Bruxelles, 28.5.2018

COM(2018) 340 final

2018/0172(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 253 final}
{SWD(2018) 254 final}
{SWD(2018) 255 final}
{SWD(2018) 256 final}
{SWD(2018) 257 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il quantitativo dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino e oceanico è in aumento, a discapito degli ecosistemi, della biodiversità nonché, potenzialmente, della salute umana, ed è causa di diffuse preoccupazioni. Allo stesso tempo, materiale prezioso che potrebbe essere reintrodotto nell’economia va sprecato una volta disperso nell’ambiente. La plastica costituisce l’80-85% del totale dei rifiuti marini, in base ai conteggi degli oggetti rinvenuti sulle spiagge.

Gli articoli di plastica monouso rappresentano numericamente circa la metà dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee. I 10 articoli di plastica monouso rinvenuti più di frequente rappresentano l’86% del totale degli articoli di plastica monouso (e quindi, numericamente, il 43% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee). Gli attrezzi da pesca contenenti plastica rappresentano a loro volta il 27% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee. La presente iniziativa è quindi incentrata sui 10 articoli di plastica monouso e attrezzi da pesca rinvenuti più di frequente che, complessivamente, rappresentano numericamente circa il 70% di questi rifiuti marini.

La plastica è ampiamente utilizzata, persistente e ha spesso effetti tossici e nocivi. Data la sua persistenza, l’impatto dei rifiuti di plastica cresce in concomitanza con il loro accumularsi negli oceani. Residui di plastica sono ormai presenti in molte specie marine – tartarughe marine, foche, balene, uccelli e in diverse specie di pesci e crostacei, e penetrano così nella catena alimentare. Oltre a danneggiare l’ambiente e potenzialmente la salute umana, i rifiuti di plastica nell’ambiente marino provocano danni ad attività come il turismo, la pesca e il trasporto marittimo.

Le cause alla base dell’aumento dei rifiuti di plastica e della loro dispersione nell’ambiente marino sono collegate sia alla catena del valore e al mercato della plastica sia ai comportamenti individuali e alle tendenze sociali. I fattori che hanno concorso alla situazione attuale sono molti, tra cui l’ampia diffusione della plastica, la tendenza del consumo dettata dalla comodità, l’assenza di incentivi per garantire una raccolta e un trattamento corretti dei rifiuti, e hanno determinato una gestione scarsa e infrastrutture insufficienti.

L’Europa ha la responsabilità di affrontare il problema dei propri rifiuti marini e si impegna ad agire a livello mondiale, in particolare attraverso il G7 e il G20, ma anche mediante l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 1 . Questa iniziativa porrà l’Unione in prima linea negli sforzi compiuti a livello mondiale, rafforzandone la credibilità internazionale nel settore.

Il problema dei rifiuti marini è per sua natura transfrontaliero, dato che i rifiuti si spostano nell’ambiente marino e, pur provenendo da un dato paese possono danneggiare gli altri. È necessaria un’azione congiunta per ridurre i rifiuti marini garantendo un mercato unico con rigide norme ambientali e la certezza del diritto per le imprese. Pertanto, nell’ambito della strategia sulla plastica 2 , la Commissione europea si è impegnata a individuare un’ulteriore azione per far fronte al problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino, che si basa sui singoli sforzi attualmente in corso negli Stati membri dell'UE e segue l’approccio utilizzato per i sacchetti di plastica in materiale leggero.

L’iniziativa è incentrata sul contributo europeo alla macroplastica nell’ambiente marino. Essa integra le altre politiche europee in materia di rifiuti marini, come le leggi quadro dell’UE in materia di rifiuti, acque reflue e ambiente marino nonché la legislazione dell’UE relativa agli impianti portuali di raccolta.

L’obiettivo principale dell’iniziativa consiste nel prevenire e ridurre i rifiuti di plastica prodotti da articoli monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, integrando le misure già previste nell’ambito della strategia dell’UE sulla plastica, colmando le lacune individuate nella legislazione e nelle azioni esistenti e consolidando ulteriormente l’approccio sistemico dell’UE al problema. La strategia sulla plastica prevede già specifiche misure relative alla microplastica che rappresenta una parte cospicua dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino: restrizioni, tramite REACH 3 , per la microplastica deliberatamente aggiunta ai prodotti e per la plastica oxo-degradabile nonché misure relative alla microplastica derivante da altre fonti (pneumatici, tessuti e pellet di plastica). L’iniziativa, quindi, è incentrata sulla plastica monouso e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica, che costituiscono la macroplastica. 

L’iniziativa va inserita nel più ampio contesto della transizione verso un’economia circolare. Essa sosterrà soluzioni innovative per nuovi modelli imprenditoriali, alternative multiuso e prodotti monouso alternativi. Questo cambiamento sistemico e la sostituzione di materiali promuoveranno inoltre alternative a base biologica e una bioeconomia innovativa, che apporterà nuove opportunità alle imprese e aumenterà i vantaggi del consumatore.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare le bottiglie per bevande, l’iniziativa avrà un impatto positivo diretto sui tassi di raccolta, sulla qualità del materiale raccolto e sul successivo riciclaggio, creando opportunità per le imprese operanti nel riciclaggio e per l’aumento del contenuto riciclato dei prodotti.

La lotta ai rifiuti marini crea opportunità economiche. L’economia circolare stimola la competitività delle nostre imprese contribuendo alla creazione di un’economia decarbonizzata ed efficiente nell’impiego delle risorse, e dei posti di lavoro per sostenerla. L’innovazione nella progettazione dei prodotti finalizzata a evitare i rifiuti di plastica e la microplastica, ma anche gli investimenti nella prevenzione dei rifiuti marini (ad esempio nello smaltimento dei rifiuti e nel trattamento delle acque reflue, negli impianti portuali di raccolta o nel riciclaggio delle reti da pesca) e in materiali, prodotti e modelli imprenditoriali sostenibili alternativi possono creare occupazione e consolidare le competenze tecniche e scientifiche nonché la competitività dell’industria in settori di crescente interesse generale.

Sulle spiagge europee i rifiuti marini vengono monitorati da molti anni con metodi armonizzati basati sul conteggio degli oggetti rinvenuti 4 . I conteggi dei rifiuti sulle spiagge sono internazionalmente accettati come un indicatore attendibile della composizione dei rifiuti marini, adatto a orientare la politica.



La seguente tabella riporta una breve panoramica degli articoli di plastica monouso, degli attrezzi da pesca e delle misure previste nella proposta della Commissione.

Riduzione del consumo

Restrizione di mercato

Prescrizione sulla progettazione dei prodotti

Requisiti di marcatura

Responsabilità estesa del produttore

Obiettivo di raccolta differenziata

Misure di sensibilizzazione

Contenitori per alimenti

X

X

X

Tazze per bevande

X

X

X

Bastoncini cotonati

X

Posate, piatti, mescolatori, cannucce

X

Aste per palloncini

Palloncini

X

X

X

X

Pacchetti e involucri

X

X

Contenitori per bevande, relativi tappi e coperchi

- Bottiglie per bevande

X

X

X

X

X

X

X

Filtri di prodotti del tabacco

X

X

Articoli sanitari:

- Salviettine umidificate

- Assorbenti igienici

X

X

X

X

X

Sacchetti di plastica in materiale leggero

X

X

Attrezzi da pesca

X

X

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Essendo incentrata su un più efficiente impiego delle risorse e su un’economia della plastica complessivamente più efficace e circolare e dalle migliori prestazioni economiche e ambientali, l’iniziativa è pienamente in linea con gli obiettivi della politica dell’economia circolare. L’economia circolare è parte integrante delle 10 priorità della Commissione del presidente Juncker, in particolare della prima priorità relativa a occupazione, crescita e investimenti. L’iniziativa è stata altresì annunciata nella strategia dell’UE sulla plastica, nell’ambito delle azioni chiave previste nel piano d’azione per l’economia circolare.

La proposta è coerente e complementare rispetto alla legislazione elaborata dall’UE in materia di rifiuti e acque, in particolare la direttiva quadro rifiuti 5 , la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 6 , la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 7 e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 8 .

