7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/253 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20 (2), una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(2)  Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2», alla rubrica «Persone», la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.