20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1529 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2021

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è scaduto il 31 dicembre 2020. Per assicurare l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell’assistenza esterna per il periodo tra il 2021 e il 2027.

(2)

L’obiettivo di uno strumento di assistenza preadesione è preparare i beneficiari alla futura adesione all’Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno specifico strumento di assistenza preadesione per i beneficiari elencati nell’allegato I per il periodo 2021-2027 (IPA III) a sostegno dell’allargamento, assicurando al contempo la coerenza e la complementarità dei suoi obiettivi e del suo funzionamento con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione stabiliti all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), compresi il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Lo strumento dovrebbe inoltre essere complementare allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

L’articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si è impegnato a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.

(4)

Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 («criteri di Copenaghen») e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria.

(5)

La politica di allargamento dell’Unione è un investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all’Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Essa fornisce altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell’Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, assicurando nel contempo una graduale trasformazione dei beneficiari. La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(6)

Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato sui propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell’allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un fermo impegno a «dare la priorità alle questioni fondamentali». L’approccio che prevede di «dare la priorità alle questioni fondamentali» stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e le altre due dimensioni cruciali del processo di adesione: la governance economica — che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività — e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei beneficiari elencati nell’allegato I e affronta le principali preoccupazioni delle persone. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare e attuare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione.

(7)

Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento e sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell’Unione nel suo insieme. Anche la risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali costituisce un elemento importante.

(8)

Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta, essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell’Unione. Pertanto i partner dovrebbero farsi carico dei valori europei, impegnandosi pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e a perseguire con determinazione le riforme necessarie nell’interesse delle rispettive popolazioni. Ciò comprende il progressivo allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, in particolare su questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni, quali le misure restrittive e il contrasto della disinformazione e di altre minacce ibride.

(9)

Nella sua comunicazione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali» la Commissione ha sottolineato la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’Unione, decisa e fondata sul merito. Il 5 febbraio 2020 la Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali», approvata dal Consiglio, ha presentato una metodologia riveduta per il processo di adesione. La Commissione ha inoltre presentato un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali per la loro ripresa nel lungo termine a seguito della crisi COVID-19.

(10)

Nella dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018 e nella dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020 l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro inequivocabile sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali nonché il loro impegno a tutti i livelli per sostenere la trasformazione politica, economica e sociale della regione. Nella dichiarazione di Zagabria l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro piena solidarietà nei confronti dei partner dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della crisi COVID-19.

(11)

Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica d’Albania, all’Islanda, al Montenegro, alla Repubblica di Macedonia del Nord, alla Repubblica di Serbia e alla Repubblica di Turchia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali, basata sul processo di stabilizzazione e di associazione, che rimane il quadro comune per le relazioni con i Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento. Nel marzo 2015 il governo islandese ha chiesto all’Unione di non considerare più l’Islanda un paese candidato, senza tuttavia ritirare ufficialmente la domanda di adesione dell’Islanda.

(12)

L’assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall’Unione con i beneficiari elencati nell’allegato I. È opportuno che l’assistenza nell’ambito del presente regolamento si concentri principalmente sull’obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale e a combattere qualsiasi forma di discriminazione, anche delle persone in situazioni di vulnerabilità, dei minori e delle persone con disabilità. Essa dovrebbe sostenere inoltre lo sviluppo di un’economia sociale di mercato in linea con i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali solennemente proclamato e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (6). Essa non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o di esclusione sociale.

(13)

Poiché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento, l’assistenza dovrebbe anche continuare il sostegno agli sforzi prodigati dai beneficiari elencati nell’allegato I per compiere progressi nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l’attuazione delle strategie macro-regionali dell’Unione. Tali programmi dovrebbero contribuire ulteriormente all’elevata visibilità dell’assistenza all’interno dell’Unione e dei beneficiari elencati nell’allegato I. L’assistenza nell’ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l’integrazione economica con il mercato unico dell’Unione, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo che costituisca la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l’attuazione delle politiche di sviluppo regionale e di coesione, delle politiche di sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali, compresa la mobilità professionale, dello sviluppo dell’economia e della società digitali, nonché la promozione della ricerca e dell’innovazione, anche nel contesto dell’iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali del 2018.

(14)

Le azioni intraprese nell’ambito dell’IPA III dovrebbero sostenere la riconciliazione, la costruzione della pace e la prevenzione dei conflitti attraverso sforzi di mediazione, misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano giustizia, ricerca della verità, risarcimenti e garanzie di non ripetizione.

(15)

L’assistenza nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la sicurezza sanitaria e la preparazione alle emergenze di sanità pubblica, nonché per affrontare, in complementarità con altri strumenti dell’Unione, il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e per attenuarne le gravi conseguenze socioeconomiche, mobilitando risorse per accelerare la ripresa economica della regione.

(16)

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla creazione di nuove opportunità per i giovani, compresi i giovani professionisti, assicurando nel contempo che tali opportunità contribuiscano allo sviluppo socioeconomico dei beneficiari elencati nell’allegato I. L’assistenza nell’ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre mirare a contrastare la fuga di cervelli.

(17)

Gli sforzi dell’Unione volti a sostenere i progressi delle riforme intraprese dai beneficiari elencati nell’allegato I mediante i finanziamenti dell’IPA III dovrebbero essere oggetto di un’adeguata comunicazione da parte di tali beneficiari e dell’Unione. A tale riguardo l’Unione dovrebbe intensificare gli sforzi in materia di campagne di comunicazione al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti nell’ambito dell’IPA III.

(18)

L’Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l’adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I sulla base delle esperienze degli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri durante il proprio processo di riforma.

