30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 173/17


REGOLAMENTO (UE) 2022/1032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2022

che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto anche in passato si siano verificate brevi interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la situazione nel 2022 si distingue dalle precedenti crisi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per una serie di fattori. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha determinato aumenti dei prezzi senza precedenti. È probabile che tali incrementi di prezzo modifichino radicalmente gli incentivi a riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione. Nell'attuale situazione geopolitica non si possono escludere ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali interruzioni dell'approvvigionamento potrebbero danneggiare gravemente i cittadini e l'economia dell'Unione, in quanto quest'ultima dipende ancora in misura significativa dalle forniture esterne di gas che possono essere influenzate dal conflitto.

(2)

La natura e le conseguenze degli eventi recenti sono di vasta portata e a livello dell'Unione, esigendo pertanto una risposta dell'Unione. Tale risposta dovrebbe dare priorità alle misure in grado di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, in particolare gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti. Il risparmio energetico e l'efficienza energetica sono elementi che contribuiscono in modo determinante a tale obiettivo. È pertanto fondamentale che l'Unione agisca in modo coordinato per evitare i rischi potenziali derivanti da eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, fatto salvo il diritto degli Stati membri di scegliere tra diverse fonti energetiche e decidere la struttura generale del loro approvvigionamento energetico, conformemente all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)

Gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas e gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas adeguatamente riempiti sono determinanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas offrendo un approvvigionamento supplementare di gas in caso di forte domanda o di interruzioni della fornitura. Poiché le interruzioni dell'approvvigionamento di gas da gasdotto possono verificarsi in qualsiasi momento, dovrebbero essere introdotte misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dell'Unione per garantire la fornitura di gas per l'inverno 2022-2023.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto un meccanismo di solidarietà quale strumento volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, in quanto esigenza essenziale di sicurezza e priorità necessaria. In caso di emergenza a livello dell'Unione, una risposta immediata garantisce che gli Stati membri siano in grado di meglio proteggere i clienti.

(5)

L'impatto dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato che le norme vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento non sono adeguate a importanti cambiamenti della situazione geopolitica, in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da gravi eventi intenzionali e da interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. È pertanto necessario affrontare l'improvviso e considerevole aumento dei rischi derivanti dagli attuali cambiamenti della situazione geopolitica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico dell'Unione.

(6)

Sulla base dell'analisi della Commissione riguardante, tra l'altro, l'adeguatezza delle misure per garantire l'approvvigionamento di gas e dell'analisi della preparazione ai rischi rafforzata a livello dell'Unione effettuata nel febbraio 2022 dalla Commissione e dal gruppo di coordinamento del gas («GCG») istituito dal regolamento (UE) 2017/1938, è opportuno che ciascuno Stato membro garantisca, in linea di principio, che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato dello Stato membro in questione siano riempiti almeno al 90 % della loro capacità a livello di Stato membro entro il 1o novembre di ciascun anno (obiettivo di riempimento), con una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro previsti per i mesi di maggio, luglio, settembre e febbraio (traiettoria di riempimento) dell'anno successivo. Alcuni Stati membri che hanno una capacità di stoccaggio sotterraneo significativa sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo di riempimento relativo agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel proprio territorio. Per tenere conto di tale situazione, l'obbligo di riempire i loro impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbe essere ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas nei cinque anni precedenti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo degli altri Stati membri di contribuire al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere, a determinate condizioni, di soddisfare parzialmente l'obiettivo di riempimento conteggiando le riserve di gas naturale liquefatto (GNL) stoccate negli impianti di GNL. Tali obiettivi di riempimento sono necessari per garantire che i consumatori nell’Unione siano adeguatamente protetti dalle carenze di approvvigionamento. Tenuto conto del fatto che il presente regolamento deve entrare in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento dello stoccaggio e che gli Stati membri avranno un tempo limitato per attuarlo, per il 2022 è opportuno applicare un obiettivo di riempimento più contenuto dell'80 % e un numero ridotto di obiettivi intermedi.

(7)

È opportuno che, nel riempire i loro impianti di stoccaggio, gli Stati membri mirino a diversificare i loro fornitori di gas al fine di ridurre la loro dipendenza qualora essa possa mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell'Unione o degli Stati membri in materia di sicurezza.