La legislazione vigente in materia di rifiuti definisce obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti relativi alla prevenzione e riduzione dei rifiuti marini lasciando agli Stati membri la scelta delle misure. La presente proposta prevede specifici obiettivi e misure per affrontare il problema della plastica monouso e degli attrezzi da pesca contenenti plastica maggiormente dispersi nell’ambiente. Essa, pertanto, integra l’obiettivo definito nell’articolo 9 della direttiva quadro sui rifiuti, come modificata nel 2018, secondo il quale gli Stati membri adottano misure intese a bloccare la generazione di rifiuti marini e misure volte a prevenire, combattere e rimuovere i rifiuti. La proposta integra inoltre l’articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti definendo regimi di responsabilità estesa del produttore a livello degli Stati membri allo scopo di coprire i costi di prevenzione e gestione dei rifiuti, ivi inclusa la bonifica dai prodotti di plastica monouso dispersi nell’ambiente.

La presente proposta integra la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che prescrive agli Stati membri il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine entro il 2020. Con un descrittore dedicato ai rifiuti marini, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino impone agli Stati membri di istituire programmi di misure volti a garantire che “le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provochino danni all’ambiente costiero e marino”. Il lungo lavoro svolto nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino per il monitoraggio dei rifiuti marini sulle spiagge europee costituisce la base scientifica della presente proposta legislativa. Per specifici articoli, la presente proposta va oltre le prescrizioni della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, disciplinando le singole fonti di inquinamento grazie all’individuazione delle cause e dei percorsi dell’inquinamento dell’ambiente marino dovuto alla plastica.

È inoltre garantita la coerenza con la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, che prescrive i requisiti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e i criteri qualitativi per il trattamento. Sebbene la direttiva consenta di catturare gran parte dell’inquinamento prodotto, attualmente non è abbastanza efficace, soprattutto per quanto riguarda la cattura e il trattamento delle tracimazioni di acque meteoriche. Inoltre, alcuni articoli smaltiti negli scarichi sanitari, come i bastoncini cotonati di plastica e gli articoli sanitari, non vengono del tutto catturati dagli impianti esistenti e finiscono sulle spiagge europee. La presente proposta legislativa integra tale direttiva, proponendo di agire a monte del trattamento delle acque reflue attraverso la sensibilizzazione, la responsabilità estesa del produttore e obblighi di etichettatura per determinati prodotti di plastica monouso.

La proposta introduce inoltre misure tese al miglioramento della gestione dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca contenenti plastica riportati a terra e relativo finanziamento. Tali meccanismi e incentivi dovrebbero aumentare la quota di attrezzi da pesca recuperati al termine del loro ciclo di vita. La gestione dei rifiuti prodotti dagli attrezzi da pesca è regolamentata e, in una certa misura, finanziariamente sostenuta, da una serie di strumenti dell’UE, che affrontano in particolare il legame tra le norme generali sui rifiuti generati da fonti marittime e attrezzi da pesca e il monitoraggio e la comunicazione di attrezzi da pesca dispersi o abbandonati in mare. La presente proposta integra la legislazione esistente relativa agli impianti portuali di raccolta 9 per il conferimento dei rifiuti delle navi, attualmente in corso di revisione 10 . La revisione proposta include i pescherecci nel sistema delle tariffe indirette al 100%, concedendo loro il diritto di conferire nei porti tutti i rifiuti, compresi gli attrezzi da pesca in disuso. Inoltre, essa integra la prevista revisione del regolamento di controllo della pesca 11 che rafforza la disposizione relativa alla comunicazione degli attrezzi perduti e quelle relative al recupero degli stessi.

La proposta corrente affronta solo una parte del problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino. Essa è inserita in un approccio generale europeo integrato e coerente volto a ridurre tutte le fonti di rifiuti di plastica nell’ambiente marino, come descritto dettagliatamente nella strategia sulla plastica recentemente adottata. Tale strategia evidenzia le lacune o le carenze dell’attuale quadro giuridico e politico per far fronte ai rifiuti di plastica nell’ambiente marino e propone misure mirate volte a migliorare la prevenzione, la raccolta e il riciclaggio della plastica, in particolare degli imballaggi di plastica. Essa mira inoltre a sviluppare un quadro normativo per la plastica con proprietà biodegradabili per prevenire danni agli ecosistemi. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta predisponendo un fascicolo riguardante eventuali restrizioni relative all’aggiunta intenzionale di particelle di microplastica a preparati come i cosmetici e all’uso di plastica oxo-degradabile; sono in corso di elaborazione misure relative alla microplastica non intenzionalmente utilizzata nei prodotti ma generata durante il loro uso, come da pneumatici e tessuti, nonché per ridurre le dispersioni di pellet di plastica di preproduzione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

In aggiunta agli obiettivi ambientali sopra descritti, la proposta mira a preservare il mercato interno da un’ulteriore frammentazione, uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione.

L’iniziativa sottoscrive pienamente il principio di innovazione e le relative azioni necessarie previste dalla strategia sulla plastica per stimolare l’innovazione e gli investimenti a favore di soluzioni circolari come il finanziamento della ricerca dell’UE nell’ambito di Orizzonte 2020 e dei Fondi strutturali e d’investimento europei.

Più in generale, la presente iniziativa contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 12 e 14 delle Nazioni Unite 12 , degli obiettivi della comunicazione sulla governance internazionale degli oceani 13 e degli impegni presi a Malta nel 2017 durante la conferenza “Our ocean”. L’iniziativa è coerente con la strategia 2017 “A favore delle regioni ultraperiferiche” 14 che riconosce il loro potenziale di crescita del turismo e dell’economia blu nonché con l’economia circolare.

Infine, l’iniziativa è coerente con gli obblighi internazionali dell’UE in materia di politica commerciale, in particolare garantendo la non discriminazione tra i prodotti fabbricati nell’UE e quelli importati.

La proposta contribuirà inoltre al conseguimento dell’obiettivo prioritario 1 del Settimo programma di azione per l’ambiente per il 2020: “Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione” 15 . Rientra inoltre nell’obiettivo prioritario 4, che impone che il pubblico abbia accesso a informazioni chiare in materia di ambiente a livello nazionale. A tal fine, la proposta rimanda alla direttiva 2003/4/CE 16 e alla direttiva INSPIRE 17 , garantendo la conformità con le stesse.

La proposta mira inoltre a garantire un monitoraggio e obblighi di comunicazione agevoli, limitando in tal modo gli oneri amministrativi degli Stati membri, in linea con l’approccio Legiferare meglio dell’UE 18 e con il controllo dell’adeguatezza in materia di comunicazione e controllo 19 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L’obiettivo principale della proposta è prevenire e ridurre l’impatto di alcuni prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico. Tale scopo viene conseguito mediante la definizione di specifici obiettivi e misure di prevenzione e gestione dei rifiuti in relazione ai prodotti di plastica monouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge dell’Unione e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Agendo in modo coordinato in tutta l’Unione, la proposta contribuirà anche al corretto funzionamento del mercato dell’UE. In tale contesto, la proposta si fonda sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la tendenza dei rifiuti a essere trasportati da vento, correnti e maree, il problema dell’inquinamento da plastica e dei rifiuti nell’ambiente marino è di natura transfrontaliera e quindi non può essere affrontato isolatamente dagli Stati membri che condividono gli stessi mari e corsi d’acqua. Occorre adottare azioni coordinate per garantire che gli sforzi compiuti al di qua del mare non vengano vanificati dall’assenza di azioni oltremare. Per tale motivo, è possibile prevenire e ridurre efficacemente i rifiuti nell’ambiente marino solo attraverso un approccio politico coerente e globale nonché mediante misure a livello dell’UE. Inoltre, data la dimensione mondiale del problema, tale cooperazione è rafforzata da azioni europee e dall’adesione alle convenzioni marittime regionali europee che hanno tutte adottato piani d’azione regionali per contrastare i rifiuti marini, nonché dagli impegni assunti dall’UE e dagli Stati membri, come per esempio nell’ambito dell’UNEA e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Quando gli Stati membri adottano misure non coordinate, che differiscono in quanto ad ambito di applicazione, obiettivi e livello di ambizione, vi è il rischio di frammentazione del mercato. Le azioni in corso sono mirate a vari prodotti di plastica e adottano approcci diversi (come il divieto dei bastoncini cotonati di plastica in Italia, le norme francesi che limitano la commercializzazione dei bicchieri e dei piatti di plastica monouso a meno che non soddisfino specifici criteri di biodegradabilità). Ciò può determinare diverse restrizioni di accesso al mercato tra gli Stati membri, ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla parità di condizioni tra i produttori dei diversi paesi, pregiudicando l’efficiente realizzazione dell’obiettivo di ridurre i rifiuti nell’ambiente marino, che ha impatti più ampi a livello internazionale e dell’UE. Per questo motivo, è necessario istituire un quadro legislativo armonizzato che fissi obiettivi e misure comuni a livello dell’UE per prevenire e ridurre i rifiuti nell’ambiente marino in modo tale che le misure degli Stati membri si concentrino su specifici prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica. Il tipo di misure da utilizzare, seppur basato su una valutazione comune, si differenzia in base al tipo di articolo di plastica, tenendo conto del valore aggiunto della potenziale azione dell’UE e della complementarietà con l’azione adottata dagli Stati membri dell’UE.

