Bruxelles, 31.5.2018

COM(2018) 391 final

2018/0213(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di sostegno alle riforme

{SEC(2018) 280 final}
{SWD(2018) 310 final}
{SWD(2018) 311 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede una data di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è indirizzata a un’Unione di 27 Stati membri, in linea con la comunicazione da parte del Regno Unito dell’intenzione di ritirarsi dall’Unione Europea e dall’Euratom ai sensi dell’articolo 50 del trattato dell’Unione Europea, pervenuta al Consiglio europeo in data 29 marzo 2017.

Motivi e obiettivi della proposta

Le riforme strutturali sono cambiamenti che modificano, in modo duraturo, la struttura dell’economia e il quadro istituzionale e normativo entro il quale le imprese e le persone operano. Il loro scopo spesso è quello di affrontare gli ostacoli al buon andamento dei motori della crescita attraverso la riorganizzazione, ad esempio, dei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi e dei mercati finanziari, in modo da incoraggiare la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e la produttività. Possono anche mirare al miglioramento dell’efficienza e della qualità della pubblica amministrazione, nonché dei servizi e dei benefici offerti dallo Stato ai propri cittadini.

Se accuratamente scelte e attuate, le riforme strutturali possono accelerare il processo di crescente convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri, sia all’interno che all’esterno della zona euro, e rafforzare la resilienza delle loro economie. Gli effetti di tale convergenza e del rafforzamento della resilienza potrebbero portare a una maggiore prosperità e a un funzionamento stabile e regolare dell’Unione economica e monetaria (UEM) nel suo insieme. L’attuazione efficace delle riforme strutturali è necessaria al fine di migliorare la coesione, aumentare la produttività, creare posti di lavoro, incentivare gli investimenti e garantire una crescita sostenibile.

Nell’ultimo decennio l’economia europea è cresciuta a una velocità mai vista prima, sostenuta da un elevato tasso di occupazione, dal recupero degli investimenti e dal miglioramento delle finanze pubbliche. L’attuale situazione economica dell’Unione è relativamente positiva e questo offre l’opportunità di mettere in atto numerose riforme necessarie. Tuttavia, l’attuazione delle riforme è avanzata lentamente e in modo disomogeneo tra gli Stati membri e non è stata soddisfacente in tutti i settori, con impatti negativi sulla convergenza e sulla resilienza delle economie degli Stati membri dell’Unione europea e, di conseguenza, dell’Unione nel suo insieme. In questo contesto, compiere progressi nell’attuazione delle riforme negli Stati membri non appartenenti alla zona euro sulle modalità della loro adesione alla zona euro potrebbe avere un impatto positivo su quest’ultima nel suo insieme. Pertanto, l’attuazione delle riforme negli Stati membri che si stanno muovendo verso l’adozione della moneta unica merita particolare attenzione.

Una delle ragioni a cui si deve la lenta attuazione delle riforme è la scarsa capacità amministrativa. Un’altra ragione risiede nel fatto che i benefici delle riforme strutturali si concretizzano il più delle volte solo nel lungo termine, mentre i costi economici, sociali e politici che ne derivano spesso vanno sostenuti a breve termine. I governi nazionali possono pertanto decidere di astenersi dal portare avanti determinate riforme a causa, ad esempio, di un’insufficiente capacità amministrativa di condurre riforme, degli alti costi politici a breve termine o degli effetti negativi su alcuni segmenti della popolazione. I governi che decidono di intraprendere un processo di riforma in alcuni casi non assistono ai risultati finali, in quanto la durata di un ciclo elettorale è spesso più breve del tempo necessario per l’attuazione di riforme maggiori. La conseguenza di ciò è che le riforme necessarie vengono spesso posticipate, abbandonate o persino cancellate.

La Commissione Juncker, basandosi sulla visione esposta nella relazione dei cinque presidenti, ha concentrato le priorità della Commissione nel processo del semestre europeo sul “triangolo virtuoso”: incentivare gli investimenti, perseguire riforme strutturali e garantire politiche fiscali responsabili.

Al fine di promuovere le riforme strutturali, il discorso sullo stato dell’Unione 2017 del presidente Juncker, insieme ai documenti di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria e sul futuro delle finanze dell’UE, ha suggerito di attenersi al programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) della Commissione, proponendo uno strumento dedicato, lo strumento per la realizzazione delle riforme, per fornire incentivi finanziari agli Stati membri volti all’attuazione delle riforme.

Il raggiungimento di una maggior convergenza verso strutture economiche resilienti è stato considerato altrettanto importante per gli Stati membri che si preparano all’adesione alla zona euro.

Questi orientamenti politici si sono concretizzati in una comunicazione della Commissione sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione (6 dicembre 2017). La comunicazione ha proposto la creazione, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020 (QFP) 1 , di uno strumento per la realizzazione delle riforme volto a sostenere la messa in atto delle riforme individuate nel contesto del semestre europeo e lo svolgimento di un programma di follow-up dell’SRSP, e che avrebbe previsto anche uno strumento di convergenza dedicato a sostenere la preparazione all’adesione alla zona euro. La comunicazione della Commissione su un nuovo e moderno QFP post 2020 2 , elaborata in vista della riunione informale dei leader del 23 febbraio 2018, ha confermato tale intenzione annunciando che lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di convergenza dovrebbero fornire un forte sostegno e incentivi a un’ampia gamma di riforme in tutti gli Stati membri. Ha inoltre indicato la presenza di una linea di bilancio per tutti gli strumenti, nell’ordine di almeno 25 miliardi di euro nel corso di un periodo di sette anni.

Per ultima, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027” 3 del 2 maggio 2018 ha confermato questa scelta. Ha annunciato un nuovo e potente programma di sostegno alle riforme, che offrirà assistenza tecnica e sostegno finanziario alle riforme a livello nazionale con un budget complessivo di 25 miliardi di euro. Questo nuovo programma sarà distinto ma complementare ai futuri fondi dell’Unione definiti dal regolamento (UE) XXX/xxx (successore del CPR) 4 .

In questo contesto, la Commissione propone un nuovo programma di sostegno alle riforme (il programma), comprensivo di tre strumenti distinti e complementari: (i) lo strumento per la realizzazione delle riforme, sotto forma di strumento di sostegno finanziario; (ii) un programma di follow-up dell’SRSP, sotto forma di strumento di assistenza tecnica; e (iii) uno strumento di convergenza, per fornire sostegno specifico e mirato agli Stati membri non appartenenti alla zona euro (chiamato anche “strumento di convergenza”). Il programma mira pertanto a sostenere i governi e le autorità pubbliche degli Stati Membri, laddove venga richiesta assistenza tecnica o presentate proposte di impegni di riforma, negli sforzi compiuti per progettare e attuare riforme strutturali a sostegno della crescita. In questo modo, intende contribuire all’obiettivo generale di rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione. Ciò potrebbe avere un impatto positivo anche sulla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrà fornire incentivi finanziari sufficienti a compiere riforme di natura strutturale e assistenza tecnica che rafforzi la capacità amministrativa degli Stati membri di fronte alle sfide affrontate dalle istituzioni, dalla governance, dalla pubblica amministrazione e dai settori economici e sociali.

Tenendo conto di questo proposito, assistenza tecnica mirata e incentivi finanziari saranno a disposizione di tutti gli Stati membri, ivi compresi nell’ambito dello strumento di convergenza quegli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il programma sarà coerente con le politiche esistenti nell’ambito dei fondi dell’Unione e di altri programmi dell’Unione. Inoltre, il programma si basa sull’esperienza attuale dell’SRSP.

Nell’ambito dell’attuale QPF e della legislazione di settore vigente, sono disponibili vari strumenti a livello di Unione per sostenere l’attuazione delle riforme strutturali. Dal punto di vista delle politiche, le raccomandazioni fornite dall’Unione nell’ambito del semestre europeo contribuiscono a identificare le priorità di riforma e a raggiungere accordi politici con gli Stati Membri. Inoltre, l’SRSP offre assistenza tecnica agli Stati membri per la preparazione, progettazione e attuazione di riforme strutturali, mentre i programmi di finanziamento dell’Unione finanziano gli elementi legati ai progetti di investimento nei settori interessati dai fondi dell’Unione. Il quadro giuridico dei fondi dell’Unione richiede una concentrazione tematica dei finanziamenti e stabilisce la necessità di una serie di condizioni favorevoli precedenti all’erogazione dei fondi. Pur prevedendo un ulteriore rafforzamento del legame tra i fondi dell’Unione e il semestre europeo nel nuovo QFP e sebbene tali azioni nell’ambito dei fondi dell’Unione siano strumentali al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e alla garanzia dell’efficacia di tali fondi, non sono necessariamente sufficienti ad affrontare gli ostacoli a una più rapida attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri.

Strumento per la realizzazione delle riforme

Il programma, come strumento destinato a fornire contributi finanziari agli Stati membri, offrirà incentivi per l’attuazione delle riforme negli Stati membri, garantendo al contempo la coerenza con le azioni finanziate da altri programmi dell’Unione. Ad oggi, i fondi destinati a sostenere azioni di investimento legate alle riforme strutturali negli Stati membri sono disponibili principalmente attraverso i fondi dell’Unione. Tuttavia, sebbene i fondi dell’Unione possano fornire un sostegno alle componenti di investimento di alcune sfide strutturali importanti per la politica di coesione, non sono destinati a promuovere l’elaborazione e l’attuazione di riforme strutturali che contribuiscano ad affrontare le sfide individuate in ciascun settore dal semestre europeo. Inoltre, i fondi dell’Unione non possono finanziare riforme di natura puramente normativa e prive di costi di attuazione o di investimento.

Molte delle sfide strutturali cui devono far fronte gli Stati membri non possono essere affrontate esclusivamente mediante investimenti o con la rigorosa attuazione tecnica di un programma; al contrario, possono richiedere una complessa combinazione di azioni politiche e legislative, investimenti e miglioramenti nella governance di istituzioni e sistemi. Le riforme strutturali possono inoltre comportare elevati costi politici a breve termine, che potrebbero impedirne o rallentarne l’attuazione. A questo proposito, gli incentivi finanziari provenienti dal bilancio dell’Unione possono contribuire a superare tali ostacoli e, unitamente all’assistenza tecnica o su base autonoma, a garantire la titolarità politica delle riforme. Un dialogo più approfondito tra la Commissione e le autorità nazionali competenti può incentivare gli Stati membri a elaborare e attuare un pacchetto complessivo di riforme.

Il programma di sostegno alle riforme, in quanto strumento destinato a fornire sostegno finanziario, consentirà di concedere i suddetti incentivi in linea con le misure previste nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione.

Strumento di assistenza tecnica

Il programma, come strumento destinato a fornire assistenza tecnica, consente alla Commissione di sostenere gli sforzi delle autorità degli Stati membri nell’elaborare riforme basate sulle proprie priorità e nel migliorare la propria capacità di sviluppare e attuare politiche e strategie, nonché nel trarre vantaggio dalle buone pratiche e dall’esempio dei propri pari. Lo strumento di assistenza tecnica si basa sul successo dell’SRSP, che fino ad ora ha registrato una domanda pari a quattro (nel 2017) e cinque (nel 2018) volte il budget annuale disponibile nei due round di selezione. Fornisce un sostegno su misura ed esperienza sul campo al fine di garantire che gli Stati Membri siano in possesso delle competenze istituzionali e amministrative necessarie ad attuare le riforme. A tal fine, intende accompagnare le autorità nazionali degli Stati membri richiedenti durante tutto il processo di riforma, in fasi specifiche o in fasi diverse di tale processo. Lo strumento di assistenza tecnica del programma, concepito come una continuazione dell’SRSP esistente, è coerente e complementare alle risorse esistenti per lo sviluppo di capacità e l’assistenza tecnica disponibili nell’ambito di altri programmi di finanziamento dell’Unione. L’assistenza tecnica aggiunge valore all’assistenza attualmente fornita dai vari programmi settoriali dell’Unione e alle azioni intraprese nell’ambito dei fondi dell’Unione, in quanto offre una prospettiva specifica per paese e sostiene, al contempo, le azioni più importanti intraprese negli Stati membri in linea con gli obiettivi fondamentali delle politiche dell’Unione.

Strumento di convergenza

Il programma, come strumento di convergenza per la preparazione all’adesione alla zona euro, consentirà alla Commissione di soddisfare le esigenze specifiche degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che intraprendono riforme strutturali, offrendo strumenti aggiuntivi volti a rendere le loro economie e le loro strutture sociali più resilienti e a prepararli al meglio all’adesione alla zona euro. Lo strumento di convergenza sarà fornito come parte dello strumento per la realizzazione delle riforme, disponibile per tutti gli Stati membri. Attualmente non esistono strumenti che forniscano incentivi finanziari diretti per l’attuazione delle riforme strutturali in tutti gli Stati membri e ancor meno negli Stati membri non appartenenti alla zona euro. Sebbene gli Stati membri non appartenenti alla zona euro possano beneficiare dei fondi dell’Unione, si tratta di fondi non destinati all’attuazione di riforme strutturali maggiori che potrebbero sostenerne la resilienza economica e, di conseguenza, contribuire alla loro preparazione all’adesione alla zona euro. Offrendo un sostegno mirato agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo, il programma di sostegno alle riforme prevede di accelerare il processo di convergenza di questi Stati membri, contribuendo al rispetto dei criteri di convergenza e alla resilienza della zona euro nel suo insieme.

Per quanto concerne la coerenza con le altre disposizioni e politiche in materia, il programma garantisce complementarità, sinergia e coerenza con altri programmi e politiche dell’Unione a livello regionale, nazionale, internazionale e dell’Unione, integrando gli orientamenti forniti dal semestre europeo e contribuendo all’effetto leva dei fondi dell’Unione. 

La Commissione garantirà che le azioni proposte nell’ambito del programma siano complementari e non si sovrappongano ad altri programmi e fondi dell’Unione (soprattutto ai fondi dell’Unione), sulla base di chiare linee di demarcazione. Inoltre, il coordinamento dei tre strumenti rispetto ad altri programmi dell’Unione e ai fondi dell’Unione continuerà ad essere garantito attraverso la governance dei vari strumenti nell’ambito della gestione interna del lavoro della Commissione. In particolare, ciò sarà possibile attraverso il meccanismo di coordinamento esistente che coinvolge i rappresentanti dei servizi interessati della Commissione. La decisione di fornire sostegno a uno Stato membro terrà conto, tra l’altro, delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai programmi e dai fondi dell’Unione. Il meccanismo di coordinamento sarà rafforzato in linea con la crescente necessità di complementarità, sinergia e coerenza tra i diversi programmi del QFP, con il proposito, da un lato, di mettere in atto il processo di programmazione dei fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente e, dall’altro, di selezionare le riforme nell’ambito del programma, ottimizzando così l’efficienza e l’efficacia delle azioni e delle risorse dell’Unione.

Per quanto riguarda gli incentivi finanziari, le riforme che beneficiano dei contributi finanziari del programma saranno individuate nel contesto dell’attuale processo del semestre europeo al fine di garantire l’addizionalità ed evitare di offrire sostegno a riforme che sarebbero state attuate in ogni caso. Inoltre, il monitoraggio dell’attuazione di tali riforme nell’ambito del semestre europeo fornirà ulteriori garanzie in proposito.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è coerente e garantisce complementarità e sinergie con le altre politiche dell’Unione, come quelle perseguite nell’ambito del semestre europeo, incentrate sul "triangolo virtuoso": incentivare gli investimenti, perseguire riforme strutturali e garantire politiche fiscali responsabili. Inoltre, il programma è stato sviluppato sulla base delle proposte formulate nel documento di riflessione sull’approfondimento dell’UEM 5 ed è in linea con il discorso sullo stato dell’Unione 2017 (e la Lettera di intenti allegata) del presidente Juncker al Parlamento europeo del 13 settembre 2017, in cui si delineano le proposte di approfondimento dell’Unione economica e monetaria. La proposta potrebbe anche contribuire alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di convergenza sono stati proposti dalla Commissione nella sua comunicazione del 6 dicembre 2017 6 come nuovi strumenti di bilancio facenti parte di una serie di iniziative volte all’approfondimento dell’Unione economica e monetaria.

Il programma è un modo efficace di fornire agli Stati membri un sostegno basato su mezzi finanziari e tecnici e finalizzato all’attuazione delle riforme strutturali, che possono a loro volta incentivare l’attuazione di altre politiche dell’Unione. Il processo di riforma è complesso, spesso politicamente costoso, richiede competenze simultanee in aree diverse e può avere un impatto transfrontaliero. Il sostegno dell’Unione nell’ambito del programma deve contribuire ad accrescere le capacità degli Stati membri di intraprendere riforme approfondite volte a favorire la crescita in un ampio ventaglio di settori e che abbiano ripercussioni positive sull’Unione nel suo insieme.