(19)

Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l’indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione, al riciclaggio e alla criminalità organizzata, la trasparenza, la buona governance a tutti i livelli e la riforma della pubblica amministrazione, anche nei settori degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato, restano sfide chiave, essenziali perché i beneficiari si avvicinino all’Unione e si preparino ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l’adesione all’Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima tali questioni.

(20)

In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il rafforzamento delle capacità parlamentari, del controllo parlamentare, delle procedure democratiche e dell’equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari elencati nell’allegato I.

(21)

Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce legate alla sicurezza, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

(22)

La cooperazione in materia di migrazione a livello internazionale e regionale, come anche l’ulteriore consolidamento delle capacità di gestione delle frontiere e della migrazione, la garanzia dell’accesso alla protezione internazionale, la condivisione di informazioni pertinenti, l’intensificazione dei controlli alle frontiere e degli sforzi volti a lottare contro la migrazione irregolare, il contrasto degli sfollamenti forzati e la lotta contro la tratta degli esseri umani e il traffico di persone è un aspetto importante della cooperazione tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I.

(23)

Le capacità di comunicazione dei beneficiari elencati nell’allegato I dovrebbero essere potenziate al fine di garantire il sostegno dell’opinione pubblica a favore dei valori dell’Unione e la comprensione degli stessi, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti da un’eventuale adesione all’Unione, affrontando nel contempo la disinformazione.

(24)

È necessario che l’Unione guidi la transizione verso un pianeta in salute e un mondo più connesso. Il Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 prevede un rinnovato impegno e un nuovo quadro strategico per conseguire tale obiettivo globale. L’Unione dovrebbe utilizzare la sua influenza, le sue competenze e la sua assistenza finanziaria per mobilitare i beneficiari elencati nell’allegato I affinché la seguano in un percorso sostenibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto promuovere l’agenda verde rafforzando la tutela dell’ambiente, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

(25)

I beneficiari elencati nell’allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell’Unione per affrontare tali problematiche. Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7), e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’IPA III dovrebbe contribuire all’integrazione dell’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e di conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le azioni previste dall’IPA III dovrebbero contribuire per il 18 % della dotazione finanziaria globale dell’IPA III agli obiettivi in materia di clima, allo scopo di aumentare al 20 % tale percentuale entro il 2027. Durante la preparazione e l’attuazione dell’IPA III devono essere individuate le azioni pertinenti, e il contributo complessivo dell’IPA III dovrebbe essere considerato nell’ambito dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(26)

Le azioni intraprese a titolo dell’IPA III dovrebbero sostenere l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottata nel settembre 2015, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l’Unione e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell’allegato I hanno approvato. Per realizzare tali obiettivi, in aggiunta alle azioni per le quali il clima è uno degli obiettivi principali, le azioni previste dall’IPA III dovrebbero integrare, ogniqualvolta possibile, gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici in tutti i settori, dedicando particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento transfrontaliero, e dovrebbero perseguire una crescita verde nell’ambito delle strategie locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici. Le azioni previste dall’IPA III dovrebbero essere coerenti con il principio del «non arrecare un danno significativo» e conformarsi quanto più possibile alla tassonomia dell’Unione, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti nei Balcani occidentali e in Turchia.

(27)

L’attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi ai principi della parità di genere, dell’emancipazione di donne e ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze in linea con i piani d’azione dell’UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, comprese le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 su donne, pace e sicurezza. Il rafforzamento della parità di genere e dell’emancipazione delle donne e delle ragazze nell’azione esterna dell’Unione e l’intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d’azione dell’UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione nella cooperazione tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I. La parità di genere dovrebbe riflettersi ed essere integrata in tutta l’attuazione del presente regolamento.

(28)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dell’IPA III che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (8).

(29)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, l’uniformità e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza, anche a livello locale. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. La Commissione dovrebbe assicurare che i pertinenti soggetti interessati nei beneficiari elencati nell’allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali se del caso, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione e attuazione dei programmi e dei relativi procedimenti di sorveglianza. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato nell’ambito dei programmi attuati tramite enti governativi e nella sua qualità di beneficiaria diretta dell’assistenza dell’Unione. Analogamente, l’assistenza dell’Unione dovrebbe sostenere anche i difensori dei diritti umani.

(30)

Le priorità delle azioni che mirano a conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori sostenuti in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2021-2027 («quadro di programmazione IPA»). Il quadro di programmazione IPA dovrebbe essere stabilito in partenariato con i beneficiari elencati nell’allegato I in linea con il quadro politico e i principi generali, nonché con gli obiettivi generali e specifici definiti dal presente regolamento e dovrebbe tenere in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione IPA dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l’assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

(31)

È nell’interesse comune dell’Unione e dei beneficiari elencati nell’allegato I che questi ultimi compiano progressi nell’impegno di riforma dei loro sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell’adesione all’Unione. L’assistenza dovrebbe basarsi su un approccio basato sui risultati e sul principio della quota equa, garantendo progressi in tutti i beneficiari elencati nell’allegato I. L’assistenza dovrebbe essere mirata e adeguata alla rispettiva situazione specifica, tenuto conto di tutti gli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della quota equa, è opportuno tenere altresì conto delle esigenze e delle capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari. L’assistenza ai sensi del presente regolamento dovrebbe differire in portata e intensità a seconda dei risultati dei beneficiari elencati nell’allegato I, in particolare per quanto riguarda il loro impegno e i loro progressi nell’attuazione delle riforme, in particolare nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, come pure dello sviluppo economico e della competitività.

