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21.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Regolamento interno della Procura europea
(2021/C 22/03)
IL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO),
visto il regolamento (EU) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (in seguito denominato «il regolamento EPPO») (1), in particolare l’articolo 21,
tenuto conto della proposta del procuratore capo europeo;
considerando quanto segue:
A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento EPPO, l’organizzazione del lavoro dell’EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.
A norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento EPPO, una volta istituita l’EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell’EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.
Il procuratore capo europeo ha presentato al collegio una proposta di regolamento interno dell’EPPO.
Il collegio ha esaminato la proposta elaborata dal procuratore capo europeo nelle riunioni del 29 settembre 2020, 30 settembre 2020, 5 ottobre 2020 e 12 ottobre 2020,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, il presente regolamento interno disciplina l’organizzazione del lavoro della Procura europea («EPPO»).
2. Il presente regolamento interno, che completa le disposizioni del regolamento, è vincolante per l’ufficio centrale, il personale dell’EPPO e i procuratori europei delegati. L’EPPO garantisce che, ove pertinente, il personale non appartenente all’EPPO che lavora sotto la sua direzione, messo a disposizione dagli Stati membri per consentirne l’esercizio delle funzioni ai sensi del regolamento, osservi il presente regolamento interno.
Articolo 2
Regime linguistico
1. La lingua di lavoro delle attività operative e amministrative è utilizzata in tutti gli atti, le decisioni e i documenti interni prodotti dall’EPPO, in tutte le comunicazioni formali all’interno dell’ufficio centrale, tra l’ufficio centrale e i procuratori europei delegati e tra i procuratori europei delegati che si trovano in Stati membri diversi.
2. Le comunicazioni, gli atti o le decisioni dell’EPPO destinati a istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione europea sono redatti nella lingua di lavoro delle attività operative e amministrative. Nei rapporti con la Corte di giustizia dell’Unione europea insieme all’inglese è utilizzato il francese.
3. La comunicazione con le persone coinvolte in procedimenti penali, quali indagati o imputati, vittime e testimoni, o con terzi avviene nella lingua richiesta conformemente alle vigenti norme nazionali in materia di diritto processuale penale e, se del caso, conformemente ai pertinenti strumenti giuridici dell’UE o internazionali per la cooperazione giudiziaria in materia penale. Se necessario, la comunicazione è accompagnata da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario.
4. I procuratori europei delegati garantiscono che gli atti delle indagini penali di cui sono incaricati e che sono essenziali per consentire all’ufficio centrale di svolgere i suoi compiti a norma del regolamento siano messi a disposizione nella lingua di lavoro dell’EPPO, se del caso in forma sintetica, e siano inclusi nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 44.
Articolo 3
Modalità di traduzione
1. Per le traduzioni amministrative urgenti e relative ai casi, che sono necessarie per il funzionamento dell’EPPO conformemente all’articolo 2, l’EPPO cerca soluzioni adeguate volte a garantire la consegna di traduzioni rapide e di elevata qualità in un ambiente sicuro.
2. Per le traduzioni amministrative non urgenti si ricorre al Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
3. Le modalità di traduzione rispettano le disposizioni in materia di protezione dei dati e l’obbligo dell’EPPO di garantire tale protezione.
TITOLO II
QUESTIONI ORGANIZZATIVE
CAPO 1
Collegio
Articolo 4
Presidenza
1. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio.
2. Se del caso, il procuratore capo europeo incarica uno dei sostituti del procuratore capo europeo di presiedere una riunione del collegio in sua assenza.
3. In assenza del procuratore capo europeo e dei due sostituti, il procuratore europeo più anziano in età presiede la riunione del collegio.
Articolo 5
Esercizio del controllo generale
1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, il collegio può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulle attività dell’EPPO in aggiunta alle informazioni da fornire in conformità del regolamento.
2. Le informazioni su questioni generali derivanti da singoli casi sono comunicate al collegio in forma anonima e solo nella misura necessaria ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento.
Articolo 6
Decisioni strategiche e politiche
Il collegio definisce le priorità e la politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale su proposta del procuratore capo europeo.
Articolo 7
Riunioni
1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, il collegio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salvo decisione contraria del collegio. Il procuratore capo europeo può convocare una riunione straordinaria in qualsiasi momento.
2. Su richiesta di almeno sette membri del collegio, il procuratore capo europeo convoca una riunione straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Il procuratore capo europeo convoca le riunioni del collegio e ne stabilisce la data e l’ora.
4. Le riunioni del collegio si svolgono presso la sede dell’EPPO. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, il procuratore capo europeo può convocare le riunioni del collegio in videoconferenza. Qualora uno o più membri del collegio siano impossibilitati a presenziare a riunioni convocate nei locali dell’EPPO, il presidente può autorizzarne la partecipazione a distanza.
5. Il procuratore capo europeo predispone l’ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione. Qualsiasi membro del collegio e il direttore amministrativo possono proporre al procuratore capo europeo punti da inserire nell’ordine del giorno provvisorio. A norma dell’articolo 21, l’ordine del giorno comprende i punti richiesti da almeno sette membri del collegio e le questioni proposte da una camera permanente. L’ordine del giorno provvisorio è trasmesso dal segretario del collegio, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, a tutti i membri del collegio almeno una settimana prima della riunione. I pertinenti documenti giustificativi sono forniti anche alle persone che non sono membri del collegio invitate a partecipare per determinati punti. In caso di convocazione di una riunione straordinaria, l’ordine del giorno provvisorio e i documenti giustificativi possono essere trasmessi con un preavviso più breve.
6. Il collegio approva l’ordine del giorno in apertura di ogni riunione. Il presidente della riunione o qualsiasi membro del collegio può proporre che questioni urgenti che non figurano nell’ordine del giorno provvisorio siano oggetto di discussione e votazione e siano iscritte all’ordine del giorno, purché il collegio non sollevi obiezioni.
7. Per quanto concerne la partecipazione di persone che non sono membri del collegio:
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a) |
il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del collegio in occasione della discussione di questioni riguardanti il bilancio, il personale e altre tematiche amministrative e può essere invitato dal procuratore capo europeo a partecipare alle riunioni del collegio in cui si discutono questioni strategiche e politiche; |
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b) |
gli altri membri del personale e qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante possono partecipare alle riunioni su invito del procuratore capo europeo o su iniziativa di qualsiasi membro del collegio. |
Articolo 8
Quorum e votazione
1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, il quorum per l’adozione delle decisioni da parte del collegio è pari ai due terzi dei membri del collegio. In mancanza del quorum, il presidente può decidere di proseguire la riunione senza adottare alcuna decisione formale. I pertinenti punti dell’ordine del giorno possono essere esaminati nella riunione successiva del collegio oppure mediante procedura scritta o procedura di approvazione tacita.
2. In via eccezionale, se la partecipazione a distanza non è possibile, un procuratore europeo impossibilitato a prendere parte a una riunione del collegio può delegare un altro procuratore europeo a votare a suo nome. Le deleghe di voto non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del quorum di cui al paragrafo 1.
3. Un procuratore europeo che faccia ricorso al voto per delega comunica per iscritto al segretario del collegio l’identità del titolare della delega, i punti dell’ordine del giorno per i quali la delega è valida ed eventuali limitazioni poste al voto per delega. La delega di voto vale soltanto per i punti dell’ordine del giorno per la quale è stata conferita.
4. Il presidente chiede una votazione su un punto dell’ordine del giorno se ritiene che la questione sia stata sufficientemente esaminata.
5. Il voto è espresso per alzata di mano; se la votazione per alzata di mano è contestata, è espresso per via elettronica o per appello nominale. Le decisioni adottate dal collegio non indicano la ripartizione dei voti.
6. Le decisioni da adottare a maggioranza semplice conformemente al regolamento si considerano adottate quando il maggior numero di voti espressi a favore di una questione o un punto supera il secondo numero più alto.
Articolo 9
Procedura scritta per l’adozione delle decisioni del collegio
1. In caso di urgenza, quando una decisione non può essere rinviata e deve essere adottata prima che il collegio possa essere convocato, il procuratore capo europeo può chiedere una procedura scritta.
2. Per le risposte, il procuratore capo europeo concede ai membri del collegio almeno tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il progetto di decisione è stato trasmesso per via elettronica. In casi eccezionali, il procuratore capo europeo può decidere un termine più breve ma non inferiore a una giornata lavorativa completa.
3. Una proposta di decisione che deve essere adottata mediante procedura scritta non è soggetta a modifiche ed è approvata o respinta nella sua interezza. La mancata risposta da parte di un membro del collegio entro il termine stabilito è considerata astensione dal voto.
4. Una decisione è adottata quando almeno due terzi dei membri del collegio hanno risposto per iscritto ed è stata raggiunta la maggioranza di voti richiesta.
5. Nei casi in cui il quorum o la maggioranza di voti non siano raggiunti, il procuratore capo europeo può avviare nuovamente la procedura scritta o sottoporre la questione alla prossima riunione del collegio.
6. Il procuratore capo europeo constata la conclusione della procedura scritta. Una notifica in tal senso è trasmessa ai membri del collegio formalizzando il risultato della decisione.
