11.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/67


DECISIONE (UE) 2022/589 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

che stabilisce la composizione e le disposizioni operative per l’istituzione del gruppo di coordinamento della Commissione per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 168 e 194,

considerando quanto segue:

(1)

Una transizione equa e giusta verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo e degli obiettivi dell’UE in materia di energia e clima per il 2030. I pacchetti legislativi per realizzare il Green Deal europeo, presentati a luglio e dicembre 2021, sono fortemente incentrati sulla lotta alla povertà energetica e sulla protezione dei soggetti vulnerabili. Anche l’ondata di ristrutturazioni (1), importante iniziativa concepita per dare impulso a ristrutturazioni strutturali di edifici pubblici e privati, pone grande enfasi sulla lotta alla povertà energetica. In tale contesto la Commissione ha varato un’iniziativa volta a promuovere alloggi a prezzi accessibili per la ristrutturazione di 100 quartieri emblematici di alloggi popolari ed economici e nel 2020 ha adottato una raccomandazione sulla povertà energetica (2) per contribuire a eliminare questo fenomeno «combattendone le cause profonde» e per promuovere strategie di ristrutturazione efficienti sotto il profilo energetico che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini dell’UE.

(2)

La povertà energetica è anche un concetto consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», che pone i consumatori al centro di una transizione energetica giusta e prevede misure mirate per far fronte a vulnerabilità specifiche attraverso la legislazione in materia di energia.

(3)

L’accesso ai servizi energetici è imprescindibile ai fini dell’inclusione sociale. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l’energia tra i servizi essenziali (3) ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Per le persone in stato di bisogno dev’essere disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi (4). Il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (5) definisce azioni concrete per tradurre in realtà i 20 principi del pilastro, comprese iniziative concrete per il 2022 che contribuiranno anche ad affrontare la povertà energetica.

(4)

Con la raccomandazione sulla povertà energetica e il relativo documento di lavoro dei propri servizi, la Commissione ha inoltre adempiuto all’obbligo, imposto dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento sulla governance») e dalla direttiva rifusa sull’energia elettrica, di fornire orientamenti indicativi su indicatori adeguati di misurazione della povertà energetica e sulla definizione di «numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica». Sottolinea altresì l’importanza delle politiche associate ai piani nazionali per l’energia e il clima («PNEC») e alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare tali problemi. Il gruppo si baserà sui lavori del Forum dei cittadini sull’energia e dell’Osservatorio UE della povertà energetica.

(5)

Le definizioni univoche di povertà energetica e di consumatori vulnerabili sono ancora in fase di elaborazione. Gli Stati membri stabiliscono perciò i propri criteri in funzione del contesto nazionale e locale. Gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per ridurre la povertà in generale sono riconosciuti come altrettanto validi. Conformemente al regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, è d’obbligo prendere in considerazione gli orientamenti della Commissione sulla povertà energetica (7) nell’attuazione e nell’aggiornamento dei piani nazionali per l’energia e il clima.

(6)

L’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), impongono agli Stati membri di definire il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica, e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l’energia, l’efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l’età o altri criteri. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per tutelare i clienti e per assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione.

(7)

L’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944 sull’energia elettrica (rifusione) impone agli Stati membri di valutare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e li obbliga a stabilire e pubblicare i criteri alla base della valutazione. Qualora detto numero sia significativo, gli Stati membri devono includere nei piani nazionali per l’energia e il clima un obiettivo indicativo di riduzione della povertà energetica, stabilire un calendario e delineare le politiche e le misurazioni del caso. Conformemente al regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, dovranno poi riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel perseguimento di detto obiettivo. Analogamente, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE impone agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica.

(8)

Tutte le iniziative del pacchetto «Pronti per il 55 %» volte ad attuare gli obiettivi dell’UE in materia di energia e clima per il 2030 sono state coerentemente concepite per sviluppare sinergie, attenuare gli effetti distributivi potenzialmente negativi, anche tra gli Stati membri, specialmente a carico dei soggetti più vulnerabili e in condizioni di povertà energetica (proposta di rifusione della direttiva sull’efficienza energetica, proposta di un Fondo sociale per il clima, proposta di rifusione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, pacchetto relativo all’idrogeno e al gas decarbonizzato, proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica). Per fornire il massimo sostegno agli Stati membri, la Commissione ha adottato una raccomandazione (10) contenente orientamenti ed esempi per l’attuazione del principio dell’efficienza energetica al primo posto nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

(9)

Per rinsaldare gli sforzi e gli impegni volti a realizzare un Green Deal europeo equo e giusto è fondamentale che tra gli Stati membri, gli altri portatori di interessi e la Commissione vi sia lo scambio di migliori pratiche e un maggiore coordinamento delle misure politiche a sostegno delle famiglie vulnerabili e finanziariamente deboli o in condizioni di povertà energetica. È pertanto opportuno istituire un gruppo di coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili.

(10)

La missione generale del gruppo di coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili dovrebbe consistere nel fornire alla Commissione e agli Stati membri le competenze strategiche necessarie per le iniziative tese a individuare, sostenere e tutelare i consumatori più vulnerabili, preservando e migliorando nel contempo il buon funzionamento del mercato interno dell’energia. Il gruppo dovrebbe coordinarsi con gli organi preparatori competenti del Consiglio, quali il comitato per la protezione sociale, in particolare per quanto concerne l’impatto delle politiche sulle famiglie vulnerabili e a basso reddito e il ruolo delle politiche sociali nella lotta alla povertà energetica.

(11)

Il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri. È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili («gruppo»).