Per quanto riguarda alcuni articoli, il problema della dispersione nell’ambiente (ad esempio tappi e coperchi dei contenitori di bevande di plastica) e altri impatti sull’ambiente possono essere affrontati in maniera più efficace modificando la progettazione dei prodotti e passando a sostituti più sostenibili (ad esempio sostituzione del contenuto di plastica). In tali casi, laddove nel mercato interno vi sia un chiaro collegamento ai requisiti dei prodotti e all’accesso al mercato, è importante la parità di condizioni per le imprese.

Inoltre, in linea con il principio di sussidiarietà, la presente proposta legislativa prevede per alcune misure una certa flessibilità per la scelta, da parte degli Stati membri, degli specifici metodi di attuazione e di raccolta dati più appropriati. Per esempio, gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità nelle decisioni sulle misure nazionali appropriate, in funzione delle condizioni locali, per la realizzazione dell’obiettivo dell’UE di ridurre in maniera significativa il consumo di determinati articoli.

Proporzionalità

La proposta è mirata e proporzionata poiché incentrata sugli articoli di macroplastica numericamente più rinvenuti sulle spiagge europee, ossia la plastica monouso e gli attrezzi da pesca. L’esame dal punto di vista numerico degli articoli rappresenta il migliore indicatore possibile degli impatti ambientali, sociali ed economici. La presente iniziativa è incentrata sui dieci articoli di plastica monouso rinvenuti più di frequente, pari all’86% del totale numerico degli articoli di plastica monouso (quindi al 43% dei rifiuti marini totali). Disciplinare tutti i prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge non sarebbe proporzionato rispetto al potenziale valore aggiunto. Ciò comporterebbe costi e oneri superflui per gli Stati membri.

Le misure sugli attrezzi da pesca sono basate sul principio “chi inquina paga”, che mira in particolare a garantire che i fabbricanti di attrezzi da pesca contenenti plastica si assumano la responsabilità dei propri prodotti quando diventano rifiuti, in particolare migliorandone la raccolta differenziata e il trattamento, soprattutto il riciclaggio e il riutilizzo. Tali misure consentono di incentivare i pescatori a riportare a terra gli attrezzi, garantendo allo stesso tempo che agli operatori del settore della pesca, in particolare ai piccoli operatori, non vengano imposti oneri sproporzionati.

La proposta è adatta ad affrontare un problema ambientale urgente e, unitamente alla legislazione esistente e alle azioni previste nella strategia sulla plastica, a conseguire ambiziosi risultati ambientali, producendo, allo stesso tempo, impatti economici positivi, registrando un effetto limitato ma positivo sull’occupazione netta, incoraggiando l’innovazione, garantendo l’accettazione da parte della società e contribuendo a una più ampia efficienza delle risorse.

Ulteriori dettagli sulla proporzionalità degli elementi della presente proposta legislativa sono forniti nella valutazione d’impatto allegata.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone uno strumento legislativo specifico per trattare tutti i prodotti di plastica monouso in questione in un unico strumento giuridico, definendo specifici obiettivi e misure allo scopo di prevenire e ridurre l’impatto dei rifiuti marini. Tale strumento legislativo specifico è considerato più adatto a evitare un panorama giuridico frammentato, rispetto all’approccio alternativo che avrebbe comportato la modifica di molti strumenti giuridici, quali la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva quadro rifiuti, la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta o il regolamento di controllo della pesca.

Sebbene ciò sia necessario per l’armonizzazione di alcuni prodotti a livello dell’UE, per altri prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, in linea con la vigente legislazione dell’UE in materia di rifiuti, occorre lasciare agli Stati Membri una certa flessibilità per la scelta degli strumenti giuridici, amministrativi ed economici più adatti alla realizzazione degli obiettivi e delle misure. Pertanto, una direttiva costituisce lo strumento giuridico appropriato per il conseguimento degli obiettivi e delle misure previsti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Ai fini della presente proposta legislativa, è stata elaborata una panoramica esaustiva della legislazione vigente per comprendere dove occorrono azioni complementari dell’UE per far fronte alla dispersione nell’ambiente di plastica monouso e al relativo impatto sull’ambiente. Tale legislazione spesso prevede percorsi diversi, è frammentata in termini di tematiche e ambizione e non ha ancora avuto l’impatto necessario sui rifiuti nell’ambiente marino.

Come illustrato nella sezione 2, la strategia sulla plastica recentemente adottata individua la necessità di una proposta legislativa a livello dell’UE specificamente mirata alla plastica monouso.

A norma della legislazione dell’UE in materia di rifiuti, tutti i rifiuti sono soggetti a raccolta e a un corretto trattamento. Tale legislazione definisce obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (65% entro il 2030) e i rifiuti di imballaggio di plastica (55% entro il 2030) che aumenteranno ulteriormente la cattura dei rifiuti di plastica. Tuttavia, gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi senza sforzi ulteriori per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente. Le modifiche più recenti alla direttiva quadro rifiuti imporranno agli Stati membri l’adozione di misure volte a individuare le principali fonti di rifiuti nell’ambiente marino e misure per la prevenzione e riduzione dei rifiuti generati da tali fonti. Tuttavia, svariati fattori collegati a infrastrutture per i rifiuti inadeguate e a comportamenti inappropriati dei consumatori determineranno comunque l’abbandono e la dispersione dei rifiuti di plastica nell’ambiente. La presente iniziativa integra la nuova legislazione in materia di rifiuti fornendo soluzioni a livello europeo per una parte significativa delle fonti di dispersione dei rifiuti. Essa evidenzia l’importanza di uno strumento giuridico incentrato sui prodotti, confermata dai risultati ottenuti dalla direttiva sui sacchetti di plastica che è stato il primo strumento europeo del genere e ha prodotto una vera riduzione del consumo e dei relativi impatti ambientali dell’articolo in questione.

La valutazione dei programmi di misure svolti nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino mostra che essi forniscono un’utile panoramica delle azioni intraprese o previste, ma che sono necessarie ulteriori misure per renderli efficaci. La presente proposta legislativa va oltre, disciplinando le singole fonti di inquinamento grazie all’individuazione delle cause e dei percorsi dell’inquinamento dell’ambiente marino dovuto alla plastica.

Una delle limitazioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, attualmente in corso di valutazione, riguarda le prescrizioni sulla cattura e sul trattamento delle tracimazioni di acque meteoriche che andrebbero riesaminati. La nuova proposta legislativa intende affrontare il problema incoraggiando campagne di sensibilizzazione e obblighi di etichettatura volti a prevenire lo smaltimento negli scarichi sanitari di articoli in plastica monouso che non sono correttamente catturati da tutti i sistemi di trattamento delle acque di fogna.

