25.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/4


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 122/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«FUNGO DI BORGOTARO»

N. CE: IT-PGI-0117-01146 — 28.08.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Requisiti nazionali

Altro [Confezionamento]

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Adeguamento della nomenclatura alle più attuali denominazioni scientifiche della micologia. Con la nuova nomenclatura non vengono aggiunte o eliminate nuove varietà.

Si introduce la tipologia di fungo secco, descrivendone i requisiti di commercializzazione al fine di poter utilizzare la denominazione «Fungo di Borgotaro» anche per il prodotto essiccato. Ad oggi la produzione del «Fungo di Borgotaro» è riservata soltanto alla tipologia fresca poiché il disciplinare di produzione non prevede alcuna descrizione per la tipologia di fungo secco e del relativo metodo di essiccazione. Storicamente — prima della registrazione della denominazione — si hanno testimonianze della conservazione tramite essiccazione di questo fungo. L’essiccazione è sempre stata un’esigenza di primaria importanza per la popolazione della zona perché ne permetteva il commercio — come si evince dai documenti storici e dai riferimenti presenti ai punti d) e f) della scheda riepilogativa del 1994.

Si modifica l’espressione «umidità inferiore a 90 %» con «umidità non superiore a 90 %». Prove empiriche hanno dimostrato che alcuni esemplari sanissimi hanno un’umidità esattamente del 90 %.

Zona geografica

L’area geografica di produzione è allargata ai Comuni di Berceto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e al comune di Zeri in provincia di Massa Carrara. Trattasi di comuni confinanti con l’attuale area di produzione. Per ciascuno di questi sono emersi nel tempo elementi che, oltre ad una continuità territoriale e pedoclimatica, hanno accertato una continuità di vissuto storico, di tradizioni e di legame con l’ambiente del tutto simili ai territori attualmente inclusi nel disciplinare di produzione. I territori rientranti nell’area originale e quelli per i quali si richiede l’inserimento hanno in comune anche le stesse modalità di gestione del patrimonio fungino e boschivo. Infatti, da ormai quasi cinquant’anni, in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi e sono stati adottati anche gli stessi regolamenti per la raccolta.

Prova dell’origine

Sono state aggiornate le procedure che gli operatori devono eseguire al fine di garantire l’origine del prodotto.

Metodo di ottenimento

Si è provveduto ad eliminare dettagli tecnici relativi alle forme di governo dei boschi e al numero di matricine a favore di una più semplice formulazione del disciplinare di produzione che rimanda al rispetto delle norme regionali in materia forestale.

Si è provveduto ad esplicitare nel disciplinare di produzione il periodo di raccolta del Fungo di Borgotaro. La scelta del periodo di inizio e di fine delle operazioni di raccolta è stato definito in funzione della fruttificazione del fungo che dipende da condizioni climatiche particolari che si verificano nel periodo segnalato dal 1o aprile al 30 novembre. La precisazione del periodo di raccolta intende anche contrastare la commercializzazione del prodotto millantato per Fungo di Borgotaro in stagioni nelle quali non potrebbe essere presente.

Si è provveduto ad eliminare le informazioni relative al divieto di raccolta dei carpofori con diametro della cappella inferiore a 2 cm sempreché non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite suddetto. Il diametro minimo di raccolta è previsto dalle leggi regionali, pertanto è sufficiente adeguarsi alla normativa in materia.

Si è provveduto a correggere un errore presente alla articolo 6 lettera b), le conifere non possono essere governate a ceduo e quindi non è possibile convertire il metodo di governo del bosco.

Etichettatura

Sono state introdotte norme relative all’etichettatura del prodotto essiccato.

Viene inserito il logo del Fungo di Borgotaro IGP e la sua descrizione.

Confezionamento

Sono state introdotte norme relative al confezionamento del prodotto essiccato.