(8)

Ogni anno, a partire dal 2023, lo stoccaggio del gas dovrebbe essere monitorato in modo specifico a partire da febbraio per evitare l'improvviso prelievo del gas dagli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a metà inverno, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento prima della fine dell'inverno. Le traiettorie di riempimento dovrebbero consentire un monitoraggio continuo per tutta la stagione di riempimento dello stoccaggio.

(9)

Ogni anno, a partire dal 2023, ciascuno Stato membro che disponga di impianti di stoccaggio del gas dovrebbe presentare alla Commissione, in forma aggregata, un progetto di traiettoria di riempimento per tali impianti presenti nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. Tenuto conto della valutazione del GCG, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che fissi le traiettorie di riempimento per ciascuno Stato membro in modo da non distorcere indebitamente la posizione concorrenziale degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in tale Stato membro rispetto a tali impianti situati negli Stati membri confinanti.

(10)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire a partire dal 2023 la traiettoria di riempimento di ciascuno Stato membro con impianti di stoccaggio sotterraneo di gas sulla base del progetto di traiettoria di riempimento presentato da ogni suddetto Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

La traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro con impianti di stoccaggio sotterraneo di gas dovrebbe comprendere una serie di obiettivi intermedi e dovrebbe basarsi sul tasso medio di riempimento per tale Stato membro nei cinque anni precedenti. Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento dovrebbero essere ridotti di conseguenza.

(12)

Qualora uno Stato membro non sia in grado di raggiungere l'obiettivo di riempimento in tempo utile a causa di problemi tecnici quali quelli relativi alle condutture che alimentano gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas o agli impianti di iniezione, è opportuno consentirgli di raggiungere l'obiettivo di riempimento in una fase successiva. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per il periodo invernale, ciascun obiettivo di riempimento dovrebbe essere raggiunto non appena tecnicamente possibile e in ogni caso non oltre il 1o dicembre dell'anno in questione.

(13)

È possibile che uno Stato membro non sia in grado di raggiungere l'obiettivo di riempimento o un obiettivo intermedio a causa di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, come nel caso in cui l'approvvigionamento di gas sia insufficiente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1938, che la Commissione ha dichiarato su richiesta di uno o più Stati membri, a seconda dei casi, che hanno dichiarato un'emergenza nazionale ai sensi di tale regolamento. Gli obiettivi di riempimento, compreso l'obiettivo di ripartizione degli oneri, non si dovrebbero pertanto applicare qualora e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 di tale regolamento.

(14)

Al fine di garantire che non vi sia discostamento dalle traiettorie di riempimento, le autorità competenti dovrebbero monitorare costantemente i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Le traiettorie di riempimento dovrebbero essere soggetta a un margine di cinque punti percentuali. Se il livello di riempimento di uno Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l’autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

(15)

Un eventuale scostamento sostanziale e persistente dalla propria traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro può compromettere il raggiungimento di livelli di riempimento adeguati e dell'obiettivo di riempimento, necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. In caso di un simile scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure efficaci per evitare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas derivanti da impianti di stoccaggio non riempiti. Nel decidere in merito a tali misure efficaci, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dello Stato membro interessato, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e di qualsiasi impianto di stoccaggio di GNL già esistente. Poiché il presente regolamento deve entrare in vigore dopo l'inizio della stagione di riempimento nel 2022, eventuali misure adottate dalla Commissione per ovviare a scostamenti dalla traiettoria di riempimento per il 2022 dovrebbero tenere conto del tempo limitato disponibile per l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale. La Commissione dovrebbe assicurare che le misure non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, senza imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, ai partecipanti al mercato del gas, ai gestori dei sistemi di stoccaggio o ai consumatori.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento. A tal fine, dovrebbero puntare a utilizzare in prima istanza, se possibile, misure basate sul mercato in modo da evitare di perturbare innecessariamente il mercato. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare un obiettivo di riempimento più elevato, affinché l'Unione possa cercare di raggiungere collettivamente il riempimento dell'85 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione per il 2022. In considerazione dei diversi regimi normativi già in vigore in molti Stati membri per sostenere il riempimento degli impianti di stoccaggio, non dovrebbe essere imposto alcuno strumento specifico per rispettare le traiettorie di riempimento o raggiungere l'obiettivo di riempimento. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad essere liberi di decidere quale sia lo strumento più appropriato nei loro sistemi nazionali, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri o le autorità di regolamentazione competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di determinare quali partecipanti al mercato sono tenuti a garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Entrambi dovrebbero anche poter decidere se gli strumenti normativi, come le misure volte a obbligare i detentori di capacità a liberare le capacità inutilizzate, che sono possibili in base alle vigenti norme di mercato dell'Unione, siano sufficienti per garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento o se siano necessari incentivi finanziari o sconti tariffari per lo stoccaggio. Se uno Stato membro impone ai fornitori di gas a clienti protetti nel suo territorio l'obbligo di stoccare il gas in impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, la quantità di gas da stoccare dovrebbe essere determinata in base alla quantità di gas naturale fornito a tali clienti protetti. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi e utilizzare strumenti quali piattaforme per l'acquisto di GNL, al fine di massimizzare l'utilizzo del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio.

