17.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 453/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2246 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II del medesimo regolamento di esecuzione siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, nonché i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

(3)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF») istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, che indicano l’esistenza di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, nonché le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(4)

Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall’Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi provenienti dall’Argentina figurante nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 % delle partite che entrano nell’Unione.

(5)

Dal gennaio 2019 le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dall’Azerbaigian sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle nocciole provenienti dall’Azerbaigian figurante nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(6)

Dal gennaio 2019 il pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile è soggetto a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(7)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per l’importazione di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile. In particolare, tutte le partite di pepe nero proveniente dal Brasile dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa al pepe nero proveniente dal Brasile figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(8)

Per quanto riguarda le partite di meloni Galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenienti dall’Honduras, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella Braenderup. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali prodotti provenienti dall’Honduras. I suddetti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(9)

Dal gennaio 2019 i peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Cina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(10)

Dal gennaio 2019 le melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(11)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l’imposizione di condizioni speciali per le melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana. In particolare, tutte le partite di tale prodotto proveniente dalla Repubblica dominicana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa alle melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(12)

Dal gennaio 2010 i peperoni del genere Capsicum e i fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(13)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l’imposizione di condizioni speciali per i peperoni del genere Capsicum e i fagioli asparago provenienti dalla Repubblica Dominicana. In particolare, tutte le partite di peperoni del genere Capsicum e di fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum e ai fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.

(14)

Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali prodotti provenienti dall’India. I suddetti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.

(15)

Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite.

(16)

Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall’India e dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine e da ocratossina A. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali partite. Voci relative al suddetto prodotto proveniente dall’India e dal Pakistan dovrebbero quindi essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.

(17)

Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero quindi essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.

(18)

Dall’aprile 2021 le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(19)

Per quanto riguarda le partite di pompelmi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dalla Turchia dovrebbero quindi essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 %.

(20)

Dal gennaio 2020 i mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), le clementine, i wilkings e simili ibridi di agrumi nonché le arance provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(21)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere l’imposizione di condizioni speciali per i mandarini e le arance provenienti dalla Turchia. In particolare, tutte le partite di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa ai mandarini e alle arance provenienti dalla Turchia figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, aumentando la frequenza dei controlli di identità e fisici al 20 %.

(22)

Per quanto riguarda le partite di semi di cumino e origano secco provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali partite. Voci relative ai suddetti prodotti provenienti dalla Turchia dovrebbero quindi essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(23)

Per quanto riguarda la pitahaya (frutto del drago) proveniente dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite.

(24)

Il rischio derivante dalla contaminazione da aflatossine delle arachidi riguarda anche la pasta di arachidi. Pertanto, al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatossine della pasta di arachidi, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» dell’allegato I e dell’allegato II, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere la categoria «pasta di arachidi» e i codici NC applicabili alla pasta di arachidi nelle voci relative alle arachidi provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cina, Madagascar, Senegal e Stati Uniti nell’allegato I e provenienti da Egitto, Ghana, Gambia, India e Sudan nell’allegato II.

(25)

Dall’ottobre 2020 i semi di sesamo provenienti dall’India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari, compreso l’ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari diversi dall’ossido di etilene. Un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle partite di semi di sesamo per rilevare la possibile contaminazione da residui di antiparassitari che possono essere analizzati con metodi multiresiduo non è pertanto più necessario per questo prodotto. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce corrispondente nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(26)

I dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da ossido di etilene, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. L’ossido di etilene è classificato come mutageno di categoria 1B, cancerogeno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’ossido di etilene non è neppure approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari nell’Unione.

(27)

Per quanto riguarda le partite di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco, pasta di spezie proveniente dal Messico e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’Uganda, i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano casi di contaminazione da ossido di etilene.

(28)

Pertanto, al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione di tali prodotti, le partite di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco, pasta di spezie proveniente dal Messico e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’Uganda dovrebbero essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli fisici e di identità pari al 10 %.

(29)

Tenuto conto del numero di notifiche RASFF ricevute, è opportuno stabilire condizioni speciali per le partite di gomma di xantano proveniente dalla Cina, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube), gomma di guar, varie spezie, carbonato di calcio e integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall’India, integratori alimentari contenenti prodotti botanici e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube) provenienti dalla Malaysia e dalla Turchia e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dal Vietnam. A causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene, le partite di tali prodotti dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di ossido di etilene per quanto riguarda le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. Voci relative alle partite di gomma di xantano proveniente dalla Cina, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube), gomma di guar, varie spezie, carbonato di calcio e integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall’India, integratori alimentari contenenti prodotti botanici e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud, carrube (compresi mucillagini ed ispessenti di carrube) provenienti dalla Malaysia e dalla Turchia e spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dal Vietnam dovrebbero pertanto essere inserite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 %.