La coerenza con le altre politiche dell’Unione sarà perseguita, da un lato, mediante opportune disposizioni normative sui finanziamenti complementari contenute negli atti legislativi che istituiscono i diversi programmi e fondi dell’Unione e, dall’altro, attraverso un rafforzato coordinamento interno tra i servizi coinvolti nelle politiche dell’Unione aventi aspetti complementari, affinché costruiscano sinergie e si rafforzino a vicenda. Inoltre, il programma è stato sviluppato sulla base dell’esperienza attuale dell’SRSP.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 175, paragrafo 3, e sull’articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 175, paragrafo 3, del TFUE stabilisce che, laddove risultino necessarie azioni specifiche al di fuori dei fondi e fatte salve le misure decise nel quadro delle altre politiche dell’Unione, tali azioni possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, agendo in conformità alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

L’articolo 197, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che l’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri per il miglioramento della propria capacità amministrativa ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, tra l’altro, favorendo lo scambio di informazioni e sostenendo programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto a avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo in ottemperanza alla procedura legislativa ordinaria, devono stabilire le misure necessarie a tal fine, fatta eccezione per qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e normative degli Stati membri.

Ai sensi degli articoli 175 e 197 del TFUE, il programma mira a rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione e, in questo contesto, può contribuire in modo decisivo a: i) completare le riforme nazionali di carattere strutturale volte a migliorare il funzionamento delle economie nazionali e a promuovere la resilienza delle strutture economiche e sociali negli Stati membri; ii) rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, l’economia e il settore sociale e iii) portare a termine riforme di carattere strutturale volte a promuovere strutture economiche e sociali resilienti e a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano assunto un chiaro impegno e compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica, entro un determinato arco di tempo, al fine di sostenerne la preparazione all’adesione alla zona euro.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il finanziamento delle attività proposte attraverso il programma rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione si concentrano sulle attività i cui obiettivi non possano essere raggiunti in misura soddisfacente dai soli Stati membri (“verifica della necessità”) e laddove l’intervento dell’Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all’azione dei soli Stati membri.

L’obiettivo generale del programma consiste nel rafforzare la competitività, la produttività, la crescita e la creazione di posti di lavoro. A tal fine, si propone di fornire incentivi finanziari che contribuiscano ad affrontare sfide di natura strutturale e di contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri a livello delle istituzioni e dei settori economici e sociali.

La logica alla base del programma stabilisce che venga fornito su base volontaria. Di conseguenza, ciascuno Stato membro decide autonomamente se sia necessaria un’azione da parte dell’Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale. La realizzazione delle riforme resta di competenza nazionale e, pertanto, lo strumento per la realizzazione delle riforme coinvolge gli Stati membri nell’intero processo.

L’attuazione delle riforme strutturali è una questione di interesse comune per l’Unione e per la zona euro, in quanto esse contribuiscono a rafforzare la resilienza non solo delle economie interessate, ma anche dell’Unione e della zona euro nel suo insieme.

Per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, il programma è concepito come una risposta diretta all’attuazione debole e disomogenea delle riforme strutturali negli Stati membri, in particolare dal punto di vista delle sfide individuate nel semestre europeo. A tal proposito, la Commissione è nella posizione migliore per prendere l’iniziativa a livello dell’Unione, in quanto beneficia di conoscenze approfondite specifiche per paese sull’attuazione delle riforme negli Stati membri e dispone dell’esperienza necessaria per determinare, insieme agli Stati membri interessati, le sfide importanti che devono essere affrontate. L’accordo sui pacchetti di riforma tra la Commissione e lo Stato membro (approvato mediante opportuno atto di esecuzione) rafforzerà la titolarità nazionale, poiché la proposta di impegni di riforma originale sarà emanata dallo Stato membro interessato e sarà un prodotto voluto dal paese e "di produzione interna”. Ciò implica, inoltre, un dialogo politico continuo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. La durata di questo strumento, che coinciderà con l’intera durata del prossimo QFP, garantirà continuità negli sforzi di riforma, dando la possibilità agli Stati membri di stabilire il momento opportuno per richiedere il sostegno finanziario.

Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica (continuazione dell’SRSP), la Commissione occupa una posizione privilegiata per agire a livello dell’Unione. Sin dall’avvio dell’SRSP, ha creato una banca dati di competenze a livello dell’Unione di cui può già usufruire per favorire la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di sinergie per affrontare gli sforzi di riforma in vari Stati membri e far fronte alle sfide internazionali. Al contempo, il coordinamento del sostegno fornito dalla Commissione garantisce un’offerta completa di competenze, condivisione di buone pratiche e sostegno nelle varie fasi del processo di riforma. Inoltre, sviluppando sinergie tra gli Stati membri, la sua azione contribuisce ad affrontare le sfide transfrontaliere e a livello dell’Unione.

Lo strumento di convergenza mira a rafforzare la resilienza delle economie non appartenenti alla zona euro, favorendo una convergenza reale. Si tratta di uno strumento cruciale non soltanto per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, ma anche per la prosperità dell’Unione nel suo insieme e, in particolare, per una transizione agevole verso la zona euro e per il funzionamento della stessa. Questo strumento fornisce, inoltre, assistenza tecnica mirata al rafforzamento della capacità amministrativa legata alla preparazione all’adesione alla zona euro. L’azione a livello dell’Unione è quindi necessaria per raggiungere tale obiettivo.

Affrontare le sfide delle riforme di natura strutturale, che contribuiranno a rafforzare la resilienza delle economie interessate, dell’Unione e della zona euro e rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri sono obiettivi che non possono essere raggiunti in misura sufficiente dall’azione dei soli Stati membri. L’intervento dell’Unione può pertanto apportare un valore aggiunto, istituendo un programma in grado di incentivare finanziariamente e assistere tecnicamente la progettazione e l’attuazione delle riforme strutturali nell’Unione.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto è necessario per il conseguimento dell’obiettivo dichiarato a livello europeo. Il sostegno fornito nell’ambito dei tre strumenti, che costituiscono il programma per il periodo dal 2021 al 2027, deve basarsi su una richiesta volontaria avanzata dallo Stato membro. Il carattere volontario del programma e la natura consensuale della cooperazione durante l’intero processo costituiscono un’ulteriore garanzia per il rispetto del principio di proporzionalità e per lo sviluppo della fiducia reciproca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Scelta dell’atto giuridico

Gli obiettivi descritti nelle sezioni precedenti non possono essere raggiunti attraverso un’armonizzazione delle legislazioni o un’azione volontaria degli Stati membri. Soltanto un regolamento può consentirne il conseguimento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di convergenza sono proposte nuove, che pertanto non sono state ancora sottoposte alle valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza.

Lo strumento di assistenza tecnica è una continuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali 2017-2020 esistente, basato sul regolamento (UE) 2017/825 7 entrato in vigore il 20 maggio 2017. L’attuazione dell’SRSP ha avuto inizio con l’adozione del programma di lavoro annuale 2017 8 nel settembre 2017 ed è stata portata avanti con l’adozione del programma di lavoro annuale 2018 9 nel marzo 2018. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/825, entro la metà del 2019 la Commissione fornirà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio sull’attuazione del programma e una relazione di valutazione indipendente.

Sebbene, da un punto di vista normativo, sia troppo presto per una valutazione formale, esistono casi precedenti di assistenza tecnica fornita per le riforme strutturali, in particolare il caso della Grecia, nell’ambito della Task Force per la Grecia (TFGR).

Task Force per la Grecia (TFGR)

L’assistenza tecnica per le riforme strutturali fornita alla Grecia dalla Commissione e coordinata dalla TFGR è stata sottoposta a valutazioni interne ed esterne che hanno fornito lezioni importanti per l’elaborazione del programma. Attualmente, la Commissione sta sottoponendo l’assistenza tecnica fornita alla Grecia a una valutazione esterna ex post.

L’assistenza tecnica fornita sotto il controllo della TFGR è stata sottoposta alla valutazione di un organismo di consulenza nel luglio 2014 10 . Le conclusioni complessive della valutazione hanno confermato il contributo fornito dall’assistenza tecnica all’attuazione del programma di riforma in Grecia nei settori dell’amministrazione fiscale e dell’amministrazione centrale nel periodo 2011-2013. Tali conclusioni si sono basate sulla valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della pertinenza e della sostenibilità dell’assistenza fornita e sono state ampiamente confermate dalle risposte della maggior parte dei portatori di interessi coinvolti, i quali hanno dichiarato che, in assenza dell’assistenza tecnica fornita dalla TFGR, le riforme intraprese non si sarebbero concretizzate.

Inoltre, nel 2015 la Corte dei conti europea ha svolto un audit delle prestazioni per valutare l’efficacia con cui la TFGR aveva gestito l’assistenza alla Grecia e stabilire se avesse contribuito positivamente al processo di attuazione delle riforme (limitato al programma di aggiustamento economico). La Corte dei conti ha concluso che, nel complesso, la TFGR ha assolto con successo il proprio mandato, fornendo assistenza tecnica pertinente in gran parte dei settori interessati da politiche pubbliche e in linea, nella maggior parte dei casi, con le condizioni del programma di aggiustamento economico.

La Corte dei conti ha anche individuato alcune carenze, come la mancanza di un bilancio dedicato, di una strategia complessiva e di un monitoraggio sistematico dei risultati. Tali carenze sono state successivamente affrontate nell’ambito dell’SRSS e nell’elaborazione dell’SRSP 2017-2020.

Valutazione ex-ante e prima esperienza del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)

Precedentemente alla proposta dell’SRSP nel novembre 2015, poi diventata il regolamento (UE) 2017/825, la Commissione ha svolto una valutazione ex ante incentrata sulle sfide e i problemi affrontati nell’ambito dell’elaborazione e dell’attuazione delle riforme nell’Unione, sulle possibili soluzioni, di conseguenza, sugli obiettivi del SRSP e i possibili meccanismi di concessione dei finanziamenti. Dalle conclusioni della valutazione ex ante è emerso che la mancata attuazione di riforme negli Stati membri ha limitato la capacità dell’Unione di rispondere agli shock e, in particolare, la resilienza dell’UEM, necessaria per garantire la convergenza tra gli Stati membri e all’interno delle loro società. Secondo la valutazione ex ante, i principali motori di tali sfide sono le limitate capacità amministrative e istituzionali e l’inadeguata applicazione e attuazione della legislazione dell’Unione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Ai fini della consultazione pubblica aperta incentrata sui requisiti di miglior regolamentazione, l’SRSP è stato incluso nel “cluster di coesione” che includeva le questioni riguardanti i seguenti settori: politica regionale, occupazione e affari sociali, inclusione sociale, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione, imprese e industria, energia, giustizia e diritti fondamentali, migrazione e asilo, trasporti, sviluppo rurale, economia digitale e società, azione per il clima, affari marittimi e pesca, riforme strutturali e gioventù.

Nel relativo questionario, l’attuale SRSP non era esplicitamente menzionato come uno dei programmi di finanziamento nell’ambito del “cluster di coesione”, pertanto le domande avevano una rilevanza soltanto limitata ai fini dell’elaborazione del programma. Tuttavia, alcuni dei risultati della consultazione pubblica possono ancora essere ritenuti rilevanti (ad esempio, le risposte alle domande in cui si menzionava esplicitamente l’attuazione delle riforme (strutturali) negli Stati membri).

Nel contesto del “pacchetto UEM” del 6 dicembre 2017 sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, la Commissione ha annunciato l’intenzione di creare un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme per il periodo successivo al 2020, volto a sostenere l’attuazione delle riforme nazionali individuate nel quadro del processo del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, e il lancio di un progetto pilota (attraverso la modifica del regolamento sulle disposizioni comuni 11 ) volto a testare tale idea già durante l’attuale periodo di programmazione. A tal proposito, la Commissione ha deciso di organizzare workshop tecnici in ciascuno Stato membro. I workshop avevano un duplice scopo: conoscere le opinioni e l’interesse degli Stati membri riguardo al progetto pilota dello strumento per la realizzazione delle riforme; raccogliere idee sulla progettazione dello strumento per la realizzazione delle riforme e capire quali riforme ne avrebbero beneficiato.

Il feedback ricevuto dagli Stati membri sullo strumento per la realizzazione delle riforme è stato incluso nella valutazione d’impatto come consultazione dei portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d’impatto

La proposta è corredata di una valutazione d’impatto. La valutazione d’impatto ha considerato l’eventualità che gli attuali programmi in corso dell’Unione proseguano nel periodo successivo al 2020 conservando la loro forma attuale. Nell’eventuale contesto di un processo del semestre europeo invariato, l’SRSP continuerebbe a fornire assistenza tecnica agli Stati membri nell’ambito delle limitate risorse finanziarie attuali e i fondi dell’Unione rimarrebbero gli unici strumenti di investimento dell’Unione a fornire finanziamenti per l’attuazione di alcune riforme strutturali e a incentivare alcune riforme attraverso i collegamenti esistenti tra i fondi dell’Unione e il semestre europeo.

Gli strumenti esistenti a livello dell’Unione non si sono rivelati in grado di fornire incentivi sufficienti ad accelerare in modo sostanziale l’adozione e l’attuazione di riforme strutturali. Di conseguenza, non sono riusciti a ridurre la vulnerabilità agli shock né a fornire un sostegno mirato all’attuazione delle riforme agli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Commissione propone pertanto un nuovo strumento a livello dell’Unione in grado di garantire la continuazione dell’SRSP, fornendo maggiori incentivi finanziari all’attuazione delle riforme attraverso lo strumento per la realizzazione delle riforme previsto. Inoltre, è necessario istituire uno strumento dedicato alle riforme negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica, al fine di offrire un sostegno supplementare all’attuazione delle riforme in questi paesi, moltiplicando gli effetti positivi per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro e per la zona euro nel suo insieme. A tal fine, i passi dimostrabili consisterebbero in una lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

Gli impatti del programma dipenderanno principalmente dalle riforme proposte dagli Stati membri e attuate nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme, oppure dal tipo di sostegno richiesto e ricevuto nel quadro dello strumento di assistenza tecnica.

Nel complesso, si prevede che il programma possa essere vantaggioso per le economie degli Stati membri, rafforzare la resilienza agli shock e avere ripercussioni positive sugli altri Stati membri. Di conseguenza, sarebbero previsti impatti positivi, nel lungo termine, sulla crescita economica in tutta l’Unione e sul miglioramento delle posizioni fiscali nazionali e del rapporto debito pubblico/PIL. Il programma potrebbe avere un effetto positivo anche sull’occupazione, stimolando la creazione di posti di lavoro in tutta l’Unione. Questo effetto potrebbe essere generato, ad esempio, attraverso riforme del mercato del lavoro che accrescano le competenze e le qualifiche della forza lavoro e adeguino le competenze alle esigenze del mercato. Il programma potrebbe avere effetti positivi anche sulla distribuzione del reddito, sulle politiche attive del mercato del lavoro, sull’inclusione e la protezione sociale, promuovendo la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Potrebbe, inoltre, sostenere le riforme nell’amministrazione pubblica in generale e la lotta all’evasione fiscale e alla corruzione, che colpiscono gravemente cittadini e imprese e minano la buona governance e lo sviluppo economico.

Sono previsti vantaggi anche in termini di abbassamento dei costi amministrativi. I contributi finanziari concessi nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme saranno erogati sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi, riducendo così al minimo i costi amministrativi e di transazione, sia per la Commissione che per gli Stati membri. Per poter ridurre al minimo i costi amministrativi dello strumento per la realizzazione delle riforme e semplificare le procedure, il monitoraggio del raggiungimento di target intermedi e finali sarà svolto nell’ambito del processo del semestre europeo.

Le procedure amministrative legate ai tre strumenti di sostegno rimarranno snelle: per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, ad esempio, la presentazione delle richieste sarà semplice e le informazioni richieste saranno limitate al minimo.

Il Comitato per il controllo normativo ha esaminato la bozza della valutazione d’impatto e ha emesso un parere positivo con riserve il 22 maggio 2018 12 . Le questioni sollevate dal Comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione nella versione riveduta del documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente la valutazione d’impatto. È stata spiegata la logica e l’adeguatezza del criterio di ripartizione dello strumento per la realizzazione delle riforme (anche con un esempio) e ne è stata ulteriormente chiarita la portata. La valutazione d’impatto è stata inoltre ulteriormente sviluppata al fine di valutare il cofinanziamento e la parziale anticipazione del finanziamento come meccanismo alternativo. Sono stati inoltre forniti chiarimenti concernenti i rischi potenziali connessi a tale meccanismo (in termini di rischio morale, volume, sospensione e procedure di annullamento e di recupero). Uno specifico allegato documento di lavoro dei servizi contenente la valutazione d’impatto espone nel dettaglio le modifiche apportate a seguito del parere del Comitato per il controllo normativo.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è legata all’efficienza normativa e alla semplificazione e non ha costi di conformità per le piccole e medie imprese o per altri soggetti portatori di interessi. Il programma sarà attuato mediante piattaforma elettronica, che sarà a disposizione dei servizi della Commissione e degli Stati membri.