(32)

Qualora i pertinenti indicatori rilevino una significativa regressione o una persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell’allegato I nei settori rientranti nell’approccio che prevede di «dare la priorità alle questioni fondamentali», la portata e l’intensità dell’assistenza dovrebbero essere modulate di conseguenza, fatti salvi i poteri del Consiglio di adottare misure restrittive a seguito di una decisione relativa all’interruzione o alla riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi in conformità dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e fatto salvo il potere della Commissione di sospendere i pagamenti o l’attuazione delle convenzioni di finanziamento in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). È opportuno tenere in debita considerazione il rispetto, da parte dei beneficiari, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

(33)

La Commissione dovrebbe valutare ogni anno l’attuazione del quadro di programmazione IPA, descrivendo le modalità di attuazione dell’approccio basato sui risultati e del principio della quota equa. Tale valutazione dovrebbe includere anche lo stato di avanzamento riguardo al livello di finanziamento per ciascun obiettivo e per ciascun beneficiario elencato nell’allegato I. Dovrebbe inoltre consentire al comitato istituito dal presente regolamento di disporre di informazioni adeguate al fine di assistere la Commissione.

(34)

La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di sorveglianza e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell’esecuzione del bilancio dell’Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Ove possibile e opportuno, i risultati dell’azione dell’Unione dovrebbero essere sorvegliati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dell’IPA III.

(35)

La transizione dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe essere progressiva, corrispondere alle capacità rispettive di tali beneficiari e tenere in considerazione i principi della buona governance. La Commissione dovrebbe adottare adeguate misure di vigilanza per garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e avere la facoltà, ove necessario, di invertire tale transizione. L’assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(36)

È opportuno che l’Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l’impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l’uniformità e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell’Unione, quali Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l’innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Green Deal europeo, il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), garantendo, ove pertinente, la coerenza e la complementarità con l’assistenza macrofinanziaria.

(37)

Al fine di sfruttare al massimo l’impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, l’IPA III dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che i contributi non coprano i medesimi costi.

(38)

I finanziamenti dell’Unione a titolo dell’IPA III dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell’ambito della dimensione internazionale di Erasmus+, la cui attuazione dovrebbe essere svolta in conformità del regolamento (UE) 2021/817.

(39)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(40)

Poiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione di cui al regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile sospendere l’assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei beneficiari elencati nell’allegato I.

(41)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(42)

L’Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l’attuazione delle sue azioni esterne. Le norme e le procedure per l’attuazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) 2021/947. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

(43)

Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell’Unione e alle sfide globali, quali i diritti umani, la democrazia e la buona governance, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l’ambiente, nonché la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati e le loro cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto opportuno adattare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell’Unione di reagire alle esigenze impreviste, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell’Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la flessibilità autorizzata ai sensi del regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento. Ciò garantirà un utilizzo efficiente dei fondi dell’Unione sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell’allegato I, massimizzando in tal modo i fondi dell’Unione disponibili per gli interventi di azione esterna dell’Unione.

(44)

Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) istituito dal regolamento (UE) 2021/947, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio e altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell’allegato I. La governance delle operazioni dell’EFSD+ riguardanti i Balcani occidentali realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Il comitato direttivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali comprende attualmente i beneficiari provenienti dai Balcani occidentali elencati nell’allegato I, i contributori del Fondo europeo congiunto per i Balcani occidentali, le istituzioni finanziarie pertinenti e le organizzazioni regionali pertinenti, se del caso. Il comitato strategico specifico per le operazioni dell’EFSD+ riguardanti i Balcani occidentali dovrebbe continuare a essere inclusivo.

(45)

La garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 sostiene le operazioni previste dall’EFSD+, mentre l’IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell’allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria.

(46)

È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento stabilito nei programmi di azione esterna e nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

(47)

I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(48)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. È inoltre opportuno che i beneficiari elencati nell’allegato I comunichino senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la tengano al corrente dell’andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l’allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

(49)

L’assistenza nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere attuata in maniera trasparente, responsabile e depoliticizzata. La Commissione dovrebbe monitorare questo aspetto anche a livello locale.

(50)

La comunicazione promuove il dibattito democratico, rafforza il controllo istituzionale sui finanziamenti dell’Unione e contribuisce ad aumentare la credibilità dell’Unione. L’Unione e i beneficiari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero rafforzare la visibilità delle azioni dell’Unione e dovrebbe comunicare in modo adeguato il valore aggiunto del sostegno dell’Unione. A tale riguardo, conformemente al regolamento finanziario, gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero contenere obblighi che garantiscano un’adeguata visibilità; qualora tali obblighi non siano rispettati, la Commissione dovrebbe agire in modo appropriato e tempestivo.

(51)

Al fine di tener conto di tutte le modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell’allegato I, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adattamento e all’aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III nonché di adottare un atto delegato per integrare il presente regolamento stabilendo determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l’assistenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(52)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell’allegato I e l’attuazione dell’assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). All’atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall’attuazione dell’assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.

(53)

È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 (23) del Consiglio e ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (24).

(54)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo strumento di assistenza preadesione («IPA III») per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 («QFP 2021-2027»).

Esso stabilisce gli obiettivi dell’IPA III, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell’assistenza dell’Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «cooperazione transfrontaliera» si intende la cooperazione tra:

a)

gli Stati membri e i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1059;

b)

due o più beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento; o

c)

i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento e i paesi e territori elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 3

Obiettivi dell’IPA III

1.   L’obiettivo generale dell’IPA III è sostenere i beneficiari elencati nell’allegato I nell’adozione e nell’attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell’Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione («acquis») in vista dell’adesione futura all’Unione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità di ciascuna delle parti.

