del ministro dell’Interno della Repubblica d’Albania F. Xhafaj, avvenuta il 12 febbraio 2018 a Tirana.
La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sullo status sia accettabile per l’Unione.
Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell’ambito del gruppo di lavoro competente del Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Tra le autorità greche e le autorità albanesi sono stati conclusi due accordi di cooperazione di polizia (legge 2147/1993 e legge 2568/1998) che riguardano lo scambio di informazioni su questioni di polizia, tra cui l’immigrazione irregolare. La polizia greca scambia informazioni con le autorità albanesi su questioni generali riguardanti attività transfrontaliere della criminalità organizzata e forme gravi di criminalità, nonché sulle procedure di riammissione degli immigrati irregolari.
L’Albania ha concluso accordi in materia di controllo e sorveglianza di frontiera e di pattugliamento congiunto con il Montenegro e il Kosovo, e sul pattugliamento congiunto con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ma non l’ha ancora fatto con la Grecia. L’Albania ha concluso un accordo con l’Italia (Guardia di Finanza) sul pattugliamento congiunto della frontiera marittima.
Un protocollo tra i ministeri dell’Interno di Montenegro, Albania e Kosovo* ha istituito a Plav un Centro comune di cooperazione di polizia con l’obiettivo di potenziare la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità mediante un più intenso scambio di informazioni operative e un più stretto coordinamento delle attività congiunte nel campo della sicurezza. Il Centro comune di cooperazione di polizia è stato inaugurato ufficialmente il 30 maggio 2017. Un altro Centro è in corso di istituzione al confine con la Grecia.
Un accordo operativo (in fase di aggiornamento) che istituisce una cooperazione operativa tra la Repubblica d’Albania e la guardia di frontiera e costiera europea prevede in particolare la partecipazione regolare di esperti albanesi, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri, alle attività operative coordinate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
L’agenda europea sulla migrazione si fonda su quattro pilastri. Uno di questi pilastri è la gestione delle frontiere: l’obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell’UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere della Repubblica d’Albania avrà incidenze positive anche sulle frontiere esterne dell’UE, in particolare su quelle della Grecia. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l’agenda europea sulla sicurezza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.
La competenza dell’UE a concludere un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, ai sensi del quale nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
In virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l’Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l’accordo accluso con la Repubblica d’Albania rientra nella competenza esclusiva dell’Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
Un accordo sullo status consentirà di impiegare nella Repubblica d’Albania squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera inviate dalla medesima Agenzia, anziché ricorrere a missioni bilaterali degli Stati membri in caso di afflusso improvviso di migranti.
È quindi necessario un approccio comune per una migliore gestione delle frontiere della Repubblica d’Albania.
•Scelta dell’atto giuridico
La presente proposta è conforme all’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l’adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l’obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d’impatto
Nessuna valutazione d’impatto è stata necessaria per la negoziazione dell’accordo sullo status.
•Efficienza normativa e semplificazione
Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.
•Diritti fondamentali
Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni del personale che partecipa a un intervento diretto dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 “Altri elementi”.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L’accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Invece, il dispiegamento delle squadre di guardie di frontiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le operazioni future effettuate in virtù dell’accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in merito alla spesa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha valutato in 6,090 milioni di EUR la spesa annua media nel periodo 2017-2020 per la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell’attuazione dell’accordo sullo status.
La Repubblica d’Albania e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.
In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Repubblica d’Albania e gli Stati membri partecipanti all’azione redigeranno una relazione sull’applicazione delle disposizioni dell’accordo, compreso il trattamento dei dati personali.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Ambito di applicazione
In virtù di questo accordo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà dispiegare nella Repubblica d’Albania squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno anche assistere la Repubblica di Albania, nel corso di un’operazione specifica di rimpatrio, ai fini dell’identificazione delle persone da riammettere nella Repubblica d’Albania, in conformità con l’
accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
.
Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere impiegate in territorio albanese solo nelle regioni prospicienti le frontiere esterne dell’UE.
Piano operativo
Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l’Agenzia e la Repubblica d’Albania deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l’area operativa.
Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell’Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere.
Compiti e competenze dei membri della squadra
A titolo generale, le squadre hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d’Albania.
Le squadre agiscono nel territorio della Repubblica d’Albania esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d’Albania, che eccezionalmente può autorizzare le squadre ad agire per suo conto.
I membri della squadra indossano la loro uniforme e portano sull’uniforme un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità albanesi.
I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato. L’Agenzia è informata in anticipo dalle autorità albanesi in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso, nonché al quadro giuridico pertinente.
I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso delle autorità del loro Stato e della Repubblica d’Albania, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d’Albania e conformemente alla legislazione nazionale albanese. Le autorità albanesi possono autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera.
Fatto salvo il principio di necessità, i membri della squadra possono essere autorizzati dalle autorità albanesi a consultare le banche dati nel rispetto della legislazione nazionale albanese in materia di protezione dei dati.
Sospensione e cessazione dell’azione
Sia l’Agenzia sia le autorità albanesi possono sospendere l’azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell’accordo o del piano operativo non siano rispettate dall’altra parte.