I rifiuti prodotti da attrezzi da pesca sono disciplinati da una serie di strumenti dell’UE. Tuttavia, permangono notevoli carenze. In particolare, attualmente non sono previsti specifici incentivi per gli operatori tesi a garantire il massimo tasso di restituzione a terra dei rifiuti prodotti da attrezzi da pesca né esistono meccanismi di condivisione degli oneri. Pertanto, la revisione in corso della direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta va di pari passo con la presente proposta per disciplinare gli attrezzi da pesca poiché risolve i precedenti disincentivi per le imbarcazioni a riportare a terra i propri rifiuti solidi nonché quelli ripescati. Inoltre, la revisione del regolamento di controllo della pesca impone la marcatura degli attrezzi, la presenza a bordo di attrezzature di recupero, il recupero degli attrezzi perduti o la comunicazione della perdita, tramite comunicazione elettronica giornaliera, qualora il recupero sia impossibile. Tuttavia, il quadro legislativo corrente può essere ulteriormente consolidato incentivando una gestione più efficiente degli attrezzi da pesca come specifico flusso di gestione e riciclaggio dei rifiuti. La nuova proposta legislativa intende far fronte a tutto ciò mediante un regime di responsabilità estesa del produttore.

Consultazioni dei portatori di interessi

La consultazione pubblica, che ha avuto luogo tra dicembre 2017 e febbraio 2018, ha ricevuto più di 1800 contributi. Il 98,5% dei partecipanti ha ritenuto “necessaria” l’azione per far fronte ai rifiuti di plastica monouso nell’ambiente marino, mentre il 95% l’ha ritenuta “necessaria e urgente”. Oltre il 70% dei fabbricanti e più dell’80% dei marchi e dei riciclatori ha ritenuto l’azione “necessaria e urgente”. Solo il 2% dei partecipanti ha reputato che non siano necessarie nuove misure a livello europeo mentre il 79% è convinto che esse, a meno che non vengano adottate misure a livello dell’UE, resterebbero inefficaci.

I partecipanti alla consultazione pubblica sono stati nettamente a favore dell’applicazione di regimi di responsabilità estesa del produttore a copertura dei costi di bonifica dai rifiuti che rappresenta un valore aggiunto essenziale della presente proposta legislativa rispetto ai requisiti minimi definiti nella legislazione dell’UE in materia di rifiuti per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, la consultazione pubblica ha dimostrato il sostegno alle prescrizioni normative di migliore progettazione come uno degli approcci più efficaci, seguito dagli obiettivi di riduzione, considerati nella proposta come misure fondamentali da implementare negli Stati membri.

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, l’88% dei partecipanti si è espresso a favore di misure che incentivino il trasporto a terra dei rifiuti ripescati e degli attrezzi al termine del loro ciclo di vita e il 77% ha auspicato il miglioramento degli impianti di raccolta e cernita sulle imbarcazioni e nei porti.

Assunzione e uso di perizie

Nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, le informazioni sui rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee sono state ricavate dalle attività del gruppo tecnico per i rifiuti marini del Centro comune di ricerca (programmi di monitoraggio, campagne di bonifica e progetti di ricerca), raccolte in 276 spiagge di 17 Stati membri dell’UE e quattro mari regionali nel corso del 2016. Un totale di 355.671 articoli osservati durante 679 sopralluoghi è stato classificato in base all’abbondanza e all’elenco delle categorie di rifiuti marini abbandonati sulle spiagge di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. L’elenco del CCR è stato quindi usato per compilare un elenco più breve di classificazioni distinte che forniscono i relativi contributi di articoli simili in termini di fonte, uso o materiale e che rientrano in un settore definito. Questi dati sono altresì integrati da molti progetti in corso, come il Marine LitterWatch (Osservatorio dei rifiuti marini) 20 sviluppato dall’Agenzia europea dell’Ambiente.

Anche il partenariato della rete europea di osservazione 21 e di dati dell’ambiente marino EMODnet 22 e le convenzioni marittime regionali hanno apportato competenze essenziali alla presente proposta legislativa, per esempio contribuendo all’attività del CCR di assemblaggio e armonizzazione dei dati al fine di fornire un miglior quadro generale delle concentrazioni di rifiuti di plastica nei mari e sui fondali europei.

Per quanto concerne la plastica monouso e gli attrezzi da pesca, la Commissione europea si è basata anche sul lavoro di consulenti esterni. In merito alla plastica monouso, sulla base dei dati del CCR, sono stati analizzati le cause e i percorsi dei rifiuti marini e possibili misure fondamentali da presentare nella nuova proposta legislativa per affrontare il problema della plastica monouso. Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, è stato condotto uno studio approfondito separato 23 per individuare le lacune legislative e capire quali misure dovrebbero integrare l’attuale scenario di base per ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca sull’ambiente marino. L’analisi ha tenuto conto della letteratura di ricerca esistente, di seminari, cui hanno partecipato funzionari della Commissione e portatori di interessi esterni, e di ricerca teorica, anche nelle basi di dati PRODCOM ed EUROSTAT (dati sul commercio estero dell’UE, importazioni, esportazioni e produzione).

Nel corso dello studio, è stata condotta una serie di colloqui formali e informali con i portatori di interessi di istituzioni pubbliche, ONG, associazioni industriali e imprese per contribuire a sviscerare il problema e sviluppare l’analisi d’impatto. Tali colloqui hanno esaminato le possibilità tecnicamente fattibili e i probabili effetti diretti di determinate opzioni. Inoltre, i colloqui sono stati utilizzati per raccogliere dati specifici relativi a risultati e costi e alla loro possibile variazione a seguito di potenziali misure di intervento.

Valutazione d’impatto

Alla proposta è allegata una sintesi della valutazione d’impatto. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere negativo, seguito da un secondo parere, positivo con riserve 24 , basato su una valutazione d’impatto rivista. Nel parere definitivo il comitato prende atto che la relazione rivista illustra più chiaramente l’ambito di applicazione dell’iniziativa, limitato alla macroplastica. Sono stati richiesti ulteriori dettagli principalmente sul ruolo complementare di un nuovo strumento rispetto alla legislazione vigente in relazione (1) agli attrezzi da pesca (valore aggiunto rispetto al regolamento di controllo, alla direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) e (2) in relazione alla plastica monouso (spiegazione della mancanza di ambizione dell’attuale legislazione o del basso livello di attuazione). Il comitato per il controllo normativo ha richiesto ulteriori informazioni sulla nocività della plastica monouso in termini di gruppo e di singoli articoli, nonché sul fatto che l’azione dei singoli Stati membri potrebbe determinare una frammentazione del mercato.

Di conseguenza, la valutazione d’impatto definitiva chiarisce ulteriormente che i rifiuti marini causano danni economici, sociali e ambientali e descrive in che modo vengano colmate le lacune dell’acquis esistente, dato che la legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, impianti portuali di raccolta, ecc., non affronta adeguatamente le cause dei problemi riguardanti gli impatti di specifici articoli. Per quanto riguarda la plastica monouso, la legislazione in materia di rifiuti avrà principalmente l’effetto di incrementare il riciclaggio, con un minore impatto sulla dispersione nell’ambiente. Le misure a monte volte a ridurre i consumi sono più efficaci. La valutazione d’impatto ha confermato che, come gruppo, gli articoli di plastica monouso e gli attrezzi da pesca più frequentemente rinvenuti contribuiscono notevolmente ai macrorifiuti marini. Essi costituiscono numericamente circa il 70% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge, ma anche in termini di singoli articoli il loro contributo è cospicuo. Nel caso degli attrezzi da pesca, lo sviluppo di misure aggiuntive rientrava nell’approccio adottato nell’ambito della strategia dell’UE sulla plastica e della proposta di modifica della direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta 25 . Nella proposta di modifica della direttiva, i singoli pescatori non saranno penalizzati per aver riportato a terra i rifiuti solidi. Tuttavia, le tasse portuali aumenteranno se verranno riportati a terra più rifiuti e gli impianti di gestione dei rifiuti dovranno essere perfezionati, specialmente nei piccoli porti di pesca utilizzati da molti pescherecci. Oltre a garantire una gestione potenziata dei rifiuti prodotti dagli attrezzi da pesca una volta scaricati nei porti, il proposto regime di responsabilità estesa del produttore assicura che i fabbricanti di attrezzi da pesca contenenti plastica si facciano carico dei costi di gestione del flusso di rifiuti, compresa una parte o la totalità dei costi relativi agli impianti portuali di raccolta.