2.   Gli obiettivi specifici dell’IPA III sono i seguenti:

a)

rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il rispetto del diritto internazionale, la libertà dei media e la libertà accademica, nonché un contesto favorevole alla società civile; promuovere la non discriminazione e la tolleranza; garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e la promozione della parità di genere e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere, lottare contro la migrazione irregolare nonché contrastare gli sfollamenti forzati;

b)

consolidare l’efficacia della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato;

c)

definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell’allegato I al fine di allinearli con quelli dell’Unione e rafforzare la cooperazione regionale, la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione strategica;

d)

rafforzare lo sviluppo economico e sociale e la coesione, con particolare attenzione ai giovani, anche attraverso un’istruzione di qualità e politiche occupazionali, sostenendo gli investimenti e lo sviluppo del settore privato, segnatamente a favore delle piccole e medie imprese (PMI), nonché dell’agricoltura e dello sviluppo rurale;

e)

rafforzare la tutela dell’ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, sviluppare l’economia e la società digitali e rafforzare la connettività sostenibile in tutte le sue dimensioni;

f)

sostenere la coesione territoriale e la cooperazione transfrontaliera attraverso le frontiere terrestri e marittime, compresa la cooperazione transnazionale e interregionale.

3.   Conformemente agli obiettivi specifici, l’assistenza può, se del caso, riguardare le priorità tematiche seguenti:

a)

garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto e consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche;

b)

rafforzare le capacità di affrontare le sfide migratorie a livello regionale e internazionale;

c)

rafforzare le capacità di comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all’Unione;

d)

rafforzare la buona governance e procedere alla riforma della pubblica amministrazione in linea con i principi della pubblica amministrazione;

e)

rafforzare la governance di bilancio ed economica;

f)

rafforzare tutti gli aspetti inerenti alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità regionale e alla cooperazione reciproca;

g)

rafforzare la capacità dell’Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e soddisfare le esigenze che precedono o seguono le crisi;

h)

potenziare le capacità, l’indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile;

i)

promuovere l’allineamento di norme, standard, politiche e prassi dei beneficiari a quelli dell’Unione;

j)

promuovere la parità di genere e l’emancipazione di donne e ragazze;

k)

rafforzare l’accesso all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport;

l)

promuovere l’occupazione di qualità e l’accesso al mercato del lavoro;

m)

promuovere la protezione e l’inclusione sociale e la lotta contro la povertà;

n)

promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri, eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e rafforzare la sicurezza e la diversificazione energetiche;

o)

migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;

p)

migliorare l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;

q)

contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e idrico;

r)

tutelare l’ambiente e migliorare la qualità dell’ambiente;

s)

cooperare con i beneficiari elencati nell’allegato I per l’uso pacifico dell’energia nucleare nel campo della sanità, dell’agricoltura e della sicurezza alimentare;

t)

incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato.

4.   Al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l’integrazione dell’Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico, l’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I può, se del caso, trattare le priorità tematiche seguenti:

a)

promuovere l’occupazione, la mobilità professionale e l’inclusione sociale e culturale transfrontaliera;

b)

proteggere l’ambiente e promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, e la prevenzione e la gestione dei rischi;

c)

promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche;

d)

promuovere l’economia e la società digitali;

e)

incoraggiare il turismo, conservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale;

f)

investire nella gioventù, nello sport, nell’istruzione e nelle competenze;

g)

promuovere la governance locale e regionale;

h)

promuovere le iniziative transfrontaliere che favoriscono la riconciliazione e la giustizia di transizione;

i)

rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, il commercio e gli investimenti;

j)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e le tecnologie digitali.

5.   Le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I sono ulteriormente definite all’allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I sono ulteriormente definite all’allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, prima dell’adozione del quadro di programmazione dell’IPA, un atto delegato conformemente agli articoli 14 e 15 per integrare il presente regolamento stabilendo determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l’assistenza relativamente alle questioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a m), e lettera r), e al paragrafo 4, lettere da a) a j), del presente articolo.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’IPA III nel periodo 2021-2027 è fissata a 14 162 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per finanziare misure di sostegno per l’attuazione dell’IPA III, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 5

Disposizioni comuni a più programmi

1.   Nell’attuazione del presente regolamento, sono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo.

2.   Il regolamento (UE) 2021/947 si applica alle attività attuate nell’ambito del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

3.   L’IPA III contribuisce con fondi alle azioni attuate e gestite in conformità del regolamento (UE) 2021/817. Il regolamento (UE) 2021/817 si applica all’utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell’IPA III è inserito nel documento unico di programmazione di cui all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947 e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento. Tale documento di programmazione contiene un importo indicativo minimo da assegnare alle azioni previste dal regolamento (UE) 2021/817.

4.   L’assistenza a titolo del presente regolamento può essere fornita anche per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, gli obiettivi specifici e ambito di applicazione del supporto dei quali sono fissati nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), del Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5.   Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e uno o più Stati membri. La Commissione adotta tali programmi e misure conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento. L’importo del contributo a titolo dell’IPA III assegnato alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC»), di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059, è determinato in conformità di tale articolo. I programmi IPA III-CBC sono gestiti in conformità del regolamento (UE) 2021/1059.

6.   L’IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) 2021/1059, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e delle strategie dei bacini marittimi, a cui partecipano i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Quando un programma o una misura di cooperazione transnazionale e interregionale è sostenuto anche dall’NDICI, è erogato un prefinanziamento in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947.

7.   Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni istituite nell’ambito del presente regolamento, a norma dell’articolo 9, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni indica quali norme sono applicabili.

8.   Al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, in situazioni debitamente giustificate la Commissione può decidere di estendere l’ammissibilità dei piani d’azione e delle misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a paesi, territori o regioni altrimenti non ammissibili al finanziamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, a condizione che il piano o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

CAPO II

Pianificazione strategica

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

1.   Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell’allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituiscono il quadro politico generale per l’attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l’assistenza nell’ambito del presente regolamento e il quadro della politica di allargamento.

2.   I programmi e le azioni nell’ambito dell’IPA III, volti a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, integrano le priorità orizzontali relative a cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, diritti umani e parità di genere, al fine di promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni tengono conto, se del caso, delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi relativi alla la promozione di società pacifiche e inclusive e la riduzione della povertà.

