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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva. |
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(2) |
Con il mandato M/071, del 1° agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE. |
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(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 ed EN 10253-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 ed EN 10253-2:2021, rispettivamente relative agli estintori d'incendio portatili, alle prove non distruttive e ai raccordi per tubazioni. |
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(4) |
Il CEN ha rivisto anche le seguenti norme armonizzate sulle caldaie a tubi d'acqua, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 ed EN 12952-10:2002. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 ed EN 12952-10:2021. |
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(5) |
Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 ed EN 12284:2003. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione ed EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. |
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(6) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha modificato anche le seguenti norme sulle tubazioni industriali metalliche, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5): EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN 13480-5:2017/A2:2021 ed EN 13480-3:2017/A4:2021. Inoltre il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021. |
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(7) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
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(8) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(9) |
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, unitamente alle relative modifiche, dovrebbero essere inclusi in tale allegato. |
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(10) |
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 ed EN ISO 9712:2012. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(11) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, nonché le relative modifiche, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione. |
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(12) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:
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1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
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2) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
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1) |
le voci 11, 12 e 29 sono soppresse; |
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2) |
le seguenti voci 11 bis, 12 bis e 29 bis sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:
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3) |
sono aggiunte le voci seguenti:
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ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
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«47. |
EN 10253-2:2007 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo |
3.4.2024 |
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48. |
EN 12284:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura |
3.4.2024 |
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49. |
EN 12516-2:2014 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio |
3.4.2024 |
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50. |
EN 12952-10:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione |
3.4.2024 |
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51. |
EN 12952-2:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori |
3.4.2024 |
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52. |
EN 12952-5:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
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53. |
EN 12952-6:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
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54. |
EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso |
3.4.2024 |
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55. |
EN 14917:2009+A1:2012 Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione |
3.4.2024 |
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56. |
EN 3-8:2006 Estintori d'incendio portatili - Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar EN 3-8:2006/AC:2007 |
3.4.2024 |
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57. |
EN ISO 9712:2012 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012) |
3.4.2024». |