Inoltre, la valutazione indica un rischio crescente e dimostrato di frammentazione del mercato, soprattutto per le modalità con cui le regioni o i singoli Stati membri gestiscono il problema della plastica monouso e degli attrezzi da pesca. La presente proposta, pertanto, mira a garantire un minimo di coerenza tra le misure dei diversi Stati membri, al fine di evitare una disparità di condizioni che distorca potenzialmente la competitività tra gli operatori, cosa che a sua volta pregiudica il conseguimento dell’obiettivo di ridurre i rifiuti. La proposta legislativa raggiunge un buon equilibrio tra la disponibilità di alternative e la necessità di armonizzazione.

Infine, l’Unione europea deve aprire la strada alla lotta ai rifiuti di plastica nell’ambiente marino europeo intervenendo a livello delle convenzioni marittime regionali ma anche a livello internazionale. L'azione dell’UE stimolerà gli interventi di altri paesi, fino ad arrivare a una riduzione globale dei rifiuti marini nei mari europei ed extraeuropei.

Un’azione giuridica diretta relativa a tali articoli è quindi della massima importanza nella lotta contro l’inquinamento marittimo.



Plastica monouso

La valutazione d’impatto esamina un’ampia gamma di misure. Sono state elaborate quattro opzioni o scenari, con una serie di diverse misure applicate ai vari articoli. Ciascuna delle successive opzioni rappresenta un ulteriore spostamento verso l’alto del livello di ambizione in relazione ai risultati complessivi. In tale contesto, una considerazione essenziale è costituita dall’impatto previsto sul flusso di plastica monouso nell’ambiente marino.

Tutto ciò ha prodotto tre categorie di articoli:

·Gli articoli per i quali sono disponibili alternative sostenibili, l’obiettivo è di promuovere alternative meno nocive.

·Articoli per i quali non esistono alternative. Per tali articoli l’obiettivo è limitare i danni informando meglio i consumatori e rendendo i produttori finanziariamente responsabili delle conseguenze sull’ambiente.

·Gli articoli che sono già efficacemente catturati, per i quali l’obiettivo è garantire il conferimento al circuito di raccolta differenziata e riciclaggio esistente (o futuro).

I quattro scenari sono stati messi a confronto con lo scenario di base 1 e sono descritti di seguito.

Scenario 2a – Impatto minore sulla riduzione dei rifiuti marini

Questo scenario affronterebbe le cause in maniera limitata. Esso prevede campagne di informazione, azioni ed etichettatura facoltative potrebbero sensibilizzare maggiormente il pubblico (ad esempio sul problema dei rifiuti, sui percorsi tipici, sul corretto smaltimento), e quindi il comportamento dei consumatori. Tuttavia, non è chiaro quale sarebbe il risultato dati gli scarsi elementi che dimostrano che tale sensibilizzazione modificherebbe effettivamente il comportamento delle persone.

Scenario 2b – Impatto medio sulla riduzione dei rifiuti marini

Questo scenario è più efficace del 2a, anche se di più difficile attuazione poiché comporta costi e oneri maggiori per i soggetti coinvolti.

Scenario 2c – Impatto medio-alto sulla riduzione dei rifiuti marini (opzione selezionata)

Questo scenario affronterebbe i fattori soggiacenti in maniera più adeguata e va oltre per modificare il comportamento dei consumatori. Esso prevede misure relative alla progettazione dei prodotti concernenti le bottiglie per bevande, poiché i tappi collegati avrebbero un impatto diretto sulla dispersione dei tappi nell’ambiente.

Scenario 2d – Impatto massimo sulla riduzione dei rifiuti marini

Questo scenario affronta i fattori soggiacenti in modo ancora più efficace, soprattutto la mancanza di incentivi alla raccolta e alla corretta gestione della plastica monouso alla fine del ciclo di vita, ma a costi più elevati, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue. Esso prevede l’introduzione di un sistema di cauzione-rimborso o di sistemi equivalenti e comporterebbe un costo aggiuntivo (circa 1,4 miliardi di EUR per l’UE) ma ridurrebbe in maniera significativa i rifiuti marini e migliorerebbe la qualità del materiale raccolto e i tassi di riciclaggio. Come in tutti i regimi di responsabilità estesa del produttore, il costo per l’introduzione e la gestione di un sistema di cauzione-rimborso è solitamente a carico degli attori economici della catena di approvvigionamento in questione in base alla configurazione, ma non delle autorità pubbliche. Migliori prassi per le attività di trattamento delle acque reflue migliorerebbero le infrastrutture ma richiederebbero un cospicuo investimento aggiuntivo di circa 7,7 miliardi di EUR all’anno. Tale misura sarebbe difficile da giustificare se l’obiettivo fosse solo quello di risolvere il problema delle salviettine umidificate, ma è importante per una gamma molto più ampia di rilasci inquinanti. La valutazione in corso della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane fornirà dati più dettagliati in merito.

Per evitare conseguenze indesiderate riguardanti l’impatto economico, ambientale e sociale, si ritiene che la transizione verso le alternative dovrebbe essere orientata ai risultati e dare ampio spazio alle potenziali soluzioni. Tale approccio è in linea con il principio di innovazione, che rende la proposta legislativa lungimirante (“a prova di futuro”) e favorevole all’innovazione.

In linea con l’analisi condotta sulle diverse opzioni politiche e riguardante le specificità di ciascuno degli articoli di plastica monouso trattati, l’opzione prescelta è lo scenario 2c e prevede le seguenti azioni:

·Restrizioni all’immissione in commercio di plastica monouso con alternative prontamente disponibili (ad es. cannucce);

·Obiettivi di riduzione generale (ad esempio tazze per bevande, contenitori per alimenti) che consentano agli Stati membri di adottare misure proprie per conseguire la riduzione. I costi di attuazione di tali misure dipenderanno quindi dalla scelta e dall’elaborazione delle misure adottate a livello nazionale;

·Misure di sensibilizzazione e regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli articoli che non rientrano nella misura di restrizione di mercato, al fine di contribuire al costo della prevenzione, della gestione dei rifiuti, compresa la bonifica dai rifiuti, esclusi gli attrezzi da pesca;

·Obblighi di etichettatura per informare i consumatori sul corretto smaltimento dei rifiuti o dei mezzi di smaltimento da evitare (ad esempio per le salviettine umidificate);

·Misure relative alla progettazione dei prodotti (ad esempio relative a bottiglie per bevande con tappo collegato).

La valutazione d’impatto comunque dimostra che i sistemi di cauzione-rimborso o i sistemi equivalenti per le bottiglie di plastica per bevande che producono analoghi tassi di raccolta elevati (esaminati nell’ambito dell’opzione 2d) possono essere uno strumento molto efficace per conseguire elevati tassi di raccolta, prevenendo l’abbandono nell’ambiente e in particolare i rifiuti marini. I sistemi di cauzione-deposito sono stati quindi aggiunti al policy mix prescelto. Essi hanno un impatto positivo diretto sulla raccolta grazie alla cauzione e producono un miglioramento della qualità del materiale raccolto e un successivo materiale riciclato di qualità elevata. Pur lasciando agli Stati membri la flessibilità per scegliere gli strumenti appropriati, si propone pertanto di fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata a un livello che rispecchi il tasso di raccolta medio dei sistemi di cauzione-rimborso per le bottiglie di plastica monouso esistenti nell’UE (90%). I sistemi di cauzione-rimborso o equivalenti possono anche offrire soluzioni e infrastrutture per migliorare la raccolta dei contenitori per bevande di altri materiali, soggetti a obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi, in particolare quelli in alluminio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame tali misure anche per gli imballaggi di bevande di altri materiali.

