14.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 249/87


REGOLAMENTO (UE) 2021/1156 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una parte interessata.

(4)

Nel febbraio 2018 è stata presentata alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l'additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960). La Commissione ha reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Le attuali specifiche stabiliscono che i glicosidi steviolici (E 960) devono contenere non meno del 95 % degli 11 glicosidi steviolici denominati stevioside, rubusoside, dulcoside A, steviolbioside e rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M sulla sostanza secca, in qualsiasi combinazione e rapporto. Il processo di fabbricazione di questo additivo alimentare comprende due fasi principali, di cui la prima consiste nell'estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni e nella purificazione preliminare dell'estratto e la seconda consiste nella ricristallizzazione dei glicosidi steviolici.

(6)

Il richiedente ha chiesto una modifica delle specifiche dei glicosidi steviolici (E 960) al fine di includervi un nuovo metodo per la produzione del rebaudioside M. Il rebaudioside M è un glicoside minore, presente a livelli molto bassi (< 1 %) nelle foglie di Stevia, avente un profilo di gusto che si avvicina maggiormente al saccarosio rispetto ai glicosidi maggiori (ossia stevioside e rebaudioside A).

(7)

Il nuovo processo prevede la bioconversione dell'estratto purificato delle foglie di Stevia (≥ 95 % di glicosidi steviolici) mediante un procedimento enzimatico multifase con enzimi preparati nella prima fase del processo. Il rebaudioside M risultante è sottoposto a una serie di fasi di purificazione e isolamento per produrre il rebaudioside M finale (≥ 95 %).

(8)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha valutato la sicurezza della proposta di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960) e ha adottato il suo parere il 24 settembre 2019 (4). L'Autorità ha ritenuto che il processo enzimatico in fasi applicato per la produzione del rebaudioside M possa causare impurità diverse da quelle che possono essere presenti nei glicosidi steviolici (E 960) ottenuti mediante l'estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana seguita dalla ricristallizzazione. L'Autorità ha pertanto ritenuto che siano necessarie specifiche separate per il rebaudioside M prodotto mediante questo processo. Essa ha inoltre concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno può essere applicata anche al rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici. L'Autorità ha ritenuto che l'esposizione al rebaudioside M (espresso in equivalenti steviolici) non sarà superiore all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960) in caso di sostituzione con il rebaudioside M prodotto mediante il processo enzimatico in fasi. L'Autorità ha altresì concluso che il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici, utilizzando gli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b, non pone problemi di sicurezza per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d'uso dei glicosidi steviolici (E 960).

(9)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso del rebaudioside M prodotto mediante il processo enzimatico in fasi come edulcorante nelle categorie alimentari in cui i glicosidi steviolici (E 960) sono attualmente autorizzati.

(10)

Tenendo conto del processo in corso per la modifica del sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari del Codex Alimentarius, è opportuno includere il nuovo additivo alimentare come "E 960c Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente" nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008 ai fini dell'etichettatura. A fini di chiarezza e coerenza, l'additivo alimentare attualmente autorizzato "glicosidi steviolici (E 960)" dovrebbe essere rinominato "glicosidi steviolici da Stevia (E 960a)". Poiché tali additivi alimentari potrebbero essere regolamentati in combinazione, un nuovo gruppo di glicosidi steviolici, che li comprenda entrambi, dovrebbe essere inserito nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e tutte le voci relative ai glicosidi steviolici (E 960) di cui all'allegato II, parte E, di tale regolamento dovrebbero essere sostituite di conseguenza, mantenendo nel contempo gli usi e il livello massimo attualmente applicabili per gli usi e i livelli d'uso autorizzati.

(11)

Le specifiche del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012 parallelamente all'inclusione dei "E 960c Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente" nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(13)

Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale l'additivo alimentare "glicosidi steviolici da Stevia (E 960a)" e gli alimenti che lo contengono possano continuare a essere commercializzati come "glicosidi steviolici (E 960)".