Articolo 10
Procedura di approvazione tacita per l’adozione delle decisioni del collegio
1. Il procuratore capo europeo può chiedere una procedura di approvazione tacita per le decisioni che, a norma del regolamento, sono da adottare a maggioranza semplice e che sono considerate di natura meno sostanziale.
2. Per le risposte, il procuratore capo europeo concede ai membri del collegio almeno tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il progetto di decisione è stato trasmesso per via elettronica. In casi eccezionali, il procuratore capo europeo può decidere un termine più breve ma non inferiore a una giornata lavorativa completa.
3. Una proposta di decisione che deve essere adottata mediante procedura di approvazione tacita non è soggetta a modifiche ed è approvata o respinta nella sua interezza. La mancata risposta da parte di un membro del collegio entro il termine stabilito è considerata un voto a favore.
4. Il procuratore capo europeo constata la conclusione della procedura di approvazione tacita. Una notifica in tal senso è trasmessa ai membri del collegio formalizzando il risultato della decisione.
5. Se uno o più membri del collegio si oppongono alla procedura di approvazione tacita, la questione in esame sarà considerata non approvata.
Articolo 11
Procedura di adozione degli orientamenti
1. Ai fini dell’adozione da parte del collegio degli orientamenti di cui all’articolo 10, paragrafo 7, all’articolo 24, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafo 8, all’articolo 34, paragrafo 3, e all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, si applicano le norme seguenti.
2. Il procuratore capo europeo o un gruppo di almeno sette procuratori europei può presentare al collegio proposte di adozione o modifica degli orientamenti e comunicarle a tutti i membri del collegio almeno 15 giorni prima della riunione del collegio in cui il rispettivo punto è stato iscritto all’ordine del giorno.
3. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, il quorum per l’adozione delle decisioni del collegio a norma del presente articolo è pari ai quattro quinti dei membri del collegio.
4. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano alle decisioni rientranti nell’ambito del presente articolo.
5. Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito web dell’EPPO.
Articolo 12
Riunioni a porte chiuse e riservatezza
Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, le riunioni del collegio si svolgono a porte chiuse e le discussioni sono riservate.
Articolo 13
Segretario del collegio
1. Il procuratore capo europeo nomina uno dei membri del personale dell’EPPO affinché assuma il ruolo di segretario del collegio.
2. Il segretario del collegio opera sotto l’autorità del procuratore capo europeo e lo assiste nella preparazione delle riunioni del collegio.
Articolo 14
Verbali delle riunioni
1. Il segretario del collegio, entro due giorni lavorativi da ciascuna riunione e previa approvazione del presidente, distribuisce l’elenco delle decisioni adottate dal collegio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il segretario del collegio redige il verbale di ciascuna riunione del collegio.
3. I verbali delle riunioni del collegio riportano quanto meno i nomi dei partecipanti, una sintesi delle discussioni e le decisioni adottate, senza indicare la ripartizione dei voti.
4. Il procuratore capo europeo trasmette i progetti di verbali ai membri del collegio affinché siano approvati in una successiva riunione del collegio. Una volta adottati, i verbali sono firmati dal procuratore capo europeo e dal segretario del collegio e acclusi a un registro.
CAPO 2
Camere permanenti
Articolo 15
Decisione sulle camere permanenti
1. Il numero delle camere permanenti, la ripartizione delle competenze tra di esse e l’assegnazione dei casi sono determinati da una decisione relativa all’istituzione delle camere permanenti e alla ripartizione dei casi («decisione sulle camere permanenti») adottata dal collegio su proposta del procuratore capo europeo.
2. La proposta del procuratore capo europeo è corredata di una nota esplicativa.
3. La decisione sulle camere permanenti stabilisce le modalità procedurali applicabili alle riunioni delle camere permanenti.
4. La decisione sulle camere permanenti è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e sul sito web dell’EPPO.
Articolo 16
Composizione
1. La composizione di ciascuna camera permanente è determinata da una decisione («decisione sulla composizione delle camere permanenti») del collegio, su proposta del procuratore capo europeo.
2. Ciascun procuratore europeo è membro permanente di almeno una camera permanente.
3. La designazione di un procuratore europeo quale membro permanente di più camere permanenti è debitamente giustificata tenendo conto del carico di lavoro di tale procuratore europeo.
4. La decisione sulla composizione delle camere permanenti tiene conto del carico di lavoro attuale e previsto dei procuratori europei e della necessità di garantire il funzionamento efficiente dell’EPPO.
Articolo 17
Nomina dei presidenti
1. Il procuratore capo europeo o un suo sostituto presiede le camere permanenti di cui è membro permanente.
2. Al di fuori del caso di cui al paragrafo 1, il presidente è designato con la decisione sulla composizione della camera.
Articolo 18
Sostituzione temporanea di un presidente
1. Qualora un presidente di una camera permanente debba essere sostituito a causa della sua temporanea incapacità di esercitare le proprie funzioni, il procuratore capo europeo stabilisce, in consultazione con i sostituti del procuratore capo europeo, le misure del caso in deroga alla decisione sulla composizione delle camere permanenti. Le disposizioni tengono conto della necessità di garantire la continuità operativa delle camere permanenti.
2. La durata di tali misure temporanee è stabilita dal procuratore capo europeo e non supera i tre mesi.
3. Tali misure sono comunicate al collegio ed entrano in vigore immediatamente.
Articolo 19
Assegnazione dei casi
1. La decisione sulle camere permanenti stabilisce un sistema per l’assegnazione dei casi alle camere permanenti. Il sistema si basa su un’assegnazione casuale, automatica e alternata dei casi alle camere permanenti in base all’ordine di registrazione di ogni nuovo caso e garantisce un’equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere permanenti.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 è concepito in modo da escludere la possibilità che un caso sia assegnato a una camera permanente di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione è membro permanente.
3. La decisione sulle camere permanenti può inoltre contenere disposizioni volte a garantire il funzionamento efficiente dell’EPPO e un’equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere permanenti, consentendo al procuratore capo europeo di adottare, in via eccezionale, delle misure qualora il carico di lavoro di una camera permanente superi significativamente quello delle altre. Tali misure possono comprendere, tra l’altro, la sospensione temporanea dell’assegnazione di nuovi casi a una camera permanente per un determinato periodo di tempo. Il procuratore capo europeo informa il collegio di qualsiasi misura adottata in tal senso.
4. In deroga al principio dell’assegnazione casuale e automatica e al fine di garantire il funzionamento efficiente dell’EPPO, la decisione sulle camere permanenti può prevedere che determinate categorie di casi, basate in particolare sul tipo di reato oggetto di indagine o sulle circostanze del reato, siano assegnate a una specifica camera permanente.
Articolo 20
Competenza in un caso specifico e riassegnazione
1. Una volta che un caso è stato assegnato a una camera permanente, quest’ultima rimane competente a monitorare e dirigere le indagini e le azioni penali relative al caso in questione fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. Ciò non pregiudica l’applicazione delle norme sulla riassegnazione dei casi tra camere permanenti a norma dell’articolo 51.
2. Il procuratore capo europeo può, previa consultazione della camera permanente cui è stato assegnato un caso, riassegnare il caso in questione a un’altra camera permanente:
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a) |
se vi sono collegamenti tra singoli casi assegnati a camere permanenti diverse o se l’oggetto si ripete; |
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b) |
se sono necessarie decisioni urgenti, comprese le decisioni di cui all’articolo 27 del regolamento. |
3. Il procuratore capo europeo può inoltre riassegnare un caso a una camera permanente individuata a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, previa consultazione della camera permanente alla quale era stato inizialmente assegnato, qualora tale caso avesse dovuto essere inizialmente assegnato alla camera permanente specializzata in applicazione della decisione relativa alle camere permanenti, o qualora nel corso del procedimento penale se ne ravvisi la necessità.
4. Il procuratore capo europeo informa il collegio delle misure adottate a norma del paragrafo 2, indicando i motivi della riassegnazione.
Articolo 21
Informazioni trasmesse al collegio
1. Il presidente di ciascuna camera permanente informa per iscritto il collegio, ai fini dell’articolo 5 e secondo le modalità ivi descritte, in merito alle questioni derivanti dai lavori della camera che possono essere rilevanti per il lavoro dell’EPPO nel suo complesso o in relazione alla coerenza, all’efficienza e all’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO.
2. Ciascuna camera permanente, agendo tramite il proprio presidente, può presentare al collegio una proposta scritta per la discussione di questioni specifiche relative all’attuazione della politica in materia di azione penale dell’EPPO o di altri orientamenti pertinenti che riguardano questioni specifiche derivanti dai lavori della camera permanente.