3.   La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, contribuisce all’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell’assistenza, anche mettendo a disposizione informazioni sul volume e sulla destinazione dell’assistenza, mediante banche dati web, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

4.   La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si adoperano per evitare la duplicazione tra l’assistenza fornita nell’ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall’Unione, dagli Stati membri e dal gruppo Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l’armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Tale coordinamento comprende consultazioni periodiche e tempestive, frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell’assistenza, anche a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell’Unione e degli Stati membri.

5.   In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che i pertinenti soggetti interessati nei beneficiari elencati nell’allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, se del caso, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione e attuazione dei programmi, nonché dei relativi procedimenti di sorveglianza. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.

Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, comprese, se del caso, le loro capacità in quanto diretti beneficiari dell’assistenza.

6.   La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni e le istituzioni finanziarie, e le agenzie internazionali e i donatori non dell’Unione.

CAPO III

Attuazione

Articolo 7

Quadro di programmazione dell’IPA

1.   Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e delle priorità tematiche di cui all’articolo 3, paragrafo 3, ulteriormente identificate agli allegati II e III, l’assistenza nell’ambito del presente regolamento si basa su un quadro di programmazione dell’IPA. La Commissione istituisce il quadro di programmazione dell’IPA per la durata del QFP 2021-2027.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del QFP 2021-2027.

3.   Il quadro di programmazione dell’IPA è elaborato in conformità del quadro politico e dei principi generali di cui all’articolo 6 e tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.

4.   Il quadro di programmazione dell’IPA comprende assegnazioni indicative dei fondi dell’Unione per i settori tematici in conformità degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo il caso, e indicate separatamente per anno, fatta salva la possibilità di combinare l’assistenza che contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi specifici.

5.   Il quadro di programmazione dell’IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Tali indicatori sono coerenti con gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato IV.

6.   La Commissione effettua una valutazione annuale dell’attuazione del quadro di programmazione dell’IPA alla luce dell’evoluzione del quadro politico di cui all’articolo 6 e sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale valutazione comprende anche lo stato delle assegnazioni impegnate e previste per i beneficiari di cui all’allegato I e le modalità con cui è stato attuato l’approccio basato sul principio della quota equa e sui risultati di cui all’articolo 8. La Commissione presenta tale valutazione al comitato di cui all’articolo 17.

7.   Sulla base della valutazione annuale di cui al paragrafo 6, la Commissione può proporre una revisione del quadro di programmazione dell’IPA, se del caso. Inoltre la Commissione può riesaminare il quadro di programmazione dell’IPA dopo la valutazione intermedia di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 e può, se del caso, rivederlo. Qualsiasi revisione del quadro di programmazione dell’IPA è svolta in conformità della procedura di cui al paragrafo 8.

8.   Fatto salvo il paragrafo 9, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell’IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d’esame del comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

9.   La Commissione adotta il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri conformemente all’articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 8

Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e principio della quota equa

1.   L’assistenza nell’ambito del presente regolamento si basa sia su un approccio basato sui risultati sia sul principio della quota equa, come descritto ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L’assistenza mira a garantire il compimento di progressi relativi a tutti i beneficiari elencati nell’allegato I ed è mirata e adeguata alle rispettive situazioni specifiche, tenuto conto di tuti gli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della quota equa, si tiene conto altresì delle esigenze e delle capacità di tali beneficiari al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari.

3.   L’assistenza differisce in portata e intensità a seconda dei risultati dei beneficiari elencati nell’allegato I, in particolare per quanto riguarda il loro impegno e i loro progressi nell’attuazione delle riforme, nonché a seconda delle loro esigenze.

4.   Ai fini della valutazione dei risultati dei beneficiari elencati nell’allegato I e della decisione in merito all’assistenza da fornire, particolare attenzione è rivolta agli sforzi compiuti nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, come pure dello sviluppo economico e della competitività.

5.   Nel caso di una significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell’allegato I nei settori di cui al paragrafo 4 del presente articolo, misurati mediante gli indicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 5, la portata e l’intensità dell’assistenza sono modulate di conseguenza, in conformità del paragrafo 6, anche riducendo la proporzionalità dei fondi e reindirizzandoli, in forme che evitino l’esigenza di compromessi quanto al sostegno per migliorare la situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, compreso il sostegno alla società civile e, se del caso, la cooperazione con le autorità locali. Dove i progressi sono ripresi, anche l’assistenza viene modulata di conseguenza in conformità del paragrafo 6 per fornire ulteriore sostegno a tali sforzi.

6.   L’assistenza ai beneficiari elencati nell’allegato I è decisa nel quadro delle misure di cui all’articolo 9.

Articolo 9

Misure e metodi di attuazione

1.   L’assistenza a titolo del presente regolamento è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità del regolamento finanziario attraverso i piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del regolamento (UE) 2021/947. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione i piani d’azione e le misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Il titolo II, capo III del regolamento (UE) 2021/947 si applica al presente regolamento ad eccezione dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.   La transizione dalla gestione diretta da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell’allegato I è progressiva, corrisponde alle capacità rispettive di tali beneficiari e tiene in considerazione i principi di buona governance. La Commissione adotta adeguate misure di vigilanza per garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, se del caso. La Commissione può anche invertire tale transizione nel caso in cui un beneficiario elencato nell’allegato I non rispetti i pertinenti obblighi, principi, obiettivi e norme stabilite nel regolamento finanziario.

3.   Il Parlamento europeo può intrattenere con la Commissione uno scambio periodico di opinioni in merito ai propri programmi di assistenza su questioni quali lo sviluppo di capacità, compresi la mediazione e il dialogo correlati, e l’osservazione elettorale.