Diritti fondamentali

La proposta può avere un effetto positivo sulla tutela e lo sviluppo dei diritti fondamentali dell’Unione, laddove gli Stati membri richiedano e ricevano sostegno per i settori correlati. Ad esempio, il sostegno destinato ai settori di migrazione, mercato del lavoro e assicurazione sociale, assistenza sanitaria, istruzione, ambiente, proprietà, pubblica amministrazione e sistema giudiziario può contribuire a sostenere alcuni diritti fondamentali dell’Unione quali dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 25 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

La distribuzione indicativa di quanto sopra sarà: (i) fino a 22 miliardi di EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme; (ii) fino a 840 milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica; e (iii) fino a 2,16 miliardi di EUR per lo strumento di convergenza, dei quali fino a 2 miliardi di EUR per la componente "sostegno finanziario" e fino a 160 milioni di EUR per la componente "assistenza tecnica". Laddove, entro la fine del 2023, uno Stato membro ammissibile nell’ambito dello strumento di convergenza non abbia compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo, l’importo disponibile per tale Stato membro relativamente alla componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza sarà trasferito allo strumento per la realizzazione delle riforme. La Commissione giungerà a una decisione in tal senso dopo aver ascoltato la posizione dello Stato membro interessato.

La scheda finanziaria legislativa fornisce le opportune spiegazioni in materia di dotazione finanziaria.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Al fine di monitorare le prestazioni del programma nel raggiungimento degli obiettivi specifici definiti all’articolo 6 del regolamento, sono stati individuati alcuni indicatori chiave di prestazione che saranno raccolti periodicamente. L’insieme degli indicatori è stato definito a livello di singole azioni di sostegno, al fine di raccogliere i microdati appropriati da aggregare a livello di programma, e i dati saranno raccolti dalla Commissione sulla base di uno strumento dedicato per il monitoraggio, suddivisi per Stato membro e per settore.

Per quanto riguarda i contributi finanziari (allocati nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme e della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza), saranno definiti specifici indicatori di realizzazione, risultato e impatto in ciascun piano di impegni di riforma concordato con gli Stati membri, in modo da considerare il raggiungimento dei target intermedi e finali come condizione necessaria per ricevere il contributo finanziario. A tal fine, gli Stati membri includeranno nelle rispettive relazioni annuali sui progressi le prove dei progressi compiuti rispetto ai target intermedi e finali e consentiranno alla Commissione di avere accesso ai dati sottostanti, ivi compresi i dati amministrativi, se pertinenti.

Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, saranno definiti specifici indicatori di risultato e d’impatto relativi a ciascun progetto concreto, con linee di base e obiettivi, al fine di monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi finali e valutare l’impatto delle riforme attuate. Tali indicatori saranno impiegati anche nell’ambito della componente "assistenza tecnica" dello strumento di convergenza.

Ciascuno strumento sarà sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione ex post, che ne valuteranno l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione, includendo i risultati in una valutazione trasversale del programma complessivo. Le valutazioni saranno eseguite in linea con i paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 13 , nel quale le tre istituzioni hanno stabilito che le valutazioni della legislazione e delle politiche attuali debbano fornire le basi per le valutazioni d’impatto delle opzioni per ulteriori azioni. Le valutazioni saranno comprensive dell’esperienza acquisita al fine di identificare eventuali carenze e/o problemi, nonché il potenziale di miglioramento delle azioni o dei rispettivi risultati, contribuendo così a ottimizzarne lo sfruttamento e l’impatto.

Le valutazioni saranno svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale.

La valutazione intermedia del programma sarà svolta non appena saranno disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e, in ogni caso, entro quattro anni dall’inizio della stessa.

Al termine dell’attuazione del programma, ma non oltre quattro anni dal termine del periodo di applicazione del regolamento, la Commissione eseguirà una valutazione finale del programma.

Le conclusioni delle valutazioni saranno comunicate dalla Commissione, unitamente alle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il programma di sostegno alle riforme si compone di tre strumenti distinti e complementari: (a) lo strumento per la realizzazione delle riforme, che fornirà incentivi finanziari agli Stati membri per l’attuazione delle riforme strutturali identificate nell’ambito del processo del semestre europeo (capo II); (b) lo strumento di assistenza tecnica, che sosterrà gli Stati membri con misure tecniche nell’attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e favorevoli alla crescita (capo III); e (c) lo strumento di convergenza per sostenere l’adesione alla zona euro, che fornirà ulteriore sostegno, sia tecnico che finanziario, agli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo (capo IV) (articolo 3).

L’obiettivo generale del programma è quello di rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione. A tal fine, si propone di fornire incentivi finanziari che contribuiscano ad affrontare sfide di natura strutturale e di contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri a livello delle istituzioni e dei settori economici e sociali (articolo 4).

Gli obiettivi specifici del programma sono quelli stabiliti per ciascuno strumento (articolo 5). Gli obiettivi dello strumento per la realizzazione delle riforme consistono nel raggiungimento di concreti target intermedi e finali legati all’attuazione degli impegni di riforma, che innescherebbero l’erogazione degli incentivi finanziari. Gli obiettivi dello strumento di assistenza tecnica consistono nel sostenere gli sforzi delle autorità nazionali nel migliorare la propria capacità amministrativa per progettare, sviluppare e attuare riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodologie appropriati e una più efficace ed efficiente gestione delle risorse umane. Questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti da tutti gli Stati membri, ivi compresi nell’ambito dello strumento di convergenza quegli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano assunto un chiaro impegno e compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato arco di tempo.

L’ambito di applicazione dei tre strumenti risiede in un ampio ventaglio di settori, tra cui le aree di gestione finanziaria e patrimoniale, riforma istituzionale e amministrativa, ambiente imprenditoriale, mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, istruzione e formazione, sviluppo sostenibile, sanità pubblica, istruzione e settore finanziario (articolo 6).

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 sarà di 25 miliardi di EUR, che saranno distribuiti tra i tre strumenti indicativamente in questo modo: 22 miliardi di EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme, 840 milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica e 2,16 miliardi di EUR per lo strumento di convergenza. Ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [successore del CPR] 14 , gli Stati membri possono richiedere il trasferimento al presente programma di un importo pari a un massimo del 5% delle dotazioni finanziarie del programma dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal FEAMP 15 . Le risorse trasferite saranno impiegate conformemente alle norme del presente programma e a beneficio dello Stato membro interessato (articolo 7).

Le proposte della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissano un obiettivo più ambizioso per l’integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell’UE, in linea con l’obiettivo globale di una spesa che contribuisca agli obiettivi in materia di clima pari al 25 % della spesa dell’UE. Il contributo di questo programma al raggiungimento di questo obiettivo globale sarà monitorato mediante un sistema di indicatori dell’UE in materia di clima con un appropriato livello di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni su base annuale in termini di stanziamenti di impegno nell’ambito del progetto di bilancio annuale.

Per sostenere il pieno sfruttamento del potenziale del programma al fine di contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti lungo tutto il processo di preparazione, attuazione, revisione e valutazione del programma.

Strumento per la realizzazione delle riforme

Le riforme strutturali ammissibili al finanziamento nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme saranno quelle volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, tra cui le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese (articolo 8).

Saranno stabiliti degli importi massimi per ciascuno Stato membro, calcolati in base alla popolazione (articolo 9). L’assegnazione dei fondi agli Stati membri nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme avverrà per fasi. Nella prima fase, della durata di 20 mesi, sarà messa a disposizione degli Stati membri la metà (11 miliardi di EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme, i quali potrebbero ricevere fino alla loro assegnazione massima presentando proposte di impegni di riforma. Nella fase successiva (seconda fase), che durerà fino alla fine del programma, la Commissione predisporrà un sistema di inviti a presentare proposte periodici per l’assegnazione della metà rimanente (11 miliardi di EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento e degli importi non utilizzati nella fase precedente. In occasione di ciascun invito della seconda fase, tutti gli Stati membri saranno invitati a presentare proposte di riforma simultaneamente, sulla base delle quali potrebbero ottenere il massimo del contributo finanziario previsto.

È importante sottolineare, sin da subito, che il primo invito a presentare proposte organizzato dalla Commissione nel corso della seconda fase riguarderà un importo pari alla metà rimanente della dotazione finanziaria complessiva dello strumento (ossia 11 miliardi di EUR), più eventuali importi non utilizzati nella prima fase di allocazione. Ulteriori inviti a presentare proposte saranno organizzati dalla Commissione unicamente laddove la dotazione finanziaria complessiva non sia stata interamente assegnata. In questo caso, la Commissione stilerà e pubblicherà un calendario indicativo degli ulteriori inviti organizzati indicando, per ciascuno di essi, l’importo rimanente della dotazione finanziaria complessiva che sarà reso disponibile (articolo 10). Questo approccio risponde alla necessità di garantire trasparenza sugli importi e sulle tempistiche di tali inviti.

La proposta di impegni di riforma sarà presentata dallo Stato membro unitamente al proprio programma nazionale di riforma, sotto forma di allegato separato. L’allegato separato potrà essere presentato insieme al programma nazionale di riforma o in un momento diverso.

Gli Stati membri saranno tenuti a identificare le riforme tra le sfide emerse nel contesto del semestre europeo e a proporre un insieme dettagliato di misure per la loro attuazione, comprensivo dei relativi target intermedi e finali e di un calendario di attuazione non superiore a un periodo massimo di tre anni (articolo 11). La proposta di impegni di riforma potrà essere modificata soltanto una volta nella corso del programma, e le modifiche apportate saranno approvate se giustificate da circostanze oggettive (articolo 13). La Commissione valuterà la natura e l’importanza degli impegni di riforma proposti dagli Stati membri e stabilirà l’importo da allocare sulla base di criteri trasparenti. La Commissione dovrà tenere conto degli elementi sostanziali forniti dagli Stati membri e valutare: (i) se gli impegni di riforma proposti dagli Stati membri possano essere considerati tali da affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo; (ii) se essi costituiscano un pacchetto complessivo di riforme; (iii) se possano essere considerati tali da produrre un rafforzamento della performance e della resilienza dell’economia nazionale; e (iv) se la loro attuazione possa essere considerata tale da avere un impatto duraturo sugli Stati membri. Inoltre, la Commissione dovrà valutare (v) se le modalità interne proposte dagli Stati membri, ivi compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori, siano idonee a garantire un’attuazione efficace degli impegni di riforma in un periodo massimo di tre anni (articolo 11).

Il Comitato di politica economica del Consiglio impegnato nel semestre europeo potrà fornire la propria opinione sulle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri (articolo 11). Gli impegni di riforma che dovranno essere attuati dallo Stato membro saranno determinati mediante un atto di esecuzione (decisione della Commissione) (articolo 12). L’allegato al regolamento definisce gli opportuni orientamenti che devono fungere da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e altri requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. A tal fine, è stato istituito un sistema di rating per la valutazione delle proposte di impegni di riforma (articolo 11, unitamente all’allegato II).

Lo Stato membro interessato sarà tenuto a riferire periodicamente nell’ambito del processo del semestre europeo sui progressi compiuti verso l’attuazione degli impegni di riforma. I programmi nazionali di riforma saranno impiegati come strumento riferire sui progressi compiuti verso il completamento delle riforme (articolo 14).

Sono inoltre previste disposizioni sulla durabilità delle riforme (almeno cinque anni dopo l’erogazione del contributo finanziario), sugli impegni di bilancio e sui pagamenti, nonché sulla sospensione, sull’annullamento e sul recupero dei fondi indebitamente versati (articoli 15 e 16).

Strumento di assistenza tecnica

Lo strumento di assistenza tecnica del programma mira a sostenere l’attuazione delle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri, le riforme riguardanti i processi di governance economica o le azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione, le priorità delle politiche dell’Unione e le riforme legate all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico. L’obiettivo di questo strumento è anche quello di fornire assistenza tecnica nell’elaborazione e attuazione di riforme da intraprendere nell’ambito degli strumenti del programma. La Commissione esaminerà le richieste di assistenza tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, dell’assistenza necessaria nei singoli settori interessati, di un’analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle misure e delle azioni esistenti finanziate dagli altri fondi o programmi dell’Unione, la Commissione giungerà a un accordo con lo Stato membro sugli ambiti prioritari per il sostegno, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata dell’assistenza da fornire e sul contributo finanziario globale stimato, da definire in un piano di cooperazione e di assistenza (articolo 19).

Le azioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica comprendono, tra le altre, consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative; messa a disposizione di esperti, anche residenti; sviluppo delle capacità e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di poteri e responsabilità alla società civile (articolo 18).

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire, su base volontaria, al bilancio dello strumento di assistenza tecnica del programma mediante il trasferimento di risorse. I trasferimenti volontari aggiuntivi possono consistere in contributi da risorse programmate nell’ambito dei fondi dell’Unione, trasferiti conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) [successore del CPR] (articolo 21).

La Commissione adotterà programmi di lavoro finalizzati all’attuazione dello strumento di assistenza tecnica del programma, mediante atti di esecuzione, definendo le misure e gli elementi richiesti al fine di ricevere assistenza tecnica, ai sensi del regolamento finanziario 16 (articolo 23).

Strumento di convergenza

È ammissibile ai fini dello strumento di convergenza qualsiasi Stato membro che abbia compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo. A tal fine, i passi dimostrabili consisterebbero in una lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

Il tipo di azioni finanziate nell’ambito dello strumento di convergenza per il sostegno dell’adesione alla zona euro includerà azioni di tipo tecnico e di tipo finanziario (oltre a quelle già previste dagli altri strumenti del programma) che siano ritenute rilevanti a tal fine (articolo 25 e articolo 30). Le componenti "sostegno finanziario" e "assistenza tecnica" previste dallo strumento di convergenza saranno sottoposte alle stesse regole e al medesimo processo di attuazione degli altri strumenti del programma.

A ciò si aggiungeranno, inoltre, alcune regole supplementari riguardanti l’ammissibilità delle riforme e delle azioni. Tali regole supplementari faranno riferimento alla definizione dell’assegnazione massima indicativa e alle proposte di impegni di riforma, alle richieste di assistenza tecnica e ai relativi processi di valutazione. Inoltre, la Commissione valuterà la rilevanza degli impegni di riforma proposti e dell’assistenza tecnica richiesta in termini di preparazione all’adesione alla zona euro (articolo 27 e articolo 31).

Altre disposizioni

Per ciascuno strumento sono previste disposizioni in materia di comunicazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e con il pubblico in generale (articoli 17 e 20), così come disposizioni in materia di complementarità (articolo 33), sorveglianza (articolo 34), relazioni annuali (articolo 35) e valutazione (articolo 36).

2018/0213 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di sostegno alle riforme

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 17 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 18 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il trattato”), gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima formulati dal Consiglio. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(2)L’articolo 175 del trattato stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri coordinino le proprie politiche economiche in modo tale da raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174.

(3)A livello dell’Unione il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie nazionali d’investimento pluriennali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare progetti di investimento prioritari che devono essere sostenuti da finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall’Unione nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del Fondo europeo per la stabilizzazione degli investimenti e di InvestEU, ove pertinente.

(4)La crisi economica e finanziaria ha dimostrato che lo sviluppo di economie affidabili e resilienti e di sistemi finanziari basati su solide strutture economiche e sociali può aiutare gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. L’attuazione di riforme strutturali è una delle priorità dell’Unione in quanto tali riforme mirano a stabilire percorsi sostenibili di ripresa, a sbloccare il potenziale di crescita, a rafforzare la capacità di aggiustamento e a sostenere il processo di convergenza. Il perseguimento di riforme strutturali può contribuire anche al rafforzamento della coesione economica e sociale, al potenziamento della produttività e degli investimenti e alla creazione di condizioni favorevoli all’occupazione e alla crescita sostenibile nell’Unione.

(5)Le riforme strutturali possono contribuire al raggiungimento di un elevato grado di resilienza delle economie nazionali e a una convergenza sostenibile tra gli Stati membri, fondamentale per una partecipazione positiva e regolare all’Unione economica e monetaria. Il raggiungimento di un grado elevato di convergenza sostenibile è particolarmente importante nel processo di preparazione all’adesione alla zona euro degli Stati membri la cui valuta non è l’euro.

(6)Il grado di attuazione delle riforme strutturali registrato in tutta l’Unione non è ancora sufficiente. L’esperienza dell’attuazione del meccanismo di coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del semestre europeo dimostra come, in generale, l’attuazione delle riforme strutturali sia stata lenta e disomogenea e come gli sforzi nazionali di riforma dovrebbero essere incrementati e incentivati.

(7)Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR. L’SRSP era stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di elaborare e attuare riforme amministrative, strutturali e a sostegno della crescita, anche attraverso assistenza nell’uso efficace ed efficiente dei fondi dell’Unione. L’assistenza tecnica prevista dal programma è fornita dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può interessare un ampio ventaglio di settori. L’esperienza iniziale con l’SRSP ha fatto registrare una richiesta di assistenza tecnica pari a quattro volte (nel 2017) e cinque volte (nel 2018) il bilancio annuale disponibile.