Articolo 22
Obblighi di informazione
1. Ogni anno il presidente di ciascuna camera permanente, previa consultazione dei membri permanenti, presenta al collegio una relazione scritta sulle attività della camera permanente. Il procuratore capo europeo stabilisce un modello di tale relazione e il termine per la presentazione.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene quanto meno informazioni circa:
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a) |
il carico di lavoro della camera permanente, compreso il numero di casi in entrata, il numero e il tipo di decisioni adottate e il tempo necessario per decidere in merito; |
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b) |
i motivi dell’archiviazione dei casi a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera g), del regolamento; |
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c) |
le decisioni adottate per applicare una procedura semplificata di azione penale a norma dell’articolo 40 del regolamento; |
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d) |
le decisioni adottate a norma dell’articolo 27, paragrafo 8, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del regolamento; |
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e) |
l’applicazione della procedura scritta a norma dell’articolo 24; |
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f) |
qualsiasi altra questione connessa alle attività della camera permanente che si ritiene abbia un impatto orizzontale sulle attività operative dell’EPPO. |
Articolo 23
Organizzazione delle riunioni
1. Le riunioni delle camere permanenti si svolgono secondo un ordine del giorno in cui sono indicati in particolare i casi da trattare, la decisione da adottare e le questioni da discutere in relazione a ciascun caso.
2. Il presidente della camera permanente fissa l’ordine del giorno. Ulteriori punti sono aggiunti all’ordine del giorno su richiesta di un membro permanente. Il presidente trasmette l’ordine del giorno ai membri della camera permanente e al procuratore europeo incaricato della supervisione di ciascun caso iscritto all’ordine del giorno. L’ordine del giorno è comunicato al procuratore capo europeo.
3. Il presidente della camera permanente può invitare le persone di cui all’articolo 10, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento, o qualsiasi membro pertinente del personale dell’EPPO, a presentare osservazioni per iscritto entro un termine specificato.
4. Una camera permanente può deliberare su un punto dell’ordine del giorno solo se i membri permanenti e il pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione partecipano alla riunione di persona o secondo le modalità di cui al paragrafo 7.
5. In deroga al paragrafo 4, se un membro permanente è impossibilitato a partecipare alla riunione di persona o secondo le modalità di cui al paragrafo 7, è possibile adottare una decisione relativa a un punto dell’ordine del giorno se i presenti raggiungono un consenso.
6. Il presidente della camera permanente informa il procuratore capo europeo in merito alle decisioni adottate a norma del paragrafo 5, indicando i motivi per i quali è stata applicata la procedura.
7. Le riunioni della camera permanente si svolgono nei locali dell’EPPO. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, il presidente può convocare le riunioni della camera permanente in videoconferenza. Qualora uno o più membri della camera permanente o qualsiasi altra persona invitata a partecipare siano impossibilitati a presenziare a una riunione, il presidente può autorizzarne la partecipazione a distanza.
8. Il presidente può nominare un membro della camera permanente o il procuratore europeo incaricato della supervisione affinché riferisca su un punto iscritto all’ordine del giorno della riunione.
9. I verbali di ciascuna riunione delle camere permanenti sono redatti sotto la responsabilità del presidente della camera permanente e sono registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
Articolo 24
Procedura scritta
1. La camera permanente può deliberare mediante procedura scritta:
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a) |
se chiamata ad adottare una decisione in merito all’archiviazione di un caso a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento o al rinvio del caso in questione alle autorità nazionali a norma dell’articolo 34 del regolamento; |
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b) |
se la complessità della decisione da adottare è limitata, anche a causa del suo contenuto o della sua natura ripetitiva, o in ragione del collegamento con decisioni precedenti già adottate nell’ambito dello stesso caso. |
2 In caso di delibera mediante procedura scritta, il progetto di decisione è comunicato tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli a tutti i membri permanenti della camera permanente e al procuratore europeo incaricato della supervisione.
3. Se, entro un termine stabilito dal presidente non inferiore a tre giorni, nessun membro permanente della camera permanente né il procuratore europeo incaricato della supervisione sollevano obiezioni, la decisione si considera adottata.
CAPO 3
Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo
Articolo 25
Funzioni e compiti del procuratore capo europeo
1. Il procuratore capo europeo dispone dei poteri conferitigli dal regolamento ed esercita le sue funzioni conformemente al regolamento e al presente regolamento interno.
2. A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, il procuratore capo europeo adotta le decisioni. Se la decisione è adottata in forma orale, il destinatario può chiedere una conferma scritta.
3. A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, il procuratore capo europeo firma strumenti, quali accordi di lavoro e accordi, per conto dell’EPPO.
Articolo 26
Selezione e nomina dei sostituti del procuratore capo europeo
1. Qualora il posto di sostituto del procuratore capo europeo sia vacante o si renda vacante nei tre mesi successivi, il procuratore capo europeo ne informa senza indugio il collegio e invita ogni procuratore europeo interessato a presentare la propria candidatura, unitamente a una dichiarazione motivazionale. La nomina di un sostituto del procuratore capo europeo avviene entro e non oltre tre mesi dalla notifica della vacanza al collegio. Le candidature sono accettate fino a due settimane prima della riunione del collegio prevista per la nomina.
2. Almeno una settimana prima della riunione del collegio per la nomina del sostituto del procuratore capo, il procuratore capo europeo propone al collegio un candidato da nominare sostituto del procuratore capo europeo scegliendolo tra quelli che hanno presentato domanda. Il procuratore capo europeo trasmette al collegio la domanda, corredata della dichiarazione motivazionale presentata dal candidato, unitamente all’ordine del giorno.
3. A seguito delle presentazioni del candidato, tutti i membri del collegio votano a scrutinio segreto.
4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente due sostituti del procuratore capo europeo, si applica di conseguenza la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Articolo 27
Funzioni dei sostituti del procuratore capo europeo
1. Il procuratore capo europeo può assegnare e/o delegare a ciascun sostituto, sulla base delle esigenze di un caso particolare o a titolo generale, compiti specifici o responsabilità tematiche od organizzative. Il collegio ne è informato.
2. Il procuratore capo europeo assicura in ogni momento la continuità del servizio. Il procuratore capo europeo decide l’ordine della sostituzione in caso di assenza del procuratore capo europeo e/o di impedimento a svolgere le funzioni assegnategli.
Articolo 28
Esercizio delle funzioni
Il sostituto del procuratore capo europeo esercita le proprie funzioni di sostituto sotto la supervisione del procuratore capo europeo e risponde al riguardo direttamente al procuratore capo europeo.
Articolo 29
Dimissioni e revoca di un sostituto del procuratore capo europeo
1. Se un sostituto del procuratore capo europeo desidera dimettersi dalla funzione di sostituto del procuratore capo europeo, salvo diverso accordo ne informa per iscritto il procuratore capo europeo almeno tre mesi prima della data prevista per le dimissioni. Il procuratore capo europeo trasmette senza indugio le dimissioni al collegio.
2. In caso di gravi violazioni della fiducia il collegio può, su richiesta del procuratore capo europeo, decidere a maggioranza dei suoi membri di revocare il sostituto del procuratore capo europeo dalla funzione di sostituto del procuratore capo europeo. Il sostituto procuratore capo europeo interessato è escluso dalla votazione. Prima di adottare la propria decisione, il collegio sente il sostituto del procuratore capo europeo interessato.
CAPO 4
Procuratori europei
Articolo 30
Sostituzione tra procuratori europei
1. Qualora un procuratore europeo sia assente o non sia in grado di svolgere i suoi compiti per un breve periodo di tempo, il procuratore capo europeo nomina un procuratore europeo che lo sostituisca.
2. Il procuratore europeo sostituito può proporre per iscritto al procuratore capo europeo un procuratore europeo che abbia già espresso il proprio consenso ad agire come sostituto. Il procuratore capo europeo nomina il procuratore europeo proposto o un altro procuratore europeo.
3. Il procuratore capo europeo si assicura che il procuratore europeo incaricato di agire come sostituto sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti, tenendo debitamente conto del grado di conoscenza del sistema giuridico e della lingua richiesto alla luce delle circostanze specifiche della sostituzione. I due procuratori europei e il collegio ne sono informati.
4. Salvo ove diversamente disposto nel presente regolamento interno o escluso dal regolamento, la sostituzione a norma del presente articolo comprende tutti i compiti.
5. Il presente articolo si applica a tutti i casi di assenza del procuratore europeo, ad eccezione dell’assenza di cui all’articolo 31.
Articolo 31
Sostituzione di un procuratore europeo con un procuratore europeo delegato
1. A norma dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, ciascun procuratore europeo, all’atto della nomina od ogniqualvolta sia necessaria una sostituzione, propone al procuratore capo europeo un procuratore europeo delegato del proprio Stato membro, la cui nomina spetta al collegio, che sarebbe in grado di agire come procuratore europeo ad interim.
2. Qualora un procuratore europeo si dimetta, sia rimosso dal suo incarico o abbandoni il suo incarico a norma dell’articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento, o non sia altrimenti in grado di esercitare le sue funzioni, il procuratore capo europeo chiede senza indugio al collegio di adottare una decisione per consentire alla persona rispettivamente designata di agire come procuratore europeo ad interim a decorrere dalla data di efficacia delle dimissioni, della rimozione o dell’abbandono, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Al più tardi due settimane prima della fine del periodo di tre mesi, il collegio può prorogare il periodo di sostituzione per tutto il tempo che ritenga necessario.
4. Il procuratore europeo ad interim cessa di esercitare le sue funzioni quando il procuratore europeo del suo Stato membro è in grado di riprendere le sue funzioni o con la nomina di un nuovo procuratore europeo.