Per motivi di fattibilità di attuazione, per le salviettine umidificate l’eventuale proposta è di scegliere l’opzione 2b che prevede obblighi di responsabilità estesa del produttore, obblighi di etichettatura e misure di sensibilizzazione. Per quanto riguarda gli assorbenti igienici, sono proposti obblighi di etichettatura e misure di sensibilizzazione.

È già in vigore una legislazione, ossia la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce obiettivi di riduzione del consumo per i sacchetti di plastica in materiale leggero, compresi i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, anch’essi fra gli articoli più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione. La presente proposta prevede misure complementari di responsabilità estesa del produttore e di sensibilizzazione per tutti i sacchetti in plastica in materiale leggero.



Attrezzi da pesca

Il primo scenario considerato consiste nella piena attuazione delle misure esistenti e della proposta già presentata, con i seguenti svantaggi:

·A norma del regolamento di controllo modificato, non sono previsti specifici incentivi ai pescatori per incrementare la quantità di attrezzi da pesca di cui non viene comunicata la perdita e che vengono riportati a terra.

·Sebbene la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta modificata riduca notevolmente il disincentivo dei costi e degli oneri per i pescatori a riportare in porto attrezzi e altri rifiuti, è finalizzata a migliorare la raccolta di rifiuti dalle navi (compresi i pescherecci) in generale, ossia non è specificamente mirata alla gestione dei rifiuti prodotti da attrezzi da pesca. Essa non prevede incentivi positivi diretti alla raccolta di tutti i rifiuti costituiti da attrezzi da pesca e al loro successivo trattamento in modo da ottimizzare il riutilizzo e il potenziale riciclaggio del contenuto di plastica degli attrezzi da pesca. Le misure degli Stati membri tese a potenziare le capacità di raccolta di rifiuti e attrezzi o a sviluppare sistemi di riciclaggio per gli attrezzi da pesca sono troppo eterogenee e locali per essere efficaci. In considerazione di ciò, la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta modificata prevede che vengano esaminate ulteriori iniziative tese a migliorare la raccolta e il trattamento degli attrezzi da pesca nell’ambito della strategia dell’UE sulla plastica 26 .

Il secondo scenario considerato consiste nell’introduzione di un regime di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il terzo scenario considerato consiste nel rafforzare la proposta di un regime di responsabilità estesa del produttore con l’aggiunta di un sistema di cauzione-deposito e di un obiettivo di riciclaggio che migliorerebbero ulteriormente il livello di restituzione degli attrezzi. Tuttavia, esso comporta maggiori costi di attuazione, aumentando potenzialmente i costi per il settore nonché gli oneri amministrativi. Inoltre, nel caso degli attrezzi da pesca, e diversamente dalla plastica di origine terrestre, il rischio di perdere la cauzione è relativamente elevato, cosa che ne riduce potenzialmente l’impatto come incentivo.

Fa parte di questa opzione anche la definizione di un obiettivo di riciclaggio. Le complessità di definire tale obiettivo nonché l’onere amministrativo e i costi del suo monitoraggio sono stati ritenuti sproporzionati, in particolare in un contesto in cui l’istituzione di un regime di responsabilità estesa è già un probabile stimolo all’ulteriore sviluppo del mercato attualmente limitato del riciclaggio dei materiali degli attrezzi da pesca.

Si aggiunge un quarto scenario nell’ambito del regime di responsabilità estesa con l’obbligo di finanziare un sistema di recupero obbligatorio per gli attrezzi da pesca. Ciò è stato ritenuto sproporzionato, ripetitivo e impraticabile. Comporterebbe per i produttori di attrezzi da pesca la responsabilità di coprire i costi dell’azione di recupero che è basata sulla partecipazione facoltativa e che attualmente è sostenuta da strumenti finanziari locali, nazionali e dell’UE. Il recupero degli attrezzi è già previsto come obbligo nel regolamento di controllo nell'ambito della politica comune della pesca.

Pertanto, lo scenario più efficiente per affrontare il problema degli attrezzi da pesca e colmare le lacune della legislazione esistente è l’introduzione di un regime di responsabilità estesa per i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica. Si ritiene che tale opzione abbia l’impatto potenziale generale più efficace ai fini della riduzione del contributo ai rifiuti marini degli attrezzi da pesca e da acquacoltura abbandonati, perduti e gettati in mare. Essa sosterrebbe e agevolerebbe la piena attuazione di altri strumenti e contribuirebbe a ridurre ulteriormente il flusso di rifiuti generati dagli attrezzi da pesca. In particolare, si basa sul regolamento di controllo e sulla proposta di modifica della direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta e li integra introducendo uno specifico meccanismo che facilita la raccolta differenziata e la restituzione degli attrezzi da pesca ai sistemi di raccolta e il trattamento degli attrezzi da pesca, in particolare il riciclaggio. Ciò contribuirà, in particolare, a ridurre gli oneri finanziari dei piccoli porti e/o degli operatori del settore della pesca che potrebbero dover fronteggiare un aumento dei costi legato all’incremento della raccolta e del trattamento dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca una volta consegnati nei porti.

Questo tipo di incentivo positivo a riportare a terra i rifiuti è ritenuto dalla maggior parte dei soggetti interessati il mezzo più efficace per ridurre la perdita di attrezzi in mare.

Efficienza normativa e semplificazione

L’esenzione delle microimprese dall’iniziativa o regimi più leggeri per le PMI sono stati ritenuti ingiustificati. Tuttavia, si prevede che le misure previste nella presente iniziativa aumenteranno le opportunità per le microimprese e le PMI europee. Le società europee che hanno già adottato modelli imprenditoriali e di progettazione circolari godranno di un mercato più ampio e di maggiori opportunità commerciali, di investimento e imprenditoriali. La maggior parte delle 50.000 società operanti nel settore dei convertitori di materie plastiche nell’UE sono PMI. L’effetto su di esse dipenderà dal fatto che la loro attività dipenda o meno dalla plastica monouso e dalla loro capacità di passare alla produzione di altri articoli di plastica. Gran parte degli articoli di plastica monouso oggetto di restrizioni di mercato è prodotta fuori dell’UE. Inoltre, le PMI operanti nella vendita al dettaglio potrebbero registrare dei benefici evitando di acquistare articoli monouso che accompagnano o contengono alimenti o bevande da esse commercializzati. Una riduzione della spesa al consumo si tradurrà in un calo delle vendite al dettaglio ma ci sarà un ribilanciamento, in quanto i consumatori spenderebbero il loro denaro in alternative, e favorirà risposte innovative. Nuovi modelli imprenditoriali saranno sviluppati per mettere a disposizione dei consumatori articoli multiuso e ciò potrebbe ridurre i costi, specialmente con l’aumento progressivo delle opzioni.

Per ridurre al minimo i costi di adeguamento per gli Stati membri e gli operatori, le modalità di monitoraggio e informazione previste sono semplici e dovrebbero beneficiare il più possibile delle sinergie con i sistemi di informazione esistenti come illustrato nella sezione 5 seguente.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L’organizzazione e i metodi della raccolta dei dati, in linea con il principio di sussidiarietà dovrebbero restare di competenza degli Stati membri.

Il conteggio degli articoli rinvenuti sulle spiagge resta un efficace indicatore per valutare il quantitativo di rifiuti marini rinvenuti sulle coste europee e l’evoluzione degli articoli di plastica monouso rinvenuti più di frequente. Per esempio in Irlanda è stato rilevato un brusco calo dei sacchetti di plastica rinvenuti sulle spiagge a seguito dell’attuazione della direttiva sui sacchetti di plastica. Gli Stati membri utilizzeranno la metodologia sviluppata dal gruppo tecnico per i rifiuti marini della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, definita anche nelle relazioni tecniche del CCR. Nel mese di aprile 2017 è stata adottata una decisione della Commissione modificata che stabilisce criteri e norme metodologiche. Essa stabilisce che i rifiuti sono monitorati sul litorale ed eventualmente anche in superficie e sul fondale marino. Ove possibile, si raccolgono informazioni sull'origine e il percorso dei rifiuti.