(8)Anche altri strumenti e programmi dell’Unione forniscono un contributo significativo al miglioramento delle condizioni sottese a determinati investimenti negli Stati membri che possono favorire tali riforme o farne parte. In particolare, i fondi dell’Unione previsti dal regolamento (UE) n. YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [CPR] collegano gli investimenti a condizioni abilitanti (precedentemente note come condizionalità ex ante), prevedono un meccanismo di governance macroeconomica e possono finanziare i costi delle riforme strutturali legate agli investimenti in settori rilevanti per la politica di coesione. Tuttavia, nessuno strumento prevede attualmente un sostegno finanziario diretto che fornisca incentivi agli Stati membri volti all’attuazione di riforme in qualsiasi settore, in risposta a sfide individuate nel semestre europeo. Inoltre, non esiste al momento uno strumento che fornisca agli Stati membri la cui moneta non è l’euro un sostegno finanziario e tecnico specifico e mirato all’attuazione delle riforme rilevanti ai fini dell’adesione alla zona euro.

(9)La Comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017 20 , parte di una serie di iniziative volte all’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, ha proposto la creazione di uno strumento per la realizzazione delle riforme e di uno strumento di convergenza come nuovi strumenti finanziari. L’obiettivo di tali strumenti era quello di rafforzare la resilienza delle economie nazionali, generando ripercussioni positive sugli Stati membri, attraverso l’erogazione di incentivi destinati all’attuazione di riforme strutturali che contribuissero a tali obiettivi e fossero essenziali per la stabilità dell’Unione economica e monetaria.

(10)Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro attuale in materia di sostegno agli Stati membri offrendo loro sostegno finanziario diretto e assistenza tecnica. A tal fine dovrebbe essere istituito un nuovo programma di sostegno alle riforme ("il programma") che fornisca incentivi efficaci per accelerare l’attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri. Il programma dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all’impiego di altri strumenti e programmi. Dovrebbe inoltre dare continuità alle azioni e alle modalità operative dell’SRSP volte al rafforzamento della capacità delle autorità nazionali, in quanto si sono rivelate estremamente utili e sono state apprezzate dagli Stati membri. Inoltre, il programma dovrebbe prevedere un sostegno mirato alle riforme negli Stati membri la cui moneta non è l’euro che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato arco di tempo.

(11)Affinché sia possibile offrire i diversi tipi di sostegno necessari e soddisfare la specificità di ciascuna componente, il programma dovrebbe prevedere tre strumenti distinti ma complementari: uno strumento per la realizzazione delle riforme, uno strumento per l’assistenza tecnica e uno strumento di convergenza dedicato per sostenere la preparazione all’adesione alla zona euro.

(12)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di non conformità. Si dovrebbe in particolare prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(13) L’obiettivo generale del programma è quello di rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione. A tal fine esso dovrebbe incentivare finanziariamente ad affrontare le sfide di natura strutturale e dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri a livello delle istituzioni e dei settori economici e sociali.

(14)Gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere stabiliti in relazione a ciascuno strumento. Gli obiettivi dello strumento per la realizzazione delle riforme consistono nel raggiungimento di concreti target intermedi e finali legati all’attuazione degli impegni di riforma, che innescherebbero l’erogazione degli incentivi finanziari. Gli obiettivi dello strumento di assistenza tecnica dovrebbero consistere nell’assistere le autorità nazionali nell’elaborazione e attuazione delle riforme, tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita dai propri pari. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito di questi due strumenti in tutti gli Stati membri e, nell’ambito dello strumento di convergenza, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato arco di tempo.

(15)Al fine di garantire che le riforme sostenute dal programma riguardino tutte le principali aree economiche e sociali, sia il sostegno finanziario sia l’assistenza tecnica nell’ambito del programma dovrebbero essere forniti dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di settori, tra cui le aree di gestione finanziaria e patrimoniale, riforma istituzionale e amministrativa, ambiente imprenditoriale, settore finanziario, mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, istruzione e formazione, sviluppo sostenibile, sanità pubblica e assistenza sociale.

(16)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 21 . Per ciascuno dei tre strumenti del programma dovrebbe essere stabilito l’importo indicativo del bilancio complessivo loro assegnato, il cui livello dovrebbe essere commisurato ai rispettivi obiettivi generali e specifici e alle esigenze corrispondenti.

(17)Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito del programma, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di traferire al bilancio del programma risorse programmate in gestione concorrente nell’ambito dei fondi dell’Unione, secondo la procedura pertinente. Le risorse trasferite dovrebbero essere impiegate conformemente alle norme del presente programma e a beneficio dello Stato membro interessato.

(18)Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare le azioni in materia di clima e al conseguimento dell’obiettivo globale che il 25 % della spesa del bilancio dell’UE sostenga gli obiettivi in materia di clima. Azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l’attuazione del programma, e rivalutate nel contesto dei processi di valutazione e di riesame rilevanti.

(19)Per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, occorre individuare i tipi di riforme ammissibili al sostegno finanziario. Affinché sia garantito il contributo agli obiettivi del programma, le riforme ammissibili dovrebbero essere quelle volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, comprese quelle proposte in risposta alle raccomandazioni specifiche per paese.

(20)Per garantire un incentivo significativo al completamento delle riforme strutturali da parte degli Stati membri, è opportuno stabilire un contributo finanziario massimo previsto dallo strumento per ciascuna fase di assegnazione e per ciascun invito. Il contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione degli Stati membri. Per garantire che gli incentivi finanziari siano erogati nel corso di tutto il periodo di applicazione del programma, l’assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere effettuata gradualmente. Nella prima fase, della durata di 20 mesi, la metà (11 000 000 000 EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri, i quali potrebbero ricevere fino alla loro assegnazione massima presentando proposte di impegni di riforma.

(21)Per garantire trasparenza ed efficienza, nella fase successiva, che durerà fino alla fine del programma, la Commissione dovrebbe predisporre un sistema di inviti a presentare proposte periodici per l’allocazione della metà rimanente (11 000 000 000 EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento e degli importi non utilizzati nella fase precedente. A questo proposito, dovrebbero essere predisposte procedure semplici. In occasione di ciascun invito, tutti gli Stati membri dovrebbero essere invitati simultaneamente a presentare proposte di riforma, sulla base delle quali potrebbero ottenere il massimo del contributo finanziario previsto. Per garantire trasparenza ed efficienza, il primo invito a presentare proposte organizzato dalla Commissione nel corso della seconda fase dovrebbe riguardare un importo pari alla metà rimanente della dotazione finanziaria complessiva dello strumento (11 000 000 000 EUR). Ulteriori inviti a presentare proposte dovrebbero essere organizzati dalla Commissione unicamente laddove la dotazione finanziaria complessiva non sia stata interamente assegnata. La Commissione dovrebbe stilare e pubblicare un calendario indicativo degli ulteriori inviti organizzati indicando, per ciascuno di essi, l’importo rimanente della dotazione finanziaria complessiva che sarà reso disponibile.

(22)È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di impegni di riforma da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare la propria proposta di impegni di riforma unitamente al programma nazionale di riforma, ma sotto forma di allegato separato, che potrà essere presentato in un secondo momento. Sebbene la partecipazione al programma sia volontaria, gli Stati membri che stiano registrando squilibri eccessivi dovrebbero essere particolarmente incoraggiati a presentare proposte di riforma nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme, volte ad affrontare i problemi che hanno portato a tali squilibri.

(23)Al fine di garantire la titolarità e una particolare attenzione alle riforme pertinenti, gli Stati membri dovrebbero individuare gli impegni di riforma in risposta alle sfide indicate nel contesto del semestre europeo (comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese) e proporre una serie dettagliata di misure per la loro attuazione, comprensiva di target intermedi e finali e di un calendario di attuazione che non superi i tre anni. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(24)La Commissione dovrebbe valutare la natura e l’importanza degli impegni di riforma proposti dagli Stati membri e stabilire l’importo da assegnare sulla base di criteri trasparenti. A tal fine, dovrebbe tenere conto degli elementi sostanziali forniti dagli Stati membri e valutare se gli impegni di riforma proposti dagli Stati membri possano essere considerati atti ad affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo, se rappresentino un pacchetto complessivo di riforme, se possano essere considerati atti a rafforzare la performance e la resilienza economica nazionale e se la loro attuazione possa essere considerata ad avere un impatto duraturo sullo Stato membro, ove pertinente rafforzandone la capacità istituzionale e amministrativa. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se le modalità interne proposte dagli Stati membri, ivi compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori, siano atte a garantire un’attuazione efficace degli impegni di riforma in un periodo massimo di tre anni.

(25)L’allegato al presente regolamento dovrebbe definire gli opportuni orientamenti che devono fungere da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e ad altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. Per garantire trasparenza ed efficienza, dovrebbe essere istituito a tal fine un sistema di rating per la valutazione delle proposte di impegni di riforma.

(26)Allo scopo di contribuire all’elaborazione di proposte di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, dovrebbe essere prevista la possibilità di fare ricorso a consulenze inter pares e al parere di esperti. Inoltre, il Comitato di politica economica del Consiglio impegnato nel semestre europeo, in consultazione ove appropriato con i pertinenti comitati previsti dai trattati, dovrebbe poter fornire la propria opinione sulle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri. Ai fini della semplificazione, la rendicontazione da parte degli Stati membri sui progressi compiuti nell’attuazione degli impegni di riforma dovrebbe essere svolta nel quadro del semestre europeo.

(27)Allo stesso modo, la definizione del contributo finanziario dovrebbe basarsi su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere il totale dell’importo massimo indicativo laddove gli impegni di riforma proposti dallo Stato membro rispondano pienamente ai criteri di valutazione, mentre dovrebbe essere la metà dell’importo massimo indicativo laddove rispondano ai criteri in misura soltanto soddisfacente. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario nel caso in cui la proposta di impegni di riforma dello Stato membro non risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione.

(28)La stabilità degli impegni di riforma dovrebbe essere salvaguardata consentendo a ciascuno Stato membro di apportarvi modifiche una sola volta nel corso del periodo di attuazione, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive.

(29)Ai fini della trasparenza, gli impegni di riforma adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione.

(30)Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria dello strumento, il sostegno finanziario dell’Unione agli impegni di riforma dovrebbe assumere la forma di un contributo finanziario non collegato ai costi, come previsto all’articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 22 (il "regolamento finanziario"), con gestione diretta.

(31)Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, il pagamento, la sospensione, l’annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. I pagamenti dovrebbero basarsi su una valutazione positiva da parte della Commissione dell’attuazione degli impegni di riforma da parte dello Stato membro. Laddove gli impegni di riforma non siano stati attuati in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all’annullamento del contributo finanziario. Allo scopo di garantire un impatto sostenibile delle riforme dopo l’attuazione, dovrebbe essere stabilito un periodo ragionevole che definisca la durata delle riforme dopo il pagamento del contributo finanziario. A tal proposito, dovrebbe essere considerato come minimo ragionevole un periodo di cinque anni. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all’annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

(32)Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, gli Stati membri hanno usufruito in modo crescente dell’assistenza tecnica nell’ambito dell’SRSP, superando ogni aspettativa iniziale. Quasi tutti gli Stati membri hanno richiesto assistenza nell’ambito dell’SRSP e le richieste hanno interessato tutti i settori coperti dal programma. Per questo motivo, le principali caratteristiche dell’SRSP dovrebbero essere mantenute intatte, ivi comprese le azioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica.

(33)Lo strumento di assistenza tecnica del programma dovrebbe continuare a sostenere l’attuazione delle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri, le riforme riguardanti i processi di governance economica o le azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione e le riforme legate all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Inoltre, dovrebbe fornire assistenza tecnica nell’elaborazione e attuazione di riforme da intraprendere nell’ambito degli altri strumenti del programma.

(34)In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell’ambito dell’SRSP, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di assistenza tecnica. Nel rispetto del principio generale di parità di trattamento, sana gestione finanziaria e trasparenza, si dovrebbero prevedere opportuni criteri di analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull’urgenza, la gravità e la portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nei settori in cui è prevista l’assistenza tecnica.

(35)Inoltre, dovrebbe essere specificato il contenuto dei piani di cooperazione e di assistenza che definiscono le misure per fornire assistenza tecnica agli Stati membri. A tal fine, le misure di assistenza tecnica previste e il relativo contributo finanziario globale stimato dovrebbero tenere conto delle azioni e delle attività finanziate dai fondi dell’Unione o dai programmi dell’Unione.

(36)Ai fini della rendicontazione, della trasparenza e della visibilità dell’azione dell’Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, i piani di cooperazione e di assistenza dovrebbero essere forniti al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione.

(37)L’attuazione dello strumento di assistenza tecnica e, in particolare, le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di assistenza tecnica e il contenuto dei programmi di lavoro dovrebbero essere disciplinati da disposizioni adottate mediante atti di esecuzione. Vista l’importanza di sostenere gli sforzi degli Stati membri nel perseguire e attuare riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per sovvenzioni fino al 100% dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida dell’assistenza tecnica in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l’adozione di misure speciali per un periodo di tempo limitato. A tal fine, un importo limitato del bilancio previsto per il programma di lavoro dello strumento di assistenza tecnica dovrebbe essere accantonato per misure speciali.

(38)Lo strumento di convergenza dovrebbe mirare a fornire sostegno finanziario e assistenza tecnica (oltre a quanto già previsto dagli altri due strumenti del programma) agli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato arco di tempo, al fine di favorirne la preparazione all’adesione alla zona euro. A tal fine, i passi dimostrabili dovrebbero consistere in una lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

(39)Lo strumento dovrebbe essere costituito da due diverse componenti, volte a fornire maggiori incentivi finanziari agli Stati membri che intraprendono e portano a termine riforme strutturali rilevanti per l’adesione alla zona euro, nonché a offrire ulteriore assistenza tecnica nell’elaborazione e attuazione di tali riforme.

(40)Ai fini della coerenza e della semplificazione, le componenti "sostegno finanziario" e "assistenza tecnica" dello strumento di convergenza dovrebbero essere sottoposte alle stesse regole e al medesimo processo di attuazione degli altri strumenti del programma. Pertanto, le disposizioni pertinenti relative allo strumento per la realizzazione delle riforme e allo strumento di assistenza tecnica del programma dovrebbero essere applicate anche alle componenti dello strumento di convergenza, integrate da norme specifiche.

(41)Per quanto riguarda l’ammissibilità delle riforme e delle azioni, dovrebbero essere previste norme supplementari riguardanti la definizione dell’assegnazione massima indicativa, le proposte di impegni di riforma, le richieste di assistenza tecnica e il relativo processo di valutazione. In particolare, nel quadro della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza, oltre al contributo finanziario previsto dallo strumento per la realizzazione delle riforme, dovrebbe essere disponibile un contributo finanziario supplementare da assegnare agli Stati membri ammissibili che intraprendano ulteriori riforme.

(42)Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell’Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell’ambito del programma dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa la relativa assistenza tecnica.

(43)Ai sensi dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma in base a informazioni raccolte in forza di specifici requisiti di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali requisiti, ove appropriato, dovrebbero comprendere indicatori misurabili da usare come base per la valutazione degli effetti del programma sul territorio.

(44)Si dovrebbe effettuare una valutazione indipendente intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del programma, all’efficienza dell’utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminarne l’impatto a lungo termine.

(45)È opportuno stabilire gli impegni di riforma che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, il contributo finanziario proveniente dal budget del programma ad essi assegnato e i programmi di lavoro per l’attuazione dell’assistenza tecnica. Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.

(46)Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e prevedono controlli della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana ed un uso efficace dei fondi UE.

(47)Conformemente al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio 24 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 25 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 26 , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, ivi compresi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Conformemente al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea.

(48)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

(49)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento e la modifica delle misure di sostegno approvate dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2017/825 o di qualsiasi altro atto dell’Unione applicabile a questo tipo di assistenza entro il 31 dicembre 2020. Le misure approvate ai sensi del regolamento (UE) 2017/825 dovrebbero pertanto rimanere valide. A tal fine dovrebbe essere prevista una disposizione transitoria,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma di sostegno alle riforme ("il programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di concessione dei finanziamenti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1."assistenza tecnica": misure che aiutano gli Stati membri ad attuare riforme strutturali istituzionali, amministrative e di sostegno alla crescita, comprese le misure che aiutano gli Stati membri la cui moneta non è l’euro a prepararsi all’adesione alla zona euro;

2."sostegno finanziario": contributo finanziario a uno Stato membro per l’attuazione di riforme strutturali individuate nel contesto del processo del semestre europeo in conformità dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio 28 , e per l’attuazione di riforme che sono rilevanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro;

3."autorità nazionale": una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali [nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi [dell’articolo 2, punto 42,] del regolamento finanziario)], che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;

4."fondi dell’Unione": fondi coperti dal regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento CPR] 29 ;

5."organizzazione internazionale": organizzazione ai sensi dell’articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazione assimilata a organizzazioni internazionali a norma di detto articolo; e

6."Stato membro ammissibile" nell’ambito dello strumento di convergenza: Stato membro la cui moneta non è l’euro che, in preparazione dell’adesione alla zona euro, ha compiuto passi dimostrabili per adottare la moneta unica entro un determinato arco di tempo. I passi dimostrabili consistono in una lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

Articolo 3
Struttura del programma

Il programma è costituito dai seguenti strumenti:

(a)lo strumento per la realizzazione delle riforme;

(b)lo strumento di assistenza tecnica; e

(c)lo strumento di convergenza ai fini della preparazione dell’adesione alla zona euro.