Articolo 32
Assegnazione dei casi ad altri procuratori europei
1. Le richieste presentate sulla base dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento da un procuratore europeo possono contenere la proposta di un procuratore europeo che abbia già espresso il proprio consenso a farsi carico del caso.
2. Se una richiesta è presentata in ragione del carico di lavoro, il procuratore capo europeo valuta il carico di lavoro del procuratore europeo richiedente, la disponibilità di qualsiasi altra misura ritenuta adeguata per affrontare la questione e l’impatto della proposta sull’efficacia delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO.
3. Se una richiesta è presentata sulla base di un potenziale conflitto di interessi, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta qualora concluda che gli interessi personali del procuratore europeo richiedente ne compromettono o ne possono compromettere l’indipendenza nell’esercizio della funzione di procuratore europeo a norma dell’articolo 12 del regolamento o possono essere percepiti come tali. Il paragrafo 1 si applica nella misura del possibile.
4. Il procuratore capo europeo decide senza indebito ritardo in merito alle richieste di cui ai paragrafi 2 e 3, garantendo il proseguimento del corretto ed efficace funzionamento dell’EPPO. Il procuratore capo europeo può riassegnare il caso al procuratore europeo proposto o a un altro procuratore europeo, oppure respingere la richiesta.
5. Qualora riassegni un caso in forza del presente articolo, il procuratore capo europeo garantisce che il procuratore europeo incaricato di farsi carico del caso non sia un membro permanente della camera permanente di monitoraggio e sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti, tenendo debitamente conto del grado di conoscenza del sistema giuridico e della lingua richiesto alla luce delle circostanze specifiche. Il procuratore europeo che si fa carico del caso svolge i propri compiti conformemente all’articolo 12 del regolamento.
6. La riassegnazione è notificata ai procuratori europei interessati e alle camere permanenti tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il procuratore capo europeo informa regolarmente il collegio in merito alla riassegnazione dei casi.
CAPO 5
Procuratori europei delegati
Articolo 33
Nomina dei procuratori europei delegati
Il collegio nomina i procuratori europei delegati sulla base di una proposta del procuratore capo europeo. Prima della proposta, il procuratore capo europeo garantisce che i candidati soddisfino i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento e i criteri di ammissibilità di cui alla decisione del collegio che stabilisce norme sul regime applicabile ai procuratori europei delegati.
Articolo 34
Coordinamento dei procuratori europei delegati
Il procuratore capo europeo può delegare ai procuratori europei il coordinamento delle attività dei procuratori europei delegati dei rispettivi Stati membri, compresi i loro programmi di lavoro, in modo da garantire l’esercizio delle relative funzioni.
Articolo 35
Sostituzione tra procuratori europei delegati
In caso di assenza temporanea di un procuratore europeo delegato, ad esempio per motivi di congedo ordinario, malattia o altra indisponibilità, il procuratore europeo dello stesso Stato membro incarica un altro procuratore europeo delegato di tale Stato membro di sostituire il procuratore europeo delegato assente durante il periodo della sua assenza. Restano impregiudicate le disposizioni della decisione del collegio che stabilisce le norme sul regime applicabile ai procuratori europei delegati.
CAPO 6
Direttore amministrativo
Articolo 36
Selezione e nomina del direttore amministrativo
1. Il procuratore capo europeo propone al collegio, a fini di approvazione, l’avviso di posto vacante per la selezione del direttore amministrativo.
2. L’avviso di posto vacante è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web dell’EPPO.
3. Il procuratore capo europeo valuta i candidati sulla base dei criteri di selezione stabiliti nell’avviso di posto vacante e procede al colloquio con un numero adeguato di candidati più idonei. Il procuratore capo europeo nomina inoltre un gruppo di esperti incaricato di assisterlo.
4. A seguito dei colloqui, il procuratore capo europeo redige una rosa di non più di tre candidati, classificati in ordine di preferenza, e lo trasmette al collegio unitamente a una valutazione di ciascun candidato figurante nella rosa.
5. Il collegio nomina il direttore amministrativo scegliendolo tra i candidati figuranti nella rosa.
Articolo 37
Valutazione dei risultati e proroga del mandato del direttore amministrativo
1. Al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del mandato del direttore amministrativo, il procuratore capo europeo presenta al collegio, a fini di approvazione, una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo e, se lo ritiene opportuno, eventuali osservazioni.
2. Prima dell’adozione della valutazione, il direttore amministrativo può essere sentito dal collegio, qualora lo ritenga necessario o lo richieda. Il direttore amministrativo non presenzia alla riunione in cui il collegio adotta la relazione di valutazione. Il collegio adotta una decisione al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza del mandato del direttore amministrativo.
3. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.
TITOLO III
ASPETTI OPERATIVI
Capo 1
Registrazione e verifica delle informazioni
Articolo 38
Registrazione delle informazioni
1. Tutte le informazioni ricevute dall’EPPO a norma dell’articolo 24 del regolamento, nonché quelle acquisite d’ufficio dall’EPPO, che riguardano condotte criminose in relazione alle quali l’EPPO può esercitare la propria competenza, sono registrate nel registro tenuto conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), del regolamento («il registro»).
2. La registrazione comprende la data, l’ora e il luogo di ricevimento delle informazioni nonché la persona che apre il fascicolo di registrazione. Essa comprende inoltre i seguenti elementi:
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a) |
la fonte delle informazioni, compresi l’identità e i recapiti dell’organizzazione o della persona che le ha fornite, a meno che le vigenti norme in materia di protezione degli informatori siano applicabili e dispongano diversamente; |
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b) |
il formato delle informazioni, compreso il riferimento a qualsiasi documento o altro elemento, che non possono essere archiviate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nel loro formato originale; |
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c) |
l’apertura o meno del fascicolo al fine di avviare o avocare un’indagine. |
3. La registrazione dovrebbe inoltre contenere, nella misura in cui siano disponibili:
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a) |
la possibile qualificazione giuridica della condotta criminosa segnalata, anche se commessa da un gruppo organizzato; |
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b) |
una breve descrizione della condotta criminosa segnalata, compresa la data in cui è stata commessa; |
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c) |
l’importo e la natura del danno stimato; |
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d) |
lo Stato membro o gli Stati membri in cui è concentrata l’attività criminosa, vale a dire il luogo in cui è stata commessa la maggior parte dei reati (se più di uno); |
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e) |
altri Stati membri che possono essere coinvolti; |
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f) |
conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, i nomi, la data e il luogo di nascita, i numeri di identificazione, la residenza abituale e/o la cittadinanza, l’occupazione e la presunta appartenenza a un’organizzazione criminale dei potenziali sospetti e di qualsiasi altra persona coinvolta; |
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g) |
la possibilità di applicare privilegi o immunità; |
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h) |
le potenziali vittime (diverse dall’Unione europea); |
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i) |
il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale; |
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j) |
reati indissolubilmente connessi; |
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k) |
qualsiasi altra informazione supplementare, se ritenuta opportuna dal responsabile dell’inserimento. |
4. Nella misura del possibile, il documento contenente le informazioni e tutti gli elementi a esso allegati sono convertiti in un formato archiviabile elettronicamente all’interno del sistema automatico di gestione dei fascicoli.
5. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli informa i procuratori europei competenti in base al contenuto del paragrafo 3, lettera d). Inoltre, se la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera g), è positiva, il sistema automatico di gestione dei fascicoli ne informa il procuratore capo europeo.
6. Se contengono categorie particolari di dati personali quali definite all’articolo 55 del regolamento, le informazioni possono essere trattate solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’anzidetto articolo 55. Le categorie particolari di dati personali sono contrassegnate come tali nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e ne sono indicati i motivi. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli notifica tale registrazione al responsabile della protezione dei dati.
7. In deroga al paragrafo 1, le informazioni segnalate da privati che non fanno manifestamente riferimento a una condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO può esercitare la propria competenza sono trasmesse senza indebito ritardo da un procuratore europeo delegato o da un procuratore europeo alle autorità nazionali competenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento, oppure sono restituite alla parte segnalante e/o eliminate. Occorre tenere un registro apposito.
Articolo 39
Assegnazione a fini di verifica
1. Tutte le informazioni registrate a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, sono soggette a verifica da parte di un procuratore europeo delegato al fine di valutare se vi siano motivi per esercitare la competenza dell’EPPO.
2. A seguito della notifica da parte del sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, il procuratore europeo assegna la verifica a un procuratore europeo delegato. La procedura di assegnazione della verifica, che può prevedere un’assegnazione basata su norme, è stabilita dal procuratore europeo anche nei casi in cui le informazioni sono state ottenute d’ufficio da un procuratore europeo delegato.
3. Qualora siano stati notificati più procuratori europei o il procuratore europeo notificato ritenga che un altro procuratore europeo si trova in una posizione migliore per procedere all’assegnazione, questi si consultano e decidono assieme. In caso di mancato accordo, la decisione spetta al procuratore capo europeo.
4. Se l’EPPO riceve informazioni conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, esse sono assegnate a fini di verifica entro 24 ore dalla registrazione. Tutte le altre informazioni sono assegnate a fini di verifica entro tre giorni dalla registrazione.
5. Se il procuratore europeo non assegna il caso entro il termine stabilito o comunica che non sarà in grado di farlo entro il termine previsto, l’assegnazione è affidata al procuratore capo europeo o a un sostituto del procuratore capo europeo.