(17)

La comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» ha chiarito che il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di concedere aiuti ai fornitori di gas ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE al fine di garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio, ad esempio sotto forma di garanzie (contratto bidirezionale per differenza).

(18)

Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, comprese le condizioni da imporre in materia di riempimento basate sulla ripartizione degli oneri e le condizioni da imporre in materia di prelievo del gas dagli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata, non discriminatoria e verificabile, e non dovrebbe distorcere indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. In particolare, è opportuno che tali misure non determinino il rafforzamento di una posizione dominante o entrate straordinarie per le imprese che controllano gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas o che hanno prenotato capacità di stoccaggio senza averle utilizzate.

(19)

L'uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliere, gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e gli impianti di GNL, è importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno spirito di solidarietà. Frontiere energetiche aperte sono fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, anche in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione. Pertanto è opportuno che le misure adottate per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non blocchino né limitino le capacità transfrontaliere assegnate conformemente al regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (5). Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che lo stoccaggio rimanga disponibile, anche agli Stati membri confinanti e anche in caso di emergenza dichiarata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1938.

(20)

È probabile che l'obbligo di stoccaggio imponga oneri finanziari agli operatori del mercato pertinenti negli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas pertinenti sul proprio territorio, mentre l'aumento del livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe andare a vantaggio di tutti gli Stati membri, anche di quelli che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Per ripartire, in uno spirito di solidarietà, l'onere di assicurare che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione siano sufficientemente pieni per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, gli Stati membri sprovvisti di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero utilizzare gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in altri Stati membri. Qualora uno Stato membro sia privo di interconnessioni con altri Stati membri o qualora la capacità di trasmissione transfrontaliera limitata di uno Stato membro o altre ragioni tecniche rendano impossibile l'uso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in altri Stati membri, tale obbligo dovrebbe essere ridotto di conseguenza.

(21)

Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero garantire che gli operatori del mercato nell’ambito di tali Stati membri abbiano posto in essere accordi negli Stati membri che dispongono di tali impianti che prevedono l'uso, entro il 1 novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del loro consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti. Tuttavia, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero anche poter sviluppare un meccanismo alternativo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Si dovrebbe tenere conto anche di altre misure equivalenti già esistenti volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas al momento di prendere in considerazione il meccanismo di ripartizione degli oneri, come un obbligo equivalente relativamente a combustibili diversi dal gas naturale, compreso il petrolio, a determinate condizioni. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali meccanismi alternativi di ripartizione degli oneri alla Commissione e dimostrare le limitazioni tecniche e l'equivalenza delle misure adottate.

(22)

È possibile che le misure che consentono agli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di condividere l'onere dell'obbligo di stoccaggio con gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas abbiano a loro volta un impatto finanziario sugli operatori del mercato coinvolti. Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero pertanto poter fornire incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi degli obblighi loro imposti che non possono essere coperti dai ricavi. Se tali misure sono finanziate mediante un prelievo, tale prelievo non dovrebbe essere applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

(23)

Un monitoraggio e una rendicontazione efficaci sono essenziali per valutare la natura e la portata dei rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, oltre che per scegliere le misure appropriate per contrastare tali rischi. I gestori degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dovrebbero comunicare mensilmente alle autorità competenti i livelli di riempimento durante il periodo di riempimento dello stoccaggio. I proprietari e i gestori degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sono incoraggiati a registrare regolarmente la capacità e il livello di riempimento di ciascun impianto di stoccaggio sotterraneo del gas in una piattaforma centrale di comunicazione.