Privilegi e immunità dei membri della squadra
I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d’Albania per gli atti compiuti nel corso di attività svolte nell’esercizio di funzioni ufficiali (“in servizio”); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti “fuori servizio”.
Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale della Repubblica d’Albania.
Nell’eventualità di un presunto reato penale commesso da un membro della squadra, il direttore esecutivo dell’Agenzia, prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell’Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti albanesi. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d’Albania.
I privilegi concessi ai membri della squadra e l’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d’Albania non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.
Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.
Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica d’Albania per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
L’accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra “in servizio”, la responsabilità ricade sulla Repubblica d’Albania. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante “in servizio” o se l’atto è compiuto “fuori servizio”, la Repubblica d’Albania può richiedere che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell’Agenzia, la Repubblica d’Albania può chiedere che siano risarciti dall’Agenzia.
Né la Repubblica d’Albania, né lo Stato membro partecipante, né l’Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica d’Albania per cause di forza maggiore.
Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica d’Albania. Essi sono altresì esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d’Albania sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dal loro Stato membro, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica d’Albania.
La Repubblica d’Albania concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi (diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi) in relazione a tali oggetti.
Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica d’Albania. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.
I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi. I membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di rendere testimonianza.
Documento di accreditamento
L’Agenzia, in collaborazione con la Repubblica d’Albania, rilascia ai membri della squadra un documento di accreditamento che identifica il titolare nei confronti delle autorità albanesi e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze conferiti in forza dell’accordo e del piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nella Repubblica d’Albania senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
Diritti fondamentali
Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con tali diritti e libertà fondamentali deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l’essenza di tali diritti e libertà.
Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L’Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico albanese potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità albanesi decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto del presente accordo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati dai membri della squadra quando ciò sia necessario in conformità con le norme applicabili all’Agenzia e agli Stati membri dell’UE. Il trattamento di dati personali a cura delle autorità albanesi è soggetto alle leggi albanesi.
L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità albanesi stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
Autorità competenti per l’applicazione dell’accordo
Per la Repubblica d’Albania, l’autorità competente per l’applicazione del presente accordo è il ministero dell’Interno. Per l’Unione europea, è l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.
Controversie e interpretazione
Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità dell’Albania e da rappresentanti dell’Agenzia, che consultano gli Stati membri confinanti con la Repubblica d’Albania.
Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica d’Albania e la Commissione europea che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica d’Albania.
2018/0242 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
(2)Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Albania per un accordo sullo status riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania.
(3)I negoziati relativi all’accordo sullo status sono stati avviati il 13 dicembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 12 febbraio 2018.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)È pertanto opportuno firmare l’accordo sullo status e approvare la dichiarazione acclusa all’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,13.6.2018
COM(2018) 459 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
ALLEGATO
Accordo sullo status
tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania
L’UNIONE EUROPEA,
e la REPUBBLICA D’ALBANIA,
di seguito denominate le “parti”,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in quanto struttura dell’Unione europea, di seguito denominata “l’Agenzia”, coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’UE e la Repubblica d’Albania, comprese le azioni operative sul territorio della Repubblica d’Albania,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possano disporre di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica d’Albania,
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sul territorio della Repubblica d’Albania dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli atti internazionali di cui la Repubblica d’Albania è parte,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che possano svolgersi nel territorio della Repubblica d’Albania e nel cui ambito i membri delle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispongano di poteri esecutivi.
2.Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d’Albania.
3.Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto nella sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati in questione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1)“azione”: un’azione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un’operazione di rimpatrio;
(2)“operazione congiunta”: l’azione intesa a contrastare l’immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Repubblica d’Albania con uno Stato membro e svolta nel territorio della Repubblica d’Albania;
(3)“intervento rapido alle frontiere”: l’azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Repubblica d’Albania per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
(4)“operazione di rimpatrio”: l’operazione coordinata dall’Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati nella Repubblica d’Albania in modo forzato o su base volontaria;
(5)“controllo di frontiera”: l’attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera tra due valichi di frontiera;
(6)“membro di una squadra”: un membro del personale dell’Agenzia o un membro di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, che comprende le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia, dispiegato durante un’azione;
(7)“Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea;
(8)“Stato membro di appartenenza”: lo Stato membro al quale un membro di una squadra esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti appartiene;
(9)“dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(10)“Stato membro partecipante”: lo Stato membro che partecipa a un’azione nella Repubblica d’Albania fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell’ambito della squadra;
(11)“Agenzia”: l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
(12)“poteri esecutivi dei membri di una squadra”: i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio condotte sul territorio della Repubblica d’Albania durante l’azione congiunta prevista dal piano operativo;
(13)“forza maggiore”: comprende, in via non limitativa, qualsiasi atto di guerra (dichiarata o no), invasione, conflitto armato o azione di nemico straniero, blocco, sommossa, atto terroristico o esercizio del potere militare, nonché terremoti, alluvioni, incendi, tempeste o catastrofi naturali e qualsiasi evento o circostanza analogo a quanto precede.