Articolo 40
Verifica delle informazioni
1. La verifica ai fini dell’avvio di un’indagine valuta se:
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a) |
la condotta denunciata costituisce un reato che rientra nella competenza materiale, territoriale, personale e temporale dell’EPPO; |
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b) |
sussistono ragionevoli motivi, ai sensi del diritto nazionale applicabile, per ritenere che un reato sia o sia stato commesso; |
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c) |
vi sono evidenti motivi giuridici che ostano all’esercizio dell’azione penale; |
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d) |
se del caso, sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento. |
2. La verifica a fini di avocazione valuta inoltre:
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a) |
la scadenza dell’indagine; |
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b) |
la pertinenza dell’indagine al fine di garantire la coerenza della politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale; |
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c) |
gli aspetti transfrontalieri dell’indagine; |
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d) |
la sussistenza di qualsiasi altro motivo specifico che lasci intendere che la Procura europea si trova in una posizione migliore per proseguire l’indagine. |
3. La verifica è effettuata utilizzando tutte le fonti di informazione a disposizione dell’EPPO e tutte le fonti a disposizione del procuratore europeo delegato, in conformità del diritto nazionale applicabile, comprese quelle che sarebbero altrimenti a sua disposizione se agisse a titolo nazionale. Il procuratore europeo delegato può avvalersi del personale dell’EPPO ai fini della verifica. Se del caso, l’EPPO può consultare e scambiare informazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, nonché con le autorità nazionali, purché l’integrità di un’eventuale futura indagine penale sia tutelata.
4. Il procuratore europeo delegato completa la verifica relativa all’avocazione di un’indagine almeno due giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento. La verifica relativa all’avvio di un’indagine è ultimata entro e non oltre 20 giorni dall’assegnazione.
5. Se il procuratore europeo delegato non completa la verifica sull’opportunità o meno di avviare un’indagine entro il termine stabilito, o se comunica che non sarà in grado di farlo entro il termine previsto, il procuratore europeo ne è informato e, se del caso, proroga il tempo a disposizione o impartisce un’istruzione apposita al procuratore europeo delegato.
6. Se la decisione da adottare riguarda un’avocazione, il procuratore europeo delegato può chiedere al procuratore capo europeo di prorogare di un massimo di cinque giorni il termine necessario per adottare tale decisione.
7. La mancata adozione di una decisione, entro il termine stabilito, da parte del procuratore europeo delegato è considerata come una presa di posizione contro l’avocazione di un caso, e l’articolo 42 si applica di conseguenza.
Articolo 41
Decisione di avviare un’inchiesta o di avocare un caso
1. Se, a seguito della verifica, il procuratore europeo delegato decide di esercitare la competenza dell’EPPO avviando un’indagine o avocando un caso, si apre un fascicolo al quale è assegnato un numero di identificazione nell’indice dei fascicoli («l’indice»). Il sistema automatico di gestione dei fascicoli crea automaticamente un collegamento permanente alla relativa registrazione a norma dell’articolo 38, paragrafo 1.
2. Il corrispondente riferimento nell’indice contiene, nella misura in cui siano disponibili, gli elementi seguenti.
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a) |
Per quanto riguarda le persone indagate o imputate nei procedimenti penali dell’EPPO o le persone condannate a seguito di un procedimento penale dell’EPPO:
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b) |
Per quanto riguarda le persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell’EPPO o ne sono vittime:
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c) |
Per quanto riguarda le persone di contatto o collegate alle persone di cui alla lettera a):
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Le categorie di dati personali di cui alla lettera a), punti da x) a xv), sono inserite nell’indice solo nella misura del possibile, tenendo conto dell’interesse operativo e delle risorse disponibili. Durante l’indagine di un fascicolo si provvede a mantenere aggiornato il riferimento nell’indice. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli notifica periodicamente al procuratore europeo delegato il mancato inserimento nell’indice di talune categorie di informazioni.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli informa il procuratore europeo incaricato della supervisione e il procuratore capo europeo e, conformemente all’articolo 19, assegna il monitoraggio delle indagini a una camera permanente scelta in modo casuale.
4. Qualora ritenga che, al fine di preservare l’integrità dell’indagine, sia necessario rinviare temporaneamente l’obbligo di informare le autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 5, e all’articolo 26, paragrafi 2 e 7, del regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ne informa senza indugio la camera permanente di monitoraggio. Quest’ultima può opporsi a tale decisione e incaricare il procuratore europeo delegato di procedere immediatamente alla relativa notifica.
Articolo 42
Decisione di non avviare un’indagine o di non avocare un caso
1. Se, a seguito della verifica, il procuratore europeo delegato ritiene che non sia opportuno avviare un’indagine o avocare un caso, ne iscrive i motivi nel registro. La decisione è comunicata al procuratore europeo responsabile dell’assegnazione e il sistema automatico di gestione dei fascicoli ne assegna il riesame a una camera permanente di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è un membro permanente.
2. Se il collegio ha adottato orientamenti generali che consentono ai procuratori europei delegati di decidere, in modo indipendente e senza indebito ritardo, di non avocare casi riguardanti tipi specifici di reati, il riesame della decisione del procuratore europeo delegato è effettuato secondo le norme prescritte da tali orientamenti.
3. La camera permanente può, se lo ritiene opportuno, chiedere assistenza al personale dell’EPPO per adottare una decisione più informata.
4. La camera permanente effettua il riesame della decisione di non avocare un caso prima della scadenza del termine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento. Il riesame della decisione di non avviare un’indagine è effettuato entro e non oltre 20 giorni dall’assegnazione alla camera permanente. La camera permanente può chiedere al procuratore capo europeo di prorogare il tempo disponibile per il riesame.
5. Se la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di avviare un’indagine o di avocare il caso, il procuratore europeo delegato agisce a norma dell’articolo 41.
6. Se la camera permanente non impartisce istruzioni al procuratore europeo delegato prima della scadenza del termine fissato per il riesame, la decisione del procuratore europeo delegato si considera accettata. Ove possibile, la decisione è notificata all’autorità o alla persona che ha segnalato la condotta criminosa.
7. Se la decisione di non avviare un’indagine si basa sul fatto che la condotta criminosa segnalata esula dalla competenza dell’EPPO, le informazioni originariamente ricevute e, ove consentito, le informazioni emerse durante la verifica da parte dell’EPPO sono trasmesse alle autorità nazionali competenti.
CAPO 2
Inchieste
Articolo 43
Norme per lo svolgimento dell’indagine
1. Fatta salva la possibilità di una riassegnazione a norma dell’articolo 49, il procuratore europeo delegato che ha deciso di avviare o di avocare l’indagine provvede anche a condurla.
2. Se consentito dal diritto nazionale, il procuratore europeo può incaricare uno o più procuratori europei delegati dello stesso Stato membro di condurre le indagini insieme al procuratore europeo delegato incaricato del caso.
3. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale applicabile al caso, i fascicoli dell’EPPO sono organizzati e gestiti conformemente al presente regolamento al fine di garantire il corretto funzionamento dell’EPPO in quanto ufficio unico. A norma dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera c), del regolamento, ove possibile, le copie di tutti gli elementi aggiunti al fascicolo sono archiviate in formato elettronico nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
4. Le modalità pratiche per l’accesso del procuratore europeo incaricato della supervisione e della camera permanente competente alle informazioni e alle prove contenute nei fascicoli che non possono essere archiviate elettronicamente nel sistema automatico di gestione dei fascicoli sono stabilite con il procuratore europeo delegato incaricato del caso in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.
5. Il collegio, sulla base di una proposta del procuratore capo europeo, può adottare ulteriori norme sulla gestione e sull’archiviazione dei fascicoli dell’EPPO.
Articolo 44
Relazioni sulle indagini
1. Durante il corso delle indagini il procuratore europeo delegato incaricato del caso redige e mantiene aggiornata una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. La relazione contiene un piano indicativo delle attività investigative e qualsiasi sviluppo significativo dell’indagine, comprendente almeno:
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a) |
le misure investigative pianificate e adottate, nonché i relativi risultati; |
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b) |
qualsiasi modifica dell’ambito dell’indagine che riguardi l’indagato o gli indagati, il reato o i reati oggetto dell’indagine, il danno arrecato e la vittima o le vittime; |
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c) |
la raccolta di prove importanti; |
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d) |
le eventuali richieste di riesame di qualsiasi atto o decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso; |
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e) |
una breve descrizione del contenuto delle comunicazioni, degli atti o delle decisioni indirizzati a uno Stato membro o a una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro. |
2. La relazione in oggetto è conservata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ogniqualvolta la relazione è modificata, il procuratore europeo incaricato della supervisione e i membri della camera permanente di monitoraggio ricevono una notifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli.
3. I procuratori europei possono adottare orientamenti per i procuratori europei delegati dei rispettivi Stati membri, che precisano l’obbligo di predisporre relazioni.
Articolo 45
Monitoraggio delle indagini
1. Dopo l’apertura di un caso il sistema automatico di gestione dei fascicoli, conformemente all’articolo 19, ne assegna il monitoraggio a una camera permanente scelta in modo casuale, di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è un membro permanente.