(24)

Le autorità competenti svolgono un ruolo importante nel monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e garantiscono un equilibrio tra la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il costo derivante dalle misure per i consumatori. L’autorità competente di ciascuno Stato membro o un'altra entità designata dallo stesso, dovrebbe monitorare i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio e comunicare i risultati alla Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre poter invitare, ove opportuno, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza al monitoraggio.

(25)

È essenziale che le valutazioni del rischio effettuate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 tengano conto di tutti i rischi che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. A tale scopo, l'approccio basato sul rischio per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la definizione di misure preventive e di attenuazione dovrebbero anche tenere conto degli scenari di interruzione totale di un'unica fonte di approvvigionamento. Per garantire la massima preparazione al fine di evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e attenuare gli effetti di tale interruzione, le valutazioni comuni dei rischi e le valutazioni nazionali dei rischi dovrebbero essere svolte tenendo conto di tali scenari. Ciò consentirebbe il coordinamento delle misure volte ad attenuare le ripercussioni di un'emergenza e l'ottimizzazione delle risorse per garantire la continuità dell'approvvigionamento in caso di interruzione totale.

(26)

Il ruolo del GCG dovrebbe essere rafforzato tramite il conferimento del mandato esplicito di monitorare le prestazioni degli Stati membri e sviluppare le migliori prassi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La Commissione dovrebbe pertanto riferire periodicamente al GCG e il GCG dovrebbe assisterla nel monitoraggio degli obiettivi di riempimento e nel garantire il loro conseguimento.

(27)

Il CGC funge da consulente fondamentale della Commissione per facilitare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento, assistendo la Commissione in ogni momento e, più in particolare, in caso di crisi. Ove necessario, per garantire la massima preparazione e facilitare un rapido scambio di informazioni, la Commissione convocherà senza ritardo il GCG nella formazione «gestione delle crisi», in previsione di una possibile crisi. La formazione «gestione delle crisi» del GCG dovrebbe essere disponibile per assistere la Commissione per tutto il tempo necessario. A tal fine, il GCG dovrebbe mantenere canali di comunicazione con gli Stati membri e tutti gli operatori del mercato pertinenti che partecipano alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e raccogliere informazioni pertinenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione.

(28)

Il settore dei sistemi di stoccaggio è estremamente importante per l'Unione, la sicurezza del suo approvvigionamento energetico e gli altri interessi essenziali dell'Unione in materia di sicurezza. Pertanto gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sono considerati infrastrutture critiche ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (6). Gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle misure introdotte dal presente regolamento nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(29)

Sono necessarie garanzie supplementari nella rete dei sistemi di stoccaggio per evitare minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici nell'Unione o al benessere dei cittadini dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compresi quelli controllati a loro volta dai gestori dei sistemi di trasporto, sia certificato dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro per garantire che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o di qualsiasi altro interesse essenziale di sicurezza nell'Unione o in uno Stato membro non sia messa in pericolo dall'influenza sul gestore dei sistemi di stoccaggio. Per l'analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, è importante il coordinamento tra gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento. Tale valutazione non dovrebbe operare discriminazioni tra i partecipanti al mercato ma dovrebbe rispettare pienamente i principi di un mercato interno ben funzionante. Al fine di attenuare rapidamente il rischio derivante da bassi livelli di riempimento, tale certificazione dovrebbe avere priorità ed essere effettuata più rapidamente per gli impianti di stoccaggio sotterraneo più grandi i cui livelli di riempimento sono stati costantemente bassi di recente, in modo da poter escludere o, se possibile, correggere, potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di gas derivanti dal controllo di tali impianti di stoccaggio di grandi dimensioni. Considerando che il livello medio di riempimento delle scorte dei sei anni precedenti per tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo dell'Unione al 31 marzo è pari al 35 %, della loro capacità massima, la soglia per definire un livello di riempimento insolitamente basso nel marzo 2021 e nel marzo 2022 dovrebbe essere fissata al 30 %.