4.   I piani d’azione ai sensi del presente regolamento possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

5.   Il sostegno al bilancio si basa sulla responsabilità reciproca e sull’impegno comune a favore della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto ed è fornito conformemente all’articolo 236 del regolamento finanziario e all’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/947. Le azioni intraprese nell’ambito dell’IPA III sostengono lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit, come pure di una maggiore trasparenza e di un più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

Articolo 10

Cooperazione transfrontaliera

1.   Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2.   Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera.

3.   Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri può superare la percentuale di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 e ammonta al 50 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.

4.   Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1059, il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

CAPO IV

Ammissibilità

Articolo 11

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le altre persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi e, nel caso delle persone giuridiche, che vi hanno effettivamente sede:

a)

gli Stati membri, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall’allegato I del regolamento (UE) 2021/947; e

b)

i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna.

Ai fini della lettera b), l’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPO V

EFSD+ e garanzie di bilancio

Articolo 12

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1.   In conformità dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947 i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento sono ammissibili al sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e della garanzia per le azioni esterne. Le operazioni dell’EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne sono finanziate a titolo del presente regolamento secondo quanto disposto mutatis mutandis dal titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2021/947, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

2.   Un comitato strategico specifico («comitato strategico») fornisce consulenza alla Commissione per la gestione delle operazioni dell’EFSD+ per i Balcani occidentali.

3.   Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico degli investimenti per i Balcani occidentali a titolo dell’EFSD+ e contribuisce al loro allineamento con i principi guida, il quadro politico e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Il comitato strategico sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per i Balcani occidentali per quanto riguarda l’uso della garanzia per le azioni esterne a sostegno delle operazioni dell’EFSD+ e verifica che vi sia una copertura tematica adeguata e diversificata per le finestre d’investimento.

4.   Il comitato strategico comprende rappresentanti della Commissione, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. La partecipazione al comitato strategico può essere aperta ad altri pertinenti soggetti interessati. Il comitato strategico decide in merito all’ammissione di ogni nuovo membro o osservatore.

Fatte salve disposizioni specifiche in materia di copresidenza, il comitato strategico è presieduto dalla Commissione e, per quanto possibile, adotta pareri per consenso.

La partecipazione alle riunioni del comitato strategico è volontaria.

5.   Anteriormente alla prima riunione del comitato strategico la Commissione propone il regolamento interno, in vista della sua adozione da parte del comitato strategico, comprensivo di regole sulla partecipazione dei rappresentanti del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, sul ruolo degli osservatori e sulla designazione dei copresidenti.

Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

6.   La Commissione riferisce ogni anno al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all’attuazione delle operazioni riguardanti i Balcani occidentali.

CAPO VI

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Articolo 13

Sorveglianza, audit, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   Al presente regolamento si applica mutatis mutandis l’articolo 41 del regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda la sorveglianza e la rendicontazione. La relazione annuale di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 contiene altresì le informazioni riguardanti gli impegni e i pagamenti per ciascuno strumento (IPA, IPA II e IPA III).

2.   Gli indicatori chiave di prestazione utilizzati per monitorare l’attuazione dell’IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 sono elencati nell’allegato IV del presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/1059.

4.   Oltre agli indicatori elencati all’allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell’assistenza a titolo dell’IPA III tiene conto anche delle relazioni che accompagnano la comunicazione annuale della Commissione sulla politica di allargamento dell’Unione e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica.

5.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 41, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2021/947, la relazione annuale contiene informazioni sugli impegni per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

6.   L’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 relativo alla valutazione intermedia e finale si applica mutatis mutandis.

7.   Oltre ad applicare l’articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento comunicano senza indugio alla Commissione tutte le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell’andamento di qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 14

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 al fine di modificare gli allegati II, III e IV e di integrare il presente regolamento al fine di stabilire determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l’assistenza di cui all’articolo 3, paragrafo 6.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 14 per il periodo di validità del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all’adesione e l’assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento di assistenza preadesione («comitato IPA III»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato IPA III assiste la Commissione al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 alla luce della valutazione annuale fornita dalla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 5.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Il regolamento interno del comitato IPA III prevede termini proporzionati per offrire ai membri del comitato tempestive ed effettive opportunità, nella fase iniziale, di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere la loro posizione, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

6.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato IPA III in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

7.   Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 e (UE) n. 231/2014 e per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.

8.   Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 18

Informazione, comunicazione e visibilità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione a titolo dell’IPA III rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono e comunicano le azioni e i relativi risultati, evidenziando in modo visibile, nei materiali per la comunicazione relativa alle azioni sostenute a titolo del presente regolamento, il sostegno ricevuto dall’Unione e i benefici per le persone e fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi in modo strategico, compresi i media e il pubblico.

Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell’Unione a titolo dell’IPA III includono obblighi al riguardo.

Gli accordi conclusi con i beneficiari elencati nell’allegato I contengono i principi da seguire concernenti le attività di visibilità e comunicazione e gli obiettivi di tali attività, nonché un chiaro obbligo di divulgare attivamente informazioni sui programmi e le azioni nell’ambito dell’IPA III.

Al fine di migliorare i risultati delle attività di comunicazione per i programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I, sono pianificate specifiche attività di comunicazione congiunte.

Le azioni a titolo dell’IPA III sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall’Unione e di altri orientamenti pertinenti.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sull’IPA III, sulle singole azioni e sui risultati, in particolare a livello locale e regionale, al fine di garantire la visibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione. Le risorse finanziarie destinate a titolo dell’IPA III contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale e alla rendicontazione sulle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

3.   L’IPA III sostiene la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, compresa la lotta contro la disinformazione, al fine di comunicare i valori dell’Unione nonché il valore aggiunto delle azioni dell’Unione e i risultati conseguiti dalle stesse.