2. La camera permanente di monitoraggio, compresi ciascuno dei suoi membri permanenti e il procuratore europeo incaricato della supervisione, ha accesso in qualsiasi momento alle informazioni contenute nel fascicolo conservato nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ove indispensabile per adottare una decisione, la camera permanente può chiedere al procuratore europeo incaricato della supervisione di garantire che all’ufficio centrale siano trasmessi gli elementi originali le cui copie non sono ancora state o non possono essere archiviate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nel loro formato originale e non sono conservate presso l’ufficio centrale. Gli elementi sono restituiti senza indebito ritardo una volta raggiunto lo scopo per il quale sono stati richiesti dalla camera permanente.
3. Fatti salvi gli obblighi di informazione di cui all’articolo 22, la camera permanente o il procuratore europeo incaricato della supervisione può chiedere in qualsiasi momento a un procuratore europeo delegato di fornire informazioni su un’indagine o un’azione penale in corso.
4. La camera permanente verifica l’indagine periodicamente, secondo un calendario fissato dal presidente, o in qualsiasi momento su richiesta di uno dei suoi membri permanenti, del procuratore europeo incaricato della supervisione o del procuratore europeo delegato incaricato del caso.
5. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere l’assistenza di un membro del personale dell’EPPO in qualsiasi momento dell’indagine.
Articolo 46
Indirizzo delle indagini
1. Le istruzioni fornite ai procuratori europei delegati incaricati dei casi a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento possono riguardare l’adozione o l’astensione dall’adozione di misure specifiche.
2. Le istruzioni possono prevedere che il procuratore europeo delegato incaricato del caso sia tenuto a riferire in merito al seguito dato.
3. Il presidente della camera permanente distribuisce un progetto di istruzioni o delega tale compito a un membro della camera permanente o al procuratore europeo incaricato della supervisione.
4. Le istruzioni sono inserite nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa automaticamente il procuratore europeo delegato interessato.
5. Il procuratore europeo incaricato della supervisione garantisce che il procuratore europeo delegato rispetti le istruzioni. Se ritiene che il procuratore europeo delegato incaricato del caso non abbia seguito le istruzioni, il procuratore europeo incaricato della supervisione chiede chiarimenti e informa la camera permanente, ove necessario presentando una proposta a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento.
Articolo 47
Riesame delle istruzioni delle camere permanenti
1. Qualora un procuratore europeo delegato ritenga che l’attuazione delle istruzioni ricevute dalla camera permanente di monitoraggio sia contraria al diritto dell’Unione, compreso il regolamento, o al diritto nazionale applicabile, ne informa immediatamente la camera permanente proponendo di modificare o revocare le istruzioni ricevute. La camera permanente di monitoraggio decide senza indebito ritardo in merito a tale richiesta, previa consultazione del procuratore europeo incaricato della supervisione.
2. Qualora la camera permanente respinga detta richiesta, il procuratore europeo delegato può presentare una domanda di riesame al procuratore capo europeo. Il presidente della camera permanente di monitoraggio può trasmettere osservazioni al procuratore capo europeo. Il procuratore capo europeo assegna la richiesta a un’altra camera permanente, che adotta una decisione definitiva in merito alle istruzioni con la partecipazione del procuratore europeo incaricato della supervisione.
Articolo 48
Riesame interno degli atti dei procuratori europei delegati
1. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro preveda il riesame interno degli atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, tutte le domande di riesame di un atto adottato dal procuratore europeo delegato sono inserite nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione e la camera permanente di monitoraggio.
2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso trasmette osservazioni scritte al procuratore europeo incaricato della supervisione.
3. Il procuratore europeo incaricato della supervisione tratta la domanda di riesame entro il termine stabilito in conformità del diritto nazionale. Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, la procedura di riesame non ha effetto sospensivo e non ritarda l’efficiente svolgimento delle indagini o delle azioni penali in corso.
4. Prima di decidere in merito alla domanda di riesame, il procuratore europeo incaricato della supervisione informa la camera permanente competente. La camera permanente può continuare ad esercitare in qualsiasi momento i poteri di monitoraggio conferitile a norma del regolamento.
5. Se, nel contesto dei riesami interni svolti a norma del diritto nazionale, il diritto nazionale fa riferimento al procuratore incaricato della supervisione/procuratore gerarchicamente superiore, ai fini del presente articolo esso è inteso come il procuratore europeo incaricato della supervisione in relazione al procuratore europeo delegato.
Articolo 49
Riassegnazione di un caso a un altro procuratore europeo delegato
Il procuratore europeo incaricato della supervisione può proporre di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro. La proposta motivata è inserita nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa la camera permanente di monitoraggio e il procuratore europeo delegato incaricato del caso. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può presentare osservazioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della notifica, a meno che il procuratore europeo non abbia ridotto tale termine in ragione dell’urgenza della questione.
Articolo 50
Riassegnazione di un caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro
1. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso, il procuratore europeo incaricato della supervisione o qualsiasi membro permanente della camera permanente di monitoraggio può, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento, proporre che un caso sia riassegnato a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro.
2. La camera permanente può invitare il procuratore europeo dello Stato membro cui si propone la riassegnazione del caso a partecipare alla riunione e può chiedere ai procuratori europei delegati interessati di presentare osservazioni scritte.
Qualora a seguito della riassegnazione il procuratore europeo incaricato della supervisione divenga anche membro permanente della camera permanente di monitoraggio, si applica di conseguenza l’articolo 19.
3. La decisione della camera permanente di riassegnare un caso a norma dei paragrafi 1 e 2 è registrata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa i procuratori europei e i procuratori europei delegati interessati. La decisione non può essere adottata mediante procedura scritta.
Articolo 51
Riunione o separazione dei casi
1. Qualsiasi procuratore europeo delegato incaricato del caso, procuratore europeo incaricato della supervisione o membro permanente della camera permanente di monitoraggio può proporre alla camera permanente di riunire o separare i casi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, del regolamento.
2. Se il monitoraggio dei casi da riunire è affidato a camere permanenti diverse, esse si consultano al fine di decidere in merito alla riunione di tali casi. Qualora si decida di riunire i casi, la camera permanente di monitoraggio del primo caso registrato nel sistema automatico di gestione dei fascicoli monitora anche il caso che è stato riunito ad esso, a meno che le camere permanenti interessate non decidano congiuntamente di deviare da tale principio. In caso di disaccordo tra le camere permanenti, la decisione spetta al procuratore capo europeo.
3. Qualora decida di separare un caso, la camera permanente di monitoraggio rimane competente per tutti i casi derivanti dalla separazione. Se vi è motivo di deviare da tale norma, la camera permanente di monitoraggio informa il procuratore capo europeo, che adotta una decisione. Conformemente all’articolo 41, il nuovo caso o i nuovi casi risultanti dalla separazione ricevono un nuovo numero.
4. La decisione di riunire o separare i casi nonché la scelta di assegnare un caso a una camera permanente diversa a seguito di una riunione o di una separazione di casi sono registrate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
5. A norma dell’articolo 26 del regolamento, nella decisione figura anche la scelta della camera permanente in merito al procuratore europeo delegato incaricato dei casi riuniti o separati. In caso di disaccordo tra le camere permanenti, la decisione spetta al procuratore capo europeo.
Articolo 52
Indagini svolte dal procuratore europeo
1. Prima di adottare una decisione motivata a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo incaricato della supervisione che intenda svolgere l’indagine di persona chiede l’approvazione della camera permanente tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. La domanda include i motivi per cui l’indagine dovrebbe essere svolta dal procuratore europeo incaricato della supervisione.
3. La camera permanente può chiedere chiarimenti al procuratore europeo delegato incaricato del caso.
4. Se la camera permanente concede l’autorizzazione, il procuratore europeo incaricato della supervisione registra la decisione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa i procuratori europei delegati interessati. La decisione è comunicata anche alle autorità nazionali.
5. Se un procuratore europeo svolge l’indagine di persona, si applica per analogia l’articolo 44.
Articolo 53
Assegnazione delle misure a un altro procuratore europeo delegato
1. L’assegnazione di una misura investigativa da parte del procuratore europeo delegato incaricato del caso a un procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza di un altro Stato membro è registrata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa i procuratori europei interessati. Il procuratore europeo dello Stato membro in cui deve essere eseguita la misura incarica il procuratore europeo delegato competente di eseguire la misura. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli ne informa il procuratore europeo delegato.
Qualora il procuratore europeo delegato incaricato del caso sia già stato individuato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare l’esecuzione della misura direttamente a tale procuratore europeo delegato. In casi urgenti il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare l’esecuzione della misura a qualsiasi procuratore europeo delegato del rispettivo Stato membro.
2. La decisione contiene tutti gli elementi necessari per consentire al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza di attuare la misura e indica un termine per l’esecuzione dell’assegnazione.
3. Se non è in grado di attuare la misura entro il termine stabilito, il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.
4. Se ritenuto necessario, ad esempio nel caso di indagini transfrontaliere complesse, è possibile organizzare una riunione di coordinamento presso l’ufficio centrale dell’EPPO.