Articolo 4
Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali, in tutti gli Stati membri:

(a)contribuire ad affrontare le sfide in materia di riforme nazionali di carattere strutturale volte a migliorare il funzionamento delle economie nazionali e a promuovere la resilienza delle strutture economiche e sociali negli Stati membri, favorendo in tal modo la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione; e

(b)contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, l’economia e il settore sociale.

Articolo 5
Obiettivi specifici

1.Per conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 4, il programma si prefigge obiettivi specifici, che devono essere perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, il programma fornisce agli Stati membri incentivi finanziari affinché conseguano i target intermedi e finali delle riforme strutturali, quali indicati negli impegni di riforma assunti dagli Stati membri con la Commissione;

(b)per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, il programma sostiene gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali per migliorare la loro capacità amministrativa in materia di elaborazione, sviluppo e attuazione delle riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi appropriati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane;

(c)per quanto riguarda lo strumento di convergenza ai fini della preparazione dell’adesione alla zona euro, il programma:

i) fornisce incentivi finanziari agli Stati membri ammissibili per aiutarli a raggiungere i target intermedi e finali delle riforme rilevanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro, quali indicati negli impegni di riforma assunti dagli Stati membri con la Commissione; e

ii) sostiene gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali degli Stati membri ammissibili per migliorare la loro capacità amministrativa in materia di elaborazione, sviluppo e attuazione delle riforme rilevanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi appropriati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane.

Articolo 6
Ambito di applicazione

Gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, alla ricerca e all’innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, e in particolare uno o più dei seguenti comparti:

(a)gestione delle finanze e dei beni pubblici, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate nonché politiche di contrasto dell’evasione fiscale;

(b)riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione e l’e-government, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, rispetto effettivo dello Stato di diritto, riforma dei sistemi giudiziari e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c)contesto imprenditoriale (incluso per le piccole e medie imprese), reindustrializzazione, sviluppo del settore privato, mercati dei prodotti e dei servizi, investimenti, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno alla ricerca e all’innovazione e alla digitalizzazione;

(d)istruzione e formazione; politiche del mercato del lavoro, incluso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro; competenze digitali; lotta alla povertà; promozione dell’inclusione sociale; sistemi di previdenza e assistenza sociale; sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; e politiche in materia di coesione, asilo, migrazione e frontiere;

(e)politiche per l’attuazione dell’azione per il clima e la mobilità, la promozione dell’efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica, nonché per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; e

(f)politiche per il settore finanziario, comprese: promozione dell’alfabetizzazione finanziaria, della stabilità finanziaria, dell’accesso ai finanziamenti e dei prestiti all’economia reale; produzione, diffusione, monitoraggio della qualità e comunicazione di dati e statistiche.

Articolo 7
Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata a 25 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

(a)fino a 22 000 000 000 EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme;

(b)fino a 840 000 000 EUR per lo strumento di assistenza tecnica;

(c)fino a 2 160 000 000 EUR per lo strumento di convergenza, di cui:

i) fino a 2 000 000 000 EUR per la componente "sostegno finanziario"; e

ii) fino a 160 000 000 EUR per la componente "assistenza tecnica".

Per quanto riguarda lo strumento di convergenza, se entro il 31 dicembre 2023 uno Stato membro non appartenente alla zona euro non ha compiuto passi dimostrabili per adottare la moneta unica entro un determinato arco di tempo, l’importo massimo disponibile per tale Stato membro nell’ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza a norma dell’articolo 26 è riattribuito allo strumento per la realizzazione delle riforme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. La Commissione adotta una decisione in tal senso dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

3.La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell’informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. Le spese nell’ambito di ciascuno dei tre strumenti di cui all’articolo 3 possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e la sorveglianza dei progetti di assistenza tecnica sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione di riforme strutturali.

4.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

CAPO II
Strumento per la realizzazione delle riforme

Articolo 8
Riforme ammissibili
 

Conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 4, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), le riforme strutturali ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le riforme volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

Articolo 9
Contributo finanziario massimo

L’allegato I prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Il contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro. Il contributo finanziario massimo è disponibile ai fini dell’assegnazione a ciascuno Stato membro, in tutto o in parte, in ogni fase del processo e per ogni invito a presentare proposte di impegni di riforma di cui all’articolo 10.

Articolo 10
Processo di assegnazione e inviti a presentare proposte di impegni di riforma

1.Il processo di assegnazione del contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro di cui all’articolo 9 si articola in fasi e inviti a presentare proposte di impegni di riforma. Per ogni fase e invito a presentare proposte di impegni di riforma, gli Stati membri possono proporre che venga loro assegnato fino all’intero importo del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9 al fine di rispettare gli impegni di riforma oggetto della proposta di cui all’articolo 11.

2.Per un periodo di 20 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione 11 000 000 000 EUR, che rappresentano il 50 % della dotazione complessiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Ciascuno Stato membro può proporre di ricevere fino all’intero importo del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9 al fine di rispettare gli impegni di riforma oggetto della proposta di cui all’articolo 11.

3.Per il periodo che decorre dalla fine del periodo di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione 11 000 000 000 EUR, che rappresentano il restante 50 % della dotazione complessiva per lo strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), più l’importo che non è stato assegnato a norma del paragrafo 2, sulla base di inviti a presentare proposte di impegni di riforma organizzati e pubblicati nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme. Il primo invito riguarda l’assegnazione di 11 000 000 000 EUR.

4.Se, dopo il primo invito di cui al paragrafo 3, la dotazione complessiva disponibile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non è stata interamente assegnata a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione organizza ulteriori inviti. A tal fine essa adotta e pubblica un calendario indicativo degli ulteriori inviti da organizzare in tale periodo, e indica, per ogni invito, l’importo rimanente della dotazione complessiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

5.Se l’importo rimanente di cui al paragrafo 4 non fosse sufficiente per coprire i contributi finanziari agli Stati membri che hanno presentato proposte nell’ambito di un invito, come stabilito a norma dell’articolo 12, le assegnazioni agli Stati membri interessati sono adeguate proporzionalmente secondo il metodo di cui all’allegato I.

Articolo 11
Proposta di impegni di riforma

1.Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme presentano alla Commissione una proposta di impegni di riforma. La proposta contiene una serie dettagliata di misure per l’attuazione di riforme strutturali volte a rispondere a sfide individuate nel processo del semestre europeo e contiene i target intermedi e finali e un calendario per l’attuazione delle riforme nell’arco di un periodo massimo di tre anni.

2.La proposta di impegni di riforma è presentata dallo Stato membro interessato insieme al suo programma nazionale di riforma, in un allegato separato. L’allegato può essere presentato insieme al programma nazionale di riforma o in un diverso momento.

3.La proposta di impegni di riforma è debitamente motivata e giustificata. Essa indica in particolare i seguenti elementi:

a) la natura e l’importanza della riforma strutturale proposta nel contesto delle sfide individuate nel semestre europeo;

b) l’atteso impatto economico e sociale della riforma nello Stato membro interessato e, ove possibile, gli effetti di ricaduta in altri Stati membri;

c) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;

d) eventuali costi di investimento connessi alle riforme, comprese le informazioni sul finanziamento, esistente o previsto, di tali costi da parte dell’Unione;

e) le modalità interne per l’attuazione effettiva degli impegni di riforma da parte degli Stati membri interessati, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; e

f) altre informazioni pertinenti.

4.Ai fini della preparazione di proposte di impegni di riforma di elevata qualità, la Commissione può organizzare consulenze inter pares al fine di consentire agli Stati membri interessati di beneficiare dell’esperienza di altri Stati membri.

5.In sede di valutazione della proposta di impegni di riforma, la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. Essa può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se del caso, può rivedere la proposta prima della sua presentazione ufficiale.

6.In sede di valutazione della proposta di impegni di riforma e di determinazione dell’importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle giustificazioni e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato di cui al paragrafo 3 e di altre eventuali informazioni pertinenti.

7.La Commissione valuta la natura e l’importanza della proposta di impegni di riforma sulla base dei seguenti criteri:

a) se gli impegni di riforma:

i)    possano essere considerati tali da affrontare efficacemente sfide individuate nell’ambito del semestre europeo, in particolare:

- nelle raccomandazioni specifiche per paese e negli altri documenti pertinenti del semestre europeo adottati ufficialmente dalla Commissione; o

-    nella procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , se del caso;

ii)    costituiscano un pacchetto complessivo di riforme;

iii)    possano essere considerati tali da rafforzare la performance e la resilienza dell’economia dello Stato membro interessato;

iv)    possano essere considerati tali da avere, tramite la loro attuazione, un impatto duraturo, se del caso rafforzando le capacità istituzionali e amministrative dello Stato membro interessato; e

b) se le modalità interne proposte dagli Stati membri interessati possano essere considerate tali da garantire un’efficace attuazione degli impegni di riforma nell’arco di un periodo massimo di tre anni, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori.

I criteri di valutazione di cui al presente paragrafo sono applicati in conformità degli orientamenti di cui all’allegato II.

8.Ai fini della valutazione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

9.Il Comitato di politica economica, istituito dalla decisione del Consiglio 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica 31 , può esprimere il proprio parere sulle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri.

Articolo 12
Decisione della Commissione

1.La Commissione adotta una decisione, entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della proposta da parte dello Stato membro, mediante un atto di esecuzione. Qualora la Commissione dia una valutazione positiva ad una proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro, la decisione prevede gli impegni di riforma che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all’articolo 10.

Il contributo finanziario è complementare ad altre misure o interventi finanziati da fondi dell’Unione, a norma dell’articolo 33.

2.Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è determinato tenendo conto della natura e dell’importanza delle riforme proposte dallo Stato membro interessato, valutate sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, degli orientamenti contenuti nell’allegato II e dei seguenti criteri:

(a)se la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponde pienamente ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati "maggiori" e allo Stato membro interessato è assegnato l’importo totale del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9;

(b)se la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati "significativi" e allo Stato membro interessato è assegnata la metà del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9; e

(c)se la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

3.La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce il contributo finanziario che deve essere versato in un’unica rata una volta che lo Stato membro abbia conseguito in misura soddisfacente tutti i target intermedi e finali individuati in relazione all’attuazione di ogni impegno di riforma.

La decisione stabilisce il periodo di attuazione degli impegni di riforma, che non deve superare i tre anni dall’adozione della decisione. Essa stabilisce inoltre: le modalità dettagliate e il calendario per l’attuazione degli impegni di riforma e la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro interessato al riguardo all’interno del processo del semestre europeo; gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e finali; e la modalità di accesso da parte della Commissione ai dati pertinenti sottostanti.

4.Qualora dia una valutazione negativa a una proposta di impegni di riforma presentata da uno Stato membro, la Commissione comunica tale valutazione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della proposta di impegni di riforma da parte dello Stato membro.

Articolo 13
Modifica degli impegni di riforma

1.Se gli impegni di riforma, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non possono più essere realizzati, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire la decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1. A tal fine lo Stato membro può proporre una serie modificata o una nuova serie di impegni di riforma.

2.Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica degli impegni di riforma, la Commissione valuta la nuova proposta in conformità con le disposizioni dell’articolo 11 e adotta una nuova decisione conformemente all’articolo 12 entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.

3.Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica degli impegni di riforma, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

4.Gli impegni di riforma possono essere modificati solo una volta nel corso del periodo di attuazione indicato nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lo Stato membro interessato riferisce periodicamente nell’ambito del processo del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione degli impegni di riforma. A tal fine gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il contenuto dei programmi nazionali di riforma come strumento di informazione sui progressi compiuti verso il completamento delle riforme. Le modalità dettagliate e il calendario per la comunicazione, ivi comprese le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati pertinenti sottostanti, sono stabiliti nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 15
Regole sul pagamento, sulla sospensione e sull’annullamento dei contributi finanziari

1.Un contributo finanziario fornito a uno Stato membro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme assume la forma di finanziamento non collegato ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario; esso è gestito in linea con le norme per la gestione diretta di cui al suddetto regolamento e non richiede un cofinanziamento nazionale.

2.La decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario, che può essere basato su impegni globali. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite nell’arco di diversi anni. 

3.Il pagamento dei contributi finanziari allo Stato membro interessato a norma del presente articolo è effettuato conformemente agli stanziamenti di bilancio e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

4.Dopo il completamento degli impegni di riforma, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. La Commissione valuta, entro due mesi dalla presentazione della richiesta, se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. A tal fine essa può farsi assistere da esperti, come indicato all’articolo 11, paragrafo 8.

Se la valutazione ha esito positivo, il pagamento del contributo finanziario è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

5.Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione ha accertato che i target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario è sospeso. Lo Stato membro interessato ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

6.In deroga all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito positivo allo Stato membro a norma del paragrafo 4, secondo comma, o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 5, secondo comma.

7.Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione annulla l’importo del contributo finanziario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

8.Se, entro il termine di 18 mesi dalla data dell’adozione degli impegni di riforma previsti nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei target intermedi o finali, l’importo del contributo finanziario è annullato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per mancato compimento di progressi concreti si intende che lo Stato membro non ha rispettato il calendario di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

La Commissione adotta una decisione sull’annullamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. 

Articolo 16
Durabilità delle riforme

1.Uno Stato membro rimborsa alla Commissione il contributo finanziario pagatogli a norma dell’articolo 15 con riferimento ad un impegno di riforma, se, entro cinque anni dal pagamento, le condizioni che hanno consentito tale pagamento sono cambiate in misura significativa nello Stato membro interessato.

2.I seguenti casi rappresentano un cambiamento significativo delle condizioni che hanno consentito il pagamento:

(a)gli elementi che hanno portato alla realizzazione degli impegni di riforma sono stati cancellati; o

(b)gli elementi che hanno portato alla realizzazione degli impegni di riforma sono stati modificati significativamente da altre misure.

3.La Commissione adotta una decisione sul rimborso dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. 

Articolo 17
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sugli impegni di riforma
 

1.La Commissione trasmette senza indebiti ritardi gli impegni di riforma di cui all’articolo 12 al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.Qualora lo Stato membro interessato abbia dato il consenso, la Commissione può svolgere attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione con riferimento al sostegno finanziario previsto per il pacchetto di impegni di riforma.

CAPO III
Strumento di assistenza tecnica

Articolo 18
Azioni ammissibili all’assistenza tecnica

Conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), lo strumento di assistenza tecnica finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:

(a)consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche, formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;

(b)messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all’occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(c)sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto a tutti i livelli di governance, anche, se del caso, contribuendo al conferimento di poteri e responsabilità alla società civile, in particolare mediante:

i)seminari, conferenze e workshop;

ii)visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti; e

iii)azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;

(d)raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(e)organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

(f)sviluppo di capacità informatiche: consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, nonché consulenze in materia di programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici;

(g)studi, ricerca, analisi e indagini, stime e valutazioni d’impatto e sviluppo e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(h)progetti di comunicazione per attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d’informazione, di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e la comunicazione attraverso le reti sociali, ove opportuno; e

(i)raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma, anche mediante lo sviluppo, la gestione e l’aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

Articolo 19
Richiesta di assistenza tecnica

1.Gli Stati membri che desiderano ricevere assistenza tecnica nell’ambito del programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione del programma di cui all’articolo 6 per i quali chiedono assistenza. La Commissione organizza inviti a presentare richieste nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica, fissando scadenze appropriate per la presentazione. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di assistenza.

2.Gli Stati membri possono presentare una richiesta di assistenza tecnica nei seguenti casi connessi a:

(a)l’attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

(b)l’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono sostegno finanziario dall’Unione nell’ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 per gli Stati membri la cui valuta è l’euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 33 per gli Stati membri la cui valuta non è l’euro;

(c)l’attuazione di riforme atte a sostenere la crescita nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni connesse con l’attuazione del diritto dell’Unione;

(d)la preparazione di una proposta di impegni di riforma e l’attuazione degli impegni di riforma assunti dagli Stati membri;

(e)l’attuazione di riforme che sono rilevanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che hanno compiuto passi dimostrabili per adottare la moneta unica entro un determinato arco di tempo.

3.Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, dell’assistenza necessaria nei singoli settori interessati, di un’analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari per l’assistenza, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata dell’assistenza da fornire e il contributo finanziario globale stimato per tale assistenza, da definire in un piano di cooperazione e di assistenza.

4.Il piano di cooperazione e di assistenza di cui al paragrafo 3 indica le misure collegate alla preparazione dell’adesione alla zona euro a norma dell’articolo 32 distintamente dalle altre azioni di assistenza tecnica. Il piano indica inoltre separatamente le misure connesse agli impegni di riforma assunti dagli Stati membri a norma degli articoli 13 e 29.