Per il prodotto fresco si prevede la possibilità di confezionare il prodotto anche in cassette di dimensioni più piccole (25 cm × 30 cm) per commercializzare una quantità inferiore ai 3 kg previsti con la cassetta tradizionale.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«FUNGO DI BORGOTARO»

N. CE: IT-PGI-0117-01146 — 28.08.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Fungo di Borgotaro»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» è riservata ai carpofori freschi e secchi delle seguenti varietà di Boletus Sez. Boletus secondo Moser:

Boletus aestivalis (anche conosciuto come Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente «rosso» o «fungo del caldo»;

cappello- dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco): colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;

gambo- sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure;

carne- di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello — odore e sapore molto gradevoli;

habitat- in prevalenza nei castagneti — epoca di produzione maggio settembre.

Boletus pinicola Vittadini (anche conosciuto come B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente «moro»;

cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso;

gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo;

carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;

habitat: la forma estiva — più tozza — è presente da giugno in prevalenza nel castagneto: quella autunnale — più slanciata — cresce di preferenza nel faggeto e sotto l’abete bianco.

Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente «magnan»;

cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola secca e vellutata, colorazioni bronzo-ramate specie negli esemplari adulti;

gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;

carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo;

habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di Boletus.

Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome di «fungo del freddo» in particolare la «forma bianca»;

cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un po’ vischiosa con tempo umido: cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie;

gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;

carne: soda, bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue;

habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

All’atto dell’immissione al consumo può essere presentato allo stato fresco o essiccato, deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche suddette ed in particolare all’olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.

Caratteristiche commerciali

«Fungo di Borgotaro» allo stato fresco

Il «Fungo di Borgotaro» commercializzato allo stato fresco deve essere sano, con gambo e cappello sodi, pulito da terriccio e corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20 %. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità non superiore al 90 % del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1, esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.

«Fungo di Borgotaro» allo stato secco

Per la commercializzazione del «Fungo di Borgotaro» allo stato secco devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti menzioni qualificative:

a)

«extra», che deve rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all’atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60 % della quantità del prodotto finito,

colore della carne all’atto del confezionamento: da bianco a crema,

eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione,

tracce di larve: non più del 10 % m/m,

imenio annerito: non più del 5 % m/m,

b)

«speciali», che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

sezioni di cappello e/o di gambo,

colore della carne all’atto del confezionamento: da crema a nocciola,

eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione,

tracce di larve: non più del 15 % m/m,

imenio annerito: non più del 10 % m/m,

c)

«commerciali», che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15 % m/m,

colore della carne all’atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro

eventuale presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione,

tracce di larve: non più del 25 % m/m,

imenio annerito: non più del 20 % m/m.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi che devono svolgersi all’interno dell’area sono quelle di produzione e raccolta del micete.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

I carpofori allo stato fresco devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza oppure 25 cm × 30 cm e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato. Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Il prodotto essiccato dovrà essere confezionato in contenitori in legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta, contenenti 20, 50, 100 o 200 grammi di prodotto essiccato e dovranno presentare un bollino con un numero progressivo di serie. La confezione del prodotto essiccato dovrà essere sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sui contenitori o confezioni di prodotto fresco o essiccato dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Fungo di Borgotaro» e «Indicazione geografica protetta» oltre al logo del prodotto, al simbolo dell’Unione e agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo.

Il logo del «Fungo di Borgotaro» è il seguente:

Image .

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» è caratterizzata da assoluta omogeneità sotto l’aspetto climatico per quanto attiene la piovosità che manifesta uniformità di precipitazioni nei due versanti appenninici, nonché per quanto attiene le temperature e le relative escursioni termiche. Geologicamente tutta l’area è caratterizzata da formazione prevalentemente arenacea, con poche aree argillose. Conseguentemente vi è uniformità anche sotto il profilo pedologico e per quanto attiene la ritenzione e la circolazione meteoriche negli orizzonti sottostanti allo strato humifero, che assicurano la presenza di sufficiente umidità nel sottobosco, fattore questo essenziale per la produzione fungina e in particolare per le quattro varietà del genere Boletus.