(30)

Le autorità di regolamentazione nazionali o un’altra autorità competente designata dagli Stati membri interessati (in entrambi i casi “autorità di certificazione”) dovrebbero rifiutare la certificazione se concludono che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio potrebbe compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale in materia di sicurezza a livello nazionale, regionale o dell'Unione. Nell'effettuare tale valutazione, l’autorità di certificazione dovrebbe tenere conto dei rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e di altri eventuali fatti e circostanze specifici. Per garantire l'applicazione coerente delle norme di certificazione in tutta l'Unione, l'osservanza degli obblighi internazionali e la solidarietà e la sicurezza energetica al suo interno, l’autorità di certificazione dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere della Commissione quando adotta decisioni in materia di certificazione, anche rivedendo, se del caso, il suo progetto di decisione. Qualora rifiuti la certificazione, l'autorità di certificazione dovrebbe avere il potere di imporre a qualsiasi persona di cedere la partecipazione o i diritti che detiene sul proprietario del sistema di stoccaggio o sul gestore del sistema di stoccaggio e di fissare un termine per tale cessione, di ordinare qualsiasi altra misura appropriata per garantire che tale persona non sia in grado di esercitare alcun controllo o diritto su tale proprietario del sistema di stoccaggio o gestore del sistema di stoccaggio e di decidere le opportune misure compensative. Qualsiasi misura adottata nella decisione di certificazione per far fronte ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas o per tenere conto di altri interessi essenziali in materia di sicurezza dovrebbe essere necessaria, chiaramente definita, trasparente, proporzionata e non discriminatoria.

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, essa rispetta il diritto di non essere privati della proprietà, se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa, come previsto all'articolo 17 della Carta, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un processo equo come previsto all'articolo 47 della Carta.

(32)

Se le imprese devono acquistare maggiori quantitativi di gas quando il prezzo del gas è più elevato ciò potrebbe riflettersi sui prezzi. Le autorità di regolamentazione dovrebbero pertanto poter applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di entrata e uscita per la capacità di trasporto e distribuzione da e verso impianti di stoccaggio, sia verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che verso gli impianti di GNL, rendendo lo stoccaggio più attraente per i partecipanti al mercato. Le autorità di regolamentazione nazionali e le autorità di concorrenza sono inoltre incoraggiate ad avvalersi dei propri poteri per escludere efficacemente aumenti indebiti delle tariffe di stoccaggio.

(33)

In considerazione delle attuali circostanze eccezionali e delle incertezze legate ai futuri cambiamenti della situazione geopolitica, gli Stati membri sono incoraggiati a raggiungere gli obiettivi di riempimento il più rapidamente possibile.

(34)

Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas causato dall'attuale aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. A causa della natura eccezionale delle circostanze attuali, talune disposizioni introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi solamente fino al 31 dicembre 2025.

(35)

Il presente regolamento dovrebbe essere integrato con urgenza nell'acquis della Comunità dell’energia conformemente al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2006.

(36)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938 e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

1)

all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

«27)   “traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis;

28)   “obiettivo di riempimento”, l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento della capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

29)   “impianto di stoccaggio strategico”, impianto di stoccaggio sotterraneo del gas o parte di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas per il gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto entità designata dagli Stati membri o da un'impresa, e che può essere svincolato solo a seguito di notifica preventiva o ad autorizzazione dell'autorità pubblica, e che in genere è svincolato in caso di:

a)

grave scarsità dell'approvvigionamento;

b)

interruzione dello stesso; o

c)

emergenza dichiarata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

30)   “riserva di bilanciamento”, gas naturale non liquefatto:

a)

acquistato, gestito e stoccato nel sottosuolo da gestori del sistema di trasporto o da un'entità designata dallo Stato membro con le uniche finalità di svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; e

b)

distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE e degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 312/2014;

31)   “impianto di stoccaggio sotterraneo del gas”, un impianto di stoccaggio, quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE, utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, compresa la riserva di bilanciamento, e collegato a un sistema di trasporto o di distribuzione, ma che esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici o linepack.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1°novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter:

a)

per il 2022: l'80 %;

b)

a partire dal 2023: il 90 %.

Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.

2.   Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.

3.   Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4.   Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter.

5.   Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

b)

lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:

a)

per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e

b)

a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.

7.   Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

8.   Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1o novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1o dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1o novembre, indicando i motivi del ritardo.