Il monitoraggio sarà richiesto in relazione alle misure tese a ridurre il consumo di plastica monouso. Si propone che tale monitoraggio si basi sui dati dei pertinenti prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’arco di un anno. Ove necessario, le norme armonizzate sulla raccolta di tali dati e sul formato di informazione verrebbero stabilite dal comitato rifiuti istituito a norma della legislazione dell’UE in materia di rifiuti. Se possibile, dovrebbe avvalersi delle basi di dati esistenti sulla produzione e il commercio dell’UE (PRODCOM 27 e COMEXT 28 ) gestite da Eurostat e periodicamente aggiornate con informazioni fornite dagli Stati membri. Andrebbero sfruttate anche le sinergie con i meccanismi di informazione esistenti.

La proposta prevede una valutazione dell’impatto delle misure previste che tenga conto delle evoluzioni future. Verrà valutata, in particolare, la necessità di rivedere l’elenco della plastica monouso e delle misure introdotte, come gli obiettivi di riduzione del consumo, ove del caso. Inoltre, la valutazione affronterà problemi di biodegradabilità.

La presente proposta non tratta direttamente questioni di politica di prodotto e scelte di materiali sostitutivi della plastica. Tuttavia, eliminando dal mercato alcuni prodotti e riducendone altri, la proposta creerà indirettamente importanti opportunità per soluzioni innovative di sostituzione di materiali e di prodotti di plastica monouso nonché per nuovi modelli imprenditoriali e sistemi di riutilizzo. Inoltre, nel quadro della strategia dell’UE sulla plastica, è attualmente in corso un’attività finalizzata allo sviluppo di norme armonizzate per la definizione e l’etichettatura di plastica compostabile e biodegradabile che tiene conto di specifiche applicazioni e di timori relativi alla dispersione nell’ambiente, in particolare in quello marino. In considerazione di tale attività, ove consentito dal progresso tecnico e scientifico, la Commissione, al momento della valutazione della proposta, avrà valutato possibili sostituti della plastica al fine di stabilire se esentare i prodotti di plastica monouso dalle restrizioni di mercato proposte nella presente iniziativa.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non sono richiesti documenti esplicativi per il recepimento della presente direttiva dato il numero limitato di misure contenuto nella presente proposta.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Di seguito sono sintetizzate le più importanti disposizioni della presente direttiva.

L’articolo 1 stabilisce che l’obiettivo della direttiva proposta è quello di prevenire e ridurre l’impatto di alcuni prodotti di plastica monouso e degli attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e rispettosi dell’ambiente, in modo da contribuire all’efficace funzionamento del mercato interno.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della presente direttiva, che si applica ad alcuni prodotti di plastica monouso identificati e definiti nell’allegato della proposta e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

L’articolo 3 stabilisce le definizioni di prodotti di plastica monouso, di attrezzi da pesca e la definizione di produttore ai fini dell’istituzione di misure di riduzione del consumo, dei requisiti sui prodotti e della responsabilità estesa del produttore.

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di contenitori per alimenti e di tazze per bevande di plastica monouso.

L’articolo 5 stabilisce restrizioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti di plastica monouso per i quali sono presenti alternative sul mercato.

L’articolo 6 stabilisce requisiti di progettazione dei prodotti per i contenitori per bevande di plastica monouso, al fine di garantire che tappi e coperchi prevalentemente di plastica restino fissati al contenitore durante l’uso, in modo tale che non si disperdano nell’ambiente.

L’articolo 7 stabilisce requisiti di marcatura per determinati prodotti di plastica monouso per evitarne lo smaltimento improprio, per esempio attraverso gli scarichi sanitari, per informare i consumatori delle potenziali implicazioni di uno smaltimento improprio in termini di rifiuti marini nonché delle prassi di gestione dei rifiuti più corrette.

L’articolo 8 istituisce regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica e per determinati prodotti di plastica monouso. Sebbene per tali regimi si applichino i requisiti minimi generali dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, la presente disposizione stabilisce anche requisiti specifici aggiuntivi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori, in particolare per campagne di sensibilizzazione e, nel caso della plastica monouso, anche di bonifica dai rifiuti.

L’articolo 9 impone agli Stati membri il raggiungimento di un obiettivo minimo di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande di plastica monouso.

L’articolo 10 impone agli Stati membri di adottare misure di sensibilizzazione sull’impatto della dispersione dei rifiuti nell’ambiente e sullo smaltimento improprio dei rifiuti nell’ambiente, in particolare quello acquatico, nonché sulle opzioni disponibili per il riutilizzo e la gestione dei rifiuti.

L’articolo 11 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di coordinare e garantire la coerenza delle misure adottate per l’attuazione della presente direttiva con le misure adottate per prevenire e ridurre i rifiuti marini a norma degli strumenti giuridici relativi in materia di qualità delle acque, prevenzione dei rifiuti e obiettivi di gestione a norma delle direttive 2000/59/CE, 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/98/CE e della legge dell’UE sugli impianti portuali di raccolta.

L’articolo 12 attua la convenzione di Aarhus in relazione all’accesso alla giustizia ed è in linea con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. I cittadini e le ONG dovranno avere la possibilità di richiedere l’impugnazione delle decisioni prese dagli Stati membri a norma della direttiva.

L’articolo 13 impone che gli Stati membri istituiscano un set di dati sui prodotti soggetti a un obiettivo di riduzione del consumo, per consentire il monitoraggio dell’attuazione di tale obiettivo stabilito dalla presente direttiva. Il set di dati dovrà essere istituito conformemente alla direttiva 2007/2/CE 29 . A tal fine è previsto il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, tra i cui compiti vi sarà quello di accedere regolarmente ai dati e fornire alla Commissione una panoramica dell'attuazione della direttiva a livello dell'Unione, che servirà anche per effettuare le future valutazioni della direttiva.

L’articolo 15 istituisce il quadro per le future valutazioni della direttiva. La prima valutazione è prevista dopo 6 anni dal termine di recepimento della direttiva.

2018/0172 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 31 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L’uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica 32 nel contesto del piano d’azione per l’economia circolare 33 , la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell’ambiente marino.

(2)Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . Tali approcci sono in linea con l’obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 35 : garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

(3)I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l’obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 36 . L’Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l’Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unitre per promuovere un’azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall’Unione in merito.

(4)In conformità agli accordi multilaterali 37 e alla legislazione dell’Unione in materia di rifiuti 38 , gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una sana gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i rifiuti marini provenienti da fonti sia marittime che terrestri. In conformità alla normativa dell’Unione sulle acque 39 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trovare una soluzione all’abbandono di rifiuti in mare laddove compromette il raggiungimento del buono stato ecologico delle rispettive acque marine, anche come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite.

(5)Nell’Unione europea, dall’80 all’85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un’ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(6)La legislazione 40 e gli strumenti politici dell’Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell’Unione, ad esempio l’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica 41 e l’obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica 42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l’incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell’Unione.

(7)Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l’86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell’Unione.

(8)I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un’ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell’ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

(9)Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.

(10)I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell’Unione.

(11)Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell’Unione 44 .

(12)Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l’incidenza negativa di tali prodotti sull’ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l’immissione sul mercato dell’Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(13)I tappi e coperchi dei contenitori per bevande, che contengono un’alta percentuale di plastica, sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dell’Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell’ambiente dei tappi e coperchi. Per i contenitori per bevande che sono prodotti e imballaggi di plastica monouso, questo requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all’allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , e il rispetto di tale norma dovrebbe consentire una presunzione di conformità a tali requisiti. Occorre prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto.

(14)Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell’ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell’ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all’incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull’ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l’efficacia e la comprensione.

(15)Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

(16)L’alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge 46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell’Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l’incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio.