(30)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

(31)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile, melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana e mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale, ma che erano già soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero conformemente alla legislazione dell’Unione in vigore in quel momento.

(32)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

L’ingresso nell’Unione di partite di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile, melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana e mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi nonché di arance provenienti dalla Turchia, che erano già soggette a maggiori controlli ufficiali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, può essere autorizzato fino al 26 gennaio 2022 senza che tali partite siano accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi.».

2.   Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Argentina (AR)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

5

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

2

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

3

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

4

Brasile (BR)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

5

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti - tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (6)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari  (3)  (7)

20

6

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

7

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05 ; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

8

Ghana (GH)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

 

Coloranti Sudan  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

9

Honduras (HN)

Meloni Gala (C.melo var.reticulatus)

(Alimenti)

ex 0807 19 00 ;

ex 0807 19 00

60

70

Salmonella Braenderup  (2)

10

10

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari  (3)  (11)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari  (3)  (12)  (22)

20

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

Riso

1006 10 79 ;

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Riso semilavorato o lavorato

(Alimenti)

1006 30 98

 

11

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

12

Cambogia (KH)

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Residui di antiparassitari  (3)  (13)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari  (3)  (14)

50

13

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B

50

14

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

25

Residui di antiparassitari  (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari  (3)

10

15

Marocco (MA)

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (22)

10

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)

1302 32 10

16

Madagascar

(MG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

17

Messico (MX)

Salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro (Alimenti)

2103 20 00

 

Residui di antiparassitari  (22)

10

18

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

19

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatossine

50

Riso

1006 10 79 ;

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”)

1006 20 17 ;

1006 20 98

 

Riso semilavorato o lavorato

(Alimenti)

1006 30 98

 

21

Sierra Leone (SL)

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatossine

50

22

Senegal (SN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

23

Siria (SY)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B

50

24

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari  (3)  (15)

20

25

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

( Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati )

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

Melegrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari  (3)  (16)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Residui di antiparassitari  (3)  (17)

20

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (18)  (19)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

10

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

10

40

Alcaloidi pirrolizidinici

10

26

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

Residui di antiparassitari  (22)

10

27

Stati Uniti

(US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

28

Uzbekistan

(UZ)

Albicocche secche

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

0813 10 00

2008 50

 

Solfiti  (20)

50

29

Vietnam (VN)

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

»

«ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (23)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (32)

10

Salmonella  (28)

50

2

Brasile (BR)

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (24)

50

3

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari  (33)

20

4

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Residui di antiparassitari  (26)

50

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (26)  (30)

50

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

5

Egitto (EG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

6

Etiopia (ET)

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

7

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

8

Gambia (GM)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 93 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

9

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

20

10

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

Salmonella  (24)

10

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Aflatossine

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10 ; 90

ex 2005 99 80

94

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07 ; 08

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari  (26)  (27)

20

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

Residui di antiparassitari  (33)

50

ex 2008 19 99

40

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

10

Residui di antiparassitari  (33)

20

Pentaclorofenolo e diossine  (25)

5

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

 

 

Vaniglia

0905

 

 

 

Cannella e fiori di cinnamomo

0906

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907

 

 

 

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0908

 

 

 

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0909

 

 

 

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti)

0910

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

11

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

12

Corea del Sud (KR)

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea

(Alimenti)

1902 30 10

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

13

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11 ; 19

10 ; 90

94

14

Malaysia (MY)

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

15

Nigeria (GN)

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatossine

50

16

Pakistan (PK)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari  (26)

20

17

Sudan (SD)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07 ; 08

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01 ; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatossine

20

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

60

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03 ; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

 

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatossine

50

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Residui di antiparassitari  (26)  (29)

50

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

19

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Vietnam (VN)

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari  (26)  (30)

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea

(Alimenti)

1902 30 10

 

Residui di antiparassitari  (33)

20

2.   Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

 

Codice NC  (34)

Descrizione  (35)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di amitraz.

(5)  Residui di nicotina.

(6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(7)  Residui di tolfenpyrad.

(8)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)  Residui di acefato.

(12)  Residui di diafentiuron.

(13)  Residui di fentoato.

(14)  Residui di clorbufam.

(15)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(16)  Residui di procloraz.

(17)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(18)   “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(19)   “Immissione sul mercato” e “consumatore finale”, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(20)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(22)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene).

(23)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(24)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(25)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

(1)  i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

(2)  l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

(3)  il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi e

(4)  il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(26)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(27)  Residui di carbofuran.

(28)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(29)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(30)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(31)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(32)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(33)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene).

(34)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(35)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1)..