16.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 213/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1401 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, all’attrezzatura da ginnastica, agli accendini e al materiale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

(2)

Con lettera M/264 del 16 dicembre 1997, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione («CEN») di redigere norme europee relative alla sicurezza degli articoli per puericultura («richiesta M/264»).

(3)

Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 716-1:2017 «Mobili — Lettini per bambini e lettini pieghevoli per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza», e, oltre a ciò, una norma consolidata EN 716-1: 2017 + AC: 2019, che include l’errata corrige AC: 2019. La norma consolidata EN 716-1:2017+AC:2019 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 716-1:2017+AC:2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

(4)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.

(5)

Con lettera M/507 del 5 settembre 2012 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee relative all’attrezzatura da ginnastica. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 914:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza», i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(6)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato il CEN ha redatto la nuova norma EN 914:2020, che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in sostituzione del riferimento della norma EN 914:2008.

(7)

Il 2 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/376/UE (4) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini.

(8)

Con lettera M/497 del 20 ottobre 2011 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee sulla sicurezza degli articoli per la puericultura, gruppo 2 — rischi connessi all’ambiente di sonno. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 1130-1:1996 «Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 1: Requisiti di sicurezza», e la norma EN 1130-2:1996 «Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 2: Metodi di prova»: I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5).

(9)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato il CEN ha adottato la nuova norma EN 1130:2019 «Mobili per bambini — Culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il riferimento della norma EN 1130:2019 dovrebbe pertanto sostituire i riferimenti delle norme EN 1130-1:1996 e EN 1130-2:1996.

(10)

Successivamente il CEN ha redatto l’errata corrige EN 1130:2019/AC:2020 per rettificare l’abbreviazione chimica del manganese. Pertanto, al fine di garantire l’esatta applicazione della norma EN 1130:2019, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente a tale norma, il riferimento dell’errata corrige EN 1130:2019/AC:2020.

(11)

Il 7 marzo 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/121/UE (6) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini.

(12)

Il 22 luglio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2014) 5058 final (7) relativa a una richiesta di normalizzazione rivolta agli organismi europei di normalizzazione per l’elaborazione di norme europee applicabili a taluni sedili per bambini («richiesta M/527»).

(13)

Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 1272:2017 «Articoli per puericultura — Seggiolini da tavolo — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 1272:2017 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

(14)

Sulla base della richiesta M/264, il CEN ha adottato la norma EN 1400:2013+A2:2018 «Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 1400:2013+A2:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(15)

Sulla base della richiesta M/264, il CEN ha redatto l’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015 «Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» della norma EN 1466:2014. Il riferimento della norma EN 1466:2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8), In considerazione del fatto che l’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015 include correzioni tecniche, e al fine di garantire l’applicazione esatta e coerente della norma EN 1466:2014, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente a tale norma precedentemente pubblicata, il riferimento dell’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015.

(16)

Con lettera M/266 del 16 dicembre 1997, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme relative agli accendini per la sicurezza dei consumatori e dei bambini. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 9994:2006 «Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)». Il riferimento della norma EN ISO 9994:2006 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9).

(17)

Tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha adottato la nuova norma EN ISO 9994:2019 «Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018)», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il riferimento della norma EN ISO 9994:2019 dovrebbe pertanto sostituire quello della norma EN ISO 9994:2006.

(18)

Sulla base della richiesta M/527, il CEN ha adottato la norma EN 14988:2017+A1:2020 «Seggioloni per bambini — Requisiti e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 14988:2017+A1:2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(19)

Sulla base della richiesta M/527, il CEN ha adottato la norma EN 16120:2012+A2:2016 «Articoli per puericultura — Rialzi per sedie», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 16120:2012+A2:2016 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(20)

Il 23 giugno 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/490/CE (10) relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi.

(21)

Con lettera M/452 del 28 settembre 2009, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica («Cenelec») di elaborare norme europee per i lettori di musica personali. Sulla base di tale richiesta, il Cenelec ha adottato la norma EN IEC 62368-1:2020 riguardante le «Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni — parte 1: Requisiti di sicurezza», e, successivamente, la modifica EN IEC 62368-1:2020/A11:2020. La norma EN IEC 62368-1:2020 è proposta unitamente alla sua modifica A11:2020, che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in sostituzione dei riferimenti EN 60065:2002 «Apparati audio, video e elettronici similari — Prescrizioni di sicurezza» e EN 60950-1:2006 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali». La pubblicazione di tali riferimenti dovrebbe tuttavia essere limitata alle disposizioni 3.3.19 «Esposizione al suono» e 10.6 «Protezione contro le fonti di energia acustica», dato che l’obiettivo della decisione 2009/490/CE della Commissione è limitato a garantire che l’esposizione al suono emesso dai lettori di musica personali non presenti un rischio di danni per l’udito.

(22)

I riferimenti delle norme europee adottate nel quadro della direttiva 2001/95/CE sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. Al fine di assicurare che i riferimenti delle norme europee elaborate nel quadro della direttiva 2001/95/CE figurino in un unico atto, i riferimenti pertinenti delle nuove norme, delle modifiche e delle rettifiche alle norme dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698.

(24)

La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).

(4)  Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.

(6)  Decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 23).

(7)  Decisione di esecuzione C(2014) 5058 final della Commissione, del 22 luglio 2014, relativa a una richiesta di normalizzazione rivolta agli organismi europei di normalizzazione per l’elaborazione di norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, nel quadro della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.

(10)  Decisione 2009/490/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 24.6.2009, pag. 38).


ALLEGATO

L’allegato I è così modificato:

1)

è inserita la seguente riga:

«1a.

EN 716-1:2017+AC:2019

Mobili — Lettini per bambini e lettini pieghevoli per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza»;

2)

la riga 3 è sostituita dalla seguente:

«3.

EN 914:2020

Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza»;

3)

le righe 11 e 12 sono sostituite dalla seguente:

«11.

EN 1130:2019

Mobili per bambini — Culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

EN 1130:2019/AC:2020»;

4)

è inserita la seguente riga:

«12a.

EN 1272:2017

Articoli per puericultura — Seggiolini da tavolo — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

5)

è inserita la seguente riga:

«13a.

EN 1400:2013+A2:2018

Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

6)

la riga 14 è sostituita dalla seguente:

«14.

EN 1466:2014

Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

EN 1466:2014/AC:2015»;

7)

la riga 27 è sostituita dalla seguente:

«27.

EN ISO 9994:2019

Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018)»;

8)

sono inserite le seguenti righe:

«48a.

EN 14988:2017+A1:2020

Seggioloni per bambini — Requisiti e metodi di prova

48b.

EN 16120:2012+A2:2016

Articoli per puericultura — Rialzi per sedie»;

9)

le righe 66 e 67 sono sostituite dalla seguente:

«66.

EN IEC 62368-1:2020

Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni — parte 1: Requisiti di sicurezza

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

Nota: la presente pubblicazione riguarda solo le disposizioni 3.3.19 “Esposizione al suono” e 10.6 “Protezione contro le fonti di energia acustica” della norma EN IEC 62368-1:2020/A11:2020.».