Articolo 3
Piano operativo
1.Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l’Agenzia e la Repubblica d’Albania è convenuto un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l’area operativa.
2.Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell’Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere.
3.La valutazione dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla Repubblica d’Albania e all’Agenzia.
Articolo 4
Compiti e competenze dei membri della squadra
1.I membri della squadra hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2.I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d’Albania.
3.I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica d’Albania esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di tale paese. La Repubblica d’Albania impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. La Repubblica d’Albania può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.
L’Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla Repubblica d’Albania il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso, la Repubblica d’Albania tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell’azione.
4.I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano inoltre un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica d’Albania, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all’articolo 7.
5.Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell’impiego dei membri della squadra, la Repubblica d’Albania informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati, al quadro giuridico pertinente e alle relative condizioni d’uso.
6.Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della Repubblica d’Albania, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d’Albania e conformemente alla sua legislazione nazionale. La Repubblica d’Albania può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente. L’autorità di concedere il consenso dello Stato membro di appartenenza è definita nel piano operativo.
7.La Repubblica d’Albania può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze, quali specificati nel piano operativo o necessari per le operazioni di rimpatrio. Prima dell’impiego dei membri della squadra, la Repubblica d’Albania informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale della Repubblica d’Albania in materia di protezione dei dati.
Articolo 5
Sospensione e cessazione dell’azione
1.Il direttore esecutivo dell’Agenzia può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto la Repubblica d’Albania, se la Repubblica d’Albania non ha rispettato le disposizioni dell’accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla Repubblica d’Albania.
2.La Repubblica d’Albania può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto l’Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell’accordo o del piano operativo. La Repubblica d’Albania ne comunica i motivi all’Agenzia.
3.In particolare il direttore esecutivo dell’Agenzia o la Repubblica d’Albania può sospendere o porre fine all’azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4.La cessazione dell’azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.
Articolo 6
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1.I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
2.I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d’Albania per quanto concerne gli atti compiuti nel corso di attività svolte nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato penale commesso da un membro della squadra. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell’Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d’Albania, certifica al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto nell’esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo. dell’Agenzia, l’Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere l’eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Repubblica d’Albania nei confronti del membro della squadra.
Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d’Albania. I privilegi concessi ai membri della squadra e l’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d’Albania non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.
3.I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica d’Albania per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo dell’Agenzia e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell’Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d’Albania, certifica al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d’Albania. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all’azione in giudizio principale.
4.Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica d’Albania per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
5.I membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di rendere testimonianza.
6.La Repubblica d’Albania è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell’esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d’Albania può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell’Agenzia nell’esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d’Albania può richiedere che l’Agenzia risarcisca i danni.
Né la Repubblica d’Albania, né lo Stato membro partecipante, né l’Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica d’Albania per cause di forza maggiore.
7.Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell’Agenzia come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
8.L’immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Repubblica d’Albania non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
9.I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica d’Albania.
10.I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d’Albania sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica d’Albania.
11.La Repubblica d’Albania, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica d’Albania autorizza altresì l’esportazione di tali oggetti.
12.Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica d’Albania. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.
Articolo 7
Documento di accreditamento
1.L’Agenzia, in collaborazione con la Repubblica d’Albania, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Repubblica d’Albania e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica d’Albania e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2.Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nella Repubblica d’Albania senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3.Il documento di accreditamento è restituito all’Agenzia al termine dell’azione. Le autorità competenti albanesi ne sono informate.
Articolo 8
Diritti fondamentali
1.Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l’essenza di tali diritti e libertà.
2.Ciascuna parte dispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1.I membri della squadra procedono al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario nell’assolvimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze per l’applicazione del presente accordo da parte dalla Repubblica d’Albania, dell’Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2.Il trattamento di dati personali a cura della Repubblica d’Albania è soggetto alle sue leggi nazionali.
3.Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell’Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Repubblica d’Albania, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.
4.Nell’eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l’Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Repubblica d’Albania, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, ne informano la Repubblica d’Albania.
5.L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d’Albania possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l’azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6.L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d’Albania stabiliscono una relazione comune sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
Articolo 10
Autorità competenti per l’applicazione dell’accordo
1.L’autorità competente per l’applicazione del presente accordo nella Repubblica d’Albania è il ministero dell’Interno.
2.L’autorità dell’Unione europea competente per l’applicazione del presente accordo è l’Agenzia.
Articolo 11
Controversie e interpretazione
1.Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità della Repubblica d’Albania e da rappresentanti dell’Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Repubblica d’Albania.
2.Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica d’Albania e la Commissione europea che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica d’Albania.
Articolo 12
Entrata in vigore, durata e denuncia
1.Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Il presente accordo può essere denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. La parte che intende recedere unilateralmente dall’accordo o sospenderlo notifica tale intenzione per iscritto all’altra parte. L’accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.
4.Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell’Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e, nel caso della Repubblica d’Albania, al ministero della Repubblica d’Albania competente in materia di Affari esteri.
Fatto a …. addì ……
in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Firme:
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di detti paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della repubblica d’Albania, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.