Articolo 20
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di assistenza
 

1.La Commissione trasmette senza indebiti ritardi, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2.Nonostante il disposto del paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio nelle circostanze seguenti:

(a)non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;

(b)dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle informazioni pertinenti non incide negativamente sull’attuazione delle misure di assistenza nell’ambito del programma, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nel quadro del piano di cooperazione e di assistenza.

3.La Commissione può svolgere attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione per le misure previste nei piani di cooperazione e di assistenza.

Articolo 21
Altri contributi finanziari allo strumento di assistenza tecnica

1.Oltre alla dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), punto ii), il bilancio per l’assistenza tecnica nell’ambito del programma può essere finanziato mediante contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri.

2.I contributi volontari aggiuntivi di cui al paragrafo 1 possono consistere in contributi versati a norma dell’articolo 100 del regolamento [successore del RDC], e conformemente alla procedura di cui al medesimo articolo, come indicato all’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 22
Finanziamenti complementari

Le azioni finanziate nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio dell’Unione, purché tale sostegno non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 23
Attuazione dello strumento di assistenza tecnica

1.La Commissione attua lo strumento di assistenza tecnica del programma in conformità del regolamento finanziario.

2.Le misure dello strumento di assistenza tecnica del programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri a norma dell’articolo XX del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell’Unione a favore delle azioni di cui all’articolo 19 assume la forma di:

(a)sovvenzioni;

(b)appalti pubblici;

(c)rimborso delle spese sostenute da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono l’assistenza;

(d)contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e

(e)azioni realizzate in gestione indiretta.

3.Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a)negli Stati membri;

(b)nei paesi dell´Associazione europea di libero scambio firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.

4.L’assistenza tecnica può essere fornita anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), punto ii).

5.Ai fini dell’attuazione dello strumento di assistenza tecnica del programma la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo.

I programmi di lavoro indicano l’importo assegnato allo strumento di assistenza tecnica. Essi specificano inoltre le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), punto ii), e i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

6.Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro che sfuggano al suo controllo.

La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere assistenza tecnica, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni del presente strumento per aiutare le autorità nazionali ad affrontare necessità urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono soggette solo alle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Le misure speciali hanno fine entro sei mesi e possono essere sostituite da misure di assistenza tecnica conformi alle condizioni di cui all’articolo 19.

CAPO IV
Strumento di convergenza

Articolo 24
Disposizioni generali

1.Lo strumento di convergenza per l’adesione alla zona euro è a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili di cui all’articolo 2, punto 6. Il sostegno è fornito tramite le due componenti seguenti:

(a)la componente "sostegno finanziario" e

(b)la componente "assistenza tecnica".

2.Alla componente "sostegno finanziario" si applicano le disposizioni del capo II, in combinato disposto con le disposizioni degli articoli da 25 a 29.

3.Alla componente "assistenza tecnica" si applicano le disposizioni del capo III, in combinato disposto con le disposizioni degli articoli da 30 a 32.

Sezione 1
Sostegno finanziario

Articolo 25
Riforme ammissibili

Le riforme strutturali ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dello strumento di convergenza sono le riforme che aiutano gli Stati membri ammissibili nella preparazione dell’adesione alla zona euro. Tali riforme sono volte ad affrontare sfide individuate nell’ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. 

Articolo 26
Contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri

L’allegato X prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i). Tale contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro ammissibile secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro, e si applica per ciascuna delle fasi di assegnazione e ciascun invito a presentare impegni di riforma di cui all’articolo 10.

Senza pregiudizio dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, tale contributo finanziario massimo è disponibile a fini di assegnazione a ciascuno Stato membro ammissibile, in tutto o in parte, in ogni fase del processo di assegnazione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, e rappresenta un contributo supplementare che si aggiunge al contributo finanziario di cui all’articolo 9, ed è concesso in cambio di ulteriori riforme intraprese dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 25.

Articolo 27
Proposta di impegni di riforma

1.Lo Stato membro ammissibile presenta una proposta di impegni di riforma nell’ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza conformemente all’articolo 11.

2.La proposta di impegni di riforma di cui al paragrafo 1 espone le riforme che sono considerate importanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro da parte dello Stato membro ammissibile e fa riferimento alla lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

Tale proposta non riguarda le riforme già proposte o già finanziate nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui al capo II.

3.La Commissione valuta le proposte di impegni di riforma presentate nell’ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza conformemente all’articolo 11. Inoltre la Commissione valuta la rilevanza della proposta di impegni di riforma per la preparazione dell’adesione alla zona euro.

Articolo 28
Decisione della Commissione

1.La Commissione adotta una decisione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, che prevede gli stessi elementi di cui al suddetto articolo in relazione agli impegni di riforma assunti dallo Stato membro ammissibile che sono importanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro. Tale decisione fa altresì riferimento alla lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

2.Il contributo finanziario indicato nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, è determinato secondo gli stessi criteri specificati in tale articolo e conformemente al criterio aggiuntivo di cui all’articolo 27, paragrafo 3. Esso rappresenta un contributo distinto rispetto al contributo finanziario concesso nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme ed è assegnato in cambio di riforme che sono importanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro e sono realizzate dallo Stato membro interessato.

Articolo 29
Finanziamenti complementari

Le riforme che sono finanziate nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme a norma del capo II non sono finanziate nell’ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza.

Sezione 2
Assistenza tecnica

Articolo 30
Azioni ammissibili

In linea con gli obiettivi di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), lo strumento di convergenza può finanziare azioni e attività, in conformità dell’articolo 18, che sostengono le riforme che aiutano gli Stati membri ammissibili nella loro preparazione dell’adesione alla zona euro.

Articolo 31
Richiesta di assistenza tecnica

1.Lo Stato membro ammissibile presenta una richiesta di assistenza tecnica nel quadro dello strumento di convergenza in conformità dell’articolo 19. La richiesta fa altresì riferimento alla lettera formale del governo dello Stato membro interessato alla Commissione che afferma il suo chiaro impegno ad aderire alla zona euro entro un termine ragionevole e definito e che contiene una tabella di marcia credibile, previa consultazione della Commissione, per l’attuazione di misure concrete ai fini del buon esito della partecipazione alla zona euro, compresi passi per assicurare il pieno allineamento della sua legislazione nazionale ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione (compresa l’Unione bancaria).

2.Le richieste di assistenza tecnica indicano se sono rilevanti per la preparazione dell’adesione alla zona euro ai sensi dell’articolo 30, fornendo un’adeguata giustificazione.

3.La Commissione esamina le richieste di assistenza tecnica nell’ambito dello strumento di convergenza separatamente dalle altre richieste di assistenza tecnica. Nell’effettuare la sua analisi conformemente all’articolo 19, la Commissione considera altresì la rilevanza della richiesta per la preparazione dell’adesione alla zona euro.

4.Il piano di cooperazione e di assistenza di cui all’articolo 19, paragrafo 3, indica le misure collegate alla preparazione dell’adesione alla zona euro distintamente dalle altre azioni di assistenza tecnica.

Articolo 32
Attuazione dell’assistenza tecnica

I programmi di lavoro di cui all’articolo 23, paragrafo 5, prevedono anche l’assegnazione di assistenza tecnica agli Stati membri ammissibili in relazione alle riforme che li aiutano nella preparazione dell’adesione alla zona euro. Essi specificano inoltre le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

CAPO V
Complementarità, sorveglianza e valutazione

Articolo 33
Coordinamento e complementarità

1.Nell’ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il programma e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:

(a)garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell´Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

(b)ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

(c)garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione a livello dell’Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell’ambito di ciascuno degli strumenti previsti dal presente regolamento.

2.La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 34
Sorveglianza dell’attuazione

1.La Commissione sorveglia l’attuazione del programma e misura il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi e ai fini della sorveglianza e della valutazione del programma per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sono fissati nell’allegato III per ogni strumento del programma. La sorveglianza dell’attuazione è mirata e proporzionata alle attività svolte nel quadro dei diversi strumenti del programma.

2.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

Articolo 35
Relazione annuale

1.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all’attuazione del programma.

2.Per quanto riguarda le attività di sostegno finanziario, la relazione annuale comprende informazioni sui progressi compiuti in materia di impegni di riforma da parte degli Stati membri interessati nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme. La relazione annuale include altresì informazioni equivalenti sull’attuazione della componente "sostegno finanziario" nell’ambito dello strumento di convergenza.

Per riferire sulle attività di sostegno finanziario di cui al primo comma, la Commissione può utilizzare il contenuto dei documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo, ove appropriato.

3.In relazione all’attività di assistenza tecnica, la relazione annuale include informazioni su:

(a)richieste di assistenza presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 19, paragrafo 1;

(b)analisi dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 2, per esaminare le richieste di assistenza presentate dagli Stati membri;

(c)piani di cooperazione e di assistenza di cui all’articolo 19, paragrafo 3; e

(d)misure speciali adottate in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 6.

4.In relazione alle attività di assistenza tecnica, la relazione annuale comprende gli stessi elementi di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda l’attuazione della componente "assistenza tecnica" nell’ambito dello strumento di convergenza.

Articolo 36
Valutazione del programma

1.La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente intermedia del programma non più di quattro anni dopo l’inizio dell’attuazione del programma e una relazione di valutazione indipendente ex post del programma non più di quattro anni dopo la fine del periodo di cui all’articolo 1.

2.La valutazione riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, lo strumento di assistenza tecnica e lo strumento di convergenza.

3.La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del programma, l’efficienza nell’uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del programma. Essa esamina inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.

4.La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del programma e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 37
Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate rivolte a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 38

Disposizione transitoria

1.Le azioni ed attività di assistenza tecnica avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.

2.La dotazione finanziaria del programma di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e lettera c), punto ii), può coprire anche le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di sorveglianza, comunicazione e valutazione, richieste ai sensi del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, relative alla gestione di azioni non completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster del programma)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazioni della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e relazioni

2.2.Sistema di gestione e controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DALLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme per il periodo 2021-2027

1.2.Settore/settori interessati (cluster del programma)

Affari economici e finanziari

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 34  

 la proroga di un’azione esistente 

 una fusione o reindirizzamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazioni della proposta/iniziativa

1.4.1.Requisiti da soddisfare a breve o lungo termine, comprensivi di un calendario dettagliato per l’attuazione dell’iniziativa

Le riforme strutturali sono cambiamenti che modificano, in modo duraturo, la struttura di un’economia o il quadro istituzionale e normativo entro il quale le imprese e le persone operano. Se accuratamente scelte e attuate, le riforme strutturali possono accelerare il processo di convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri, sia all’interno che all’esterno della zona euro, e rafforzare la resilienza delle loro economie. Ciò è considerato atto a portare a una maggiore prosperità e a un funzionamento stabile e regolare dell’Unione economica e monetaria (UEM) nel suo insieme.

Sebbene le riforme strutturali mirino a rafforzare la competitività di un’economia, la crescita potenziale e la resilienza economica e sociale, i benefici si concretizzano il più delle volte solo nel lungo termine, mentre i relativi costi economici, sociali e politici spesso vanno sostenuti a breve termine. Per questo motivo, i governi nazionali possono decidere di astenersi dall’attuazione di determinate riforme. L’esperienza dell’attuazione del meccanismo di coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del semestre europeo dimostra come l’attuazione delle riforme sia ancora lenta e disomogenea tra gli Stati membri, con impatti negativi sulla convergenza e la resilienza delle economie degli Stati membri dell’UE e, pertanto, dell’Unione nel suo insieme.

In questo contesto, la Commissione propone un nuovo programma di sostegno alle riforme (il programma), comprensivo di tre strumenti distinti e complementari: (i) lo strumento per la realizzazione delle riforme; (ii) un programma di follow-up dell’SRSP, sotto forma di strumento di assistenza tecnica; e (iii) uno strumento di convergenza, per fornire sostegno specifico e mirato agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che abbiano compiuto passi dimostrabili per l’adesione alla zona euro entro un determinato arco di tempo. Il programma mira pertanto a sostenere i governi e le autorità degli Stati Membri, su richiesta o mediante proposta di impegni di riforma, negli sforzi compiuti per progettare e attuare riforme strutturali a sostegno della crescita. In questo modo, intende contribuire all’obiettivo generale di rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione. A tal fine, il programma dovrebbe fornire incentivi finanziari destinati al completamento di riforme di natura strutturale e di assistenza tecnica che rafforzino la capacità amministrativa degli Stati membri di fronte alle sfide affrontate dalle istituzioni, dalla governance, dalla pubblica amministrazione e dai settori economici e sociali.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell’intervento dell’Unione" si intende il valore risultante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante)

Il nuovo programma di sostegno alle riforme offrirà a tutti gli Stati membri dell’UE una combinazione unica di strumenti volti a massimizzare l’impatto a livello dell’Unione. Il suo principale valore aggiunto consiste nel carattere volontario e nella promozione della titolarità delle riforme per gli Stati membri.

Lo strumento per la realizzazione delle riforme è una risposta diretta alla debole attuazione delle riforme strutturali a livello nazione e a un divario individuato nell’attuale sistema di governance economica dell’UE. Sebbene l’attuazione di riforme strutturali negli Stati membri rimanga di competenza nazionale, l’azione a livello dell’UE fornirà un incentivo a superare l’esitazione politica e a intraprendere le riforme (che potrebbero essere in parte correlate ai costi finanziari o politici a breve termine). Il programma mira a fornire un sostegno finanziario concreto per l’attuazione delle riforme individuate nel processo del semestre europeo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà.

Lo strumento di assistenza tecnica (e la componente "assistenza tecnica" dello strumento di convergenza) continuerà a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri attraverso una rete di competenze a livello dell’Unione, a beneficio di tutti gli Stati membri che richiederanno questo tipo di sostegno e promuoveranno la fiducia reciproca e un’ulteriore cooperazione con la Commissione.

La componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza, destinata agli Stati membri che abbiano compiuto passi dimostrabili verso l’adozione della moneta unica entro un determinato arco di tempo, mirerà a rafforzare la resilienza di queste economie nel loro percorso di adesione alla zona euro, nonché la resilienza della zona euro nel suo insieme, generando effetti positivi transfrontalieri e/o ripercussioni positive per la zona euro e l’Unione nel suo insieme.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex post)

Sebbene l’attuazione di riforme strutturali negli Stati membri rimanga di competenza nazionale, questi anni di crisi hanno mostrato come, a causa dei profondi legami tra le economie degli Stati membri, gli sforzi di riforma non possano essere ritenuti una questione puramente nazionale. Il coordinamento delle politiche economiche è stato rafforzato nel contesto del semestre europeo, ma l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese finora è stata disomogenea tra gli Stati membri. Il programma fornirà un sostegno supplementare all’attuazione delle riforme individuate nell’ambito del semestre europeo. Ciò facendo, contribuirà alla stabilità macroeconomica e alla resilienza economica e sociale degli Stati membri. Pertanto, il suo impatto non sarà avvertito soltanto a livello nazionale ma avrà ripercussioni positive sull’Unione nel suo insieme.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Lo strumento di assistenza tecnica è una continuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali 2017-2020 esistente, entrato in vigore il 20 maggio 2017. L’attuazione dell’SRSP ha avuto inizio nel settembre 2017 con l’adozione del programma di lavoro annuale 2017 ed è stata portata avanti con l’adozione del programma di lavoro annuale 2018 nel marzo 2018. Sebbene, da un punto di vista normativo, sia ancora presto per avere una valutazione formale dell’SRSP, è possibile trarre alcuni insegnamenti dall’assistenza tecnica fornita alla Grecia (attraverso la Task Force per la Grecia, TFGR) e a Cipro (attraverso il Gruppo di supporto per Cipro, SGCY) nel contesto dei programmi di aggiustamento e dall’azione preparatoria per le riforme strutturali condotte nel 2016 (3 000 000 EUR). In particolare, nel caso della TFGR, la valutazione svolta nel 2014 ha confermato che il sostegno fornito sotto forma di assistenza tecnica ha contribuito in modo significativo all’attuazione del programma di riforma. In modo analogo, la relazione speciale della Corte dei conti ha concluso che, nel complesso, la TFGR ha assolto con successo il proprio mandato, fornendo assistenza tecnica pertinente in gran parte dei settori interessati da politiche pubbliche e in linea, nella maggior parte dei casi, con le condizioni del programma di aggiustamento economico.