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'additivo alimentare "glicosidi steviolici" (E 960) e gli alimenti che lo contengono, etichettati o immessi sul mercato fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle prescrizioni ivi contenute, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)   EFSA Journal 2019;17(10):5867, 19 pagg.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

la parte B, punto 2, è così modificata:

1)

la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a

Glicosidi steviolici da Stevia»;

2)

dopo la voce relativa a E 960a, è inserita la voce seguente:

«E 960c

Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente»;

b)

nella parte C, punto 5), dopo la lettera u) relativa a E 626–635: ribonucleotidi, è inserita la nuova lettera v) seguente:

«v)

E 960a – 960c: glicosidi steviolici

Numero E

Denominazione

E 960a

Glicosidi steviolici da Stevia

E 960c

Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente»;

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

2)

nella categoria 03 (Gelati), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

3)

nella categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»;

4)

nella categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico»;

5)

nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

6)

nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

7)

nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

8)

nella categoria 05.1 (Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

9)

nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

350

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico

Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico

Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico

Solo torrone a ridotto contenuto calorico

Solo marzapane a ridotto contenuto calorico

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

2 000

(1) (60)

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

10)

nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (chewing-gum)], la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

3300

(1) (60)

Solo senza zuccheri aggiunti»;

11)

nella categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

12)

nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

13)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo essoblaten — carta di riso commestibile»;

14)

nella categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi»;

15)

nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

16)

nella categoria 11.4.2 (Edulcoranti da tavola in polvere), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

17)

nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60) »;

 

18)

nella categoria 12.4 (Senape), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)»;

 

19)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

40

(1) (60)

Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico»;

20)

nella categoria 12.6 (Salse), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)

Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

175

(1) (60)

Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)»;

21)

nella categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)»;

 

22)

nella categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)»;

 

23)

nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

24)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

80

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

25)

nella categoria 14.1.5.2 (Altro), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

20

(1) (60) (93)

Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

26)

nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

70

(1) (60)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin»;

27)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

150

(1) (60)»;

 

28)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

20

(1) (60)»;

 

29)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

20

(1) (60)»;

 

30)

nella categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4), la voce relativa a E 960 (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

31)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

 

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare»;

32)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960 (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

 

 

E 960a – 960c

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo».


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1)

alla voce relativa a E 960 (Glicosidi dello steviolo), il titolo è sostituito dal seguente:

« E 960a GLICOSIDI STEVIOLICI DA STEVIA »;

2)

dopo la voce relativa a E 960, è inserita la nuova voce seguente:

« E 960c (i) REBAUDIOSIDE M PRODOTTO MEDIANTE MODIFICAZIONE ENZIMATICA DEI GLICOSIDI STEVIOLICI DA STEVIA

Sinonimi

 

Definizione

Il rebaudioside M è un glicoside steviolico prevalentemente costituito da rebaudioside M con quantità minori di altri glicosidi steviolici quali rebaudioside A, rebaudioside B, rebaudioside D, rebaudioside I e stevioside.

Il rebaudioside M è ottenuto mediante bioconversione enzimatica di estratti purificati di foglie di glicosidi steviolici (95 % di glicosidi steviolici) di Stevia rebaudiana Bertoni utilizzando gli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffi (precedentemente noto come Pichia pastoris) UGT-a e K. phaffi UGT-b, che facilitano il trasferimento del glucosio dal saccarosio e dall'UDP-glucosio ai glicosidi steviolici attraverso legami glicosidici.

Dopo la rimozione degli enzimi mediante separazione solido-liquido e trattamento termico, la purificazione comporta la concentrazione del rebaudioside M mediante assorbimento della resina, seguita dalla ricristallizzazione del rebaudioside M, risultante in un prodotto finale contenente non meno del 95 % di rebaudioside M. Nell'additivo alimentare non si devono rilevare cellule vitali dei lieviti K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b o il loro DNA.

Denominazione chimica

Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Formula molecolare

Nome comune

Formula

Fattore di conversione

Rebaudioside M

C56 H90 O33

0,25

Peso molecolare e n. CAS

Nome comune

Numero CAS

Peso molecolare (g/mol)

 

 

 

Rebaudioside M

1220616-44-3

1291,29

Tenore

Non meno del 95 % di rebaudioside M sulla sostanza secca.

Descrizione

Polvere bianco-giallina. Potere dolcificante da 200 a 350 volte superiore a quello del saccarosio (saccarosio equivalente al 5 %).

Identificazione

Solubilità

Da solubile a debolmente solubile in acqua

pH

Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)

Purezza

Ceneri totali

Non più dell'1 %

Perdita all'essiccazione

Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)

Solventi residui

Non più di 5 000  mg/kg etanolo

Arsenico

Non più di 0,015 mg/kg

Piombo

Non più di 0,2 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,015 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,07 mg/kg

Proteine residue

Non più di 5 mg/kg

Dimensione delle particelle

Non meno di 74 μm [utilizzando un setaccio a maglie #200 con un limite di dimensione delle particelle pari a 74 μm]».