Articolo 2

Compiti del gruppo

1.   I compiti del gruppo sono:

a)

fungere da piattaforma principale di scambio delle informazioni e di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri sulle questioni concernenti l’elaborazione e l’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione riguardanti le famiglie finanziariamente deboli o in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili, anche nell’ambito dell’accessibilità economica dell’energia, delle misure mirate di ristrutturazione e di efficienza energetica e dei regimi di finanziamento a livello nazionale;

b)

costituire un forum di scambio delle esperienze, migliori pratiche e competenze maturate nell’affrontare la questione dei consumatori vulnerabili e delle famiglie finanziariamente deboli o in condizioni di povertà energetica, anche a livello regionale e locale;

c)

assistere la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione di iniziative politiche, in particolare in ordine ai piani nazionali per l’energia e il clima, alle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima e alle relative strategie.

2.   In particolare, il gruppo:

a)

scambia informazioni sulle decisioni riguardanti le misure volte a sostenere e responsabilizzare i consumatori vulnerabili e le famiglie finanziariamente deboli o in condizioni di povertà energetica e ad affrontare la questione dell’accessibilità economica dell’energia nel contesto nazionale e nel quadro più ampio della transizione verso l’energia pulita a qualsiasi livello di governo (nazionale, regionale e locale);

b)

discute questioni specifiche sui consumatori vulnerabili e sulle famiglie finanziariamente deboli o in condizioni di povertà energetica al fine di individuare azioni adeguate e soluzioni coordinate conformemente al diritto dell’Unione;

c)

esamina le prospettive e le relazioni periodiche elaborate dal polo di consulenza sulla povertà energetica e dalla Commissione, in particolare affrontando, misurando e monitorando i progressi compiuti in relazione alle cause profonde e alle soluzioni, compresa l’analisi socioeconomica;

d)

migliora la qualità e la gamma dei dati e degli indicatori statistici disponibili, compresa la raccolta di dati armonizzati a livello dell’Unione, tenendo debitamente conto delle specificità nazionali per garantire che gli approcci volti a sostenere e responsabilizzare i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica poggino su una conoscenza precisa e aggiornata delle principali questioni in gioco e della loro portata, così come delle loro variazioni spaziali e temporali, in stretta cooperazione con il comitato per la protezione sociale (e il suo sottogruppo Indicatori) ed ESTAT;

e)

promuove lo scambio di informazioni, la prevenzione e l’azione coordinata in caso di emergenza all’interno dell’Unione.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto relativo alla povertà energetica e ai consumatori vulnerabili.

Articolo 4

Composizione

1.   Il gruppo è composto da autorità di tutti gli Stati membri.

2.   Le autorità degli Stati membri, in particolare i ministeri competenti per l’energia, nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenza in relazione al lavoro da svolgere e in funzione delle disposizioni interne dello Stato membro.

3.   Ciascuno Stato membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti e due supplenti i quali parteciperanno ai lavori del gruppo al giusto livello decisionale.

4.   I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri permanenti di cui al paragrafo 2. I supplenti sostituiscono automaticamente i membri permanenti in caso di assenza o impedimento.

5.   La Commissione può rifiutare la nomina di un rappresentante se la ritiene inadeguata alla luce dei requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro è invitato a nominare un altro rappresentante. Ciascun membro del gruppo provvede affinché il suo status di membro sia aggiornato.

6.   I dati personali dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ove applicabile.

7.   I membri rimangono in carica fino alla fine del mandato o fino alla loro sostituzione. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della DG ENER.

2.   Il presidente convoca periodicamente il gruppo, con cui condivide le informazioni ricevute dai membri tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   Le riunioni del gruppo si tengono online o presso i locali della Commissione.

4.   La DG ENER assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo possono partecipare funzionari della Commissione dei servizi competenti.

5.   La DG ENER mette a disposizione dei membri del gruppo tutti i documenti di lavoro pertinenti attraverso un ambiente di lavoro collaborativo. Inoltre la Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti direttamente nel registro o tramite un link dal registro a un sito web dedicato. La DG ENER pubblica l’ordine del giorno e altri documenti di riferimento pertinenti in tempo utile prima delle riunioni. Qualora la divulgazione di un documento rischi di compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono previste deroghe alla pubblicazione sistematica.

6.   Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente ed è fornito poco dopo la riunione.

7.   Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri che esprimono voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.

Articolo 6

Sottogruppi

La DG ENER ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (13) e riferiscono al gruppo. Essi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

Articolo 7

Esperti esterni

In funzione di determinate esigenze la DG ENER può invitare esperti esterni al gruppo con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 8

Osservatori

1.   Le persone fisiche, le organizzazioni, gli enti pubblici iscritti nel registro per la trasparenza, quali le organizzazioni dei consumatori, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, possono ottenere lo status di osservatori su invito diretto.

2.   Gli osservatori e i rispettivi rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto.

Articolo 9

Regolamento interno

Su proposta dalla Commissione, e d’intesa con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei membri il proprio regolamento interno in conformità delle norme orizzontali (14).

Articolo 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i rispettivi rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (15) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (16). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 11

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi.

I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in seno alla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  COM(2020) 662 final.

(2)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica.

(3)  La necessità che gli Stati membri affrontino la povertà energetica è sottolineata anche nell’orientamento 8 «Promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l’inclusione sociale e combattere la povertà» degli orientamenti integrati in materia di occupazione che guidano il coordinamento delle politiche occupazionali e sociali degli Stati membri nel quadro del semestre europeo.

(4)  Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, «Accesso ai servizi essenziali»: I 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali | Commissione europea (europa.eu)

(5)  COM(2021) 102 final.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(7)  SWD(2020) 960 final.

(8)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(9)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(10)  Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione.

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)  C(2016) 3301 final.

(14)  Cfr. articolo 17 della decisione C(2016) 3301 della Commissione.

(15)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(16)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).