Sebbene, come menzionato in precedenza, la recente attuazione dell’azione preparatoria (i lavori sul campo siano stati ultimati da poco) e la recente adozione dell’SRSP rendano difficile fornire un’analisi a livello di prestazioni e impatto, è tuttavia possibile trarre alcune conclusioni preliminari:

   Il programma colma un divario nell’attuazione delle riforme strutturali sostenendo gli Stati membri nelle diverse fasi del processo di riforma;

   La partecipazione al programma comporta costi amministrativi piuttosto ridotti rispetto ad altri programmi dell’Unione e il sostegno può essere erogato in tempi relativamente brevi;

   L’SRSP contribuisce in modo significativo a un’attuazione coerente delle priorità strategiche dell’Unione;

   Le azioni dell’SRSP contribuiscono frequentemente allo sviluppo e all’attuazione di soluzioni volte ad affrontare problemi transfrontalieri e sfide a livello dell’Unione;

   In alcuni casi, il sostegno ha anche consentito di usufruire di finanziamenti concessi da altri programmi dell’Unione, contribuendo a una miglior elaborazione e attuazione dei progetti nell’ambito dei fondi dell’Unione;

   Gli Stati membri hanno dimostrato di apprezzare particolarmente la condivisione delle competenze con altri Stati membri o esperti; e

   Il carattere volontario della partecipazione al programma e la natura consensuale della cooperazione nel corso dell’intero processo di sostegno contribuiscono a sviluppare la fiducia reciproca e a promuovere la cooperazione.…]

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma è coerente e mira a rafforzare il coordinamento delle politiche attuato nell’ambito del semestre europeo. Al contempo, è coerente con lo strumento per i progetti di investimento dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi dell’Unione) e con gli altri programmi dell’Unione e consentirà di usufruire dei fondi dell’Unione. Inoltre, il programma si basa sull’esperienza attuale dell’SRSP.

La Commissione continuerà a garantire che le azioni proposte nell’ambito del programma siano complementari e non si sovrappongano ad altri programmi e fondi dell’Unione (ivi compresi i fondi dell’Unione). Il coordinamento continuerà ad essere garantito nel contesto della gestione interna del lavoro (attraverso un meccanismo di coordinamento analogo al meccanismo di coordinamento già esistente per l’assistenza tecnica nell’ambito dell’SRSP, che coinvolge i rappresentanti dei servizi più interessati), insieme agli Stati membri (la decisione di fornire sostegno a uno Stato membro terrà conto, tra l’altro, delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai programmi e dai fondi dell’Unione).

La caratteristica per la quale le riforme che beneficiano dei contributi finanziari del programma debbano essere individuate nel contesto dell’attuale processo del semestre europeo consentirà di garantire l’addizionalità ed evitare che il programma di sostegno alle riforme sostenga riforme che sarebbero state attuate in ogni caso. Inoltre, il monitoraggio dell’attuazione di tali riforme nell’ambito del semestre europeo fornirà ulteriori garanzie in proposito.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore dal 2021 al 2027

   Incidenza finanziaria dal YYYY al YYYY per gli stanziamenti di impegno e dal YYYY al YYYY per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY,

successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 35  

Gestione diretta ad opera della Commissione attraverso

i suoi servizi, ivi compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o agli organismi da essi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentino sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentino sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta prevede obblighi di sorveglianza e valutazione. Verrà monitorato il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base degli indicatori definiti nella proposta. La Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del programma.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione ex post.

La relazione di valutazione intermedia includerà informazioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi del programma, nonché la sua efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e sul valore aggiunto dell’UE. Valuterà, inoltre, se gli obiettivi e le azioni continuano ad essere pertinenti. La relazione di valutazione ex post consisterà in una valutazione complessiva del programma e includerà informazioni sul suo impatto a lungo termine.

2.2.Sistema di gestione e controllo

2.2.1.Giustificazione delle modalità di gestione, dei meccanismi di attuazione dei finanziamenti, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta

Il programma può essere attuato direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri a norma dell’articolo 58 del regolamento finanziario (futuro articolo 62, paragrafo 1, lettera c)).

Relativamente all’assistenza tecnica, il programma si basa sull’esperienza dell’SRSP, con una gestione diretta e indiretta che ha dato prova della propria semplicità amministrativa. Allo scopo di garantire e mantenere la coerenza di un singolo quadro per tutti e tre gli strumenti, la gestione diretta appare come l’opzione più idonea. Ove opportuno, alla luce degli obiettivi politici e tenendo conto anche degli obiettivi di controllo, si farà ricorso anche alla gestione indiretta con organizzazioni internazionali.

La gestione diretta è un mezzo ritenuto adeguato anche per fornire contributi finanziari nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme (nonché dello strumento di convergenza), concepito come un “meccanismo di incentivazione” che consiste nel trasferimento di fondi ai bilanci degli Stati membri non vincolati ai costi. La gestione diretta consentirà la necessaria interazione attiva tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione e attuazione degli impegni di riforma. Inoltre, consentirà una maggior trasparenza, semplicità e rapidità delle procedure. Il carattere non collegato ai costi del contributo finanziario porterà a una maggior efficienza e a una semplificazione della gestione finanziaria.

La strategia di controllo (dettagli forniti al punto 2.2.2) è ritenuta appropriata ed equilibrata per affrontare, da un lato, il rischio tradizionale connesso alla gestione diretta o indiretta di progetti di azione da parte della Commissione (appalti e sovvenzioni, come illustrato al punto 2.2.2) e, dall’altro, al contributo finanziario non legato ai costi (per lo strumento finanziario), in cui i rischi di transazione sono inferiori.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e i sistemi di controllo interno previsti per attenuarli

I principali rischi individuati sono i seguenti:

1) Per lo strumento per la realizzazione delle riforme (anche nell’ambito dello strumento di convergenza):

Rischio che gli impegni di riforma non siano realizzati in misura soddisfacente;

Rischi legati a una formulazione poco chiara dei target e degli indicatori nell’atto di esecuzione;

Rischi di valutazione scorretta o di ritardi nella valutazione riguardante il soddisfacente completamente delle riforme; e

Rischi legati al potenziale annullamento dell’importo dei contributi finanziari.

Le misure previste per attenuare tali rischi sono le seguenti:

Il sistema di controllo sarà basato su una valutazione approfondita del grado di adempimento degli impegni di riforma. Pertanto, vista la natura dei contributi finanziari non collegati ai costi, il rischio associato alle transazioni dovrebbe essere estremamente basso.

2) Per lo strumento di assistenza tecnica (anche nell’ambito dello strumento di convergenza):

I rischi riguardano la selezione dei partner (ad esempio, istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e beneficiari finali), la fase di aggiudicazione (trasposizione dei requisiti della Commissione nella documentazione contrattuale), il monitoraggio e le transazioni finanziarie (inosservanza delle procedure prescritte dalla Commissione) e la misurazione delle prestazioni (mancato raggiungimento di target/obiettivi predefiniti).

Le misure previste per attenuare tali rischi sono le seguenti:

rispetto della procedura di valutazione stabilita prima della decisione di aggiudicazione;

verifica ex ante da parte del servizio di gestione del programma e verifica finanziaria da parte del servizio finanziario;

convalida gerarchica delle operazioni attraverso circuiti appropriati;

valutazione ex ante per l’ente incaricato (valutazione del pilastro); e

controlli ex post per affrontare le carenze sistemiche dei controlli ex ante e contribuire alla correzione degli importi indebitamente erogati.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra "costi di controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli previsti di rischio di errore (al pagamento e alla chiusura)

Sulla base delle informazioni disponibili nel piano di gestione dell’SRSS 2017 e nella relazione annuale di attività, la stima del rapporto costo-efficacia dei controlli è inferiore al 5%.

I costi relativi al personale sono stimati utilizzando approssimazioni basate sull’analisi dell’organigramma e delle descrizioni delle mansioni, mentre i costi esterni dei controlli si basano sui valori dei rispettivi contratti e pagamenti.

Considerando la modalità di gestione proposta, la valutazione del rischio e l’attenuazione dei rischi proposta, il tasso di errore previsto è basso.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio, nel quadro della strategia antifrode.

Il programma metterà in atto varie misure volte a prevenire frodi e irregolarità.

In linea con la strategia antifrode della Commissione, che copre l’intero ciclo di spesa, l’SRSS intraprenderà un piano di azione antifrode specifico per le spese previste, tenendo conto della proporzionalità e del vantaggio in termini di costi delle misure da mettere in atto. Il piano sarà basato principalmente sull’esperienza acquisita dall’applicazione dell’attuale strategia antifrode dell’SRSS.

Opportuni processi di controllo interni verranno applicati a tutti i livelli di gestione e saranno concepiti per fornire una ragionevole garanzia di conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni; tutela di beni e informazioni; adeguata gestione dei rischi legati alla legittimità e alla regolarità delle transazioni sottostanti e prevenzione, individuazione, correzione e follow up di frodi e irregolarità.

Il piano di azione antifrode descriverà il sistema dei controlli ex ante ed ex post sulla base di un sistema di bandiere rosse e specificherà le procedure a cui il personale dovrà attenersi in caso di individuazione di frodi o irregolarità. Inoltre, fornirà informazioni sugli accordi di lavoro con l’OLAF.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DALLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 2: Coesione e valori

Diss./Non diss 36 .

di paesi EFTA 37

di paesi candidati 38

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

06.01 04 01 (Spesa per il sostegno al programma di sostegno alle riforme - RSP)

Non diss.

NO

NO

NO

NO

2

06.02.01 (RSP – Strumento per la realizzazione delle riforme)

Diss.

NO

NO

NO

NO

2

06.02.02 (RSP – Assistenza tecnica operativa)

Diss.

NO

NO

NO

NO

2

06.02.03.01 (RSP - Strumento di convergenza - Componente strumento finanziario)

Diss.

NO

NO

NO

NO

2

06.02.03.02 (RSP - Strumento di convergenza - Componente assistenza tecnica operativa)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale, in cui il punto decimale è rappresentato da una virgola)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

2

Coesione e valori

DG: SRSS

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Post 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

06.02.01 (RSP – Strumento per la realizzazione delle riforme)

Impegni

(1)

1 100,000

3 208,450

4 400,16

4 125,15

3 666,040

4 583,500

916;700

22 000,000

Pagamenti

(2)

3 208,450

5 958,550

2 749,530

2 750,100

5 041,85

2 291,520

22 000,000

06.02.02 (RSP – Assistenza tecnica operativa)

Impegni

(1a)

109,039

111,221

113,445

115,714

118,029

120,390

122,162

810,000

Pagamenti

(2 a)

57,173

84,200

96,335

100,860

103,812

106,413

102,037

159,170

810,000

06.02.03.01 (RSP - Strumento di convergenza - Componente strumento finanziario)

Impegni

(1b)

100,000

291,550

399,840

374,850

333,960

416,500

83,300

2 000,000

Pagamenti

(2b)

291,550

541,450

250,470

249,150

458,150

208,480

2 000,000

06.02.03.02 (RSP -Convergence Facility - Operational Technical support component)

Impegni

(1c)

18,847

19,224

19,608

20,000

20,400

20,807

21,114

140,000

Pagamenti

(2c)

10,890

16,039

18,350

19,211

19,773

20,268

19,436

16,033

140,000



Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 39  

06.01 04 01 (Spesa per il sostegno al programma di sostegno alle riforme - RSP)

(3)

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,432

7,541

50,000

TOTALE degli stanziamenti
DG SRSS

Impegni

=1+1a +3

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Pagamenti

=2+2a

+3

74,794

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1 327,886

3 630, 445

4 933,053

4 635, 714

4 138,429

5 141,197

1 143,276

24 950,000

Pagamenti

(5)

68,063

100,239

3 614,685

6 620,071

3 123,585

3 126,681

5 621,473

2 675,203

24 950,000

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

6,731

6,865

7,003

7,1430

7,285

7,432

7,541

50,000

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Pagamenti

=5+ 6

74,063

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000

Se più di una rubrica è interessata dalla proposta/iniziativa:

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Pagamenti

=5+ 6

74,794

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale, in cui il punto decimale è rappresentato da una virgola)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

DG: SRSS

• Risorse umane

31,750

34,710

37,723

37,723

37,723

37,723

37,723

255,075

• Altre spese amministrative

2,500

2,700

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

20,200

TOTALE DG SRSS

Stanziamenti

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275



Mio EUR (al terzo decimale, in cui il punto decimale è rappresentato da una virgola)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

1 368,867

3 674,720

4 980,779

4 683,580

4 186,437

5 189,352

1 191,540

25 275,275

Pagamenti

109,044

144,514

3 662,411

6 667,937

3 171,593

3 174,836

5 669,737

2 675,203

25 275,275

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come illustrato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale, in cui il punto decimale è rappresentato da una virgola)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Post 2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

31,750

34,710

37,723

37,723

37,723

37,723

37,723

255,075

Altre spese amministrative

2,500

2,700

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

20,200

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale 

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275

Esclusa la RUBRICA 7 40
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,432

7,510

50,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale 

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,430

7,541

50,000

TOTALE

40,981

44,275

47,726

47,866

48,008

48,155

48,264

325,275

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa sarà coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale allocazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come illustrato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

196

214

233

233

233

233

233

233

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 41

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

49

54

58

58

58

58

58

58

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  42

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

245

268

291

291

291

291

291

291

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale allocazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari a: a) esaminare gli impegni di riforma, b) analizzare l’adempimento degli impegni di riforma; c) esaminare le richieste degli Stati membri e gestire i relativi progetti d) svolgere la gestione finanziaria e contrattuale del programma e, in particolare:

·Valutare quanto presentato dagli Stati membri e preparare i relativi atti giuridici, ivi compreso il coordinamento o contributo di altri servizi o esperti esterni

·Valutare l’adempimento degli impegni di riforma e preparare i relativi atti giuridici

·Portare avanti le comunicazioni, le relazioni e le negoziazioni con il Parlamento europeo, il Consiglio e altre istituzioni dell’UE sul programma nel suo insieme

·Interagire con gli Stati membri e altri soggetti interessati (tra l’altro, sullo stato degli impegni di riforma); interagire nell’ambito del semestre europeo

·Organizzare procedure e preparare i relativi atti giuridici riguardanti la sospensione e l’annullamento dei pagamenti e il recupero dei fondi, organizzare gli inviti a presentare proposte per gli Stati membri, ecc.

·Preparare programmi di lavoro/decisioni di finanziamento e definire le priorità

·Gestire le procedure contrattuali

·Comunicare con le parti interessate su questioni contrattuali e finanziarie

·Preparare e organizzare le riunioni del gruppo ad alto livello con le DG interessate, gli Stati membri e le altre parti interessate

·Gestire i progetti: elaborazione, attuazione e follow up dei progetti e gestione degli aspetti contrattuali e finanziari: impegno, pagamento, ordine di recupero, ecc.

·Eseguire i controlli

·Gestire gli strumenti informatici

·Contribuire alla procedura DAS annuale e assicurare il relativo follow-up. Assicurare la sorveglianza e la presentazione di relazioni sulla realizzazione degli obiettivi, anche nell’ambito del processo di bilancio, del piano di gestione, della revisione intermedia, delle relazioni annuali di attività (AAR) e delle relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS).

Personale esterno

Fornire assistenza alle mansioni finanziarie e amministrative.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede i cofinanziamenti da terzi indicati di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

    sulle entrate varie

indicare se le entrate sono assegnate alle linee di spesa

   

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 43

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad esempio, il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea. Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione. COM (2017) 822 final
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio. Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020. COM(2018) 98 final
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. SWD(2018) 171 final
(4)    GU C , , p. .
(5)    Documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria. COM(2017) 291, 31 maggio 2017
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea. Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione. COM (2017) 822 final
(7)    Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1)
(8)    Allegato alla decisione di esecuzione della Commissione sull’adozione del programma di lavoro per il 2017 e sul finanziamento del programma di sostegno alle riforme strutturali, che abroga la decisione C(2017)3093, 2017, C(2017)5780 final
(9)    Allegato alla decisione di esecuzione della Commissione sull’adozione del programma di lavoro per il 2017 e sul finanziamento del programma di sostegno alle riforme strutturali, 2018, C(2018) 1358 final
(10)    Alvarez & Marsal Taxand, Adam Smith International, "VC/2014/0002 "Preliminary Evaluation of the Technical Assistance provided to Greece in 2011-2013 in the areas of Tax Administration and Central Administration Reform", 2014
(11)    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio riguardante il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri, COM/2017/0826 final - 2017/0336 (COD)
(12)

    http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=it

(13)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (GU L 123, del 12.5.2016, pag. 1–14)
(14)    GU C , , p. .
(15)    GU C , , p. .
(16)    GU C , , p. .
(17)    GU C , , p.
(18)    GU C , , p.
(19)    Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1)
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea. Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione. COM (2017) 822 final
(21)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (GU L 123, del 12.5.2016, pag. 1–14)
(22)    GU C , , p. .
(23)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)
(24)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, 23.12.95, pag. 1)
(25)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 2)
(26)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1)
(27)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198, del 28.7.2017, pag. 29)
(28)    Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(29)    GU C del , pag. .
(30)    Regolamento (UE) n. 1176/2011 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(31)    Decisione 2000/604/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 28).
(32)    Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1)
(33)    Regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1)
(34)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b) del regolamento finanziario.
(35)    I dettagli relativi alle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(36)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(37)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(38)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(39)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. Le spese possono inoltre coprire, per ciascuno dei tre strumenti di cui all’articolo 3, i costi di altre attività di sostegno quali il controllo della qualità e il monitoraggio dei progetti di assistenza tecnica sul territorio, nonché i costi della consulenza tra pari, esperti e gruppi di esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme strutturali (articolo 7, paragrafo 3); queste spese rappresentano 50 milioni di EUR, ovvero lo 0,2% dell’RSP (20 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio 06.02.02 e 30 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio 06.02.03.02).
(40)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(41)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(42)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(43)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, vale a dire gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.

