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7.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 35/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/253 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2023
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20 (2), una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(2) Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2», alla rubrica «Persone», la voce relativa alla persona seguente è soppressa:
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161. |
Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV. |