L’intera area di produzione ha in comune anche la gestione del patrimonio fungino. Infatti, da ormai quasi cinquant’anni, in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi, adottando anche gli stessi regolamenti per la raccolta; tali riserve hanno lo scopo di regolamentare gli accessi dei cercatori, con limitazioni in merito ai giorni di apertura e ai quantitativi di funghi raccoglibili, con lo scopo di tutelare sia il bosco sia i miceti da uno sfruttamento eccessivo.

5.2.   Specificità del prodotto

Tutte le varietà che rappresentano il «Fungo di Borgotaro» sono caratterizzate da odore intenso e pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il «Fungo di Borgotaro» anche essiccato conserva il suo profumo, a differenza dei porcini provenienti da altre zone, che una volta essiccati perdono questa peculiarità organolettica.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Da secoli nella zona della Valtaro e della Valmagra il «Fungo di Borgotaro» ha accresciuto la propria reputazione, diventando, nel linguaggio comune ma anche sul mercato locale, tra i miceti più pregiati.

Una prima testimonianza sulla produzione del Fungo di Borgotaro si trova nell’opera «Istoria di Borgo Val di Taro che riguarda insieme la mutazione dei domini in Italia e Lombardia sotto i Pontefici, i Re, gli Imperatori di occidente da Carlo Magno che come molte città si fecero Repubbliche» redatta da A.C. Cassio (1669-1760). In quest’opera vengono illustrate le proprietà del fungo, la zona di produzione, nonché gli usi sulla raccolta e distribuzione del prodotto stesso. Un’altra testimonianza su questa produzione fungina si ricava dal «Vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla» di Lorenzo Molossi (Parma 1832-1834) e dal libro di D. Tommaso Grilli «Manipolo di cognizioni con cenni storici di Albareto, di Borgotaro» edito nel 1893 dove si parla delle attività svolte nel territorio e si cita espressamente la presenza e l’importanza nella zona di una produzione fungina e se ne descrivono, altresì, le consuetudini di raccolta e di lavorazione.

Il «Fungo di Borgotaro» ha assunto un’importanza economica vera e propria alla fine del 1800, con la nascita delle prime imprese che iniziarono a svolgere attività di commercializzazione e trasformazione, attraverso un procedimento di essiccazione.

Alla fine del 1800 la trasformazione e la commercializzazione di questo prodotto avevano assunto una rilevanza tale da alimentare una fiorente attività di esportazione, particolarmente nei paesi del Nord-America e del sud-America. In un articolo di C. Bellini dell’anno 1933 apparso sull’Avvenire agricolo e ripubblicato nel 1975 dall’Associazione «A. Emmanueli» emerge poi la necessità di addivenire ad una autorizzazione del «cosiddetto marchio di origine». Vista l’importanza della coltura, l’Amministrazione comunale di Borgotaro con un apposito regolamento, fin dall’anno 1928, istituì un mercato bisettimanale per la contrattazione del prodotto, in modo particolare quello essiccato.

La reputazione del «Fungo di Borgotaro» si mantiene viva anche grazie ai numerosi articoli pubblicati su riviste turistiche, gastronomiche e ad eventi organizzati annualmente. L’articolo «Alla scoperta del Fungo di Borgotaro» (rivista Gustame di settembre 2009, pagg. 88-89) racconta di Borgo Val di Taro e delle sue valli famose per il fungo. La rivista Gustare l’Italia (settembre 2011, pag. 11) dedica una intera sezione al «Fungo di Bortogaro», al suo territorio di produzione, alle caratteristiche organolettiche e all’impegno delle associazioni di produttori che nel tempo hanno operato per la tutela di questo pregiato prodotto. La fama del «Fungo di Borgotaro» inoltre è legata anche alla passione di molti cercatori di funghi provenienti da altre parti d’Italia che nel periodo di raccolta frequentano i boschi del comprensorio della Valtaro. L’articolo «Dalle Marche in cerca di porcini» (Gazzetta di Parma del 17.10.2009) racconta l’interesse dei micologi marchigiani verso il «Fungo di Borgotaro» e il territorio della Valtaro.

Infine, dal 1975 si svolge annualmente la sagra del «Fungo di Borgotaro» nel comune di Borgo Val di Taro.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4))

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Fungo di Borgotaro» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 dell’11.7.2013.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE»


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 3.