16.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 213/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1401 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, all’attrezzatura da ginnastica, agli accendini e al materiale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva. |
(2) |
Con lettera M/264 del 16 dicembre 1997, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione («CEN») di redigere norme europee relative alla sicurezza degli articoli per puericultura («richiesta M/264»). |
(3) |
Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 716-1:2017 «Mobili — Lettini per bambini e lettini pieghevoli per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza», e, oltre a ciò, una norma consolidata EN 716-1: 2017 + AC: 2019, che include l’errata corrige AC: 2019. La norma consolidata EN 716-1:2017+AC:2019 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 716-1:2017+AC:2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
(4) |
Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi. |
(5) |
Con lettera M/507 del 5 settembre 2012 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee relative all’attrezzatura da ginnastica. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 914:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza», i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(6) |
Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato il CEN ha redatto la nuova norma EN 914:2020, che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in sostituzione del riferimento della norma EN 914:2008. |
(7) |
Il 2 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/376/UE (4) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini. |
(8) |
Con lettera M/497 del 20 ottobre 2011 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee sulla sicurezza degli articoli per la puericultura, gruppo 2 — rischi connessi all’ambiente di sonno. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 1130-1:1996 «Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 1: Requisiti di sicurezza», e la norma EN 1130-2:1996 «Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 2: Metodi di prova»: I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). |
(9) |
Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato il CEN ha adottato la nuova norma EN 1130:2019 «Mobili per bambini — Culle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il riferimento della norma EN 1130:2019 dovrebbe pertanto sostituire i riferimenti delle norme EN 1130-1:1996 e EN 1130-2:1996. |
(10) |
Successivamente il CEN ha redatto l’errata corrige EN 1130:2019/AC:2020 per rettificare l’abbreviazione chimica del manganese. Pertanto, al fine di garantire l’esatta applicazione della norma EN 1130:2019, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente a tale norma, il riferimento dell’errata corrige EN 1130:2019/AC:2020. |
(11) |
Il 7 marzo 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/121/UE (6) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini. |
(12) |
Il 22 luglio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2014) 5058 final (7) relativa a una richiesta di normalizzazione rivolta agli organismi europei di normalizzazione per l’elaborazione di norme europee applicabili a taluni sedili per bambini («richiesta M/527»). |
(13) |
Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN 1272:2017 «Articoli per puericultura — Seggiolini da tavolo — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 1272:2017 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
(14) |
Sulla base della richiesta M/264, il CEN ha adottato la norma EN 1400:2013+A2:2018 «Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 1400:2013+A2:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
(15) |
Sulla base della richiesta M/264, il CEN ha redatto l’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015 «Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» della norma EN 1466:2014. Il riferimento della norma EN 1466:2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8), In considerazione del fatto che l’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015 include correzioni tecniche, e al fine di garantire l’applicazione esatta e coerente della norma EN 1466:2014, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente a tale norma precedentemente pubblicata, il riferimento dell’errata corrige EN 1466:2014/AC:2015. |
(16) |
Con lettera M/266 del 16 dicembre 1997, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme relative agli accendini per la sicurezza dei consumatori e dei bambini. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 9994:2006 «Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)». Il riferimento della norma EN ISO 9994:2006 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). |
(17) |
Tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha adottato la nuova norma EN ISO 9994:2019 «Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018)», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il riferimento della norma EN ISO 9994:2019 dovrebbe pertanto sostituire quello della norma EN ISO 9994:2006. |
(18) |
Sulla base della richiesta M/527, il CEN ha adottato la norma EN 14988:2017+A1:2020 «Seggioloni per bambini — Requisiti e metodi di prova», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 14988:2017+A1:2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(19) |
Sulla base della richiesta M/527, il CEN ha adottato la norma EN 16120:2012+A2:2016 «Articoli per puericultura — Rialzi per sedie», che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare il riferimento della norma EN 16120:2012+A2:2016 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(20) |
Il 23 giugno 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/490/CE (10) relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi. |
(21) |
Con lettera M/452 del 28 settembre 2009, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica («Cenelec») di elaborare norme europee per i lettori di musica personali. Sulla base di tale richiesta, il Cenelec ha adottato la norma EN IEC 62368-1:2020 riguardante le «Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni — parte 1: Requisiti di sicurezza», e, successivamente, la modifica EN IEC 62368-1:2020/A11:2020. La norma EN IEC 62368-1:2020 è proposta unitamente alla sua modifica A11:2020, che soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in sostituzione dei riferimenti EN 60065:2002 «Apparati audio, video e elettronici similari — Prescrizioni di sicurezza» e EN 60950-1:2006 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali». La pubblicazione di tali riferimenti dovrebbe tuttavia essere limitata alle disposizioni 3.3.19 «Esposizione al suono» e 10.6 «Protezione contro le fonti di energia acustica», dato che l’obiettivo della decisione 2009/490/CE della Commissione è limitato a garantire che l’esposizione al suono emesso dai lettori di musica personali non presenti un rischio di danni per l’udito. |
(22) |
I riferimenti delle norme europee adottate nel quadro della direttiva 2001/95/CE sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. Al fine di assicurare che i riferimenti delle norme europee elaborate nel quadro della direttiva 2001/95/CE figurino in un unico atto, i riferimenti pertinenti delle nuove norme, delle modifiche e delle rettifiche alle norme dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. |
(24) |
La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. |
(25) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).
(4) Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.
(6) Decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 23).
(7) Decisione di esecuzione C(2014) 5058 final della Commissione, del 22 luglio 2014, relativa a una richiesta di normalizzazione rivolta agli organismi europei di normalizzazione per l’elaborazione di norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, nel quadro della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione.
(10) Decisione 2009/490/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 24.6.2009, pag. 38).
ALLEGATO
L’allegato I è così modificato:
1) |
è inserita la seguente riga:
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2) |
la riga 3 è sostituita dalla seguente:
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3) |
le righe 11 e 12 sono sostituite dalla seguente:
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4) |
è inserita la seguente riga:
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5) |
è inserita la seguente riga:
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6) |
la riga 14 è sostituita dalla seguente:
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7) |
la riga 27 è sostituita dalla seguente:
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8) |
sono inserite le seguenti righe:
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9) |
le righe 66 e 67 sono sostituite dalla seguente:
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