4.   La Commissione rende pubbliche le informazioni pertinenti su tutte le azioni finanziate a titolo del presente regolamento in conformità dell’articolo 38 del regolamento finanziario, se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo.

5.   Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l’Unione. Eventuali eccezioni siffatte devono essere debitamente giustificate e in ciascun caso il loro campo di applicazione deve essere specificato e limitato. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell’Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall’inizio.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 o (UE) n. 231/2014, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/947, ad eccezione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, invece del quale si applicano gli articoli 8, paragrafo 4, 10, paragrafo 1, e 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

2.   La dotazione finanziaria dell’IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra ‘le misure adottate nell’ambito dell’IPA II e nell’ambito dell’IPA III, così come ogni attività concernente la preparazione del programma successore relativo all’assistenza preadesione.

3.   Se necessario, possono essere iscritti a bilancio dell’Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 settembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 409) e decisione del Consiglio in prima lettura del 7 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(6)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(7)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(8)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

(13)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(15)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(22)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(23)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(24)  Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

(25)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(26)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(27)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).


ALLEGATO I

 

Repubblica d’Albania

 

Bosnia-Erzegovina

 

Islanda

 

Kosovo (*)

 

Montenegro

 

Repubblica di Macedonia del Nord

 

Repubblica di Serbia

 

Repubblica di Turchia


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO II

PRIORITÀ TEMATICHE PER L’ASSISTENZA

L’assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

a)

Garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto e consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili, imparziali, professionali, depoliticizzati ed efficienti anche grazie a sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni, e promuovere la cooperazione giudiziaria; garantire l’accesso alla giustizia; promuovere la cooperazione di polizia e lo scambio di informazioni; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, il traffico di migranti, il traffico di droga, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; sostenere l’impegno con l’Unione in materia di lotta al terrorismo e prevenire la radicalizzazione; e promuovere e tutelare i diritti umani, compresa la non discriminazione e la parità di genere, i diritti dei minori, i diritti delle persone appartenenti a minoranze tra cui le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione, la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di riunione e di associazione e la protezione dei dati.

b)

Rafforzare le capacità di affrontare le sfide migratorie a livello regionale e internazionale. Gli interventi in questo settore mirano a: condividere informazioni pertinenti, consolidare ulteriormente le capacità di gestione delle frontiere e della migrazione, garantire l’accesso alla protezione internazionale, intensificare i controlli alle frontiere e gli sforzi volti a lottare contro la migrazione irregolare, affrontare il problema degli sfollamenti forzati.

c)

Rafforzare le capacità per la comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all’Unione. Gli interventi in questo settore mirano a sostenere l’ulteriore sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici e dell’alfabetizzazione mediatica e servono, tra l’altro, come mezzo per sviluppare capacità nel settore della cibersicurezza, e per aumentare la resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e ad altre forme di minacce ibride.

d)

Rafforzare la buona governance e procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione, anche nel settore degli appalti pubblici; migliorare la pianificazione strategica e l’elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l’erogazione dei servizi, anche attraverso l’uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; e rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e migliorare l’elaborazione di statistiche di buona qualità.

e)

Rafforzare la governance di bilancio ed economica. Gli interventi mirano a: sostenere l’attuazione dei programmi di riforma economica e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e la coesione sociale; sostenere lo sviluppo sostenibile e i progressi verso la creazione di un’economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione; e promuovere il mercato regionale comune.

f)

Rafforzare tutti gli aspetti inerenti alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità regionale e alla cooperazione reciproca.

g)

Rafforzare la capacità dell’Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, soddisfare le esigenze che precedono o seguono le crisi, anche attraverso: l’attivazione di sistemi di allarme rapido e l’uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l’adozione di misure idonee a consolidare la pace e a rafforzare la fiducia, le iniziative che promuovono la riconciliazione, la giustizia di transizione, la ricerca della verità, i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione (come RECOM); e sostenere le azioni di potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/947.

h)

Potenziare le capacità, l’indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell’allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell’Unione e quelle dei beneficiari elencati nell’allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati.

i)

Promuovere l’allineamento di norme — ivi comprese le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato — standard, politiche e prassi dei beneficiari con quelli dell’Unione.

j)

Promuovere la parità di genere e l’emancipazione di donne e ragazze. Gli interventi in tale settore mirano a creare un ambiente più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze e a conseguire miglioramenti reali e tangibili in materia di parità di genere in settori strategici quali: libertà da ogni forma di violenza di genere; salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; diritti economici e sociali ed emancipazione di donne e ragazze; parità di partecipazione e leadership; donne, pace e sicurezza; dimensione di genere delle trasformazioni verde e digitale, anche mediante il sostegno al bilancio di genere.

k)

Rafforzare l’accesso all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all’istruzione primaria e secondaria; migliorando l’insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d’istruzione; contrastare la fuga di cervelli; ridurre l’abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; emancipare i minori e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale; sviluppare i sistemi dell’istruzione e formazione professionale e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro, anche per le persone con disabilità; migliorare la qualità e la pertinenza dell’istruzione superiore e della ricerca; incoraggiare le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l’accesso all’apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nell’istruzione e in infrastrutture di formazione accessibili, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un’istruzione inclusiva e non segregativa, anche ricorrendo a tecnologie digitali accessibili.

l)

Promuovere l’occupazione di qualità e l’accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l’applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio, in linea con i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all’uguaglianza di genere e ai giovani, la promozione dell’occupabilità e della produttività, l’adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l’instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l’impiego e gli ispettorati del lavoro.

m)

Promuovere la protezione e l’inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella familiare e di prossimità, stimolare l’inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a: integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sull’origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sul credo, sull’opinione politica o di qualunque altro genere, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sulla proprietà, sulla nascita, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale; migliorare l’accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l’istruzione e l’assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l’assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale.