Articolo 54
Misure investigative dai costi eccezionalmente elevati
1. Qualora sia eseguita o possa essere eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell’EPPO, conformemente all’articolo 91, paragrafo 6, del regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può presentare una richiesta motivata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli per ottenere un contributo finanziario parziale dell’EPPO.
2. Nella richiesta motivata figurano informazioni dettagliate circa la natura eccezionale dei costi della misura. La richiesta precisa inoltre l’importo del contributo finanziario richiesto all’EPPO.
3. La richiesta è automaticamente notificata ai membri permanenti della camera permanente competente e al procuratore europeo incaricato della supervisione tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli.
4. La camera permanente esamina le richieste periodicamente, accettandole o respingendole conformemente agli orientamenti sul contributo dell’EPPO a misure investigative dai costi eccezionalmente elevati, senza indicare l’importo che sarà concesso.
5. La decisione della camera permanente è automaticamente notificata al procuratore europeo delegato interessato tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli.
6. Se la camera permanente accoglie la richiesta, il direttore amministrativo è informato della decisione e, se del caso, dell’importo che si propone di concedere. Il direttore amministrativo adotta periodicamente una decisione sull’importo da concedere in conformità del regolamento finanziario e conformemente agli orientamenti sul contributo dell’EPPO a misure investigative dai costi eccezionalmente elevati. La decisione è notificata senza indugio al procuratore europeo delegato interessato, al procuratore europeo incaricato della supervisione, al procuratore capo europeo e ai membri permanenti della camera permanente.
CAPO 3
Conclusione dei casi
Articolo 55
Delega di poteri per la conclusione dei casi
1. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento, la camera permanente può decidere di delegare il proprio potere decisionale in qualsiasi momento prima della conclusione dell’indagine. La decisione non può essere adottata mediante procedura scritta. La decisione è registrata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ed è notificata al procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente pertinente, la decisione è notificata ai sostituti del procuratore capo europeo.
2. La richiesta di riesaminare tale decisione a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento è immediatamente comunicata dal sistema automatico di gestione dei fascicoli al procuratore europeo incaricato della supervisione e al procuratore europeo delegato incaricato del caso, che in seguito si astengono da qualsiasi azione che possa compromettere l’efficacia del riesame.
3. La camera permanente decide senza indebito ritardo sulla questione. Il procuratore capo europeo o, a seconda dei casi, il sostituto del procuratore capo europeo che ha presentato la richiesta può assistere alla riunione della camera permanente in materia. Il collegio è informato della richiesta e dell’esito della procedura di riesame.
Articolo 56
Chiusura delle indagini
1. Quando ritiene che l’indagine sia conclusa, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta una relazione contenente, tra l’altro:
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a) |
una sintesi dei fatti oggetto dell’indagine quali risultano dalle prove esistenti; |
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b) |
la qualificazione giuridica dei fatti e la loro applicazione al caso specifico; |
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c) |
una proposta motivata di esercitare l’azione penale, di applicare una procedura semplificata di azione penale, di archiviare il caso o di rinviarlo alle autorità nazionali competenti; |
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d) |
se del caso, la proposta di riunire più cause e dell’organo giurisdizionale in cui il caso dovrebbe essere portato in giudizio; |
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e) |
i termini applicabili a norma del diritto nazionale. |
La presente disposizione si applica anche al procuratore europeo che svolge l’indagine di persona a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento.
2. La relazione e il progetto di decisione redatti dal procuratore europeo delegato e che saranno presentati alla camera permanente sono registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione e tutti i membri della camera permanente di monitoraggio.
3. La relazione e il progetto di decisione sono presentati al procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale li trasmette entro dieci giorni alla camera permanente unitamente alle sue eventuali osservazioni. A meno che il progetto di decisione del procuratore europeo delegato non proponga di portare un caso in giudizio, il procuratore europeo può chiedere al presidente della camera permanente una proroga del termine di dieci giorni.
4. Il presidente della camera permanente decide la data in cui si discutono la relazione e il progetto di decisione. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, tale progetto è discusso almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento.
5. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio o di applicare una procedura semplificata di azione penale, la decisione della camera permanente non può essere adottata mediante procedura scritta.
6. A norma dell’articolo 46, la camera permanente può adottare o modificare la decisione proposta dal procuratore europeo delegato, può adottare una decisione diversa o può incaricare il procuratore europeo delegato di proseguire l’indagine, indicando le attività specifiche da svolgere. Se lo ritiene necessario, può anche procedere a un proprio riesame conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento.
7. Qualora sia stato deciso di archiviare il caso, il procuratore europeo delegato procede alla comunicazione e all’informazione richieste a norma dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento e ne prende nota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
8. Il procuratore europeo delegato presenta la relazione in modo tale da garantire che i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 possano essere rispettati, tenendo conto dell’esistenza di eventuali scadenze applicabili conformemente al diritto procedurale nazionale. Laddove ciò non sia possibile, la relazione pone in evidenza questo aspetto e ne enuncia i motivi. Il procuratore europeo incaricato della supervisione e la camera permanente agiscono di conseguenza.
9. Nel caso in cui la camera permanente rispettivamente competente abbia delegato il suo potere decisionale conformemente all’articolo 55, la relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al procuratore europeo incaricato della supervisione, che a seconda dei casi adotta la decisione nella forma proposta o dopo averla modificata. Se il procuratore europeo incaricato della supervisione decide di archiviare il caso, si applica l’articolo 56, paragrafo 7.
Articolo 57
Rinvio dei casi alle autorità nazionali
1. A norma dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, del regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso, il procuratore europeo incaricato della supervisione o qualsiasi membro della camera permanente di monitoraggio può proporre, in qualsiasi momento dell’indagine, di rinviare un caso alle autorità nazionali.
2. Il progetto di decisione è registrato nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa i membri permanenti della camera permanente, il procuratore europeo incaricato della supervisione e il procuratore europeo delegato incaricato del caso.
3. Se entro un termine di cinque giorni non pervengono osservazioni da alcuna delle parti informate ai sensi del paragrafo 2, la decisione si considera adottata, è tradotta ed è trasmessa all’autorità nazionale competente.
4. Se l’autorità nazionale competente decide di farsi carico del caso o se il rinvio si fonda sull’articolo 34, paragrafi 1 e/o 2, del regolamento, il procuratore europeo delegato trasferisce il fascicolo senza indebito ritardo.
5. Nei casi in cui il rinvio si fonda sull’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento, l’autorità nazionale competente non si fa carico del caso o non risponde entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di rinvio, il procuratore europeo delegato prosegue l’indagine o procede all’applicazione dell’articolo 56.
Articolo 58
Consultazione con le autorità nazionali
1. Qualora intenda proporre l’archiviazione di un caso relativo a un reato di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, il procuratore europeo delegato ne dà comunicazione alle autorità nazionali specificate dal rispettivo Stato membro a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.
2. Sulla base delle osservazioni pervenute dall’autorità nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il procuratore europeo delegato registra la relazione e il corrispondente progetto di decisione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
Articolo 59
Riapertura di un’indagine
1. Se l’EPPO riceve informazioni relative a fatti che non erano noti al momento della decisione di archiviare un caso e che possono giustificare ulteriori indagini, si applicano le norme seguenti.
2. La verifica è assegnata dal procuratore europeo incaricato della supervisione allo stesso procuratore europeo delegato che ha svolto l’indagine o, se del caso, a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro.
3. Il procuratore europeo delegato, dopo aver valutato i nuovi fatti, redige una relazione sull’incidenza di questi sulla decisione di archiviazione, specificando e prendendo in considerazione eventuali disposizioni pertinenti del diritto nazionale e la necessità o meno di ulteriori attività investigative.
4. La relazione e il corrispondente progetto di decisione sono registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che li assegna alla medesima camera permanente che ha deciso in merito all’archiviazione; qualora tale camera permanente non sia più operante, il sistema automatico di gestione dei fascicoli, conformemente all’articolo 19, li assegna in maniera casuale a una camera permanente di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è un membro permanente.
5. Se, a seguito del riesame di una decisione di archiviazione, la camera permanente di cui al paragrafo 4, un organo giurisdizionale nazionale o la Corte di giustizia dell’Unione europea decide che l’EPPO dovrebbe riaprire il caso, il procuratore europeo incaricato della supervisione incarica un procuratore europeo delegato di proseguire l’indagine.
CAPO 4
Procedimenti giudiziari
Articolo 60
Rappresentanza in giudizio
1. Nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di cui all’articolo 36 del regolamento, l’EPPO è rappresentata in linea di principio da un procuratore europeo delegato.
2. Il procuratore europeo delegato redige una relazione contenente eventuali sviluppi significativi del procedimento e la aggiorna periodicamente. La relazione è registrata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e tutti gli aggiornamenti sono notificati ai membri della camera permanente.
3. A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, la camera permanente può impartire istruzioni al procuratore europeo delegato o al procuratore europeo.
4. In deroga al paragrafo 1, l’EPPO può anche essere rappresentata dal procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento. Si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
TITOLO IV
SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI
Articolo 61
Norme sul diritto di accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli
1. Il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati accedono al registro e all’indice solo nella misura necessaria all’esercizio delle loro funzioni.