Bruxelles,31.5.2018

COM(2018) 391 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di sostegno alle riforme

{SEC(2018) 280 final}
{SWD(2018) 310 final}
{SWD(2018) 311 final}


ALLEGATO I

Calcolo del contributo finanziario massimo per ciascuno Stato membro

Il presente allegato illustra la metodologia di calcolo del contributo finanziario massimo a disposizione di ciascuno Stato membro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 9 e del contributo finanziario massimo a disposizione di ciascuno Stato membro nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza di cui all’articolo 26.

Strumento per la realizzazione delle riforme

Il contributo finanziario massimo per uno Stato membro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme è definito come segue:

dove:

FS (sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a); e

il criterio di ripartizione dello Stato membro i, αi, è definito come:

è la popolazione totale del paese i,

è la popolazione totale dei 27 Stati membri dell’UE.

Applicando questa formula si ottengono la quota e l’importo del contributo finanziario massimo nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme indicati di seguito, che vengono messi a disposizione di ogni Stato membro in ciascuna fase e in ciascun invito a presentare proposte del processo di assegnazione di cui all’articolo 10:

Componente “sostegno finanziario” nell’ambito dello strumento di convergenza

Il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza di cui all’articolo 26 è determinato in base al rapporto tra il criterio di ripartizione di ciascuno Stato membro potenziale aderente alla zona euro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme e il totale dei criteri di ripartizione di tutti gli Stati membri potenziali aderenti alla zona euro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme, e nello specifico:

il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza per lo Stato membro i è:

dove CF (la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza) è la dotazione finanziaria disponibile nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere c), punto i);

e

Ne risultano le quote e gli importi per il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza indicati di seguito:



Appendice: adeguamento proporzionale del contributo finanziario (articolo 10, paragrafo 5)

La presente appendice illustra il metodo per determinare il contributo finanziario assegnato agli Stati membri nel caso in cui l’importo rimanente della dotazione complessiva disponibile nell’ambito di un invito a presentare proposte organizzato dopo lo scadere dei primi 20 mesi non sia sufficiente a coprire i contributi finanziari a favore degli Stati membri che hanno presentato una proposta (nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme o della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza).

In tal caso, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro i viene calcolato come segue:

dove FCi è il contributo finanziario destinato allo Stato membro i stabilito in funzione dei criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 2, ed è definito come segue:

e γ è il fattore di adeguamento, definito come:

dove i si riferisce a qualunque Stato membro che ha presentato una proposta nell’ambito dell’invito.

Il contributo finanziario FCi corrisponderà a:

·quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme risponde pienamente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, e beneficia pertanto del contributo finanziario massimo;

·quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme risponde in misura soddisfacente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, e beneficia pertanto di metà del contributo finanziario massimo;

·quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza risponde pienamente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, e all’articolo 27, paragrafo 3, e beneficia pertanto del contributo finanziario massimo; o

·quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza risponde in misura soddisfacente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, e all’articolo 27, paragrafo 3, e beneficia pertanto di metà del contributo finanziario massimo.



ALLEGATO II

Orientamenti per la valutazione

1. Ambito di applicazione

Lo scopo dei presenti orientamenti è quello di fornire alla Commissione, insieme al presente regolamento, una base per valutare in modo trasparente ed equo le proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e determinare il contributo finanziario in conformità agli obiettivi e altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento quando essa applica lo strumento per la realizzazione delle riforme e la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza. In particolare, gli orientamenti fungono da base per l’applicazione dei criteri di valutazione e per la determinazione del contributo finanziario di cui rispettivamente all’articolo 11, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 28.

Gli orientamenti non si applicano dunque né allo strumento di assistenza tecnica né alla componente “assistenza tecnica” dello strumento di convergenza, e di conseguenza nemmeno alla valutazione delle richieste di assistenza tecnica di cui agli articoli 19 e 31.

Gli orientamenti per la valutazione hanno lo scopo di:

(a) fornire ulteriori linee guida in merito al processo di valutazione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri;

(b) fornire ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione e fissare un sistema di rating, per assicurare la trasparenza e l’equità del processo; e

(c) stabilire il collegamento tra la valutazione operata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la determinazione del contributo finanziario che sarà indicato nella decisione della Commissione relativa agli impegni di riforma selezionati.

Gli orientamenti costituiscono uno strumento atto a semplificare la valutazione da parte della Commissione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e a garantire che lo strumento per la realizzazione delle riforme e la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza offrano degli incentivi finanziari per l’attuazione di riforme rilevanti e ad alto valore aggiunto, garantendo al contempo un equo trattamento tra gli Stati membri.

2. Processo

In conformità con l’articolo 11, uno Stato membro che desidera beneficiare di un sostegno nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme presenta alla Commissione una proposta di impegni di riforma. La proposta deve essere debitamente motivata e giustificata, e contenere tutti gli elementi specificati all’articolo 11, paragrafo 3. Allo scopo di preparare proposte di impegni di riforma di elevata qualità, la Commissione può organizzare consulenze inter pares per consentire allo Stato membro interessato di beneficiare dell’esperienza degli altri Stati membri prima di presentare la proposta.

La Commissione effettua il processo di valutazione in collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può presentare osservazioni o richiedere informazioni aggiuntive. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni aggiuntive richieste e può rivedere la proposta, se necessario, prima della sua presentazione ufficiale. La Commissione tiene in considerazione le motivazioni e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato e tutte le altre informazioni pertinenti.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione effettua la valutazione e adotta una decisione per mezzo di un atto di esecuzione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della proposta di impegni di riforma da parte dello Stato membro interessato.

Per valutare le proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Indipendentemente dalla valutazione effettuata dalla Commissione, il Comitato di politica economica istituito con decisione 2000/604/CE del Consiglio 1 può a sua volta esprimere il suo parere in merito alle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri.

La decisione della Commissione contiene gli impegni di riforma che dovranno essere attuati dallo Stato membro, ivi inclusi target intermedi e finali. Stabilisce il periodo di attuazione degli impegni di riforma, che non dovrà superare i tre anni dall’adozione della decisione. Definisce inoltre le modalità dettagliate e il calendario per la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro interessato nell’ambito del processo del semestre europeo e gli indicatori pertinenti riferiti al raggiungimento dei target intermedi e finali nonché le modalità di accesso della Commissione ai dati pertinenti. Infine, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la decisione della Commissione stabilisce il contributo finanziario da destinare agli impegni di riforma selezionati.

3. Criteri di valutazione

A norma dell’articolo 11, paragrafo 7, la Commissione valuta la natura e l’importanza della proposta di impegni di riforma tenendo in considerazione i seguenti criteri:

(a)se gli impegni di riforma:

(1)siano considerati atti ad affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo, e in particolare:

nelle raccomandazioni specifiche per paese e in altri documenti del semestre europeo pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione; o

nella procedura per gli squilibri macroeconomici se applicabile;

(2)rappresentino un pacchetto complessivo di riforme;

(3)siano considerati atti a rafforzare la performance e la resilienza dell’economia dello Stato membro interessato;

(4)siano considerati atti ad avere, tramite la loro attuazione, un impatto duraturo, anche rafforzando le capacità dello Stato membro interessato a livello istituzionale e amministrativo;

   e

(b)se le modalità interne proposte dagli Stati membri interessati siano considerate atte a garantire un’attuazione efficace degli impegni di riforma, ivi compresi i target intermedi e finali e i relativi indicatori, in un periodo massimo di tre anni.

A seguito del processo di valutazione, la Commissione attribuisce un rating alle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri in funzione di ciascuno dei criteri di valutazione di cui all’articolo 11, paragrafo 7, allo scopo di valutare la natura e l’importanza delle proposte nell’ambito dello strumento di sostegno finanziario e con l’obiettivo di definire il contributo finanziario da assegnare in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2.

Per semplificare il processo e renderlo più efficiente, per ciascun criterio il sistema di valutazione prevede l’attribuzione di un rating da A a C, come specificato di seguito:

3.1 Gli impegni di riforma sono considerati atti ad affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate nell’ambito delle raccomandazioni specifiche per paese;

o

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate in altri documenti pertinenti del semestre europeo ufficialmente adottati dalla Commissione;

o

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;

e

- le riforme di cui alla proposta di impegni di riforma sono considerate atte ad affrontare efficacemente le sfide individuate nella misura in cui, dopo il completamento di dette riforme, tali sfide sarebbero considerate risolte nel contesto del processo del semestre europeo.

Rating

A – In ampia misura e con elevata efficacia

B – In misura media e con media efficacia

C – In misura scarsa e con scarsa efficacia

3.2 Gli impegni di riforma rappresentano un pacchetto complessivo di riforme

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare una serie di sfide tra loro correlate che riguardano lo Stato membro (portata);

e

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide cruciali per il funzionamento dell’economia dello Stato membro (rilevanza).

Rating

A - La portata e la rilevanza sono elevate: gli impegni di riforma mirano ad affrontare varie sfide indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese o nella procedura per gli squilibri macroeconomici

B - La portata e la rilevanza sono medie: gli impegni di riforma mirano ad affrontare diverse sfide indicate in documenti pertinenti del semestre europeo adottati ufficialmente dalla Commissione

C - La portata e la rilevanza sono scarse: nessuno dei casi precedenti

3.3 Gli impegni di riforma sono considerati atti a rafforzare la performance e la resilienza dell’economia dello Stato membro interessato

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- la proposta di impegni di riforma mira a migliorare strutturalmente la performance dell’economia dello Stato membro;

e

- la proposta di impegni di riforma mira a ridurre la vulnerabilità dell’economia dello Stato membro agli shock;

o

- la proposta di impegni di riforma mira a potenziare la capacità delle strutture economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e resistere agli shock.

Rating

A – Impatto atteso elevato sulla performance e resilienza

B – Impatto atteso medio sulla performance e resilienza

C – Impatto atteso basso sulla performance e resilienza

3.4 L’attuazione delle riforme è considerata atta ad avere un impatto duraturo, ove rilevante rafforzando la capacità amministrativa e istituzionale

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- l’attuazione delle riforme proposte è considerata atta ad introdurre un cambiamento strutturale nell’amministrazione o nelle istituzioni interessate;

o

- l’attuazione delle riforme proposte è considerata atta ad introdurre un cambiamento strutturale nelle politiche correlate;

e

- il rafforzamento della capacità amministrativa è in grado di assicurare un impatto duraturo.

Rating

A – In larga misura

B – In misura moderata

C – In misura scarsa

3.5 Le modalità interne proposte dagli Stati membri, ivi compresi i target intermedi e finali e i relativi indicatori, sono considerate atte a garantire un’attuazione efficace degli impegni di riforma in un periodo massimo di tre anni

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- nello Stato membro è presente una struttura incaricata di: (i) attuare gli impegni di riforma; (ii) sorvegliare lo stato di avanzamento in riferimento ai target intermedi e finali; e (iii) comunicare le informazioni;

e

- i target intermedi e finali proposti sono chiari e realistici e gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e solidi;

e

- le modalità interne generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l’attuazione degli impegni di riforma sono credibili.

Rating

A – Modalità interne idonee a garantire un’attuazione efficace

B – Modalità interne minime per garantire un’attuazione efficace

C – Modalità interne insufficienti a garantire un’attuazione efficace

4. Determinazione del contributo finanziario nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione stabilisce il contributo finanziario tenendo in considerazione la natura e l’importanza delle riforme proposte dallo Stato membro interessato in funzione della valutazione effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7. A tal fine applica i seguenti criteri:

(a)nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponda pienamente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati “maggiori” e allo Stato membro interessato viene assegnato l’importo totale del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9;

(b)nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponda in misura soddisfacente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati “significativi” e allo Stato membro interessato viene assegnata metà del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 9;

(c)nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato non risponda in misura soddisfacente ai criteri indicati all’articolo 11, paragrafo 7, allo Stato membro interessato non viene assegnato alcun contributo finanziario.

In funzione del processo di valutazione e tenendo in considerazione i rating attribuiti, la Commissione assegna il contributo finanziario agli Stati membri come segue:

Impegni di riforma maggiori (la proposta risponde pienamente ai criteri di valutazione)

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- tutti A, o

- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C,

alla proposta di riforma sarà assegnato il contributo finanziario massimo.

Impegni di riforma significativi (la proposta risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione)

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C, o

- tutti B,

alla proposta di riforma sarà assegnata metà del contributo finanziario massimo.

Impegni di riforma insufficienti (la proposta non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione)

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- almeno un C,

alla proposta di riforma non sarà assegnato alcun contributo finanziario.

5. Criterio aggiuntivo nell’ambito dello strumento di convergenza

Nel contesto dello strumento di convergenza, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, e oltre ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7 (tra i quali la valutazione dell’impatto atteso sulla resilienza riveste un’importanza significativa ai fini della preparazione per l’adesione alla zona euro), la Commissione valuta altresì la rilevanza degli impegni di riforma proposti ai fini della preparazione dello Stato membro interessato all’adesione alla zona euro.

5.1 Rilevanza degli impegni di riforma ai fini dell’adesione alla zona euro

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

Ambito di applicazione

- la proposta di impegni di riforma risulta allineata con la tabella di marcia dello Stato membro per la preparazione all’adesione alla zona euro;

e

- la proposta di impegni di riforma è considerata atta a contribuire all’attuazione della tabella di marcia dello Stato membro per la preparazione all’adesione alla zona euro.

Rating

A – Rilevanza elevata e contributo atteso sostanziale

B – Rilevanza media e contributo atteso moderato

C – Rilevanza scarsa e contributo atteso limitato

5.2 Determinazione del contributo finanziario nell’ambito dello strumento di convergenza

Nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza, a norma degli articoli 26 e 28, il contributo finanziario è definito in base ai medesimi criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e rappresenta un contributo separato e aggiuntivo che va assegnato in cambio di ulteriori riforme importanti per la preparazione all’adesione alla zona euro intraprese dallo Stato membro interessato.

In funzione del processo di valutazione e tenendo in considerazione i rating attribuiti, la Commissione assegna il contributo finanziario agli Stati membri come segue:

Rilevanza elevata per l’adesione alla zona euro

Se il rating finale in base a tutti i criteri si compone dei seguenti punteggi:

- tutti A, o

- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C,

e

i punteggi ottenuti in base al criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 e al criterio riferito alla rilevanza per l’adesione alla zona euro di cui al punto 5.1 sono entrambi A,

alla proposta di riforma sarà assegnato il contributo finanziario massimo.

Rilevanza media per l’adesione alla zona euro

Se il rating finale in base a tutti i criteri si compone dei seguenti punteggi:

- maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C,

e

il punteggio ottenuto in base al criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 è A e in base al criterio riferito alla rilevanza per l’adesione alla zona euro di cui al punto 5.1 è B,

alla proposta di riforma sarà assegnata metà del contributo finanziario massimo.

Rilevanza scarsa per l’adesione alla zona euro

Indipendentemente dagli altri punteggi, se il criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 ha ottenuto un punteggio B o C,

alla proposta di riforma non sarà assegnato alcun contributo finanziario.



ALLEGATO III

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 è valutato sulla base degli indicatori seguenti, suddivisi per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

Strumento per la realizzazione delle riforme

·Indicatori di realizzazione:

(a)numero di impegni di riforma conclusi;

(b)contributo finanziario complessivo assegnato agli impegni di riforma;

·Indicatori di risultato:

(c)numero di impegni di riforma completati;

   

Strumento di assistenza tecnica

·Indicatori di realizzazione:

(d)numero di piani di cooperazione e di assistenza conclusi;

(e)numero di attività di assistenza tecnica svolte;

(f)prodotti finali delle attività di assistenza tecnica quali piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;

·Indicatori di risultato:

(g)risultati delle attività di assistenza tecnica fornite, quali adozione di una strategia, di una nuova legge o modifica di una legge esistente, adozione di (nuove) procedure e azioni per potenziare l’attuazione delle riforme;

Strumento di convergenza

·per la componente “sostegno finanziario”, gli stessi indicatori di cui alle lettere da a) a c);

·per la componente “assistenza tecnica”, gli stessi indicatori di cui alle lettere da d) a g).

Indicatori di impatto del programma

·gli obiettivi indicati negli impegni di riforma che sono stati raggiunti grazie, tra l’altro, al sostegno finanziario ricevuto nell’ambito degli strumenti del programma;

·gli obiettivi indicati nei piani di cooperazione e di assistenza che sono stati raggiunti grazie, tra l’altro, all’assistenza tecnica ricevuta nell’ambito degli strumenti del programma.

La valutazione ex-post di cui all’articolo 36 viene effettuata dalla Commissione anche allo scopo di definire il collegamento tra il sostegno (finanziario e tecnico) fornito dal programma e l’attuazione delle riforme strutturali nello Stato membro interessato con l’obiettivo di potenziare la competitività, la produttività, la crescita, l’occupazione e la coesione.

(1)    Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (2000/604/CE) (GU L 257, 11.10.2000, p. 28–31)