n)

Promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri, eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e rafforzare la sicurezza e la diversificazione energetiche investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto europeo. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l’Unione, per i collegamenti transfrontalieri e per la creazione di posti di lavoro, nonché al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell’impatto sull’ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti. Gli interventi nel settore dell’energia mirano ad aumentare l’efficienza energetica e la produzione sostenibile di energia nonché a diversificare i paesi fornitori e le rotte.

o)

Migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale.

p)

Migliorare l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell’imprenditorialità, nello sviluppo di capacità nei sistemi di ricerca e innovazione, nella mobilità, nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e attraverso la promozione del lavoro in rete e della collaborazione.

q)

Contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e idrico e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale.

r)

Tutelare l’ambiente e migliorare la qualità dell’ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, investire nella qualità dell’aria, nella gestione idrica e dei rifiuti e nella gestione sostenibile delle sostanze chimiche, promuovere l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l’efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione, la preparazione e la risposta alle stesse.

s)

Cooperare con i beneficiari elencati nell’allegato I per l’uso pacifico dell’energia nucleare nel campo della sanità, dell’agricoltura e della sicurezza alimentare, garantendo il pieno rispetto dei più elevati standard internazionali; sostenere le azioni volte a ovviare alle ripercussioni sulla popolazione locale interessata da incidenti radiologici e a migliorarne le condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l’istruzione nei settori connessi al nucleare. Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la sicurezza nucleare e sono in linea con il regolamento (UE) 2021/947.

t)

Incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell’Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.


ALLEGATO III

PRIORITÀ TEMATICHE PER L’ASSISTENZA DESTINATA ALLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA I BENEFICIARI ELENCATI NELL’ALLEGATO I

Al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l’integrazione dell’Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico, l’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le priorità tematiche seguenti:

a)

promuovere l’occupazione, la mobilità professionale e l’inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l’altro: l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l’occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere; le pari opportunità; l’integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l’impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

b)

proteggere l’ambiente e promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l’altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali, il coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, l’uso efficiente delle risorse e l’economia circolare, le fonti di energia rinnovabili e la transizione verso un’economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; migliorare la qualità dell’aria, anche mediante un maggiore allineamento alle norme ambientali europee, e la gestione idrica e dei rifiuti, promuovere investimenti per far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione, la preparazione e la risposta alle stesse; e promuovere e rafforzare il coordinamento internazionale per quanto riguarda i fiumi transfrontalieri;

c)

promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell’isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;

d)

promuovere l’economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell’imprenditorialità;

e)

incoraggiare il turismo, in particolare quello sostenibile, conservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale;

f)

investire nella gioventù, nello sport, nell’istruzione e nelle competenze mediante, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione di iniziative comuni nei settori dell’istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

g)

promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

h)

promuovere le iniziative transfrontaliere che promuovono la riconciliazione e la giustizia di transizione (come RECOM);

i)

rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, il commercio e gli investimenti mediante, tra l’altro, la promozione ed il sostegno dell’imprenditorialità, in particolare in relazione alle PMI, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l’internazionalizzazione, anche contribuendo al mercato regionale comune;

j)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l’altro, la promozione della mobilità e mediante la condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.


ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE

Si utilizza il seguente elenco degli indicatori chiave di prestazione per facilitare la misurazione dei progressi compiuti e, se del caso, del grado di preparazione dei beneficiari elencati nell’allegato I nonché del contributo dell’Unione al conseguimento degli obiettivi specifici dell’IPA III:

1.

Indicatore composito (1) sui criteri politici (fonte: Commissione europea).

2.

Atteggiamento nei confronti dell’UE: percentuale della popolazione con un atteggiamento generale positivo nei confronti dell’UE (fonte: Commissione europea/delegazioni dell’UE).

3.

Indicatore composito sull’allineamento all’acquis dell’Unione (fonte: Commissione europea).

4.

Indicatore composito sui criteri economici (fonte: Commissione europea).

5.

Spesa per la protezione sociale in percentuale del PIL (fonte: Eurostat) e tasso di occupazione delle persone nella fascia di età 20-64 ed evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo (fonte: Eurostat).

6.

Competenze digitali (fonte: Eurostat).

7.

«Facilità di fare impresa» (fonte: Banca mondiale).

8.

Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: Eurostat). Quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia in percentuale (fonte: Eurostat).

9.

Emissioni di gas a effetto serra evitate (tonnellate di CO2-eq) con il sostegno dell’IPA III (fonte: Commissione europea). Concentrazioni di PM 10 rispetto al valore limite giornaliero dell’UE (50 μg/m3) (fonte: Agenzia europea dell’ambiente).

10.

Aree degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce a) protette, b) gestite in modo sostenibile con il sostegno dell’IPA III.

11.

Relazioni di buon vicinato, ad esempio numero di partenariati transfrontalieri istituiti, formalizzati e attuati, percentuale di commercio interregionale rispetto al PIL (fonte dei dati: statistiche nazionali, Consiglio di cooperazione regionale), numero di persone che attraversano la frontiera/giorno e numero di veicoli adibiti al trasporto merci che attraversano la frontiera ogni giorno (2) (fonte: osservatorio dei trasporti).

Ove pertinente e possibile, e quando i dati siano disponibili, gli indicatori saranno disaggregati per sesso e per età.


(1)  L’indicatore si compone di cinque elementi:

funzionamento della magistratura

lotta alla corruzione

lotta alla criminalità organizzata

libertà di espressione (elemento dei diritti fondamentali)

riforma della pubblica amministrazione.

(2)  I dati relativi a questo punto saranno disponibili solo a partire dal 2023.