2. Il procuratore capo europeo designa i membri del personale dell’EPPO che hanno bisogno di accedere al registro e/o all’indice ai fini dell’esercizio delle loro funzioni. La decisione indica inoltre il livello di accesso e le condizioni del relativo esercizio.
3. In casi eccezionali, ove necessario per garantire la riservatezza, il procuratore capo europeo può decidere che l’accesso a informazioni specifiche contenute nel registro e/o a un particolare fascicolo dell’indice sia temporaneamente consentito solo ai membri permanenti della camera permanente, al procuratore europeo incaricato della supervisione e ai procuratori europei delegati incaricati del caso, nonché ad altro personale appositamente designato.
4. Il procuratore capo europeo e i sostituti del procuratore capo europeo hanno accesso diretto alle informazioni archiviate elettronicamente nel sistema automatico di gestione dei fascicoli o accesso al fascicolo nella misura necessaria per l’esercizio delle loro funzioni.
5. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso concede l’accesso alle informazioni archiviate elettronicamente nel sistema automatico di gestione dei fascicoli o al fascicolo al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, o ad altri procuratori europei delegati che hanno presentato una richiesta motivata, o al personale dell’EPPO solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
6. All’atto di inserire informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può essere assistito dal personale dell’EPPO, o da altro personale amministrativo che agisce sotto il suo controllo e che è stato messo a disposizione dell’EPPO dal rispettivo Stato membro partecipante, solo nella misura necessaria a garantire che l’EPPO possa fungere da ufficio unico e che il contenuto delle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento quello del fascicolo.
7. L’EPPO attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali conservati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
Articolo 62
Controllo incrociato delle informazioni
1. Le informazioni inserite nell’indice sono automaticamente confrontate con il registro, l’indice e tutte le informazioni contenute nei fascicoli archiviati elettronicamente nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. In caso di riscontro positivo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso e il procuratore europeo incaricato della supervisione dei casi sottostanti ne sono informati.
3. Se l’accesso a uno dei casi collegati è stato temporaneamente limitato a taluni utenti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, soltanto il procuratore europeo delegato incaricato del caso e il procuratore europeo incaricato della supervisione del caso in questione ne sono informati.
4. L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 è consentita anche per le informazioni inserite nel registro o a esso aggiunte e per le informazioni contenute nei fascicoli archiviati elettronicamente nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e non nell’indice.
TITOLO V
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 63
Principi generali
1. L’EPPO può trattare i dati personali solo in piena conformità del quadro in materia di protezione dei dati applicabile a tale trattamento. L’EPPO tratta i dati personali solo nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, liceità e correttezza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilità.
2. L’EPPO tiene pienamente conto dei suoi obblighi derivanti dall’applicazione della protezione dei dati fin dalla progettazione di cui all’articolo 67 del regolamento e ne assicura l’adeguata attuazione, in particolare per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali e gli sviluppi dei sistemi al riguardo.
3. L’EPPO garantisce che tutti i ricevimenti e i trasferimenti di dati personali, compresi, se necessario conformemente a queste o altre norme di attuazione, i motivi del loro trasferimento, siano debitamente registrati e tracciabili.
4. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso alla registrazione di tutti i trasferimenti e ricevimenti di dati personali di cui al paragrafo 2, per consentire l’adempimento degli obblighi del responsabile della protezione dei dati ai sensi in particolare dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera d), del regolamento.
5. Nessun dato personale, che sia di natura amministrativa od operativa, è conservato per un arco di tempo superiore al conseguimento delle finalità per le quali è stato trattato o a quello richiesto per altri obblighi giuridici.
6. Conformemente all’articolo 64 il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta ulteriori norme di attuazione sul trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO.
7. Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta le norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati.
8. Come previsto all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento EPPO e in conformità dello stesso, il responsabile della protezione dei dati garantisce, in modo indipendente, che l’EPPO rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del regolamento, del regolamento 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali amministrativi e delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al regolamento interno dell’EPPO.
Articolo 64
Norme di attuazione sul trattamento dei dati personali
1. Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta un’ulteriore decisione di esecuzione sul trattamento dei dati personali amministrativi e operativi da parte dell’EPPO.
2. Tali norme delineano e definiscono almeno:
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a) |
le modalità pratiche per l’esercizio dei diritti dell’interessato; |
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b) |
i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi; |
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c) |
i criteri e il processo relativi allo scambio di informazioni; |
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d) |
se necessario, l’istituzione di archivi automatizzati diversi dai fascicoli ai fini del trattamento dei dati personali operativi. |
Articolo 65
Istituzione di archivi automatizzati diversi dai fascicoli ai fini del trattamento dei dati personali operativi
1. Conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento, se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, l’EPPO può trattare i dati personali operativi in archivi diversi dai fascicoli.
2. Qualora tale trattamento sia necessario, la procedura per la notifica al garante europeo della protezione dei dati nonché la procedura per l’effettivo trattamento dei dati personali operativi e le garanzie rispettivamente applicabili sono disciplinate dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 64.
TITOLO VI
NORME SULLE RELAZIONI CON I PARTNER
Articolo 66
Norme generali relative in materia di accordi di lavoro e accordi
1. Qualora rilevi la necessità di concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento, il procuratore capo europeo ne informa per iscritto il collegio, stabilendo orientamenti per i negoziati.
2. Dopo aver informato il collegio, il procuratore capo europeo può avviare negoziati sugli accordi di lavoro e riferisce periodicamente al collegio in merito ai progressi compiuti. Il procuratore capo europeo può chiedere la consulenza del collegio nel corso dei negoziati.
3. Gli accordi di lavoro sono adottati dal collegio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla conclusione degli accordi di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 67
Punti di contatto nei paesi terzi
1. Il collegio può indicare un elenco di paesi terzi con cui l’EPPO cerca di istituire punti di contatto ai fini dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento.
2. L’EPPO può designare punti di contatto nei paesi terzi mediante lo scambio di lettere formali tra il procuratore capo europeo e le autorità competenti interessate.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68
Conclusione dell’accordo di sede
Le disposizioni dell’articolo 66, paragrafi 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, alla conclusione dell’accordo di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento.
Articolo 69
Conflitto di interessi
1. I procuratori europei delegati, i procuratori europei e il procuratore capo europeo agiscono liberi da qualsiasi conflitto di interessi.
2. Qualora, in relazione a un’indagine, emerga un conflitto di interessi effettivo o potenziale che ne compromette o ne può compromettere l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni o che può essere percepito come tale, il procuratore europeo delegato o il procuratore europeo interessato informa senza indugio, per iscritto, rispettivamente il procuratore europeo incaricato della supervisione o il procuratore capo europeo competente. Se il conflitto di interessi riguarda il procuratore capo europeo, quest’ultimo ne informa immediatamente uno dei suoi sostituti.
3. Se conclude che un procuratore europeo delegato si trova in una posizione di conflitto di interessi effettivo o potenziale, il procuratore europeo incaricato della supervisione propone di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro, a norma dell’articolo 49, o dà l’incarico a un sostituto procuratore europeo delegato di tale Stato membro a norma dell’articolo 35.
4. Se conclude che un procuratore europeo incaricato della supervisione si trova in una posizione di conflitto di interessi effettivo o potenziale, il procuratore capo europeo assegna il caso a un altro procuratore europeo a norma dell’articolo 32.
5. Se conclude che un membro permanente di una camera permanente si trova in una posizione di conflitto di interessi effettivo o potenziale, il procuratore capo europeo assegna il caso a un’altra camera permanente a norma dell’articolo 20. Se il membro permanente della camera permanente è il procuratore capo europeo, la decisione sulla riassegnazione a un’altra camera permanente spetta a un sostituto del procuratore capo europeo.
Articolo 70
Modifiche al regolamento interno
1. Il procuratore capo europeo e qualsiasi procuratore europeo possono proporre modifiche al presente regolamento. A tal fine è trasmessa al collegio una proposta motivata di modifica. Il procuratore capo europeo può consultare il direttore amministrativo.
2. Entro un mese dal ricevimento della proposta, il procuratore capo europeo, qualsiasi procuratore europeo e il direttore amministrativo, se del caso, possono presentare osservazioni scritte.
3. La votazione sulla proposta di modifica al presente regolamento è iscritta all’ordine del giorno della prima riunione del collegio successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al paragrafo 2.
4. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento, le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi.
Articolo 71
Procedura in caso di indisponibilità del sistema automatico di gestione dei fascicoli
Laddove il presente regolamento faccia riferimento a un’azione intrapresa dal sistema automatico di gestione dei fascicoli o mediante esso e il sistema automatico di gestione dei fascicoli non funzioni correttamente o non sia tecnicamente disponibile, tali azioni sono intraprese in un modo adeguato che permette di creare una registrazione permanente e verificabile. Una volta ripristinata la disponibilità del sistema automatico di gestione dei fascicoli, le azioni intraprese sono aggiornate di conseguenza all’interno del sistema.
Articolo 72
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del regolamento interno e le relative modifiche entrano in vigore alla data della loro adozione.
2. Il regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web dell’EPPO.
Fatto a Lussemburgo il 12 ottobre 2020.
Per conto del collegio,
Laura Codruța KÖVESI
Procuratrice capo europea