9.   L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.

10.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l’autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.

11.   In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.

Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

a)

non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

b)

non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

Articolo 6 ter

Attuazione degli obiettivi di riempimento

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.

Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:

a)

imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;

b)

imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;

c)

imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

d)

utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

e)

ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1o agosto 2022;

f)

fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

g)

imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

h)

adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell’impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

i)

designare un’entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

j)

applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k)

riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.

2.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (*1).

4.   Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio “l'efficienza energetica al primo posto”, pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Articolo 6 quarter

Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri

1.   Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1o novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.

Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

a)

il costo del sostegno finanziario per soddisfare l’obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

b)

i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c)

eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri alla Commissione entro il 2 settembre 2022. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3.   A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.

4.   Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

a)

provvedono affinché entro il 1 novembre i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o

b)

dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.

6.   Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, entro il 1°novembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.

Articolo 6 quinquies

Monitoraggio e applicazione della normativa

1.   I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro (“entità designata”), come segue:

a)

per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I bis; e

b)

a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 4.

2.   L’autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.

3.   Sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.

4.   Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettarli, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.

6.   Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.

7.   Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.

La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

(*3)  Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).»;"

3)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 1° settembre 2022 il REGST per il gas procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura del gas, compresi scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dal REGST per il gas in cooperazione con il GCG. Il REGST per il gas assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti»;

b)

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

tenendo conto di scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento.»;

4)

all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente regolamento utilizzando impianti di stoccaggio situati nell'Unione. Tuttavia, la cooperazione degli Stati membri e delle parti contraenti della Comunità dell'energia può prevedere accordi volontari per utilizzare la capacità di stoccaggio fornita dalle parti contraenti della Comunità dell'energia per lo stoccaggio di volumi aggiuntivi di gas per gli Stati membri.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazioni della Commissione

1.   Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti:

a)

una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio,

b)

una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;

c)

una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;

d)

un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

7)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano all'Irlanda, a Cipro o a Malta finché non siano direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altri Stati membri.»;

8)

all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e gli allegati I bis e I ter si applicano fino al 31 dicembre 2025.»;

9)

il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegati I bis e I ter.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (in entrambi i casi “autorità di certificazione”).

Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.

2.   L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.

Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1° novembre 2022.

Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

3.   Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, regionale o dell’Unione, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

a)

dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;

b)

dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

c)

dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; oppure

d)

da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

4.   Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.

5.   Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

a)

impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione;

b)

dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e

c)

dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.

6.   L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

La Commissione esprime un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

7.   L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

8.   Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.

9.   I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.

10.   Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9;

b)

di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c)

su richiesta motivata della Commissione.

11.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver conto di un parere del REGST per il gas, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione o a livello nazionale.

Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

12.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

13.   Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.

(*5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).»."

2)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

F. RIESTER


(1)  Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

(3)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

(6)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis (1)

Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2022 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas

Stato membro

Obiettivo intermedio al 1° agosto

Obiettivo intermedio al 1° settembre

Obiettivo intermedio al 1° ottobre

Obiettivo di riempimento al 1o novembre

AT

49 %

60 %

70 %

80 %

BE

49 %

62 %

75 %

80 %

BG

49 %

61 %

75 %

80 %

CZ

60 %

67 %

74 %

80 %

DE

45 %

53 %

80 %

80 %

DK

61 %

68 %

74 %

80 %

ES

71 %

74 %

77 %

80 %

FR

52 %

65 %

72 %

80 %

HR

49 %

60 %

70 %

80 %

HU

51 %

60 %

70 %

80 %

IT

58 %

66 %

73 %

80 %

LV

57 %

65 %

72 %

80 %

NL

54 %

62 %

71 %

80 %

PL

80 %

80 %

80 %

80 %

PT

72 %

75 %

77 %

80 %

RO

46 %

57 %

66 %

80 %

SE

40 %

53 %

67 %

80 %

SK

49 %

60 %

70 %

80 %

ALLEGATO I ter

Responsabilità condivisa per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento

Per quanto riguarda l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all'articolo 6 bis, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio Haidach e 7Fields. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria sono oggetto di un accordo bilaterale di tali Stati membri.

».

(1)  Il presente allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Per gli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per l'80 %.