(17)Se da una parte tutti i rifiuti marini contenenti plastica comportano rischi per l’ambiente e la salute umana e occorre eliminarli, è necessario d’altra parte tener conto di considerazioni di proporzionalità. In questo senso i pescatori e i fabbricanti artigianali di attrezzi da pesca contenenti plastica non dovrebbero rientrare nel regime di responsabilità estesa del produttore.

(18)Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell’impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l’uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all’uso del prodotto. Nell’ambito dell’obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

(19)La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti.

(20)Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell’Unione. Ciò è dovuto all’inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l’obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un’incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l’imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

(21)La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito ad una direttiva in forza dell’articolo 288, terzo comma, del trattato, l’esclusione in linea di principio della possibilità di far valere agli interessati l’obbligo imposto da una direttiva. La considerazione vale in modo particolare per una direttiva che annovera tra gli obiettivi la tutela dell’ambiente dagli effetti nocivi dei rifiuti marini. Pertanto, in conformità alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. Inoltre, un cospicuo numero di persone che si trovi in una «situazione di danno collettivo», a causa delle stesse pratiche illecite relative alla violazione di diritti riconosciuti dalla presente direttiva, dovrebbe potersi avvalere dei meccanismi di ricorso collettivo che dovrebbero essere stati istituiti dagli Stati membri in linea con la raccomandazione della Commissione 2013/396/UE 47 .

(22)A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 48 , la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell’attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l’opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell’Unione, sia necessaria una revisione dell’allegato contenente l’elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell’ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell’ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell’ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell’ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari. 

(23)In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva per quanto riguarda la metodologia di calcolo del consumo annuale dei prodotti di plastica monouso per i quali sono stati definiti obiettivi di riduzione del consumo, le specifiche tecniche per la marcatura da apporre su determinati prodotti di plastica monouso e il formato delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e compilate dall’Agenzia europea dell’ambiente in merito all’attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 .

(25)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente, promuovere la transizione verso un’economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

L’obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(1)«plastica»: il materiale costituito da un polimero ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

(2)«prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante il ciclo di vita ed essere rinviato al produttore a fini di ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

(3)«attrezzo/attrezzi da pesca»: l’articolo o parte di attrezzatura che è usato nella pesca e nell’acquacoltura per prendere o catturare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare allo scopo di attirare e catturare risorse biologiche marine;

(4)«attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato dismesso;

(5)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

(6)«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

(7)«norma armonizzata» la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

(8)«rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

(9)«regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21, della direttiva 2008/98/CE;

(10)«produttore»: la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 50 , immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 ;

(11)«raccolta»: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;

(12)«trattamento»: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE;

(13)«imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE;

(14)«impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Articolo 4

Riduzione del consumo

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

2.La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione significativa del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5

Restrizioni all’immissione sul mercato

Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato.

Articolo 6

Requisiti dei prodotti

1.Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi contengono una percentuale significativa di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell’uso previsto del prodotto.

2.Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati contenere una percentuale significativa di plastica.

3.La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1.

4.A decorrere dalla data di pubblicazione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i contenitori per bevande di cui al paragrafo 1 che sono conformi a dette norme o loro parti si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o loro parti di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Requisiti di marcatura

1.Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:

(a)le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;

(b)l’incidenza negativa dell’abbandono nell’ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;

(c)la presenza di plastica nel prodotto.

2.Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1.Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato e immessi sul mercato dell’Unione.

2.Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Per i prodotti di plastica monouso che sono imballaggi, i requisiti indicati nel presente paragrafo integrano i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.

3.Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell’Unione.

4.Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta adeguati in conformità al diritto dell’Unione in materia o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia, nonché del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell’Unione in materia di impianti portuali di raccolta.

Articolo 9

Raccolta differenziata

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

(a)istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

(b)stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Articolo 10

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

(a)la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

(b)l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, dell’abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

Articolo 11

Coordinamento delle misure

Ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei programmi di gestione dei rifiuti e di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti.

Articolo 12

Accesso alla giustizia

1.Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all’attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)vantano un interesse sufficiente;

(b)fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo dello Stato membro esiga tale presupposto.

2.Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, azioni o omissioni.

3.Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

5.I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

6.Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni sull’accesso ai procedimenti di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 13

Informazioni relative al monitoraggio dell’attuazione

1.Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 52 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea per l’ambiente, creano un set di dati contenente:

(a)i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato che sono stati immessi sul mercato dell’Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all’articolo 4, paragrafo 1;

(b)le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1.

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.

2.Gli Stati membri provvedono a che la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente abbiano accesso ai set di dati di cui al paragrafo 1.

3.L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell’Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro … [due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Valutazione e riesame

1.La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all’articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

2.La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

3.La relazione indica altresì se:

(a)è necessaria un riesame dell’elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell’allegato;

(b)è possibile definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell’Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato;

(c)si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell’ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d’immissione sul mercato.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva] e all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    In particolare, l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” e l’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 “Consumo e produzione responsabili”.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018)28 final).
(3)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4)    Relazioni elaborate dagli Stati membri e compilate dal CCR nell’ambito dell’attuazione della direttiva quadro Strategia per l’ambiente marino.
(5)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(6)    Direttiva 1994/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(7)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(8)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40-52).
(9)    Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(10)    COM(2018)33 final.
(11)    Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(12)    Nel 2015 i paesi hanno adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. L’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 delle Nazioni Unite, volto a garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, e l’obiettivo 14, volto a prevenire e ridurre in maniera significativa l’inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello generato da attività a terra, compresi i rifiuti marini e l’inquinamento da nutrienti entro il 2025.
(13)    SWD(2016)352 final.
(14)    COM (2017)623.
(15)    Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(16)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(17)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(18)    SWD(2015)111 final.
(19)    COM(2017)312 final.
(20)    https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/marine-litterwatch
(21)    http://www.emodnet.eu/
(22)    http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm
(23)    Studio a supporto della valutazione d’impatto di opzioni volte alla riduzione del livello dell’impatto negativo della plastica proveniente dalla pesca.
(24)     http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher
(25)    COM(2018)33 final.
(26)    Relazione contenuta in COM(2018)33 final.
(27)    Indagine per la raccolta e la diffusione di statistiche sulla produzione industriale (prevalentemente manifatturiera), sia in termini di valore sia di quantità, con frequenza almeno annuale, nell’UE.
(28)    Base di dati di riferimento di Eurostat sul commercio estero dell’UE, comprese importazioni ed esportazioni.
(29)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(30)    GU C […] del […], pag. […].
(31)    GU C […] del […], pag. […].
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018) 28 final).
(33)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» (COM(2015) 0614 final).
(34)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(35)    Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
(36)    Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
(37)    Convenzione delle Nazioni Unite del 1972 sul diritto del mare (UNCLOS), convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (convenzione di Londra) e relativo protocollo del 1996 (protocollo di Londra), allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL), convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
(38)    Direttiva 2008/98/CE e direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(39)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(40)    Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(41)    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(42)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018) 28 final).
(43)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).
(44)    Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(45)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(46)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.
(47)    Raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).
(48)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(49)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(50)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(51)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(52)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(53)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Bruxelles,28.5.2018

COM(2018) 340 final

ALLEGATO

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

{SEC(2018) 253 final}
{SWD(2018) 254 final}
{SWD(2018) 255 final}
{SWD(2018) 256 final}
{SWD(2018) 257 final}


ALLEGATO

Parte A

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 (riduzione del consumo)

Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

Tazze per bevande

Parte B

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 in materia di limitazione all’immissione sul mercato

Bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico

Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

Piatti

Cannucce, tranne quelle per uso medico

Mescolatori per bevande

Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi

Parte C

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6 (immissione sul mercato)

Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

Parte D

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 (requisiti di marcatura)

Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale

Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

Parte E

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8 (responsabilità estesa del produttore)

Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione

Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

Tazze per bevande

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale

Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

Sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE

Parte F

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 (raccolta differenziata)

Bottiglie per bevande

Parte G

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 (sensibilizzazione del pubblico)

Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione

Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

Tazze per bevande

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale

Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

Sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE

Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi